Sent. n. 189 /2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL … · sviluppo, in termini di raccolta delle...
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Sent. n. 189 /2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO
composta dai seguenti magistrati:
dott. Guido CARLINO Presidente
dott. Gennaro DI CECILIA Giudice
dott.ssa Giuseppina MIGNEMI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilit, iscritto al n29890 del registro di Segreteria, promosso ad
istanza della Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Veneto della
Corte dei Conti nei confronti di:
Ing. Roberto Sardi (c.f SRDRRT29E13C957A), residente in via Mangesa n. 13 - 31015
Conegliano (TV), rappresentato e difeso giusta procura in calce al presente atto
dall'avv. Bruno Barel (c.f. BRLBRN52D19M089Z) e dall'avv. Stefania Stefan (c.f
STFSFN71H42M089S), entrambi del Foro di Treviso, i quali dichiarano di eleggere
domicilio presso lo studio dell'avv. Francesco Acerboni (c.f. CRBFNC68T20Z133U) in
Mestre-Venezia, Via Torino n. 125, che chiedono di ricevere le comunicazioni via fax al
numero 0438/402221 e/o al numero 041/2604600 e/o via pec ai seguenti
indirizzi: [email protected],
[email protected], studiolegaleacerboni@legalmaillt, e, nella
loro qualit di procuratori ut supra;
VISTO il ricorso in riassunzione della Procura Regionale, depositato in Sezione il
mailto:[email protected]
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24/10/2014;
VISTI ed ESAMINATI gli atti e i documenti del processo;
CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del 17 giugno 2015, celebrata con
lassistenza del segretario dott.ssa Paola Franchini, nella quale sono stati sentiti il
relatore, Consigliere Gennaro Di Cecilia, nonch il rappresentante del Pubblico
Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Giancarlo Di Maio e lAvv.
Emilio Caucci, su delega scritta dellAvv. Bruno Barel depositata in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con latto di riassunzione indicato in epigrafe, ritualmente consegnato per la notifica il 27
ottobre 2015, poi avventa il 29 ottobre 2015, la Procura Regionale ha riassunto, ai sensi
dellart. 125 delle disp. att. c.p.c., nei confronti dell'ing. SARDI Roberto, il giudizio
originariamente introdotto con atto di citazione notificato il 2/6/2001, in esso
integralmente richiamato, col quale veniva convenuto dal Comune di Conegliano (TV)
dinanzi allA.G.O., Tribunale di Treviso Sezione distaccata di Conegliano unitamente
ed in solido con limpresa edile Fellet Guido di Poles Maria, per sentirlo condannare al
pagamento della somma . 92.793,29 oltre accessori di legge a titolo di danno causato al
Comune di Conegliano e determinato nella sentenza emessa dal citato Tribunale n. 4
dell8/1/2008, o comunque, a quelle maggiori o minori somme che risulteranno dovute,
oltre interessi e spese di giudizio. con le avvertenze di rito e le pi ampie riserve di diritti
di azione, deduzione e produzione.
La posizione assunta da parte attrice.
La Procura ha riferito come la vicenda traeva origine dalla nota prot. n. 34465/U.L. del
7/8/2013, pervenuta il 21/8/2013, contenente esposto-denuncia del Segretario Generale
e Dirigente dellArea Amministrazione Generale del predetto Comune che esponeva fatti
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costituenti notizia di danno ritenuti rilevanti ai fini della responsabilit amministrativa (doc.
1 all. fasc. Procura).
Ha dedotto, inoltre, di voler proseguire loriginario giudizio civile - fatto salvo il diverso
avviso della Sezione in ordine allapplicabilit dellart. 59 L. n. 69/2009 ai giudizi di
responsabilit demandati alla giurisdizione della Corte dei conti - con cui lodierno
convenuto era stato chiamato innanzi al giudice civile per rispondere in solido con
limpresa appaltatrice menzionata, ai sensi dellart. 1669 c.c. - dei danni conseguenti ai
vizi e difetti nella costruzione, progettazione e direzione dei lavori, del fabbricato di tipo
condominiale di n. 15 appartamenti, sito in Conegliano via dei Ciliegiai, regolarmente
collaudato, divenuto di propriet comunale ex lege (L.R. Veneto n. 10 del 9/3/1995), in
quanto patrimonio del disciolto I.A.C.P. comunale, ente morale istituito con R.D.
18/3/1928.
Il P.M., nel ricostruire i fatti rilevanti che caratterizzavano la vicenda e avvalendosi della
memoria illustrativa depositata in giudizio il 28/5/2015, ha precisato che, con atto di
citazione del 2/6/2001, lente locale aveva richiesto la condanna in solido dei convenuti a
rifonderlo degli esborsi sostenuti per spese tecniche e legali derivanti dallazione
giudiziale rivoltagli dagli assegnatari degli alloggi di detto fabbricato (ricorso per
accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c.).
A detto procedimento di istruzione o verifica anteriore alla causa civile seguiva il giudizio
di merito promosso nei confronti di detto I.A.C.P. con atto di citazione datato 11/3/1996,
notificato il 23/3/1996, fondato sugli asseriti inadempimenti e vizi lamentati riconducibili
alla condotta dellimpresa e del progettista-direttore dei lavori nella costruzione
dellimmobile descritto.
Giudizio che si concludeva con dichiarazione di estinzione del processo da parte del
Giudice Istruttore per l'avvenuta conciliazione della lite fra gli assegnatari degli immobili e
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il Comune di Conegliano in forza di accordo transattivo con il quale veniva riconosciuta
una riduzione del 15% del prezzo finale degli immobili per i vizi accertati e l'accollo al
Comune convenuto di una parte della spesa da sostenere.
Il Tribunale adito, con sentenza conclusiva del giudizio n. 4 dell8/1/2008, condannava
detti convenuti a pagare in solido, al Comune di Conegliano, la complessiva somma di .
92.793,29, oltre interessi e spese di giudizio.
Avverso tale statuizione il Sardi proponeva appello, in data 23/2/2009, deducendo, in via
preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario nei propri confronti, essendo, la
controversia da devolvere alla giurisdizione alla Corte dei conti.
La Corte dAppello adita, con sentenza n. 1451 dell8/5/2013, depositata il 18/06/2013, in
accoglimento dellinterposto appello, dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario per essere la controversia devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti.
Al riguardo, la Procura ha ritenuto applicabile, nella fattispecie, il recente regime legale
contenuto nellart. 59 della legge n. 69/2009 che nello stabilire, con riferimento alle
sentenze dichiarative del difetto di giurisdizione, che il giudice adito, laddove lo dichiari,
indichi il giudice nazionale munito della giurisdizione, consente di riproporre la domanda
dinanzi al giudice ivi indicato entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia
che nega la giurisdizione, evitando, per leffetto, lestinzione del processo e
salvaguardando la conservazione degli effetti sostanziali e processuali delloriginaria
domanda proposta.
Tanto, operando il termine, per il passaggio in giudicato, di un anno e 45 giorni dalla
data di pubblicazione, avvenuta il 18/6/2013, della sentenza della Corte d'Appello di
Venezia n. 1451/2013, in assenza di notifica, atteso che il termine pi breve di sei mesi,
previsto dall'art. 46, co. 17, della L. 18/6/2009 n. 69, ai sensi del successivo art. 58, non
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si applica ai giudizi -come quello in questione- instaurati prima dell'entrata in vigore della
predetta legge (4/7/2009).
Ci, pur non negando, lealmente, la sostanziale diversit delle parti attrici nel giudizio
civile e in quello di specie amministrativo di danno, che prosegue con una disciplina del
diritto oggetto della controversia in parte mutata rispetto alla fase innanzi al G.O e che
questultimo non stato preceduto da modi e forme previste per la fase istruttoria pre-
processuale, tipici di detta sede processuale contabile che ne condiziona il relativo
sviluppo, in termini di raccolta delle prove, in corso di causa.
A conforto della decisione e offrendo diverse ed alternative chiavi di lettura in
riferimento allapplicabilit dellillustrato istituto giuridico di trasferimento del giudizio ad
altro Ordine giurisdizionale, integralmente o parzialmente, anche nel senso della
limitazione unicamente ad alcune tipologie di giudizi celebrati innanzi alla Corte dei conti
citava, in particolare, due precedenti giurisprudenziali, sebbene pervenuti a contrastanti
soluzioni (Sez. Giur. Abruzzo n. 228 del 23/6/2008, anteriore quindi alla vigenza dell'art.
59 della L. 69/2009, espressasi in termini di inammissibilit dell'atto di riassunzione del
P.M. e Sez. Giur. Lombardia, sentenzaordinanza n. 23 del 16/2/2015 che, nellanalogo
caso di riassunzione promossa da un ente locale, ha ritenuto applicabile l'art. 59 della
L.n. 69/2009, dichiarando tempestiva la riassunzione e assegnando un termine di 180
giorni alla Procura "per effettuare le necessarie indagini; e adottare gli atti di propria
competenza, al fine dell'instaurazione del giudizio considerate le peculiarit della
procedura in tema di responsabilit amministrativ).
Nel superare tale aspetto pregiudiziale della domanda proposta e passando al merito, la
Procura ha ritenuto la sua fondatezza avendo avuto il processo un completo svolgimento
innanzi al giudice ordinario, tanto da dar luogo ad una sentenza di primo grado e ad una
successiva d'appello, ricordando pure che, in corso di causa, stata disposta consulenza
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tecnica d'ufficio che ha confermato i vizi dell'opera (esistenza di vizi acclarata anche da
una CTU nel giudizio promosso dagli assegnatari) e fatto emergere le responsabilit del
direttore dei lavori, elencandone in dettaglio alcuni dei numerosi riscontrati (ad esempio,
mancata esecuzione del calcestruzzo faccia-vista prevista da capitolato nella
realizzazione dei muri di recinzione, muri laterali, muri a lato vani scala, muri esterni;
pavimenti del sottoportico e quelli del piazzale sul retro del fabbricato, nonch muratura
perimetrale, realizzati in difformit alla progettazione approvata nel capitolato; persiane
montate corrispondenti al modello standard, anzich pesante di maggior pregio e costo,
ecc).
Pertanto, ha ritenuto che il Comune di Conegliano abbia subito un danno connesso sia ai
costi occorrenti per rimediare ed eliminare i difetti riscontrati sia nel minor valore
dell'opera in relazione ai vizi che presenta l'edificio, considerando motivate e convincenti
le risultanze processuali e, in particolare, le valutazioni effettuate sulle cause dei difetti
esposte dal consulente d'ufficio, in particolare, ai punti della relazione
1,6,11,19,20,21,22,23,25,26,28,29,33 e 35.
Come pure congrue sono state considerate, dal Requirente, le stime eseguite, fatta
eccezione di quella di cui al punto 35, che sembra pi pertinente esprimere in termini di
svalutazione dell'immobile nella misura di . 25.000.000, determinata dallo stesso CTU
nella causa promossa dagli assegnatari.
Emerge, quindi, evidente che i difetti e i vizi in questione sono dipesi dalla condotta
dell'ing, Sardi, inosservante degli obblighi di servizio nell'espletamento dell'incarico di
direttore dei lavori di garantire la buona e puntuale esecuzione dei lavori in conformit ai
patti contrattuali e secondo le regole dell'arte; lavori di cui ha pertanto la direzione, il
controllo e la relativa responsabilit (art. 3 e segg. R.D. 25/5/1895 n. 350 e art 338 e
segg. L. 20/3/1865, n. 2248, ma anche art. 12 e segg. D.P.R. n. 1063/1962) e in virt
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degli obblighi negoziali assunti con l'incarico di direzione lavori stipulato con l'ente
pubblico locale, richiedenti, allo stesso modo, direzione e vigilanza idonei a garantire la
corretta esecuzione dei lavori di utilit sociale.
Inadempienze relative a doveri specifici e obblighi elementari (come l'utilizzo di alcuni
materiali inidonei), oltrech quelli generici di diligenza minima.alla base dell'attivit di
direttore dei lavori, la cui violazione atta a concretare l'ipotesi di condotta gravemente
colposa.
Ed indubbio, secondo la Procura attrice che a tale condotta da ricollegare il danno
provocato al Comune, che appare quantificabile in 97.534,239 euro (di cui E. 30.762,239
per minor valore).
Per leffetto, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
condannarsi il convenuto al pagamento, in favore del Comune di Conegliano, della
somma di E. 97.534,239, oltre interessi e rivalutazione, o al pagamento di quella
maggiore o minor somma che la Sezione ritenesse, ribadendo l'applicabilit dell'art. 59, L.
69/2009 e considerata matura la causa per la decisione,;
- in subordine, nel caso si reputassero necessarie acquisizioni istruttorie, si fa espressa
riserva di richiesta al Collegio perch disponga il ricorso ai mezzi istruttori ritenuti
opportuni;
- in ulteriore subordine, ove dovesse ritenersi non applicabile l'art 59, L. 69/2009, o
comunque non proponibile l'atto di riassunzione, dichiararsi l'inammissibilit di detto atto.
Posizione processuale del convenuto.
Il convenuto, come rappresentato e difeso, si costituito in giudizio mediante memoria
depositata il 28/5/2015 con la quale, ricostruendo il quadro fattuale pressoch
specularmente a quanto delineato dalla Procura ma offrendo, con opposti esiti rispetto ad
essa, unesegesi del contenuto intrinseco dellaccertamento avvenuto in sede civile
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parzialmente e sostanzialmente diverso, ha chiesto il rigetto delle domande proposte nei
suoi confronti, con rifusione di spese e compensi di lite.
A sostegno delle proprie tesi difensive propugnate, in particolare:
- ha dedotto linapplicabilit dell'art. 59 della L. n. 69/2009 nei rapporti tra giudizio civile
ordinario e giudizio amministrativo-contabile, con conseguente inammissibilit dell'atto di
riassunzione sotto diversi profili. Innanzitutto, perch la riassunzione del giudizio (cos
come operata dalla Procura, ai sensi dell'art. 125 disp. att. c.p.c.) non pu avvenire che
esclusivamente ad opera del medesimo attore del precedente giudizio, ovvero, al
verificarsi di specifiche condizioni, per successione.
E ci pur volendo ammettere che il petitum e la causa petendi restino gli stessi (la cui tesi
resta difficile da sostenere visti i diversi interessi sottesi all'azione civile risarcitoria e
all'azione amministrativo-contabile), essendo preponderante la sostanziale diversit delle
parti (l'Amministrazione lesa nel giudizio civile, la Procura generale nel giudizio
contabile).
Ha precisato che in tutte le ipotesi di responsabilit patrimoniale di soggetti legati da
rapporto di servizio con la pubblica amministrazione per danni arrecati a quest'ultima
nell'esercizio o in relazione all'esercizio delle funzioni ad essi affidate, la P.A. non
titolare dell'azione di risarcimento del danno, competendo per legge lo jus postulandi, in
via esclusiva, al solo Pubblico Ministero, unico soggetto abilitato ad esprimere la volont
autonoma di adire il giudice per conseguire tale realizzazione (Corte dei Conti, sez. riun.
20 marzo 2003, n.6). Si dunque fuori dalla ratio della disposizione normativa
esaminata, perch questa mira a tutelare il soggetto che ha fatto valere il suo diritto
davanti al giudice privo di giurisdizione; mentre, nel caso di specie, il soggetto in
questione, l'Amministrazione lesa, un diritto di azione non lo ha proprio e non avrebbe di
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conseguenza potuto esercitarlo n davanti al giudice ordinario, n davanti al giudice
contabile.
Anche il convenuto come la Procura- ha richiamato la medesima giurisprudenza di
questa Corte in materia ma, ovviamente, per gli effetti suscettibili solo di contrario e
favorevole apprezzamento per le proprie ragioni difensive, ritenendo che, nella diversa
ipotesi oggetto del giudizio della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la
Regione Lombardia -decisione n.23 del 16.2.2015- che ha dichiarato tempestiva (e
dunque rituale) la riassunzione del giudizio posta in essere dal Comune medesimo,
anzich dalla Procura regionale, ove si ammettesse che il Pubblico Ministero pu
riassumere il giudizio gi promosso davanti al giudice civile dall'Amministrazione
danneggiata, si dovrebbe sostenere, in contrasto con i principi sopra esposti, che il P.M.
si colloca all'interno del rapporto sostanziale e condivide l'interesse concreto
dell'Amministrazione lesa, anzich rivestire un distinto ruolo ed un interesse superiore e
proprio in ragione del quale il pubblico potere conferito a garanzia dellintegrit
dellerario.
In relazione ai principi e agli argomenti illustrati, ha richiamato la Sez. Giur. Abruzzo, 23
giugno 2008, n. 228 che ha cosi sentenziato: "Non essendo il procuratore regionale
parte del rapporto sostanziale fatto valere in giudizio, manca la coincidenza tra le parti
del giudizio civile e il giudizio di responsabilit innanzi alla Corte dei conti, con
conseguente inammissibilit della `translatio iudicii' e mancata conservazione degli effetti
processuali della domanda originaria, tanto pi che verrebbero ad essere violate le
disposizioni garantistiche sul procedimento del contraddittorio preliminare".
In subordine, ha eccepito linammissibilit o nullit dell'atto di riassunzione e citazione per
violazione dell'art. 5, comma 1, del D.L. 15 novembre 1993, n. 453 (convertito, con
modificazioni, dalla Legge 14 gennaio 1994 n. 19) nel testo sostituito dal D.L. 23 ottobre
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1996 n. 543 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 1996 n. 639), con
conseguente estinzione del giudizio di responsabilit per omesso invito a dedurre, atto
prodromico alla citazione.
Invero, ai sensi dell'art. 59, comma 2, L. 18 giugno 2009, n. 69, affinch siano "fatti salvi
gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui
stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio",
detta domanda va proposta "con le modalit e secondo le forme previste per il giudizio
davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile" e, quindi, nel caso in esame, essa
dovr essere preceduta dall'invito formale a dedurre di cui all'art. 5, comma 1, del D.L. n.
453/1993, invito che il pubblico ministero contabile deve rivolgere al presunto
responsabile, e dall'audizione personale di tale soggetto (ove questi ne abbia fatto
richiesta, a seguito del ricevimento del predetto invito).
Invito a dedurre che assolve alla duplice funzione di consentire all'invitato di svolgere le
proprie argomentazioni, al fine di evitare la citazione in giudizio, e di garantire, nel
contempo, la massima possibile completezza istruttoria, derivandone dalla sua
mancanza non la nullit, ma la inammissibilit della citazione (che pu essere riproposta
dopo la rinnovazione dell'invito; Corte dei conti, sez. riun., 19 giugno 1998 n. 14/Q).
Nella specie, esso mancato del tutto essendo stata la tutela invocata davanti ad un
organo giurisdizionale diverso da quello deputato alla cognizione della responsabilit
erariale e da un soggetto diverso da quello che ha la titolarit esclusiva dello jus
postulandi di tali azioni, ai sensi dellart. 1669 c.c. di responsabilit contrattuale civilistica
(cfr. Corte dei conti, Sez. Il, 9 gennaio 2008, n.1 e Sez. I, 29 marzo 2002, n. 99).
La difesa del convenuto ha, pertanto, eccepito:
- linvalidit dellatto di riassunzione per difetto di una condizione di promovibilit
dell'azione, per cui il processo andr dichiarato estinto;
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- la preclusione del potere del P.M. di promuovere una nuova azione di responsabilit
previa notifica dell'invito a dedurre al presunto responsabile, in quanto il vizio della
citazione in riassunzione impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e
processuali riconducibili alla domanda come inizialmente posta, in conformit a quanto
testualmente dispone il comma 4 dell'art. 59 L. n. 69/2009;
- l'interruzione del termine di prescrizione dellazione di responsabilit, che non ha
valenza "permanente", ma rimane fermo il solo effetto interruttivo istantaneo e il nuovo
periodo di prescrizione ricomincia a decorrere dalla data del primo atto, non realizzandosi
alcuna conservazione degli effetti sostanziali e processuali ricollegabili unicamente alla
citazione originaria del giugno 2001, successivamente al quale il primo atto interruttivo
costituito dalla comunicazione 29.10.2014 del Comune di Conegliano, avente ad oggetto
"Passaggio in giudicato della sentenza della I Sezione Civile della Corte di Appello di
Venezia n.1451/13 .... Costituzione in mora interruttiva di termini prescrizionali in corso"
la quale, come evidente, avvenuta ben oltre la scadenza del termine prescrizionale
quinquennale "riavviato" dopo la notifica della citazione di primo grado (giugno 2006);
- ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale, dovendosi
ritenere gi maturata al momento dell'esercizio dell'azione ordinaria davanti al giudice
civile, vale a dire alla data di notificazione dell'atto di citazione (giugno 2001) per
scadenza del termine al 31 dicembre 1998 (co. 2 ter dell'art. 1 L. n. 20/1994) per i fatti
verificatisi anteriormente al 15 novembre 1993 (attivit di direzione dei lavori), essendo in
corso un termine di prescrizione decennale secondo cui essa deve ritenersi compiuta
"entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel pi breve termine dato dal compiersi del
decennio";
- nel merito ha eccepito la mancanza di deduzione e di prova di un danno erariale e,
comunque, l'insussistenza di responsabilit amministrativa per mancanza di colpa grave;
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- lomissione del Procuratore di ogni deduzione in ordine allesistenza, consistenza,
effettivit e attualit del danno che si assume subito dalla pubblica amministrazione, non
essendo nemmeno dato capire se il danno consista nel presunto deprezzamento che gli
immobili sconterebbero in conseguenza dei vizi e difetti contestati o nella spesa
necessaria per la loro eliminazione, peraltro mai dedotta e men che meno documentata;
- lindispensabilit di un supplemento di indagine inteso a comprendere se esista un
effettivo danno erariale, in quanto non ogni vizio accertato costituisce diminuzione di
valore dell'immobile (del quale, peraltro, il Comune potrebbe anche non essere pi
proprietario, stanti gli accordi transattivi intercorsi con gli assegnatari nel lontano 2001,
attese le risultanze delle relazioni del C.T.U. ing. Vascellari che assumono nel presente
giudizio valore di argomento di prova. E ci anche per accertare quali dei vizi e difetti
lamentati, effettivamente riscontrati e oggettivamente fonte di depauperamento del
patrimonio dell'ente comunale o di spesa per il medesimo, possano ritenersi imputabili al
convenuto per straordinaria ed inescusabile imprudenza o negligenza, imperizia,
superficialit, trascuratezza, evidente e marcata trasgressione di obblighi di servizio o di
regole di condotta, in sintesi, ad una colpa di rilevante gravit imputabile al deducente e
per determinare, rispetto a ciascun singolo vizio o difetto per il quale venisse ravvisata
una responsabilit erariale a carico del direttore dei lavori, la relativa quota di addebito in
relazione al principio di parziariet e divisibilit dell'obbligazione;
- infine, per scrupolo di difesa, ha invocato lesercizio del potere riduttivo, in via equitativa,
tenendo conto dei comportamenti contestati, che risalgono a 25 anni fa e che, a causa
dell'abnorme durata del processo, peraltro avviato quasi dieci anni dopo l'ultimazione
dell'opera, si di fatto persa la possibilit di far concorrere al risarcimento il principale
responsabile dei fatti contestati, l'appaltatore, il quale avrebbe potuto ridurre
sensibilmente il contestato danno erariale eseguendo, a sua cure e spese, uno o pi
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interventi di ripristino. Il ritardo nell'esperimento di azioni nei suoi confronti ne ha reso
impossibile ogni effettivo coinvolgimento, stante che gi prima della notifica dell'atto di
citazione l'appaltatore aveva cessato ogni attivit (cfr. doc. 14 Comune di Conegliano -
fascicolo Tribunale di Treviso);
- che l'ing. Sardi si offerto di conciliare la lite (cfr. comparsa di costituzione in appello
del Comune di Conegliano);
- che il danno contestato deriva dalle condotte concorrenti (e del tutto prevalenti) di altri
soggetti (l'impresa appaltatrice), fatta salva l'applicazione del principio di parziariet,
concludendo:
in via principale in rito: dichiararsi l'inammissibilit dell'atto di riassunzione del
presente giudizio per inapplicabilit dell'art. 59 della L. n. 69/2009, nei rapporti tra giudizio
civile ordinario e giudizio amministrativo-contabile;
in via subordinata in rito: dichiararsi l'inammissibilit (o nullit) dell'atto di
riassunzione e citazione per violazione dell'art. 5, comma 1, del D.L. 15 novembre 1993
n. 453 e, per l'effetto, dichiararsi l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 59, comma 4,
della L. n. 69/2009;
in via ulteriormente subordinata in rito: dichiararsi la nullit dell'atto di riassunzione
e citazione per genericit e per la mancata specifica indicazione dei comportamenti
censurati e, per l'effetto, dichiararsi l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 59, comma
4, della L. n. 69/2009;
in via subordinata nel merito: dichiararsi l'insussistenza di responsabilit
amministrativa ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge n.20/1994 e, per l'effetto,
l'improponibilit dell'azione/riassunzione;
-dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto a promuovere l'azione di responsabilit
erariale;
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rigettarsi integralmente la domanda formulata nei confronti dell'ing. Roberto Sardi in
quanto infondata in fatto e in diritto;
in via ulteriormente subordinata, rideterminarsi l'importo del danno e la quota di
corresponsabilit del deducente e ridursi equitativamente l'entit dell'addebito ex art.
52 R.D. n. 1214/1934;
in ogni caso con rifusione delle spese e dei compensi di lite;
in via istruttoria subordinata: disporsi consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare e
quantificare il danno erariale, l'imputabilit soggettiva dello stesso al deducente e la
quota di addebito a carico del medesimo.
Allodierna pubblica udienza di discussione, esaurito lintervento illustrativo dei termini
della vicenda giudiziale da parte del magistrato relatore, i rappresentanti delle parti hanno
cos concluso:
il Pubblico Ministero, richiamando tutte le osservazioni svolte nellatto di citazione in
riassunzione in ordine alle difficolt e alle problematiche legate allapplicabilit del regime
normativo del trasferimento del processo di responsabilit civile in quello di responsabilit
amministrativo-contabile (art. 59 L. n. 69/2009), diversamente dallordine delle
conclusioni rassegnate nella memoria illustrativa del 28/5/2015, ha chiesto, in via
principale, la non applicabilit alla fattispecie della translatio iudicii, confermando la
dichiarazione di inammissibilit dellatto di citazione ed escludendo le diverse ipotesi di
estinzione del giudizio (art. 307, co. 3, c.p.c.) o di nullit dellatto di riassunzione
tempestivamente proposto e; in subordine e nel merito, tutte le richieste proposte
comprese le istanze istruttorie formulate;
il difensore del convenuto, Avv. E. Caucci, ha preso atto dellinversione dellordine delle
conclusioni rassegnate dal P.M. e si riportato integralmente a quanto gi ampiamente
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illustrato nellatto di costituzione in giudizio, chiedendo laccoglimento dei motivi in esso
dedotti.
Dopo una breve replica concessa dal Presidente al P.M., il processo passava in
decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio deve procedere ad esaminare e risolvere le questioni sollevate dalle parti nel
processo secondo un rigoroso ordine logico-giuridico, affrontando dapprima quelle
rivestenti perspicuo carattere pregiudiziale di rito o preliminare di merito (artt. 187, co.3,
276, co. 2 e 279, co. 2, c.p.c., applicabili nel processo davanti alla Corte dei conti in virt
del c.d. rinvio dinamico contenuto nel R.D. n. 1038/1933 che lo regola), prima di
pervenire alle questioni che involgono il merito.
1. Tra i profili da affrontare al fine della soluzione delle numerose questioni pregiudiziali,
esplicitate in termini di inammissbilit/improcedibilit/impromovibilit/nullit dellatto di
riassunzione in giudizio, agitate dal convenuto, come precisato, ed oggetto specifico delle
controdifese allestite dalla Procura, assumono prioritaria rilevanza sia quella delineata,
concordemente, dallattore pubblico che in tal senso ha concluso in udienza cos
invertendo lordine di esame delle conclusioni rassegnate nella memoria illustrativa del
28/5/2015- e dal convenuto, che investe lo jus novorum, in sede di cd. traslatio iudicii,
disciplinato dalla Legge n. 69/2009 e la sua applicabilit alla fattispecie concreta, sia
leccezione sollevata, in subordine, dal convenuto di inammissibilit o nullit dell'atto di
riassunzione e citazione per violazione dell'art. 5, comma 1, del D.L. 15 novembre 1993,
n. 453 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 gennaio 1994 n. 19) nel testo
sostituito dal D.L. 23 ottobre 1996 n. 543 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 20
dicembre 1996 n. 639), con conseguente estinzione del giudizio di responsabilit per
omesso invito a dedurre, atto prodromico alla citazione.
16
Entrambe le questioni si rivelano fondate e possono essere affrontate oltrech con
carattere di priorit, anche congiuntamente per ragioni di intima e intensa connessione.
2. Quanto alla prima, afferente al rapporto tra il giudizio civile ordinario e il giudizio di
responsabilit amministrativo-contabile in presenza di una pronuncia concernente
laspetto della giurisdizione, come meglio precisato in narrativa nel giudizio che ci occupa
la Procura ha ritenuto applicabile la disposizione contenuta nellart. 59 della legge n.
69/2009 secondo cui, con riferimento alle sentenze dichiarative del difetto di
giurisdizione, il giudice precedentemente ed erroneamente adito, laddove lo dichiari,
deve indicare il giudice nazionale munito della giurisdizione, davanti al quale consentito
di riproporre la domanda entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia che
nega la giurisdizione, evitando, per leffetto, lestinzione del processo e salvaguardando
la conservazione degli effetti sostanziali e processuali delloriginaria domanda proposta.
Nel caso di specie, la Corte dAppello di Venezia, con sentenza n. 1451 dell8/5/2013,
depositata il 18/06/2013, in accoglimento dellappello interposto dallodierno convenuto,
in data 23/2/2009, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Treviso Sezione di
Conegliano- n. 4 dell8/1/2008 che lo condannava al risarcimento del danno in favore del
Comune di Conegliano, per asseriti inadempimenti e vizi lamentati riconducibili alla
condotta dellimpresa e del progettista-direttore dei lavori nella costruzione dellimmobile
suddescritto -unitamente ed in solido con limpresa edile Fellet Guido di Poles Maria-
dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario per essere la controversia
devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti.
Orbene, il complesso meccanismo, introdotto e disciplinato dallart. 59, co. 1 e 2, della L.
18/6/2009, n. 69, prevede che 1.Il giudice che, in materia civile, amministrativa,
contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica
altres, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia
17
sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione vincolante per ogni
giudice e per le parti anche in altro processo. 2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi
dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda riproposta al
giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e
sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il
giudice di cui stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dallinstaurazione del
primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del
presente comma la domanda si ripropone con le modalit e secondo le forme previste
per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile. 3. Se sulla questione
di giurisdizione non si sono gi pronunciate, nel processo, le sezioni unite della Corte di
cassazione, il giudice davanti al quale la causa riassunta pu sollevare dufficio, con
ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di cassazione,
fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni
sul regolamento preventivo di giurisdizione. 4. Linosservanza dei termini fissati ai sensi
del presente articolo per la riassunzione o per la prosecuzione del giudizio comporta
lestinzione del processo, che dichiarata anche dufficio alla prima udienza, e impedisce
la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda. 5. In ogni caso di
riproposizione della domanda davanti al giudice di cui al comma 1, le prove raccolte nel
processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come
argomenti di prova..
La salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda proposta dinanzi a un
giudice privo di potere giurisdizionale con probabile estensione finanche allefficacia
delle prove ivi raccolte dal giudice privo di giurisdizione- , dunque, subordinata alla
riproposizione del giudizio a condizione che avvenga dinanzi al giudice individuato e nel
termine legale indicato nella sentenza dal primo giudice investito.
18
Occorre rilevare (conforme. Sez. Giur. Campania, n. 357/2014) che la non limpida
formulazione della norma stata foriera di non pochi problemi applicativi. In particolare, i
lemmi di cui si compone la disposizione sembrano posti al centro di un profondo dissidio
(del quale sono intrisi) che il legislatore, lungi dal comporre, sembra aver soltanto acuito.
Daltra parte la norma non che la risultante del contrasto di posizioni giurisprudenziali
espresse da dalla Corte di Cassazione che, gi prima della novella del 2009, si era
espressa nel senso di una vera e propria migrazione transgiurisdizionale (Cassazione
Sez. Un. Civili , 22 febbraio 2007, n. 4109) e dalla Corte Costituzionale che, al contrario,
attraverso un differente itinerario argomentativo, sembrata ispirata prevalentemente
allesigenza della salvezza degli effetti processuali e sostanziali (non dovendo lerrore
sulla giurisdizione impedire - ex se - alla parte, di ottenere una pronuncia di merito
dinanzi al giudice ad quem), ammettendosi dunque che tale esigenza possa soddisfarsi
anche a mezzo di tecniche diverse dalla mera traslatio (Corte costituzionale sentenza n.
77/2007).
Il Collegio non ignora certo la portata di carattere generale di tale disposizione
normativa sorretta dallidea di una sostanziale prosecuzione del (dellunico) giudizio,
anche perch in tal senso sembra continui ad esprimersi la Corte di Cassazione (Cass.
S.U.. n. 16286/2010, 22/11/ 2010, n. 23596 e 21/04/2011, n. 9130, ma anche Cass. Civ.
Sez. Lavoro, sentenza n. 3035/2012) quando afferma che il processo iniziato davanti ad
un giudice - che ha poi dichiarato il difetto di giurisdizione - e riassunto nel termine di
legge davanti al giudice, indicato dal primo come dotato di giurisdizione, non costituisce
un nuovo ed autonomo procedimento, ma la naturale prosecuzione dell'unico giudizio per
quanto inizialmente introdotto davanti a giudice carente della giurisdizione;
conseguentemente non necessario riproporre ex novo la domanda.
19
In proposito il Collegio rileva che deve, per converso, ricordarsi la reciproca indipendenza
delle diverse giurisdizioni previste dal quadro costituzionale (artt. 103, 113, VI
disposizione transitoria), secondo cui pu ritenersi ormai definitivamente tramontato il
principio di unitariet delle giurisdizioni, avendo il legislatore, per converso, optato per la
vigenza dei principi di parit e di originariet dei diversi ordini giurisdizionali e
dellautonomia e separazione dei giudizi, fatta eccezione per determinate ipotesi
tassativamente previste dalla legge, come nel caso degli artt. 651 e ss. c.p.p., (Cass.,
SS. UU. Civili, 9/11/2011, n. 1768).
La nuova disposizione dellart. 59 della L. n. 69/2009, tuttavia, al comma 2 (in omaggio
alla tesi della riproposizione della domanda ex novo) stabilisce che latto introduttivo
debba essere proposto con le modalit e secondo le forme previste per il giudizio
davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile. Non si tratterebbe, dunque, di un
mero atto di impulso ma di una vera e propria domanda che, almeno formalmente, deve
assumere tutte le caratteristiche dellatto introduttivo del giudizio previsto dinanzi al
giudice innanzi al quale il processo destinato a continuare.
Proprio sotto tale profilo, e correttamente, parte attorea ha infatti introdotto il giudizio con
citazione, prima depositata in segreteria ai fini dellemissione del decreto del Presidente
della Sezione di fissazione delludienza di discussione e poi notificato al convenuto
(come espressamente prescritto dal Regolamento di procedura innanzi alla Corte dei
conti, approvato con R.D. n. 1038/1933).
Per una compiuta, ma sintetica, ricostruzione storica, normativa e giurisprudenziale, di
tale istituto processuale va affermato che sussisteva, dunque, prima della novella del
2009, una lacuna normativa nel cui contesto si inserita la pronuncia del Giudice delle
leggi, la quale, tentando di colmarla additivamente ha esteso il meccanismo della
translatio iudicii, originariamente ammessa dal codice di procedura civile esclusivamente
20
per le questioni di competenza anzich di giurisdizione, in un quadro ordinamentale
fondato sul "principio della incomunicabilit dei giudici appartenenti ad ordini diversi" (cfr.,
C. Cost., n. 77/2007), costruito su ordini giudiziari tendenzialmente impermeabili: l'uno,
ordinario, competente a conoscere dei diritti soggettivi e delle liti tra soggetti privati; gli
altri, speciali, (Corte dei conti, plesso giursidizionale TAR-Consiglio di Stato, giudice
tributario), competenti per posizioni soggettive perfette e per materie specifiche e per gli
interessi legittimi, ivi compresi i casi eccezionali di giurisdizione c.d. esclusiva.
La tradizionale separatezza degli ordini giudiziari (e delle tutele delle distinte posizioni
soggettive) non presentava, per, gi pi quei caratteri granitici (si veda, sul punto, per
tutte, Cass., n. 500/1999), per cui in questo solco si collocata la Consulta che,
muovendo dai principi costituzionali dell'effettivit della tutela giurisdizionale e del giusto
processo (ex art. 24 e 111 Cost.), ha dichiarato l'incostituzionalit dell'art. 30 della L. n.
1034/1971 (legge istitutiva dei Tribunali Amministrativi Regionali) che impediva di far salvi
gli effetti sostanziali della domanda proposta erroneamente al giudice ordinario
ammettendo, in via di principio, la translatio iudicii proprio al fine della conservazione
degli effetti, processuali ma anche sostanziali, prodotti dalloriginaria domanda proposta
al giudice erroneamente individuato nel processo proseguito.
Detta pronuncia del Giudice delle leggi, tuttavia, evidenziava la necessit di uno specifico
intervento parlamentare, allo scopo di disciplinare le modalit della translatio, pi
precisamente la forma dell'atto di riassunzione, i termini, le modalit di notifica o
deposito, il contributo unificato.
Ci premesso e richiamato il quadro normativo sopravvenuto di riferimento (art. 59 L.
18/6/2009, n. 69), deve ora procedersi alla concreta verifica e conseguente valutazione
della possibilit di operare una traslazione o trasferimento del giudizio istaurato
nelloriginaria sede civile ordinaria, in cui parti risultavano essere il Comune di
21
Conegliano e lodierno convenuto, a quella propria che si svolge dinanzi a questo giudice
contabile per effetto dellatto dimpulso proveniente dalla Procura regionale.
2.1. Il Collegio non ignora affatto i precedenti arresti giurisprudenziali versati in materia.
Prima di tutto, dal Giudice di legittimit in sede nomofilattica (Cass. SS.UU. n.
7446/2008), secondo cui la "translatio iudicii" opera sia in caso di ricorso ordinario ex art.
360 c.p.c., n. 1 (inizialmente previsto per il solo giudizio ordinario e poi esteso ex art. 111
Cost., a tutte le decisioni, assumendo la veste di ricorso per contestare innanzi alle
sezioni unite la giurisdizione del giudice che ha emesso la sentenza impugnata) sia nel
caso di regolamento preventivo di giurisdizione proponibile innanzi al giudice ordinario,
ma anche innanzi al giudice amministrativo, contabile o tributario. In tal modo si consente
al processo, iniziato erroneamente davanti ad un giudice che difetti della giurisdizione
indicata, di poter continuare - cos com' iniziato - davanti al giudice effettivamente dotato
di giurisdizione, onde dar luogo ad una pronuncia di merito che concluda la controversia
processuale, comunque iniziata, e realizzi pertanto in modo pi sollecito ed efficiente il
servizio giustizia, di rilevanza costituzionale (richiamando a sua volta la gi citata
sentenza delle Cass. S.U. 22/02/2007, n. 4109).
Ma anche le pronunce delle Sezioni territoriali di questa Corte, richiamate dalle stesse
parti processuali (in particolare: contra, Sez. Giur. Abruzzo, sentenza n. 23/6/2008, n.
228, nonostante sia anteriore alla novella normativa del 2009; favorevole, la pi recente
Sez. Giur Lombardia., sentenza-ordinanza n. 23/2015), che pervengono a decisioni
diametralmente opposte (in senso ancora favorevole alla trasmigrazione vedasi Sez.
Giur.Calabria, n. 146/2011).
Ci nondimeno, pur rilevando il tendenziale favore per lapplicazione generalizzata del
rimedio della translatio iudicii per tutti i giudizi in generale, non sembra che tale principio
sia compatibile e conduca allaffermazione della perfetta trasmigrazione del giudizio di
22
responsabilit civile instaurato dinanzi allA.G.O. da quel comune in quello di
responsabilit amministrativa da proseguire dinanzi alla Corte dei conti, per i motivi di
seguito esplicitati.
2.2 Innanzitutto, emerge prepotente una prima palese discrasia della richiesta traslazione
del primo (preteso unico o unitario) giudizio civile per risarcimento del danno nel giudizio
di responsabilit amministrativa, non rinvenendosi pi alcuna traccia, in questultimo e in
qualit di parte originaria che tale giudizio aveva intrapreso, dell'ente locale (il Comune di
Conegliano), nella specie soggetto ipoteticamente danneggiato, risultando parti
processuali contrapposte nel giudizio contabile la Procura regionale ed il convenuto Sardi
Roberto.
In proposito occorre riconoscere, in adesione alle concordi considerazioni fatte dal
difensore del convenuto e dallo stesso Procuratore, che la statuizione dianzi riportata sia
con riferimento allo ius superveniens che alla giurisprudenza del Giudice di legittimit
(Cass. SS.UU. n. 7446 e n. 16286/2010) non sembra molto coerente, almeno nelle sue
espressioni lessicali ed esegetiche, con i fondamenti e le caratteristiche della fattispecie
in giudizio, poich parti del giudizio di responsabilit amministrativa non sono le
medesime del giudizio civile, non potendosi ritenere, come noto, il pubblico ministero
rappresentante sostanziale del singolo ente.
In particolare, parte della giurisprudenza di questa Corte (Sez. Giur. Lazio, n. 2249/2010)
ritiene che la formulazione usata dalla Cassazione risenta dei parametri in base ai quali si
era formata la precedente giurisprudenza (Cassazione e Corte Costituzionale) richiamata
e che aveva specifico riguardo ai rapporti fra la giurisdizione civile e quella
amministrativa.
Orbene, noto lampio dibattito, dottrinale e giurisprudenziale, sviluppatosi
sullinterpretazione del ruolo rivestito dalla Procura erariale nel giudizio di responsabilit,
23
con precipuo riferimento al rapporto con lAmministrazione Pubblica, incisa dal presunto
danno erariale contestato, indipendentemente dalla natura patrimoniale o non
patrimoniale che esso assume.
Invero, per potersi spingere a ritenere che nellattuale (unico) giudizio di responsabilit
proseguito si versi nellipotesi di identit della parti processuali originarie del giudizio
civile, il Procuratore Generale non potrebbe che atteggiarsi a mero rappresentante
dellAmministrazione (nella specie, Comune di Conegliano) o rivestire la qualit di
sostituto processuale, riconducibile nellalveo dellart. 81 c.p.c., secondo unormai
tramontata teoria, ritenendosi al riguardo che esso in tutti casi chiamato a far valere
formalmente in nome proprio (in dottrina stata anche qualificata come sostituzione c.d.
necessaria ed istituzionale) interessi sostanziali altrui di cui titolare lente locale, nei
confronti del quale la decisione adottata dal giudice destinata a spiegare i suoi effetti
giuridici, favorevoli o sfavorevoli.
Nell'ordinamento vigente, peraltro, secondo una lettura costituzionalmente orientata, il
Procuratore regionale, viene essenzialmente qualificato come organo titolare esclusivo e
legittimato ad agire nel giudizio dinanzi alla Corte dei conti, il quale agisce nell'interesse
generale dell'ordinamento giuridico, vale a dire espressione non dello Stato-apparato o
amministrazione ma dello Stato-comunit, essendo la sua azione rivolta alla difesa del
fondamentale interesse alla corretta applicazione della legge e dello svolgimento delle
funzioni amministrative a presidio e tutela delle pubbliche finanze, anche se ci pu
coincidere con la difesa dellinteresse particolare e specifico di una Pubblica
Amministrazione (cfr. Corte dei conti, Sez. Il, 9 gennaio 2008, n.1 e Sez. I, 29 marzo
2002, n. 99)..
Ammettere una traslazione immediata del procedimento giudiziario civile implicherebbe,
infatti (in contrasto con tutti i principi surriportati), che il Pubblico Ministero si collochi
24
all'interno del rapporto sostanziale, condividendo l'interesse concreto
dell'amministrazione lesa, come opportunamente dedotto dalla difesa del convenuto.
Pertanto, una prima censura pu essere svolta proprio sotto il profilo dellassenza, nel
caso concreto, dellidentit di causa o di giudizio, che postula una verifica effettuata sulla
base del criterio di identificazione delle azioni, vale a dire attraverso la tradizionale
tripartizione degli elementi costitutivi della domanda giudiziale al fine di stabilire la
ricorrenza dellidentit dei soggetti o parti, del petitum e della causa petendi, rivelandosi
carente il primo degli elementi identificativi (in termini, Cass. 9/2/1988, n. 1384,
25/6/1983, n. 4371, n. 186/2001, n. 13204/2012, Sez. 1 n. 4089/07, Sez. 6-3 n.
15532/11, Sez. 6-3 n. 8188/2012; Sez. 6-2 n. 13161/2012).
A tanto va aggiunta lulteriore considerazione, anchessa evidenziata dalla richiamata
sentenza della Sezione Abruzzo, sebbene emessa anteriormente alla riforma del
processo civile del 2009, che ha enfatizzato la translatio iudicii, secondo cui: in questo
scenario, vanno evidenziati due ordini di effetti oggetto di tutela, "laddove possibile" (cfr.
sent. 77/2007, citata): effetti di ordine sostanziale (in relazione alla prescrizione del diritto
oggetto della pretesa) e di ordine processuale (mantenimento dello stato processuale
della causa, senza necessit di un atto di promuovimento del giudizio ex novo).
Se, dunque, una lettura costituzionalmente orientata impone di ricercare la praticabilit
della conservazione degli effetti della domanda sia in senso sostanziale che processuale,
tale tendenza va temperata dai limiti degli ordinamenti processuali di ordini giudiziari
diversi, giacch la ripetuta sentenza della Consulta non introduce alcuna norma (sulla
scorta delle sentenze cos dette "additive"), ma enuncia un principio che trova una
operativit condizionata dalle singole realt processuali.
Nessun dubbio, ovviamente, pu esservi circa la conservazione degli effetti sostanziali
della domanda (in particolare, con riferimento agli effetti della prescrizione o delle
25
decadenze). Particolare attenzione va invece recata alla trasmigrazione pura in contesti
processuali che esigono il rispetto di talune specifiche garanzie (quale , per l'appunto, il
caso del giudizio di responsabilit innanzi alla Corte dei conti).
Orbene, nonostante sia intervenuta la novella che, come si gi avuto modo di
apprezzare, pu ritenersi aver definitivamente positivizzato e generalizzato tale principio
del rapporto tra giudizi instaurati dinanzi ad ordini differenti, tuttavia, giova ricordare che
la stessa Corte Costituzionale aveva circoscritto l'operativit del principio enunciato per
particolare cautela, sia richiamando l'immediata attenzione del legislatore affinch
provvedesse a colmare le lacune normative com poi avvenuto- sia esplicitamente
condizionando la trasmigrazione alla compatibilit dei procedimenti giudiziari ("laddove
possibile"), al rispetto dei principi processuali, al principio del giusto processo e al diritto
di difesa.
2.3 Sulla scorta di quanto appena affermato sembra potersi escludersi, nel caso di
specie, la possibilit di una traslazione pura o tout-court e immediata del procedimento
civile, instaurato dal Comune di Conegliano, innanzi a questa Corte.
Tale convincimento , altres, avvalorato da ulteriori e numerose ragioni, sempre di
ordine processuale, oltre a quella appena descritta della carenza dellidentit delle cause,
rivelandosi ontologicamente diversi e apparentemente incompatibili i due tipi di giudizi
che si muovono, opportuno ricordare, su piani completamente diversi essendo
finalizzati a regolare rapporti giuridici soggettivamente ed oggettivamente distinti sulla
base di parametri normativi completamente differenti (basti pensare alla responsabilit
amministrativa personale connessa allaccertamento di fatti e comportamenti violativi del
rapporto di servizio).
Invero, pu ancora rilevarsi che, per principio processuale assolutamente consolidato,
innanzitutto, la riassunzione del giudizio (cos come operato dalla Procura, ai sensi
26
dell'art. 125 disp. att. c.p.c.) pu avvenire solo ed esclusivamente ad opera del medesimo
attore del precedente giudizio, ovvero dagli eredi, essendosi verificate specifiche
condizioni, come, ad esempio, nel caso di successione mortis causa.
In questo senso, va ricordato che il Pubblico Ministero svolge, nel giudizio di
responsabilit amministrativa, funzioni del tutto peculiari rispetto ai poteri spettanti alle
parti nel giudizio civile.
Processo, questultimo, bene ricordare, finalizzato a dirimere e comporre una lite
insorta fra parti private in ordine a posizioni giuridiche soggettive perfette e paritarie o
non autoritative.
Tratti differenziali, difficilmente conciliabili tra loro a causa del delineato sistema
processuale, emergono soprattutto dallanalisi dellattivit della Procura e dellesercizio
dellazione di responsabilit amministrativa che postula laccertamento di elementi di fatto
che possano integrare una presunta responsabilit, a seguito di una prodromica attivit di
indagine preliminare svolta secondo un rigoroso procedimento (c.d
procedimentalizzazione dellattivit extraprocessuale del P.M.), caratterizzato da precise
quanto rigorose scansioni temporali.
Tra le garanzie fondamentali allestite per lincolpato, la cui violazione comporta vizi
irrimediabili o insanabili dellazione risarcitoria esercitata, un ruolo fondamentale assume
sicuramente lemissione dellinvito a dedurre, atto tipico del Procuratore che, com noto
(in tal senso, SS.RR. 16/2/1998, n. 7/QM e 20 marzo 2003, n. 6/QM) assolve a una
duplice funzione: 1) di garanzia del presunto responsabile, il quale posto in condizione
di esporre le proprie ragioni prima dellemissione dellatto di citazione ed eventualmente
evitare tale atto ed il conseguente giudizio; 2) istruttoria, assicurando la massima
completezza istruttoria; raccogliendo sufficienti elementi per unazione di responsabilit,
sia a carico che a discolpa del presunto responsabile Infatti, questi viene messo in
27
condizione di esaminare ulteriori fatti, atti, notizie e prospettazioni, forniti dallinvitato, per
una pi completa valutazione globale della vicenda ed una pi corretta formazione del
proprio convincimento in ordine allesercizio dellazione (in una prospettiva
sostanzialmente collaborativa tra Pubblico Ministero ed invitato a dedurre, secondo
SS.RR. 7 dicembre 1999, n. 27/QM; cfr. anche SS.RR. 25 marzo 2005, n. 1/QM).
2.4 Non va trascurato, inoltre, che la prevalente giurisprudenza contabile ha ritenuto
comportare la sanzione processuale dellinammissibilit della citazione la mancata
notifica dellinvito a dedurre, come pure dellomessa audizione del soggetto presunto
responsabile, nonostante la espressa e tempestiva richiesta in tal senso formulata (per
tutte, SS.RR. n. 7/QM/1998, Sez. App. Sicilia, 15/5/2000, n. 75/A e Sez. Giur,Toscana,
7/8/2007, n. 730).
Pertanto, anche sotto tale profilo, andrebbe ritenuta fondata leccezione sollevata dal
convenuto col secondo e subordinato motivo pregiudiziale, ancorch in termini dubitativi
di inammissibilit o nullit dell'atto di riassunzione e citazione, per violazione dell'art. 5,
comma 1, del D.L. 15 novembre 1993, n. 453, anche se da escludere che una
sanzione processuale comportante leffetto estintivo del giudizio, ai sensi dell'art. 59,
comma 4, della L. n. 69/2009 proprio in considerazione della ritenuta inapplicabilit del
relativo regime giuridico per i motivi dianzi ampiamente illustrati..
In questo contesto, una trasmigrazione pura e semplice vanificherebbe, di fatto, tutta
quella fitta ed indispensabile rete di garanzie processuali previste a tutela delle ragioni di
difesa degli incolpati, nonch poste a garanzia dell'accertamento obiettivo dei fatti che
deve avvenire nellintegrit del contraddittorio delle parti, assicurando il soddisfacimento
del superiore interesse della giustizia.
Pu dunque concludersi che ammettere la riassunzione del processo sempre nei modi
di cui all'art. 125 c.p.c.- in presenza di radicali diversit delle impalcature processuali
28
esistenti tra giudizio civile e contabile, implicherebbe conseguenze non compatibili con le
finalit del processo di responsabilit amministrativa di danno, potendo, comunque, tale
rimedio, che trova ormai diritto di cittadinanza nella maggior parte dei processi, ledere
valori costituzionali di difesa del singolo e di "giusto processo" (artt. 24 e 111 Cost.).
Ma vieppi rivelarsi dal sapore distonico rispetto ad un sistema o modello processuale,
quale quello contabile fortemente voluto e disciplinato dal legislatore (R.D. n. 1038/1933
e L. n. 19/1994) che, per quanto possa mutuare lapplicazione di istituti giuridici
processualcivilistici in forza del noto rinvio dinamico operato dallart. 26 del citato
Regolamento, deve misurarsi con la cennata fase pre-processuale ed istruttoria
ineludibile, a forte connotazione pubblicistica e che, per tale caratteristica, stato ritenuto
accostarsi al modello del processo penale (del quale non sembra possa ritenersi
discutibile loggettiva estraneit e non estensione del novellato regime della translatio
iudicii), fase la cui assenza per saltum o mera inversione della sua scansione
sconvolgerebbe il predetto sistema processuale, esponendolo a non poche censure di
inammissibilit o nullit.
Per converso, tali caratteristiche fisionomiche comuni, invece, ben possono rintracciarsi
in altri tipi di giudizi che pur si svolgono fisiologicamente dinanzi alla Corte dei conti,
come i giudizi pensionistici ed i giudizi ad istanza di parte che, oltre allidentit delle parti,
non prevedono alcuna fase pre-processuale di cui titolare esclusivo e legittimato il
Procuratore erariale, rendendosi per tali giudizi perfettamente compatibile il ricorso ad un
simile rimedio processuale.
Ne consegue che una soluzione di applicabilit dellistituto processuale non sarebbe
immune da censure di violazione della disposizione vincolante concernente lattivazione
e lordinato svolgimento della sequenza procedimentale che permette il confronto e
preliminare contraddittorio tra le parti, esigenza che risponde anche alla logica di
29
incanalare correttamente lattivit istruttoria del P.M. in vista di un eventuale giudizio da
sostenere.
Tanto, a voler tacere di ulteriori elementi di valutazione legati alla riassumere di un
giudizio (civile) con un atto di introduzione che presenterebbe non pochi e trascurabili
caratteri di nullit/inammissibilit come dedotto dalla difesa del convenuto nella
memoria di costituzione potendo non risultare, ad esempio, sufficientemente certo il
petitum sotto il profilo della quantificazione del pregiudizio erariale di cui si chiede la
reintegrazione e gli indici in base a cui individuare lesatta quota di danno imputabile al
convenuto in base al principio di parziariet della responsabilit amministrativa
nellipotesi di concorrente causazione del danno riconducibile a ciascuno dei convenuti,
con conseguente difficolt, per il giudicante, di effettuare un qualsiasi approfondito
esame comparativo delle due vicende, al fine di accertarne la parziale o totale
coincidenza del c.d. petitm sostanziale (petitum immediato o mediato e causa petendi).
2.6 Infine, ma non certo per importanza, non pu negarsi lulteriore discrasia e difficolt
costituita dalla circostanza che la traslatio iudicii, che deve essere esercitata, come gi
visto, secondo le modalit e nelle forme tipiche della riassunzione o della riproposizione
della domanda prevista per il giudizio o rito davanti al giudice innanzi al quale il processo
destinato a continuare (art. 59, co. 2 ultima parte, L. n. 69/2009; in particolare, cfr.
Cass. SS.UU. n. 9130/2011).
Orbene, a prescindere dalla non esclusa possibilit che la domanda traslata nel nuovo
ambiente processuale possa dar luogo e contestazione di nuove forme di responsabilit
erariale anche del tutto autonome rispetto a quelle previste e contenute nella citazione
del giudizio precedentemente instaurato dinanzi al giudice civile, con conseguente
parziale o totale mutamento del c.d. petitm sostanziale, vale a dire delloggetto
immediato e mediato e delle ragioni che tale pretesa alimenta, oltrech dei soggetti o
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parti principali, non pu non sottolinearsi che la traslatio, in questo caso, opererebbe una
regressione dellattuale giudizio in una fase completamente extra-processuale o pre-
processuale che dir si voglia, completamente diversa dal giudizio che si intende in
qualche modo proseguire, ci al fine di recuperare la sequenza procedimentale e
consentire, correttamente, lemissione di una citazione a giudizio di iniziativa del P.M.,
preceduta dallimmancabile invito a dedurre e dalleventuale audizione personale, ove
richiesta dal presunto responsabile, il tutto da conciliare con la ristrettezza dei tempi,
sicuramente inferiori rispetto a quelli previsti dal legislatore in via ordinaria.
Circostanza che comporta unevidente difficolt operativa che, oltre a meritare migliore
attenzione e ponderazione da parte legislatore del 2009 per lo speciale profilo del
processo di responsabilit amministrativa, non pu certamente essere invocata come
esimente o ragione giustificatrice di inosservanze dei termini perentori e sanzionati
pesantemente con lestinzione del giudizio dalla legge di riforma, oppure sacrificare
irrimediabilmente lesigenza di tutela difensiva da parte del convenuto n, infine, aggirare
surrettiziamente o eludere i termini e le forme stabiliti in via eteronoma dal legislatore per
lesercizio delle azioni dinanzi al giudice munito di giurisdizione.
A tale proposito, non appare nemmeno del tutto condivisibile e percorribile il recentissimo
orientamento fatto proprio dal precedente giurisprudenziale sottoposto allesame del
Collegio dalle parti in contesa pronunciato da Sez. Giur. Lombardia, sentenza-ordinanza
n. 23/2015.
Il Collegio ritiene vada premesso che, a differenza di quanto avviene per il processo
penale, che prevede una struttura articolata in distinte e progressive fasi (indagini
preliminari, pre-dibattimentali, dibattimentali), il giudizio contabile si incardina nel
momento storico del deposito della citazione in giudizio (questultimo coincidente con la
fase dibattimentale).
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Prima di tale momento esiste esclusivamente e solamente una fase pre-processuale,
interamente e puntualmente disciplinata dal legislatore, come dianzi precisato, anche
relativamente ai rigorosi termini processuali da rispettare nella scansione delle attivit e
dei diversi atti da adottare (invito a dedurre, concessione dei termini per le deduzioni,
audizione dellincolpato, eventuali istanze di proroghe, emissione dellatto di citazione).
Orbene, tale sequenza procedimentale si rivela incompatibile con qualsiasi concessione
di un diverso termine assegnato dal giudice, in via assolutamente pretoria e ampiamente
discrezionale -come avvenuto nel precedente citato che ha assegnato un termine
stimato congruo in 180 gg per effettuare le necessarie indagini e adottare gli atti di
propria competenza, al fine dellinstaurazione del giudizio- senza alcun espresso
referente normativo che a ci espressamente lo abiliti o autorizzi, come contrariamente e
fisiologicamente avviene peraltro nellambito del processo civile, applicabile al processo
contabile ove compatibile e non diversamente disciplinato dalle norme regolamentari
speciali dettate del R.D. n. 1038/1933 (v. artt. 305 e 307 c.p.c.).
Al riguardo, peraltro, appena il caso di rilevare che una siffatta soluzione non pone
affatto al riparo dallirrogazione di eventuale sanzioni processuali e non contribuisce ad
eliminare, per contro, le serie difficolt nellindividuare anche le conseguenze di carattere
processuale derivanti dalleventuale inattivit della Procura o dallinosservanza dei
termini, quale parte processuale, inerenti allordine impartito dal giudice di eseguire la
fase delle indagini entro il termine assegnatole e di adottare i conseguenti atti finalizzati
allinstaurazione del giudizio vero e proprio da proseguire, e ci in assenza di un chiaro
e severo corredo sanzionatorio processuale stabilito dalla legge o dal giudice che dalla
legge sia espressamente autorizzato.
In proposito, e per mero scrupolo di approfondita trattazione giova ricordare che
leventuale fattispecie estintiva del giudizio e degli effetti sostanziali e processuali della
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domanda rivolta al primo giudice privo di giurisdizione- conseguenza legata
allinosservanza del termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della
sentenza declinatoria della giurisdizione previsto per la sua riproposizione dinanzi al
giudice indicato come munito della giurisdizione (art. 59, co. 2, L. n. 69/2009), non certo
dallinosservanza del termine assegnato dal Collegio per lespletamento dellincombente
istruttorio finalizzato allinstaurazione del giudizio (eventuale).
Comportamento che, pertanto, resterebbe apparentemente privo di adeguata sanzione
processuale.
Pur volendo valorizzare ed aderire alla prioritaria esigenza avvertita dal legislatore sulla
spinta dei principi di unitariet della giurisdizione dapprima richiamati- di salvaguardare
gli aspetti conservativi, sostanziali e processuali, del giudizio che sorreggono la
previsione normativa di una generale applicazione ad ogni tipo di processo, il Collegio
ritiene, tuttavia, che non possa sottrarsi ad una pronuncia sanzionatoria processuale di
inammissibilit il presente atto di riassunzione del giudizio civile in quello di responsabilit
amministrativo-contabile anche sotto il diverso crinale costituito dalla considerazione che,
nella fattispecie, il giudizio riassunto solo potenziale o ipotetico, potendo questo
proseguire unicamente nella sussistenza del previsto presupposto processuale
costituito dallinvito a dedurre (elemento indispensabile fin dallinizio del processo,
contrariamente alla condizione dellazione che sufficiente sussista al momento della
decisione) e, soprattutto, dallavverarsi della necessaria condizione, futura ed incerta,
conseguente allipotesi di una c..d. alternativa inquisitoria frutto di una discovery
effettuata dal Pubblico Ministero che si determini per lopzione processuale dellesercizio
dellazione di responsabilit, anzich per larchiviazione della notitia damni, a conclusione
delle indagini svolte e delleseguita ed approfondita istruttoria nel caso di ritenuta
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fondatezza della medesima e dellintegrazione degli elementi costitutivi di tale
responsabilit amministrativa in capo al convenuto in giudizio.
Per le suesposte ragioni, latto di riassunzione del giudizio proposto dalla Procura va
dichiarato inammissibile.
Laccoglimento del motivo pregiudiziale determina linevitabile assorbimento di ogni altra
questione, involgente laspetto processuale o preliminare e di merito, dedotta dalle parti,
il cui esame diviene superfluo (Cass., n. 20311 e 24843/2011; n. 7663/12).
La definizione del giudizio, arrestatasi allaspetto squisitamente processuale o di rito
esime il Collegio dal pronunciarsi sulla liquidazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Veneto, definitivamente pronunciando,
dichiara inammissibile latto di riassunzione proposto dalla Procura regionale.
Nulla per le spese.
Cos deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 17 giugno 2015.
Il MAGISTRATO Estensore IL PRESIDENTE
f.to Dott. Gennaro Di Cecilia f.to Dott. Guido Carlino
Depositata in Segreteria il 20/11/2015
p. IL FUNZIONARIO PREPOSTO ALLA SEGRETERIA
f.to Cristina Guarino