Sentenza n. 63/2014 pubbl. il 10/01/2014 N. R.G. 5400 ... · pagina 1 di 15 n. r.g. 5400/ 2010...

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pagina 1 di 15 N. R.G. 5400/2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA SEZIONE SPECIALIZZATA DIRITTO INDUSTRIALE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. P. Liccardo Presidente Relatore dott. M. Atzori Giudice dott. G. Salina Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5400/2010 promossa da: IMAS S.R.L. (C.F. 00669530362), con il patrocinio dell’avv. CORONA SANDRO e dell’avv. SAMORI’ GIANPIERO (SMRGPR57E25F642B) VIA SANTA MARIA DEL COLLE, 20 C/O AVV. CORONA SANDRO 20 40100 BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA SANTA MARGHERITA AL COLLE 20 40136 BOLOGNA presso il difensore avv. CORONA SANDRO ATTORE/I contro SACMI - COOPERATIVA MECCANICI IMOLA SOC. CONS. A R.L. (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. CALTABIANO ALBERTO e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA GUERRAZZI 28/5 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. CALTABIANO ALBERTO CONVENUTO/I Firmato Da: TAMASSIA RAMONA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 886dd - Firmato Da: LICCARDO PASQUALE Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: be784 Sentenza n. 63/2014 pubbl. il 10/01/2014 RG n. 5400/2010 Repert. n. 103/2014 del 10/01/2014 Ritorno AE il 26/02/2014 n. 1349/2014 http://bit.ly/1pBR8dg

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N. R.G. 5400/2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

SEZIONE SPECIALIZZATA DIRITTO INDUSTRIALE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. P. Liccardo Presidente Relatore

dott. M. Atzori Giudice

dott. G. Salina Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5400/2010 promossa da:

IMAS S.R.L. (C.F. 00669530362), con il patrocinio dell’avv. CORONA SANDRO e

dell’avv. SAMORI’ GIANPIERO (SMRGPR57E25F642B) VIA SANTA MARIA DEL

COLLE, 20 C/O AVV. CORONA SANDRO 20 40100 BOLOGNA, elettivamente

domiciliato in VIA SANTA MARGHERITA AL COLLE 20 40136 BOLOGNA presso il

difensore avv. CORONA SANDRO

ATTORE/I

contro

SACMI - COOPERATIVA MECCANICI IMOLA SOC. CONS. A R.L. (C.F. ), con il

patrocinio dell’avv. CALTABIANO ALBERTO e dell’avv. , elettivamente domiciliato in

VIA GUERRAZZI 28/5 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. CALTABIANO

ALBERTO

CONVENUTO/I

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CONCLUSIONI

La difesa di parte attrice ha così concluso:

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale, previa risoluzione dell’accordo transattivo 28/2/2007 per grave

inadempimento di Sacmi, qualora tale transazione non sia ritenuta novativa, e comunque, alternativamente,

previo accertamento dell’inadempimento grave commesso da Sacmi a tale accordo transattivo, condannarla al

risarcimento di tutti i danni in premessa descritti pari ad Euro 60.000.000,00, ovvero a quella minore o

maggiore somma che risulterà dimostrata in corso di causa; danni dei quali si chiede la liquidazione anche

in via equitativa.

Con condanna al pagamento delle spese, competente ed onorari del presente procedimento”.

La difesa di parte convenuta ha così concluso:

“In via principale, respingere tutte le domande attrici e condannare la società attrice a risarcire a Sacmi

Imola s.c. i danni arrecati per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi

eventualmente anche in via equitativa;

in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che la società attrice si è resa responsabile dell’inadempimento

delle obbligazioni derivanti dal contratto concluso tra le parti il 28 febbraio 2007 e dai contratti di

fornitura ad esso collegati e, conseguentemente, condannare la stessa società attrice al risarcimento dei danni

causati a Sacmi Imola s.c., o – in subordine – compensare tali danni con quelli che la convenuta avrebbe

cagionato alla società attrice;

- in ogni caso col favore delle spese”.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con atto di citazione del 19 gennaio 2009 la società Imas (già Imas S.P.a.), premesso:

- che era titolare del brevetto n. 1.202.289 depositato in data 29.9.85 (doc.1 fasc. attoreo)

avente ad oggetto una “Unità modulare di essiccazione rapida di prodotti ceramici crudi, in

particolare piastrelle”;

- che aveva instaurato un giudizio innanzi il Tribunale di Modena in danno della Sacmi

