Sent. n. 189 /2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL … · sviluppo, in termini di raccolta delle...

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Sent. n. 189 /2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO

composta dai seguenti magistrati:

dott. Guido CARLINO Presidente

dott. Gennaro DI CECILIA Giudice

dott.ssa Giuseppina MIGNEMI Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilit, iscritto al n29890 del registro di Segreteria, promosso ad

istanza della Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Veneto della

Corte dei Conti nei confronti di:

Ing. Roberto Sardi (c.f SRDRRT29E13C957A), residente in via Mangesa n. 13 - 31015

Conegliano (TV), rappresentato e difeso giusta procura in calce al presente atto

dall'avv. Bruno Barel (c.f. BRLBRN52D19M089Z) e dall'avv. Stefania Stefan (c.f

STFSFN71H42M089S), entrambi del Foro di Treviso, i quali dichiarano di eleggere

domicilio presso lo studio dell'avv. Francesco Acerboni (c.f. CRBFNC68T20Z133U) in

Mestre-Venezia, Via Torino n. 125, che chiedono di ricevere le comunicazioni via fax al

numero 0438/402221 e/o al numero 041/2604600 e/o via pec ai seguenti

indirizzi: [email protected],

[email protected], studiolegaleacerboni@legalmaillt, e, nella

loro qualit di procuratori ut supra;

VISTO il ricorso in riassunzione della Procura Regionale, depositato in Sezione il

mailto:[email protected]

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24/10/2014;

VISTI ed ESAMINATI gli atti e i documenti del processo;

CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del 17 giugno 2015, celebrata con

lassistenza del segretario dott.ssa Paola Franchini, nella quale sono stati sentiti il

relatore, Consigliere Gennaro Di Cecilia, nonch il rappresentante del Pubblico

Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Giancarlo Di Maio e lAvv.

Emilio Caucci, su delega scritta dellAvv. Bruno Barel depositata in udienza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con latto di riassunzione indicato in epigrafe, ritualmente consegnato per la notifica il 27

ottobre 2015, poi avventa il 29 ottobre 2015, la Procura Regionale ha riassunto, ai sensi

dellart. 125 delle disp. att. c.p.c., nei confronti dell'ing. SARDI Roberto, il giudizio

originariamente introdotto con atto di citazione notificato il 2/6/2001, in esso

integralmente richiamato, col quale veniva convenuto dal Comune di Conegliano (TV)

dinanzi allA.G.O., Tribunale di Treviso Sezione distaccata di Conegliano unitamente

ed in solido con limpresa edile Fellet Guido di Poles Maria, per sentirlo condannare al

pagamento della somma . 92.793,29 oltre accessori di legge a titolo di danno causato al

Comune di Conegliano e determinato nella sentenza emessa dal citato Tribunale n. 4

dell8/1/2008, o comunque, a quelle maggiori o minori somme che risulteranno dovute,

oltre interessi e spese di giudizio. con le avvertenze di rito e le pi ampie riserve di diritti

di azione, deduzione e produzione.

La posizione assunta da parte attrice.

La Procura ha riferito come la vicenda traeva origine dalla nota prot. n. 34465/U.L. del

7/8/2013, pervenuta il 21/8/2013, contenente esposto-denuncia del Segretario Generale

e Dirigente dellArea Amministrazione Generale del predetto Comune che esponeva fatti

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costituenti notizia di danno ritenuti rilevanti ai fini della responsabilit amministrativa (doc.

1 all. fasc. Procura).

Ha dedotto, inoltre, di voler proseguire loriginario giudizio civile - fatto salvo il diverso

avviso della Sezione in ordine allapplicabilit dellart. 59 L. n. 69/2009 ai giudizi di

responsabilit demandati alla giurisdizione della Corte dei conti - con cui lodierno

convenuto era stato chiamato innanzi al giudice civile per rispondere in solido con

limpresa appaltatrice menzionata, ai sensi dellart. 1669 c.c. - dei danni conseguenti ai

vizi e difetti nella costruzione, progettazione e direzione dei lavori, del fabbricato di tipo

condominiale di n. 15 appartamenti, sito in Conegliano via dei Ciliegiai, regolarmente

collaudato, divenuto di propriet comunale ex lege (L.R. Veneto n. 10 del 9/3/1995), in

quanto patrimonio del disciolto I.A.C.P. comunale, ente morale istituito con R.D.

18/3/1928.

Il P.M., nel ricostruire i fatti rilevanti che caratterizzavano la vicenda e avvalendosi della

memoria illustrativa depositata in giudizio il 28/5/2015, ha precisato che, con atto di

citazione del 2/6/2001, lente locale aveva richiesto la condanna in solido dei convenuti a

rifonderlo degli esborsi sostenuti per spese tecniche e legali derivanti dallazione

giudiziale rivoltagli dagli assegnatari degli alloggi di detto fabbricato (ricorso per

accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c.).

A detto procedimento di istruzione o verifica anteriore alla causa civile seguiva il giudizio

di merito promosso nei confronti di detto I.A.C.P. con atto di citazione datato 11/3/1996,

notificato il 23/3/1996, fondato sugli asseriti inadempimenti e vizi lamentati riconducibili

alla condotta dellimpresa e del progettista-direttore dei lavori nella costruzione

dellimmobile descritto.

Giudizio che si concludeva con dichiarazione di estinzione del processo da parte del

Giudice Istruttore per l'avvenuta conciliazione della lite fra gli assegnatari degli immobili e

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il Comune di Conegliano in forza di accordo transattivo con il quale veniva riconosciuta

una riduzione del 15% del prezzo finale degli immobili per i vizi accertati e l'accollo al

Comune convenuto di una parte della spesa da sostenere.

Il Tribunale adito, con sentenza conclusiva del giudizio n. 4 dell8/1/2008, condannava

detti convenuti a pagare in solido, al Comune di Conegliano, la complessiva somma di .

92.793,29, oltre interessi e spese di giudizio.

Avverso tale statuizione il Sardi proponeva appello, in data 23/2/2009, deducendo, in via

preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario nei propri confronti, essendo, la

controversia da devolvere alla giurisdizione alla Corte dei conti.

La Corte dAppello adita, con sentenza n. 1451 dell8/5/2013, depositata il 18/06/2013, in

accoglimento dellinterposto appello, dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice

Ordinario per essere la controversia devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti.

Al riguardo, la Procura ha ritenuto applicabile, nella fattispecie, il recente regime legale

contenuto nellart. 59 della legge n. 69/2009 che nello stabilire, con riferimento alle

sentenze dichiarative del difetto di giurisdizione, che il giudice adito, laddove lo dichiari,

indichi il giudice nazionale munito della giurisdizione, consente di riproporre la domanda

dinanzi al giudice ivi indicato entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia

che nega la giurisdizione, evitando, per leffetto, lestinzione del processo e

salvaguardando la conservazione degli effetti sostanziali e processuali delloriginaria

domanda proposta.

Tanto, operando il termine, per il passaggio in giudicato, di un anno e 45 giorni dalla

data di pubblicazione, avvenuta il 18/6/2013, della sentenza della Corte d'Appello di

Venezia n. 1451/2013, in assenza di notifica, atteso che il termine pi breve di sei mesi,

previsto dall'art. 46, co. 17, della L. 18/6/2009 n. 69, ai sensi del successivo art. 58, non

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si applica ai giudizi -come quello in questione- instaurati prima dell'entrata in vigore della

predetta legge (4/7/2009).

Ci, pur non negando, lealmente, la sostanziale diversit delle parti attrici nel giudizio

civile e in quello di specie amministrativo di danno, che prosegue con una disciplina del

diritto oggetto della controversia in parte mutata rispetto alla fase innanzi al G.O e che

questultimo non stato preceduto da modi e forme previste per la fase istruttoria pre-

processuale, tipici di detta sede processuale contabile che ne condiziona il relativo

sviluppo, in termini di raccolta delle prove, in corso di causa.

