SENATO DELLA REPUBBLICA · Gian Mario Airoldi e Amedeo Maffei, il Col-legio riferisce quanto segue....

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Doc. IV-bis n. 3-A Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunita ` Parlamentari (Relatore MANZIONE) SULLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE NEI CONFRONTI DEL SENATORE ROBERTO CASTELLI NELLA SUA QUALITA ` DI MINISTRO DELLA GIUSTIZIA PRO TEMPORE, NONCHE ´ DEI SIGNORI MARCO PREIONI, FAUSTO DE SANTIS, DANIELA BIANCHINI, ALFONSO PAPA E GIUSEPPE MAGNI ciascuno in parte qua per i reati di cui agli articoli: 81, secondo comma, 110 e 323 del codice penale (abuso d’ufficio) Trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il 25 gennaio 2007 e pervenuta alla Presidenza del Senato il 30 gennaio 2007 Comunicata alla Presidenza il 18 dicembre 2007 SENATO DELLA REPUBBLIC A XV LEGISLATURA 15 - AGO - PRM - 0003 - 1 TIPOGRAFIA DEL SENATO (700)

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Doc. IV-bis

n. 3-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunita Parlamentari(Relatore MANZIONE)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

AI SENSI DELL’ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

NEI CONFRONTI

DEL SENATORE ROBERTO CASTELLI NELLA SUA QUALITA DI MINISTRODELLA GIUSTIZIA PRO TEMPORE, NONCHE DEI SIGNORI MARCO PREIONI,FAUSTO DE SANTIS, DANIELA BIANCHINI, ALFONSO PAPA E

GIUSEPPE MAGNI

ciascuno in parte qua per i reati di cui agli articoli: 81, secondo comma,110 e 323 del codice penale (abuso d’ufficio)

Trasmessa dalla Procura della Repubblicapresso il Tribunale di Roma il 25 gennaio 2007

e pervenuta alla Presidenza del Senato il 30 gennaio 2007

Comunicata alla Presidenza il 18 dicembre 2007

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C AX V L E G I S L A T U R A

15 - AGO - PRM - 0003 - 1TIPOGRAFIA DEL SENATO (700)

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Atti parlamentari Doc. IV-bis, n. 3-A– 2 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il 24 novembre

2006 il Collegio per i reati ministeriali

presso il Tribunale di Roma ha presentato ri-

chiesta di autorizzazione a procedere, ai

sensi dell’articolo 96 della Costituzione, nei

confronti del senatore Roberto Castelli, nella

sua qualita di Ministro della giustizia pro

tempore, nonche dei signori Marco Preioni,

Fausto De Santis, Daniela Bianchini, Alfonso

Papa e Giuseppe Magni, ciascuno in parte

qua indagati per ipotesi di reato di cui agli

articoli 81, secondo comma, 110 e 323 del

codice penale (concorso in abuso d’ufficio).

Il 25 gennaio 2007 la Procura della Re-

pubblica presso il Tribunale di Roma ha tra-

smesso la richiesta al Presidente del Senato

(cui e pervenuta il successivo 30 gennaio),

che l’ha deferita alla Giunta il 31 gennaio

2007 ed annunciata in Aula il medesimo

giorno.

La relazione del Collegio per i reati mini-

steriali illustra le seguenti circostanze.

Il procedimento de quo costituisce stralcio

di un piu vasto procedimento penale sorto a

seguito di un atto di citazione per responsa-

bilita contabile indirizzato dalla competente

Procura della Repubblica presso la Corte

dei conti al senatore Roberto Castelli, in qua-

lita di Ministro pro tempore della giustizia, e

relativo al conferimento di 114 incarichi di

consulenza disposti dal Ministro – alcuni su

sollecitazione di Sottosegretari o Dirigenti

generali – in favore di 58 diversi nominativi.

Per la maggior parte degli incarichi di

consulenza citati il medesimo Collegio ha di-

sposto l’archiviazione, talora per carenza del-

l’elemento oggettivo, talaltra per carenza del-

l’elemento soggettivo necessari all’integra-

zione del reato.

Quanto invece al merito della vicenda in

questione, riguardante incarichi di consu-

lenza svolti dai signori Giuseppe Magni,

Gian Mario Airoldi e Amedeo Maffei, il Col-

legio riferisce quanto segue.

Tra il 2001 e il 2003, il ministro Castelli

con propri decreti conferiva a Giuseppe Ma-

gni un incarico avente ad oggetto i problemi

dell’amministrazione penitenziaria in genere,

e quelli dell’edilizia penitenziaria in partico-

lare, valutati anche in relazione ai rapporti

con altri Ministeri. In relazione a tale inca-

rico i membri del Comitato di valutazione

a tal fine appositamente nominato, nelle per-

sone dei dottori Marco Preioni, Fausto De

Santis, Daniela Bianchini, esprimevano un

giudizio positivo sui risultati conseguiti dal

suddetto consulente, sull’attivita svolta e sul-

l’elaborato prodotto, consentendo il paga-

mento del compenso relativo.

Sotto altro profilo, il senatore Castelli ed il

Magni sono indagati in relazione ad alcune

trasferte all’estero, in particolare per alcuni

viaggi effettuati da quest’ultimo a Mosca, a

Tirana e negli Stati Uniti d’America, in

quanto viene ritenuto dall’organo inquirente

che essi siano del tutto avulsi dall’oggetto

dell’incarico di consulenza.

Tra il 2002 e il 2003 il ministro Castelli

conferiva poi con propri decreti a Gian Ma-

rio Airoldi un incarico avente ad oggetto i

problemi dell’edilizia giudiziaria, con parti-

colare riguardo ai rapporti con gli Enti locali.

In relazione a tale incarico i membri del Co-

mitato di valutazione a tal fine apposita-

mente nominato, nelle persone dei dottori

Marco Preioni, Fausto De Santis e Alfonso

Papa, esprimevano un giudizio positivo sul-

l’attivita svolta e sul prodotto della stessa,

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Atti parlamentari Doc. IV-bis, n. 3-A– 3 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

consentendo il pagamento del relativo com-penso.

Infine, il Collegio per i reati ministerialiha preso in esame due incarichi di durata se-mestrale conferiti dal ministro Castelli conpropri decreti tra il 2001 e il 2002, ad Ame-deo Maffei, aventi ad oggetto il supporto psi-cologico degli operatori carcerari e l’analisidei problemi psicologici dei detenuti. Anchein tal caso, il Comitato di valutazione a talfine appositamente nominato, nelle personedei dottori Marco Preioni, Fausto De Santise Daniela Bianchini formulava un positivogiudizio sull’operato del consulente, dandol’assenso al pagamento della somma concor-data.

Sotto il profilo strettamente giuridico ilCollegio rileva anzitutto che la base norma-tiva di riferimento proposta dal pubblico mi-nistero e argomentata sulla linea della Pro-cura regionale della Corte dei conti nell’am-bito del procedimento erariale, non risulta es-sere corretta.

Il decreto del Presidente della Repubblican. 338 del 1994, infatti, ai sensi del quale– secondo la citata interpretazione – do-vrebbe escludersi che il Ministro possa avva-lersi di consulenti esterni per incarichi dimera attivita, trattandosi di forme di collabo-razione non previste dalla legge, e norma dicarattere secondario, volta alla mera sempli-ficazione delle procedure; la normativa so-stanziale che conferisce il potere di nominareconsulenti esterni anche da parte dei Ministrie invece – come peraltro chiarito dal Consi-glio di Stato – contenuta nella fonte primariacostituita dall’articolo 7, comma 6, del de-creto legislativo n. 29 del 1993 (poi confluitonell’articolo 7, comma 6, del decreto legisla-tivo n. 165 del 30 marzo 2001). Diversa-mente opinando, si perverrebbe invece allaparadossale conclusione che i vertici ammi-nistrativi dello Stato abbiano un potere piuampio di quelli politici nella possibilita diavvalersi dell’apporto di consulenze esterne(va segnalato che tale ricostruzione del qua-dro normativo di riferimento e gia stata rite-

nuta condivisibile dalla Giunta delle elezioni

e delle immunita parlamentari del Senato nel

Doc. IV-bis n. 2-A, le valutazioni contenutenel quale sono state approvate dall’Assem-

blea nella seduta del 14 febbraio 2007).

Posto il quadro normativo, e quindi l’a-

stratta ammissibilita di consulenze, il Colle-

gio ha proceduto quindi a valutare se nelcaso di specie il Ministro abbia conferito

dette consulenze nel rispetto della disciplina

vigente, «ad esperti di provata competenza»,

e per esigenze cui non potesse farsi fronte

«con personale in servizio presso i Mini-steri».

Il Collegio – dopo aver sottolineato che il

teste dottor Settembrino Nebbioso, all’epoca

Capo di Gabinetto presso il Ministero di giu-

stizia, ha dichiarato che i tre consulenti de

quo erano persone aventi uno stretto legame

di amicizia e fiducia con il Ministro, tutti

provenienti dalla medesima area geografica

e con comunanza di vedute politiche – si e

soffermato sulle considerazioni svolte dal se-

natore Castelli, nel corso dell’interrogatoriodel 5 luglio 2005, nel corso del quale lo

stesso riferiva che all’atto della sua nomina

e fino all’agosto dello stesso anno, a seguito

anche della riforma del Ministero, molti di-

rettori generali avevano dato le dimissioni,non c’erano ancora i Capi dipartimento; oc-

correva pertanto ricostruire tutto l’organi-

gramma futuro, mentre molte figure manca-

vano. Si trattava di operare una scelta se la-

sciare «paralizzato» il Ministero o comunque

iniziare in questo modo.

La scelta di servirsi di consulenze esterne

derivo, secondo il senatore Castelli, anche

dalla sua pregressa esperienza professionale,

che lo portava a ritenere opportuno l’apporto

di una cultura di natura privatistica; gli ap-porti esterni non dovevano essere assunti in

base a logiche di appartenenza, ma in base

a logiche professionali, che tuttavia non po-

tevano prescindere da valutazioni di natura

fiduciaria e quindi strettamente politica, ilche spiegherebbe il fatto che molti dei con-

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sulenti da lui nominati fossero militanti delsuo partito.

Con riguardo al requisito della «provatacompetenza», il Ministro evidenziava che asuo avviso «professionalita» non significasoltanto avere titoli accademici, ma la capa-cita pratica di adempiere all’incarico confe-rito.

