Sentenza Cassazione N 16751-06 Signoraggio Nwo - Nuovo Ordine Mondiale Icke

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    2006

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    REPUBBLICA ITALIANA

    OiOME DEL POPOLO ITALlANOLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

    SEZIONI UNITE CIVILI-Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente aggiunto -Datt. Giovanni PRESTIPINO- Presidente di sez. -Dott. Luigi Francesco 01 NANNI - Consigliere -Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -Dott. Giulio GRAZIADEI - Consig1iere -Dott. Guido VIDIRI - Consigliere -Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere -Dott. Renato RORDORF - ReI. Consigliere -ha pronunciato 1a seguente

    SENTENZAsui ricorso propos to da:

    BANCA D'ITALIA, in persona del legale rappresentantepro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIANAZIONALE 91, presso i1 Servizio di Consulenza legaledella Banca stessa, rappresentata e difesa dagliavvocati PERASSI MARINO OTTAVIO, MANCINI MARCO,FRISULLO ADRIANA, giusta delega in calce a1 ricorso;

    - ricorrente -

    contro

    Oggetto-;)b ~ ( _ / " { _ _,~o 1'", "- (Q...,

    R.G.N. 28989/05Cron . . A 6151Rep. '~~upUd.22/06/06

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    DE GAETANIS GIOVANNI, elettivamente domiciliato InROMA, VIA PINCIANA 25 presso 10 studio dell' avvocatoFILIPPO AORITI, rappresentato e difeso dagli avvocatiPIMPINI ANTONIO, TANZA ANTONIO, giusta procura delnotaio dott. Maria Stellacci di Leece, rep. n . 16137del 20/06/06, in atti;

    - resistente -

    controBANCA CENTRALE EUROPEA;

    intimata -

    avverso la sentenza n. 2978/05 del Giudice di pace diLECCE, depositata i1 26/09/05;udita la relazione della causa svolta nella pubblicaudienza del 22/06/06 dal Consigliere Dott. RenatoRORDORF;

    uditi gli avvocati Marino PERASSI, Marco MANCINI,Gianfranco MAZZULLO per delega dell'avvocato AntonioPf-.tpini;udito i1 P.M. in persona dell'Avvocato Genera1e Dott.Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accog1imentodel primo motivo, inarnrnissibilia del secondo,assorbimento degli altri.

    Svolgimento del processoCan atto del 12 ottobre 2004 i1 sig. Giovanni De I\ ~ "~\JV

    Gaetanis cito in giudizio dinanzi al Giudice di pace di

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    Leece la Banca Centrale Europea "presso la sua artico-lazione della Banca Centrale Italiana". Chiese al giu-dice di accertare che la proprieta della moneta messain circolazione dall'istituto di emissione e della col-Letti.vi.ta dei cittadini europei, l quali nell' attualesistema ne sono invece iIlecitarnente espropriati, e chequindi non esiste i1 cosiddetto debito pubblico, trat-tandosi invece di eredi to pubblico. Su tale premessachiese altresi che l'isti tuto di emissione fosse con-dannato, in favore di esso attore, a1 pagamento dellasomma di euro 1.100,00, 0comunque a quella ritenuta digiustizia entro i limiti della competenza del giudicedi pace.

    L' atto d.i citazione fu notificato alIa Bancad'Italia, la quale si costitui eccependo preIiminarmen-te il proprio difetto di legittimazione passiva e chie-dendo comunque il rigetto nel merito della domanda, concondanna dell'attore al risarcimento dei danni per litetemeraria.

    Dopo aver disposto una consulenza tecnicad'ufficio, il giudice di pace, can sentenza depositatail 26 settembre 2005, disattese anzitutto l'eccezione

    gittimazione passi va in quanta soggetto che beneficia\\ I1 \ Y 'V

    preliminare della Banca d'Italia, di cui affermo la Ie-

    del reddito da signoraggio monetario; quindi osservo

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    che i1 95% del capitale della medesima Banca d'Italia

    appartiene a privati, laddove il reddito derivantedall' atti vit.a dalla circolazione della moneta dovrebbecompetere alLa colletti vita nazionale, e pertanto ac-colse 1a domanda dell' attore in cui favore condann6 1aconvenuta al risarcimento del danno per sottrazione delreddi to da signoraggio monetario, nel periodo compresotra gli anni 1996 e 2003, quantificato in euro 87,00.

    Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ri-corso la Banca d'Italia, prospettando sei motivi di do-glianza, illustrati anche da successiva memoria.

    Nessuna difesa ha svolto in questa sede il sig. DeGaetanis.

    Motivi della decisione1. Dei sei moti vi in CUl si articola il ricorso

    della Banca d'Italia il primo solleva un problema dicarattere preliminare.

    Con esso la ricorrente, denunciando la violazionedi rnolteplici disposizioni del codice di procedura ci-vile, del Trattato CE, del Protocollo suI Sistema euro-peo delle Banche centrali e della Banca Centrale Euro-

    nonche della della medesimatatuto Bancaea,

    ct'Italia, ripropone l'eccezione di difetto di legitti-mazione passiva disattesa dal giudice di merita. Osser-

    va, infatti, che la domanda dell'attore era rivolta

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    inequi vocabilmente nei confronti della Banca CentraleEuropea, soggetto distinto dalla Banca d'Italia e delquale quest'ultima non costituisce un'articolazione, ne

    ha la rappresentanza sostanziale a processuale.Non avrebbe comunque potuto il giudice di pace

    emettere una pronuncia di condanna riferibile alIa Ban-ca Centrale Europea, stante la riserva di giurisdizioneposta al riguardo dal Trattato CE in favore del giudice

    comunitario.2. La doglianza, nei termini di cui appresso, e

    senz'altro fondata.2.1. Le domande contenute nell'atto introduttivo

    del giudizio promosso dal sig. De Gaetanis dinanzi al

    giudice di pace appaiono infatti chiaramente rivolte inprimo luogo proprio nei confronti della Banca CentraleEuropea, cui espressamente si imputa di avere"illeci tamente trasformato la Colletti vitil.da proprie-taria in debitrice del proprio denaroU L'atto di cita-zione appare pero esser stato indirizzato e notificatounicamente alIa Banca d'Italia, con sede in Roma, suLpresupposto che quest' ultima sia una "articolazioneu insede naziona1e dell'anzidetta Banca Centrale Europea.

    Tale presupposto il giudice di pace ha mostrato dicondividere, nella sentenza con cui ha definito il giu-dizio dinanzi a se , ove infatti S legge che "I'atto

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    introduttivo risulta Esser stato ritualmente notificatoaLa Banca centrale europea e, per essa, alla localearticolazione individuata nella Banca Centrale d'Italias .p. a. fl. Anche la conseguente pr'onuricia di condanna,emessa nei confronti della "convenuta", ~ quindi da in-tendersi coroe rivolta nei riguardi della Banca CentraleEuropea, rappresentata in giudizio dalla Bancad'Italia.

    2.2. Senonche il suindicato presupposto, sul qualeriposano - corne detto - tanto l' impostazione della do-manda deL'at tore quanta la conseguente pronuncia delgiudice, e palesemente errato.

    Deve infatti radicalmente escludersi che la Bancad'Italia costi tuisca una "articolazione locale" dellaBanca Centrale Europea 0 che, comunque, essa ne abbiaisti tuzionalmente la rappresentanza sostanziale e pro-cessuale suL terri torio i taliano. La Banca d'Italia ela Banca Centrale Europea costituiscono invece soggettigiuridici diversi, ancorche istituzionalmente e funzio-nalmente collegati, ciascuno dei quali dotato di bendistinta personal ita giuridica, sia sul piano del di-ritto sostanziale che di quello processuale.

    La prima non e una soc i.eta per azioni di diri ttopri vato - come alcuni passaggi dell' irnpugnata sentenza \sembrerebbero postulare - bensi un istituto di diritto k '~ i'vl,\j

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    pubblico, secondo I' espressa indicazione dell' art. 20del r.d. 12 rnarzo 1936, n. 375 (di recente ribadita an-che da11'art. 19, comma 2, della legge 28 dicernbre2005, n. 262), fornito pertanto di autonoma personalitagiuridica. La seconda del pari gode di autonoma perso-nalita giuridica, corne espressarnente indicato dall'art.107, comma 2, del Trattato eE, ed e pe r cio dotata diuna propria capacita giuridica anche suI piano proces-suale (art. 9, par. I, del Protocollo suI Sistema Euro-peo delle Banche Centrali).

    Nessuna disposizione consente d' altronde di affer-mare che al Le banche centrali nazionali, ed in specieaI La Banca d' Italia, saano stati conferi ti in arnbito

    processuale poteri rappresentati vi che Le abili tino astare in giudizio per conto della Banca Centrale Euro-pea.

    Ne consegue che il contraddi ttorio instaurato neiconfronti della sola Banca d'Italia, priva di legitti-mazione processuale sostitutiva della Banca CentraleEuropea, non puo dirsi In alcun modo instaurato anchenei confronti di quest' ultima. In una siffatta situa-zione, caratterizzata dall'inesistenza assoluta dellanotifica dell' atto di ci tazione a detta Banca CentraleEuropea, nessuna pronuncia il giudice avrebbe qui ndipotuto emettere nei confronti di essa.

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    3. La conclusione appena enunciata assorbe eviden-temente ogni ulteriore rilievo per quel che concerne lapronuncia emessa nei confronti della Banea Centrale Eu-

    ropea.Non e pero can questa esaurita l'intera causa.Quantunque formulate in modo tutt'altro che unlVO-

    co, infatti, Le domande proposte dall' attore in cit a-zione appaiono vol te ad ottenere pronunce di accerta-

    menta e di condanna della convenuta Banca d'Italia, nonsolo quale rappresentante della Banca Centrale Europea(e s'e vista che tale essa non e), rna anche in se mede-sima considerata. Tale e , almeno, il modo in CUl ilgi udice di rnerito - cui competeva farlo - sembra averinterpretato il significato di dette domande. Non al-trimenti si spiegherebbe il fatto che egli Ie abbia ac-colte sulla base di argomentazioni incentrate su profi-Ii specificamente attinenti alIa struttura partecipati-va della Banca d'Italia ed ai benefici monetari chedetta banca trarrebbe per se stessa dall'emissione del-la moneta europea: argomentazioni, queste, che (a pre-scindere da ogni considerazione sulla lora pertinenza efondatezza) possono trovare logicamente postanell'impugnata sentenza solo in quanta si dia appuntoper scontato che tale sentenza il giudice ha intesoernettere pure nei confronti diretti della Banca

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    d'Ita1ia, in quanta corresponsabile in sede nazionaledell'attivita di emissione monetaria, onde 1a dizione"convenuta", che figura nella formula di condanna, ri-sulta abbracciare non solo la Banca Centrale Europea,asseritamente rappresentata dalla Banca d'Italia, rnaanche quest'u~tima in proprio.

    Nei confronti della Banca d'Italia, diversamenteche nei confronti della Banca Centrale Europea, il con-traddittorio ~ state sin da principia correttamente in-staurato, sicche e giocoforza procedere all'esame deisuccessivi motivi di ricorso, ed in particolare del se-condo, il cui accoglimento - corne puo sin d'ora antici-parsi - rendera pero superfluo occuparsi anche dei suc-cessivi tre.

    4. II secondo moti vo di ricorso, nel lamentare laviolazione degli artt. 99 e 100 c.p.c., 106 del Tratta-to CE, 16 e 32 del Protocollo sullo statuto del Sistemaeurope. delle Banche Centrali, sottolinea come, in pre-senza di una pubblica potesta, qual e quella riguardan-te l'emissione della moneta ad opera di un'autorita so-vranazionale, il giudice italiano sia privo di giuri-sdizione, non essendo assolutamente configurabile in

    soggettivo.

    capo alla collettivita nazionale 0ai suoi singoli com-ponenti una pasi ziane tutelabile in termini di diritto

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    5. Tale censura e pienamente da condividere.A fondamento della domanda giudiziale in esame, e

    della sentenza del giudice di pace che la ha accolta,sono state prospettate considerazioni che integrano

    la causa petendi e contribuiscono a definire l'oggettodella domanda - impossibili da ricondurre a qualsiasiparadigma di tutela giurisdizionale. Con quella domandal'attore manifesta l'intenzione di far valere un inte-

    resse che egli stesso pero non radica in una posizionegiuridica soggettiva, tutelata dall/ordinamento positi-va, e di cui neppure l'impugnata sentenza individua unsiffatto radicarnento.

