Sentenza n. 162/2016 pubbl. il 08/01/2016 RG n. 21111/2014 ... · 3 prima e parte al momento del...
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N° SENT
N° RGAC
N° CRON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Terza Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo
Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 21111 Ruolo Generale dell’anno 2014
e trattenuta in decisione all’udienza del 15 giugno 2015, vertente
TRA
MONZILLO Domenico, elettivamente domiciliato a Roma, Lungotevere Raffaello
Sanzio n° 5, presso lo studio dell’avv. Daniele Milani e dell’avv.to Orsola Milani, da
cui è rappresentato e difeso in forza di procura speciale a margine dell’atto di
citazione,
ATTORE
E
OTTIGLIO Alessandro
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: contratto preliminare di cessione di azienda.
CONCLUSIONI:
per parte attrice (atto di citazione): “Piaccia al Tribunale adito preliminarmente
accertare e dichiarare la risoluzione del contratto preliminare di compravendita di
attività commerciale stipulato tra i Sigg.ri Domenico Monzillo e Alessandro Ottiglio
per inadempimento del secondo non essendo stato rispettato il termine apposto al
contratto medesimo. Piaccia inoltre al Tribunale accertare e dichiarare la debenza del
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Sig. Ottiglio nei confronti dell’attore della somma di € 60.000,00 per aver l’attore
dovuto sopportare l’esborso per gli oneri fiscali derivanti dall’esercizio dell’azienda
in luogo del convenuto e della somma di € 10.000,00 per aver utilizzato la
fideiussione prestata dall’attore in favore del convenuto stesso. Piaccia ancora
all’Ecc.mo Tribunale accertare e dichiarare il danno subito dal Sig. Monzillo per la
condotta inadempiente posta in essere dal convenuto, danno finora quantificato nella
misura di € 70.000,00. Piaccia infine al Tribunale condannare il Sig. Alessandro
Ottiglio al pagamento in favore dell’attore della somma di € 60.000,00 per aver
l’attore dovuto sopportare l’esborso per gli oneri fiscali derivanti dall’esercizio
dell’azienda in luogo del convenuto e della somma di € 10.000,00 per aver utilizzato
la fideiussione prestata dall’attore in favore del convenuto stesso. Per ultimo, piaccia
al Tribunale condannare il convenuto per causa del danno subito dal Sig. Monzillo
per la condotta inadempiente posta in essere dal primo, danno finora quantificato
nella misura di € 70.000,00 … Vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato al convenuto Ottiglio Alessandro,
l’attore Monzillo Domenico, premesso di essere titolare dell’attività commerciale sita
a Roma, in via Togliatti n° 782, avente ad oggetto la vendita al dettaglio di generi
compresi nella tabella merceologica denominata Tabella speciale tabacchi e con
concessione per la rivendita ordinaria di generi di monopolio (n° 835), e della
ricevitoria del lotto (n° 2945), allegava che con contratto preliminare del 17/6/10
aveva promesso di cedere, vendere e trasferire al convenuto il ramo di azienda
destinato alla vendita dei generi compresi nella tabella speciale tabaccai, debitamente
munito di autorizzazione amministrativa, con tutti gli stigli, arredi e macchinari; che
inoltre esso attore si era impegnato a rinunciare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 L.
1293/57 e successive modificazioni, alla titolarità della concessione per la rivendita
ordinaria di generi di monopolio n° 835 e della ricevitoria lotto n° 2945 in favore del
convenuto; che il prezzo della vendita era stato concordato in complessivi 170.000,00
euro, dei quali 140.000,00 euro già stati versati in tre soluzioni e precisamente parte
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prima e parte al momento del materiale trasferimento delle privative nel nuovo locale
sito a Roma, in via Capetti n° 17, locale ceduto ad esso attore, in parte, a titolo di
comodato gratuito con contratto del 9/6/10; che a norma dell’art. 6 del contratto l’iter
amministrativo presso i Monopoli di Stato sarebbe dovuto iniziare entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo alla scadenza dei due anni previsti dalla normativa per
le rivendite trasferite fuori zona al fine di richiedere l’applicazione del citato art. 31,
con successiva sottoscrizione dell’atto di cessione di azienda entro il 60° giorno dal
ricevimento del nulla osta da parte dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di
Stato; che, a fronte di detto termine, il convenuto era rimasto inadempiente,
nonostante i vari solleciti; che nel corso degli ultimi tre anni il convenuto aveva
accumulato, nei confronti di esso attore, un debito derivante da oneri di natura fiscale
per circa 60.000,00 euro, avendo egli attore dovuto corrispondere detta somma, a
fronte dell’attività svolta dal convenuto; che inoltre costui, nello svolgimento
dell’attività commerciale in questione, si era giovato di una fideiussione bancaria
prestata da esso attore per un importo di 10.000,00 euro, attualmente revocata, che
presentava un saldo passivo di circa 9.000,00 euro; che, a fronte dell’inadempimento
del convenuto per inosservanza del termine essenziale pattuito nel citato contratto
preliminare, era suo interesse chiedere la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.,
con domanda restitutoria, quanto ai versamenti effettuati in luogo del convenuto, e
risarcitoria per i danni sofferti. Tanto premesso, l’attore concludeva come in epigrafe
riportato.
Nessuno si costituiva in giudizio per il convenuto Ottiglio Alessandro, che
veniva dichiarato contumace.
La causa era istruita documentalmente ed all’udienza del 15/6/15 veniva
trattenuta in decisione con assegnazione del termine di legge per il deposito di
comparsa conclusionale (60 giorni): il termine ex artt. 190 e 281 quinquies c.p.c., il
cui decorso era rimasto sospeso nel periodo feriale, è scaduto il 14/9/15.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Va dichiarata la contumacia del convenuto Ottiglio Alessandro, non
costituitosi in giudizio nonostante la ritualità della notificazione dell’atto di citazione
ex art. 140 c.p.c., con perfezionamento, alla luce di Corte Cost. 3/10, in data 7/4/14
per l’udienza (indicata in citazione) del 15/7/14.
La domanda attrice è in parte fondata e va accolta nei limiti di cui in
motivazione.
Richiamato quanto esposto in precedenza, risulta per tabulas che le parti
(l’attore come promittente venditore ed il convenuto come promissario acquirente) si
erano accordate per procedere al trasferimento dell’azienda, avente ad oggetto la
vendita al minuto di prodotti di monopolio e la gestione di ricevitoria del lotto, al
prezzo di 170.000,00 euro.
Nel caso di cessione di aziende, operanti nel settore della vendita al minuto di
generi di monopolio (identica disciplina è stata estesa anche alle ricevitorie del lotto),
è vietata la cessione a qualsiasi titolo delle rivendite ordinarie e speciali (art. 31 L.
1293/57), a meno che non vi sia la cessione dell’intero complesso aziendale, ove è
ubicata la tabaccheria.
In tale ultima ipotesi il promittente venditore si impegna a trasferire l’azienda
e di rinunciare alla concessione amministrativa, mentre il promissario acquirente,
impegnandosi ad acquistare l’azienda, ha la possibilità di ottenere la gestione della
rivendita, subordinatamente peraltro al riconoscimento in suo favore della
concessione amministrativa da parte dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli
di Stato; infatti è solo dopo il rilascio del nulla osta da parte dei Monopoli che si
procede alla stipula del definitivo.
La decisione dell’amministrazione viene pertanto ad assurgere, di regola, a
condizione risolutiva del contratto di cessione.
In casi particolari è poi prevista una particolare disciplina, che non è
necessario approfondire, per quanto riguarda il trasferimento della rivendita ‘in zona’
ovvero ‘fuori zona’, essendo vietato, al fine di evitare attività di tipo speculativo, il
conferimento della rivendita, ai sensi del citato art. 31, prima che siano trascorsi due
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anni dal provvedimento di autorizzazione al trasferimento ‘fuori zona’ della rivendita
stessa.
Tornando al caso che qui ci occupa, è documentalmente emerso che con
contratto preliminare senza data, ma di cui in citazione è stata indicata la
sottoscrizione in data 17/6/10, l’odierno attore, titolare dell’attività commerciale
ubicata nel Comune di Roma, via Palmiro Togliatti n° 782, avente ad oggetto la
vendita al minuto dei generi compresi nella Tabella speciale tabaccai, e titolare della
rivendita ordinaria generi di monopolio n° 835 e della ricevitoria lotto n° 2945,
gestite nello stesso locale, aveva promesso di vendere al convenuto, che aveva
promesso di acquistare per sé o per persona da nominare, l’esercizio di cui sopra,
impegnandosi a rinunciare, in favore del promissario acquirente, alla titolarità del
contratto d’appalto per la rivendita ordinaria di generi di monopolio n° 835 e della
ricevitoria lotto n° 2945 nonché “ … a rimanere nella rivendita ordinaria e ricevitoria
fino a quando l’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato non avrà
espressamente autorizzato l’acquirente ad assumere la gerenza della rivendita
ordinaria e della ricevitoria” (art. 2); quindi era prevista la prosecuzione dell’attività
ed una sorta di ‘affiancamento’, non potendo la gestione passare al promissario
acquirente senza il nulla osta dei Monopoli di Stato.
Era inoltre stato previsto, per quanto qui di specifico interesse, che “… il
prezzo viene concordemente pattuito (escluso il valore delle merci …) ed accettato in
complessivi 170.000,00 euro, che la promittente acquirente si impegna a versare e
regolare come segue: a) quanto a 5.000,00 euro … versati a titolo di caparra
confirmatoria all’accettazione della proposta di acquisto; b) quanto a 15.000,00 euro
… in assegni bancari o assegni circolari, a titolo di caparra confirmatoria in data
odierna …; c) quanto a 120.000,00 euro … al momento del materiale trasferimento
delle privative nel locale sito in Roma, via Capetti 17; d) quanto a 30.000,00 euro …
alla stipula del contratto di cessione d’azienda …” (art. 3); che “… la venditrice si
obbliga a rinunciare a favore della parte promettente acquirente all’Autorizzazione
Amministrativa a Lei rilasciata e ciò allo scopo di consentire il trasferimento della
stessa. Si obbliga inoltre ad intervenire, in quanto richiesto, presso le Autorità
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competenti, Enti e Concessionari per prestare i consensi e sottoscrivere gratuitamente
tutti gli atti e rinunce necessarie” (art. 6).
Oltre alla dichiarazione da parte dell’odierno convenuto sulla conoscenza
della normativa speciale in materia di gestione di rivendita di generi di monopolio e
degli obblighi da assumere nei confronti dell’Amministrazione dei Monopoli di Stato
(art. 8), assume rilievo, alla luce della domanda attrice, il successivo art. 9 del
contratto, in base al quale era stato pattuito che “la presente scrittura privata è inoltre
regolata dai seguenti patti e condizioni: L’iter amministrativo presso i Monopoli di
Stato dovrà iniziare entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla scadenza dei
due anni previsti dalla normativa per le rivendite trasferite fuori zona al fine di
richiedere l’applicazione dell’art. 31. L’atto di cessione d’azienda dovrà essere
sottoscritto entro il 60° giorno dal ricevimento del ‘nulla osta’ da parte
dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato – Ufficio Regionale del
Lazio; che in caso di subentro materiale da parte del promittente acquirente prima del
ricevimento della gerenza da parte dei Monopoli di Stato, dalla data del subentro
materiale a quella del rilascio della gerenza provvisoria, la titolarità rimarrà per forza
maggiore a nome della parte promittente venditrice; e la promittente venditrice si
renderà disponibile per qualsiasi evenienza, impegnandosi, se richiesto da promittente
acquirente, a nominare la persona quale assistente della rivendita e ricevitoria.
Promittente acquirente si impegna ad inviare mensilmente copia delle bollette di
acquisto dei tabacchi, degli estratto conto settimanali del lotto e superenalotto con le
relative attestazioni di versamento”.
Era inoltre stato pattuito, in ordine a ‘debiti, crediti e clausola risolutiva’, che
“La promessa di vendita e di acquisto viene formalizzata senza subentro nei crediti e
nei debiti, per ciò tutti gli oneri e i profitti saranno a carico e a favore della parte
promittente acquirente dalla data della effettiva consegna. In caso di subentro
anticipato la parte promittente venditrice si impegna a corrispondere in contanti alla
parte promittente venditrice su presentazione delle documentazioni, quanto da Lei
dovuto per imposte, tasse, tributi, oneri sociali, previdenziali e SSN, derivanti
appunto dalla sola gestione della rivendita e della ricevitoria nel periodo compreso fra
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il subentro e l’effettivo e legale passaggio della titolarità, mentre gravami ed entrate
facenti capo alla pregressa gestione fino alla data del subentro, ancorché accertata
successivamente, saranno a carico e a favore del sig. Domenico Monzillo. Il mancato
versamento in contanti da parte della promittente acquirente alla parte promittente
venditrice, di quanto dovuto per imposte, tributi e quant’altro, derivanti dalla gestione
della tabaccheria, ricevitoria e settore commerciale dichiarato dal sig. Domenico
Monzillo alle dovute scadenze fiscali, comporterà ipso iure la risoluzione del presente
contratto con riserva di richiedere nella sede opportuna eventuale risarcimento danni.
… In generale si conviene espressamente la nullità del presente atto, ed
eventualmente dello stesso atto di cessione, qualora, indipendentemente da fatto, atto
od omissione di una delle parti, l’Amministrazione dei Monopoli dovesse denegare
l’affidamento della gerenza provvisoria e/o della titolarità. Qualora invece detto
diniego dovesse essere causato per fatto, atto od omissioni imputabile ad una delle
parti, il presente contratto, ed eventualmente anche l’atto di cessione, s’intenderanno
risolti, fatto salvo il risarcimento del danno a carico della parte da cui è dipeso il
diniego e a favore dell’altra” (art. 10).
In punto di fatto è emerso, in conformità alla previsione dell’art. 11 del
contratto preliminare (“la parte promittente acquirente garantisce la disponibilità del
locale sito in Roma via Antonio Capetti, 17 a favore della parte promittente
venditrice. Si impegna pertanto a stipulare con parte promittente venditrice un
contratto di comodato gratuito della durata di anni nove, contratto che verrà rescisso
al momento del rogito”), che con contratto di comodato del 9/6/10, sottoscritto da
entrambe le parti e registrato all’Ufficio delle Entrate in pari data, il convenuto
Ottiglio Alessandro “ … a seguito degli accordi intercorsi con la Soc. Ing. leasing,
attuale proprietaria dell’immobile, con la quale detiene un contratto di locazione fino
all’espletamento dei ratei, cede, al sig. Monzillo Domenico, …, a decorrere dalla data
odierna, parte del locale, sito in Roma, via Antonio Capetti, 17, in comodato a uso
gratuito per anni 6+6, affinché venga adibito ad uso commerciale, tabaccheria, generi
di Monopolio, ricevitoria Lotto/Sisal e relativa gestione dei servizi” (cfr. contratto di
comodato, prodotto dall’attrice).
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E’ altresì emerso, come risulta dalla raccomandata 17/6/10
dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), prodotta
dall’attore, che, a seguito della domanda di costui, titolare della ‘rivendita ordinaria
n° 835 con annessa ricevitoria n° 2945’, per ottenere il trasferimento di sede delle
privative, era stato autorizzato il “ … trasferimento della Rivendita ordinaria n° 835
con annessa Ricevitoria n° 2945 in Roma nel locale proposto sito in via A. Capetti, 17
…”, con contestuale riaffermazione che “ … a) le rivendite generi di monopolio e
ricevitorie annesse debbono essere gestite personalmente dagli assegnatari; b) non
può farsi luogo al conferimento della rivendita e ricevitoria ai sensi dell’art. 31 della
legge n° 1293/1957 se non siano trascorsi due anni dal provvedimento di
autorizzazione fuori zona della rivendita medesima”.
Risulta inoltre, come da raccomandata del 23/4/13 indirizzata
dall’Amministrazione dei Monopoli all’odierno attore ed avente ad oggetto
‘Applicazione art. 31 della legge 1293 del 22 dicembre 1957, come sostituito dall’art.
8, Legge 25/1986. Rivendita Ordinaria n° 835 con annessa Ricevitoria del Lotto n°
2945’, che “ … In relazione all’istanza presentata, nulla osta a che il titolare
dell’esercizio in oggetto indicato rinunzi alla gestione, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 31 della legge n° 1293 del 22 dicembre 1957 e successive modificazioni,
fermo restando l’obbligo, da parte del titolare, della gestione personale fino a quando
questo ufficio non avrà espressamente autorizzato l’acquirente dell’azienda, ubicata
nello stesso locale sede dell’esercizio, ad assumerne la gestione …”, con la
precisazione che “ … Al fine di far conseguire al cessionario l’assegnazione
dell’esercizio a trattativa privata, a norma del citato art. 31, il cedente dovrà produrre
a questo Ufficio: atto di cessione di azienda registrato in originale ovvero in copia
conforme. Poiché le rivendite di generi di monopolio e le ricevitorie del gioco del
lotto non possono essere cedute, nel contratto di cessione dovrà essere inserito un
apposito articolo dal quale risulti che rivendita e/o ricevitoria non sono state cedute
pur essendo ubicate nel medesimo locale dell’azienda oggetto di cessione …; atto di
rinuncia resa con le modalità previste dall’art. 38 del DPR n° 445/00 …”; che “ … il
cessionario dovrà, a sua volta, far pervenire a questo ufficio la documentazione di cui
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all’unito elenco …” e che “… I documenti da presentarsi da parte del cedente e del
cessionario dovranno pervenire entro il termine di 69 giorni dal ricevimento della
presente …” (cfr. raccomandata a/r del 23/4/13, prodotta dall’attore).
Tanto premesso, va ricordato che l’attore ha contestato, quale unico
inadempimento contrattuale asseritamente così grave da giustificare l’invocata
risoluzione del contratto preliminare ex art. 1453 c.c., che il convenuto non avrebbe
osservato il termine essenziale previsto all’art. 9 del citato contratto preliminare in
relazione all’attivazione dell’iter amministrativo per il perfezionamento della
complessa operazione contrattuale, di cui si è dato conto.
Al riguardo peraltro, pur essendo vero che in base al citato art. 9 “… l’iter
amministrativo presso i Monopoli di Stato dovrà iniziare entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo alla scadenza dei due anni previsti dalla normativa per
le rivendite trasferite fuori zona al fine di richiedere l’applicazione dell’art. 31. …” e
che “ … l’atto di cessione dell’azienda dovrà essere sottoscritto entro il 60° giorno
dal ricevimento del ‘nulla osta’ da parte dell’Amministrazione Autonoma dei
Monopoli di Stato – Ufficio Regionale del Lazio …”, è altrettanto vero che non
risulta emergere che si fosse in presenza di un termine (quello appunto di trenta
giorni) essenziale, anche in considerazione del fatto che la raccomandata
dell’Amministrazione dei Monopoli del 23/4/13, contenente il ricordato ‘nulla osta’,
rendeva ancora possibile l’operazione, visto che si richiedeva, addirittura allo stesso
odierno attore, l’invio della documentazione (fra l’altro originale del contratto di
cessione di azienda) entro i successivi sessanta giorni dalla ricezione della
raccomandata e non si faceva alcun riferimento al predetto iniziale termine di trenta
giorni; quindi appare evidente che non fosse venuto meno l’interesse dell’attore alla
conclusione del contratto definitivo, ancora perfettamente possibile (cfr. Cass.
21587/07: “In tema di contratto preliminare di compravendita, l'essenzialità del
termine per la stipula del definitivo va desunta non già da mera formula di stile ma
dalla volontà delle parti come emergente da specifiche espressioni adoperate dai
contraenti dalle quali desumere l'intenzione di considerare ormai venuta meno
l'utilità perseguita nel caso di conclusione del contratto definitivo oltre la data
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stabilita”; Cass. 5797/05): anzi, a ben vedere, l’Amministrazione dei Monopoli
richiedeva appunto la produzione, entro sessanta giorni, del contratto definitivo di
cessione dell’azienda, a dimostrazione che fosse ancora possibile completare la
complessa operazione di cessione dell’azienda e di (ri)assegnazione della
concessione.
Inoltre, anche a voler ritenere rilevante detto termine di trenta giorni ai fini
della valutazione della gravità dell’inadempimento ex art. 1455 c.c. -è pacifico che il
prolungato inadempimento in presenza di un termine, anche non essenziale, può
essere ritenuto causa di risoluzione del contratto ex artt. 1453 e 1455 c.c.-, si osserva
che non risulta neanche allegato che, in base al contratto preliminare, sussistesse un
obbligo di attivazione entro trenta giorni proprio in capo al promissario acquirente,
anche in considerazione del fatto che l’unico legittimo interlocutore con
l’Amministrazione dei Monopoli era il promittente venditore, cui infatti, non a caso,
si era rivolta l’Amministrazione con la più volte ricordata raccomandata del 23/4/13,
indirizzata invero solo all’attore; inoltre era proprio al cedente, odierno attore, che era
stata richiesta la produzione del contratto definitivo di cessione dell’azienda.
Richiamato quanto esposto in precedenza, è qui sufficiente rilevare, applicando
i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi
oneri allegatori e probatori, che nell’azione di risoluzione contrattuale, al pari
dell’azione di adempimento, il creditore è tenuto a provare soltanto l’esistenza della
fonte (negoziale o legale) del suo diritto e la scadenza del termine per l’adempimento,
ma non anche l’inadempimento da parte dell’obbligato, che va meramente allegato,
dovendo infatti essere quest’ultimo, cioè il debitore convenuto, a provare l’esistenza
di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell’altrui pretesa (cfr. Cass. SU
13533/01; Cass. 9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass.
7530/12; Cass. 8901/13).
Nel caso di specie, in difetto dell’ipotizzabilità stessa, alla luce della carente
allegazione attorea, dell’inadempimento del convenuto in ordine all’attivazione
dell’iter amministrativo e della gravità stessa del preteso inadempimento, con
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riferimento al richiamato art. 1453 c.c. in relazione al successivo art. 1455 c.c., la
domanda di risoluzione del contratto preliminare va rigettata.
Passando alla domanda di rimborso e di risarcimento danni, valgono le
seguenti osservazioni
Richiamato quanto previsto in contratto all’art. 10 (“ … In caso di subentro
anticipato la parte promittente venditrice si impegna a corrispondere in contanti alla
parte promittente venditrice su presentazione delle documentazioni, quanto da Lei
dovuto per imposte, tasse, tributi, oneri sociali, previdenziali e SSN, derivanti
appunto dalla sola gestione della rivendita e della ricevitoria nel periodo compreso fra
il subentro e l’effettivo e legale passaggio della titolarità, mentre gravami ed entrate
facenti capo alla pregressa gestione fino alla data del subentro, ancorché accertata
successivamente, saranno a carico e a favore del sig. Domenico Monzillo. …”) e
constatato che l’attore non ha agito per la dichiarazione di risoluzione, pur
astrattamente ipotizzabile (cfr. citato art. 10 e clausola risolutiva espressa: “ … Il
mancato versamento in contanti da parte della promittente acquirente alla parte
promittente venditrice, di quanto dovuto per imposte, tributi e quant’altro, derivanti
dalla gestione della tabaccheria, ricevitoria e settore commerciale dichiarato dal sig.
Domenico Monzillo alle dovute scadenze fiscali, comporterà ipso iure la risoluzione
del presente contratto con riserva di richiedere nella sede opportuna eventuale
risarcimento danni. …”), è peraltro innegabile che la previsione pattizia prevedesse
espressamente un obbligo di pagamento a carico del promissario acquirente delle
spese connesse alla gestione nel periodo successivo all’immissione in possesso
dell’azienda ed al subentro anticipato nella gestione, il tutto previa esibizione dei
giustificativi degli oneri sostenuti.
Orbene, poiché non pare dubitarsi, alla luce della documentazione in atti, che
effettivamente vi sia stata l’immissione in possesso dell’azienda e l’anticipato
esercizio dell’attività, pur formalmente rimasta in capo all’attore in attesa del ‘nulla
osta’ dell’Amministrazione dei Monopoli, e che vi sia stato l’adempimento, da parte
dell’attore Monzillo, di oneri fiscali e previdenziali invece per contratto a carico del
convenuto (cfr. citato art. 10), appare conseguenziale, in difetto di prova
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dell’estinzione dell’obbligazione di rimborso contrattualmente assunta da
quest’ultimo, che l’Ottiglio sia tenuto al pagamento, a titolo di rimborso, delle somme
pagate dall’attore per oneri fiscali e previdenziali, risultanti dalla documentazione in
atti.
In base ai prodotti modelli F24 ed alle quietanze di versamento risulta
documentalmente provato il pagamento, da parte dell’attore, della complessiva
somma di 12.919,87 euro, che il convenuto è tenuto a rimborsare all’attore stesso.
Non risulta prodotto alcun atto di messa in mora, ma a tal fine è pacificamente
efficace l’atto di citazione; quindi sulla predetta somma di 12.919,87 euro sono
dovuti gli interessi moratori al tasso legale dalla data di notificazione dell’atto di
citazione (7/4/14) fino al saldo effettivo.
Per quanto riguarda la circostanza che “ … l’attore …(aveva)… dovuto
sopportare l’esborso … della somma di € 10.000,00 per aver utilizzato la fideiussione
prestata dall’attore in favore del convenuto stesso. …” (cfr. citazione), osserva il
Giudice che non emergono elementi fattuali a sostegno di quanto allegato.
Nella memoria ex art. 183/6 n° 2 c.p.c. è dato leggere che “ … Si produce
anche estratto conto dal quale si evince che, nello svolgimento dell’attività, il sig.
Ottiglio si è giovato di una fideiussione bancaria prestata dall’attore per un importo di
euro 10.000,00, oggi revocata, che presenta un saldo passivo di circa euro 9.000,00
…”, ma, a parte l’assoluta genericità del riferimento ad un preteso saldo passivo di
‘circa 9.000,00 euro’, dall’esame del relativo estratto conto non è dato individuare né
la prestazione della fideiussione né l’eventuale escussione del garante da parte di un
qualche creditore insoddisfatto dell’Ottiglio.
Dunque la domanda va rigettata in parte qua.
Parimenti da rigettare è la domanda di risarcimento danni per assoluto difetto
di allegazione in ordine agli elementi che consentano l’individuazione stessa dei
danni asseritamente subiti; infatti la domanda risarcitoria è sfornita di qualsivoglia
allegazione, prima ancora che di prova, sulla natura e sull’entità dei danni
asseritamente subiti e pretesamente da risarcire nonché sui presupposti fattuali dei
pretesi danni.
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Ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c. in relazione all’art. 1218 c.c. il
creditore danneggiato deve infatti allegare non solo l’altrui inadempimento, ma deve
anche allegare e provare l’esistenza di una lesione cioè della riduzione di un bene
della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.), di cui chiede il ristoro, e la
riconducibilità della lesione al fatto del debitore inadempiente: in ciò appunto
consiste il danno risarcibile; in difetto di tale allegazione e prova la domanda
risarcitoria mancherebbe di oggetto, in quanto il danno è ontologicamente differente
ed ulteriore rispetto all’inadempimento (cfr. Cass. 5960/05).
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza
in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l’ipotizzabilità di un
risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, appare poi evidente che la domanda
risarcitoria debba essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di
conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di
rituale ed adeguata allegazione (cfr. Cass. SU 26972/08).
Pertanto, anche a voler considerare l’inadempimento da parte del promissario
acquirente in ordine alle obbligazioni contrattualmente assunte, manca del tutto la
prova, in base a conferente allegazione, dei danni (patrimoniali e non patrimoniali)
asseritamente subiti dall’attore e pretesamente da risarcire: già si è detto
dell’obbligazione di rimborso delle spese sostenute dall’attore.
Inoltre va ribadito che la riscontrata lacuna in ordine all’allegazione e prova di
precisi elementi oggettivi, da cui desumere l’esistenza stessa del danno risarcibile,
non può essere colmata ricorrendo all’equità, che infatti non può mai equivalere ad
arbitrio da parte del Giudice: l’equità soccorre quando è difficile o impossibile
l’esatta monetizzazione del danno, ma presuppone pur sempre la prova, in base a
conferente allegazione, degli elementi costitutivi del danno stesso, oltre che dell’altrui
responsabilità (cfr. Cass. 13288/07; Cass. 10607/10; Cass. 27447/11; Cass. 8213/13:
“Qualora proceda alla liquidazione del danno in via equitativa, il giudice di merito,
affinché la sua decisione non presenti i connotati della arbitrarietà, deve indicare i
criteri seguiti per determinare l'entità del risarcimento, risultando il suo potere
discrezionale sottratto a qualsiasi sindacato in sede di legittimità solo allorché si dia
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conto che sono stati considerati i dati di fatto acquisiti al processo come fattori
costitutivi dell'ammontare dei danni liquidati”).
In conclusione la domanda risarcitoria va rigettata.
Le spese di lite, liquidate sul riconosciuto e non sul domandato, seguono la
soccombenza.
Si dà atto che per la liquidazione delle spese deve essere applicato il Decreto
Ministero Giustizia n° 55 del 10/3/14 (GU n° 77 del 2/4/14) sui nuovi parametri
forensi, entrato infatti in vigore il 3/4/14, prima che avesse termine l’attività
professionale dei legali (arg. ex Cass. SU 17405/12, in relazione alla precedente
riforma ex Decreto Ministero Giustizia 20/7/12 n° 140).
Si è proceduto alla somma degli importi minimi indicati nella tabella ‘giudizi
di cognizione innanzi al tribunale’ con riferimento allo scaglione di valore da ‘5.201 a
26.000’, tenuto conto della natura e del valore della controversia, della qualità e
quantità delle questioni trattate e dell’attività complessivamente svolta dai difensori.
Va nuovamente riconosciuto il rimborso forfettario (art. 2, 2° comma, citato
DM 55/14).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
dichiara la contumacia del convenuto Ottiglio Alessandro;
in parziale accoglimento della domanda attrice, condanna il convenuto al
pagamento, in favore dell’attore Monzillo Domenico e a titolo di rimborso oneri
fiscali e previdenziali, della complessiva somma di 12.919,87 euro, oltre agli
interessi moratori al tasso legale dal 7/4/14 (data di notificazione dell’atto di
citazione) fino al saldo effettivo;
rigetta la domanda di risoluzione del contratto preliminare 17/6/10 e la domanda
di risarcimento danni;
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condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite che liquida in 4.835,00
euro per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Cp ed Iva come per
legge.
Così deciso a Roma, il 4/1/16
il Giudice
dott. Francesco Remo Scerrato
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