SECONDA FASE RELAZIONE -...
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Comune di Peschiera del Garda
Provincia di Verona
Piano degli Interventi Art. 18 della Legge Regionale 11/2004 – “Norme per il governo del territorio”
SECONDA FASE
RELAZIONE Dicembre 2012
Sindaco
Umberto Chincarini
Assessore all’Urbanistica
Walter Montresor
Progettista
Silvano Carli ingegnere (CMMS Associati)
Studio agronomico ambientale
Bruna Basso agronomo
V.INC.A., Rete Ecologica e Normativa Ambientale
Paola Modena Biologa, Serena Tarocco Biologa
Quadro conoscitivo e informatizzazione
Filippo Floresta architetto
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1. PREMESSA 3
2. INQUADRAMENTO NORMATIVO (L.R. 11/2004) 5
3. IL PRONTUARIO PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA E LA MITIGAZIONE AMBIENTALE 7
4. LA NORMATIVA OPERATIVA DI INTERVENTO 8
5. STUDIO E NORMATIVA DI INTERVENTO PER LE ZONE AGRICOLE – EDIFICI NON PIÙ FUNZIONALI
ALLE ATTIVITÀ AGRICOLE 9
6. NUOVI ACCORDI DI PIANIFICAZIONE N° 28, 29, 30, 31, 32, 33 13
7. ATTI UNILATERALI D’OBBLIGO N° 6, 7, 8 15
8. VERIFICA DI CONGRUITÀ DELLA SECONDA FASE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI RISPETTO AL
PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO 16
9. VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DELLA “SECONDA FASE” DEL PIANO DEGLI INTERVENTI RISPETTO
AL DIMENSIONAMENTO DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO 18
10. REGISTRO DEI CREDITI EDILIZI 19
11. COMPATIBILITÀ IDRAULICA 20
12. VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE 21
13. L’AGGIORNAMENTO DELLE BANCHE DATI ANCHE CON RIGUARDO ALLE TAVOLE GRAFICHE CON
RESTITUZIONE IN FORMATO SHAPE 22
14. ELENCO DEGLI ELABORATI 23
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1. PREMESSA
1.01. IL P.A.T.I. ED IL P.I.
Le Amministrazioni Comunali di Castelnuovo del Garda e Peschiera del Garda hanno adottato,
rispettivamente con delibere di Consiglio Comunale n. 13 del 20.02.2008, n. 6 del 18.02.2008, il Piano di
Assetto del Territorio Intercomunale, redatto sulla base delle disposizioni contenute nell’art. 14 e seguenti
della Legge Regionale 11/04.
Successivamente il PATI è stato approvato con Conferenza di Servizi decisoria con la Regione Veneto il
giorno 05.02.2009.
La Giunta Regionale ha ratificato il PATI in data 07.04.2009.
La delibera di ratifica della Giunta Regionale (n. 930 del 07.04.09) è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione n. 33 del 21.04.09, e dunque il PATI è vigente dal giorno 05.05.09.
Il Sindaco del Comune di Peschiera ha illustrato al Consiglio Comunale nella seduta del 22.04.09 il
Documento previsto all’art. 18, comma 1, della Legge Regionale 11/2004.
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 31 del 29.06.2009 esecutiva, è stata adottata la fase
propedeutica del Piano degli Interventi relativa a modifica di alcune parti delle Norme Tecniche di
Attuazione del PRG.
Nel “Documento del Sindaco” è previsto di proseguire nella formazione del Piano degli Interventi operando
per successivi provvedimenti.
Sette provvedimenti relativi al P.I. sono già stati predisposti e definitivamente approvati:
Approvazione con
delibera C.C:
1 Fase propedeutica Modifica alle NTA del PRG N° 64 del 28.09.2009
2 Prima fase Recepimento di 8 accordi di programma N °72 del 16.11.2009
3 Prima fase Recepimento dell’accordo n° 9 N° 86 del 23.12.2009
4 Prima fase/bis Recepimento di accordi, modifiche puntuali alla
zonizzazione ed alle NTA del PRG
N° 51 del 21.09.2010
5 Prima fase /ter Recepimento di accordi e modifiche alle NTA del PRG N° 21 del 30.05.2011
6 Prima fase/quater Recepimento dell’accordo n° 23 N° 28 del 25.07.2011
7 Prima fase /quinquies Recepimento di 4 accordi e delle disposizioni della
Legge Regionale 9 marzo 2007, n. 4
N° 19 del 17.05.2012
8 Prima fase/sexies Stipula di “Atti unilaterali d’obbligo” N° 25 del 20.07.2012
La prima fase, nelle varie articolazioni, sino alla fase sexies, ha preso in considerazione proposte di accordo
ritenute strategiche in raccordo con il programma delle opere pubbliche, ha anche affrontato nella “Prima
fase/bis” alcune problematiche puntuali intervenendo con operazioni di “manutenzione” del P.R.G.
previgente (che con l’approvazione del PATI ha assunto valenza di Piano degli Interventi) per sistemare
situazioni di limitata portata, ma non per questo meno attese dai cittadini e dagli operatori economici, e con
la “Prima fase/sexies” ha riguardato situazioni di limitata portata alle quali comunque l’Amministrazione ha
ritenuto di dare risposte, anche attraverso strumenti più flessibili degli accordi di Programma, quali gli “Atti
unilaterali d’obbligo”, egualmente compatibili con la necessità/opportunità di realizzare opere pubbliche o di
acquisire aree per servizi pubblici.
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1.2. LA FASE 2 DEL PIANO DEGLI INTERVENTI
La Fase 2 del P.I., qui illustrata, conclude l’iter complessivo volto a dotare il Comune di Peschiera del
P.R.G., somma di PAT e PI, provvedendo ai seguenti adempimenti:
formazione del Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale
riformulazione della normativa operativa di intervento
studio e normativa di intervento per le zone agricole
studio e normativa per gli edifici non più funzionali alle attività agricole
nuovi adeguamenti e rettifiche della zonizzazione
recepimento di nuovi accordi di pianificazione
recepimento di nuovi interventi realizzabili attraverso la stipula di atti unilaterali d’obbligo
formazione del Registro dei Crediti Edilizi
sistemazione complessiva della cartografia di Piano in formato shape, ricomprendendo ogni variante
o adeguamento con aggiornamento del Quadro Conoscitivo
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2. INQUADRAMENTO NORMATIVO (L.R. 11/2004)
Per la trattazione di questo argomento si riporta quanto argomentato nella Relazione che accompagna la
Delibera del Consiglio Comunale n°49 del 3 Agosto 2009 relativa alla adozione del “Piano degli Interventi –
Prima Fase”.
2.1. SUGLI ACCORDI
Art. 6 - Accordi tra soggetti pubblici e privati.
1. I comuni, le province e la Regione, nei limiti delle competenze di cui alla presente legge,
possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed
iniziative di rilevante interesse pubblico.
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del
contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e
della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi.
3. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è
soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di
adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano
approvato.
4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni di cui
all’articolo 11, commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni.
2.2. COSA E’ IL PIANO DEGLI INTERVENTI
Art. 12 – Il Piano Regolatore Comunale.
1. La pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante il piano regolatore comunale che
si articola in disposizioni strutturali, contenute nel piano di assetto del territorio (PAT) ed in disposizioni
operative, contenute nel piano degli interventi (PI).
2. Il piano di assetto del territorio (PAT) è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte
strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, individuando le specifiche
vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale,
storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione
territoriale di livello superiore ed alle esigenze dalla comunità locale.
3. Il piano degli interventi (PI) è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del PAT,
individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del
territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i
servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità.
Art. 17 – Contenuti del Piano degli interventi (PI).
1. Il piano degli interventi (PI) si rapporta con il bilancio pluriennale comunale, con il
programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi
statali e regionali e si attua attraverso interventi diretti o per mezzo di piani urbanistici attuativi (PUA).
2. Il PI in coerenza e in attuazione del piano di assetto del territorio (PAT) sulla base del quadro
conoscitivo aggiornato provvede a:
a) suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee secondo le modalità stabilite con
provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b);
b) individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di PUA o di comparti
urbanistici e dettare criteri e limiti per la modifica dei perimetri da parte dei PUA;
c) definire i parametri per la individuazione delle varianti ai PUA di cui all'articolo 20, comma 14;
d) individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi;
e) definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare;
f) definire le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione;
g) individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e sostenibilità
ambientale;
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h) definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico nonché quelle relative a reti
e servizi di comunicazione, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e successive modificazioni, da
realizzare o riqualificare;
i) individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali
ampliamenti, nonché quelle da trasferire a seguito di apposito convenzionamento anche
mediante
l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi di cui all'articolo 36 e l'utilizzo di eventuali compensazioni di cui
all'articolo 37;
j) dettare la specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fasce di rispetto e alle zone
agricole ai sensi degli articoli 40, 41 e 43;
k) dettare la normativa di carattere operativo derivante da leggi regionali di altri settori con particolare
riferimento alle attività commerciali, al piano urbano del traffico, al piano urbano dei parcheggi, al piano per
l’inquinamento luminoso, al piano per la classificazione acustica e ai piani pluriennali per la mobilità
ciclistica;
3. Il PI può, altresì, definire minori distanze rispetto a quelle previste dall'articolo 9 del decreto
del Ministro per i lavori pubblici 20 aprile 1968, n. 1444 "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di
distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e
spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della
formazione nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della
legge 6 agosto 1967, n. 765":
a) nei casi di gruppi di edifici che formino oggetto di PUA planivolumetrici;
b) nei casi di interventi disciplinati puntualmente.
4. Per individuare le aree nelle quali realizzare interventi di nuova urbanizzazione o
riqualificazione, il comune può attivare procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari
degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più
idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. La
procedura si conclude con le forme e nei modi previsti dall’articolo 6.
5. Il PI è formato da:
a) una relazione programmatica, che indica i tempi, le priorità operative ed il quadro economico;
b) gli elaborati grafici che rappresentano le indicazioni progettuali;
c) le norme tecniche operative;
d) il prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale;
e) il registro dei crediti edilizi;
f) una banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente l'aggiornamento del quadro conoscitivo di
riferimento nonché le informazioni contenute negli elaborati di cui alle lettere a), b), e c).
Art. 48 – Disposizioni transitorie.
(omissis)
6. I piani regolatori generali vigenti mantengono efficacia fino all’approvazione del primo
PAT. A seguito dell’approvazione di tale piano, i piani regolatori generali vigenti acquistano il
valore e l’efficacia del PI per le sole parti compatibili con il PAT.
(omissis)
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3. IL PRONTUARIO PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA E LA MITIGAZIONE
AMBIENTALE
Il Prontuario ha lo scopo di disciplinare le azioni progettuali e costruttive necessarie per dare le migliori
possibili caratteristiche morfologiche, tipologiche e costruttive alle trasformazioni urbanistiche e di ridurne,
per quanto possibile, l’impatto su tutte le componenti del territorio, consentendo altresì il più corretto
possibile inserimento ambientale.
Il Prontuario costutisce parte integrante del Piano degli Interventi e delle sue Norme Operative, ai sensi
dell’art. 17 della L.R. 11/2004.
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4. LA NORMATIVA OPERATIVA DI INTERVENTO
Il processo di revisione complessiva della legislazione urbanistica della Regine Veneto ha configurato il
Piano Regolatore Comunale, quale “somma” di Piano di Assetto del Territorio e Piano degli Interventi.
Il PAT è dotato di una specifica normativa con riguardo alla natura strategica dell’assetto del territorio, e di
coordinamento e congruenza con le fonti normative di carattere superiore, il PI strumento di attuazione delle
strategie, è dotato di una specifica normativa che consente di rendere operative le scelte.
Rispetto alle previgenti norme di PRG è stato predisposto un raccordo tra PI e PAT che prima non esisteva,
ma nel contempo si è cercato di operare un passaggio non traumatico alle nuove disposizioni.
Le nuove norme, rielaborate in questa Fase 2 del P.I., mentre assumono la nuova caratterizzazione di
operatività a fronte della strategia del PAT, introducono particolari nuove attenzioni al sistema ambientale ed
al sistema relazionale, mantenendo nel contempo un preciso raccordo con il repertorio normativo previgente,
sottolineato del resto anche sul fronte grafico nelle tavole di Piano.
Oltre alle nuove norme, riviste ed integrate in questa Fase 2, il Piano degli Interventi implementa il
“Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale”.
In definitiva il repertorio normativo del Piano Regolatore Comunale, è ad oggi formato da:
Repertorio normativo del Piano di Assetto del Territorio
Norme Tecniche di Attuazione
Allegato A alle NTA – Ambiti territoriali omogenei
Allegato B alle NTA – Prontuario per gli interventi in zona agricola
Allegato C alle NTA – Sistema del verde
Repertorio normativo del Piano degli Interventi
Norme Operative
Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale
Registro dei crediti edilizi
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5. STUDIO E NORMATIVA DI INTERVENTO PER LE ZONE AGRICOLE – EDIFICI NON PIÙ
FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ AGRICOLE
Le analisi agronomiche sono state condotte sia con elaborazioni grafiche sia con specifiche relazioni, allegate
al Piano degli Interventi e così formate:
Tavola in scala 1:10.000 con individuazione degli Allevamenti Intensivi e delle relative fasce di
rispetto
Relazione sugli Allevamenti intensivi
Rappresentazione in scala 1:10.000 degli ambiti delle aziende agricole esistenti
Relazione sulle aziende agricole
Relazione Agronomica che analizza l’utilizzo della SAU previsto dal Piano degli Interventi
Ai sensi dell’art. 43 della LRV n. 11/2004 il PI individua le destinazioni d'uso delle costruzioni esistenti non
più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola, fermo restando quanto previsto dal PATI per gli edifici con
valore storico-ambientale di cui allo stesso art. 43, comma 1, lettera a).
Con apposito Avviso pubblico il Comune ha invitato i possessori di immobili siti in zona agricola e non
funzionali alla gestione dell’Azieda Agricola, a dare comunicazione attraverso la compilazione di apposita
scheda.
Le richieste pervenute sono state esaminate compiutamete, e quelle tecnicamente ammissibili sono state
accolte e recepite in apposite schede di intervento.
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Le Norme Operative, in relazione alle schede sopra richiamate, stabiliscono le seguenti norme:
FABBRICATI NON PIU’ FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DI UN FONDO RUSTICO
La Legge Regionale n.11/2044 demanda al PI l’individuazione dei fabbricati ritenuti non più funzionali alla
conduzione di un fondo rustico o meglio all’Azienda Agricola a questi collegata.
I motivi che giustificano la non funzionalità di un fabbricato, compreso in ZTO E, possono essere i seguenti:
1. non esiste più un fondo rustico e conseguentemente un’azienda agricola (trattasi del caso di
fabbricati non appartenenti più ad un’azienda agricola);
2. esiste un fondo rustico ed i fabbricati dell’azienda agricola non vengono più utilizzati in quanto
tecnicamente obsoleti o sono variate le necessità produttive (esclusi i capannoni destinati ad allevamenti).
Le richieste relative alla classificazione di un fabbricato non più funzionale devono essere corredate, se
ritenuto opportuno in sede di analisi della richiesta, da una relazione tecnico-agronomica che giustifichi tale
richiesta in riferimento ai casi sopra indicati.
In ogni caso non verranno considerate le richieste che fanno riferimento a fabbricati realizzati da meno di
dieci anni dall’adozione del PI da parte del Consiglio Comunale.
Non è comunque ammesso e considerato il recupero di fabbricati non regolarmente assentiti e sono esclusi i
fabbricati destinati ad allevamenti zootecnici intensivi, di qualsiasi dimensione, per i quali si rimanda alle
specifiche Norme del PATI.
Il volume massimo che può essere considerato non più funzionale viene fissato dalla scheda di progetto, fino
al limite individuato dalla scheda stessa.
La restante porzione dovrà essere demolita contestualmente all’intervento e ripristinato lo stato dei luoghi.
Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle residenziali e/o quelle comunque compatibili con la residenza.
Il recupero di edifici esistenti non più funzionali preclude la realizzazione di nuovi manufatti funzionali
all’esercizio dell’agricoltura per cinque anni dalla data di rilascio dell’agibilità del fabbricato esistente
recuperato.
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Successivamente a tale periodo, gli interventi sono subordinati alla verifica da parte del Comune
dell’esistenza di sopravvenute esigenze dell’Azienda conseguenti alla riconversione dei sistemi di
produzione agricola secondo quanto previsto dall’art.44 della LR n.11/2004 e sue successive integrazioni.
Le domande, che perverranno successivamente alla data di approvazione del presente PI, saranno raccolte
dall’Ufficio Tecnico Comunale e saranno oggetto di specifica procedura di verifica ed approvazione, in
variante al P.I., secondo quanto previsto dalla LR n.11/2004.
Sono a carico del Titolare del titolo abilitativo i contributi di urbanizzazione tabellari, riferiti alla Zona E,
ed ogni altro onere per l’urbanizzazione, allaccio, servizi etc. ovvero le eventuali opere richieste dal
Comune necessarie alla tutela e riqualificazione ambientale dell’area.
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6. NUOVI ACCORDI DI PIANIFICAZIONE N° 28, 29, 30, 31, 32, 33
Gli accordi sotto elencati sono stati stipulati secondo l’“Atto di indirizzo” stabilito dalla Giunta Comunale in
data 09/08/09.
La numerazione degli accordi prosegue quanto precedentemente enumerato:
PROPONENTE Ambito Territoriale Località
28 Pietropoli Remo P1 “San Benedetto” Bergamini
29 Forte Lagheto s.r.l. P2 “Peschiera” Forte
Laghetto6.
30 Globel s.r.l. P4 “Peschiera Sud” Boschetti
31 Zambelli Ennio P4 “Peschiera Sud” Monte
Zecchino
32 Immobiliare Diamante di Olioso Francesco
e C. s.n.c.
P2 “Peschiera” Via Milano
33 Prospero Mauro, Prospero Cinzia, Bianca
Zenegaglia e C. s.a.s.
P2 “Peschiera” Porto Vecchio
Accordo n° 28
L’accordo riguarda aree site nall’ATO P1 “San Benedetto” individuate nel P.R.G./P.I. quali zone a
Parcheggio Pubblico (mai attivato).
E’ previsto di trasformare l’area con destinazione residenziale (circa mq. 1.000) consentendo la
realizzazione di un edificio residenziale di mc. 1.200,00 da attuarsi con intervento diretto e secondo la
normativa delle zone di completamento residenziali.
Il beneficio per il Comune consiste nella realizzazione di un’opera pubblica del valore di € 120.000,00,
esclusa I.V.A. e spese tecniche.
Accordo n° 29
L’accordo riguarda aree site nall’ATO P2 “Peschiera” individuate nel P.R.G./P.I. quali zone “A3” della
dimensione complessiva di crica mq. 9.770 all’interno di un’area degradata soggetta apiano di recupero.
E’ previsto di trasformare l’area con destinazione residenziale consentendo la realizzazione di edifici
residenziali di mc. 4.500,00 da attuarsi previa predisposizione di un Piano Urbanistico Attuativo.
Detto Piano dovrà prevedere (vedi elaborati grafici allegati all’Accordo) la cessione al Comune di circa mq.
3500 (comprensive dei fabbricati fortilizi).
Il beneficio per il Comune consiste nella cessione dell’area e dei fabbricati fortilizi sopra richiamati, nella
realizzazione di opere pubbliche stradali nella zona, nella realizzazione di opere di sistemazione e restauro
dei fabbricati fortilizi, per un importo complessivo di € 450.000, esclusa I.V.A. e spese tecniche.
Accordo n° 30
L’accordo riguarda aree site nall’ATO P4 “Peschiera Sud” individuate nel PAT quali aree di urbanizzazione
consolidata e nel P.R.G./P.I. prevalentemente quali zone E2.
E’ previsto di trasformare l’area con destinazione residenziale consentendo la realizzazione di edifici
residenziali di mc. 3.000,00 da attuarsi previa predisposizione di un Piano Urbanistico Attuativo.
Il beneficio per il Comune consiste nella realizzazione dell’allargamento pedonale del ponte ferroviario di
via Secolo, per un importo complessivo di € 275.000, esclusa I.V.A. e spese tecniche, oltreché nella
cessione di un’area da destinare a parcheggio-campo giochi della superficie di mq. 500 per un valore
compensativo di € 25.000.
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Accordo n° 31
L’accordo riguarda aree site nall’ATO P4 “Peschiera Sud” individuate nel PAT quali aree di urbanizzazione
consolidata.
E’ previsto di trasformare un’area di circo mq 1000, consentendo la realizzazione di un edificio residenziale
di mc. 800 da attuarsi con intervento diretto e secondo la normativa delle zone di completamento
residenziali.
Il beneficio per il Comune consiste nella realizzazione di un’opera pubblica del valore di € 80.000,00,
esclusa I.V.A. e spese tecniche.
Accordo n° 32
L’accordo riguarda aree site nall’ATO P2 “Peschiera” individuate nel P.R.G./P.I. parte quali zone di
completamento, parte quali zone alberghiere (vedi elaborati garfici allegati all’Accordo).
L’accordo modifica in parte l’accordo n° 11 (confermato nella Fase 1/BIS del P.I.) ed in definitiva consente
al Comune di ottenere la cessione gratuita di un’area di circa mq 1.500 da destinare ad uso pubblico, una
diminuzione della cubatura prevista ottenendo in definitiva una cubatura residenziale di mc. 4.000 circa, una
riduzione dell’area con destinazione alberghiera da 14.500 mq (circa) a mq. 4.000 (circa), destinando la
rimanente area di mq. 10.500 ad area ricettiva per veicoli ricreazionali nell’ambito di un contesto verde
specificamente ideato (con inserimento di circa mc. 1.000 destinati a servizi igienici, bar, alloggio custode).
Accordo n° 33
L’accordo riguarda aree site nall’ATO P2 “Peschiera” individuate nel PAT quali aree di urbanizzazione
consolidata e nel P.R.G./P.I. quali zone F.
E’ previsto di trasformare l’area (mq. 8.080) con destinazione residenziale consentendo la realizzazione di
edifici residenziali di mc. 4.500,00 da attuarsi previa predisposizione di un Piano Urbanistico Attuativo.
Il beneficio per il Comune è costituito dalla cessione di un’area di mq. 9.000 da destinare a parcheggio
connesso con la zona di accesso al Parco del Mincio (per un valore compensativo di € 450.000,00).
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7. ATTI UNILATERALI D’OBBLIGO N° 6, 7, 8.
Questa parte del Piano degli Interventi riguarda modifiche puntuali di adeguamento, aggiornamento e
sistemazione riferite ad interventi di modesto peso volumetrico, attuabili previa stipula di “Atti unilaterali
d’obbligo” che impegnano i proprietari delle aree interessate a cessioni e/o realizzazioni di opere a favore
del Comune.
Gli interventi attuabili tramite “Atti unilaterali d’obbligo” sono i seguenti:
PROPONENTE Ambito Territoriale Località
6 Centro Turistico Mincio s. a r.l. P2 “Peschiera” Lottizzazione Serenissima
7 Ames s.r.l. P2 “Peschiera” Lottizzazione Serenissima
8 Vivai San Benedetto Soc. Agricola S.a.s. P2 “Peschiera” Via Tangenziale
Atto unilaterale d’obbligo n° 6
Consente di ampliare le destinazioni d’uso della zona ora D2, estendendo le destinazioni anche alle zone
“D1.2: sottozone Commerciali”, per un lotto di circa mq. 5.150 all’interno della Lottizzazione
“Serenissima”.
Quale compensazione la ditta si obbliga a:
trasformare e realizzare un tratto di area verde comunale in parcheggio pubblico di mq. 300 circa,
ubicato nell’ambito della „lottizzazione Serenissima“ in prossimità della viabilità per località Zanina;
realizzare modifiche ad un tratto di parcheggio prospiciente il lotto di proprietà, modificando la
disposizione di parcheggi ora paralleli alla viabilità, successivamente mettendoli a pettine;
finanziare l’acquisto ed il posizionamento di un atelecamera a servizio dell’ordine pubblico, collegata
con la centrale di polizia municipale;
finanziare il posizionamento di una pianta ogni due posti auto che vengono creati con le opere
precedentemente descritte.
Atto unilaterale d’obbligo n° 7
Consente di ampliare le destinazioni d’uso della zona ora D2, estendendo le destinazioni anche alle zone
“D1.2: sottozone Commerciali”, per un lotto di circa mq. 7.300 all’interno della Lottizzazione
“Serenissima”, specificando che su detta area è consentito realizzare edifici da destinare all’attività
commerciale con vendita al dettaglio, a cinema multisala con possibili locali annessi quali bar, sale giochi,
ristoranti, ecc., con l’avvertenza che gli standard a parcheggio delle due destinazioni precedentemente
previste possano essere dimensionati tenendo conto che si possano differenziare gli orari di apertura.
Il testo dell’atto unilaterale dovrà prevedere l’obbligo di finanziare un’opera pubblica dell’importo di €
100.000,00, IVA e spese tecniche di progettazione escluse.
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8. VERIFICA DI CONGRUITÀ DELLA SECONDA FASE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI
RISPETTO AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
Il PAT prende in considerazione le aree interessate dalla “SECONDA FASE” del Piano degli Interventi
negli elaborati grafici e nelle Norme Operative di attuazione.
Nelle Tavole 1, 2, 3, 4 del PAT non si rilevano elementi ostativi alle proposte di piano.
Le aree prese in esame riguardano “aree di urbanizzazione consolidata” (Tav. 4 del PAT), normate dall’art.
40 delle NTA del PAT, che così recita:
40. Ambiti di urbanizzazione consolidata.
Rif. Legislativo: L.R. 11/2004
Rif.: Tav. 4 – Carta delle Trasformabilità
40.01 Gli ambiti di urbanizzazione consolidata sono costituiti dalle parti di territorio poste
all’interno del limite fisico della nuova edificazione, dove i processi di trasformazione sono
sostanzialmente completati. Gli ambiti di urbanizzazione consolidata comprendono anche aree
esterne alle zone edificabili previste dal P.R.G. previgente, nel P.R.G. classificate come zone “E”
ma che hanno palesemente perso ogni caratterizzazione di zone agricole. Gli ambiti di
urbanizzazione consolidata comprendono anche le zone “pianificate” dal vigente P.R.G. con
destinazione diversa dalla Zona Agricola.
DIRETTIVE
40.02 Il P.I., nell’ambito delle aree di urbanizzazione consolidata individuate dal PATI, individua le
aree in cui sono sempre possibili interventi diretti di nuova costruzione o di ampliamento di edifici
esistenti attuabili nel rispetto delle presenti norme, e le aree di urbanizzazione da consolidare in cui
gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti o di ristrutturazione con
modificazione della destinazione d’uso tra diverse categorie urbanistiche, sono subordinati a
P.U.A., a comparto edificatorio o a titolo abilitativo convenzionato, che preveda la realizzazione
delle dotazioni territoriali e delle opere di urbanizzazione mancanti o carenti.
40.03 Il P.I., per le zone di urbanizzazione consolidata e diffusa diverse dalle zona “A” del
previgente P.R.G., e solo per gli edifici residenziali abitati dal proprietario, potrà stabilire
incrementi volumetrici sino ad un massimo di 75 mc.
40.04 Il P.I. potrà modificare l’ambito delle zone di urbanizzazione consolidata, sia per adattarlo
alla definizione di una minore scala di rappresentazione, sia per renderlo coerente, ove possibile,
con le divisioni delle proprietà. Tale modifica dovrà essere adeguatamente giustificata e
documentata.
PRESCRIZIONI E VINCOLI
40.05 Negli ambiti di urbanizzazione consolidata, qualora gli interventi non siano già subordinati
dal P.R.G. vigente a P.U.A., a comparto edificatorio o a titolo abilitativo convenzionato, sono
sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti, nel rispetto
delle presenti norme.
In particolare appare rilevante che:
40.02 Il P.I., nell’ambito delle aree di urbanizzazione consolidata individuate dal PATI, individua
le aree in cui sono sempre possibili interventi diretti di nuova costruzione o di ampliamento di
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edifici esistenti attuabili nel rispetto delle presenti norme, e le aree di urbanizzazione da
consolidare in cui gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti o di ristrutturazione con modificazione della destinazione d’uso tra diverse categorie urbanistiche, sono
subordinati a P.U.A., a comparto edificatorio o a titolo abilitativo convenzionato, che preveda la
realizzazione delle dotazioni territoriali e delle opere di urbanizzazione mancanti o carenti.
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9. VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DELLA “SECONDA FASE” DEL PIANO DEGLI
INTERVENTI RISPETTO AL DIMENSIONAMENTO DEL PIANO DI ASSETTO DEL
TERRITORIO
Il dimensionamento del PAT è contenuto nelle “Norme Tecniche di Attuazione” – Allegato A – “Ambiti
territoriali Omogenei – ATO”.
I contenuti della presente fase del Piano degli Interventi non riguardano zone esterne all’urbanizzazione
consolidata e dunque sono compatibili con il dimensionamento complessivo del P.A.T.I..
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10. REGISTRO DEI CREDITI EDILIZI
L’art. 17, comma 5 lettera e) specifica che il Registro dei Crediti Edilizi è un elemento formativo del Piano
degli Interventi.
Le Norme Operative del P.I. vigenti trattano l’argomento all’art. 59 riportando la definizione di Credito
Edilizio, gli ambiti in cui ne è consentito l’utilizzo, gli interventi che lo determinano, alcune indicazioni per
la quantificazione delle volumetrie che costituiscono il credito, il riferimento al Registro dei Crediti.
Il Registro dei Crediti Edilizi viene istituito attraverso una articolazione normativa, formata da otto articoli,
titolati come segue:
ART. 1 DEFINIZIONE DI CREDITO EDILIZIO
ART. 2 INDIVIDUAZIONE DEI CREDITI EDILIZI
ART. 3 ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEI CREDITI EDILIZI
ART. 4 CESSIONE DEI CREDITI EDILIZI
ART. 5 UTILIZZO DEI CREDITI EDILIZI
ART. 6 PROCEDURA PER IL RILASCIO DI PERMESSO A COSTRUIRE CON L’UTILIZZO DEI
CREDITI EDILIZI – ESTINZIONE DEL CREDITO
ART. 7 PRESCRIZIONE
ART. 8 INCIDENZA SUL DIMENSIONAMENTO
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11. COMPATIBILITÀ IDRAULICA
La Regione del Veneto, Segreteria all’Ambiente e Territorio, Distretto idrografico Delta Po Adige
Canalbianco, con nota 31.01.08, prot. 56331 ha espresso parere favorevole con prescrizioni sulla “Relazione
sulla valutazione di compatibilità idraulica” del PATI di Castelnuovo e Peschiera.
Le prescrizioni sono state recepite nelle NTA del PATI, che si riportano.
Oltre a ciò, poiché uno degli accordi di programma recepiti (Accordo n° 33) riguarda una estensione
significativa (oltr mq. 8.000), si è provveduto per detto Accordo redigere una apposita Relazione di
Compatibilità, sottoposta all’approvazione del Genio Civile Regionale e del Consorzio di Bonifica.
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12. VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE
I siti SIC-ZPS IT3210003 Laghetto del Frassino e SIC-ZPS IT3210018 sono individuati quali componenti
della rete ecologica europea “Rete Natura 2000”. Ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e della relativa
normativa di recepimento, statale e regionale, qualsiasi piano o progetto – anche esterno alle aree oggetto di
tutela – potenzialmente incidente sull’integrità dei Siti di Natura 2000 deve essere sottoposto alla procedura
di Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA).
La Regione Veneto ha aderito al programma BIOITALY per la formazione della Rete Natura 2000 con la
Deliberazione n. 1148 del 14 marzo 1995, designando le Zone di Protezione Speciale e segnalando i SIC,
mentre con la Deliberazione n. 1662 del 22 giugno 2001 ha approvato le disposizioni della normativa
comunitaria e statale in ordine ai SIC e alle ZPS.
La Regione Veneto ha altresì recepito le note del Ministero Ambiente (SCN/2D/2000/1248 del 25.1.2000 e
SCN/DG/2000/12145 del 15.7.2000) con il DGR 1662 del 22.06.2001, nel quale viene specificata
l’estensione dell’obbligo della Valutazione di Incidenza Ambientale a tutti i Siti pubblicati sul D.M. 3 aprile
2000, anche in mancanza di una lista definitiva dei Siti di Importanza Comunitaria.
Con la DGRV n. 2803 del 4 ottobre 2002 la Regione ha fornito una guida metodologica per la valutazione di
incidenza (allegato A) e ha definito procedure e modalità operative per la verifica e il controllo a livello
regionale della rete Natura 2000 (allegato B). Vi ha confermato che la presentazione di ogni piano o progetto
preliminare, che possa produrre incidenze significative sui siti Natura 2000, deve essere corredata dalla
Valutazione di Incidenza Ambientale.
Con le DGRV n. 448 del 21/2/2003 e n. 449 del 21/2/2003 alcuni Siti vengono accorpati ed altri vengono
riperimetrati.
Con la DGRV n. 3173/2006 - Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria
92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità
operative, si propone la revoca della DGR 2803/2002, ed una nuova formulazione, della "Guida
metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE" (Allegato A) e di uno
specifico allegato, riferito alla valutazione di incidenza di piani e programmi di tipo faunistico - venatorio
(Allegato A1) e delle “Modalità operative per la verifica e il controllo dei documenti di valutazione di
incidenza” (Allegato B), finalizzato a renderne più immediato il rapporto con la procedura indicata nella
guida metodologica.
Inoltre il provvedimento è costituito anche da un elenco relativo agli stessi siti (Allegato C).
Di rilievo anche la direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, pubblicata
sulla GU dell’Unione europea il 26/01/2010. Con essa si intende promuovere e normare la conservazione di
tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo….Essa si prefigge la
protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento.
I piani, progetti e/o interventi interni all’ambito dei Siti di Rete Natura 2000, o esterni agli stessi, ma in
grado, potenzialmente, di comportare incidenze significative su di essi, sono soggetti alla procedura
valutativa di cui alla DGR n. 3173/2006. Lo Studio per la Valutazione di Incidenza del PI specifica i criteri
di valutazione e le diverse sensibilità ambientali di habitat, habitat di specie e specie in modo da favorire il
migliore e più efficace svolgimento delle procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale di competenza
comunale ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, delle norme nazionali e regionali riguardanti la conservazione
degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.
Ai sensi della DGR n. 3173/2006, Allegato A, sono individuate nello Studio per la Valutazione di Incidenza
del presente piano le aree residenziali ove è possibile prevedere l’esclusione dalla procedura di VIncA.
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13. L’AGGIORNAMENTO DELLE BANCHE DATI ANCHE CON RIGUARDO ALLE TAVOLE
GRAFICHE CON RESTITUZIONE IN FORMATO SHAPE
Si evidenzia la unicità del Quadro Conoscitivo riferito all’intero PRC (PAT + PI), pertanto l’origine e la
banca dati contenente i files del PRC sono quelli approvati e validati per la redazione del PAT, con
l’aggiunta e aggiornamento dei dati ( files di disegno e dati alfanumerici) che costiuiscono il PI.
Pertanto le tavole e gli elaborati previsti dall’art. 17, coma 5, lettere a), b), c) hanno propria origine nella
banca dati contenuta nel Q.C.
Operativamente, redigendo il PI, si è aggiornata la banca dati esistente del Q.C.
In particolare sono state aggiunte alle cartelle esistenti del Q.C., contenente il PAT, le seguenti cartelle:
a) Alla cartella principale d Relazioni ed Elaborati sono state aggiunte le sottocartelle:
la d0702 _BancheDati PI ( con le banche dati del PI)
la d08_Relazionetecnica _PI
la d09_Normetecniche PI
b) Alla cartella principale b_progetto, sono state aggiunte le seguenti cartelle:
b05_pianointerventi che conterrà le sottocartelle del PI
- b0501_Tematismiprog ( con le sottocartelle delle nuove ZTO (b0501011), PUA, e i temi del
“vecchio” PRG ecc.)
- b0510_ElaboratiPI ( tavole in PDF).
Il file “Sintesiclassi_PRC.xls” contenente anche l’elenco dei file che sono stati aggiornati.
L’aggiornamento della CTR è stato eseguito secondo le modalità speditive previste dalla norma , sull’ultima
Ortofoto disponibile.
Il lavoro è stato redatto con lo strumento distribuito dalla Regione Veneto e sarà consegnato su DVD
direttamente in formato proprietario dello stesso GIS ( Geomedia Intergraph).
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14. ELENCO DEGLI ELABORATI
Gli elaborati che formano la Seconda Fase del Piano degli Interventi sono i seguenti:
- Relazione illustrativa
- Norme Operative di Intervento
- Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale
- Registro dei Crediti Edilizi
- Schede di analisi e di progetto per gli Edifici non più funzionali alle attività agricole
- Schede di analisi e di progetto per gli Edifici Fuori zona
- Elaborati grafici:
TAVOLE B – BASE CTR
Tavola B1/CTR –Piano degli interventi - Scala 1:5.000
Tavola B2/CTR –Piano degli interventi - Scala 1:5.000
TAVOLE C – BASE CTR
Tavola C1/CTR - Piano degli interventi - Scala 1:2.000
Tavola C2/CTR - Piano degli interventi - Scala 1:2.000
Tavola C3/CTR - Piano degli interventi - Scala 1:2.000
Tavola C4/CTR - Piano degli interventi - Scala 1:2.000
Tavola C5/CTR - Piano degli interventi - Scala 1:2.000
Tavola C6/CTR - Piano degli interventi - Scala 1:2.000
Tavola C7/CTR - Piano degli interventi - Scala 1:2.000
TAVOLE C – BASE CATASTALE (TAVOLE AUSILIARIE)
Tavola C1/CAT - Piano degli interventi - Scala 1:2.000
Tavola C2/CAT - Piano degli interventi - Scala 1:2.000
Tavola C3/CAT - Piano degli interventi - Scala 1:2.000
Tavola C4/CAT - Piano degli interventi - Scala 1:2.000
Tavola C5/CAT - Piano degli interventi - Scala 1:2.000
Tavola C6/CAT - Piano degli interventi - Scala 1:2.000
Tavola C7/CAT - Piano degli interventi - Scala 1:2.000
- Relazione di Compatibilità Idraulica
- Studio agronomico:
Tavola in scala 1:10.000 con individuazione degli Allevamenti Intensivi e delle
relative fasce di rispetto
Relazione sugli Allevamenti intensivi
Rappresentazione in scala 1:10.000 degli ambiti delle aziende agricole esistenti
Relazione sulle aziende agricole
Relazione Agronomica che analizza l’utilizzo della SAU previsto dal P.I.
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Sistema ambientale
Relazione: Studio per la Valutazione di Incidenza del Piano degli Interventi
Tavola: Carta delle aree sensibili – Studio per la Valutazione di Incidenza, scala 1:11.000
Relazione: Rete ecologica comunale