Sen. Giuseppe Saro (PdL)

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N. 577 DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa del senatore SARO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 2008 Modifiche alla disciplina in tema di separazione personale tra i coniugi, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio e successione ereditaria del coniuge Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

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Sen. Giuseppe Saro (PdL) Modifiche alla disciplina in tema di separazione personale tra i coniugi, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio e successione ereditaria del coniuge 16 maggio 2008: Presentato al Senato 2 luglio 2008: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

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N. 577

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 2008

Modifiche alla disciplina in tema di separazione personale tra i coniugi,

scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio

e successione ereditaria del coniuge

Senato della Repubblica X V I L E G I S L A T U R A

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

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Onorevoli Senatori. – L’articolo 29 dellaCostituzione prevede, com’e ben noto, che laRepubblica riconosce i diritti della famigliacome societa naturale fondata sul matrimo-nio. La disciplina del matrimonio, pero, haincontrato dopo l’entrata in vigore della Co-stituzione stessa alterne vicende che, se daun lato con la previsione della possibilita discioglimento e cessazione degli effetti civilidel matrimonio e venuta incontro alle esi-genze di una societa in rapido mutamento,dall’altro con la previsione di una disciplinanecessariamente giudiziaria per la separa-zione, lo scioglimento e la cessazione deglieffetti civili e con una grande rigidita succes-soria, ha creato una situazione di allontana-mento dall’istituto matrimoniale, tanto da ri-chiedere la creazione, fonte di accese discus-sioni, di un istituto piu «leggero» come lecosiddette unioni civili. Non e questo illuogo per affrontare l’argomento, ma e fontedella riflessione sulla necessita di agevolarenella forma e nei tempi, in alcuni casi al-meno, cioe in assenza di figli, le unioni ma-trimoniali fallite, diminuendone i costi e con-sentendo di ricorrere allo strumento dellaconvenzione matrimoniale, fiscalmente age-volata con apposita norma, attraverso il mini-stero del notaio, per sua natura professionaleed istituzionale atto a mediare le controversiecon ben altra efficacia rispetto al giudice. Ilgrande Francesco Carnelutti ricordava giusta-mente che il notaio e l’igiene ed il giudice laterapia e che tanto piu notaro, come egli scri-veva, tanto meno giudice, nel senso di tantopiu ricorso al ministero del notaio, tantomeno contenzioso e quindi tanto meno ne-

cessita dell’intervento del giudice. Altra mo-

difica proposta e nel senso di consentire ai

coniugi con convenzione anteriore al matri-

monio, in deroga al divieto di patti succes-

sori, di convenire norme per la successione

dell’uno o dell’altro coniuge o di entrambi

in deroga alle norme del presente codice in

tema di riserva del coniuge quale legittimari,

salvi i diritti degli altri legittimari, permet-

tendo in tal modo di accedere all’istituto

del matrimonio a tante coppie, in particolare

ricomposte, che non contraggono matrimonio

per non danneggiare dal punto di vista suc-

cessorio i figli di primo letto. La norma con-

sentirebbe loro di escludere o ridurre da

quota di proprieta a quota di usufrutto la le-

gittima del coniuge, purche con convenzione

anteriore al matrimonio, facendo venir meno

alternative talvolta drammatiche tra esigenze

di carattere morale e pratico a favore del ma-

trimonio (assicurare la pensione di reversibi-

lita e altro) ed esigenze economiche e morali

di carattere successorio (evitare l’ingresso

eventuale di una famiglia estranea in compa-

gini societarie, e comunque pregiudizi ai fi-

gli nati da un primo matrimonio), ed altresı

per predefinire, sempre prima del matrimo-

nio, le condizioni di un’eventuale separa-

zione o divorzio. La proposta, insomma,

onorevoli colleghi, nonostante possa dare

ad un osservatore non attento l’impressione

opposta, e in favore dell’istituto matrimo-

niale ed in particolare dell’accesso allo

stesso con la dovuta serieta e meditazione,

ma senza timori di conseguenze improprie

derivanti dal vincolo contratto.

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al codice civile sono apportate leseguenti modificazioni:

a) l’articolo 158 e sostituito dalseguente:

«Art. 158. - (Separazione consensuale) –

La separazione per il solo consenso dei co-niugi non ha effetto, in presenza di figli mi-nori anche adottivi comuni a entrambi, senzal’omologazione del giudice.

La separazione puo essere richiesta me-diante ricorso giudiziale ai sensi delle normedel codice di procedura civile in materia ostipulata per atto pubblico nella forma richie-sta per le convenzioni matrimoniali.

Il notaio rogante cerca di conciliare i co-niugi prima di procedere al ricevimento del-l’atto. L’atto acquista efficacia quando siaannotato a margine dell’atto di matrimonio.In presenza di figli minori la convenzionedi separazione deve essere omologata dalgiudice.

Il ricorso e presentato dal notaio rogante oin difetto anche da uno solo dei coniugi.Quando l’accordo dei coniugi relativamenteall’affidamento e al mantenimento dei figlie in contrasto con l’interesse di questi il giu-dice convoca i coniugi indicando ad essi lemodificazioni da adottare nell’interesse deifigli e, in caso di soluzione inidonea, puo ri-fiutare allo stato l’omologazione.

Qualora i coniugi aderiscano alle modifi-cazioni indicate il decreto di omologazionecostituisce a tutti gli effetti integrazione emodificazione della convenzione di separa-zione, senza necessita di ulteriori atti»;

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b) all’articolo 162, e aggiunto, in fine, ilseguente comma:

«Con convenzione matrimoniale anterioreal matrimonio i coniugi possono convenireil regolamento dell’eventuale separazionepersonale e dell’eventuale scioglimento ocessazione degli effetti civili del matrimonio;possono altresı, in deroga al divieto di pattisuccessori, convenire norme per la succes-sione dell’uno o dell’altro coniuge o di en-trambi, in deroga alle norme del presente co-dice in tema di riserva del coniuge quale le-gittimari, salvi i diritti degli altri legittimari».

Art. 2.

1. Alla legge 1º dicembre 1970, n. 898,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, primo comma, numero2), lettera b), il primo capoverso e sostituitodai seguenti: «In tutti i predetti casi, per laproposizione della domanda di scioglimentoo di cessazione degli effetti civili del matri-monio o per la stipula dell’atto pubblico discioglimento consensuale, nei casi ammessidalla legge, le separazioni devono essersiprotratte ininterrottamente da almeno treanni a far tempo dall’atto pubblico di separa-zione consensuale o dall’avvenuta compari-zione dei coniugi innanzi il presidente delTribunale nella procedura di separazione per-sonale anche quando il giudizio contenziososi sia trasformato in consensuale o la separa-zione sia stata stipulata per atto pubblico. Inassenza di figli minori, anche adottivi, co-muni ad entrambi i coniugi, il termine diprotrazione ininterrotta della separazione eridotto a trecento giorni. L’eventuale interru-zione della separazione deve essere eccepitadalla parte convenuta».

b) all’articolo 4 e aggiunto, in fine, ilseguente comma:

«17. I coniugi possono convenire lo scio-glimento o la cessazione degli effetti civilidel matrimonio anche con atto pubblico nella

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forma della convenzione matrimoniale. Inpresenza di figli minori, anche adottivi co-muni a entrambi i coniugi, la convenzionee omologata dal tribunale, sentito il pubblicoministero, su ricorso del notaio rogante o dianche uno dei coniugi, valutata la rispon-denza delle condizioni all’interesse dei figli.Qualora il tribunale ravvisi che le condizionirelative ai figli sono in contrasto con gli in-teressi degli stessi, rigetta l’istanza indican-done i motivi. I coniugi, che non intendanorinunciare allo scioglimento e alla cessazionedegli effetti civili del matrimonio, possonoripetere la convenzione adeguandosi alle in-dicazioni del tribunale o adire il tribunalecon ricorso ai sensi del presente articolo.La convenzione adeguata alle indicazionedel tribunale deve essere omologata, ai sensidel presente comma. La convenzione con ilcalce il decreto di omologazione, recantel’annotazione di rinunzia all’impugnazionedel pubblico ministero, tiene luogo ad ognieffetto della sentenza di scioglimento o ces-sazione degli effetti civili del matrimonio».

Art. 3.

1. All’articolo 34 del decreto del Presi-dente della Repubblica 29 settembre 1973,n. 601, e successive modificazioni, e ag-giunto, in fine, il seguente comma:

«Le convenzioni matrimoniali, anche perseparazioni personale consensuale o per scio-glimento o cessazione consensuale degli ef-fetti del matrimonio, sono esenti da impostedi bollo, sui contratti di borsa, di registro,di trascrizione, catastale, sulle concessionigovernative e da ogni altra imposta, noncheda diritti di trascrizione e voltura catastale,ancorche aventi ad oggetto trasferimento dibeni immobili, beni mobili registrati, quotesocietarie, azioni ed ogni altro titolo di cre-dito o costituzione di diritti reali di godi-mento o di garanzia su beni immobili, benimobili registrati, quote societarie, azioni edogni altro titolo di credito».

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Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore ilgiorno successivo a quello della sua pubbli-cazione nella Gazzetta Ufficiale.

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