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Venerdì 15 Luglio 2016 IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI www.ilsole24ore.com
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DICHIARAZIONI
Il modello 770slitta al 22 agostoDe Stefani upagina 43
LA SETTIMANA DI NORME & TRIBUTI
LUNEDÌ: Edilizia e ambiente, Il merito, Autonomie locali e PaMARTEDÌ: Condominio MERCOLEDÌ: Diritto dell'economia GIOVEDÌ: Giurisprudenza / Il merito VENERDÌ: Incentivi e agevolazioni
Cdm. Approvato il Dlgs che attua la direttiva 2014/56 Tirocinio di 36 mesi prima di poter sostenere l’esame
Sanzioni più severe per i revisoriI corrispettivi per le verifiche vanno separati da quelli per ulteriori servizi
Nicola CavalluzzoValentina Martignoni
pProva scritta e orale per i dottori commercialisti che intendono abilitarsi alla professione di revisore legale, nuove regole in fatto di sanzioni, requisiti e svolgimento del tirocinio. IlConsiglio dei ministri ha varato ieri il Dlgs che attua la direttiva 2014/56/Ue confermando, salvo sorprese dell’ultima ora, quellache resta la novità principale: ecioè che i dottori commercialisti(così come gli avvocati) dovranno comunque sostenere la provascritta e orale, seppure in forma semplificata, sulle materie di revisione (i principi di revisione, ladisciplina della revisione legale, la deontologia professionale e l’indipendenza nonché sulla tecnica professionale, almeno finoa quando si veda l’articolo a lato non saranno operative le laureeche comprendono anche gli esami specifici sulla revisione).
Il Dlgs varato dal governo,inoltre, precisa in modo dettagliato le regole a cui dovrà attenersi il revisore legale (o la società di revisione) nello svolgimento della propria attività. Egli deve effettuare una attenta analisi dell’incarico che definisca idonee procedure e sistemi di controllo interno di qualità che possano assicurare il rispetto delleregole da tutto il “team di lavoro”e che la revisione sia svolta inconformità ai principi di revisione Isa, adottati con determina del Ragioniere generale dello Stato del 23 dicembre 2014.
Innanzitutto, il soggetto incaricato della revisione (sia esso ilrevisore o la società di revisione), deve stabilire le direttiveche gli permettano di assicurareil rispetto del requisito di indipendenza e obiettività, nonché avvalersi di efficaci meccanismi di controllo e tutela in materia di sistemi di elaborazione elettronica dei dati.
L’attuazione delle idonee procedure da parte del revisore permetterà, in caso di esternalizzazione dell’attività di revisione, che non venga compromesso il suo ambito di responsabilità el’efficacia del suo controllo interno di qualità.
Il sistema di controllo internodeve consentire che gli incarichivengano svolti in conformità ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, come ad esempio la continuità e la regolarità nello svolgimento dell’incarico, l’organizzazione della strutturadel fascicolo di revisione, la formazione, il monitoraggio e il riesame del lavoro di coloro che partecipano alla revisione.
Le disposizioni organizzative e operative adottate, devonofar si che possano essere fronteggiati e documentati eventuali incidenti, aventi, anche solo potenzialmente, gravi ripercussioni sull’integrità della propria attività.
Il revisore deve saper dimostrare che le direttive e le procedure di controllo interno della qualità sono adeguate in considerazione dell’ampiezza e della complessità delle attività di revisione legale svolte; inoltre ogni anno deve effettuare la valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia del sistema di controllo diqualità e, in caso di carenze, deveadottare idonee contromisure. Di tale attività valutativa deve conservarne traccia ed evidenzanelle carte di lavoro. Nel caso in
cui l’incarico sia conferito ad unasocietà di revisione, essa deve designare almeno un responsabile, tenendo conto della qualità del lavoro che si prospetta, del requisito dell’indipendenza e delle competenze richieste.
Il revisore deve mantenereuna registrazione per ogni cliente sottoposto a revisione, contenente la denominazione sociale,l’indirizzo e il luogo di attività delcliente nonché i responsabili chiave della revisione, in caso di società di revisione. Dovranno inoltre essere indicati distintamente i corrispettivi per la revisione e gli eventuali corrispettiviper ulteriori servizi, coerentemente con quanto previsto dal comma 16bis dell’articolo 2427 Codice civile, introdotto dall’articolo 37, comma 16, Dlgs 39/2010che prevede l’indicazione, in nota integrativa, dell’importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore distinguendo tra compensi per la revisione, per gli altriservizi di verifica, per i servizi diconsulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione.
Ogni revisore deve attuare unpersonale fascicolo di revisione che, oltre ai documenti rilevanti a sostegno della relazione di revisione, deve contenere, tra glialtri, i documenti a supporto della sussistenza dei requisiti di indipendenza. Il fascicolo, che viene chiuso entro 60 giorni dalla data in cui viene sottoscritta larelazione, deve essere conservato per 10 anni dalla data della relazione di revisione alla quale si riferisce. Si ricorda, infine, che con la soppressione del libro del revisore è stata imposta la conservazione delle carte di lavoro per 10 anni. Vanno inoltre conservati eventuali reclami scrittirelativi all’esecuzione delle revisioni legali effettuate per 10 anni dalla data della relazione di revisione alla quale si riferiscono.
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Come cambia la disciplina
Equipollenza. Per chi all’università ha seguito le materie specialistiche
Niente esame di Statoper i commercialisticon curriculum docGiorgio Costa
pTaglia il traguardo la complessa vicenda del regime di accesso al Registro dei revisori legali che si innescò nel settembre 2013 quando la Dg Capitali e imprese della Commissione Ue chiarì che l’equipollenza senza esame integrativo era in contrasto con la direttiva 2006/43/Ce. Partì in quel momento una contrapposizione tra professionisti (in particolare tra dottori commercialisti e revisori legali) ma anche tra ministeri di Giustizia, Economia e Istruzione. Poi un regolamento ministeriale sancì la fine dell’equipollenza che venne reintrodotta, dopo un’aspra contesa politica, con il decreto Milleproroghe di fine 2013 che è stato in vigore fino al 19 maggio scorso quando divenne operativo il decreto 63/2016 che contiene il regolamento attuativo delle norme in materia di esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale; che fissa la necessità di un doppio, seppure semplificato, esame. Ora il Dlgs che attua la direttiva 2014/56 ribadisce e conferma il concetto. Anche se dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti arriva rassicurazione che, di fatto, l’equipollenza tornerà. Per la ragione che i curricula di Economia, a regime e cioè completate le convenzioni con tutti gli atenei d’Italia conterranno tutte le materie della revisione; e siccome il Dlgs prevede che si possa essere esonerati da una prova dell’esame di idoneità se si è sostenuto un esame universitario nell’ambito di un corso di laurea convenzionato, il cerchio si chiude.
«In questi mesi spiegano ilvicepresidente Cndcec Davide Di Russo e il consigliere nazionale delegato alla revisione legale, Raffaele Marcello abbiamo avuto una costante e proficua in
terlocuzione con il ministero dell’Economia, e il Dlgs consentirà in futuro ai giovani che sceglieranno di svolgere la professione di commercialista di non dover sostenere alcun esame aggiuntivo per lo svolgimento dell’incarico di revisore, proprio grazie alle convenzioni stipulate dai nostri Ordini territoriali con gli atenei che prevedono nelpercorso universitario il superamento di una specifica prova in materia di revisione legale. L’equipollenza è nei fatti». E , concretamente, sarebbero penalizzati solo coloro che si sono laureati, senza aver sostenuto quegli esami, dopo il 19 maggio 2016 e prima delle convenzioni in questione.
Uno dei più strenui difensoridella necessità di fermare l’equipollenza fu l’Inrl, Istituto nazionale dei revisori contabili guidato da Virgilio Baresi. «Finalmente abbiamo raggiunto il risultatodi far allineare il sistema normativo italiano alle regole europee spiega Baresi e i dottori commercialisti devono prendere atto che le regole comunitarie valgono anche per loro. La battagliacondotta dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sull’equipollenza, in questo senso, era totalmente fuori luogo e priva di fondamento giuridico rispetto al dettato comunitario che distingue nettamente la professione del revisore da quella del commercialista».
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Condominio. Il decreto approvato ieri sposta le sanzioni sui singoli proprietari
Contabilizzatori, si cambia Saverio Fossati
pPer i condomìni è l’ennesima rivoluzione in corso d’opera. L’installazione dei contabilizzatori di calore sui termosifoni (dove ci sono impianti centralizzati) è un obbligo il cui termine è il 31 dicembre di quest’anno ma al quale in moltissimi casi è già stato dato adempimento. Ora il decreto legislativo approvato ieri al Consigliodei ministri, che va a modificare il Dlgs 102/2014, sulla base delle richieste dell Commissione europea (la procedura d’infrazione eraprossima alla scadenza), incide sumolti aspetti della normativa energetica. Ma anche sul problema contabilizzatori.
In particolare l’articolo 12 (cheimpatta sull’articolo 16 del Dlgs 102/2014), di nuova introduzione rispetto al testo approvato dal Consiglio dei ministri in prima lettura, stabilisce che a pagare la sanzione per non aver installato i contabilizzatori è direttamente ogni singolo condòmino, nella misura da 500 a 2500 euro per ogniappartamento. Tuttavia questa disposizione non si applica se l’installazione risulta non «efficiente in termini di costi». E in effettiun'altra norma, l’articolo 9 del Dlsg 102 (modificato anch’esso dal nuovo decreto) stabilisce che il
compito di installare i «sottocontatori» spetta al singolo proprietario. E introduce un concetto nuovo: oltre ai casi di «impossibilità tecnica» di installazione viene introdotto anche il caso di «inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmienergetici potenziali», purché queste condizioni siano illustratein una specifica relazione tecnicadel progettista o del tecnico abilitato. Il criterio da adottare per stabilire l’inefficienza è quello di seguire le indicazioni della norma Uni En 15459. La stessa norma va usata quando, constatata l’impossibilità di installare dei sottocontatori, si ricorra, come prevede la nuova norma, «sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali» ma ciò non risulti inefficiente «in termini di costi».
La modifica più importante, rispetto al testo di prima lettura, è però la possibilità di derogare alla norma Uni 10200, quella che in sostanza obbliga a tarare tutti i consumi involontari (i vecchi “costi fissi” o di dispersione) su quelli volontari e contabilizzati. A seguito di relazione tecnica che attesti che ci sono differenza di fabbisogno termico superiori al 50% tra unità immobiliari dello stesso edi
ficio (in sostanza quando è talmente energivoro da penalizzare tanto le case esposte a nord o all’ultimo piano o simili) i condòmini potranno infatti suddividere le spese limitando quelle da consumi volontari al 70% e ripartendo il resto con i vecchi criteri (millesimi, metri quadri, metri cubi o altro). Questo correttivo vanifica la ripartizione basata praticamente solo sui consumi volontari. Anchechi ha già fatto lavori e effettuato laripartizione le spese potrà rivederla. Il che provocherà, c'è da scommetterci, polemiche e contenziosi a non finire.
Il Governo, comunque, intendepuntare sul risparmio energetico nei condomìni: lo ha riaffermato ieri il ministro delle Infrastrutture,Graziano del Rio, all’assembleadell’Ance: «Subito possiamo fare la centralità della riqualificazione dei condomini. Abbiamo cominciato con la legge di Stabilità, con l’estensione agli incapienti. Bisogna che troviamo un meccanismopiù semplificato perché il condominio possa fare subito operazioni di riqualificazioni e i condòminipossano cedere il credito». Meccanismo che l’Enea ha già messo a punto (si veda il Sole 24 Ore del 28 giugno scorso).
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Terre e rocce. Il Dpr annulla l’obbligo di comunicazione per i trasporti
Cantieri con meno vincoli Paola Ficco
pIl Consiglio dei ministri ha approvato ieri il Dpr che, con 31 articoli e 10 allegati, riforma la disciplina sulla gestione delle terre e rocce di scavo. Il nuovo Dpr attua la delega regolamentare concessa dal Parlamento al Governo con l’articolo 8 del Dl 133/2014 (legge 164/2014) e riscrive integralmente, semplificandola, una disciplina articolata e complessa.Per i piani approvati prima dell’entrata in vigore del Dpr la disciplina abrogata è ultrattiva e si applicherà a tali piani e alle loro modifiche. Per i progetti in corso, le imprese avranno sei mesi di tempo per decidere se aderire alla nuova disciplina.
Il testo detta disposizioni comuni ma differenzia anche tra terre e rocce prodotte in cantieri di grandi e piccole dimensioni eterre e rocce prodotte in cantieri di grandi dimensioni non soggetti a Via e ad Aia. Non dimentica le norme su terre e rocce intese come rifiuti né quelle che, invece, sono escluse dalla disciplina dei rifiuti e le altre che provengono dai siti oggetto di bonifica. Un vasto orizzonte regolamentare dove, oltre al fatto che le definizioni sono armonizzate e coerenti, meritano menzione i seguenti aspet
ti innovativi improntati anche alla semplificazione procedurale: tra le norme comuni, il deposito intermedio prima dell’utilizzo può essere effettuato anche in luogo diverso dal sito di produzione e da quello di destino purché siano rispettati i requisiti indicati all’articolo 5, comma 1 e il sito di deposito rientri nella stessa classe urbanistica del sito di produzione. Sul fronte dei grandi
cantieri, viene meno la comunicazione all’autorità competente di ogni trasporto di terre e rocce intese come sottoprodotti.
La gestione e l’uso di terre erocce come sottoprodotti non sono più subordinati alla previa approvazione del piano di utilizzo da parte dell’Autorità competente: decorsi 90 giorni dalla presentazione del piano, il proponente può avviare la gestione nel rispetto del piano di utilizzo. Non solo,
il piano di utilizzo potrà essere prorogato di due anni mediante semplice comunicazione al Comune e all’Arpa. Per i cantieri piccoli e per quelli grandi non sottoposti a Via o ad Aia, basterà una semplice comunicazione per apportare modifiche sostanziali al piano di utilizzo o per prorogarlo.
Sul fronte dei piccoli cantieri,si riprende la sostanza dell’articolo 41bis, Dl 69/2013 sull’uso come sottoprodotti di terre e rocce in quantità non superiore a 6.000 cubi destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti o altri usi sul suolo. A tal fine, il produttore deve dimostrare il non superamento dei valori delle concentrazioni soglia di contaminazione previsti per le bonifiche con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali ealla destinazione urbanistica indicata nel piano di utilizzo. Rispetto ad oggi, si aggiunge la possibilità di aggiornare la dichiarazione di utilizzo in presenza di variazioni delle condizioni previsteper la sussistenza dei sottoprodotti. Per terre e rocce che restano rifiuti, il Dpr modifica i volumedel deposito temporaneo innalzandolo a 4.000 metri cubi, di cui 800 se pericolose.
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CONSENSO IMPLICITOPer il rifiuto che diventa materiale riutilizzabile possibile il reimpiegose entro 90 giornil’autorità non si esprime
VAGLIO ATTENTOIl professionistadeve effettuare ogni annola valutazione dell’efficaciadel sistema di verificadel controllo di qualità
L’ESCAMOTAGEIl Consiglio nazionalestipulerà convenzionicon gli atenei per allinearela preparazione
La durata minima del tirocinio è di tre anni, ma sono consentitianche tirocini più lunghi
TIROCINIOIl tirocinio dei revisori legali deve ora avere una durata minima di tre anni
PRIMA DOPO
Le prove per l’abilitazione alla professione di revisore legale si dovevano svolgere almeno due volte l’anno
ESAMEDI ABILITAZIONE Con la riforma varata
dal governo la sessioned’esame si svolgerà soltanto una volta l’anno
È un requisito che deve sussistere tra l’ente sottoposto a revisione e il revisore legale
INDIPENDENZA È un requisito che deve sussistere tra l’ente sottoposto a revisione e il revisore legale e qualsiasi persona possa influenzare l’esito della revisione
Fino all’attuazionedella riforma il registro prevedeva soltanto la distinzione tra attivi e inattivi
REGISTROD’ora in avanti si distingue tra la sezione A (chi svolge incarichi di revisione legale) e sezione B (chi è abilitato in seguito all’iscrizione al Registro ma non svolge concretamente la revisione)
1. Dichiarazione di mancanzadei requisiti della relazione di revisione ; 2. Censura e sospensione dal Registro; 3. Revoca dell'incarico; 4. Divieto di accettare nuovi incarichi per almeno 5 anni; 5. Cancellazione dal Registro.
SANZIONIAMMINISTRATIVE 1. Avvertimento al responsabile;
2. Dichiarazione di mancanza dei requisiti della relazione di revisione; 3. Censura e sospensione dal Registro; 4. Revoca dell’incarico; 5. Divieto di accettare nuovi incarichi per almeno tre anni; 6. Cancellazione dal Registro. Pubblicità delle sanzioni sul sito istituzionale del Mef
Lavoro. Si applicheranno le regole italiane
Stretta sui lavoratoridistaccati dall’esteropVincoli più severi per l’impiego in Italia di lavoratori distaccati da aziende di altri Paesi dell’Unione europea o terzi. Il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri vuole contrastare il fenomeno che comporta il ricorso a personale dipendente di aziende straniere (per lo più di Stati neocomunitari dell’Est), impiegati in Italia presso imprese dello stesso gruppo, oppure di altre imprese o altre unità produttive o destinatari, a cui si applicano però regole e trattamenti retributivi e previdenziali del Paese d’origine perché più convenienti.
Per effetto del provvedimento, che vale anche per leagenzie di somministrazionee per il settore del trasportosu strada, al personale distaccato devono essere riconosciute le stesse condizioni dilavoro e di occupazione applicate nel Paese in cui si svolge il distacco. Ciò significa riconoscere la stessa retribuzione minima e i giorni di ferie previsti dal contrattocollettivo di riferimento.
Se viene verificato che il distacco non è autentico, l’addetto viene considerato undipendente dell’azienda che lo ha utilizzato e quest’ultima,oltre al distaccante, sono puniti con una sanzione di 50 euro per ogni giorno e per ognilavoratore, con un minimo eun massimo di di 5.000 e di50.000 euro.
Prima di ogni distacco,l’azienda distaccante dovràcomunicare al ministero delLavoro diverse informazioni,tra cui il numero dei lavoratori coinvolti, inizio e fine del distacco, luogo di svolgimentodella prestazione. Inoltre dovranno essere predisposti, anche in italiano, il contratto di lavoro nonché i prospettipaga, la documentazione relativa al pagamento delle retribuzioni e dovrà essere designato un referente domiciliato in Italia e incaricato a ricevere e inviare atti. Il mancatorispetto di questi adempimenti fa scattare sanzioni fin oltre 150mila euro.
M.Pri.© RIPRODUZIONE RISERVATA
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