Scheda interpellanza 310715
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ATTO CAMERA
INTERPELLANZA URGENTE 2/01049
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 470 del 28/07/2015
Firmatari
Primo firmatario: GIGLI GIAN LUIGI
Gruppo: PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 28/07/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RUBINATO SIMONETTA PARTITO DEMOCRATICO 28/07/2015
SBERNA MARIO PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO 28/07/2015
DELLAI LORENZO PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO 28/07/2015
ROTTA ALESSIA PARTITO DEMOCRATICO 29/07/2015
Destinatari
Ministero destinatario:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in
data 28/07/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:
ATTO MODIFICATO IL 29/07/2015
Atto Camera
Interpellanza urgente 2-01049
presentato da
GIGLI Gian Luigi
testo di
Mercoled 29 luglio 2015, seduta n. 471
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere premesso che:
le sentenze di Cassazione 14225 e 14226 pubblicate l'8 luglio 2015 escludono l'applicabilit
dell'esenzione ICI ad una scuola pubblica paritaria non lucrativa in ragione della presunta natura
commerciale delle modalit con la quale la medesima svolge le sue pubbliche funzioni;
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pur vertendosi in materia ICI per avvisi di liquidazioni afferenti gli anni 2004-2009, la suprema
Corte ha scelto di utilizzare, a fini della motivazione della decisione, la normativa intervenuta nel
2012 da parte del Governo Monti per superare i sollevati dubbi di non conformit alla normativa
europea in materia di aiuti di Stato della disciplina delle esenzioni in materia di imposta comunale
sugli immobili;
la Corte fa menzione dell'articolo 91-bis del decreto-legge n. 1 del 2012 che aveva esteso
l'esenzione limitatamente alle attivit, seppure fiscalmente commerciali, ma svolte con modalit non
commerciali. Non viene invece richiamato dalla Corte il decreto ministeriale n. 200 del 2012 con il
quale stato precisato quando un'attivit didattica anche di natura fiscalmente commerciale svolta
con modalit non commerciali; l'articolo 4 del citato decreto dispone infatti che lo svolgimento di
attivit didattiche si ritiene effettuato con modalit non commerciali se:
a) l'attivit paritaria rispetto a quella statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la
non discriminazione in fase di accettazione degli alunni;
b) sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di
applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle
strutture agli standard previsti, di pubblicit del bilancio;
c) l'attivit svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico
e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto
dell'assenza di relazione con lo stesso;
inoltre nel modello di istruzioni delle dichiarazioni dei redditi derivanti da attivit fiscalmente
commerciali degli enti non commerciali, viene specificato con chiarezza mediante il rinvio al
seguente indirizzo web http://hubmiur.pubblica. istruzione.it/web/istruzione/dg-ordinamenti/scuola-
non-statale-/imutasi ai fini della determinazione del costo medio studente (che non ancora il costo
standard, ma ne il progenitore) per stabilire la modalit non commerciale dell'attivit didattica. In
sostanza si stabilisce che se il corrispettivo medio inferiore o uguale al costo medio per studente
significa che l'attivit didattica svolta con modalit non commerciali e quindi non assoggettabile
ad imposizione IMU;
le scuole paritarie facenti parte del sistema nazionale integrato dell'istruzione pubblica certamente
operano nell'ambito del no profit, atteso semmai che lo spazio concorrenziale interesse delle
scuole private operanti a fini di lucro. Le scuole pubbliche paritarie fanno servizio pubblico e lo
fanno spesso proprio laddove il pubblico statale non arriva. Lo fanno per bambini ricchi e bambini
poveri. Per bambini cattolici, valdesi, ebrei e musulmani. Lo fanno per tutti i bambini;
oggi circa un milione di studenti risulta iscritto presso uno degli oltre 13 mila istituti scolastici
paritari;
di qui la necessit, tornando al caso di specie, che vi sia una corretta pronuncia da parte della
commissione tributaria regionale della Toscana cui la Cassazione ha rinviato il giudizio che dovr
decidere definitivamente la vicenda tutta da valutarsi nell'ambito della visione europea;
in verit proprio la visione europea, esplicitata in ben due risoluzioni del Parlamento europeo del
1984 e del 2012 in materia di libert di scelta educativa, che indica la soluzione di fondo: in un
quadro giuridico nazionale appropriato, le scuole che non sono gestite dallo Stato possano favorire
lo sviluppo di una educazione di qualit, e l'adeguamento dell'offerta formativa alla domanda delle
famiglie. Per questo gli Stati sono tenuti ad accordare alle scuole (paritarie) le sovvenzioni
pubbliche necessarie allo svolgimento dei loro compiti e all'adempimento dei loro obblighi in
condizioni uguali a quelle di cui beneficiano gli istituti pubblici corrispondenti, senza
discriminazione nei confronti degli organizzatori, dei genitori, degli alunni e del personale;
ci pu avvenire, nel rispetto degli articoli 33 e 118, ultimo comma, della Costituzione, in forma
analoga a quanto gi si verifica in Italia per il servizio sanitario nazionale, mediante la
individuazione del costo standard in materia di servizi pubblici essenziali quale appunto quello
dell'istruzione e con la conseguente determinazione e attribuzione della quota capitaria (ora prevista
della delega di cui al comma 185 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti),
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per studente da conferirsi a tutti gli istituti scolastici pubblici e quindi anche a quelli paritari;
quali iniziative urgenti, se necessario anche di tipo normativo, intenda adottare al fine di evitare
interpretazioni non aderenti al chiaro dettato normativo in materia fiscale citato in premessa e per
accelerare la determinazione e attribuzione della quota capitaria prevista della delega di cui al
comma 185 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, al fine di adeguare il sistema nazionale
dell'istruzione alle citate risoluzioni del Parlamento europeo, oltre che per evitare conseguenze
negative sul piano della tenuta dei conti pubblici, derivanti dal dover eventualmente far fronte
all'ingresso di circa un milione di studenti, attualmente iscritti nel sistema scolastico paritario ove,
anche per effetto di pronunce giudiziali, le scuole paritarie si trovassero costrette a chiudere o a
richiedere il pagamento di rette molto pi alte rispetto agli attuali costi medi per studente individuati
dal ministero.
(2-01049) Gigli, Rubinato, Sberna, Dellai, Rotta.
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):
diritto comunitario
concorrenza
imposta locale