Cooperativa Meccanici Imola soc. coop. a r, avente ad oggetto l’accertamento della

contraffazione del brevetto n. 1.202.289 e la condanna della convenuta al risarcimento dei

danni patiti per effetto della contraffazione (doc. 8, fasc. attoreo);

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- che nel 2005 in data 28/2/2007, le parti erano addivenute alla conclusione di un accordo

transattivo con il quale, a fronte della rinuncia da parte della Imas di tutti i diritti azionati, la

SACMI si impegnava all’acquisto di essiccatoi Imas nella quantità corrispondete ad un

fatturato complessivo nel triennio di riferimento di Euro 12.686.400,00 ed un fatturato

complessivo relativo al quarto ed ultimo anno di durata pari ad Euro 2.114.400,00 (doc. 11,

fasc. attoreo);

- che nel dare esecuzione all’accordo transattivo intervenute, erano insorte contestazioni e

rimostranze delle parti in ordine all’esatta esecuzione delle obbligazioni reciprocamente

assunte nell’accordo 28 02 2007;

- che successivamente le parti raggiungevano nell’agosto del 2008 una nuova intesa (doc. 3,

fasc. conv.) intesa peraltro cui non venne dato seguito alcuno in assenza di concreta

formalizzazione (docc. 4 e 5, fasc. attoreo);

- che tanto premesso ed esposto, conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Modena la

Sacmi assumendo la natura non novativa della transazione datata 28/2/2007; chiedeva

l’accertamento dell'intervenuta risoluzione dell’accordo transattivo per grave

inadempimento di Sacmi alle obbligazioni ivi dedotte, con condanna della stessa convenuta

al risarcimento del danno patito pari ad € 60.000.000,00 ovvero nella misura minore o

maggiore dimostrata in corso di causa; con vittoria delle spese di lite.

Nel costruirsi in giudizio con comparsa in data 28 maggio 2009, la SACMI eccepiva in

rito l’incompetenza funzionale dell’adito tribunale di Modena in favore della competenza

del tribunale di Bologna, sezione specializzata in proprietà industriale; nel merito contestava

ogni assunto attoreo assumendone l’inammissibilità e comunque l’infondatezza; concludeva

per il rigetto di ogni domanda attrice chiedendo il risarcimento di ogni danno patito in

ragione degli inadempimenti contestati alla società attrice.

Con sentenza resa in data 1 dicembre 2009, il tribunale di Modena, in composizione

monocratica, dichiarava la propria incompetenza in favore della sezione specializzata del

tribunale di Bologna, condannando l’attrice alla rifusione delle spese di lite.

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Con atto notificato in data 27 marzo 2010, la IMas riassumeva il giudizio innanzi il

Tribunale di Bologna, sezione specializzata in proprietà industriale, riformulando le

domande originariamente svolte innanzi il tribunale modenese.

Si costituiva ritualmente in giudizio la Sacmi Cooperativa Meccanica Imola soc. coop con

comparsa depositata in data 25 giugno 2010, contestando gli addebiti mossi, chiedeva il

rigetto delle domande attrici in quanto infondate sia in fatto che in diritto, con la condanna

per responsabilità processuale aggravata della Imas s.p.a., proponendo a sua volta domanda

riconvenzionale per i danni asseritamente patiti. In particolare, deduceva la società

convenuta: i) l’inammissibilità delle domande dell’attrice per avvenuta duplice transazione

della controversia ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1976 c.c.; ii) nel merito l’infondatezza

delle domande quanto a risoluzione per inadempimento della convenuta alle obbligazioni

assunte nel predetto atto transattivo; iii) l’accertamento dell’inadempimento da parte di Imas

agli obblighi su di essa derivanti dal contratto del febbraio 2007, chiedendo la sua condanna

al risarcimento dei danni che le erano stati provocati.

Successivamente le parti depositavano le memorie ai sensi dell’art. 183, comma 6°, nn. 2 e 3,

a cui erano stati autorizzati.

All’udienza dell’11 novembre 2010, veniva ammessa consulenza tecnica d’ufficio, nella

persona del prof. Ing. Giuseppe Cantore.

Con memorie autorizzate depositate il 28 gennaio 2011, le parti illustravano le rispettive

richieste proponendo il quesito da sottoporre al CTU, il prof. Cantore prestava giuramento

di rito alla successiva udienza del 10 febbraio 2011, durante la quale gli venivano posti i

seguenti quesiti: “Dica il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa e compiuta ogni indagine che

riterrà opportuna anche presso i pubblici uffici, quali siano in ipotesi presenti negli essiccatoi di cui è causa,

specificandone la gravità e, comunque, se essi incidano ed in quale misura sulla funzionalità degli essiccatoi

stessi; ne determini le possibili cause e se siano riferibili o meno a difetti di progettazione e/o di esecuzione,

chiarendo a quale delle parti debba in ipotesi essere ascritto il difetto riscontrato. Ove possibile, sotto i profili

tecnici di competenza, dica quali siano state le spese, in ipotesi affrontate da Imas per dare esecuzione alla

transazione del 28/2/2007 e quale sia l’ammontare di eventuali ulteriori danni o spese affrontate tanto da

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Imas quanto da Sacmi in relazione ai fatti di cui è causa, tenuto conto, comunque, di quanto richiesto dalle

parti”.

Durante la consulenza d’ufficio il ctu esperiva un tentativo di conciliazione ricevendo il

diniego dell’attrice.

Successivamente le parti venivano autorizzate al deposito di una memoria istruttoria

riassuntiva e di una replica. Le memorie venivano depositate da Imas il 30 novembre 2011 e

da Sacmi il 1° dicembre 2011; il 18 gennaio 2012 Sacmi depositava anche la replica, mentre

l’attrice non vi provvedeva.

Con ordinanza resa all’udienza del 29 marzo 2012, riservata l’ammissione di eventuali altri

mezzi istruttori, si dava ingresso alle prova orali richieste dalle parti, che venivano assunte

alle udienze del 25 giugno 2012 e del 16 novembre 2012. Chiusa l’istruttoria, all’udienza del

20 giugno 2013, precisate le conclusioni, il Giudice assegnava alle parti i termini per il

deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche.

2. Domanda di risoluzione e accordo in data 28 02 2007.

Con la prima delle domande formulate, la società attrice ha richiesto dichiararsi la

risoluzione dell’accordo transattivo 28 02 2007 per grave inadempimento della SACMI

”qualora la transazione non sia ritenuta novativa”. La domanda risulta contestata dalla

difesa della convenuta in ragione della mancata previsione di un diritto alla risoluzione

dell’accordo transattivo, nell’assunto di parte avente contenuto novativo del rapporto

preesistente (art. 1976 c.c.).

La natura novativa delle intese raggiunte tra le parti risulta contestata dalla difesa di parte

attrice sul presupposto – meglio articolato anche nelle repliche, pagg 3 e 4 - della struttura

dell’accordo intervenuto tra le parti, ed in particolare, sulla struttura duale delle intese,

scisse in una transazione e in una compravendita, sebbene in collegamento funzionale l’uno

con l’altro, senza che le parti abbiano mai operato alcun richiamo espresso alla natura

novativa delle intese sottoscritte.

Preliminarmente, il Collegio ricorda come costituisca per pacifica dottrina e giurisprudenza,

condizione dell’azione di risoluzione la sua espressa previsione ex art. 1976 c.c., quanto

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ad intese transattive aventi contenuto novativo, come tale verificabile dal giudice d’ufficio

anche in assenza di apposita eccezione (cfr. Cass. 7 11 2003 n. 16715 per la quale

“l'inammissibilità della risoluzione della transazione per inadempimento sancita dall'art.

1976 c.c. nel caso in cui il rapporto preesistente sia stato estinto per novazione (salvo che il

diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato) non esige un'apposita eccezione

della parte interessata, poiché attiene all'esistenza delle condizioni dell'azione, che il giudice

deve rilevare anche d'ufficio”).

Ciò posto, nell’esame della scrittura prodotta in atti, deve darsi primaria attuazione alle

clausole legali di interpretazione del contratto, così come disciplinate nel capo IV del libro

IV del codice civile, agli artt. 1362- 1370 , nella successione meramente metodologica (e non

più gerarchica, come riconosciuto dalla migliore dottrina) posta dal legislatore tra clausole di

interpretazione soggettiva ed oggettiva del contratto (artt. 1362-1365, artt. 1366-1370: per

tutte, fra le molte, Cass. 29 novembre 1999, n. 13351; Cass. 2.4.2002 n. 4680, GCM 2002,

568C 8.1.2003 n. 83, GCM 2003, 23 per la quale “nella ricerca del significato delle dichiarazioni

contrattuali o negoziali quando le espressioni usate fanno emergere in modo immediato la volontà delle parti

il giudice deve arrestarsi al significato letterale della parole - non può far ricorso agli ulteriori strumenti

ermeneutici, l'utilizzazione dei quali (fuori dall'ipotesi dell'ambiguità della clausola) presuppone la rigorosa

dimostrazione dell'insufficienza del dato letterale ad evidenziare in modo soddisfacente la volontà

contrattuale”).

