SENATO DELLA REPUBBLICA · 2011-10-05 · nica dei cappellani aggregati, approvata con regio...
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S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A I I I L E G I S L A T U R A
2a C O M M I S S I O N E (Giustizia e autorizzazioni a procedere)
VENERDÌ 15 FEBBRAIO 1963 (89a seduta in sede deliberante)
Presidenza del Presidente MAGLIANO
I N D I C E
DISEGNI DI LEGGE:
« Istituzione di un posto di ispettore dei cappellani presso il Ministero di grazia e giustizia — Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena » (717-B) {Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):
PRESIDENTE Pag. 1284 CORNAGGIA MEDICI, relatore 1284
« Norme sulla sistemazione e sui concorsi degli ufficiali di complemento delle Forze Armate nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia» (1666-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):
PRESIDENTE 1290 CORNAGGIA MEDICI, relatore 1290
« Istituzione di una indennità a favore dei cappellani in servizio presso alcuni
istituti di prevenzione e pena» (2607) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):
PRESIDENTE Pag. 1285 CORNAGGIA MEDICI, relatore 1285
La seduta è aperta alle ore 10.
Sono presenti i senatori: Azara, Capalozza, Caroli, Cemmi, Cornaggia Medici, Gramegna, Latini, Leone, Magliano, Monni, Riccio e Romano Antonio.
A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Angelini Armando, Berlingieri e Terracini, sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Piasenti, Sibille e Marabini.
Intervengono il Ministro di grazia e giustizia Bosco ed il Sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Mannironi.
Senato della Repubblica — 1284 — / / / Legislatura
2a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) SEDUTA (15 febbraio 1963)
G R A M E G IN A , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.
Discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione di un posto di ispettore dei cappellani presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena » (717-B) {Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E . L ordine del giorno reoa la discussione del disegno di legge: « Istituzione di un posto di ispettoie dei cappellani presso il Ministero di grazia e giustizia » Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
C O R N A G G I A M E D I C I , relatore. Il disegno di legge in discussione è stato già approvato dal Senato e torna nuovamente al nostro esame a seguito della modifica apportata dalla Camera dei deputati in merito alla copertura. Non ci resta, quindi, altro da fare che approvare l'articolo 4 nel testo emendato dalla Camera dei deputati.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Do lettura degli articoli 1, 2 e 3 non modificati dalla Camera dei deputati.
Art. 1.
È istituito un posto di ispettore dei cappellani presso il Ministero di grazia e giustizia — Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena — per la vigilanza sul servizio di assistenza religiosa in detti istituti. Conseguentemente la tabella organica dei cappellani aggregati, approvata con regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e successivamene modificata con legge 14 giugno 1928, n, 1384, viene aumentata di una unità,
Art. 2.
Alla nomina del cappellano ispettore provvede il Ministero di grazia e giustizia.
Art. 3.
Al cappellano ispettore è attribuito un assegno annuo lordo di lire 600.000. Tale assegno, se il cappellano ispettore non percepisce altri assegni fissi a carico dello Stato, è aumentato a lire 1.200.000 annue lorde.
Al cappellano ispettore durante il periodo di missione, competono, in ogni caso, gli emolumenti spettanti agli impiegati statali con coefficiente di stipendio 402.
Do lettura del primo comma dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Carniera dei deputati.
Art. 4.
All'onere di cui al precedente articolo 3 si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 75 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1962-63 e di quello corrispondente per l'esercizio successivo.
Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.
(È approvato).
Do lettura del secondo coimima non modificato dalla Camera dei deputati.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Metto ora ai voti l'articolo 4 quale risulta nel testo modificato.
(È approvato).
Metto ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con la modificazione testé approvata.
(È approvato),
Senato della Repubblica 1285 727 Legislatura
2a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 89a SEDUTA (15 febbraio 1963)
Discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione di una indennità a favore dei cappellani in servizio presso alcuni istituti di prevenzione e pena » (2607) (Approvato dalla Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di una indennità a favore dei cappellani in servizio presso alcuni istituti di prevenzione e pena », già approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
C O R N A G G I A M E D I C I , relatore. Il disegno di legge in esame è stato approvato dalla Camera dei deputati il 13 febbraio 1963 e concerne la istituzione di una indennità a favore dei cappellani in servizio presso alcuni istituti di prevenzione e pena.
Come ì colleghi sanno, i cappellani degli istituti di prevenzione e pena fanno parte, came i sanitari, gli insegnanti e le suore, del personale aggregato dipendente dal Ministero di grazia e giustizia. La retribuzione ohe viene a loro corrisposta è molto esigua e, tenuto conto della benemerita opera da essi svolta non solo sul piano religioso ma anche sociale, prego la Comimissione a voler esprimere il suo voto favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura.
Art. 1.
Ai cappellani che prestano servizio negli istituti di prevenzione e pena di cui alle annesse tabelle a), b) e e) è corrisposta rispettivamente una indennità mensile supplementare di lire 21.000, 15.000 e 12.000.
Le tabelle di cui al precedente comma possono essere modificate con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro.
(E approvato).
Art. 2.
All'onere annuo di lire 47.440.000 derivante dall'applicazione della presente legge, si provvederà per quanto concerne l'esercizio 1962-63 con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo concernente oneri da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro del tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
(È approvato).
Passiamo ora all'esame delle allegate tabelle, di cui do lettura*
TABELLA A.
1. — Asinara, casa di lavoro all'aperto.
2. — Avellino, carcere giudiziario e casa di reclusione.
3. — Aversa, manicomio giudiziario per uomini.
4 — Barcellona Pozzo di Gotto, manicomio giudiziario
5. — Bari, carceri giudiziarie e sezioni
minorati fisici.
6. — Cagliari, carcere giudiziario.
7. — Capraia, casa di lavoro all'aperto. 8. — Firenze, carcere giudiziario.
9. — Gorgona, casa di lavoro all'aperto.
2* Commissione -— 139
Senato della Repubblica — 1286 — III Legislatura
2 COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 89a SEDUTA (15 febbraio 1963)
10. — Isili, casa di lavoro all'aperto.
11. — Mamone, casa di lavoro all'aperto. 12. — Milano, carceri giudiziarie. 13. — Montelupo Fiorentino, manicomio
giudiziario.
14. — Napoli, carceri giudiziarie.
15. — Napoli, manicomio giudiziario.
16. — Palermo, carcere giudiziario. 17. — Parma, carcere giudiziario e casa
minorati fisici.
18. — Pianosa, sanatorio giudiziario e casa lavoro all'aperto.
19. — Porto Azzurro, stabilimento carcerario.
20. — Pozzuoli, manicomio giudiziario per donne.
(È approvata).
21. — Procida, casa di reclusione.
22. — Reggio Emilia, manicomio giudiziario.
23. — Roma, stabilimenti carcerari di Regina Coeli e Rebibbia.
24. — Santa Maria Capua Vetere, carcere giudiziario, casa reclusione e sezione tubercolotici.
25. — Santo Stefano, ergastolo.
26. — Torino, carceri giudiziarie.
27. — Tramariglio, casa di lavoro al
l'aperto.
28. — Venezia, carceri giudiziarie.
29. — Viterbo, carceri giudiziarie e casa di reclusione.
1.
2.
3.
4.
5. —
6. —
7. —
8. —
9. —
10. —
11. —
12. —
13. —
14. —
15. —
Agrigento, carceri giudiziarie
Alessandria, carceri giudiziarie.
Alghero, casa di reclusione.
TABELLA B.
16.
17.
18.
Ancona, carceri giudiziarie e casa di reclusione.
Augusta, casa di reclusione.
Belluno, carceri giudiziarie.
Bergamo, carceri giudiziarie.
Bologna, carceri giudiziarie.
Brescia, carceri giudiziarie.
Brindisi, carceri giudiziarie.
Caltagirone, carceri giudiziarie.
Caltanissetta, carceri giudiziarie.
Campobasso, carceri giudiziarie.
Casale Monferrato, casa di reclusione.
Castelfranco Emilia, casa lavoro uomini.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Catania, carceri giudiziarie.
Catanzaro, carceri giudiziarie.
Civitavecchia, casa per minorati fisici.
Cosenza, carcqri giudiziarie.
Enna, carceri giudiziarie.
Favignana, casa di reclusione.
Ferrara, carceri giudiziarie.
Finale Ligure, casa lavoro uomini.
Firenze, casa di reclusione. Fossano, casa di reclusione.
Fossombirone, casa per minorati fisici.
Genova, carceii giudiziarie. Gorizia, carceri giudiziarie. La Spezia, carceri giudiziarie. Lecce, carceri giudiziarie. Lecce, casa di reclusione.
Senato della Repubblica — 1287 — III Legislatura
2A COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 89a SEDUTA (15 febbraio 1963)
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
— Livorno, carcqri giudiziarie.
— Lonate Pozzolo, casa lavoro allo aperto.
— Lucca, carceri giudiziarie e casa di reclusione.
— Lucerà, carceri giudiziarie.
— Massa, stabilimenti carcerari.
— Messina, carcqri giudiziarie.
— Milazzo, carceri giudiziarie.
— Modica, carceri giudiziarie.
— Noto, casa di reclusione.
— Nuoro, carceri giudiziarie.
— Orvieto, stabilimento riadattamento sociale.
— Padova, casa di reclusione.
— Paliano, casa per minoirati fisici.
— Perugia, casa di reclusione e carceri giudiziarie.
— Piacenza, carceri giudiziarie.
— Pisa, carceri giudiziarie e sezione minorati fisici.
— Potenza, carceri giudiziarie.
— Ragusa, carceri giudiziarie.
— Reggio Calabria, carceri giudiziarie.
— Salerno, carceri giudiziarie.
— Saliceta San Giuliano, casa di re
clusione.
— San Gimignano, casa di reclusione.
— Saluzzo, carceri giudiziarie e casa di reclusione.
— Sassari, carcqri giudiziarie.
— Sciacca, carceri giudiziarie.
■— Siracusa, carceri giudiziarie.
— Soriano nel Cimino, casa di reclu
sione.
— Spoleto, casa di reclusione e carceri giudiziarie.
60. 61. 62. 63. 64.
65.
66. 67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84,
85.
86.
— Sulmona, casa di reclusione. — Tqrmini Imerese, carceri giudiziarie. — Taranto, carceri giudiziarie. — Trani, casa di reclusione. — Trapani, carceri giudiziarie centrali.
— Trapani, carceri giudiziarie succur
sali.
— Trieste, carceri giudiziarie. — Turi, casa per minorati fisici.
— Udine, carceri giudiziarie.
■— Venezia, casa lavoro uomini e casa reclusione donne.
— Verona, carceri giudiziarie.
— Vibo Valentia, carceri giudiziarie.
— Vicenza, carcqri giudiziarie.
— Volterra, casa di reclusione.
— Airola, casa rieducazione femminile.
— Alberobello, casa rieducazione mi
norenni.
— Àncora, casa rieducazione minorenni.
— Avigliano, casa rieducazione mino
renni.
— Bari, istituto osservazione mino
renni.
— Bitonto, casa rieducazione mino
renni.
— Bologna, casa rieducazione mino
renni.
— Boscomarengo, casa rieducazione minorenni.
— Cagliari, istituto osservazione minorenni.
—■ Catanzaro, casa rieducazione minorenni.
— Deliceto, casa rieducazione mino
renni. — Eboli, casa rieducazione minorenni,
— Firenze, istituto osservazione minorenni.
Senato della Repubblica — 1288 III Legislatura
2a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere) 89a SEDUTA (15 febbraio 1963)
87. — Forlì, prigione scuola e carceri giu
diziarie.
88. — GenovaPontedecimo, istituto osser
vazione minorenni. 89. — L'Aquila, casa rieducazione mino
renni. 90. — Lecce, casa rieducazione minorenni.
91. — Napoli, casa rieducazione minorenni.
92. — Nisida, casa rieducazione minorenni. 93. — Palermo, casa rieducazione mino
renni.
94. — Parma, casa rieducazione minorenni.
95. — Pesaro, prigione scuola.
96. — Pisa, casa rieducazione minorenni.
97. — Pizzighettone, casa rieducazione mi
norenni. 98. — Reggio Calabria, istituto osservazio
ne minorenni.
(È approvata).
99. — Roma, istituto osservazione mino
renni « Aristide Gabelli » e casa rieducazione minorenni « Casal de' Marmi ».
100. — San Cataldo, casa rieducazione mi
norenni.
101. — Santa Maria Capua Vetere, casa neducazione minorenni.
102. — Tivoli, casa rieducazione minoren
ni e istituto medico psicopedago
gico.
103. — Torino, casa rieducazione minoienni e istituto osservazione.
104. — Urbino, casa rieducazione minorenni. e istituto osservazione.
105. — Venezia, casa rieducazione mino
renni.
106. — Verbania, casa rieducazione mino
renni.
TABELLA C
1. — Acireale, carcqri giudiziarie.
2. — Acqui, carceri giudiziarie.
3. — Alba, carceri giudiziarie.
4. — Alessandria, carceri giudiziarie.
5. — Aosta, carceri giudiziarie.
6. — Arezzo, carcqri giudiziarie.
7. — Ariano Irpino, carceri giudiziarie.
8. — Ascoli Piceno, carceri giudiziarie.
9. — Asti, carceri giudiziarie.
10. — Avezzano, carceri giudiziarie.
11. — Bassano del Grappa, carceri giudi
ziarie.
12. — Benevento, carceri giudiziarie.
13. — Biella, carceri giudiziarie.
14. — Bolzano, carceri giudiziarie.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Busto Arsizio, carceri giudiziarie.
Camerino, carcqri giudiziarie.
Casale Monferrato, carceri giudi
ziarie.
Caserta, carceri giudiziarie.
Cassino, carceri giudiziarie.
Castrovillari, carcqri giudiziarie.
■ Chiavari, carceri giudiziarie.
Ohieti, carceri giudiziarie.
• Cinquefrondi, carceri giudiziarie.
• Cittanova, carceri giudiziarie.
• Civitavecchia, carceri giudiziarie.
Como, carceri giudiziarie.
Crema, carceri giudiziarie.
Cremona, carceri giudiziarie.
Senato della Repubblica 1289 / / / Legislatura
2a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 89a SEDUTA (15 febbraio 1963)
29. — Crotone, carceri giudiziarie.
30. — Cuneo, carceri giudiziairie.
31. — Cairo Montenotte, scuola agenti di custodia.
32. — Favara, carceri giudiziarie.
33. — Fermo, carceri giudiziarie.
34. — Foggia, carceri giudiziarie.
35. — Frosinone, carceri giudiziarie.
36. — Gallina, carceri giudiziarie.
37. — Grosseto, carceri giudiziarie.
38. — Imperia, carceri giudiziarie.
39. — Isernia, carceri giudiziarie.
40. — Ivrea, carceri giudiziarie.
41. — Lagonegro, carceri giudiziarie.
42. — Lanciano, carceri giudiziarie.
43. — Lanusei, carceri giudiziarie.
44. — L'Aquila, carceri giudiziarie.
45. — Larino, carceri giudiziarie.
46. — Latina, carceri giudiziarie.
47. — Lecco, carceri giudiziarie.
48. — Locri, carceri giudiziarie,
49. — Lodi, carceri giudiziarie.
50. — Macqrata, carceri giudiziarie.
51. — Mantova, carceri giudiziarie.
52. — Marsala, carceri giudiziarie.
53. — Matera, carceri giudiziarie.
54. — Melfi, carceri giudiziarie.
55. — Mineo, carceri giudiziarie.
56. — Mistpretta, carceri giudiziarie.
57. — Modena, carceri giudiziarie.
58. — Mondovì, carceri giudiziarie.
59. — Montepulciano, carceri giudiziarie.
60. — Monza, carceri giudiziarie,
61. — Nicastro, carcqri giudiziarie.
62. — Nicosia, carceri giudiziarie.
63. — Novara, carceri giudiziarie.
64. — Novi Ligure, carceri giudiziarie.
65. — Oristano, carceri giudiziarie.
66. — Palqrmo, carceri giudiziarie femmi
nili.
67. — Palmi, carceri giudiziarie.
68. — Patti, carceri giudiziarie.
69. — Pavia, carceri giudiziarie.
70. — Pesaro, carceri giudiziarie.
71. — Pescara, carceri giudiziarie.
72. — Piazza Armerina, carceri giudiziarie.
73. — Pinerolo, carceri giudiziarie.
74. — Piombino, carceri giudiziarie.
75. — Pistoia, carceri giudiziarie.
76. — Pordenone, carceri giudiziarie.
77. — Portici, scuola agenti di custodia.
78. — Porto Empedocle, carceri giudiziarie.
79. — Ravenna, carceri giudiziarie.
80. — Reggio Emilia, carceri giudiziarie.
81. — Rieti, carceri giudiziarie.
82. — Rossano, carceri giudiziarie.
83. — Rovereto, carceri giudiziarie.
84. — Rovigo, carceri giudiziarie.
85. — Sala Consilina, carceri giudiziarie.
86. — San Remo, carceri giudiziarie.
87. — San Severo, carceri giudiziarie.
88. — Sant'Angelo dei Lombardi, carceri giudiziarie.
89. — Savona, carceri giudiziarie.
90. — Siena, carceri giudiziarie.
91. — Sondrio, carceri giudiziarie.
92. — Sulmona, carceri giudiziarie.
93. — Susa, carceri giudiziarie.
Senato tfella Repubblica — 1(290 IL? Legislatura
2a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 89a SEDUTA (15 febbraio 1963)
94 Tempio Pausania, carceri giudiziarie.
95. — Teramo, carceri giudiziarie.
96. — Terni, carceri giudiziarie.
97. — Tolmezzo, carceri giudiziarie.
98. — Tqrtona, carceri giudiziarie.
99. — Trento, carceri giudiziarie.
100. — Treviso, carceri giudiziarie.
101. — Urbino, carceri giudiziarie.
(E approvata).
102. —
103 104 105 106 107 108 109
Vallo della Lucania, carceri giudiziarie.
Varese, carceri giudiziarie.
Vasto, carceri giudiziarie.
Velletri, carceri giudiziarie.
Ventimiglia, carceri giudiziarie.
Vercelli, carceri giudiziarie,
Vigevano, carcqri giudiziarie.
Voghera, carceri giudiziarie,
Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.
(È approvato).
Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme sulla sistemazione e sui concorsi degli ufficiali di complemento delle Forze Armate nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia » (1666-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E . L ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sulla sistemazione e sui concorsi degli ufficiali di complemento delle Forze Armate nel ruolo degli ufficia1! del Corpo degli adenti di custodia », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
C O R N A G G I A M E D I C I , relatore. Il presente disegno di legge concerne: « Norme sulla isistem azione e sui concorsi degli ufficiali di complemento delle Forze Armate nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia »
A questa Commissione così attenta e sperimentata non è certo sfuggito, anche per la attività pratica dei suoi imeimbri, come alle carceri dal lato miilitare soprassiedano in genere dei marescialli, ima è necessario, evidentemente, ohe si operi un inquadramen
to disciplinare più complesso. Di questo problema il Senato si era già occupato nella seduta dal 26 ottobre 1961, approvando \ìl disegno di legge in esame. La Camera dei deputati però, in data 13 febbraio 1963, ha ritenuto opportuno apportare alcune modifiche delle quali io chiedo l'approvazione, agli effetti semplicissimi di poter consentire a questo disegno di legge di diventare al più presto legge operante.
P . R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo alla discussione e votazione delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.
Do lettura degli articoli 1, 2, 3, 4, non modificati dalla Camera dei deputati.
Art. 1.
I posti di sottotenente e tenente del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, istituito con l'articolo 21 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, per provvedere alla istruzione militare ed alla disciplina degli agenti di custodia, sono resi cumulativi in un unico organico.
La tabella B annessa al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.
Senato della Repubblica 1291 / / / Legislatura
2a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 89a SEDUTA (15 febbraio 1963)
Art. 2.
Alla prima copertura dei posti di ufficiali subalterni di cui al precedente articolo, il Ministero di grazia e giustizia provvederà, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e dei decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, mediante concorso interno per titoli e per esame speciale riservato agli ufficiali inferiori di complemento dell'Esercito, i quali, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, risultino distaccati presso il Ministero stesso a norma dell'articolo 41 del citato decreto n. 508 modificato dall'articolo 26 del successivo decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 381.