A conforto della decisione e offrendo diverse ed alternative chiavi di lettura in

riferimento allapplicabilit dellillustrato istituto giuridico di trasferimento del giudizio ad

altro Ordine giurisdizionale, integralmente o parzialmente, anche nel senso della

limitazione unicamente ad alcune tipologie di giudizi celebrati innanzi alla Corte dei conti

citava, in particolare, due precedenti giurisprudenziali, sebbene pervenuti a contrastanti

soluzioni (Sez. Giur. Abruzzo n. 228 del 23/6/2008, anteriore quindi alla vigenza dell'art.

59 della L. 69/2009, espressasi in termini di inammissibilit dell'atto di riassunzione del

P.M. e Sez. Giur. Lombardia, sentenzaordinanza n. 23 del 16/2/2015 che, nellanalogo

caso di riassunzione promossa da un ente locale, ha ritenuto applicabile l'art. 59 della

L.n. 69/2009, dichiarando tempestiva la riassunzione e assegnando un termine di 180

giorni alla Procura "per effettuare le necessarie indagini; e adottare gli atti di propria

competenza, al fine dell'instaurazione del giudizio considerate le peculiarit della

procedura in tema di responsabilit amministrativ).

Nel superare tale aspetto pregiudiziale della domanda proposta e passando al merito, la

Procura ha ritenuto la sua fondatezza avendo avuto il processo un completo svolgimento

innanzi al giudice ordinario, tanto da dar luogo ad una sentenza di primo grado e ad una

successiva d'appello, ricordando pure che, in corso di causa, stata disposta consulenza

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tecnica d'ufficio che ha confermato i vizi dell'opera (esistenza di vizi acclarata anche da

una CTU nel giudizio promosso dagli assegnatari) e fatto emergere le responsabilit del

direttore dei lavori, elencandone in dettaglio alcuni dei numerosi riscontrati (ad esempio,

mancata esecuzione del calcestruzzo faccia-vista prevista da capitolato nella

realizzazione dei muri di recinzione, muri laterali, muri a lato vani scala, muri esterni;

pavimenti del sottoportico e quelli del piazzale sul retro del fabbricato, nonch muratura

perimetrale, realizzati in difformit alla progettazione approvata nel capitolato; persiane

montate corrispondenti al modello standard, anzich pesante di maggior pregio e costo,

ecc).

Pertanto, ha ritenuto che il Comune di Conegliano abbia subito un danno connesso sia ai

costi occorrenti per rimediare ed eliminare i difetti riscontrati sia nel minor valore

dell'opera in relazione ai vizi che presenta l'edificio, considerando motivate e convincenti

le risultanze processuali e, in particolare, le valutazioni effettuate sulle cause dei difetti

esposte dal consulente d'ufficio, in particolare, ai punti della relazione

1,6,11,19,20,21,22,23,25,26,28,29,33 e 35.

Come pure congrue sono state considerate, dal Requirente, le stime eseguite, fatta

eccezione di quella di cui al punto 35, che sembra pi pertinente esprimere in termini di

svalutazione dell'immobile nella misura di . 25.000.000, determinata dallo stesso CTU

nella causa promossa dagli assegnatari.

Emerge, quindi, evidente che i difetti e i vizi in questione sono dipesi dalla condotta

dell'ing, Sardi, inosservante degli obblighi di servizio nell'espletamento dell'incarico di

direttore dei lavori di garantire la buona e puntuale esecuzione dei lavori in conformit ai

patti contrattuali e secondo le regole dell'arte; lavori di cui ha pertanto la direzione, il

controllo e la relativa responsabilit (art. 3 e segg. R.D. 25/5/1895 n. 350 e art 338 e

segg. L. 20/3/1865, n. 2248, ma anche art. 12 e segg. D.P.R. n. 1063/1962) e in virt

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degli obblighi negoziali assunti con l'incarico di direzione lavori stipulato con l'ente

pubblico locale, richiedenti, allo stesso modo, direzione e vigilanza idonei a garantire la

corretta esecuzione dei lavori di utilit sociale.

Inadempienze relative a doveri specifici e obblighi elementari (come l'utilizzo di alcuni

materiali inidonei), oltrech quelli generici di diligenza minima.alla base dell'attivit di

direttore dei lavori, la cui violazione atta a concretare l'ipotesi di condotta gravemente

colposa.

Ed indubbio, secondo la Procura attrice che a tale condotta da ricollegare il danno

provocato al Comune, che appare quantificabile in 97.534,239 euro (di cui E. 30.762,239

per minor valore).

Per leffetto, ha rassegnato le seguenti conclusioni:

condannarsi il convenuto al pagamento, in favore del Comune di Conegliano, della

somma di E. 97.534,239, oltre interessi e rivalutazione, o al pagamento di quella

maggiore o minor somma che la Sezione ritenesse, ribadendo l'applicabilit dell'art. 59, L.

69/2009 e considerata matura la causa per la decisione,;

- in subordine, nel caso si reputassero necessarie acquisizioni istruttorie, si fa espressa

riserva di richiesta al Collegio perch disponga il ricorso ai mezzi istruttori ritenuti

opportuni;

- in ulteriore subordine, ove dovesse ritenersi non applicabile l'art 59, L. 69/2009, o

comunque non proponibile l'atto di riassunzione, dichiararsi l'inammissibilit di detto atto.

Posizione processuale del convenuto.

Il convenuto, come rappresentato e difeso, si costituito in giudizio mediante memoria

depositata il 28/5/2015 con la quale, ricostruendo il quadro fattuale pressoch

specularmente a quanto delineato dalla Procura ma offrendo, con opposti esiti rispetto ad

essa, unesegesi del contenuto intrinseco dellaccertamento avvenuto in sede civile

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parzialmente e sostanzialmente diverso, ha chiesto il rigetto delle domande proposte nei

suoi confronti, con rifusione di spese e compensi di lite.

A sostegno delle proprie tesi difensive propugnate, in particolare:

- ha dedotto linapplicabilit dell'art. 59 della L. n. 69/2009 nei rapporti tra giudizio civile

ordinario e giudizio amministrativo-contabile, con conseguente inammissibilit dell'atto di

riassunzione sotto diversi profili. Innanzitutto, perch la riassunzione del giudizio (cos

come operata dalla Procura, ai sensi dell'art. 125 disp. att. c.p.c.) non pu avvenire che

esclusivamente ad opera del medesimo attore del precedente giudizio, ovvero, al

verificarsi di specifiche condizioni, per successione.

E ci pur volendo ammettere che il petitum e la causa petendi restino gli stessi (la cui tesi

resta difficile da sostenere visti i diversi interessi sottesi all'azione civile risarcitoria e

all'azione amministrativo-contabile), essendo preponderante la sostanziale diversit delle

parti (l'Amministrazione lesa nel giudizio civile, la Procura generale nel giudizio

contabile).

Ha precisato che in tutte le ipotesi di responsabilit patrimoniale di soggetti legati da

rapporto di servizio con la pubblica amministrazione per danni arrecati a quest'ultima

nell'esercizio o in relazione all'esercizio delle funzioni ad essi affidate, la P.A. non

titolare dell'azione di risarcimento del danno, competendo per legge lo jus postulandi, in

via esclusiva, al solo Pubblico Ministero, unico soggetto abilitato ad esprimere la volont

autonoma di adire il giudice per conseguire tale realizzazione (Corte dei Conti, sez. riun.

20 marzo 2003, n.6). Si dunque fuori dalla ratio della disposizione normativa

esaminata, perch questa mira a tutelare il soggetto che ha fatto valere il suo diritto

davanti al giudice privo di giurisdizione; mentre, nel caso di specie, il soggetto in

questione, l'Amministrazione lesa, un diritto di azione non lo ha proprio e non avrebbe di

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conseguenza potuto esercitarlo n davanti al giudice ordinario, n davanti al giudice

contabile.

Anche il convenuto come la Procura- ha richiamato la medesima giurisprudenza di

questa Corte in materia ma, ovviamente, per gli effetti suscettibili solo di contrario e

favorevole apprezzamento per le proprie ragioni difensive, ritenendo che, nella diversa

ipotesi oggetto del giudizio della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la

Regione Lombardia -decisione n.23 del 16.2.2015- che ha dichiarato tempestiva (e

dunque rituale) la riassunzione del giudizio posta in essere dal Comune medesimo,

anzich dalla Procura regionale, ove si ammettesse che il Pubblico Ministero pu

riassumere il giudizio gi promosso davanti al giudice civile dall'Amministrazione

danneggiata, si dovrebbe sostenere, in contrasto con i principi sopra esposti, che il P.M.

si colloca all'interno del rapporto sostanziale e condivide l'interesse concreto

dell'Amministrazione lesa, anzich rivestire un distinto ruolo ed un interesse superiore e

proprio in ragione del quale il pubblico potere conferito a garanzia dellintegrit

dellerario.

In relazione ai principi e agli argomenti illustrati, ha richiamato la Sez. Giur. Abruzzo, 23

giugno 2008, n. 228 che ha cosi sentenziato: "Non essendo il procuratore regionale

parte del rapporto sostanziale fatto valere in giudizio, manca la coincidenza tra le parti

del giudizio civile e il giudizio di responsabilit innanzi alla Corte dei conti, con

conseguente inammissibilit della `translatio iudicii' e mancata conservazione degli effetti

processuali della domanda originaria, tanto pi che verrebbero ad essere violate le

disposizioni garantistiche sul procedimento del contraddittorio preliminare".

In subordine, ha eccepito linammissibilit o nullit dell'atto di riassunzione e citazione per

violazione dell'art. 5, comma 1, del D.L. 15 novembre 1993, n. 453 (convertito, con

modificazioni, dalla Legge 14 gennaio 1994 n. 19) nel testo sostituito dal D.L. 23 ottobre

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1996 n. 543 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 1996 n. 639), con

conseguente estinzione del giudizio di responsabilit per omesso invito a dedurre, atto

prodromico alla citazione.

Invero, ai sensi dell'art. 59, comma 2, L. 18 giugno 2009, n. 69, affinch siano "fatti salvi

gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui

stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio",

detta domanda va proposta "con le modalit e secondo le forme previste per il giudizio

davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile" e, quindi, nel caso in esame, essa

dovr essere preceduta dall'invito formale a dedurre di cui all'art. 5, comma 1, del D.L. n.

453/1993, invito che il pubblico ministero contabile deve rivolgere al presunto

responsabile, e dall'audizione personale di tale soggetto (ove questi ne abbia fatto

richiesta, a seguito del ricevimento del predetto invito).

Invito a dedurre che assolve alla duplice funzione di consentire all'invitato di svolgere le

proprie argomentazioni, al fine di evitare la citazione in giudizio, e di garantire, nel

contempo, la massima possibile completezza istruttoria, derivandone dalla sua

mancanza non la nullit, ma la inammissibilit della citazione (che pu essere riproposta

dopo la rinnovazione dell'invito; Corte dei conti, sez. riun., 19 giugno 1998 n. 14/Q).

Nella specie, esso mancato del tutto essendo stata la tutela invocata davanti ad un

organo giurisdizionale diverso da quello deputato alla cognizione della responsabilit

erariale e da un soggetto diverso da quello che ha la titolarit esclusiva dello jus

postulandi di tali azioni, ai sensi dellart. 1669 c.c. di responsabilit contrattuale civilistica

(cfr. Corte dei conti, Sez. Il, 9 gennaio 2008, n.1 e Sez. I, 29 marzo 2002, n. 99).

La difesa del convenuto ha, pertanto, eccepito:

- linvalidit dellatto di riassunzione per difetto di una condizione di promovibilit

dell'azione, per cui il processo andr dichiarato estinto;

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- la preclusione del potere del P.M. di promuovere una nuova azione di responsabilit

previa notifica dell'invito a dedurre al presunto responsabile, in quanto il vizio della

citazione in riassunzione impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e

processuali riconducibili alla domanda come inizialmente posta, in conformit a quanto

testualmente dispone il comma 4 dell'art. 59 L. n. 69/2009;

- l'interruzione del termine di prescrizione dellazione di responsabilit, che non ha

valenza "permanente", ma rimane fermo il solo effetto interruttivo istantaneo e il nuovo

periodo di prescrizione ricomincia a decorrere dalla data del primo atto, non realizzandosi

alcuna conservazione degli effetti sostanziali e processuali ricollegabili unicamente alla

citazione originaria del giugno 2001, successivamente al quale il primo atto interruttivo

costituito dalla comunicazione 29.10.2014 del Comune di Conegliano, avente ad oggetto

"Passaggio in giudicato della sentenza della I Sezione Civile della Corte di Appello di

Venezia n.1451/13 .... Costituzione in mora interruttiva di termini prescrizionali in corso"

la quale, come evidente, avvenuta ben oltre la scadenza del termine prescrizionale

quinquennale "riavviato" dopo la notifica della citazione di primo grado (giugno 2006);

- ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale, dovendosi

ritenere gi maturata al momento dell'esercizio dell'azione ordinaria davanti al giudice

civile, vale a dire alla data di notificazione dell'atto di citazione (giugno 2001) per

scadenza del termine al 31 dicembre 1998 (co. 2 ter dell'art. 1 L. n. 20/1994) per i fatti

verificatisi anteriormente al 15 novembre 1993 (attivit di direzione dei lavori), essendo in

corso un termine di prescrizione decennale secondo cui essa deve ritenersi compiuta

"entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel pi breve termine dato dal compiersi del

decennio";

- nel merito ha eccepito la mancanza di deduzione e di prova di un danno erariale e,

comunque, l'insussistenza di responsabilit amministrativa per mancanza di colpa grave;

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- lomissione del Procuratore di ogni deduzione in ordine allesistenza, consistenza,

effettivit e attualit del danno che si assume subito dalla pubblica amministrazione, non

essendo nemmeno dato capire se il danno consista nel presunto deprezzamento che gli

immobili sconterebbero in conseguenza dei vizi e difetti contestati o nella spesa

necessaria per la loro eliminazione, peraltro mai dedotta e men che meno documentata;

- lindispensabilit di un supplemento di indagine inteso a comprendere se esista un

effettivo danno erariale, in quanto non ogni vizio accertato costituisce diminuzione di

valore dell'immobile (del quale, peraltro, il Comune potrebbe anche non essere pi

proprietario, stanti gli accordi transattivi intercorsi con gli assegnatari nel lontano 2001,

attese le risultanze delle relazioni del C.T.U. ing. Vascellari che assumono nel presente

giudizio valore di argomento di prova. E ci anche per accertare quali dei vizi e difetti

lamentati, effettivamente riscontrati e oggettivamente fonte di depauperamento del

patrimonio dell'ente comunale o di spesa per il medesimo, possano ritenersi imputabili al

convenuto per straordinaria ed inescusabile imprudenza o negligenza, imperizia,

superficialit, trascuratezza, evidente e marcata trasgressione di obblighi di servizio o di

regole di condotta, in sintesi, ad una colpa di rilevante gravit imputabile al deducente e

per determinare, rispetto a ciascun singolo vizio o difetto per il quale venisse ravvisata

una responsabilit erariale a carico del direttore dei lavori, la relativa quota di addebito in

relazione al principio di parziariet e divisibilit dell'obbligazione;

- infine, per scrupolo di difesa, ha invocato lesercizio del potere riduttivo, in via equitativa,

tenendo conto dei comportamenti contestati, che risalgono a 25 anni fa e che, a causa

dell'abnorme durata del processo, peraltro avviato quasi dieci anni dopo l'ultimazione

dell'opera, si di fatto persa la possibilit di far concorrere al risarcimento il principale

responsabile dei fatti contestati, l'appaltatore, il quale avrebbe potuto ridurre

sensibilmente il contestato danno erariale eseguendo, a sua cure e spese, uno o pi

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interventi di ripristino. Il ritardo nell'esperimento di azioni nei suoi confronti ne ha reso

impossibile ogni effettivo coinvolgimento, stante che gi prima della notifica dell'atto di

citazione l'appaltatore aveva cessato ogni attivit (cfr. doc. 14 Comune di Conegliano -

fascicolo Tribunale di Treviso);

- che l'ing. Sardi si offerto di conciliare la lite (cfr. comparsa di costituzione in appello

del Comune di Conegliano);

- che il danno contestato deriva dalle condotte concorrenti (e del tutto prevalenti) di altri

soggetti (l'impresa appaltatrice), fatta salva l'applicazione del principio di parziariet,

concludendo:

in via principale in rito: dichiararsi l'inammissibilit dell'atto di riassunzione del

presente giudizio per inapplicabilit dell'art. 59 della L. n. 69/2009, nei rapporti tra giudizio

civile ordinario e giudizio amministrativo-contabile;

in via subordinata in rito: dichiararsi l'inammissibilit (o nullit) dell'atto di

riassunzione e citazione per violazione dell'art. 5, comma 1, del D.L. 15 novembre 1993

n. 453 e, per l'effetto, dichiararsi l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 59, comma 4,

della L. n. 69/2009;

in via ulteriormente subordinata in rito: dichiararsi la nullit dell'atto di riassunzione

e citazione per genericit e per la mancata specifica indicazione dei comportamenti

censurati e, per l'effetto, dichiararsi l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 59, comma

4, della L. n. 69/2009;

in via subordinata nel merito: dichiararsi l'insussistenza di responsabilit

amministrativa ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge n.20/1994 e, per l'effetto,

l'improponibilit dell'azione/riassunzione;

-dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto a promuovere l'azione di responsabilit

erariale;

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rigettarsi integralmente la domanda formulata nei confronti dell'ing. Roberto Sardi in

quanto infondata in fatto e in diritto;

in via ulteriormente subordinata, rideterminarsi l'importo del danno e la quota di

corresponsabilit del deducente e ridursi equitativamente l'entit dell'addebito ex art.

52 R.D. n. 1214/1934;

in ogni caso con rifusione delle spese e dei compensi di lite;

in via istruttoria subordinata: disporsi consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare e

quantificare il danno erariale, l'imputabilit soggettiva dello stesso al deducente e la

quota di addebito a carico del medesimo.

Allodierna pubblica udienza di discussione, esaurito lintervento illustrativo dei termini

della vicenda giudiziale da parte del magistrato relatore, i rappresentanti delle parti hanno

cos concluso:

il Pubblico Ministero, richiamando tutte le osservazioni svolte nellatto di citazione in

riassunzione in ordine alle difficolt e alle problematiche legate allapplicabilit del regime

normativo del trasferimento del processo di responsabilit civile in quello di responsabilit

amministrativo-contabile (art. 59 L. n. 69/2009), diversamente dallordine delle

conclusioni rassegnate nella memoria illustrativa del 28/5/2015, ha chiesto, in via

principale, la non applicabilit alla fattispecie della translatio iudicii, confermando la

dichiarazione di inammissibilit dellatto di citazione ed escludendo le diverse ipotesi di

estinzione del giudizio (art. 307, co. 3, c.p.c.) o di nullit dellatto di riassunzione

tempestivamente proposto e; in subordine e nel merito, tutte le richieste proposte

comprese le istanze istruttorie formulate;

il difensore del convenuto, Avv. E. Caucci, ha preso atto dellinversione dellordine delle

conclusioni rassegnate dal P.M. e si riportato integralmente a quanto gi ampiamente

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illustrato nellatto di costituzione in giudizio, chiedendo laccoglimento dei motivi in esso

dedotti.

Dopo una breve replica concessa dal Presidente al P.M., il processo passava in

decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio deve procedere ad esaminare e risolvere le questioni sollevate dalle parti nel

processo secondo un rigoroso ordine logico-giuridico, affrontando dapprima quelle

rivestenti perspicuo carattere pregiudiziale di rito o preliminare di merito (artt. 187, co.3,

276, co. 2 e 279, co. 2, c.p.c., applicabili nel processo davanti alla Corte dei conti in virt

del c.d. rinvio dinamico contenuto nel R.D. n. 1038/1933 che lo regola), prima di

pervenire alle questioni che involgono il merito.

1. Tra i profili da affrontare al fine della soluzione delle numerose questioni pregiudiziali,

esplicitate in termini di inammissbilit/improcedibilit/impromovibilit/nullit dellatto di

riassunzione in giudizio, agitate dal convenuto, come precisato, ed oggetto specifico delle

controdifese allestite dalla Procura, assumono prioritaria rilevanza sia quella delineata,

concordemente, dallattore pubblico che in tal senso ha concluso in udienza cos

invertendo lordine di esame delle conclusioni rassegnate nella memoria illustrativa del

28/5/2015- e dal convenuto, che investe lo jus novorum, in sede di cd. traslatio iudicii,

disciplinato dalla Legge n. 69/2009 e la sua applicabilit alla fattispecie concreta, sia

leccezione sollevata, in subordine, dal convenuto di inammissibilit o nullit dell'atto di

riassunzione e citazione per violazione dell'art. 5, comma 1, del D.L. 15 novembre 1993,

n. 453 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 gennaio 1994 n. 19) nel testo

sostituito dal D.L. 23 ottobre 1996 n. 543 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 20

dicembre 1996 n. 639), con conseguente estinzione del giudizio di responsabilit per

omesso invito a dedurre, atto prodromico alla citazione.

16

Entrambe le questioni si rivelano fondate e possono essere affrontate oltrech con

carattere di priorit, anche congiuntamente per ragioni di intima e intensa connessione.

2. Quanto alla prima, afferente al rapporto tra il giudizio civile ordinario e il giudizio di

responsabilit amministrativo-contabile in presenza di una pronuncia concernente

laspetto della giurisdizione, come meglio precisato in narrativa nel giudizio che ci occupa

la Procura ha ritenuto applicabile la disposizione contenuta nellart. 59 della legge n.

69/2009 secondo cui, con riferimento alle sentenze dichiarative del difetto di

giurisdizione, il giudice precedentemente ed erroneamente adito, laddove lo dichiari,

deve indicare il giudice nazionale munito della giurisdizione, davanti al quale consentito

di riproporre la domanda entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia che

nega la giurisdizione, evitando, per leffetto, lestinzione del processo e salvaguardando

la conservazione degli effetti sostanziali e processuali delloriginaria domanda proposta.

Nel caso di specie, la Corte dAppello di Venezia, con sentenza n. 1451 dell8/5/2013,

depositata il 18/06/2013, in accoglimento dellappello interposto dallodierno convenuto,

in data 23/2/2009, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Treviso Sezione di

Conegliano- n. 4 dell8/1/2008 che lo condannava al risarcimento del danno in favore del

Comune di Conegliano, per asseriti inadempimenti e vizi lamentati riconducibili alla

condotta dellimpresa e del progettista-direttore dei lavori nella costruzione dellimmobile

suddescritto -unitamente ed in solido con limpresa edile Fellet Guido di Poles Maria-

dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario per essere la controversia

devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti.

Orbene, il complesso meccanismo, introdotto e disciplinato dallart. 59, co. 1 e 2, della L.

18/6/2009, n. 69, prevede che 1.Il giudice che, in materia civile, amministrativa,

contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica

altres, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia

17

sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione vincolante per ogni

giudice e per le parti anche in altro processo. 2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi

dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda riproposta al

giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e

sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il

giudice di cui stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dallinstaurazione del

primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del

presente comma la domanda si ripropone con le modalit e secondo le forme previste

per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile. 3. Se sulla questione

di giurisdizione non si sono gi pronunciate, nel processo, le sezioni unite della Corte di

cassazione, il giudice davanti al quale la causa riassunta pu sollevare dufficio, con

ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di cassazione,

fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni

sul regolamento preventivo di giurisdizione. 4. Linosservanza dei termini fissati ai sensi

del presente articolo per la riassunzione o per la prosecuzione del giudizio comporta

lestinzione del processo, che dichiarata anche dufficio alla prima udienza, e impedisce

la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda. 5. In ogni caso di

riproposizione della domanda davanti al giudice di cui al comma 1, le prove raccolte nel

processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come

argomenti di prova..

La salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda proposta dinanzi a un

giudice privo di potere giurisdizionale con probabile estensione finanche allefficacia

delle prove ivi raccolte dal giudice privo di giurisdizione- , dunque, subordinata alla

riproposizione del giudizio a condizione che avvenga dinanzi al giudice individuato e nel

termine legale indicato nella sentenza dal primo giudice investito.

18

Occorre rilevare (conforme. Sez. Giur. Campania, n. 357/2014) che la non limpida

formulazione della norma stata foriera di non pochi problemi applicativi. In particolare, i

lemmi di cui si compone la disposizione sembrano posti al centro di un profondo dissidio

(del quale sono intrisi) che il legislatore, lungi dal comporre, sembra aver soltanto acuito.

Daltra parte la norma non che la risultante del contrasto di posizioni giurisprudenziali

espresse da dalla Corte di Cassazione che, gi prima della novella del 2009, si era

espressa nel senso di una vera e propria migrazione transgiurisdizionale (Cassazione

Sez. Un. Civili , 22 febbraio 2007, n. 4109) e dalla Corte Costituzionale che, al contrario,

attraverso un differente itinerario argomentativo, sembrata ispirata prevalentemente

allesigenza della salvezza degli effetti processuali e sostanziali (non dovendo lerrore

sulla giurisdizione impedire - ex se - alla parte, di ottenere una pronuncia di merito

dinanzi al giudice ad quem), ammettendosi dunque che tale esigenza possa soddisfarsi

anche a mezzo di tecniche diverse dalla mera traslatio (Corte costituzionale sentenza n.

77/2007).

Il Collegio non ignora certo la portata di carattere generale di tale disposizione

normativa sorretta dallidea di una sostanziale prosecuzione del (dellunico) giudizio,

anche perch in tal senso sembra continui ad esprimersi la Corte di Cassazione (Cass.

S.U.. n. 16286/2010, 22/11/ 2010, n. 23596 e 21/04/2011, n. 9130, ma anche Cass. Civ.

Sez. Lavoro, sentenza n. 3035/2012) quando afferma che il processo iniziato davanti ad

un giudice - che ha poi dichiarato il difetto di giurisdizione - e riassunto nel termine di

legge davanti al giudice, indicato dal primo come dotato di giurisdizione, non costituisce

un nuovo ed autonomo procedimento, ma la naturale prosecuzione dell'unico giudizio per

quanto inizialmente introdotto davanti a giudice carente della giurisdizione;

conseguentemente non necessario riproporre ex novo la domanda.

19

In proposito il Collegio rileva che deve, per converso, ricordarsi la reciproca indipendenza

delle diverse giurisdizioni previste dal quadro costituzionale (artt. 103, 113, VI

disposizione transitoria), secondo cui pu ritenersi ormai definitivamente tramontato il

principio di unitariet delle giurisdizioni, avendo il legislatore, per converso, optato per la

vigenza dei principi di parit e di originariet dei diversi ordini giurisdizionali e

dellautonomia e separazione dei giudizi, fatta eccezione per determinate ipotesi

tassativamente previste dalla legge, come nel caso degli artt. 651 e ss. c.p.p., (Cass.,

SS. UU. Civili, 9/11/2011, n. 1768).

La nuova disposizione dellart. 59 della L. n. 69/2009, tuttavia, al comma 2 (in omaggio

alla tesi della riproposizione della domanda ex novo) stabilisce che latto introduttivo

debba essere proposto con le modalit e secondo le forme previste per il giudizio

davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile. Non si tratterebbe, dunque, di un

mero atto di impulso ma di una vera e propria domanda che, almeno formalmente, deve

assumere tutte le caratteristiche dellatto introduttivo del giudizio previsto dinanzi al

giudice innanzi al quale il processo destinato a continuare.

Proprio sotto tale profilo, e correttamente, parte attorea ha infatti introdotto il giudizio con

citazione, prima depositata in segreteria ai fini dellemissione del decreto del Presidente

della Sezione di fissazione delludienza di discussione e poi notificato al convenuto

(come espressamente prescritto dal Regolamento di procedura innanzi alla Corte dei

conti, approvato con R.D. n. 1038/1933).

Per una compiuta, ma sintetica, ricostruzione storica, normativa e giurisprudenziale, di

tale istituto processuale va affermato che sussisteva, dunque, prima della novella del

2009, una lacuna normativa nel cui contesto si inserita la pronuncia del Giudice delle

leggi, la quale, tentando di colmarla additivamente ha esteso il meccanismo della

translatio iudicii, originariamente ammessa dal codice di procedura civile esclusivamente

20

per le questioni di competenza anzich di giurisdizione, in un quadro ordinamentale

fondato sul "principio della incomunicabilit dei giudici appartenenti ad ordini diversi" (cfr.,

C. Cost., n. 77/2007), costruito su ordini giudiziari tendenzialmente impermeabili: l'uno,

ordinario, competente a conoscere dei diritti soggettivi e delle liti tra soggetti privati; gli

altri, speciali, (Corte dei conti, plesso giursidizionale TAR-Consiglio di Stato, giudice

tributario), competenti per posizioni soggettive perfette e per materie specifiche e per gli

interessi legittimi, ivi compresi i casi eccezionali di giurisdizione c.d. esclusiva.

La tradizionale separatezza degli ordini giudiziari (e delle tutele delle distinte posizioni

soggettive) non presentava, per, gi pi quei caratteri granitici (si veda, sul punto, per

tutte, Cass., n. 500/1999), per cui in questo solco si collocata la Consulta che,

muovendo dai principi costituzionali dell'effettivit della tutela giurisdizionale e del giusto

processo (ex art. 24 e 111 Cost.), ha dichiarato l'incostituzionalit dell'art. 30 della L. n.

1034/1971 (legge istitutiva dei Tribunali Amministrativi Regionali) che impediva di far salvi

gli effetti sostanziali della domanda proposta erroneamente al giudice ordinario

ammettendo, in via di principio, la translatio iudicii proprio al fine della conservazione

degli effetti, processuali ma anche sostanziali, prodotti dalloriginaria domanda proposta

al giudice erroneamente individuato nel processo proseguito.

Detta pronuncia del Giudice delle leggi, tuttavia, evidenziava la necessit di uno specifico

intervento parlamentare, allo scopo di disciplinare le modalit della translatio, pi

precisamente la forma dell'atto di riassunzione, i termini, le modalit di notifica o

deposito, il contributo unificato.

Ci premesso e richiamato il quadro normativo sopravvenuto di riferimento (art. 59 L.

18/6/2009, n. 69), deve ora procedersi alla concreta verifica e conseguente valutazione

della possibilit di operare una traslazione o trasferimento del giudizio istaurato

nelloriginaria sede civile ordinaria, in cui parti risultavano essere il Comune di

21

Conegliano e lodierno convenuto, a quella propria che si svolge dinanzi a questo giudice

contabile per effetto dellatto dimpulso proveniente dalla Procura regionale.

2.1. Il Collegio non ignora affatto i precedenti arresti giurisprudenziali versati in materia.

Prima di tutto, dal Giudice di legittimit in sede nomofilattica (Cass. SS.UU. n.

7446/2008), secondo cui la "translatio iudicii" opera sia in caso di ricorso ordinario ex art.

360 c.p.c., n. 1 (inizialmente previsto per il solo giudizio ordinario e poi esteso ex art. 111

Cost., a tutte le decisioni, assumendo la veste di ricorso per contestare innanzi alle

sezioni unite la giurisdizione del giudice che ha emesso la sentenza impugnata) sia nel

caso di regolamento preventivo di giurisdizione proponibile innanzi al giudice ordinario,

ma anche innanzi al giudice amministrativo, contabile o tributario. In tal modo si consente

al processo, iniziato erroneamente davanti ad un giudice che difetti della giurisdizione

indicata, di poter continuare - cos com' iniziato - davanti al giudice effettivamente dotato

di giurisdizione, onde dar luogo ad una pronuncia di merito che concluda la controversia

processuale, comunque iniziata, e realizzi pertanto in modo pi sollecito ed efficiente il

servizio giustizia, di rilevanza costituzionale (richiamando a sua volta la gi citata

sentenza delle Cass. S.U. 22/02/2007, n. 4109).

Ma anche le pronunce delle Sezioni territoriali di questa Corte, richiamate dalle stesse

parti processuali (in particolare: contra, Sez. Giur. Abruzzo, sentenza n. 23/6/2008, n.

228, nonostante sia anteriore alla novella normativa del 2009; favorevole, la pi recente

Sez. Giur Lombardia., sentenza-ordinanza n. 23/2015), che pervengono a decisioni

diametralmente opposte (in senso ancora favorevole alla trasmigrazione vedasi Sez.

Giur.Calabria, n. 146/2011).

Ci nondimeno, pur rilevando il tendenziale favore per lapplicazione generalizzata del

rimedio della translatio iudicii per tutti i giudizi in generale, non sembra che tale principio

sia compatibile e conduca allaffermazione della perfetta trasmigrazione del giudizio di

22

responsabilit civile instaurato dinanzi allA.G.O. da quel comune in quello di

responsabilit amministrativa da proseguire dinanzi alla Corte dei conti, per i motivi di

seguito esplicitati.

2.2 Innanzitutto, emerge prepotente una prima palese discrasia della richiesta traslazione

del primo (preteso unico o unitario) giudizio civile per risarcimento del danno nel giudizio

di responsabilit amministrativa, non rinvenendosi pi alcuna traccia, in questultimo e in

qualit di parte originaria che tale giudizio aveva intrapreso, dell'ente locale (il Comune di

Conegliano), nella specie soggetto ipoteticamente danneggiato, risultando parti

processuali contrapposte nel giudizio contabile la Procura regionale ed il convenuto Sardi

Roberto.

In proposito occorre riconoscere, in adesione alle concordi considerazioni fatte dal

difensore del convenuto e dallo stesso Procuratore, che la statuizione dianzi riportata sia

con riferimento allo ius superveniens che alla giurisprudenza del Giudice di legittimit

(Cass. SS.UU. n. 7446 e n. 16286/2010) non sembra molto coerente, almeno nelle sue

espressioni lessicali ed esegetiche, con i fondamenti e le caratteristiche della fattispecie

in giudizio, poich parti del giudizio di responsabilit amministrativa non sono le

medesime del giudizio civile, non potendosi ritenere, come noto, il pubblico ministero

rappresentante sostanziale del singolo ente.

In particolare, parte della giurisprudenza di questa Corte (Sez. Giur. Lazio, n. 2249/2010)

ritiene che la formulazione usata dalla Cassazione risenta dei parametri in base ai quali si

era formata la precedente giurisprudenza (Cassazione e Corte Costituzionale) richiamata

e che aveva specifico riguardo ai rapporti fra la giurisdizione civile e quella

amministrativa.

Orbene, noto lampio dibattito, dottrinale e giurisprudenziale, sviluppatosi

sullinterpretazione del ruolo rivestito dalla Procura erariale nel giudizio di responsabilit,

23

con precipuo riferimento al rapporto con lAmministrazione Pubblica, incisa dal presunto

danno erariale contestato, indipendentemente dalla natura patrimoniale o non

patrimoniale che esso assume.

Invero, per potersi spingere a ritenere che nellattuale (unico) giudizio di responsabilit

proseguito si versi nellipotesi di identit della parti processuali originarie del giudizio

civile, il Procuratore Generale non potrebbe che atteggiarsi a mero rappresentante

dellAmministrazione (nella specie, Comune di Conegliano) o rivestire la qualit di

sostituto processuale, riconducibile nellalveo dellart. 81 c.p.c., secondo unormai

tramontata teoria, ritenendosi al riguardo che esso in tutti casi chiamato a far valere

formalmente in nome proprio (in dottrina stata anche qualificata come sostituzione c.d.

necessaria ed istituzionale) interessi sostanziali altrui di cui titolare lente locale, nei

confronti del quale la decisione adottata dal giudice destinata a spiegare i suoi effetti

giuridici, favorevoli o sfavorevoli.

Nell'ordinamento vigente, peraltro, secondo una lettura costituzionalmente orientata, il

Procuratore regionale, viene essenzialmente qualificato come organo titolare esclusivo e

legittimato ad agire nel giudizio dinanzi alla Corte dei conti, il quale agisce nell'interesse

generale dell'ordinamento giuridico, vale a dire espressione non dello Stato-apparato o

amministrazione ma dello Stato-comunit, essendo la sua azione rivolta alla difesa del

fondamentale interesse alla corretta applicazione della legge e dello svolgimento delle

funzioni amministrative a presidio e tutela delle pubbliche finanze, anche se ci pu

coincidere con la difesa dellinteresse particolare e specifico di una Pubblica

Amministrazione (cfr. Corte dei conti, Sez. Il, 9 gennaio 2008, n.1 e Sez. I, 29 marzo

2002, n. 99)..

Ammettere una traslazione immediata del procedimento giudiziario civile implicherebbe,

infatti (in contrasto con tutti i principi surriportati), che il Pubblico Ministero si collochi

24

all'interno del rapporto sostanziale, condividendo l'interesse concreto

dell'amministrazione lesa, come opportunamente dedotto dalla difesa del convenuto.

Pertanto, una prima censura pu essere svolta proprio sotto il profilo dellassenza, nel

caso concreto, dellidentit di causa o di giudizio, che postula una verifica effettuata sulla

base del criterio di identificazione delle azioni, vale a dire attraverso la tradizionale

tripartizione degli elementi costitutivi della domanda giudiziale al fine di stabilire la

ricorrenza dellidentit dei soggetti o parti, del petitum e della causa petendi, rivelandosi

carente il primo degli elementi identificativi (in termini, Cass. 9/2/1988, n. 1384,

25/6/1983, n. 4371, n. 186/2001, n. 13204/2012, Sez. 1 n. 4089/07, Sez. 6-3 n.

15532/11, Sez. 6-3 n. 8188/2012; Sez. 6-2 n. 13161/2012).

A tanto va aggiunta lulteriore considerazione, anchessa evidenziata dalla richiamata

sentenza della Sezione Abruzzo, sebbene emessa anteriormente alla riforma del

processo civile del 2009, che ha enfatizzato la translatio iudicii, secondo cui: in questo

scenario, vanno evidenziati due ordini di effetti oggetto di tutela, "laddove possibile" (cfr.

sent. 77/2007, citata): effetti di ordine sostanziale (in relazione alla prescrizione del diritto

oggetto della pretesa) e di ordine processuale (mantenimento dello stato processuale

della causa, senza necessit di un atto di promuovimento del giudizio ex novo).

Se, dunque, una lettura costituzionalmente orientata impone di ricercare la praticabilit

della conservazione degli effetti della domanda sia in senso sostanziale che processuale,

tale tendenza va temperata dai limiti degli ordinamenti processuali di ordini giudiziari

diversi, giacch la ripetuta sentenza della Consulta non introduce alcuna norma (sulla

scorta delle sentenze cos dette "additive"), ma enuncia un principio che trova una

operativit condizionata dalle singole realt processuali.

Nessun dubbio, ovviamente, pu esservi circa la conservazione degli effetti sostanziali

della domanda (in particolare, con riferimento agli effetti della prescrizione o delle

25

decadenze). Particolare attenzione va invece recata alla trasmigrazione pura in contesti

processuali che esigono il rispetto di talune specifiche garanzie (quale , per l'appunto, il

caso del giudizio di responsabilit innanzi alla Corte dei conti).

Orbene, nonostante sia intervenuta la novella che, come si gi avuto modo di

apprezzare, pu ritenersi aver definitivamente positivizzato e generalizzato tale principio

del rapporto tra giudizi instaurati dinanzi ad ordini differenti, tuttavia, giova ricordare che

la stessa Corte Costituzionale aveva circoscritto l'operativit del principio enunciato per

particolare cautela, sia richiamando l'immediata attenzione del legislatore affinch

provvedesse a colmare le lacune normative com poi avvenuto- sia esplicitamente

condizionando la trasmigrazione alla compatibilit dei procedimenti giudiziari ("laddove

possibile"), al rispetto dei principi processuali, al principio del giusto processo e al diritto

di difesa.

2.3 Sulla scorta di quanto appena affermato sembra potersi escludersi, nel caso di

specie, la possibilit di una traslazione pura o tout-court e immediata del procedimento

civile, instaurato dal Comune di Conegliano, innanzi a questa Corte.

Tale convincimento , altres, avvalorato da ulteriori e numerose ragioni, sempre di

ordine processuale, oltre a quella appena descritta della carenza dellidentit delle cause,

rivelandosi ontologicamente diversi e apparentemente incompatibili i due tipi di giudizi

che si muovono, opportuno ricordare, su piani completamente diversi essendo

finalizzati a regolare rapporti giuridici soggettivamente ed oggettivamente distinti sulla

base di parametri normativi completamente differenti (basti pensare alla responsabilit

amministrativa personale connessa allaccertamento di fatti e comportamenti violativi del

rapporto di servizio).

Invero, pu ancora rilevarsi che, per principio processuale assolutamente consolidato,

innanzitutto, la riassunzione del giudizio (cos come operato dalla Procura, ai sensi

26

dell'art. 125 disp. att. c.p.c.) pu avvenire solo ed esclusivamente ad opera del medesimo

attore del precedente giudizio, ovvero dagli eredi, essendosi verificate specifiche

condizioni, come, ad esempio, nel caso di successione mortis causa.

In questo senso, va ricordato che il Pubblico Ministero svolge, nel giudizio di

responsabilit amministrativa, funzioni del tutto peculiari rispetto ai poteri spettanti alle

parti nel giudizio civile.

Processo, questultimo, bene ricordare, finalizzato a dirimere e comporre una lite

insorta fra parti private in ordine a posizioni giuridiche soggettive perfette e paritarie o

non autoritative.

Tratti differenziali, difficilmente conciliabili tra loro a causa del delineato sistema

processuale, emergono soprattutto dallanalisi dellattivit della Procura e dellesercizio

dellazione di responsabilit amministrativa che postula laccertamento di elementi di fatto

che possano integrare una presunta responsabilit, a seguito di una prodromica attivit di

indagine preliminare svolta secondo un rigoroso procedimento (c.d

procedimentalizzazione dellattivit extraprocessuale del P.M.), caratterizzato da precise

quanto rigorose scansioni temporali.

Tra le garanzie fondamentali allestite per lincolpato, la cui violazione comporta vizi

irrimediabili o insanabili dellazione risarcitoria esercitata, un ruolo fondamentale assume

sicuramente lemissione dellinvito a dedurre, atto tipico del Procuratore che, com noto

(in tal senso, SS.RR. 16/2/1998, n. 7/QM e 20 marzo 2003, n. 6/QM) assolve a una

duplice funzione: 1) di garanzia del presunto responsabile, il quale posto in condizione

di esporre le proprie ragioni prima dellemissione dellatto di citazione ed eventualmente

evitare tale atto ed il conseguente giudizio; 2) istruttoria, assicurando la massima

completezza istruttoria; raccogliendo sufficienti elementi per unazione di responsabilit,

sia a carico che a discolpa del presunto responsabile Infatti, questi viene messo in

27

condizione di esaminare ulteriori fatti, atti, notizie e prospettazioni, forniti dallinvitato, per

una pi completa valutazione globale della vicenda ed una pi corretta formazione del

proprio convincimento in ordine allesercizio dellazione (in una prospettiva

sostanzialmente collaborativa tra Pubblico Ministero ed invitato a dedurre, secondo

SS.RR. 7 dicembre 1999, n. 27/QM; cfr. anche SS.RR. 25 marzo 2005, n. 1/QM).

2.4 Non va trascurato, inoltre, che la prevalente giurisprudenza contabile ha ritenuto

comportare la sanzione processuale dellinammissibilit della citazione la mancata

notifica dellinvito a dedurre, come pure dellomessa audizione del soggetto presunto

responsabile, nonostante la espressa e tempestiva richiesta in tal senso formulata (per

tutte, SS.RR. n. 7/QM/1998, Sez. App. Sicilia, 15/5/2000, n. 75/A e Sez. Giur,Toscana,

7/8/2007, n. 730).

Pertanto, anche sotto tale profilo, andrebbe ritenuta fondata leccezione sollevata dal

convenuto col secondo e subordinato motivo pregiudiziale, ancorch in termini dubitativi

di inammissibilit o nullit dell'atto di riassunzione e citazione, per violazione dell'art. 5,

comma 1, del D.L. 15 novembre 1993, n. 453, anche se da escludere che una

sanzione processuale comportante leffetto estintivo del giudizio, ai sensi dell'art. 59,

comma 4, della L. n. 69/2009 proprio in considerazione della ritenuta inapplicabilit del

relativo regime giuridico per i motivi dianzi ampiamente illustrati..

In questo contesto, una trasmigrazione pura e semplice vanificherebbe, di fatto, tutta

quella fitta ed indispensabile rete di garanzie processuali previste a tutela delle ragioni di

difesa degli incolpati, nonch poste a garanzia dell'accertamento obiettivo dei fatti che

deve avvenire nellintegrit del contraddittorio delle parti, assicurando il soddisfacimento

del superiore interesse della giustizia.

Pu dunque concludersi che ammettere la riassunzione del processo sempre nei modi

di cui all'art. 125 c.p.c.- in presenza di radicali diversit delle impalcature processuali

28

esistenti tra giudizio civile e contabile, implicherebbe conseguenze non compatibili con le

finalit del processo di responsabilit amministrativa di danno, potendo, comunque, tale

rimedio, che trova ormai diritto di cittadinanza nella maggior parte dei processi, ledere

valori costituzionali di difesa del singolo e di "giusto processo" (artt. 24 e 111 Cost.).

Ma vieppi rivelarsi dal sapore distonico rispetto ad un sistema o modello processuale,

quale quello contabile fortemente voluto e disciplinato dal legislatore (R.D. n. 1038/1933

e L. n. 19/1994) che, per quanto possa mutuare lapplicazione di istituti giuridici

processualcivilistici in forza del noto rinvio dinamico operato dallart. 26 del citato

Regolamento, deve misurarsi con la cennata fase pre-processuale ed istruttoria

ineludibile, a forte connotazione pubblicistica e che, per tale caratteristica, stato ritenuto

accostarsi al modello del processo penale (del quale non sembra possa ritenersi

discutibile loggettiva estraneit e non estensione del novellato regime della translatio

iudicii), fase la cui assenza per saltum o mera inversione della sua scansione

sconvolgerebbe il predetto sistema processuale, esponendolo a non poche censure di

inammissibilit o nullit.

Per converso, tali caratteristiche fisionomiche comuni, invece, ben possono rintracciarsi

in altri tipi di giudizi che pur si svolgono fisiologicamente dinanzi alla Corte dei conti,

come i giudizi pensionistici ed i giudizi ad istanza di parte che, oltre allidentit delle parti,

non prevedono alcuna fase pre-processuale di cui titolare esclusivo e legittimato il

Procuratore erariale, rendendosi per tali giudizi perfettamente compatibile il ricorso ad un

simile rimedio processuale.

Ne consegue che una soluzione di applicabilit dellistituto processuale non sarebbe

immune da censure di violazione della disposizione vincolante concernente lattivazione

e lordinato svolgimento della sequenza procedimentale che permette il confronto e

preliminare contraddittorio tra le parti, esigenza che risponde anche alla logica di

29

incanalare correttamente lattivit istruttoria del P.M. in vista di un eventuale giudizio da

sostenere.

Tanto, a voler tacere di ulteriori elementi di valutazione legati alla riassumere di un

giudizio (civile) con un atto di introduzione che presenterebbe non pochi e trascurabili

caratteri di nullit/inammissibilit come dedotto dalla difesa del convenuto nella

memoria di costituzione potendo non risultare, ad esempio, sufficientemente certo il

petitum sotto il profilo della quantificazione del pregiudizio erariale di cui si chiede la

reintegrazione e gli indici in base a cui individuare lesatta quota di danno imputabile al

convenuto in base al principio di parziariet della responsabilit amministrativa

nellipotesi di concorrente causazione del danno riconducibile a ciascuno dei convenuti,

con conseguente difficolt, per il giudicante, di effettuare un qualsiasi approfondito

esame comparativo delle due vicende, al fine di accertarne la parziale o totale

coincidenza del c.d. petitm sostanziale (petitum immediato o mediato e causa petendi).

2.6 Infine, ma non certo per importanza, non pu negarsi lulteriore discrasia e difficolt

costituita dalla circostanza che la traslatio iudicii, che deve essere esercitata, come gi

visto, secondo le modalit e nelle forme tipiche della riassunzione o della riproposizione

della domanda prevista per il giudizio o rito davanti al giudice innanzi al quale il processo

destinato a continuare (art. 59, co. 2 ultima parte, L. n. 69/2009; in particolare, cfr.

Cass. SS.UU. n. 9130/2011).

Orbene, a prescindere dalla non esclusa possibilit che la domanda traslata nel nuovo

ambiente processuale possa dar luogo e contestazione di nuove forme di responsabilit

erariale anche del tutto autonome rispetto a quelle previste e contenute nella citazione

del giudizio precedentemente instaurato dinanzi al giudice civile, con conseguente

parziale o totale mutamento del c.d. petitm sostanziale, vale a dire delloggetto

immediato e mediato e delle ragioni che tale pretesa alimenta, oltrech dei soggetti o

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parti principali, non pu non sottolinearsi che la traslatio, in questo caso, opererebbe una

regressione dellattuale giudizio in una fase completamente extra-processuale o pre-

processuale che dir si voglia, completamente diversa dal giudizio che si intende in

qualche modo proseguire, ci al fine di recuperare la sequenza procedimentale e

consentire, correttamente, lemissione di una citazione a giudizio di iniziativa del P.M.,

preceduta dallimmancabile invito a dedurre e dalleventuale audizione personale, ove

richiesta dal presunto responsabile, il tutto da conciliare con la ristrettezza dei tempi,

sicuramente inferiori rispetto a quelli previsti dal legislatore in via ordinaria.

Circostanza che comporta unevidente difficolt operativa che, oltre a meritare migliore

attenzione e ponderazione da parte legislatore del 2009 per lo speciale profilo del

processo di responsabilit amministrativa, non pu certamente essere invocata come

esimente o ragione giustificatrice di inosservanze dei termini perentori e sanzionati

pesantemente con lestinzione del giudizio dalla legge di riforma, oppure sacrificare

irrimediabilmente lesigenza di tutela difensiva da parte del convenuto n, infine, aggirare

surrettiziamente o eludere i termini e le forme stabiliti in via eteronoma dal legislatore per

lesercizio delle azioni dinanzi al giudice munito di giurisdizione.

A tale proposito, non appare nemmeno del tutto condivisibile e percorribile il recentissimo

orientamento fatto proprio dal precedente giurisprudenziale sottoposto allesame del

Collegio dalle parti in contesa pronunciato da Sez. Giur. Lombardia, sentenza-ordinanza

n. 23/2015.

Il Collegio ritiene vada premesso che, a differenza di quanto avviene per il processo

penale, che prevede una struttura articolata in distinte e progressive fasi (indagini

preliminari, pre-dibattimentali, dibattimentali), il giudizio contabile si incardina nel

momento storico del deposito della citazione in giudizio (questultimo coincidente con la

fase dibattimentale).

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Prima di tale momento esiste esclusivamente e solamente una fase pre-processuale,

interamente e puntualmente disciplinata dal legislatore, come dianzi precisato, anche

relativamente ai rigorosi termini processuali da rispettare nella scansione delle attivit e

dei diversi atti da adottare (invito a dedurre, concessione dei termini per le deduzioni,

audizione dellincolpato, eventuali istanze di proroghe, emissione dellatto di citazione).

Orbene, tale sequenza procedimentale si rivela incompatibile con qualsiasi concessione

di un diverso termine assegnato dal giudice, in via assolutamente pretoria e ampiamente

discrezionale -come avvenuto nel precedente citato che ha assegnato un termine

stimato congruo in 180 gg per effettuare le necessarie indagini e adottare gli atti di

propria competenza, al fine dellinstaurazione del giudizio- senza alcun espresso

referente normativo che a ci espressamente lo abiliti o autorizzi, come contrariamente e

fisiologicamente avviene peraltro nellambito del processo civile, applicabile al processo

contabile ove compatibile e non diversamente disciplinato dalle norme regolamentari

speciali dettate del R.D. n. 1038/1933 (v. artt. 305 e 307 c.p.c.).

Al riguardo, peraltro, appena il caso di rilevare che una siffatta soluzione non pone

affatto al riparo dallirrogazione di eventuale sanzioni processuali e non contribuisce ad

eliminare, per contro, le serie difficolt nellindividuare anche le conseguenze di carattere

processuale derivanti dalleventuale inattivit della Procura o dallinosservanza dei

termini, quale parte processuale, inerenti allordine impartito dal giudice di eseguire la

fase delle indagini entro il termine assegnatole e di adottare i conseguenti atti finalizzati

allinstaurazione del giudizio vero e proprio da proseguire, e ci in assenza di un chiaro

e severo corredo sanzionatorio processuale stabilito dalla legge o dal giudice che dalla

legge sia espressamente autorizzato.

In proposito, e per mero scrupolo di approfondita trattazione giova ricordare che

leventuale fattispecie estintiva del giudizio e degli effetti sostanziali e processuali della

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domanda rivolta al primo giudice privo di giurisdizione- conseguenza legata

allinosservanza del termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della

sentenza declinatoria della giurisdizione previsto per la sua riproposizione dinanzi al

giudice indicato come munito della giurisdizione (art. 59, co. 2, L. n. 69/2009), non certo

dallinosservanza del termine assegnato dal Collegio per lespletamento dellincombente

istruttorio finalizzato allinstaurazione del giudizio (eventuale).

Comportamento che, pertanto, resterebbe apparentemente privo di adeguata sanzione

processuale.

Pur volendo valorizzare ed aderire alla prioritaria esigenza avvertita dal legislatore sulla

spinta dei principi di unitariet della giurisdizione dapprima richiamati- di salvaguardare

gli aspetti conservativi, sostanziali e processuali, del giudizio che sorreggono la

previsione normativa di una generale applicazione ad ogni tipo di processo, il Collegio

ritiene, tuttavia, che non possa sottrarsi ad una pronuncia sanzionatoria processuale di

inammissibilit il presente atto di riassunzione del giudizio civile in quello di responsabilit

amministrativo-contabile anche sotto il diverso crinale costituito dalla considerazione che,

nella fattispecie, il giudizio riassunto solo potenziale o ipotetico, potendo questo

proseguire unicamente nella sussistenza del previsto presupposto processuale

costituito dallinvito a dedurre (elemento indispensabile fin dallinizio del processo,

contrariamente alla condizione dellazione che sufficiente sussista al momento della

decisione) e, soprattutto, dallavverarsi della necessaria condizione, futura ed incerta,

conseguente allipotesi di una c..d. alternativa inquisitoria frutto di una discovery

effettuata dal Pubblico Ministero che si determini per lopzione processuale dellesercizio

dellazione di responsabilit, anzich per larchiviazione della notitia damni, a conclusione

delle indagini svolte e delleseguita ed approfondita istruttoria nel caso di ritenuta

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fondatezza della medesima e dellintegrazione degli elementi costitutivi di tale

responsabilit amministrativa in capo al convenuto in giudizio.

Per le suesposte ragioni, latto di riassunzione del giudizio proposto dalla Procura va

dichiarato inammissibile.

Laccoglimento del motivo pregiudiziale determina linevitabile assorbimento di ogni altra

questione, involgente laspetto processuale o preliminare e di merito, dedotta dalle parti,

il cui esame diviene superfluo (Cass., n. 20311 e 24843/2011; n. 7663/12).

La definizione del giudizio, arrestatasi allaspetto squisitamente processuale o di rito

esime il Collegio dal pronunciarsi sulla liquidazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Veneto, definitivamente pronunciando,

dichiara inammissibile latto di riassunzione proposto dalla Procura regionale.

Nulla per le spese.

Cos deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 17 giugno 2015.

Il MAGISTRATO Estensore IL PRESIDENTE

f.to Dott. Gennaro Di Cecilia f.to Dott. Guido Carlino

Depositata in Segreteria il 20/11/2015

p. IL FUNZIONARIO PREPOSTO ALLA SEGRETERIA

f.to Cristina Guarino