s · Microsoft Word - Procedura Civile5817 Author: Avvocato Tutino Created Date: 8/5/2017 10:12:56...

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1 Diritto processuale Civile 2017 Tratto da: - Manuale Breve – Diritto processuale civile, D. Gramaglia, Giuffrè - Banca dati giuridica de il Sole24ore http://bdprof.ilsole24ore.com - Banca dati giuridica Utet/Pluris Aggiornamenti: - D.lgs N. 116/2017 sulla nuova competenza del Giudice di Pace - Legge N. 81/2017 sul lavoro autonomo; - D.L. N. 59/2017 convertito nella legge N. 119/2016 sul procedimento di esecuzione forzata - Legge N. 197/2016 sul procedimento in Cassazione - Legge N. 76/2016 sulle unioni civili (cd. Legge Cirinnà) Autori: Davide Tutino , avvocato Graziella Sangrigoli, avvocato Impaginazione, revisione, stesura: Ester Arrigo, insegnante Francesco Tutino, admin www.riassunti.eu Capitolo 1 | L’attività giurisdizionale 1. La giurisdizione 2. Principi costituzionali dell’attività giurisdizionale 2.1 Il giusto processo 2.2 Il diritto di difesa 2.3 Il principio del contraddittorio 2.4 Il principio di parità delle parti 2.5 Il principio di imparzialità del giudice 2.6 L’obbligo di motivazione 3. La giurisdizione civile. 4. La giurisdizione comunitaria. 5. La perpetuatio iurisdictionis. 6. Il difetto di giurisdizione. 7. Il regolamento di giurisdizione. Capitolo 2 | Il processo civile 1. I principi generali. 1.1 Il principio della domanda

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Diritto processuale Civile 2017 Tratto da: - Manuale Breve – Diritto processuale civile, D. Gramaglia, Giuffrè - Banca dati giuridica de il Sole24ore http://bdprof.ilsole24ore.com - Banca dati giuridica Utet/Pluris Aggiornamenti: - D.lgs N. 116/2017 sulla nuova competenza del Giudice di Pace

- Legge N. 81/2017 sul lavoro autonomo;

- D.L. N. 59/2017 convertito nella legge N. 119/2016 sul procedimento di esecuzione forzata

- Legge N. 197/2016 sul procedimento in Cassazione

- Legge N. 76/2016 sulle unioni civili (cd. Legge Cirinnà)

Autori:

Davide Tutino , avvocato Graziella Sangrigoli, avvocato

Impaginazione, revisione, stesura:

Ester Arrigo, insegnante Francesco Tutino, admin www.riassunti.eu

Capitolo 1 | L’attività giurisdizionale

1. La giurisdizione 2. Principi costituzionali dell’attività giurisdizionale 2.1 Il giusto processo 2.2 Il diritto di difesa 2.3 Il principio del contraddittorio 2.4 Il principio di parità delle parti 2.5 Il principio di imparzialità del giudice 2.6 L’obbligo di motivazione 3. La giurisdizione civile. 4. La giurisdizione comunitaria. 5. La perpetuatio iurisdictionis. 6. Il difetto di giurisdizione. 7. Il regolamento di giurisdizione.

Capitolo 2 | Il processo civile

1. I principi generali. 1.1 Il principio della domanda

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1.2 L’interesse ad agire. 1.3 La legittimazione ad agire. 1.4 Il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

1.5 Il principio di legalità. 1.6 Il principio di disponibilità delle prove.

1.7. Il principio della libera valutazione delle prove. 1.8. Il principio della soccombenza. 1.9. Il principio di oralità

2. Le azioni.

Capitolo 3 | La competenza

1. Considerazioni generali. 2. La competenza per valore 2.1. L’individuazione del giudice competente per valore 3. La competenza per materia 4. Cenni sulla nuova competenza del Giudice di Pace secondo il D.L. n. 116/2017 5. La competenza per territorio

