Sentenza archiviazione e la mia memoria al GIP di Firenze _________

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AVV. TODESCO PAG 01 TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Giudici per le indagini preliminari N.17618/05 Reg-PM N. 2875/0/ Reg. GIP II giudice, vista la richiesta di archiviazione avanzata dal P . nel procedimento indicato in epigrafe, iscritto a carico di Bastianello Giuliano per il reato di cui all'art 368 C.P. in danno di Harald Josef Innerhofer, attuale opponente; vista 170pposizione all'archiviazione avanzata da quest'ultimo; convocate le parti in udienza nella forma della camera di consiglio; rilevato che alla luce delllulteriore documentazione acquisita e dell'analitica memoria esplicativa presentata proprio dal Bastianello in atti non è sostenibile l'accusa in giudizio per il reato per cui si procede, e ciò sia perché egli ragionevolmente ha inteso solo esercitare il suo diritto di difesa in quel procedimento sia perché egli 5 certo che, a torto o a ragione, a quel momento di - -- tutto fosse consapevole meno che del17innocenza dellTatniale - - -- oppcinen te; ritenuto che pertanto in ogni caso il fatto del tutto plausibilmente non costituisce reato e comunque non è accertabile in giudizio come tale; PQM rigetta l' opposizione proposta e dispone I ' archiviazione del presente procedimento, manda la cancelleria per ogni ulteriore necessario adempimento di rito. Firenze 3 -3.2010 IL~IP

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Dopo 3 richieste di archiviazione del P.M. e altrettante opposizioni del querelante, ho deciso di prendere carta e toner e scrivere una breve memoria per spiegare bene al GP (Giudice per le Indagini Preliminari) come si erano svolti i fatti negli appalti che io avevo indicato come esempi di gare irregolari. Difficile spiegare le mie doglianze riguardo alla procedura di un appalto che poi era stato vinto proprio da noi. Era facile cadere in inganno da un'argomentazione suggestiva: come puoi accusare altri di aver pilotato una gara che hai vinto tu? Lo svolgimento dei fatti dimostra che la gara, inizialmente viziata, è stata riportata nell'alveo della legittimità con importanti emendamenti sui requisiti dei beni da fornire. Modifiche che ci hanno permesso di partecipare e ottenere una meritata aggiudicazione. Questo dimostra anche la slealtà del concorrente che ricorre a creare sbarramenti tecnico/formali per far estromettere dalle gare gli avversari più competitivi.

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AVV. TODESCO PAG 01

TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Giudici per le indagini preliminari

N.17618/05 Reg-PM N. 2875/0/ Reg. GIP II giudice, vista la richiesta di archiviazione avanzata dal P . nel procedimento indicato in epigrafe, iscritto a carico di Bastianello Giuliano per il reato di cui all'art 368 C.P. in danno di Harald Josef Innerhofer, attuale opponente; vista 170pposizione all'archiviazione avanzata da quest'ultimo; convocate le parti in udienza nella forma della camera di consiglio; rilevato che alla luce delllulteriore documentazione acquisita e dell'analitica memoria esplicativa presentata proprio dal Bastianello in atti non è sostenibile l'accusa in giudizio per il reato per cui si procede, e ciò sia perché egli ragionevolmente ha inteso solo esercitare il suo diritto di difesa in quel procedimento sia perché egli 5 certo che, a torto o a ragione, a quel momento di

- -- tutto fosse consapevole meno che del17innocenza dellTatniale - - - -

oppcinen te; ritenuto che pertanto in ogni caso il fatto del tutto plausibilmente non costituisce reato e comunque non è accertabile in giudizio come tale;

PQM rigetta l' opposizione proposta e dispone I ' archiviazione del presente procedimento, manda la cancelleria per ogni ulteriore necessario adempimento di rito. Firenze 3 -3.2010 I L ~ I P

giuliano
Rettangolo
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TRIBUNALE DI FIRENZE

UFFICIO DEL GIP DOTT FERRANTE

P.P. n. 17618/05 RGNR – n. 2875/05 R.G. GIP

MEMORIA.

Il sottoscritto Giuliano BASTIANELLO, nato il 27 luglio 1956 a Padova,

indagato per il reato di calunnia nei confronti del Sig. Harald Innerhofer

come da querela in atti, giunto per la terza volta davanti al Giudice per le

indagini preliminari, dopo che il PM ha per altrettante tre volte richiesto

l’archiviazione del procedimento, ritiene necessario, a sostegno delle

argomentazioni del proprio difensore avv. Claudio Todesco, evidenziare alla

S.V. gli elementi documentali - già presenti nel fascicolo – che dimostrano

in modo lampante l’insussistenza della fattispecie propria del reato di

calunnia che presupporrebbe, da parte del sottoscritto, la consapevolezza

dell’estraneità del sig. Innerhofer alle vicende degli appalti pubblici riportate

nelle dichiarazioni spontanee davanti al Giudice di Pace di Empoli.

Dichiarazioni che il sig. Innerhofer ha definito calunniose poiché, a suo dire,

il sottoscritto l’avrebbe accusato, sapendolo innocente, di fatti penalmente

rilevanti in relazione alle condotte tenute dalla sua Azienda nel corso di due

procedimenti d’appalto per gli arredi delle Biblioteche di Spinea e di

Tradate.

Sull’appalto di Spinea.

La vicenda amministrativa di quella gara d’appalto è ben rappresentata dalle

motivazioni delle sentenze: TAR n. 5986/03 e Consiglio di Stato n. 4429/05

che hanno condannato il comune al risarcimento del danno individuando

nella colpa l’elemento costitutivo della responsabilità risarcitoria per

“negligenza, imperizia, se non consapevole violazione delle norme di gara”

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condotte che hanno determinato l’illegittima aggiudicazione dell’appalto

alla Harmonie del sig. Innerhofer procurandogli un ingiusto vantaggio

patrimoniale, in danno alla ditta del sottoscritto, legittimo aggiudicatario.

Ciò basterebbe ad escludere qualsiasi ipotesi di responsabilità penale del

sottoscritto in ordine al reato di calunnia.

Ma in questo appalto è successo ben altro.

Nel corso delle operazioni di gara - si era nell’anno 2000 - il presidente

della Commissione aggiudicatrice ed il responsabile Affari Generali hanno

inviato al Sindaco ed ai Carabinieri una “relazione riservata” (All. 1) nella

quale si denunziava a chiare lettere un episodio di rivelazione di segreto

d’ufficio che avrebbe avvantaggiato il sig. Innerhofer.

Tra i documenti d’appalto che il sottoscritto ha potuto esaminare quale

contro interessato nella vicenda amministrativa e come persona offesa nel

procedimento penale 11479/01 che ne è scaturito, sono rinvenibili le “prove”

che questo scambio di informazioni tra un componente la commissione ed

il sig. Innerhofer sia effettivamente avvenuto.

I grafici contenuti nell’allegato n. 2 dimostrano, letti in sequenza temporale,

che una soluzione progettuale facente parte dell’offerta dell’ATI

Elvis/Tecnocoop sia stata ripresa e inserita nei documenti che la Harmonie

ha consegnato al comune successivamente alla scadenza della gara e dopo

che la commissione aveva esaminato le offerte tecniche.

Si tratta dell’apertura di un passaggio nel muro retrostante al bancone

d’accoglienza, suggerita da Elvis/Tecnocoop per poter presidiare, con un

solo operatore sia l’atrio d’ingresso che la zona ragazzi situata nella stanza

attigua. Soluzione che evidentemente è stata apprezzata e che la “talpa”

presente in commissione non ha mancato di segnalare alla Harmonie, la

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quale ha provveduto in più riprese a perfezionare una prima, frettolosa,

correzione “manuale”, inserendo l’apertura nel muro in un punto dove

addirittura era stata collocata una scaffalatura!

E’ agevole rilevare come sia la relazione riservata sia il suo incontestabile

riscontro nelle tavole di progetto “aggiustate” dalla Harmonie dopo i

suggerimenti del commissario amico, dimostrino pacificamente

l’insussistenza di qualsiasi remota ipotesi del reato di calunnia.

L’appalto di Tradate.

Un poco approfondito esame della querela del sig. Innerhofer potrebbe

trovare questo argomento più solido di quanto lamentato per la vicenda di

Spinea ed, infatti, è su quanto avvenuto in questo appalto che si dilunga la

querela e le successive opposizioni dell’Innerhofer alle richieste del P.M. di

archiviare il procedimento.

La tesi del sig. Innerhofer è apparentemente semplice: come può

Bastianello dichiarare che l’appalto della biblioteca di Tradate era

“pilotato” se è stata la sua ditta ad aggiudicarselo? Si tratta di

un’argomentazione suggestiva che, se non venisse approfondita, potrebbe

facilmente trarre in inganno ed è per questo che il sottoscritto, trovandosi

nella condizione di dover affrontare un ingiusto - e disonorevole -

procedimento penale, invita la S.V. ad soffermarsi su pochi ma determinanti

atti della gara d’appalto di Tradate che dimostrano come questo

procedimento abbia avuto due distinti svolgimenti: un primo (anteriore alle

dichiarazioni spontanee rese dal sottoscritto a Empoli) che è esitato con la

decisione del Comune, in regime di autotutela, di annullare la gara proprio

per i vizi segnalati dal sottoscritto e dal suo legale, avv. Umberto Costa

di Padova. Dopo di ciò, un secondo svolgimento, è avvenuto, ex novo, con

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la ripubblicazione del Bando di Gara e del Capitolato d’oneri, emendato dai

vizi che avrebbero reso nullo qualsiasi risultato. Quali erano questi vizi? Si

trattava della composizione della commissione di gara (che nella prima

edizione era illegittimamente presieduta dal Sindaco) e di alcune

prescrizioni di capitolato tecnico che imponevano “a pena di esclusione”

delle specifiche tecniche proprie della scaffalatura Schulz

commercializzata in esclusiva dalla Harmonie del sig. Innerhofer. Il

sottoscritto, avuta lettura della prima versione del capitolato di gara nella

quale era chiaramente imposto che il “requisito minimo” della scaffalatura

(il cui mancato rispetto ai sensi del Dlvo 358/02 comportava l’esclusione)

coincideva perfettamente con quello dello scaffale Schulz, ha

immediatamente richiesto la rimozione di detta prescrizione che si

configurava in violazione delle norme che tutelano la libertà degli incanti.Il

permanere di una così perentoria specificazione delle caratteristiche della

scaffalatura (dimensioni del montante, posizione e tipologia delle forature di

sostegno, modalità di sostegno dei ripiani) avrebbe reso vana la

partecipazione alla gara per qualunque concorrente che non disponeva della

scaffalatura Schulz/Harmonie la cui descrizione in capitolato era ripresa

direttamente con “copia/incolla” dai cataloghi della ditta. A seguito

dell’annullamento della prima procedura il comune ha interpellato l’avv.

Barone il quale a pag. 6 della nota del 19.1.2005 (sempre in atti), sia pure

un modo edulcorato, conferma quanto affermato dal sottoscritto e cioè

che la legittimità delle specifiche tecniche era condizionata dall’inserimento

della postilla, affatto marginale, che è consentita la fornitura di beni

“similari o equivalenti” (di questa nota si riporta, di seguito, l’unico

stralcio significativo che la difesa di Innerhofer si è ben guardata di citare)

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Solo l’inserimento di questa clausola - confermato dal Geom. Giorgio

Colombo, sentito dalla P.G. come responsabile del procedimento - che ha

emendato i vizi del primo capitolato, con la rinnovata pubblicazione di un

secondo capitolato di gara, ha permesso alla Elvis/Tecnocoop di

partecipare con le medesime chanches della Harmonie e poter quindi far

valere la maggiore qualità del progetto tecnico e multimediale che è valsa

l’apprezzamento della commissione e la conseguente aggiudicazione.

Risulta perciò evidente la fondatezza delle dichiarazioni del sottoscritto a

Empoli sulla pacifica sussistenza, in allora, delle irregolarità del primo

capitolato di Tradate, orientato a favorire la scaffalatura di cui la Harmonie

deteneva l’esclusiva. Doglianze talmente motivate da indurre

l’amministrazione a correggerle, rinnovando il procedimento d’appalto,

dando modo alla ditta del sottoscritto di dimostrare il valore tecnico della

propria offerta ben superiore a quello della Harmonie ed ottenendo,

meritatamente, l’aggiudicazione.

Con ciò il sottoscritto crede di aver dimostrato la completa infondatezza

dell’accusa di calunnia nei confronti del sig. Innerhofer basata su una

erronea e parziale ricostruzione dei fatti accaduti.

Padova 29.01.2010

con osservanza

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Tav.1 PROGETTO ELVIS/TECNOCOOP (02.05.2000) Con indicata la possibilità di apertura della finestra o passaggio

Tav. 2 PROGETTO HARMONIE (02.05.2000) Sullo stesso punto sono collocati due scaffali

ALLEGATO 2 : APPALTO SPINEA – LE PROVE DELLA RIVELAZIONE DEL SEGRETO D’UFFICIO SEQUENZA DELLE VARIANTI PROGETTO HARMONIE

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Tav. 3 PROGETTO HARMONIE / Prima modifica (06.05.2000) A mano viene aggiunta la scritta “APERTURA MURO” !!!

Tav.4 PROGETTO HARMONIE Seconda modifica: con il C.A.D. è disegnato e scritto CONSIGLIAMO UN PASSAGGIO !!!