SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N. 4468 8/7/1981
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SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N. 4468 8/7/1981
RESPONSABILITA' PER LA SOTTRAZIONE DI COSE INTRODOTTE
NEL RISTORANTE
Dal Maso Matteo 727938Vitali Mauro 078477
Così come avviene nel settore alberghiero, anche nell’ambito della ristorazione la giurisprudenza ha ritenuto responsabili in maniera limitata i relativi gestori, ma in quest’ultimo caso “solo per i fatti lesivi intervenuti su cose delle quali il cliente è opportuno si liberi per un miglior godimento del
servizio”.Al fine che ci sia responsabilità illimitata del gestore del ristorante, è
invece necessario che il contratto di deposito si perfezioni con un accordo univoco: la consegna deve avvenire allo scopo specifico di custodia.
Il caso in seguito analizzato è un esempio del fatto che la responsabilità del ristoratore debba esserci anche nei confronti di
coloro che non sono propriamente contraenti, ma beneficiari.
PREMESSA
IL FATTO
La questione trattata in questa sede, espone il caso riguardante la richiesta di indennizzo da parte della sig.ra Zuniga, per un bene introdotto
all' interno del ristorante a cui era stata invitata dal sig. Santi Renato, il quale ha offerto un banchetto presso la struttura gestita dal sig. Murari.
Nonostante si denunci una violazione dell' articolo 1784 c.c., si sostiene che l' ospite non può essere considerato cliente, dato che tale espressione è riferibile soltanto a colui che ha contrattato con l'
albergatore.
Tuttavia...
PARTI COINVOLTE
BENEFICIARIA DICHIARATASI PARTE LESA:
SIG. RA ZUNIGA
CONTRAENTE:SIG. SANTI RENATO
GESTORE RISTORANTESIG. MURARI
Invita ad un banchetto
Richiede un risarcimento a seguito di un atto lesivo nei confronti di un oggetto di sua proprietà portato nel ristorante
... c' è da tenere in considerazione che, dal punto di vista giuridico, il cliente è colui che utilizza i beni ed i servizi offerti dall' imprenditore
alberghiero (nel nostro caso, il gestore del ristorante), poiché è sorto comunque un vincolo di natura contrattuale, in virtù del quale quest' ultimo
sia obbligato ad eseguire una prestazione nei confronti di uno o più soggetti indipendentemente dal fatto che essi coincidano con quelli
obbligati alla controprestazione.(riferimento articoli 1783 – 1784 – 1785 c.c.)
I TERZI
La dottrina di riferimento si concentra prevalentemente sul contratto di albergo (e naturalmente anche quello di deposito) definendo anche la posizione che assumono “i terzi” nei confronti della responsabilità dell’albergatore.
Art. 1784 c.c.: la figura negoziale viene in essere qualora il rapporto contrattuale si instauri tra l' albergatore ed un soggetto stipulante, ma anche le “persone albergate” che non abbiano partecipato alla conclusione del contratto assumeranno la figura di terzi, quindi beneficiari di prestazioni
La disciplina sostiene che nell' ipotesi di stipulazione di un contratto di albergo a favore di familiari o terzi, sono appunto questi ultimi legittimati ad ottenere le prestazioni dovute dall' albergatore.
Nb: si deve tenere in considerazione che il contratto di albergo è di tipo misto ed inoltre è caratterizzato dal compimento di molteplici ed eterogenee prestazioni tra cui, anche se non assume un carattere predominante si può annoverare anche il deposito.
La finalità ed il bisogno soddisfatto dal contratto (assicurarsi ospitalità) sono presenti, anche se riferiti ad un terzo
Sul piano terminologico il cliente è colui che ha effettivamente contrattato, anche per conto di terzi, ma sarebbe più appropriato definire invece coloro che usufruiscono delle prestazioni alberghiere come “persone albergate”
In ogni caso quando il contratto è stato stipulato da una persona giuridica appare ancora più evidente la contrapposizione tra le due posizioni (cliente – albergato), poiché l' ente stipulante non potrebbe comunque essere definito “persona albergata”
RESPONSABILITA' DEL RISTORATORE
La disciplina dettata in materia di responsabilità dell' albergatore (norma art. 1786 c.c.) dagli articoli 1783 – 1785 si estende ad una
serie di altri imprenditori tra cui gli esercenti dei ristoranti.Anche il negozio avente per oggetto la fornitura, verso corrispettivo,
di un pasto, ha un contratto atipico.
Art 1411 c.c.I. È valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse.II. Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare.III. In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto.
La struttura negoziale spiegata nell' articolo 1411 ss. c.c. si può applicare anche nel contratto di “ristorante”, per esempio quando le particolari circostanze in cui la prestazione del ristoratore debba essere fornita (rilevante numero di convitati e conseguente organizzazione) comportino la stipulazione del contratto stesso da parte di chi intenda che esso abbia esecuzione in favore di terzi.
SENTENZA
Quanto appena stato descritto concorda con ciò che è stato deciso dalla Corte di Cassazione. E’ quindi condivisibile l' applicazione del principio secondo cui motivato all' azione di danno fondata sul disposto dell' art.
1784 c.c. è il beneficiario della prestazione, senza distinzione che si tratti da una persona diversa dal contraente.
CONCLUSIONI
Per concludere quanto precedentemente analizzato si può stabilire che la signora Zuniga ha tutte le ragioni di pretendere il risarcimento dei danni al ristoratore. Anche se la signora è stata invitata dal cliente-contraente (sig. Santi Renato), secondo la giurisprudenza e la disciplina non è possibile attribuire al solo contraente il diritto di risarcimento dato che quest’ultimo ha dato un compenso al ristoratore affinchè eroghi un servizio a tutti gli invitati.