5.1 Il foro generale 5.2 Il foro facoltativo 5.3 Il foro esclusivo. 5.4 Il foro sussidiario

6. La litispendenza 7. La continenza 8. La connessione

8.1 Cause accessorie 8.2 Cause di garanzia 8.3 Accertamenti incidentali 8.4 Eccezione di compensazione 8.5 Causa riconvenzionale 8.6 Le conseguenze sul piano processuale

9. L’incompetenza 10. Il regolamento di competenza

10.1 Procedimento del regolamento 10.2 Il regolamento d’ufficio 10.3 Ordinanza di regolamento 10.4 Riassunzione della causa

Capitolo 4 | Le parti e i difensori

1. Considerazioni generali 2. La capacità processuale

2.1 La rappresentanza del procuratore e dell’institore 2.2 Il curatore speciale

3. Il litisconsorzio 3.1 L’intervento volontario

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3.2 L’intervento coatto 3.3 L’estromissione 3.4 La successione nel processo

4. I difensori 4.1 La procura alle liti 4.2 I poteri del difensore 4.3 Revoca e rinuncia alla procura

5. I doveri della parti e dei difensori 5.1 La condanna alle spese 5.2 La compensazione delle spese 5.3 La responsabilità aggravata

6. La distrazione delle spese

Capitolo 5 | Il Pubblico Ministero

1. Considerazioni generali 2. I casi di intervento del Pm

2.1 Casi di intervento obbligatorio 2.2 Casi di intervento facoltativo

2.3 I poteri e l’ astensione del Pm 2.4 L’astensione del pubblico ministero

Capitolo 6 | Il giudice e i suoi ausiliari

1. Considerazioni generali 2. Le garanzie di imparzialità 2.1 L’astensione del giudice 2.2 La ricusazione del giudice 2.3 La responsabilità civile del giudice 3. Gli assistenti del giudice: il cancelliere 3.1 L’ufficiale giudiziario 4. Gli ausiliari del giudice: il consulente tecnico 4.1 Il custode

Capitolo 7 | Gli atti del processo 1. Considerazioni generali 2. I requisiti indispensabili 3. Il processo verbale 4. Le udienze 5. I termini 5.1 Il computo dei termini 5.2 La sospensione feriale dei termini 6. I provvedimenti del giudice

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6.1 La sentenza 6.2 L’ordinanza 6.3 Il decreto 7. Le comunicazioni 8. Le notificazioni 8.1 La notifica alle persone 8.2 La notifica alle persone giuridiche 8.3 La notifica alle amministrazioni dello Stato 8.4 Notifica a mezzo PEC, per pubblici proclami e altre forme ordinate dal giudice 8.5 La notifica in proprio dell’avvocato 9. Le nullità

Capitolo 8 | La negoziazione assistita e la mediazione ~ Profili Generali 1. Considerazioni generali 2. L’obbligo di informazione in capo all’avvocato

Capitolo 9 | La negoziazione assistita 1. Casi di obbligatorietà 2. Il procedimento 3. La convenzione di negoziazione 4. L’esito della convenzione e l’esecutività dell’accordo

Capitolo 10 | La mediazione 1. La mediazione 2. Gli organismi di mediazione 3. Il mediatore 4. Il procedimento 5. L’esito

Capitolo 11 | Il processo ordinario di cognizione ~ La fase Introduttiva 1. Considerazioni generali 2. L’atto di citazione 2.1 I termini per comparire 2.2 La nullità della citazione 2.3 La costituzione dell’attore e la formazione del fascicolo d’ufficio 3. La costituzione del convenuto 4. La chiamata del terzo

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5. La costituzione dei terzi chiamati o intervenuti 6. Le notificazione e comunicazione in corso di causa

Capitolo 12 | La trattazione e l’istruzione probatoria 1. La prima udienza di comparizione e trattazione 1.1 La mancata comparizione delle parti 1.2 La contumacia 1.3 La riunione di procedimenti 2. L’udienza per il tentativo di conciliazione 3. Le memorie ex art. 183, comma 6 4. L’ordinanza di rimessione della causa a decisione 5. L’ordinanza di ammissione delle prove 6. L’assunzione dei mezzi di prova 7. L’ordine di esibizione 7.1 La richiesta di informazioni 8. La verificazione della scrittura privata disconosciuta 9. La querela di falso 10. L’interrogatorio formale 11. Il giuramento 11.1 Il Giuramento Decisorio 11.2 Giuramento Suppletorio 11.3 Giuramento Estimatorio 12. La prova per testimoni 13. L’ispezione 14. Le riproduzioni e gli esperimenti 15. Il rendimento dei conti 16. La consulenza tecnica 17. Le prove atipiche nel processo 18. L’integrazione dei provvedimenti istruttori e la prova scientifica 19. L’ordinanza per il pagamento di somme non contestate 20. L’ordinanza-ingiunzione 21. L’ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione

Capitolo 13 | La fase di decisione 1. La precisazione delle conclusioni 2. La rimessione a decisione 3. Le comparse conclusionali e memorie 4. La decisione del Tribunale monocratico e del Collegio 5. La condanna generica 6. La redazione della nota spese 7. La provvisoria esecutorietà 8. La notificazione della sentenza 9. Il procedimento di correzione

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Capitolo 14 | Gli eventi particolari del processo 1. Considerazioni generali 2. La sospensione del processo 3. L’interruzione 4. L’estinzione

Capitolo 15 | Il procedimento davanti al giudice di pace 1. Considerazioni generali 2. Le particolarità del procedimento 3. La conciliazione in sede non contenziosa

Capitolo 16 | Le impugnazioni in generale 1. Considerazioni generali 2. I termini per l’impugnazione 3. L’acquiescenza 4. Il luogo di notificazione dell’impugnazione 5. Il regime del contraddittorio nelle impugnazioni 6. Le impugnazioni incidentali 7. Gli effetti della riforma o della cassazione

Capitolo 17 | L’appello 1. Considerazioni generali 2. Le sentenze appellabili 3. I termini per la proposizione e la riserva d’appello 4. La competenza 5. Il procedimento di appello 6. L’appello incidentale 7. L’intervento in appello 8. La costituzione in appello 9. La trattazione 10. Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria 11. La decisione

Capitolo 18 | Il ricorso per cassazione 1. Considerazioni generali 2. Le sentenze impugnabili

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3. I motivi di ricorso 4. Il ricorso 5. Il controricorso e il ricorso incidentale 6. Il ricorso per la sospensione dell’esecuzione 7. Il procedimento 8. La decisione 9. Il giudizio di rinvio 10. Correzione degli errori materiali

Capitolo 19 | La revocazione 1. Considerazioni generali 2. La revocazione ordinaria 3. La revocazione straordinaria 4. Il procedimento

Capitolo 20 | L’opposizione di terzo 1. Considerazioni generali 2. L’opposizione di terzo ordinaria 3. L’opposizione di terzo revocatoria 4. Il procedimento

Capitolo 21 | I procedimenti speciali Cenni sul processo del lavoro 1. I procedimenti speciali in generale 2. Cenni sul processo del lavoro 3. Il tentativo di conciliazione 4. La competenza 5. Gli atti introduttivi del processo 5.1 Il procedimento di introduzione del processo 5.2 Domanda riconvenzionale e intervento del terzo 6. L’udienza di discussione della causa 7. La decisione 7.1 Sentenza non definitiva 8. L’appello 8.1 Procedimento di Appello

Capitolo 22 | I procedimenti in materia di famiglia 1. La separazione giudiziale 1.1 Il reclamo 1.2 La fase istruttoria

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2. La separazione consensuale 3. La modifica dei provvedimenti 4. Il procedimento di divorzio 5. Le disposizioni per la semplificazione dei provvedimenti

Capitolo 23 | I procedimenti di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno 1. L’amministrazione di sostegno 2. L’interdizione 3. L’inabilitazione 4. Il procedimento per l’interdizione e l’inabilitazione

Capitolo 24 | Il giudizio di divisione 1. Considerazioni generali 2. Il litisconsorzio necessario

Capitolo 25 | Le azioni di classe 1. Ambito di applicazione e procedimento 2. La decisione

Capitolo 26 | Il procedimento di ingiunzione 1. Considerazioni generali 2. Le condizioni di ammissibilità 3. Il procedimento 4. La provvisoria esecutività del decreto 5. L’esecutorietà per mancata opposizione 6. L’opposizione 7. L’esecuzione in pendenza di opposizione 8. L’opposizione tardiva

Capitolo 27 | Il procedimento per convalida di sfratto 1. Considerazioni generali 2. Il procedimento 3. L’udienza di comparizione 4. L’ordinanza di convalida

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Capitolo 28 | I procedimenti cautelari 1. I procedimenti cautelari in generale 1.1 Il procedimento 1.2 Il reclamo 1.3 La revoca e modifica 1.4 L’inefficacia del provvedimento cautelare 2. I singoli provvedimenti cautelari 2.1 Il procedimento di sequestro 2.1.1 Il sequestro giudiziario. 2.1.2 Il sequestro conservativo 2.1.3 Il sequestro liberatorio. 3. I procedimenti di denuncia di nuova opera e di danno temuto 4. I procedimenti di istruzione preventiva 5. I provvedimenti di urgenza

Capitolo 29 | I procedimenti possessori 1. Le azioni possessorie 2. La struttura del procedimento 2.1 In pendenza di giudizio petitorio

Capitolo 30 | I procedimenti di giurisdizione volontaria 1. Considerazioni generali 2. Cenni sui vari procedimenti 3. La struttura del procedimento

Capitolo 31 | Il procedimento sommario di cognizione 1. L’introduzione del giudizio 2. La prima udienza 3. La decisione e l’appello

Capitolo 32 | Il processo di esecuzione – Titolo esecutivo e precetto 1. Considerazioni generali 2. Il titolo esecutivo 3. Il precetto

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Capitolo 33 | L’espropriazione forzata 1. Considerazioni generali 2. Il pignoramento 2.1 Conversione del pignoramento. 2.2 Perdita di efficacia del pignoramento 3. L’espropriazione mobiliare presso il debitore 4. L’espropriazione presso terzi 5. L’espropriazione immobiliare 5.1 Revocatoria semplificata 5.2 Espropriazione di beni mobili insieme ad immobili 6. L’espropriazione di beni indivisi 7. Espropriazione contro il terzo proprietario

Capitolo 34 | L’esecuzione in forma specifica 1. Considerazioni generali 2. L’esecuzione per consegna o rilascio 3. L’esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare 4. Le misure di coercizione indiretta

Capitolo 35 | Le opposizioni 1. Considerazioni generali 2. L’opposizione all’esecuzione 3. L’opposizione agli atti esecutivi 4. L’opposizione di terzo

Capitolo 36 | La sospensione e l’estinzione del processo esecutivo 1. La sospensione del processo 2. L’estinzione del processo 3. Gli effetti dell’estinzione

Capitolo 37 | L’arbitrato 1. Considerazioni generali 2. La convenzione di arbitrato 3. Gli arbitri 4. La nomina

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Capitolo 38 | Il procedimento arbitrale e il lodo 1. Il procedimento arbitrale 2. Il lodo

Capitolo 1 | L’attività giurisdizionale

1. La giurisdizione La giurisdizione è una delle tre attività fondamentali dello Stato, accanto alla legislazione e all’amministrazione. L’attività giurisdizionale è quell’attività volta ad applicare la norma giuridica nel caso concreto, e cioè, l’attuazione del diritto, mediante la cognizione, l’esecuzione e la cautela. L’attività giurisdizionale è strumentale rispetto ai diritti da tutelare. Difatti: Le norme sostanziali disciplinano in via primaria i diritti soggettivi sostanziali. Le norme processuali sono strumentali, perché appunto disciplinano l’attività giurisdizionale prevista per tutelare tali diritti. 2. Principi costituzionali dell’attività giurisdizionale

2.1 Il giusto processo Ex art. 111 della Costituzione, la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Il processo è giusto, quando si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. La legge, ne assicura altresì, la ragionevole durata. Il principio della ragionevole durata del processo, trova la sua fonte nell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo che stabilisce: Ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza, entro un termine ragionevole,

davanti un tribunale indipendente ed imparziale costituito per legge. Il legislatore italiano, con la L. 89/2001, in ultimo modificata dalla L. 208/15, ha determinato il termine di ragionevole durata in :

- anni 3 per il primo grado - anni 2 per il secondo grado - anni 1 per il giudizio di legittimità.

Il termine ragionevole è comunque rispettato se l’intero giudizio ha durata inferiore a 6 anni.

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2.2 Il diritto di difesa

L’art. 24 della Costituzione stabilisce che la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento e che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

2.3 Il principio del contraddittorio L’instaurazione del contraddittorio garantisce l’effettiva partecipazione delle parti al processo e si pone come presupposto imprescindibile del diritto di difesa.

2.4 Il principio di parità delle parti Le parti di un processo si pongono in una posizione di uguaglianza formale, in cui ciascuna di essa, può:

- esporre e far valere le proprie ragioni al giudice - conoscere le ragioni dell’altra parte e poter replicare - influire così, sull’esito del giudizio. 2.5 Il principio di imparzialità del giudice

Il processo deve svolgersi davanti ad un giudice terzo ed imparziale. Imparzialità, significa per il legislatore costituente, terzietà rispetto alle parti, ovvero equidistanza rispetto ai loro interessi. Il giudice infatti, è soggetto soltanto alla legge, è indipendente da ogni altro potere ed è precostituito per legge.

2.6 L’obbligo di motivazione L’art. 111 comma 6 della Costituzione, ha stabilito che tutti i provvedimenti giurisdizionali, devono essere motivati. Secondo la Suprema Corte di Cassazione (sent. 12203/2015), anche l’adozione del modello semplificato di decisione ex art. 281-sexies, non esonera il giudice dall’obbligo di fornire alle parti una motivazione che consenta di ricostruire i fatti di causa. 3. La giurisdizione civile. La giurisdizione civile è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del codice di procedura civile salvo speciali disposizioni di legge. Sono giudici ordinari : 1) il giudice di pace, 2) il pretore, oggi sostituito dal giudice unico 3) il tribunale ordinario 4) la Corte d’appello, 5) la Corte di cassazione. Sono, invece, giudici speciali, ad esempio, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti.

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risarcitoria; per quelle derivanti da un fatto lecito occorre, di volta in volta, individuare il collegamento con il territorio nel momento in cui l’obbligazione è sorta.

Per luogo ove deve essere eseguita l’obbligazione si intende quello stabilito dalla volontà delle parti.

5.3 Il foro esclusivo. Per alcune materie il legislatore ha determinato il foro esclusivo, per individuare il giudice competente territorialmente. (1) E’ competente il giudice dove è posto l’immobile o l’azienda: - per le cause relative a diritti reali su beni immobili; - per le cause in materia di locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende; - per le cause relative ad apposizioni di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi. (2) E’ competente il giudice del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato: per le azioni possessorie e per la denuncia di nuova opera e di danno temuto. (3) E’ competente il giudice del luogo dell’aperta successione: per le cause ereditarie. (4) E’ competente il giudice del luogo dove ha sede la società: per le cause tra soci. (5) E’ competente il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi: per le cause tra condomini ovvero tra condomini e condominio. (6) E’ competente il giudice del luogo di esercizio della tutela o dell’amministrazione: per le cause relative alla gestione di una tutela o di un’amministrazione patrimoniale, conferita per legge o per provvedimento dell’autorità; (7) E’ competente il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie; per le cause nelle quali è parte un’amministrazione dello Stato, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti. Quando l’amministrazione è convenuta, il distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda. (8) E’ competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano: per l’esecuzione forzata su cose immobili o immobili; (9) E’ competente il giudice del luogo ove risiede il debitore: per l’esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, e per l’espropriazione di crediti; (10) E’ competente il giudice del luogo ove risiede il terzo debitore:

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Ciò si verifica nelle ipotesi di: - Connessione oggettiva propria: le cause sono connesse per l’oggetto o per il titolo

es. più danneggiati nello stesso sinistro; - Connessione oggettiva impropria: manca una vera connessione tuttavia per ragioni

di economia processuale è opportuno che identiche questioni siano decise in un unico processo. In tali ipotesi il giudice può disporre la separazione delle cause quando vi è istanza di tutte le parti oppure quando la decisione congiunta ritardi o renda più gravoso il processo.

3.1 L’intervento volontario

Ai sensi dell’art. 105 cpc ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per:

1. far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo;

2. sostenere le ragioni di alcune delle parti quando vi ha un proprio interesse. L’intervento volontario si distingue, pertanto, in:

a) Intervento principale o litisconsortile: se colui che interviene fa valere, attraverso una domanda proposta nei confronti di tutte le altre parti, un proprio diritto autonomo e prevalente rispetto a quello dedotto in giudizio;

b) Intervento adesivo autonomo: se l’interveniente fa valere un proprio diritto autonomo nei confronti di una sola delle parti;

c) Intervento adesivo dipendente: se colui che interviene ha solo interesse, inteso come interesse giuridico, a sostenere le ragioni di una delle parti.

L’intervento è ammissibile sino all’udienza di precisazione delle conclusioni, ma

secondo parte della giurisprudenza di merito subisce le preclusioni delle parti originarie.

La Corte di cassazione ritiene che chi interviene volontariamente in un processo già

pendente ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand’anche sia ormai superato il termine di cui all’art. 183 per la fissazione del thema decidendum;

L’intervento avviene presentando in udienza o depositando in cancelleria una

comparsa.

L’atto di intervento volontario deve essere notificato alla parte rimasta contumace quando contiene una domanda nei confronti di questa, ma la nullità, in caso di omissione, non può essere rilevata d’ufficio ma solo eccepita dal contumace successivamente costituitosi.

3.2 L’intervento coatto

Il legislatore ha disciplinato in modo distinto due figure di intervento coatto: 1) su istanza di parte: ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene

comune la causa o dal quale pretende essere garantita. Per il convenuto: che intende chiamare il terzo deve, a pena di decadenza, farne

richiesta nella comparsa di risposta e domandare al giudice istruttore lo

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5. Dal tribunale per i minorenni. Il giudice di pace è giudice onorario di primo grado. L’art. 18 n. 1. e 2. del D.lgs. n. 116/2017 sancisce che l'incarico di magistrato onorario ha la durata di quattro anni. Alla scadenza, l'incarico può essere confermato, a domanda, per un secondo quadriennio. L'incarico non può, comunque, essere svolto per più di otto anni complessivi, anche non consecutivi. Il tribunale ordinario ha sede in ogni capoluogo determinato nell’apposita tabella annessa all’ordinamento giudiziario; è diretto dal presidente del tribunale e ad esso sono addetti più giudici, uno o più presidenti di sezione e giudici onorari. Il Tribunale è giudice di primo grado e giudice di appello avverso le sentenze del giudice di pace. Il Tribunale, giudica in composizione collegiale:

Nelle cause nelle quali è obbligatorio l’intervento del P.M. Nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione; Nelle cause devolute alle sezioni specializzate; Nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato

preventivo; Nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio di

amministrazione; Nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima; Nelle cause di responsabilità civile dei magistrati;

Fuori dai casi previsti, il tribunale giudica in composizione monocratica e quindi anche nei giudizi di appello avverso le sentenze del giudice di pace. Eventuali vizi derivanti dalla mancata osservanza delle disposizioni relative alla composizione dell’organo giudicante, sono nullità sanabili in base al principio della conversione in motivi di gravame stabilito dall’art. 161, comma 1 c.p.c.. Il tribunale per i minorenni è costituito in ogni sede di Corte d’appello o di sezione distaccata; è composto da un magistrato di Corte d’appello che lo presiede, da un magistrato di tribunale e da due esperti, un uomo e una donna ai quali è conferito il titolo di giudice onorario. La Corte d’appello ha sede nel capoluogo dei distretti indicati nell’apposita tabella ammessa all’ordinamento giudiziario; Funzioni:

a) esercita la giurisdizione nelle cause di appello delle sentenze pronunciate in primo grado dai tribunali