In primo luogo, va rilevato come il nomen iuris usato dalle parti non ha valore esclusivo al

fine di stabilire se il valore da assegnarsi alle intese conseguite.

Ciò posto, la contestualità anche documentale esistente tra contratto di transazione e

contratto preliminare di compravendita costituisce ragione rilevante per la loro unitaria

considerazione in quanto votati alla definizione pacificante del contenzioso in essere tra le

parti per il tramite della instaurazione di un contratto di fornitura: una lettura rescindente

della scrittura in data 28 02 2007 appare quindi non solo contraria alla qualità degli interessi

composti con la stessa ma alla lettura qualificata operata dalla stessa parte, laddove con la

missiva 28 giugno 2008, dava atto che il contratto di transazione con correlato preliminare

di vendita fossero stati conclusi “per porre fine alla controversia di accertamento della violazione da

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parte di SACMI IMOLA del brevetto IMAS n. 1.202.289 depositato in data 27 09 1985”. In altri

termini, gli interessi perseguiti concretamente dalle parti rendono ragione di una

considerazione unitaria delle obbligazioni ivi dedotte in quanto entrambe finalizzate al

perseguimento dei contrapposti interessi non potendo la scissione nominale del contratto in

due sezioni – ispirata da intenti fiscali – interrompere la contestualità conformativa

dell’accordo intervenuto e la sua valenza transattiva per le obbligazioni reciprocamente

assunte dalle parti : ed invero la rinunzia ai diritti dedotti in giudizio dalla IMAS trova un

suo evidente corrispettivo non tanto nella rinunzia operata dalla SACMI alla domanda ex

art 96 c.p.c. quanto nella strutturazione di un contratto di fornitura di lungo termine, tale

da assicurare benefici economici diretti, coerenti con i diritti di privativa che si assumevano

violati. Non è pertanto questione di nomen iuris assegnato dalle parti alle intese e di sua

rilevanza ai fini della qualificazione del contratto (cfr. Cass. 24 02 2011 n. 4524) quanto

piuttosto di collegamento funzionale tra patti e clausole e della loro rilevanza ai fini della

coerente valutazione del contratto unitariamente sottoscritto.

La transazione assume nel suo complesso efficacia novativa in quanto al rapporto

concorrenziale in essere prima della sua stipulazione, succede un rapporto di collaborazione

commerciale di medio periodo per il tramite di un obbligo di acquisto di un numero di

macchine “compreso tra un minimo di 110 ed un massimo di 130 moduli all’anno”.

L’esistenza – in esito agli accordi intervenuti – di obbligazioni oggettivamente diverse da

quelle preesistenti deve pertanto assumersi quale elemento differenziale dell'accordo

transattivo, come tale oggettivamente novativo. Qui vale solo il richiamo a quanto

espressamente indicato dalla Suprema Corte per la quale “va ribadito che al di fuori dell'ipotesi di

un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, l'eventuale efficacia novativa della transazione

dipende dalla situazione di oggettiva incompatibilità nella quale i due rapporti - quello preesistente e quello

nuovo - vengono a trovarsi, e perciò il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario

rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di

autonome obbligazioni, oggettivamente diverse dalla precedente (Cass. 4455/2006, 7830/2003), ovvero se

si sono limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il

precedente contratto che si pone come causa - in senso tecnico - giuridico - dell'accordo transattivo che, di

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regola, non è volto a trasformare il rapporto controverso” (cfr. Cass. 14 07 2011 n. 15444; in tal

senso anche Cass. 13 12 2005 n.27448 “È poi ovvio che la sostituzione dell'obbligazione da

illecito con l'obbligazione contrattuale derivante dalla transazione, non comporta

certamente che la transazione sia per ciò solo novativa. L'innovazione al rapporto

preesistente è comunque sempre conseguente al carattere dispositivo della

transazione, mentre la novazione che impedisce la risoluzione della transazione a

norma dell'art. 1976 c.c. è quella che determina, come si è detto, una concreta

incompatibilità tra il precedente ed il nuovo rapporto”).

