Scuola Internazionale di Dottorato in Formazione della ... · subire gravi danni (pena di morte,...
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1 dicembre 2010Approfondimento del corso di Pedagogia Interculturale B, prof.ssa G. Cannarozzo
A cura diElena Modonesi
Scuola Internazionale di Dottorato in Formazione della Persona e Mercato del Lavoro
Anno Accademico 2010-2011
FILMATO SBARCO
Foto tratta da http://notiziefresche.info
DIRITTO D’ASILO E
RIFUGIATI
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO 1948
Art. 14Art. 14
Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altripaesi asilo dalle persecuzioni.
CONFERENZA MONDIALE ONU SUI DIRITTI UMANI -
Art. 23Art. 23
La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani riafferma cheognuno, senza alcuna distinzione, ha il diritto di cercareprotezione e godere del diritto di asilo in altri paesi in casodi persecuzione, così come di tornare al proprio paese.
CONFERENZA MONDIALE ONU SUI DIRITTI UMANI -DICHIARAZIONE DI VIENNA 1993
Art. 1A - Definizione del termine di “rifugiato”
Rifugiato è colui “che temendo a ragione di essereperseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità,appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sueopinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e
Convenzione di Ginevra sullo status di Rifugiato 1951
opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino enon può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi dellaprotezione di questo Paese; oppure che, non avendocittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui avevaresidenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può onon vuole tornarvi per il timore di cui sopra”.
Art. 33 Divieto d’espulsione e di rinvio al confine
1. Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche.
OBBLIGO DI NON - REFOULEMENT
CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI
DIRITTI FONDAMENTALI - ROMA 1950
Art. 3 - Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti
Diapositiva 7
UW3 D. Vitiello, Espulsione di stranieri, assicurazioni diplomatiche e obbliho di non-refoulement: riflesioni a margine del caso TrabelsiUtente Windows; 28/11/2010
SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO DISTRASBURGO 1.
� Trabelsi c.Italia , Ricorso n.50163/08, 13 aprile 2010
� Il sig.Trabelsi, cittadino tunisino residente regolarmente in Italia, condannato per terrorismo internazionale sia in Italia che in Tunisia, dopo aver scontato la pena inflitta nelle carceri italiane, dovrebbe dopo aver scontato la pena inflitta nelle carceri italiane, dovrebbe essere espulso e rimandato in Tunisia.
� Il sig. Trabelsi si appella alla Corte Europea invocando l’art.3 della Convenzione dei diritti fondamentali in quanto, se tornasse al Paese d’origine, verrebbe probabilmente sottoposto a trattamenti inumani o degradanti nelle carceri tunisine.
� La Corte accoglie l’appello.
SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO DI STRASBURGO 2.
La Corte Europea estende così il concetto dell’art.3 della Convenzione Europea riguardo ai trattamenti inumani o degradanti.
Divieto valevole anche per le conseguenze un’eventuale espulsione o respingimento frontierarespingimento frontiera
Gli Stati che hanno firmato la Convenzione sono chiamati a stabilire, prima di procedere ad un’espulsione, che ciò non comporti come conseguenza una violazione dell’art.3
L’ IL’ASILO IN ITALIA
Art. 10 comma 3
“Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.”
Assenza di una legge organica
COSTITUZIONE ITALIANA
nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.”
Art. 19 comma 1: Divieti di espulsione e respingimento
“In nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinione politica, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato presso un altro Stato ove non sia protetto dalla persecuzione”.
TESTO UNICO DELL’IMMIGRAZIONE - Decreto legislativo 286/98
TUTTAVIA…TUTTAVIA…
TRATTATO DI BENGASI – ITALIA-LIBIA 30 agosto 2008
Art. 19 Collaborazione nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti, all’immigrazione clandestina
1. Le due Parti intensificano la collaborazione in atto nella lotta al terrorismo, allacriminalità organizzata, al traffico di stupefacenti e all'immigrazione clandestina, inconformità a quanto previsto dall'Accordo firmato a Roma il 13/12/2000 e dallesuccessive intese tecniche, tra cui, in particolare, per quanto concerne la lottaall'immigrazione clandestina, i Protocolli di cooperazione firmati a Tripoli 29.12.2007.all'immigrazione clandestina, i Protocolli di cooperazione firmati a Tripoli 29.12.2007.
2. Sempre in tema di lotta all'immigrazione clandestina, le due Parti promuovono larealizzazione di un sistema di controllo delle frontiere terrestri libiche, da affidare asocietà italiane in possesso delle necessarie competenze tecnologiche. Il Governoitaliano sosterrà il 50% dei costi, mentre per il restante 50% le due Parti chiederannoall'Unione Europea di farsene carico, tenuto conto delle Intese a suo tempointervenute tra la Grande Giamahiria e la Commissione Europea.
3. Le due Parti collaborano alla definizione di iniziative, sia bilaterali, sia in ambitoregionale, per prevenire il fenomeno dell'immigrazione clandestina nei Paesi diorigine dei flussi migratori.
L’Italia si assume la responsabilità di contrastarel’immigrazione clandestina con un partner che non hasottoscritto la convenzione di Ginevra, che non riconoscel’intermediazione internazionale all’Alto Commissariatodelle Nazioni Unite per i Rifugiati e che non ha unanormativa per il regime di asilo e protezione umanitaria.
(Il Trattato di Amicizia affronta la questione del rispetto della dignitàdel migrante con un generico riferimento al valore che le partidel migrante con un generico riferimento al valore che le partiattribuiscono ai principi della Carta delle Nazioni Unite e dellaDichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo).
I rapporti di Human Rights Watch e AmnestyInternational denunciano inoltre da tempo le condizionicui sono sottoposti i migranti nei centri di detenzione inLibia: arresti indiscriminati, violenze, torture,deportazione forzata e connivenze tra polizia e trafficanti.
PROCEDURA PER LA CONCESSIONE D’ASILO
Introdotta dalla Legge Bossi-Fini, attuata dal 2004:
- 7 Commissioni territoriali (+3) per il riconoscimento dello status di rifugiato.
- Commissione nazionale: coordinamento delle commissioni territoriali e monitoraggio dei flussi. commissioni territoriali e monitoraggio dei flussi.
� L’immigrato deve presentare domanda d’asilo presso Polizia di frontiera o questura
� Viene rilasciato un permesso per richiesta d’asilo
� Il richiedente asilo è chiamato presso una commissione territoriale per sostenere un colloquio
� Esito: status di rifugiato, protezione sussidiaria, protezione umanitaria, diniego
STATUS DI RIFUGIATO
� Permesso di soggiorno per 5 anni
� Titolo di viaggio per 5 anni
� Diritto al ricongiungimento familiare senza � Diritto al ricongiungimento familiare senza dimostrazione dei requisiti di reddito e alloggio
I rifugiati hanno la possibilità di essere assistiti per 6 mesi, ma spesso questo non avviene per mancanza di risorse.
PPROTEZIONE SUSSIDIARIA
Subentra la protezione sussidiaria, stabilita a livello europeo, grazie alla quale anche chi non è perseguito
personalmente nel proprio Paese, ma tornandovi rischia di
Chi fugge da una guerra ha diritto all’asilo?
personalmente nel proprio Paese, ma tornandovi rischia di subire gravi danni (pena di morte, tortura, minaccia per conflitti),
può richiedere protezione in Europa.
• Permesso di soggiorno per 3 anni • Titolo di viaggio per 3 anni • Diritto al ricongiungimento familiare, previo requisiti di reddito e alloggio
PPROTEZIONE UMANITARIA
La Commissione territoriale, anche se decide di dareil diniego ad una domanda d’asilo, quando reputa chesussistano gravi motivi di carattere umanitario, puòrimandare la pratica al Questore competente per unrimandare la pratica al Questore competente per uneventuale rilascio di un permesso di soggiornotemporaneo (1 anno, senza titolo di viaggio).
RICHIEDENTI ASILO
2008: 31.000 richiedenti asilo in Italia.
22.000 domande prese in considerazione:
7,7% status di rifugiato
41,8% permesso di soggiorno per motivi umanitari o protezione sussidiaria
In Italia …
47.000 rifugiati0,7 ogni 1.000 abitanti
In Danimarca, Paesi Bassi, Svezia …tra i 4,2 e gli 8,8/1.000 ab.
In Germania …oltre 7/1000 ab.
Nel Regno Unito … quasi 5/1000 ab.
UW2
Diapositiva 19
UW2 Dati UCHNURUtente Windows; 28/11/2010
“RIFUGIATO DA SEMPRE, ANCOR PRIMA DI
VENIRE AL MONDO”
Breve testimonianza di un rifugiato eritreo
Fonte: E. Modonesi, Eritrea,
in A.A.V.V., La famiglia degli immigrati cattolici a Brescia, Opera diocesana S. Francesco di Sales, Brescia 2007
“La condizione di esule in terra straniera mi appartiene da sempre, ancor
prima della mia nascita. Sono cittadino eritreo, ma sono nato in un Paeseche non è il mio: il Sudan. Paese che mi ha dato molto: gli anni più belli,quelli dell’infanzia e dell’adolescenza, ma che non è il mio. La miafamiglia fuggì in Sudan negli anni della guerra tra Eritrea e Etiopia e lì viè rimasta per quasi trent’anni. La nostra casa era una tenda in un campoprofughi, allestito dalla Croce Rossa Internazionale, appena oltre ilconfine eritreo. In Sudan, nonostante la miseria, conducevo una vitapressoché normale: andavo a scuola, giocavo con gli amici, avevo unafamiglia che mi riempiva di affetto e attenzioni. Conoscevo l’Eritrea solofamiglia che mi riempiva di affetto e attenzioni. Conoscevo l’Eritrea soloper il racconto che ne facevano i grandi, grazie alle canzoni e alle storietramandate.
Fu solo nel 1998 che conobbi il mio Paese. A quell’epoca la guerra
sembrava finita, da qualche anno l’Eritrea aveva ottenuto l’indipendenza,e il campo profughi nel quale ero cresciuto pareva aver cessato la suaragion d’essere. Fu così che partimmo, a piedi, in vista dell’Eritrea.La storia volle però che proprio in quei maledetti giorni, le tensioni conl’Etiopia si riaprissero. Per oltre un anno io e la mia famiglia facemmo laspola tra Eritrea e Sudan, in fuga dalla guerra.
Nel 2000 finalmente tornammo in Eritrea definitivamente: lì trovammo lenostre case di un tempo distrutte, ma dopo qualche mese ci stanziammo inun villaggio. Potei riprendere la scuola, per cinque anni, poi il clima inEritrea iniziò a farsi troppo pesante, così partii nuovamente alla volta delSudan. Avevo diciannove anni e c’era il rischio forte che l’esercito miarruolasse per il servizio militare obbligatorio, servizio militare chi inEritrea si sa quando inizia, ma mai quando finisce. Stavolta la mia metaera però diversa: il Sudan era solo un passaggio obbligato per proseguireverso la Libia e da lì giungere in Italia.
Mia sorella, che vive ormai da anni in Italia, mi mandò i soldi necessari perMia sorella, che vive ormai da anni in Italia, mi mandò i soldi necessari perpagare la camionetta per attraversare il Sahara libico. Per ben tre volte lapolizia libica fermò il furgone sul quale viaggiavo: tutte le volte venni messoin carcere fino a quando dall’Italia non giungevano i soldi per il “riscatto”.Finalmente, dopo mesi di tentativi e di estenuanti attese, riuscii ad arrivarea Tripoli e lì imbarcarmi alla volta dell’Italia.
Sono arrivato a Lampedusa nell’ottobre del 2006, dal centro di primaaccoglienza sono uscito con un permesso di richiedente asilo che mipermette di lavorare sul suolo italiano; mia sorella ha dovuto spedirminuovamente dei soldi per farmi avere il titolo di viaggio.
Con i pochi spiccioli rimastimi ho comprato un biglietto del treno per ilnord Italia e sono arrivato a Brescia. Qui, a Brescia, ricomincia la mia vita.Certo l’Italia non è l’eldorado che immaginavo: trovare un lavoro è la miapriorità, ma è molto difficile, soprattutto per me che ancora non parlo lalingua italiana. Non è facile, sarà un percorso tutto in salita.
Ho amici che sono qui completamente soli, senza un appoggio, un punto diriferimento e senza il calore di un famigliare. Io invece non sono solo: averemia sorella vicino mi dà forza e coraggio, anche se i miei genitori sonolontani e il mio pensiero è sempre per loro”.lontani e il mio pensiero è sempre per loro”.
IMMIGRAZIONE ILLEGALE:
IRREGOLARI E CLANDESTINI
IMMIGRATI IRREGOLARI
Persona entrata regolarmente
nel territorio italiano
tramite un visto d’ingresso ufficiale, tramite un visto d’ingresso ufficiale,
ma che, una volta scaduto il visto,
permane sul suolo italiano senza averne i requisiti = overstayer
IMMIGRATI CLANDESTINI
Persona entrata illegalmente nel Paese, senza l’autorizzazione Paese, senza l’autorizzazione
delle autorità italiane.
D …DIAMO I NUMERI…
Stime Rapporto Caritas Migrantes 2010:
�5 milioni di immigrati regolari in Italia�5 milioni di immigrati regolari in Italia
�500.000/700.000 immigrati
senza permesso di soggiorno
IRREGOLARE CLANDESTINO
Visto per turismo
Visto per affari
Visto per cure mediche
Coste marine
Valichi terrestri
Aereo
Carrette del mare
Camion
Smuggling
Trafficking
� È registrato
� Qualcuno ha firmato
• Non ha lasciato tracce
• Per lo Stato italiano
IRREGOLARE CLANDESTINO
� Qualcuno ha firmato una garanzia per lui
� Se volesse, lo Stato saprebbe come
rintracciarlo
• Per lo Stato italiano non esiste
2008IMMIGRAZIONE ILLEGALE 2008
Sbarchi: 15%Valichi terrestri: 25%Overstayer: 65 %
“Risulterà inefficace il controllo delle coste, come anche delle frontiere terrestri, se non si incentiveranno i percorsi
regolari dell'immigrazione”.Rapporto Caritas Migrantes 2010
Rapporto OCSE 2009
Permesso di soggiorno legato
al contratto di lavoro
ANCHE UN CITTADINO REGOLARE
PUÒ DIVENTARE IRREGOLARE
Se un cittadino regolare, con un permesso di soggiorno in scadenza,
perde il lavoro e non trova una nuova occupazione entro 6 mesi,
secondo la normativa dovrebbe lasciare il secondo la normativa dovrebbe lasciare il territorio Italiano.
Spesso ciò non avviene.Pertanto queste persone vanno ad ingrossare le file degli irregolari.
MULTA (5.000-10.000 €) + ESPULSIONE
REATO DI IMMIGRAZIONE CLANDESTINA
Legge 15 luglio 2009, n. 94
Lo straniero che, raggiunto da provvedimento di espulsione, continua a rimanereillegalmente in Italia, va incontro ad una pena detentiva:
Da 6 mesi a 1 anno:se l'espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da oltre 60 giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo o se la domanda di titolo di soggiorno è stata rifiutata.
Da 1 a 4 anni: se lo straniero è raggiunto da un provvedimento di espulsione perché è entrato in Italia illegalmente o non ha chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, in assenza di cause di forza maggiore.
Da 1 a 5 anni: se lo straniero destinatario dell'ordine di espulsione e di un nuovo ordine di allontanamento continua a rimanere illegalmente in Italia.
POLITICA DELLE ESPLULSIONIPOLITICA DELLE ESPLULSIONI
APPLICATA IN MODO MINIMO
Nel 2009 su 52.823 irregolari fermati dalle forze dell´ordine,
solo 18.361 (tra respinti e rimpatriati)
COSTI TROPPO ELEVATI E
PROCESSO COMPLESSO
solo 18.361 (tra respinti e rimpatriati) sono stati effettivamente allontanati: 34,7%.
Dati Ocse 2010
POLITICA DELLE SANATORIE/REGOLARIZZAZIONI
Anno Legge Numero emersi
1986 Legge 943 140.000
1990 Legge 39 Martelli 220.000 1990 Legge 39 Martelli 220.000
1995 Decreto legge Dini 240.000
1998 Legge 40 Turco-Napolitano 250.000
2002 Legge Bossi-Fini 700.000
Circa 1 milione e mezzo di sanati totali
Nel 2002
uno straniero regolare su due
Chi è regolare oggi è stato spesso clandestino ieri
uno straniero regolare su due
aveva ottenuto il permesso di soggiorno attraverso una
«sanatoria»(oltre 800.000 sanati a fronte dei 1.512.324 stranieri che risultavano presenti in
Italia alla fine del 2002, secondo il Ministero dell’Interno)
Pochi anni dopo, a seguito dell’imponente regolarizzazione
del 2002, la percentuale di migranti beneficiari di una
sanatoria era salita al 62% sul totale dei regolari.
Da questi dati emerge che:
b) L’attuale modalità
a) Il mercato del lavoro italiano, formato da grandi fette di SOMMERSO (lavoro nero), è terreno fertile
per l’immigrazione irregolare (pull-factor)
Decreto flussi annuale
b) L’attuale modalità di ingresso regolare in Italia è poco funzionale
• Il Governo stabilisce ogni anno, con apposito decreto,
il numero massimo di stranieri ammessi ad entrare in
Italia per motivi di lavoro («quota»).
• Una volta uscito il decreto, i datori di lavoro possono
fare domanda: tutte le domande che hanno i requisiti
vengono accettate fino all’esaurimento delle quote.
DECRETO FLUSSI: PROCEDURA
vengono accettate fino all’esaurimento delle quote.
• Poiché i posti disponibili sono pochi, la procedura si
trasforma in una gara sul tempo: il datore di lavoro
interessato deve presentare la sua domanda prima
degli altri.
• A distanza di mesi, talvolta di anni, viene emesso il
responso.
DECRETO FLUSSI ���� SANATORIE MASCHERATE
Secondo la normativa lo straniero deve disporre di un’assunzione prima ancora di essere entrato
in Italia � assunzione a distanza.
In realtà pochi assumerebbero persone che non hanno mai visto:
la maggior parte delle richieste avviene per persone già in Italia �
lavoratori in nero chepur avendo un lavoro
non potrebbero emergere in altra forma
BRESCIA: LA PROTESTA DEGLI IMMIGRATI
SULLA GRU - Novembre 2010
Foto tratta da http://marcotoresini.blogspot.com
Il decreto flussi e le regolarizzazioni quindi sono l’unico modo che i cittadini stranieri che vivono e lavorano
illegalmente in Italia hanno per emergere
Disposti a tutto
Decreto flussi, regolarizzazioni e loro conseguenze
Sviluppo di illegalità attorno a questo meccanismo
a tutto
False assunzioni
a pagamento
Ma chi è entrato in questo meccanismo ne tace le possibili conseguenze:
Rischio di espulsione
La protesta è rivolta anche allo Stato:
� Durante l’ultima regolarizzazione per colf-badanti delsettembre 2009 è stato consentito a tutti di presentaredomanda (con versamento di € 500,00 + contributiINPS).
Solo successivamente è stata emessa la circolare� Solo successivamente è stata emessa la circolareManganelli (n. 1843 del 17 marzo 2010) che stabilisceche non è ammesso alla regolarizzazione chi risulticondannato per uno dei reati previsti dagli artt. 380,381 del codice di rito penale, ossia anche coloro chenon hanno rispettato il provvedimento di espulsionedisposto nei loro confronti perché entrati in Italiaeludendo i controlli alla frontiera.
NECESSITÀ DI RIVEDERE LE NORME CHE DISCIPLINANO L’INGRESSO REGOLARE DEGLI
STRANIERI IN ITALIA