Scheda n. 14 26 maggio 2017 Le modalità di gestione della ... · Scheda n. 14 – 26 maggio 2017...
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Scheda n. 14 – 26 maggio 2017
Le modalità di gestione della riscossione
coattiva per i Comuni.
Simone Pellegrin – Laura Servetti
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Inquadramento normativo
La legge di conversione al D.L. 22 ottobre 2016 n. 193 recante “Disposizioni urgenti in materia
fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” (L. 1° dicembre 2016, n. 225) ha, tra le altre
cose, previsto la soppressione di Equitalia S.p.A., generando non poche perplessità sul futuro della
riscossione delle entrate degli enti locali.
In particolare, l’art. 1 del decreto prevede lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia (con
l’esclusione di Equitalia Giustizia S.p.A. che continuerà ad occuparsi della gestione del Fondo unico
giustizia) a decorrere dal 1° luglio 2017. Fino a quella data, l’attività di riscossione prosegue nel
regime giuridico vigente (comma 15). Successivamente, l’esercizio delle funzioni relative alla
riscossione nazionale sarà assegnato ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente pubblico
economico strumentale dell’Agenzia delle Entrate, sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del
Ministero dell’economia e delle finanze, con il monitoraggio costante dell’Agenzia delle entrate
che provvede a far rispettare i principi di trasparenza e pubblicità (comma 2 e 3). L'Ente
subentrerà, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi, passivi e processuali, delle società del
Gruppo Equitalia. In particolare, assume la qualifica di Agente della riscossione con i poteri e
secondo le disposizioni che regolano la riscossione tramite ruolo (di cui al titolo I, capo II, e al titolo
II, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; comma 3).
L’art. 2 interviene per disciplinare la soppressione di Equitalia con riferimento alla riscossione delle
entrate degli enti locali. Il termine per la scadenza degli affidamenti ad Equitalia da parte di enti
locali e società da loro partecipate è, coordinandolo con i termini dell’art. 1, differito al 30 giugno
2017 (comma 1). Dal 1° luglio 2017 gli enti locali possono, con deliberazione si ritiene di Consiglio,
decidere di continuare ad avvalersi, per sé e per le società da essi partecipate, di Agenzia Entrate –
Riscossione.
Tra le motivazioni che stanno alla base di queste disposizioni normative, vi è in primo luogo la
volontà di trovare una soluzione all’elevato livello di insolvenze dei crediti, tributari e non, vantati
nei confronti dei contribuenti che sono state oggetto di critiche sia da parte del Fondo Monetario
internazionale sia dell’OCSE. Ciò che è stato principalmente criticato sono proprio le procedure di
riscossione esperite da Equitalia, ritenute rigide e poco efficaci in termini di somme riscosse,
caratterizzate spesso da ingiustificate misure cautelari adottate talvolta anche discrezionalmente.
Si deve comunque sottolineare che l’elevato livello di insoluti è stato dettato in primo luogo dalla
diversa e più complessa disciplina fiscale interna rispetto a quella degli altri stati europei, nonché
da alcune peculiarità dei contribuenti morosi, che in molti casi versano in situazione di insolvibilità
anche a causa dei ritardi intercorrenti tra la fase in cui si genera il credito e quella in cui lo stesso
verrà riscosso.
La soppressione di Equitalia non vuole portare con sé, almeno nelle intenzioni del legislatore, un
mero cambio di insegna e un inquadramento nell’ambito dell’Agenzia delle Entrate: lo scopo
principale che ha dettato tale previsione era quello di incrementale il tasso di riscossione dei
tributi, erariali e locali. Il legislatore ha inteso introdurre quindi un cambio di passo nell’attività di
riscossione coattiva, migliorando il livello di efficienza della riscossione che, come si vedrà in
seguito, con Equitalia ha raggiunto solo livelli sufficienti.
Per questo motivo, è prevista una Convenzione tra il Ministero e il Direttore dell’Agenzia delle
Entrate, nella quale dovranno essere indicati la strategia per la riscossione da attuare nel corso del
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periodo di imposta, i servizi dovuti e le risorse disponibili. Nella Convenzione verrà anche fatto
esplicito riferimento ai c.d. “indici di pericolosità”, ossia indicatori della natura del credito, della
qualità e i precedenti del creditore ed altri fattori desumibili dalle banche dati disponibili, che
determinano una riscossione più agevole, da perseguire o più a rischio, da mettere in coda.
La riscossione coattiva dei tributi locali
La riscossione coattiva delle entrate comunali merita un’analisi specifica in merito alle opportunità
ed ai soggetti coinvolti. In primo luogo, si evidenzia come il servizio di riscossione coattiva possa
essere svolto con due modalità: attraverso il ruolo coattivo, precluso per legge a tutti i soggetti
diversi dall’Agente della Riscossione, e attraverso l’ingiunzione fiscale di cui i Comuni o tutte le
Società iscritte all’albo della Riscossione possono servirsi.
Lo stravolgimento operato dal D.L. n. 193/2016 ha rimesso sul tavolo la questione per tutti gli enti
locali che ora sono chiamati a valutare tra diverse ipotesi:
- l’affidamento ad Agenzia delle Entrate – Riscossione;
- l’affidamento dell’attività ad una Società esterna (in-house oppure iscritta all’Albo dei
soggetti riscossori).
- l’internalizzazione del servizio.
1. L’affidamento ad Agenzia delle Entrate – Riscossione
La soluzione è stata resa possibile proprio in base alle recenti modifiche normative e consiste nella
riscossione, tramite ruolo coattivo, da parte dell’unico soggetto titolato a gestirlo, ovverosia
l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdE-R) che sarà, come accennato in precedenza, operativa
dal 1° luglio.
Si tratterà di un ente pubblico economico, sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministero
dell’Economia e delle Finanze e, di conseguenza, sottoposto al controllo contabile della Corte dei
Conti. L’ente costituendo sarà soggetto al costante monitoraggio dell’Agenzia delle Entrate, che
verificherà il soddisfacimento dei requisiti di trasparenza e pubblicità prescritti per gli enti pubblici.
Da un punto di vista organizzativo, la struttura dell’ente sarà caratterizzata dalla presenza di un
Presidente, di un Comitato di Gestione e di un Collegio di revisori. Lo statuto sarà predisposto su
proposta del MEF, per poter apprendere con precisione quella che sarà la struttura istituzionale
dell’ente. Tale documento dovrà disciplinare anche le procedure (telematiche e non) di
consultazione pubblica sugli atti di rilevanza generale per i quali sarà comunque necessaria la
partecipazione dei Comuni.
Con il passaggio di consegne da Equitalia al nuovo soggetto, il legislatore ha previsto che a
quest’ultimo sarà concessa la possibilità di accedere a qualsiasi banca dati telematica per
verificare il possesso, da parte dei contribuenti, di redditi o beni da sottoporre a pignoramento. In
altre parole, la fase dell’esecuzione forzata nei confronti degli evasori potrà risultare più precisa,
mirata e, quindi, efficiente.
Con un affidamento ad AdE-R verrà poi assecondato l’orientamento del legislatore, mirato a
promuovere il permanere della gestione delle entrate pubbliche direttamente nelle casse della
Pubblica Amministrazione, evitando il passaggio delle somme nei conti di Società private in attesa
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dei riversamenti. È tuttavia evidente che l’AdE-R, dovendo essere gestita con autonomia
patrimoniale ed economica, dovrà remunerare il servizio prestato attraverso l’aggio di riscossione.
Da questo punto di vista quindi, nulla cambia rispetto al servizio di riscossione affidato ad
Equitalia, nonostante la cancellazione dell’aggio di riscossione sulle cartelle di pagamento sia stata
auspicata sia dai contribuenti, ma anche e soprattutto dagli Organismi internazionali.
Infine è opportuno considerare che l’Agente della Riscossione nazionale, proprio perché
strutturato su tutto il territorio, potrebbe consentire il contenimento dei costi legati alle attività di
recupero coattivo, che nel caso di affidamento alle Società private risulterebbe quasi certamente
più elevato.
Di contro, la “nuova Equitalia” porterà con sé alcune criticità già note, che in passato ne hanno
caratterizzato la scarsa efficienza, soprattutto in ambito di recupero delle somme nei confronti dei
debitori dei tributi locali.
In particolare ci si riferisce alla scarsa conoscibilità lamentata dagli uffici comunali delle procedure
effettivamente portate a termine dalla Società ed il mancato aggiornamento continuo del
personale preposto al controllo dello stato delle pratiche, che hanno condotto in molti casi al
mantenimento delle somme nei bilanci e dato luogo all’inserimento di cifre elevatissime a titolo di
crediti di dubbia esigibilità anche per crediti che in molti casi erano già stati considerati inesigibili.
Anche sull’efficacia dell’azione di Equitalia è lecita qualche perplessità, sia relativamente
all’accuratezza delle azioni promosse ed alla propensione alla collaborazione nei confronti del
contribuente, sia in merito agli importi effettivamente ottenuti a seguito dell’esperimento di
procedure coattive. Da alcune analisi condotte risulterebbe infatti che l’ente locale, oltre a
perdere il controllo sulle fasi successive l’accertamento (cosa che non necessariamente
accadrebbe nelle altre due ipotesi sopra richiamate), vedrebbe anche ridursi i valori riscossi
rispetto a quanto invece recuperato da società terze che agiscono sulla base di incarichi più mirati
ed in collaborazione più stretta con gli uffici comunali.
A tal proposito, non sono da tralasciare le conclusioni, favorevoli al Comune, cui è giunta la Corte
dei Conti con la sentenza n. 255 del 6 maggio 2015. Il giudizio era stato promosso da un Comune
nei confronti di Equitalia, il quale lamentava vari inadempimenti delle disposizioni contrattuali, ed
in particolare il fatto che Equitalia non aveva adeguatamente informato l’ente delle procedure in
corso e non aveva versato nella casse comunali una parte (consistente) del residuo del carico di
ruoli tributari.
La Corte muove in primo luogo precisando le fasi del procedimento di riscossione con affidamento
ad Equitalia:
La procedimentalizzazione ivi disciplinata (e fonte di reciprochi obblighi) ha come punto genetico la
consegna da parte del Comune, con congruo anticipo rispetto alla scadenza, ad E., di liste di carico
(art. 2) le quali, dopo i controlli da parte del concessionario, costituiscono il riferimento di solleciti
per intimazione di pagamento/costituzione in mora che la società provvede a recapitare agli
interessati.