Da quanto in sintesi esposto, discende il rigetto della prima delle domande proposte da

parte attrice, superando così in limine ogni questione attinente alla seconda "transazione"

che la convenuta ritiene intervenuta tra le parti.

3. Domande ulteriori: le domande risarcitorie.

La soc. IMAS s.p.a. ha del pari formulato nel presente giudizio domanda rivolta ad

ottenere la condanna della SACMI al risarcimento dei danni patiti in forza dell'

inadempimento della convenuta alle obbligazioni derivanti dalla transazione intervenuta tra

le parti.

In particolare la società attrice chiede il risarcimento dei danni sofferti da IMAS per effetto

della originaria contraffazione nonché di ogni ulteriore pregiudizio subito al titolo di danno

emergente e lucro cessante per effetto e in conseguenza" della plateale violazione delle

obbligazioni assunte da Sacmi col noto accordo".

La difesa di parte convenuta ha eccepito l’inammissibilità della prima domanda risarcitoria e

l'infondatezza di ogni ulteriore domanda formulata in suo danno.

Quanto alla prima delle domande in sintesi quindi trascritte, va qui rilevato che la IMAS

chiede risarcimento del danno patito per effetto della violazione dell'ambito di esclusiva

un tempo concesso dal brevetto per invenzione industriale numero 1. 202. 289, reiterando

così la richiesta risarcitoria già fatta valere nel giudizio promosso innanzi il tribunale di

Modena con numero RG 1738/01.

A sostegno della domanda avente ad oggetto diritti rinunziati con il primo atto transattivo

del 28 febbraio 2007 (cfr doc. 11 parte attrice ), richiama un orientamento giurisprudenziale

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peraltro non indicato secondo cui, in caso di inadempimento delle obbligazioni derivanti

anche da una transazione novativa, il pregiudizio sofferto e risarcibile comprende anche le

utilitas cui la parte adempiente avrebbe avuto diritto in assenza della transazione (cfr atto

di citazione). In altri termini, la difesa di parte attrice richiede che il tribunale giunga ad una

condanna della SACMI capace di reintegrare completamente i danni sofferti in forza

dell’inadempimento denunziato, danni cui è possibile giungere solo all’esito di una

valutazione piena del diritto di privativa violato, come oggetto dell’originaria lite introdotta

innanzi al tribunale di Modena: di qui l’analisi della CTU operata in corso di causa ed una

valutazione prognostica degli esiti della lite.

L'assunto non merita accoglimento.

Al riguardo ritiene il Collegio - nel conforto della dottrina citata in atti - come il danno

patito dalla parte transigente è solo quello direttamente connesso all'inadempimento delle

obbligazioni dedotte nell'accordo transattivo, e giammai il danno risalente al rapporto

giuridico estinto per effetto della transazione novativa. La Suprema Corte, del resto, ha

avuto modo di affermare come solo nell’ipotesi di risoluzione della transazione

conservativa, risorge “l'originaria situazione nella quale le parti si trovavano

antecedentemente alla conclusione della transazione” (Cass. 13 dicembre 2005 n. 27448)

laddove nella transazione novativa l’assetto di interessi realizzato costituisce misura

dell’esattezza dell’adempimento cui le parti sono tenute: in altri termini, nella transazione

novativa non essendo ammessa la possibilità di risolvere il contratto (salva diversa volontà

delle parti) e non potendo il giudice entrare nel merito della lite transatta, la parte

adempiente avrà diritto: i) ad avvalersi in autotutela dell’exceptio inadempienti contractus; ii) al

risarcimento del danno nella misura dell’interesse positivo che la parte aveva all’esatto

adempimento del contratto, ovverosia commisurato alle prestazioni dovute secondo

transazione senza che sia possibile ricomprendere danni derivanti da altri rapporti che

costituiscono oggetto di apposita regolamentazione transattiva.

4. Con riferimento alle ulteriori domande azionate, assume la società attrice che la Sacmi

non avrebbe dato puntuale esecuzione alle obbligazioni assunte nel primo accordo

transattivo, causando così un danno pari a 10 milioni di euro: ed infatti, deduce che un

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anno dopo la conclusione dell'accordo, alla pretesa di IMAS di prolungare l'esecuzione del

contratto di fornitura di componentistica industriale, interrotta in forza della lettera in data

28 giugno 2008, SACMI aveva opposto con la missiva data 18 luglio un proprio rifiuto

motivato da una serie di contestazioni alla qualità delle forniture effettuate, contestazioni

prive non solo della gravità di cui all'articolo 1455 codice civile ma anche della rilevanza

minore assegnata all'eccezione di inadempimento dall'articolo 1460 c.c. (cfr doc. 12 e 13

parte attrice).