    Secondo l'assunto dell' attore, la massa monetariaposta in circolazione nell'ambito dei paesi aderenti alsistema dell'euro (e quindi anche in Italia) apparter-rebbe alLa coLlettivita dei cittadini di quei paesi,can la conseguenza che ciascuno di costoro potrebbe ri-vendicare, pro quota, il reddito derivante dalla starnpae dalla circolazione di detta massa monetaria, oggi in-vece percepito dalla Banca Centrale Europea e poi ridi-stribuito tra Ie diverse Banche centrali nazionali.

    Ora, e nota (e non e affatto messo in discussionenella presente causa) che l'Italia, assoggettandosi al-Ie previsioni del Trattato CE, per cia stesso ha aderi-

    to al Sistema Europeo delle Banche Centrali {indicato

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    can I'acronimo SEBC), tra i CUl campi ti fondamentalil'art. 105, comma 2, del Trattato espressamente annove-ra quello di definire ed attuare la politica monetariadella Comunita. Del SEBC, il cui statuto costituisce unprotocollo allegato al Trattato (art. 107, comma 4, delTrattato stesso), insieme aIle banche centrali naziona-Ii di tutti gli Stati membri fa parte la Banca CentraleEuropea (art. cit., comma 1), aLla quale l'art. 105,

    comma I, del Trattato assegna il diritto esclusivo diautorizzare l'emissione di banconote all' interno dellaComunita; emissione cui poi concretamente provvedono 1astessa Banca Centrale Europea e Ie singole banche cen-trali nazionali a cia autorizzate (art. 4 del d. 19s.10 marzo 1998, n. 43, ed art. 16 della statuto delSEBe). II reddito monetario che da tale emissione con-segue affluisce alIa Banca Centrale Europea, che 10 ri-distribuisce poi aIle singole banche centrali nazionalisecondo criteri puntualmente definiti dal1'art. 32 del-10 Statuto del SEBC. L'attribuzione di siffatto redditomonetario aIla Banca d'Ita1ia, nei limi ti di cui s'edetto (ed in linea di continuita con la disciplina na-zionale previgente), appare perci6 effetto di una scel-ta di politica monetaria consacrata in strurnenti norma-tivi di diritto europeo, a1 cui rispetto il nostro pae-se si e vincolato anche suI piano internazionale.

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    A fronte di tale situazione, la prete sa dell'attoreache ciascun cittadino degli Stati europei aderenti alsistema dell'euro possa percepire direttamente e perso-nalmente una quota proporzionale del cosiddet to signo-reggio rnonetario, ossia del reddito che l'istituto diemissione ritrae dalle monete messe in circolazione,appare basata Sil argomenti di carattere storico(l'evoluzione del signoraggio monetario, a partire daltempo in cui si coniavano monete in met.alLo preziosorecanti l'effigie del sovrano sino all'affermarsi dellamoneta cartacea, per passare poi alIa soppressione delregime di convertibilita aurea e quindiall'introduzione della moneta unica europea) e di ca-

    rattere economico (attinenti al modo in cui Sl produceil reddito che gli istituti di emissione ricavanodall'esercizio di tale funzione); argomenti che peroconducono ad evidenziare non gia uno scarto tra il com-portamento dell'istituto convenuto e Ie regole giuridi-che su cui e oggi modellato i1 rneccanismo di produzionedel reddito monetario, bensi una pretesa incoerenza tratale rneccanismo ed un auspicato diverso assetto cui es-so, secondo l'attore, dovrebbe viceversa adeguarsi nelrispetto delle suaccennate ragioni d'indole storico-economica. Donde il carattere affatto metagiuridico ! i \

    \~ \\\j \.ella pretesa azionata, che nelle intenzioni di chi la \ ,\ -,

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    ha formulata dovrebbe condurre ad un totale ribaltamen-to della prospettiva vigente (i1 debito pubblico sitrasformerebbe in credito pUbblico), quale oggi discen-de dal sistema monetario delle banche centrali europee.

    Siffatta pretesa, dunque, e in realta rivoita amettere In discussione Ie scelte can cui 10 Stato, at-traverso i suoi competenti organi istituzionali, haconfigurato la propria politica monetaria, in coerenza

    con la decisione di aderire ad un sistema elaborato inambito europeo e di fare parte delle istituzioni createall'interno di detto sistema.

    Ma, proprio per questo, si. tratta di una pretesa(quale che ne sia la plausibili t.a suI piano storieo,

    neeessariamenteolitico)conomico che esuladall'ambito della giurisdizione, sia essa quella delgiudice ordinaria sia del giudice amministrativo, inquanta al giudiee non compete sindacare il modo in cui10 Stato esplica Le proprie funzioni sovrane, tra Lequali sana indiscutibilmente cornprese quelle di politi-ea monetaria, di, adesione a trattati internazionali edi parteeipazione ad organi5mi sopranazionali: funzioniin rapporto aIle quali non e dato configurare una si-tuazione di interesse protetto ache gli atti in cuiesse si manifestano assumano 0 non assumano un determi-

    nato contenuto (in terna di difetto assolut.o di giuri-

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    sdizione Sl vedano tra Ie altre, benche in relazione afattispecie diverse da quella qui presa in esame, Sez.un. 12 luglio 1968, n. 2452; 17 ottobre 1980, n. 5583;24 ottobre 1988, n. 5740; B gennaio 1993, n. 124; 19maggio 1993, n. 5691; 5 giugno 2002, n. 8157).

    Discende da cia il difetto assoluto di giurisdizio-ne in ordine all' azione proposta, riguardo aIla qualemanca il potere di emanare una decisione di meri to daparte di qualsias i gi udice: ivi compreso il giudice dipace, non potendo certo ipotizzarsi che l'attribuzionea detto giudice del compi to di decidere secondo equitaIe controversie il cui valore non superi quello indica-to dal capoverso dell' art. 113 c.p. c. gli consenta di

    emettere pronunce che eccedono i limiti generali dellagiurisdizione.

    L'impugnata sentenza deve percia essere cassatasenza rinvio.

    6. La conclusione CUl si e appena pervenuti rendeevidenternente superfluo l'esame dei rimanenti rnotividel ricorso proposto dalla Banca d'Italia, salvol'ultirno, che attiene al mancato accoglirnento della do-manda di risarcirnento del danno per lite temeraria, dicui l'istituto ricorrente insiste nel ravvisare gli

    Ma tale domanda non accoglibile, perche , J \\1estremi.14

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    l'istituto ricorrente si sofferrna unicamente sulle ra-

    gioni che consentirebbero di definire temerarial'azione intrapresa dall'attore, rna neppure afferma di

    aver mal allegata elementi idonei ad evidenziare ildanno che glie ne sarebbe derivato e che esso vorrebbegli fosse risarcito a norma dell'art. 96 c.p.c.

    7. II sig. De Gaetanis, tenuto conto dell/esitocomplessivo della iite, va condannato alIa rifusionedelle spese di controparte, sia can riguardo a1 giudi-zio di meri to sia a queILo di 1egittimi til. Tali spesevengono liquidate, quanto al giudizio di merito, in eu-ro 300,00 (trecento) per onorari, 150,00 (centocinquan-ta) per diritti e 100,00 (cento) per esborsi; quanta a

    queUo di legittimiti!t, in euro 600,00 (seicento) peronorari e 100,00 (cento) per esborsi; in entrambi i ca-si con Ia maggiorazione delle spese genera1i e deg1iaccessori di legge.

    P.Q.M.La corte, decidendo a sezioni unite, accoglie i1

    primo ed i1 secondo motivo di ricorso, rigetta l'ultimoe dichiara assorbiti gli altri; cassa l'impugnata sen-tenza e condanna l'intimato sig. De Gaetanis al rimbor-

    giudizio di rnerito si.a per quello di legittimita, 1i- ,, \ \so delle spese processuali di controparte sia per i1

    quidate, per i1 primo, in comp1essivi euro 550,00 (cin-

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    quecentocinquanta) e, per il secondo, in complessivieuro 700,00 (settecerrto), oltre aile spese generali edagli accessori di legge.

    Cosi deciso, in Roma, il 22 giugno 2006.

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    L r e stens ore

    ( R . } . ~ n a t b R o r t : 1 ) . ; 1P i Ijr. I /'/l IL A - / /. ' 1 ' , / /V i

    II presidente

    IVincenfrbonel

    ILCANC~\ERE C1G ; o v a n # i . ' a I . t t t'/i

    Deposltata in Cancelleria