Sacro Militare Ordine Costantiniano di San...

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- 1 - Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio Delegazione Regionale Toscana 2007

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Sacro Militare Ordine Costantiniano

di San Giorgio

Delegazione Regionale Toscana

2007

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Gran Magistero

Real Deputazione

Commissione per l’Italia

Statuti

Preghiere

Documenti

Ruolo dei Cavalieri

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GRAN MAESTRO:

S.A.R. l’Infante di Spagna Principe Don Carlos di Borbone-Due Sicilie e

Borbone-Parma, Duca di Calabria, Conte di Caserta, Capo della Real

Casa di Borbone delle Due Sicilie, per Grazia di Dio e per diritto

ereditario XI Gran Maestro del Sacro Militare Ordine Costantiniano di S.

Giorgio, Gran Maestro dell’Insigne Real Ordine di S. Gennaro e

dell’Insigne Real Ordine di San Ferdinando e del Merito, Cavaliere

dell’Ordine del Toson d’oro, Presidente del Real Consiglio degli Ordini

Militari di Spagna.

GOVERNO DELL’ORDINE

REAL DEPUTAZIONE

GRAN PREFETTO:

S.A.R. Don Pedro di Borbone-Due Sicilie e Orléans, Duca di Noto.

GRAN PRIORE:

S.Em. Rev. il Signor Cardinale Dario Cardinale Castrillón Hoyos,

Prefetto Emerito della Sacra Congregazione per il Clero, Presidente della

Pontificia Commissione “Ecclesia Dei”.

GRAN CANCELLIERE:

S.E. Don Carlos Abella y Ramallo, Gentiluomo di Sua Santità, già

Ambasciatore di Spagna presso la Santa Sede e presso il Sovrano Militare

Ordine di Malta.

VICE GRAN CANCELLIERE:

S.E. Don Guy Stair Sainty

VICE PRIORE EMERITO

S.Em. Rev. il Signor Cardinale Antonio Innocenti, Prefetto Emerito della

Sacra Congregazione per il Clero.

VICE GRAN PRIORE:

S. Em. Rev. Mons. Marcelo Sánchez Sorondo, Vescovo Titolare di

Vescovio Forum Novum, Cancelliere della Pontificia Accademia delle

Scienze e della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali.

VICE GRAN PRIORE:

S.E.Rev. Mons.Jaume Traserra Cunllera Vescovo di Solsona

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PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE DEL NORD-AMERICA:

S. E. Professor Dr. Joseph P. Hagan, Gentiluomo di Sua Santità, PhD

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEL PORTOGALLO:

S.E. il Marchese Don Filipe Alberto Folque de Mendoça (Loulé), Conte

di Rio Grande

PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE DEL LUSSEMBURGO

(coordinata dalla Commissione per l’Italia)

Nobile Angelo Federico Arcelli

ASSESSORE ECONOMICO-FINANZIARIO DELLA

DEPUTAZIONE:

S.E. Don Emmanuele Francesco Maria Emanuele y Messeri, Barone di

Culcasi

PRESIDENTE DELLA REAL DEPUTAZIONE:

S.E. il Conte Don Vincenzo Capasso Torre, Conte delle Pàstene, Patrizio

Napoletano, Presidente Emerito della Commissione per l’Italia

VICE PRESIDENTE DELLA REAL DEPUTAZIONE E

PRESIDENTE DELLA ASSOCIAZIONE DI GRAN BRETAGNA:

S.A.S. il Principe Rupert zu Loewenstein-Wertheim-Freudenberg, Conte

di Loewenstein-Scharffeneck

CO-SEGRETARIO DELLA REAL DEPUTAZIONE:

S.E. Don Julio de Prado e Colòn de Carvaj al, Conte della Conquista

CO-SEGRETARIO DELLA REAL DEPUTAZIONE:

S.E. il Nobile Alessandro dei Conti Mariotti Solimani, Patrizio Sabino

MEMBRI CONSIGLIERI DELLA REAL DEPUTAZIONE:

S.A.I.R. l’Arciduca Simeone di Austria, Principe Reale di Ungheria e

Boemia, etc.

S.E. il Nobile Avvocato Giorgio Angelozzi Gariboldi, Patrizio di

Camerino, Gentiluomo di Sua Santità.

S.E. il Principe Don Giuseppe Bonanno, Principe di Linguaglossa,

Ambasciatore del Sovrano Militare Ordine di Malta.

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S.E. il Principe Don Nicolò Boncompagni-Ludovisi, Principe di

Piombino, Duca di Sora e Arce, Duca di Monterotondo, Patrizio

Napoletano, Nobile Romano Coscritto, Patrizio Veneto, di Ravenna, di

Bologna e di Orvieto, Nobile di Rieti, di Foligno e di Jesi.

S.E. il Principe Don Francesco-Saverio Caracciolo di Vietri, Patrizio

Napoletano.

S.E. il Marchese Don Roberto Dentice di Accadia, Patrizio Napoletano

S.E. il Principe Don Alberto Giovanelli

S.A.S. il Principe Don Maurizio Gonzaga di Vescovato, Principe del

S.R.I., Marchese del Vodice, Patrizio Veneto

S.E. il Prof. Dott. Joseph P. Hagan Phd, Gentiluomo di Sua Santità.

S.E. il Marchese Giuliano Malvezzi Campeggi di Dozza dei Conti della

Selva, Patrizio di Bologna

S.E. il Ven. Balì Prof. Dott. Fra John A. Macpherson, Phd, Membro

Sovrano Consiglio del Sovrano Militare Ordine di Malta, Gentiluomo di

S. Santità.

S.E. il Marchese Dom Felipe Alberto Folque de Mendica (Loulè), Conte

di Rio Grande

S.E. il Nobile Luigi Michelini, dei Conti di San Martino con Rivalta

S.E. il Nobile Don Giuseppe Moncada dei Principi di Paternò

S.E. il Nobile Lorenzo de Notaristefani, Patrizio di Ravello.

S.E. il Conte Pecori Giraldi e Conte del S.R.I., Patrizio Fiorentino.

S.E. il Marchese Don Domenico Serlupi Crescenzi Ottoboni, Patrizio

Romano, Vice-Gran Cancelliere dell’Ordine di S. Stefano Papa e

Martire, Gran Cancelliere dell’Ordine al Merito Civile di Toscana

S.E. il Duca Don Diego de Vargas Machuca, Marchese di Vatolla e di

San Vicente del Barco, Conte di Urgel, Signore di Vargas, Gentiluomo di

Sua Santità

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COMMISSIONE PER L’ITALIA

PRESIDENTE:

S.E. il Duca Don Diego de Vargas Machuca,

PRESIDENTE EMERITO

S.E. il Conte Don. Enzo Capasso Torre, Conte delle Pástene.

VICE-PRESIDENTE CON DELEGA PER NAPOLI E SICILIA

S.E. il Don Giuseppe Bonanno, Principe di Linguaglossa

CONSULTORE PER IL DIRITTO CANONICO:

Avv. Dott. Alfonso Marini Dettina

MEMBRI:

Rev. Mgr. Vittorino Canciani, Protonotario Apost., Ass. Granpriorale

Padre Enrico Bosoni, CSS, Cappellano Capo per l’Italia

Rev. Mgr. Alberto Vallini, Cappellano Capo per l’Italia Vicario

Mons. Gianfranco Ravasi Arcivescovo Presidente del Pont. Cons. di

Cultura

S.E. il Nobile Giorgio Angelozzi Gariboldi

S.E. il Conte D. Enzo Capasso Torre, Conte delle Pàstene

S.E. il Marchese Don Roberto Dentice di Accadia

S.E. il Principe Don Alberto Giovanelli

S.E. il Nobile Alessandro dei Conti Mariotti Solimani

Nobile Don Francesco Marullo di Condojanni,

S.E. il Nobile Lorenzo de Notaristefani,

S.E. il Marchese Don Domenico Serlupi Crescenzi Ottoboni,

Conte Luciano Valentini, Conte di Laviano

Ambasciatore Barone Gaetano Martinez Tagliavia di San Giacomo

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MEMBRI ONORARI DELLA REAL DEPUTAZIONE

S.E. Don Juan-Manuel Cavero de Carondelet e Bally, Duca di Bailén,

Grande di Spagna

S.E. Don Jose-Antonio Martínez de Villarreal e Fernandez-Hermosa,

Conte di Villarreal e Grande di Spagna

***********************

DELEGATI TERRITORIALI

Cav. Gr.Cr. J.S. Avv. Gian Marino Delle Piane (Liguria e Piemonte)

Cav. J.S. Placca Oro, Avv. Roberto Saccarello (Viterbo e Tuscia)

Cav. J.S. Avv. Dario De Letteriis (Puglia)

Cav. di Giust. Dr. Don Ettore d’Alessandro dei duchi di Pescolanciano

(Toscana)

Cav. di Giust. Nobile Don Francesco Marullo di Condojanni (Sicilia

Orientale)

Cav. Gr. Cr. di Giust. Amb. Barone Don Gaetano Martinez di San

Giacomo (Sicilia Occidentale)

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STATUTO

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S T A T U T I

DEL SACRO MILITARE ORDINE COSTANTINIANO

DI SAN GIORGIO

sotto la regola di San Basilio

Dati in Cannes 20 luglio 1934; modificati 16 luglio 1943: ulteriormente

modificati Madrid 31 ottobre 1987 e 31 ottobre 2006

CAPITOLO I

FINALITÀ DELL'ORDINE

II Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio è un Ordine

equestre-religioso, il quale dalla sua remotissima origine, si propone la

Glorificazione della Croce, la Propaganda della Fede, e la difesa della

Santa Romana Chiesa, alla quale è strettamente legato per speciali

benemerenze acquisite in Oriente combattendo gli infedeli e per

molteplici prove di riconoscenza e di benevolenza avute dai Sommi

Pontefici.

E' così non solamente precipuo dovere dei Cavalieri di vivere da perfetti

cristiani, ma sarà proprio di essi l'associarsi a tutte quelle manifestazioni

che concorrono all'incremento dei principi religiosi nelle masse e

cooperare con tutti i mezzi perché si ridesti nella pratica la vita cristiana.

L'Ordine, a rinsaldare maggiormente le sue secolari istituzioni,

conciliandole con le esigenze dei tempi, che per la loro evoluzione hanno

trasformato tutto il regime della odierna società, si propone anche di dare

il suo maggior contributo di azione e attività alle grandi opere

eminentemente sociali dell'Assistenza Ospedaliera e della Beneficenza.

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CAPITOLO II

GRADI DELL'ORDINE E NUMERO DEI CAVALIERI

ARTICOLO I

I gradi dell'Ordine sono:

Bali Cavalieri di Gran Croce di Giustizia;

Cavalieri e Dame di Gran Croce di Giustizia;

Cavalieri e Dame di Gran Croce Jure Sanguinis;

Cavalieri e Dame di Gran Croce di Merito;

Cavalieri e Dame di Giustizia;

Cavalieri e Dame Jure Sanguinis;

Cavalieri e Dame di Merito;

Cavalieri e Dame di Ufficio (Croce al Merito);

Cappellani.

Commendatori sono i Cavalieri delle varie Categorie, i quali hanno fatto

donazione all'Ordine di una parte dei loro beni, rendendosi benemeriti.

ARTICOLO II

II numero dei Balì Cavalieri di Gran Croce di Giustizia non può essere

superiore a cinquanta, in memoria degli eletti personaggi prescelti dal

grande Costantino per la custodia del Labaro, e ciascuno di essi ha il

titolo di uno degli antichi Baliaggi o Priorati, e il trattamento di

Eccellenza e di Don.

Restano di soprannumero i Principi Reali e gli Eminentissimi Cardinali.

II numero dei Cavalieri di Gran Croce di Giustizia, Jure Sanguinis e di

Merito è limitato a centocinquanta.

II numero delle Dame di Gran Croce di Giustizia, Jure Sanguinis e di

Merito è limitato a centocinquanta.

E', invece, illimitato il numero dei Cavalieri e delle Dame degli altri

gradi.

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CAPITOLO III

CONDIZIONI DI AMMISSIONE

ARTICOLO I

La Croce Costantiniana può essere concessa a persone di qualsiasi

nazionalità che professino la Religione Cattolica Apostolica Romana, e

che siano fornite delle virtù che si addicono a un perfetto Cavaliere

Cristiano.

ARTICOLO II

La Collazione dell'Ordine è devoluta al Gran Maestro, secondo le norme

che seguono:

a) La dignità di Bali Cavaliere di Gran Croce di Giustizia è riservata a

Sovrani, Principi Reali, Cardinali di Santa Romana Chiesa e a

rappresentanti delle più illustri famiglie nobili.

b) La Gran Croce di Giustizia, è riservata ai rappresentanti delle più

illustri famiglie nobili che si siano distinti per eccezionali benemerenze

verso l’Ordine. Parimenti può essere conferita tale distinzione a Sovrani,

Principesse Reali e a qualche Dama di relevanza sociale. Sia per i

Cavalieri che per le Dame è necessario requisito il possedere nobiltà

generosa di almeno duecento anni nei quattro quarti, requisito richiesto

per l'intera categoria di Giustizia.

c) La Gran Croce Jure Sanguinis (per Cavalieri e Dame) è riservata a

coloro che, essendo antica e provata nobiltà, rivestano alte dignità o

ricoprano cariche di prestigio, o si siano distinti per eccezionali

benemerenze verso l’Ordine.

d) La Gran Croce di Merito (per Cavalieri e Dame) è riservata a coloro

che ricoprano cariche elevate o si fregino di alte onorificenze e si siano

distinti per meriti eccezionali confronti dell'Ordine o alla Chiesa.

e) La Croce di Giustizia (per Cavalieri e Dame) è riservata

esclusivamente a coloro chi facciano prove di nobiltà per quattro quarti

paterni e materni, giusta le antiche disposizioni statutarie, la risoluzione

Magistrale del 17 Aprile 1762 e le disposizioni del 10 gennaio 1850, o in

accordo con le disposizioni nelle regole aggiunti.

f) La Croce Jure Sanguinis (per Cavalieri e Dame) può essere concessa a

persone le quali, giusta il dispaccio 5 febbraio 1855, pur non essendo in

grado di fare tutte le prove richieste dalla categoria di Giustizia,

appartengano a famiglia di antica e provata nobiltà. Uno regolamento per

la gestione e l’esame delle provanze nobiliari per l’ammissione nella

Giustizia o Jure Sanguinis, sarà aggiunto agli statuti, con il regolamento

nobiliare nel real dispaccio del 29 novembre 1804, e nei dispacci

ministeriali del 9 febbraio 1849 e 10 gennaio 1850.

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g) La Croce di Merito (per Cavalieri e Dame) può essere concessa a

coloro i quali si siano resi meritevoli per pregi personali e per servigi,

particolarmente di natura religiosa, resi all'Ordine.

h) La Croce di Ufficio (per Cavalieri e Dame) può essere concessa a

coloro che hanno servito l'Ordine con merito personale ed è anche detta

"Riconoscimento del Merito".

i) Cappellani possono essere quei sacerdoti i quali, nell'esercizio del loro

ministero, hanno prestato o sono in grado di prestare utili servigi

all'Ordine.

ARTICOLO III

L'età minima consentita per l'ammissione all'Ordine è stabilita in anni

diciotto.

ARTICOLO IV

Agli Ecclesiastici è permesso di aspirare a ciascuno dei suddetti gradi,

purché abbiano i requisiti richiesti.

ARTICOLO V

II Gran Maestro si riserva la facoltà di concedere la Croce dell'Ordine,

Motu Proprio, in deroga ai precedenti Articoli II e III, pur rispettando il

numero delle alte categorie.

CAPITOLO IV

DECORAZIONI DISTINTIVI E UNIFORMI DELL'ORDINE

ARTICOLO I

La Croce del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio é d’oro

gigliato, smaltata di color porpora; ha forma greca, caricata alle quattro

estremità delle lettere I.H.S.V. (In Hoc Signo Vinces) e nel centro ha

monogramma PX con a lato le lettere greche Alfa e Omega. II nastro

dell'ordine è di seta ondata cilestre.

ARTICOLO II

I Balì Cavalieri di Gran Croce di Giustizia portano la Croce dell'Ordine,

larga 5 centimetri, sormontata dalla Corona Reale e dal Trofeo Militare in

oro, ed avente all'estremità un San Giorgio a cavallo (della dimensione di

cm. 3) in atto di ferire il dragone; il tutto è pendente da una fascia ondata

cilestre, larga cm. 10, che va dalla spalla destra al fianco sinistro.

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I detti Cavalieri portano anche sul lato sinistro del petto, una placca

filigranata in oro, a raggi uscenti, del diametro di cm. 9, caricata della

Croce dell'Ordine.

I Balì Cavalieri di Gran Croce di Giustizia, se Capi di Famiglie Reali, o se

ricoprono Alte Cariche nell'Ordine, possono essere autorizzati, per

speciale personale concessione scritta dal Gran Maestro, a far uso del

Collare Costantiniano in catena d'oro, formato da monogrammi

costantiniani, e avente appeso al centro un San Giorgio a cavallo.

I Cavalieri di Gran Croce di Giustizia, portano le stesse insegne dei Balì,

ma senza il San Giorgio a cavallo.

Le Dame di Gran Croce di Giustizia hanno la decorazione di un terzo più

piccola di quella dei Cavalieri (e questa dimensione è uguale per tutte le

categorie di Dame) sormontata dalla sola Corona Reale, senza il San

Giorgio a cavallo . La decorazione pende da una fascia di seta ondata

cilestre larga cm. 5 che va dalla spalla destra al fianco sinistro.

Parimenti di un terzo più piccola di quella dei Cavalieri è la placca da

portarsi sul lato sinistro del petto.

ARTICOLO III

I Cavalieri di Gran Croce Jure Sanguinis e di Merito portano le stesse

insegne dei Balì Cavalieri di Gran Croce di Giustizia ma senza il San

Giorgio a cavallo e senza il Trofeo militare sulla Corona Reale, se di Jure

Sanguinis; senza San Giorgio, Trofeo e Corona se di Merito. Hanno la

placca in argento invece che in oro, salvo Motu Proprio del Gran Maestro.

Le Dame di Gran Croce Jure Sanguinis e di Merito portano le stesse

insegne delle Dame di Gran Croce di Giustizia, ma senza la Corona Reale

sulla Croce. Hanno la placca in argento, invece che in oro, salvo Motu

Proprio del Gran Maestro..

ARTICOLO IV

I Cavalieri di Giustizia portano la Croce dell'Ordine larga cm. 4 e mezzo,

sormontata dalla Corona Reale e dal Trofeo Militare pendente al collo da

un nastro di seta ondata cilestre, largo cm. 5.

Portano anche la placca identica a quella delle due precedenti categoria di

Giustizia.

Le Dame di Giustizia portano la Croce dell'Ordine delle stesse dimensioni

di quella delle Dame di Gran Croce di Giustizia appesa ad una nocca di

seta ondata cilestre sulla spalla sinistra.

Hanno una placca identica a quella delle Dame di Gran Croce di

Giustizia.

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ARTICOLO V

I Cavalieri Jure Sanguinis hanno al collo la decorazione uguale a quella

dei Cavalieri di Giustizia, ma senza il trofeo militare.

La placca è in argento invece che in oro, salvo Motu Proprio del Gran

Maestro.

Le Dame Jure Sanguinis portano sulla spalla sinistra la decorazione

uguale a quella delle Dame di Giustizia. Hanno la placca in argento

invece che in oro.

ARTICOLO VI

I Cavalieri di Merito portano al collo la Croce dell'Ordine senza la Corona

Reale e senza il trofeo militare. Portano la placca di argento soltanto se

nominati di Motu Proprio dal Gran Maestro.

Le Dame portano la decorazione dell'Ordine, sospesa ad una nocca, sulla

spalla sinistra, senza la Corona Reale sulla Croce; esse non portano la

placca.

ARTICOLO VII

I Cavalieri e le Dame d'Ufficio portano la Croce dell'Ordine, senza la

Corona Reale, pendente da un nastro di seta ondata celeste da portarsi al

lato sinistro del petto, largo rispettivamente 4,5 e 3,0 centimetri.

ARTICOLO VIII

I Cappellani portano al collo, pendente da un laccio di seta celeste, la

Croce dell'Ordine sormontata dalla sola Corona Reale.

Sul lato sinistro del petto, per Real Dispaccio del 27 Ottobre 1815 hanno

una placca in argento, di un terzo più piccola di quella dei Cavalieri e con

raggi rientranti nei bracci della Croce.

ARTICOLO IX

I Cavalieri Costantiniani laici possono usare l’uniforme approvata con

Decreto Magistrale del 12 Febbraio 1912.

In forza di tale Decreto l'uniforme consiste in una tunica e calzoni di

colore bleu de roi con bande ai calzoni, spalline e cintura oro, colletto e

paramenti bianchi ricamati in oro secondo i gradi, il tutto giusta i figurini

annessi al predetto Decreto.

II cappello di forma simile a quella degli altri Ordini Equestri con

coccarda cilestre.

Portano la spada e gli speroni.

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ARTICOLO X

I Cavalieri e le Dame laici possono indossare durante le cerimonie

religiose il manto cerimoniale approvato per le diverse categorie, con

Decreto Magistrale, in panno “bleu de roi” recante sul lato sinistro la

Croce dell’Ordine larga cm 25; il collo del mantello è di velluto rosso,

decorato da fregi d’oro secondo il loro grado, e tenuto da due fermagli

rotondi, caricati della Croce dell’Ordine, contornati di foglie di alloro,

uniti da una catena pure d’oro.

CAPITOLO V

CARICHE E DIGNITA'

ARTICOLO I

II Supremo Reggitore e Prima Dignità dell'Ordine è il Gran Maestro, con

tutti quei diritti tradizionali che si rilevano dalle speciali concessioni e

dalle Bolle dei Romani Pontefici.

La dignità di Gran Maestro, riservata alla Casa di Borbone, in quanto

erede della Casa Farnese, si trasmette per successione di primogenitura;

in mancanza di eredi, la successione stessa ha luogo per destinazione

testamentaria; se questa manchi, tutti i Balì Cavalieri di Gran Croce di

Giustizia, in virtù delle antichissime consuetudini, e secondo lo spirito

degli Statuti Farnesiani, approvati dalla Santa Sede, si riuniranno per

eleggere fra loro stessi il nuovo Gran Maestro.

ARTICOLO II

L'elezione sarà fatta per votazione a scrutinio segreto, e risulterà eletto

quel Cavaliere il quale, in tre votazioni successive, avrà ottenuto

complessivamente il maggior numero dei voti.

In caso eccezionale di parità di voti, quello del Gran Prefetto sarà reso

palese, e conterà doppio.

ARTICOLO III

Sarà chiesta dal Gran Maestro, secondo l'uso, al Santo Padre la nomina

presso l'Ordine di un Consigliere Ecclesiastico, che sarà Gran Priore, il

quale rappresenta i legami di tradizionale, filiale devozione che unirono

sempre la Sacra Milizia alla Chiesa.

ARTICOLO IV

II Gran Maestro nomina un Gran Prefetto, un Gran Cancelliere, un Gran

Priore, un Gran Tesoriere, un Auditore-Generale ed un Segretario.

Nomina anche almeno dodici Consiglieri i quali, unitamente ai suddetti,

formano la Deputazione incaricata del Governo dell'Ordine. .

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CAPITOLO VI

GOVERNO DELL'ORDINE

ARTICOLO I

La Direzione morale, disciplinare e amministrativa dell' Ordine è affidata

dal Gran Maestro alla Deputazione, composta quindi, di almeno diciotto

membri, con sede in Madrid.

Essa è formata dal Gran Prefetto, dalle Quattro Grandi Cariche

dell'Ordine, dal Segretario, e dagli altri membri Consiglieri, tutti nominati

dal Gran Maestro.

Il Gran Prefetto è normalmente il Presidente della Deputazione.

I Vice Presidenti (normalmente due) sono dal Gran Maestro scelti tra i

Consiglieri che non rivestano cariche; ad uno dei Vice Presidenti può

essere conferita la qualifica di Primo Vice Presidente.

ARTICOLO II

La Deputazione:

1. Soprintende alla organizzazione generale di tutte le opere civili e

religiose in conformità delle finalità dell'Ordine.

2. Propone al Gran Maestro le domande di ammissione dei Cavalieri

e delle Dame che abbiano i requisiti voluti, e le espulsioni dall'Ordine di

coloro che si siano resi immeritevoli di appartenervi.

3. Forma i bilanci, regola l'amministrazione e le opere civili

dell'Ordine e, d'intesa col Gran Priore, stabilisce i servizi religiosi.

4. Delibera il conto delle gestioni finanziarie ed ogni anno ne

compila la relativa relazione da spedirsi al Gran Maestro per il benestare.

5. Stabilisce tutto il cerimoniale dell'Ordine.

6. Delibera su tutti gli atti che riguardano l'Ordine e nell'uso delle

entrate, salvo approvazione del Gran Maestro.

ARTICOLO III

Le attribuzioni del Presidente della Deputazione sono:

a. Disporre le convocazioni della Deputazione e reggerne le

adunanze.

b. Aver cura delle deliberazioni prese dalla Deputazione.

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c. Procedere, assistito dal Segretario, alla verifica di cassa, facendo

compilare un apposito verbale da sottoscrivere dalle parti.

d. Presentare alla Deputazione il conto reso dal Gran Tesoriere e

spedirlo per l'approvazione al Gran Maestro.

e. Firmare la corrispondenza ufficiale con il Gran Maestro e anche

(quando non ne dia incarico al Gran Cancelliere o al Segretario) con

Autorità, Enti ecc.

f. Accertarsi della regolarità di ogni ramo del servizio.

ARTICOLO IV

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assumerà le

funzioni il Primo Vice Presidente.

CAPITOLO VII

ATTRIBUZIONE DELLE CARICHE

ARTICOLO I

II Gran Prefetto è la prima Autorità dell'Ordine dopo il Gran Maestro, e

normalmente lo rappresenta.

In caso di mancanza del Gran Maestro o durante la minore età di lui, ne

assumerà le funzioni: nel primo caso provvederà, entro un periodo di

tempo di sei mesi, a riunire tutti i Balì Cavalieri di Gran Croce di

Giustizia per la elezione del nuovo Gran Maestro (v. Art. I del Cap. V).

ARTICOLO II

A1 Gran Cancelliere e affidata la Cancelleria dell'Ordine. Tiene in

consegna tutti i documenti riguardanti le nomine dei Cavalieri,

controfirma i Decreti di nomina, firma i mandati di pagamento, e li passa

al Gran Tesoriere per la esecuzione.

In caso di assenza o di impedimento del Gran Cancelliere, ne assumerà le

funzioni il Vice-Gran Cancelliere.

ARTICOLO III

I1 Gran Priore, Consigliere Ecclesiastico della Deputazione, ha la

sopraintendenza spirituale dell'Ordine, e la sorveglianza diretta dei

Cappellani.

Esso è scelto tra gli Ecclesiastici più chiari dell'Ordine e, qualora non

abbia la Gran Croce, questa è senz'altro a lui conferita all'atto della

nomina a Gran Priore, restando in ogni caso non compreso nel numero di

centocinquanta stabilito dall'Art. II del Capitolo II.

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In caso di assenza o di impedimento del Gran Priore, ne assumerà le

funzioni uno dei Vice-Gran Priori.

I Presidenti delle Commissioni nazionali, con l’assenso del Gran Maestro

ed allo scopo di favorire il miglior governo spirituale dell’Ordine,

possono nominare un Cappellano Capo per la rispettiva nazione, il quale

coadiuva il Gran Priore o i Vice Gran Priori nelle loro proprie funzioni.

ARTICOLO IV

II Gran Tesoriere, o l’ufficio incaricato dal Gran Maestro con sue

funzioni, ha il delicato incarico di custodire la cassa dell'Ordine, ed è

l'unico abilitato al maneggio dei valori di pertinenza dell'Ordine.

Dà esecuzione di mandati di pagamento che gli saranno trasmessi;

riscuote le somme per conto dell'Ordine, e rilascia le relative quietanze.

Annualmente (normalmente nel mese di Aprile) presenta alla

Deputazione il conto consuntivo dell'anno chiuso il 31 Dicembre, ed il

bilancio preventivo per l'anno in corso.

In caso di assenza o di impedimento del Gran Tesoriere, ne assumerà le

funzioni il Vice-Gran Tesoriere o l’ufficio incaricato con sue funzioni.

ARTICOLO V

Il titolo di Grande Inquisitore sarà sostituto con titolo “Auditore-

Generale”. L’Auditore-Generale veglia sull'esatto adempimento delle

disposizioni statutarie dell'Ordine, ed ogni qualvolta dovesse accertare

che Cavalieri Costantiniani si comportino in modo contrario ai loro doveri

cavallereschi, ne riferirà al Gran Prefetto, il quale, a sua volta, dovrà

renderne edotta la Deputazione per provocare, se necessario, i

provvedimenti del caso.

ARTICOLO VI

Il Segretario della Deputazione coadiuva il Gran Cancelliere nella tenuta

della Cancelleria e nel disbrigo delle pratiche della corrispondenza; tiene

in consegna i registri e i protocolli dell’Ordine, dirama gli avvisi di

convocazione della Deputazione e redige i verbali delle sedute di essa,

come di quelle del Consiglio di Presidenza.

ARTICOLO VII

Per il miglior funzionamento dell’Ordine possono essere nominati,

Commissioni o Associazioni nazionali, Coordinatori, Delegati, come

rappresentanti aventi competenza territoriale.

ARTICOLO VIII

Sono consentite nelle varie Nazioni le Associazioni Nazionali dei

Cavalieri Costantiniani uniti con l’Associazione Internazionale con Sede

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in Madrid, ed in tal caso, la nomina dei Presidenti delle Associazioni

stesse è decisa, udita la Deputazione, dal Gran Maestro, al quale verranno

anche sottoposti per l'approvazione, gli Statuti delle Associazioni

costituende.

CAPITOLO VIII

TORNATE, DELIBERAZIONI

ARTICOLO I

La Deputazione si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie. Le tornate

ordinarie hanno luogo due volte l'anno (normalmente in Aprile e

Novembre).

Le sedute straordinarie saranno tenute per disposizione del Gran Maestro,

in seguito a convocazione del Presidente, o per istanza di almeno sette

membri della Deputazione.

Le sedute della Deputazione non sono valide se non vi partecipino

almeno sei membri: fra i quali il Presidente, o uno dei Vice Presidenti, e

una delle Grandi Cariche.

Non è stabilito il numero delle riunioni del Consiglio di Presidenza.

Le sedute straordinarie del Consiglio di Presidenza, per essere valide,

devono aver presenti almeno quattro membri del Consiglio medesimo.

ARTICOLO II

Ogni membro della Deputazione ha il diritto di fare le proposte che ritiene

opportune. Qualora queste venissero respinte, il proponente può fare

iscrivere il suo voto nel verbale delle deliberazioni.

CAPITOLO IX

FUNZIONI SACRE

Le Funzioni Sacre saranno stabilite dal Gran Priore d'accordo con la

Deputazione e con l'approvazione del Gran Maestro.

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- 23 -

CAPITOLO X

BANDIERA DELL'ORDINE

Il vessillo dell'Ordine, nelle grandi adunanze e nelle sacre funzioni, è il

Labaro Costantiniano, modellato sull'antico storico Labaro del Gran

Costantino.

Il vessillo assegnato nelle funzioni civili per le opere di assistenza

ospedaliera, di soccorso e di beneficenza, è la Bandiera di seta bianca,

con la Croce Costantiniana nel centro, di colore porporino.

DISPOSIZIONE FINALE

I presenti Statuti non modificano i privilegi concessi in passato dalla

Santa Sede Apostolica al Sacro Militare Ordine Costantiniano di San

Giorgio ed ai suoi membri.

Cannes 20 luglio 1934, 16 luglio 1943.

FERDINANDO DI BORBONE Duca di Calabria

Modifiche 31 ottobre 1987, e 31 ottobre 2006

CARLO DI BORBONE Infante di Spagna, Duca di Calabria

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SUA ALTEZZA REALE DON CARLO DI BORBONE DUE

SICILIE E BORBONE PARMA, INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI

CALABRIA, CONTE DI CASERTA, CAPO DELLA DINASTIA

REALE E DELLA FAMIGLIA DELLE DUE SICILIE, PER

GRAZIA DI DIO E DIRITTO EREDITARIO, UNDICESIMO

GRAN MAESTRO DEL SACRO MILITARE ORDINE

COSTANTINIANO DI SAN GIORGIO.

CARLO DI BORBONE Duca di Calabria

Qui decreta che gli Statuti del Sacro Militare Ordine promulgati da Sua

Altezza Reale, Don Ferdinando Pio di Borbone Due Sicilie, Duca di

Calabria, nono Gran Maestro dell'Ordine, addì 16 Luglio 1943, modificati

il 31 ottobre 1987 con effetto 1° gennaio 1968, sono ampliati come segue:

UNO: Per speciale concessione di Sua Altezza Reale il Gran Maestro e,

conforme alle tradizioni dell'Ordine, la Croce Costantiniana può venir

concessa in circostanze eccezionali, a Dame e Gentiluomini Cristiani di

alto lignaggio o che abbiano compiuto grandi imprese pubbliche, che

tuttavia non professino la Religione Cattolica, Apostolica, Romana.

DUE: Tali concessioni sono rispettose delle medesime categorie e gradi e

degli stessi requisiti Nobiliari-Familiari, in vigore, ma hanno titolo e

designazione di "Onore".

Nuove categorie pertanto sono: Onore e Giustizia, Onore e Jure Sanguinis

e Onore e Merito ed i gradi sono quelli di Balì Gran Croce d'Onore e

Giustizia, Cavaliere e Dama Gran Croce di ognuna delle tre categorie,

Cavaliere e Dama di ognuna delle tre categorie, e Cavaliere d'Onore e

Ufficio.

TRE: I Gentiluomini e le Dame a cui sia stata concessa la Croce

Costantiniana d'Onore, non saranno membri dell'Ordine Costantiniano,

ma si considereranno decorati con la Croce Costantiniana. La concessione

della Croce Costantiniana, può essere sospesa o revocata nelle circostanze

in cui si sospenderebbe un membro dell'Ordine o si radierebbe lo stesso

dai Ruoli.

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QUATTRO: I nomi di quei Cavalieri e Dame decorati con la Croce

Costantiniana di Onore, appariranno nell'Albo o Ruolo dell'Ordine, in

posizione immediatamente seguente i nomi dei membri dell'Ordine

appartenenti alla categoria equivalente. Essi porteranno le medesime

decorazioni dei membri dell'Ordine.

CINQUE: Quei Cavalieri e Dame dell'Ordine Costantiniano che non

dovessero professare la Religione Cattolica Apostolica Romana, e che per

speciale concessione di Sua Altezza Reale il Gran Maestro o dei suoi

Predecessori, fossero già membri dell'Ordine, sono immediatamente

trasferiti alla categoria di "Onore".

Madrid, 19 Settembre 1988, Festività di San Gennaro.

CARLO DUCA DI CALABRIA G.M.

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REGOLAMENTO ARALDICO INSEGNE DELL'ORDINE E DEL

GRAN MAGISTERO

La Croce greca gigliata d'oro, smaltata di color porporino, caricata alle

estremità delle lettere IHSV (In Hoc Signo Vinces), e in centro del

Cristogramma XP e ai lati delle lettere A e W (Alfa e Omega). La stessa

circondata dal Collare Costantiniano in catena d'oro, formato da

monogrammi costantiniani, connesso con la Croce dell'Ordine cinta da

corona di alloro, con San Giorgio a cavallo in atto di uccidere il drago,

pendente.

BALI', CAVALIERI DI GRAN CROCE DI GIUSTIZIA

Sono autorizzati a portare la Croce dell'Ordine quale Capo del proprio

stemma nobiliare; quest’ultimo può essere cinto dal Collare Costantiniano

(per coloro che lo hanno ricevuto), oppure dal nastro blu cielo, con la

Croce, la Corona, il Trofeo Militare e il S. Giorgio a cavallo che uccide il

drago, sospeso il tutto.

CAVALIERI DI GRAN CROCE DI GIUSTIZIA

Sono autorizzati a cingere il proprio stemma col nastro blu cielo e la

placca d'oro di Giustizia, sospesa.

CAVALIERI DI GRAN CROCE JURE SANGUINIS E DI MERITO

Sono autorizzati a cingere il proprio stemma col nastro blu cielo e la

placca d'argento, sospesa.

CAVALIERI DI GIUSTIZIA

Sono autorizzati a cingere il proprio stemma col nastro blu cielo (in

proporzione più stretto della banda di Gran Croce) e la Croce dell'Ordine,

con Corona e Trofeo Militare, sospesi.

CAVALIERI JURE SANGUINIS

Sono autorizzati a cingere il proprio stemma a partire dalla terza zona

superiore dello scudo, col nastro blu cielo e la Croce dell'Ordine con la

Corona, sospesa.

CAVALIERI DI MERITO

Possono appendere la Croce dell'Ordine al nastro blu cielo al di sotto

dello scudo.

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CAVALIERI DI UFFICIO

Possono appendere la Croce dell'Ordine, al di sotto dello scudo

CAVALIERI D'ONORE

Nelle varie categorie, hanno diritto ai medesimi privilegi araldici dei

membri dell'Ordine, salvo la variante dei colori del nastro.

CARLO, GRAN MAESTRO

Madrid, 27 Novembre 1988

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STORIA DEL SANTO

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- 29 -

Don Carlos ed il Santo Papa

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IL CULTO DI SAN GIORGIO

La più antica leggendaria passio Georgi è contenuta nel palinsesto greco

del 954, custodito presso la biblioteca nazionale di Vienna. Dalle

passiones greche e poi da quelle successive del periodo delle Crociate

derivano le principali notizie intorno al culto di detto Santo. Giorgio

nacque in Cappadocia, ove fu educato dai genitori fin dalla infanzia ai

principi religiosi. Entrò nella milizia locale diventandone ufficiale sotto il

re persiano Daciano (o imperatore romano Diocleziano), allorquando fu

ordinato a settantadue re di prendere misure di persecuzione contro i

cristiani. Giorgio di Cappadocia, che si era convertito al cristianesimo,

non solo rifiutò tali comandi ma, dopo aver donato ai poveri tutti i suoi

beni, confessò davanti alla corte il suo credo religioso. Al rifiuto di

porgere sacrifici alle divinità pagane, Giorgio fu percosso ed

imprigionato. In carcere, lo stesso ebbe una visione del Signore, in cui si

preannunciavano tormenti della durata di sette anni, nonché tre volte la

morte e tre la resurrezione. Tra i suoi prodigi si menzionano la

conversione del “magister militum” Anatolio con tutta la sua guarnigione

(passata a fil di spada), la resurrezione di ben 17 persone morte da più di

quattrocento anni, aver abbattuto gli idoli pagani all’interno di un tempio

per mezzo del solo soffiare. Dopo essere risorto per la terza volta, Giorgio

subì la condanna a morte per decapitazione e prima che cadesse tronca la

testa il medesimo pregò Dio di incenerire l’imperatore ed i settantadue

re. L’anno del martirio fu fissato, in base al Chronicon alexandrinum seu

paschale (PG, XCVI, col. 680), alla data del 284 (altra tesi riferisce il

249-51 o 303 epoca di Diocleziano). Il leggendario episodio della

uccisione del drago e relativa liberazione di una fanciulla ad opera di

Giorgio si tramanda essere nato al tempo dei cavalieri Crociati, devoti al

Santo, a seguito di una fraintesa interpretazione di una immagine

dell’imperatore Costantino descritta da Eusebio ( Vita Constantini, III , 3,

XX , col. 1058). Il sepolcro ove riposarono le spoglie di S.Giorgio è

quello venerato in Lydda (Palestina), su cui ancora si rinvengono i resti

archeologici di una basilica dell’epoca e stile costantiniano. Le reliquie

furono traslate durante l’invasione persiana all’inizio del sec.VII.

S.Gregorio, vescovo di Tours, ricordò la traslazione di parti di ossa del

Santo a Limoges ed a Le Mans, mentre il cranio giunse a Roma per essere

venerato nella basilica di S. Giorgio in Velabro. Nella cattedrale di

Ferrara (poi dedicata a S.Giorgio) nel 1110 fu traslato un braccio del

Santo e successivamente vi giunse anche parte del suddetto cranio. Il

culto di S.Giorgio si è diffuso in diversi paesi e tante furono le chiese

dedicate in suo onore. Un monastero con relativa chiesa esisteva in

Gerusalemme sin dal VI secolo, così come a Gerico nel medesimo

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periodo. In Iraq si contavano numerose chiese, mentre fu altrettanto

grande la venerazione di S.Giorgio in Etiopia e Georgia. In Inghilterra il

culto per il martire S.Giorgio si diffuse notevolmente dopo la conquista

normanna, durante la quale di edificarono numerose basiliche in suo

nome. In epoca medioevale e nel corso delle crociate vari sovrani

anglosassoni venerarono il santo palestinese (re Enrico III impose la festa

di Giorgio, Edoardo III fondo nel 1348 l’Ordine di S.Giorgio o della

Giarrettiera). Il Santo Giorgio è protettore dei cavalieri e militari, degli

armaioli, degli arcieri e alabardieri. A lui si indirizzano le preghiere

contro i serpenti velenosi, nonché per scongiurare lebbra e peste.

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STORIA DELL'ORDINE

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Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio

L’origine leggendaria dell’Ordine si rifà all’episodio celestiale della

visione della croce luminosa, sormontata dal motto “In hoc Signo

Vinces”, da parte dell’imperatore Costantino (28 ott.312 d.C.),

allorquando correvano i preparativi per la battaglia finale contro il rivale

Massenzio. Detto simbolo cristiano fu apposto su scudi, elmi, spade e sul

vessillo,che prese il nome di “labarum”(bandiera della vittoria) ed

affidato in custodia a 50 cavalieri scelti dall’imperatore(Cavalleria Aurata

Costantiniana). L’Ordine Angelico Aureato Costantiniano risulta,

comunque, istituito nell’anno 1190 dall’imperatore Isacco II Angelo

Comneno.

La denominazione di “Angelico” gli derivò dal cognome del supposto

fondatore, quella di “Aureato” dal collare d’oro finissimo che portavano i

dignitari, quella di “Costantiniano” dalla discendenza da Costantino,

vantata dal fondatore stesso; l’invocazione di San Giorgio si riferisce al

patronato del Santo guerriero di Cappadocia.Più che ad un vero e proprio

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atto di fondazione, l’indicazione dell’anno 1190 si richiama alla datazione

dei primi statuti così come essi, assai più tardi, vennero pubblicati. La

mancanza di genuinità di detti statuti ed una indubbia serie di discordanze

nei contenuti, che ne pregiudicano l’autenticità storica, fanno piuttosto

ritenere che ,in realtà, l’Ordine Costantiniano possa essere stato istituito

dai Latini durante il periodo del loro Impero costantinopolitano ed

ereditato dall’Imperatore Michele VIII Paleologo all’atto in cui questi,

abbandonata Nicea, riconquistò Bisanzio. Dall’epoca del figlio e

successore di Michele Paleologo, Andronico II (anni 1282-1328), si ha

poi notizia certa della concessione della dignità cavalleresca da parte del

Cesare orientale ad alcuni suoi fedeli, quorum aliqui equestrem

dignitatem e manu Imperatoris acceperunt. La dignità magistrale

dell’Ordine rimase unita alla dinastia dei Paleologo, ma la storia

dell’Ordine Costantiniano per tutto il periodo della sua permanenza in

Oriente è, in pratica, del tutto sconosciuta, né si ha notizia che esso abbia

preso parte a qualche fatto d’armi. Sotto i colpi del sultano di Turchia,

Maometto II, l’Impero Romano d’Oriente scomparve con la presa di

Costantinopoli del 29 maggio 1453: nel corso della furiosa battaglia

cadde combattendo l’ultimo Paleologo regnante, che portava il nome

glorioso del fondatore della più grande città d’Europa orientale. Caduta

Costantinopoli, i membri delle grandi case dell’Impero Romano-orientale,

sfuggiti al massacro, si trasferirono, nella loro maggioranza, in territorio

italiano, sede del Romano Pontificato cui domandarono, spesso

ottenendole, assistenza e protezione.Nel corso del primo quarto del XVI

secolo, la casa degli Angelo di Drivasto, i cosiddetti “principi di

Tessaglia”,ricostituì -fondandolo ex novo- l’Ordine Costantiniano

assumendone il Gran Magistero e dotandolo di statuti promulgati nel

1522 e nel 1575: la Sede Apostolica, con bolla del 17 luglio 1551,

riconobbe e confermò l’esercizio della dignità magistrale ad Andrea e

Gerolamo Angelo di Drivasto. Corrente l’anno 1623, la suprema guida

dell’Ordine venne ceduta a Marino Caracciolo, 3° principe di Avellino,

con conferma di Papa Urbano VIII accordata in data 23 novembre dello

stesso anno. Si noti come detto trasferimento, effettuato con il consenso

della Santa Sede, costituisca piena prova della natura giuridica gentilizia

dell’Ordine. Morto il principe di Avellino, però, la dignità magistrale

tornò nuovamente agli Angelo nel 1630 finché, nel 1697, Giovanni

Andrea Angelo di Drivasto ne fece rinuncia in favore di Francesco

Farnese, duca di Parma e Piacenza, e dei suoi eredi e successori: tanto

l’Impero, quanto il Sommo Pontificato concedettero la loro approvazione.

Fu in questo periodo che, a somiglianza di quanto aveva fatto l’Ordine

Teutonico nei territori imperiali, l’Ordine Costantiniano armò un

reggimento di fanteria, comandato da Cavalieri, che partecipò con onore

alla campagna dalmata tra il 1715 e il 1719. I Farnese, ormai prossimi ad

estinguersi, stabilirono che il Gran Magistero sarebbe dovuto passare al

personaggio “propinquier defunto Magno Magistero, propugnatus ex

genere Farnesio”. In tal modo,morto nel 1731 l’ultimo duca di Parma,

Antonio, la dignità si trasferì all’Infante don Carlo, figlio di Elisabetta

Farnese e di Filippo V, re di Spagna. Divenuto Carlo re di Napoli nel

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maggio del 1734, la sede dell’Ordine fu spostata nella capitale

meridionale; da allora, sia pure con qualche contrasto prima con Maria

Luisa d’Austria, divenuta signora del ducato parmense all’atto della

Restaurazione, e poi con i Borboni della linea di Parma, l’Ordine

Costantiniano è rimasto legato con finalità di sostegno alla Chiesa

Cattolica e alla Casa di Borbone Due Sicilie, il cui attuale rappresentante

è l’infante di Spagna Don Carlos Borbone duca di Calabria. L'Ordine è

oggi riconosciuto da diversi Stati, fra i quali l'Italia che ne autorizza l'uso

mediante provvedimento del Ministero per gli Affari Esteri.

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PREGHIERE

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PREGHIERA DEL CAVALIERE

COSTANTINIANO DI SAN GIORGIO

Signore Gesù, che Vi siete degnato farmi partecipare alla Milizia dei

Cavalieri Costantiniani di San Giorgio, Vi supplico umilmente di

intercedere con la Beata Vergine di Pompei, Regina delle Vittorie, il

valoroso San Giorgio martire, Vostro Glorioso Cavaliere, e tutti i Santi, di

aiutarmi a restare fedele alle tradizioni del nostro Ordine, praticando e

difendendo la Santa Religione Cattolica, Apostolica, Romana contro

l’assalto dell’empietà. Essa diventi per me armatura di fede e scudo di

buona volontà, sicura difesa contro le insidie dei miei nemici tanto visibili

quanto invisibili.

Vi prego affinché possa avere la grazia di esercitare la carità verso il

prossimo e specialmente verso i poveri e i perseguitati a causa della

Giustizia. Datemi infine le virtù necessarie per realizzare secondo lo

spirito del Vangelo, con animo disinteressato e profondamente cristiano,

questi santi desideri, per la maggior Gloria di Dio, la Glorificazione della

Santa Croce e la propaganda della Fede, per la pace del Mondo ed il bene

dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio.

Amen

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OREMUS

Pro Pace

Omnipotens sempiterne Deus qui caelestia simul et terrena moderaris, da

servis tuis illam quam mundus dare non potest pacem, ut corda nostra

mandatis tui dedita et hostium sublata formidine tempora sint tua

protectione tranquilla.

Pro Summo Pontefice

Deus omnium fidelium pastor et rector famulum tuum Benedictum

Decimum Sextum quem pastorem ecclesiae tuae pracesse voluisti

propitius respice. Da ei, quaesumus verbo et exemplo, quibus praeest

proficere, ut ad vitam una cum grege sibi credito, perveniat sempiternam.

Pro ecclesisticis ordinibus

Deus cujus spiritu totum ecclesiae corpus sanctificatur et regitur, exaudi

nos pro universis ecclesiasticis ordinibus humiliter supplicantes, ut

gratiae tuae numere, ab omnibus tibi gradibus fideliter serviatur.

Pro Magno Magistro

Protende Domine famulo tuo Carolo Hispaniarum Infante, Calabriae

Duce, Decimo primo Supremo Ordinis nostri Magistro dexteram caelesti

auxili, ut tua protectione munitus, perpetuo sit justus, fortis, pius,

providus, ac indefessus hujus sacri ordinis rector, infidelium expugnator,

Justitiae cultur, meritorum et de meritorum renumerator: Ecclesiae tuae

sanctae, et catholicae fidei defensor ad dectus, et laudem tui nominis

gloriosi, et post diuturnam felitatem in terris, aeterna beatitudine, te

largiente per fruatur in caelis.

Pro fratribus, propinquis et benefactoribus

Ineffabilem clementiam tuam Domine suppliciter deprecarum, ut nostrae

religionis frates, propinquos, et benefactores, cunctis tuearis adversis, et

intercedente beata, et gloriosa semper Virgine Dei Genitrice Maria, cum

beato Georgeo, et omnibus Sanctis caelestia illis dona multiplices, ut tibi

laudabiliter servientes; post mortalis vitae decursum, ad aeterna in caeli

gaudia sublimari mereantur. Per Dominum nostrum, ec.

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Pater Noster

Pater Noster, qui es in caelis,

Sanctificetur nomen tuum.

Adveniat regnum tuum,

Fiat voluntas tua,

sicut in caelo, et in terra.

Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,

Et dimitte nobis debita nostra,

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.

Et ne nos inducas in tentationem,

Sed libera nos a malo.

Amen.

Salve, Regina

Salve, Regina, Mater misericordiae,

vita, dulcedo, et spes nostra, salve.

Ad te clamamus, exsules filii Hevae,

ad te suspiramus, gementes et flentes

in hac lacrimarum valle.

Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos

misericordes oculos ad nos converte;

et Iesum, benedictum fructum ventris tui,

nobis post hoc exilium ostende.

O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.

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MODALITA' PER L’AMMISSIONE

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ELENCO DEI DOCUMENTI NECESSARI PER

L'AMMISSIONE DEI POSTULANTI:

- domanda manoscritta indirizzata a S.A.R. Don Carlos di Borbone

su carta bianca (facsimile allegato - Mod. A 02);

- presentazione di due cavalieri di giustizia o almeno di uno di

Giustizia ed uno Jure Sanguinis (allegato);

- curriculum vitae;

- dichiarazione privacy (allegato);

- presentazione di un sacerdote (allegato);

- certificati religiosi di battesimo e, se coniugato, di matrimonio;

- dichiarazione di non appartenenza ad ordini o congregazioni non

approvate dalla Santa Sede. (allegato);

L'INGRESSO NELLE CATEGORIE NOBILIARI

L'ingresso nelle categorie nobiliari (Giustizia e Jure Sanguinis) del

S.M.O. Costantiniano di San Giorgio è riservato esclusivamente a:

- iscritti e legittimi discendenti di iscritti all'Elenco Ufficiale Nobiliare

Italiano Consulta Araldica del Regno - 1921 (pubblicato nel 1922);

- iscritti e legittimi discendenti di iscritti all'Elenco Ufficiale della Nobiltà

Italiana Consulta Araldica del Regno - 1933 e al Supplemento per gli

anni 1934/1936 Consulta Araldica del Regno - 1937;

- iscritti e legittimi discendenti di iscritti all'Elenco Storico della Nobiltà

Italiana, Sovrano Militare Ordine di Malta - 1960;

- assegnatari o legittimi discendenti di assegnatari di provvedimenti

nobiliari di Sua Maestà Umberto II non trascritti presso la Consulta

Araldica;

- assegnatari e legittimi discendenti di assegnatari di provvedimenti

nobiliari dei Sommi Pontefici, di Sovrani legittimamente regnanti e della

Repubblica di San Marino;

- cavalieri o legittimi discendenti di cavalieri ricevuti con prove nelle

categorie nobiliari (Onore e Devozione e Grazia e Devozione) del

Sovrano Militare Ordine di Malta;

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- legittimi discendenti di ascritti ai ceti nobili cittadini.

Eventuali eccezionali domande di inserimento in categorie nobiliari

relative a nominativi non rientranti nelle summenzionate fattispecie

andranno singolarmente valutate, ferma restando ovviamente la potestà di

attribuzione di tali categorie per motu proprio da parte del Gran Maestro.

Ciò premesso, ai sensi degli Statuti del S.M.O. Costantiniano di San

Giorgio, cap. III "Condizioni di ammissione", art. 2,

- la prima categoria, Balì Cavalieri Gran Croci di Giustizia, è riservata ai

Sovrani e ai Principi Reali, ai Cardinali di Santa Romana Chiesa e ai

rappresentanti delle più illustri famiglie nobili. Ai Balì è richiesto il

possesso della nobiltà nei quattro quarti di almeno 200 anni;

- la Gran Croce di Giustizia è riservata ai rappresentanti delle più illustri

famiglie nobili. Parimenti può essere conferita a Sovrane e Principesse

Reali e a Dame di elevatissima posizione sociale. Sia ai Cavalieri sia alle

Dame è richiesto il possesso della nobiltà nei quattro quarti di almeno 200

anni;

- la Gran Croce Jure Sanguinis (per Cavalieri e Dame) è riservata a coloro

che posseggono la nobiltà in linea paterna e rivestano altissime dignità o

ricoprano cariche elevate;

- la Croce di Giustizia (per Cavalieri e Dame) è riservata esclusivamente

a coloro che fanno prove di nobiltà generosa per quattro quarti paterni e

materni, giuste le antiche disposizioni statutarie e la risoluzione

magistrale del 17 aprile 1762;

- la Croce di Jure Sanguinis (per Cavalieri e Dame) può essere concessa a

persone le quali, giusto il dispaccio 5 febbraio 1855, pur non essendo in

grado di dare tutte le prove richieste dalla categoria di Giustizia,

appartengano a famiglia di antica e provata nobiltà.

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FAC-SIMILE ALLEGATI

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AUTORIZZAZIONE ALL’USO

DELL’ONORIFICENZA IN ITALIA

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Dipartimento del Cerimoniale di Stato Ufficio Onorificenze e Araldica

pubblica

LEGGE 3 marzo 1951, n. 178 .

Istituzione dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana"

e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze (1).

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 1951, n. 73

Art. 1

È istituito l'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana", destinato a

dare una particolare attestazione a coloro che abbiano speciali

benemerenze verso la Nazione.

Art. 2

Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.

L'Ordine è retto da un Consiglio composto di un Cancelliere, che lo

presiede, e di sedici membri.

Il Cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine sono nominati con

decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del

Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.

Il Consiglio elegge nel proprio seno una Giunta di quattro membri. La

Giunta è presieduta dal Cancelliere.

Art.3

L'Ordine è composto di cinque classi: Cavalieri di Gran Croce, Grandi

Ufficiali, Commendatori, Ufficiali e Cavalieri.

Per altissime benemerenze può essere eccezionalmente conferita ai

Cavalieri di Gran Croce la decorazione di Gran Cordone.

Il numero massimo delle nomine che potranno farsi annualmente nelle

cinque classi è determinato con decreto del Presidente della

Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,

sentiti il Consiglio dei Ministri e il Consiglio dell'Ordine (2).

Art. 4

Le onorificenze sono conferite con decreto del Presidente della

Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,

sentita la Giunta dell'Ordine.

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Particolari forme di conferimento possono essere stabilite nello

Statuto previsto dall'art. 6 (3).

Le onorificenze non possono essere conferite ai Senatori ed ai

Deputati durante il tempo del loro mandato parlamentare.

Art. 5

Salve le disposizioni della legge penale, incorre nella perdita della

onorificenza l'insignito che se ne renda indegno. La revoca è

pronunciata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta

motivata del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio

dell'Ordine.

Art. 6

Lo Statuto dell'Ordine è approvato con decreto del Presidente della

Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,

sentito il Consiglio dell'Ordine (3).

Art. 7

I cittadini italiani non possono usare nel territorio della Repubblica

onorificenze o distinzioni cavalleresche loro conferite in Ordini non

nazionali o da Stati esteri, se non sono autorizzati con decreto del

Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli Affari

Esteri.

I contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa sino a lire

2.500.000 (4).

L'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche della

Santa Sede e dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro continua ad

essere regolato dalle disposizioni vigenti (5).

Nulla è parimenti innovato alle norme in vigore per l'uso delle

onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche del Sovrano

Militare Ordine di Malta.

Art. 8

Salvo quanto è disposto dall'art. 7, è vietato il conferimento di

onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi

forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati. I

trasgressori sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con

la multa da lire 1.250.000 a lire 2.500.000 (6).

Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalità, di onorificenze,

decorazioni o distinzioni di cui al precedente comma, anche se

conferite prima dell'entrata in vigore della presente legge, è punito con

la sanzione amministrativa da lire 250.000 a lire 1.750.000 (7).

La condanna per i reati previsti nei commi precedenti importa la

pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 36, ultimo comma, del

Codice penale.

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Le disposizioni del secondo e terzo comma si applicano anche quando

il conferimento delle onorificenze, decorazioni o distinzioni sia

avvenuto all'estero.

Art. 9

L'Ordine della SS. Annunziata e le relative onorificenze sono

soppressi.

L'Ordine della Corona d'Italia è soppresso e cessa il conferimento

delle onorificenze dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro (8). È

tuttavia consentito l'uso delle onorificenze già conferite, escluso ogni

diritto di precedenza nelle pubbliche cerimonie.

Per gli altri Ordini ed onorificenze, istituiti prima del 2 giugno 1946,

si provvederà con separata legge.

Art. 10

Il Governo è autorizzato ad emanare le norme occorrenti per

l'attuazione della presente legge (9).

1)Vedi, anche, il D.P.R. 3 maggio 1952, n. 458.

(2) Vedi, anche, l'art. 3, D.P.R. 13 maggio 1952, n. 458.

(3) Tale Statuto è stato approvato con D.P.R. 31 ottobre 1952.

(4) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo,

con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n.

689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della

sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, della citata

L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, secondo

comma, della stessa legge. Per effetto dell'art. 10 della medesima L.

24 novembre 1981, n. 689, l'entità della sanzione non può essere

inferiore a lire 4.000.

(5) Vedi il R.D. 10 luglio 1930, n. 974, riportato alla voce Santa Sede.

(6) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, secondo

comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce

Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla

depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L.

24 novembre 1981, n. 689.

(7) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo,

con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n.

689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della

sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, della citata

L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, secondo

comma, della stessa legge.

(8) Vedi la L. 5 novembre 1962, n. 1596 (Gazz. Uff. 28 novembre

1962, n. 303), recante il nuovo ordinamento dell'Ordine Mauriziano

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in attuazione della quattordicesima disposizione finale della

Costituzione.

(9) Vedi il D.P.R. 13 maggio 1952, n. 458.

Al Ministero degli Affari Esteri

Cerimoniale Diplomatico

della Repubblica - Ufficio II

Piazzale della Farnesina, 1 00194 ROMA

Tel: 0636911

Oggetto: istanza di autorizzazione a fregiarsi di onorificenza non

nazionale.

Il sottoscritto ……………………………………………..

nato a ……………………. , il ………………………………….

residente in ……………………………….. ,

Via ………………………………………………………………..,

essendo stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere ………………..

del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio in data ……

come da accluso diploma magistrale in copia conforme,

chiede

l’autorizzazione a fregiarsi nel territorio nazionale della suddetta

onorificenza ai sensi della legge n. 178 del 3.3.1951.

Data

Distinti saluti

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Delegazione Regionale Toscana

Delegato Cav. di Giust.

Dr. Don Ettore d’Alessandro dei duchi di Pescolanciano Via Sonnino n°10 Firenze 50136-Podere “La Casina”,via di S.Vito Loppiano (Incisa)

Tel. 3400729412

Fax.055.4792097

e-mail [email protected]

Stampato con mezzi propri esclusivamente per uso interno dell'Ordine

con il coordinamento del M.se Don Domenico Serlupi Crescenzi

Ottoboni e la collaborazione del Cav. Fabrizio Druda

OTTOBRE 2007