Relativamente ai singoli incarichi di con-sulenza, il senatore Castelli precisava che ilMagni, uno dei primi sindaci della Legaeletti nel territorio del suo collegio elettorale,faceva parte dei simpatizzanti che gli «da-vano una mano»; era membro del consigliodi amministrazione dell’Associazione PiccoleIndustrie di Lecco, e svolgeva un’attivita im-prenditoriale di un certo livello importandocontainer di pesce dall’Africa. Il senatoreCastelli ha sottolineato che la scelta di unimprenditore fu determinata dal fatto chequesti era in quanto tale rivolto alla solu-zione del problema guardando al risultato;tra l’altro, fu lui a contribuire anche allacreazione di un sistema di societa teso allacostruzione di penitenziari mediante i fondiricavati dalla vendita e valorizzazione deivecchi penitenziari. Il Ministro rilevava inol-tre che fu il Magni, tra gli altri risultati, a farultimare dopo cinque anni di inattivita gli uf-fici del carcere di Is Arenas e ad ultimare ilcampo di calcio del carcere di Opera, al finedi consentire ai detenuti di partecipare ad uncampionato di terza categoria.

Con riguardo alle trasferte svolte dal Ma-gni, il Ministro ha affermato che esse eranostrettamente connesse con l’incarico.

Per cio che concerne il dottor Maffei, in-caricato di occuparsi degli aspetti psicologiciconnessi alla vita penitenziaria, il Ministroha dichiarato di averlo conosciuto in occa-sione di un corso tenuto ai carcerati pressoil penitenziario di Arezzo, che aveva avutorisultati – a dire del cappellano e del diret-tore – particolarmente positivi. Il Maffeiesplicava la sua professionalita nell’ambitodella psicologia da oltre trent’anni ed erastato consulente di prestigiose associazioni,

ricoprendo importanti incarichi nel settore,essendo peraltro dotato di notevole carismae capacita. Il Collegio per i reati ministerialisottolinea come, all’esito dell’incarico, ilconsulente indico quale unico strumento rie-ducativo valido il lavoro.

I risultati furono lusinghieri, tanto che fuconferito da parte della Cisco Systems unpremio al Ministero della giustizia per unprogetto educativo, curato dal Maffei, miratoall’inserimento dei detenuti in attivita lavora-tive di tipo informatico.

L’anno dopo il Maffei veniva incaricato dioccuparsi del minorile, ma questi declinosuccessivamente l’incarico e non chiese li-quidazione del compenso.

Per cio che concerne il consulente Airoldi,il cui incarico aveva ad oggetto i problemidell’edilizia giudiziaria con particolare ri-guardo ai rapporti con gli Enti locali, nellapropria memoria difensiva il ministro Ca-stelli riferisce che la consulenza de quo,che si concretizzo in svariati sopralluoghi,relazioni ed appunti, permise di ottimizzarel’attivita del Ministero in questo segmento,consentendo di ottenere lusinghieri risultatiper quanto attiene la progettualita dell’edili-zia carceraria.

Il Collegio, esposti i fatti, ritiene che lacondotta di tutti gli indagati integri, sotto ilprofilo oggettivo e soggettivo, il reato ipotiz-zato di concorso in abuso di ufficio per fina-lita patrimoniali.

Secondo il Collegio per i reati ministeriali,e emerso in maniera evidente che nessunodegli incarichi incriminati ha avuto ad og-getto un’attivita di collaborazione nella for-mazione dell’attivita di indirizzo politicodel Ministro, circostanza che escluderebbeogni possibilita di sindacato da parte dell’or-gano medesimo. Inoltre, la maggior parte de-gli incarichi risale ad epoca successiva al-l’entrata in vigore del decreto legislativo n.315 del 2001 e del regolamento di cui al de-creto del Presidente della Repubblica n. 55dello stesso anno, di talche – sempre ad av-viso del Collegio per i reati ministeriali –

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XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

non potrebbe piu ritenersi legittimo il ricorsoalle previsioni del citato decreto del Presi-dente della Repubblica n. 338 del 1994.

Andrebbe altresı sottolineato che in tutti icasi in considerazione il Ministro nonavrebbe effettuato un preventivo accerta-mento presso le strutture ministeriali, ivicompresi gli uffici di diretta collaborazione,in ordine all’impossibilita di provvederecon risorse interne al raggiungimento del ri-sultato che si proponeva; i decreti di nominaindicherebbero infatti in maniera del tuttoapodittica l’impossibilita di provvedere conrisorse interne alla struttura pubblica.

In secondo luogo, secondo il Collegio,nessuno dei consulenti incaricati avrebbeavuto una specifica professionalita in mate-ria, in quanto il dottor Magni, laureato inscienze politiche, sarebbe un piccolo impren-ditore che si occupa di importazione di con-tainer di pesce dall’Africa, l’Airoldi sarebbeun perito industriale tessile, mentre il dottorMaffei, psicologo legato alla famiglia Ca-stelli, avrebbe fornito alla fine dell’incaricoun contributo inconsistente, limitandosi aconfermare il principio fondamentale dellalegge Gozzini sull’importanza di dare ai de-tenuti un’opportunita lavorativa.

Sotto un diverso profilo, il dichiaratoscopo del senatore Castelli di inserire i valoridella «cultura privatistica» all’interno dellastruttura pubblica violerebbe poi il dettatonormativo, secondo il quale il conferimentodi incarichi di consulenza a soggetti esterniavrebbe carattere del tutto eccezionale.

Infine, secondo il Collegio, da un lato nes-suno dei consulenti nominati avrebbe operatoin raccordo con gli uffici preposti, unico in-terlocutore risultando il Ministro, dall’altro,il lavoro dei consulenti medesimi non sa-rebbe confluito nel patrimonio di conoscenzadel dipartimento corrispondente.

Risulterebbe inoltre la totale mancanza diattinenza tra l’oggetto dei viaggi effettuatidal dottor Magni e l’esecuzione dell’incaricoaffidato al medesimo.

In tutti i casi considerati risulterebbe, se-condo il Collegio, l’elemento soggettivo ne-cessario per la configurazione del delitto dicui all’articolo 323 del codice penale, cioel’intenzionalita di arrecare un ingiusto van-taggio patrimoniale al terzo, desumibile daipregressi rapporti correnti tra il senatore Ca-stelli e gli incaricati, dall’evidente incapacitadei consulenti di apportare un utile contri-buto nella materia oggetto dell’incarico, non-che dalla mancata verifica della possibilita diprovvedere mediante il ricorso alle struttureinterne all’amministrazione. In ossequio al-l’indirizzo giurisprudenziale secondo il qualel’elemento soggettivo dell’abuso di ufficiopuo essere desunto dalla macroscopica illi-ceita dell’atto, si puo concludere – secondoil Collegio – che il concorso di tutti gli ele-menti indicati rivelerebbe che il persegui-mento di un indebito vantaggio patrimonialealtrui avrebbe costituito conseguenza imme-diata e diretta della condotta incriminata,realizzando l’obiettivo primario perseguitodal Ministro e rendendo palese l’illiceita pe-nale della condotta.

Analogamente illecito deve ritenersi se-condo il Collegio il comportamento deimembri dei Comitati di valutazione, i qualiesprimevano una serie di giudizi positiviomettendo una effettiva verifica sull’operatodei consulenti, nonostante la carenza sottoil profilo della competenza e dei risultati,prestandosi a svolgere un ruolo di mera cer-tificazione.

* * *

In data 17 maggio 2007, il dottor MarcoPreioni, il dottor Fausto De Santis, il dottorAlfonso Papa e la dottoressa Daniela Bian-chini hanno depositato una propria memoria,ai sensi dell’articolo 135-bis, comma 2, delRegolamento. In tale memoria, si richiamainnanzitutto l’attenzione sul fatto che il con-ferimento di incarichi a consulenti esternicorrispondeva ad una prassi consolidata, dicui si erano avvalsi gia in precedenza altri

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XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ministri della giustizia a cominciare dal mi-nistro Flick, e che – come riconosciuto dallostesso Collegio per i reati ministeriali pressoil Tribunale di Roma nel decreto di archivia-zione del 23 novembre 2006, adottato nelmedesimo procedimento nell’ambito delquale viene presentata la richiesta di autoriz-zazione a procedere in esame – le carenzeorganizzative del sistema di articolazionedella struttura del Ministero della giustizia,all’epoca dei fatti, risultavano evidenti.Erano infatti sempre maggiori e molteplicile competenze facenti capo al Ministro qualeorgano di indirizzo politico, per l’espleta-mento delle quali non poteva obiettivamentefarsi riferimento alle strutture ministeriali, inparticolare alle varie Direzioni generali ed aimagistrati addetti alle stesse, poiche funzio-nalmente inidonei a farsi espressione di unrapporto fiduciario tipico di una funzione diindirizzo eminentemente politico.

Tanto premesso, e al fine di comprenderel’esatta portata dei poteri e delle attribuzionidei Comitati di valutazione in merito agli in-carichi di consulenza di cui trattasi, la me-moria dei predetti interessati si sofferma, inparticolare, sul disposto degli articoli 5 e 6del decreto del Presidente della Repubblican. 338 del 1994, ai sensi del quale, tenutoconto altresı dell’esistenza di un rapporto fi-duciario molto stretto tra soggetto conferitoredell’incarico e soggetto destinatario, sarebbeda escludere che il Comitato (organo nonpermanente ma occasionale, privo di strut-tura di supporto, nonche di poteri e funzioniinquisitorie) dovesse accertarsi di ogni atti-vita compiuta. In nessuna parte del decretodel Presidente della Repubblica n. 338 del1994 sarebbe previsto un sindacato di talfatta.

A riprova di quanto sopra, si osserva, nellamemoria, che i decreti di conferimento degliincarichi non prevedono che i singoli consu-lenti, oltre alla relazione, debbano presentareal Comitato di valutazione la documenta-zione concernente «l’attivita svolta, il pro-dotto della stessa ed i risultati conseguiti».

Invero, nei decreti di conferimento di inca-rico si legge, solamente, che il consulente«e tenuto a presentare una relazione sull’atti-vita svolta, che sara oggetto di valutazioneda parte del Comitato». Pertanto, l’unica do-cumentazione che il decreto di incarico as-soggetta alla valutazione del Comitato euna relazione, ovvero un elaborato che com-pendia – a fini di valutazione – l’attivitasvolta in adempimento dell’incarico e checoincide con la «relazione illustrativa» dicui all’articolo 5 del gia citato decreto delPresidente della Repubblica n. 338 del 1994.