Un primo obbligo è la comunicazione al Comune dei soggetti "scartati" per non aver superato i
controlli e che il Comune può riproporre previa correzione.
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Provveduto alla riscossione, E., ai sensi della citata Convenzione (art. 3), deve riversare all'Ente
quanto riscosso entro il decimo giorno successivo alla decade d'incasso, corredandolo con la
fornitura di un tabulato contenente le informazioni delle posizioni di debito.
Nel caso di soggetti morosi si procede (art. 5) alla riscossione coattiva ex D.Lgs. n. 112 del 1999 e
norme correlate con le modalità e attività di cui all'art. 6 e ssgg. che, al di là delle varie fasi,
prevede (art. 13) che il Comune possa effettuare un continuo monitoraggio utilizzando un prodotto
informatico fornito dalla società.
Nel caso in cui si pervenga alla riscossione (art. 14) E. versa, con le consuete modalità, quanto
percepito mentre, in caso negativo, nel termine di tre anni dalla consegna dei ruoli, comunica le
quote inesigibili, con facoltà del Comune di richiedere la documentazione a campione, onde
procedere alla verifica. Dopo un anno dalla comunicazione, senza contestazioni, le relative somme
si intendono discaricate (art. 15).
Dall’istruttoria era emerso come il Comune aveva in più occasioni sollecitato Equitalia a fornire
informazioni dettagliate e chiarimenti riguardo i ruoli affidati e i solleciti rimasti inevasi, senza
tuttavia ottenere riscontro soddisfacente (Equitalia aveva assunto di aver comunque informato il
Comune attraverso l’invio di rendiconti in formato Excel). La Cassazione ha ritenuto insufficiente la
documentazione di rendicontazione inviata al Comune sulla base del principio secondo il quale
Appare di evidenza palmare che colui (soggetto giuridico normalmente avente veste societaria) che
si obbliga a gestire il servizio di riscossione (e per tale fatto riveste la qualifica di agente contabile)
deve dare "legale discarico" delle somme che non può versare nelle casse dell'Ente affidante; e
questa dimostrazione non può che essere fornita attraverso la produzione documentale delle cause
che hanno impedito la materiale riscossione di quanto dovuto dal debitore erariale.
Non può essere certamente reputata esaustiva ed esauriente dell'obbligo assunto la produzione di
meri resoconti riassuntivi.
Non è neanche a dirsi che produrre tali resoconti su modelli diversi da quelli previsti sia fatto
equipollente, perché quello che qui si discute non è come sia avvenuta la presentazione di un conto
ma piuttosto la totale carenza di dimostrazione dell'impossibilità materiale e giuridica di
riscossione dei tributi o contributi.
Obbligo e onere che spettava ad Equitalia e che non è stato assolto, con conseguente affermazione
che il carico "non legalmente discaricato" rimane dovuto.
Con riguardo all’entità del credito vantato dal Comune, la Corte ha poi rilevato che Equitalia ha
contestato solo limitandosi a generiche affermazioni di disponibilità alle verifiche. Stante il
puntuale computo prodotto in giudizio dal Comune e alla luce della mancata difesa a riguardo di
Equitalia, la Corte dei Conti condannava quest’ultima a versare al Comune la somma spettante
rivalutata secondo gli indici ISTAT, oltre interessi.
Riguardo i risultati raggiunti da Equitalia inoltre, la stessa Corte dei Conti, nella Relazione sul
sistema della riscossione dei tributi erariali al 2015 (Deliberazione del 20/10/2016 n. 11/2016/G),
sottolinea, con non poche preoccupazioni, come a fronte di un trend evolutivo positivo nel corso
degli anni, il valore riscosso sia “assai modesto se rapportato al carico affidato ad Equitalia, al
netto di sgravi e sospensioni, con una percentuale annuale (tra il riscosso dell’anno ed il carico
totale affidato) che, negli ultimi dieci anni va da un minimo dello 0,62 per cento del 2006 ad un
massimo dell’1,09 del 2010, attestandosi nel 2015 all’1,01 per cento”. Trattasi di valori che
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comprendono tutti i tributi affidati ad Equitalia, e pertanto non solo quelli di competenza degli
enti locali. Ne consegue quindi che a fronte di una percentuale di riscossione complessiva così
bassa (dato 2015: 8.243,7 mln/€. Fonte: Bilancio consolidato al 31/12/2015 Gruppo Equitalia), il
dato riguardante propriamente i tributi locali è ancora meno significativo, attestandosi su un
valore di 1.100,6 mln/€.
Tale preoccupante situazione, come già richiamato in precedenza, è stata avvertita anche dal
Fondo Monetario internazionale e dall’OCSE che, oltre a riscontrare uno scarso livello di
riscossione ed un elevato livello di insoluti (con risultati decisamente difformi a quelli di altri paesi
europei), ha messo in evidenza la scarsa efficienza dei metodi attraverso i quali Equitalia ha
attuato la riscossione. In particolare sono stati evidenziati i metodi rigidi e non sempre
collaborativi esperiti con i contribuenti, oltre alle lungaggini che hanno comportato l’impossibilità
di agire nei confronti di contribuenti che nel frattempo avevano drasticamente mutato la propria
solvibilità (si pensi alle aziende che nel frattempo sono fallite o ai contribuenti emigrati o divenuti
irreperibili o ancora a quelli defunti).
