Sentenza n. 215/2010 friuli venezia giulia

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA composta dai magistrati Dott. Enrico MAROTTA Presidente Dott. Paolo SIMEON Consigliere Dott. Francesca PADULA Consigliere relatore Uditi, nella pubblica udienza del 21 ottobre 2010, con l’assistenza del segretario Dr.ssa Anna DE ANGELIS, il relatore Cons. Francesca PADULA, l’Avv. Renato FUSCO per i convenuti ANTONAZ, ANTONUCCI, BERTOSSI, CONTE, COSOLINI, IACOP, MARSILIO, MORETTON, PECOL COMINOTTO, SONEGO, VIERO, l’Avv. Federico ROSATI per il convenuto LOSITO, gli Avvocati Giovanni BORGNA e Guido BARZAZI per il convenuto ILLY, l’Avv. Luca PONTI per i convenuti BELTRAME e DEL PIERO, il Vice Procuratore Generale dott. Tiziana SPEDICATO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 12847 del Registro di segreteria, promosso ad istanza della Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia nei confronti dei Sig.ri: ILLY Riccardo, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prof. Mario CANNATA, Guido BARZAZI e Giovanni BORGNA, elettivamente domiciliato in Trieste, via San Nicolò, presso lo studio del terzo; ANTONAZ Roberto, rappresentato e difeso dall’Avv. Renato FUSCO, elettivamente domiciliato in Trieste, via di Donota, n. 3, presso lo studio dello stesso Avvocato; MORETTON Gianfranco, rappresentato e difeso dall’Avv. Renato FUSCO, elettivamente domiciliato in Trieste, via di Donota, n. 3, presso lo studio dello stesso Avvocato; COSOLINI Roberto, rappresentato e difeso dall’Avv. Renato FUSCO, elettivamente domiciliato in Trieste, Page 1 of 74 11/02/2011 http://bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/doc/010/07D00215010.htm

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

FRIULI VENEZIA GIULIA

composta dai magistrati

Dott. Enrico MAROTTA Presidente

Dott. Paolo SIMEON Consigliere

Dott. Francesca PADULA Consigliere relatore

Uditi, nella pubblica udienza del 21 ottobre 2010, con l’assistenza del segretario Dr.ssa Anna DE

ANGELIS, il relatore Cons. Francesca PADULA, l’Avv. Renato FUSCO per i convenuti ANTONAZ,

ANTONUCCI, BERTOSSI, CONTE, COSOLINI, IACOP, MARSILIO, MORETTON, PECOL

COMINOTTO, SONEGO, VIERO, l’Avv. Federico ROSATI per il convenuto LOSITO, gli Avvocati

Giovanni BORGNA e Guido BARZAZI per il convenuto ILLY, l’Avv. Luca PONTI per i convenuti

BELTRAME e DEL PIERO, il Vice Procuratore Generale dott. Tiziana SPEDICATO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 12847 del Registro di segreteria, promosso ad istanza della

Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia nei confronti dei

Sig.ri:

ILLY Riccardo, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prof. Mario CANNATA, Guido BARZAZI e Giovanni

BORGNA, elettivamente domiciliato in Trieste, via San Nicolò, presso lo studio del terzo;

ANTONAZ Roberto, rappresentato e difeso dall’Avv. Renato FUSCO, elettivamente domiciliato in Trieste,

via di Donota, n. 3, presso lo studio dello stesso Avvocato;

MORETTON Gianfranco, rappresentato e difeso dall’Avv. Renato FUSCO, elettivamente domiciliato in

Trieste, via di Donota, n. 3, presso lo studio dello stesso Avvocato;

COSOLINI Roberto, rappresentato e difeso dall’Avv. Renato FUSCO, elettivamente domiciliato in Trieste,

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via di Donota, n. 3, presso lo studio dello stesso Avvocato;

BERTOSSI Enrico, rappresentato e difeso dall’Avv. Luca PONTI, elettivamente domiciliato in Trieste,

Galleria Protti, n. 1, presso lo studio dell’Avv. Alessandro TUDOR;

BELTRAME Ezio, rappresentato e difeso dall’Avv. Luca PONTI, elettivamente domiciliato in Trieste,

Galleria Protti, n. 1, presso lo studio dell’Avv. Alessandro TUDOR;

MARSILIO Enzo, rappresentato e difeso dall’Avv. Renato FUSCO, elettivamente domiciliato in Trieste,

via di Donota, n. 3, presso lo studio dello stesso Avvocato;

IACOP Franco, rappresentato e difeso dall’Avv. Renato FUSCO, elettivamente domiciliato in Trieste, via

di Donota, n. 3, presso lo studio dello stesso Avvocato;

ANTONUCCI Augusto, rappresentato e difeso dall’Avv. Renato FUSCO, elettivamente domiciliato in

Trieste, via di Donota, n. 3, presso lo studio dello stesso Avvocato;

PECOL COMINOTTO Gianni, rappresentato e difeso dall’Avv. Renato FUSCO, elettivamente domiciliato

in Trieste, via di Donota, n. 3, presso lo studio dello stesso Avvocato;

SONEGO Ludovico, rappresentato e difeso dall’Avv. Renato FUSCO, elettivamente domiciliato in

Trieste, via di Donota, n. 3, presso lo studio dello stesso Avvocato;

DEL PIERO Michela, rappresentata e difesa dall’Avv. Luca PONTI, elettivamente domiciliato in Trieste,

Galleria Protti, n. 1, presso lo studio dell’Avv. Alessandro TUDOR;

VIERO Andrea, rappresentato e difeso dall’Avv. Renato FUSCO, elettivamente domiciliato in Trieste, via

di Donota, n. 3, presso lo studio dello stesso Avvocato;

LOSITO Michele, rappresentato e difeso dall’Avv. Federico ROSATI, elettivamente domiciliato in Trieste,

via di Donota, n.3, presso lo studio dello stesso Avvocato;

CONTE Roberto, rappresentato e difeso dall’Avv. Renato FUSCO, elettivamente domiciliato in Trieste,

via di Donota, n. 3, presso lo studio dello stesso Avvocato.

Con atto depositato il 29.12..2009, il Vice Procuratore Generale Dott. Tiziana SPEDICATO ha citato in

giudizio avanti a questo giudice i Sigg.ri ILLY Riccardo, ANTONAZ Roberto, MORETTON Gianfranco,

COSOLINI Roberto, BERTOSSI Enrico, BELTRAME Ezio, MARSILIO Enzo, IACOP Franco,

ANTONUCCI Augusto, PECOL COMINOTTO Gianni, SONEGO Ludovico, DEL PIERO Michela, VIERO

Andrea, LOSITO Michele e CONTE Roberto, per sentirli condannare al pagamento, in favore della

Regione Friuli Venezia Giulia, della somma complessivamente determinata in € 6.480.666,96, da

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ripartirsi tra i medesimi nella misura indicata in premessa, oltre rivalutazione, interessi legali e spese di

giustizia.

La vicenda dalla quale la Procura ha individuato la fattispecie di illecito amministrativo contabile trae

origine dall’applicazione, da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, dell’istituto della risoluzione

consensuale del rapporto di lavoro intercorrente con dirigenti appartenenti al ruolo unico regionale,

istituto previsto dall’articolo 25 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale regionale

dirigenziale relativo al quadriennio giuridico 1994-1997, sottoscritto in data 21 agosto 2001 e la cui

disciplina attuativa è contenuta nel Protocollo d’intesa tra Amministrazione regionale e le Organizzazioni

sindacali approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 525 del 27 febbraio 2003.

Evidenzia la Procura come la scelta effettuata dall’Amministrazione regionale, così come realizzata, si

presentasse irragionevole, poichè le indennità supplementari riconosciute apparivano erogate senza la

giusta causa normativamente stabilita e risultavano, perciò, inutile spesa (tanto che, a fronte dell’esodo

dei dirigenti, si procedeva a nuovi incarichi di neoassunti e/o esterni) con ciò integrando un danno

ingiusto e risarcibile.

La Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Tributaria di Trieste, con nota n. 17099 dell’11.10.2007,

trasmetteva alla Procura contabile delegante relazione sui fatti.

Riferisce la Procura che erano accolte, nel periodo novembre-dicembre 2003, 14 istanze di risoluzione

consensuale presentate da dirigenti (4 apicali e 10 direttori di Servizio).

Con riferimento alle risoluzione dei primi quattro dirigenti apicali rileva la Procura che: in data 07.12.2003,

ai sensi dell’articolo 47 bis della L.R. n. 18/1996, si risolvevano di diritto gli incarichi previsti all’art. 47,

comma 2, lett. a, della stessa legge, tra i quali non venivano compresi gli incarichi conferiti ai quattro

dirigenti apicali, già istanti ai fini della risoluzione consensuale; al 24.11.2003, a seguito della

deliberazione n. 3701 del 24.11.2003, risultavano vacanti 21 direzioni di servizio e tutte le neoistituite

vicedirezioni regionali, ciò che avrebbe consentito alla Regione il ricollocamento dei citati dirigenti

all’interno della ristrutturata organizzazione; nell’arco temporale 2003-2007, venivano conferiti incarichi

dirigenziali apicali a 15 soggetti esterni.

Con riferimento alle risoluzioni che interessavano i dieci dirigenti di servizio, precisa la Procura che:

con delibera giuntale n. 4102 del 19.12.2003 la dotazione organica di 256 posti di funzione dirigenziale,

veniva ripartita in 44 posti di dirigente apicale e 212 di dirigente di servizio (nella delibera giuntale n.

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3701/2003 42 e 214 posti rispettivamente); con delibera giuntale n. 17 del 9.1.2004 la dotazione

organica del ruolo unico dirigenziale veniva ridotta da 256 a 242 unità (tenuto conto di tutte le 14

risoluzioni); il numero complessivo delle direzioni generali, delle vice direzioni generali, dei servizi da

coprire con incarichi dirigenziali, nella Regione e negli enti regionali, come da riorganizzazione della

macrostruttura, in conseguenza della deliberazione giuntale n. 3701 del 24.11.2003, risulta essere 183;

in attuazione delle deliberazioni giuntali n.ri 3701, 3703, 3704 e 3706 del 24.11.2003, gli incarichi

dirigenziali conferiti a dirigenti del ruolo unico regionale (135) e a soggetti esterni (10 apicali, 1 direttore di

servizio, 11 incarichi a dirigenti sostitutori, 15 di studio e ricerca, 1 a dirigente comandato) erano in tutto

173. Risultavano, pertanto, conferibili 10 posizioni vacanti (183-173) e 11 posti disponibili (dirigenti

sostitutori).

Nel periodo gennaio - giugno 2004, prosegue la Procura, erano poste in essere 5 risoluzioni consensuali

(1 dirigente apicale, gli altri di servizio). Osserva la Procura attrice al riguardo che le nuove assunzioni di

dirigenti di ruolo o il ricorso a soggetti esterni, con oneri di bilancio aggiuntivi, furono necessitati proprio

dal contesto caratterizzato da un numero di unità dirigenziali in forza effettiva inferiore ai posti di funzione

conferibili. A seguito delle 5 risoluzioni in discussione, con le deliberazioni della Giunta regionale n.ri 960

del 16.4.2004 e 1891 del 16.7.2004 la dotazione organica del ruolo unico regionale della categoria

dirigenziale veniva complessivamente ridotta dalle 242 unità, previste ai sensi della delibera giuntale n.

17 del 9.1.2004, a 237 unità.

Tra il 01.11.2004 ed il 23.01.2005, prosegue l’attrice, erano accolte 14 domande di risoluzione (2 dirigenti

centrali e 12 dirigenti di servizio). Precisa, riguardo alle medesime, che con la delibera di generalità n.

2047, adottata nella seduta del 29.07.2004, era avviato un vero e proprio processo di incentivazione

all’esodo, giustificato prioritariamente dalla riduzione della dotazione dirigenziale dai 237 posti di funzione

dirigenziale previsti nella delibera giuntale n. 1891/2004 del 16.7.2004 ai 196 previsti nel Regolamento di

Organizzazione dell’amministrazione regionale, approvato con il Decreto del Presidente della Regione

27.8.2004 n. 277/Pres. I posti di funzione conferibili dall’esame della macrostruttura approvata

ammontano a 184, mentre i dirigenti in forza attiva nell’amministrazione risultano 155. Nella delibera

succitata veniva fissato il termine ultimo per l’accoglimento delle richieste di risoluzione (data del decreto

pres. approvativo del regolamento di organizzazione), non venivano individuati limiti numerici alla

presentazione delle domande, precisandosi esclusivamente che le stesse sarebbero state accolte in

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ordine di assunzione a protocollo e nei limiti delle risorse finanziarie stanziate nel relativo capitolo di

bilancio.

Ancora, nel 2005 erano attivate 5 procedure di risoluzione consensuale (un apicale e 4 dirigenti di

servizio). Al maggio 2005, i posti di organico risultano essere 196, i posti di funzione conferibili sulla base

della macrostruttura approvata 184 e i dirigenti presenti in servizio 141. Evidenzia ancora la Procura che

il relativo servizio e/o posto di funzione non risulta essere stato sistematicamente e/o immediatamente

soppresso e/o accorpato in relazione alla vacanza di direzione funzionale e che quindi in tale contesto

l’unico obiettivo conseguito dall’amministrazione regionale è stato quello di ridurre il ruolo unico regionale

della categoria dirigenziale che, peraltro, in quel momento non appariva in eccedenza rispetto alla

relativa dotazione organica prevista nell’allegato B al regolamento di Organizzazione

dell’Amministrazione Regionale e degli enti Regionali approvato con D.P.Reg. nr 277/Pres./2004,

successivamente sostituito ai sensi dell’articolo 61 del Decreto del Presidente della Regione nr 110/Pres

del 02.05.2005.

Infine, nel 2006 e 2007, in esecuzione del Protocollo attuativo dell’art. 25 del contratto collettivo di lavoro

1994-1997 come modificato con verbale d’accordo del 29.5.2006, l’Amministrazione accoglieva altre 12

istanze di risoluzione consensuale. Sottolinea la Procura che dalla lettura della nuova versione

dell’allegato B del decreto 277/2004, relativo all’Organico Articolato per categorie e profili professionali,

così come sostituito dall’articolo 14 del Decreto 23 maggio 2006 nr 159, si desume la riduzione

d’organico da 194 a 189 posti di dirigente. I posti di funzione dirigenziale previsti nella macrostruttura

approvata risultano essere 164; i dirigenti in servizio 134. Nonostante ciò l’Amministrazione accoglieva le

istanze. Dette risoluzioni decorrono dalla data dell’1.7.2006, in concomitanza dell’entrata in vigore delle

modifiche della struttura dell’ente apportate sulla base della delibera della Giunta regionale nr 1348 del

15.6.2006, modifiche consistenti anche nella riduzione dei servizi dell’amministrazione regionale dai 120

previsti ai sensi del Decreto del Presidente della Regione 110/Pres/2005 a 107. Evidenzia la Procura che

le risoluzioni consensuali in questione hanno comportato per l’Ente un abbattimento della forza organica

dirigenziale effettiva già di per sé carente rispetto alle strutture dirigenziali annoverate nella nuova

macrostruttura e che a seguito delle medesime defezioni, con la delibera n. 914 del 20.04.2007 la Giunta

Regionale ha integrato il programma triennale (2007-2008-2009), palesando l’esigenza di procedere

all’assunzione di 18 dirigenti. Aggiunge che con il DPReg 188/2007, nella considerazione di sole 11 delle

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12 risoluzioni consensuali in esame, l’organico dirigenziale è stato ridotto da 189 a 178 unità. 164 erano i

posti di funzione conferibili e 154 i dirigenti (compresi soggetti esterni).

Ritenuto, in specie, sussistente un danno patrimoniale causalmente riferibile alla condotta dei Sigg.ri

ILLY Riccardo, ANTONAZ Roberto, MORETTON Gianfranco, COSOLINI Roberto, BERTOSSI Enrico,

BELTRAME Ezio, MARSILIO Enzo, IACOP Franco, ANTONUCCI Augusto, PECOL COMINOTTO

Gianni, SONEGO Ludovico, DEL PIERO Michela, quali Presidente e componenti della Giunta Regionale

pro tempore, i quali approvarono le risoluzioni nelle relative delibere, nonché VIERO Andrea, Direttore

Generale, LOSITO Michele e CONTE Roberto Direttori Regionali/Centrali della Direzione Organizzazione

Personale e Servizi Informativi, che contribuirono, in relazione alle specifiche competenze, a porre in

essere le risoluzioni, la Procura notificava loro invito a dedurre, cui gli interessati rispondevano in

deduzioni scritte.

La Procura non riteneva superate le contestazioni mosse nell’invito a dedurre e conveniva in giudizio i

sunnominati.

Afferma la Procura di aver disposto archiviazione nei confronti di alcuni Direttori Centrali di strutture

interessate da risoluzioni riguardanti personale dirigenziale incardinato nelle medesime, le cui deduzioni,

inoltrate a seguito di notifica di atto di invito, sono risultate al Requirente condivisibili.

Rileva la Procura attrice, analizzando le norme relative alla risoluzione consensuale (art. 25 del contratto

collettivo regionale di lavoro relativo al personale dirigenziale regionale - quadriennio giuridico 1994-

1997, sottoscritto in data 21.8.2001 e Protocollo d’intesa tra Amministrazione regionale e Organizzazioni

sindacali, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 525 del 27.2.2003 in ordine alla

disciplina attuativa), che la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell’Amministrazione regionale era

prioritariamente utilizzabile per incentivare l’esodo della dirigenza finalizzato a favorire ristrutturazioni o

riorganizzazioni e, in ogni caso, rivolto ad una stabile riduzione della pianta organica dirigenziale e ad

una conseguente diminuzione, almeno nel breve periodo, degli oneri retributivi; che la risoluzione del

rapporto ad iniziativa individuale, comunque praticabile prioritariamente, ai sensi dell’art. 25 del contratto

collettivo, in presenza di processi di ristrutturazione o riorganizzazione, era anch’essa correlata alla

necessità del contenimento della pianta organica e accoglibile con precedenza per i casi in cui, a seguito

della soppressione di strutture e di funzioni individuali particolari e di conseguente cancellazione di

posizioni dirigenziali, non era possibile (attraverso incarico coerente con la professionalità acquisita) la

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ricollocazione del dirigente all’interno dell’ente; che la risoluzione non doveva conseguire in nessun caso

ad una valutazione negativa dei risultati, del contegno manageriale o delle condizioni fisiche del

dirigente.

Con delibera n. 1198 dell’1.6.2006 la Giunta Regionale approvava le modifiche al precitato protocollo

d’intesa, che, osserva la Procura, si traducono sostanzialmente (art. 1) nell’eliminazione dei riferimenti,

contenuti nelle norme prima citate, alla diminuzione degli oneri di bilancio derivante dalla riduzione

stabile dei posti di organico della qualifica dirigenziale, riferimenti che peraltro, precisa il Requirente,

permangono nell’art. 25, comma 3, del contratto collettivo.

Ribadisce la Procura come, nonostante le modifiche della struttura organizzativa dell’ente e della

dotazione organica del personale dirigenziale, la Regione abbia avuto sempre a disposizione un numero

di dirigenti di gran lunga inferiore al fabbisogno attestato nella dotazione organica approvata e ai posti di

funzione individuati nella macrostruttura, con conseguente irragionevolezza del ricorso all’istituto della

risoluzione consensuale, che, in concreto, non risulta giustificato dalla pur operata riduzione dei servizi

all’interno della macrostruttura regionale, come evidenziano, peraltro, gli stessi posti di funzione rimasti

vacanti immediatamente e nel prosieguo, quelli coperti con personale esterno e con i dirigenti neo

assunti dalle graduatorie dei nuovi concorsi banditi. Le riduzioni della pianta organica, successive alle

risoluzioni, effettuate in un contesto nel quale il numero dei posti di funzione dirigenziale in dotazione

organica e quello dei posti richiesti dalla macrostruttura, così come ridefinita, erano sempre superiori alla

forza attiva dirigenziale, appaiono all’attrice mera operazione virtuale e si sarebbero potute realizzare a

prescindere dalle risoluzioni stesse. Il ridimensionamento degli oneri di bilancio, prosegue, ha operato

per un periodo brevissimo (sino al ricorso ad esterni e alle nuove assunzioni dirigenziali a fronte di bandi

di concorso del 2005), è non è stato correlato ad una nuova organizzazione delle funzioni connesse ai

posti di funzione dirigenziale rimasti comunque vacanti. L’arbitrarietà delle risoluzioni è evidenziata anche

per la disposta cessazione degli incarichi dirigenziali sostitutori, e per essersi deliberato (delibera giuntale

n. 2047/2004) successivamente all’ approvazione del regolamento di organizzazione, l’ulteriore utilizzo

dell’istituto della risoluzione, giustificato con circostanze che avrebbero semmai dovuto comportare

l’attivazione di procedimenti diversi, anche disciplinari.

Inoltre evidenzia il Requirente come non sia stata verificata per singolo dirigente la circostanza che non

fosse in ogni caso possibile l’attribuzione allo stesso d’altro incarico coerente con la professionalità

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acquisita e sia risultato necessario il ricorso da parte dell’ente a procedure concorsuali, bandite nel

dicembre del 2005, per l’assunzione di 37 nuovi dirigenti, e al conferimento di incarichi di direzione di

servizio e apicale a 26 soggetti esterni nell’arco temporale 2003-2006. Si sarebbe potuto ridurre, di

converso, il numero dei dirigenti a prescindere dalle risoluzioni con la cessazione degli incarichi

dirigenziali sostitutori (62), con le cessazioni dal servizio per collocamento in quiescenza (17) e con la

riduzione disposta, da 13 a 4, degli incarichi di studio, ricerca e staff. Adduce a riprova il fatto che il costo

annuo del personale dirigenziale all’1.8.2007, dopo 36 assunzioni di nuove unità e 50 risoluzioni

consensuali, risulta diminuito rispetto al costo annuo al 30.11.2003, di un importo inferiore al costo annuo

dei soli facenti funzione.

Osserva la Procura che le dieci risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro, intervenute tra

amministrazione regionale e dirigenti apicali, appartenenti al ruolo unico regionale e posti in aspettativa al

momento del conferimento dell’incarico di dirigente apicale, avvenuto con contratto di diritto privato, sono

state attuate attraverso l’applicazione dell’art. 25, prendendo a base di calcolo dell’indennità

supplementare il più favorevole trattamento economico riconosciuto nell’ambito del rapporto di lavoro di

diritto privato. La richiamata norma non appare all’attrice riferibile ai citati dirigenti, i quali, al momento

della risoluzione, erano collocati in aspettativa senza assegni dal rapporto di lavoro subordinato con la

Regione ed erano, con la medesima, in rapporto di lavoro autonomo, in base a contratto che prevedeva

specifiche ipotesi di risoluzione, di sostituzione, decadenza e sospensione dall’incarico; gli ingiustificati

costi aggiuntivi per la Regione FVG derivati dalla non corretta determinazione dell’indennità

supplementare risultano, tuttavia, assorbiti nel danno, pari alle intere indennità supplementari erogate

contestate.

La responsabilità per il danno subito dalla Regione FVG, derivato dalla inutilità della spesa per indennità

supplementari, è riferita dall’attrice a titolo di colpa grave, per la chiarezza della normativa da applicare,

ai seguenti soggetti: ai preposti alla Direzione Regionale/Centrale del Personale, Organizzazione e

Sistemi Informativi, dott.ri Michele LOSITO e Roberto CONTE (15% ciascuno della singola indennità

erogata a seconda dei casi), per la competenza specifica in materia e la conseguente responsabilità

dell’operazione complessiva; all’Assessore al Personale e all’Organizzazione, dott. Gianni PECOL

COMINOTTO (15% della singola indennità erogata), poiché proponente le risoluzioni in Giunta regionale

e, comunque, per i compiti di indirizzo e controllo sull’attività della Direzione centrale competente in

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materia; al Direttore Generale, dott. Andrea VIERO (30% della singola indennità erogata), già consulente

della Regione in materia di riorganizzazione, autore della medesima (unitamente al Presidente); al

Presidente della Regione FVG, dott. Riccardo ILLY (30% della singola indennità erogata), poiché al

medesimo risulta risalire l’indirizzo dato in materia di riorganizzazione, alle sue dirette dipendenze

operava il Direttore Generale, a lui sono riferibili, per averle anche deliberate, le risoluzioni contestate e il

prolungato ricorso alle stesse; ai singoli componenti della Giunta Regionale (10% della singola indennità

erogata) per aver deliberato le fattispecie e dato il proprio consenso ad operazioni di rilevanza strategica

irragionevoli, che, a seconda dei casi, risultano aver espresso voto favorevole sulle singole deliberazioni:

sig.ri Roberto ANTONAZ, Gianfranco MORETTON, Roberto COSOLINI, Enrico BERTOSSI, Ezio

BELTRAME, Enzo MARSILIO, Franco IACOP, Augusto ANTONUCCI, Ludovico SONEGO, Michela DEL

PIERO.

Con memoria depositata il 16.07.2010 si è costituito in giudizio il convenuto Michele LOSITO a mezzo

dell’Avv. Federico ROSATI, del foro di Trieste.

In via preliminare eccepisce la prescrizione dell’azione per quanto attiene le prime quattordici risoluzioni

consensuali, concordate con apposito verbale, ratificate con deliberazione della Giunta Regionale ed

efficaci tutte dall’1 al 4.12.2003. Tenuto conto della notifica dell’invito a dedurre del 16.01.2009, afferma

avvenuto decorso del termine quinquennale.

Quindi rileva che per effetto del C.C.L. per il quadriennio 1994-1997 l’istituto della risoluzione

consensuale aveva le finalità di riduzione (non quantificata) degli oneri retributivi dell’organico al fine di

agevolare il processo di ristrutturazione e di riorganizzazione dell’Amministrazione regionale, con la

particolarità, mutuata dal disposto di cui all’art. 17 del CCNL 1998/2001 – area dirigenza per il comparto

Regioni e AA.LL., che la risoluzione poteva essere attivata “prioritariamente” – ma non esclusivamente-

in presenza di un percorso di ristrutturazione. Anche il Protocollo d’intesa del 25.02.2003 specifica che la

proposta dell’amministrazione è attivata prioritariamente per incentivare l’esodo della dirigenza al fine di

favorire processi di ristrutturazione e la riduzione della pianta organica e diminuzione nel breve periodo

degli oneri retributivi. Evidenzia la difesa che ove l’iniziativa fosse partita dal dirigente (è il caso di tutte le

50 risoluzioni), non era più richiesta una riduzione stabile dell’organico ma “un contenimento della pianta

organica”, fatte salve le posizioni funzionali particolari che necessitano di specifiche professionalità.

Precisa che la proposta di assegnazione ad altro posto di funzione dirigenziale, compatibile con la

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professionalità posseduta, andava fatta ai perdenti il posto per cessazione della struttura o della

funzione, e che qualora non fosse stato possibile, proprio a costoro la Regione avrebbe dovuto dare la

precedenza nella concessione della risoluzione.

Rileva la difesa, a seguito di analisi delle regolamentazioni di altre Amministrazioni che hanno utilizzato

l’istituto della risoluzione consensuale, che tutte hanno stabilito un principio comune e cioè che le

risoluzioni non devono rappresentare un costo aggiuntivo e devono anzi portare ad una stabilizzazione

della spesa del personale se non ad una riduzione della stessa. In nessuna fonte normativa, peraltro, la

carenza d’organico, presente in tutte le PA, rappresenta un limite all’utilizzo dell’istituto in questione. Il

costo iniziale a titolo di incentivo all’esodo, precisa la difesa, è finalizzato,in prospettiva, ad un risparmio

sul bilancio, più o meno importante a seconda che trattasi di cessazione definitiva o del tempo che

passa tra la cessazione e la sostituzione o della categoria del dipendente che è chiamato a sostituirlo

ecc.. Quindi evidenzia che è mancata in concreto la verifica che gli oneri retributivi della dirigenza erano

aumentati dopo le 50 cessazioni a seguito dei contestuali e successivi conferimenti di funzioni

dirigenziali.

A seguito del riordino degli uffici con la D.G.R.3701/2003, che tagliò 50 posizioni dirigenziali, osserva la

difesa, cominciarono ad affluire le domande di risoluzione consensuale di dirigenti che non si sentivano

pronti ad affrontare il nuovo. Successivamente al nuovo quadro normativo della Regione (L. Reg. n.

4/2004 e DPReg. n. 277/2004) che adottò nuove forme di coordinamento interdirezionale e direzionale e

nuovi strumenti di programmazione nell’ottica del cambiamento dell’assetto organizzativo della Regione,

l’Amministrazione regionale, che aveva favorito l’esodo accogliendo tutte le domande, avvertì l’esigenza

di porre un limite temporale all’esodo per consentire di ammortizzare il costo degli incentivi erogati e per

emanare il bando di concorso per dirigenti, già previsto dall’art. 25 della L.R. n. 10/2002, adeguandone i

contenuti agli intervenuti mutamenti organizzativi, ai sensi della LR n. 4/2004 ed al parere della Sez. di

contr. C. conti ad. 21.12.2004, per il fine ultimo di assumere nuovi dirigenti più propensi al cambiamento

in atto. Nella generalità di Giunta n. 2047 del 29.07.2004 viene così fissato un termine all’accoglimento

delle istanze di risoluzione, individuato nella data di adozione del Reg. di organizzazione, ribadito nella

successiva generalità n. 2367 del 19.09.2004. Diversamente da quanto osservato dalla Procura, rileva la

difesa, solo 14 delle 21 istanze giacenti trovarono accoglimento.

In sostanza per la difesa non è esatto dedurre che le nuove assunzioni si sono rese necessarie dopo le

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risoluzioni per il deficit nell’organico determinatosi, poiché le risoluzioni sono state concesse per

realizzare economie da destinare alla riqualificazione della dotazione organica attraverso il ricambio

generazionale. Ed effettivamente, rileva, il miglioramento del livello qualitativo dell’azione amministrativa

viene certificato dalla C. conti nella Relazione sul rendiconto generale della Regione esercizio 2007 sotto

il profilo della capacità e velocità di spesa.

Il dott. LOSITO, precisa, non siglò altri accordi oltre i 33 (14+5+14) fino alla cessazione dall’incarico

(01.03.2005).

Evidenzia che è successo più volte che l’adeguamento formale dell’organico al numero delle posizioni

dirigenziali non sia stato contestuale al venir meno del posto di funzione, nel presupposto che il posto

vacante restava a disposizione per eventuali future esigenze, Rileva che si creò alla fine del percorso un

sostanziale equilibrio tra dotazione organica (178) e numero dei posti conferibili (54) e che la carenza

(24) era analoga a quella esistente al 02.10.2003. Inoltre, precisa, i 12 posti in più dell’organico (ridotto a

196 ex Reg. org. Approvato con DPReg. 277/27.08.2004) rispetto ai 184 conferibili erano in realtà posti

riservati alle posizioni di staff, ridotte da 38 a 12 al 01.03.2005

I posti in organico dunque erano 256 ante riorganizzazione, 178 nel 2007 e 166 all’1.08.2008; i dirigenti

in servizio da 232 nel 2003, ante riorganizzazione, a 154 nel 2007; i posti occupati nel 2008 erano 144.

Dunque la riduzione dell’organico non era stata transitoria, ma più che stabile, con un taglio pari al

35,13%.

Richiamando gli allegati calcoli forniti dalla competente Direzione della Funzione Pubblica, evidenzia la

difesa l’effettivo costo della spesa del personale dirigenziale a tempo determinato e indeterminato in

servizio dal 2003 al 2009, da cui dovrebbero essere ulteriormente detratti gli incrementi contrattuali

derivanti dai rinnovi dei bienni economici 2002-03 e 2004-05 per 96 dirigenti su 144. Inoltre dal costo dei

facenti funzione, che la Procura indica come superiore ai risparmi, dovrebbero essere detratti i costi

derivanti dal rientro, alla cessazione dall’incarico, nelle mansioni della categoria D o C, fermo restando

che la cessazione da dirigente non ha comportato il taglio nell’organico e dunque non avrebbe consentito

il ricambio generazionale. Dunque, osserva, i dati dimostrano che l’istituto della risoluzione consensuale

è stato utilizzato per riorganizzare l’ente nel rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, nonché di

razionalità e ragionevolezza.

Puntualizza che la Direzione del Personale nella generalità 2047/2004 non adottò alcuna deliberazione al

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fine di attivare il percorso di esodo incentivato, essendo stati, come rimarcato dall’Assessore Pecol

Cominotto, gli stessi dirigenti, con le loro domande, ad avviare di fatto la procedura, che si voleva

delimitare temporalmente. Né si deliberò l’ulteriore utilizzo al termine previsto per la riorganizzazione: il

Presidente, con l’avallo del Segretario Generale presente, ben propenso al ricambio della classe

dirigente, diede solo incarico esplorativo per l’Assessore.

Rileva, a fronte delle considerazioni di parte attorea circa l’elemento dell’età anagrafica prossima al

pensionamento del Bursich e di altri dirigenti, come prova della irrazionalità dei comportamenti, che il

possesso dell’età pensionabile è uno dei requisiti per accedere all’esodo incentivato nelle altre

Amministrazioni (Regione Toscana, Agenzia delle Entrate, Ministero del Lavoro, Regione Emilia

Romagna, Regione Marche, Comune di Alessandria, ecc.). Circa il costo delle risoluzioni dei dirigenti

apicali, osserva che è in uso ovunque la prassi normativa di prendere a base per calcolare l’incentivo la

mensilità percepita alla data di cessazione, che per costoro era quella prevista dal contratto di diritto

privato.

In merito alle considerazioni per le quali la Regione si sarebbe privata, con le risoluzioni consensuali, di

professionalità altamente qualificate, osserva che la valutazione del curriculum è cosa diversa dalla

misurazione della professionalità. Richiama a riprova della razionalità dell’operato della Regione la Del.

n. 8/2008 della Sez. Contr. C. conti , recante Rapporto di certificazione positiva del CCL area dirigenza

personale comparto unico, quadriennio 2002-2005- bienni economici 2002-2003 e 2004-2005.

Evidenzia la difesa che nessun concorso per la categoria dirigenziale è stato bandito negli anni 2003 e

2004, pur essendo previsti nella programmazione dei fabbisogni 39 (triennio 2003/2005) e 40 (triennio

2004-2006) nuovi accessi, essendo emersa come prioritaria l’esigenza di ammortizzare i costi delle

risoluzioni consensuali. Il LOSITO non diede corso a dieci istanze di risoluzione consensuale, a seguito

della DGR 2047/2004, sei entro il termine posta da detta delibera; non indicò l’esigenza di emanazione

del bando di concorso nel Programma triennale 2005-2007 e nel Piano occupazionale dell’anno 2005.

Ancora rileva che non rientravano nelle competenze del Direttore del Personale le assunzioni a tempo

determinato di dirigenti esterni, il cui iter era avviato dalla Giunta. Afferma estraneità alle azioni ritenute

causative del danno: assunzioni da concorsi banditi dopo la cessazione e conferimento (da parte della

Giunta) di incarichi ad esterni. Si duole il LOSITO di essere stato citato in giudizio senza essere sentito,

pur avendo manifestato la disponibilità ad essere ascoltato.

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Indica la corresponsabilità dei componenti del Comitato di direzione formato da tutti i dirigenti apicali, che

decideva sulle risoluzioni su proposta del Direttore Generale, anticipando la determina di Giunta; dei

Direttori Centrali, per le istanze provenienti dagli applicati alla propria Direzione; del dirigente preposto al

Servizio gestione previdenziale e di quiescenza della DCOPSI, che ha sottoscritto la proposta di delibera

di autorizzazione alla stipula dei singoli contratti; dei Segretari Generali della Giunta, i quali hanno

controfirmato le proposte di delibera ed erano presenti in Giunta al momento della ratifica delle risoluzioni

e in occasione delle delibere per l’assunzione di professionalità esterne. Non ritiene equo l’addebito per il

15 % a fronte della percentuale del 10 riferita ai componenti della Giunta. Precisa che l’obiettivo di

razionalizzare gli incarichi dirigenziali e la individuazione delle risorse destinate alle risoluzioni sono stati

espressi con atto legislativo da cui non può derivare alcun addebito di responsabilità. Ribadita

l’eccezione di prescrizione, chiede il rigetto della domanda, spese rifuse.

Con memoria depositata il 16.07.2010 si sono costituiti in giudizio i convenuti DEL PIERO Michela e

BELTRAME Ezio, rappresentati e difesi dall’Avv. Luca PONTI del foro di Udine.

Premessa la ricostruzione giuridica della vicenda, rileva la difesa che l’obiettivo primario perseguito dalla

Giunta ILLY era quello di ridurre la frammentazione della struttura amministrativa regionale, attraverso la

riduzione delle Direzioni regionali e la eliminazione dei Servizi autonomi direttamente dipendenti dagli

Assessorati. Si prevedeva la introduzione di una Direzione Generale con funzioni di coordinamento ed

impulso, nonché il comitato di Direzione, i coordinamenti di direzione e l’Assemblea dei dirigenti. Le linee

generali della riorganizzazione si sono tradotte in un forte investimento sul piano formativo, nel

superamento della prassi dell’affidamento di incarichi a personale regionale non di ruolo dirigenziale

attraverso l’assunzione per concorso.

Evidenzia che le risoluzioni hanno comportato la riduzione dell’organico di 90 unità e delle posizioni

dirigenziali di 77 unità.

Rileva che raffrontando la spesa per la copertura delle posizioni per le quali era stato conferito un

incarico al 2003 (oneri riflessi inclusi) con la spesa complessiva annua al 2007, il risparmio annuo è di

circa 6 milioni e 300 mila €. Il minore esborso cumulativo negli anni 2004-5-6-7 per oneri retributivi è pari

a circa 29 milioni e mezzo di €.

Riguardo alla determinazione del quantum delle indennità, osserva che sulla base del Protocollo

approvato nel 2003 non si è potuto che far riferimento alla retribuzione in ultimo godimento, diversamente

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dopo le intervenute modifiche al Protocollo del 2006 si è potuto derogare alle modalità precedentemente

stabilite. Osserva che il conferimento di incarichi apicali rientra nella potestà di organizzazione dell’Ente

in forza di precise disposizioni che lo consentono. Esclude violazione delle disposizioni normative di

riferimento (art. 25 del CCRL e Protocollo del 2003 e succ. mod.).

Eccepisce la tardività dell’atto di citazione, ritenendosi il termine per la citazione di natura

“preprocessuale” con conseguente inapplicabilità della sospensione feriale; evidenzia la nullità dell’atto di

citazione per genericità della domanda, che non contiene la quantificazione della somma richiesta a

ciascuno dei convenuti, ma solo la somma complessiva ed una modalità di calcolo. Eccepisce

insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali, poiché le decisioni ritenute arbitrarie si inseriscono

all’interno di un disegno politico e programmatico perseguito dalla Giunta sin dalla prima seduta della IX

Legislatura regionale.

Con specifico riferimento alle posizioni degli assessori DEL PIERO e BELTRAME, osserva che entrambi

hanno tenuto conto del risparmio complessivo che l’intera operazione ha determinato a regime, fermo

restando che le concrete modalità operative non rientravano nelle specifiche incombenze. Ritiene la

difesa non ravvisabile colpa grave per i due convenuti anche alla luce del fatto che gli aspetti giuridico –

amministrativi sono stati seguiti dalle strutture tecniche competenti: invoca sul punto l’art. 1 comma ter

della L. 20/1994. Chiede si tenga conto comunque del vantaggio conseguito a regime, da sottrarsi

dall’importo richiesto in citazione. Conclude chiedendo dichiararsi in rito la tardività dell’atto di citazione;

nel merito in via principale dichiararsi la nullità e/o inammissibilità della domanda in quanto fondata su

considerazioni di merito e sottratta alla giurisdizione contabile; in via subordinata dichiararsi la nullità

dell’atto di citazione per la mancata indicazione del danno; in ogni caso respingersi le domande perchè

infondate in fatto e diritto e per mancanza di colpa grave, ridursi le pretese, anche detraendo il vantaggio

lucrato dalla Amministrazione, spese rifuse.

Con memoria depositata il 19.07.2010 si è costituito in giudizio il convenuto ILLY Riccardo,

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mario CANNATA, del foro di Roma, Guido BARZAZI del foro di

Venezia e Giovanni BORGNA del foro di Trieste.

Rileva la difesa che l’istituto della risoluzione consensuale fu strumento necessario per la realizzazione

degli obiettivi prefissati dalla Giunta ILLY di razionalizzazione dell’organizzazione e di contenimento della

spesa del personale dirigenziale, il cui trend era in costante crescita. In assenza di tale previsione,

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osserva, avrebbe potuto essere invocata dai dirigenti l’applicazione dell’art. 2103 c.c. che prevede il

trasferimento quale espressione del potere direttivo. Il processo di riorganizzazione richiedeva misure

radicali, quali la cessazione della prassi del conferimento di incarichi dirigenziali a funzionari apicali, la

affermazione del principio del pubblico concorso ai fini dell’accesso, la riduzione della dotazione

organica.

Dalla formulazione utilizzata nei contratti collettivi (nazionali – comparto Regioni EELL - Area dirigenza -

1998-2001 e 2002-2005; regionale- 1994-1997; Protocollo d’intesa 25.02.2003 e succ. mod.) emerge,

per la difesa, che la risoluzione potesse essere attivata solo “prioritariamente” in presenza di processi di

riorganizzazione e che la diminuzione degli oneri di bilanci dovesse manifestarsi nel breve periodo

(individuato nel minor lasso di tempo rispetto al quinquennio) e non essere immediata.

Tenuto conto della notifica dell’atto di citazione, avvenuta il 03.02.2010, eccepisce prescrizione

dell’azione con riferimento alle erogazioni avvenute anteriormente al 03.02.2005. Afferma carenza di

giurisdizione contabile, in quanto l’operato del Presidente della Regione costituisce esecuzione di un

indirizzo politico assunto dalla Regione con atto di rango legislativo (LR n. 4/2004).

Eccepisce insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali, escludendo in concreto l’estraneità del

mezzo rispetto al fine e la irragionevolezza nella scelta di fare applicazione dell’art. 25 del contratto

collettivo

Considera la difesa un dato strutturale dell’organizzazione di ogni amministrazione pubblica che la

dotazione organica sia superiore al numero dei dipendenti in servizio; ove, ferma la continuità

nell’esercizio delle funzioni, si tenga il numero delle risorse in servizio ad un livello inferiore alla dotazione

organica non si configura un comportamento censurabile e fonte di danno erariale, determinandosi anzi

un risparmio di spesa.

Per l’ampiezza in termini temporali dell’operazione ritiene la difesa che essa possa essere oggetto di

valutazione da parte della Corte dei conti nell’esercizio delle funzioni di controllo e non in sede

giurisdizionale.

Richiama la Relazione della Corte dei conti allegata alla deliberazione n. 12 del 2006 nel giudizio di

parificazione sul rendiconto della Regione che afferma riduzione della spesa aggregata del personale,

quale indice della efficacia complessiva delle politiche del personale e quindi anche della gestione di

quello dirigenziale nei primi tre anni del mandato.

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Richiama altresì la allegata relazione dello studio Boscolo & partners, dalla quale emergerebbe il risultato

pienamente positivo, in termini di effetti finanziari, dell’operazione di riorganizzazione .

Esclude il nominato patrono del convenuto l’esistenza di un nesso di stretta consequenzialità tra

risoluzione contrattuale e riorganizzazione, dovendo la prima solo favorire, sulla base della norma

contrattuale, la seconda. Osserva che, non essendo prevedibile l’effettiva adesione all’incentivazione

all’esodo e data la complessità delle valutazioni organizzative in merito all’accorpamento o alla

soppressione di funzioni, risultava impraticabile pianificarne in modo assolutamente preciso l’evoluzione,

restando invece possibile che alcune posizioni restassero momentaneamente vacanti. In ogni caso,

aggiunge, il danno ipotizzato potrebbe al più essere ricondotto all’attività che ha portato alla

sottoscrizione della previsione contrattuale.

Contesta la ritenuta dalla Procura non applicabilità dell’art. 25 del contratto collettivo decentrato ai

dirigenti apicali, in quanto la conclusione del contratto con l’amministrazione, conseguente al

conferimento dell’incarico, non faceva venir meno, per il dirigente iscritto al ruolo unico regionale, il

rapporto di pubblico impiego, solo momentaneamente sospeso per aspettativa, ma destinato a rivivere

alla cessazione dell’incarico e quindi pienamente suscettibile di risoluzione consensuale.

A fronte dell’argomento accusatorio secondo cui il dirigente preposto ad una struttura direzionale

soppressa avrebbe potuto essere destinatario dell’incarico ad un servizio di livello inferiore che non fosse

stato assegnato ad un diverso titolare, osserva che nei fatti il dirigente ben difficilmente avrebbe

accettato un incarico inferiore al direttore di servizio, che, oltre alla minore rilevanza dell’incarico, avrebbe

comportato un trattamento economico di minore importo.

In ordine alla risoluzione Spampinato, ed alla contestata mancata soppressione della direzione centrale

ed al successivo conferimento dell’incarico a soggetto esterno, osserva che la cancellazione di

diposizioni dirigenziali è prevista solo dal successivo protocollo come ipotesi, per l’impossibilità di

ricollocazione del dirigente, di precedenza della proposta risoluzione.

In ordine alle risoluzioni contestate per il fatto che successivamente alla risoluzione il posto sarebbe

rimasto temporaneamente vacante e poi conferito ai dirigenti neoassunti o ad esterni, osserva che era

obiettivo dell’ente il superamento della posizione dei sostitutori, che erano quasi un terzo dei dirigenti in

servizio, e che è consentito l’avvalimento di competenze professionali di esterni, che tra l’altro sollevava

l’amministrazione dal problema della ricollocazione del dirigente alla scadenza del mandato.

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Ritiene non contestabile la temporanea vacanza con successiva attribuzione a dipendenti di ruolo, talora

a seguito di accorpamento.

Richiama gli allegati prospetti relativi alla spesa per dirigenti, da cui si ricava, sul presupposto di dati

numerici forniti dalla Regione, che il numero dei dirigenti in servizio è in netta flessione per effetto

dell’operazione di ristrutturazione, con eliminazione altresì delle figure dei cosiddetti “facenti funzione”.

A fronte della considerazione di parte attrice relativa alla mancata costituzione del’organo di controllo

interno ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 286 del 1999, osserva che l’art. 47, sesto comma, della L. reg. n.

18 del 1996 prevedeva la possibilità di avvalersi, in alternativa agli strumenti di controllo interno, della

consulenza di società specializzate, fermo restando che la previsione contrattuale non consentiva il

ricorso alla risoluzione a seguito di valutazione negativa.

Esclude la difesa la colpa grave del Presidente ILLY, che ha impostato le linee generali dell’operazione

nella convinzione della necessità di pervenire ad un doveroso riallineamento della struttura dirigenziale

regionale alla disciplina di legge con effetti positivi sul piano finanziario. Chiede si consideri la

concorrente responsabilità dei responsabili della sottoscrizione del contratto collettivo e del contratto

decentrato che prevedevano la risoluzione. Conclude chiedendo in via preliminare dichiarare

l’inammissibilità della domanda, nel merito dichiarare prescritta la domanda, quindi respingere la

medesima, con esercizio, in subordine, del potere riduttivo, spese rifuse.

Con memoria depositata il 19.07.2010 si sono costituiti in giudizio i convenuti ANTONUCCI Augusto,

ANTONAZ Roberto, BERTOSSI Enrico, COSOLINI Roberto, IACOP Franco, MARSILIO Enzo,

MORETTON Gianfranco, PECOL COMINOTTO Gianni, SONEGO Ludovico, VIERO Andrea e CONTE

Roberto, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Renato FUSCO, del foro di Trieste.

Osserva la difesa, delineati i tre interventi della ristrutturazione dell’apparato organizzativo regionale

voluta dalla Giunta Illy, compiuti con la deliberazione 3701/2003, L.R. n. 4/2004 ed il Regolamento di

organizzazione n. 27/2004, che mentre sul piano organizzativo si procedeva ad accorpare le Direzioni

Centrali, si riducevano i servizi, e si introduceva un più efficiente processo decisionale, sul piano delle

risorse umane si perseguiva la finalità principale di una organica risistemazione della dirigenza regionale

correlata alla diminuzione delle strutture dirigenziali. Si intendeva realizzare tale obiettivo attraverso

l’istituto della risoluzione consensuale; con la riforma della pregressa normativa di accesso alla qualifica,

che aveva impedito l’espletamento dei concorsi imponendo la riserva del 50% dei posti disponibili ai

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dipendenti regionali; con l’eliminazione della possibilità di disporre delle sostituzioni dirigenziali e con il

successivo espletamento dei concorsi dirigenziali. Con la L.R. n. 8/2005 si definiva la nuova disciplina di

accesso alla dirigenza solo mediante concorsi e sulla base della stessa si bandirono quattro concorsi

pubblici e furono acquisiti 37 nuovi dirigenti.

Evidenzia, quindi, sulla base della documentazione all’uopo acquisita dall’Amministrazione regionale, i

positivi effetti della riduzione della spesa dirigenziale derivata dalle risoluzioni. Oltre a determinare la

riduzione stabile a 166 posti della pianta organica dirigenziale al 2008, le 50 risoluzioni, ad avviso della

difesa, hanno comportato nel periodo 2004-2008 un risparmio netto di oltre 15 milioni nella spesa relativa

ai dirigenti fuoriusciti, per mancata corresponsione di retribuzioni e buonuscite; hanno prodotto la

permanente diminuzione della spesa annua per la qualifica dirigenziale da € 26 milioni nel 2003 a € 18

milioni nel 2009.

Richiama la difesa due positive valutazioni espresse dalla Sez. Regionale di Controllo: nella Relazione

sul Rendiconto Generale della Regione Friuli Venezia Giulia per l’esercizio 2007, in cui si attesta la

crescita della velocità di pagamento delle spese e nella deliberazione n. 3 del 26.02.2008, in cui si rende

certificazione positiva sul contratto collettivo regionale area dirigenziale 2002-2005.

Eccepisce insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali, sottolineando la razionalità dell’operato

dell’Amministrazione, la puntuale applicazione della normativa regolamentare ed i positivi risultati

conseguiti. Tenuto conto della notifica dell’atto di invito avvenuta in data successiva al 16.01.2009,

eccepisce la prescrizione quinquennale per le indennità relative alle risoluzioni definite entro il

31.12.2003. Esclude l’antigiuridicità della condotta e la colpa grave, per avvenuto rispetto dell’art. 25

comma 3 del CCLR 1994-1997 e per la convenienza dell’operazione, nonché il danno erariale per la

riscontrata diminuzione della spesa per il personale dirigenziale, da valutarsi eventualmente come utilità

conseguita.