La difesa della società convenuta contesta ogni domanda formulata in suo danno

muovendo dalle modifiche apportate all’accordo transattivo 28 02 2007 in forza delle intese

intervenute in data 4 agosto 2008, con le quali le parti ponevano fine ad ogni reciproca

contestazione quanto al puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con il primo

accordo disciplinando nuovamente le intese commerciali.

La conclusione del predetto accordo transattivo è oggetto di contestazione da parte della

difesa della società attrice, sul presupposto che non sia intervenuta alcuna formalizzazione

delle stesse intese e comunque, che non possa assegnarsi alla mail IMAS del 30 luglio 2008

alcuna valenza contrattuale. Assume altresì la difesa di parte attrice che non vi fosse

corrispondenza tra le intese che le parti ritenevano raggiunte e la loro reale volontà, come

evidente nel testo della missiva del 1 agosto 2008 a firma di Pio Bastai.

L'assunto non ha pregio e come tale va disatteso.

Al riguardo, va detto che il testo dell'accordo intervenuto tra le parti risulta per intero

trascritto nella mail in data 4 agosto dell'ing. Cavoli della Imas, mail pacificamente inviata

alla SACMI (doc. 3 parte convenuta). Nel testo della predetta missiva, che per lo stesso

mittente costituiva "intesa tra le parti", si giunge alla definizione di un nuovo regolamento

contrattuale in forza delle evenienze intercorse nel corso dell'esecuzione delle prima

transazione .

In particolare, con riferimento alle obbligazioni assunte dalla Sacmi, la stessa si obbligava

all'acquisto dei macchinari previsti dal contratto del febbraio 2007 in sei anni anziché in

quattro anni, con un fatturato annuale pari € 2.378.749,80 a 4.228.800,00; con

dimezzamento del numero di essiccatoi da acquistare nel corso di ogni anno di validità del

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nuovo regolamento contrattuale; con garanzia del fatturato annuale anche per il tramite

dell'acquisto di prodotti diversi da essiccatoi realizzati dalla IMAS; con acquisto di almeno

tre essiccatoi entro il 2008.

Con riferimento alle obbligazioni assunte da IMAS, essa consentiva a SACMI di visionare e

controllare gli essiccatoi prima della spedizione ai clienti, superando così gli inconvenienti

che in fase di esecuzione della prima transazione si erano verificati. Le parti rinunciarono

pertanto a far valere in giudizio le responsabilità che si erano addebitate nelle ricordate

missive prodotte in atti (doc. 12 e 13 di parte attrice).

Ciò posto, militano a parere del Collegio in favore del valore vincolante delle intese

intercorse tra le parti, il complessivo tenore letterale della missiva in atti ("la presente email

costituisce intesa tra le parti. La formalizzazione verrà eseguita dei rispettivi legali a partire dal 25 agosto

2008"), il suo valore ricognitivo delle intese raggiunte nell'incontro menzionato 30 luglio

2008 quanto ad ampiezza esaustiva della disciplina delle obbligazioni reciprocamente

assunte (cfr. quand'anche si acceda all'interpretazione rigorosa che richiede un accordo su

tutti gli elementi, principali e secondari di un accordo, Cass. 29 03 1995 n. 3705), con

riferimento anche alle condizioni di mercato ritenute critiche da entrambi i contraenti, tale

da consigliare la sospensione delle "condizioni precedentemente pattuite nel contratto originale"

ripristinandole nel prossimo futuro qualora il mercato lo consenta.

Al riguardo si ricorda che la giurisprudenza è concorde nell'attribuire genericamente alla

minuta una funzione essenzialmente storica e probatoria delle intese parziali raggiunte

dalle parti su determinati punti del futuro contratto, non escludendo peraltro che possa

assumere anche il valore di prova di un contratto già concluso, radicando una presunzione

semplice di perfezionamento contrattuale laddove contenente gli elementi essenziali di

questo e si possa desumere - anche in ragione dell'unico comportamento delle parti

interessate alla esecuzione dell'accordo raggiunto - il valore definitivo del vincolo assunto

(cfr Cassazione 22 agosto 1997 n. 7857; Cassazione 30 marzo 1994 n. 3158). In particolare,

la costante posizione dottrinaria e giurisprudenziale sul punto evidenzia come l'interprete

debba accertare un impegno a vincolarsi, ovverosia l'animus contrahendi delle parti,

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verificando il concreto ed effettivo intento manifestato dalle parti e la presenza della

volontà di concludere il contratto.

Dalla missiva indicata, appare evidente che la stessa risulti ricognitiva dell'animus contrahendi

manifestato dalle parti nella riunione intervenuta, senza che sia dato ravvisare l’intenzione

di differirne la conclusione del contratto ad una successiva manifestazione di volontà. Qui

va solo in sintesi ricordato come: i) secondo un orientamento l’applicazione delle norme

sull'interpretazione del contratto alla fase delle trattative contrattuali, può avvenire solo in

via mediata, quale regola alla quale attingere per la formulazione di un corpo di norme per

l’interpretazione degli atti del procedimento di formazione, applicabili in via diretta,

attraverso lo strumento dell’art. 1324 c.c. o in via analogica ricorrendo le condizioni dell’art.

12 prel.; ii) secondo altra impostazione, l’accertamento sulla conclusione del contratto

debba essere effettuato sulla scorta dei canoni dettati dal Codice civile in materia di

interpretazione contrattuale, in quanto la differenziazione logica e cronologica tra trattative

e contratto concluso non esclude il ricorso alle norme interpretative nella fase della

conclusione. In tal senso la giurisprudenza ormai consolidata (Cass., 22.8.1997, n.

7857;Cass., 17.10.1992, n. 11429; Cass., 18.1.2005, n. 910) afferma che l’accertamento

dell’animus contrahendi debba essere effettuato sulla scorta dei criteri interpretativi dettati

dal codice civile negli artt. 1362 ss. c.c., ritenendo che la comune intenzione delle parti

rappresenti il criterio di accertamento della conclusione dell’accordo.

In particolare, con riferimento all'ipotesi in esame, deve aversi riguardo all'art. 1362 c.c.,

secondo il quale per determinare la comune intenzione delle parti si deve valutare il loro

comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto: il

comportamento complessivo delle parti successivo alla sottoscrizione della minuta, inteso a

dare esecuzione all’accordo, assume rilievo sempreché sia univoco e non consenta una

diversa interpretazione (in tal senso Cass., 17.10.1992, n. 11429).

Orbene, risulta pacifico in atti che la SACMI, prima della missiva del 4 agosto ricognitiva

delle intese raggiunte, abbia inviato la mail in data 1agosto 2008 contenente l'autorizzazione

all'emissione di fatture di anticipo ordini di due essiccatoi (doc. 18 di parte attrice), da

correlarsi a successivi ordini di acquisto. Tale missiva risulta nel suo contenuto obbligatorio

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recepita nella mail del 4 agosto della IMAS, laddove espressamente lo stesso ing. Cavoli

indica che la Sacmi impegnava ad ordinare entro fine 2008 numero tre essiccatoi: "i primi

due alle condizioni indicate nella e-mail allegata inviata dal geometra Pio Bastai in

data 1 agosto 2008; le condizioni dell'ordine relativo al terzo essiccatoio saranno

stabilite tra le parti nel mese di settembre", rendendo pertanto evidente come ogni

lettura delle intese raggiunte operata dalla stessa IMAS in data 3 09 2008 risulti contraria al

contenuto letterale dell'accordo intervenuto: ed invero, muovendo dai canoni interpretativi

del contratto come sopra ampiamente ricordati, l'assunto difensivo della società attrice - che

si richiama al contenuto della missiva IMAS per la quale la mail di riscontro "non coincide

con quanto ipotizzato in quanto vi riservate di emettere gli ordini ma sulla base di dati di

vendita delle macchine" - non risulta coerente con il tenore letterale delle intese raggiunte e

riportate nella missiva del 4 agosto 2008: non solo il contenuto letterale della stessa

recepisce le "condizioni indicate nella e-mail allegata" (ovverosia la mail SACMI 1

agosto), ma obbliga la stessa SACMI ad un acquisto entro fine 2008 di tre essiccatoi,

rendendo evidente come la riserva in ordine all'emissione dei "regolari ordini di acquisto"

di cui alla precedente missiva SACMI debba correttamente leggersi: i) nel contesto della