È evidente che un fattore determinante in questo ambito sia costituito dal regime in cui operava
Equitalia negli ultimi anni, ossia in funzione di continue proroghe di tempo limitato che avevano
anche indotto la Società a contenere il proprio sforzo nel recupero di tali somme.
Tuttavia non si può negare che le criticità legate alla scarsa possibilità di controllo da parte
dell’ente sulle fasi successive all’accertamento e alla ridottissima capacità di riscossione in termini
di cifre incassate continuerebbero a sussistere anche in caso di affidamento ad AdE-R, in quanto,
pur essendo questo un ente costituito con natura giuridica differente rispetto ad Equitalia, è nella
sostanza il medesimo, subentrando in tutti i rapporti giuridici ora in capo ad Equitalia e
sostituendosi a quest’ultima nell’attività di riscossione che nella sostanza rimane la stessa.
Un’ulteriore e significativo aspetto da considerare riguarda le modalità di affidamento del servizio
all’ente nascente, ed in particolare alla possibilità di procedere attraverso un affidamento diretto
ovvero con gara.
Il problema non sussisteva con Equitalia in quanto essa, ai sensi dell’art. 3 comma 25 bis del D.L. n.
203/2005, rientrava nell’elenco dei soggetti affidatari delle attività di liquidazione e riscossione
delle entrate locali, senza necessità di esperimento di procedure ad evidenza pubblica.
La nuova norma che sostituisce ad Equitalia il nuovo ente AdE-R, nulla dice a riguardo e, data
appunto tale mancanza, non è chiaro se i Comuni potranno continuare ad affidare direttamente
anche al nuovo ente o se si rende necessaria una procedura di gara. Il dibattito, anche dottrinale,
propende tuttavia per questa seconda ipotesi, in considerazione anche delle previsioni contenute
nel D.L. n. 193/2016, sebbene il comma 2 dell’art. 2 del decreto citato sembrava ammettere la
possibilità di procedere con un affidamento senza gara. La dottrina sottolinea infatti come un
affidamento di questo tipo sarebbe lesivo dei principi di valutazione comparativa di una pluralità
di aspiranti, ossia principi espressi non solo delle norme interne ma anche a livello europeo.
Sembra che la possibilità di affidare senza gara all’ente di nuova costituzione anche le fasi di
accertamento e di liquidazione dei tributi sia stata esclusa dal recente D.L. n. 50/2017 (“salvo-
intese”), il quale ammette la sola possibilità di affidare direttamente ad AdE-R la fase di
riscossione, spontanea e coattiva, dei tributi (art. 35), ribadendo implicitamente la necessità di
indire una gara o comunque affidare a soggetti diversi le fasi precedenti di accertamento e
liquidazione.
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Infine, un’ultima considerazione: nel passaggio della struttura da società privata a ente pubblico, i
dipendenti, assunti per chiamata diretta da Equitalia Spa, per volontà del legislatore non saranno
sottoposti ad alcun concorso. La nuova legge prevede il passaggio del personale al nuovo ente
pubblico mediante una «procedura di selezione e verifica» che non avrà le caratteristiche di bando
pubblico. Una simile formulazione risulta fortemente assoggettabile ad una valutazione di
costituzionalità dinnanzi alla Corte Costituzionale con la conseguenza che, nell’ipotesi in cui
venisse dichiarata l’illegittimità della disposizione, potrebbero anche essere messi in discussione
gli atti e le cartelle firmate e notificate da Agenzia delle Entrate-Riscossione con la evidente
conseguenza di pregiudicare le entrate a questa affidate.
È evidente che – stante l’effettivo vantaggio di un ipotetico affidamento di servizi ad AdE-R, basato
quasi esclusivamente sull’operatività della stessa in merito alle procedure di riscossione coattiva
(utilizzo del ruolo e conoscenza dati per incrocio da altre banche dati pubbliche) – le percentuali di
riscossione portata effettivamente a termine sono tali da scoraggiare anche gli enti meno sensibili
al problema. A seguito degli sforzi per giungere alla produzione di 100.000 € di avvisi di
accertamento ed alla mancata riscossione bonaria del 70% di tale somma, le prospettive di incasso
attraverso riscossione coattiva mediante ruolo si attesterebbero in media a poco più di 700 €
stante alle proporzioni riportate nella relazione sopra citata.
2. L’affidamento della riscossione coattiva a società esterna
Un’alternativa all’affidamento ad Agenzia delle Entrate-Riscossione per la gestione del recupero
coattivo è quella di affidare ad un soggetto diverso tale funzione. Potrebbe trattarsi di società in-
house oppure di Società private iscritte all’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. 446/1997 e ai sensi del
D.M. Finanze del 11 settembre 2000 n. 289 (soggetti privati abilitati).
Con particolare riguardo all’affidamento a società in-house, si richiama la Deliberazione n. 24 del
15 aprile 2014 della Corte dei Conti, sez. Liguria, la quale ha precisato le caratteristiche che
devono essere soddisfatte affinché un Comune possa ricorrere all’affidamento del servizio di
accertamento e riscossione dei tributi ad una società strumentale:
Nell’attuale contesto giuridico, affinché si possa affidare e/o mantenere il servizio in capo ad una
società “in house” occorre che il soggetto affidatario rispetti alcune condizioni, individuate
primariamente dalla Corte di Giustizia Europea nella nota "sentenza Teckal" (Corte di Giustizia,
sentenza 18 novembre 1999, causa C-107/98, Teckal) e successivamente richiamate dalla
giurisprudenza nazionale ( Corte Cost., 28 marzo 2013, n. 50; Corte Cass., sez. unite civili, 25
novembre 2013, n. 26893; Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2009, n. 591; Cons. Stato, Ad. Plenaria, 3
marzo 2008).
Le condizioni individuate dalla giurisprudenza sono le seguenti: a) presenza di capitale interamente
pubblico; b) svolgimento dell'attività prevalentemente con i soci pubblici affidanti; c) esercizio da
parte dei soci, nei confronti del soggetto stesso, di un controllo analogo a quello esercitato sui
propri servizi. Tali condizioni sono state ribadite e tradotte in norma con alcune novità dall’art.12
della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli
appalti pubblici (che abroga la direttiva 2004/18/CE), che ha stabilito che non rientra nell'ambito di
applicazione del nuovo corpus di regole per gli appalti un affidamento di servizio tra
un'amministrazione aggiudicatrice e una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato nei
seguenti casi: a) quando la prima eserciti sulla seconda un controllo analogo a quello da essa
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esercitato sui propri servizi; b) in caso di attività prevalente che si concretizza allorquando oltre
l'80% delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti
ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche
controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi.
Ed inoltre:
Importante novità rispetto agli orientamenti giurisprudenziali consolidati è data dalla previsione di
un terzo elemento necessario per la definizione del rapporto interorganico, quale l'assenza nella
persona giuridica controllata di partecipazioni dirette di capitali privati, ad eccezione di forme di
partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle
disposizioni legislative nazionali, in conformità dei Trattati, che non esercitano un'influenza
determinante sulla persona giuridica controllata.
Giova evidenziare fin da subito che i soggetti in grado di gestire in concessione o in affidamento le
fasi di accertamento e riscossione coattiva per conto degli enti locali e di rilasciare fideiussioni
proporzionate ai valori degli incarichi, non raggiungono l’1% del numero dei Comuni italiani. A ciò
si aggiunge il fatto che tali enti sono numericamente pochi (78 iscritti, dato aggiornato al
19/04/2017; fonte: www.finanze.it) e nel corso degli anni sono diminuiti in modo considerevole (in
origine erano circa 200 soggetti). Ciò è probabilmente sintomatico del fatto che tali soggetti non
presentano una struttura organizzativa-gestionale idonea al tipo di attività che intendono
svolgere, trattandosi, nella maggior parte dei casi, di società di piccole dimensioni e con gettiti in
entrata modesti e gestioni massive del credito. Inoltre la loro diminuzione è indicativa del fatto
che spesso attraverso l’attività di riscossione non riescano a generare ricavi di gestione tali da farli
permanere sul mercato. Questo non può certo dipendere dalla percentuale richiesta ai Comuni
committenti (talvolta fino al 25/28%), bensì dall’ammontare complessivo delle somme riscosse
che, essendo poco rilevante, risulta essere anche insufficiente per una gestione economica ed
efficiente della loro attività.
In virtù di accordi nei quali l’ente locale avrebbe maggior potere contrattuale, dovrebbero essere
massimizzati sia la trasparenza nell’esecuzione dei procedimenti, sia il buon esito degli stessi, dal
momento che l’ente disporrebbe di un maggior potere di indirizzo in relazione all’attività di
recupero coattivo, anche grazie alla conoscenza del territorio e della platea di contribuenti.
L’ultima fase del ciclo della riscossione potrebbe poi svolgersi in maniera più fluida rispetto al
conferimento di liste di carico all’Agente nazionale della riscossione, con la possibilità di rendere
più controllato il passaggio tra la fase sollecitata o stragiudiziale e quella prettamente coattiva:
l’ente potrebbe infatti interloquire con il soggetto affidatario in modo più diretto rispetto a quanto
farebbe Agenzia delle Entrate – Riscossione. Tuttavia sussisterebbe un ridotto controllo
sull’attività principale affidata da parte dell’ente incaricato, con il conseguente rischio di mettere
in crisi le entrate del Comune.
Tale soluzione risulta sconsigliabile anche in virtù del fatto che tali Società non disporrebbero di
collegamenti a banche dati pubbliche, il cui accesso è certamente ad appannaggio del nuovo
soggetto riscossore AdE-R e degli enti locali, e la richiesta delle informazioni dovrebbe quindi
transitare per gli uffici comunali appesantendo gli adempimenti di questi ultimi.
Inoltre permarrebbe il sistema di incasso da parte di privati di risorse pubbliche, che rimane
comunque legittimo anche in virtù delle recenti modifiche normative che interessano solo la
riscossione ordinaria e non già anche quella coattiva. In questo caso infatti, le somme non
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transiterebbero direttamente sui conti correnti dell’ente, come invece accadrebbe nel caso di
affidamento all’Agente della Riscossione nazionale o nel caso di internalizzazione del servizio.