Osserva come sia fisiologica nelle Pubbliche Amministrazioni una differenza tra dotazione in pianta

organica, costi nella struttura e personale in servizio. Precisa che la proposta di assegnazione ad altro

posto di funzione dirigenziale andava fatta ai perdenti il posto per cessazione della struttura o della

funzione, ai quali la Regione avrebbe dovuto dare la precedenza nella concessione della risoluzione.

Esclude ogni collegamento logico e giuridico ed ogni consequenzialità causale tra le risoluzioni e le

nuove assunzioni oppure l’affidamento di incarichi ad esterni (peraltro disposti all’inizio della legislatura

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nel 2003). Puntualizza che il risparmio di spesa ha interessato anche la posizione di Bursich, per gli

ulteriori sette mesi mancanti al 65° anno di età. C ontesta il rilievo accusatorio secondo cui i Dirigenti

regionali/Centrali dovessero essere esclusi dall’esodo, non avendo perso i predetti, con l’affidamento

dell’incarico, la qualifica dirigenziale; evidenzia che la retribuzione da utilizzare come parametro per il

calcolo della indennità supplementare non poteva che essere quella in godimento, fermo restando che il

Contratto di lavoro dirigenziale 2002-2005 non contiene alcuna previsione in ordine alla retribuzione di

posizione di detti direttori regionali, in quanto per costoro era previsto il passaggio dal novembre 2002 al

contratto di diritto privato e, pertanto, non c’era un trattamento diverso da quello in godimento. Precisa,

inoltre, che ANTONUCCI rivestiva la carica di Assessore regionale dal giugno 2003 al luglio 2004 e

dunque potrebbe rispondere solo delle risoluzioni della prima fase (novembre 2003-giugno 2004);

all’Assessore IACOP succedeva PECOL COMINOTTO nel luglio 2005; al Direttore LOSITO succedeva

CONTE nel luglio 2005; il Direttore Generale VIERO veniva assunto dal 1 gennaio 2004 e non dovrebbe

rispondere delle prime 15 risoluzioni.

Conclude chiedendo declaratoria di inammissibilità della domanda od il rigetto della medesima.

Nell’udienza del 23.09.2010 il PM ha precisato, a proposito dell’obiezione del convenuto LOSITO di non

essere stato ascoltato, a seguito di notifica di invito a dedurre, che il medesimo ha dato soltanto la

disponibilità ad essere ascoltato, non ha chiesto di essere ascoltato, e dunque non vi è causa di

inammissibilità. Individua il dies a quo, per la prescrizione, nella data dei decreti di autorizzazione dei

pagamenti. Nel merito precisa che la riduzione degli oneri di bilancio deve essere connessa alla

riduzione dei posti di funzione e non della pianta. In ordine alla diminuzione della spesa ed alla asserita

maggiore efficienza in termini di velocità della spesa, osserva che si tratta di questioni delle quali non è

possibile occuparsi nel giudizio in trattazione. Evidenzia peraltro, sulla base dei prospetti prodotti dalla

difesa, riduzione dei risparmi nel 2006. Si sofferma sulle posizioni degli apicali, insistendo sull’

inapplicabilità dell’art. 25 del CCRL del 2001 ai predetti, a seguito della privatizzazione del rapporto.

Continua respingendo punto per punto le tesi difensive e conclude modificando, sulla base delle

argomentazioni delle difese, l’attribuzione della responsabilità ai singoli convenuti, tenendo conto del

fatto che il dott. VIERO inizialmente era solo consulente e poi direttore generale dall’01.01.2004, che c’è

stata successione tra IACOP e PECOL COMINOTTO nella funzione di Assessore al Personale nel corso

del 2005 ed un avvicendamento tra ANTONUCCI e DEL PIERO nel 2004. Pertanto, parte delle richieste

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sono modificate, secondo lo schema, articolato per ogni singola risoluzione, che la Procura deposita, e

ridotte ad € 5.206.433,74 complessivi. Insiste per il pieno accoglimento dell'accusa.

L’Avv. FUSCO ribadisce le proprie argomentazioni e richiama l’atto scritto. Eccepisce la novità della

domanda come formulata in udienza con riferimento alle posizioni degli apicali.

L’Avv. BARZAZI si oppone alle nuove domande da parte della Procura regionale. Insiste nelle

conclusioni di cui all’atto difensivo.

L’Avv. ROSATI ripropone le deduzioni e le conclusioni esposte in atti. Deposita nota spese.

L’Avv. PONTI illustra la memoria depositata e conferma le richieste. Ritiene necessaria una valutazione

ex ante dell’operato dell’Amministrazione.

Il Collegio ha disposto un rinvio dell’udienza, ordinando alla Procura Regionale di depositare copia dei

mandati di pagamento relativi alla corresponsione, da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia

Giulia, delle indennità supplementari.

Con memoria depositata l’8.10.2010 il convenuto Dott. ILLY Riccardo ha ribadito eccezione di

prescrizione.

Precisa che il dies a quo della prescrizione è da individuare nel momento dell’accoglimento dell’istanza

del dirigente volta ad avvalersi della risoluzione consensuale ed alla determinazione della

amministrazione di procedere alla erogazione dell’indennità supplementare. Puntualizza altresì che

l’invito a dedurre nel caso che occupa non assume efficacia interruttiva della prescrizione, non

contenendo la ricostruzione analitica dei fatti oggetto di contestazione. Ne consegue, tenuto conto della

notifica dell’atto di citazione (03.02.2010), prescrizione delle risoluzioni ante 03.02.2005. Ove si ammetta

efficacia interruttiva dell’invito a dedurre, la prescrizione riguarderebbe le risoluzioni ante 20.01.2004.

In relazione all’importo richiesto con la produzione in udienza, divergente da quello indicato in atto di

citazione, afferma di accettare il contraddittorio solo qualora la domanda si sostanzi in una diminuzione

del petitum. Ribadisce, anche in relazione agli esiti della discussone in udienza, in cui la Procura avrebbe

diversamente articolato le domande e formulato istanze subordinate, l’inammissibilità di ogni domanda

nuova. Insiste per l’accoglimento delle conclusioni formulate in memoria di costituzione.

Con memoria depositata l’8.10.2010 i convenuti D.ri DEL PIERO Michela e BELTRAME Ezio hanno

ribadito eccezioni di nullità della domanda per mancata quantificazione del danno, affermando di non

accettare il contraddittorio e di tardività dell’atto di citazione per mancato rispetto del termine di 120 gg.,

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non sospeso dall’art. 1 L. 742/1969. Insistono sulla carenza di colpa grave, anche alla luce dell’art. 1

comma ter L. 20/1994. Riproducono conclusioni come da atto di citazione.

Con memoria depositata in data 08.10.2010 il Dott. LOSITO Michele ribadisce eccezione di prescrizione

(per le prime 14 risoluzioni) ed individuazione del dies a quo nella delibera di Giunta di ratifica dei singoli

contratti. Conferma quanto in atto costitutivo relativamente a mancata audizione in istruttoria,

insindacabilità delle scelte discrezionali, mancanza di nesso causale e colpa grave. Rimarca la

correttezza ed oculatezza che ha sempre dimostrato nella gestione delle risorse economiche e

finanziarie anche come contabile dello Stato.

Nell’udienza del 21.10.2010 il PM, sull’eccezione di prescrizione, rileva che i mandati afferenti le prime 14

risoluzioni sono tutti emessi il 23.01.2004. Essendo stato notificato l’invito a dedurre in date comprese tra il

16 ed il 19.01.2009, esclude la prescrizione. Per quanto riguarda il nuovo prospetto di quantificazione,

depositato nella precedente udienza, osserva che esso non è altro che la traduzione in cifre degli addebiti

fatti in atto di citazione, con indicazione delle quote per ogni singola risoluzione. Chiarisce che non sono

addebitate agli altri convenuti le quote sottratte a IACOP e VIERO.

L’avv. FUSCO aderisce alle considerazioni ed eccezioni presentate dagli altri difensori sull’ultima

acquisizione di atti. Richiama l’attenzione del Collegio sui risparmi di spesa documentati dalla stessa

Regione. Insiste sull’eccezione di prescrizione, evidenziando esistenza di un contratto, una delibera di

giunta ed un decreto di pagamento, tutti precedenti al momento dell’ordinativo di pagamento. Trattandosi di

risoluzioni consensuali, esclude che il dies a quo possa essere individuato nel successivo pagamento.

Interviene l’avv. ROSATI insistendo sull’eccezione di prescrizione e illustrando la memoria depositata con

particolare riferimento ai criteri di individuazione del dies a quo. Si richiama alle difese precedenti.

L’avv. BARZAZI si associa a quanto esposto dalle difese precedenti. Si richiama alla memoria depositata.

L’avv. PONTI si richiama alle considerazioni esposte dalle altre difese e, per la prima volta, solleva

eccezione di prescrizione. Respinge la contestazione di responsabilità da atto collegiale.

DIRITTO

Occorre in via preliminare analizzare l’eccezione di nullità dell’atto di citazione per assoluta

indeterminatezza della domanda, sollevata dalla difesa dai convenuti DEL PIERO e BELTRAME .

Ai sensi dell'art. 3 del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla

Corte dei conti, gli atti promananti dalle parti private o dal PM sono nulli quando non siano sottoscritti o

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quando vi sia assoluta incertezza sull'oggetto della domanda.

Ai sensi dell’art. 164 del c.p.c. , generalmente ritenuto applicabile dalla giurisprudenza di questa Corte in

virtù del rinvio dinamico di cui all’art. 26 del citato R.D. del 1933, n. 1038 (ex multis Sez. II App. n. 139

del 06.04.2006; id. sez. I, n. 383 del 24.11. 2004; id. sez. I, n. 367 del 03.11.2003), le cause della nullità

della citazione correlate alla funzione di edictio actionis si perfezionano in caso di omissione o assoluta

incertezza del petitum e della causa petendi.

Dette ipotesi non ricorrono allorquando l’oggetto della domanda sia individuabile attraverso un esame

complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, che abbia riguardo alle conclusioni ed alla parte espositiva

(Cass. Sez. III, n. 188 del 12.01.1998; id. Sez. Lav. n. 3911 del 19.03.2001; id. Sez. III, n. 7448 del

01.06.2001). L'incertezza della domanda determina la sua nullità solo allorquando per l'imprecisione

dell'atto il convenuto non sia posto in condizione di conoscere gli esatti termini della domanda giudiziale

e poter pertanto validamente resistere alle pretese dell'attore (C.conti, SS.RR. n. 36 del 02.07.1996; id.

Sez. I App. n. 378 del 17.11.2005; id. Sez. II App. n. 139 del 06.04.2006 ; id. Sez. I App. n. 24 del

14.01.2008).

In fattispecie nessuna indeterminatezza in ordine al contenuto della domanda si è verificata. L’oggetto

della pretesa è chiaramente versato nel giudizio, sia con riferimento alla indicazione delle condotte

antidoverose, sia con riguardo all’ammontare del danno contestato.

Pur mancando la quantificazione degli specifici addebiti nei confronti dei convenuti, è enunciato nella

parte espositiva dell’atto di citazione l’ammontare del complessivo danno ed il criterio concreto di

determinazione delle quote individuali, costituito dalla percentuale, su ogni singola indennità erogata,

differenziata in relazione al contributo causale di ciascuno dei convenuti alle singole risoluzioni

consensuali, fermo restando che è dettagliatamente descritto in atto introduttivo, per ogni risoluzione,

l’apporto dei chiamati in giudizio, in collegamento con la specifica funzione. La mancata esplicitazione

puntuale della somma risultante da una mera operazione di calcolo non integra a parere del Collegio

ipotesi di nullità, nessuna incertezza essendo ragionevolmente insorta sull'oggetto della controversia

anche sotto il profilo quantitativo, come nei fatti è dimostrato dall'ampia difesa che è stata svolta da tutti i

convenuti anche per l’aspetto del danno (ai sensi dell’art. 156, terzo comma, c.p.c., la nullità non può

essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato).

Nell’udienza del 23.09.2010 la Procura ha, peraltro, precisato la domanda, producendo un foglio di

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calcolo contenente la quantificazione delle singole quote, effettuata sulla base dei criteri indicati in atto

introduttivo e con rettifica in riduzione per le posizioni dei convenuti VIERO (è esclusa imputabilità per le

prime 14 risoluzioni, per avvenuta assunzione come Direttore Generale dal gennaio 2004), IACOP (è

esclusa imputabilità per le risoluzioni fino a luglio 2005, per le funzioni di Assessore al Personale non

individuate in atto di citazione) e PECOL COMINOTTO (è ridotta la percentuale dal 15 al 10%, ripartita

complessivamente tra tutti gli assessori presenti, per le risoluzioni fino al luglio 2005, avendo svolto le

funzioni di Assessore al Personale solo successivamente), in adesione alle relative eccezioni difensive.

La parte di danno sottratta alle quote dei predetti VIERO e IACOP non è consolidata sulle quote dei

restanti convenuti. La assegnazione della minore percentuale al PECOL COMINOTTO fino al luglio

2005, non in contrasto con il criterio di ripartizione contenuto in atto di citazione (pag. 129 ultimo alinea),

è indifferente per i restanti Assessori (diversi dall’Assessore al Personale), per effetto di mera inversione

PECOL – IACOP.

Dunque per nessuno dei chiamati in giudizio si pone un problema di mutatio libelli.

Sempre in via preliminare occorre esaminare l’eccezione di inammissibilità dell’azione per violazione del

termine di 120 giorni di cui all'art. 5, comma 1 del D.L. n. 453 del 15.11.1993, convertito in legge n. 19 del

14.01.1994, così come sostituito dall'art.1, comma 3 bis del D.L. n. 543 del 23.10.1996, convertito in L. n.

639 del 20.12.1996.

Va innanzitutto chiarito che il “dies a quo” è da individuare nella scadenza del termine (non inferiore a

trenta giorni) per la presentazione di deduzioni da parte del presunto responsabile, con la precisazione

che, al di fuori delle ipotesi in cui “venga emesso un contestuale invito a dedurre, il termine …decorre

autonomamente per ciascun indagato dalla data di notifica dell’invito nei suoi confronti” (Sezioni Riunite

n. 1/2005/QM del 25.03.2005).

Il “dies ad quem”, coincidente, per il disposto normativo, con l' “emissione” della citazione, va individuato

nel momento del deposito nella segreteria della Sezione dell'atto di citazione e non in quello della sua

notifica al convenuto (SSRR n. 18 QM/1998 del 04.08.1998; Sez. I App. n. 212 del 01.07.2005).

Ciò premesso in termini generali, va rilevato, con riferimento all’eccezione difensiva dei convenuti DEL

PIERO e BELTRAME che la Procura Regionale ha fissato nell’invito (singolo) inerente la presente

controversia il termine di 60 giorni per le deduzioni di talchè, aggiungendo 60 giorni alla data di notifica

dell'invito (16.01.2009) uguale per entrambi, tenuto conto di ulteriori 120 gg decorrenti dal 16.06.2009,

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come da ordinanza di proroga n. 3 del 16.01.2009, il termine ultimo per il deposito dell'atto di citazione,

calcolando la sospensione per il periodo feriale (quando un termine inizia a decorrere prima del 1°

agosto, come nella specie, il rimanente periodo riprende a decorrere dal 16 settembre), è dunque da

individuare nel 29.12.2009. Tenuto conto del deposito dell’atto introduttivo avvenuto il 29.12.2009,

l’eccezione difensiva è infondata e da rigettare. Alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale

(sentt. nn. 268 del 04.06.1993, n. 380 del 29.07.1992, n. 49 del 02.02.1990, n. 255 del 13.07.1987 e n.

40 del 13.02.1985) secondo cui la non applicabilità ai termini per la proposizione della domanda

giudiziale della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale lede il diritto di agire in giudizio

quando la possibilità di agire in giudizio costituisca, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per far valere il

diritto stesso nel termine fissato dalla legge, la giurisprudenza contabile ritiene pacificamente applicabile

l'art. 1, della legge n. 742/1969 al termine di 120 gg. stabilito per la proposizione dell'atto introduttivo del

giudizio (ex multis C. conti, Sezioni Riunite n. 7/QM del 20.03.2003; id. Sez. I, n. 208 del 16 giugno 2003;

id. SS. RR. n. 1 del 02.04.2007).

Così respinte le eccezioni di inammissibilità dell’atto di citazione, occorre pervenire all’esame

dell’eccezione di prescrizione, avanzata dai convenuti LOSITO, ANTONUCCI, ANTONAZ, BERTOSSI,

COSOLINI, IACOP, MARSILIO, MORETTON, ILLY, PECOL COMINOTTO, SONEGO, VIERO e CONTE.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, come sostituito dall'art. 3

comma 1 lett. b) l. 20.12.1996, n. 639, il diritto al risarcimento del danno erariale si prescrive in cinque

anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso

del danno, dalla data della sua scoperta.

Per fatto dannoso deve intendersi, in generale, non il comportamento dal quale sono scaturiti i pagamenti

ossia la definizione o efficacia delle risoluzioni, ma quello del verificarsi dell'eventus damni: è da tale

momento che l'organo inquirente contabile può legittimamente esercitare l'actio damni (ex plurimis

C.conti Sez. I n. 130 del 12.05.1998; id. n. 441 del 16.12.2002; id. n. 205 del 31.05.2004; id Sez. II n. 339

del 11.11.2002).

In particolare la giurisprudenza consolidata di questa Corte afferma che in tema di responsabilità per

erogazione di somme non dovute, la prescrizione decorre dal momento in cui avviene il pagamento,

senza che si debba tener conto della data del fatto che ha reso dovuta l'erogazione, (ex multis C.conti,

Sez. Giur.le I n. 272 del 01.08.2002; id. Sez. I n. 304 del 18.09.2003; id. Sez. II n. 97 del 26.03.2002; id.

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Sez. III n. 343 del 23.07.2003; id. Sez. II, n. 326 del 10.10.2008.

In proposito le SS.RR. di questa Corte, con sentenza n°7/2000/Q.M. del 24.05.2000 hanno affermato

che, in ipotesi di illecito con effetti che si protraggono nel tempo, i danni si verificano con i singoli esborsi,

soggetti, ciascuno, ad un proprio termine prescrizionale quinquennale, con decorrenza dalla data dei

pagamenti stessi. Il medesimo principio è stato affermato nella sentenza delle Sezioni Riunite n. 5/QM

del 19.07.2007, in cui è ulteriormente chiarito che “la diminuzione del patrimonio dell'ente danneggiato -

nel che consiste l'evento dannoso - assume i caratteri della concretezza e della attualità e diviene

irreversibile solo con l'effettivo pagamento; è, quindi, da ogni singolo pagamento … che decorre il

termine di prescrizione”.

Va opportunamente precisato che in fattispecie l’invito a dedurre ex art. 5 della L. n. 19 del 1994

notificato ai convenuti è completo di tutti gli elementi richiesti dalla ormai consolidata giurisprudenza di

questa Corte ai fini dell'idoneità dello stesso ad interrompere la prescrizione. In particolare ciò si verifica

allorché l'invito a dedurre contenga, come in fattispecie, la dimostrazione della volontà di ottenere la

realizzazione del credito, nonché elementi puntuali in ordine alla causa ed all'ammontare del

risarcimento, idonei al fine di costituire in mora il destinatario ai sensi degli artt. 1219 e 2943 c.c. (C.

conti, SS.RR. n. 14/QM del 14.12.2000; id. n. 6/QM del 20.03.2003; id.. n. 1/QM del 27.01.2004; id . n.

4/QM del 18.07.2007; id. Sez. III centr. n. 73/A del 02.04. 2001; id. n. 388 del 12.07.2004; id. Sez. I n.3

del 10.01. 2005; id. Sez. III, n. 149 del 16.04.2009).

Alla luce delle esposte considerazioni per la valutazione della prescrizione occorre tener conto della data

della notificazione dell’invito a dedurre, quale valido atto interruttivo, avvenuta nei confronti dei convenuti

LOSITO il 16.01.2009; ANTONUCCI il 21.01.2009; ANTONAZ il 24.01.2009; BERTOSSI il 17.01.2009;

COSOLINI il 27.01.2009; IACOP il 19.01.2009; MARSILIO il 16.01.2009; MORETTON il 22.01.2009;

PECOL COMINOTTO il 17.01.2009; SONEGO il 19.01.2009; VIERO il 16.01.2009; CONTE il

22.01.2009; ILLY il 20.01.2009. Per ANTONUCCI, ANTONAZ, MORETTON, CONTE e ILLY la notifica,

ex art. 140 c.p.c., si è perfezionata con il ritiro del piego, per COSOLINI decorsi dieci giorni dalla relativa

spedizione (Corte Costituzionale n. 3 del 14.01.2010; Cass. Sez. III, n. 18847 del 09.07.2008

sull’applicazione di norma processuale dichiarata incostituzionale nei giudizi in corso).

Dunque per i soli sunnominati ANTONAZ e COSOLINI risulta prescritta l’azione con riferimento alle

prime 14 risoluzioni, per le quali gli importi delle indennità supplementari sono stati pagati tutti con

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mandati del 23.01.2004. Per gli altri convenuti dette 14 risoluzioni non risultano rientranti nelle

prescrizione.

Tenuto conto delle suindicate date di notifica dell’invito, non risultano prescritte per tutti i convenuti (che

hanno sollevato l’eccezione) le successive poste di danno, e precisamente gli importi relativi alle

risoluzioni successive alle prime 14, il cui pagamento, come da mandati in atti, è stato effettuato a partire

dal 18.05.2004.

In ordine all’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa DEL PIERO e BELTRAME nell’udienza del

21.10.2010, occorre rilevare che la medesima è intempestiva, in quanto proposta per la prima volta nella

seconda udienza e non contenuta nelle comparse di costituzione depositate per la prima udienza del

23.09.2010.

Come è noto, infatti, l'art. 167 c.p.c, nel testo introdotto dall'art. 11 della legge 26 novembre 1990, n. 353,

stabiliva che il convenuto dovesse proporre nella comparsa di risposta le eventuali domande

riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio a pena di decadenza.

Il predetto art 167 è stato quindi sostituito dall'art. 3 del D.L. 21 giugno 1995, n. 238, dall'art.3 del D.L. 9

agosto 1995, n.347 e dall'art.3 del D.L.18 ottobre 1995, n. 432 convertito dalla legge 20 dicembre 1995,

n.534, che ha mantenuto tale preclusione solo per le domande riconvenzionali, sicché il limite per la

proposizione delle suddette eccezioni si è spostato, ai sensi dell'art. 180 c.cp.c., comma 2, alla prima

udienza di trattazione.

Per effetto dell’art. 2 comma 3 lett b ter) del D.L. n. 35 del 14.03.2005, convertito, con modificazioni, nella

legge n. 80 del 14.05.2005 è nuovamente anticipata l’operatività delle preclusioni alla comparsa di

risposta (nella quale, ex art. 167 novellato, “A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande

riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio”. Si vedano questa

Corte, Sez. I App. n. 23 del 25.01.2006 e questa Sezione, n. 434 del 06.07.2007).

La formulazione non è mutata per effetto della entrata in vigore (04.07.2009) della L. n. 69 del

18.06.2009.

Si consideri che, come affermato dalla Suprema Corte, il regime delle preclusioni deve ritenersi posto a

tutela non solo dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del

processo, con la conseguenza che la decadenza deve essere rilevata d'ufficio dal giudice,

indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo (Cass. civile, sez. I, n.

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11318 del 27.05.2005).

Si reputa comunque utile osservare che in fattispecie non è decorso il termine prescrizionale, tenuto

conto che per entrambi i convenuti DEL PIERO e BELTRAME la notifica dell’atto di invito è avvenuta il

16.01.2009.

Ancora in via preliminare e con riferimento al rilievo difensivo del LOSITO, che si duole di non essere

stato sentito in istruttoria, pur avendo manifestato la disponibilità ad essere ascoltato nelle deduzioni,

depositate (il 13.03.2009) a seguito di notifica dell’invito a dedurre, si osserva che la giurisprudenza

contabile ha affermato che non inficia la validità dell’atto di citazione la mancata audizione del soggetto

che, a seguito dell'invito a dedurre notificato dal p.m., non ne abbia fatto esplicita richiesta, ma si sia

limitato a dichiararsi disponibile a tale incombente istruttorio (C. conti , sez. I, n. 372 del 30.10.2002).

Riguardo alla eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa ILLY, per non potersi valutare

l’operato del Presidente della Regione esecutivo dell’indirizzo politico espresso dalla Regione con atto di

rango legislativo, si osserva che l’oggetto della domanda impone un sindacato circoscritto alla scelta di

utilizzare l’istituto della risoluzione consensuale pattiziamente previsto. Rispetto a detto istituto la indicata

dalla difesa L. regionale n. 4 del 17.02.2004 (recante “Riforma dell'ordinamento della dirigenza e della

struttura operativa della Regione Friuli Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7

e alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Norme concernenti le gestioni liquidatorie degli enti del

Servizio sanitario regionale e il commissario straordinario dell'ERSA”), finalizzata a riordinare e

razionalizzare la legislazione regionale in materia di personale e di organizzazione della Regione Friuli

Venezia Giulia, non pone alcuna specifica previsione. Lo stesso può dirsi anche per le LLRR n. 20 del

13.08.2002 e 8 del 15.04.2005, delle quali si dirà oltre. Vero è che la L. n. 8/2005, con l’art.19, indice il

concorso per la copertura di posti dirigenziali; senonchè non è l’aver indetto i concorsi oggetto

dell’addebito di responsabilità.

E’ evidente, sotto questo profilo, come le scelte operate con le risoluzioni rientrino nella sfera

discrezionale, e su di esse operino i noti limiti (interni alla giurisdizione) di cui all’art. 1, comma 1, della L.

n. 20 del 14.01.1994.

In proposito ed a fronte delle relative eccezioni difensive, va rilevato che è ormai orientamento

consolidato nella giurisprudenza, in ordine alla citata norma, che il sindacato dell'azione amministrativa

da parte del giudice contabile deve riguardare anche gli atti discrezionali, ma nei limiti della congruenza

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dei singoli atti rispetto ai fini imposti, in via generale o in modo specifico, dal legislatore, e che

l’insindacabilità viene meno a fronte di atti in tal senso palesemente irrazionali (Cass. SS. UU. n. 14488

del 29.09.2003 e precedenti ivi richiamati).

La verifica della legittimità dell’azione comprende il rispetto dei criteri di economicità e di efficacia posti

con l’art. 1 della L. 7 agosto 1990, n. 241, tuttavia, trattandosi di clausole generali o di concetti giuridici

indeterminati, la verifica della loro osservanza da parte dell'amministrazione non può comportare un

controllo che vada al di là della ragionevolezza (Cass. SS. UU. n. 7024 del 28.03.2006). Sotto questo

profilo l’analisi del giudice contabile non può che basarsi su un giudizio di “prognosi postuma”, che sia

basato non già sulla verifica di elementi fattuali e di circostanze ex post conosciuti, ma unicamente di

quelli che erano al momento della scelta conoscibili usando la diligenza esigibile in ragione del ruolo

dell’amministratore pubblico, al fine di valutare la sussistenza ex ante dei criteri di razionalità e

giustificazione (C. conti, SS.RR. n. 43 del 12.07.1996; id. Sez. Friuli Venezia Giulia n. 98 del

18.03.2009).

In applicazione dei suesposti principi intende il Collegio procedere.

L’articolo 25 del contratto collettivo regionale di lavoro relativo al personale dirigenziale regionale -

quadriennio giuridico 1994-1997 -, sottoscritto in data 21.08. 2001 dispone: “1.l’Amministrazione

regionale o il dirigente possono proporre all’altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l’Amministrazione regionale, sulla base di apposita disciplina delle

condizioni, dei requisiti e dei limiti, può erogare un’indennità supplementare la cui misura può variare fino

a un massimo di ventiquattro mensilità comprensive di tutti gli assegni fissi e continuativi. 3. La

risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è praticabile prioritariamente in presenza di processi di

ristrutturazione o di riorganizzazione cui è correlata una diminuzione degli oneri di bilancio derivante, a

parità di funzioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali, dalla riduzione stabile dei posti di organico della

qualifica dirigenziale, con la conseguente ridefinizione delle relative competenze. Il successivo art. 31

prevede che “(…) la risoluzione consensuale (…)” è disposta “dalla Giunta Regionale su proposta

dell’Assessore all’organizzazione e al personale”.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 525 del 27.2.2003 veniva approvato il Protocollo d’intesa

tra Amministrazione regionale e Organizzazioni sindacali in ordine alla disciplina attuativa della

risoluzione consensuale, prevista dal già citato articolo 25, comma 2.

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Esso prevedeva: art. 1 “La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (…) può essere proposta da

entrambe le parti. La proposta da parte dell’Amministrazione regionale è attivata prioritariamente per

incentivare l’esodo della dirigenza al fine di favorire processi di ristrutturazione e di riorganizzazione. La

incentivazione dell’esodo è in ogni caso finalizzata ad una riduzione stabile della pianta organica

dirigenziale e una conseguente diminuzione nel breve periodo degli oneri retributivi. La proposta di

risoluzione del rapporto da parte del dirigente può essere accolta dando la precedenza ai casi in cui - a

seguito di soppressione di strutture e di funzioni individuali particolari e di conseguente cancellazione di

posizioni dirigenziali - non sia in ogni caso possibile l’attribuzione allo stesso d’altro incarico coerente con

la professionalità acquisita ovvero sia problematica una sua ricollocazione nell’ambito della stessa o di

altre strutture. In nessun caso l’’Amministrazione regionale può proporre la risoluzione del rapporto a

seguito di valutazione negativa dei risultati e del comportamento manageriale del dirigente o delle sue

condizioni fisiche. Anche le risoluzioni ad iniziativa individuale sono, di norma, correlate alla necessità di

un contenimento della pianta organica, fatte salve posizioni funzionali particolari che necessitano di

specifiche professionalità”. Art. 2: “Nel caso di incentivazione all’esodo da parte della Regione sono

definiti i termini di tempo entro i quali devono essere presentate le relative richieste e la data limite di

decorrenza della cessazione del rapporto. Tale ultimo termine è contenuto, di norma, nell’anno solare di

riferimento. Tuttavia nei singoli casi può essere protratto al fine di garantire al dirigente interessato la

cessazione dal servizio coerentemente con le date fissate dal sistema previdenziale per le «finestre» di

pensionamento in base ai requisiti personali di anzianità.”

L’istituto della risoluzione consensuale è oggetto di specifica previsione, a livello nazionale, nel CCNL

1998/2001 del personale con qualifica dirigenziale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali

sottoscritto il 23.12.1999, nel quale, all’art. 17, è disposto: “L’ente o il dirigente possono proporre all’altra

parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. 2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti, previa

disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti, possono erogare un’indennità supplementare

nell’ambito della effettiva capacità di spesa dei rispettivi bilanci…3. Per le Regioni e le Province, la

risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è praticabile prioritariamente in presenza di processi di

ristrutturazione o di riorganizzazione cui è correlata una diminuzione degli oneri di bilancio derivante, a

parità di funzioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali, dalla riduzione stabile dei posti di organico della

qualifica dirigenziale, con la conseguente ridefinizione delle relative competenze. 4. I criteri generali

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relativi alla disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti per la risoluzione …, prima della definitiva

adozione sono oggetto di concertazione…”.

Ai sensi dell’art. 4 delle LR n. 18 del 27.03.1996, come modificato da ultimo dall’art. 8 della LR n. 20 del

13.08.2002, la contrattazione collettiva regionale ha per oggetto specifiche ivi elencate materie relative al

rapporto di lavoro con il personale, tra cui “ogni altra materia strettamente inerente alla disciplina del

rapporto di lavoro non attribuita ad altra fonte” (lett. p); lo stesso dicasi per la contrattazione integrativa,

per la quale sono pure elencate le materie di competenza, tra cui “ogni altra materia attribuita in sede di

contrattazione collettiva regionale” (lett. r).

La vincolatività per l’Amministrazione delle clausole contrattuali va ritenuta sussistente nella specie non

solo per il CCRL del 2001, ma anche per il Protocollo d’intesa del 2003. Anche se il Protocollo d’intesa

non può considerarsi in senso tecnico contratto integrativo, non essendo stata rispettata la procedura di

cui all’art. 4 della citata LR n. 20 del 2002, esso era per l’amministrazione la fonte regolativa dell’ istituto

in questione, in forza dello specifico richiamo contenuto nell’art. 25 del CCRL del 1999, che rinviava ad

apposita emananda disciplina attuativa e di dettaglio (“…condizioni, requisiti, limiti”), da porsi

evidentemente anch’essa in via concertata, conformemente a quanto previsto a livello nazionale (art. 17,

punto 4 del CCNL 1998/2001).

Dalla lettura delle surriportate norme pattizie e dalla verifica del complesso delle risultanze processuali

emerge che la Amministrazione regionale non ha sempre fatto un uso razionale e ragionevole dell’istituto

della risoluzione consensuale. In proposito si osserva quanto segue.

L’istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è introdotto nell’ordinamento dall’art. 17 del

CCNL Area dirigenza Regioni e AA. LL. 1998/2001 quale strumento per favorire, attraverso incentivi

economici, l’esodo anticipato dei dirigenti. Con specifico riferimento a Regioni e Province, esso è posto in

stretto collegamento con processi di ristrutturazione e riorganizzazione degli enti ed alla diminuzione di

oneri di bilancio, derivante dalla riduzione stabile dei posti di organico della qualifica dirigenziale e dalle

conseguente ridefinizione delle competenze.

Per detti enti la prevista finalizzazione si pone in termini di necessarietà.

Con l’ art. 25 CCRL 2001, mediante una formulazione corrispondente a quella contenuta nell’at. 17

CCNL, si afferma che la risoluzione consensuale è utilizzabile prioritariamente in presenza di processi di

ristrutturazione o di riorganizzazione, cui si affianchi la riduzione del personale dirigenziale, intesa sia

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come “riduzione dei posti in organico della qualifica dirigenziale”, sia come riduzione dei posti di funzione

e dunque della pianta organica (“conseguente ridefinizione delle relative competenze”).

Alla stessa stregua il Protocollo d’intesa del 2003 finalizza l’incentivazione all’esodo alla riduzione stabile

della pianta organica dirigenziale ed alla conseguente diminuzione nel breve periodo degli oneri

retributivi. Ciò con riferimento sia alle risoluzioni su proposta dell’Amministrazione che a quelle ad

iniziativa individuale.

Chiamato a dettare la disciplina attuativa dell’art. 25, il Protocollo d’intesa del 2003 pone dunque come

condizione specifica all’utilizzo dell’istituto in questione il collegamento funzionale tra l’uscita del dirigente

e la ristrutturazione dell’Ente, nonché la riduzione della pianta organica e degli oneri retributivi nel breve

periodo.

Dall’esame complessivo delle norme pattizie contenute nel CCRL e nel Protocollo d’Intesa, che

mostrano, a parere del Collegio, unitarietà di intenti, non risulta condivisibile l’assunto delle difese, per le

quali l’aver indicato solo come “prioritaria” la praticabilità della risoluzione in presenza di processi di

riorganizzazione comportanti riduzione della pianta, denotava la volontà di lasciare spazio ad altre

asserite finalità, tra le quali, in linea generale, quella dell’”ammodernamento” dell’Ente attraverso il

“ringiovanimento” e la “riqualificazione” della classe dirigente.

Innanzitutto l’interpretazione letterale delle norme non lascia adito a dubbi in merito alla necessaria

condizione di cui si è detto. In particolare il Protocollo d’intesa è lapidario: (“L’incentivazione all’esodo è in

ogni caso finalizzata ad una riduzione della pianta organica dirigenziale ed una conseguente diminuzione

nel breve periodo degli oneri retributivi”). La nettezza della formulazione (“in ogni caso”) esclude che detti

obiettivi potessero essere disattesi.

Per le risoluzioni ad iniziativa individuale si aggiunge l’inciso “di norma”, ma l’ipotesi derogatoria è una, e

cioè quella prevista subito dopo, ed è costituita dalla salvaguardia delle “posizioni funzionali particolari

che necessitino di specifiche professionalità”. La disposizione, che richiedeva evidentemente una previa

individuazione da parte dell’Amministrazione delle specificità, quali fattispecie eccezionali, che nei fatti è

mancata, non è disallineata rispetto ad una regolamentazione restrittiva della risoluzione consensuale,

comunque finalizzata, come ipotesi normale, alla realizzazione di obiettivi di riduzione delle posizioni

funzionali e degli oneri retributivi.

Esclude il Collegio che potesse essere dirottato l’istituto della risoluzione verso obiettivi, quali

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l’ammodernamento ed il ringiovanimento, non esplicitati nelle disposizioni contrattuali e che neanche

erano compatibili con il sistema ordinamentale.

Infatti essi si sarebbero posti in contrasto con il principio di separazione tra politica e amministrazione

che informa di sé il nuovo modello di pubblica amministrazione disegnato dalle leggi riforma (dalla L. n.

421 del 23.10.1992, art. 2 e D. Lgs. n. 29 del 03.02.1993, ora trasfuso nel D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165,

artt. 4 e 14, al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, art. 107), specificatamente richiamato nella LR Friuli

Venezia Giulia n. 18 del 27.03.1996, art. 2, tra i principi fondamentali di riforma economico sociale

desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, quindi ribadito nella LR n. 4 del 17.02.2004, art. 1.

Ammodernamento e ringiovanimento si pongono in antitesi rispetto ad obiettivi di tendenziale continuità

dell’azione amministrativa, correlata al principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., e che è alla

base della distinzione funzionale dei compiti tra organi politici e burocratici.

Si tratta di principi che la Corte Costituzionale (già nella ordinanza n. 11 del 30.01.2002 e nella sentenza

n. 193 del 16.05.2002, quindi nelle note pronunce nn. 103 e 104 del 23.03.2007; n. 161 del 20.05.2008;

n. 351 del 24.10.2008; n. 81 del 05.03.2010) ha più volte ritenuto immanenti nell’ordinamento, quali limiti

alla discrezionalità del legislatore nel disegnare l'ambito di estensione della privatizzazione nel pubblico

impiego, con riguardo al conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali, pur con le dovute distinzioni

conseguenti alla minore o maggiore vicinanza e coesione dell’incarico con l’organo politico.

Alla luce del dettato formale e sostanziale del Protocollo d’Intesa del 2003, dunque, il programma di

ringiovanimento risultava impedito per l’Amministrazione regionale. Era necessaria una modifica del

quadro normativo di riferimento.

E’ quanto avvenuto nel 2006.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1198 del 01.06.2006 sono apportate modifiche al Protocollo

d’intesa tra Amministrazione regionale e Organizzazioni sindacali del 2003 (art. 1).

Sono soppressi i riferimenti, contenuti nelle precedenti norme, alla diminuzione degli oneri di bilancio

derivante dalla riduzione stabile dei posti di organico della qualifica dirigenziale

Precisamente sono espunti dall’art. 1 il comma 3 (“La incentivazione dell’esodo è in ogni caso finalizzata

ad una riduzione stabile della pianta organica dirigenziale e una conseguente diminuzione nel breve

periodo degli oneri retributivi.”) ed il comma 6 (“Anche le risoluzioni ad iniziativa individuale sono, di

norma, correlate alla necessità di un contenimento della pianta organica, fatte salve posizioni funzionali

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particolari che necessitano di specifiche professionalità”).

La regolamentazione attuativa dell’art. 25 del CCRL del 2001 si sostanzia nell’affermazione per cui “La

proposta da parte dell’Amministrazione regionale è attivata prioritariamente per incentivare l’esodo della

dirigenza al fine di favorire processi di ristrutturazione e di riorganizzazione”.

Nessuna particolare diposizione è posta con riferimento alle risoluzioni ad iniziativa individuale (salvo la

precedenza degli accoglimenti per l’eventuale soppressione di funzioni, riprodotta negli stessi termini

rispetto al 2003).

Si premette che anche in questo caso la vincolatività per l’Amministrazione delle clausole contrattuali va

ritenuta sussistente nella specie, come per il Protocollo d’intesa del 2003, in quanto disciplina attuativa

cui rinvia l’art. 25 del CCRL del 2001. Dovendosi escludere che il Protocollo d’intesa possa essere

considerato in senso tecnico contratto integrativo, non essendo stata rispettata la procedura di cui all’art.

4 della citata LR n. 20 del 2002, non rileva la sopraggiunta disposizione di cui all’art. 8 della LR n. 4 del

17.02.2004, secondo cui le clausole sottoscritte in sede integrativa sono nulle ove difformi rispetto al

contratto regionale.

A tutto voler concedere, non ritiene il Collegio che, per la omissione, in sede attuativa, della condizione

della riduzione della pianta organica e degli oneri retributivi, si possa parlare di difformità rispetto all’art.

25 del CCRL.

Il Protocollo del 2006 pone, infatti, come unica condizione il collegamento con processi di ristrutturazione

e riorganizzazione, non ignorando, ma limitando, come era ben possibile in relazione al demandato

compito di porre “condizioni” e “limiti”, l’incidenza della riduzione della pianta (soppressione di strutture e

di funzioni individuali particolari e di conseguente cancellazione di posizioni dirigenziali) nella precedenza

accordata, in tal caso, all’accoglimento delle domande dei dirigenti.

Alla luce della innovata disciplina attuativa, dunque, in disparte ogni considerazione, che non spetta a

questo Collegio, sulla conformità all’ordinamento del Protocollo del 2006, è da ritenersi non contraria alla

regolamentazione pattizia la scelta di utilizzo dell’istituto della risoluzione consensuale per finalità non

funzionalmente collegate alla riduzione della pianta organica e degli oneri retributivi nel breve periodo.

Tanto considerato in ordine ai vincoli che la regolamentazione del 2003 imponeva per l’utilizzo delle

risoluzioni consensuali, ritiene il Collegio di dover valutare, per ogni singola fattispecie di risoluzione, ad

esclusione delle ultime 12, successive alle modifiche del 2006, se la scelta, evidentemente discrezionale,

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di accogliere o meno le istanze dei dirigenti (tutte le risoluzioni di cui in atto di citazione furono, come

risultato in atti, ad iniziativa del dirigente) sia stata operata nel rispetto di detti vincoli e se essa risulti

ragionevole e razionale alla luce degli elementi di fatto conoscibili dall’Amministrazione.

Ove la verifica induca ad un giudizio di difformità ed irragionevolezza, si determinerà la conseguenza, di

cui in tesi accusatoria, che le relative spese assunte per il pagamento delle indennità supplementari,

ingiustificate in quanto sostenute sine causa, costituiscono danno erariale, del quale debbono rispondere

coloro che, con la loro condotta gravemente colposa, le hanno determinate.

Il Collegio intende seguire, al fine di valutare la fondatezza o meno della costruzione accusatoria, il

percorso argomentativo contenuto nella parte in “diritto” dell’atto di citazione (pag. 41 e ss), nella quale il

Pubblico Ministero evidenzia le ragioni della censurabilità di ogni accordo di risoluzione, in relazione alle

vicende del posto di funzione, cui era preposto il dirigente istante, onde verificare l’esistenza o meno del

collegamento funzionale tra la risoluzione stessa ed il ridimensionamento organizzativo ed economico.

L’”evoluzione” del posto di funzione va osservata nel “breve periodo”, nel quale, ai sensi della normativa

contrattuale, era da realizzarsi la riduzione della pianta e degli oneri quale effetto della risoluzione. Si

richiedeva, infatti, come evidenziato dalla Procura, una certa stabilità del ridimensionamento

organizzativo e dei costi per retribuzioni dei dirigenti.

Ritiene valida il Collegio la costruzione accusatoria diretta sostanzialmente ad individuare il breve

periodo, nell’ambito del quale è da verificare la razionalità della scelta, nell’arco temporale in cui fu

attuato il programma di riorganizzazione posto dalla Giunta.

La ristrutturazione dell’Amministrazione regionale, rientrante nelle competenze della Giunta per effetto

della delegificazione (di cui all’art. 29 della LR n. 7 del 01.03.1988, come sostituito dall’art. 6, comma 4

della LR n. 10 del 27.03.2002), inizia con la delibera n. 3701 del 24.11.2003, che, in estrema sintesi, allo

scopo di ridurre la frammentazione della struttura amministrativa, in un’ottica di maggiore efficienza ed

efficacia dell’azione, riduce le strutture dirigenziali (non la dotazione organica dirigenziale, che passa da

252, coma da delibera giuntale n. 1282 del 20.04.2001, a 256 posti), elimina le funzioni sostitutorie,

attribuite ai preposti a posti di funzione dirigenziale con qualifica amministrativa direttiva, di cui all’art. 49

della LR n. 18 del 27.03.1996, e succ. mod..

Prosegue il riordino con le delibere giuntali nn. 17 del 09.01.2004, 960 del 16.04.2004 e 1891 del

16.07.2004, le quali, per effetto delle risoluzioni (prime 14 e successive 5) riducevano la dotazione,

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rispettivamente, da 256 a 242, a 239 e a 237 posti.

Con il Decreto del Presidente della Regione n. 277 del 27.08.2004 si definisce il riordino mediante

accorpamenti e riduzioni di strutture. Si riduce (allegato B, all. n. 70 memoria Avv. ROSATI per LOSITO)

la dotazione organica dirigenziale a 196 posti, ulteriormente ridotta a 194 posti con Decreto Pres. Reg.

n.110 del 21.04.2005, in BUR 25.05.2005 (decreto non agli atti, ma il dato riferito dalla Procura non è

contestato dalle difese) ed a 189 posti con Decreto Pres. Reg. n. 159 del 23.05.2006. Con il Decreto

Pres. Reg. n. 188 del 2007 si scenderà a 178 (il dato riferito dalla attrice non è contestato dalle difese, si

veda memoria di costituzione Avv. ROSATI per LOSITO, pag. 25).

Con l’art. 8 della LR n. 20 del 13.08.2002, a modifica dell’art. 14 della LR n. 18 del 27.03.1996, si

prevedeva, per l’accesso alla categoria dirigenziale, pubblico concorso per esami o per titoli ed esami,

ovvero corsi di formazione manageriale da attuarsi a cura di strutture specializzate esterne

all'Amministrazione regionale.

Con l’art. 5, comma 1, lett. B) della LR n. 8 del 15.04.2005, che sostituiva l’art. 14 della LR 18/1996, si

prevedeva, analogamente, per l’accesso alla qualifica dirigenziale, il concorso pubblico, con rinvio ad

appositi bandi. Permaneva la riserva dei posti (50%) per il personale regionale. Con il successivo art. 19

della LR 8/2005 era indetto concorso pubblico per la copertura dei posti vacanti. Seguivano altri concorsi

ed assunzione di 37 dirigenti nel periodo aprile 2006-luglio 2007 (si veda il prospetto all.to 73 comparsa

Avv. ROSATI per LOSITO).

Nell’arco temporale 2003-2007 erano assunti come dirigenti 26 soggetti esterni (si veda il prospetto all.to

74 comparsa Avv. ROSATI per LOSITO).

Con le assunzioni dei 37 dirigenti al luglio 2007 per concorso ritiene il Collegio si possa ritenere

completato il riordino e si delimiti l’arco temporale del “breve periodo” .

Non occorre spendere molte considerazioni circa il dato fattuale per il quale il ricorso alle risoluzioni fu

uno strumento utilizzato nell’ambito del programmato riordino organizzativo, per la realizzazione

dell’intento di riformare, attraverso il ricambio della classe dirigente, l’apparato amministrativo regionale.

La circostanza è emersa dalle affermazioni ripetutamente contenute nelle memorie difensive, in ordine

alla volontà della Giunta di ammodernare, anche con l’eliminazione dei cd. sostitutori, le strutture

burocratiche, con il ringiovanimento della dirigenza e l’ingresso di personale ritenuto presumibilmente più

motivato e favorevole al cambiamento.

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Osserva peraltro il Collegio come detta finalità, che, come si è già visto, non si pone in linea con la ratio

delle risoluzioni stesse sulla base della normativa contrattuale del 2003, non sia rinvenibile nelle

fattispecie di risoluzione in cui si evidenzi nel breve periodo, ossia nell’arco temporale del programmato

ed attuato riordino, il collegamento tra la scelta stessa e la riduzione degli oneri e della pianta organica

richiesto dalla normativa stessa. In questi casi non è riscontrabile l’irragionevolezza della scelta

negoziale di addivenire alla risoluzione.

Sotto questo profilo va evidenziato che le ipotesi per le quali è da ammettere il perfezionamento

dell’illecito amministrativo contabile, siano quelle in cui alla risoluzione non sia seguito l’accorpamento o

soppressione della struttura; quelle che hanno determinato comunque (per mancanza di accorpamento o

anche dopo l’accorpamento) una situazione di vacanza (del servizio non accorpato o di quello in cui

l’accorpato è confluito), rimasta tale o coperta con dirigenti assunti per effetto delle procedure concorsuali

successive alla LR 8/2005 o con conferimento di incarichi a soggetti esterni. Schematizzando le ipotesi

sono:

1) mancanza di soppressione ed accorpamento, che determina di per sé una situazione di vacanza;

2) accorpamento seguito da vacanza del servizio accorpante.

In questi casi, infatti, la manifestata volontà di addivenire a risoluzione onerosa risulta, oltre che violativa

della normativa pattizia, irragionevole, tenuto conto che era ben percepibile dalla Amministrazione che

una risoluzione non collegata all’accorpamento o soppressione della struttura, o alla quale comunque

seguiva una situazione di vacanza, avrebbe comportato una successiva esigenza di copertura, tale da

rendere ingiustificato ed inutile il lauto corrispettivo per l’uscita del dirigente.

La prospettabilità delle conseguenze dannose del proprio operato trova conferma inconfutabile nelle

stesse memorie dei convenuti, da cui si evince, come risulta ormai chiaro, che quella esigenza di

copertura (mediante successivi concorsi o assegnazione di incarichi esterni) corrispondeva ad una

precisa volontà riformatrice.

L’irragionevolezza in questi casi è comprovata anche dal divario tra posti di funzione conferibili e dirigenti

in servizio attivo.

Per effetto della delibera 3701 del 24.11.2003 il numero dei posti conferibili, in relazione alle Direzioni e

Servizi da coprire con incarichi dirigenziali era pari a 183, mentre il numero complessivo degli incarichi

conferiti (compresi gli 11 sostitutori, soppressi dalla stessa delibera) era pari a 173. I conteggi (pagg. 61

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e 62 dell’atto di citazione), effettuati sulla base dell’Allegato 3 della delibera, non sono contestati dalle

difese. Dunque vi erano 10 posti vacanti, oltre agli 11 posti dei sostitutori da coprire. Con il Regolamento

di Organizzazione approvato con la delibera n. 277 del 27.08.2004 i posti di funzioni conferibili erano n.

184, i dirigenti in servizio 155, ridotti a 141 nel maggio 2005; con la delibera n. 159 del 23.05.2006 i posti

conferibili sono 164 ed i dirigenti in servizio 134; la discrasia permane, pur riducendosi, nel 2007: posti

conferibili 164, 154 i dirigenti (pagg. 69, 89, 97 e 119 atto di citazione, dati non contestati. Si vedano

anche pagg. 24 e 25 memoria di costituzione Avv. ROSATI per LOSITO).

E’ da ritenere irragionevole dunque la risoluzione, non collegata ad accorpamento o soppressione del

posto o comunque generatrice di una vacanza, in una situazione di carenza di forza attiva dirigenziale

rispetto ai posti di funzione conferibili. Era prevedibile, ed i fatti lo hanno confermato, la necessità di

copertura mediante nuovi accessi alla dirigenza. Non era idonea ad elidere detta imprescindibile

esigenza la mera riduzione della dotazione organica, pur avvenuta in concomitanza con le risoluzioni.

Al contrario, laddove l’Amministrazione sia addivenuta alla risoluzione con soppressione o accorpamento

della struttura di livello dirigenziale, cui non sia seguita, in capo alla più ampia struttura, una vacanza, o

una copertura con neoassunti o esterni, ritiene il Collegio che non sia affermabile la violazione della

normativa contrattuale del 2003, poiché sussiste il richiesto collegamento funzionale con la riduzione

della pianta e con il conseguente abbattimento degli oneri retributivi. In questi casi, inoltre, la scelta non

risulta irragionevole, poiché si muoveva l’Amministrazione nei limiti consentiti e per le finalità previste e

la spesa non si profilava attendibilmente inutile.

Risultando rispettati i parametri normativi, al cospetto della soppressione del posto ed in mancanza di

una dimostrata situazione di vacanza o copertura della più ampia area (per accorpamento) con altri

soggetti neoassunti o esterni, il contesto generale caratterizzato da un numero di unità dirigenziali

inferiore ai posti di funzione conferibili, non intacca la ragionevolezza della scelta, per la considerazione

che essa stessa era finalizzata nello specifico a ridurre i posti di funzione e gli oneri retributivi.

La liceità del comportamento in questi casi non viene meno per la prospettata dalla Procura mancata

verifica della circostanza che non fosse possibile l’attribuzione di altro incarico coerente con la

professionalità acquisita.

Il dato è negato nella memoria di costituzione dell’ Avv. BORGNA per ILLY, che afferma che la verifica

fu effettuata (pag. 20), e ritenuto dalle altre difese irrilevante (pag. 40 comparsa Avv. FUSCO per

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ANTONUCCI ed altri; pag. 12 comparsa Avv. ROSATI per LOSITO) per essere previsto l’interpello solo

nei confronti dei perdenti il posto, a fini di precedenza rispetto ad altri dirigenti istanti, ai sensi del

Protocollo del 2003, o, ancora, generico (pag. 16 comparsa Avv. PONTI per DEL PIERO e BELTRAME).

Ritiene il Collegio che la questione non riguardi solo l’esistenza o meno di un’omissione procedimentale,

che effettivamente deve ammettersi, alla luce del Protocollo del 2003 (La proposta … del dirigente può

essere accolta dando la precedenza ai casi in cui - a seguito di soppressione di strutture …e di

conseguente cancellazione di posizioni dirigenziali - non sia in ogni caso possibile l’attribuzione allo

stesso d’altro incarico …), della pacifica non applicabilità all’impiego pubblico dell’art. 2103 del cc. (che

impedisce il trasferimento da un’unità produttiva ad altra: ex multis, Cons. St., Sez. IV, n. 5796 del

14.10.2005) e delle risultanze probatorie.

Essa, invero, pone un problema sostanziale inerente alla ricollocabilità del dirigente, che presuppone una

valutazione che esula, evidentemente, dall’oggetto del giudizio, tenuto conto del petitum e della causa

petendi. In tal senso valuta l’adita Sezione irrilevante, in mancanza di specifica dimostrazione della

riutilizzabilità del dirigente in relazione alle peculiari competenze, la produzione in giudizio da parte della

attrice dei curricula dei dirigenti istanti.

Sulla base delle esposte considerazioni in termini generali, le risoluzioni dei dirigenti di servizio, non

apicali , per le quali la scelta dell’Amministrazione appare irragionevole, per quanto già esposto, sono

quelle sotto indicate e saranno valutate singolarmente.

Nell’ambito delle prime 14 risoluzioni (novembre-di cembre 2003):

Forte Luciano (n. 6 in atto di citazione). Il Servizio di appartenenza, per le Attività Ricreative e Sportive,

a seguito della Delibera n. 3701 del 2003, non veniva né accorpato né soppresso, ma trasformato nel

Servizio per le attività ricreative, Sportive e le politiche giovanili presso la neo istituita Direzione

Regionale per le identità linguistiche e i migranti, l’istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e

della solidarietà. La mancanza di accorpamento e soppressione, che ha determinato una vacanza, la

rende non conforme alla disciplina contrattuale e irragionevole.

L’accordo di risoluzione consensuale in questione è ”ratificato” dalla Giunta regionale con delibera 3841

nella seduta del 28.11.2003, alla quale risultavano presenti il Presidente Riccardo ILLY; il Vice

Presidente Gianfranco MORETTON; l’Assessore al Personale Franco IACOP e gli altri Assessori

Roberto ANTONAZ; Augusto ANTONUCCI; Ezio BELTRAME; Enrico BERTOSSI; Roberto COSOLINI;

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Enzo MARSILIO; Gianni PECOL COMINOTTO e Ludovico SONEGO.

L’accordo, di natura transattiva, per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, di cui al verbale

prot. n. 45842/DOP/2PQ del 25.11.2003, tra il Dirigente istante e l’Amministrazione Regionale, è firmato,

per quest’ultima, dal Direttore regionale pro tempore dell’Organizzazione del Personale e dei Sistemi

Informativi dott. Michele LOSITO.

L’importo dell’indennità supplementare liquidata è pari ad € 131.478,00 come da calcolo in atti.

Fabbro Carlo (n. 7 in atto di citazione), direttore dell’Istituto Faunistico regionale. Tale Istituto, a fronte

della deliberazione della Giunta regionale n. 3701/2003, veniva accorpato, unitamente al Servizio

conservazione della natura, al Servizio per la conservazione della fauna e della caccia e del Servizio del

Corpo forestale regionale, al neo istituito Servizio per la Tutela degli Ambienti Naturali e della Fauna

presso la neo istituita Direzione Regionale delle Risorse Agricole, Naturali e Forestali.

Nonostante l’accorpamento, la difformità rispetto alla disciplina contrattuale e l’irragionevolezza

discendono dall’essere il Servizio per la Tutela degli Ambienti Naturali e della Fauna, nel quale il Servizio

(Istituto Faunistico) del dirigente istante è confluito, rimasto vacante sino al 07.04.2006, data in cui è

stato assegnato ad un neoassunto (Zeni Claudio, delibera n. 746 del 07.04.2006).

Per quanto già motivato in termini generali, l’accorpamento, cui è seguita comunque la vacanza della

struttura dirigenziale accorpante, coperta con neoassunto, non può ritenersi funzionalmente collegato

alla riduzione della pianta e degli oneri retributivi.

L’accordo di risoluzione consensuale in questione è ”ratificato” dalla Giunta regionale con delibera 3557

nella seduta del 14.11.2003, alla quale risultavano presenti il Presidente Riccardo ILLY; il Vice

Presidente Gianfranco MORETTON; l’Assessore al Personale Franco IACOP e gli altri Assessori

Roberto ANTONAZ; Augusto ANTONUCCI; Ezio BELTRAME; Enrico BERTOSSI; Roberto COSOLINI;

Enzo MARSILIO; Gianni PECOL COMINOTTO e Ludovico SONEGO.

L’accordo, di natura transattiva, per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, di cui al verbale

prot nr 44337/DOP/2PQ del 13.11.2003, tra il Dirigente istante e l’Amministrazione Regionale, è firmato,

per quest’ultima, dal Direttore regionale pro tempore dell’Organizzazione del Personale e dei Sistemi

Informativi dott. Michele LOSITO.

L’importo dell’indennità supplementare è pari ad € 132.336,96 come da calcolo in atti.

Zicari Gabriella (n. 12 atto di citazione), Direttore del Servizio Promozione all’Estero. Detto servizio, a

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seguito della Delibera della Giunta Regionale n. 3701/2003, unitamente al Servizio della Promozione e

della Statistica, veniva accorpato nel neo istituito Servizio per la Promozione e l’internazionalizzazione

presso la neo istituita Direzione Regionale delle Attività Produttive.

Nonostante l’accorpamento, l’irragionevolezza discende dall’essere il Servizio per la Promozione e

l’internazionalizzazione, nel quale il Servizio (Servizio Promozione all’Estero) del dirigente istante è

confluito, rimasto vacante sino al 03.07.2006, data in cui è stato assegnato ad un neoassunto (Bravo

Antonio, delibera n. 1369 del 15.06.2006).

Per quanto già motivato in termini generali, l’accorpamento, cui è seguita comunque la vacanza della

struttura dirigenziale accorpante, coperta con neoassunto, non può ritenersi funzionalmente collegato

alla riduzione della pianta e degli oneri retributivi.

L’accordo di risoluzione consensuale in questione è ”ratificato” dalla Giunta regionale con delibera 3558

nella seduta del 14.11.2003, alla quale risultavano presenti il Presidente Riccardo ILLY; il Vice

Presidente Gianfranco MORETTON; l’Assessore al Personale Franco IACOP e gli altri Assessori

Roberto ANTONAZ; Augusto ANTONUCCI; Ezio BELTRAME; Enrico BERTOSSI; Roberto COSOLINI;

Enzo MARSILIO; Gianni PECOL COMINOTTO e Ludovico SONEGO.

L’accordo, di natura transattiva, per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, di cui al verbale

prot. n. 43591/DOP/2PQ del 07.11.2003, tra il Dirigente istante e l’Amministrazione Regionale, è firmato,

per quest’ultima, dal Direttore regionale pro tempore dell’Organizzazione del Personale e dei Sistemi

Informativi dott. Michele LOSITO.

L’importo dell’indennità supplementare è pari ad € 113.721,09 come da calcolo in atti.

Pocecco Giancarlo (n. 13 atto di citazione), Direttore del Servizio Interventi Settoriali della soppressa

Direzione Regionale dell’Industria. Detto servizio a seguito della Delibera della Giunta Regionale n.

3701/2003, unitamente ai Servizi delle ristrutturazioni aziendali e dello sviluppo Industriale, al Servizio

dell’incentivazione commerciale e del terziario ed al Servizio per lo Sviluppo dell’artigianato, veniva

accorpato nel neo istituito Servizio per le Politiche Economiche e del marketing Territoriale, presso la neo

istituita Direzione Regionale delle Attività Produttive.

Nonostante l’accorpamento, l’irragionevolezza discende dall’essere il Servizio per le Politiche

Economiche e del marketing Territoriale, nel quale il Servizio (Interventi Settoriali) del dirigente istante è

confluito, rimasto vacante sino al 08.04.2004, data in cui è stato assegnato ad un soggetto esterno (Di

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Giovanni Andrea, delibera n. 855 del 08.04.2004).

Per quanto già motivato in termini generali, l’accorpamento, cui è seguita comunque la vacanza della

struttura dirigenziale accorpante, non può ritenersi funzionalmente collegato alla riduzione della pianta e

degli oneri retributivi.

L’accordo di risoluzione consensuale in questione è ”ratificato” dalla Giunta regionale con delibera 3842

nella seduta del 28.11.2003, alla quale risultavano presenti il Presidente Riccardo ILLY; il Vice

Presidente Gianfranco MORETTON; l’Assessore al Personale Franco IACOP e gli altri Assessori

Roberto ANTONAZ; Augusto ANTONUCCI; Ezio BELTRAME; Enrico BERTOSSI; Roberto COSOLINI;

Enzo MARSILIO; Gianni PECOL COMINOTTO e Ludovico SONEGO.

L’accordo, di natura transattiva, per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, di cui al verbale

prot. n. 45840/DOP/2PQ del 25.11.2003, tra il Dirigente istante e l’Amministrazione Regionale, è firmato,

per quest’ultima, dal Direttore regionale pro tempore dell’Organizzazione del Personale e dei Sistemi

Informativi dott. Michele LOSITO.

L’importo dell’indennità supplementare è pari ad € 115.057,32 come da calcolo in atti.

Fabris Roberto (n. 14 in atto di citazione), in servizio presso la Direzione Regionale dei Parchi con

incarico di staff ex art. 53 della LR 18/1996. L’incarico di staff risulta non annullato, ma conferito ad altro

dirigente (Perocco Di Meduna Daniele) in data 28.11.2003 (con delibera in atti n. 3859 del 28.11.2003; si

vedano i prospetti riepilogativi sulla situazione della struttura dirigenziale regionale riferiti alla citazione,

doc. n. 16 della nota di deposito n. 4 di Procura, foglio. 8, sui quali non sono state opposte contestazioni).

La mancanza di soppressione del posto rende non conforme alla disciplina contrattuale e irragionevole la

risoluzione.

L’accordo di risoluzione consensuale in questione è ”ratificato” dalla Giunta regionale con delibera 3844

nella seduta del 28.11.2003, alla quale risultavano presenti il Presidente ILLY; il Vice Presidente

Gianfranco MORETTON; l’Assessore al Personale Franco IACOP e gli altri Assessori Roberto

ANTONAZ; Augusto ANTONUCCI; Ezio BELTRAME; Enrico BERTOSSI; Roberto COSOLINI; Enzo

MARSILIO; Gianni PECOL COMINOTTO e Ludovico SONEGO.

L’accordo, di natura transattiva, per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, di cui al verbale

prot. n. 45890/DOP/2PQ del 25.11.2003, tra il Dirigente istante e l’Amministrazione Regionale, è firmato,

per quest’ultima, dal Direttore regionale pro tempore dell’Organizzazione del Personale e dei Sistemi

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Informativi dott. Michele LOSITO.

L’importo dell’indennità supplementare è pari ad € 90.626,40, come da calcolo in atti.

Nell’ambito delle 5 risoluzioni del 2004 (gennaio-g iugno):

Cecchini Andrea (n. 17 in atto di citazione), assegnato al Servizio per la Vitivinicoltura dell’ERSA,

accorpato, sulla base della legge regionale n. 8 del 2004, unitamente al Servizio Chimico-Agrario e della

Certificazione, al neo istituito Servizio Ricerca e Sperimentazione, conferito in data 01.07.2006 al

dirigente di ruolo Maria Taccheo (si veda all. 14. foglio 3, della nota deposito n. 4 Procura, dati non

contestati).

Nonostante l’accorpamento, la difformità rispetto alla disciplina contrattuale e l’irragionevolezza

discendono dall’essere il Servizio Ricerca e Sperimentazione, nel quale il Servizio (per la Vitivinicoltura

dell’ERSA) del dirigente istante è confluito, rimasto vacante successivamente alla risoluzione della

Taccheo, operante a decorrere dal 14.08.2006, quasi contestualmene alla sua assegnazione.

Per quanto già motivato in termini generali, l’accorpamento, cui è seguita comunque la vacanza della

struttura dirigenziale accorpante, che rende prevedibile una esigenza di copertura, non può ritenersi

funzionalmente collegato alla riduzione della pianta e degli oneri retributivi.

L’accordo di risoluzione consensuale in questione è ”ratificato” dalla Giunta regionale con delibera 317

nella seduta del 12.02.2004, alla quale risultavano presenti il Presidente Riccardo ILLY; e gli Assessori

Roberto ANTONAZ; Augusto ANTONUCCI; Ezio BELTRAME; Roberto COSOLINI; Enzo MARSILIO;

Gianni PECOL COMINOTTO e Ludovico SONEGO.

L’accordo, di natura transattiva, per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, di cui al verbale

prot. n. 3296/PERS/2PQ del 27.01.2004, tra il Dirigente istante e l’Amministrazione Regionale, è firmato,

per quest’ultima, dal Direttore regionale pro tempore dell’Organizzazione del Personale e dei Sistemi

Informativi dott. Michele LOSITO.

L’importo dell’indennità supplementare è pari ad € 118.143,36 come da calcolo in atti.

Rinaldi Giovanni (n. 19 in atto di citazione), direttore del Servizio prevenzione collettiva e assistenza

sanitaria, rimasto vacante fino all’entrata in vigore del D.P.Reg nr 110/2005, ai sensi del quale veniva

sdoppiato in Servizio prevenzione della salute in ambiente di vita e di lavoro, vacante fino alla sua

soppressione (avvenuta con deliberazione della Giunta n. 1348 del 15.6.2006) e in Servizio assistenza

sanitaria, conferito solo a far data dal 26.03.2006 alla neoassunta Nora Coppola (delibera 645 del

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24.03.2006).

La mancanza di accorpamento o soppressione del posto, che è stato addirittura sdoppiato, generando

una vacanza coperta da neoassunta, rende non conforme alla disciplina contrattuale e irragionevole la

risoluzione.

L’accordo di risoluzione consensuale in questione è ”ratificato” dalla Giunta regionale con delibera 316

nella seduta del 12.02.2004, alla quale risultavano presenti il Presidente Riccardo ILLY e gli Assessori

Roberto ANTONAZ; Augusto ANTONUCCI; Ezio BELTRAME; Roberto COSOLINI; Enzo MARSILIO;

Gianni PECOL COMINOTTO e Ludovico SONEGO.

L’accordo, di natura transattiva, per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, di cui al verbale

prot. n. 4676/DOP/2PQ del 30.01.2004, tra il Dirigente istante e l’Amministrazione Regionale, è firmato,

per quest’ultima, dal Direttore regionale pro tempore dell’Organizzazione del Personale e dei Sistemi

Informativi dott. Michele LOSITO.

L’importo dell’indennità supplementare è pari ad € 156.734,64, come da calcolo in atti.

Nell’ambito di altre 14 risoluzioni (ottobre-dicemb re 2004):

Osgnach Renato (n. 22 in atto i citazione), direttore del Servizio per la Bonifica e l’irrigazione presso la

direzione Centrale Risorse Agricole, Forestali e della Montagna di Udine. Il posto di funzione rimaneva

vacante sino al 04.06.2005, quando veniva assegnato a Luciano D’Avanzo, soggetto esterno (delibera

1330 del 30.03.2005).

La mancanza di accorpamento o soppressione del posto, assegnato a esterno, rende non conforme alla

disciplina contrattuale e irragionevole la risoluzione.

L’accordo di risoluzione consensuale in questione è ”ratificato” dalla Giunta regionale con delibera 2568

nella seduta del 01.10.2004, alla quale risultavano presenti il Presidente Riccardo ILLY, l’Assessore al

Personale Franco IACOP e gli altri Assessori Roberto ANTONAZ; Ezio BELTRAME; Enrico BERTOSSI;

Roberto COSOLINI; Michela DEL PIERO; Enzo MARSILIO; Gianni PECOL COMINOTTO e Ludovico

SONEGO.

L’accordo, di natura transattiva, per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, di cui al verbale

prot. n. 31869/DOP/2PQ del 20.09.2004, tra il Dirigente istante e l’Amministrazione Regionale, è firmato,

per quest’ultima, dal Direttore regionale pro tempore dell’Organizzazione del Personale e dei Sistemi

Informativi dott. Michele LOSITO.

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L’importo dell’indennità supplementare è pari ad € 135.395,76, come da calcolo in atti.

Mascherin Rossana (n. 23 in atto di citazione), direttore del Servizio per la pianificazione territoriale sub

regionale presso la Direzione Centrale Pianificazione Territoriale della Mobilità e delle infrastrutture di

Trasporto.

Il posto di funzione, non accorpato né soppresso, rimaneva vacante sin dall’inizio. La mancanza di

accorpamento o soppressione del posto rende non conforme alla disciplina contrattuale e irragionevole la

risoluzione.

L’accordo di risoluzione consensuale in questione è ”ratificato” dalla Giunta regionale con delibera 2563

nella seduta del 01.10.2004, alla quale risultavano presenti il Presidente Riccardo ILLY, l’Assessore al

Personale Franco IACOP e gli altri Assessori Roberto ANTONAZ; Ezio BELTRAME; Enrico BERTOSSI;

Roberto COSOLINI; Michela DEL PIERO; Enzo MARSILIO; Gianni PECOL COMINOTTO e Ludovico

SONEGO.

L’accordo, di natura transattiva, per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, di cui al verbale

prot. n. 31839/DOP/2PQ del 20.09.2004, tra il Dirigente istante e l’Amministrazione Regionale, è firmato,

per quest’ultima, dal Direttore regionale pro tempore dell’Organizzazione del Personale e dei Sistemi

Informativi dott. Michele LOSITO.

L’importo dell’indennità supplementare è pari ad € 137.565,60, come da calcolo in atti.

Scarabino Franco (n. 25 in atto di citazione), direttore del Servizio per l’Assemblea Autonomie Locali

presso la Direzione Centrale Autonomie Locali, che rimaneva vacante fino al 03.07.2006, quando veniva

conferito alla neoassunta Ida Valent (delibera 1368 del 15.06.2006).

La mancanza di accorpamento o soppressione del posto rende non conforme alla disciplina contrattuale

e irragionevole la risoluzione.

L’accordo di risoluzione consensuale in questione è ”ratificato” dalla Giunta regionale con delibera 2566

nella seduta del 01.10.2004, alla quale risultavano presenti il Presidente Riccardo ILLY, l’Assessore al

Personale Franco IACOP e gli altri Assessori Roberto ANTONAZ; Ezio BELTRAME; Enrico BERTOSSI;

Roberto COSOLINI; Michela DEL PIERO; Enzo MARSILIO; Gianni PECOL COMINOTTO e Ludovico

SONEGO.

L’accordo, di natura transattiva, per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, di cui al verbale

prot. n. 31864/DOP/2PQ del 20.09.2004, tra il Dirigente istante e l’Amministrazione Regionale, è firmato,

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per quest’ultima, dal Direttore regionale pro tempore dell’Organizzazione del Personale e dei Sistemi

Informativi dott. Michele LOSITO.

L’importo dell’indennità supplementare è pari ad € 140.094,72, come da calcolo in atti.

Canciani Barbara (n. 27 in atto di citazione), direttore del Servizio per le politiche comunitarie di sviluppo

regionale presso la Direzione Centrale delle Relazioni Internazionali.

Il Servizio non veniva né soppresso né accorpato, rimaneva vacante fino al 03.07.2006, quando veniva

assegnato al neo assunto Forte Francesco (delibera n.1368 del 15.06.2006).

La mancanza di accorpamento o soppressione del posto rende non conforme alla disciplina contrattuale

e irragionevole la risoluzione.

L’accordo di risoluzione consensuale in questione è ”ratificato” dalla Giunta regionale con delibera 2571

nella seduta del 01.10.2004, alla quale risultavano presenti il Presidente Riccardo ILLY, l’Assessore al

Personale Franco IACOP e gli altri Assessori Roberto ANTONAZ; Ezio BELTRAME; Enrico BERTOSSI;

Roberto COSOLINI; Michela DEL PIERO; Enzo MARSILIO; Gianni PECOL COMINOTTO e Ludovico

SONEGO.

L’accordo, di natura transattiva, per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, di cui al verbale

prot. n. 31870/DOP/2PQ del 20.09.2004, tra il Dirigente istante e l’Amministrazione Regionale, è firmato,

per quest’ultima, dal Direttore regionale pro tempore dell’Organizzazione del Personale e dei Sistemi

Informativi dott. Michele LOSITO.

L’importo dell’indennità supplementare è pari ad € 138.480,72, come da calcolo in atti.

Fornasari Fulvio (n. 28 in atto di citazione), direttore del Servizio per l’edilizia residenziale presso la

Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici.

Tale posto di funzione non è stato soppresso, né accorpato.

La mancanza di accorpamento o soppressione del posto, pur non direttamente assegnato a un

neoassunto o esterno, rende non conforme alla disciplina contrattuale e irragionevole la risoluzione. Era

facilmente prevedibile che il permanere del posto di funzione avrebbe comportato la successiva

copertura con altro dirigente (nei fatti: Dotto Fulvia, delibera 44 del 14.01.2005), che anche se già in

servizio, avrebbe comunque reso vacante il posto di funzione cui il medesimo era assegnato (Servizio

contabile del rendiconto della Direzione Centrale risorse economiche e finanziarie), nei fatti assegnato a

Bieker Luciano, il cui servizio (Pianificazione strategica presso la Direzione Generale) è accorpato e

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confluito in una struttura (Servizio “pianificazione strategica, programmazione e controllo”) conferita a

neooassunta Turinetti Di Priero (si vedano all. 16. foglio 3, della nota deposito n. 4 Procura, dati non

contestati, e delibera 1368 del 15.06.2006). La risoluzione non risponde alle finalità di cui al Protocollo

del 2003.

L’accordo di risoluzione consensuale in questione è ”ratificato” dalla Giunta regionale con delibera 2565

nella seduta del 01.10.2004, alla quale risultavano presenti il Presidente Riccardo ILLY, l’Assessore al

Personale Franco IACOP e gli altri Assessori Roberto ANTONAZ; Ezio BELTRAME; Enrico BERTOSSI;

Roberto COSOLINI; Michela DEL PIERO; Enzo MARSILIO; Gianni PECOL COMINOTTO e Ludovico

SONEGO.

L’accordo, di natura transattiva, per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, di cui al verbale

prot. n. 31867/DOP/2PQ del 20.09.2004, tra il Dirigente istante e l’Amministrazione Regionale, è firmato,

per quest’ultima, dal Direttore regionale pro tempore dell’Organizzazione del Personale e dei Sistemi

Informativi dott. Michele LOSITO.

L’importo dell’indennità supplementare è pari ad € 135.283,20, come da calcolo in atti.

Burzio Rita (n. 29 atto di citazione), direttore del Servizio Affari Giuridici, amministrativi e consulenza

presso la Direzione Centrale Pianificazione Territoriale della Mobilità e delle infrastrutture di Trasporto.

Tale posto di funzione non è stato soppresso, né accorpato, ed è rimasto vacante dopo una breve

copertura con altro dirigente di ruolo (Barca Natale, fino al 15.09.2005, delibera n. 98 del 21.01.2005).

La mancanza di accorpamento o soppressione del posto, rende non conforme alla disciplina contrattuale

e irragionevole la risoluzione. Era facilmente prevedibile che il permanere del posto di funzione avrebbe

comportato una situazione di vacanza. La risoluzione non risponde alle finalità di cui al Protocollo del

2003.

L’accordo di risoluzione consensuale in questione è ”ratificato” dalla Giunta regionale con delibera 2570

nella seduta del 01.10.2004, alla quale risultavano presenti il Presidente Riccardo ILLY, l’Assessore al

Personale Franco IACOP e gli altri Assessori Roberto ANTONAZ; Ezio BELTRAME; Enrico BERTOSSI;

Roberto COSOLINI; Michela DEL PIERO; Enzo MARSILIO; Gianni PECOL COMINOTTO e Ludovico

SONEGO.

L’accordo, di natura transattiva, per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, di cui al verbale

prot. n. 31833/DOP/2PQ del 20.09.2004, tra il Dirigente istante e l’Amministrazione Regionale, è firmato,

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per quest’ultima, dal Direttore regionale pro tempore dell’Organizzazione del Personale e dei Sistemi

Informativi dott. Michele LOSITO.

L’importo dell’indennità supplementare è pari ad € 133.462,80, come da calcolo in atti.

Musi Ezio (n. 30 in atto di citazione), direttore del Servizio Amministrativo presso il Consiglio Regionale.

Detto servizio non veniva soppresso né accorpato, ma conferito alla neo assunta Nigris Erica (delibera n.

1369 del 15.06.2006; si veda all 16, foglio 15, nota di deposito n. 4 di Procura, dati non contestati).

La mancanza di accorpamento o soppressione del posto rende non conforme alla disciplina contrattuale

e irragionevole la risoluzione.

L’accordo di risoluzione consensuale in questione è ”ratificato” dalla Giunta regionale con delibera 2572

nella seduta del 01.10.2004, alla quale risultavano presenti il Presidente Riccardo ILLY, l’Assessore al

Personale Franco IACOP e gli altri Assessori Roberto ANTONAZ; Ezio BELTRAME; Enrico BERTOSSI;

Roberto COSOLINI; Michela DEL PIERO; Enzo MARSILIO; Gianni PECOL COMINOTTO e Ludovico

SONEGO.

L’accordo, di natura transattiva, per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, di cui al verbale

prot. n. 32529/DOP/2PQ del 24.09.2004, tra il Dirigente istante e l’Amministrazione Regionale, è firmato,

per quest’ultima, dal Vicedirettore Centrale dell’Organizzazione del Personale e dei Sistemi Informativi

dott. Roberto CONTE, in sostituzione del Direttore regionale pro tempore dell’Organizzazione del

Personale e dei Sistemi Informativi dott. Michele LOSITO, assente per malattia, cui va riferita la reale

volontà negoziale manifestata con la firma dell’accordo, avendo comunque gestito la vicenda risolutiva,

anche firmando i successivi decreti attuativi (il punto non è contestato dalla difesa del LOSITO).

L’importo dell’indennità supplementare è pari ad € 136.789,68, come da calcolo in atti.

Giancristoforo Antonio (n. 31 atto di citazione), Direttore del Servizio di gestione per la Gestione

Previdenziale e di quiescenza del Personale presso la Direzione Centrale dell’Organizzazione, del

personale e dei sistemi informativi.

Il posto di funzione, non soppresso né accorpato, rimaneva vacante fino al 03.07.2006, quando veniva

assegnato alla neoassunta Vernier Alessandra (delibera n. 1368 del 15.06.2006).

La mancanza di accorpamento o soppressione del posto rende non conforme alla disciplina contrattuale

e irragionevole la risoluzione.

L’accordo di risoluzione consensuale in questione è ”ratificato” dalla Giunta regionale con delibera 2569

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nella seduta del 01.10.2004, alla quale risultavano presenti il Presidente Riccardo ILLY, l’Assessore al

Personale Franco IACOP e gli altri Assessori Roberto ANTONAZ; Ezio BELTRAME; Enrico BERTOSSI;

Roberto COSOLINI; Michela DEL PIERO; Enzo MARSILIO; Gianni PECOL COMINOTTO e Ludovico

SONEGO.

L’accordo, di natura transattiva, per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, di cui al verbale

prot. n. 31871/DOP/2PQ del 20.09.2004, tra il Dirigente istante e l’Amministrazione Regionale, è firmato,

per quest’ultima, dal Direttore regionale pro tempore dell’Organizzazione del Personale e dei Sistemi

Informativi dott. Michele LOSITO.

L’importo dell’indennità supplementare è pari ad € 85.732,65, come da calcolo in atti.

Pontoni Giorgio (n. 32 in atto di citazione), direttore del Servizio Controllo Comunitario di Gorizia presso

la Direzione Centrale Risorse economiche e finanziarie.

Tale posto di funzione non è stato né soppresso, né accorpato.

La mancanza di accorpamento o soppressione del posto, pur non direttamente assegnato a un

neoassunto o esterno, rende non conforme alla disciplina contrattuale e irragionevole la risoluzione. Era

facilmente prevedibile che il permanere del posto di funzione avrebbe comportato la successiva

copertura con altro dirigente (nei fatti: Antona Teresa, delibera n. 1619 del 01.07.2005), il quale, anche

se già in servizio, avrebbe comunque reso vacante il posto di funzione cui il medesimo era assegnato

(Servizio ispettivo e riscontri contabili della medesima direzione centrale). La risoluzione non risponde

alle finalità di cui al Protocollo del 2003.

L’accordo di risoluzione consensuale in questione è ”ratificato” dalla Giunta regionale con delibera 2567

nella seduta del 01.10.2004, alla quale risultavano presenti il Presidente Riccardo ILLY, l’Assessore al

Personale Franco IACOP e gli altri Assessori Roberto ANTONAZ; Ezio BELTRAME; Enrico BERTOSSI;

Roberto COSOLINI; Michela DEL PIERO; Enzo MARSILIO; Gianni PECOL COMINOTTO e Ludovico

SONEGO.

L’accordo, di natura transattiva, per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, di cui al verbale

prot. n. 31868/DOP/2PQ del 20.09.2004, tra il Dirigente istante e l’Amministrazione Regionale, è firmato,

per quest’ultima, dal Direttore regionale pro tempore dell’Organizzazione del Personale e dei Sistemi

Informativi dott. Michele LOSITO.

L’importo dell’indennità supplementare è pari ad € 68.456,64, come da calcolo in atti.

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Bursich Eugenio (n. 33 in atto di citazione), direttore del Servizio Statistica presso la Direzione Centrale

Sviluppo e programmazione.

Tale posto di funzione non è stato soppresso, né accorpato.

La mancanza di accorpamento o soppressione del posto, pur non direttamente assegnato a un

neoassunto o esterno, rende non conforme alla disciplina contrattuale e irragionevole la risoluzione. Era

facilmente prevedibile che il permanere del posto di funzione avrebbe comportato la successiva

copertura con altro dirigente (nei fatti: Adriana Janezic, delibera 801 del 15.04.2005), che, anche se già

in servizio, avrebbe comunque reso vacante il posto di funzione cui il medesimo era assegnato (Servizio

Programmazione e controllo): Quest’ultimo posto fu in effetti accorpato e confluì in una struttura

(pianificazione strategica, programmazione e controllo) conferita a neoassunta Turinetti Di Priero

(delibera 1368 del 15.06.2006). La risoluzione non risponde alle finalità di cui al Protocollo del 2003.

L’accordo di risoluzione consensuale in questione è ”ratificato” dalla Giunta regionale con delibera 3431

nella seduta del 13.12.2004, alla quale risultavano presenti il Presidente Riccardo ILLY; il Vice

Presidente Gianfranco MORETTON; l’Assessore al Personale Franco IACOP e gli altri Assessori

Roberto ANTONAZ; Ezio BELTRAME; Enrico BERTOSSI; Roberto COSOLINI; Michela DEL PIERO;

Enzo MARSILIO; Gianni PECOL COMINOTTO e Ludovico SONEGO.

L’accordo, di natura transattiva, per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, di cui al verbale

prot. n. 42632/DOP/2PQ del 13.12.2004, tra il Dirigente istante e l’Amministrazione Regionale, è firmato,

per quest’ultima, dal Direttore regionale pro tempore dell’Organizzazione del Personale e dei Sistemi

Informativi dott. Michele LOSITO.

L’importo dell’indennità supplementare è pari ad € 52.480,62, come da calcolo in atti.

Le considerazioni difensive (atto di costituzione Avv. ROSATI per LOSITO, pag. 33) in ordine al risparmio

conseguito dalla Regione, dato dalla differenza tra quanto il Bursich avrebbe percepito per ratei

stipendiali e buonuscita per altri sette mesi fino al compimento del 65° anno di età, e l’ importo

dell’indennità supplementare, si appalesano destituite di ogni fondamento. Infatti al pagamento degli

oneri retributivi corrisponde la controprestazione lavorativa e pertanto corrispettivo stipendiale e indennità

per l’uscita anticipata costituiscono elementi non comparabili.

Nell’ambito delle 5 risoluzioni del 2005.

Giorgessi Bruno (n. 35 in atto di citazione), direttore del Servizio Promozione e internazionalizzazione

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presso la Direzione Centrale delle Attività Produttive.

Il Servizio non è stato soppresso né accorpato.

Rimaneva vacante sino al 03.07.2006, quando veniva assegnato a dirigente neoassunto Bravo Antonio

(delibera n. 1369 del 15.06.2006).

La mancanza di accorpamento o soppressione del posto rende non conforme alla disciplina contrattuale

e irragionevole la risoluzione.

L’accordo di risoluzione consensuale in questione è ”ratificato” dalla Giunta regionale con delibera n. 809

nella seduta del 15.04.2005, alla quale risultavano presenti il Presidente Riccardo ILLY; il Vice

Presidente Gianfranco MORETTON; l’Assessore al Personale Gianni PECOL COMINOTTO e gli altri

Assessori Ezio BELTRAME; Enrico BERTOSSI; Roberto COSOLINI; Michela DEL PIERO; Franco

IACOP; Enzo MARSILIO e Ludovico SONEGO.

L’accordo, di natura transattiva, per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, di cui al verbale

prot. n. 12294/PERS/2PQ del 08.04.2005, tra il Dirigente istante e l’Amministrazione Regionale, è

firmato, per quest’ultima, dal Direttore regionale pro tempore dell’Organizzazione del Personale e dei

Sistemi Informativi dott. Roberto CONTE.

L’importo dell’indennità supplementare è pari ad € 141.939,60, come da calcolo in atti.

Cerini Antonio (n. 36 in atto di citazione), direttore del Servizio Gestione Carburanti per autotrasporto a

prezzo ridotto presso la Direzione Centrale Risorse Economiche e Finanziarie.

Il servizio è stato accorpato dal 01.07.2006 (delibera della Giunta nr 1348 del 15.06.2006) unitamente al

Servizio imposte e tributi della medesima direzione Centrale, dando vita al neo istituito Servizio imposte,

tributi e gestione carburanti.

Nonostante l’accorpamento, la difformità rispetto alla disciplina contrattuale e l’irragionevolezza

discendono dall’essere il Servizio imposte, tributi e gestione carburanti, nel quale il Servizio (imposte e

tributi) del dirigente istante è confluito, rimasto vacante sino al 03.07.2006,.data in cui è stato assegnato

ad un neoassunto (Petullà Patrizia, delibera n. 1368 del 15.06.2006).

Per quanto già motivato in termini generali, l’accorpamento, cui è seguita comunque la vacanza della

struttura dirigenziale accorpante, coperta con neoassunto, non può ritenersi funzionalmente collegato

alla riduzione della pianta e degli oneri retributivi.

L’accordo di risoluzione consensuale in questione è ”ratificato” dalla Giunta regionale con delibera n.

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1835 nella seduta del 22.07.2005, alla quale risultavano presenti il Presidente Riccardo ILLY; il Vice

Presidente Gianfranco MORETTON; l’Assessore al Personale Gianni PECOL COMINOTTO e gli altri

Assessori Ezio BELTRAME; Enrico BERTOSSI; Roberto COSOLINI; Michela DEL PIERO; Franco

IACOP; Enzo MARSILIO e Ludovico SONEGO.

L’accordo, di natura transattiva, per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, di cui al verbale

prot n. 23319/PERS/2PQ del 20.07.2005, tra il Dirigente istante e l’Amministrazione Regionale, è firmato,

per quest’ultima, dal Direttore regionale pro tempore dell’Organizzazione del Personale e dei Sistemi

Informativi dott. Roberto CONTE.

L’importo dell’indennità supplementare è pari ad € 138.364,80, come da calcolo in atti.

Toffoletti Giancarlo (n. 37 in atto di citazione), direttore dell’Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di

Udine presso la Direzione Centrale delle Risorse Agricole, Naturali, Forestali e della Montagna.

Il Servizio non è stato soppresso né accorpato.

La mancanza di accorpamento o soppressione del posto rende non conforme alla disciplina contrattuale

e irragionevole la risoluzione. Era facilmente prevedibile che il permanere del posto di funzione avrebbe

comportato una vacanza con problemi di successiva copertura con altro dirigente. La risoluzione non

risponde alle finalità di cui al Protocollo del 2003.

L’accordo di risoluzione consensuale in questione è ”ratificato” dalla Giunta regionale con delibera n.

1834 nella seduta del 22.07.2005, alla quale risultavano presenti il Presidente Riccardo ILLY; il Vice

Presidente Gianfranco MORETTON; l’Assessore al Personale Gianni PECOL COMINOTTO e gli altri

Assessori Ezio BELTRAME; Enrico BERTOSSI; Roberto COSOLINI; Michela DEL PIERO; Franco

IACOP; Enzo MARSILIO e Ludovico SONEGO.

L’accordo, di natura transattiva, per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, di cui al verbale

prot. n. 23318/PERS/2PQ del 20.07.2005, tra il Dirigente istante e l’Amministrazione Regionale, è

firmato, per quest’ultima, dal Direttore regionale pro tempore dell’Organizzazione del Personale e dei

Sistemi Informativi dott. Roberto CONTE.

L’importo dell’indennità supplementare è pari ad € 138.721,92, come da calcolo in atti.

Ponari Renato (n. 38 in atto di citazione), direttore del Servizio Libro Fondiario presso la Direzione

Centrale del Segretariato Generale e per le riforme Istituzionali.

Tale posto di funzione non è stato soppresso, né accorpato.

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La mancanza di accorpamento o soppressione del posto, pur non direttamente assegnato a un

neoassunto o esterno, rende non conforme alla disciplina contrattuale e irragionevole la risoluzione. Era

facilmente prevedibile che il permanere del posto di funzione avrebbe comportato la successiva

copertura con altro dirigente (nei fatti, dal 01.07.2006: Gianni Mighetti, delibera n. 1351 del 15.06.2006),

che anche se già in servizio, avrebbe comunque reso vacante il posto di funzione cui il medesimo era

assegnato (Servizio Affari della Giunta presso la medesima direzione centrale). Ed in effetti detto posto di

funzione fu poi conferito a neoassunta Pingue Raffaella (delibera 1368 del 15.06.2006). La risoluzione

non risponde alle finalità di cui al Protocollo del 2003.

L’accordo di risoluzione consensuale in questione è ”ratificato” dalla Giunta regionale con delibera n.

2473 nella seduta del 30.09.2005, alla quale risultavano presenti il Presidente Riccardo ILLY; il Vice

Presidente Gianfranco MORETTON; gli Assessori Roberto ANTONAZ; Enrico BERTOSSI; Michela DEL

PIERO e Ludovico SONEGO.

L’accordo, di natura transattiva, per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, di cui al verbale

prot. n. 29241/PERS/2PQ del 26.09.2005, tra il Dirigente istante e l’Amministrazione Regionale, è

firmato, per quest’ultima, dal Direttore regionale pro tempore dell’Organizzazione del Personale e dei

Sistemi Informativi dott. Roberto CONTE.

L’importo dell’indennità supplementare è pari ad € 139.295,52, come da calcolo in atti.

Proseguendo nella disamina delle risoluzioni dei dirigenti di servizio non apicali , si evidenzia, quindi che

le risoluzioni interessanti i sottoindicati dirigenti non si pongono in difformità della normativa pattizia

del 2003 e non risultano irragionevoli, per quanto già illustrato in termini generali:

Nell’ambito delle prime 14 risoluzioni (novembre-di cembre2003):

Marinig Danilo (n. 5 in atto di citazione), direttore del Servizio per la Qualità delle Imprese Artigiane

presso la Direzione Regionale dell’artigianato e della Cooperazione. Tale servizio, per effetto della

deliberazione della Giunta regionale n. 3701/2003, veniva, unitamente al Servizio per lo sviluppo

dell’artigianato, accorpato nel neo istituito Servizio per il sostegno e la promozione del Comparto

Produttivo Artigiano, presso la neo istituita Direzione Regionale delle Attività Produttive.

In questo caso l’irragionevolezza e la non conformità alle norme sono da escludersi per l’avvenuto

accorpamento e per non essere stato interessato il Servizio per il sostegno e la promozione del

Comparto Produttivo Artigiano, nel quale il Servizio (per la Qualità delle Imprese Artigiane) del dirigente

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istante è confluito, né da vacanza né da copertura con dirigente esterno o neoassunto. Risulta infatti ivi

assegnato il dirigente di ruolo Diana Prandi d’Ulmorth (delibera n. 3862 del 28.11.2003). Le prospettate

dalla Procura vacanze di posti di funzione interni alla Direzione Regionale delle Attività Produttive, non

inerenti al posto di funzione accorpante, non appaiono significative al fine di escludere il collegamento

della risoluzione con la riduzione della pianta organica, da ammettersi, si ripete, per l’accorpamento.

Come già evidenziato, infatti, il problema inerente alla ricollocabilità del dirigente presuppone una

valutazione che esula dall’oggetto del giudizio.

Colli Edoardo (n. 8 in atto di citazione), Direttore del Servizio per la Protezione Industriale di Trieste,

all’interno della soppressa Direzione regionale dell’Industria. Tale servizio, a fronte della deliberazione

della Giunta regionale n. 3701/2003, veniva accorpato, unitamente al Servizio dello sviluppo Industriale,

nel neo istituito Servizio per il Sostegno e la Promozione del Comparto Produttivo Industriale, presso la

neo istituita Direzione Regionale delle Attività Produttive.

L’irragionevolezza e la non conformità alle norme sono da escludersi per l’avvenuto accorpamento e per

non essere stato interessato il Servizio per il sostegno e la promozione del Comparto Produttivo

Industriale, nel quale il Servizio (per la Protezione Industriale) del dirigente istante è confluito, né da

vacanza né da copertura con dirigente esterno o neoassunto. Risulta infatti ivi assegnato il dirigente di

ruolo Massimo Zanini (delibera n. 3862 del 28.11.2003).

Anche in questo caso le prospettate dalla attrice vacanze di posti di funzione interni alla Direzione

Regionale delle Attività Produttive, non inerenti al posto di funzione accorpante, non appaiono

significative al fine di escludere il collegamento della risoluzione con la riduzione della pianta organica,

da ammettersi, si ripete, per l’accorpamento.

Si richiamano le ulteriori considerazioni svolte per la risoluzione precedente (Marinig).

Perini Piero (n. 9 in atto di citazione), Direttore del Servizio Silvicoltura all’interno dalla soppressa

Direzione Regionale Foreste e Caccia. Tale servizio, a fronte della deliberazione della Giunta regionale

n. 3701/2003, veniva accorpato, unitamente al Servizio del Corpo Forestale Regionale, sempre

all’interno della soppressa Direzione, nel neo istituito Servizio per la Silvicoltura e Antincendio Boschivo,

presso la neo istituita Direzione Regionale delle Risorse Agricole, Naturali e Forestali.

In questo caso l’irragionevolezza e la non conformità alle norme sono da escludersi per l’avvenuto

accorpamento e per non essere stato interessato il Servizio per la Silvicoltura e Antincendio Boschivo,

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nel quale il Servizio (Silvicoltura) del dirigente istante è confluito, né da vacanza né da copertura con

dirigente esterno o neoassunto. Risulta infatti ivi assegnato il dirigente di ruolo Emilio Gottardo (delibera

n. 3859 del 28.11.2003).

Anche in questo caso le prospettate dalla attrice vacanze di posti di funzione interni alla Direzione

Regionale delle Risorse Agricole, Naturali e Forestali, non inerenti al posto di funzione accorpante, non

appaiono significative al fine di escludere il collegamento della risoluzione con la riduzione della pianta

organica, da ammettersi, si ripete, per l’accorpamento.

Si richiamano le ulteriori considerazioni svolte per le risoluzioni precedenti (Marinig e Colli).

Spagnolli Franco (n. 10 in atto di citazione), Direttore del Servizio Autonomo del Volontariato. Tale

servizio, a seguito della Delibera della Giunta Regionale n. 3701/2003, unitamente al Servizio Autonomo

per l’Immigrazione, veniva accorpato nel neo istituito Servizio per le Politiche della Pace, della Solidarietà

e dell’Associazionismo, presso la neo istituita Direzione Regionale per le Identità Linguistiche e i

Migranti, l’Istruzione, la Cultura, lo Sport e le Politiche della Pace e della Solidarietà.

L’irragionevolezza e la non conformità alle norme sono da escludersi per l’avvenuto accorpamento e per

non essere stato interessato il Servizio per le Politiche della Pace, della Solidarietà e

dell’Associazionismo, nel quale il Servizio (Autonomo del Volontariato) del dirigente istante è confluito, né

da vacanza né da copertura con dirigente esterno o neoassunto. Risulta infatti ivi assegnato il dirigente di

ruolo Pellegrini Lucio (delibera n. 2224 del 27.08.2004).

Anche in questo caso le prospettate dalla attrice vacanze di posti di funzione interni alla Direzione

Regionale per le Identità Linguistiche e i Migranti, l’Istruzione, la Cultura, lo Sport e le Politiche della

Pace e della Solidarietà, non inerenti al posto di funzione accorpante, non appaiono significative al fine di

escludere il collegamento della risoluzione con la riduzione della pianta organica, da ammettersi, si

ripete, per l’accorpamento.

Si richiamano le ulteriori considerazioni svolte per le risoluzioni precedenti (Marinig, Colli e Perini).

Pescarolo Alvise (n. 11 in atto di citazione) direttore del Servizio Affari Amministrativi, Contabili e del

Contenzioso della soppressa direzione Regionale Foreste e Caccia. Tale servizio, a seguito della

Delibera della Giunta Regionale n. 3701/2003, unitamente agli omonimi servizi presso le soppresse

Direzioni Regionali dei Parchi e dell’Agricoltura e della Pesca e al Servizio per l’attuazione delle direttive

comunitarie in agricoltura presso quest’ultima direzione, veniva accorpato nel neo istituito Servizio per gli

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Affari Giuridici, Amministrativi, Contabili, Generali e delle Politiche Comunitarie presso la neo istituita

Direzione Regionale delle Risorse agricole, Naturali e Forestali.

L’irragionevolezza e la non conformità alle norme sono da escludersi per l’avvenuto accorpamento e per

non essere stato interessato il Servizio per gli Affari Giuridici, Amministrativi, Contabili, Generali e delle

Politiche Comunitarie, nel quale il Servizio (Affari Amministrativi, Contabili e del Contenzioso) del

dirigente istante è confluito, né da vacanza né da copertura con dirigente esterno o neoassunto. Risulta

infatti ivi assegnato il dirigente di ruolo Bortotto Marina (delibera n. 3859 del 28.11.2003).

Nell’ambito delle 5 risoluzioni del 2004 (gennaio-g iugno):

Prauscello Antonio (n. 16 in atto di citazione), assegnato al Servizio dei Programmi, dei Progetti e delle

Strutture Produttive dell’ERSA, accorpato, in base alla legge regionale 24.3.2004 n. 8, unitamente al

Servizio della Divulgazione e dell’Aggiornamento Tecnico, al Servizio Affari Amministrativi e Contabili e

Generali.

L’irragionevolezza e la non conformità alle norme sono da escludersi per l’avvenuto accorpamento e per

non essere stato interessato il Servizio Affari Amministrativi e Contabili e Generali, nel quale il Servizio

(dei Programmi, dei Progetti e delle Strutture Produttive dell’ERSA) del dirigente istante è confluito, né da

vacanza né da copertura con dirigente esterno o neoassunto. Risulta infatti ivi assegnato dall’1.4.2005 il

dirigente di ruolo Gianlauro Iuretich (delibera n. 750 del 18.03.2005). Le vicende attinenti al diverso posto

di funzione di quest’ultimo, descritte in citazione (conferimento ad esterno), appaiono al Collegio in

questo caso recessive, al cospetto dell’avvenuto accorpamento.

Pantaleone Giuseppe (n. 18 in atto di citazione), direttore del Servizio per gli Affari Generali e

Amministrativi presso la Direzione Centrale della Salute e della Protezione Sociale. Detto servizio è

rimasto vacante fino al 01.6.2006 e a decorrere da tale data è stato soppresso ai sensi della delibera

della Giunta n. 1348 del 15.06.2006.

In questo caso l’irragionevolezza e la non conformità alle norme sono da escludersi per l’avvenuta

soppressione del Servizio.

Nell’ambito di altre 14 risoluzioni (ottobre-dicemb re 2004):

Boschian Franco (n. 24 in atto di citazione), direttore del Servizio Organizzazione, Contrattazione,

Formazione e Valorizzazione del Personale presso la Direzione Centrale dell’Organizzazione, del

personale e dei sistemi informativi.

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Detto servizio rimaneva vacante dall’1.01.2005, data di decorrenza della risoluzione consensuale,

all’1.7.2006, data dalla quale, ai sensi della deliberazione giuntale n. 1348 del 15.6.2006, veniva disposto

l’accorpamento, con il Servizio sviluppo risorse umane presso la medesima direzione Centrale, nel neo

istituito Servizio Organizzazione e sviluppo risorse umane.

L’irragionevolezza e la non conformità alle norme sono da escludersi per l’avvenuto accorpamento e per

non essere stato interessato il Servizio Organizzazione e sviluppo risorse umane, nel quale il Servizio

(Organizzazione, Contrattazione, Formazione e Valorizzazione del Personale) del dirigente istante è

confluito, né da vacanza né da copertura con dirigente esterno o neoassunto. Risulta infatti ivi assegnato

il dirigente di ruolo Francesca Demenech (all. 16, foglio 5 , nota deposito n. 4 Procura, dati non

contestati).

Fabbro Claudio (n. 26 in atto di citazione), incaricato di staff presso la Direzione Centrale delle Risorse

Agricole, Naturali, Forestali e della Montagna.

Tale incarico non risulta essere stato conferito ad altro dirigente.

In questo caso l’irragionevolezza e la non conformità alle norme sono da escludersi per l’avvenuta

sostanziale soppressione del posto (all. 16, foglio 8 , nota deposito n. 4 Procura, dati non contestati).

Con riferimento alle risoluzioni posteriori al Protocollo d’Intesa del 2006, si richiamano le considerazioni

sopra svolte in ordine a non difformità rispetto alla disciplina pattizia e non irragionevolezza.

In merito ai subordinati rilievi di parte attrice, sempre nell’ambito delle ultime dodici risoluzioni, riguardanti

la mancata negoziazione della indennità supplementare per quattro dirigenti (due non apicali: Chiavacci

e Dobrina : pag. 118 cit.), come previsto dal suddetto Protocollo, evidenzia il Collegio che la questione

non riguardi solo l’esistenza o meno di un’omissione procedimentale, che alla luce del Protocollo del

2006 e delle risultanze probatorie, effettivamente deve ammettersi, ma ponga un problema sostanziale

inerente alla equa determinazione del corrispettivo all’uscita del dirigente, che presuppone una

valutazione che esula, evidentemente, dall’oggetto del giudizio, tenuto conto del petitum e della causa

petendi.

Per quanto riguarda i dirigenti apicali interessati dalla risoluzione, si premette che ad avviso del Collegio

non è condivisibile la tesi attorea in base alla quale non sarebbe stato applicabile nei loro confronti

l’istituto di cui all’art. 25 del CCRL del 2001.

In primis va osservato che le affermazioni rese dalla Procura nell’udienza del 22.09.2010 in ordine a non

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riferibilità dell’istituto della risoluzione consensuale agli apicali, costituiscono chiarimenti delle analoghe

considerazioni svolte in atto introduttivo, pag. 126. Sono da respingere, pertanto, le eccezioni difensive di

mutatio libelli.

Sulla questione, rileva il Collegio che non si rinviene esplicita esclusione di fonte negoziale né posta dalla

normativa di Giunta.

Vero è che il rapporto di lavoro dei predetti è di diritto privato per effetto dell’art. 47 bis della LR n.18 del

27.03.1996, introdotto dalla LR n. 20 del 13.08.2002, il quale prevede che “il trattamento economico è

determinato … con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica ovvero ai

valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti …”. Vero è anche che sono ivi previste specifiche

ipotesi di risoluzione del rapporto: “il contratto è risolto di diritto non oltre i centottanta giorni successivi

alla fine della legislatura, alla cessazione dalla carica della Giunta regionale che ha conferito l'incarico o

dell'Assessore preposto alla struttura interessata ovvero alla cessazione dalle funzioni dell'Ufficio di

Presidenza del Consiglio regionale che ha conferito l'incarico… Il contratto può essere altresì risolto a

fronte dell'esito negativo della valutazione operata, annualmente, dall'organo che ha conferito

l'incarico…”.

Senonchè, in mancanza di esplicita esclusione, deve ritenersi, in via interpretativa delle previsioni di cui

all’art. 25 del CCRL del 2001 e dei successivi Protocolli d’intesa del 2003 e 2006, che la risoluzione ivi

disciplinata fosse possibile ove sussistessero i presupposti di cui si è trattato.

L’assunto trova conferma nella considerazione per la quale la privatizzazione del rapporto era inerente

essenzialmente al conferimento dell’incarico e non intaccava il rapporto di pubblico impiego per il

dirigente iscritto al ruolo unico regionale, solo momentaneamente sospeso per aspettativa, e quindi

suscettibile di risoluzione consensuale. Si condividono sul punto i rilievi difensivi del Pres. ILLY (Avv.

BORGNA, memoria di costituzione pag. 44. Il punto non è negato dalla Procura: si veda pag. 125 atto di

citazione).

E’ evidente che la mensilità da prendere a base per calcolare l’indennità supplementare non poteva che

essere quella percepita alla data di cessazione del rapporto di lavoro, che per gli apicali era quella

prevista dal contratto di diritto privato. Si condivide sul punto il rilievo difensivo del LOSITO (Avv.

ROSATI).

Dette considerazioni restano ferme anche alla luce delle disposizioni dettate dal Decreto del Presidente

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della Regione n. 277 del 27.08.2004, il cui art. 27 conferma la privatizzazione del rapporto degli apicali,

ammette la introduzione di clausole risolutive all’interno dei rispettivi contratti nell’art. 39, e nell’All. C, art.

7, mantiene la risoluzione anticipata per il venir meno del rapporto fiduciario, contemplando quindi quali

cause di estinzione del rapporto quelle “previste dal Contratto Collettivo di Lavoro relativo all’area

dirigenziale, nel rispetto delle modalità ivi previste”.

Ritiene il Collegio che quest’ultima disposizione avvalori la applicabilità dell’istituto previsto dall’art. 25 del

CCRL del 2001 agli apicali, ferma restando la necessaria presenza del presupposto della finalizzazione

alla riduzione della pianta organica per quanto riguarda le risoluzioni operate durante la vigenza del

Protocollo del 2003. L’attribuzione dell’incentivo economico non presenterebbe alcuna liceità e

ragionevolezza ove fosse stato attribuito in casi in cui l’uscita del dirigente fosse sostanzialmente

motivata dal venir meno del rapporto fiduciario. A seguito delle modifiche del 2006, anche per i dirigenti

apicali possono valere le considerazioni svolte riguardo ai dirigenti non apicali e può affermarsi che non

vi sia spazio per affermare l’illiceità amministrativo- contabile.

Tanto premesso, si procede ad esaminare le singole risoluzioni dei dirigenti apicali.

Nell’ambito delle prime 14 risoluzioni (novembre-di cembre 2003):

I dirigenti apicali Maravai Luigino , Bortoli Luigi e Di Paoli Giannina (nn. 1, 3 e 4 in atto di citazione)

erano, rispettivamente, Direttore Regionale dell’Agricoltura e della Pesca, Direttore Regionale delle

Foreste e della Caccia, Direttore regionale dei Parchi. Le tre Direzioni furono accorpate nella unica

Direzione Regionale delle Risorse agricole, naturali e forestali con la delibera n. 3701 del 24.11.2003,

divenuta Direzione Centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna con il D. Pres. Regione n. 277

del 27.08.2004.

In questi tre casi l’irragionevolezza e la non conformità alle norme sono da escludersi per l’avvenuto

accorpamento e per non essere stata interessata la Direzione Centrale risorse agricole, naturali, forestali

e montagna, nella quale le Direzioni Regionali dei tre dirigenti istanti sono confluite, né da vacanza né da

copertura con dirigente esterno o neoassunto. Risultano infatti ivi assegnati in successione i dirigenti

interni Viola, Barzan e Stefanelli (all. 16, foglio 19, nota deposito n. 4 Procura, dati non contestati).

Drabeni Giorgio (n. 2 in atto di citazione), Direttore Regionale della pianificazione territoriale.

La Direzione Regionale era accorpata, con la Direzione Regionale della viabilità e trasporti, nella

Direzione Centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto con la

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delibera n. 3701 del 24.11.2003.

Anche in questo caso l’irragionevolezza e la non conformità alle norme sono da escludersi per l’avvenuto

accorpamento e per non essere stata interessata la Direzione Centrale della pianificazione territoriale,

della mobilità e delle infrastrutture di trasporto, nella quale la Direzione Regionale del dirigente istante è

confluita, né da vacanza né da copertura con dirigente esterno o neoassunto. Risultano infatti ivi

assegnati in successione i dirigenti interni Zollia, Danese e Della Torre (all. 16, foglio 20, nota deposito n.

4 Procura, dati non contestati)

Nell’ambito delle 5 risoluzioni del 2004 (gennaio-g iugno):

Spampinato Tamara (n. 15 in atto di citazione), assegnata alla direzione dell’Ente Tutela Pesca del

Friuli Venezia Giulia.

Il Servizio non è stato soppresso né accorpato.

La mancanza di accorpamento o soppressione del posto rende non conforme alla disciplina contrattuale

e irragionevole la risoluzione. Era facilmente prevedibile che il permanere del posto di funzione avrebbe

comportato una vacanza con problemi di successiva copertura con altro dirigente. La risoluzione non

risponde alle finalità di cui al Protocollo del 2003.

L’accordo di risoluzione consensuale in questione è ”ratificato” dalla Giunta regionale con delibera n.

1730 nella seduta del 02.07.2004, alla quale risultavano presenti il Presidente Riccardo ILLY; il Vice

Presidente Gianfranco MORETTON; l’Assessore al Personale Franco IACOP e gli altri Assessori

Roberto ANTONAZ; Augusto ANTONUCCI; Enrico BERTOSSI; Roberto COSOLINI; Gianni PECOL

COMINOTTO; Enzo MARSILIO e Ludovico SONEGO.

L’accordo, di natura transattiva, per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, di cui al verbale

prot. n. 23462/PERS/2PQ del 29.06.2004, fra il Dirigente istante e l’Amministrazione Regionale, è

firmato, per quest’ultima, dal Direttore regionale pro tempore dell’Organizzazione del Personale e dei

Sistemi Informativi dott. Michele LOSITO.

L’importo dell’indennità supplementare è pari ad € 185.769,15, come da calcolo in atti.

Nell’ambito di altre 14 risoluzioni (ottobre-dicemb re 2004):

Belli Daniela (n. 20 in atto di citazione), Direttore Centrale della Direzione delle attività produttive.

Al suo posto è conferito incarico di direzione centrale al dirigente interno Manca Antonella, già direttore

del Servizio Centrale di Ragioneria presso la Direzione Centrale delle Risorse Economiche e Finanziarie.

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Il Servizio Centrale di Ragioneria è rimasto vacante sino al 15.06.2006 e dopo assegnato, con

decorrenza 03.07.2006, alla neoassunta Sgro Saveria (delibera n. 1368 del 15.06.2006).

La mancanza di accorpamento o soppressione del posto, pur non direttamente assegnato a un

neoassunto o esterno, rende non conforme alla disciplina contrattuale e irragionevole la risoluzione. Era

facilmente prevedibile che il permanere del posto di funzione avrebbe comportato la successiva

copertura con altro dirigente, che, anche se già in servizio, avrebbe comunque reso vacante il posto di

funzione cui il medesimo era assegnato. Infatti quest’ultimo posto fu poi accorpato e confluì in una

struttura conferita a neoassunta.

L’accordo di risoluzione consensuale in questione è ”ratificato” dalla Giunta regionale con delibera n.

3430 nella seduta del 13.12.2004, alla quale risultavano presenti il Presidente Riccardo ILLY; il Vice

Presidente Gianfranco MORETTON; l’Assessore al Personale Franco IACOP e gli altri Assessori

Roberto ANTONAZ; Ezio BELTRAME; Enrico BERTOSSI; Roberto COSOLINI; Michela DEL PIERO;

Gianni PECOL COMINOTTO; Enzo MARSILIO e Ludovico SONEGO.

L’accordo, di natura transattiva, per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, di cui al verbale

prot n. 42538/PERS/2PQ del 10.12.2004, fra il Dirigente istante e l’Amministrazione Regionale, è firmato,

per quest’ultima, dal Direttore regionale pro tempore dell’Organizzazione del Personale e dei Sistemi

Informativi dott. Michele LOSITO.

L’importo dell’indennità supplementare è pari ad € 273.581,52, come da calcolo in atti.

Tallandini Vittorio (n. 21 in atto di citazione), Vice direttore centrale della Direzione dell’Ambiente e dei

Lavori Pubblici.

Il posto rimaneva vacante sino al 30.06.2005, quando veniva assegnato al dirigente interno Agapito

Luciano, sino a quel momento direttore del Servizio per la Disciplina Tecnica dell’Edilizia e per le

Strutture a supporto della Residenza presso la stessa direzione sopra citata. Quest’ultimo posto di

funzione, vacante sino all’1.7.2006, veniva assegnato al dirigente interno Pozzecco Luciano, proveniente

dal Servizio Consulenza Tecnica e Consistenza Patrimoniale presso la Direzione Centrale Patrimonio e

Servizi Generali, servizio a sua volta rimasto vacante sino al 03.07.2006, quando veniva assegnato al

neo assunto Adami Giorgio (delibera 1368 del 15.06.2006).

La mancanza di accorpamento o soppressione del posto, pur non direttamente assegnato a un

neoassunto o esterno, rende non conforme alla disciplina contrattuale e irragionevole la risoluzione. Era

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facilmente prevedibile che il permanere del posto di funzione avrebbe comportato la successiva

copertura con altro dirigente (nei fatti: Adriana Janezic, delibera 801 del 15.04.2005), che, anche se già

in servizio, avrebbe comunque reso vacante il posto di funzione cui il medesimo era assegnato, che fu

poi accorpato e confluì in una struttura conferita a neoassunto.

L’accordo di risoluzione consensuale in questione è ”ratificato” dalla Giunta regionale con delibera n.

3424 nella seduta del 13.12.2004, alla quale risultavano presenti il Presidente Riccardo ILLY; il Vice

Presidente Gianfranco MORETTON; l’Assessore al Personale Franco IACOP e gli altri Assessori

Roberto ANTONAZ; Ezio BELTRAME; Enrico BERTOSSI; Roberto COSOLINI; Michela DEL PIERO;

Gianni PECOL COMINOTTO; Enzo MARSILIO e Ludovico SONEGO.

L’accordo, di natura transattiva, per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, di cui al verbale

prot n. 42166/PERS/2PQ del 07.12.2004, fra il Dirigente istante e l’Amministrazione Regionale, è firmato,

per quest’ultima, dal Direttore regionale pro tempore dell’Organizzazione del Personale e dei Sistemi

Informativi dott. Michele LOSITO.

L’importo dell’indennità supplementare è pari ad € 245.280,00, come da calcolo in atti.

Nell’ambito delle 5 risoluzioni del 2005:

Marini Paolo (n. 34 in atto di citazione), Direttore dell’Ente Tutela Pesca. La Direzione veniva conferita al

dirigente interno Barzan Isidoro, Vice direttore della Direzione Centrale Risorse Agricole, Naturali e

Forestali. Quest’ultimo posto, rimasto vacante sino all’1.03.2006, veniva conferito al dirigente Sfefanelli

Paolo. Il posto di quest’ultimo (Servizio territorio montano e manutenzioni presso la citata direzione

centrale) rimaneva a sua volta vacante (all. 16, fogli 21 e 9, nota deposito n. 4 Procura).

La mancanza di accorpamento o soppressione del posto, pur non direttamente assegnato a un

neoassunto o esterno, rende non conforme alla disciplina contrattuale e irragionevole la risoluzione. Era

facilmente prevedibile che il permanere del posto di funzione avrebbe comportato la successiva

copertura con altro dirigente, il quale, anche se già in servizio, avrebbe comunque reso vacante il posto

di funzione cui il medesimo era assegnato. La risoluzione non risponde alle finalità di cui al Protocollo del

2003

L’accordo di risoluzione consensuale in questione è ”ratificato” dalla Giunta regionale con delibera n.

1934 nella seduta del 28.07.2005, alla quale risultavano presenti il Presidente Riccardo ILLY; il Vice

Presidente Gianfranco MORETTON; l’Assessore al Personale Gianni PECOL COMINOTTO e gli altri

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Assessori Roberto ANTONAZ; Enrico BERTOSSI; Roberto COSOLINI; Michela DEL PIERO; Enzo

MARSILIO e Ludovico SONEGO.

L’accordo, di natura transattiva, per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, di cui al verbale

prot n. 23517/PERS/2PQ del 22.07.2005, fra il Dirigente istante e l’Amministrazione Regionale, è firmato,

per quest’ultima, dal Direttore regionale pro tempore dell’Organizzazione del Personale e dei Sistemi

Informativi dott. Roberto CONTE.

L’importo dell’indennità supplementare è pari ad € 216.978,24, come da calcolo in atti.

Con riferimento alle risoluzioni dei dirigenti apicali posteriori al Protocollo d’Intesa del 2006, si richiamano

le considerazioni sopra svolte in ordine a non difformità rispetto alla disciplina pattizia e non

irragionevolezza.

Resta da ribadire, in merito ai subordinati rilievi di parte attrice, sempre nell’ambito delle ultime dodici

risoluzioni, riguardanti la mancata negoziazione della indennità supplementare per i due dirigenti apicali

(De Simone e Baucero : pag. 118 cit.), come previsto dal suddetto Protocollo, quanto già espresso con

riferimento ai dirigenti non apicali, che la questione non riguardi solo l’esistenza o meno di un’omissione

procedimentale, che alla luce del Protocollo del 2006 e delle risultanze probatorie, effettivamente deve

ammettersi, ma ponga un problema sostanziale inerente alla equa determinazione del corrispettivo

all’uscita del dirigente, che presuppone una valutazione che esula, evidentemente, dall’oggetto del

giudizio, tenuto conto del petitum e della causa petendi.

Ritiene il Collegio che la responsabilità per il danno costituito dai complessivi importi delle indennità

supplementari corrisposte sine causa per le suindicate risoluzioni, che sono apparse non conformi alla

normativa e irragionevoli, pur con le limitazioni di cui si dirà nel prosieguo, sia da attribuire a titolo di

colpa grave ai convenuti nel presente giudizio.

E’ evidente, per quanto detto, che utilizzare lo strumento della risoluzione, come regolato dal combinato

disposto dell’art. 25 del CCRL del 2001 e del Protocollo d’Intesa del 2003, ai fini di ringiovanimento e

ricambio della classe dirigente, in assenza di verifica dell’effetto della singola risoluzione sulla riduzione

della pianta organica, evidenzia un atteggiamento di grave disinteresse nell’espletamento delle proprie

funzioni, di negligenza massima, di deviazione dal modello di condotta connesso ai propri compiti

(C.conti, sez. riun. 21.05.1998 n. 23; id sez. sez. I, 13 ottobre 2004, n. 348; id. sez. III, 16 aprile 1998, n.

114; id. sez. II, 29 luglio 1997, n. 121/A).

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Ciò è affermabile tanto più per sussistere un' antigiuridicità evidente (C.conti sez. III, 11 maggio 1998, n.

126/A), per la violazione delle norme pattizie ed anche alla luce del principio, che è stato disatteso, di

tendenziale continuità dell’azione amministrativa, correlata al principio di buon andamento di cui all’art.

97 Cost.. Come già evidenziato, la Corte Costituzionale aveva già affermato all’epoca dei fatti (nella

ordinanza n. 11 del 30.01.2002 e nella sentenza n. 193 del 16.05.2002), in questioni riguardanti misure

sanzionatorie della condotta dirigenziale e le revoche degli incarichi, che il legislatore, nel disegnare

l'ambito di estensione della privatizzazione, trova il limite del rispetto dei principi di imparzialità e buon

andamento della pubblica amministrazione.

La scelta di privilegiare “la rapidità delle soluzioni, piuttosto che il metodo ed il coinvolgimento” (memoria

Avv. ROSATI per LOSITO, pag. 40), non avrebbe dovuto andare disgiunta dalla verifica dei concreti

prevedibili effetti derivanti dall’accoglimento delle singole istanze, anche alla luce del divario tra posti di

funzione conferibili e dirigenti in servizio attivo, di cui si è già detto.

Nelle fattispecie ritenute dal Collegio dannose è mancata l’attività tesa a finalizzare la risoluzione alla

riduzione della pianta organica nel breve periodo, in doverosa osservanza della normativa, non

appalesandosi sufficiente la mera riduzione della dotazione organica.

Non attenua la gravità della colpa l’aver ritenuto di prevenire l’eventuale contenzioso. In disparte quanto

si è già detto, in ordine a non applicabilità all’impiego pubblico dell’art. 2103 (che impedisce il

trasferimento da un’unità produttiva ad altra: ex multis, Cons. St., Sez. IV, n. 5796 del 14.10.2005),

l’argomento è inconferente con riferimento alle mancate soppressioni ed alle vacanze, ipotesi di danno

secondo questo Collegio, al cospetto delle quali non si poneva il problema della ricollocabilità del

dirigente, che avrebbe mantenuto il posto di funzione.

Né, ad avviso del Collegio, induce a valutare diversamente il comportamento dei convenuti la difficoltà di

prevedere ex ante, in occasione delle singole istanze di risoluzione, l’esatta scansione degli adempimenti

organizzativi: il CCRL del 2001 ed il Protocollo del 2003 ponevano limiti e condizioni, e non consentivano

l’accoglimento sic et simpliciter di ogni istanza, imponendo piuttosto una utilizzazione della risoluzione

funzionale alla riduzione della pianta organica nel breve periodo.

Del resto è emerso nel giudizio che il prescelto metodo dell’accoglimento delle istanze, così come si

presentavano, senza la predeterminazione dei criteri (ad esempio, di fasce di età, all’interno delle quali

fosse ammissibile l’uscita) ed anche oltre il limite temporale (individuato nella data del Regolamento di

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organizzazione, approvato il 27.08.2004) che la Giunta aveva posto con la deliberazione n. 2047 del

29.07.2004, rispondesse, a prescindere da difficoltà operative, alla dichiarata volontà di attuare, con le

risoluzioni, in modo non consentito, per quanto detto, il ricambio generazionale della dirigenza, che

costituiva la (censurabile) prospettata priorità.

Il danno da porre a carico dei convenuti equivale alla somma delle indennità supplementari corrisposte

nell’ambito delle risoluzioni consensuali corrispondente all’illecito amministrativo contabile.

Ad ognuno dei convenuti va addebitato l’ammontare complessivo delle indennità rispetto alle quali è

collegabile causalmente la propria condotta.

Ritiene il Collegio che in sede di determinazione del danno debba tenersi conto del contributo causale

alla produzione del danno dell’azione, che è valutato incidentalmente e senza forza di giudicato, di altri

soggetti che sono risultati coinvolti nelle vicende di cui è causa, non convenuti nel presente giudizio (C.

conti SS. RR. n, 5/QM del 20.06.2001; id. n. 13/QM del 18.06.2003; id. Sez. II n. 96 del 12.03.2008; id.

Sez. I n. 283 del 02.07.2008; id. Sez. Friuli Venezia Giulia, n. 334 del 28.05.2007; id., Sez. III, nn. 300 del

30.09.2002 e 137 del 01.04.2003).

Si tratta dei componenti del Comitato di Direzione, dei Direttori Centrali, del Segretario Generale pro

tempore. Le scelte, gli obiettivi, le modalità, che hanno riguardato l’utilizzazione dello strumento della

risoluzione consensuale, sono stati ampiamente condivisi dai vertici dell’Amministrazione Regionale. I

componenti del Comitato di Direzione, “organo di consultazione, analisi, proposta, elaborazione e

concertazione delle decisioni gestionali generali dell'Amministrazione regionale” secondo l’art. 5 della LR

n. 4 del 17.02.2004, formato da tutti i Direttori centrali, veniva convocato dal suo Presidente, il Direttore

Generale, ed esprimeva giudizio in ordine all’accoglimento o meno delle singole istanze di risoluzione

(all. 116 memoria di costituzione Avv. ROSATI per LOSITO). E’ presente in atti (documentazione relativa

alle istruttorie relative ai singoli dirigenti), il parere favorevole dei Direttori Centrali, in relazione alle

richieste di uscita dei dirigenti assegnati nelle rispettive Direzioni, e del dirigente pro tempore preposto al

Servizio gestione previdenziale e di quiescenza della Direzione Regionale (poi Centrale) del Personale,

Organizzazione e Sistemi Informativi (si veda anche all. 119 memoria di costituzione Avv. ROSATI per

LOSITO). Le singole delibere di Giunta di ratifica delle risoluzione sono firmate dal Segretario Generale

pro tempore (il quale “…provvede al riscontro degli atti da sottoporre alla Giunta, verificandone la

legittimità…”: art. 241 della L.R. n. 7 del 01.03.1988).

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Ritiene il Collegio sia necessario tener conto del quadro di diffusa condivisione del modus procedendi

connotato da illiceità amministrativo-contabile, e valuta che l’apporto causativo di detto elemento, non

determinabile con precisione, possa comportare equitativamente l’abbattimento del danno nella misura

del quaranta per cento.