A cio aggiungasi che la prassi seguita neicasi qui considerati e pienamente conforme aquella seguita da altri Ministri della giustiziasulla base di una consolidata interpretazionedel succitato disposto normativo, il che tro-verebbe puntuale conferma, tra le altre, in al-cune consulenze in materia di trattamento deidetenuti e di edilizia giudiziaria e carcerariaconferite dal ministro Fassino a persone disua fiducia.

Trattasi, in particolare, di:

a) due consulenze semestrali (di iden-tico contenuto) conferite in data 14 luglio2000 e 18 gennaio 2001 all’architetto MarioVirano, in tema di edilizia giudiziaria e peni-tenziaria, aventi ad oggetto «l’individuazionedi localita prototipiche e l’ideazione di pro-getti innovativi e speciali e... l’identifica-zione delle operazioni proponibili per laloro realizzazione, con particolare attenzionealle nuove tecniche immobiliari (project fi-

nancing)»;

b) una consulenza conferita in data 1marzo 2001 (due mesi prima che terminassela legislatura) al signor Gianni Trevisanavente ad oggetto «interventi di impulso allavoro penitenziario con riferimento ad al-cuni istituti penitenziari del Veneto e dellaLombardia».

Per entrambe le suddette consulenze e in-tervenuta una valutazione ampiamente libera-toria in sede penale, in quanto il Collegio peri reati ministeriali presso il Tribunale di

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Atti parlamentari Doc. IV-bis, n. 3-A– 7 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Roma ha disposto con proprio decreto del 13luglio 2006 l’archiviazione dei capi d’incol-pazione ipotizzati a carico del ministro Fas-sino e dei componenti dei Comitati di valuta-zione, dottori De Santis, Di Somma e Parag-gio, in relazione agli incarichi conferiti aiconsulenti Virano e Trevisan, per i qualil’atto di citazione della magistratura conta-bile prospettava responsabilita analoghe aquelle attribuite in ordine alle consulenzedel ministro Castelli (dagli atti trasmessialla Giunta risulta, piu in particolare, che,nei confronti dell’architetto Virano, il prov-vedimento di archiviazione e motivato sullabase della mancanza dell’elemento oggettivodel reato, mentre, relativamente al signorGianni Trevisan, il Collegio per i reati mini-steriali ha ritenuto il difetto dell’elementosoggettivo).

Con analoga procedura – secondo quantoasseriscono i predetti interessati nella memo-ria in questione – il ministro Castelli si sa-rebbe avvalso delle consulenze in materiadi trattamento dei detenuti ed edilizia.

Piu nel dettaglio, con specifico riferimentoagli incarichi conferiti in materia penitenzia-ria valutati dai Comitati di valutazione, lamemoria pone in evidenza che, come ricono-sciuto dallo stesso dottor Tinebra – in unanota datata 21 novembre 2003 e indirizzataalla Corte dei conti a superamento dei rilieviformulati in sede contabile – nella sua qua-lita di Capo del Dipartimento dell’Ammini-strazione penitenziaria, l’attivita dei consu-lenti Giuseppe Magni ed Amedeo Maffei estata svolta in stretta collaborazione con learticolazioni del Dipartimento dell’Ammini-strazione penitenziaria, pur trattandosi inogni caso di specifiche iniziative del Mini-stro, connesse alla sua attivita di indirizzogenerale. Quanto dichiarato dal dottor Tine-bra sarebbe – sempre ad avviso dei predettiinteressati – la riprova che non vi e stato al-cun inadempimento da parte dei consulentiin questione.

In particolare, per quanto riguarda il Ma-gni, le dichiarazioni rese dal dottor Tinebra,

come sopra riportate, da un lato consentonodi confutare l’accusa in merito ad un asseritoinadempimento da parte del consulente e,dall’altro, confermano ed avvalorano il con-tenuto delle relazioni presentate dal Magnidirettamente al Ministro, nel contesto di unrapporto altamente fiduciario e personale, edall’Amministrazione trasmesse al Comitatodi valutazione. Infatti, a riprova della naturafiduciaria e personale di detto rapporto, lostesso consulente ha dichiarato nelle proprierelazioni di aver riferito, ad esempio perquanto riguarda le risultanze di visite effet-tuate presso vari Istituti penitenziari, verbal-mente e direttamente al Ministro cui consen-tiva, in tal modo, di impartire le opportunedisposizioni agli Uffici interessati.

Gli interessati evidenziano che il Comitatodi valutazione ha sempre inteso l’attivitasvolta dal consulente come attivita di rac-cordo tra l’Amministrazione penitenziariaed il Ministro, facendosi il consulente inter-prete – attraverso la raccolta di dati tecnicie la relativa prospettazione al vertice politicodell’Amministrazione – delle varie proble-matiche inerenti alla sfera penitenziaria e, se-gnatamente, a quella dell’edilizia. Conse-guentemente, il Comitato di valutazione, te-nuto conto di cio, della mancanza di rilievinegativi da parte del soggetto diretto fruitoredella prestazione, nonche della continuativaed attiva presenza del consulente all’internodel Ministero, ove lo stesso disponeva diun proprio ufficio, ha espresso le valutazionipositive che vengono contestate dal Collegioper i reati ministeriali.

Per quanto riguarda il Maffei gli interes-sati osservano che le relazioni presentatecontengono una puntuale enunciazione delleiniziative assunte in linea con le finalita deldecreto di incarico, avente ad oggetto,come piu sopra riportato, l’individuazionedella mappa dei bisogni di coloro che ope-rano nel settore penitenziario, la struttura-zione di interventi mirati al sostegno e al-l’aiuto concreto degli operatori stessi, la va-lutazione e risoluzione dei problemi psicolo-

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Atti parlamentari Doc. IV-bis, n. 3-A– 8 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gici dei detenuti, nonche la valutazione delservizio loro reso in tal senso.

La relazione intermedia redatta dal Maffeiil 18 ottobre 2001, in esecuzione del primoincarico conferito con decreto ministeriale20 luglio 2001, da atto che l’attivita collabo-rativa del consulente si e rivolta sostanzial-mente in due direzioni «secondo le prioritaindicatemi dall’Onorevole Ministro» – ossia,come gia rilevato per il Magni, nel contestodi un rapporto strettamente personale e di-retto con il soggetto conferitore del relativoincarico – e cioe verso l’avvio di una fasedi monitoraggio della realta penitenziaria,dal punto di vista ambientale, psicologico erelazionale, nonche verso lo studio e la pro-mozione di progetti, in sinergia con enti pub-blici e privati, per la formazione professio-nale e il lavoro nelle carceri e per l’inseri-mento nel lavoro dei detenuti al terminedella pena, ai fini della prevenzione della re-cidiva.

Sotto il primo profilo, il consulente haanaliticamente descritto l’oggetto della pro-pria attivita conoscitiva diretta a valutare lecondizioni umane e psicologiche dei detenutie degli agenti di polizia penitenziaria.

Sotto il secondo profilo, inerente all’atti-vita diretta alla promozione e allo studio diprogetti finalizzati al lavoro dei detenuti du-rante e al termine della pena, come mezzo direcupero alla societa del condannato, il Maf-fei ha dato atto di aver stretto contatti convari soggetti pubblici e privati (quali, adesempio, magistrati di sorveglianza, organiz-zazioni economiche e aziendali, comunita diSan Patrignano, societa agricole, organizza-zioni e cooperative per il lavoro nelle carceried extramurario), rilevando conclusivamentecome alcuni progetti fossero in fase interlo-cutoria ed altri in fase gia avanzata di defini-zione.

Successivamente, nella relazione finale re-datta il 22 gennaio 2002, il consulente hafatto presente di avere, sempre «secondo lepriorita indicatemi dall’Onorevole Ministro»,diretto la propria attivita principalmente

verso l’obiettivo di studiare e promuovere,

«in accordo con il Dipartimento dell’Ammi-

nistrazione penitenziaria e in sinergia con

enti pubblici e privati», i progetti riguardanti

il lavoro dei detenuti, oltre ad aver prose-

guito l’attivita di monitoraggio della realta

ambientale, psicologica e relazionale peni-

tenziaria: cio a completamento dell’attivita

descritta nella relazione intermedia.

A fronte di cosı puntuali ed analitici reso-

conti dell’attivita svolta dal consulente, non

smentita dal Capo del Dipartimento dell’Am-

ministrazione penitenziaria – il quale, nella

nota piu sopra citata, successiva alla stesura

delle suddette relazioni, ha rilevato come

detta attivita si sia svolta in stretta collabora-

zione con le articolazioni di esso Diparti-

mento, a riprova della veridicita di quanto

sostenuto dallo stesso consulente – il Comi-

tato di valutazione ha ritenuto l’incarico pun-

tualmente eseguito attraverso il deposito di

elaborati assolutamente in linea con quanto

richiesto al consulente nel decreto di inca-

rico.

Sarebbe infine destituito di ogni fonda-

mento l’ulteriore addebito mosso dall’accusa

al Comitato di valutazione in relazione al se-

condo incarico conferito con decreto ministe-

riale in data 7 maggio 2002: a questo ri-

guardo, l’organo inquirente rileva che,

come comunicato dallo stesso Ministero, il

dottor Maffei non ha presentato la relazione

finale concernente l’attivita svolta in esecu-

zione del secondo incarico, dando atto che

e stato omesso il pagamento della seconda

rata del compenso. Il che renderebbe illegit-

timo ed illecito il giudizio positivo espresso

dal Comitato unicamente sulla base della

sola relazione intermedia. E di tutta evidenza

l’infondatezza di tale assunto, ove si consi-

deri che la relazione intermedia presentata

dal consulente e oggetto di autonoma valuta-

zione da parte del Comitato, ne puo essere

fatto carico a quest’ultimo della asserita ille-

gittimita della generalizzata prassi ammini-

strativa di pagare il consulente anche in

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base ad una relazione intermedia, senza at-tendere il deposito di quella finale.

In ogni caso a cio aggiungasi che nell’ela-borato di cui trattasi (pervenuto il 10 luglio2002), sia pure nei limiti derivanti dalla na-tura intermedia dello stesso in quanto noncompiutamente attuativo dell’incarico confe-rito, il consulente ha tenuto conto dell’inter-venuto ampliamento dell’incarico nella partein cui si richiede allo stesso di fare riferi-mento ad entrambi i settori penitenziari(«per gli adulti e per i minori»).

Il Maffei, infatti, ha fatto altresı riferi-mento alla visita di carceri minorili, a variincontri con il Capo del Dipartimento dellaGiustizia Minorile per la creazione di un pro-gramma di rinnovamento dei penitenziari mi-norili, nonche all’incontro con i Direttori deiCentri Minorili per la conoscenza dei pro-blemi dei minori in attesa di giudizio al difuori dell’ambito detentivo: attivita positiva-mente riscontrata dal Capo del Dipartimentodella Giustizia Minorile con nota in data 5novembre 2004 per quanto attiene alle visiteeffettuate dal consulente presso gli Istitutipenali per i minorenni indicati nella succitatarelazione intermedia e comunque non smen-tita per il resto.

Con riguardo al signor Gian Mario Ai-roldi, consulente in materia di edilizia giudi-ziaria, gli interessati – nella memoria deposi-tata – hanno sottolineato che il signor Airoldie stato nominato consulente per le esigenzedel Ministro di «... seguire i problemi dell’e-dilizia giudiziaria con particolare riguardo airapporti con gli enti locali, anche in funzionedi supporto ai medesimi». Il consulenteavrebbe inoltre dovuto riferire direttamenteal Ministro e non ad organi dell’Amministra-zione, dalla quale tuttavia poteva riceveredati, informazioni e supporto logistico.

I risultati dell’attivita del consulente, inquanto correlati a richieste rivolte diretta-mente dal Ministro, venivano altrettanto di-rettamente riferiti da Airoldi al Ministro,nel pieno rispetto di quanto disposto dal

gia citato articolo 5 del decreto del Presi-dente della Repubblica n. 338 del 1994.

Conforme all’incarico e parsa al Comitatogia la prima relazione dalla quale si ricavavail rapporto personale col Ministro nel riferiredati e soluzioni riconducibili alla complessitadel tema trattato consistente nel censire emonitorare lo stato di utilizzo da parte deiComuni dei fondi messi a disposizione perl’edilizia giudiziaria, nell’individuare ilgrado di copertura dei progetti, lo stato deilavori e concordare con i Comuni priorita evariazioni dei progetti per ridurre nel com-plessivo le risorse finanziarie vincolate e inu-tilizzate.

Infatti, nella successiva relazione del 3gennaio 2003, l’Airoldi produceva un elencodi Comuni sedi di uffici giudiziari «con resi-dui di mutui "incagliati", cioe ad oggi (fineanno 2002) non ancora spesi, per progettidi edilizia giudiziaria ante 1998, ma moltospesso risalenti agli anni ’80 e primi anni’90: i Comuni interessati sono oltre 200 dicui 82 anche per l’edilizia carceraria manda-mentale...» «il dato Macro-economico e: Mu-tui concessi euro 2.003.035.170,00 – Mutuierogati euro 1.554.640.052,00 – Sono quindiancora in itinere residui di mutui da erogareper euro 448.395.118,00, una "bella cifra"che dimostra la lentezza o meglio la non ca-pacita di molti Comuni e Nostra a spenderele risorse concesse, in tempi ragionevoli opeggio, a non spenderli concretamente!».

La memoria degli interessati fa notareinoltre come, anche a seguito dell’indaginedella Procura della Corte dei conti, sianoemersi elementi che confermano la corret-tezza dell’operato del signor Airoldi ecome, a dimostrazione di cio, valgano – inparticolare – le dichiarazioni rese in quellasede nell’interrogatorio dal dottor Trecapellisecondo il quale il lavoro dell’Airoldi e con-sistito nel mantenere i rapporti con gli entilocali, cio nel senso che quando qualche Co-mune chiedeva qualche chiarimento circa leprocedure da seguire ovvero notizie in me-rito a pagamenti in sospeso, il signor Airoldi

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colloquiava con i rappresentanti di tali Co-muni ai quali spesso indicava le varie ca-denze procedurali, nonche nella effettuazionedi diverse missioni, nel corso delle quali Ai-roldi prendeva diretto contatto con i Comuniinteressati in base ad esigenze da questi rap-presentate.

Quanto alla presenza dell’Airoldi al Mini-stero, pur essendo irrilevante per il Comitato,in quanto attinente le modalita di esecuzione,e agevole provare quanto asserito dal consu-lente gia nelle prima relazione nella quale af-ferma di essere «in un funzionale e piu chedecoroso ufficio ... sono stato normalmentepresente a Roma dal martedı al venerdı diogni settimana...»; comunque era a cono-scenza di tutti il fatto che Airoldi fossepresso il Ministero e riferisse direttamenteal Ministro, come del resto dichiarato dalCapo di Gabinetto, dottor Settembrino Neb-bioso, in sede di interrogatorio davanti alCollegio per i reati ministeriali.

In conclusione la memoria rileva infineche i membri dei Comitati, tutti dirigenti omagistrati presso il Ministero, non percepi-vano alcun particolare compenso per l’atti-vita di valutazione delle consulenze, svoltaal di fuori delle proprie ordinarie compe-tenze.

* * *

La Giunta ha esaminato la domanda diautorizzazione nelle sedute del 19 giugno,10, 17, 24 e 31 luglio, 1º agosto e 27 novem-bre 2007. Nel corso della seduta del 10 lu-glio 2007, e stato ascoltato il senatore Ca-stelli, ai sensi dell’articolo 135-bis, comma2, del Regolamento del Senato. Il dottorMarco Preioni e il dottor Giuseppe Magnisono stati ascoltati, ai sensi del medesimo ar-ticolo, il 17 luglio 2007, mentre il dottorFausto De Santis e la dottoressa DanielaBianchini hanno rinunciato ad essere auditiriportandosi alla memoria da essi depositatain data 17 maggio 2007 – il cui contenutoe stato sopra riepilogato – e dichiarandosi

comunque a disposizione della Giunta perqualsiasi ulteriore chiarimento in ordine allavicenda in titolo.

Il senatore Castelli ha preliminarmenteevidenziato innanzitutto che la logica ispira-trice della sua azione come Ministro dellagiustizia, in relazione ai fatti oggetto del do-cumento in titolo, e stata identica a quellaemersa in ordine al conferimento da partesua di incarichi di consulenza a favore dellasocieta Global Brain, una vicenda quest’ul-tima sulla quale la Giunta ha avuto mododi pronunciarsi in occasione dell’esame delDoc. IV-bis, n. 2.

Piu in generale, il senatore Castelli ha ri-cordato poi il contesto di estrema difficoltanel quale venne a trovarsi il Ministero dellagiustizia al momento dell’assunzione dell’in-carico di ministro da parte sua nel 2001, conil venir meno di buona parte della precedentedirigenza ministeriale e con la contestualenecessita di dar corso alle norme di attua-zione delle deleghe contenute nelle cosid-dette «leggi Bassanini». A tutto cio si devepoi aggiungere, soprattutto nella fase inizialedella scorsa legislatura, la situazione di vi-stosa sofferenza in cui versava specificata-mente la struttura del Ministero di giustiziain conseguenza del passaggio dalla XIIIalla XIV legislatura. Il ricorso al conferi-mento di incarichi di consulenze esterne fuquindi indispensabile, non potendosi ricor-rere, di fatto, alla pur adeguata provvista dipersonale prevista per gli uffici di diretta col-laborazione del Ministro dal D.P.R. n. 315del 2001 e dovendo quindi avvalersi delleprevisioni di cui al D.P.R. n. 338 del 1994.Del resto, nello stato di previsione del Mini-stero della giustizia, esiste un apposito capi-tolo concernente gli incarichi di consulenzache, a quanto ricorda, prevedeva uno stanzia-mento di un miliardo e duecento milioni dilire nel 2001 – dei quali pero novecento mi-lioni risultavano gia spesi nel momento incui assunse l’incarico di Ministro – e di circacinquecentomila euro in ciascuno degli annisuccessivi.

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Nello specifico, per quanto riguarda le ra-gioni e le modalita del conferimento degliincarichi, il senatore Castelli ha sottolineatoche le persone nominate come consulentierano persone di sua fiducia, da lui cono-sciute, e in grado di fornire un apporto pro-fessionale qualificato e non rinvenibile, nellesue specificita, nell’ambito del Ministero, eche inoltre la stessa articolazione della strut-tura ministeriale, e la conseguente estremadifficolta per il soggetto titolare della fun-zione di indirizzo politico di prendere con-tatto in modo immediato e diretto con i pro-blemi concreti dell’attivita amministrativasenza passare attraverso il filtro talora inevi-tabilmente farraginoso di una struttura buro-cratica piramidale di notevole complessita,rendevano, a suo avviso, indispensabile perl’espletamento della predetta funzione daparte del Ministro la possibilita di avvalersidi persone di propria fiducia, ciascuna dellequali capace di intervenire con riferimentoad un determinato settore e di informare ra-pidamente il Ministro stesso circa gli ele-menti dalla stessa direttamente acquisiti.

In particolare, il senatore ha rilevato come,fra gli aspetti di piu evidente ed immediataproblematicita da affrontare, vi erano le te-matiche concernenti l’edilizia giudiziaria,un ambito nel quale appariva evidente l’in-sufficienza delle strutture esistenti e, in ta-luni casi, anche la loro obsolescenza. Su que-sto versante il Ministero aveva disponibilitache non erano state spese anche in conse-guenza dell’estrema complessita delle rela-tive procedure. E noto infatti che la materiadell’edilizia giudiziaria vede riservata al Mi-nistero della giustizia – oltre alla funzione digarantire le risorse finanziarie necessarie chevengono erogate dalla Cassa depositi e pre-stiti sulla base delle autorizzazioni concessedal ministero medesimo in relazione ai fondidisponibili – una funzione di sorveglianza edi consulenza tecnica all’attivita delle ammi-nistrazioni locali che sono i soggetti cheprovvedono alla realizzazione delle strutturein questione.

La scelta di affidare al dottor Airoldi unincarico di consulenza in tema di ediliziagiudiziaria muoveva pertanto dalla necessitadi intervenire nella situazione sopra descrittarimuovendo gli ostacoli di ordine burocraticoche impedivano una piena utilizzazione dellerisorse disponibili. L’Airoldi era al tempostesso una persona di fiducia e un profondoconoscitore del funzionamento degli enti lo-cali. Nell’espletamento dell’incarico l’Ai-roldi ha svolto un’opera di continua interlo-cuzione con le realta locali interessate, faci-litando lo scambio di informazioni e l’indivi-duazione e la soluzione delle diverse tipolo-gie di problemi che di volta in volta si pre-sentavano. Per una valutazione del lavorosvolto il senatore Castelli ha ritenuto utile ri-chiamare l’attenzione sui risultati conseguiti:i progetti finanziati erano 8 nel 1999, 11 nel2000, 29 nel 2001, 33 nel 2002 e 70 nel2003. L’incremento del numero dei progettiha quindi consentito – a partire dal 2003 –la piena utilizzazione di tutte le risorse di-sponibili. La collaborazione dell’Airoldi suquesti temi e in seguito venuta sostanzial-mente meno proprio in considerazione delfatto che negli anni successivi non c’eranopiu risorse significative da utilizzare per lefinalita in questione.

Per quel che concerne la collaborazionedel dottor Magni, il senatore Castelli ha po-sto l’accento sulle criticita che notoriamentecontraddistinguevano la situazione delle car-ceri italiane nel momento in cui assunse lacarica di Ministro della giustizia nel 2001.La volonta della sua parte politica di consi-derare impraticabile qualsiasi ipotesi di ri-corso a provvedimenti di clemenza raffor-zava ulteriormente la necessita di intervenirein modo incisivo sui problemi di sovraffolla-mento della popolazione carceraria derivantidall’incremento quantitativo della stessa, daun lato, e, dall’altro, dalla difficolta a realiz-zare in tempi accettabili nuove strutture de-tentive per far fronte al predetto incremento.In proposito, e sufficiente considerare chemediamente ogni anno il saldo fra nuovi in-

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gressi e dimissioni dagli stabilimenti peniten-ziari era positivo per circa duemila unita,mentre i tempi medi di realizzazione di un

istituto penitenziario erano di circa vent’anni.Da questo punto di vista, un caso eccezio-nale e stato quello della realizzazione di Bol-

late che si e riusciti a contenere nell’arco dipoco meno di un decennio. Questi dati ren-devano evidente l’urgenza di provvedere sia

mediante l’impiego di strumenti tradizionali– quali ad esempio l’ammodernamento e lariutilizzazione di spazi detentivi in disuso di-sponibili presso le strutture esistenti – sia

con l’impiego di soluzioni innovative quali,ad esempio, il ricorso all’espulsione degli ex-tracomunitari irregolarmente presenti sul ter-

ritorio nazionale come misura alternativa allepene detentive brevi (una novita questa intro-dotta con la legge Bossi-Fini del 2002) ov-

vero ancora, con piu stretto riferimento alleproblematiche concernenti l’edilizia peniten-ziaria, con il tentativo di valorizzare stru-menti finanziari diversi per la realizzazione

in tempi piu contenuti di nuovi istituti peni-tenziari; si pensi a quanto e stato fatto intema di ricorso, nell’ambito considerato,

agli istituti del leasing finanziario e dellapermuta. In questo quadro il dottor Magnisia per la sua formazione di tipo umanistico,sia per l’esperienza imprenditoriale di suc-

cesso, sia per l’esperienza politica ammini-strativa maturata a livello di enti locali(avendo lo stesso rivestito la carica di sin-

daco per tre mandati) era in grado di fornireun apporto professionale – caratterizzato pro-prio dalla compresenza delle specificita so-

pra indicate – sicuramente non rinvenibilenell’ambito del Ministero. E sufficiente, alriguardo, citare uno dei suoi primi interventi,quello che consentı in brevissimo tempo la

realizzazione di un campo di calcio pressoil carcere di Opera, a sua volta premessa in-dispensabile per permettere la partecipazione

a un campionato di categoria, organizzatodalla Federazione italiana gioco calcio, diuna squadra composta di detenuti del mede-simo penitenziario. Un risultato realizzato in

tempi brevi grazie alle capacita imprendito-

riali e al senso pratico del dottor Magni,

che si inseriva peraltro in una logica di piu

ampio respiro coerente con una precisa scelta

di indirizzo politico, volta a rafforzare e a

moltiplicare il piu possibile l’offerta tratta-

mentale a favore dei detenuti e la creazione

nelle realta carcerarie di occasioni che faces-

sero sı che il tempo della detenzione fosse

sempre di meno un tempo speso nella piu as-

soluta inattivita.

Con specifico riferimento poi alle conte-

stazioni che vengono rivolte a lui e al Magni

per le trasferte effettuate da quest’ultimo al-

l’estero, il senatore Castelli ha ritenuto ne-

cessario chiarire che queste risultavano stret-

tamente afferenti all’incarico conferito al

dottor Magni, in quanto aventi, tra l’altro,

ad oggetto la visita a strutture penitenziarie.

Per quanto riguarda infine l’incarico di

consulenza affidato al dottor Maffei, il sena-

tore ha evidenziato come si tratti di uno psi-

cologo di straordinaria professionalita e di

grande successo che ha ricevuto nel corso

della sua carriera innumerevoli riconosci-

menti. Va, tra l’altro, ricordato che nel

1999 egli presto la propria attivita professio-

nale nell’ambito di un’iniziativa che coin-

volse il carcere di Arezzo e che fu oggetto

di valutazioni nettamente positive da parte

della Regione Toscana. Per quanto concerne

poi il lavoro svolto in ordine alle problema-

tiche trattamentali in raccordo con il Diparti-

mento dell’amministrazione penitenziaria

sulla base dell’incarico a lui conferito, il se-

natore Castelli ha rilevato, da un lato, come

una delle iniziative promosse dal dottor Maf-

fei abbia visto l’amministrazione penitenzia-

ria collaborare con la Cisco Systems e otte-

nere un importante riconoscimento a livello

internazionale e, dall’altro, come il dottor

Maffei, per la parte terminale della sua atti-

vita, abbia rinunciato a ricevere qualsiasi

compenso valutando egli stesso che il com-

plesso dei suoi impegni non gli consentiva

di portare avanti utilmente tale attivita.

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Il senatore Castelli ha sottolineato, sulpiano formale, come le procedure seguite sisiano conformate ai precedenti che riguarda-vano le precedenti gestioni del dicastero. Suun piano piu sostanziale, la rilevanza dell’ap-porto fornito dai consulenti ha trovato unasua indiscutibile conferma nei risultati daglistessi conseguiti, sui quali ha gia richiamatol’attenzione, cosı come le qualita professio-nali dei consulenti in questione risultavanoampiamente dimostrate dalla storia professio-nale di ciascuno di essi. Essi hanno egregia-mente adempiuto al ruolo assegnatogli, svol-gendo compiti di rilevazione delle problema-tiche, di riferimento delle medesime al Mini-stro, di elaborazione di proposte e, in talunicasi, anche di sollecitazione e di facilitazionedell’interlocuzione dei diversi soggetti ammi-nistrativi coinvolti in relazione a problemati-che specifiche.

Il dottor Preioni ha spiegato come i Comi-tati di valutazione cui ha partecipato si sianoattenuti a una prassi operativa conforme coni precedenti risultanti agli atti del Ministero econ la consolidata interpretazione del D.P.R.n. 338 del 1994, per cui la loro attivita si tra-duceva essenzialmente nella verifica dellacorrispondenza tra l’attivita svolta dal consu-lente, come risultante dalla sua relazione, el’oggetto dell’incarico, risultante dal decretoministeriale di conferimento dell’incarico.Si trattava quindi di un controllo formaledopo l’esito positivo del quale il Comitatodi valutazione non poteva che esprimere ungiudizio favorevole sullo svolgimento dellaconsulenza. I Comitati si sono astenuti daqualsiasi valutazione sostanziale in ordine al-l’effettiva utilita dell’incarico, e quindi delsuo rinnovo, ritenendo che questo profilospettasse al Ministro. Oltre all’assoluta fidu-cia di cui godevano, i consulenti avevano lacaratteristica di operare svincolati dalla rigi-dita della complessa struttura ministeriale,funzionale alla gestione dell’attivita ammini-strativa ordinaria ma poco flessibile rispettoad alcune esigenze proprie della funzione

di indirizzo politico come la necessita per

il Ministro di avere informazioni rapide e

precise o la capacita di elaborare alternative

alla prassi amministrativa. La loro attivita

era ben distinta da quella delle direzioni ge-

nerali del Ministero, essendo strettamente

connessa alla progettualita propria della fun-

zione di indirizzo politico e sostanziandosi

nell’acquisizione di dati e nell’elaborazione

di proposte che riferivano direttamente al

Ministro.

Il dottor Magni ha voluto in primo luogo

puntualizzare che, qualunque sia il giudizio

sulla sua attivita imprenditoriale, non e pos-

sibile qualificarlo come un «pescivendolo»,

come in termini sostanziali sembrerebbe rite-

nere il Collegio per i reati ministeriali, depo-

sitando agli atti della Giunta il proprio curri-

culum vitae a conferma delle sue afferma-

zioni.

Il dottor Magni ha quindi illustrato l’atti-

vita da lui svolta presso il Ministero della

giustizia come consulente, ricordando tra

l’altro, a titolo esemplificativo, come nel

2001 riuscı a rendere funzionante il carcere

di Bollate, pronto da tempo ma mai entrato

in funzione principalmente per la mancanza

dei documenti di collaudo, permettendo di

decongestionare il carcere di San Vittore e,

ancora, come nello stesso anno si occupo

poi della struttura di Is Arenas, facendone

una colonia penale agricola modello.

Nei confronti della struttura amministra-

tiva la sua attivita si concretizzava nella ela-

borazione di progetti, basati sulla sua espe-

rienza e sui riscontri registrati nel mondo

dell’impresa, che passava poi al Diparti-

mento dell’amministrazione penitenziaria,

soprattutto alla Direzione generale detenuti,

che li valutava e dava loro seguito. Questo

modo di operare ha permesso di incrociare

esperienze e capacita diverse e di aggiungere

alla funzionalita della struttura pubblica, a

volte rigida, un approccio piu diretto ai pro-

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blemi e una maggiore rapidita di risoluzionedegli stessi.

* * *

La Giunta ha gia avuto modo di occuparsidi recente delle problematiche concernenti ilconferimento di consulenze da parte di Mini-stri, con particolare riferimento, tra l’altro,proprio al Ministero della giustizia, in occa-sione dell’esame del Doc. IV-bis, n. 2, dellapresente legislatura, avente ad oggetto an-ch’esso una domanda di autorizzazione aprocedere ai sensi dell’articolo 96 della Co-stituzione nei confronti del senatore RobertoCastelli, nella sua qualita di Ministro dellagiustizia pro-tempore, e di altri coindagati.Nella relazione di cui al gia citato Doc.IV-bis, n. 2-A con cui propose all’Assembleadel Senato il diniego della concessione del-l’autorizzazione a procedere in quest’ultimocaso – relazione le cui conclusioni venneroapprovate, come sopra ricordato, nella sedutadel Senato del 14 febbraio 2007 – la Giunta,dopo aver ritenuto condivisibile la ricostru-zione del quadro normativo di riferimentofatta propria in altra sede dallo stesso Colle-gio per i reati ministeriali presso il Tribunaledi Roma – ricostruzione coincidente conquella da cui muove il Collegio anche nelcaso di specie e riportata nella parte inizialedella presente relazione – ritenne che fossepossibile fare rinvio al decreto di archivia-zione adottato in data 13 luglio 2006 dal me-desimo Collegio – in relazione a fatti concer-nenti sempre il conferimento di consulenzeda parte di alcuni Ministri della giustiziapro-tempore, contestati nel medesimo proce-dimento cui fa riferimento la richiesta diautorizzazione a procedere in titolo – peravere un’idea della situazione esistentepresso il Ministero della giustizia, dal puntodi vista dell’adeguatezza dell’articolazioneorganizzativa e della dotazione di personaledi tale Ministero, nel periodo considerato.

In particolare il citato decreto di archivia-zione rilevava che «quanto al merito della

vicenda (...) e emerso che il conferimentodi siffatti incarichi a consulenti esterni eraormai frutto di una prassi consolidata di cuisi erano avvalsi gia in precedenza altri Mini-stri della giustizia, primo fra tutti il ministroFlick (...)». Il provvedimento proseguiva evi-denziando che «le carenze organizzative delsistema di articolazione della struttura mini-steriale risultavano all’epoca dei fatti evi-denti, in particolare con riferimento all’atti-vita di raccordo tra il Ministro e il Parla-mento (...) Analoghe carenze (...) erano ri-scontrabili con riferimento ad altre figureprofessionali, alcune strettamente correlatealla funzione di indirizzo politico propriadel Ministro, altre ad ambiti estranei allecompetenze tipiche del dicastero come quellasindacale; deve inoltre considerarsi la sostan-ziale impossibilita di avvalersi per siffatte fi-nalita dei magistrati presenti in organico,vuoi per la diversa formazione professionale,vuoi per il connotato d’indipendenza comun-que connaturato alla funzione di magistrato,anche se distaccato presso la struttura mini-steriale (...).Vi era, concludendo sul punto,una situazione di deficit tra le esigenze poli-tico-amministrative da fronteggiare e la dota-zione di personale a disposizione di mini-stri.».

La citata relazione proseguiva rilevandoche «per avere un’idea ancora piu precisadi quanto fosse rilevante la carenza della do-tazione di personale del Ministero della giu-stizia e utile ricordare che uno degli incarichidi consulenza oggetto del sopra citato prov-vedimento di archiviazione (si tratta sempredel provvedimento di archiviazione del 13luglio 2006 e l’incarico di consulenza alquale si fa riferimento venne conferito alladottoressa Ombretta Di Giovine) riguardavalo studio del processo di attuazione dellalegge istitutiva del Giudice di pace e l’indi-viduazione dei meccanismi deflattivi deri-vanti dalla normativa (allora) in itinere sulladepenalizzazione dei reati minori con parti-colare riferimento, tra l’altro, all’attivita diraccordo fra l’attivita normativa del Parla-

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mento e l’attivita di indirizzo politico delMinistro, un incarico che puo senz’altro con-siderarsi come rientrante fra le competenzetipiche del dicastero in questione. Ebbene ilCollegio per i reati ministeriali presso il Tri-bunale di Roma ha escluso che, in relazioneal predetto incarico di consulenza, ricorressel’elemento oggettivo del contestato reato diabuso di ufficio».

I rilievi che precedono rendono pertantoevidente come, nel periodo 1999-2002, ladotazione di personale del Ministero dellagiustizia risultava carente anche rispettoallo svolgimento di competenze tipiche ditale dicastero (quali certamente sono quelleda ultimo ricordate).

Ma vi e di piu. Proprio il caso della dotto-ressa Di Giovine cui si e appena fatto riferi-mento presenta caratteristiche significative aifini di una maggiore comprensione delle mo-dalita con cui lo strumento della consulenzae stato usato dai soggetti titolari della fun-zione di indirizzo politico. In proposito sem-bra utile riportare alcune delle dichiarazionirese, in data 5 luglio 2005, dal dottor Loretod’Ambrosio, capo di gabinetto del Ministrodella giustizia con i ministri Flick, Dilibertoe Fassino, in sede di assunzione di sommarieinformazioni testimoniali davanti al Collegioper i reati ministeriali nel procedimento de

quo. Con riferimento all’attivita di consu-lenza della dottoressa Di Giovine, il dottord’Ambrosio affermo «... oggi credo che leisia diventata associata, professore associato

che era sicuramente molto brava e moltopuntuale, ma portava questa esperienza

nuova, ecco, lei pero ha vissuto questa, que-sto passaggio diverso, cioe prima e nata

come soggetto fiduciario di Flick, quasi afarci le pulci, insomma, per essere piu chiari

e dopo invece, dopo l’apprezzamento comun-que che c’e stato e l’impegno che metteva in

tutto questo lavoro e stata apprezzata forte-mente...». Le dichiarazioni del dottor d’Am-brosio rendono evidente come il ricorsoalla consulenza della dottoressa Di Giovinefosse giustificato dalla volonta del ministro

Flick di avvalersi della collaborazione diuna persona di fiducia che proveniva dalmondo accademico e che venne chiamata alMinistero «quasi a farci le pulci», espres-sione quest’ultima che ovviamente non puoessere intesa alla lettera (altrimenti dovrebbedubitarsi della stessa utilita dell’esistenza diun Ministero della giustizia), ma che, comesi desume anche da altri passaggi delle di-chiarazioni dello stesso d’Ambrosio, va in-tesa nel senso che il ministro Flick aveva ri-tenuto che l’apporto di una persona formatasiin ambiente accademico, nonche di sua fidu-cia, avrebbe rappresentato un arricchimentoanche rispetto all’espletamento di funzioniattinenti specificamente alla partecipazioneall’attivita legislativa e rappresentanti quindialcune delle competenze piu tipiche ed es-senziali del dicastero della giustizia.

Ora sia dagli atti trasmessi, sia dalle audi-zioni svolte, appare evidente che, nell’assu-mere la responsabilita del dicastero della giu-stizia il senatore Castelli ha scelto di perse-guire un miglioramento dell’efficienza del-l’azione amministrativa dello stesso anchemediante l’apporto di contributi ed espe-rienze provenienti dal mondo dell’impresa eda quello delle realta amministrative locali.L’idea di fondo del senatore Castelli sembraessere stata quella che il carattere competi-tivo della realta del mercato rende indispen-sabile la ricerca di una sempre maggiore ef-ficienza da qui l’utilita che, nell’affrontareproblematiche di carattere organizzativo egestionale, puo derivare da un’integrazionedell’esperienza e delle potenzialita dellestrutture amministrative pubbliche con l’ap-porto di operatori che si sono formati consuccesso nella sfera imprenditoriale, mentrel’esperienza nelle amministrazioni locali rap-presenta un elemento di qualificazione signi-ficativo con specifico riferimento ai casi incui si pone l’esigenza di favorire e coordi-nare i rapporti fra l’amministrazione peniten-ziaria centrale e quelle degli enti locali (pro-blematiche di questo genere, com’e noto,sono tipiche, tra l’altro, dei settori riguar-

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danti l’edilizia penitenziaria e, soprattutto,l’edilizia giudiziaria; a quest’ultimo propo-sito si puo rinviare alle considerazioni di si-stema svolte dal senatore Castelli nel corsodella sua audizione). E innegabile che ci sitrova di fronte ad un approccio sostanzial-mente coincidente – dal punto di vista meto-dologico – con quello del ministro Flick so-pra rammentato, e cioe con la volonta del ti-tolare della funzione di indirizzo politico diperseguire un miglioramento dell’efficienzadell’apparato ministeriale mediante il contri-buto di esperienze provenienti da contesti di-versi (per il ministro Flick si trattava del-l’ambito accademico, per il ministro Castellisi trattava del mondo dell’impresa e delleamministrazioni locali).

In questa sede non e compito ne dellaGiunta, ne dell’Assemblea del Senato, for-mulare un giudizio politico circa la condivi-sibilita ovvero l’opportunita delle diverse im-postazioni sopra indicate, posto che nessunadi esse appare manifestamente irragionevole.Cio che invece appare indubbio – e rilevanteai fini delle determinazioni di competenzadella Giunta e dell’Assemblea – e che lascelta fatta dal senatore Castelli nella suaqualita di Ministro della giustizia pro tem-pore – cosı come quelle analoghe dei suoipredecessori – rientra senz’altro fra le prero-gative del Ministro in quanto titolare dellafunzione di indirizzo politico in relazionealle funzioni amministrative attribuite al di-castero della cui responsabilita e investito.

Il rilievo di un’eventuale afferenza degliincarichi di consulenza all’attivita di collabo-razione nell’espletamento della funzione diindirizzo politico e peraltro ammesso dallostesso Collegio per i reati ministeriali che,a pagina 15 della domanda di autorizzazione,pacificamente ammette che, ove tale affe-renza sussistesse, si tratterebbe di una «circo-stanza che escluderebbe ogni possibilita disindacato in questa sede»; il Collegio per ireati ministeriali ritiene pero che le attivitasvolte dai consulenti nei casi consideratinon possano considerarsi come attivita di

collaborazione alla funzione di indirizzo po-litico del Ministro. Questa affermazione delCollegio appare smentita – ad avviso dellaGiunta – dalle considerazioni che precedono,nonche dalle stesse risultanze degli atti tra-smessi, da quanto emerso in sede di audi-zione e dalla memoria depositata da alcunidegli interessati, aspetti questi ultimi su cuici si soffermera piu diffusamente in seguitonel riferirsi partitamente alle singole consu-lenze.

In termini generali e pero necessario preci-sare fin da ora che, per la Giunta, le «fun-zioni di indirizzo politico – amministrativo»– conformemente a quella che peraltro sem-brerebbe la lettura piu corretta dell’articolo 4del decreto legislativo n. 165 del 2001 (cor-rispondente al previgente articolo 3 del de-creto legislativo n. 29 del 1993) – ricom-prendono non solo la definizione di obiettivi,priorita, piani, programmi e direttive generaliper l’azione amministrativa e per la gestione,ma anche la verifica della rispondenza dei ri-sultati dell’attivita e della gestione agli indi-rizzi impartiti. In un simile quadro rientra,quindi, in modo del tutto fisiologico sia l’at-tivita di persone di fiducia del Ministro cheseguono specifiche aree del dicastero dicompetenza e che a lui riferiscono sulla si-tuazione di fatto esistente, senza che il Mini-stro sia necessariamente costretto a passareper il tramite dell’ordinaria struttura ministe-riale, sia le attivita volte alla realizzazione diprogetti innovativi che possono poi essereutilizzati come modello per la definizionein futuro di nuovi programmi di azione am-ministrativa, sia il «farci le pulci» cui si e ri-ferito il dottor d’Ambrosio nelle sue dichia-razioni. Sulla base di tale definizione dellefunzioni di indirizzo politico – una defini-zione che, si ripete, corrisponde a quellache sembra la lettura piu corretta dell’arti-colo 4 del decreto legislativo n. 165 del2001 – la Giunta e dell’avviso che ad essapossano senz’altro essere ricondotte le atti-vita svolte dai consulenti nei casi in esamee che, ai fini delle determinazioni di compe-

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tenza della Giunta e dell’Assemblea del Se-nato, tale circostanza sarebbe di per se suffi-ciente per concludere che le condotte degliindagati sono funzionali al perseguimentodi un interesse pubblico nell’esercizio dellafunzione di governo secondo modalita piena-mente conformi al quadro normativo di rife-rimento. A tal riguardo, va peraltro sottoli-neato che le considerazioni che saranno diseguito esposte in ordine allo svolgimentodelle singole consulenze, se da un lato val-gono a confermare questa conclusione dellaGiunta, dall’altro rivestono pero anche unautonomo rilievo in quanto gli elementi chesaranno in prosieguo evidenziati consentireb-bero comunque – ammesso in ipotesi che gliincarichi in questione non siano da ricon-durre alle funzioni di indirizzo politico – diritenere che le condotte degli indagati sonostate in ogni caso poste in essere per il per-seguimento di un interesse pubblico nell’e-sercizio della funzione di governo e chetale interesse deve ritenersi preminente ri-spetto ai profili di illegittimita astrattamenteconfigurabili rispetto alle condotte mede-sime.

In questa prospettiva va sottolineato ancheil rilievo di alcune circostanze ulteriori –emerse nel corso delle audizioni, nonche da-gli stessi atti trasmessi dall’autorita giudizia-ria – relative alle gravi difficolta che il mini-stro Castelli dovette affrontare nel momentoin cui assunse la titolarita del dicastero dellagiustizia. In proposito appare utile fare speci-fico riferimento alle dichiarazioni rese il 4luglio 2005 al Collegio per i reati ministe-riali, in sede di sommarie informazioni testi-moniali, dal dottor Settembrino Nebbioso,capo di gabinetto del Ministro della giustizianegli anni in cui titolare del dicastero e statoil senatore Castelli. Il dottor Nebbioso haevidenziato come la struttura del Ministerodella giustizia, nel passaggio dalla XIII allaXIV legislatura, si trovasse in una fase tran-sitoria nella quale non aveva ancora avuto at-tuazione la riforma introdotta con le cosid-dette «leggi Bassanini». In particolare non

solo non aveva ancora trovato piena applica-zione il regolamento 6 marzo 2001, n. 55, re-lativo all’organizzazione del Ministero, manon era stato neppure emanato il regola-mento che avrebbe dovuto disciplinare gliuffici di diretta collaborazione con il Mini-stro. In tale situazione si fece ricorso, nellafase iniziale, alle consulenze anche per risol-vere problemi che successivamente furono ri-solti utilizzando i due regolamenti sopra ci-tati e, in particolare, quello relativo agli uf-fici di diretta collaborazione del Ministro.

Il dottor Nebbioso, nelle sue dichiarazioniha ricordato altresı un ulteriore episodio ve-rificatosi nella seconda meta del 2001 cheporto al ricollocamento in ruolo di un gruppodi magistrati dell’ufficio legislativo del Mini-stero (in conseguenza del fatto che un attodel medesimo ufficio legislativo – cheavrebbe dovuto essere considerato riservato– fu utilizzato per un intervento parlamentaredi critica). Nella prospettiva dell’allora Mini-stro della giustizia appare evidente che taleepisodio puo essere stato considerato comegravemente imbarazzante circa il livello diaffidabilita della struttura ministeriale, unacircostanza questa su cui la Giunta – ai finidelle valutazioni di competenza dell’Assem-blea – non puo non richiamare l’attenzionein quanto appare sintomatica di ulteriori pro-fili di difficolta della situazione in cui si ve-niva a trovare il senatore Castelli nella faseiniziale della sua gestione del dicastero dellagiustizia.

Sempre sul tema in questione puo essereutile ancora fare diretto riferimento anchead un ulteriore passaggio delle dichiarazionirese dal dottor Nebbioso e cioe, in partico-lare, il seguente: «quando parlo di una strut-tura disastrata parlo di una struttura che an-

dava creata, nel senso che c’erano ad esem-pio le direzioni generali, ma le direzioni ge-

nerali erano state cancellate, non dovevanopiu funzionare per cui bisognava creare i di-

partimenti, quindi tutta una serie di provve-dimenti anche nuovi da adottarsi sui quali

non si poteva fare riferimento a dei prece-

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denti, perche erano provvedimenti del tuttonuovi, cosı come quelli per gli uffici di col-

laborazione. Certamente ad esempio nonc’era nessuno all’ufficio coordinamento af-

fari internazionali che viene, che e l’ufficiodi nuova creazione, non c’era, c’erano i con-

sulenti nella segreteria del Ministro, poi lasegreteria viene strutturata nel tempo cosı

come per i sottosegretari...».

E appena il caso di sottolineare che le di-chiarazioni del dottor Nebbioso sopra ripor-tate confermano in modo pieno e completoquanto dichiarato dal senatore Castelli circala situazione di estrema difficolta in cui ver-sava il Ministero della giustizia nei mesi ini-ziali della XIV legislatura, mentre e evidenteche non solo tale situazione non e in alcunmodo addebitabile al ministro pro tempore,ma che, inoltre, il suo superamento non po-teva non richiedere un apprezzabile lasso ditempo.

* * *

Passando ad esaminare specificamente lesingole collaborazioni, quanto alla collabora-zione del dottor Magni, il suo contributo sicaratterizzava, oltre che per la sua esperienzaimprenditoriale, anche per quella da lui ma-turata nello svolgimento di funzioni pubbli-che elettive a livello locale, nonche per lostretto rapporto fiduciario che lo legava alsenatore Castelli. Appare fin troppo ovvioche, in termini complessivi, un contributodi questo genere – oltre a risultare logica-mente necessario nella specifica imposta-zione fatta propria dal Ministro della giusti-zia pro-tempore sulla quale ci si e gia soffer-mati – non poteva certo essere rinvenuto,nella sua specificita, nell’ambito della strut-tura ministeriale.

Piu in particolare, dal curriculum del dot-tor Magni – ingenerosamente definito daparte di certa stampa soltanto come un gros-sista di prodotti ittici – emerge che egli – ol-tre ad aver conseguito la maturita classica ela laurea in scienze politiche presso la Catto-

lica di Milano – ha rivestito la carica di sin-daco per ben dodici anni, e stato componentedel consiglio direttivo dell’Associazione Pic-cole Industrie di Lecco, nonche Presidentedel Comitato Scuola (dal 1981 al 2000) con-tribuendo alla nascita del polo universitariolecchese, ha diretto, essendone stato ammini-stratore, svariate societa di capitali, e Presi-dente del Comitato Gemellaggi della cittadi Lecco (sin dal 1989), e membro del Con-siglio Nazionale dell’Associazione italianadel Consigli dei Comuni e delle Regioni Eu-ropee (dal dicembre 2000), componente dellaDirezione Nazionale della stessa (dall’aprile2001), e dal maggio 2002 svolge le funzionidi rappresentante dell’Italia nel Congressodei poteri locali e regionali del Consigliod’Europa.

Dagli atti emerge poi che il Magni hasvolto la sua attivita in modo effettivo, con-tribuendo alla realizzazione di risultati chenon possono essere negati come dato ogget-tivo e sui quali – per quanto consta allaGiunta – non risultano espresse valutazioninegative nelle competenti sedi istituzionali.A titolo puramente esemplificativo – e senzanessuna pretesa di esaustivita – e sufficienteconsiderare il contributo all’apertura del car-cere di Bollate, il riammodernamento dellacolonia penale di Is Arenas in Sardegna, illavoro svolto per la riqualificazione dell’I-sola di Pianosa, la sistemazione del carceredi Arghilla, la pianificazione completa deisiti dove costruire nuove carceri, e la parteci-pazione alla realizzazione della societa Dike

Aedifica, nonche il contributo alla realizza-zione di un progetto di lavoro per detenuti ri-guardante il ricondizionamento di materialeinformatico e di un progetto di lavoro perdetenuti relativo al disassemblaggio di mate-riale elettrico.

In questa prospettiva appare altresı signifi-cativo quanto affermato dal dottor Tinebra,nella sua qualita di Capo del Dipartimentodell’Amministrazione penitenziaria, nellanota datata 21 novembre 2003 – indirizzataalla Corte dei conti a superamento dei rilievi

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formulati in sede contabile – richiamata nellamemoria depositata da alcuni coindagati cuisi e prima fatto riferimento. La nota eviden-zia che l’attivita dei consulenti GiuseppeMagni ed Amedeo Maffei e stata svolta instretta collaborazione con le articolazionidel Dipartimento dell’Amministrazione peni-tenziaria, pur trattandosi in ogni caso di spe-cifiche iniziative del Ministro, connesse allasua attivita di indirizzo generale. In partico-lare, per quanto riguarda il Magni, la nota,da un lato, consente di confutare l’accusain merito ad un asserito inadempimento del-l’incarico da parte del consulente e, dall’al-tro, conferma l’esistenza fra il Magni e ilMinistro di un rapporto altamente fiduciarioe personale.

Va altresı sottolineato come le circostanzedi fatto sopra indicate, relative all’attivita delMagni, risultino, nella quasi totalita, gia da-gli stessi atti trasmessi dal Collegio per ireati ministeriali e come nella domanda diautorizzazione il Collegio medesimo non ab-bia fatto riferimento ad alcun elementoistruttorio di segno contrario.

Per quanto riguarda poi le contestazionirelative alle trasferte all’estero effettuate daldottor Magni, per quel che concerne la tra-sferta in America settentrionale risulta chela stessa ha avuto ad oggetto la visita distrutture penitenziarie e incontri istituzionalisempre in materia penitenziaria. La trasfertain Albania ha avuto ad oggetto le attivitaconnesse alla realizzazione dell’istituto peni-tenziario di Peqin, il cui completamento ri-sultava indispensabile per dare effettiva at-tuazione alla convenzione fra Italia e Albaniarelativa al trasferimento delle persone con-dannate in via definitiva. Infine anche la tra-sferta a Mosca avrebbe dovuto avere ad og-getto la visita di strutture penitenziarie. Perun disguido tale visita non fu possibile e ildottor Magni – come da lui stesso dichiaratonell’interrogatorio davanti al Collegio per ireati ministeriali – provvide quindi ad antici-pare il suo rientro in Italia (si vedano per iprofili relativi alle trasferte, in particolare

la nota indirizzata dal Capo di gabinettodel Ministro della giustizia alla Procura re-gionale per il Lazio della Corte dei Contiin data 25 febbraio 2004, nonche le dichiara-zioni del Magni e la documentazione pro-dotta dallo stesso al Collegio per i reati mi-nisteriali nell’interrogatorio del 20 dicembre2005). Sulla base dei rilievi teste esposti ap-pare semplicemente inspiegabile l’afferma-zione del Collegio per i reati ministeriali se-condo la quale sarebbe di «assoluta evidenzala totale mancanza di attinenza tra l’oggettodei viaggi e l’esecuzione dello specifico in-carico affidato al Magni».

Quanto alla collaborazione dell’Airoldi,valgono nei suoi confronti considerazioninon dissimili da quelle svolte relativamenteal dottor Magni. Anche in questo caso si ein presenza di un contributo professionaleche, nella sua specificita, non era certo rinve-nibile nella struttura ministeriale in quantocentrato sull’esperienza maturata dallo stessoAiroldi prima come consigliere provinciale epoi come assessore comunale, un’esperienzache appariva ragionevolmente di presumibileutilita in tema di edilizia giudiziaria trattan-dosi di un settore che, come gia accennato,si caratterizza proprio per l’intersecarsi dicompetenze dell’Amministrazione statalecon quelle delle Amministrazioni locali. Sitrattava inoltre, anche in questo caso, diuna persona di fiducia del Ministro, il cui in-serimento nella struttura ministeriale avvennein quanto il senatore Castelli ritenne chel’Airoldi, per le sue capacita e le sue qualitapersonali, avrebbe potuto collaborare util-mente allo svolgimento delle funzioni di in-dirizzo politico relativamente al settore con-siderato (si vedano sul punto le dichiarazionirese dall’Airoldi al Collegio per i reati mini-steriali in data 20 dicembre 2005 in sede diassunzione di sommarie informazioni testi-moniali). I risultati conseguiti dal dottor Ai-roldi – come emergono dalla stessa docu-mentazione prodotta dall’Airoldi al Collegioper i reati ministeriali in sede di assunzionedi sommarie informazioni testimoniali –

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sembrano confermare la validita e la ragione-volezza della scelta fatta dal Ministro dellagiustizia pro tempore. Le dichiarazionirese dall’Airoldi al Collegio per i reati mini-steriali – nonche soprattutto gli elementi cheemergono dalla documentazione prodotta inquella occasione – consentono infatti diavere un’idea abbastanza precisa del lavorosvolto dal consulente. Da tale documenta-zione emerge – si vedano, in particolare, lanota avente ad oggetto la ripartizione deifondi destinati all’edilizia giudiziaria delcompetente Dipartimento ministeriale datata10 settembre 2002 e indirizzata al Ministrodella giustizia e i dati risultanti dalla rela-zione sull’Amministrazione della giustiziaper l’anno 2003 per la parte riguardante leproblematiche dell’edilizia giudiziaria (pag.95 e seguenti della relazione) – come nel pe-riodo in cui si e concentrata l’attivita del-l’Airoldi si sia avuto un incremento signifi-cativo del volume di finanziamenti erogatitramite la Cassa depositi e prestiti per le fi-nalita in questione. Un simile risultato, sullabase degli atti, non sembra possa avere altraspiegazione che quella fornita dallo stessoAiroldi circa l’attivita da lui svolta al finedi ottenere una effettiva o diversa utilizza-zione di stanziamenti che risultavano bloc-cati per disfunzioni amministrative locali omancanza di un adeguato raccordo fra livellolocale e livello centrale.

Va anche in questo caso posto l’accentosul fatto che – per gli aspetti considerati –le conclusioni sopra esposte non appaionocontraddette da alcuna altra risultanza istrut-toria alla quale abbia fatto riferimento il Col-legio per i reati ministeriali nella domanda diautorizzazione in titolo.

Quanto alla collaborazione del dottor Maf-fei va sottolineato come dagli atti trasmessirisultino, anche in questo caso, non solo l’ef-fettivita dell’impegno svolto dal medesimonell’espletamento degli incarichi affidatigli,ma altresı la rilevanza quantomeno di alcunirisultati conseguiti. Valga ad esempio la notadel Provveditore regionale per la Lombardia

del 17 novembre 2003 con cui viene comuni-

cato al medesimo dottor Maffei «del grande

riconoscimento ottenuto dal progetto, a cui

lei ha contribuito con peso rilevante, "Car-

cere di Bollate" da parte della Cisco Systems

International U.S.A.». Nella stessa nota si

parla del progetto in questione come di un

progetto unico – mediante il quale sono stati

ottenuti dai partecipanti allo stesso «eccel-

lenti risultati umani e professionali» – e su-

scettibile di aprire «una svolta nella conce-

zione della riabilitazione detentiva». Sotto

un diverso profilo la documentazione agli

atti circa i risultati ottenuti dal dottor Maffei

in relazione alla collaborazione prestata con

la casa circondariale di Arezzo nel periodo

1999-2001 (si veda in particolare la relazione

del 21 ottobre 2005 a firma del direttore

della predetta casa circondariale) attesta

come, anche prima del conferimento dell’in-

carico da parte del ministro Castelli, il dottor

Maffei aveva conseguito sia nel campo della

formazione del personale, sia nel campo del

trattamento rieducativo dei detenuti, risultati

lusinghieri (tra l’altro in piu occasioni pre-

stando la sua attivita a titolo gratuito). Le di-

chiarazioni rese dal dottor Maffei in sede di

assunzione di sommarie informazioni testi-

moniali davanti al Collegio per i reati mini-

steriali il 20 dicembre 2005, oltre a fornire

ulteriori indicazioni circa la peculiarita del-

l’esperienza da lui svolta presso il carcere

di Bollate, evidenziano infine come lo stesso

dottor Maffei nello svolgimento della sua at-

tivita riferisse direttamente al Ministro.

Alla luce di quanto precede, appare quindi

incomprensibile l’affermazione contenuta

nella relazione del Collegio per i reati mini-

steriali (pag. 16) secondo la quale il contri-

buto del Maffei si sarebbe limitato «a riba-

dire l’importanza di dare ai detenuti un’op-

portunita lavorativa, principio fondamentale

della legge "Gozzini" risalente al 1986».

* * *

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In conclusione le concrete modalita di

svolgimento degli incarichi contestati sem-

brano confermare innanzitutto il loro colle-

gamento con le funzioni di indirizzo politico

del Ministro come in precedenza definite: i

consulenti avevano tutti un rapporto fiducia-

rio e diretto con il Ministro e le attivita

svolte o rivestivano carattere sperimentale

ovvero avevano una funzione di supporto ag-

giuntivo all’attivita degli uffici ordinaria-

mente competenti. In ogni caso i consulenti

permettevano al Ministro di controllare sin-

goli settori dell’attivita ministeriale in modo

autonomo rispetto ai normali canali burocra-

tici.

Sulla base di quanto precede puo conside-

rarsi altresı accertato che le consulenze in

questione sono state conferite a persone in

grado di fornire un apporto professionale

specificamente qualificato, considerando le

scelte di fondo fatte proprie dall’allora mini-

stro Castelli, e che la loro attivita ha prodotto

risultati concreti, risultati che nella maggior

parte dei casi sono da ritenersi anche apprez-

zabili dal punto di vista qualitativo.

I rilievi esposti in ordine agli incarichi di

consulenza oggetto della domanda di autoriz-

zazione in esame appaiono assorbenti anche

rispetto alla valutazione da parte della Giunta

dell’operato dei Comitati di valutazione. Non

si vede infatti come i componenti di questi

sarebbero mai potuti pervenire alla formula-

zione di giudizi negativi a fronte della pre-

sentazione di relazioni formalmente complete

ed in assenza di riscontri negativi sia da

parte del titolare della funzione di indirizzo

politico che aveva deciso il conferimento de-

gli incarichi, sia da parte dei responsabili

delle strutture ministeriali con cui i consu-

lenti collaboravano.

La Giunta, sulla base di tutto cio, ha rite-nuto pertanto che:

a) e indubbio che il Ministro pro tem-

pore – nonche gli altri coindagati in quantole loro condotte risultano funzionalmenteconnesse con quella del Ministro medesimo– ha agito per il perseguimento di un inte-resse pubblico nell’esercizio della funzionedi governo, interesse corrispondente all’esi-genza di assicurare fin dall’inizio del suo in-carico un miglior funzionamento della strut-tura ministeriale, conformemente alle lineeispiratrici dell’azione politica che egli ha in-teso svolgere come titolare del dicasterodella giustizia;

b) deve altresı riconoscersi – anche inconsiderazione della situazione particolar-mente problematica e di indubbia difficoltain cui il Ministro si e trovato ad operarenei primi anni del suo incarico – che tale in-teresse pubblico riveste senz’altro caratterepreminente rispetto ai profili di illegittimitaipoteticamente configurabili nella condottadegli indagati sulla base della ricostruzionedei fatti operata dalla Giunta medesima.

Per tutte queste ragioni, la Giunta pro-pone, ricorrendo una delle due circostanzeesimenti previste dall’articolo 9, comma 3,della legge costituzionale n. 1 del 1989 (ecioe l’aver agito per il perseguimento di unpreminente interesse pubblico nell’eserciziodella funzione di governo), di negare l’auto-rizzazione a procedere nei confronti del se-natore Roberto Castelli e dei signori MarcoPreioni, Fausto De Santis, Daniela Bianchini,Alfonso Papa e Giuseppe Magni, in merito aireati loro ascritti nella richiesta del Collegioper i reati ministeriali presso il Tribunale diRoma del 23 novembre 2006.

Manzione, relatore

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