Si consideri infine il costo da sostenere per l’ente, che in molti casi sarebbe maggiore rispetto a
quello proposto da AdE-R, per i motivi succitati (connessi per lo più alle economie di scala
assicurate dallo svolgimento delle medesime funzioni su tutto il territorio nazionale).
3. L’internalizzazione della riscossione
L’internalizzazione della riscossione è l’alternativa che più di tutte permette di garantire i principi
di equità sociale che devono regolare l’attività amministrativa in genere. L’ente che intenda
occuparsi direttamente della riscossione coattiva dovrà infatti redigere un “Piano dettagliato di
sostenibilità economico-finanziaria e gestionale” che lo vincolerebbe al rispetto della massima
trasparenza nei confronti del contribuente e della massima collaborazione con lo stesso (in termini
di diversificazione ed adeguatezza dei sistemi di pagamento). Attraverso l’internalizzazione
sarebbe garantita la massima efficacia operativa e la migliore razionalizzazione delle risorse,
umane e finanziarie. In particolare, in termini di sostenibilità economico-finanziaria, l’attività di
riscossione interna sarebbe totalmente autofinanziata, in quanto interamente coperta dal
recupero delle entrate recuperate grazie alla riscossione. Ciò si tradurrebbe anche in una riduzione
dei costi del servizio in quanto, in primo luogo non vi sarebbe l’applicazione dell’aggio di
riscossione, ed in secondo luogo, sarebbe più semplice individuare gli evasori (andando quindi ad
agire nei loro confronti), grazie anche ad una maggiore conoscenza della platea contributiva da
parte degli uffici.
La gestione in economia dovrebbe quindi assicurare una maggiore efficienza del sistema di
riscossione degli enti in quanto gli Uffici preposti potrebbero integrare la fase di accertamento e
quella della riscossione in una procedura senza soluzione di continuità, ottenendo significativi
risultati, anche in termini di immediata e pronta rendicontazione degli incassi.
È in ogni caso da rilevare che tali procedure possono essere agevolmente attuate in economia solo
da quei Comuni, generalmente di grandi dimensioni, che hanno un apparato organizzativo e
strutturale consistente. Non è infatti da trascurare l’aggravio che gli adempimenti riguardanti le
fasi di accertamento, liquidazione e riscossione coattiva comporterebbero, soprattutto per quei
Comuni medio-piccoli nei quali, molto spesso, vengono affidati incarichi riguardanti diversi ambiti
alle medesime persone (si pensi ad esempio al caso in cui lo stesso dipendente deve occuparti
dell’Ufficio Tributi, della Ragioneria e del settore Commercio). È chiaro che in tale circostanza
potrebbero non essere raggiunti livelli ottimali di gestione interna, date le numerose incombenze
che vertono sugli uffici e l’eventuale scarsa (ma giustificabile) conoscenza dell’istituto della
riscossione che gli addetti potrebbero avere.
Per essere completamente funzionale ed efficace tuttavia, i Comuni potrebbero decidere di
internalizzare il servizio di riscossione coattiva, facendosi affiancare ad un soggetto esterno che si
occuperebbe nello specifico della predisposizione di tutti gli atti necessari all’espletamento della
riscossione coattiva per conto del Comune. Si tratterebbe di un soggetto la cui iscrizione all’albo
degli agenti per la riscossione risulta superflua, in quanto tale soggetto si occuperebbe solo di
tutte le fasi precedenti e propedeutiche alla riscossione vera e propria, che viene comunque
attuata, in concreto, internamente dall’ente. In sostanza, si tratta di un mero supporto esterno per
tutto quanto riguarda le fasi preparative e prodromiche, non provvedendo ad emanare
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provvedimenti per conto del Comune (questi continueranno ad essere emanati dal Comune
stesso).
Una scelta di questo genere consentirebbe all’ente di avere il massimo controllo sugli atti in uscita
e sulle entrate effettivamente incassate, grazie anche ad un constante confronto e ad un proficuo
coordinamento dell’attività; inoltre la gestione interna consentirebbe una migliore efficienza per
tutti i procedimenti di autotutela (rettifiche ed annullamenti in primo luogo), grazie alla possibilità
di attivarsi in modo più semplice e tempestivo. Con l’internalizzazione infatti l’ente sarebbe in
grado di analizzare le varie questioni sollevate dai contribuenti in modo immediato e più
approfondito, anche alla luce di un contatto diretto con gli stessi, potendo quindi fornire riscontri
in tempi più celeri, nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente.
Il soggetto di supporto esterno potrebbe offrire poi un’assistenza a tutto tondo, anche in merito a
questioni parallele e correlate, quali ad esempio chiarimenti e confronti su eventuali
problematiche che frequentemente sorgono nella fase di accertamento e riscossione: i Comuni
che non ne disponessero in organico potrebbero svolgere le mansioni in convenzione ovvero
individuare una società di professionisti con una formazione giuridico-economica consolidata,
entrambi in grado di poter affrontare la riscossione con maggior esperienza.
Con l’internalizzazione l’ente locale potrebbe gestire in modo diretto tutte le fasi di riscossione del
tributo, occupandosi dell’accertamento, della liquidazione, dell’invio dei provvedimenti, fino alla
riscossione coattiva vera e propria attuata mediate ingiunzione fiscale (ipotesi che non sarebbe
possibile attraverso l’affidamento a AdE-R o ad una società esterna, competenti solo per l’ultima
fase). In tal modo tutto il processo sarebbe seguito internamente e direttamente dall’ente locale,
con notevoli vantaggi in termini di correttezza e attenzione nell’emissione dei provvedimenti,
buon fine delle notificazioni e controllo dei risultati. Più nello specifico, la gestione interna del
progetto di riscossione consentirebbe di predisporre in automatico le liste di carico per la
riscossione coattiva, da utilizzare per le ingiunzioni di pagamento e di prevedere forme di
rateizzazione direttamente controllabili, che tengano anche conto delle caratteristiche sociali e
territoriali in cui si opera. Inoltre, la gestione interna può favorire il monitoraggio, diretto e
puntuale, ed il controllo degli esiti del contenzioso tributario.
A fronte dei limiti normativi in tema di assunzioni, l’aggravio (considerevole) delle mansioni in
capo agli uffici comunali potrebbe essere anche alleggerito dall’attività del soggetto esterno che si
dovrebbe occupare di tutte le incombenze preliminari e di tutte le attività gestionali (quali ad
esempio la preparazione delle stampe, la postalizzazione, ecc.) che il procedimento comporta.
Non di secondo piano è anche il fatto che l’internalizzazione comporterebbe un consistente
investimento in termini di formazione del personale, il quale, grazie anche all’eventuale supporto
esterno, avrebbe l’opportunità di aggiornarsi costantemente sulle novità normative e
giurisprudenziali, oltre che sull’impiego di strumenti informativi e banche dati in continua
evoluzione tecnica.
Un’ultima considerazione. Le disposizioni normative vigenti, come già anticipato, in materia di
riscossione coattiva prevedono una duplice modalità di intervento: oltre al ruolo coattivo
(utilizzabile solamente dall’Agente della Riscossione) si fa riferimento all’ingiunzione fiscale. Nel
caso di internalizzazione del servizio, sarebbe questa l’unica soluzione praticabile. È d’obbligo
osservare come, rispetto al ruolo coattivo utilizzato ora da Equitalia e un domani da AdE-R, questo
strumento, tutt’ora normato da un Regio Decreto del 1910, si rivela ad un primo esame più
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farraginoso, ma implica gli indubbi vantaggi di poter essere attuato anche direttamente dall’ente
locale da un lato, e dall’altro, di garantire un livello di riscossione sicuramente più elevato (anche
alla luce dei dati statistici riguardanti i risultati di Equitalia di cui si è detto sopra), grazie alla
maggiore attenzione che l’ente dedicherebbe alle proprie entrate gestendole internamente.
Gli articoli 5 e 28 del Regio Decreto disciplinano una procedura esecutiva che deve essere
integrata con le norme del Codice di Procedura Civile, a seconda del modo e dell’intensità con la
quale si intende procedere all’esecuzione. In ogni caso, è da ritenere che gli atti di procedura
esecutiva speciale (esecuzione immobiliare, esecuzione presso terzi, espropriazione immobiliare)
possano essere compiuti direttamente dagli organi interni dell’ente, senza il supporto di avvocati.
L’esecuzione speciale può infatti svolgersi in buona parte attraverso procedure amministrative
interne, nelle quali gli atti di particolare rilievo vengono redatti dagli Uffici comunali sotto il
controllo del Sindaco, diversamente da quanto avviene per le procedure die esecuzione ordinaria
per le quali è necessario il controllo del giudice dell’esecuzione.
420.000 €
Proposta di supporto ai Comuni in materia di ingiunzione fiscale per il recupero coattivo delle entrate tributarie
Premessa
A far data dal 31 dicembre 2013 i Comuni sono liberi di decidere di non affidarsi ad Equitalia per la
riscossione coattiva delle proprie entrate ed operare emettendo un’ingiunzione di pagamento
(l’ingiunzione fiscale) a cui potranno seguire direttamente le azioni cautelari ed esecutive.
Il Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78 ha prorogato l’uscita di scena di Equitalia dalla riscossione
coattiva degli enti locali al 31 dicembre 2015; il termine è stato successivamente prorogato al 31
dicembre 2016.
Successivamente il legislatore è tornato sui propri passi stabilendo, con l’art. 1 DL 193/2017, che
dal 1° luglio prossimo Equitalia si trasformerà in ente pubblico con denominazione ADER-Agenzia
delle Entrate Riscossione e potrà quindi proseguire il proprio rapporto con i Comuni; non sono
però mutate le norme disciplinanti le modalità operative con cui il nuovo soggetto opererà e
pertanto non è affatto certo che il cambiamento prospettato comporti un miglioramento delle
situazioni di criticità oggi diffuse.
La proposta della ns. Società va nella direzione di internalizzare la fase di riscossione coattiva, con
lo scopo di migliorare i risultati in termini di efficacia, rapidità e monitoraggio delle attività.
L’ingiunzione fiscale
L’ingiunzione fiscale è una procedura di esazione regolata dal Regio Decreto n. 639/1910 ed è,
nello specifico, quella utilizzabile dagli enti locali per esercitare in autonomia (senza il necessario
coinvolgimento di Equitalia o altri soggetti) la riscossione coattiva delle proprie entrate (derivanti
sia da tributi locali che da sanzioni amministrative o crediti diversi). Il principale vantaggio è quello
di consentire una celere riscossione delle entrate e, cumulando in sé le caratteristiche del decreto
ingiuntivo e del precetto, rendere maggiormente controllabile la fase della riscossione in termini di
tempistiche ed efficienza del procedimento.
Per giungere a buoni risultati è necessario che gli atti siano studiati nel dettaglio per blindarne il
contenuto e renderli inattaccabili sotto il profilo della legittimità con evidente funzione deflattiva
del contenzioso.
L’ingiunzione fiscale può essere direttamente gestita dall’Ente, senza affidamenti a soggetti terzi.
La collaborazione offerta da Delfino & Partners SpA consiste nel supporto all’ente in tutte le fasi
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necessarie all’attivazione delle ingiunzioni, compresa l’attivazione delle diverse procedure
esecutive avvalendosi di uno Studio Legale specializzato, con la possibilità di giungere al
perfezionamento delle entrate direttamente nelle casse comunali.
I vantaggi del servizio proposto
Il progetto differisce dalle altre soluzioni esistenti sul mercato per una serie di motivazioni che lo
rendono particolarmente performante:
- il servizio di supporto è svolto da un team multidisciplinare composto, oltre che da Delfino
& Partners spa anche da SIEL srl, software house specializzata in prodotti di supporto agli
uffici tributi e dallo Studio Legale Servetti-Zappelli-Genestrone; la variegata composizione
del team consente di poter affrontare con la massima professionalità ogni fase dell’attività
di recupero;
- le entrate confluiscono direttamente nelle casse dell’Ente, su apposito conto corrente
dedicato: non vi sono quindi rischi di affidamenti delle proprie riscossioni a società esterne,
evitando tutti i rischi a ciò connessi e, soprattutto, ponendosi in linea con le prescrizioni
della Corte dei Conti;
- il percorso di ogni singola pratica sarà completamente monitorabile da parte del personale
comunale, dall’emissione dell’atto di ingiunzione, alla notifica dello stesso, all’incasso
effettivo ed alle eventuali azioni cautelari intraprese in caso di insolvenza. Il monitoraggio
continuo, permetterà un duplice vantaggio dal momento che oltre a consentire l’entrata di
somme in cassa, consentirà anche di valutare gli aggiustamenti al Fondo Crediti di Dubbia
Esigibilità che blocca risorse nel bilancio dell’ente.
I vantaggi sopra descritti rendono la proposta unica nel suo genere e consentono all’Ente di
affrontare con la massima tranquillità anche una fase generalmente intesa come problematica
nella riscossione delle proprie entrate.
Le fasi del servizio
Il servizio si sviluppa attraverso le seguenti fasi:
1. predisposizione atti di base: saranno realizzati dai nostri esperti gli atti prodromici, affinché
l’Ente possa avvalersi della riscossione coattiva in forma diretta (delibere, regolamenti, circolari,
convenzioni). In merito a queste ultime, ci si riferisce, in particolare, alle convenzioni con Enti
(INPS, Agenzia delle Entrate, Pubblico Registro Automobilistico etc.), le cui informazioni possono
rivelarsi utili nel recupero delle entrate non riscosse;
2. redazione ingiunzione fiscale: per ciascun contribuente debitore sarà analizzata la situazione
debitoria, mediante aggiornamento banche dati interne all’Ente e sarà predisposto l’atto da
notificare a ns. cura, contenente tutti gli elementi previsti dalla legge vigente; ogni fase sarà
rendicontata e il personale degli uffici comunali potrà verificare in ogni momento lo stato della
pratica;
3. registrazione automatica degli incassi: tutti gli incassi pagati con i bollettini premarcati emessi dal sistema e pervenuti sul conto corrente postale, appositamente attivato dall’Ente (con ns.
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eventuale supporto), verranno automaticamente inseriti in un apposito sistema informatico e da qui saranno visionabili a tutti gli operatori dell’Ente direttamente, senza dover inoltrare richieste di accesso ad intermediari; 4. attivazione procedimenti conseguenti al mancato pagamento dell’ingiunzione fiscale ed
eventualmente alla mancata opposizione e, quindi, prosecuzione con gli atti della fase esecutiva
della riscossione previsti dalla normativa, dopo aver individuato con l’Ente come procedere;
5. difesa in giudizio sia innanzi alle Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale che innanzi al Tribunale, in relazione alla competenza per materia i nostri esperti supporteranno l’ente in ogni singola fase. Le fasi sopra descritte saranno attivate fino ad ottenimento dell’importo dovuto e sempre a seguito di conferma da parte del funzionario responsabile. Sarà possibile completare il servizio con attività aggiuntive quali il ricevimento del contribuente, la predisposizione dei provvedimenti di sgravio ed eventuale rateizzazione.
Per informazioni pratiche, confronti preliminari e soluzioni forfetarie ad hoc, utilizzare la
presente cedola ed inviarla interamente compilata via fax (02.26681060) oppure scrivere a
[email protected] - Sarete ricontattati dal ns staff
Ente: referente:
indirizzo:
e-mail: telefono: