Sent. 1/1956a
1
Sent. 1/1956a é innegabile che il rapporto tra leggi ordinarie e leggi costituzionali e il grado che ad esse rispettivamente spetta nella gerarchia delle fonti non mutano affatto, siano le leggi ordinarie anteriori, siano posteriori a quelle costituzionali. Tanto nell'uno quanto nell'altro caso la legge costituzionale, per la sua
description
Sent. 1/1956a. - PowerPoint PPT Presentation
Transcript of Sent. 1/1956a
![Page 1: Sent. 1/1956a](https://reader038.fdocumenti.com/reader038/viewer/2022102911/56815b62550346895dc94a98/html5/thumbnails/1.jpg)
Sent. 1/1956aé innegabile che il rapporto tra leggi ordinarie
e leggi costituzionali e il grado che ad esse rispettivamente spetta nella gerarchia delle
fonti non mutano affatto, siano le leggi ordinarie anteriori, siano posteriori a quelle
costituzionali. Tanto nell'uno quanto nell'altro caso la legge costituzionale, per la sua
intrinseca natura nel sistema di Costituzione rigida, deve prevalere sulla legge ordinaria.