Schema fonti UE
description
Transcript of Schema fonti UE
Schema fonti UE
Fonti dell’ordinamento europeo
Diritto primario Trattati
Diritto derivato«atti legislativi»:art. 289
Regolamento UE
Direttiva UE
«atti delegati»: art. 290
TRATTATI
Trattato CECA (1951) Trattato CEE (1957) Trattato Euratom (1957)
Trattato «Fusione» 1965 (unifica gli organi)
«Atto Unico» (1986): CEE CE
Trattati Maastricht (1992), Amsterdam (1997), Nizza (2001)
Trattato di Lisbona (2009)Trattato sull’UE (TUE)
Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE)
«scaduta» nel 2001
Schema fonti UE
Fonti dell’ordinamento europeo
Diritto primario Trattati
Diritto derivato«atti legislativi»:art. 289
Regolamento UE
Direttiva UE
«atti delegati»: art. 290
Le fonti UEArticolo 288 (ex articolo 249 del TCE) Per esercitare le competenze dell'Unione, le istituzioni adottano regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri. Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi. Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.
Schema fonti UE
Fonti dell’ordinamento europeo
Diritto primario Trattati
Diritto derivato«atti legislativi»:art. 289
Regolamento UE
Direttiva UE
«atti delegati»: art. 290
Atti legislativi e atti delegatiArticolo 289La procedura legislativa ordinaria consiste nell'adozione congiunta di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio su proposta della Commissione. Tale procedura è definita all'articolo 294….3. Gli atti giuridici adottati mediante procedura legislativa sono atti legislativi.Articolo 2901. Un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo.2. Gli atti legislativi delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere. Gli elementi essenziali di un settore sono riservati all'atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere….3. L'aggettivo «delegato» o «delegata» è inserito nel titolo degli atti delegati.