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N. 1746 DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa dei senatori BACClNI e CICCANTI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 2007 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali SENATO DELLA REPUBBLIC A XV LEGISLATURA TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

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N. 1746

D I SEGNO D I LEGGE

d’iniziativa dei senatori BACClNI e CICCANTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 2007

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo

1957, n. 361, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia

di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale

e voto personalizzato. Delega al Governo per la determinazione

dei collegi elettorali uninominali

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C AX V L E G I S L A T U R A

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1746– 2 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il testo che presen-tiamo «traduce in italiano» – con modifica-zioni – il sistema e la formula elettoraleadottata dalla Bundeswahlgesetz per l’ele-zione del Bundestag della Germania federale.E la nostra proposta del «sistema tedesco»,se si puo indicare qui, con una etichetta, illuogo in cui essa si pone tra le confluenzeche si vanno cercando per modificare lalegge per l’elezione della Camera dei depu-tati: e una proposta proporzionalistica incui l’elettore sceglie liberamente il candidatoed il partito che chiama a rappresentarlo edin cui una soglia di sbarramento sufficiente-mente alta filtra per la rappresentanza e peril governo proposte politiche gia radicate ecapaci di convergenze.

Del sistema elettorale tedesco adotta dun-que le caratteristiche che piu connotanoquel sistema politico: i partiti sottopongonoagli elettori la propria identita ed un progettoriconoscibile, questi giudicano e votano di-rettamente persone e programmi, il governovive di convergenza su obiettivi e azione enon della prigionia in cui lo collocano lescelte e le opportunita elettorali.

Il «sistema tedesco» e ampiamente cono-sciuto e non serve quindi illustrarne qui indettaglio le caratteristiche «tecniche»; bastaricordarne le linee essenziali, senza prendereparte sui criteri di classificazione che lo vo-gliono, per taluni, interamente proporzionalee per altri misto (a combinazione parziale).Nel titolo – e ci sembra quella piu rispon-dente al nostro intento – abbiamo adottatola definizione di «sistema con voto propor-zionale personalizzato» (Dieter Nohlen) adindicare la prevalenza che, pensiamo, debbaavere la scelta degli elettori rafforzata dallaintroduzione del voto di preferenza.

La formula elettorale della nostra propostariproduce «fedelmente» quella della Bunde-

swahlgesetz: partiti si presentano singolar-

mente agli elettori con propri candidati nei

collegi uninominali e con liste che compe-

tono con metodo proporzionale per l’asse-

gnazione degli altri seggi nelle circoscri-

zioni; i seggi sono ripartiti a meta fra i due

metodi ma il risultato proporzionale deter-

mina l’esito complessivo del voto; l’elettore

vota su due distinte schede: per il candidato

nel suo collegio uninominale e per la lista

nella circoscrizione; il voto puo essere,

quindi, convergente o differenziato; nel com-

puto dei seggi i due voti non interferiscono

fra loro; il voto sulla scheda uninominale de-

cide l’assegnazione del collegio uninominale

– a maggioranza semplice – mentre i seggi

alle liste sono assegnati a livello nazionale

in base ai voti espressi nella seconda scheda

(il cosiddetto «secondo voto»); all’assegna-

zione partecipano soltanto le liste che hanno

ottenuto almeno il cinque per cento del totale

dei voti validi; la formula di ripartizione (la

cosiddetta Hare/Niemeyer) e tra le piu pro-

porzionali esistenti giacche interviene dopo

l’applicazione della soglia; ai seggi sono pro-

clamati tutti i candidati eletti nei collegi uni-

nominali e, a seguire, i candidati presenti

nelle liste circoscrizionali, sino a completare

il numero di seggi spettanti a ciascuna lista

in base alla assegnazione proporzionale; cri-

teri di riallocazione dei seggi consentono di

ricalcolare le assegnazioni in sede nazionale

e in sede circoscrizionale per rendere il si-

stema compatibile con l’impossibilita di au-

mentare il numero complessivo dei deputati,

come invece avviene per i «mandati in so-

vrannumero» (Uberhangmandate) possibili

per la Costituzione tedesca e previsti dalla

legge elettorale.

Per quanto il sistema qui proposto sia sol-

tanto «tradotto» in italiano e possa quindi,

nel suo iter di approvazione, essere ulterior-

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mente «adattato» al nostro sistema politico eal nostro sistema dei partiti, tuttavia cre-diamo che gia in questa forma esso sia com-patibile con l’evoluzione istituzionale incorso e sia consonante con la parte efficientedel bipolarismo che dall’elezione diretta deisindaci alla legge del 2005 si e innestatanel sistema politico italiano.

Non e e non vuole essere invece conso-nante con quella visione antipartitica delleistituzioni che vede il sistema elettoralecome la gabbia entro cui imprigionare il si-stema politico come esso e oggi, con i perso-naggi e le bandiere che ne impediscono la ri-composizione intorno a opzioni e prospettivecoerenti con l’evoluzione della societa e del-l’economia; quasi che la democrazia possaesaurirsi nella formazione di un cartello elet-torale. O, piu ancora, che essa si sia realiz-zata definitivamente nel 1994 nella forma-zione dei due cartelli elettorali.

Per essi l’assenza del premio di maggio-ranza, dell’elezione diretta del capo del go-verno, dello scioglimento automatico delleCamere «riottose» o «fedifraghe» farebberotornare il tempo in cui i partiti, incassatanelle elezioni la propria quota di consensi,«piegavano» le alleanze di governo alle uti-lita che di volta in volta si prospettavano. Sa-rebbe questo, oggi, l’intento di un sistemaproporzionale senza esito maggioritario e,in questo caso, del «sistema tedesco»; ilquale, invece, dovrebbe restarsene in patriadove – nessuno lo nega – garantisce dal1953 bipolarismo e stabilita di governo.

Per l’Italia – alla stregua di un referendumche vuole due soli partiti elettorali – do-vremmo «affinare» strumenti che per l’interalegislatura consegnano il Governo ad unacoalizione che vince per un solo voto e cheper farlo accoglie nella promessa elettoraletutte le elite in grado di «rastrellare» quelvoto di maggioranza. Ma vive i cinque annidi una legislatura costretto a non decidereper non rischiare di perdersi.

Se abbandoniamo la risibile idea che vuolei partiti tedeschi onesti e coerenti e quelli ita-

liani un po’ arruffoni e un po’ imbroglioni, sipuo pensare che anche in Italia quel sistemaelettorale puo generare un sistema bipolareforte, fatto di opzioni alternative intornoalle quali possono formarsi Governi conmaggioranze stabili e convergenti. Maggio-ranze aderenti all’evoluzione della societa edella politica italiane, non inchiodate al bi-lancino di un programma elettorale posto lı,immobile, a garanzia della quota di ciascunpartito, quasi che da noi «le cose» avvenis-sero una volta ogni cinque anni e poi fermi,ognuno a pretendere il suo.

* * *

Il disegno di legge si compone di cinquearticoli; quattro modificano il sistema di ele-zione dei deputati nelle circoscrizioni del ter-ritorio nazionale, il quinto modifica l’ele-zione dei dodici deputati della Circoscrizioneestero:

– l’articolo 1 reca, in forma di novella,le modifiche al testo unico delle leggi recantinorme per la elezione della Camera dei de-putati, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 30 marzo 1957, n. 361;

– l’articolo 2 contiene la delega al go-verno per la determinazione dei collegi uni-nominali;

– l’articolo 3 disciplina l’emanazionedel regolamento di attuazione della legge;

– l’articolo 4 dispone in via transitoria peril caso in cui si debba procedere a nuove ele-zioni prima che siano determinati i collegiuninominali;

– l’articolo 5 modifica la legge 27 di-cembre 2001, n. 459, «Norme per l’eserciziodel diritto di voto dei cittadini italiani resi-denti all’estero», in modo tale da renderequel sistema interamente proporzionale pertutta la circoscrizione;

– alla proposta sono allegati i fac-similedelle schede per la votazione dei candidatinei collegi uninominali e per il voto alle listecircoscrizionali.

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Le trenta novelle che all’articolo 1 modifi-cano il citato testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica n. 361 del 1957,dalla lettera a) alla lettera ii), adattano alnuovo sistema elettorale gli elementi dellaformula e la disciplina del procedimento. Inparticolare:

lettera a): enuncia i principi del sistema:la conferma delle attuali ventisette circoscri-zioni elettorali, il doppio voto, i collegi uni-nominali con assegnazione a maggioranzasemplice, le liste circoscrizionali e l’assegna-zione generale dei seggi secondo il metodoproporzionale specificato dagli articoli 83 e84, la soglia nazionale di accesso stabilitanel cinque per cento dei voti validi;

lettera b): stabilisce i criteri per la de-

terminazione dei seggi da assegnare con me-

todo uninominale e, conseguentemente,

quelli riservati ai candidati delle liste pro-

porzionali; i 618 seggi assegnati nelle circo-

scrizioni nazionali sono dapprima ripartiti

tra queste in base alla popolazione residente

(ultimo censimento) e poi quelli spettanti a

ciascuna circoscrizione – salvo la Valle

d’Aosta – sono suddivisi, al 50 per cento,

con arrotondamento all’unita inferiore, fra

uninominali e proporzionali; effettuato il

calcolo in base alla popolazione del censi-

mento 2001, la ripartizione dei seggi e la

seguente:

Circoscrizione unin. prop. tot.

Piemonte 1 . . . . . . . . . . . 12 12 24

Piemonte 2 . . . . . . . . . . . 11 11 22

Lombardia 1 . . . . . . . . . . 20 20 40

Lombardia 2 . . . . . . . . . . 21 22 43

Lombardia 3 . . . . . . . . . . 7 8 15

Trentino-A. A. . . . . . . . . 5 5 10

Veneto 1 . . . . . . . . . . . . 14 15 29

Veneto 2 . . . . . . . . . . . . 10 10 20

Friuli-V. G. . . . . . . . . . . 6 7 13

Liguria . . . . . . . . . . . . . . 8 9 17

Emilia-Romagna . . . . . . . 21 22 43

Toscana . . . . . . . . . . . . . 19 19 38

Umbria . . . . . . . . . . . . . . 4 5 9

Marche . . . . . . . . . . . . . . 8 8 16

Lazio l . . . . . . . . . . . . . . 20 20 40

Lazio 2 . . . . . . . . . . . . . 7 8 15

Abruzzo . . . . . . . . . . . . . 7 7 14

Molise . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3

Campania l . . . . . . . . . . . 16 17 33

Campania 2 . . . . . . . . . . 14 15 29

Puglia . . . . . . . . . . . . . . 22 22 44

Basilicata . . . . . . . . . . . . 3 3 6

Calabria . . . . . . . . . . . . . 11 11 22

Sicilia l . . . . . . . . . . . . . 13 13 26

Sicilia 2 . . . . . . . . . . . . . 14 14 28

Sardegna . . . . . . . . . . . . 9 9 18

Valle d’Aosta . . . . . . . . . 1 0 1

totali . . . 304 314 618

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I criteri direttivi per la formazione deicollegi uninominali sono dettati dall’articolo2 della proposta e ricalcano, in gran parte,quelli gia stabiliti dall’articolo 7 della legge4 agosto 1993, n. 277, cosiddetta «LeggeMattarella». Da questo e esclusa la circoscri-zione Valle d’Aosta nella quale, ai sensi del-l’articolo 2 e del titolo VI del testo unico,l’unico seggio spettante e assegnato con si-stema maggioritario;

lettera c): stabilisce le modalita di espres-sione dei due voti: quello per la scelta delcandidato nel collegio uninominale e quelloper la lista circoscrizionale; la disposizionedetermina anche il contenuto delle dueschede: contrassegni, nomi dei candidati,spazio per l’espressione del voto di prefe-renza; successione delle candidature e delleliste; forma e contenuto delle schede sonodescritti nel nuovo testo degli articoli 24,25 e 31, come modificati alle lettere h), i)e n) mentre le modalita di espressione delvoto e le condizioni di validita sono specifi-cate dal nuovo testo dell’articolo 58, intro-dotto con la novella della lettera p); in calceal testo le tabelle allegate B, B-bis, C e C-bisriproducono in fac-simile le facce in diritto everso delle due schede per la votazione. Leschede sono particolarmente semplici: quellaper la votazione nel collegio uninominalereca in successione il nome ed il cognomedel candidato con accanto il proprio contras-segno che deve essere uguale, ai sensi del-l’articolo 18, comma 2, a quello della listaproporzionale collegata; la scheda per ilvoto alle liste reca invece la successionedei contrassegni (uguali anche per dimen-sione a quelli presenti nella scheda uninomi-nale) con accanto una linea tratteggiata sullaquale l’elettore puo esprimere il proprio votodi preferenza;

lettera d): la modifica apportata al terzocomma dell’articolo 14 e intesa a contrastarel’eccessiva personalizzazione dell’offerta edella campagna elettorali; e un piccolo con-tributo al rispetto – anche formale – delle

funzioni e dei poteri del Capo dello Statosulla nomina del Presidente del Consigliodei ministri; la disposizione impedisce chesiano proposti agli elettori contrassegni cherecano, in qualsiasi forma, il nome dei candi-dati concorrenti e si raccorda al divieto dicandidature plurime posto dall’articolo 18;il che, ovviamente, non esclude che la cam-pagna elettorale ed il voto possano ugual-mente svolgersi come referendum o acclama-zione per uno o l’altro dei candidati alla ca-rica di Presidente del Consiglio dei ministri,ma i due divieti non consentono di connet-tere la campagna elettorale alla espressionedel voto;

lettere e), f), g): disciplinano il sistemadelle candidature e, per questo, sono le di-sposizioni sulle quali si puo ulteriormenteagire per definire un diverso adattamentodel «sistema tedesco» alla natura e all’orga-nizzazione dei partiti e dei gruppi politici ita-liani; cio in particolare se si conserva la so-glia di sbarramento al cinque per cento. Lecandidature sono rimesse ai partiti ed aigruppi politici organizzati; le candidaturenei collegi uninominali devono essere colle-gate ad una lista circoscrizionale nella circo-scrizione in cui e compreso il collegio unino-minale del candidato; non sono ammessecioe candidature individuali se esse non na-scono da un movimento politico che, perquanto in embrione, sia in grado di presen-tare una propria lista almeno in una circo-scrizione; la candidatura e altrimenti inva-lida; si tratta, per la verita, di un (piccolo)onere di accesso alla competizione, onereche non priva forze politiche locali della pos-sibilita di esprimersi quando esse sono consi-stenti all’interno di uno o piu collegi unino-minali; l’irragiungibile soglia del cinque percento non impedisce loro la vittoria ed ilseggio in uno o piu collegi uninominali.

Candidature e contrassegni sono presentatisingolarmente da ciascuna lista (partito ogruppo politico organizzato); il sistema nonprevede «collegamenti» fra liste e, quindi,

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coalizioni che concorrono come tali alla as-segnazione dei seggi; conseguentemente, icandidati uninominali possono (e devono) di-chiarare il collegamento con una sola delleliste della propria circoscrizione.

La dichiarazione di collegamento e fattaesclusivamente fra il candidato nel collegiouninominale e la lista circoscrizionale dellaquale egli assume il contrassegno; nellaloro formulazione attuale queste disposizioniescludono ogni possibile candidatura plu-rima: fra candidatura uninominale e candida-tura nella lista collegata, nella circoscrizioneo in altre circoscrizioni, fra candidature inpiu collegi uninominali, fra candidature inpiu liste circoscrizionali anche se recano ilmedesimo contrassegno; si e ritenuto cioeche il voto personalizzato richiesto agli elet-tori non si concili con la possibilita di pro-clamazioni plurime e con il conseguente si-stema di opzioni e subentri.

Questa impostazione delle candidatureesclude che i candidati non eletti nei collegiuninominali possano beneficiare dei seggiproporzionali, secondo il «recupero dei mi-gliori perdenti» che era elemento costitutivodel sistema della citata legge n. 277 del1993; in questo testo il «recupero» si por-rebbe in contraddizione anche con il votodi preferenza riconosciuto agli elettori.

Le liste circoscrizionali devono recare unnumero di candidature almeno pari allameta dei seggi assegnati alla circoscrizione,e cio sia per disporre di candidature cui sipossa ricorrere in caso di subentri, sia per«costringere» le liste ad offrire agli elettoriuna significativa possibilita di scelta. Il nu-mero minimo delle candidature e significati-vamente ridotto per le liste espressione diminoranze linguistiche perche esse sono radi-cate in territori piu piccoli della circoscri-zione.

Il limite al rapporto di candidatura tra idue sessi (non superiore a due terzi) e trattodalle disposizioni relative alla presentazionedelle candidature per il Parlamento europeo(legge 8 aprile 2004, n. 90).

Infine, considerando che i collegi unino-minali potranno avere una popolazione dicirca centoottantamila abitanti, il numerodelle sottoscrizioni necessarie per la presen-tazione delle candidature uninominali e statoelevato della meta rispetto a quelle richiestedalla citata legge n. 277 del 1993 per collegiche allora contavano circa centomila abitanti:minimo 750 e massimo 1.500 elettori iscrittinelle liste elettorali dei comuni compresi nelcollegio. Non e modificato invece il numerodelle sottoscrizioni richieste per la presenta-zione delle liste circoscrizionali.

lettere h), i), l), m): modificano le disposi-zioni che disciplinano il sorteggio delle can-didature e delle liste effettuato per determi-nare la successione dei nomi e dei contrasse-gni sulle schede elettorali; con la reintrodu-zione delle due schede tornano ad esseredue anche i manifesti elettorali; a differenzadi quanto prevedeva la citata legge n. 277del 1993, sulla scheda per il voto proporzio-nale non sono riportate le candidature masolo lo spazio per esprimere il voto di prefe-renza; i nomi dei candidati nelle liste circo-scrizionali sono riportati soltanto sui manife-sti elettorali; alle operazioni di sorteggio e intutte le occasioni in cui sono chiamati i rap-presentanti delle liste, partecipano allo stessotitolo i rappresentanti dei candidati nei col-legi uninominali;

lettera n): come gia visto per le modifica-zioni introdotte dalla lettera c), questa no-vella descrive la forma ed il contenuto delledue schede elettorali secondo quanto, informa grafica, e specificato dai modelli ri-portati alle tabelle B, B-bis, C e C-bis, alle-gate alla legge;

lettere o), r), s), t): modificano i riferi-menti alle urne e alle cassette nelle qualivengono depositate le schede da votare e leschede votate;

lettere p), q): determinano modalita e vali-dita della espressione del voto; sia nellascheda per la votazione del candidato nel

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collegio uninominale, sia nella scheda pervotazione della lista circoscrizionale, l’elet-tore deve tracciare un solo segno, comunqueapposto, nel rettangolo che contiene il con-trassegno prescelto; nella prima scheda puoessere posto sul nome o sul contrassegno,nella seconda scheda sul contrassegno o inaltra posizione nel rettangolo, purche l’indi-cazione non susciti dubbio sulla intenzionedi voto; il voto di preferenza si esprime scri-vendo il cognome e nome, o soltanto il co-gnome, o ancora il nome di notorieta delcandidato; e vietata, a pena di nullita, ognialtra forma di espressione del voto di prefe-renza; ad evitare che l’espressione del votodi preferenza possa trasformarsi in mezzoper l’identificazione del voto, e dichiaratanulla la scheda che contiene l’espressionedi un voto di preferenza in un riquadro di-verso da quello che contiene il contrassegnopreferito; l’espressione del voto di preferenzaestende alla lista il voto validamenteespresso;

lettere u), v), z), aa), cc): recano le modi-ficazioni e gli adattamenti alla disciplinadello spoglio delle schede, alle modalita diformazione dei verbali, alla confezione e tra-smissione dei plichi contenenti le schede,alla chiusura delle operazioni di spoglio edalla presenza dei rappresentanti dei candidatiuninominali e delle liste circoscrizionali;

lettera bb): sostituisce l’intero articolo 77del testo unico, articolo che disciplina leoperazioni che l’Ufficio elettorale circoscri-zionale compie per determinare il risultatodelle due votazioni (rectius, delle dueschede) nella circoscrizione. Come enunciachiaramente gia l’articolo 1 del testo uniconella sua nuova formulazione, l’assegnazionedei seggi alle liste e fatta dall’Ufficio cen-trale nazionale il quale, al termine delle ope-razioni che compie, comunica a ciascuna cir-coscrizione i seggi da assegnare a ciascunalista ammessa. Solo successivamente l’Uffi-cio elettorale circoscrizionale procede allaproclamazione degli eletti. Il risultato del

voto espresso per i candidati nei collegi uni-nominali si esaurisce invece nella circoscri-zione di appartenenza: per questi l’Ufficioelettorale circoscrizionale procede diretta-mente alla proclamazione; in ciascun colle-gio e eletto il candidato che ha ottenuto ilmaggior numero di voti validi; a parita divoti validi, prevale il candidato collegatocon la lista circoscrizionale che ha ottenutoil maggior numero di voti validi; nella circo-scrizione. Salvo quest’ultimo riferimento, leproclamazioni nei collegi uninominali nonsono condizionate dal risultato ottenuto dalleliste alle quali le candidature sono collegatene, nel prosieguo del calcolo di assegna-zione, la proclamazione al seggio puo essererevocata.

Per consentire l’assegnazione dei seggi insede nazionale l’Ufficio elettorale circoscri-zionale determina e comunica all’Ufficiocentrale nazionale:

1. la cifra elettorale circoscrizionale diogni lista;

2. il totale dei voti validi espressi sulleseconde schede in tutte le sezioni della circo-scrizione;

3. l’elenco dei candidati proclamatieletti nel collegi uninominali della circoscri-zione.

Predispone inoltre la graduatoria dei can-didati delle liste circoscrizionali determi-nando la cifra elettorale di ciascuno (i votidi preferenza) e ponendoli, per ciascuna lista,nell’ordine decrescente dei voti di prefe-renza;

lettera dd): sostituisce l’intero articolo 83del testo unico, articolo che disciplina leoperazioni che l’Ufficio centrale nazionalecompie per l’assegnazione dei seggi alle listein sede nazionale, secondo il voto espressonella seconda scheda.

L’Ufficio determina anzitutto la cifra elet-torale nazionale di ciascuna lista ed il totalenazionale dei voti validi; i due dati consen-tono il calcolo del valore di soglia pari al 5per cento del totale nazionale dei voti validi,

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con arrotondamento all’unita piu prossima;l’Ufficio esclude, quindi, dalla assegnazionee da ogni ulteriore calcolo le liste la cui cifraelettorale nazionale e inferiore a quel valore.Una eccezione e fatta per le liste espressionedi minoranze linguistiche riconosciute, per lequali viene qui mutuata la disciplina di so-glia posta dalla legge 21 dicembre 2005,n. 270, cosiddetta «legge Calderoli».

Una prima questione e posta a questopunto dalla impossibilita di adottare la disci-plina dei mandati in soprannumero. I seggida assegnare sono complessivamente 617(se si esclude quello della circoscrizioneValle d’Aosta), ma, dovendo confermare leassegnazioni di seggi uninominali, e possi-bile che non tutti i 617 seggi possano essereassegnati con metodo proporzionale. Vi e in-fatti la possibilita che gli Uffici elettorali cir-coscrizionali abbiano proclamato eletti neicollegi uninominali candidati la cui lista cir-coscrizionale collegata non abbia superato lasoglia del 5 per cento. Quei seggi non pos-sono essere assegnati alle liste ammesse per-che altrimenti – dovendosi comunque confer-mare la proclamazioni nei collegi uninomi-nali – essi risulterebbero in soprannumero.Le modificazioni apportate alla formula ori-ginaria della legge tedesca assumono percioche non si possa revocare, in nessun caso,l’assegnazione di seggio voluta direttamentedagli elettori; si conservano quindi le procla-mazioni effettuate nei collegi uninominali e aqueste si adattano le altre: per numero, liste ecircoscrizioni.

Le disposizioni recate dal numero 6) delcomma 1 dispongono che l’Ufficio verifichise la suddetta eventualita si sia determinata;in caso positivo sottrae dai 618 seggi da as-segnare nelle circoscrizioni del territorio na-zionale il seggio della Valle d’Aosta e lasomma dei seggi assegnati nei collegi unino-minali a candidati le cui liste circoscrizionalicollegate non sono state ammesse alla ripar-tizione.

Il numero di seggi cosı risultante viene as-segnato (numero 7) alle liste ammesse, in

base alle rispettive cifre elettorali nazionali,utilizzando la medesima formula adottataoggi dalla legge elettorale tedesca (la Hare/

Niemeyer che ha sostituito il metodod’Hondt utilizzato sino al 1983); questa con-ferma, come detto all’inizio, trova ragionenel consenso al basso livello di disproporzio-nalita della formula che e applicata a listeche hanno superato la soglia del 5 per cento;soglia che rende gia sufficientemente dispro-porzionale l’intero sistema.

Assegnati i seggi alle liste, occorre verifi-care se per una o piu delle liste ammesse gliuffici elettorali circoscrizionali non abbianoproclamato eletti nei collegi uninominalicandidati in numero superiore al numero diseggi che spettano alla lista in base alla ri-partizione proporzionale. Il numero 8) di-spone questa verifica e le operazioni da com-piere nei due casi. Se l’esito della verifica enegativo – 8.1) – l’Ufficio centrale nazionaleprosegue con l’assegnare nelle circoscrizionii seggi spettanti a ciascuna lista ai sensi del-l’articolo 84; se la verifica da esito positivo,occorre procedere ad una nuova ripartizionedei seggi secondo quanto gia fatto al numero7), diminuendo pero il numero dei seggi daripartire di tante unita quanti sono i seggi(uninominali) assegnati alle liste ammesseper le quali si e verificato il sovrannumeroed escludere quella o quelle liste dalla nuovaassegnazione. Questa operazione fa sı chequelle liste conservino tutti i seggi uninomi-nali loro assegnati (che sono piu di quanti neavrebbero ottenuti in base alla ripartizioneproporzionale) mentre alle altre liste am-messe vengono assegnati i seggi residui;

lettera ee): sostituisce l’intero articolo 84 edisciplina il procedimento di assegnazionealle circoscrizioni dei seggi spettanti a cia-scuna delle liste ammesse. In proposito siimpone una avvertenza di carattere generale:ne la legge elettorale tedesca, ne la formulaqui adottata si preoccupano del fatto che, ef-fettuata la ripartizione in sede nazionale, inciascuna circoscrizione sia assegnato com-

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plessivamente – come somma dei seggi asse-

gnati alle liste ammesse – lo stesso numero

di seggi che spettano alla circoscrizione inbase alla sua popolazione. Il metodo Hare/

Niemeyer, applicato anche a questa parte

del sistema, distribuisce i seggi di ciascuna

lista tra le circoscrizioni in base al quoziente

nazionale di lista e, dunque, tiene conto delrapporto proporzionale tra le diverse cifre

elettorali circoscrizionali della lista; non e

in grado di tener conto complessivamente

dei seggi che vengono assegnati in ciascuna

circoscrizione, ma soltanto del totale nazio-

nale dei seggi assegnati ad una lista.

Non sono cioe metodi di «ripartizione bi-

proporzionale» in grado cioe di assegnare i

seggi nelle circoscrizioni in base alla propor-

zione che corre tra le cifre circoscrizionali di

ciascuna lista sia in rapporto a quelle dellamedesima lista nelle altre circoscrizioni (pro-

porzione di colonna in base al numero totale

dei seggi spettanti alla lista), sia in rapporto

a quelle delle altre liste nella circoscrizione

(proporzione di riga, in base al totale deiseggi da assegnare nella circoscrizione).

Queste formule danno luogo, percio, a spo-

stamenti di seggi fra le circoscrizioni.

Per ovviare a questo inconveniente esi-

stono sia algoritmi matematici molto com-plessi che ricorrono all’ausilio di programmi

elettronici da utilizzare su computer, sia cri-

teri euristici che «spostano» i seggi da una

circoscrizione all’altra «sacrificando» il rap-

porto proporzionale in ragione della necessita

di rispettare l’assegnazione dei seggi alla cir-coscrizione.

Nessuno di questi approcci (e metodi) si

adatta alla formula qui adottata perche in

ogni caso lo spostamento, o una diversa allo-

cazione dei seggi fra le circoscrizioni, nonpotrebbe modificare le assegnazioni nel col-

legi uninominali, assegnazioni che sono

strettamente intrecciate a quelle proporzio-

nali. La «correzione», limitata soltanto a

questi ultimi, sarebbe anche ipotizzabilema, oltre che particolarmente complessa, ri-

sulterebbe fortemente distorcente del valoreproporzionale delle assegnazioni.

In questa fase della proposta si e sceltopercio di accettare gli spostamenti di seggioche si possono verificare fra le circoscrizioni.

Il primo comma dell’articolo 84 determinail metodo di assegnazione dei seggi di cia-scuna lista a ciascuna circoscrizione; la for-mula e la medesima utilizzata dall’articolo83, comma 1, numero 7), per l’assegnazionedei seggi alle liste: in questo caso i parametrisono il totale nazionale dei voti alla lista e lecifre elettorali circoscrizionali di ciascuna li-sta.

Il comma 2 dell’articolo 84 prevede ilcaso in cui una lista ottenga in una circoscri-zione piu seggi uninominali di quanti glienespettano secondo la ripartizione di cui alcomma 1 dell’articolo 84. In questo caso,fermo il totale dei seggi assegnati alla listain sede nazionale, i seggi eccedentari inuna circoscrizione sono sottratti alla mede-sima lista nelle circoscrizioni in cui ciascunalista li ha ottenuti con le parti decimali piubasse.

L’Ufficio centrale nazionale comunica i ri-sultati definitivi delle assegnazioni agli ufficielettorali circoscrizionali;

lettera ff): questa novella sostituisce l’in-tero articolo 85 del testo unico e disciplinala proclamazione dei candidati eletti da partedell’Ufficio centrale circoscrizionale.

Alle proclamazioni l’Ufficio circoscrizio-nale procede determinando anzitutto il nu-mero dei seggi da assegnare a candidati diciascuna lista circoscrizionale; tale numeroe dato dal numero totale dei seggi spettantialla lista nella circoscrizione (come comuni-cato dall’Ufficio centrale nazionale) meno ilnumero di seggi ai quali sono stati procla-mati candidati uninominali collegati a quellalista. Le proclamazioni sono effettuate se-condo l’ordine decrescente delle cifre indivi-duali di ciascun candidato e, in via supple-tiva, secondo l’ordine di presentazione nellalista. Come gia detto a proposito della pre-

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sentazione delle candidature, la formula quiproposta non prevede il «recupero» dei can-didati uninominali perdenti; questi, se noneletti nel collegio uninominale, escono com-pletamente dalla competizione e dagli even-tuali subentri anche nei collegi uninominali.Va segnalato comunque che il «recupero»di queste candidature potrebbe essere resopossibile apportando poche modifiche agliarticoli 77 e 85 e diminuendo opportuna-mente il numero delle candidature richiestea ciascuna lista ai sensi dell’articolo 18-bis.

Il comma 2 contiene inoltre disposizioniper procedere alla proclamazione di candi-dati anche nel caso in cui una lista esauriscale candidature in una circoscrizione. In que-sto caso l’Ufficio centrale nazionale prov-vede ad assegnare il seggio alla medesima li-sta in altra circoscrizione procedendo insenso inverso secondo la graduatoria dellesottrazioni di seggio effettuate o, quandoqueste non vi siano state, secondo il migliorrapporto tra la cifra elettorale circoscrizio-nale e il numero dei seggi in quel momentoassegnati alla lista nella circoscrizione;

lettera gg): dispone per il subentro in casodi vacanza del seggio, uninominale e propor-zionale, per qualsiasi causa;

lettera hh): abroga l’articolo 14-bis del te-sto unico relativo al collegamenti fra liste ealla formazione delle coalizioni di liste.

L’articolo 2 reca la delega al governo perla determinazione dei collegi uninominali.Alla disciplina mutuata dall’articolo 7 dellacitata legge n. 277 del 1993, sono state ap-portate poche modifiche dettate dalle diversedimensioni dei collegi e dalle diverse condi-zioni in cui essi operano.

Ai parametri di formazione e dimensiona-mento e stato aggiunto quello della corri-spondenza – ove possibile – con circoscri-zioni che siano multiple di quelle che insi-stono sul medesimo territorio come collegiuninominali per la elezione dei consigli pro-vinciali. Inoltre, mentre nella fase costitutiva

e stato conservato il limite di oscillazione del10 per cento dalla popolazione media dellacircoscrizione, il limite di variazione per pro-cedere a nuovo dimensionamento delle circo-scrizioni dei collegi e stato portato allo sco-stamento del venticinque per cento.

La proposta tecnica e stata conservata allaCommissione prevista dalla citata leggen. 277 del 1993. Anche quanto ai terminidi adempimento per ciascuna delle fasi delprocesso sono stati conservati quelli adottatie rivelatisi efficaci nel 1993.

L’articolo 3 da mandato al governo perl’emanazione del regolamento di esecuzioneda adottare con modificazioni ed integrazionial regolamento di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 5 gennaio 1994,n. 14.

L’articolo 4 dispone che si svolgano se-condo la disciplina vigente le eventuali ele-zioni della Camera che dovessero tenersiprima che entri in vigore il decreto che de-termina i collegi uninominali.

L’articolo 5 modifica alcune disposizionidella legge 27 dicembre 2001, n. 459, cosid-detta «Voto degli italiani all’estero», inmodo che l’elezione dei deputati della circo-scrizione estero risulti effettivamente propor-zionale. Infatti il vincolo di elezione ed dicomputo di assegnazione per «ripartizione»trasforma di fatto quei territori in altrettanticollegi uninominali. Il privilegio dato allarappresentanza di territorio snatura la rappre-sentanza unitaria della circoscrizione; conl’elezione proporzionale generalizzata all’in-tera circoscrizione i seggi possono invece ri-partirsi fra piu liste che utilizzano tutti i votiche ottengono nella circoscrizione.

Confidiamo infine che la nostra propostapossa contribuire positivamente a scioglierei tanti nodi che si sono aggrovigliati intornoalla modifica della legge elettorale e, piu ingenerale, intorno alla formazione delle pro-poste di governo e trasformazione del nostroPaese.

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al testo unico delle leggi recanti normeper la elezione della Camera dei deputati, dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito de-nominato «testo unico», sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) l’articolo 1 e sostituito dal seguente:

«Art. 1. – 1. La Camera dei deputati e elettaa suffragio universale, con voto diretto eduguale, libero e segreto, espresso in favoredi candidati in collegi uninominali e di listedi candidati concorrenti nelle circoscrizioni.

2. Il territorio nazionale e diviso nelle cir-coscrizioni elettorali indicate nella tabella Aallegata al presente testo unico. In ciascunacircoscrizione del territorio nazionale metadei seggi ad essa assegnati, con arrotonda-mento all’unita inferiore, e attribuita in col-legi uninominali al candidato che ha ripor-tato il maggior numero di voti; i seggi re-stanti sono attribuiti a candidati concorrentiin liste circoscrizionali secondo le modalitastabilite dagli articoli 83 e 84. L’Ufficio cen-trale nazionale ripartisce i seggi in ragioneproporzionale fra le liste concorrenti nel col-legio unico nazionale e assegna alle circo-scrizioni i seggi che spettano a ciascuna lista.Salvo quanto stabilito dall’articolo 83 per leliste espressione di minoranze linguistiche,alla assegnazione dei seggi in ragione pro-porzionale concorrono soltanto le liste cheottengono una cifra elettorale nazionale al-meno uguale al cinque per cento del totalenazionale dei voti validi.»;

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b) all’articolo 3, dopo il primo commasono aggiunti i seguenti:

«Con il medesimo decreto e determinatoper ciascuna circoscrizione il numero diseggi che sono attribuiti nei collegi uninomi-nali ed il numero di seggi da assegnare acandidati concorrenti in liste circoscrizionali.

Salvo quanto disposto dall’articolo 2, nel-l’ambito di ciascuna circoscrizione del terri-torio nazionale sono istituiti collegi uninomi-nali in numero eguale a quello dei seggi chevi devono essere attribuiti ai sensi delcomma 2 del presente articolo.»;

c) il comma 2 dell’articolo 4 e sostituitodal seguente:

«2. Ogni elettore dispone di:

a) un primo voto per l’elezione del can-didato nel collegio un inominale, da espri-mere su apposita scheda recante il cognomee il nome di ciascun candidato, accompa-gnati dal contrassegno della lista circoscri-zionale alla quale hanno dichiarato di colle-garsi ai sensi dell’articolo 18.1;

b) un secondo voto per la lista circoscri-zionale scelta ai fini della ripartizione pro-porzionale dei seggi, da esprimere su diuna diversa scheda recante il contrassegnodi ciascuna lista e lo spazio per l’espressionedi un voto di preferenza»;

d) all’articolo 14 sono apportate le se-guenti modificazioni:

1) al primo comma, dopo le parole:«che intendono presentare» sono inserite leseguenti: «candidature nei collegi uninomi-nali e»;

2) dopo il terzo comma, e inserito il se-guente:

«Non e ammessa la presentazione di con-trassegni che riproducano in qualsiasi loroparte e composizione il nome, il cognomeo il nome di notorieta di uno o piu candidatipresenti nelle liste o nelle candidature unino-minali presentate dal partito o gruppo poli-

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tico organizzato che presenta il contrasse-gno.»;

e) prima dell’articolo 18-bis, e inseritoil seguente:

«Art. 18.1 – 1. La presentazione delle candi-dature nei collegi uninominali e fatta per sin-goli candidati i quali si collegano a liste dicui all’articolo 1, comma 2, cui gli stessiaderiscono con l’accettazione della candida-tura. La dichiarazione di collegamento deveessere accompagnata dall’accettazione scrittadel rappresentante di cui all’articolo 17, in-caricato di effettuare il deposito della listaa cui il candidato nel collegio uninominalesi collega. Nessun candidato puo dichiarareil collegamento con piu di una lista circoscri-zionale, ne accettare la candidatura in piu diun collegio, anche se di circoscrizioni di-verse. La candidatura della stessa personain piu di un collegio e nulla. E altresı nullala candidatura nei collegi uninominali qua-lora nella medesima circoscrizione non epresentata, ovvero e ricusata, la lista circo-scrizionale cui essi hanno dichiarato di colle-garsi.

2. Per ogni candidato nei collegi uninomi-nali deve essere indicato il nome, il co-gnome, il luogo e la data di nascita, il colle-gio uninominale per il quale viene presentatoed il contrassegno della lista circoscrizionalecui egli e collegato. Il contrassegno, traquelli depositati presso il Ministero dell’in-terno, e il medesimo che contraddistinguenella circoscrizione la lista cui il candidatoe collegato. Per le candidate donne puo es-sere indicato il solo cognome proprio o puoessere aggiunto il cognome del marito.

3. La dichiarazione di presentazione deicandidati nei collegi uninominali deve conte-nere l’indicazione dei nominativi di due de-legati effettivi e di due supplenti.

4. La presentazione dei singoli candidatinei collegi uninominali deve essere sotto-scritta da non meno di 750 e da non piu di1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dicomuni compresi nel collegio o, in caso di

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collegi ricompresi in un unico comune,iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi.In caso di scioglimento della Camera dei de-putati che ne anticipi la scadenza di oltrecentoventi giorni, il numero delle sottoscri-zioni e ridotto alla meta. Le sottoscrizionidevono essere autenticate da uno dei soggettidi cui all’articolo 14 della legge 21 marzo1990, n. 53, e successive modificazioni.

5. la candidatura deve essere accettata condichiarazione firmata ed autenticata da unsindaco, da un notaio o da uno dei soggettidi cui all’articolo 14 della legge 21 marzo1990, n. 53. Per i cittadini residenti all’esterol’autenticazione della firma deve essere ri-chiesta ad un ufficio diplomatico o conso-lare.

6. L’accettazione della candidatura deveessere accompagnata da apposita dichiara-zione dalla quale risulti che il candidatonon ha accettato candidature in altri col-legi.»;

f) all’articolo 18-bis, sono apportate leseguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: «abbiano ef-fettuato le dichiarazioni di collegamento aisensi dell’articolo 14-bis, comma 1, con al-meno due partiti o gruppi politici di cui alprimo periodo e» sono soppresse;

2) il comma 3 e sostituito dal seguente:

«3. Ogni lista, all’atto della presentazione,e composta da un elenco di candidati, pre-sentati secondo un determinato ordine. Il nu-mero dei candidati di ciascuna lista non puoessere inferiore alla meta dei seggi assegnatialla circoscrizione, con arrotondamento all’u-nita superiore, e non puo essere maggiore delnumero dei seggi assegnati alla circoscri-zione. Il numero delle candidature e ridotto,rispettivamente, ad un quinto e ad un terzo,con arrotondamento all’unita inferiore, per ipartiti o gruppi politici rappresentativi di mi-noranze linguistiche. Nelle liste recanti piucandidature nessuno dei due sessi puo essererappresentato in misura superiore ai due terzi

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dei candidati, con arrotondamento all’unitapiu prossima.»;

g) all’articolo 22 sono apportate le se-guenti modificazioni:

1) al primo comma, numero 3), le pa-role: «al comma 2 dell’art. 18-bis» sono so-stituite dalle seguenti: «al comma 3 dell’arti-colo 18-bis»;

2) al primo comma, il numero 7) riac-quista efficacia nel testo vigente prima delladata di entrata in vigore della legge 21 di-cembre 2005, n. 270;

3) al primo comma, dopo il numero 7),e aggiunto il seguente:

«7-bis) dichiara non valide le candidaturenei collegi uninominali di candidati che ab-biano dichiarato il collegamento con piu diuna lista circoscrizionale e non valide le can-didature uninominali di candidati che non ri-sultino collegate ad una lista circoscrizionalevalidamente presentata.»;

h) l’articolo 24 e sostituito dal seguente:

«Art. 24. – 1. L’ufficio centrale circoscri-zionale, non appena scaduto il termine stabi-lito per la presentazione dei ricorsi, o, nelcaso in cui sia stato presentato reclamo,non appena ricevuta la comunicazione delladecisione dell’ufficio centrale nazionale,compie le seguenti operazioni:

1) stabilisce, per ciascun collegio, me-diante sorteggio da effettuarsi alla presenzadei delegati dei candidati nel collegi unino-minali e delle liste, appositamente convocati,il numero d’ordine da assegnare a ciascuncandidato nel rispettivo collegio. I candidatinei collegi uninominali saranno riportatisulle schede e sul manifesto del relativo col-legio secondo l’ordine risultato dal sorteggio;il contrassegno di ogni candidato sara ripor-tato sulle schede di votazione e sui manifesti,accanto al nominativo del candidato stesso;

2) stabilisce, mediante sorteggio da ef-fettuarsi alla presenza dei delegati di cui alnumero 1), il numero d’ordine da assegnarsi

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alle liste ammesse. Le liste ed il relativocontrassegno saranno riportate sulle schededi votazione e sui manifesti, secondo l’ordineprogressivo risultato dal suddetto sorteggio;

3) comunica ai delegati di lista e di can-didato nei collegi uninominali le definitivedeterminazioni adottate;

4) trasmette immediatamente alla prefet-tura capoluogo della circoscrizione i nomina-tivi dei candidati nei collegi uninominali e leliste ammessi, con i relativi contrassegni, iquali devono essere riprodotti sulle schededi votazione con i colori del contrassegnodepositato presso il Ministero dell’interno aisensi dell’articolo 14, per la stampa delleschede medesime e per l’adempimento dicui al numero 5);

5) provvede, per mezzo della prefetturacapoluogo della circoscrizione, alla stampa –su distinti manifesti riproducenti i rispettivicontrassegni – dei nominativi dei candidatinei singoli collegi uninominali e delle listenonche alla trasmissione di essi ai sindacidei comuni del collegio per la pubblicazionenell’albo pretorio ed in altri luoghi pubblicientro il quindicesimo giorno precedente ladata delle elezioni. Tre copie di ciascun ma-nifesto devono essere consegnate ai presi-denti dei singoli uffici elettorali di sezione,una a disposizione dell’ufficio e le altre perl’affissione nella sala della votazione.»;

i) all’articolo 25 sono apportate le se-guenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: «di cuiall’art. 20» sono sostituite dalle seguenti:«di cui agli articoli 18.1 e 20»;

2) al primo comma, le parole: «due rap-presentanti della lista» sono sostituite dalleseguenti: «due rappresentanti del candidatonel collegio uninominale o della lista»;

3) al quarto comma, le parole: «i dele-gati di lista» sono sostituite dalle seguenti:«i delegati dei candidati nei collegi uninomi-nali e di lista», le parole: «del deposito delleliste dei candidati» sono sostituite dalle se-guenti: «del deposito delle candidature nei

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collegi uninominali e delle liste di candi-dati», e le parole: «del deposito delle liste»sono sostituite dalle seguenti: «del depositodelle candidature nei collegi uninominali edelle liste»;

l) all’articolo 26, al primo comma, leparole: «Il rappresentante di ogni lista dicandidati» sono sostituite dalle seguenti: «Ilrappresentante di ogni candidato nel collegiouninominale e di ogni lista di candidati»;

m) all’articolo 30, sono apportate le se-guenti modificazioni:

1) al primo comma, al numero 4), alleparole: «tre copie del manifesto» sono pre-messe le seguenti: «tre copie del manifestocontenente i nominativi dei candidati nei col-legi uninominali e»;

2) al primo comma, al numero 6), le pa-role: «di lista» sono sostituite dalle seguenti:«dei candidati nei collegi uninominali e di li-sta»;

3) al primo comma, al numero 8), le pa-role: «un’urna» sono sostituite dalle seguenti:«due urne»;

4) al primo comma, al numero 9), le pa-role: «una cassetta o scatola» sono sostituitedalle seguenti: «due cassette o scatole»;

n) l’articolo 31 e sostituito dal seguente:

«Art. 31. – 1. Le schede sono di carta consi-stente, di tipo e colore diverso per i collegiuninominali e per la circoscrizione; sono for-nite a cura del Ministero dell’interno con lecaratteristiche essenziali del modello de-scritto nelle tabelle B, B-bis, C e C-bis alle-gate al presente testo unico e riproducono infacsimile i contrassegni di tutte le candida-ture nei collegi uninominali e di tutte le listeregolarmente presentate nella circoscrizione,secondo le disposizioni di cui all’articolo 24.

2. Le schede per l’elezione dei candidatinei collegi uninominali riportano in succes-sione, secondo l’ordine del sorteggio, il co-gnome ed il nome di ciascun candidato conaccanto il rispettivo contrassegno. Le schedeper l’attribuzione dei seggi in ragione pro-

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porzionale riportano in successione, secondol’ordine del sorteggio, il contrassegno di cia-scuna lista con accanto, nel mezzo del riqua-dro in cui e contenuto il contrassegno, unalinea tratteggiata per l’espressione del votodi preferenza.

3. I contrassegni devono essere ripro-dotti sulle schede con il diametro di centime-tri tre.»;

o) all’articolo 42, al quarto comma, leparole: «L’urna deve essere fissata sul tavolostesso e sempre visibile a tutti» sono sosti-tuite dalle seguenti: «Le urne devono esserefissate sul tavolo stesso e sempre visibili atutti.»;

p) all’articolo 58, i commi primo, se-condo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

«Riconosciuta l’identita personale dell’e-lettore, il presidente estrae dalle rispettivecassette o scatole una scheda per l’elezionedel candidato del collegio uninominale euna scheda per la scelta della lista ai fini del-l’attribuzione dei seggi in ragione proporzio-nale e le consegna all’elettore opportuna-mente piegate insieme alla matita copiativa.

L’elettore deve recarsi ad uno degli appo-siti tavoli e, senza che sia avvicinato da al-cuno, votare tracciando, con la matita, sullascheda per l’elezione del candidato nel colle-gio uninominale un solo segno, comunqueapposto, nel rettangolo contenente il co-gnome e nome del candidato preferito ed ilcontrassegno relativo e, sulla scheda per lascelta della lista, un solo segno, comunqueapposto, nel rettangolo contenente il contras-segno corrispondente alla lista prescelta.Sono vietati altri segni o indicazioni. Per l’e-spressione del voto di preferenza l’elettorescrive nel riquadro dove e compreso il con-trassegno, accanto a questo, il cognome edil nome, o il solo cognome, ovvero il nomedi notorieta del candidato scelto dalla mede-sima lista per la quale ha espresso il voto. Enullo il voto di preferenza altrimenti espressoed e nulla la scheda che reca un voto di pre-ferenza per un candidato presente in una lista

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diversa da quella per la quale l’elettoreesprime il voto. Il voto di preferenza corret-tamente espresso rappresenta un voto per lalista cui appartiene il candidato prescelto, an-che in assenza di altro segno nel riquadro.L’elettore deve poi piegare le schede se-condo le linee in esse tracciate e chiuderleinumidendone la parte gommata. Di questeoperazioni il presidente gli da preventiveistruzioni, astenendosi da ogni esemplifica-zione.

Compiuta l’operazione di voto l’elettoreconsegna al presidente le schede chiuse ela matita. Il presidente constata la chiusuradelle schede e, ove queste non siano chiuse,invita l’elettore a chiuderle, facendolo rien-trare in cabina; ne verifica l’identita esami-nando la firma e il bollo, e confrontando ilnumero scritto sull’appendice con quelloscritto sulla lista; ne distacca l’appendice se-guendo la linea tratteggiata e pone le schedestesse nell’urna.»;

q) all’articolo 59, al primo comma, eaggiunto in fine il seguente periodo: «Unascheda valida per l’elezione del candidatonel collegio uninominale rappresenta unvoto individuale.»;

r) all’articolo 62, le parole: «la scheda»sono sostituite dalle seguenti: «le schede»;

s) all’articolo 64, al comma 2, le parole:«l’urna e la scatola» sono sostituite dalle se-guenti: «le urne e le scatole»;

t) all’articolo 67, al primo comma, sonoapportate le seguenti modificazioni:

1) al numero 2), al terzo periodo, dopole parole: «nonche i rappresentanti» sono in-serite le seguenti: «dei candidati nei collegiuninominali e»;

2) al numero 3), le parole: «nella ca-setta» sono sostituite dalle seguenti: «nellerispettive cassette»;

u) all’articolo 68 sono apportate le se-guenti modificazioni:

1) i commi 1 e 2 riconquistano efficacianel testo vigente prima della data di entrata

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in vigore della legge 21 dicembre 2005,n. 270;

2) i commi 3 e 3-bis, sono sostituiti daiseguenti:

«3. Compiute le operazioni di scrutiniodelle schede per l’elezione dei candidati neicollegi uninominali, il presidente procedealle operazioni di spoglio delle schede perl’attribuzione dei seggi in ragione proporzio-nale. Uno scrutatore designato mediante sor-teggio estrae successivamente ciascunascheda dall’urna contenente le schede perl’attribuzione dei seggi in ragione proporzio-nale e la consegna al presidente. Questienuncia ad alta voce il contrassegno della li-sta a cui e stato attribuito il voto e, se e statoespresso il voto di preferenza, il cognome edil nome del candidato al quale questo e statoattribuito. Passa quindi la scheda ad altroscrutatore il quale, insieme con il segretario,prende nota dei voti di ciascuna lista e deivoti di preferenza attribuiti a ciascun candi-dato;

3-bis. Il segretario proclama ad alta voce ivoti di lista ed i voti di preferenza. Un terzoscrutatore pone le schede, i cui voti sonostati spogliati, nella cassetta o scatola dallaquale sono state tolte le schede non utiliz-zate. Quando la scheda non contiene alcunaespressione di voto, sul retro della schedastessa viene subito impresso il timbro dellasezione.»;

v) all’articolo 72 sono apportate le se-guenti modificazioni:

1) il secondo comma riacquista efficacianel testo precedente la data di entrata in vi-gore della legge 21 dicembre 2005, n. 270;

2) al terzo comma, dopo le parole: «deirappresentanti» sono inserite le seguenti:«dei candidati nel collegio uninominale e»;

z) all’articolo 73, il terzo comma, e so-stituito dal seguente:

«Alla cassetta, all’urna ed al plico devonoapporsi le indicazioni del collegio e della se-zione, il sigillo col bollo dell’Ufficio e

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quello dei rappresentanti dei candidati nelcollegio uninominale e di lista che voglianoaggiungere il proprio, nonche le firme delpresidente e di almeno due scrutatori»;

aa) all’articolo 75 sono apportate le se-guenti modificazioni:

1) al primo comma, al secondo periodo,dopo le parole: «dei rappresentanti» sono in-serite le seguenti: «dei candidati nel collegiouninominale e»;

2) al terzo comma, le parole: «della cas-setta, dell’urna» sono sostituite dalle se-guenti: «delle cassette, delle urne»;

bb) l’articolo 77 e sostituito dal se-guente:

«Art. 77. – 1. L’Ufficio centrale circoscri-zionale, compiute le operazioni di cui all’ar-ticolo 76, facendosi assistere, ove lo ritengaopportuno, da uno o piu esperti scelti dalpresidente:

1) determina il totale dei voti validi ot-tenuti da ciascun candidato nei collegi unino-minali e, in conformita ai risultati accertati,proclama eletto in ciascun collegio uninomi-nale il candidato che ha ottenuto il maggiornumero di voti validi; in caso di parita pro-clama eletto tra essi il candidato collegatocon la lista che ha ottenuto la cifra elettoralecircoscrizionale piu alta;

2) determina la cifra elettorale circoscri-zionale di ogni lista. Tale cifra e data dallasomma dei secondi voti conseguiti dalla listastessa nelle singole sezioni elettorali dellacircoscrizione;

3) determina la cifra individuale di cia-scun candidato nelle liste circoscrizionali.Tale cifra e data dalla somma dei voti di pre-ferenza conseguiti dal candidato nelle sin-gole sezioni elettorali della circoscrizione;

4) determina la graduatoria dei candi-dati della medesima lista disponendoli nel-l’ordine decrescente delle rispettive cifre in-dividuali. A parita di cifre individuali pre-vale il piu anziano di eta;

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5) comunica all’Ufficio centrale nazio-nale, a mezzo di estratto del verbale, l’elencodei candidati proclamati nei collegi uninomi-nali, il totale dei voti validi della circoscri-zione e la cifra elettorale circoscrizionale diciascuna lista.»;

cc) all’articolo 79, ai commi quinto esesto, dopo la parola: «rappresentanti» sonoinserite le seguenti: «dei candidati nei collegiuninominali e»;

dd) l’articolo 83 e sostituito dal se-guente:

«Art. 83. – 1. L’Ufficio centrale nazionale,ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uf-fici centrali circoscrizionali, facendosi assi-stere, ove lo ritenga opportuno, da uno opiu esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionaledi ciascuna lista. Tale cifra e data dallasomma delle cifre elettorali circoscrizionaliconseguite nelle singole circoscrizioni dalleliste aventi il medesimo contrassegno;

2) determina il totale nazionale dei votivalidi; tale totale e dato dalla somma dellecifre elettorali nazionali di tutte le liste;

3) individua le liste la cui cifra eletto-rale nazionale e inferiore al cinque per cento,arrotondato all’unita piu prossima, del totalenazionale dei voti validi; tali liste, salvoquanto stabilito al numero 4), sono esclusedalla assegnazione dei seggi in ragione pro-porzionale e le loro cifre elettorali, nazionalie circoscrizionali, non sono considerate neicalcoli relativi alla assegnazione dei seggi;

4) in deroga a quanto stabilito al nu-mero 3), sono ammesse alla assegnazionedei seggi le liste rappresentative di mino-ranze linguistiche riconosciute, presentateesclusivamente in una delle circoscrizionicomprese in regioni il cui statuto specialeprevede una particolare tutela di tali mino-ranze linguistiche, che abbiano conseguitoalmeno il 20 per cento dei voti validiespressi nella circoscrizione;

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5) in conformita a quanto stabilito ai

sensi dei numeri 3) e 4), determina le liste

ammesse alla assegnazione dei seggi ed il to-

tale nazionale dei voti validi conseguiti dalle

liste ammesse; tale totale e dato dalla somma

delle cifre elettorali nazionali delle liste am-

messe;

6) verifica se gli Uffici elettorali circo-

scrizionali abbiano proclamato eletti nei col-

legi uninominali candidati collegati a liste

circoscrizionali non ammesse alla riparti-

zione dei seggi; in caso positivo, determina

il numero totale dei seggi assegnati da taliproclamazioni e lo sottrae al totale dei seggi

da assegnare nelle circoscrizioni del territo-

rio nazionale; il risultato di tale sottrazione,

ulteriormente diminuito del seggio da asse-

gnare ai sensi dell’articolo 2, costituisce il

numero dei seggi da ripartire in ragione pro-porzionale tra le liste ammesse.

7) procede quindi al riparto dei seggi in

base alla cifra elettorale nazionale di cia-

scuna lista ammessa. A tal fine moltiplica

la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista

ammessa per il numero dei seggi da ripartirein ragione proporzionale, come determinato

ai sensi del numero 6), e divide il risultato

per il totale nazionale dei voti validi conse-

guiti dalle liste ammesse. La parte intera

dei quozienti cosı ottenuti rappresenta il nu-

mero dei seggi assegnati a ciascuna lista. I

seggi che rimangono ancora da assegnaresono assegnati alle medesime liste, uno cia-

scuno sino ad esaurimento dei seggi resi-

duali, in base alla graduatoria decrescente

delle parti decimali dei quozienti. Concor-

rono a tale graduatoria anche le parti deci-

mali dei quozienti che abbiano la parte intera

uguale a zero;

8) verifica se, per taluna delle liste alle

quali sono assegnati seggi ai sensi del nu-

mero 7), gli uffici elettorali circoscrizionali

abbiano proclamato eletti nei collegi unino-

minali candidati collegati a tale lista circo-

scrizionale in numero complessivamente su-periore al numero dei seggi ad essa assegnati

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1746– 24 –

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ai sensi del numero 7) e procede, alternativa-mente, alle seguenti operazioni:

8.1) se l’esito della verifica e nega-tivo, procede ad assegnare nelle circoscri-zioni i seggi attribuiti a ciascuna lista a se-guito delle operazioni di cui al numero 7);

8.2) se l’esito della verifica e posi-tivo, procede ad un nuovo riparto proporzio-nale dei seggi alle liste ammesse escludendoda queste la lista o le liste per le quali la ve-rifica di cui al numero 8) ha dato esito posi-tivo; a tal fine, determina il nuovo numerodei seggi da ripartire in ragione proporzio-nale tra le liste ammesse, sottraendo dal nu-mero dei seggi determinato ai sensi del nu-mero 6), la somma dei seggi complessiva-mente assegnati dagli uffici elettorali circo-scrizionali a candidati uninominali collegatialla lista o alle liste per le quali la verificadi cui al numero 8) ha dato esito positivo; ri-pete quindi le operazioni di cui al numero 7)sostituendo al precedente il nuovo numerodei seggi da ripartire in ragione proporzio-nale tra le liste ammesse; nel calcolo nonsono considerate le cifre elettorali nazionalidella lista o delle liste per le quali la verificadi cui al numero 8) ha dato esito positivo.»;

ee) l’articolo 84 e sostituito dal se-guente:

«Art. 84. – 1. Compiute le operazioni dicui all’articolo 83, l’Ufficio centrale nazio-nale procede ad assegnare nelle circoscri-zioni i seggi attribuiti a ciascuna lista a se-guito delle operazioni di cui all’articolo 83,comma 1, numero 7); a tal fine, moltiplicala cifra elettorale circoscrizionale di ciascunalista ammessa per il numero dei seggi adessa assegnati ai sensi dell’articolo 83,comma 1, numero 7), e divide il risultatoper la cifra elettorale nazionale della listamedesima. La parte intera dei quozienticosı ottenuti rappresenta il numero dei seggiassegnati alla lista in ciascuna circoscrizione.I seggi che rimangono ancora da assegnare,sono assegnati, uno ciascuno sino ad esauri-

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1746– 25 –

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mento dei seggi residuali, in base alla gra-duatoria decrescente delle parti decimali deiquozienti di ciascuna circoscrizione. Concor-rono a tale graduatoria anche le parti deci-mali dei quozienti che abbiano la parte interauguale a zero.

2. Per ciascuna lista l’Ufficio centrale na-zionale verifica se in una o piu circoscrizionil’Ufficio elettorale circoscrizionale abbiaproclamato eletti candidati uninominali col-legati alla lista in numero superiore a quelliad essa spettanti nella circoscrizione a se-guito della assegnazione di cui al comma1; in caso positivo, restano confermate leproclamazioni effettuate dall’Ufficio eletto-rale circoscrizionale ed i seggi eccedentarisono sottratti, alla medesima lista, uno in cia-scuna delle altre circoscrizioni, seguendo lagraduatoria decrescente del numero dei seggiassegnati alla lista nella circoscrizione; incaso di parita di seggi, il seggio e sottrattoalla circoscrizione nella quale la lista ha otte-nuto la minore cifra decimale; da tale gradu-toria sono escluse le circoscrizioni ecceden-tarie e le circoscrizioni nelle quali il numerodei seggi assegnati in ragione proporzionalesia uguale al numero dei seggi in cui sonostati proclamati candidati uninominali colle-gati alla lista.

3. L’Ufficio centrale nazionale provvede acomunicare ai singoli Uffici centrali circo-scrizionali il numero dei seggi assegnati aciascuna lista.

4. Di tutte le operazioni dell’Ufficio cen-trale nazionale viene redatto, in dupliceesemplare, apposito verbale: un esemplare erimesso alla Segreteria generale della Ca-mera dei deputati la quale ne rilascia rice-vuta, l’altro esemplare e depositato pressola cancelleria della Corte di cassazione.»;

ff) l’articolo 85 e sostituito dal seguente:

«Art. 85. – 1. Il presidente dell’Ufficio cir-coscrizionale, ricevute da parte dell’Ufficiocentrale nazionale le comunicazioni di cui al-l’articolo 84, comma 3, proclama eletti i can-didati compresi nella lista medesima, se-

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condo l’ordine della graduatoria delle rispet-tive cifre individuali e sino a concorrenza delnumero dei seggi ai quali ciascuna lista hadiritto, detratto da questo il numero dei seggiassegnati a candidati proclamati nei collegiuninominali della circoscrizione collegatialla medesima lista. Per ciascuna lista re-stano confermate le proclamazioni effettuateai sensi dell’articolo 77, comma 1, numero1).

2. Qualora al termine delle operazioni dicui al comma 1 residuino ancora seggi da as-segnare alla lista in una circoscrizione, ov-vero quando una lista abbia esaurito il nu-mero dei candidati presentati in una circo-scrizione e non sia quindi possibile attribuiretutti i seggi ad essa spettanti in quella mede-sima circoscrizione, quei seggi sono attribuitidall’Ufficio centrale nazionale alla medesimalista in altre circoscrizioni seguendo, qualoravi abbia fatto ricorso, l’ordine inverso dellesottrazioni effettuate ai sensi dell’articolo84, comma 2. In assenza di tali sottrazioni,ovvero quando esse siano esaurite, ciascunulteriore seggio e assegnato alla lista nellacircoscrizione in cui e piu alto il quozientefra la cifra elettorale circoscrizionale della li-sta e il numero complessivo di seggi ad essagia assegnati, se in quella circoscrizione sonopresenti candidati non ancora proclamati.

3. L’Ufficio centrale nazionale comunicagli esiti delle operazioni effettuate ai sensidel comma 2 agli Uffici elettorali circoscri-zionali ai fini delle relative proclamazioni.

4. Dell’avvenuta proclamazione il presi-dente dell’Ufficio centrale circoscrizionaleinvia attestato ai deputati proclamati e neda immediata notizia alla Segreteria generaledella Camera dei deputati nonche alle sin-gole prefetture-uffici territoriali del Governo,che la portano a conoscenza del pubblico.»;

gg) all’articolo 86, i commi 1 e 2 sonosostituiti dai seguenti:

«1. Il seggio che rimanga vacante perqualsiasi causa, anche sopravvenuta, e attri-buito nella medesima circoscrizione al candi-

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dato che segue nella graduatoria di cui all’ar-ticolo 77, comma 1, numero 4). Con la me-desima successione e attribuito al candidatodella lista cui era collegato il deputato ces-sato dalla carica il seggio del collegio unino-minale qualora esso rimanga vacante perqualsiasi causa.

2. Si applicano, quando ne ricorrono lecircostanze, le disposizioni di cui all’articolo85, comma 2.»;

hh) l’articolo 14-bis e abrogato;

ii) le tabelle A-bis e A-ter sono abro-gate e le tabelle B e C sono sostituite dalletabelle B, B-bis, C e C-bis di cui all’allegatoalla presente legge.

2. All’articolo 6 della legge 27 dicembre2005, n. 270, la lettera g) del comma 7, lalettera a) del comma 25 e la lettera a) delcomma 27 sono abrogate.

Art. 2.

1. Il Governo e delegato ad adottare, entroquattro mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge, ai sensi dell’articolo14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un de-creto legislativo per la determinazione deicollegi uninominali di cui all’articolo 1 dellapresente legge, nell’ambito di ciascuna circo-scrizione, sulla base dei seguenti princıpi ecriteri direttivi:

a) i collegi sono costituiti garantendo lacoerenza del relativo bacino territoriale e dinorma la sua omogeneita economico-socialee le sue caratteristiche storico-culturali; essihanno un territorio continuo salvo il casoin cui il territorio comprenda porzioni insu-lari. I collegi, di norma, non possono inclu-dere il territorio di comuni appartenenti aprovince diverse, ne dividere il territorio co-munale, salvo il caso dei comuni che, per leloro dimensioni demografiche, comprendanoal loro interno piu collegi. In quest’ultimocaso, ove possibile, il comune deve esseresuddiviso in collegi formati nell’ambito del

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comune medesimo o della medesima cittametropolitana istituita ai sensi dell’articolo23 del testo unico delle leggi sull’ordina-mento degli enti locali, di cui al decreto legi-slativo 18 agosto 2000, n. 267. La circoscri-zione dei collegi tendera a conformarsi, perquanto possibile, ad unita multiplo delle cir-coscrizioni dei collegi uninominali dispostiper l’elezione dei consigli provinciali. Nellezone in cui siano presenti minoranze lingui-stiche riconosciute, la delimitazione dei col-legi, anche in deroga ai princıpi ed ai criteriindicati nella presente lettera, deve tenerconto dell’esigenza di agevolare la loro in-clusione nel minor numero possibile di col-legi;

b) la popolazione di ciascun collegiopuo scostarsi dalla media della popolazionedei collegi della circoscrizione non oltre ildieci per cento, in eccesso o in difetto.Tale media si ottiene dividendo la cifra dellapopolazione della circoscrizione, quale ri-sulta dall’ultimo censimento generale, per ilnumero dei collegi uninominali compresinella circoscrizione. Allo scopo di dare attua-zione a quanto previsto nella lettera a) per lezone in cui siano presenti minoranze lingui-stiche riconosciute, gli scarti dalla media cir-coscrizionale della popolazione sono giustifi-cati non oltre il limite del quindici per cento,in eccesso o in difetto. Successivamente allaprima determinazione dei collegi uninomi-nali, si procede alla revisione delle loro cir-coscrizioni per variazioni del parametro dellapopolazione soltanto quando lo scarto dallamedia circoscrizionale supera in eccesso oin difetto il venticinque per cento. Il numerodei collegi uninominali compresi in ogni cir-coscrizione e determinato arrotondando all’u-nita inferiore il quoziente ottenuto dividendoper 2 il numero dei seggi assegnati alla cir-coscrizione.

2. Il Governo predispone lo schema deldecreto legislativo di cui al comma 1 sullabase delle indicazioni formulate, entro duemesi dalla data di entrata in vigore della pre-

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sente legge, dalla Commissione di cui all’ar-ticolo 7, comma 6, della legge 4 agosto1993, n. 277. Lo schema e predisposto entrodue mesi dalla data dell’insediamentoquando i Presidenti delle Camere procedonoal rinnovo della Commissione.

3. Lo schema del decreto legislativo di cuial comma 1, corredato dai pareri espressi,entro quindici giorni dall’invio, dai consigliregionali e da quelli delle province autonomedi Trento e di Bolzano sulle indicazioni dellaCommissione di cui al comma 2, prima dellasua approvazione da parte del Consiglio deiministri, e trasmesso alle Camere, ai fini del-l’espressione del parere da parte delle Com-missioni permanenti competenti per materia;laddove lo schema si discosti dalle propostedella Commissione di cui al comma 2, il Go-verno deve indicarne i motivi alle Camere; ilparere va espresso entro venti giorni dalla ri-cezione dello schema. Qualora il decreto nonfosse conforme al parere parlamentare, il Go-verno, contemporaneamente alla pubblica-zione del decreto, deve inviare al Parlamentouna relazione contenente adeguata motiva-zione.

4. Si prescinde dai pareri di cui al comma3 qualora gli stessi non siano espressi entro itermini assegnati.

Art. 3.

1. Entro quattro mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, il Governoemana, ai sensi dell’articolo 17, comma 1,lettera b), della legge 23 agosto,1988,n. 400, il regolamento di attuazione dellapresente legge ad integrazione e modifica-zione del decreto del Presidente della Repub-blica 5 gennaio 1994, n 14.

Art. 4.

1. Fino alla data di entrata in vigore deldecreto legislativo di cui all’articolo 2,

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comma 1, continua ad applicarsi la disciplinaper le elezioni della Camera dei deputati pre-vista dal testo unico delle leggi recantinorme per la elezione della Camera dei de-putati, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 5.

1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 2, le parole «Inciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1e eletto» sono sostituite dalle seguenti: «Aciascuna delle ripartizioni di cui al comma1 e assegnato»;

b) all’articolo 8 sono apportate le se-guenti modificazioni:

1) al comma 1, alla lettera b), le parole:«nella relativa ripartizione» sono sostituitedalle seguenti: «nella circoscrizione»;

2) il comma 2 e abrogato;

3) al comma 3, il secondo periodo e so-stituito dal seguente: «Nessun candidato puoessere incluso in liste di contrassegno di-verso.»;

c) all’articolo 11 sono apportate le se-guenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole: «per ciascunaripartizione,» sono soppresse;

2) al comma 2, all’ultimo periodo, leparole «sono stampate le righe» sono sosti-tuite dalle seguenti: «e stampata una lineatratteggiata»;

3) al comma 3, il secondo periodo e so-stituito dal seguente: «Ciascun elettore puoinoltre esprimere un voto di preferenza.»;

d) all’articolo 15, la parola: «riparti-zione», ovunque ricorra, e sostituita dalla se-guente: «circoscrizione»;

e) all’articolo 16, le parole: «medesimaripartizione» sono sostituite dalla seguente:«circoscrizione»;

f) l’articolo 22 e abrogato.

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Allegato

«Tabella B

Modello della parte interna della scheda di votazione per la elezione dei candidati allaCamera dei deputati per l’attribuzione dei seggi nei collegi uninominali

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Tabella B-bis

Modello della parte esterna della scheda di votazione per la elezione dei candidati allaCamera dei deputati per l’attribuzione dei seggi nei collegi uninominali

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1746– 33 –

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Tabella C

Modello della parte interna della scheda di votazione per la elezione dei candidati allaCamera dei deputati per l’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1746– 34 –

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Tabella C-bis

Modello della parte esterna della scheda di votazione per la elezione dei candidati allaCamera dei deputati per l’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale

».

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