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“Sbatti il mostro in prima pagina” di Valeria Di Leva, Irene Natali Roma, 20 dicembre 2010 Regolazione delle reti, privacy e dell’opera multimediale – Professoressa Messinetti

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Primo Mostro:Lo Zio Orco

Secondo Mostro:La Mantide Religiosa

E il terzo chi sarà

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Art. 27 comma 2“L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”

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Caso Avetrana: l'Ordine dei giornalisti esprime allarme per l'eccessiva spettacolarizzazione15/12/2010 Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e la Consulta dei presidenti e dei vicepresidenti degli Ordini regionali esprimono grande preoccupazione e allarme sulle modalità con le quali il mondo dell'informazione – giornali, telegiornali, siti web, contenitori tv e radio – ha seguito la vicenda dell'omicidio di Sarah Scazzi. Dopo un iniziale, puntuale esercizio del diritto di cronaca, fatto con professionalità e competenza, in molti colleghi ha avuto il sopravvento un'esagerata ed esecrabile spettacolarizzazione dell'evento. La ricerca del colpevole ha portato ad una sovraesposizione mediatica dei singoli protagonisti della vicenda, dei loro consulenti ed avvocati, trasformando la tragica uccisione di una quindicenne in una storia dai tratti talmente morbosi da far passare in secondo piano la vera vittima e la corretta informazione. Lo scempio continua ancora oggi con la vicenda della scomparsa di Yara Gambirasio a Brembate. L'Ordine nazionale e la Consulta, fatte salve le necessarie e doverose iniziative disciplinari dei singoli organismi regionali, deplorano quanto accaduto e invitano i colleghi, a cominciare dai direttori di testata e dagli autori di programmi televisivi, ad una profonda riflessione sulla deriva in cui sta precipitando l'informazione sui fatti di cronaca. Pur ribadendo l'autonomia di ogni giornalista, l'Ordine e la Consulta ricordano che il diritto di cronaca non può e non deve sconfinare mai nel voyeurismo, nel mancato rispetto della dignità delle persone e del decoro professionale, in nome della ricerca esasperata dell'audience. L'Ordine dei giornalisti, assumerà tutte le iniziative necessarie per ritrovare le ragioni dell'etica e della deontologia della nostra professione coinvolgendo tutti i soggetti, giornalistici e non, che non possono sottrarsi al confronto su questi temi che riguardano il diritto costituzionale dei cittadini ad essere informati correttamente.

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Procedimento e Processo Penale

1. Iscrizione della notizia di reato (querela, denuncia, istanza, richiesta, autorizzazione a procedere);

2. Indagini preliminari (PM, polizia giudiziaria, GIP, Difensore). Possibilità di Incidente Probatorio;

3. Richiesta di archiviazione o Rinvio a giudizio; Per i casi previsti dagli art. 550 dal c.p.p. : Citazione diretta in giudizio; Negli altri casi si ha l’Udienza preliminare (GUP) con possibilità di Giudizio abbreviato, patteggiamento, giudizio immediato (su richiesta dell’imputato), sentenza di non luogo a procedere;

4. Fase dibattimentale (Giudizio direttissimo, giudizio abbreviato, giudizio immediato, patteggiamento, decreto penale, oblazione);

5. Sentenza;6. Impugnazioni: Revisione, revoca della sentenza di non luogo a procedere

appello, ricorso per cassazione;7. Opposizione al decreto penale: Riesame, Appello de libertate, ricorso per

cassazione de liberta;

8. Giudicato penale

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SIAMO QUI

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26 agosto 2010: Sara Scazzi scompare da Avetrana. La notizia viene data tre giorni dopo.

Si indaga seguendo la pista della fuga.

6 ottobre 2010: Michele Misseri si dichiara colpevole e conduce gli inquirenti dove è stato occultato il cadavere.

Si inizia ad indagare sulla famiglia Misseri.

15 ottobre 2010: Sabrina Misseri è in stato di fermo.

18 ottobre 2010: Convalida dell’arresto di Sabrina.

19 novembre 2010: Si conclude l’incidente probatorio di Michele Misseri.

Ad oggi: si sta indagando sul fratello del Misseri e Sabrina assume come nuovo avvocato Franco Coppi, avvocato di Andreotti.

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… “Pur ribadendo l'autonomia di ogni giornalista, l'Ordine e la Consulta ricordano che il diritto di cronaca non può e non deve sconfinare mai nel voyeurismo, nel mancato rispetto della dignità delle persone e del decoro professionale, in nome della ricerca esasperata dell'audience”. (OdG)

IL DIRITTO DI CRONACA VS IL DIRITTO DELL’INDIVIDUO

Il diritto di comunicare al pubblico notizie attraverso parole o immagini

Il diritto di preservare il proprio onore e la propria reputazione

Con una interpretazione evolutiva dell’art. 21 della Costituzione, anche sulla base delle Convenzioni internazionali, dottrina e giurisprudenza hanno ritenuto coperto da garanzia costituzionale il diritto di cronaca.

“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”. (art. 21 Costituzione)

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Ogni attività giornalistica di descrizione di eventi quotidiani contiene una manifestazione del pensiero.

Vi sono considerazioni logiche che inducono a ritenere che la libertà di cronaca deve godere della protezione dell’art 21 della Costituzione

«le opinioni si formano sui fatti e non potrebbe esservi circolazione delle idee se non vi fosse del pari circolazione delle notizie» (Crisafulli)

Roberto Zaccaria afferma una equivalenza tra diritto di manifestare il pensiero, diritto di informare e diritto di cronaca, in quanto esprimono particolari profili e contenuti di un’unica libertà.

La Corte Costituzionale riconosce che l’art.21 della Costituzione ricomprende la “libertà di dare e divulgare notizie, opinioni e commenti” (Corte cost. n.105 del 1972) e la “libertà di informazione”.

Secondo Barile, la libertà di informazione non poggia solo sull’art.21 ma su tutto il sistema costituzionale democratico, in quanto l’opinione pubblica si forma liberamente soltanto a patto che esista un’informazione ampia, libera e solida.

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IL DIRITTO ALL’ONORE E ALLA REPUTAZIONE

Onore: il sentimento che ciascuno ha della propria dignità;Reputazione: considerazione di cui gode un individuo all’interno di una collettività.

Onore e Reputazione sono beni costituzionalmente rilevanti anche se non c’è unanimità sul loro fondamento:

Art.2 della Costituzione

“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”

Art. 3 della Costituzione

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

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DIRITTO DI CRONACA VS DIRITTO ALL’ONORE E ALLA REPUTAZIONE Pari Grado, bilanciamento.

Sono la deontologia e il Giudice del caso concreto che stabiliscono il corretto equilibrio tra gli interessi in conflitto.

TUTELA DELL’ONORE E DELLA REPUTAZIONE

Sono previsti i reati di ingiuria e diffamazione (artt. 594 e ss. cod. pen.)

Ingiuria è l’offesa commessa nei confronti di una persona presente;Diffamazione è l’offesa alla reputazione commessa comunicando con più persone.

È previsto il diritto di rettifica.

La rettifica consiste nell’obbligo di far inserire gratuitamente le dichiarazioni provenienti dai soggetti ai quali sono stati attribuiti affermazioni o atti lesivi della loro dignità o contrari a veritàStrumento poco efficace e controproducente per chi rettifica.

Inoltre, la legge n. 69 del 1963 obbliga al rispetto della verità sostanziale dei fatti, del rispetto dei doveri imposti dalla lealtà e buona fede.

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CODICE DELLA PRIVACY

Limite “dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico” (art. 25 della l. n. 675/1996, ora art. 137 Cod. Privacy)

I CONFINI DEL DIRITTO DI CRONACA

La giurisprudenza italiana sancisce tali confini con la sentenza decalogo della Cassazione n. 5259 del 1984:

1. Utilità sociale dell’informazione;2. Verità (oggettiva o anche soltanto putativa purchè frutto di un diligente e

serio lavoro di ricerca) dei fatti esposti;3. Forma “civile” della esposizione dei fatti e della loro valutazione.

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UTILITÀ SOCIALE DELL’INFORMAZIONESi ha quando il fatto risponde all’interesse della collettività a essere tenuta al corrente su eventi che possono contribuire alla formazione dell’opinione pubblica rispetto a fenomeni rilevanti per la collettività

VERITÀ DEI FATTI ESPOSTILa verità della notizia non è assoluta ma putativa o soggettiva: non si esige una verità oggettiva ma almeno una seria diligenza nella scelta delle fonti ed un accurato lavoro di ricerca e di verifica dell’oggetto della narrativa.La sentenza specifica che la verità non è tale se è “mezza verità”: la verità incompleta è equiparata alla notizia falsa.

LA FORMA “CIVILE” DELL’ESPOSIZIONE (CONTINENZA)L’ esposizione dei fatti non eccede lo scopo informativo che si vuole conseguire e risulta improntata a leale chiarezza, evitando forme di offesa indiretta. Inoltre, la sentenza decalogo specifica che l’esposizione non è civile quando il giornalista ricorre ad uno dei seguenti “subdoli espedienti”:

a. Sottinteso Sapienteb. Accostamenti Suggestionantic. Tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnatod. Insinuazioni

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CRONACA GIUDIZIARIA

Nella Cronaca giudiziaria il giudizio di bilanciamento deve tener conto non solo del diritto di informazione e del diritto alla riservatezza, ma anche della presunzione di non colpevolezza dell’imputato fino a condanna definitiva, del principio di pubblicità dei processi, del buon svolgimento delle indagini, del prestigio , autorità e indipendenza del giudice, della retta amministrazione della giustizia.

Beni tutti costituzionalmente garantiti

Garantisce la trasparenza e il controllo sociale sull’operato della magistraturaInforma la collettività su vicende di interesse generale, quale la commissione di crimini e l’impegno degli apparati pubblici per sanzionarliMateria oggetto di aspre polemiche influenzata dalle spinte emotive dell’opinione pubblica : nei periodi di particolare allarme sociale le tensioni riguardano il momento della raccolta delle notizie ( necessità di tutelare il segreto investigativo), quando, invece, nell’opinione pubblica prevalgono le istanze più attente alle garanzie dei singoli vi è una spinta ad accentuare i limiti alla divulgazione delle informazioni (tutela dell’onore e della presunzione di innocenza dell’imputato).

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CRONACA GIUDIZIARIA E DIRITTI DELL’IMPUTATO

La Costituzione prevede esplicitamente la presunzione di non colpevolezza fino a condanna definitiva (art. 27 Cost.) e il diritto di una persona accusata di un reato ad essere informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa (art. 111 Cost.) .La tutela di questi valori non implica un divieto di diffondere notizie su reati e rei, ma impone un attento esame da parte dei tribunali circa il rispetto dei requisiti elaborati nella sentenza decalogo.

La giurisprudenza ha affermato che il giornalista1. deve adottare una particolare cautela , prudenza ed equilibrio;2. deve verificare con particolare attenzione l’attendibilità delle fonti;3. deve utilizzare una terminologia giuridicamente appropriata, specificando

l’eventuale non definitività della condanna;4. deve astenersi da illazioni e esagerazioni.

Altrettanto importante per l’esercizio della cronaca giudiziaria sono le regole della deontologia giornalistica che impongono ai giornalisti :

• il rispetto della verità• la lealtà• la buona fede.

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CREATO IL MOSTRO COSA DICE IL PUBBLICO

… “Il morboso interesse scaturito nei confronti di questa vicenda, sembra aver preso il sopravvento in tutte le emittenti televisive, sia pubbliche, sia private. E questo, per la sua capacità di attrarre pubblico, ormai deriva di nascoste pulsioni necromaniche. Attraverso un approccio apparentemente empatico, si cercano i volti, gli occhi, le lacrime dei sopravvissuti, capaci di inchiodarci davanti lo schermo, come se il sentimento del loro dolore fosse per noi un valore salvifico, un’atto liberatorio per un evento che per fortuna è capitato a qualcun’altro, piuttosto che a noi. Normalmente i mass media nascono quale mezzo di comunicazione attraverso cui è possibile diffondere un certo tipo di messaggio. Oggi, i mass media, sono solo un mezzo per pubblicizzare il dolore, condividendolo nell’etere, per meri scopi commerciali”.( Prof. Francesco Barresi, direttore dell’Istituto di Scienze Psicocriminologiche di Roma)

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IL TURISMO DELL’ORRORE

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La rete si mobilita: su Facebook è già nato il gruppo “troviamo Yara Gambirasio avrà più fan di Sarah Scazzi” Spinoza.it