L’ammontare risultante va ulteriormente decurtato per diversa considerazione. Ritiene valorizzabile il

Collegio la circostanza per la quale la finalizzazione del processo di riorganizzazione verso obiettivi di

ringiovanimento del personale dirigenziale, attraverso il ricambio generazionale, costituisca il portato di

teorie, sviluppatesi in sede dottrinaria, tese all’applicazione alle pubbliche amministrazioni di istituti

tipicamente privatistici. Si ritiene, nell’ambito di dette elaborazioni, sostanzialmente, che il pubblico

amministratore, in applicazione dell’art. 4 del D. Lgs. n. 29 del 17.02.1993, possa esercitare pienamente i

poteri del privato datore di lavoro per la gestione del rapporto di lavoro, per il conseguimento

dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione.

Senonchè, per le già effettuate considerazioni, non è equiparabile la pubblica amministrazione al privato

imprenditore. La privatizzazione del rapporto di lavoro introdotta dalla normativa di riforma degli anni

novanta trova il suo contemperamento nei principi di buon andamento ed imparzialità (art. 97 Cost.).

L’adesione a detto orientamento, tuttavia, per essere stata prescelta essenzialmente nell’ottica

riformatrice e di razionalizzazione organizzativa, consente l’esercizio del potere riduttivo. Ritiene pertanto

il Collegio di ridurre il danno da porre a carico dei convenuti di un ulteriore 20%.

Una maggiore quota di responsabilità (30 % per ciascuno) ritiene il Collegio di dover ascrivere al

Presidente ILLY ed al Direttore Generale VIERO, che idearono il riordino organizzativo ritenendo

necessari la riqualificazione della dirigenza ed il ricambio generazionale, all’uopo servendosi dello

strumento della risoluzione consensuale di cui al CCRL del 2001 (si veda la memoria Avv. ROSATI per

LOSITO, pag. 16).

E’ risultato che il VIERO ricevette apposito compito dal Presidente di riformare la struttura organizzativa

dell’Amministrazione Regionale.

Il convenuto VIERO, peraltro, non risponde per gli accordi di risoluzione anteriori alla data del

conferimento dell’incarico di Direttore Generale (01.01.2004: si veda memoria Avv. FUSCO per

ANTONUCCI, VIERO ed altri, pag. 45. La decorrenza non è contestata tra le parti). Anteriormente

all’assunzione dell’incarico, infatti, il VIERO ha operato in qualità di consulente. L’attrice non ha

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individuato in atto introduttivo ipotesi di responsabilità in relazione al diverso ruolo, in citazione indicato

quale mero dato fattuale, rivestito nell’Amministrazione dal VIERO, di talchè non è consentita una

pronuncia in merito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 112 c.p.c.. Prende comunque atto il Collegio che la

Procura non ha imputato il danno per il periodo in questione al VIERO nella quantificazione come

riformulata nell’udienza del 23.09.2010.

In ragione del ruolo di ideatori dell’operazione complessiva va ammesso l’ apporto causale della loro

condotta gravemente colposa alla produzione del danno in relazione alle indennità pagate per tutte le

risoluzioni ritenute illecite.

Hanno concorso alla produzione del danno con un comportamento gravemente colposo, altresì, i

preposti alla Direzione Regionale (poi Centrale) del Personale, Organizzazione e Sistemi Informativi,

Michele LOSITO e Roberto CONTE, provvisti della specifica competenza sulla materia ed artefici

dell’operazione complessiva. Essi, nel periodo della preposizione alla Direzione del Personale, hanno

firmato i verbali di accordo di risoluzione consensuale.

Non attenua la gravità della colpa del LOSITO l’aver rigettato dieci istanze, poichè ciò che rileva è

l’illiceità delle risoluzioni conseguenti alle istanze accolte. Nè incide a suo favore la incompetenza in

merito ad assunzioni di dirigenti esterni, perché non è l’assunzione di estranei che gli è contestata.

Ancora, non alleggerisce la sua posizione l’essersi adoperato allo scopo di ammortizzare i costi delle

risoluzioni consensuali attraverso il rinvio del bando di concorso per la dirigenza, resosi necessario in

relazione ai Programmi dei Fabbisogni Professionali 2003/2005 e 2004-2006, tenuto conto che nel

periodo previsto per l’ammortamento sono esclusi gli oneri retributivi per la dirigenza, ma non è cassato il

costo delle risoluzioni. Occorre comunque rilevare che all’omesso pagamento delle retribuzioni

corrisponde la rinuncia alla controprestazione lavorativa e dunque comunque un “costo” in termini di

minor apporto di forza lavoro dirigenziale, particolarmente significativo stante il divario descritto tra forza

attiva e posti conferibili.

La quota da addebitare ai predetti è pari al 15%, ciascuno, in relazione alla singola indennità alla quale

hanno contribuito causalmente.

Il 15 % ciascuno va addebitato, per la specifica competenza nella materia, agli Assessori con delega per

il Personale e l’Organizzazione, nel periodo in cui hanno rivestito, in successione, detta carica, e cioè a

IACOP Franco fino al giugno 2005 e a PECOL COMINOTTO Gianni a partire dal luglio 2005.

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E’ opportuno precisare che, com’è noto, è compito del Collegio individuare l’ammontare del danno da

addebitare ai singoli convenuti, non essendo il medesimo vincolato dalla ripartizione prospettata dalla

Procura attrice (si vedano C. conti, Sez. I App. n. 272 del 01.08.2002 e id. Sez. II App. n. 30 del

02.02.2004). Si consideri anche che l'azione di responsabilità erariale, vertendo su materia indisponibile,

per operare il P.M. a tutela di interessi pubblici ed obiettivi dell'ordinamento, non è rinunciabile ed una

volta esercitata diviene irretrattabile (così: C. conti,. Sez. Friuli Venezia Giulia n. 55 del 05.02.2008 e

giurisprudenza ivi richiamata; id. Sez. Sicilia, n. 611 del 04.03.2009).

Per tali motivi è riferibile allo IACOP, per il periodo in cui è stato Assessore, la maggior quota del 15%

rispetto a quella del 10% di cui all’atto di citazione, appalesandosi del tutto ingiustificata, a fronte

dell’emerso ruolo rivestito, l’esonero dalla responsabilità affermato dalla attrice (sia per il 15% che per il

10%) nell’udienza del 23.09.2010.

Addebita il Collegio il restante 10% ai componenti della Giunta che hanno approvato le singole risoluzioni

senza far constare il proprio dissenso, nello specifico a ANTONAZ Roberto, MORETTON Gianfranco,

COSOLINI Roberto, BERTOSSI Enrico, BELTRAME Ezio, MARSILIO Enzo, IACOP Franco (nel periodo

in cui era cessato dalla carica di Assessore al Personale), PECOL COMINOTTO Gianni (nel periodo in

cui era cessato dalla carica di Assessore al Personale), ANTONUCCI Augusto, SONEGO Ludovico e

DEL PIERO Michela.

Con riferimento a relativa eccezione sollevata dalla difesa BELTRAME e DEL PIERO, si osserva come

non sia applicabile in fattispecie l’ art. 1, comma 1 ter, della L. 14.01.1994 n. 20 (nel testo modificato

dalla L. 639/1996), che esclude la responsabilità dei titolari di organi politici che in buona fede hanno

approvato atti che rientrano nella competenza di organi tecnici, in linea con il principio, introdotto dall’art.

3 del D. Lgs. 03.02.1993 n. 29 (oggi art. 4 D. Lgs 30.03.2001, n. 165) e ribadito nell’art 107 del D. Lgs.

18.08.2000 n. 267), di separazione tra politica e gestione, in base al quale i poteri di indirizzo e di

controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa,

finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle

risorse umane, strumentali e di controllo.

Infatti la giurisprudenza contabile ha chiarito che può configurarsi la responsabilità dell’organo politico

qualora esso abbia deliberato nell’ambito di un'attribuzione propria (Sez. II, n. 303 del 03.11.2003) o

comunque ingerendosi direttamente in attività gestorie (Sez. Veneto n. 1158 del 7.12.2000). Per il caso

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in esame l’organo giuntale, attraverso le singole delibere elencate in sede di esame delle risoluzioni, ha

espletato funzioni non di carattere politico, ma inerenti alla gestione del rapporto di lavoro dei dirigenti.

Osserva il Collegio che le difese si sono dilungate, al fine di dimostrare l’assenza di danno nella

fattispecie di cui è causa, nella disamina dei risparmi e della diminuzione degli oneri retributivi, risultati

dalla effettuata lettura dei dai dati forniti dalla Direzione Centrale della Funzione Pubblica della Regione.

Per quanto già detto in ordine al non riscontrato collegamento funzionale delle singole risoluzioni sopra

evidenziate con la riduzione della pianta organica e dei conseguenti oneri retributivi, all’antigiuridicità e

all’irragionevolezza della scelta causativa di danno, si appalesano del tutto inconferenti detti rilievi

difensivi.

Si ritiene comunque utile, essenzialmente al fine di verificare l’applicabilità dell’art. 1 bis della legge

14.01.1994 n. 20 nel testo modificato dal D.L. 23.10.1996 n. 543 convertito nella L. 20.12.1996 n. 639,

che dispone che nel giudizio di responsabilità debba tenersi conto dei vantaggi conseguiti

dall'Amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o

dei dipendenti pubblici soggetti al regime di responsabilità, osservare quanto segue.

Da una parte evidenziano le difese i risparmi derivati dalla differenza tra l’importo complessivo delle

retribuzioni e delle indennità di buonuscita non corrisposto e la somma liquidata per indennità

supplementare (all. 75 memoria di costituzione Avv. ROSATI per LOSITO; analogamente, all. 1/2 Avv.

FUSCO per ANTONUCCI ed altri). Ebbene, il dato non appare significativo. Ribadisce il Collegio che

all’omesso pagamento delle retribuzioni corrisponde la rinuncia alla controprestazione lavorativa e

dunque comunque un “costo” in termini di minor apporto di forza lavoro dirigenziale, particolarmente

significativo stante il divario descritto tra forza attiva e posti conferibili, al quale si è comunque dovuto

sopperire con le nuove assunzioni.

Da diversa angolazione si raffrontano i dati relativi alle spese fisse per competenza per gli anni dal 2003

al 2009 per il personale della qualifica dirigenziale. I dati sono a volte comprensivi degli oneri riguardanti i

facenti funzione, ossia i dirigenti “sostitutori” (all.ti 1/4-11 Avv. FUSCO per ANTONUCCI ed altri; all.ti 76-

82 Avv. BORGNA per ILLY); in altri prospetti i dati escludono i facenti funzione (all.ti 76-82 Avv. ROSATI

per LOSITO).

Osserva in proposito il Collegio innanzitutto che la verifica va limitata all’arco temporale 2003-2007,

corrispondente al riordino organizzativo attuato a partire dalla delibera n. 3701 del 24.11.2003, fino alle

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assunzioni del luglio 2007. Detto arco temporale è stato assunto ragionevolmente, come già esplicitato,

come il breve periodo entro il quale doveva prodursi, per prescrizione contrattuale, la riduzione degli

oneri. Successivamente, del resto, il concorso di sopraggiunti fattori (ad esempio i pensionamenti) nella

variazione della spesa non consente di ritenere attendibile la valutazione in merito agli effetti delle

risoluzioni sugli oneri retributivi.

Ebbene, in entrambe le rappresentazioni l’evoluzione della spesa non dimostra affatto una significativa

riduzione. I prospetti della spesa non inclusivi degli oneri dei facenti funzione registrano una lieve

diminuzione da € 20.408.606,16 a € 20.109.358,33, alla quale non ritiene il Collegio si possa attribuire

particolare valore.

I prospetti comprensivi degli oneri dei facenti funzione evidenziano una diminuzione dal 2003 al 2007 da

€ 26.320.727,75 a € 20.109.358,33). Osserva il Collegio che la differenza (€ 6.211.369,42) è inferiore al

costo al 2003 dei soli 62 facenti funzione, pari ad € 6.449.418,08, che sono cessati al 2007 [il costo al

2003 dei facenti funzione e la loro cessazione al 2007 risultano dal prospetto allegato alle deduzioni in

istruttoria del Pres. ILLY ed allegato dalla difesa PONTI (n. 9) alla memoria di costituzione in giudizio per

BELTRAME e DEL PIERO]. Dunque risulta di facile evidenza che la riduzione dei costi si appalesa

conseguenza solo della cessazione dei facenti funzione.

Nessun elemento utile al fine di una eventuale compensatio lucri cum damno può, infine, trarsi dalle

valutazioni espresse dalla Sezione Regionale di Controllo di questa Corte nella Relazione sul Rendiconto

Generale della Regione Friuli Venezia Giulia per l’esercizio 2007 e nel Rapporto di certificazione sul

contratto collettivo area dirigenziale 2002-2005.

Non ritiene il Collegio di poter ancorare eziologicamente dette risultanze al fatto dannoso costituito dalle

risoluzioni illecite, fermo restando che non tutta l’operazione di riorganizzazione attuata con l’istituto della

risoluzione consensuale, come si è visto, è apparsa censurabile.

C’è comunque da dire che nella Relazione sul Rendiconto si attesta sì la crescita della capacità di

impegno e della velocità di pagamento, ma anche, quali sintomi di irrigidimento della spesa, l’aumento

della spesa corrente, il lievitare della rata annua dell’indebitamento e l’incidenza significativa della spesa

relativa al funzionamento della struttura regionale, nonostante i “lievi segnali di riduzione”. La riduzione

delle spese per il personale al 2005, rispetto al 2004, è dato che concerne la spesa aggregata del

personale dell’Amministrazione Regionale e non offre specifici spunti riguardo alla spesa dirigenziale,

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sulla quale, peraltro, si è già detto con riferimento ai prospetti allegati dalle difese.

Nel Rapporto di certificazione si valuta sì positivamente il processo di razionalizzazione organizzativa

nel triennio 2005-2007, ma il giudizio si muove da specifica angolazione ed è finalizzato unicamente alla

verifica della copertura finanziaria dei costi contrattuali e loro compatibilità con i vincoli di bilancio.

Non estrapola elementi significativi il Collegio dalla Relazione dello Studio Boscolo & Partner prodotta

dalla difesa BORGNA per il Pres. ILLY, che effettua valutazioni sui risparmi conseguiti, avvalendosi dei

prospetti dei costi elaborati dall’Amministrazione, comprensivi degli oneri dei facenti funzione dal 2003 al

2009. Si rinvia alle considerazioni svolte al riguardo di detti prospetti.

Ritiene, per il complesso delle esposte considerazioni, il Collegio, come sia mancata l’allegazione di

fondato elemento di prova in ordine all’utilità derivata all'Ente, ai sensi dell’art. 1 bis della legge

14.01.1994 n. 20 e succ. mod., dalle risoluzioni illecite. Non può pertanto il Collegio valorizzare detta

circostanza, non essendo consentita una valutazione secondo equità di un vantaggio solo ipotetico (si

veda C. conti, Sez. I, n. 304 del 04.10.2005; id. Sardegna, n. 1992 del 15.10.2008).

Restano assorbite tutte le questioni comunque emerse nel corso del giudizio, prospettate sia da parte

attrice che dalle difese.

Per la quantificazione del danno il Collegio procede a ridurre l’importo dell’indennità supplementare, per

ogni risoluzione consensuale ritenuta produttiva di danno, prima del 30%. L’importo risultato viene ridotto

di un altro 20%. Quindi sull’importo così determinato vengono calcolate le percentuali come sopra

evidenziate, in relazione all’apporto causale alla singola fattispecie di risoluzione, come illustrato nel

dettaglio in disamina delle specifiche fattispecie.

Si ricorda che VIERO (30%) risponde dal 01.01.2004 (dalla risoluzione Spampinato in poi); che LOSITO

risponde fino al giugno 2005 (dalla risoluzione Forte a quella Bursich); che CONTE risponde dal luglio

2005 (da Marini in poi); che PECOL COMINOTTO risponde del 15% dal luglio 2005 e del 10% fino al

giugno 2005; che IACOP risponde del 15% fino al giugno 2005 e del 10% dal luglio 2005 (da Giorgessi in

poi, non presente nella seduta di ratifica della risoluzione Marini); che per ANTONAZ e COSOLINI è

decorsa la prescrizione per gli importi relativi alle indennità pagate con mandati del 23.01.2004 (relative

alle risoluzioni Forte, Fabbro Carlo, Zicari, Pocecco e Fabris: importi corrispondenti rispettivamente ad €

701,21, 705,79, 606,51, 613,63 e 483,34); che MORETTON, ANTONAZ, BELTRAME, BERTOSSI,

COSOLINI, DEL PIERO, MARSILIO e SONEGO rispondono del 10% diviso tra loro, ove presenti alle

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sedute.

La quota del 15 % di PECOL COMINOTTO, assente in occasione della risoluzione Ponari, è ripartita tra

tutti gli altri assessori presenti. Lo stesso dicasi per la quota del 15 % di IACOP, assente in occasione

delle risoluzioni Cecchini e Rinaldi.

Le risultanze sono riportate nel sottoindicato prospetto.

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dirigente colonna B

importo

risoluzione

colonna C

col. B - 40%

colonna D

col. C - 20%

ILLY VIERO LOSITO PECOL COMINOTTO

CONTE

MORETTON

ANTONAZ

ANTONUCCI

BELTRAME

BERTOSSI

COSOLINI

DEL PIERO

IACOP

MARSILIO

SONEGO

FORTE 131.478,00 78.886,80 63.109,44 18.932,83 9.466,42 701,21 701,21 701,21 701,21 701,21 9.466,42 701,21 701,21

FABBRO CARLO 132.336,96 79.402,18 63.521,74 19.056,52 9.528,26 705,79 705,79 705,79 705,79 705,79 9.528,26 705,79 705,79

ZICARI 113.721,09 68.232,65 54.586,12 16.375,84 8.187,92 606,51 606,51 606,51 606,51 606,51 8.187,92 606,51 606,51

POCECCO 115.057,32 69.034,39 55.227,51 16.568,25 8.284,13 613,63 613,63 613,63 613,63 613,63 8.284,13 613,63 613,63

FABRIS 90.626,40 54.375,84 43.500,67 13.050,20 6.525,10 483,34 483,34 483,34 483,34 483,34 6.525,10 483,34 483,34

SPAMPINATO 185.769,15 111.461,49 89.169,19 26.750,76 26.750,76 13.375,38 1.114,61 1.114,61 1.114,61 1.114,61 1.114,61 1.114,61 13.375,38 1.114,61 1.114,61

CECCHINI 118.143,36 70.886,02 56.708,81 17.012,64 17.012,64 8.506,32 2.025,31 2.025,31 2.025,31 2.025,31 2.025,31 2.025,31 2.025,31

RINALDI 156.734,64 94.040,78 75.232,63 22.569,79 22.569,79 11.284,89 2.686,87 2.686,87 2.686,87 2.686,87 2.686,87 2.686,87 2.686,87

BELLI 273.581,52 164.148,91 131.319,13 39.395,74 39.395,74 19.697,87 1.459,10 1.459,10 1.459,10 1.459,10 1.459,10 1.459,10 1.459,10 19.697,87 1.459,10 1.459,10

TALLANDINI 245.280,00 147.168,00 117.734,40 35.320,32 35.320,32 17.660,16 1.308,16 1.308,16 1.308,16 1.308,16 1.308,16 1.308,16 1.308,16 17.660,16 1.308,16 1.308,16

OSGNACH 135.395,76 81.237,46 64.989,96 19.496,99 19.496,99 9.748,49 812,37 812,37 812,37 812,37 812,37 812,37 9.748,49 812,37 812,37

MASCHERIN 137.565,60 82.539,36 66.031,49 19.809,45 19.809,45 9.904,72 825,39 825,39 825,39 825,39 825,39 825,39 9.904,72 825,39 825,39

SCARABINO 140.094,72 84.056,83 67.245,47 20.173,64 20.173,64 10.086,82 840,56 840,56 840,56 840,56 840,56 840,56 10.086,82 840,56 840,56

CANCIANI 138.480,72 83.088,43 66.470,75 19.941,22 19.941,22 9.970,61 830,88 830,88 830,88 830,88 830,88 830,88 9.970,61 830,88 830,88

FORNASARI 135.283,20 81.169,92 64.935,94 19.480,78 19.480,78 9.740,39 811,70 811,70 811,70 811,70 811,70 811,70 9.740,39 811,70 811,70

BURZIO 133.462,80 80.077,68 64.062,14 19.218,64 19.218,64 9.609,32 800,77 800,77 800,77 800,77 800,77 800,77 9.609,32 800,77 800,77

MUSI 136.789,68 82.073,81 65.659,05 19.697,71 19.697,71 9.848,86 820,73 820,73 820,73 820,73 820,73 820,73 9.848,86 820,73 820,73

GIANCRISTOFORO 85.732,65 51.439,59 41.151,67 12.345,50 12.345,50 6.172,75 514,39 514,39 514,39 514,39 514,39 514,39 6.172,75 514,39 514,39

PONTONI 68.456,64 41.073,98 32.859,19 9.857,76 9.857,76 4.928,88 410,73 410,73 410,73 410,73 410,73 410,73 4.928,88 410,73 410,73

BURSICH 52.480,62 31.488,37 25.190,70 7.557,21 7.557,21 3.778,60 279,89 279,89 279,89 279,89 279,89 279,89 279,89 3.778,60 279,89 279,89

MARINI 216.978,24 130.186,94 104.149,56 31.244,87 31.244,87 15.622,43 15.622,43 1.487,85 1.487,85 1.487,85 1.487,85 1.487,85 1.487,85 1.487,85

GIORGESSI 141.939,60 85.163,76 68.131,01 20.439,30 20.439,30 10.219,65 10.219,65 851,63 851,63 851,63 851,63 851,63 851,63 851,63 851,63

CERINI 138.364,80 83.018,88 66.415,10 19.924,53 19.924,53 9.962,27 9.962,27 830,18 830,18 830,18 830,18 830,18 830,18 830,18 830,18

TOFFOLETTI 138.721,92 83.233,15 66.586,52 19.975,96 19.975,96 9.987,98 9.987,98 832,33 832,33 832,33 832,33 832,33 832,33 832,33 832,33

PONARI 139.295,52 83.577,31 66.861,85 20.058,55 20.058,55 10.029,28 3.343,09 3.343,09 3.343,09 3.343,09 3.343,09

Totali 504.255,01 420.271,36 196.305,90 64.444,27 55.821,61 14.617,32 20.372,40 8.937,27 20.051,47 21.284,84 19.543,45 17.059,75 179.028,82 22.653,93 25.997,02

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Conclusivamente la Sezione condanna i convenuti ILLY Riccardo al pagamento di € 504.255,01; VIERO

Andrea al pagamento di € 420.271,36; LOSITO Michele al pagamento di € 196.305,90; CONTE Roberto

al pagamento di € 55.821,61; PECOL COMINOTTO Gianni al pagamento di € 64.444,27, IACOP Franco

al pagamento di € 179.028,82; MORETTON Gianfranco al pagamento di € 14.617,32; ANTONAZ

Roberto al pagamento di € 20.372,40; ANTONUCCI Augusto al pagamento di € 8.937,27; BELTRAME

Ezio al pagamento di € 20.051,47; BERTOSSI Enrico al pagamento di € 21.284,84; COSOLINI Roberto

al pagamento di € 19.543,45; DEL PIERO Michela al pagamento di € 17.059,75; MARSILIO Enzo al

pagamento di € 22.653,93 e SONEGO Ludovico al pagamento di € 25.997,02 in favore della Regione

Friuli Venezia Giulia, oltre alla rivalutazione monetaria da calcolarsi dalla data dei mandati di pagamento,

sino alla data della presente sentenza, ed agli interessi legali, dalla data della presente sentenza al

soddisfo.

Sono altresì dovute le spese di giudizio, da ripartirsi in parti uguali tra tutti i suindicati convenuti.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Friuli Venezia Giulia, definitivamente

pronunciando,

CONDANNA

i convenuti ILLY Riccardo al pagamento di € 504.255,01; VIERO Andrea al pagamento di € 420.271,36;

LOSITO Michele al pagamento di € 196.305,90; CONTE Roberto al pagamento di € 55.821,61; PECOL

COMINOTTO Gianni al pagamento di € 64.444,27, IACOP Franco al pagamento di € 179.028,82;

MORETTON Gianfranco al pagamento di € 14.617,32; ANTONAZ Roberto al pagamento di € 20.372,40;

ANTONUCCI Augusto al pagamento di € 8.937,27; BELTRAME Ezio al pagamento di € 20.051,47;

BERTOSSI Enrico al pagamento di € 21.284,84; COSOLINI Roberto al pagamento di € 19.543,45; DEL

PIERO Michela al pagamento di € 17.059,75; MARSILIO Enzo al pagamento di € 22.653,93 e SONEGO

Ludovico al pagamento di € 25.997,02 in favore della Regione Friuli Venezia Giulia, oltre alla

rivalutazione monetaria da calcolarsi dalla data dei mandati di pagamento, sino alla data della presente

sentenza, ed agli interessi legali, dalla data della presente sentenza al soddisfo.

Condanna inoltre i nominati, in parti uguali, al pagamento delle spese di giudizio che, sino alla data di

pubblicazione della presente sentenza, liquida in € 16.680,18 (eurosedicimilaseicentottanta/18).

Così deciso in Trieste, nella Camera di Consiglio del giorno 21 ottobre 2010.

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Page 74: Sentenza n. 215/2010 friuli venezia giulia

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

f.to Francesca PADULA f.to Enrico MAROTTA

Depositata in Segreteria il_20.12.2010___________________

p.IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

il Funzionario Addetto

f.to Dott.Anna De Angelis

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