Sentenza n. 1005/2015 pubbl. il 26/01/2015 RG n. 59427/2010 · ORESTE MUSTO (C.F....

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pagina 1 di 19 N. R.G. 59427/2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ELENA RIVA CRUGNOLA Presidente Relatore dott. ALESSANDRA DAL MORO Giudice dott. GUIDO VANNICELLI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 59427/2010 promossa da: VINCENZO AMORUSO (C.F. MRSVCN59T06A883P), STEFANO BARBERA (C.F. BRBSFN59P09I754Q), TIZIANA BARBARA BRIANTI (C.F. BRNTNB76E56B780A), FABRIZIO CASTRONOVO (C.F. CSTFRZ66B10G273T), FRANCESCO CELLURA (C.F. CLLFNC55H30G273H), MASSIMILIANO DE NATALE (C.F. DNTMSM70C30F158V), MARCELLO MICHELE DI MAURO (C.F. DMRMCL68P29C351O), ANTONELLO GIORDANO (C.F. GRDNNL73R08D086B), ANDREA INVIDIA (C.F. NVDNDR72H15F335H), ANTONIO LATTANZIO (C.F. LTTNTN64T20D643M), CLAUDIO MARINO (C.F. MRNCLD57D26H163Y), MARIA GISELLA MORRONE (C.F. MRRMGS71H43Z401M), ORESTE MUSTO (C.F. MSTRST54H07F566G), GIUSEPPE QUARTUCCI (C.F. QRTGPP63C19A854J), GREGORIO FEDELE (C.F. FDLGGR67A22F842R), CARLO LUCIANO SURIANO (C.F. SRNCLL59T13F052W), GIULIO VILLANI (C.F. VLLGLI69P22C514Y), RAFFAELE SICA (C.F. SCIRFL55C08H703R), GAETANA MARIA GABRIELLA REITANO (C.F. RTNGNM59A52C351C); tutti con il patrocinio dell'avv. ANTONIO ZULLO del foro di Ariano Irpino (C.F.ZLLNTN60L27A975B) e dell'avv. VINCENZA BELLINO del foro di Sant'Angelo dei Lombardi (C.F.BLLVCN66S53A509D) e tutti con essi elettivamente domiciliati in VIA SAN VITO N.7, MILANO presso lo studio dell'avv. ELENA ALIANI; ATTORI contro FRANCESCO COSTANTINI (C.F. CSTFNC30A21F911X), LUIGI RATTI (C.F. RTTLGU39T04F205T), Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce Sentenza n. 1005/2015 pubbl. il 26/01/2015 RG n. 59427/2010 http://bit.ly/1M0OE41

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N. R.G. 59427/2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ELENA RIVA CRUGNOLA Presidente Relatore

dott. ALESSANDRA DAL MORO Giudice

dott. GUIDO VANNICELLI Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 59427/2010 promossa da:

VINCENZO AMORUSO (C.F. MRSVCN59T06A883P),

STEFANO BARBERA (C.F. BRBSFN59P09I754Q),

TIZIANA BARBARA BRIANTI (C.F. BRNTNB76E56B780A),

FABRIZIO CASTRONOVO (C.F. CSTFRZ66B10G273T),

FRANCESCO CELLURA (C.F. CLLFNC55H30G273H),

MASSIMILIANO DE NATALE (C.F. DNTMSM70C30F158V),

MARCELLO MICHELE DI MAURO (C.F. DMRMCL68P29C351O),

ANTONELLO GIORDANO (C.F. GRDNNL73R08D086B),

ANDREA INVIDIA (C.F. NVDNDR72H15F335H),

ANTONIO LATTANZIO (C.F. LTTNTN64T20D643M),

CLAUDIO MARINO (C.F. MRNCLD57D26H163Y),

MARIA GISELLA MORRONE (C.F. MRRMGS71H43Z401M),

ORESTE MUSTO (C.F. MSTRST54H07F566G),

GIUSEPPE QUARTUCCI (C.F. QRTGPP63C19A854J),

GREGORIO FEDELE (C.F. FDLGGR67A22F842R),

CARLO LUCIANO SURIANO (C.F. SRNCLL59T13F052W),

GIULIO VILLANI (C.F. VLLGLI69P22C514Y),

RAFFAELE SICA (C.F. SCIRFL55C08H703R),

GAETANA MARIA GABRIELLA REITANO (C.F. RTNGNM59A52C351C);

tutti con il patrocinio dell'avv. ANTONIO ZULLO del foro di Ariano Irpino

(C.F.ZLLNTN60L27A975B) e dell'avv. VINCENZA BELLINO del foro di Sant'Angelo dei Lombardi

(C.F.BLLVCN66S53A509D) e tutti con essi elettivamente domiciliati in VIA SAN VITO N.7,

MILANO presso lo studio dell'avv. ELENA ALIANI;

ATTORI

contro

FRANCESCO COSTANTINI (C.F. CSTFNC30A21F911X),

LUIGI RATTI (C.F. RTTLGU39T04F205T),

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LUIGI ZANETTI (C.F. ZNTLGU45S09A794W),

PAOLO NODARI (C.F. NDRPLA43M31C312U),

DAVIDE ALBERTO FORTUNATO (C.F. FRTDDL62C22F205N);

tutti con il patrocinio degli avvocati GIULIANO VECCHIONE (C.F. VCCGLN60C29B565M) e

GIUSEPPE UNDARI (C.F. NDRGPP76B20C286H) del foro di Milano;

CONVENUTI

MATTEO OLGIATI (C.F. LGTMTT76D27D198T) quale erede di VINCENZO OLGIATI, con il

patrocinio dell'avv. GIULIANO VECCHIONE (C.F. VCCGLN60C29B565M) del foro di Milano;

CONVENUTO

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE (C.F. 06372070968) con il patrocinio

dell’avv. GIAMPIETRO BOZZOLA (C.F. BZZGPT67H03F471N) del foro di Milano;

TERZA CHIAMATA

ALLIANZ SPA (C.F. 05032630963), con il patrocinio dall’avv. GIAMPAOLO SAVI (C.F.

SVAGPL41D20G337D) e dell’avv. ENRICO SAVI (SVANRC76D09F205B) del foro di Milano;

TERZA CHIAMATA

ASSICURATORI DEI LLOYD'S OF LONDON (C.F. 10655700150), con il patrocinio dell’avv.

ANTHONY PEROTTO (C.F. PRTNHN66A07Z114V) del foro di Milano;

TERZI CHIAMATI

SERGIO DI MATTEO (C.F. DMTSRG65L31G902U),

SERGIO DI MASI (C.F. DMSSRG71M01D390P),

LUIGI VOLPE LUIGI (C.F. VLPLGU62S22F839Y),

RAFFELLA CASTELLANO (C.F. CSTRFL77A58A509F),

RAFFELLA MARCIANO (C.F. MRCRFL77A47G812C),

ANGELO FRANCO DI FRAIA (C.F. DFRNLF59D05L844X),

GIOVANNA ALVIGGI (C.F. LVGGNN69L65A512P),

MARIO FUSCO (C.F. FSCMRA59R02F839J),

AMEDEO TOMMASONE (C.F. TMMMDA58H09F839O),

RAFFAELE TUFANO (C.F. TFNRFL75C11F839A),

MONICA SALIO (C.F. SLAMNC73B50L259W),

MAURO LEONE (C.F. LNEMRA69P09C479D);

tutti con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO COSTABILE del foro di Cosenza ed elettivamente

domiciliati in VIA FONTANA N.5, MILANO presso lo studio dell'avv. FRANCESCO CARREA

(C.F.CRRFNC79D26F205A);

INTERVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue:

per gli attori:

"Voglia l'on.le Tribunale adito accertare e dichiarare, per quanto in premessa esposto (cfr. premessa

dell'atto di citazione), la responsabilità degli amministratori della Keyros spa per aver indicato causali

non ricorrenti e non rispondenti per la procedura di licenziamento collettivo e Cassa Integrazioni

Guadagni straordinaria e per l'effetto condannarli, sempre in proprio e in solido, al risarcimento dei

danni patrimoniali e non patrimoniali nella misura non inferiore ad euro 150mila per ognuno degli

attori o a quella somma maggiore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione, interessi, oltre

spese e competenze di causa con attribuzione."

