SENATO DELLA REPUBBLICA · 2011-10-05 · nica dei cappellani aggregati, approvata con regio...

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SENATO DELLA REPUBBLICA III LEGISLATURA 2 a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) VENERDÌ 15 FEBBRAIO 1963 (89 a seduta in sede deliberante) Presidenza del Presidente MAGLIANO INDICE DISEGNI DI LEGGE: « Istituzione di un posto di ispettore dei cappellani presso il Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli isti- tuti di prevenzione e di pena » (717-B) {Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e ap- provazione): PRESIDENTE Pag. 1284 CORNAGGIA MEDICI, relatore 1284 « Norme sulla sistemazione e sui con- corsi degli ufficiali di complemento delle Forze Armate nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia» (1666-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e ap- provazione): PRESIDENTE 1290 CORNAGGIA MEDICI, relatore 1290 « Istituzione di una indennità a favore dei cappellani in servizio presso alcuni istituti di prevenzione e pena» (2607) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione): PRESIDENTE Pag. 1285 CORNAGGIA MEDICI, relatore 1285 La seduta è aperta alle ore 10. Sono presenti i senatori: Azara, Capalozza, Caroli, Cemmi, Cornaggia Medici, Gramegna, Latini, Leone, Magliano, Monni, Riccio e Ro- mano Antonio. A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Angelini Arman- do, Berlingieri e Terracini, sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Piasenti, Sibil- le e Marabini. Intervengono il Ministro di grazia e giu- stizia Bosco ed il Sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Mannironi.

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S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A I I I L E G I S L A T U R A

2a C O M M I S S I O N E (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

VENERDÌ 15 FEBBRAIO 1963 (89a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MAGLIANO

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE:

« Istituzione di un posto di ispettore dei cappellani presso il Ministero di grazia e giustizia — Direzione generale per gli isti­tuti di prevenzione e di pena » (717-B) {Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e ap­provazione):

PRESIDENTE Pag. 1284 CORNAGGIA MEDICI, relatore 1284

« Norme sulla sistemazione e sui con­corsi degli ufficiali di complemento delle Forze Armate nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia» (1666-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e ap­provazione):

PRESIDENTE 1290 CORNAGGIA MEDICI, relatore 1290

« Istituzione di una indennità a favore dei cappellani in servizio presso alcuni

istituti di prevenzione e pena» (2607) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE Pag. 1285 CORNAGGIA MEDICI, relatore 1285

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Azara, Capalozza, Caroli, Cemmi, Cornaggia Medici, Gramegna, Latini, Leone, Magliano, Monni, Riccio e Ro­mano Antonio.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Angelini Arman­do, Berlingieri e Terracini, sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Piasenti, Sibil­le e Marabini.

Intervengono il Ministro di grazia e giu­stizia Bosco ed il Sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Mannironi.

Senato della Repubblica — 1284 — / / / Legislatura

2a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) SEDUTA (15 febbraio 1963)

G R A M E G IN A , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione di un posto di ispet­tore dei cappellani presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena » (717-B) {Approvato dal Senato e modifi­cato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L ordine del giorno reoa la discussione del disegno di legge: « Istituzione di un posto di ispettoie dei cappellani presso il Ministero di grazia e giustizia » Direzione generale per gli isti­tuti di prevenzione e di pena », già appro­vato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

C O R N A G G I A M E D I C I , rela­tore. Il disegno di legge in discussione è stato già approvato dal Senato e torna nuovamen­te al nostro esame a seguito della modifica apportata dalla Camera dei deputati in me­rito alla copertura. Non ci resta, quindi, altro da fare che approvare l'articolo 4 nel testo emendato dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura degli articoli 1, 2 e 3 non mo­dificati dalla Camera dei deputati.

Art. 1.

È istituito un posto di ispettore dei cap­pellani presso il Ministero di grazia e giu­stizia — Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena — per la vigilanza sul servizio di assistenza religiosa in detti istituti. Conseguentemente la tabella orga­nica dei cappellani aggregati, approvata con regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e successivamene modificata con legge 14 giugno 1928, n, 1384, viene aumen­tata di una unità,

Art. 2.

Alla nomina del cappellano ispettore provvede il Ministero di grazia e giustizia.

Art. 3.

Al cappellano ispettore è attribuito un assegno annuo lordo di lire 600.000. Tale assegno, se il cappellano ispettore non per­cepisce altri assegni fissi a carico dello Sta­to, è aumentato a lire 1.200.000 annue lorde.

Al cappellano ispettore durante il perio­do di missione, competono, in ogni caso, gli emolumenti spettanti agli impiegati statali con coefficiente di stipendio 402.

Do lettura del primo comma dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Carniera dei de­putati.

Art. 4.

All'onere di cui al precedente articolo 3 si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 75 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1962-63 e di quello corrispondente per l'esercizio successivo.

Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del secondo coimima non modi­ficato dalla Camera dei deputati.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occor­renti variazioni di bilancio.

Metto ora ai voti l'articolo 4 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Metto ai voti, nel suo complesso, il dise­gno di legge con la modificazione testé ap­provata.

(È approvato),

Senato della Repubblica 1285 727 Legislatura

2a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 89a SEDUTA (15 febbraio 1963)

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione di una indennità a fa­vore dei cappellani in servizio presso al­cuni istituti di prevenzione e pena » (2607) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di una indennità a fa­vore dei cappellani in servizio presso alcuni istituti di prevenzione e pena », già appro­vato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

C O R N A G G I A M E D I C I , re­latore. Il disegno di legge in esame è stato approvato dalla Camera dei deputati il 13 febbraio 1963 e concerne la istituzione di una indennità a favore dei cappellani in ser­vizio presso alcuni istituti di prevenzione e pena.

Come ì colleghi sanno, i cappellani degli istituti di prevenzione e pena fanno parte, came i sanitari, gli insegnanti e le suore, del personale aggregato dipendente dal Mi­nistero di grazia e giustizia. La retribuzione ohe viene a loro corrisposta è molto esigua e, tenuto conto della benemerita opera da essi svolta non solo sul piano religioso ma anche sociale, prego la Comimissione a voler esprimere il suo voto favorevole all'appro­vazione del disegno di legge in discussione.

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura.

Art. 1.

Ai cappellani che prestano servizio negli istituti di prevenzione e pena di cui alle an­nesse tabelle a), b) e e) è corrisposta rispet­tivamente una indennità mensile supplemen­tare di lire 21.000, 15.000 e 12.000.

Le tabelle di cui al precedente comma pos­sono essere modificate con decreto del Mini­stro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro.

(E approvato).

Art. 2.

All'onere annuo di lire 47.440.000 derivante dall'applicazione della presente legge, si provvederà per quanto concerne l'esercizio 1962-63 con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo concernente oneri da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame delle allegate ta­belle, di cui do lettura*

TABELLA A.

1. — Asinara, casa di lavoro all'aperto.

2. — Avellino, carcere giudiziario e casa di reclusione.

3. — Aversa, manicomio giudiziario per uomini.

4 — Barcellona Pozzo di Gotto, manico­mio giudiziario

5. — Bari, carceri giudiziarie e sezioni

minorati fisici.

6. — Cagliari, carcere giudiziario.

7. — Capraia, casa di lavoro all'aperto. 8. — Firenze, carcere giudiziario.

9. — Gorgona, casa di lavoro all'aperto.

2* Commissione -— 139

Senato della Repubblica — 1286 — III Legislatura

2 COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 89a SEDUTA (15 febbraio 1963)

10. — Isili, casa di lavoro all'aperto.

11. — Mamone, casa di lavoro all'aperto. 12. — Milano, carceri giudiziarie. 13. — Montelupo Fiorentino, manicomio

giudiziario.

14. — Napoli, carceri giudiziarie.

15. — Napoli, manicomio giudiziario.

16. — Palermo, carcere giudiziario. 17. — Parma, carcere giudiziario e casa

minorati fisici.

18. — Pianosa, sanatorio giudiziario e ca­sa lavoro all'aperto.

19. — Porto Azzurro, stabilimento carce­rario.

20. — Pozzuoli, manicomio giudiziario per donne.

(È approvata).

21. — Procida, casa di reclusione.

22. — Reggio Emilia, manicomio giudi­ziario.

23. — Roma, stabilimenti carcerari di Re­gina Coeli e Rebibbia.

24. — Santa Maria Capua Vetere, carcere giudiziario, casa reclusione e se­zione tubercolotici.

25. — Santo Stefano, ergastolo.

26. — Torino, carceri giudiziarie.

27. — Tramariglio, casa di lavoro al­

l'aperto.

28. — Venezia, carceri giudiziarie.

29. — Viterbo, carceri giudiziarie e casa di reclusione.

1.

2.

3.

4.

5. —

6. —

7. —

8. —

9. —

10. —

11. —

12. —

13. —

14. —

15. —

Agrigento, carceri giudiziarie

Alessandria, carceri giudiziarie.

Alghero, casa di reclusione.

TABELLA B.

16.

17.

18.

Ancona, carceri giudiziarie e casa di reclusione.

Augusta, casa di reclusione.

Belluno, carceri giudiziarie.

Bergamo, carceri giudiziarie.

Bologna, carceri giudiziarie.

Brescia, carceri giudiziarie.

Brindisi, carceri giudiziarie.

Caltagirone, carceri giudiziarie.

Caltanissetta, carceri giudiziarie.

Campobasso, carceri giudiziarie.

Casale Monferrato, casa di reclu­sione.

Castelfranco Emilia, casa lavoro uo­mini.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Catania, carceri giudiziarie.

Catanzaro, carceri giudiziarie.

Civitavecchia, casa per minorati fi­sici.

Cosenza, carcqri giudiziarie.

Enna, carceri giudiziarie.

Favignana, casa di reclusione.

Ferrara, carceri giudiziarie.

Finale Ligure, casa lavoro uomini.

Firenze, casa di reclusione. Fossano, casa di reclusione.

Fossombirone, casa per minorati fi­sici.

Genova, carceii giudiziarie. Gorizia, carceri giudiziarie. La Spezia, carceri giudiziarie. Lecce, carceri giudiziarie. Lecce, casa di reclusione.

Senato della Repubblica — 1287 — III Legislatura

2A COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 89a SEDUTA (15 febbraio 1963)

32.

33.

34.

35.

36.

37.

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39.

40.

41.

42.

43.

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45.

46.

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49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

— Livorno, carcqri giudiziarie.

— Lonate Pozzolo, casa lavoro allo aperto.

— Lucca, carceri giudiziarie e casa di reclusione.

— Lucerà, carceri giudiziarie.

— Massa, stabilimenti carcerari.

— Messina, carcqri giudiziarie.

— Milazzo, carceri giudiziarie.

— Modica, carceri giudiziarie.

— Noto, casa di reclusione.

— Nuoro, carceri giudiziarie.

— Orvieto, stabilimento riadattamento sociale.

— Padova, casa di reclusione.

— Paliano, casa per minoirati fisici.

— Perugia, casa di reclusione e carceri giudiziarie.

— Piacenza, carceri giudiziarie.

— Pisa, carceri giudiziarie e sezione minorati fisici.

— Potenza, carceri giudiziarie.

— Ragusa, carceri giudiziarie.

— Reggio Calabria, carceri giudiziarie.

— Salerno, carceri giudiziarie.

— Saliceta San Giuliano, casa di re­

clusione.

— San Gimignano, casa di reclusione.

— Saluzzo, carceri giudiziarie e casa di reclusione.

— Sassari, carcqri giudiziarie.

— Sciacca, carceri giudiziarie.

■— Siracusa, carceri giudiziarie.

— Soriano nel Cimino, casa di reclu­

sione.

— Spoleto, casa di reclusione e carceri giudiziarie.

60. 61. 62. 63. 64.

65.

66. 67.

68.

69.

70.

71.

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73.

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76.

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79.

80.

81.

82.

83.

84,

85.

86.

— Sulmona, casa di reclusione. — Tqrmini Imerese, carceri giudiziarie. — Taranto, carceri giudiziarie. — Trani, casa di reclusione. — Trapani, carceri giudiziarie centrali.

— Trapani, carceri giudiziarie succur­

sali.

— Trieste, carceri giudiziarie. — Turi, casa per minorati fisici.

— Udine, carceri giudiziarie.

■— Venezia, casa lavoro uomini e casa reclusione donne.

— Verona, carceri giudiziarie.

— Vibo Valentia, carceri giudiziarie.

— Vicenza, carcqri giudiziarie.

— Volterra, casa di reclusione.

— Airola, casa rieducazione femminile.

— Alberobello, casa rieducazione mi­

norenni.

— Àncora, casa rieducazione minorenni.

— Avigliano, casa rieducazione mino­

renni.

— Bari, istituto osservazione mino­

renni.

— Bitonto, casa rieducazione mino­

renni.

— Bologna, casa rieducazione mino­

renni.

— Boscomarengo, casa rieducazione minorenni.

— Cagliari, istituto osservazione mino­renni.

—■ Catanzaro, casa rieducazione mino­renni.

—­ Deliceto, casa rieducazione mino­

renni. — Eboli, casa rieducazione minorenni,

— Firenze, istituto osservazione mino­renni.

Senato della Repubblica — 1288 III Legislatura

2a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere) 89a SEDUTA (15 febbraio 1963)

87. — Forlì, prigione scuola e carceri giu­

diziarie.

88. — Genova­Pontedecimo, istituto osser­

vazione minorenni. 89. — L'Aquila, casa rieducazione mino­

renni. 90. — Lecce, casa rieducazione minorenni.

91. — Napoli, casa rieducazione minorenni.

92. — Nisida, casa rieducazione minorenni. 93. — Palermo, casa rieducazione mino­

renni.

94. — Parma, casa rieducazione minorenni.

95. — Pesaro, prigione scuola.

96. — Pisa, casa rieducazione minorenni.

97. — Pizzighettone, casa rieducazione mi­

norenni. 98. — Reggio Calabria, istituto osservazio­

ne minorenni.

(È approvata).

99. — Roma, istituto osservazione mino­

renni « Aristide Gabelli » e casa rieducazione minorenni « Casal de' Marmi ».

100. — San Cataldo, casa rieducazione mi­

norenni.

101. — Santa Maria Capua Vetere, casa ne­ducazione minorenni.

102. — Tivoli, casa rieducazione minoren­

ni e istituto medico psico­pedago­

gico.

103. — Torino, casa rieducazione minoienni e istituto osservazione.

104. — Urbino, casa rieducazione minorenni. e istituto osservazione.

105. — Venezia, casa rieducazione mino­

renni.

106. — Verbania, casa rieducazione mino­

renni.

TABELLA C

1. — Acireale, carcqri giudiziarie.

2. — Acqui, carceri giudiziarie.

3. — Alba, carceri giudiziarie.

4. — Alessandria, carceri giudiziarie.

5. — Aosta, carceri giudiziarie.

6. — Arezzo, carcqri giudiziarie.

7. — Ariano Irpino, carceri giudiziarie.

8. — Ascoli Piceno, carceri giudiziarie.

9. — Asti, carceri giudiziarie.

10. — Avezzano, carceri giudiziarie.

11. — Bassano del Grappa, carceri giudi­

ziarie.

12. — Benevento, carceri giudiziarie.

13. — Biella, carceri giudiziarie.

14. — Bolzano, carceri giudiziarie.

15.

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17.

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19.

20.

21.

22. ­

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Busto Arsizio, carceri giudiziarie.

Camerino, carcqri giudiziarie.

Casale Monferrato, carceri giudi­

ziarie.

Caserta, carceri giudiziarie.

Cassino, carceri giudiziarie.

Castrovillari, carcqri giudiziarie.

■ Chiavari, carceri giudiziarie.

Ohieti, carceri giudiziarie.

• Cinquefrondi, carceri giudiziarie.

• Cittanova, carceri giudiziarie.

• Civitavecchia, carceri giudiziarie.

Como, carceri giudiziarie.

­ Crema, carceri giudiziarie.

­ Cremona, carceri giudiziarie.

Senato della Repubblica 1289 / / / Legislatura

2a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 89a SEDUTA (15 febbraio 1963)

29. — Crotone, carceri giudiziarie.

30. — Cuneo, carceri giudiziairie.

31. — Cairo Montenotte, scuola agenti di custodia.

32. — Favara, carceri giudiziarie.

33. — Fermo, carceri giudiziarie.

34. — Foggia, carceri giudiziarie.

35. — Frosinone, carceri giudiziarie.

36. — Gallina, carceri giudiziarie.

37. — Grosseto, carceri giudiziarie.

38. — Imperia, carceri giudiziarie.

39. — Isernia, carceri giudiziarie.

40. — Ivrea, carceri giudiziarie.

41. — Lagonegro, carceri giudiziarie.

42. — Lanciano, carceri giudiziarie.

43. — Lanusei, carceri giudiziarie.

44. — L'Aquila, carceri giudiziarie.

45. — Larino, carceri giudiziarie.

46. — Latina, carceri giudiziarie.

47. — Lecco, carceri giudiziarie.

48. — Locri, carceri giudiziarie,

49. — Lodi, carceri giudiziarie.

50. — Macqrata, carceri giudiziarie.

51. — Mantova, carceri giudiziarie.

52. — Marsala, carceri giudiziarie.

53. — Matera, carceri giudiziarie.

54. — Melfi, carceri giudiziarie.

55. — Mineo, carceri giudiziarie.

56. — Mistpretta, carceri giudiziarie.

57. — Modena, carceri giudiziarie.

58. — Mondovì, carceri giudiziarie.

59. — Montepulciano, carceri giudiziarie.

60. — Monza, carceri giudiziarie,

61. — Nicastro, carcqri giudiziarie.

62. — Nicosia, carceri giudiziarie.

63. — Novara, carceri giudiziarie.

64. — Novi Ligure, carceri giudiziarie.

65. — Oristano, carceri giudiziarie.

66. — Palqrmo, carceri giudiziarie femmi­

nili.

67. — Palmi, carceri giudiziarie.

68. — Patti, carceri giudiziarie.

69. — Pavia, carceri giudiziarie.

70. — Pesaro, carceri giudiziarie.

71. — Pescara, carceri giudiziarie.

72. — Piazza Armerina, carceri giudiziarie.

73. — Pinerolo, carceri giudiziarie.

74. — Piombino, carceri giudiziarie.

75. — Pistoia, carceri giudiziarie.

76. — Pordenone, carceri giudiziarie.

77. — Portici, scuola agenti di custodia.

78. — Porto Empedocle, carceri giudiziarie.

79. — Ravenna, carceri giudiziarie.

80. — Reggio Emilia, carceri giudiziarie.

81. — Rieti, carceri giudiziarie.

82. — Rossano, carceri giudiziarie.

83. — Rovereto, carceri giudiziarie.

84. — Rovigo, carceri giudiziarie.

85. — Sala Consilina, carceri giudiziarie.

86. — San Remo, carceri giudiziarie.

87. — San Severo, carceri giudiziarie.

88. — Sant'Angelo dei Lombardi, carceri giudiziarie.

89. — Savona, carceri giudiziarie.

90. — Siena, carceri giudiziarie.

91. — Sondrio, carceri giudiziarie.

92. — Sulmona, carceri giudiziarie.

93. — Susa, carceri giudiziarie.

Senato tfella Repubblica — 1(290 IL? Legislatura

2a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 89a SEDUTA (15 febbraio 1963)

94 Tempio Pausania, carceri giudiziarie.

95. — Teramo, carceri giudiziarie.

96. — Terni, carceri giudiziarie.

97. — Tolmezzo, carceri giudiziarie.

98. — Tqrtona, carceri giudiziarie.

99. — Trento, carceri giudiziarie.

100. — Treviso, carceri giudiziarie.

101. — Urbino, carceri giudiziarie.

(E approvata).

102. —

103 104 105 106 107 108 109

Vallo della Lucania, carceri giudi­ziarie.

Varese, carceri giudiziarie.

Vasto, carceri giudiziarie.

Velletri, carceri giudiziarie.

Ventimiglia, carceri giudiziarie.

Vercelli, carceri giudiziarie,

Vigevano, carcqri giudiziarie.

Voghera, carceri giudiziarie,

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme sulla sistemazione e sui concorsi degli ufficiali di complemento delle Forze Armate nel ruolo degli uffi­ciali del Corpo degli agenti di custodia » (1666-B) (Approvato dal Senato e modifi­cato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sulla sistemazione e sui con­corsi degli ufficiali di complemento delle For­ze Armate nel ruolo degli ufficia1! del Corpo degli adenti di custodia », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei de­putati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

C O R N A G G I A M E D I C I , rela­tore. Il presente disegno di legge concerne: « Norme sulla isistem azione e sui concorsi degli ufficiali di complemento delle Forze Armate nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia »

A questa Commissione così attenta e spe­rimentata non è certo sfuggito, anche per la attività pratica dei suoi imeimbri, come alle carceri dal lato miilitare soprassiedano in genere dei marescialli, ima è necessario, evi­dentemente, ohe si operi un inquadramen­

to disciplinare più complesso. Di questo problema il Senato si era già occupato nella seduta dal 26 ottobre 1961, approvando \ìl disegno di legge in esame. La Camera dei de­putati però, in data 13 febbraio 1963, ha ri­tenuto opportuno apportare alcune modifi­che delle quali io chiedo l'approvazione, agli effetti semplicissimi di poter consentire a questo disegno di legge di diventare al più presto legge operante.

P . R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione e votazione delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura degli articoli 1, 2, 3, 4, non modificati dalla Camera dei deputati.

Art. 1.

I posti di sottotenente e tenente del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di cu­stodia, istituito con l'articolo 21 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, per provvedere alla istruzione mili­tare ed alla disciplina degli agenti di custo­dia, sono resi cumulativi in un unico orga­nico.

La tabella B annessa al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

Senato della Repubblica 1291 / / / Legislatura

2a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 89a SEDUTA (15 febbraio 1963)

Art. 2.

Alla prima copertura dei posti di ufficiali subalterni di cui al precedente articolo, il Ministero di grazia e giustizia provvederà, in deroga alle disposizioni del decreto legi­slativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e dei decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, mediante concorso interno per titoli e per esame spe­ciale riservato agli ufficiali inferiori di com­plemento dell'Esercito, i quali, alla data del­l'entrata in vigore della presente legge, ri­sultino distaccati presso il Ministero stesso a norma dell'articolo 41 del citato decreto n. 508 modificato dall'articolo 26 del succes­sivo decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 381.

L'ammissione al concorso è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

1 ) aver compiuto, alla data del bando di concorso, almeno 5 anni di servizio conti­nuativo presso il Ministero di grazia e giu­stizia, con le funzioni proprie degli ufficiali dei Corpo degli agenti di custodia;

2) aver riportato nell'ultimo triennio classifiche non inferiori a « buono » con punti 3.

Art. 3.

L'esame speciale di cui al precedente ar­ticolo consiste in un colloquio, avente per oggetto le seguenti materie:

1 ) nozioni di diritto e procedura penale con particolare riguardo alle disposizioni re­lative alla polizia giudiziaria, alla custodia preventiva ed alla esecuzione delle pene e delie misure di sicurezza;

2) regolamento per gli istituti di pre­venzione e di pena;

3) regolamento per il Corpo degli agen­ti di custodia;

4) regolamento di disciplina militare con riferimento alle ipotesi di reato previste dal Codice penale militare di pace.

Art. 4.

L'esame speciale, per il quale è attribuito un punteggio unico espresso in trentesimi, non si intende superato se il candidato ri­porti una votazione inferiore a 21 trentesimi.

Nei confronti dei candidati che abbiano superato l'esame si fa luogo alla valutazione dei titoli a norma dei seguenti articoli.

La votazione complessiva è determinata dalla somma del punteggio conseguito nel­l'esame e di quello attribuito nella valuta­zione dei titoli.

Do lettura del primo icoimma e del punto 1) dell'articolo 5 non modificato dalla Ca­mera dei deputati.

Art. 5.

Agli effetti di cui all'articolo precedente sono considerati titoli:

1 ) il grado rivestito alla data del bando di concorso;

Do ora lettura dell'ex punto 2) soppresso daFia Camera dei deputati.

2) la durata del servizio effettivamente prestato nell'Esercito;

Metto ai voti la soppressione. (E approvata).

Do ora lettura dei punti 2), 3), 4), 5), non modificati dalla Camera dei deputati-

3) la durata del servizio prestato presso il Corpo degli agenti di custodia;

4) le ricompense al valore militare, le promozioni e gli avanzamenti per tmeriti di guerra, le mutilazioni e ferite per fatti di guerra, la croce al merito di guerra, le cam­pagne di guerra;

5) la qualità del servizio prestato nel Corpo degli agenti di custodia risultante dal­le note e dai rapporti contenuti nel libretto personale e dagli altri elementi acquisiti al­lo stato di servizio;

6) la laurea in giurisprudenza od altro titolo equipollente, ovvero quella in lettere e filosofia o in pedagogia.

Senato della Repubblica 1292 — / / / Legislatura

2A COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 89a SEDUTA (15 febbraio 1963)

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura della prima parte dell'arti­colo 6 non modificata dalla Camera dei de­putati.

Art. 6.

I titoli di cui al precedente articolo sono valutati con un punteggio complessivo non superiore a trenta così ripartito:

Do lettura del punto 1) nel testo modifi­cato dalla Camera dei deputati.

1°) per il grado rivestito alla data del bando di concorso punti quattro, due e uno secondo che il candidato abbia rispettiva­mente grado di capitano, tenente o sottote­nente;

Lo metto ai voti. (E approvuto).

Do lettura dell'ex punto 2) soppresso dalla Camera dei deputati.

2) per la durata del servizio effettiva­mente prestato nell'Esencito punti 0,20 per ogni anno di servizio o frazione superiore a imesi sei fino ad un limassimo di punti due;

Metto ai voti la soppressioaie. (È approvata).

Do lettura del punto 2), ex 3), nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

2) per la durata del servizio prestato presso il Corpo degli agenti di custodia pun­ti 0,40 per oigni anno (di servizio o frazione superiore a imesi 6 fino ad un massimo di punti quattro;

Lo metto ai voti. (È approvato).

Do lettura dei punti 3) e 4) non modificati dalla Camera dei deputati.

3) per le ricompense al valore militare, le promozioni e gli avanzamenti per meriti di guerra, le mutilazioni e ferite per fatti di

guerra, la croce al merito (di guerra, le cam­pagne di guerra fino ad un (massimo di pun­ti sei;

4) per la qualità del servizio prestato nel Corpo degli agenti di custodia fino ad un massimo di punti cinque;

Do ora lettura del punto 5) nel testo mo­dificato dalla Camera dei deputati.

5) per la laurea in giurisprudenza od altro titolo di studio equipollente o per quella in lettere e filosofia o in pedagogia punti undici.

Lo (inetto ai voti. (L approvato).

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta nel testo 'modificato.

(E approvato).

Do ora lettura degli articoli 7, &, 9, 10 non modificati dalla Camera dei deputati.

Art. 7.

La graduatoria di merito è compilata in base al punteggio complessivo di cui all'ul­timo comma dell'articolo 4.

Conseguono la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo degli agenti di custodia i vincitori del concorso che alla data della nomina rivestano il grado di sottotenente di complemento dell'Esercito. I vincitori del concorso che alla predetta data rivestano il grado di tenente ovvero quello di capitano di complemento dell'Eser­cito conseguono la nomina a tenente in ser­vizio permanente effettivo nel Corpo stesso.

I medesimi sono iscritti nel ruolo secondo il grado loro conferito e nell'ordine risultan­te dal posto occupato nella graduatoria di merito.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro di grazia e giusti­zia ed è composta dal Direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena che la presiede, da un magistrato di Corte di cas-

senato delia Repubblica — 1293 — 77/ Legislatura

2a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni

sazione, presidente supplente, da un magi­strato di Corte di appello, dal Direttore del­l'Ufficio II della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, da un uf­ficiale generale dell'Arma dei carabinieri de­signato dal Ministero della difesa d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia e da un Ispettore generale amministrativo degli Isti­tuti di prevenzione e pena.

Le funzioni di segretario sono espletate da un magistrato addetto alla Direzione gene­rale per gli Istituti di prevenzione e di pena.

Art. 9.

Ai concorrenti nominati sottotenenti o tenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo degli agenti di custodia, in esito al concorso previsto dalla presente legge, è at­tribuito, se all'atto della nomina siano prov­visti di uno stipendio di importo superiore, un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, riassorbibile nei successivi incre­menti di stipendio per aumenti periodici o promozione.

Art. 10.

Per gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia cui sia stato conferito il grado di sottotenente o tenente in applicazione della presente legge, il periodo di permanenza in tali gradi previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è ridotto, ai fini della promozione al

a procedere) 89a SEDUTA (15 febbraio 1963)

grado immediatamente superiore, ad un anno.

Tale beneficio opera una volta soltanto.

Do lettura dell'articolo 11, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Art. 11.

Ai concorsi ordinari per conseguire la no­mina a sottotenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia possono, a modifica delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 28 del decreto legisla­tivo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, partecipare gli ufficiali di complemento delle Forze armate che isiano in possesso del di­ploma di scuola media superiore.

Lo metto ai voti. (È approvato).

Do lettura dell'articolo 12 (ex 11) non mo­dificato dalla Camera dei deputati.

Art. 12.

Per quanto non previsto o derogato dalla presente legge valgono le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, ed al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381.

Do lettura dell'allegata tabella, non mo­dificata dalla Camera dei deputati.

Senato della Repubblica — 1294 — in Legislatura

2a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 89a SEDUTA (15 febbraio 1963)

TABELLA

Numero d'ordine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

S E D I

Ancona . . . .

Bari

Bologna

Cagliari . .

Catanzaro

Firenze

Genova

L'Aquila

Milano

Napoli

Palermo

Perugia . .

Potenza

Roma .

Torino

Trieste

Venezia

TOTALI . . .

Maggiore i comandante

— 1

1

Capitani

1

1

1

— 1

4

Tenenti e

Sottotenenti 1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

20

TOTALE

1

1

1

2

1

1

1

1

2

2

2

1

1

4

2

1

1

25

Accogliendo la modifica introdotta dalla Camera dei deputati il titolo del disegno di legge risulta così formulato:

« Noonme sulla sistemazione e sui concor­si degli ufficiali di complemento delle For­ze Armate nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia ».

Poiché mon si fanno osservazioni, rimane cosi stabilito,

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con le modificazioni testé approvate.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,40.

Dott. MARIO OARONI

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari