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Legno strutturale

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D.M. 14/01/2008 G.U. n. 029 del 04-02-2008 NTC 2008 in vigore dal 01 Luglio 2009

Il nuovo testo unificato e ha sostituito completamente le norme precedentemente emanate sulla stessa materia: anche sui carichi e sulle azioni sismiche.Comprende una ampia sezione riguardante le strutture di legno:

par. 4.4 COSTRUZIONI DI LEGNO

Formano oggetto delle presenti norme le opere costituite da strutture portanti realizzate con elementi di legno strutturale (legno massiccio, segato, squadrato oppure tondo) o con prodotti strutturali a base di legno (legno lamellare incollato, pannelli a base di legno) assemblati con adesivi oppure con mezzi di unione meccanici, eccettuate quelle oggetto di una regolamentazione apposita a carattere particolare. La presente norma può essere usata anche per le verifiche di strutture in legno esistenti purché si provveda ad una corretta valutazione delle caratteristiche del legno e, in particolare, degli eventuali stati di degrado. I materiali e i prodotti devono rispondere ai requisiti indicati nel § 11.7. Tutto il legno per impieghi strutturali deve essere classificato secondo la resistenza, prima della sua messa in opera. 4.4.1 VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA La valutazione della sicurezza deve essere condotta secondo i principi fondamentali illustrati nel Cap. 2. La valutazione della sicurezza deve essere svolta secondo il metodo degli stati limite. I requisiti richiesti di resistenza, funzionalità e robustezza si garantiscono verificando gli stati limite ultimi e gli stati limite di esercizio della struttura, dei singoli componenti strutturali e dei collegamenti. 4.4.2 ANALISI STRUTTURALE Nell’analisi globale della struttura, in quella dei sistemi di controvento e nel calcolo delle membrature si deve tener conto delle imperfezioni geometriche e strutturali. L’analisi della struttura si può effettuare assumendo un comportamento elastico lineare dei materiali e dei collegamenti considerando i valori pertinenti (medi o caratteristici) del modulo elastico dei materiali e della rigidezza delle unioni, in funzione dello stato limite e del tipo di verifica considerati.

I calcoli devono essere svolti usando appropriate schematizzazioni e, se necessario, supportati da prove. Lo schema adottato deve essere sufficientemente accurato per simulare con ragionevole precisione il comportamento strutturale della costruzione, anche in relazione alle modalità costruttive previste. Per quelle tipologie strutturali in grado di ridistribuire le azioni interne, anche grazie alla presenza di giunti di adeguata duttilità, si può far uso di metodi di analisi non lineari. In presenza di giunti meccanici si deve, di regola, considerare l’influenza della deformabilità degli stessi. Per tutte le strutture, in particolare per quelle composte da parti con diverso comportamento reologico, le verifiche, per gli stati limite ultimi e di esercizio, devono essere effettuate con riferimento, oltre che alle condizioni iniziali, anche alle condizioni finali (a tempo infinito).

par. 7.7 PROGETTAZIONE PER AZIONI SIMICHE – COSTRUZIONI DI LEGNO

Gli edifici sismoresistenti in legno devono essere progettati con una concezione strutturale in accordo ad uno dei seguenti comportamenti:

a) comportamento strutturale dissipativo; b) comportamento strutturale scarsamente dissipativo.

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par. 10 REDAZIONE DEI PROGETTI STRUTTURALI ESECUTIVI E DELLE RELAZIONI DI CALCOLO Il progetto deve comprendere i seguenti elaborati: - Relazione di calcolo strutturale, comprensiva di una descrizione generale dell’opera e dei criteri generali di analisi e verifica. - Relazione sui materiali; - Elaborati grafici, particolari costruttivi; - Piano di manutenzione della parte strutturale dell’opera; - Relazione sui risultati sperimentali corrispondenti alle indagini specialistiche ritenute necessarie alla realizzazione dell’opera. II progettista resta comunque responsabile dell’intera progettazione strutturale.

Par. 11 MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE 11.7 MATERIALI E PRODOTTI A BASE DI LEGNO

11.7.1 GENERALITÀ Legno massiccio e legno per usi strutturali.

La produzione, fornitura e utilizzazione dei prodotti di legno e dei prodotti a base di legno per uso strutturale dovranno avvenire in applicazione di un sistema di assicurazione della qualità e di un sistema di rintracciabilità che copra la catena di distribuzione dal momento della prima classificazione e marcatura dei singoli componenti e/o semilavorati almeno fino al momento della prima messa in opera. Ogni fornitura deve essere accompagnata, a cura del produttore, da un manuale contenente le specifiche tecniche per la posa in opera. Il Direttore dei Lavori è tenuto a rifiutare le eventuali forniture non conformi a quanto sopra prescritto. Il progettista sarà tenuto ad indicare nel progetto le caratteristiche dei materiali secondo le indicazioni di cui al presente capitolo. Tali caratteristiche devono essere garantite dai fornitori e/o produttori, per ciascuna fornitura, secondo le disposizioni applicabili di cui alla marcatura CE ovvero di cui al § 11.7.10. Il Direttore dei Lavori potrà inoltre far eseguire ulteriori prove di accettazione sul materiale pervenuto in cantiere e sui collegamenti, secondo le metodologie di prova indicate nella presente norma.

11.7.1.1 Proprietà dei materiali Si definiscono valori caratteristici di resistenza di un tipo di legno i valori del frattile 5% della distribuzione delle resistenze, ottenuti sulla base dei risultati di prove sperimentali effettuate con una durata di 300 secondi su provini all’umidità di equilibrio del legno corrispondente alla temperatura di 20 ±2°C ed umidità relativa dell’aria del 65 ± 5 %.

Il progetto e la verifica di strutture realizzate con legno massiccio, lamellare o con prodotti per uso strutturale derivati dal legno, richiedono la conoscenza dei valori di resistenza, modulo elastico e massa volumica costituenti il profilo resistente. 11.7.2 LEGNO MASSICCIO La produzione di elementi strutturali di legno massiccio a sezione rettangolare dovrà risultare conforme alla norma europea armonizzata UNI EN 14081 e, secondo quanto specificato al punto A del § 11.1, e recare la Marcatura CE. Qualora non sia applicabile la marcatura CE, i produttori di elementi di legno massiccio per uso strutturale, secondo quanto specificato al punto B del § 11.1, devono essere qualificati così come specificato al § 11.7.10. Il legno massiccio per uso strutturale è un prodotto naturale, selezionato e classificato in dimensioni d’uso secondo la resistenza, elemento per elemento, sulla base delle normative applicabili. I criteri di classificazione garantiscono all’elemento prestazioni meccaniche minime statisticamente determinate, senza necessità di ulteriori prove sperimentali e verifiche, definendone il profilo resistente, che raggruppa le proprietà fisico-meccaniche, necessarie per la progettazione strutturale.

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La classificazione può avvenire assegnando all’elemento una Categoria, definita in relazione alla qualità dell’elemento stesso con riferimento alla specie legnosa e alla provenienza geografica, sulla base di specifiche prescrizioni normative. Al legname appartenente a una determinata categoria, specie e provenienza, può essere assegnato uno specifico profilo resistente, utilizzando le regole di classificazione previste base nelle normative applicabili. La Classe di Resistenza di un elemento è definita mediante uno specifico profilo resistente unificato, a tal fine può farsi utile riferimento alle norme UNI EN 338:2004 ed UNI EN 1912:2005, per legno di provenienza estera, ed UNI 11035:2003 parti 1 e 2 per legno di provenienza italiana. Ad ogni tipo di legno può essere assegnata una classe di resistenza se i suoi valori caratteristici di resistenza, valori di modulo elastico e valore caratteristico di massa volumica, risultano non inferiori ai valori corrispondenti a quella classe. In generale è possibile definire il profilo resistente di un elemento strutturale anche sulla base dei risultati documentati di prove sperimentali, in conformità a quanto disposto nella UNI EN 384:2005. Le prove sperimentali per la determinazione di, resistenza a flessione e modulo elastico devono essere eseguite in maniera da produrre gli stessi tipi di effetti delle azioni alle quali il materiale sarà presumibilmente soggetto nella struttura. Per tipi di legno non inclusi in normative vigenti (emanate da CEN o da UNI), e per i quali sono disponibili dati ricavati su campioni “piccoli e netti”, è ammissibile la determinazione dei parametri di cui sopra sulla base di confronti con specie legnose incluse in normative di dimostrata validità. CLASSIFICAZIONE DEL LEGNO STRUTTURALE

L’elevata variabilita naturale delle caratteristiche morfologiche e meccaniche del legno ha portato alla necessita di definire criteri e

regole di classificazione in base alla resistenza, al fine di ottimizzarne gli impieghi strutturali. La classificazione secondo la resistenza e un processo di selezione attraverso il quale ogni singolo pezzo di legno puo essere inserito in una categoria (gruppo), cosi da attribuirgli valori affidabili di resistenza e rigidezza. Le regole di classificazione sono state sviluppate a fronte di migliaia di prove distruttive, mediante procedure codificate da norme tecniche e decenni di esperienza applicativa. Le norme relative alla classificazione indicano quali sono le caratteristiche ed i difetti ammissibili nelle diverse classi di resistenza, per una data specie legnosa o gruppo di specie, e per una provenienza geografica. La classificazione puo essere eseguita "a vista" o "a macchina" (la norma di riferimento e la UNI EN 14081). In entrambi i casi, lo scopo è lassegnazione del singolo elemento ad una categoria o a una classe di resistenza (gruppo di tipi di legname con proprieta di resistenza simili e quindi intercambiabili), in genere armonizzate con quelle definite dalla UNI EN 338. Entrambe le metodologie di classificazione, se correttamente adottate, permettono un piu razionale impiego del legno massiccio attraverso un favorevole dimensionamento delle strutture. Per le esigenze di progettazione, la classificazione secondo la resistenza e espressa da una serie di profili prestazionali per le specie legnose e le classi di qualita piu frequentemente usate. Il valore di riferimento che viene riportato nei profili prestazionali e, o il valore medio, o piu frequentemente il valore caratteristico, ovvero il valore del frattile della distribuzione assunta da una proprieta meccanica (generalmente il quinto percentile inferiore), determinato secondo il metodo previsto dalla UNI EN 384. La classificazione a vista assegna ciascun segato ad una classe di resistenza o a categorie sulla base di alcune caratteristiche facilmente rilevabili.

I metodi di valutazione delle varie caratteristiche sono generalmente quelli prescritti dalla norma UNI EN 1310, salvo quanto diversamente specificato nelle singole norme di classificazione. In particolare le caratteristiche o i difetti che devono essere valutati sono: - l’ampiezza media degli anelli di accrescimento, o eventualmente la massa volumica del legno; - la tipologia, posizione, frequenza e dimensione dei difetti quali: - nodi, misurati tramite il rapporto tra il diametro e la sezione di riferimento; - deviazione della fibratura ; - legno di reazione; - attacchi di insetti o agenti di carie del legno; - deformazioni; - smussi; - fessurazioni da ritiro; - lesioni meccaniche; - cipollature (ammesse con limitazioni solo dalla norma UNI 11035 per il legname italiano di castagno, larice, abete centro Italia, mentre sono escluse da tutte le altre norme di classificazione); - altro (inclusioni di corteccia, vischio………….).

Le normative prevedono che la classificazione degli elementi strutturali debba essere effettuata ad un umidita del legno inferiore o uguale al 20%: altrimenti infatti non è possibile valutare tutte le caratteristiche del legname ed in particolare le deformazioni, e le fessurazioni da ritiro. Anche l’inclinazione della fibratura non puo essere rilevata facilmente. La norma UNI EN 1912 riporta la corrispondenza tra le sigle adottate nelle norme di classificazione nazionali e il sistema di classi di resistenza definite dalla UNI EN 338. Per il legname strutturale Italiano (ovvero ricavato da alberi cresciuti in Italia), la norma UNI 11035 fissa le regole da adottare per effettuare la classificazione a vista.

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Nella pratica commerciale, la classe di resistenza del legno massiccio, soprattutto di conifera proveniente daAustria, Germania, Svizzera e Alto Adige, viene tradizionalmente indicata utilizzando le classi della norma DIN 4074, che fa riferimento al sistema delle classi di resistenza della UNI EN 338. La classificazione a macchina è stata sviluppata nei paesi anglosassoni a partire dagli anni ‘60 e si basa su criteri oggettivi che

prendono in considerazione le reali prestazioni meccaniche dell’elemento. La macchina misura uno o piu parametri prestazionali

(generalmente il modulo di elasticita apparente e "locale" a flessione, in vari punti del segato), attribuendo automaticamente ad ogni pezzo una classe di resistenza normalizzata, evidenziata mediante apposita marcatura. L’attribuzione di una categoria si basa sulla correlazione tra il parametro rilevato dalla macchina e le caratteristiche meccaniche del pezzo (in genere la resistenza a flessione).

L’affidabilita statistica della correlazione deve essere stata verificata tramite un’ampia serie di prove preliminari su un campione

rappresentativo della produzione in esame. Un controllo finale del segato consente poi di individuare quei difetti (attacchi di funghi ed insetti, nodi o fessurazioni di testata, legno di reazione) di cui la macchina puo non aver rilevato l’influenza. La classificazione a macchina è pertanto piu veloce ed efficace di quella a vista, ma richiede apparecchiature costose e personale qualificato per le necessarie operazioni di taratura, che viene normalmente riscontrata da un Ente indipendente. Altri sistemi di classificazione a macchina, attualmente in forte diffusione, si basano su una combinazione di diverse strumentazioni, in particolare: rilevazione del modulo di elasticita dinamico (con un metodo vibrazionale), scansione raggi X e laser per la localizzazione e la valutazione dei difetti del legname importanti ai fini della resistenza meccanica, misura delle dimensioni degli elementi, misura delle deformazioni, misura della densita e dell’umidita del legno. Classificazione del legname tipo Uso Fiume e Uso Trieste Attualmente questi assortimenti (molto importanti nel mercato italiano del legno strutturale) non possono essere classificati con le normative europee, ad eccezione della norma UNI 11035 e quindi solo se di provenienza italiana. Inoltre la regola di classificazione applicabile prescrive che, a causa

dell’eccessivo smusso, si debba attuare una riduzione della sezione resistente, a scapito quindi di un

uso razionale del legname. Per ovviare a questa penalizzazione sono in corso prove sperimentali su travi Uso Fiume e Trieste in modo da ricavare degli specifici profili prestazionali per questi assortimenti. Inoltre la norma quadro UNI EN 14081 attualmente non prevede la possibilita di classificare gli elementi Uso Fiume e Trieste, negando di fatto lautorizzazione alla marcatura CE di questo legname. Aggiornamento norma UNI 11035 La norma UNI 11035 è in corso di aggiornamento, essendosi resi disponibili ulteriori dati sperimentali relativi ad alcune specie italiane. I nuovi dati sono stati ricavati in maniera conforme alla UNI EN 384, come prescritto dalla UNI EN 14081, e pertanto i profili prestazionali delle categorie riportate nella Tabella 2.3, Tabella 2.4a, Tabella 2.5b in alcuni casi verranno modificati. Inoltre e previsto di inserire nella nuova versione della norma regole di classificazione e profili prestazionali specifici per gli assortimenti Uso Fiume e Trieste (per abete bianco e rosso ed eventualmente per castagno e larice). L’aggiornamento dei profili prestazionali consentirà anche di individuare le corrispondenze delle categorie UNI 11035 con le classi di resistenza della UNI EN 338, rendendo di fatto piu agevole la marcatura CE del legname italiano. Modifiche alla norma UNI EN 338 Anche il testo della norma UNI EN 338 e in corso di aggiornamento; in particolare è previsto l’inserimento di ulteriori classi di resistenza all’interno del gruppo delle latifoglie. Per quanto riguarda il legname italiano sarebbe di particolare interesse individuare una classe di resistenza idonea per il legname di castagno, che attualmente non trova una collocazione in nessuna di quelle esistenti.

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11.7.3 LEGNO STRUTTURALE CON GIUNTI A DITA (KVH) In aggiunta a quanto prescritto per il legno massiccio, gli elementi di legno strutturale con giunti a dita devono essere conformi alla norma UNI EN 385:2003, e laddove pertinente alla norma UNI EN 387:2003. Nel caso di giunti a dita a tutta sezione il produttore dovrà comprovare la piena efficienza e durabilità del giunto stesso. La determinazione delle caratteristiche di resistenza del giunto a dita dovrà basarsi sui risultati di prove eseguite in maniera da produrre gli stessi tipi di effetti delle azioni alle quali il giunto sarà soggetto per gli impieghi previsti nella struttura. Elementi in legno strutturale massiccio congiunti a dita non possono essere usati per opere in classe di servizio 3. 11.7.4 LEGNO LAMELLARE INCOLLATO 11.7.4.1 Requisiti di produzione e qualificazione Gli elementi strutturali di legno lamellare incollato debbono essere conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 14080. I produttori di elementi di legno lamellare per uso strutturale, per cui non è ancora obbligatoria la procedura della marcatura CE ai sensi del DPR 246/93, per i quali si applica il caso B di cui al §11.1, devono essere qualificati così come specificato al § 11.7.10, cui si deve aggiungere quanto segue. Il sistema di gestione della qualità del prodotto che sovrintende al processo di fabbricazione deve essere predisposto in coerenza con le norme UNI EN ISO 9001:2000 e certificato da parte di un organismo terzo indipendente, di adeguata competenza ed organizzazione, che opera in coerenza con le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006. Ai fini della certificazione del sistema di garanzia della qualità del processo produttivo, il produttore e l’organismo di certificazione di processo potranno fare utile riferimento alle indicazioni contenute nelle relative norme europee od internazionali applicabili. I documenti che accompagnano ogni fornitura devono indicare gli estremi della certificazione del sistema di gestione della qualità del processo produttivo. Ai produttori di elementi in legno lamellare è fatto altresì obbligo di: a) Sottoporre la produzione, presso i propri stabilimenti, ad un controllo continuo documentato condotto sulla base della norma UNI EN 386:2003. Il controllo della produzione deve essere effettuato a cura del Direttore Tecnico di stabilimento, che deve provvedere alla trascrizione dei risultati delle prove su appositi registri di produzione. Detti registri devono essere disponibili al Servizio Tecnico Centrale e, limitatamente alla fornitura di competenza, per il Direttore dei Lavori e il collaudatore della costruzione. b) Nella marchiatura dell’elemento, oltre a quanto già specificato nel § 11.7.10.1, deve essere riportato anche l’anno di produzione.

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Le dimensioni delle singole lamelle dovranno rispettare i limiti per lo spessore e l’area della sezione trasversale indicati nella norma UNI EN 386:2003. I giunti a dita “a tutta sezione” devono essere conformi a quanto previsto nella norma UNI EN 387:2003. I giunti a dita “a tutta sezione” non possono essere usati per elementi strutturali da porre in opera nella classe di servizio 3, quando la direzione della fibratura cambi in corrispondenza del giunto. 11.7.4.2 Classi di resistenza L’attribuzione degli elementi strutturali di legno lamellare ad una classe di resistenza viene effettuata dal produttore secondo quanto previsto ai punti seguenti. 11.7.4.2.1 Classificazione sulla base delle proprietà delle lamelle Le singole lamelle vanno tutte individualmente classificate dal produttore come previsto al § 11.7.2. L’elemento strutturale di legno lamellare incollato può essere costituito dall’insieme di lamelle tra loro omogenee (elemento “omogeneo”) oppure da lamelle di diversa qualità (elemento “combinato”) secondo quanto previsto nella norma UNI EN 1194:2000. Nella citata norma viene indicata la corrispondenza tra le classi delle lamelle che compongono l’elemento strutturale e la classe di resistenza risultante per l’elemento lamellare stesso, sia omogeneo che combinato. 11.7.4.2.2 Attribuzione diretta in base a prove sperimentali Nei casi in cui il legno lamellare incollato non ricada in una delle tipologie previste dalla UNI EN 1194:2000, è ammessa l’attribuzione diretta degli elementi strutturali lamellari alle classi di resistenza sulla base di risultati di prove sperimentali, da eseguirsi in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 14080. 11.7.5 PANNELLI A BASE DI LEGNO I pannelli a base di legno per uso strutturale, per i quali si applica il caso A di cui al §11.1, debbono essere conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 13986. Per la valutazione dei valori caratteristici di resistenza e rigidezza da utilizzare nella progettazione di strutture che incorporano pannelli a base di legno, può farsi utile riferimento alle norme UNI EN 12369-1:2002 e UNI EN 12369-2:2005. 11.7.6 ALTRI PRODOTTI DERIVATI DAL LEGNO PER USO STRUTTURALE Gli altri prodotti derivati dal legno per uso strutturale per i quali non è vigente una norma armonizzata di cui al punto A del § 11.1 o non è applicabile quanto specificato al punto C del medesimo § 11.1 devono essere qualificati così come specificato al § 11.7.10. 11.7.7 ADESIVI Gli adesivi per usi strutturali devono produrre unioni aventi resistenza e durabilità tali che l’integrità dell’incollaggio sia conservata, nella classe di servizio assegnata, durante tutta la vita prevista della struttura. 11.7.7.1 Adesivi per elementi incollati in stabilimento Gli adesivi fenolici ed amminoplastici devono soddisfare le specifiche della norma UNI EN 301:2006 In attesa di una specifica normativa, gli adesivi di natura chimica diversa devono soddisfare le specifiche della medesima norma e, in aggiunta, dimostrare un comportamento allo scorrimento viscoso non peggiore di quello di un adesivo fenolico od amminoplastico così come specificato nella norma UNI EN 301:2006, tramite idonee prove comparative. 11.7.7.2 Adesivi per giunti realizzati in cantiere In attesa di una specifica normativa europea, gli adesivi utilizzati in cantiere (per i quali non sono rispettate le prescrizioni di cui alla norma UNI EN 301:2006) devono essere sottoposti a prove in conformità ad idoneo protocollo di prova, per dimostrare che la resistenza a taglio del giunto non sia minore di quella del legno, nelle medesime condizioni previste nel protocollo di prova. 11.7.8 ELEMENTI MECCANICI DI COLLEGAMENTO Per tutti gli elementi metallici che fanno parte di particolari di collegamento (metallici e non metallici, quali spinotti, chiodi, viti, piastre, ecc...) le caratteristiche specifiche verranno verificate con riferimento alle specifiche normative applicabili per la categoria di appartenenza.

11.7.9 DURABILITÀ DEL LEGNO E DERIVATI 11.7.9.1 Generalità

La durabilità delle opere realizzate con prodotti in legno strutturali è ottenibile mediante un’accurata progettazione dei dettagli esecutivi. Al fine di garantire alla struttura adeguata durabilità, si devono considerare i seguenti fattori tra loro correlati: - La destinazione d’uso della struttura; - le condizioni ambientali prevedibili; - la composizione, le proprietà e le prestazioni dei materiali; - la forma degli elementi strutturali ed i particolari costruttivi; - la qualità dell’esecuzione ed il livello di controllo della stessa; - le particolari misure di protezione; - la probabile manutenzione durante la vita presunta. adottando in fase di progetto idonei provvedimenti volti alla protezione dei materiali.

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11.7.9.2 Requisiti di durabilità naturale dei materiali a base di legno Il legno ed i materiali a base di legno devono possedere un’adeguata durabilità naturale per la classe di rischio prevista in servizio, oppure devono essere sottoposti ad un trattamento preservante adeguato. Per i prodotti in legno massiccio, una guida alla durabilità naturale e trattabilità delle varie specie legnose è contenuta nella norma UNI EN 350:1996 parti 1 e 2, mentre una guida ai requisiti di durabilità naturale per legno da utilizzare nelle classi di rischio è contenuta nella norma UNI EN 460:1996. Le definizioni delle classi di rischio di attacco biologico e la metodologia decisionale per la selezione del legno massiccio e dei pannelli a base di legno appropriati alla classe di rischio sono contenute nelle norme UNI EN 335-1: 2006, UNI EN 335-2: 2006 e UNI EN 335-3: 1998. La classificazione di penetrazione e ritenzione dei preservanti è contenuta nelle norme UNI EN 351:1998 (Parte 1 e 2). Le specifiche relative alle prestazioni dei preservanti per legno ed alla loro classificazione ed etichettatura sono indicate nelle UNI EN 599-1:1999 e UNI EN 599-2:1998. 11.7.9.3 Resistenza alla corrosione I mezzi di unione metallici strutturali devono, di regola, essere intrinsecamente resistenti alla corrosione, oppure devono essere protetti contro la corrosione. L’efficacia della protezione alla corrosione dovrà essere commisurata alle esigenze proprie della Classe di Servizio in cui opera la struttura.

11.7.10 PROCEDURE DI QUALIFICAZIONE E ACCETTAZIONE

Le caratteristiche dei materiali, indicate nel progetto devono essere garantite dai fornitori e/o produttori, per ciascuna fornitura. 11.7.10.1 Disposizioni generali Qualora non sia applicabile la procedura di marcatura CE (di cui ai punti A e C del §11.1), per tutti i prodotti a base di legno per impieghi strutturali valgono integralmente, per quanto applicabili, le seguenti disposizioni che sono da intendersi integrative di quanto specificato al punto B del § 11.1.

Per l’obbligatoria qualificazione della produzione, i fabbricanti di prodotti in legno strutturale devono produrre al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per ciascun stabilimento, la documentazione seguente: - l’individuazione dello stabilimento cui l’istanza si riferisce; - il tipo di elementi strutturali che l’azienda è in grado di produrre; - l’organizzazione del sistema di rintracciabilità relativo alla produzione di legno strutturale; - l’organizzazione del controllo interno di produzione, con l’individuazione di un “Direttore Tecnico della produzione” qualificato alla classificazione del legno strutturale ed all’incollaggio degli elementi ove pertinente; - il marchio afferente al produttore specifico per la classe di prodotti “elementi di legno per uso strutturale”. Il Direttore Tecnico della produzione, di comprovata esperienza e dotato di abilitazione professionale tramite apposito corso di formazione, assumerà le responsabilità relative alla rispondenza tra quanto prodotto e la documentazione depositata.

I produttori sono tenuti ad inviare al Servizio Tecnico Centrale, ogni anno, i seguenti documenti: a) una dichiarazione attestante la permanenza delle condizioni iniziali di idoneità della organizzazione del controllo interno di qualità o le eventuali modifiche; b) i risultati dei controlli interni eseguiti nell’ultimo anno, per ciascun tipo di prodotto, da cui risulti anche il quantitativo di produzione. Il mancato rispetto delle condizioni sopra indicate, accertato anche attraverso sopralluoghi, può comportare la decadenza della qualificazione. Tutte le forniture di elementi in legno per uso strutturale devono riportare il marchio del produttore e essere accompagnate da una documentazione relativa alle caratteristiche tecniche del prodotto.

11.7.10.1.1 Identificazione e rintracciabilità dei prodotti qualificati

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Ogni prodotto qualificato deve costantemente essere riconoscibile per quanto concerne le caratteristiche qualitative e riconducibile allo stabilimento di produzione tramite marchiatura indelebile depositata presso il Servizio Tecnico Centrale. Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi differenti caratteristiche, ma fabbricati nello stesso stabilimento e con identificativi differenti da quelli di prodotti con uguali caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano essi o meno dello stesso produttore. La marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilità di manomissione. Per stabilimento si intende una unità produttiva a se stante, con impianti propri e magazzini per il prodotto finito. Nel caso di unità produttive multiple appartenenti allo stesso produttore, la qualificazione deve essere ripetuta per ognuna di esse e per ogni tipo di prodotto in esse fabbricato. Considerata la diversa natura, forma e dimensione dei prodotti, le caratteristiche degli impianti per la loro produzione, nonché la possibilità di fornitura sia in pezzi singoli sia in lotti, differenti possono essere i sistemi di marchiatura adottati, anche in relazione alla destinazione d’uso. Comunque, per quanto possibile, anche in relazione alla destinazione d’uso del prodotto, il produttore é tenuto a marchiare ogni singolo pezzo. Ove ciò non sia possibile, per la specifica tipologia del prodotto, la marchiatura deve essere tale che prima dell’apertura dell’eventuale ultima e più piccola confezione il prodotto sia riconducibile al produttore, al tipo di legname nonché al lotto di classificazione e alla data di classificazione. Tenendo presente che l’elemento determinante della marchiatura è costituito dalla sua inalterabilità nel tempo,e dalla impossibilità di manomissione, il produttore deve rispettare le modalità di marchiatura denunciate nella documentazione presentata al Servizio Tecnico Centrale e deve comunicare tempestivamente eventuali modifiche apportate.

Qualora, sia presso gli utilizzatori, sia presso i commercianti, l’unità marchiata (pezzo singolo o lotto) viene scorporata, per cui una parte, o il tutto, perde l’originale marchiatura del prodotto è responsabilità sia degli utilizzatori sia dei commercianti documentare la provenienza mediante i documenti di accompagnamento del materiale e gli estremi del deposito del marchio presso il Servizio Tecnico Centrale.

I produttori, i successivi intermediari e gli utilizzatori finali devono assicurare una corretta archiviazione della documentazione di accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilità per almeno 10 anni e devono mantenere evidenti le marchiature o etichette di riconoscimento per la rintracciabilità del prodotto. Eventuali disposizioni supplementari atte a facilitare l’identificazione e la rintracciabilità del prodotto attraverso il marchio potranno essere emesse dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

11.7.10.1.2 Forniture e documentazione di accompagnamento

Tutte le forniture di legno strutturale devono essere accompagnate da una copia dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. L’attestato può essere utilizzato senza limitazione di tempo, finché permane la validità della qualificazione e vengono rispettate le prescrizioni periodiche di cui al § 11.7.10.1. Sulla copia dell’attestato deve essere riportato il riferimento al documento di trasporto. Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante o trasformatore intermedio. Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera, è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi. 11.7.10.2 Prodotti provenienti dall’estero Gli adempimenti di cui al § 11.7.10 si applicano anche ai prodotti finiti provenienti dall’estero e non dotati di marcatura CE. Nel caso in cui tali prodotti, non soggetti o non recanti la marcatura CE, siano comunque provvisti di una certificazione di idoneità tecnica riconosciuta dalle rispettive Autorità estere competenti, il produttore potrà, in alternativa a quanto previsto al § 11.7.10.1, inoltrare al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dell’equivalenza della procedura adottata nel Paese di origine depositando contestualmente la relativa documentazione per i prodotti da fornire con il corrispondente marchio. Tale equivalenza è sancita con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

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Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CEE (denominata CPD) Nella direttiva CPD, per “materiale da costruzione” s’intende qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in opere di costruzione, le quali comprendono gli edifici e le opere d’ingegneria civile.

I 6 PRINCIPI FONDAMENTALI PREVISTI DALLA CPD

• resistenza meccanica e stabilità • sicurezza in caso di incendio • igiene, salute e ambiente • sicurezza nell’impiego • protezione contro il rumore • risparmio energetico e ritenzione di calore

LA MARCATURA CE

La Direttiva Prodotti da Costruzione “CPD DIRETTIVA 89/106 CEE del 21/12/89” prevede il sistema per rendere il prodotto conforme e per dichiarare tale conformità recepita in Italia con DPR 246/93

Cosa significa CE

CE = acronimo di “Conformity Expectancy”, ovvero presunzione di conformità

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CE= attestazione del produttore della conformità a norma di quei prodotti, ovvero alla norma della direttiva che impone quei requisiti minimi essenziali richiamati per quel prodotto specifico

COSA SIGNIFICA MARCARE CE

Ogni pezzo di legno ad uso strutturale classificato, deve essere chiaramente ed indelebilmente marcato con le informazioni date nel capitolo 7.2. se l’uso finale della trave non richiede la marcatura su ogni singolo pezzo per motivi estetici, ogni pacco di travi deve essere accompagnato da documenti commerciali che diano le informazioni richieste dal capitolo 7.2 e 7.3.

CHI DEVE MARCARE CE

Il produttore è tenuto a marcare CE il proprio prodotto. In caso di lavorazione del singolo elemento strutturale (ad es. piallatura), questa comporti una riduzione di sezione superiore a 5mm per dimensione minore e uguale a 100 mm. o superiore a 10mm per dimensione piu' grande di 100 mm, la classificazione deve essere riconsiderata, il legno deve essere riclassificato e rimarcato CE.

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N° ORDINE DI PRODUZIONE

CLIENTE

classificazione a vista DIN 4074-1 S7 S10 S13

classe di resistenza meccanica C 16 C24 C30

specie legnosa WPCA LADC PCAB

Durabilità 4 3/4 4

reazione al fuoco

Umidità dry grade

fresco

D s2 d0

1359TECNOWOOD – RUVO

2010

UNI EN 14081-1

1359/CPD/073

legno strutturale

AVVERTENZE Il legno è una materia prima di origine vegetale derivante da organismi biologici. L’habitat in cui nascono e crescono questi organismi è un ambiente del tutto naturale, perciò soggetto alle infinite variabili della natura: stagioni, eventi meteorici, ecc. I nodi e nodini (sono la sezione trasversale di rami inglobati nel tessuto ligneo del fusto) possono essere presenti e sono da considerare tipici di tutte le specie legnose. Nel tempo essi possono creare delle leggere fuoriuscite di resina. La resina è una sostanza cicatrizzante prodotta dall’albero durante la crescita per proteggere i tessuti lignei. Questo contenuto a volte può fuoriuscire sotto forma di goccioline che con il tempo cristallizzano. Vi possono inoltre essere delle porzioni degli elementi del manufatto che presentano delle porzioni con marcate differenze cromatiche, questo accade se si è in presenza di differenze di fibratura, di densità di tessuto ligneo, e/o differente sezione lignea. Questi eventi sono tipici di alcune specie legnose e non possono essere evitati per natura intrinseca del legno stesso. Il legno è soggetto alla presenza di fessure da ritiro dovute alla caratteristica tecnologica di igroscopicità. In virtù di questo aspetto qualora il contenuto di umidità ambientale sia diverso da quello dell’elemento in legno, esso tenderà a mettersi in equilibrio e pertanto a presentare dei movimenti dimensionali e geometrici. Per garantire l’incolumità di qualsiasi persona esposta e del materiale oggetto della fornitura, predisporre adatti sistemi di trasporto movimentazione e stoccaggio tenendo ben presente l’incidenza dovuta al peso dei manufatti. Il trasporto e la movimentazione dei manufatti, devono essere svolti da personale qualificato. Il materiale imballato deve essere immagazzinato e conservato in ambienti coperti in cui la temperatura sia compresa tra –10 e +40 con umidità del 60 -70%, disposto protetto dai raggi solari (UV) e in modo da non far prendere forme inadeguate. L’imballo non è impermeabilizzato contro la piogia e l’umidità. Il materiale deve essere stoccato in modo da non compromettere l’integrità del materiale. Non collocare in luoghi soggetti ad infiltrazione di umidità Non è possibile appoggiare o sovrapporre materiale di altra natura in prossimità dei colli del materiale fornito. Evitare usi impropri del prodotto.Questo documento è parte integrante del prodotto in legno massiccio destinato alle costruzioni.

Impossibile visualizzare l'immagine. La memoria del computer potrebbe essere insufficient e per aprire l'immagi ne oppure l'immagi ne potrebbe essere danneggiat a. Riavvi are il computer e aprire di nuovo il file. Se viene visualizzata di nuovo la x rossa, potrebbe essere nec essario eliminare l'immagi ne e inserirla di nuovo.

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Manuale per il controllo della Trasformazione / Lavorazione in accordo a quanto specificato dal

DM 14.01.08

� PRODOTTI IN LEGNO AD USO STRUTTURALE � GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE E

TRASFORMAZIONE (di prodotti conformi alla CPD 89\106 e DM 14.01.08 per la realizzazione e/o lavorazione/trasformazione di elementi in legno massiccio e\o incollato ad uso strutturale)

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Indice

• Scopo e campo di applicazione

• Obbiettivi per la qualità

• Riferimenti normativi

• Organigramma

• Descrizione del sito di produzione

• Formazione

• Controllo qualità per le attività di produzione

• Controllo qualità per le attività di trasformazione

• Documento di gestione

• Definizione dei prodotti

• Non conformità

• Rintracciabilità e marcatura

• Taratura strumenti e lista macchinari

Allegati Allegato 1 > Scheda formazione personale

Allegato 2 > Scheda di accettazione materiale

Allegato 3 > Scheda lavorazione

Allegato 4 > Scheda registrazione non conformità

Allegato 5 > Marchiatura prodotti

Allegato 6 > Marchiatura elementi

Allegato 7 > Qualificazione scritta per i prodotti

Allegato 8 > Dichiarazione di conformità per le lavorazioni

Allegato 9 > Manuale di posa e manutenzione

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Scopo e campo di applicazione I contenuti del seguente documento di controllo della trasformazione (in accordo con quanto specificato nel DM 14.01.08) sono applicati alle attività di lavorazione dei prodotti in legno massiccio ad uso strutturale di prodotti acquistati in conformità alla CPD, atte a trasformarli in elementi come di seguito riportato.

ELENCO PRODOTTI TRASFORMATI Produzione e/o Lavorazione

Tipo di prodotto

Specie Codice Origine o Fornitore

Norma classificazione

a vista

Norma conformità Dim. MAX (m)

Tipo di Lavorazione

Trasformazione

Trave legno Massiccio Abete

Rosso; Abete Bianco

(Spigolo Vivo)

Picea abies

Abies alba

PCWB

Austria Arco

Alpino

DIN 4074-1

UNI 11035-1/2

DM 14.01.08

b=0,50 h=0,50

p=13

Manuali con frese e

pialle; CNC

Trasformazione

Trave legno Massiccio Abete

Rosso; (Spigolo Vivo)

Picea abies

PCAB

Austria Arco

Alpino

DIN 4074-1

UNI 11035-1/2

DM 14.01.08

b=0,50 h=0,50

p=13

Manuali con frese e

pialle; CNC

Trasformazione

Trave legno Massiccio Abete

bianco (Spigolo Vivo)

Abies alba

PAAB

Austria Arco

Alpino

DIN 4074-1

UNI 11035-1/2

DM 14.01.08

b=0,50 h=0,50

p=13

Manuali con frese e

pialle; CNC

Trasformazione

Trave legno Massiccio Abete

bianco (Uso Fiume)

Picea abies

Abies alba

PCWB

Austria Arco

Alpino

DIN 4074-1

UNI 11035-1/2

DM 14.01.08

b=0,50 h=0,50

p=13

Manuali con frese e

pialle; CNC

Trasformazione

Trave legno Massiccio Abete

bianco (Uso Fiume)

Abies alba

PAAB

Austria Arco

Alpino

DIN 4074-1

UNI 11035-1/2

DM 14.01.08

b=0,50 h=0,50

p=13

Manuali con frese e

pialle; CNC

Trasformazione

Trave legno Massiccio Abete

rosso (Uso Fiume)

Picea abies

PCAB

Austria Arco

Alpino

DIN 4074-1

UNI 11035-1/2

DM 14.01.08

b=0,50 h=0,50

p=13

Manuali con frese e

pialle; CNC

Trasformazione

Trave legno Massiccio Douglasia

(Spigolo Vivo)

Pseudotzuga Menziesii

PSMN

Austria Arco

Alpino

DIN 4074-1

UNI 11035-1/2

DM 14.01.08

b=0,50 h=0,50

p=13

Manuali con frese e

pialle; CNC

Trasformazione

Trave legno Massiccio Castagno

(Spigolo Vivo)

Castanea Sativa

CTST Italia UNI 11035-1/2 DM 14.01.08

b=0,50 h=0,50 p=13

Manuali con frese e

pialle; CNC

Trasformazione

Trave legno Massiccio Castagno

(Uso Fiume)

Castanea Sativa

CTST Italia UNI 11035-1/2 DM 14.01.08

b=0,50 h=0,50 p=13

Manuali con frese e

pialle; CNC

Trasformazione Trave legno

Massiccio Rovere (Spigolo Vivo)

Quercus spp QCXE Francia

Germania NF B 52-001 DIN 4074-5

DM 14.01.08

b=0,50 h=0,50 p=13

Manuali con frese e

pialle; CNC

Trasformazione Trave legno

Massiccio Rovere (Uso Fiume)

Quercus spp QCXE Francia

Germania NF B 52-001 DIN 4074-5

DM 14.01.08

b=0,50 h=0,50

Manuali con frese e

pialle; CNC

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p=13

Trasformazione

Trave legno Massiccio Castagno

(Uso Fiume)

Castanea Sativa

CTST Italia UNI 11035-1/2 DM 14.01.08

b=0,50 h=0,50 p=13

Manuali con frese e

pialle; CNC

Trasformazione

Legno Lamellare di Abete – Pino –

Larice – Douglas - Quercia

///

////

Austria – Germania – Polonia – Estonia – Svezia –

Finlandia - Norvegia

(CNE)

////

DM 14.01.08

EN 14080

b=0,50 h=0,50 p=30

Manuali con frese e pialle; CNC

Trasformazione

Legno KVH

Bilama e Trilama

///

////

Austria – Germania Polonia – Estonia – Svezia –

Finlandia - Norvegia

(CNE)

////

DM 14.01.08

EN 385-EN386 (EN 15497)

b=0,50 h=0,50 p=30

Manuali con frese e pialle; CNC

Trasformazione Pannelli multistrato

x-lam crosslam

Austria – Germania Polonia – Estonia – Svezia –

Finlandia - Norvegia

(CNE)

Manuali con frese e

pialle; CNC

Questo documento di controllo qualità è introdotto nell'azienda, viene mantenuto, documentato e sottoposto annualmente ad una valutazione della sua validità (dal S.T.C.).

Ogni attività legata alla produzione ed alla trasformazione è pianificata e registrata, tutti i documenti sono custoditi dall'organizzazione per almeno 10 anni.

Obbiettivi per la qualità Questo documento di controllo del processo di lavorazione dispone informazioni sulle caratteristiche determinate per mezzo della classificazione, relative ai prodotti in legno da costruzione (per usi strutturali) che saranno messi sul mercato. Le tolleranze dimensionali e le classi qualitative sono definite nel capitolo riferimenti normativi , in funzione della norma di riferimento per ogni specifico prodotto e specie legnosa. Il controllo dei processi di trasformazione è soggetto ad una qualificazione del prodotto; ciò sta ad indicare che il produttore mette in commercio questi elementi ad uso strutturale con la presunzione che siano conformi a quanto stabilito dal DM 14.01.08 (§11.7). Il presente documento è applicato come controllo delle attività di lavorazione e trasformazione di prodotti marcati CE quali: legno lamellare, BI-TRI lama. Entrambe le tipologie di attività: produzione e trasformazione sono soggette a denuncia e qualificazione presso il STC - Servizio Tecnico Centrale - del ministero delle infrastrutture.

Riferimenti normativi

Norma Campo di applicazione

UNI EN 14081-1 Strutture di legno – legno strutturale massiccio con sezione rettangolare classificato secondo la resistenza, parte 1: requisiti generali

UNI EN 14080 Strutture di legno – Legno lamellare incollato

UNI EN 338 Legno struturale – Classi di resistenza

UNI EN 1912 Corrispondenza fra classi di resistenza delle normative nazionali

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UNI EN 1194 Strutture di legno - legno lamellare incollato - Classi di resistenza e determinazione dei valori caratteristici

UNI EN 385 – UNI EN 386 Legno strutturale con giunzioni a dita - requisiti prestazionali e requisiti minimi di produzione

DIN 4074-1/5 Norma per la classificazione a vista – Legname di Provenienza Tedesca

NF B 52-001 Norma per la classificazione a vista – Legname di Provenienza Francese

UNI EN 13182-2 Contenuto di umidità nel legno

EN 336 – EN 390 Legno massiccio – Incollato: Dimensioni e scostamenti ammissibili

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Formazione Le figure professionali che operano nelle attività di trasformazione dei prodotti in legno massiccio ad uso strutturale e lavorazione di elementi in legno massiccio ed incollato ad uso strutturale sono formate secondo le seguenti modalità:

Figura professionale Formazione con cadenza

DIRETTORE TECNICO DI PRODUZIONE Iniziale GRADER (classificatore) Iniziale + Annuale SUPERVISORE Iniziale + Annuale

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Verbale di formazione del supervisore e del classificatore da parte del DTP aziendale. L'attività di formazione, certificata con la compilazione della presente scheda, viene eseguita in fase iniziale e successivamente aggiornata ogni anno. Il supervisore ed il classificatore, una volta formati sono in grado di classificare il legno secondo le classi di resistenza imposte dalle vigenti normative

SCHEDA FORMAZIONE

COGNOME

NOME

ADDESTRATORE

COGNOME

NOME

ENTE

DETTAGLIO DI FORMAZIONE DATA ORE

FORMAZIONE PER LA CLASSIFICAZIONE A VISTA DEL

LEGNO MASSICCIO AD USO STRUTTURALE:

NF B 52-001

VALUTAZIONE FORMAZIONE

� 1 DISCRETO (personale che deve essere guidato) � 2 BUONO (personale che può lavorare in autocontrollo) � 3 OTTIMO (personale che può guidare altri collaboratori)

TOTALE ORE

FIRMA DEL FORMATORE

FIRMA DEL FORMATO

FORMAZIONE DI AFFIANCAMENTO DATA ORE

VERIFICA DELLA CORRETTA CLASSIFICAZIONE

SU 50 TRAVI CON ERRORE 0% (NON VI SONO LIMITI

DETTATI DALLA NORMA)

VALUTAZIONE AFFIANCAMENTO

� 1 DISCRETO (personale che deve essere guidato) � 2 BUONO (personale che può lavorare in autocontrollo) � 3 OTTIMO (personale che può guidare altri collaboratori)

TOTALE ORE

FIRMA DEL FORMATORE

FIRMA DEL FORMATO

TOTALI ORE

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Controllo qualità per le attività di trasformazione Gli elementi lignei ad uso strutturale che vengono lavorati e trasformati sono, in relazione alla tipologia:

� marchiati CE � qualificati (classificati) secondo la resistenza meccanica

Controlli Analisi documentale Lavorazione Spedizione

Controllo Marcatura e

conformità del materiale in accettazione

UNI EN 14080 lamellare UNI EN 14081-1 massiccio DM 14.01.08 uso fiume

UNI EN 15497 kvh UNI EN 13986 pannelli

Controllo finale del DTP

Identificazioni dei prodotti Identificare il materiale con nome fornitore e data di arrivo

Marchiatura ai sensi del DM 14-01-08

Controlli in lavorazione

Controlli dell’operatore della conformità delle lavorazioni

all’ordine/progetto

Controllo finale del DTP conformità delle lavorazioni

all’ordine/progetto

Controllo dimensioni finali

Tolleranze UNI EN 336 massiccio UNI EN 390 lamellare

Tolleranze UNI EN 336 massiccio UNI EN 390 lamellare

Controllo finale del DTP

Controllo umidità UNI EN 13183-2 UNI EN 13183-2 Controllo finale del DTP

Provvedimenti in caso di NC Non trasformare/lavorare per usi strutturali

No marcatura e scartare dal lotto

No marcatura Centro di Lavorazione

I controlli vengono effettuati sul 100% degli elementi in legno ad uso strutturale, lavorati e trasformati. Le verifiche delle attività di lavorazione sono effettuate come corrispondenza ai progetti forniti da un tecnico abilitato su commissione del cliente. Scheda di accettazione del materiale in consegna presso il nostro stabilimento. La presente scheda è compilata in tutti i casi di consegna di elementi in legno ad uso strutturale (già qualificati\marchiati) da parte del personale di gestione del magazzino e attesta: la quantità di materiali, la rispondenza con i DDT e riporta i codici di tracciamento dei materiali che verranno poi utilizzati nel nostro sistema di produzione e vendita.

FORNITORE RIF. DATA DI CONSEGNA

N° pezzi

TIPO DI LEGNAME

Specie legnosa Lunghezza

SEZIONE grezza di fatturazione

SEZIONE finita

LAVORAZIONE NF B 52-001 ORIGINE UMIDITA’

ABETE BIANCO

ABETE ROSSO

DOUGLASIA

ROVERE

(R)

piallato grezzo STI STII STIII ------- FRANCIA NOTE Se < 20%

S1 S2 S3 S ITALIA

CASTAGNO (C)

S13 S10 S7 LS GERMANIA

(Legenda: A=ALTRO)

Contrassegnare con una X se il materiale è accettato in conformità con quanto dichiarato dai Documenti di Trasporto

(in caso contrario compilare relativo allegato inerente le NC)

DATA FIRMA ADDETTO AL CONTROLLO

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Descrizione linea di lavorazione

La nostra procedura di lavorazione di elementi in legno strutturale è così articolata:

� ordine di produzione, � verifica e approvvigionamento dei i materiali ed i semilavorati di cui necessita, � deposito sul centro di taglio nell'area di lavorazione di carpenteria strutturale

Le attività di lavorazione meccanica del legno, vengono affiancate dalla compilazione della documentazione di produzione necessaria: per ogni pezzo lavorato vengono registrati nell'apposito modulo varie informazioni, tra cui il lotto di produzione del fornitore ed il riferimento commessa imballo un etichetta che attesta tipo di materiale e classe di resistenza. Tutti i dati tecnici ed i riferimenti di produzione e tracciamento vengono infine consegnati al committente su supporto cartaceo. I pacchi di elementi prodotti vengono minuziosamente controllati dal DTP prima della messa in commercio, in questa sede viene allegato ad ogni interno di cui fa parte.

Lavorazioni e permanenza di marcatura di conformità o certificato di qualifica della resistenza

Tipologia delle lavorazioni

Lavorazioni senza la necessità di rimarcare CE

Necessità di rimarcare Marchio Produttore

Perdita di conformità

Legno massiccio ad uso strutturale conforme a UNI

EN 14081-1

Piallatura massima di 5 mm per sezioni <10 cm Piallatura massima di 10 mm per sezioni > 10 cm

Tagli in lunghezza (depezzare ed accorciare le travi)

sull’elemento rispetto alla lunghezza

Cambio di sezione oltre i limiti stabiliti sopra per la piallatura

Oltre i limiti stabiliti nella colonna a fianco

Oltre i limiti stabiliti nella colonna a fianco

Legno lamellare ad uso strutturale conforme a UNI

EN 14080

Tagli in lunghezza (depezzare ed accorciare le travi) sull’elemento rispetto alla lunghezza

Non è possibile rimarcare CE una trave in legno lamellare

Cambio di sezione sia con taglio sull’asse

verticale che orizzontale

I materiali che vengono lavorati e trasformati nei limiti specificati nelle norme e riportati nella tabella precedente, non perdono le attestazioni di resistenza meccanica o la marcatura di produzione / CE già presente.

In tutti questi casi, non risulta necessaria una nuova campagna di marcatura e qualificazione dei prodotti, che possono essere direttamente commercializzati. Tuttavia, spesso accade, che le lavorazioni richieste dai progetti vadano ad interferire con i parametri qualitativi e dimensionali dei materiali, che perdono così la loro garanzia di resistenza. In queste situazioni, la nostra organizzazione si incarica di analizzare nuovamente gli elementi trasformati, qualificandoli nuovamente con le opportune modifiche nei valori di resistenza meccanica garantita.

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Documento di gestione Ogni lotto di trasformazione\lavorazione è seguito rispettivamente da una scheda di lavorazione (vedi allegato n°03), in cui vengono dichiarati in maniera completa tutti i dati relativi ai materiali coinvolti nelle attività in oggetto. La scheda verrà consegnata al committente dei materiali. Il classificatore (DTP) è responsabile per la gestione e la veridicità delle misure e delle informazioni riportate nel documento. Controlla la veridicità e la completezza di questi dati su un numero campione di ordini di produzione certificandolo con una firma sul documento stesso. La fatturazione della merce commercializzata è effettuata sulla base dei dati comunicati tramite la sopra menzionata scheda di lavorazione . Viene mantenuto in azienda un archivio di tutti questi documenti. Scheda di lavorazione del materiale in commessa. La presente scheda viene compilata dal personale addetto alla classificazione e\o lavorazione dei materiali e degli elementi da trasformare (grader) durante le attività legate alla commessa di riferimento. Il supervisore e\o il DTP visionano la scheda ad attività ultimate, verificando la corretta classificazione dei materiali e\o la rispondenza degli elementi trasformati al progetto strutturale di riferimento.

CLIENTE RIF.

Lavorazione ? Sì No (contrassegnare con una X)

N° pezzi

TIPO DI LEGNAME

Specie legnosa Lunghezza

SEZIONE grezza di fatturazione

SEZIONE finita

LAVORAZIONE NF B 52-001 ORIGINE UMIDITA’

MASSICCIO

LAMELLARE

KVH

BILAMA piallato grezzo STI STII STIII ------- FRANCIA CNC MANUALI

< 20%

S1 S2 S3 S ITALIA

TRILAMA S13 S10 S7 LS GERMANIA AUSTRIA

Parte da compilare a cura del Direttore Tecnico di Produzione

Contrassegnare con una X se il materiale è controllato dal Direttore Tecnico di

Produzione (in caso contrario compilare relativo allegato

inerente le NC)

DATA FIRMA DTP

Parte da compilare a cura del classificatore

DATA FIRMA ADDETTO AL CONTROLLO

La classificazione è effettuata in conformità alla norme NF B 52-001, UNI 11035-1/2, DIN 4074-1/5 ed è effettuata sulla sezione finita. Il cliente richiede che, per motivi estetici, non siano marcate le singole travi ma la conformità sia nella forma scritta. E’ necessario leggere attentamente le avvertenze allegate al prodotto prima di utilizzare lo stesso. Nel caso di lamellare, kvh, bilama e trilama riportare la classe di resistenza dichiarata dal produttore.

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Definizione dei prodotti

Prodotti in legno massiccio ad uso strutturale che vengono qualificati in base alla resistenza

Specie legnose Abete rosso, PCAB, (Picea abies) ; Abete bianco (Abies Alba); misto Abete Bianco-Rosso|; Rovere, QCXE (Quercus spp); Castagno (CSNT); Douglasia (PSMN)

Provenienza PCAB: ITALIA/AUSTRIA PAAB: ITALIA/AUSTRIA WPCA: ITALIA/AUSTRIA QCXE: FRANCIA/GERMANIA CTNT: ITALIA PSMN: ITALIA

Classe a vista UNI 11035-1/2 S1 S2 S3 Note

Classe a vista NF B 52-001 STI STII STIII

Classe a vista DIN 4074-1 S13 S10 S7 DIN 4074-5: LATIFOGLIE DI PROVENIENZA TEDESCA:

LS7/ LS10/ LS13

Assortimento Travi (spigolo vivo Uso Fiume e Uso Trieste)

Dimensioni Lunghezza [m] Larghezza [cm] Spessore[cm]

0-13,50 4 – 50 4 – 50

finitura della superficie Segata, piallato e spazzolato, asciato

Contenuto di umidità DRY GRADE ≤ 20% O FRESCO > 20%

Durabilità naturale EN 350-2 Abete rosso 4; Rovere 2

Reazione al fuoco D-s2, d0

Tolleranze dimensionali UNI EN 336

Metodo di misurazione delle dimensioni dei segati UNI EN 1309-1 La classe di tolleranza considerata è la classe 1

Prodotto in legno BI-TRI lama ad uso strutturale che viene lavorato e trasformato

Provenienza Conifere CNE Europa: Nord Italia, Austria, Germania;

Specie legnosa Abete rosso PCAB; Larice LADC;

Classe a vista DIN 4074-1 S10

Classe di resistenza

meccanica EN 338

C24

Assortimento TRAVI

Dimensioni bilama Lunghezza [m] Larghezza [cm] Spessore[cm]

0 – 18 6-24 6-28

Dimensioni trilama 0 – 18 6-24 6–28

Contenuto di umidità Max 15 % con scostamento massimo di +- 2% massimo range 4%

Durabilità naturale EN

350-2

Abete rosso 4; Larice 3-4;

Reazione al fuoco D-s2, d0

Tolleranze dimensionali

UNI EN 390

Metodo di misurazione delle dimensioni – segati UNI EN 1309-1

Trattamenti contro gli

attacchi biologici

Nessun trattamento

Tipo di collante Poliuretanico o melaminica EN 301 conforme a allegato C della UNI EN 14080

Emissione di formaldeide NESSUNA EMISSIONE o E1

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Prodotto in legno lamellare ad uso strutturale che viene lavorato e trasformato

Provenienza Conifere CNE Europa: Austria, Germania;

Specie legnosa Abete rosso PCAB; Larice LADC;

Classe di resistenza

meccanica EN 1194

GL24 h e c, GL 28 h e c, GL 32 h e c, GL 36 h e c

Assortimento TRAVI

Dimensioni Lunghezza [m] Larghezza [cm] Spessore[cm]

0 – 53 5-24 10-250

Contenuto di umidità Max 15 % con scostamento massimo di +- 2% massimo range 4%

Durabilità naturale EN

350-2

Abete rosso 4; Larice 3-4;

Reazione al fuoco D-s2, d0

Tolleranze dimensionali

UNI EN 390

Metodo di misurazione delle dimensioni – segati UNI EN 1309-1

Trattamenti contro gli

attacchi biologici

Nessun trattamento

Tipo di collante Poliuretanica o melaminica EN 301 conforme a allegato C della UNI EN 14080

Emissione di formaldeide Nessuna emissione o E1

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Non conformità Tutte la rilevazioni di non conformità effettuate durante le fasi di trasformazione degli elementi in legno ad uso strutturale vengono registrate sul documento: dichiarazione di non conformità (vedi allegato n°04), nel quale vengono riportate anche le azioni correttive applicate e i relativi risultati ottenuti. Nel medesimo modulo sono registrati gli eventuali reclami verso i fornitori riguardanti la partita di materiale ricevuto e i possibili reclami dei clienti finali del materiale commercializzato. Queste schede vengono analizzate per ottenere un quadro completo dei rapporti di non conformità che mostri quelle che sono le principali cause di mancata accettazione dei materiali allo scopo di un miglior controllo della qualità delle fasi di lavorazione interne. I rapporti di NC vengono archiviati all'interno dell'azienda e conservati per almeno 10 anni.

Scheda di registrazione delle non conformità (NC). Il presente documento viene compilato dall'addetto alla lavorazione, dal supervisore o dal DTP, qualora vengano riscontrate durante i processi di controllo (specificati nel FPC) delle non conformità del prodotto\elemento in questione, legate alla classificazione o alla tipologia di lavorazione effettuata. Queste schede vengono registrate e conservate al fine di un'analisi del nostro ciclo produttivo. Processo interessato : COMMESSA ZXZZXXX

Responsabile del processo SIG. XXXX

Descrizione delle NON CONFORMITA’

LA TRAVE N° ------- DELLA LISTA DI PRODUZIONE PRESENTA UNA LAVORAZIONE EFFETTUATA DIVERSAMENTE DA QUANTO RIPORTATO NEI DISEGNI DI LAVORAZIONE E PRECISAMENTE UNA ……………………………… CON DIMENSIONI MAGGIORI DI CIRCA 3 MM. CADAUNA, OLTRE QUELLA DI TOLLERANZA

Interne Esterne

DATA: ………………

Firma del Rilevatore Non conformità: …………….

Descrizione trattamento Non conformità

LA TRAVE NON PUO’ ESSERE RIPROPOSTA IN QUANTO LA LAVORAZIONE E’ ERRATA E NECESSITA DI SOSTITUZIONE CON ALTRA NUOVA TRAVE DA LAVORARE Data prevista di fine risoluzione. …………… Responsabile trattamento……………..

Efficacia del trattamento della non conformità: Data:……………………. Trattamento valutato da: …………………………..

Azione correttiva

Sì, azione correttiva n° ___________ No

Azione preventiva

Sì, azione preventiva n°________ No

Valutazione azione :

Data ________________

Positiva Negativa Responsabile della valutazione________________

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Tracciabilità e marcatura Come espresso chiaramente nelle NTC 2008 ogni elemento lavorato presso la nostra organizzazione viene qualificato, identificato e marchiato secondo le seguenti modalità:

> Ogni consegna di legno massiccio ad uso strutturale non trasformato\lavorato, viene regolarmente qualificata secondo la resistenza seguendo la normativa indicata dal DM 14.01.08.

Ogni elemento qualificato è marchiato con il marchio "tipo" rappresentato in allegato n°05 direttamente impresse o sull'elemento o su apposito cartellino in PVC con inchiostro indelebile. Il "marchio tipo" reca le seguenti informazioni: marchio del produttore (depositato presso il STC), specie legnosa, classe di resistenza UNI EN 338, data di produzione e ref. di commessa. Ogni lotto di materiale commercializzato è accompagnato dai seguenti documenti, registrati nel DDT: abilitazione ministeriale alla produzione di elementi in legno ad uso strutturale, attestazione DTP, dichiarazione di avvenuta qualificazione dei materiali in consegna secondo le vigenti normative. La marcatura CE degli elementi in legno massiccio non è ancora stata resa obbligatoria, pertanto si provvederà a regolare i meccanismi di produzione e marchiatura secondo le nuove direttive di

conformità UNI EN 14081-1 non appena il legno massiccio dovrà essere tassativamente marchiato CE. il presente FPC verrà allora revisionato ed aggiornato.

> Ogni elemento in legno ad uso strutturale trasformato\lavorato sarà regolarmente

identificabile e ne verrà garantita la tracciabilità interna nella nostra catena di lavorazione secondo i criteri esposti nel cap. 11.7.10.1 delle NTC 08 "identificazione e rintracciabilità dei prodotti qualificati", in particolare secondo l'estratto: "...per quanto possibile, anche in relazione alla destinazione d'uso del prodotto, il produttore è tenuto a marchiare ogni singolo pezzo. Ove ciò non sia possibile, per la specifica tipologia del prodotto, la marchiatura deve essere tale che prima dell'apertura dell'eventuale ultima e più piccola confezione il prodotto sia riconducibile al produttore, al tipo di

legname nonchè al lotto di classificazione e alla data di classificazione." Ecco descritta la nostra procedura interna: 1- Accettazione (vedi allegato n°02) > ogni lotto consegnato dai nostri fornitori viene regolarmente controllato, registrato e codificato. 2- Progetto > ogni ordine di produzione nasce da un progetto esecutivo approvato dalla committenza, recante una codifica per tipologia di pezzi di tutti gli elementi. 3- Produzione (vedi allegato n°03) > durante la fase produttiva ogni elemento lavorato viene identificato in relazione al lotto di provenienza e quindi, una volta ottenuto il pezzo strutturale, collegato alla codifica di progetto: si crea così un legame univoco tra fornitura-progetto-elemento strutturale. 4- Marchiatura (vedi allegato n°06) > gli elementi strutturali così tracciati vengono quindi marchiati secondo le disposizioni espresse nell'estratto della NTC 08 sopra riportato. Viene garantita in questo modo la completa rintracciabilità interna di tutti gli elementi prodotti.

Ogni consegna di materiale strutturale lavorato, è accompagnata dai seguenti documenti, registrati in DDT:

� abilitazione ministeriale alla trasformazione di elementi in legno ad uso strutturale, � attestazione DTP, � attestazione di lavorazioni conformi, � certificato di conformità CE dei materiali (ove previsto), � manuale di posa e manutenzione (vedi allegato n°9),

il DDT riporterà inoltre la classe di resistenza dei materiali consegnati e la normativa di riferimento. Diversamente, per i materiali non qualificati, il DDT esprimerà chiaramente che trattasi di materiale non ad uso strutturale.

Etichetta trasformatore

s.r.l.

ST. PROV. 22 Km. 0+140 Ruvo di puglia-Palombaio 70037 -RUVO DI PUGLIA

(BA) Tel. 0803600145

Tipologia di legno: □ Lamellare □ KVH □ Bilama/Trilama / Xlam □ Massiccio Spigolo Vivo □ Massiccio Uso Fiume/Trieste Classe di resistenza

Rif. Commessa e n° identificativo elemento

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Il tracciamento degli elementi, una volta posati in opera, è garantito dal mantenimento in azienda di tutti i riferimenti di lavorazione e commessa, nonché da una rappresentazione grafica della struttura, approvata dalla committenza (a cui viene consegnata una copia) con indicati i riferimenti progettuali di ogni pezzo, direttamente collegabili alla commessa e quindi al tracciamento interno aziendale.

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Allegato 7 Certificato di qualificazione dei prodotti, allegato ad ogni commessa di legno massiccio ad uso strutturale classificato e qualificato presso il nostro stabilimento. I dati inseriti sono a titolo di esempio.

Qualificazione prodotti in legno massiccio ad uso strutturale

La sottoscritta, ADDOLORATA CALDAROLA, legale rappresentante della ditta– TECNOWOOD S.R.L. Str. Prov.le Ruvo – Palombaio Km. 0.140 – Ruvo di Puglia (Ba) (XX)

DICHIARA

che i manufatti legati all'ordine di commessa n° XX X \ XXX , prodotti nello stabilimento di cui sopra, di seguito descritti:

Tipo di legno ad uso strutturale > Legno Massiccio

Codice della specie > XXXX

Origine > tedesca

Normativa per la classificazione > UNI EN 338 \ DIN 4074-1

Classe di resistenza > C? \ S?

Reazione al fuoco > D-s2; d0

Range delle dimensioni > spess. 50mm > 600mm - largh. 50 mm > 600 mm

lungh. 1000 mm > 13000 mm

Contenuto di umidità > dry grade ( <20% )

Classe di durabilità > X

risultano conformi a quanto previsto dalla Normativa Tecnica sulle Costruzioni - NTC 2008 > DM 14\01\2008 -

Si dichiara inoltre di possedere un sistema FPC - factory production control - documentato e certificato dall'STC – servizio tecnico centrale - del ministero delle infrastrutture.

cod. autorizzazione ministeriale > XXXXXXX

XXXXXXXXXXXX (XX), lì------------------------------------- Timbro e Firma-------------------------------------

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Allegato 8 Certificato di lavorazione degli elementi, allegato ad ogni commessa di legno ad uso strutturale lavorato e trasformato presso il nostro stabilimento. I dati inseriti sono a titolo di esempio.

Dichiarazione di conformità di lavorazione

La sottoscritta, Addolorata Caldarola , legale rappresentante della ditta Tecnowood s.r.l. con sede in Ruvo di Puglia (Ba) su Str.

Prov.le 22 Ruvo di Puglia-Palombaio Km. 0+140

DICHIARA

che i manufatti legati all'ordine di commessa n° XX X \ XXX , prodotti nello stabilimento di cui sopra, di seguito descritti:

Legno Lamellare di Abete Austria – Germania - Polonia – Estonia – Svezia – Finlandia - Norvegia (CNE)

Legno KVH

Bilama e Trilama - Xlam

Austria – Germania - Polonia – Estonia – Svezia – Finlandia - Norvegia (CNE)

Travi Spigolo Vivo (Abete Rosso – Abete Bianco – Douglasia – Castagno - Quercia)

Italia – Austria – Francia – Germania - Francia

Travi Uso Fiume (Abete Rosso – Abete Bianco – Douglasia - Castagno - Quercia )

Italia – Austria – Francia – Germania - Francia

sono stati lavorati in conformità al progetto XXXX fornito da XXXX, redatto in conformità al capitolo 10 della norma di cui sopra.

Si dichiara inoltre di possedere un sistema FPC - factory production control - documentato e certificato dal STC - servizio tecnico centrale - del ministero delle infrastrutture.

cod. autorizzazione ministeriale > XXXXXXX

Gli elementi della presente commessa (materiale 1) sono realizzati con prodotti realizzati in conformità alla direttiva comunitaria 89/106/CEE e DM 14.01.08.

XXXXXXXXXXX (XX), lì------------------------------------- Timbro e Firma-------------------------------------

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Allegato 9

Manuale di posa e manutenzione allegato ad ogni fornitura di materiale ligneo per uso strutturale. Contiene alcune prescrizioni di

carattere generale, ed indicazioni sullo stoccaggio dei materiali, la movimentazione, la posa e la manutenzione. Il presente modulo è

parte integrante dell'insieme di documentazioni che accompagnano ogni consegna di materiale.

MANUALE DI POSA E MANUTENZIONE PER STRUTTURE IN LEGNO

Fabbricazione, preparazione, messa in opera e manutenzione degli elementi costruttivi devono conformarsi alle prescrizioni dello

specifico progetto esecutivo redatto secondo le norme tecniche vigenti.

Per le specifiche tecniche delle attrezzature e dei prodotti da utilizzare nelle operazioni di posa in opera si rimanda al Piano

Operativo di Sicurezza (P.O.S.) adottato nel cantiere in oggetto.

II presente manuale viene allegato ad ogni fornitura di legno strutturale (di seguito LS) pronta per II montaggio ed integra ogni

provvedimento per la sicurezza.

1. ARRIVO DEL LEGNO STRUTTURALE IN CANTIERE

La fornitura comprenderà solamente i beni e le lavorazioni specificate e descritte nel Contratto stipulato tra le parti, nonché nei

disegni esecutivi e nelle specifiche tecniche richiamate nello stesso.

All’atto della consegna in cantiere, il fornitore dovrà dichiarare l’origine del materiale. Successivamente dovrà qualificarli secondo

quanto stabilito dalle NTC vigenti. Trattandosi di prodotti industriali non di serie ed ottenuti da un materiale, il legno, che per sua

natura è anisotropo ed igroscopico, tutti gli elementi in LS possono presentare lievi asimmetrie, sbrecciature, cretti da ritiro,

imbarcamenti, variazioni cromatiche, sacche di resina e nodi. Dette caratteristiche della materia legno, nei limiti stabiliti dalle NTC,

non pregiudicano l’esecuzione a regola d’arte dei manufatti.

Le misure minime indicate per gli spessori e le sezioni del LS sono misure nominali, per le quali sono ammissibili gli scostamenti

disciplinati dalle norme relative ai rispettivi materiali.

2. SCARICO E STOCCAGGIO DEL LEGNO STRUTTURALE

Sara cura del Committente l’individuazione di un’area adeguata, asciutta, pulita, accessibile e piana per lo stoccaggio, la custodia

dei ben del FO e Ia loro adeguata protezione, fino a chiusura lavori. I componenti dovranno essere opportunamente protetti dagli

agenti atmosferici.

3. MOVIMENTAZIONE E SOLLEVAMENTO IN QUOTA

Eventuali forniture addizionali e prescrizioni derivanti da qualsiasi aggiunta o modifica richiesta dal Committente, per divenire

esecutive, dovranno essere formalizzate per iscritto al FO, che si riserva di accettarle.

4. OPERE DI FINITURA E ACCESSORIE

Il committente dovrà verificare la tempestiva esecuzione di tutte le opere di completamento non a carico del FO, quali: le eventuali

impermeabilizzazioni, le tamponature e sigillature tra gli arcarecci, le eventuali saldature da effettuarsi in opera, gli eventuali fori da

effettuare per il montaggio di finestre da tetto o impianti tecnologici quali ad esempio le canne fumarie. Queste ultime dovranno

essere realizzate secondo Ie norme vigenti, garantendo un efficace rivestimento coibente in modo che la temperatura delle superfici

esterne delle tubazioni non sia in nessun punto mai superiore a 50C°.

5. CONSEGNA DELL’OPERA

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La consegna dei beni e lavorazioni specificati e descritti del contratto stipulato fra le parti verrà effettuata a fine montaggio mediante

redazione dl apposito “Verbale dl fine lavori”, sottoscritto dal Committente e dal rappresentante del FO. Nel caso in cui il

Committente non sottoscriva il “Verbale di fine lavori”, trascorsi 8 giorni dalla data del Verbale senza che siano avanzate

contestazioni, esso si riterrà valido ed accettato.

6. MANUTENZIONE

Nelle comuni condizioni d’uso (elementi strutturali non esposti alle intemperie), il mantenimento in opera della funzionalità, delle

caratteristiche di qualità, dell’efficienza e del valore economico degli elementi in LS previsti a progetto, potrà essere garantito

attraverso una normale attività di manutenzione ordinaria. Questa dovrà prevedere:

Ia verifica dell’integrità strutturale dell’opera attraverso la valutazione dello stato dl conservazione dei materiali e l’individuazione dl

eventuali danneggiamenti localizzati (es. danni da infiltrazioni, attacchi di funghi ed insetti, corrosione dei metalli etc.);

controllo ed eventuale ripristino del grado dl vincolo richiesto ai singoli collegamenti;

il controllo e l’eventuale ripristino del dispositivi accessori posti a protezione degli elementi in LS;

Ia rimozione del materiali organici od inorganici depositati sulla struttura o su parti di essa;

la pulitura ed il ripristino dell’impregnazione sugli elementi in LS ove necessaria;

Nelle condizioni d’uso eccezionali (per esempio strutture esposte a condizioni ambientali che permettano il raggiungimento nel legno

di umidità relativa maggiore al 20%, travi esposte ai raggi solari, travi esposte direttamente all’acqua meteorica) il committente dovrà

commissionare ispezioni annuali che individuino caso per caso il tipo di manutenzione da effettuare.

Nelle condizioni d’uso eccezionali potranno essere necessari interventi straordinari costituiti da opere di sostituzione di parti

strutturali per le quali non sia stato possibile raggiungere uno o più degli obbiettivi preposti attraverso la sola attività di

manutenzione.

Tutti gli interventi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, di sostituzione sono a carico del Si rimanda al Piano Operativo di

Sicurezza (P.O.S.) adottato per:

le specifiche tecniche delle attrezzature e dei prodotti da utilizzare nelle operazioni di posa in opera;

le indicazioni di dettaglio relative ai dispositivi di protezione ed ai mezzi di sollevamento impiegati durante tali operazioni;

le operazioni di movimentazione e di sollevamento in quota che dovranno essere coordinate dalla squadra di montaggio addetta alla

posa degli elementi in LS, che opererà a terra ed in quota;

7. MONTAGGIO

L’assemblaggio degli elementi in LS dovrà sempre avvenire secondo quanto previsto dal progetto esecutivo allegato alla fornitura e

secondo le prescrizioni in esso contenute, tali da garantire in opera il comportamento strutturale previsto.

In nessun caso dovranno essere apportati in cantiere tagli o sagomature tali da alterare il comportamento dell’elemento strutturale

rispetto a quanto previsto dal progetto: ove necessario dovrà preventivamente essere contattato il FO per ottenere l’autorizzazione a

procedere.

Il Committente (o chi da esso delegato), prima della messa in opera degli elementi in LS, dovrà verificare Ia corretta posa degli

elementi metallici ed accessori vari predisposti nei getti strutturali (contro piastre, tirafondi etc.), ed il rispetto di misure, quote ed

eventuali tolleranze indicate nei progetti esecutivi del FO, nonché l’esecuzione di travi e\o cordoli in CA e o comunque di strutture di

sostegno con perfetto posizionamento dei piani di posa.

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Le modalità di posa e le sequenze di montaggio degli elementi in LS vengono definite nei documenti di cantiere predisposti dal FO

ed allegati alla fornitura: disegni esecutivi e specifiche tecniche, in cui verranno chiaramente indicati i particolari costruttivi relativi agli

elementi di collegamento, realizzati in

maniera conforme alle NTC. Prescrizioni e indicazioni necessarie, andranno integrate nel P.O.S. dei posatori.

A solo titolo esemplificativo si riportano di seguito alcune prescrizioni relative ai principali tipi di connettori in uso nelle strutture in LS:

I chiodi dovranno essere inseriti ad angolo retto rispetto alla fibratura e fino ad una profondità tale che le superfici delle teste dei

chiodi siano a livello della superficie del LS. Di regola si devono utilizzare chiodi zigrinati per collegamenti di tipo strutturale;

Bulloni e viti dovranno essere stretti in modo tale che gli elementi siano ben serrati. L’eventuale successiva manutenzione periodica

prevederà, se necessario di stringere ulteriormente i bulloni quando il legno avrà raggiunto il suo contenuto di umidità di equilibrio o

per fenomeni di assestamento. Le rondelle poste solo la testa ed il dado dovranno appoggiare sul legno per tutta la loro superficie;

I connettori “a caviglia” dovranno essere inseriti a forza nei relativi alloggiamenti;

quando si usano connettori a piastra dentata, i denti dovranno essere pressati fine al completo inserimento nel legno;

l’intero assemblaggio dovrà essere effettuato in modo tale che non si verifichino tensioni indesiderate non previste nel progetto.

8. VARIANTI IN OPERA

I disegni esecutivi e le relative specifiche di montaggio dovranno essere rispettate in ogni loro parte in modo integrale: qualora

sopravvenissero situazioni di cantiere od operative che rendessero necessarie varianti sostanziali, corre l’obbligo al Committente di

informare tempestivamente il FO per valutare l’opportunità o meno di introdurre varianti rispetto a quanto previsto dal progetto.

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RELAZIONE DETTAGLIATA SULLA MOVIMENTAZIONE, SOLLEVAMENTO E STOCCAGGIO IN STABILIMENTO

La lavorazione si effettua su commessa, è coordinata dal direttore tecnico di produzione ed è articolata nelle seguenti fasi:

1. Approvvigionamento della materia prima (materiale semilavorato)

Figure interessate: Addetto/i alla lavorazione e Direttore Tecnico di Produzione

Il materiale in ingresso provengono esclusivamente da fornitori accreditati secondo quanto previsto dalle modalità del Cap.11.7 del DM 14.01.08. Questi vengono suddivisi all’interno del piazzale secondo un collaudo iniziale che tende esclusivamente ad evidenziare gli eventuali difetti di maggior importanza.

2. Lavorazioni:

Figure interessate: Addetto/i alla lavorazione e Direttore Tecnico di Produzione

I materiali semilavorati prescelti vengono posti sui banchi di carico. Ogni tronco viene posto in asse e orientato rispetto alla direzione longitudinale della macchina a controllo numerico. L’operatore CNC osserva la qualità dello stesso e qualora ne rilevi difetti che rendono lo stesso inadatto all’impiego strutturale, questo viene immediatamente destinato ad impieghi non strutturali.

3. Stoccaggio: Addetto/i alla lavorazione

Si formano cataste interponendo al materiale listelli di spessore costante per garantire alla stessa una corretta aerazione. I medesimi pacchi sono tenuti in uno spazio apposito.

4. Collaudo: Addetto/i alla lavorazione e Direttore Tecnico di Produzione

Figura interessate:

Si attua un controllo qualitativo secondo quelle che sono i principi dettati dalle normative nazionali ed estere. In tale fase si tengono in considerazione dei seguenti aspetti:

a. Dimensione e distribuzione dei difetti (rispetto a quanto definito dal produttore; per quanto riguarda gli elementi giuntati l’esame viene eseguita solamente lungo le facce a vista)

b. Misure: tolleranze sulle sezione e sulla lunghezza

c. Difetti di forma

d. Inclinazioni di fibratura (per legno massiccio)

Si effettua successivamente la marcatura del legname contrassegnandolo secondo le modalità di etichettura (indelebile) tramite marchio relativo al presente centro di lavorazione .

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Relazione dettagliata sulla movimentazione, sollevamento e stoccaggio in cantiere:

Al fine di implementare i controlli relativi all’attività di cantiere, di seguito trovate specifica istruzione operativa.

VERIFICHE IN CANTIERE PRIMA DI INIZIARE I LAVORI Verificare che le opere provvisionali per la sicurezza sul cantiere siano state eseguite in conformità alle norme di sicurezza vigenti

Verifica della presenza in cantiere di tutto il materiale necessario, documentazione, progetto e schemi di montaggio

MONTAGGIO STRUTTURA IN LEGNO

MONTAGGIO STRUTTURA PRIMARIA E SECONDARIA

Attrezzature necessarie:

Rotella metrica, squadrette millimetrate, matite, livelli laser

Pennelli per ritocchi e finiture, stucco per legno, impregnante della tonalità degli elementi presenti in cantiere

Fili da costruzione, seghe circolari da taglio, smerigliatrice, avvitatore elettrico, trapano elettrico, inchiodatrice ad aria compressa, compressore ad aria elettrico, martelli manuali, idonea ferramenta di fissaggio per elementi di struttura in legno

Dispositivi di protezione individuale

Cinghie di ancoraggio, casco di protezione, guanti antitaglio, scarpe antinfortunistiche, otoprotettori, occhiali di protezione ecc.

Taglio e posa del materiale

Struttura primaria

Selezionare i vari elementi secondo gli schemi di posa, partendo dalla struttura primaria

Effettuare le misure del cantiere e procedere al posizionamento e fissaggio.

Posizionare le travi come da disegno e fornire assistenza all’impresa costruttrice per la messa in piano della struttura e ancoraggi

Struttura secondaria

Selezionare i vari elementi secondo gli schemi di posa, partendo dalla struttura primaria

Effettuare le misure del cantiere e procedere al posizionamento

Posizionare i travetti sulla travi o strutture murarie portanti come da disegno

Tolleranza sugli interassi dei travetti: vedere schema di montaggio e note progettuali.

Nota generale per il montaggio: Le giunzioni fra i vari elementi devono presentarsi a opera ultimata ben unite fra di loro senza vuoti, tagli fuori squadra e sbavature. Utilizzare motosega con lama ben affilata e smerigliatrice per eliminare eventuali sbavature, ritoccare con impregnante idoneo le superfici interessate

MONTAGGIO 1° ASSITO

Attrezzature necessarie:

Stucco per legno, impregnante della tonalità degli elementi presenti in cantiere

Seghe circolari da taglio, inchiodatrice ad aria compressa, compressore ad aria elettrico, martelli manuali, chiodi per legno

Dispositivi di protezione individuale

Cinghie di ancoraggio, casco di protezione, guanti antitaglio, scarpe antinfortunistiche, otoprotettori, occhiali di protezione

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Posa del materiale

Il primo assito è maschiato e pertanto si deve procedere alla posa in opera accertandosi che la maschiatura venga effettuata in modo perfetto

Le giunture fra i vari elementi devono essere eseguite in prossimità della mezzeria di ogni travetto. Ogni elemento dell’assito deve appoggiare sulla base del travetto per almeno cm 2

Per l’assito di larghezza superiore a cm. 14 dovrà essere prevista la doppia chiodatura in corrispondenza del travetto almeno ogni tre tavole per evitare lo spostamento e l’allargamento delle

giunte. Una volta posato l’assito dovrà essere obbligatoriamente e immediatamente coperto con freno vapore.

Qualora l’assito presentasse anomalie quali fessurazioni, nodi cadenti, eccetera, è necessario provvedere alla sostituzione della parte difettata.

Al termine verificare inoltre che durante la posa non vi siano chiodi o viti sporgenti

MONTAGGIO PACCHETTO ISOLANTE

Posa del pacchetto isolante

Pacchetto isolante con materiale naturale - Sughero Pacchetto isolante non ventilato

Posizionare lo strato di isolante che generalmente si configura in due pannelli del medesimo spessore.

I due strati vanno posizionati in due sensi diversi e sono divisi fra di loro da listoni di compensazione in legno interposti fra i pannelli stessi.

I pannelli sono posizionati senza alcun vincolo mentre i listoni in legno sono inchiodati alla struttura portante.

Senso di posizionamento dei listoni : il primo deve essere posizionato nello stesso senso dei travetti, il secondo perpendicolare ai travetti.

Al di sopra dei pannelli isolanti posizionare la barriera traspirante.

La barriera traspirante viene vincolata con graffette e/o colle speciali fornite dalla ditta produttrice della barriera impermeabile.

Pacchetto isolante ventilato

Qualora si voglia ottenere un pacchetto isolante ventilato, predisporre idonei listoni nel senso dei travetti e posizionare un secondo assito grezzo perpendicolare ai listoni stessi

Posa del pacchetto isolante

Pacchetto isolante con materiale naturale - Pannelli in lana di legno Pacchetto isolante non ventilato

Come sughero ma senza listoni di compensazione

Pacchetto isolante ventilato

Qualora si voglia ottenere un pacchetto isolante ventilato, predisporre idonei listoni nel senso dei travetti e posizionare un secondo assito grezzo perpendicolare ai listoni stessi

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Posa del pacchetto isolante

Pacchetto isolante con materiale sintetico – Stiferene, Polistirene Pacchetto isolante non ventilato

Dopo la posa del primo assito, posizionare la barriera traspirante per evitare danni dovuti alla condensa che si produce fra il legno e il materiale sintetico

La barriera traspirante viene vincolata con graffette e/o colle speciali fornite dalla ditta produttrice della barriera impermeabile.

Successivamente posizionare lo strato di isolante che generalmente si configura in due pannelli del medesimo spessore.

I due strati vanno posizionati in due sensi diversi e sono divisi fra di loro da listoni di compensazione in legno interposti fra i pannelli stessi.

I pannelli sono posizionati senza alcun vincolo mentre i listoni in legno sono inchiodati alla struttura portante.

Senso di posizionamento dei listoni : il primo deve essere posizionato nello stesso senso dei travetti, il secondo perpendicolare ai travetti.

Al di sopra dei pannelli isolanti posizionare la barriera traspirante.

La barriera traspirante viene vincolata con graffette e/o colle speciali fornite dalla ditta produttrice della barriera impermeabile.

Pacchetto isolante ventilato

Qualora si voglia ottenere un pacchetto isolante ventilato, predisporre idonei listoni nel senso dei travetti e il posizionare un secondo assito grezzo perpendicolare ai listoni stessi

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La sintesi della Direttiva CEE 89/106 sui prodotti da costruzione

Lo scopo della CPD è quello di eliminare queste barriere tecniche al commercio a fronte delle differenti norme di prodotti nazionali, approvazioni

tecniche e altre specificazioni tecniche, in modo che ai prodotti da costruzione siano consentiti una libera circolazione ed un libero utilizzo per

l’impiego previsto all’interno dell’UE.

Non tutti i prodotti da costruzione potranno beneficiare del principio di libera circolazione, ma soltanto quelli che sono idonei all’impiego nelle Opere

di costruzione (intese come Edifici ed Opere di Ingegneria Civile).

L’idoneità all’impiego (previsto) significa che un prodotto da costruzione possiede i requisiti essenziali per le Opere di costruzione “indicati in termini

di obiettivi” nell’Allegato I della CPD.

Ai requisiti essenziali è data maggiore concretezza nei cosiddetti “documenti interpretativi”

Sulla base dei documenti interpretativi devono essere predisposte delle Norme Armonizzate e che indicano anche le attinenti Procedure di

attestazione della conformità.

In assenza di Norme Armonizzate, possono essere definite dall’EOTA Guide per il Benestare Tecnico Europeo (ETAG) per un prodotto da

costruzione od una famiglia di prodotti (case prefabbricate in legno con le diverse tipologie costruttive). Esse devono contenere Requisiti specifici

per i prodotti, con riferimento ai requisiti essenziali per le Opere, e le relative disposizioni di prova e di attestazione della conformità.

Le guide sono la base tecnico-procedurale per la predisposizione ed il rilascio del Benestare Tecnico Europeo (ETA). Quest’ultimo è una

valutazione tecnica positiva di idoneità all’impiego per l’utilizzo di un prodotto da costruzione, di uno specifico produttore, per un determinato utilizzo

previsto. Se esiste un ETAG, può (e deve) essere richiesto da un produttore un ETA per un prodotto coperto dalla Guida EOTA. Esso viene

predisposto e rilasciato da un “Approval Body” (AB). Tuttavia, anche se non è disponibile un ETAG, può essere rilasciato un ETA (in regime

volontario) con riferimento ai corrispondenti requisiti essenziali ed ai documenti interpretativi. In questo caso la valutazione del prodotto viene

assunta da un “Approval Body” (AB) che agisce congiuntamente nell’EOTA. 3.

Ad oggi, non ci sono Specificazioni Tecniche Nazionali che siano state riconosciute a livello Europeo. Tutte queste tre tipologie di Specificazioni

Tecniche Europee di prodotto (Norme Armonizzate, Benestare Tecnici Europei, Specificazioni Tecniche Nazionali) devono fornire caratteristiche e

termini di prestazione di prodotto corrispondenti ai requisiti essenziali delle Opere (allo scopo di raggiungere un “linguaggio comune per esprimere

le prestazioni di prodotto), ma generalmente non possono richiedere una determinata Classe di prestazione di prodotto.

Tuttavia, per esempio, Classi di prestazione di prodotto possono essere utilizzate nelle Norme Armonizzate al fine di definire un prodotto da

costruzione per uno specifico impiego previsto, o per individuare una prestazione minima al di sotto della quale un prodotto non può essere

considerato idoneo all’impiego in alcuna circostanza : Livello di soglia.

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Anche gli ETA contengono Classi di prestazione di prodotto, perché le prestazioni sono misurate su un determinato prodotto. Se le caratteristiche e

le prestazioni di prodotto sono determinate seguendo i Requisiti delle Specificazioni di prodotto, ne è stata completata l’appropriata procedura di

attestazione della conformità (da cui consegue che il prodotto è conforme ai Requisiti della Specificazione di prodotto e che la prestazione misurata

è corretta) ed il prodotto affigge la marcatura CE, il prodotto deve essere considerato come idoneo all’impiego.

La CPD presume che tali prodotti permettano alle Opere nelle quali essi sono impiegati, assunto che esse siano state correttamente progettate e

costruite, di soddisfare ai requisiti essenziali sulle Opere (cfr. Articolo 4.2 della CPD). Tuttavia, per non ingenerare false aspettative, dalla

presunzione di idoneità all’impiego non consegue che ogni prodotto che soddisfi ai Requisiti della Specificazione di prodotto ed affigga la marcatura

CE possa essere impiegato per le stesse applicazioni in tutta l’Europa.

Ciò in quanto: - gli Stati Membri restano liberi di specificare in dettaglio i requisiti essenziali delle Opere, - i requisiti essenziali delle Opere possono

essere espressi in termini di prestazioni di prodotto, - dunque, gli Stati Membri possono regolare le Classi di prestazione dei prodotti da costruzione

in relazione ai loro utilizzi previsti. E’ utile a tale proposito rammentare la logica di armonizzazione che è sottesa al Nuovo Approccio. In estrema

sintesi, nulla cambia per un produttore rispetto alla situazione specificativa cogente esistente ex ante nel territorio del suo Paese.

Le caratteristiche di prodotto che, ulteriormente a quelle “armonizzate” erano obbligatorie, continuano ad esserlo. In altri termini la specificazione

tecnica Europea costituisce il “minimo comun denominatore” richiesto in tutta l’UE per l’immissione sul mercato di un prodotto, salvo quanto

ulteriormente ed obbligatoriamente specificato in precedenza, Paese per Paese. Analogamente, per quei Paesi in cui neppure le caratteristiche di

cui al citato “minimo comun denominatore” fossero state in precedenza previste con valore di cogenza, è data facoltà al Produttore di non

ottemperarvi, dichiarandolo (opzione “NPD”), con tutte le conseguenze (positive e negative) che sul piano commerciale europeo (ma anche locale)

questo fatto può comportare.

Dunque ai sensi dell’Articolo 4.2 della CPD, i prodotti che sono conformi ai Requisiti di una Specificazione Tecnica Europea di prodotto (incluse le

procedure di attestazione della conformità), possono essere liberamente immessi sul Mercato Europeo (tali prodotti forniscono delle prestazioni,

almeno minime, per cui in generale l’impiego previsto è possibile). Tuttavia, tenuto conto della complessa interazione tra le Opere ed i prodotti, e

considerato il permanere della responsabilità degli Stati Membri nei confronti delle Opere di costruzione, le Classi di prestazione richieste ai prodotti

da costruzione per specifici impieghi previsti possono essere ancora regolate dagli Stati Membri.

Per prodotti coperti da Specificazioni tecniche Europee tali Classi devono fare riferimento alle caratteristiche ed ai metodi di determinazione definiti

nelle Specificazioni tecniche Europee (Ciò deriva dall’Articolo 6.1 della CPD, che, tra le altre cose, stabilisce che gli Stati Membri non devono

impedire il libero utilizzo dei prodotti che soddisfano le disposizioni della CPD). Il diritto degli Stati Membri a regolare non si estende ai Sistemi di

attestazione della conformità dei prodotti da costruzione, che sono definiti nell’ambito della Legislazione Europea.

Inoltre, qualora ai sensi dell’Articolo 3.2 della CPD siano state definite ed assunte nelle Specificazioni tecniche Europee Classi di regolazione delle

prestazioni, gli Stati Membri possono soltanto effettuare una scelta all’interno di queste Classi (cfr. Articolo 6.3 della CPD).

Da quanto sopra emerge che l’Armonizzazione ai sensi della CPD è differente rispetto all’Armonizzazione nei settori di interesse di altre direttive di

Nuovo Approccio, in quanto:

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• La CPD stessa non prevede requisiti essenziali riferiti ai prodotti, ma soltanto requisiti essenziali indirizzati alle Opere di costruzione,

nelle quali i prodotti si presume debbano essere incorporati.

• I requisiti essenziali delle Opere di costruzione non sono obbligatori. Gli Stati Membri sono ancora liberi di specificare i requisiti

essenziali delle Opere ad un certo livello. Essi sono anche liberi di non regolare tutti i requisiti essenziali.

• Considerato che i requisiti essenziali non sono definiti direttamente nella CPD (ma nelle Specificazioni Tecniche Europee, in cui sono

determinati soltanto i termini di prestazione dei prodotti, e non le loro Classi di prestazione), l’attestazione della conformità può essere

applicata soltanto quando esistano Specificazioni Tecniche Europee Armonizzate, ciò in difformità dalle altre direttive di Nuovo

Approccio (cfr. Articolo 13 della CPD).

• Secondo le direttive di Nuovo Approccio i requisiti essenziali, che sono definiti direttamente in tali direttive, possono essere applicati in

funzione dei rischi inerenti un determinato prodotto, e sono obbligatori. Le Norme Armonizzate, al contrario, mantengono il loro status di

applicazione volontaria nel campo delle stesse direttive: qualora il produttore decidesse di non seguire le Norme Armonizzate, avrebbe

l’obbligo di dimostrare che il suo prodotto da costruzione è conforme ai requisiti essenziali utilizzando altri metodi a sua scelta (per

esempio, attraverso Specificazioni tecniche già esistenti). Come già detto, la CPD non definisce i requisiti essenziali dei prodotti da

costruzione, né i requisiti essenziali delle Opere obbligatoriamente. Seguendo la CPD, le Specificazioni Tecniche Europee (in particolare

le Norme Armonizzate) desunte dai requisiti essenziali riferiti alle Opere, svolgono le medesime funzioni dei requisiti essenziali delle

altre direttive di Nuovo Approccio. La loro applicazione ai sensi della CPD verrà esplicitata più avanti.

• La marcatura CE nei campi di applicazione delle altre direttive di Nuovo Approccio testimonia che il prodotto è conforme ai requisiti

essenziali definiti nella direttiva e che le appropriate procedure di attestazione della conformità sono state assolte. La marcatura CE è

anche possibile (ed obbligatoria) quando il produttore non segue la Norma Armonizzata. Come detto, ai sensi della CPD, la marcatura

CE testimonia che il prodotto da costruzione ottempera alle Specificazione Tecniche Europee che lo concernono e che sono state

assolte le appropriate procedure di attestazione della conformità. In contrasto con le altre direttive di Nuovo Approccio, la marcatura CE

è possibile soltanto nel caso di applicazione di Specificazioni Tecniche Europee (cfr. Articolo 4.2, secondo capoverso, della CPD; in

aggiunta anche il caso di cui all’Articolo 4.4 della stessa CPD). Ciò appare logico, in quanto la dimostrazione che i prodotti da

costruzione sono idonei all’impiego nell’intera Unione Europea non potrebbe essere possibile, considerato che si basa unicamente sulle

disposizioni della CPD (in particolare le disposizioni relative ai requisiti essenziali delle Opere ed ai Requisiti dell’idoneità all’impiego), ed

in quanto le caratteristiche ed i termini di prestazione di un prodotto vengono determinati in maniera differente e non comparabile nei

diversi Stati Membri. Nei diversi Stati Membri l’idoneità all’impiego può soltanto essere dimostrata quando le caratteristiche e le

prestazioni di un prodotto da costruzione sono espresse in termini comuni, come avviene nelle Specificazioni Tecniche Europee e

quando vengono determinati i Sistemi di attestazione della conformità che gli sono propri.

• Nel caso delle altre direttive di Nuovo Approccio anche i “periodi di coesistenza” sono direttamente definiti nelle direttive. L’obiettivo è

quello di consentire ai Produttori ed agli Organismi Notificati di prepararsi gradualmente all’applicazione delle procedure di attestazione

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della conformità ed ai Requisiti definiti nelle direttive. Secondo la CPD, il periodo di coesistenza è definito nelle Specificazioni Tecniche

Europee (cfr. Articolo 6.2 della CPD), in quanto i Requisiti per i prodotti da costruzione non sono direttamente definiti nella CPD, ma

nelle Specificazioni Tecniche Europee stesse. In effetti, come si vedrà più avanti, l’applicazione pratica di questa disposizione dipende

da “automatismi” che culminano con il cosiddetto “endorsement”, la pubblicazione del riferimento sull’OJ dell’UE.

• La marcatura CE testimonia che il prodotto in questione è conforme a tutte le disposizioni applicabili (od ai Requisiti) della/e direttiva/e

applicabile/i che prevedono la marcatura CE (requisiti essenziali, Specificazioni tecniche Europee (EN armonizzate o ETA),

Disposizioni specifiche), e che il prodotto è stato oggetto dell’appropriata Procedura di attestazione della conformità prevista

nella/e direttiva/e.

• Nel caso della CPD, la marcatura CE testimonia che il prodotto da costruzione rispetta le relative Norme Nazionali di transposizione

delle Norme Tecniche Europee Armonizzate, od un ETA, oppure ancora una Specificazione Tecnica Nazionale di cui all’Articolo 4.3

della CPD, e che il Sistema di attestazione della conformità definito nella Decisione della Commissione in relazione a quel prodotto è

stato applicato.

• Lo scopo del regime di marcatura CE è descritto nelle relative direttive di Armonizzazione, e può essere applicato soltanto da un

Responsabile legalmente titolato a dichiarare la conformità del prodotto. Nel caso della CPD, la marcatura CE è consentita soltanto per

prodotti da costruzione “coperti” da una delle Norme Tecniche Europee di cui all’Articolo 4.2 e 4.4. E’ il produttore, od il suo

Rappresentante autorizzato residente nell’EEA, che si assume la responsabilità per l’affissione della marcatura CE. Qualora i prodotti

siano soggetti ad altre direttive concernenti altri aspetti e che prevedano anch’esse la marcatura CE, quest’ultima dovrà indicare che tali

prodotti sono conformi anche alle disposizioni delle altre direttive.

• Laddove una o più di queste direttive permetta al produttore, durante il “periodo di coesistenza”, di decidere quali disposizioni applicare,

i Documenti informativi di accompagnamento della marcatura CE dovranno chiaramente indicare le direttive che sono state seguite. La

marcatura CE è la sola marcatura che indica che i prodotti osservano le direttive basate sul principio del Nuovo Approccio. Essa deve

sostituire qualsiasi Marchio di conformità obbligatorio che abbia il medesimo scopo della marcatura CE, che potrebbe esistere in Leggi,

Regolamentazioni o Disposizioni Amministrative Nazionali di uno Stato Membro prima dell’attuazione dell’armonizzazione.

• La marcatura CE non è né un “Marchio di Origine” che indica “fabbricato nell’EEA”, né un “Marchio di Qualità”. Quando tutti gli obblighi

derivanti dalla Legislazione Europea (Trattati, direttive, Disposizioni, ecc.) siano stati rispettati, un prodotto può anche affiggere Marchi

differenti, derivanti da altri sistemi, quali Marchi di Qualità volontari o Marchi di conformità a Norme volontarie riguardanti aspetti non

Armonizzati, a condizione che la visibilità e la leggibilità della marcatura CE non sia compromessa, ed ammesso che tali Marchi non

siano similari e comunque in grado di indurre confusione a Terzi, sia nel significato, che nella forma, rispetto alla marcatura CE.

• Per esempio, se le Norme tecniche Europee ai sensi della CPD richiedono per un determinato prodotto da costruzione l’attestazione

della conformità direttamente gestita dal produttore (Sistema di attestazione della conformità “4”), in tal caso il produttore può applicare

un ulteriore Marchio, separato, che indica che quel prodotto è anche stato oggetto di una procedura di certificazione di parte terza

riguardante lo stesso od altri aspetti.

• Qualunque dichiarazione che accompagni il prodotto, ma concernente aspetti non Armonizzati può essere mantenuta, ma distinta dalle

informazioni di accompagnamento della marcatura CE. Gli aspetti non Armonizzati non devono, in alcuna circostanza, essere presentati

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in modo tale da poter essere confusi con quelli Armonizzati, od in modo tale per cui la marcatura CE, sia di proposito, che per errore,

possa essere considerata applicabile ad essi.

• La marcatura CE deve essere affissa in modo visibile, leggibile ed indelebile, nella forma descritta nella direttiva del Consiglio 93/68/CE

e nella Decisione del Consiglio 93/465/CE, e deve essere facilmente accessibile da parte delle Autorità di Sorveglianza di Mercato. Nel

caso della CPD, la marcatura CE deve essere affissa sul prodotto da costruzione stesso, o su un’etichetta attaccata ad esso, o sul suo

imballo, o sui Documenti di Trasporto.

• La marcatura CE deve essere affissa prima che il prodotto sia immesso sul Mercato. Il produttore, od il suo rappresentante residente

nell’EEA, può decidere quando affiggere la marcatura CE, in relazione alle circostanze del processo di produzione del prodotto in

questione. Quando la marcatura CE è affissa in tempi successivi alla fabbricazione del prodotto, per esempio dopo uno stoccaggio in un

deposito, la validità delle prove svolte durante la fabbricazione deve essere confermata.

• La marcatura CE deve includere il numero di identificazione dell’Organismo Notificato, qualora tale Organismo sia coinvolto nella

sorveglianza continua del controllo del processo di produzione, come definito nelle direttive relative. Nel caso della CPD, questo

requisito si applica ai Sistemi di attestazione della conformità identificati nelle Decisioni della Commissione come “1+”, “1” e “2+”.

Qualora sia necessario fornire informazioni riguardanti l’utilizzo di determinati prodotti, la marcatura CE può essere accompagnata da un

“pittogramma” (logo) o da un altro Marchio, che indica, per esempio, la categoria di utilizzazione.

• Nel caso della CPD, tutti i prodotti da costruzione devono indicare la loro destinazione d’uso in una forma od in un’altra (ad esempio,

attraverso una descrizione, con simboli, abbreviazioni, pittogrammi, ecc.), a meno che il riferimento stesso alla Norms Tecnica Europea

non sia già sufficiente. Se necessario, le Norme Tecniche Europee dovranno descrivere le regole concernenti i modi di indicazione

dell’utilizzo previsto dei prodotti cui si riferiscono.

• Il produttore è responsabile della conformità del prodotto nel momento in cui esso è immesso sul Mercato (ad esempio, fin dal momento

in cui è effettuata la prima azione per rendere disponibile un prodotto sul Mercato EEA, con un’informazione della sua distribuzione o del

suo utilizzo nell’EEA). Egli non è responsabile del fatto che le informazioni di accompagnamento siano trasmesse lungo la catena dei

fornitori. La Commissione ha elaborato il “Guidance Paper D”, denominato “CE Marking under the Construction Products Directive”, che

rappresenta l’interpretazione comune su questo argomento della Commissione stessa e degli Stati Membri.

• Gli Stati membri sono invitati, nell’ambito di tutte le direttive emanate secondo il “nuovo approccio”, a notificare alla Commissione e agli

altri Stati membri gli organismi (laboratori, istituti di certificazione) che essi considerano competenti ad assumere le responsabilità di

“organismi notificati”.

• A questi ultimi, è affidato l’incarico di verificare la conformità dei prodotti oggetto di direttive Nuovo approccio rispetto ai requisiti fissati

dalle stesse, nei casi e secondo le modalità previsti.

• Un ruolo, dunque, quello degli enti notificati, di importanza strategica: il loro operato - indipendente e competente - è il perno su cui ruota

in tutta Europa la fiducia nel sistema di armonizzazione tecnica, secondo i principi del Nuovo Approccio e dell’Approccio Globale.

Qual è il ruolo degli organismi notificati?

• Il compito principale degli organismi notificati è quello di fornire gli strumenti per la valutazione della conformità alle condizioni fissate

dalle direttive, servizio prestato agli operatori economici (fabbricanti, importatori, utenti), in modo competente, trasparente, neutrale,

indipendente e non discriminatorio.

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In quali settori operano gli organismi notificati? Con quali funzioni?

• In tutti i settori coperti da direttive Nuovo Approccio. Naturalmente, ogni organismo notificato è competente solo per alcuni prodotti,

debitamente indicati nella notifica. Un organismo può essere notificato sia per il controllo del prodotto a livello di progettazione

(approvazione del modello) sia a livello della produzione (valutazione del sistema qualità). Gli organismi debbono essere notificati per le

funzioni cui sono preposti.

In quali casi è necessario l’intervento di un organismo notificato?

• In base al Nuovo Approccio e all’Approccio Globale si distinguono due situazioni, caratterizzate da un diverso “livello di fiducia” del

legislatore CE nel mercato.

• A) Nel caso in cui il legislatore CE abbia piena fiducia nel fabbricante, su quest’ultimo grava la responsabilità di effettuare i controlli per

accertare la conformità ai requisiti essenziali delle direttive pertinenti. Tale conformità viene garantita da una apposita “dichiarazione di

conformità” rilasciata dal fabbricante.

• B) Nel caso in cui il legislatore ritenga insufficienti le garanzie offerte dal mercato, viene richiesta l’intervento di organismi indipendenti e

competenti, che, agendo quali terze parti, rilasciano appositi certificati di conformità. Questi organismi, per poter operare legittimamente

e vedere i certificati da essi emessi riconosciuti in tutta la CE, debbono essere debitamente “notificati” alla Commissione CE e agli altri

Stati membri.

• In generale la scelta della procedura A riguarda i prodotti di pericolosità limitata, mentre la scelta della procedura B riguarda i prodotti di

elevata pericolosità.

Chi può esercitare il potere di notifica ed entro quali limiti?

• Le autorità nazionali di ciascuno Stato membro (di solito, i ministeri responsabili dell’attuazione delle varie direttive) hanno facoltà di

notificare gli organismi ritenuti competenti, tra quelli stabiliti nel proprio territorio nazionale. Dunque, le autorità italiane potranno

notificare esclusivamente organismi (laboratori, istituti di certificazione) stabiliti in Italia.

La notifica può essere revocata?

• Si, nel momento in cui un organismo non soddisfi più le condizioni necessarie riscontrate all’atto della notifica. Nel qual caso, spetta

esclusivamente alle autorità nazionali che hanno provveduto alla notifica procedere alla revoca, informando l’organismo in questione, la

Commissione e gli altri Stati membri.

Esiste un elenco degli “organismi notificati”?

• La Commissione CE gestisce ed aggiorna l’elenco degli organismi notificati dai vari paesi membri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale CE

serie C 292 del 13/10/2000. Sempre nella Gazzetta Ufficiale viene riportata notizia di eventuali aggiunte e modifiche a tale elenco, ad

esempio, nuove notifiche o cancellazioni a seguito di revoca. La Commissione attribuisce a ciascun organismo notificato un numero di

identificazione, che potrà figurare a fianco della marcatura CE apposta sui prodotti, giudicati conformi a seguito del controllo effettuato

da detto organismo.

In quale momento può avvenire una notifica?

• In seguito alla adozione di una direttiva CE, gli Stati membri hanno facoltà di notifica in qualunque momento. La notifica - o la revoca di

una notifica - non è un’operazione che ha luogo una volta per tutte, quanto piuttosto un processo continuo.

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Per poter essere notificati, è necessario disporre di una particolare posizione giuridica?

• No: qualunque organismo - sia esso pubblico o privato - può essere notificato, purché in grado di soddisfare i criteri vincolanti stabiliti

negli allegati alle direttive.

Quali criteri debbono essere soddisfatti da un organismo per poter essere notificato?

• Negli allegati a ciascuna direttiva Nuovo Approccio sono specificati i requisiti che gli organismi notificati debbono possedere. La

conformità alle norme corrispondenti della serie EN 45000 da parte degli organismi notificati costituisce una presunzione di conformità ai

requisiti di detti allegati, ma non è di per sé sufficiente. Occorre anche dimostrare la competenza tecnica nel campo di applicazione delle

direttive, ricorrendo ad idonei meccanismi di accreditamento.

Ricordiamo che nel nostro Paese l’avvenuto accreditamento da parte del SINAL (per i laboratori di prova) e da parte del SINCERT (per

gli organismi di certificazione) costituisce garanzia di competenza tecnica e di conformità alle prescrizioni delle norme europee EN

45000.

Gli Stati membri sono tenuti a notificare tutti gli organismi in possesso dei requisiti di serietà e competenza?

• No. Gli Stati membri sono liberi di notificare il numero di organismi che ritengono necessari. Il numero delle notifiche deve essere

rapportato ai fabbisogni del mercato.

E’ dunque possibile il caso limite in cui in un Paese non vi siano organismi notificati?

• Certo. Se uno Stato membro ritiene che sul proprio territorio non vi siano organismi in grado di soddisfare i requisiti prescritti da una

data direttiva, non deve procedere ad alcuna notifica.

Gli organismi notificati possono offrire i propri servizi di valutazione di conformità anche ad operatori di altri Paesi?

• Si. Gli organismi notificati hanno facoltà di offrire i propri servizi relativi alla valutazione della conformità, per cui sono notificati, a

qualsiasi operatore economico stabilito all’interno della Comunità o in Paesi terzi. Questa attività può essere svolta sul territorio di altri

Stati, servendosi sia di mezzi propri che del personale di uffici all’estero. I certificati sono, comunque, sempre emessi dall’organismo

notificato e a suo nome, e non da una succursale o a suo nome. Una succursale stabilita in un altro Stato membro può emettere

certificati solo se è stato notificato da quello Stato membro.

In quale “fase” interviene la valutazione da parte di un organismo notificato: prima o dopo l’immissione del prodotto

sul mercato?

• L’attività di un organismo notificato si limita esclusivamente alla fase che precede l’immissione di un prodotto sul mercato, e non

riguarda pertanto il controllo nella fase di distribuzione e commercializzazione.

Quale responsabilità grava sugli organismi notificati? A chi rispondono?

• Gli organismi notificati sono responsabili del corretto svolgimento dei processi di valutazione della conformità; la loro attività

professionale deve essere coperta da assicurazione ed essi sono perseguibili per gli errori compiuti nello svolgimento di tale compito.

Gli organismi notificati rispondono soltanto alle autorità nazionali che li hanno notificati. Gli Stati membri si assumono la responsabilità

finale per gli organismi che notificano di fronte agli altri Stati membri e alle istituzioni Comunitarie (compresa la Corte di giustizia).

E’ ammissibile che un organismo notificato subappalti parte della propria attività?

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• Si, ciò è ammissibile. Nel qual caso, comunque, l’organismo notificato rimane responsabile di tutte le attività contemplate dalla notifica: il

subappalto non implica la delega dei poteri o delle responsabilità. Va da sé che l’organismo notificato non può subappaltare tutte le sue

attività, in quanto questo renderebbe la notifica priva di significato.

• Le norme armonizzate, risalgono alla storia della costruzione europea e per questo un particolare riconoscimento va tributato alla

alleanza tra legislazione comunitaria e normazione, rivelatasi decisiva per la libera circolazione delle merci e per il completamento del

mercato interno.

• Tale alleanza veniva sancita dalla Risoluzione del Consiglio delle Comunità Europee del 1985, con la quale veniva avviata la strategia

del “Nuovo Approccio”.

• Prima che il Nuovo Approccio venisse inaugurato, la Comunità procedeva all’emanazione di direttive che prevedevano la

armonizzazione delle specifiche di fabbricazione dei prodotti potenzialmente pericolosi per gli utilizzatori o per l’ambiente, piuttosto che

degli obblighi di prestazione.

• Ciò comportava direttive di elevato contenuto tecnico, destinate a coprire nel dettaglio le particolarità di ciascun tipo di prodotto.

• Questa prassi finiva con lo snaturare il ruolo delle direttive: atti che - secondo il Trattato - dovrebbero limitarsi a fissare un obiettivo,

demandando agli Stati membri la scelta dei mezzi e della forma necessaria a conseguirlo.

• Inoltre, la necessità di addivenire ad un accordo su disposizioni tecniche dettagliate rallentava sensibilmente i lavori, cosicché, una volta

adottata la direttiva, i contenuti tecnici erano spesso oramai superati.

• Con il Nuovo Approccio viene attuata la rivoluzione copernicana della libera circolazione delle merci nel mercato unico.

• Una nuova ripartizione di compiti e responsabilità regola i rapporti tra legislazione e normazione: le istituzioni comunitarie si limitano ad

armonizzare, per mezzo di direttive, i requisiti essenziali relativi a sicurezza e salute dei cittadini, protezione dei consumatori e

tutela dell’ambiente.

• Agli istituti di normazione europei - CEN, CENELEC ed ETSI - spetta invece il compito di stabilire, mediante norme cosiddette

“armonizzate”, le specifiche tecniche di cui gli operatori hanno bisogno per progettare e fabbricare prodotti conformi ai requisiti

essenziali stabiliti dalle direttive.

Cosa é una “norma armonizzata”?

• La norma armonizzata é una specifica tecnica adottata da un ente di normazione europeo (CEN, CENELEC, ETSI) sulla base di un

mandato della Commissione CE, nel quadro di orientamenti e procedure prestabiliti.

In cosa consiste un mandato?

• Il mandato, emesso nell’ambito di un contratto quadro prestabilito, consiste nella richiesta formale da parte della Commissione agli enti

di normazione europei di elaborare norme armonizzate. I mandati non sono limitati alle direttive Nuovo Approccio, ma possono essere

emessi anche in altri campi, ad esempio: la biotecnologia, la tecnologia dell’informazione, i metodi di misura di talune emissioni nel

settore dell’ambiente, l’attestazione di conformità alla regolamentazione comunitaria sugli appalti, ecc. Poiché le norme elaborate sulla

base di tali mandati non sono legate a direttive Nuovo Approccio, non costituiscono norme armonizzate ai sensi del Nuovo Approccio.

In quale momento si perfeziona una “norma armonizzata”?

• Le norme armonizzate ai sensi del Nuovo Approccio sono considerate esistenti nel momento in cui vengono presentate ufficialmente

alla Commissione. Presentando le norme, gli organismi di normazione devono indicare i requisiti essenziali ai quali esse fanno

riferimento. In questa fase tuttavia tali norme non danno ancora una presunzione di conformità ai requisiti essenziali delle direttive

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“nuovo approccio”.

Che cosa si intende per “presunzione di conformità”?

• La “presunzione di conformità” ai requisiti essenziali delle direttive nuovo approccio è un attributo, un”lasciapassare” di cui godono i

prodotti fabbricati conformemente alle norme armonizzate, al verificarsi di due precise condizioni.

Quali condizioni sono necessarie affinché un prodotto fabbricato secondo una norma armonizzata possa beneficiare della

presunzione di conformità?

• Pubblicazione del riferimento: il riferimento della norma armonizzata (numero e titolo) deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

delle Comunità Europee.

• Recepimento a livello nazionale: la norma armonizzata deve essere recepita a livello nazionale. Gli Stati membri sono tenuti a

pubblicare i riferimenti delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate.

Cosa succede se una norma armonizzata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale CE non è recepita in un dato Paese?

• Se una norma armonizzata non é stata recepita in un dato Paese, la presunzione di conformità non può operare in tale Paese, anche se

i riferimenti alla norma armonizzata sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale CE.

E’ obbligatorio utilizzare le norme armonizzate pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale CE?

• No! Tali norme sono solo volontarie, e rappresentano una delle possibili vie per ottenere la marcatura CE. Esse tuttavia costituiscono

una corsia privilegiata, poiché garantiscono la conformità alle direttive.

Il fabbricante può anche realizzare il suo prodotto in conformità a specifiche tecniche diverse, purché comunque il suo prodotto risulti in

linea con i requisiti essenziali . In questo caso spetterà a lui dare prova di tale conformità.

Le norme armonizzate possono diventare obbligatorie, nei casi in cui la loro osservanza venga imposta da una legge.

Una “norma armonizzata” ai sensi del Nuovo approccio vale per sempre?

• No. Le direttive nuovo approccio prevedono una procedura, detta “clausola di salvaguardia”, in base alla quale una norma armonizzata

può essere messa in discussione. Questo può avvenire ad esempio quando uno Stato membro o la Commissione ritengano che la

norma armonizzata non soddisfi completamente i requisiti essenziali. Il ricorso alla clausola di salvaguardia non influisce sull’esistenza

di una norma europea qualificata come armonizzata, ma può comportare la cancellazione dagli elenchi pubblicati dalla Commissione e

dagli stati membri.

Cosa succede se una norma armonizzata viene cancellata dagli elenchi?

• In caso di cancellazione dagli elenchi la conformità a tale norma armonizzata non dà più luogo alla presunzione di conformità ai requisiti

essenziali e si ripercuote a sua volta sulle procedure relative alla apposizione della marcatura CE.

Quale simbolo attesta la conformità ai requisiti essenziali delle direttive?

• La marcatura CE. La marcatura viene apposta sul prodotto secondo procedure definite nelle stesse direttive, o ad opera dello stesso

fabbricante, o di appositi organismi notificati.

Dove si possono trovare i riferimenti delle norme armonizzate?

• I riferimenti delle norme armonizzate pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee sono reperibili consultando la banca

dati “Norme Armonizzate”.