L'ammissione al concorso è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
1 ) aver compiuto, alla data del bando di concorso, almeno 5 anni di servizio continuativo presso il Ministero di grazia e giustizia, con le funzioni proprie degli ufficiali dei Corpo degli agenti di custodia;
2) aver riportato nell'ultimo triennio classifiche non inferiori a « buono » con punti 3.
Art. 3.
L'esame speciale di cui al precedente articolo consiste in un colloquio, avente per oggetto le seguenti materie:
1 ) nozioni di diritto e procedura penale con particolare riguardo alle disposizioni relative alla polizia giudiziaria, alla custodia preventiva ed alla esecuzione delle pene e delie misure di sicurezza;
2) regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena;
3) regolamento per il Corpo degli agenti di custodia;
4) regolamento di disciplina militare con riferimento alle ipotesi di reato previste dal Codice penale militare di pace.
Art. 4.
L'esame speciale, per il quale è attribuito un punteggio unico espresso in trentesimi, non si intende superato se il candidato riporti una votazione inferiore a 21 trentesimi.
Nei confronti dei candidati che abbiano superato l'esame si fa luogo alla valutazione dei titoli a norma dei seguenti articoli.
La votazione complessiva è determinata dalla somma del punteggio conseguito nell'esame e di quello attribuito nella valutazione dei titoli.
Do lettura del primo icoimma e del punto 1) dell'articolo 5 non modificato dalla Camera dei deputati.
Art. 5.
Agli effetti di cui all'articolo precedente sono considerati titoli:
1 ) il grado rivestito alla data del bando di concorso;
Do ora lettura dell'ex punto 2) soppresso daFia Camera dei deputati.
2) la durata del servizio effettivamente prestato nell'Esercito;
Metto ai voti la soppressione. (E approvata).
Do ora lettura dei punti 2), 3), 4), 5), non modificati dalla Camera dei deputati-
3) la durata del servizio prestato presso il Corpo degli agenti di custodia;
4) le ricompense al valore militare, le promozioni e gli avanzamenti per tmeriti di guerra, le mutilazioni e ferite per fatti di guerra, la croce al merito di guerra, le campagne di guerra;
5) la qualità del servizio prestato nel Corpo degli agenti di custodia risultante dalle note e dai rapporti contenuti nel libretto personale e dagli altri elementi acquisiti allo stato di servizio;
6) la laurea in giurisprudenza od altro titolo equipollente, ovvero quella in lettere e filosofia o in pedagogia.
Senato della Repubblica 1292 — / / / Legislatura
2A COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 89a SEDUTA (15 febbraio 1963)
Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta nel testo modificato.
(È approvato).
Do lettura della prima parte dell'articolo 6 non modificata dalla Camera dei deputati.
Art. 6.
I titoli di cui al precedente articolo sono valutati con un punteggio complessivo non superiore a trenta così ripartito:
Do lettura del punto 1) nel testo modificato dalla Camera dei deputati.
1°) per il grado rivestito alla data del bando di concorso punti quattro, due e uno secondo che il candidato abbia rispettivamente grado di capitano, tenente o sottotenente;
Lo metto ai voti. (E approvuto).
Do lettura dell'ex punto 2) soppresso dalla Camera dei deputati.
2) per la durata del servizio effettivamente prestato nell'Esencito punti 0,20 per ogni anno di servizio o frazione superiore a imesi sei fino ad un limassimo di punti due;
Metto ai voti la soppressioaie. (È approvata).
Do lettura del punto 2), ex 3), nel testo modificato dalla Camera dei deputati.
2) per la durata del servizio prestato presso il Corpo degli agenti di custodia punti 0,40 per oigni anno (di servizio o frazione superiore a imesi 6 fino ad un massimo di punti quattro;
Lo metto ai voti. (È approvato).
Do lettura dei punti 3) e 4) non modificati dalla Camera dei deputati.
3) per le ricompense al valore militare, le promozioni e gli avanzamenti per meriti di guerra, le mutilazioni e ferite per fatti di
guerra, la croce al merito (di guerra, le campagne di guerra fino ad un (massimo di punti sei;
4) per la qualità del servizio prestato nel Corpo degli agenti di custodia fino ad un massimo di punti cinque;
Do ora lettura del punto 5) nel testo modificato dalla Camera dei deputati.
5) per la laurea in giurisprudenza od altro titolo di studio equipollente o per quella in lettere e filosofia o in pedagogia punti undici.
Lo (inetto ai voti. (L approvato).
Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta nel testo 'modificato.
(E approvato).
Do ora lettura degli articoli 7, &, 9, 10 non modificati dalla Camera dei deputati.
Art. 7.
La graduatoria di merito è compilata in base al punteggio complessivo di cui all'ultimo comma dell'articolo 4.
Conseguono la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo degli agenti di custodia i vincitori del concorso che alla data della nomina rivestano il grado di sottotenente di complemento dell'Esercito. I vincitori del concorso che alla predetta data rivestano il grado di tenente ovvero quello di capitano di complemento dell'Esercito conseguono la nomina a tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo stesso.
I medesimi sono iscritti nel ruolo secondo il grado loro conferito e nell'ordine risultante dal posto occupato nella graduatoria di merito.
Art. 8.
La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia ed è composta dal Direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena che la presiede, da un magistrato di Corte di cas-
senato delia Repubblica — 1293 — 77/ Legislatura
2a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni
sazione, presidente supplente, da un magistrato di Corte di appello, dal Direttore dell'Ufficio II della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, da un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri designato dal Ministero della difesa d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia e da un Ispettore generale amministrativo degli Istituti di prevenzione e pena.
Le funzioni di segretario sono espletate da un magistrato addetto alla Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena.
Art. 9.
Ai concorrenti nominati sottotenenti o tenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo degli agenti di custodia, in esito al concorso previsto dalla presente legge, è attribuito, se all'atto della nomina siano provvisti di uno stipendio di importo superiore, un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, riassorbibile nei successivi incrementi di stipendio per aumenti periodici o promozione.
Art. 10.
Per gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia cui sia stato conferito il grado di sottotenente o tenente in applicazione della presente legge, il periodo di permanenza in tali gradi previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è ridotto, ai fini della promozione al
a procedere) 89a SEDUTA (15 febbraio 1963)
grado immediatamente superiore, ad un anno.
Tale beneficio opera una volta soltanto.
Do lettura dell'articolo 11, aggiunto dalla Camera dei deputati.
Art. 11.
Ai concorsi ordinari per conseguire la nomina a sottotenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia possono, a modifica delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 28 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, partecipare gli ufficiali di complemento delle Forze armate che isiano in possesso del diploma di scuola media superiore.
Lo metto ai voti. (È approvato).
Do lettura dell'articolo 12 (ex 11) non modificato dalla Camera dei deputati.
Art. 12.
Per quanto non previsto o derogato dalla presente legge valgono le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, ed al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381.
Do lettura dell'allegata tabella, non modificata dalla Camera dei deputati.
Senato della Repubblica — 1294 — in Legislatura
2a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 89a SEDUTA (15 febbraio 1963)
TABELLA
Numero d'ordine
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
S E D I
Ancona . . . .
Bari
Bologna
Cagliari . .
Catanzaro
Firenze
Genova
L'Aquila
Milano
Napoli
Palermo
Perugia . .
Potenza
Roma .
Torino
Trieste
Venezia
TOTALI . . .
Maggiore i comandante
—
—
—
—
—
— 1
1
Capitani
—
—
—
1
1
1
—
— 1
4
Tenenti e
Sottotenenti 1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
20
TOTALE
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
2
1
1
4
2
1
1
25
Accogliendo la modifica introdotta dalla Camera dei deputati il titolo del disegno di legge risulta così formulato:
« Noonme sulla sistemazione e sui concorsi degli ufficiali di complemento delle Forze Armate nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia ».
Poiché mon si fanno osservazioni, rimane cosi stabilito,
Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con le modificazioni testé approvate.
(È approvato).
La seduta termina alle ore 11,40.
Dott. MARIO OARONI
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari