Schema della procedura d’esecuzione · PDF fileCon la domanda d’esecuzione il...

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Creditore Debitore Ufficio d’esecuzione Giudice Soggetto responsabile per la fase Domanda d’esecuzione Precetto esecutivo Opposizione Procedura di rigetto Continuazione dell’esecuzione Pagamento Senza opposizione Avviso di pignoramento Esecuzione del pignoramento Domanda di realizzazione Realizzazione Attestato di carenza di beni Domanda di continuazionedell’esecuzione Comminatoria di fallimento Decisione sul fallimento Inventario dei beni Convocazione dei creditori F A L L I M E N T O Chiusura del fallimento Attestato di carenza di beni Liquidazione e ripartizione P I G N O R A M E N T O E S E C U Z I O N E Pagamento dei creditori integrale parziale Rigetto dell’opposizione Schema della procedura d’esecuzione Domanda di fallimento Graduazione dei crediti

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Page 1: Schema della procedura d’esecuzione · PDF fileCon la domanda d’esecuzione il creditore avvia la procedura d’esecuzione. La domanda va inviata all’ufficio d’esecuzione competente

CreditoreDebitore

Ufficio d’esecuzioneGiudice

Soggetto responsabile per la fase

Domanda d’esecuzione

Precetto esecutivo

Opposizione

Procedura di rigetto

Continuazione dell’esecuzione

Pagamento Senza opposizione

Avviso di pignoramento

Esecuzione del pignoramento

Domanda di realizzazione

Realizzazione

Attestato di carenza di beni

Domanda di continuazionedell’esecuzione

Comminatoria di fallimento

Decisione sul fallimento

Inventario dei beni

Convocazione dei creditori

F A

L L

I M E

N T

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Chiusura del fallimento

Attestato di carenza di beni

Liquidazione e ripartizioneP I G

N O

R A

M E

N T

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S E

C U

Z I

O N

E

Pagamento dei creditori

integrale parziale

Rigetto dell’opposizione

Schema della procedura d’esecuzione

Domanda di fallimento

Graduazione dei crediti

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Con la domanda d’esecuzione il creditore avvia la procedura d’esecuzione. La domanda va inviata all’ufficio d’esecuzione competente e deve contenere il nome e l’indirizzo del creditore e del debitore, nonché l’ammontare del credito. Se disponibile, alla domanda va allegato anche il titolo di credito.

La domanda d’esecuzione è compilata con l’ausilio di un apposito formulario.

Domanda d’esecuzione

Definizione

La piattaforma realizzata dall’Ufficio federale di giustizia consente di compilare il formulario on line e di stamparlo. Sul modulo è riportato automaticamente l’indirizzo dell’ufficio d’esecuzione competente.

Consiglio pratico

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Emesso dall’ufficio d’esecuzione sulla base della domanda d’esecuzione, questo documento è notificato al debitore in duplice copia. Il precetto esecutivo costituisce un’ingiunzione di pagamento, entro venti giorni, della somma vantata dal creditore. Se il debitore non versa tale somma, la procedura prosegue in via di pignoramento o in via di fallimento.

Definizione

Notificazione del precetto esecutivo Alla ricezione di una domanda d’esecuzione, l’ufficio competente deve notificare un precetto esecutivo al debitore. La notificazione si concretizza con la consegna del precetto al debitore; l'agente «notificatore» redige un verbale di consegna.

Rifiutare la consegna del precetto esecutivo è inutile perché il documento viene comunque ritenuto notificato.

Si invita invece il debitore a facilitare la procedura di notifica. Se viene convocato, il debitore ha del resto ogni interesse a recarsi allo sportello postale o all’ufficio competente, dato che i costi dei tentativi infruttuosi di notificazione sono a suo carico.

Consiglio pratico

Precetto esecutivo

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Dichiarazione scritta od orale del debitore, con la quale quest’ultimo contesta il fatto che sussista il debito che gli si chiede di saldare. Se contesta il debito, il debitore può fare opposizione al momento della notificazione del precetto esecutivo oppure nei dieci giorni successivi. In quest’ultimo caso dovrà inoltrare un’opposizione scritta, nella quale riporterà semplicemente la dicitura «fatta opposizione» e apporrà data e firma.

L'opposizione sospende l’esecuzione.

Definizione

L'opposizione consente al debitore di esprimere il suo disaccordo sul debito che gli viene chiesto di saldare. Il debitore può fare opposizione al momento della notificazione del precetto esecutivo o nei dieci giorni successivi. In quest’ultimo caso, l’opposizione va presentata, di preferenza per iscritto, all’ufficio competente. Non è necessario motivare un’opposizione (salvo in caso di esecuzione cambiaria).

Consiglio pratico

Opposizione

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Se il debitore fa opposizione, il creditore può chiedere la continuazione della procedura d’esecuzione soltanto rigettando, con successo, l’opposizione; questa procedura si svolge di norma dinanzi a un tribunale ordinario.

Definizione

Il giudice competente esaminerà la domanda di rigetto dell’opposizione.

Se il creditore presenta un documento qualificato, in base al quale può dimostrare l’esistenza del credito (decisione giudiziaria, transazione o riconoscimento di debito giudiziale), viene accordato il rigetto definitivo dell’opposizione.

Se il creditore presenta un riconoscimento scritto del debito, comprovato dalla firma del documento, viene accordato il rigetto provvisorio dell’opposizione. Se, entro venti giorni dal rigetto provvisorio dell’opposizione, il debitore non fa domanda di disconoscimento del debito oppure tale domanda viene respinta, il rigetto dell’opposizione diventa definitivo.

Consiglio pratico

Procedura di rigetto

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Formulario che il creditore deve compilare per ottenere un pignoramento o la notifica di una comminatoria di fallimento, se il debitore è soggetto all’esecuzione in via di fallimento. Il creditore deve avere ottenuto l’emissione di un precetto esecutivo al quale il debitore non ha interposto opposizione oppure, qualora l’avesse interposta, l’opposizione è stata rigettata in via definitiva con sentenza esecutiva.

Definizione

L’Ufficio federale di giustizia non fornisce alcun formulario generico per la domanda di continuazione dell’esecuzione. Il creditore deve quindi compilare l’apposito modulo messo a disposizione, solitamente on line, dall’ufficio d’esecuzione competente.

Consiglio pratico

Domanda di continuazionedell’esecuzione

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Su domanda di continuazione dell’esecuzione, l’ufficio d’esecuzione competente continuerà la procedura in via di pignoramento o in via di fallimento, a seconda dalla modalità d’esecuzione applicabile al debitore.

Definizione

Continuazione dell’esecuzione

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Se il debitore è soggetto alla modalità d’esecuzione in via di pignoramento, riceve un avviso che lo informa della data in cui sarà eseguito il pignoramento presso il suo domicilio oppure che lo invita a presentarsi presso l’ufficio d’esecuzione per incontrare un ufficiale giudiziario. Dal momento della ricezione dell’avviso di pignoramento, il debitore non può più disporre dei suoi beni, qualunque essi siano.

Definizione

Avviso di pignoramento

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In seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione, il debitore riceve un avviso di pignoramento, che viene eseguito senza indugio. I beni pignorati sono riportati, con il loro prezzo di stima, in un atto di pignoramento. Al debitore è fatto divieto, sotto minaccia di pena, di vendere o regalare gli oggetti pignorati. I beni mobili (ad es. gioielli) possono essere presi in custodia dall’ufficio d’esecuzione.

Poiché dalla vendita di oggetti usati non si ricavano solitamente somme consistenti, se il debitore è salariato, risulta più efficace pignorare alla fonte una parte del salario. L’ufficio d’esecuzione obbliga il datore di lavoro a effettuare le detrazioni mensili per versarle al creditore finché il debito non è saldato.

Definizione

Diritto al minimo vitale Affinché il debitore possa assicurare il proprio sostentamento e quello dei suoi familiari, sono state emesse delle norme vincolanti, che servono a calcolare il minimo vitale e di cui l’ufficio d’esecuzione deve tener conto in caso di pignoramento.

I principi alla base di tali norme sono identici in tutta la Svizzera e definiscono gli importi mensili per i costi di sostentamento in funzione del costo della vita. Le norme sono pubblicate dalle autorità cantonali di vigilanza e si applicano senza distinzione a tutti i debitori.

Consiglio pratico

Esecuzione del pignoramento

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Modulo che il creditore in possesso di atto di pignoramento deve compilare per avviare la realizzazione, generalmente mediante vendita ai pubblici incanti, dei beni pignorati.

Definizione

Consiglio pratico

Domanda di realizzazione

L’Ufficio federale di giustizia non fornisce alcun formulario generico per la domanda di realizzazione dei beni. Il creditore deve quindi compilare l’apposito modulo messo a disposizione, solitamente on line, dall’ufficio d’esecuzione competente.

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La realizzazione dei beni viene effettuata solitamente per vendita ai pubblici incanti.

L’ufficio d’esecuzione informa il debitore, il creditore ed eventuali terzi interessati della data e del luogo della vendita.

Si può anche procedere a una vendita a trattative private, nella misura in cui tutti gli interessati vi acconsentano oppure qualora i beni da realizzare abbiano un prezzo di mercato o di borsa.

Definizione

Realizzazione

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Il ricavato dalla realizzazione dei beni è versato ai creditori per l’ammontare dei loro crediti in capitale, interessi e spese.

Definizione

Pagamento dei creditori

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Attestato che l’ufficio d’esecuzione rilascia al creditore il cui credito non è stato integralmente soddisfatto dal ricavato della realizzazione. Questo documento attesta un importo scoperto e vale come riconoscimento di debito. Esso conferisce al creditore diversi diritti, tra cui quello di rendere imprescrittibile il credito per vent’anni. L’attestato di carenza di beni consente di promuovere una nuova procedura d’esecuzione se il debitore è ritornato a miglior fortuna.

Definizione

Consiglio pratico

Attestato di carenza di beni

Il debitore contro cui è stato emesso un attestato di carenza di beni può pagare parzialmente o integralmente il debito in qualsiasi momento versandone l’importo all’ufficio d’esecuzione che ha rilasciato l’attestato.

In caso di pagamento parziale, il creditore conserva l’attestato di carenza di beni dopo averlo fatto rettificare su invito dell’ufficio d’esecuzione.

In caso di pagamento integrale, il creditore è tenuto a restituire all’ufficio d’esecuzione l’attestato di carenza di beni. L’iscrizione dell’attestato sarà quindi cancellata dal registro dell’ufficio.

Il creditore deve restituire l’attestato all’ufficio anche in caso di pagamento integrale diretto. Il debitore avrà tuttavia maggiori garanzie consegnando lui stesso all’ufficio l’attestato di carenza di beni, sul quale sarà stata apposta la dicitura «saldato».

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Documento redatto dall’ufficio d’esecuzione e notificato al debitore soggetto all’esecuzione in via di fallimento. Si tratta di un’ingiunzione di pagare, entro venti giorni, il credito per il quale ha luogo l’esecuzione, altrimenti il creditore potrà domandare al giudice di dichiarare il fallimento del debitore.

Definizione

Comminatoria di fallimento

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Se il debitore non reagisce alla comminatoria di fallimento, alla scadenza dei 20 giorni dalla notificazione di detto documento, il creditore può presentare domanda di fallimento al giudice del fallimento. Questo diritto si estingue 15 mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo.

Definizione

Domanda di fallimento

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Il fallimento è decretato dal giudice del fallimento. La decisione sul fallimento è trasmessa all’ufficio d’esecuzione, che gestirà il fallimento. Il fallimento è pubblicato nel Foglio ufficiale cantonale e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Definizione

Una volta che il giudice ha dichiarato il fallimento, il fallito può farlo revocare attestando che tutti i debiti (che hanno causato il fallimento) sono stati estinti oppure raggiungendo un accordo con i creditori all’origine del fallimento, accompagnato da una dichiarazione nella quale rinunciano al fallimento.

Le spese per le esecuzioni sono pagate all’ufficio d’esecuzione competente. Il fallito dovrà inoltre pagare all’ufficio del fallimento le spese amministrative relative alla sentenza di fallimento.

Munito delle quietanze dei suddetti pagamenti ed eventualmente la dichiarazione dei creditori, il fallito dovrà quindi recarsi dinanzi al giudice competente per proporre appello con l’ausilio di un apposito modulo fornito dall’ufficio del fallimento.

Se tutto è in regola, il giudice competente decreta dapprima l’effetto sospensivo e poi, con decisione successiva, la revoca del fallimento.

Consiglio pratico

Decisione sul fallimento

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Elenco dei beni che appartengono al fallito e che costituiscono la massa attiva fallimentare. L’inventario è compilato da un ufficiale giudiziario dell’ufficio del fallimento in collaborazione con il fallito, che dovrà sottoscrivere il documento.

Definizione

Inventario dei beni

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Invito, mediante pubblico avviso, dell’ufficio del fallimento a tutti i creditori del fallito (anche quelli che non hanno presentato domanda d’esecuzione) di insinuare i loro crediti. I crediti saranno ordinati secondo graduatoria, che servirà per ripartire la somma ricavata dalla realizzazione dei beni.

Definizione

Convocazione dei creditori

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Entro 60 giorni dalla scadenza del termine a disposizione per l’insinuazione del credito, l’amministrazione del fallimento prepara lo stato di graduazione dei crediti («graduatoria»). La graduatoria è depositata per l’ispezione presso l’ufficio d’esecuzione e può essere contestata dinanzi al tribunale competente.

Definizione

Graduazione dei crediti

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Con queste due operazioni vengono realizzati gli attivi del fallito e la somma ricavata è ripartita tra i creditori in base alla natura e all’ammontare del credito.

Definizione

Il principio della parità di trattamento di tutti i creditori è molto importante. Nel caso in cui gli attivi non siano sufficienti a saldare i debiti, la massa fallimentare è ripartita equamente tra tutti i creditori, in modo che la perdita subita sia proporzionale al loro credito. Durante la procedura di fallimento il debitore è passibile di pena se salda i debiti che ha contratto con alcuni creditori, a detrimento degli altri.

Le principali eccezioni che la legge prevede alla parità di trattamento sono:• i debiti della massa, ossia le spese processuali gravanti sulla massa

fallimentare. Questi sono i primi debiti ad essere estinti con la somma ricavata dalla realizzazione dei beni;

• i crediti privilegiati (per es. crediti salariali dei lavoratori). Soltanto quando questi crediti sono interamente soddisfatti, si passa a quelli della «classe» successiva. I crediti ordinari, non privilegiati, rientrano nella terza classe;

• i crediti garantiti da pegni (ad es. crediti immobiliari). Questi sono rimborsati con il ricavato della realizzazione dei pegni stessi. Se tale ricavato non basta a coprire completamente i relativi crediti, gli importi residui saranno gestiti congiuntamente agli altri crediti.

Consiglio pratico

Liquidazione e ripartizione

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Questo documento è rilasciato a tutti i creditori i cui crediti non sono stati interamente soddisfatti con il ricavato ottenuto dalla realizzazione dei beni del fallito. L’attestato di carenza di beni conferisce ai creditori diversi diritti, tra cui quello di rendere imprescrittibile il credito per vent’anni. Esso consente inoltre di promuovere una nuova esecuzione se il debitore è ritornato a miglior fortuna.

Definizione

Il debitore contro cui è stato emesso un attestato di carenza di beni può pagare parzialmente o integralmente il debito in qualsiasi momento versandone l’importo all’ufficio d’esecuzione che ha rilasciato l’attestato.

In caso di pagamento parziale, il creditore conserva l’attestato di carenza di beni dopo averlo fatto rettificare su invito dell’ufficio d’esecuzione.

In caso di pagamento integrale, il creditore è tenuto a restituire all’ufficio d’esecuzione l’attestato di carenza di beni. L’iscrizione dell’attestato sarà quindi cancellata dal registro dell’ufficio.

Il creditore deve restituire l’attestato all’ufficio anche in caso di pagamento integrale diretto. Il debitore avrà tuttavia maggiori garanzie consegnando lui stesso all’ufficio l’attestato di carenza di beni, sul quale sarà stata apposta la dicitura «saldato».

Consiglio pratico

Attestato di carenza di beni

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Page 22: Schema della procedura d’esecuzione · PDF fileCon la domanda d’esecuzione il creditore avvia la procedura d’esecuzione. La domanda va inviata all’ufficio d’esecuzione competente

Terminata la liquidazione dei crediti, il giudice decreta la chiusura del fallimento, che deve essere pubblicata nel Foglio ufficiale cantonale e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Parallelamente, la società fallita è radiata d’ufficio dal registro di commercio.

Definizione

Chiusura del fallimento

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