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per gli intervenuti:

"Voglia l'on.le Tribunale di Milano accertare e dichiarare, per quanto in premessa esposto la

responsabilità degli amministratori della Keyros spa ed in particolare dei signori FRANCESCO

COSTANTINI, LUIGI RATTI, LUIGI ZANETTI, DAVIDE ALBERTO FORTUNATO, PAOLO NARDI e

VINCENZO OLGIATI, per aver indicato causali non ricorrenti e non rispondenti per la procedura di

licenziamento collettivo e Cassa Integrazioni Guadagni straordinaria e per l'effetto condannarli

sempre in proprio e in solido tra loro al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, in

favore degli interventori, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria,

oltre interessi, oltre spese e competenze di causa, quest'ultime distrazione in favore del sottoscritto

procuratore antistatario."

per i convenuti FRANCESCO COSTANTINI, LUIGI RATTI, LUIGI ZANETTI,

PAOLO NODARI, DAVIDE ALBERTO FORTUNATO:

"Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria domanda, eccezione od istanza:

A

I. dichiarare inammissibili, improponibili e/o comunque, rigettare tutte le domande proposte, nei

confronti del dottor Francesco Costantini, dello avv. Paolo Nodari, del dottor Davide Alberto

Fortunato, del signor Luigi Ratti e del signor Luigi Zanetti, dal sig. Vincenzo Amoruso, dal sig. Stefano

Barbera, dalla sig.ra Barbara Tiziana Brianti, dal sig. Fabrizio Castronovo, dal sig. Francesco

Cellura, dal sig. Massimiliano De Natale, dal sig. Marcello Michele Di Mauro, dal sig. Antonello

Giordano, dal signor Andrea Invidia, dal sig. Antonio Lattanzio, dal sig. Claudio Marino, dalla sig.ra

Maria Gisella Morrone, dal sig. Oreste Musto, dal sig. Giuseppe Quartucci, dal sig. Gregorio Fedele,

dal sig. Carlo Luciano Suriano, dal sig. Giulio Villani, dal sig. Raffaele Sica e dalla sig.ra Maria

Gabriella Gaetana Reitano, con Atto di Citazione in data 19 luglio 2010;

II. in subordine, nella denegata ipotesi in cui le domande proposte, nel presente giudizio, dal sig.

Vincenzo Amoruso, dal sig. Stefano Barbera, dalla sig.ra Barbara Tiziana Brianti, dal sig. Fabrizio

Castronovo, dal sig. Francesco Cellura, dal sig. Massimiliano De Natale, dal sig. Marcello Michele Di

Mauro, dal sig. Antonello Giordano, dal signor Andrea Invidia, dal sig. Antonio Lattanzio, dal sig.

Claudio Marino, dalla sig.ra Maria Gisella Morrone, dal sig. Oreste Musto, dal sig. Giuseppe

Quartucci, dal sig. Gregorio Fedele, dal sig. Carlo Luciano Suriano, dal sig. Giulio Villani, dal sig.

Raffaele Sica e/o dalla sig.ra Maria Gabriella Gaetana Reitano, nei confronti del dottor Francesco

Costantini, dell’avv. Paolo Nodari, del dottor Davide Alberto Fortunato, del signor Luigi Ratti e del

signor Luigi Zanetti, venissero ritenute, in tutto o in parte, fondate, dichiarare tenute e condannare:

- Chubb Insurance Company of Europe S.A., con sede legale in Bruxelles (Belgio) e Rappresentanza

Generale per l’Italia, in Milano, Piazzetta Pattari n. 2, Codice Fiscale 08532530154, e/o Chubb

Insurance Company of Europe S.E., con sede legale in Londra (Gran Bretagna) e Rappresentanza

Generale per l’Italia, in Milano, Piazzetta Pattari n. 2, Codice Fiscale 06372070968, a tenere

manlevato ed indenne il dottor Francesco Costantini di tutto quanto il dottor Francesco Costantini

fosse, in tale denegata ipotesi, dichiarato tenuto e/o condannato, per i titoli e gli altri fatti di cui al

presente giudizio, a pagare al sig. Vincenzo Amoruso, al sig. Stefano Barbera, alla sig.ra Barbara

Tiziana Brianti, al sig. Fabrizio Castronovo, al sig. Francesco Cellura, al sig. Massimiliano De

Natale, al sig. Marcello Michele Di Mauro, al sig. Antonello Giordano, al signor Andrea Invidia, al

sig. Antonio Lattanzio, al sig. Claudio Marino, alla sig.ra Maria Gisella Morrone, al sig. Oreste

Musto, al sig. Giuseppe Quartucci, al sig. Gregorio Fedele, al sig. Carlo Luciano Suriano, al sig.

Giulio Villani, al sig. Raffaele Sica e/o alla sig.ra Maria Gabriella Gaetana Reitano, e, quindi,

dichiarare tenuta e condannare Chubb Insurance Company of Europe S.A., con sede legale in

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Bruxelles (Belgio) e Rappresentanza Generale per l’Italia, in Milano, Piazzetta Pattari n. 2, Codice

Fiscale 08532530154, e/o Chubb Insurance Company of Europe S.E., con sede legale in Londra (Gran

Bretagna) e Rappresentanza Generale per l’Italia, in Milano, Piazzetta Pattari n. 2, Codice Fiscale

06372070968, a pagare, nella sua qualità di assicuratore del dottor Francesco Costantini, al dottor

Francesco Costantini - o, in caso di esercizio, da parte di Chubb Insurance Company of Europe S.A.,

con sede legale in Bruxelles (Belgio) e Rappresentanza Generale per l’Italia, in Milano, Piazzetta

Pattari n. 2, Codice Fiscale 08532530154, e/o di Chubb Insurance Company of Europe S.E., con sede

legale in Londra (Gran Bretagna) e Rappresentanza Generale per l’Italia, in Milano, Piazzetta Pattari

n. 2, Codice Fiscale 06372070968, della facoltà di cui al secondo comma dell’articolo 1917 cod. civ.,

agli attori - tutte le somme che, sempre nella denegata ipotesi di cui al presente punto II di queste

conclusioni, fossero ritenute dovute, per i titoli e gli altri fatti di cui è causa, al sig. Vincenzo Amoruso,

al sig. Stefano Barbera, alla sig.ra Barbara Tiziana Brianti, al sig. Fabrizio Castronovo, al sig.

Francesco Cellura, al sig. Massimiliano De Natale, al sig. Marcello Michele Di Mauro, al sig.

Antonello Giordano, al signor Andrea Invidia, al sig. Antonio Lattanzio, al sig. Claudio Marino, alla

sig.ra Maria Gisella Morrone, al sig. Oreste Musto, al sig. Giuseppe Quartucci, al sig. Gregorio

Fedele, al sig. Carlo Luciano Suriano, al sig. Giulio Villani, al sig. Raffaele Sica e/o alla sig.ra Maria

Gabriella Gaetana Reitano;

- Allianz S.p.A., con sede in Trieste, Largo Ugo Irneri n. 3, Codice Fiscale 05032630963, a tenere

manlevato ed indenne l’avv. Paolo Nodari di tutto quanto l’avv. Paolo Nodari fosse, in tale denegata

ipotesi, dichiarato tenuto e/o condannato, per i titoli e gli altri fatti di cui al presente giudizio, a

pagare al sig. Vincenzo Amoruso, al sig. Stefano Barbera, alla sig.ra Barbara Tiziana Brianti, al sig.

Fabrizio Castronovo, al sig. Francesco Cellura, al sig. Massimiliano De Natale, al sig. Marcello

Michele Di Mauro, al sig. Antonello Giordano, al signor Andrea Invidia, al sig. Antonio Lattanzio, al

sig. Claudio Marino, alla sig.ra Maria Gisella Morrone, al sig. Oreste Musto, al sig. Giuseppe

Quartucci, al sig. Gregorio Fedele, al sig. Carlo Luciano Suriano, al sig. Giulio Villani, al sig.

Raffaele Sica e/o alla sig.ra Maria Gabriella Gaetana Reitano, e, quindi, dichiarare tenuta e

condannare Allianz S.p.A., con sede in Trieste, Largo Ugo Irneri n. 3, Codice Fiscale 05032630963, a

pagare, nella sua qualità di assicuratore dell’avv. Paolo Nodari, all’avv. Paolo Nodari - o, in caso di

esercizio, da parte di Allianz S.p.A., con sede in Trieste, Largo Ugo Irneri n. 3, Codice Fiscale

05032630963, della facoltà di cui al secondo comma dell’articolo 1917 cod. civ., agli attori - tutte le

somme che, sempre nella denegata ipotesi di cui al presente punto II di queste conclusioni, fossero

ritenute dovute, per i titoli e gli altri fatti di cui è causa, al sig. Vincenzo Amoruso, al sig. Stefano

Barbera, alla sig.ra Barbara Tiziana Brianti, al sig. Fabrizio Castronovo, al sig. Francesco Cellura, al

sig. Massimiliano De Natale, al sig. Marcello Michele Di Mauro, dl sig. Antonello Giordano, al signor

Andrea Invidia, al sig. Antonio Lattanzio, al sig. Claudio Marino, alla sig.ra Maria Gisella Morrone,

al sig. Oreste Musto, al sig. Giuseppe Quartucci, al sig. Gregorio Fedele, al sig. Carlo Luciano

Suriano, al sig. Giulio Villani, al sig. Raffaele Sica e/o alla sig.ra Maria Gabriella Gaetana Reitano;

- gli assicuratori dei Lloyd’s di Londra che hanno sottoscritto l’assicurazione di cui al Certificato di

Assicurazione n. 1784112 del 21 gennaio 2010, con sede legale in Londra (Gran Bretagna) e

Rappresentanza Generale per l’Italia, in Milano, Corso Garibaldi n. 86, Codice Fiscale 07585850584,

a tenere manlevato ed indenne il dottor Davide Alberto Fortunato di tutto quanto il dottor Davide

Alberto Fortunato fosse, in tale denegata ipotesi, dichiarato tenuto e/o condannato, per i titoli e gli

altri fatti di cui al presente giudizio, a pagare al sig. Vincenzo Amoruso, al sig. Stefano Barbera, alla

sig.ra Barbara Tiziana Brianti, al sig. Fabrizio Castronovo, al sig. Francesco Cellura, al sig.

Massimiliano De Natale, al sig. Marcello Michele Di Mauro, al sig. Antonello Giordano, al signor

Andrea Invidia, al sig. Antonio Lattanzio, al sig. Claudio Marino, alla sig.ra Maria Gisella Morrone,

al sig. Oreste Musto, al sig. Giuseppe Quartucci, al sig. Gregorio Fedele, al sig. Carlo Luciano

Suriano, al sig. Giulio Villani, al sig. Raffaele Sica e/o alla sig.ra Maria Gabriella Gaetana Reitano, e,

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quindi, dichiarare tenuta e condannare detti assicuratori dei Lloyd’s di Londra, con sede legale in

Londra (Gran Bretagna) e Rappresentanza Generale per l’Italia, in Milano, Corso Garibaldi n. 86,

Codice Fiscale 07585850584, a pagare, nella sua qualità di assicuratore del dottor Davide Alberto

Fortunato, al dottor Davide Alberto Fortunato - o, in caso di esercizio, da parte di detti assicuratori

dei Lloyd’s di Londra, con sede legale in Londra (Gran Bretagna) e Rappresentanza Generale per

l’Italia, in Milano, Corso Garibaldi n. 86, Codice Fiscale 07585850584, della facoltà di cui al secondo

comma dello articolo 1917 cod. civ., agli attori - tutte le somme che, sempre nella denegata ipotesi di

cui al presente punto II di queste conclusioni, fossero ritenute dovute, per i titoli e gli altri fatti di cui è

causa, al sig. Vincenzo Amoruso, al sig. Stefano Barbera, alla sig.ra Barbara Tiziana Brianti, al sig.

Fabrizio Castronovo, al sig. Francesco Cellura, al sig. Massimiliano De Natale, al sig. Marcello

Michele Di Mauro, dl sig. Antonello Giordano, al signor Andrea Invidia, al sig. Antonio Lattanzio, al

sig. Claudio Marino, alla sig.ra Maria Gisella Morrone, al sig. Oreste Musto, al sig. Giuseppe

Quartucci, al sig. Gregorio Fedele, al sig. Carlo Luciano Suriano, al sig. Giulio Villani, al sig.

Raffaele Sica e/o alla sig.ra Maria Gabriella Gaetana Reitano;

- Chubb Insurance Company of Europe S.A., con sede legale in Bruxelles (Belgio) e Rappresentanza

Generale per l’Italia, in Milano, Piazzetta Pattari n. 2, Codice Fiscale 08532530154, e/o Chubb

Insurance Company of Europe S.E., con sede legale in Londra (Gran Bretagna) e Rappresentanza

Generale per l’Italia, in Milano, Piazzetta Pattari n. 2, Codice Fiscale 06372070968, a tenere

manlevato ed indenne il signor Luigi Ratti di tutto quanto il signor Luigi Ratti fosse, in tale denegata

ipotesi, dichiarato tenuto e/o condannato, per i titoli e gli altri fatti di cui al presente giudizio, a

pagare al sig. Vincenzo Amoruso, al sig. Stefano Barbera, alla sig.ra Barbara Tiziana Brianti, al sig.

Fabrizio Castronovo, al sig. Francesco Cellura, al sig. Massimiliano De Natale, al sig. Marcello

Michele Di Mauro, al sig. Antonello Giordano, al signor Andrea Invidia, al sig. Antonio Lattanzio, al

sig. Claudio Marino, alla sig.ra Maria Gisella Morrone, al sig. Oreste Musto, al sig. Giuseppe

Quartucci, al sig. Gregorio Fedele, al sig. Carlo Luciano Suriano, al sig. Giulio Villani, al sig.

Raffaele Sica e/o alla sig.ra Maria Gabriella Gaetana Reitano, e, quindi, dichiarare tenuta e

condannare Chubb Insurance Company of Europe S.A., con sede legale in Bruxelles (Belgio) e

Rappresentanza Generale per l’Italia, in Milano, Piazzetta Pattari n. 2, Codice Fiscale 08532530154,

e/o Chubb Insurance Company of Europe S.E., con sede legale in Londra (Gran Bretagna) e

Rappresentanza Generale per l’Italia, in Milano, Piazzetta Pattari n. 2, Codice Fiscale 06372070968,

a pagare, nella sua qualità di assicuratore del signor Luigi Ratti, al signor Luigi Ratti - o, in caso di

esercizio, da parte di Chubb Insurance Company of Europe S.A., con sede legale in Bruxelles (Belgio)

e Rappresentanza Generale per l’Italia, in Milano, Piazzetta Pattari n. 2, Codice Fiscale

08532530154, e/o di Chubb Insurance Company of Europe S.E., con sede legale in Londra (Gran

Bretagna) e Rappresentanza Generale per l’Italia, in Milano, Piazzetta Pattari n. 2, Codice Fiscale

06372070968, della facoltà di cui al secondo comma dello articolo 1917 cod. civ., agli attori - tutte le

somme che, sempre nella denegata ipotesi di cui al presente punto II di queste conclusioni, fossero

ritenute dovute, per i titoli e gli altri fatti di cui è causa, al sig. Vincenzo Amoruso, al sig. Stefano

Barbera, alla sig.ra Barbara Tiziana Brianti, al sig. Fabrizio Castronovo, al sig. Francesco Cellura, al

sig. Massimiliano De Natale, al sig. Marcello Michele Di Mauro, dl sig. Antonello Giordano, al signor

Andrea Invidia, al sig. Antonio Lattanzio, al sig. Claudio Marino, alla sig.ra Maria Gisella Morrone,

al sig. Oreste Musto, al sig. Giuseppe Quartucci, al sig. Gregorio Fedele, al sig. Carlo Luciano

Suriano, al sig. Giulio Villani, al sig. Raffaele Sica e/o alla sig.ra Maria Gabriella Gaetana Reitano;

- Chubb Insurance Company of Europe S.A., con sede legale in Bruxelles (Belgio) e Rappresentanza

Generale per l’Italia, in Milano, Piazzetta Pattari n. 2, Codice Fiscale 08532530154, e/o Chubb

Insurance Company of Europe S.E., con sede legale in Londra (Gran Bretagna) e Rappresentanza

Generale per l’Italia, in Milano, Piazzetta Pattari n. 2, Codice Fiscale 06372070968, a tenere

manlevato ed indenne il signor Luigi Zanetti, di tutto quanto il signor Luigi Zanetti fosse, in tale

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denegata ipotesi, dichiarato tenuto e/o condannato, per i titoli e gli altri fatti di cui al presente

giudizio, a pagare al sig. Vincenzo Amoruso, al sig. Stefano Barbera, alla sig.ra Barbara Tiziana

Brianti, al sig. Fabrizio Castronovo, al sig. Francesco Cellura, al sig. Massimiliano De Natale, al sig.

Marcello Michele Di Mauro, al sig. Antonello Giordano, al signor Andrea Invidia, al sig. Antonio

Lattanzio, al sig. Claudio Marino, alla sig.ra Maria Gisella Morrone, al sig. Oreste Musto, al sig.

Giuseppe Quartucci, al sig. Gregorio Fedele, al sig. Carlo Luciano Suriano, al sig. Giulio Villani, al

sig. Raffaele Sica e/o alla sig.ra Maria Gabriella Gaetana Reitano, e, quindi, dichiarare tenuta e

condannare Chubb Insurance Company of Europe S.A., con sede legale in Bruxelles (Belgio) e

Rappresentanza Generale per l’Italia, in Milano, Piazzetta Pattari n. 2, Codice Fiscale 08532530154,

e/o Chubb Insurance Company of Europe S.E., con sede legale in Londra (Gran Bretagna) e

Rappresentanza Generale per l’Italia, in Milano, Piazzetta Pattari n. 2, Codice Fiscale 06372070968,

a pagare, nella sua qualità di assicuratore del signor Luigi Zanetti - o, in caso di esercizio, da parte di

Chubb Insurance Company of Europe S.A., con sede legale in Bruxelles (Belgio) e Rappresentanza

Generale per l’Italia, in Milano, Piazzetta Pattari n. 2, Codice Fiscale 08532530154, e/o di Chubb

Insurance Company of Europe S.E., con sede legale in Londra (Gran Bretagna) e Rappresentanza

Generale per l’Italia, in Milano, Piazzetta Pattari n. 2, Codice Fiscale 06372070968, della facoltà di

cui al secondo comma dello articolo 1917 cod. civ., agli attori - tutte le somme che, sempre nella

denegata ipotesi di cui al presente punto II di queste conclusioni, fossero ritenute dovute, per i titoli e

gli altri fatti di cui è causa, al sig. Vincenzo Amoruso, al sig. Stefano Barbera, alla sig.ra Barbara

Tiziana Brianti, al sig. Fabrizio Castronovo, al sig. Francesco Cellura, al sig. Massimiliano De

Natale, al sig. Marcello Michele Di Mauro, dl sig. Antonello Giordano, al signor Andrea Invidia, al

sig. Antonio Lattanzio, al sig. Claudio Marino, alla sig.ra Maria Gisella Morrone, al sig. Oreste

Musto, al sig. Giuseppe Quartucci, al sig. Gregorio Fedele, al sig. Carlo Luciano Suriano, al sig.

Giulio Villani, al sig. Raffaele Sica e/o alla sig.ra Maria Gabriella Gaetana Reitano.

B

disporre la fissazione della udienza necessaria allo scopo di consentire la citazione di:

- Chubb Insurance Company of Europe S.E., con sede legale in Londra (Gran Bretagna) e

Rappresentanza Generale per l’Italia, in Milano, Piazzetta Pattari n. 2, Codice Fiscale 06372070968;

- Allianz S.p.A., con sede in Trieste, Largo Ugo Irneri n. 3, Codice Fiscale 05032630963,;

- Assicuratori dei Lloyd’s di Londra che hanno sottoscritto l’assicurazione di cui al Certificato di

Assicurazione n. 1784112 del 21 gennaio 2010, con sede legale in Londra (Gran Bretagna) e

Rappresentanza Generale per l’Italia, in Milano, Corso Garibaldi n. 86, Codice Fiscale 07585850584;

- AIG Europe Limited, Codice Fiscale 08037550962, con Rappresentanza Generale per la Italia, in

Milano, Via della Chiusa n. 2;

nel rispetto dei termini dell’articolo 163-bis cod. proc. civ., e, in ogni caso:

I. dichiarare inesistenti, inammissibili, improponibili e/o, comunque, rigettare tutte le domande

proposte, nei confronti dei signori Francesco Costantini, Luigi Ratti, Luigi Zanetti, Paolo Nodari e

Davide Alberto Fortunato, dai signori Sergio Di Matteo, Sergio Di Masi, Luigi Volpe, Raffaella

Castellano, Raffaella Marciano, Angelo Franco Di Fraia, Giovanna Alviggi, Mario Fusco, Amedeo

Tommasone, Raffaele Tufano, Monica Salio e Mauro Leone, con Comparsa di Intervento in data 23

gennaio/15 febbraio 2013;

II. in subordine, per la denegata ipotesi in cui le domande proposte, nel presente giudizio, dai signori

Sergio Di Matteo, Sergio Di Masi, Luigi Volpe, Raffaella Castellano, Raffaella Marciano, Angelo

Franco Di Fraia, Giovanna Alviggi, Mario Fusco, Amedeo Tommasone, Raffaele Tufano, Monica

Salio e Mauro Leone, nei confronti dei signori Francesco Costantini, Luigi Ratti, Luigi Zanetti, Paolo

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pagina 7 di 19

Nodari e Davide Alberto Fortunato, venissero ritenute, in tutto o in parte, ammissibili e fondate,

condannare Chubb Insurance Company of Europe S.E., con sede legale in Londra (Gran Bretagna) e

Rappresentanza Generale per l’Italia, in Milano, Piazzetta Pattari n. 2, Codice Fiscale 06372070968,

Allianz S.p.A., con sede in Trieste, Largo Ugo Irneri n. 3, Codice Fiscale 05032630963, gli

Assicuratori dei Lloyd’s di Londra che hanno sottoscritto la assicurazione di cui al Certificato di

Assicurazione n. 1784112 del 21 gennaio 2010, con sede legale in Londra (Gran Bretagna) e

Rappresentanza Generale per l’Italia, in Milano, Corso Garibaldi n. 86, Codice Fiscale 07585850584

e/o AIG Europe Limited, Codice Fiscale 08037550962, con Rappresentanza Generale per la Italia, in

Milano, Via della Chiusa n. 2 a tenere manlevati ed indenni i rispettivi assicurati dottor Francesco

Costantini, signor Luigi Ratti, signor Luigi Zanetti, signor Paolo Nodari e signor Davide Alberto

Fortunato di tutto quanto il dottor Francesco Costantini, il signor Luigi Ratti, il signor Luigi Zanetti, il

signor Paolo Nodari e il signor Davide Alberto Fortunato fossero, in tale denegata ipotesi, dichiarati

tenuti e/o condannati, per i titoli e gli altri fatti di cui al presente giudizio, a pagare ai signori Sergio

Di Matteo, Sergio Di Masi, Luigi Volpe, Raffaella Castellano, Raffaella Marciano, Angelo Franco Di

Fraia, Giovanna Alviggi, Mario Fusco, Amedeo Tommasone, Raffaele Tufano, Monica Salio e/o

Mauro Leone, e, quindi, dichiarare tenuti e condannare Chubb Insurance Company of Europe S.E.,

con Rappresentanza Generale per la Italia, in Milano, Piazzetta Pattari n. 2, Codice Fiscale

06372070968, Allianz S.p.A., con sede in Trieste, Largo Ugo Irneri n. 3, Codice Fiscale 05032630963,

gli Assicuratori dei Lloyd’s di Londra che hanno sottoscritto la assicurazione di cui al Certificato di

Assicurazione n. 1784112 del 21 gennaio 2010, con sede legale in Londra (Gran Bretagna) e

Rappresentanza Generale per l’Italia, in Milano, Corso Garibaldi n. 86, Codice Fiscale 07585850584

e/o AIG Europe Limited, Codice Fiscale 08037550962, con Rappresentanza Generale per la Italia, in

Milano, Via della Chiusa n. 2, a pagare, nella loro rispettive qualità di assicuratori del dottor

Francesco Costantini, del signor Luigi Ratti, del signor Luigi Zanetti, del signor Paolo Nodari e del

signor Davide Alberto Fortunato, ai rispettivi assicurati dottor Francesco Costantini, signor Luigi

Ratti, signor Luigi Zanetti, signor Paolo Nodari e signor Davide Alberto Fortunato - o, in caso di

esercizio, da parte di Chubb Insurance Company of Europe S.E., degli Assicuratori dei Lloyd’s di

Londra che hanno sottoscritto la assicurazione di cui al Certificato di Assicurazione n. 1784112 del 21

gennaio 2010, di Allianz S.p.A. e/o di AIG Europe Limited della facoltà di cui al secondo comma dello

articolo 1917 cod. civ. e a quelle di loro che abbiano esercitato tale facoltà, ai signori Sergio Di

Matteo, Sergio Di Masi, Luigi Volpe, Raffaella Castellano, Raffaella Marciano, Angelo Franco Di

Fraia, Giovanna Alviggi, Mario Fusco, Amedeo Tommasone, Raffaele Tufano, Monica Salio e/o

Mauro Leone - tutte le somme che, sempre nella denegata ipotesi di cui sopra, fossero ritenute dovute,

per i titoli e gli altri fatti di cui è causa, ai signori Sergio Di Matteo, Sergio Di Masi, Luigi Volpe,

Raffaella Castellano, Raffaella Marciano, Angelo Franco Di Fraia, Giovanna Alviggi, Mario Fusco,

Amedeo Tommasone, Raffaele Tufano, Monica Salio e/o Mauro Leone.

C

Dichiarare inammissibile o, in subordine, rigettare la istanza di ammissione di CTU Contabile

formulata dagli attori, all’udienza del 18 febbraio 2013.

D

In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari."

per il convenuto MATTEO OLGIATI:

"Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria domanda, eccezione od istanza:

I

disporre, a norma dell’art. 269 cod. proc. civ., la fissazione della udienza necessaria allo scopo di

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pagina 8 di 19

consentire la citazione di Chubb Insurance Company of Europe S.A., con sede legale in Bruxelles

(Belgio) e Rappresentanza Generale per l’Italia, in Milano, Piazzetta Pattari n. 2, Codice Fiscale

08532530154, e di Chubb Insurance Company of Europe S.E., con sede legale in Londra (Gran

Bretagna) e Rappresentanza Generale per l’Italia, in Milano, Piazzetta Pattari n. 2, Codice Fiscale

06372070968, nel rispetto dei termini dello articolo 163-bis cod. proc. civ., e, in ogni caso, accogliere

le seguenti conclusioni:

A. In via preliminare di rito, dichiarare e/o, comunque, pronunciare l’estinzione del presente giudizio

o, in subordine, ordinare la cancellazione della presente causa dal ruolo;

B. Nel merito, in subordine:

I. dichiarare inesistenti, inammissibili, improponibili e/o, comunque, rigettare tutte le domande

proposte, nei confronti del signor Matteo Olgiati, dal sig. Vincenzo Amoruso, dal sig. Stefano Barbera,

dalla sig.ra Barbara Tiziana Brianti, dal sig. Fabrizio Castronovo, dal sig. Francesco Cellura, dal sig.

Massimiliano De Natale, dal sig. Marcello Michele Di Mauro, dal sig. Antonello Giordano, dal signor

Andrea Invidia, dal sig. Antonio Lattanzio, dal sig. Claudio Marino, dalla sig.ra Maria Gisella

Morrone, dal sig. Oreste Musto, dal sig. Giuseppe Quartucci, dal sig. Gregorio Fedele, dal sig. Carlo

Luciano Suriano, dal sig. Giulio Villani, dal sig. Raffaele Sica e dalla sig.ra Maria Gabriella Gaetana

Reitano, con Atto di Citazione in data 19 luglio 2010 e con Atto di Citazione in Rinnovazione in data

12 giugno 2012;

II. in subordine, nella denegata ipotesi in cui le domande proposte, nel presente giudizio, dal sig.

Vincenzo Amoruso, dal sig. Stefano Barbera, dalla sig.ra Barbara Tiziana Brianti, dal sig. Fabrizio

Castronovo, dal sig. Francesco Cellura, dal sig. Massimiliano De Natale, dal sig. Marcello Michele Di

Mauro, dal sig. Antonello Giordano, dal signor Andrea Invidia, dal sig. Antonio Lattanzio, dal sig.

Claudio Marino, dalla sig.ra Maria Gisella Morrone, dal sig. Oreste Musto, dal sig. Giuseppe

Quartucci, dal sig. Gregorio Fedele, dal sig. Carlo Luciano Suriano, dal sig. Giulio Villani, dal sig.

Raffaele Sica e/o dalla sig.ra Maria Gabriella Gaetana Reitano, nei confronti del signor Matteo

Olgiati, venissero ritenute, in tutto o in parte, fondate, dichiarare tenute e condannare Chubb

Insurance Company of Europe S.A., con sede legale in Bruxelles (Belgio) e Rappresentanza Generale

per l’Italia, in Milano, Piazzetta Pattari n. 2, Codice Fiscale 08532530154, e/o Chubb Insurance

Company of Europe S.E., con sede legale in Londra (Gran Bretagna) e Rappresentanza Generale per

l’Italia, in Milano, Piazzetta Pattari n. 2, Codice Fiscale 06372070968, a tenere manlevato ed indenne

il signor Matteo Olgiati di tutto quanto il signor Matteo Olgiati fosse, in tale denegata ipotesi,

dichiarato tenuto e/o condannato, per i titoli e gli altri fatti di cui al presente giudizio, a pagare al sig.

Vincenzo Amoruso, al sig. Stefano Barbera, alla sig.ra Barbara Tiziana Brianti, al sig. Fabrizio

Castronovo, al sig. Francesco Cellura, al sig. Massimiliano De Natale, al sig. Marcello Michele Di

Mauro, al sig. Antonello Giordano, al signor Andrea Invidia, al sig. Antonio Lattanzio, al sig. Claudio

Marino, alla sig.ra Maria Gisella Morrone, al sig. Oreste Musto, al sig. Giuseppe Quartucci, al sig.

Gregorio Fedele, al sig. Carlo Luciano Suriano, al sig. Giulio Villani, al sig. Raffaele Sica e/o alla

sig.ra Maria Gabriella Gaetana Reitano, e, quindi, dichiarare tenuta e condannare Chubb Insurance

Company of Europe S.A., con sede legale in Bruxelles (Belgio) e Rappresentanza Generale per l’Italia,

in Milano, Piazzetta Pattari n. 2, Codice Fiscale 08532530154, e/o Chubb Insurance Company of

Europe S.E., con sede legale in Londra (Gran Bretagna) e Rappresentanza Generale per l’Italia, in

Milano, Piazzetta Pattari n. 2, Codice Fiscale 06372070968, a pagare, nella sua qualità di

assicuratore del signor Matteo Olgiati, al signor Matteo Olgiati - o, in caso di esercizio, da parte di

Chubb Insurance Company of Europe S.A., con sede legale in Bruxelles (Belgio) e Rappresentanza

Generale per la Italia, in Milano, Piazzetta Pattari n. 2, Codice Fiscale 08532530154, e/o di Chubb

Insurance Company of Europe S.E., con sede legale in Londra (Gran Bretagna) e Rappresentanza

Generale per l’Italia, in Milano, Piazzetta Pattari n. 2, Codice Fiscale 06372070968, della facoltà di

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pagina 9 di 19

cui al secondo comma dell’articolo 1917 cod. civ., agli attori - tutte le somme che, sempre nella

denegata ipotesi di cui al presente punto II di queste conclusioni, fossero ritenute dovute, per i titoli e

gli altri fatti di cui è causa, al sig. Vincenzo Amoruso, al sig. Stefano Barbera, alla sig.ra Barbara

Tiziana Brianti, al sig. Fabrizio Castronovo, al sig. Francesco Cellura, al sig. Massimiliano De

Natale, al sig. Marcello Michele Di Mauro, al sig. Antonello Giordano, al signor Andrea Invidia, al

sig. Antonio Lattanzio, al sig. Claudio Marino, alla sig.ra Maria Gisella Morrone, al sig. Oreste

Musto, al sig. Giuseppe Quartucci, al sig. Gregorio Fedele, al sig. Carlo Luciano Suriano, al sig.

Giulio Villani, al sig. Raffaele Sica e/o alla sig.ra Maria Gabriella Gaetana Reitano.

II

disporre la fissazione della udienza necessaria allo scopo di consentire la citazione di Chubb

Insurance Company of Europe S.E., e Rappresentanza Generale per l’Italia, in Milano, Piazzetta

Pattari n. 2, Codice Fiscale 06372070968, nel rispetto dei termini dell’articolo 163-bis cod. proc. civ.,

e, in ogni caso, accogliere le seguenti

Conclusioni

Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria domanda, eccezione od istanza:

I. dichiarare inesistenti, inammissibili, improponibili e/o, comunque, rigettare tutte le domande

proposte, nei confronti del signor Matteo Olgiati, dai signori Sergio Di Matteo, Sergio Di Masi, Luigi

Volpe, Raffaella Castellano, Raffaella Marciano, Angelo Franco Di Fraia, Giovanna Alviggi, Mario

Fusco, Amedeo Tommasone, Raffaele Tufano, Monica Salio e Mauro Leone, con Comparsa di

Intervento in data 23 gennaio/15 febbraio 2013;

II. in subordine, per la denegata ipotesi in cui le domande proposte, nel presente giudizio, dai signori

Sergio Di Matteo, Sergio Di Masi, Luigi Volpe, Raffaella Castellano, Raffaella Marciano, Angelo

Franco Di Fraia, Giovanna Alviggi, Mario Fusco, Amedeo Tommasone, Raffaele Tufano, Monica

Salio e Mauro Leone, nei confronti del signor Matteo Olgiati, venissero ritenute, in tutto o in parte,

ammissibili e fondate, condannare Chubb Insurance Company of Europe S.E., e Rappresentanza

Generale per l’Italia, in Milano, Piazzetta Pattari n. 2, Codice Fiscale 06372070968, a tenere

manlevato ed indenne il signor Matteo Olgiati di tutto quanto il signor Matteo Olgiati fosse, in tale

denegata ipotesi, dichiarato tenuto e/o condannato, per i titoli e gli altri fatti di cui al presente

giudizio, a pagare ai signori Sergio Di Matteo, Sergio Di Masi, Luigi Volpe, Raffaella Castellano,

Raffaella Marciano, Angelo Franco Di Fraia, Giovanna Alviggi, Mario Fusco, Amedeo Tommasone,

Raffaele Tufano, Monica Salio e/o Mauro Leone, e, quindi, dichiarare tenuta e condannare Chubb

Insurance Company of Europe S.E., con Rappresentanza Generale per l’Italia, in Milano, Piazzetta

Pattari n. 2, Codice Fiscale 06372070968, a pagare, nella sua qualità di assicuratore del signor

Matteo Olgiati, al signor Matteo Olgiati - o, in caso di esercizio, da parte di Chubb Insurance

Company of Europe S.E. della facoltà di cui al secondo comma dell’articolo 1917 cod. civ. - ai signori

Sergio Di Matteo, Sergio Di Masi, Luigi Volpe, Raffaella Castellano, Raffaella Marciano, Angelo

Franco Di Fraia, Giovanna Alviggi, Mario Fusco, Amedeo Tommasone, Raffaele Tufano, Monica

Salio e/o Mauro Leone tutte le somme che, sempre nella denegata ipotesi di cui sopra, fossero ritenute

dovute, per i titoli e gli altri fatti di cui è causa, ai signori Sergio Di Matteo, Sergio Di Masi, Luigi

Volpe, Raffaella Castellano, Raffaella Marciano, Angelo Franco Di Fraia, Giovanna Alviggi, Mario

Fusco, Amedeo Tommasone, Raffaele Tufano, Monica Salio e/o Mauro Leone.

III

Dichiarare inammissibile o, in subordine, rigettare la istanza di ammissione di CTU Contabile

formulata dagli attori, all’udienza del 18 febbraio 2013.

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In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari."

per la terza chiamata CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE:

"IN VIA PRELIMINARE

- accertare e dichiarare l’inammissibilità dell’intervento, o comunque delle domande ivi svolte,

relativamente alla posizione delle parti intervenute, per tutti i motivi esposti in atti ed all’udienza

del 18 febbraio 2013; conseguentemente, estromettere le parti medesime, ovvero, in subordine,

rigettare comunque le domande svolte dalle stesse, trattandosi di domande nuove; ferma restando

l’opposizione all’estensione del contraddittorio derivante dalle predette nuove domande;

NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:

- accertare e dichiarare l’infondatezza delle domande di chiamata in garanzia e manleva svolte dai

convenuti Costantini, Ratti e Zanetti, Matteo Olgiati nei confronti di Chubb, e quindi respingere

tali domande, pretese ed azioni, per assoluta mancanza di copertura assicurativa in relazione alla

Polizza Chubb, come invocata ed azionata dai predetti convenuti in merito ai fatti per cui è causa,

per i motivi e le esclusioni di Polizza come menzionati in atti ed in quelle che saranno le successive

memorie e difese, considerandosi la Polizza medesima (sub doc. 1 Chubb) e le relative esclusioni e

limitazioni di copertura assicurativa, parte integrante anche del presente atto difensivo;

- in ogni caso, accertare e dichiarare l’inesistenza e/o l’inammissibilità e/o infondatezza in fatto e in

diritto delle domande, azioni e pretese attoree, per le ragioni esposte dai convenuti, alla cui difesa

in merito Chubb si è associata, e per gli effetti respingere le domande proposte dagli attori verso i

convenuti, tra i quali i signori Costantini, Zanetti, Ratti, Olgiati e, conseguentemente, nei confronti

di Chubb, da essi chiamata in garanzia e manleva (nella denegata ipotesi in cui si ritenga operante

la copertura assicurativa Chubb in merito ai fatti di causa);

IN VIA SUBORDINATA:

- nelle denegate ipotesi in cui si ritenga sussistere copertura assicurativa Chubb e fondata la

domanda attorea verso i signori Costantini, Zanetti, Olgiati Ratti, limitare comunque l’indennizzo

di Chubb nel rispetto e nei limiti del massimale di Polizza e comunque di ogni altro limite previsto

dal contratto assicurativo, parte integrante del presente atto (sub doc. 1 Chubb);

IN OGNI CASO:

- con condanna di parti attrici e/o delle parti che hanno chiamato in causa Chubb, al pagamento

integrale delle spese legali, inclusa IVA e accessori, a favore di Chubb, e delle quali lo scrivente

procuratore si dichiara antistatario.

******

Si richiama la documentazione già prodotta in atti (sub docc. da 0 a 4 Chubb)."

per la terza chiamata ALLIANZ SPA:

"Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare:

1) In via pregiudiziale, accertata e dichiarata l’inammissibilità delle domande proposte dai soggetti

intervenuti volontariamente in giudizio e/o l’inutilizzabilità dei documenti dagli stessi prodotti, non

autorizzare i convenuti ad estendere il contraddittorio su tali domande, con ogni conseguente

provvedimento.

2) In via pregiudiziale subordinata, qualora si ritengano ammissibili le domande proposte dagli

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intervenuti e utilizzabili i documenti dagli stessi prodotti, sospendere il presente giudizio, rimettendo

alla Corte Costituzionale gli atti al fine di decidere la questione d’incostituzionalità dell’art. 268 cod.

proc. civ. per violazione degli artt. 28 e 111, co. 2, Cost..

3) Nel merito, in via principale, respingere per le ragioni esposte nelle precedenti difese o come

meglio ritenuto le domande da chiunque proposte in causa nei confronti dell’avv. Paolo Nodari, con

conseguente assorbimento di qualsivoglia domanda di garanzia dallo stesso formulata nei confronti di

Allianz.

4) Nel merito, in via subordinata, dichiarare l’inoperatività in tutti i casi della polizza invocata

dall’avv. Paolo Nodari, respingendo ogni e qualsiasi domanda da questi proposta contro Allianz.

5) Nel merito, in via ulteriormente subordinata, previa determinazione della quota di responsabilità

attribuibile all’avv. Nodari in ordine ai fatti per cui è causa, dichiarare Allianz tenuta a manlevare lo

stesso entro il limite del massimale di € 516.456,90, dedotto lo scoperto pattuito, nonché nei limiti e nei

termini tutti, di legge e di contratto (dunque in secondo rischio rispetto alla polizza Chubb invocata in

causa), respingendo ogni diversa domanda proposta nei confronti di Allianz.

6) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso

forfetario delle spese generali di studio, nel rispetto del principio della soccombenza."

per i terzi chiamati ASSICURATORI DEI LLOYD'S OF LONDON:

"Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, previe le più opportune pronunce,

declaratorie e accertamenti, così giudicare:

in via principale:

rigettare le domande degli attori (e di ogni altro soggetto) nei confronti del Dott. Fortunato in quanto

inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto e, conseguentemente, rigettare le domande di

manleva/indennizzo svolte dal Dott. Fortunato nei confronti degli Assicuratori dei Lloyd’s;

accertare inoltre l’inammissibilità, l’improcedibilità e, comunque, l’infondatezza di qualsiasi domanda

che l’Assicurato ritenesse di svolgere o di aver svolto in base alle polizze assicurative prodotte per la

prima volta nella propria seconda memoria ex art. 183, comma 6°, c.p.c. (in particolare con riguardo

alle Polizze Precedenti ed alla Polizza Successiva) e, per l’effetto, rigettare la relative domande nei

confronti degli Assicuratori dei Lloyd’s, per tutte le ragioni di cui agli atti di causa.

in via subordinata:

per il caso di accertamento di qualunque obbligazione in capo al Dott. Fortunato, accertare

l’inesistenza di qualunque obbligo indennitario e di pagamento in capo agli Assicuratori dei Lloyd’s

per le ragioni illustrate negli atti di causa e, per l’effetto, rigettare le domande di manleva ed

indennizzo svolte dallo stesso Dott. Fortunato nei confronti degli Assicuratori dei Lloyd’s, per tutte le

ragioni di cui al su esteso atto;

in via ulteriormente subordinata:

per la denegata ipotesi di accertamento di un qualsiasi obbligo indennitario in capo agli Assicuratori

dei Lloyd’s nei confronti del Dott. Fortunato (o di chiunque altro), determinare e contenere (o ove del

caso ridurre o escludere) tale obbligo indennitario (e relativa condanna) degli Assicuratori per tutte le

ragioni di cui agli atti di causa, e comunque in base ai limiti ed esclusioni di cui alla relativa polizza

ed agli atti di causa e comunque entro il massimale disponibile in base alla polizza applicabile, previa

detrazione della franchigia applicabile;

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in ogni caso:

con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa;

in via istruttoria:

si chiede ex art. 210 c.p.c. l’ordine di esibizione della contabilità e dichiarazione dei redditi relativi

all’anno 2010 da parte dell’assicurato per il calcolo della franchigia applicabile (che come ricordato è

equivalente all’1% degli introiti totali, con il minimo di 1.500 Euro).

Con ogni più ampia riserva di dedurre, produrre e formulare istanze istruttorie nell’eventuale

prosieguo del procedimento."

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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Gli attori,

o VINCENZO AMORUSO, STEFANO BARBERA, TIZIANA BARBARA BRIANTI,

FABRIZIO CASTRONOVO, FRANCESCO CELLURA, MASSIMILIANO DE

NATALE, MARCELLO MICHELE DI MAURO, ANTONELLO GIORDANO,

ANDREA INVIDIA, ANTONIO LATTANZIO, CLAUDIO MARINO, MARIA

GISELLA MORRONE, ORESTE MUSTO, GIUSEPPE QUARTUCCI, GREGORIO

FEDELE, CARLO LUCIANO SURIANO, GIULIO VILLANI, RAFFAELE SICA,

GAETANA MARIA GABRIELLA REITANO,

o tutti informatori scientifici già dipendenti di KEYROS SPA,

hanno agito contro i cessati amministratori di KEYROS SPA,

o i convenuti FRANCESCO COSTANTINI, LUIGI RATTI, LUIGI ZANETTI, PAOLO

NODARI, DAVIDE ALBERTO FORTUNATO, VINCENZO OLGIATI,

prospettando l'indebito ricorso da parte dei convenuti alla C.I.G. in riferimento a "perdite strutturali

derivanti dall'attività ordinaria di informazione medico-scientifica", quando invece la situazione di

perdita della capogruppo KEYROS spa era dovuta non alla gestione ordinaria ma a quella straordinaria

e in particolare agli investimenti effettuati nella controllata BIOKER SRL nonchè al deprezzamento

della partecipazione nell'altra controllata INFOSINT SPA, con conseguente danno in capo ai

dipendenti sia patrimoniale (pari alla differenza tra i corrispettivi antecedenti e quelli connessi alla

C.I.G. nonchè alla cessazione del rapporto di lavoro nel maggio 2010 con conseguente cessazione della

retribuzione, sostituita dall'indennità di mobilità) sia non patrimoniale (danno morale, biologico,

esistenziale, relazionale).

I convenuti FRANCESCO COSTANTINI, LUIGI RATTI, LUIGI ZANETTI, PAOLO NODARI,

DAVIDE ALBERTO FORTUNATO, costituitisi con unica difesa, hanno contestato in fatto il

fondamento della pretesa avversaria negando in particolare la ricorrenza di alcun nesso causale,

chiamando poi in causa in garanzia i propri assicuratori, vale a dire:

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE (d'ora in avanti anche solo CHUBB), il

COSTANTINI, il RATTI e lo ZANETTI,

ALLIANZ SPA, il NODARI,

gli ASSICURATORI DEI LLOYD'S OF LONDON (d'ora in avanti anche solo LLOYD'S), il

FORTUNATO,

assicuratori i quali hanno:

sia richiamato le difese dei convenuti quanto alla infondatezza delle domande degli attori (cfr.

p.3 comparsa CHUBB, pagg. 4 e ss comparsa ALLIANZ SPA, pagg. 6/7 comparsa LLOYD'S),

sia svolto varie eccezioni quanto alla non operatività delle polizze invocate dai loro chiamanti.

Quanto alla posizione del convenuto VICENZO OLGIATI, nelle more della rinnovazione della

notificazione dell'atto di citazione disposta dal g.i. è emersa la sua morte, cosicché l'atto di citazione è

stato notificato dagli attori al preteso erede MATTEO OLGIATI, il quale si è pure costituito,

eccependo l'estinzione del giudizio e contestando la accettazione da parte sua della eredità relitta dal

padre VINCENZO OLGIATI nonchè svolgendo difese analoghe a quelle degli altri convenuti con

chiamata in causa anche da parte sua della CHUBB, la quale ha poi a sua volta ribadito le difese già

svolte nel contraddittorio con gli altri convenuti.

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Assegnati i termini ex art.183 cpc sesto comma, gli attori non hanno depositato memorie, mentre,

successivamente alla scadenza di tali termini, sono intervenuti in giudizio SERGIO DI MATTEO,

SERGIO DI MASI, LUIGI VOLPE LUIGI, RAFFELLA CASTELLANO, RAFFELLA

MARCIANO, ANGELO FRANCO DI FRAIA, GIOVANNA ALVIGGI, MARIO FUSCO,

AMEDEO TOMMASONE, RAFFAELE TUFANO, MONICA SALIO, MAURO LEONE,

dichiarandosi anch'essi informatori scientifici dipendenti di KERYOS SPA e formulando proprie

domande risarcitorie autonome nei confronti di tutti i convenuti originariamente indicati dagli

attori, sulla base della prospettazione già svolta dagli attori nonchè affermando la ricorrenza di "un

evidente abuso, in relazione al potere di direzione e coordinamento, finalizzato al depauperamento del

patrimonio sociale della KEYROS SPA, per favorire indebitamente altro soggetto giuridico, in danno

tra gli altri dei lavoratori".

I convenuti ed i terzi chiamati hanno quindi eccepito l'inammissibilità di tale intervento in quanto

autonomo e quindi a loro dire precluso ex art.268 cpc secondo comma, in ogni caso i convenuti

chiedendo di chiamare in garanzia i loro assicuratori anche rispetto alle domande svolte nei loro

confronti dagli intervenuti.

All'esito di specifico contraddittorio quanto all'ammissibilità dell'intervento, contraddittorio nell'ambito

del quale gli intervenuti hanno richiamato un consolidato orientamento di legittimità loro favorevole, il

g.i. ha invitato le parti a precisare le conclusioni, così motivando:

"rilevato che la presente causa va decisa dal Tribunale in composizione collegiale ai sensi

dell'art.50bis cpc primo comma n.5 cpc, trattandosi di azione di responsabilità nei confronti di

amministratori di spa;

ritenuto opportuno rimettere le parti al collegio, ricorrendo:

o sia questione preliminare attinente all'ammissibilità dell'intervento autonomo (e alla

dipendente autorizzazione dei convenuti alla chiamata dei loro assicuratori in garanzia

rispetto alle nuove domande formulate dagli intervenuti nei confronti dei convenuti)

o sia, comunque, questioni di merito potenzialmente dirimenti attinenti alla sussistenza di fatti

costitutivi della pretesa degli attori".

All'esito di tale contraddittorio e delle difese conclusionali nonchè della discussione orale della causa

reputa il Tribunale che:

le domande degli attori non possano essere accolte nei confronti di alcuno dei convenuti;

le domande degli intervenuti siano inammissibili.

Al riguardo va infatti considerato, quanto alle domande degli attori nei confronti dei convenuti

FRANCESCO COSTANTINI, LUIGI RATTI, LUIGI ZANETTI, PAOLO NODARI, DAVIDE

ALBERTO FORTUNATO, che:

nè nella fase di trattazione della causa nè in quella difesa conclusionale gli attori hanno

depositato alcun atto difensivo in replica alle difese avversarie, limitandosi all'udienza del

18.2.2013 a chiedere genericamente l'espletamento di ctu contabile,

così non svolgendo alcuna contestazione, né generica né tantomeno specifica, rispetto alla

analitica e documentata ricostruzione dei fatti contenuta nella comparsa di risposta dei

convenuti citati e della terza chiamata ALLIANZ SPA (cfr. per i convenuti pagg. 5 e ss

comparsa, pagg. 11 e ss comparsa conclusionale; per ALLIANZ SPA pagg.4 e ss comparsa,

pagg. 10 e ss comparsa conclusionale);

da tale ricostruzione documentale, si è detto in alcun modo smentita dagli attori, emerge che i

pregiudizi lamentati dagli attori (tutti in sostanza connessi alla ammissione dei dipendenti di

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KEYROS SPA alla C.I.G.) non traggono origine dalla condotta addebitata in citazione agli

amministratori convenuti (vale a dire l'aver fatto indebitamente ricorso alla C.I.G. adducendo

una causale non corrispondente alla effettiva situazione aziendale) ma da successive procedure

di messa in mobilità e di licenziamento collettivo, posto che:

o la comunicazione -riferibile ad attività dei convenuti quali membri del cda di KEYROS

SPA- di avvio della procedura di mobilità e licenziamento collettivo per riduzione di

personale dell'1.12.2008 (doc.2 convenuti), basata sull'andamento negativo dell'attività

aziendale di informazione medico scientifica, rispetto alla quale la procedura di

consultazione sindacale si era conclusa con esito negativo (cfr. doc.3 convenuti),

o è stata revocata con missiva del 25.2.2009 (doc.8bis convenuti),

o sul presupposto dell'intervenuto scioglimento anticipato della società e della sua messa

in liquidazione deliberati dall'assemblea dei soci del 6.2.2009, sulla scorta di situazione

patrimoniale denotante un patrimonio netto negativo per euro 18.364.907,00 (cfr. doc.6

convenuti), con contestuale nomina di liquidatore in persona di LUIGI ZANETTI,

o provvedendo quindi la spa, sempre il 25.2.2009, a formulare ulteriore comunicazione di

avvio della procedura C.I.G.S. per crisi aziendale per cessazione di attività,

o con successiva emanazione, l'11.5.2009, del corrispondente decreto del Ministero del

lavoro di approvazione del programma di cassa integrazione guadagno straordinaria

finalizzato alla cessazione di attività relativamente al periodo dal 24.2.2009 al 23.2.2010

(cfr. doc.10 convenuti), con inserimento in C.I.G.S. di tutti i dipendenti di KEYROS

SPA (cfr. docc.11 a 29 convenuti)

o e,

dopo la ammissione della KEYROS SPA alla procedura di concordato

preventivo come da decreto del Tribunale di Milano del 21.5.2009 (cfr. docc.

29bis e 30 convenuti),

o con ancora successiva iniziativa del Commissario Giudiziale del 22.7.2009 ex art.24 l.

n.223/1991, determinante la collocazione dei dipendenti di KEYROS in Cassa

Integrazione Guadagni Straordinaria Concorsuale dal 12.5.2009 e per i successivi 12

mesi, con loro licenziamento come da missive del 9/10.2.2010, con cessazione dei

rapporti di lavoro dal 22.5.2010 (cfr. docc. 31 a 52 convenuti).

Sulla scorta di tali dati documentali le domande risarcitorie degli attori vanno quindi rigettate, senza

necessità di svolgimento della richiesta CTU contabile, in sostanza dall'andamento della vicenda come

sopra ricostruito risultando l'insussistenza sia di conseguenze dannose di per sè derivanti dalla condotta

addebitata agli amministratori di KEYROS SPA convenuti (tutti rimasti in carica solo fino al 6.2.2009

e la cui iniziativa dell'1.12.2008 in materia di C.I.G. non ha avuto seguito essendo stata revocata il

25.2.2009) sia di aspetti indebiti nel ricorso alla C.I.G.S. (come effettuato dal liquidatore di KEYROS

SPA prima e dal Commissario Giudiziale poi sulla scorta di uno stato di liquidazione effettivo) che ha

poi dato luogo alla loro messa in mobilità con successivo licenziamento.

Ad analogo rigetto deve poi pervenirsi anche quanto alla domanda risarcitoria degli attori nei

confronti del convenuto MATTEO OLGIATI, si è detto citato quale erede di uno degli originari

convenuti deceduto nelle more della notificazione della citazione, al riguardo dovendo qui solo

precisarsi che:

rispetto a tale domanda appare infondata l'eccezione di estinzione del giudizio formulata

dall'OLGIATI nella sua comparsa di risposta, dall'esame dei verbali di causa emergendo come

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gli attori abbiano adempiuto, nei termini assegnati, dapprima alla rinnovazione della citazione

nei confronti dell'originario convenuto VINCENZO OLGIATI e successivamente alla citazione

del preteso erede MATTEO OLGIATI 1;

gli attori non hanno in alcun modo replicato alla contestazione svolta da MATTEO OLGIATI

quanto alla ricorrenza di propria accettazione dell'eredità paterna né hanno, tantomeno,

documentato tale accettazione, sicché non risulta dimostrata in giudizio la legittimazione

passiva del convenuto MATTEO OLGIATI rispetto alle pretese risarcitorie degli attori;

in ogni caso, poi, anche laddove si dovesse ritenere generica la contestazione di MATTEO

OLGIATI in ordine alla sua qualità di erede, comunque valgono anche per la posizione del

dante causa di MATTEO, VINCENZO OLGIATI, le stesse motivazioni sopra svolte quanto alla

infondatezza delle domande degli attori nei confronti degli amministratori di KEYROS SPA

1 Verbale udienza 5.7.2011:

"Il G.I. rileva che, come risulta dal documento uno prodotto dai convenuti (visura storica della società),

KERYOS SPA è in stato di liquidazione volontaria dal 6.2.2009, con corrispondente decadenza dell'organo

amministrativo, per cui, non ricoprendo l'OLGIATI cariche presso la società, la notifica effettuata nei suoi

confronti presso la sede legale non può ritenersi valida.

L'avv. RODEGHER chiede, quindi, fissarsi altra udienza per il rinnovo della notifica nei confronti del

convenuto OLGIATI.

Le altre difese si rimettono sul punto.

Il Giudice

riservato ogni altro provvedimento, fissa ulteriore udienza per la comparizione del convenuto VINCENZO

OLGIATI per il giorno 24.1.2012 alle ore 11.00, per la quale parte attrice provvederà alla citazione del

convenuto medesimo osservati i termini di legge a comparire"

verbale udienza 24.1.2012:

"L'avv. GULLO dà atto di aver depositato l'atto di citazione in rinnovazione notificato al convenuto OLGIATI

con ritiro dell'atto presso l'ufficio postale ad opera di persona delegata al ritiro in data 25.10.2011.

L'avv. VECCHIONE dichiara di aver appreso dai propri assistiti che il signor VINCENZO OLGIATI sarebbe

deceduto nell'agosto 2011.

L'avv. GULLO prende atto della notizia del decesso e chiede breve differimento onde verificarla presso

l'anagrafe.

Le altre difese nulla oppongono.

Il Giudice

riservato ogni altro provvedimento, differisce gli odierni adempimenti al'udienza del 12.3.2012 alle ore 12.00."

verbale udienza 12.3.2012:

"L'avv. GULLO riferisce che è stata verificata la notizia del decesso del convenuto OLGIATI in data anteriore

alla notifica eseguita con ritiro da parte di delegato dell'atto, e pertanto chiede termine per eseguire la notifica

nei confronti degli eredi.

Le altre difese non si oppongono.

Il Giudice

tenuto conto della necessità di rispettare i termini a comparire di legge, fissa per la comparizione degli eredi del

convenuto OLGIATI l'udienza del 30.10.2012 ore 11, per la quale parte attrice provvederà a citare tale parte

osservati i termini di legge a comparire."

verbale udienza 30.10.2012:

"L'avv. PUTIGNANO deposita atto di citazione in rinnovazione notificato a MATTEO OLGIATI in qualità di

erede dell'originario convenuto VINCENZO OLGIATI."

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cessati dalla carica il 6.2.2009, tra i quali, appunto, va ricompreso anche VINCENZO

OLGIATI.

Il rigetto delle domande degli attori nei confronti di tutti i convenuti comporta:

l'assorbimento di tutte le domande di manleva svolte in via subordinata dai convenuti nei

confronti dei rispettivi assicuratori terzi chiamati;

la condanna degli attori, in solido tra di loro, alla refusione delle spese di lite in favore:

o sia dei convenuti FRANCESCO COSTANTINI, LUIGI RATTI, LUIGI ZANETTI,

PAOLO NODARI, DAVIDE ALBERTO FORTUNATO, costituitisi con unica difesa,

o sia del convenuto MATTEO OLGIATI, costituitosi con separata difesa,

o sia di ciascuno dei terzi chiamati, la cui prima difesa è stata di adesione alle difese dei

convenuti e la cui citazione in giudizio ad opera dei convenuti non appare arbitraria,

con liquidazione di tali spese come in dispositivo, tenuto conto della natura della lite e

dell'attività difensiva svolta.

Passando all'esame delle domande degli intervenuti nei confronti dei convenuti originariamente indicati

dagli attori, FRANCESCO COSTANTINI, LUIGI RATTI, LUIGI ZANETTI, PAOLO NODARI,

DAVIDE ALBERTO FORTUNATO, VINCENZO OLGIATI, va poi considerato che:

quanto a VINCENZO OLGIATI, nessun rapporto processuale si è instaurato tra gli intervenuti e

tale soggetto, si è visto deceduto nelle more della notifica dell'atto di citazione e quindi non

qualificabile come parte del giudizio nel quale è stato realizzato l'intervento;

quanto all'ammissibilità dell'intervento nei confronti degli altri convenuti, il Tribunale (facendo

seguito ad altre proprie pronunce sul tema, quali, ad esempio, Tribunale Milano 27.3.2003, in

Giur. it. 2004, 575) non reputa condivisibile il pur consolidato orientamento di legittimità citato

dagli intervenuti, secondo il quale:

"Chi interviene volontariamente in un processo già pendente ha sempre la facoltà di formulare

domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia ormai spirato il termine di cui all'art.

183 cod. proc. civ. per la fissazione del "thema decidendum"; né tale interpretazione dell'art.

268 cod. proc. civ. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa

delle parti originarie del giudizio: infatti l'interveniente, dovendo accettare il processo nello

stato in cui si trova, non può dedurre - ove sia già intervenuta la relativa preclusione -nuove

prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la

causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano

potuto debitamente contrastare." (così, da ultimo, Cass. n. 15208/2011, n.25264/2008),

o trattandosi di orientamento che -come in particolare messo in luce dalla difesa di

ALLIANZ SPA sia nella memoria autorizzata depositata il 20.3.2013 sia nella comparsa

conclusionale e nella replica- è fondato su di una delle possibili letture del testo

dell'art.268 cpc, lettura che risulta in contrasto con i principi costituzionali ex artt. 111

comma secondo e 24 Cost., consentendo in sostanza un "processo che si autoalimenta e

non giunge mai a conclusione", posto che,

pur escludendosi facoltà difensive istruttorie in capo a coloro che intervengano

in giudizio una volta scaduti per le altre parti i termini già assegnati ex art.183

cpc sesto comma,

in ogni caso "a fronte dell'ammissione di domande autonome degli intervenienti, alle

altre parti coinvolte dovrebbe necessariamente essere assegnato un termine per

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Sentenza n. 1005/2015 pubbl. il 26/01/2015RG n. 59427/2010

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Page 18: Sentenza n. 1005/2015 pubbl. il 26/01/2015 RG n. 59427/2010 · ORESTE MUSTO (C.F. MSTRST54H07F566G), GIUSEPPE QUARTUCCI (C.F. QRTGPP63C19A854J), GREGORIO FEDELE (C.F. FDLGGR67A22F842R),

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difendersi, svolgere eccezioni o domande conseguenti all'intervento ed eventualmente

chiamare in causa altri soggetti ex art.106 cpc. Ciò consentirebbe ulteriori interventi

autonomi nei nuovi termini assegnati per rispettare il contraddittorio costituzionalmente

garantito: interventi che comporterebbero, a loro volta, la necessità di concedere altri

termini difensivi a tutela del contraddittorio. E così via, spostando sempre più in là il

termine ultimo della precisazione delle conclusioni, in una spirale teoricamente senza

fine: la legge, infatti, non consente al Giudice di distinguere tra gli interventi,

ammettendone alcuni ed impedendone altri, purché sia rispettato il dettato dell'art.268

cpc, che non prevede alcuna autorizzazione per l'intervento volontario".

Le domande risarcitorie degli intervenuti vanno quindi dichiarate inammissibili, trattandosi di

domande "nuove" formulate fuori dai termini consentiti dalla disciplina della fase iniziale del giudizio

per l'ampliamento del thema decidendum, termini da ritenere cogenti anche per gli intervenienti alla

luce di una lettura costituzionalmente orientata del testo del secondo comma dell'art.268 cpc che tenga

conto (a differenza dell'orientamento di legittimità sopra citato) della necessità di difesa delle parti

originarie del processo conseguente alla proposizione di nuove domande da parte degli intervenuti e ne

deduca, quindi, la contrarietà di interventi volontari recanti la formulazione di nuove domande alle

esigenze di ragionevole durata del processo tra le parti originarie.

Tale pronuncia di inammissibilità determina poi l'assorbimento delle richieste di estensione del

contraddittorio svolte dai convenuti FRANCESCO COSTANTINI, LUIGI RATTI, LUIGI ZANETTI,

PAOLO NODARI, DAVIDE ALBERTO FORTUNATO, tutte volte a far valere domande di manleva

subordinate nei confronti dei rispettivi assicuratori.

Le spese di lite relative al rapporto processuale tra gli intervenuti e i convenuti FRANCESCO

COSTANTINI, LUIGI RATTI, LUIGI ZANETTI, PAOLO NODARI, DAVIDE ALBERTO

FORTUNATO possono essere interamente compensate, considerato il carattere dirimente del rilievo di

inammissibilità, in ordine al quale, come si è detto sopra, si rinvengono precedenti di legittimità in

senso contrario a quanto ritenuto dal Tribunale.

Nessuna pronuncia sulle spese è invece da emettersi:

né quanto ai rapporti tra gli intervenuti e MATTEO OLGIATI, nei cui confronti, si è visto, gli

intervenuti non hanno in realtà svolto alcuna domanda,

né quanto ai rapporti tra gli intervenuti e i terzi chiamati, l'estensione del contraddittorio tra gli

intervenuti e i quali non è stata autorizzata dal g.i. (cfr. ordinanza 24.4.2013).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così

dispone:

1. rigetta tutte le domande degli attori nei confronti dei convenuti FRANCESCO COSTANTINI,

LUIGI RATTI, LUIGI ZANETTI, PAOLO NODARI, DAVIDE ALBERTO FORTUNATO,

MATTEO OLGIATI, con assorbimento in tale pronuncia delle domande subordinate di tali

convenuti nei confronti dei terzi chiamati;

2. condanna gli attori, in solido tra di loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti

FRANCESCO COSTANTINI, LUIGI RATTI, LUIGI ZANETTI, PAOLO NODARI,

DAVIDE ALBERTO FORTUNATO, spese che liquida in euro 40.000,00 per compenso di

avvocato, oltre rimborso forfettario pari al 15%, oltre iva e cpa;

3. condanna gli attori, in solido tra di loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto

MATTEO OLGIATI, spese che liquida in euro 2.932,00 per esborsi e in euro 10.000,00 per

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Page 19: Sentenza n. 1005/2015 pubbl. il 26/01/2015 RG n. 59427/2010 · ORESTE MUSTO (C.F. MSTRST54H07F566G), GIUSEPPE QUARTUCCI (C.F. QRTGPP63C19A854J), GREGORIO FEDELE (C.F. FDLGGR67A22F842R),

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compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario pari al 15% del secondo importo, oltre iva e

cpa sempre sul secondo importo;

4. condanna gli attori, in solido tra di loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dei terzi

chiamati, spese che liquida per CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE in euro

10.000,00 per compenso di avvocato, per ALLIANZ SPA in euro 15.000,00 per compenso di

avvocato, per gli ASSICURATORI DEI LLOYD'S OF LONDON in euro 10.000,00 per

compenso di avvocato, oltre, in tutti e tre i casi, rimborso forfettario pari al 15%, oltre iva e cpa;

5. dichiara inammissibili le domande degli intervenuti;

6. compensa interamente le spese di lite relative al rapporto processuale tra gli intervenuti e i

convenuti FRANCESCO COSTANTINI, LUIGI RATTI, LUIGI ZANETTI, PAOLO

NODARI, DAVIDE ALBERTO FORTUNATO.

Così deciso in Milano l'8 maggio 2014.

Il Presidente est.

Elena Riva Crugnola

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