rigida dimensione temporale di formulazione degli ordini (ovverosia dal settembre al

dicembre 2008), capace di assicurare certezza alla formulazione degli ordini, come tale non

rimessa - se non nella lettura opportunistica della parte - all'andamento del mercato: ed

invero, qui va solo ricordato che nella missiva SACMI non si fa riferimento generico

all'andamento del mercato ma "ai dati di vendita delle macchine vendute", con ciò

evidenziando la semplice necessità di correlare "anticipi su fatture" a vendite concretamente

operate dalla SACMI; ii) in correlazione con l'autorizzazione impartita dalla stessa SACMI

all'emissione di fatture per anticipo di due essiccatoi per un importo di complessivi €

266.000,00 da corrispondersi "mediante BB a trenta giorni data fattura fine mese, quindi

con valuta 4 09 2008", da detrarsi "al momento della fatturazione dell'intera macchina",

radicando così gli estremi di un parziale ed anticipato adempimento rispetto agli ordini

definitivi da formularsi nel breve lasso dei tre mesi successivi. In altri e conclusivi termini,

deve concludersi che l'assunto di parte attrice risulta contrario al contenuto letterale delle

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intese raggiunte, non suffragato dalla condotta osservata dalla convenuta quanto a principio

di esecuzione dell'accordo transattivo ulteriormente intervenuto tra le parti.

Deve pertanto provvedersi al rigetto della domanda di risoluzione dell'accordo transattivo

del febbraio 2007, con conseguente rigetto di ogni connessa domanda di risarcimento del

danno da inadempimento contrattuale in ragione dell'accordo intervenuto in data 4 agosto

2008, avendo le parti provveduto a definire le reciproche contestazioni mosse alla regolare

esecuzione delle intese raggiunte nel febbraio del 2007, escludendo così gli inadempimenti

vicendevolmente denunziati potessero costituire ragione di pretese risarcitorie.

5. Quanto alla domanda formulata in via riconvenzionale dalla convenuta, avente ad oggetto

l'accertamento dell'inadempimento realizzato dalla IMAS s.p.a. nelle obbligazioni derivanti

dal contratto concluso tra le parti il 28 febbraio 2007 e dai contratti di fornitura ad esso

collegati, con condanna della società attrice al risarcimento dei danni causati alla SACMI

ovvero loro compensazione con quelli che la convenuta avrebbe cagionato alla stessa

attrice, l'ampia motivazione resa dal tribunale in ordine al valore modificativo dell'accordo

4 agosto 2008 rispetto alle intese raggiunte nel contratto transattivo 28 02 2007, rende

ragione del suo rigetto.

6. La complessità non solo storica delle vicende dedotte a fondamento dell'azione promossa

dalla società attrice rende ragione del rigetto di ogni domanda formulata ex art 96 c.p.c.

dalla convenuta.

7. Gli esiti del giudizio giustificano la compensazione nella misura di un terzo delle spese

di lite tra le parti, spese che si pongono nella residua misura a carico di parte attrice,

liquidandole all'intero in € 1.315,10 per spese, € 3000,00 per CTP ed € 52.164,00 per

compensi professionali, così aumentato per la complessività e la natura delle questioni

trattate il compenso previsto dalle tariffe, oltre accessori di legge.

8. La sentenza è munita di formula per legge.

PQM

Il Tribunale di Bologna, Sezione Impresa, definitivamente pronunciando nella causa

introdotta con atto di citazione ritualmente notificato in data 19 gennaio 2009 da IMAS in

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danno di SACMI IMOLA s.c. avente R.G. n. 5400/2010, ogni diversa istanza o eccezione

disattesa così provvede:

1. rigetta le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in

diritto;

2. rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta unitamente alla

domanda ex art 96 c.p.c. in quanto infondate in fatto ed in diritto;

3. compensa nella misura di un terzo le spese di lite tra le parti;

4. condanna parte attrice alla refusione delle spese nella residua misura, spese che

all’intero si liquidano in € 1.315,10 per spese, € 3.000,00 per CTP ed € 52.164,00 per

compensi professionali, oltre accessori di legge;

5. la sentenza è munita di formula esecutiva come per legge.

Così deciso nelle Camere di Consiglio tenute nei giorni 18 dicembre 2013 e 8 gennaio 2014.

Bologna, 9/1/2014

Il Presidente

dott. Pasquale Liccardo

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