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4. Gli ausiliari del giudice: il consulente tecnico Il giudice quando è necessario può farsi assistere da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. Il consulente è dunque un ausiliario del giudice che egli chiama per avere relazioni e pareri che non sono però vincolanti, in quanto è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d’ufficio. La consulenza è un mezzo di indagine che non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume. La scelta dei consulenti tecnici, deve esser normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali che sono istituiti presso ogni tribunale. Tuttavia, la nomina di un consulente non iscritto nel relativo albo non produce nullità del processo in quanto le norme hanno carattere ordinatorio e non cogente. All’atto dell’assunzione dell’incarico, il consulente, è tenuto a prestare il giuramento di adempiere fedelmente le funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere a giudice la verità, secondo la formula prevista dall’art. 193 cpc. Il consulente:

a) deve compiere le indagini che gli sono state chieste dal giudice; b) può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere

informazioni da terzi, a eseguire piante, calchi e rilievi; c) è tenuto a fornire, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli

richiede. Il consulente è tenuto a trasmettere la relazione alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice in sede di udienza di giuramento, affinché le stesse gli trasmettano le proprie osservazioni nel termine. Il consulente, dovrà altresì depositare in cancelleria la relazione contenente anche una sintetica valutazione delle osservazioni delle parti.

4.1. Il custode Il custode è un ausiliario del Giudice che ha la funzione di conservare e amministrare i beni pignorati o sequestrati. Il custode è tenuto ad esercitare la custodia da buon padre di famiglia. La violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose pignorate o sequestrate costituisce reato. Il custode è sottoposto anche a responsabilità civile in quanto è comunque tenuto al risarcimento dei danni alle parti anche per colpa lieve.

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Risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti; Domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme di denaro inferiori a euro

cinquantamila, a meno che la controversia rientri in quelle già assoggettate al procedimento di mediazione obbligatoria e che concerne obbligazioni discendenti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori in tal caso si instaura il procedimento di mediazione.

La condizione di procedibilità della domanda giudiziale si considera avverata:

a) Se l’invito rivolto all’altra parte non è seguito da adesione entro 30 giorni dalla ricezione dello stesso;

b) Se l’invito rivolto alla controparte è stato da questa espressamente rifiutato; c) quando è decorso inutilmente il termine, fissato dalle parti nella convenzione stessa,

per la sua conclusione. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, quanto rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine previsto dalle parti della convenzione. Se la negoziazione non è stata esperita, il giudice assegna alle parti, il termine di 15 giorni per la comunicazione dell’invito. Al di fuori dei casi sopra indicati la negoziazione assistita è, dunque, facoltativa. Sono esclusi dalla condizione di procedibilità i seguenti procedimenti: Di ingiunzione, inclusa l’opposizione; Di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all’art.

696bis cpc; Di opposizione all’esecuzione forzata; In camera di consiglio; Nell’azione civile esercitata nel processo penale; Quando la parte può stare in giudizio personalmente

2. Il procedimento È l’avvocato che deve promuovere la negoziazione assistita inoltrando alla controparte l’invito a stipulare la convenzione mediante lettera che deve contenere: L’oggetto della controversia; L’avvertimento che la mancata risposta all’invito, entro 30 giorni dalla ricezione, o il

suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio; La firma del cliente, certificata nell’autografia dallo stesso difensore.

L’invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita è equiparato alla domanda giudiziale per quanto attiene gli effetti sulla prescrizione e sulla decadenza. 3. La convenzione di negoziazione

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1.2 La contumacia La mancata costituzione di una parte comporta la:

1. Contumacia dell’attore Se il convenuto si è costituito entro il termine fissato dall’art. 166 e l’attore non si è costituito nel termine di cui all’art. 171, ultimo comma.

o In tal caso se il convenuto ne fa richiesta il giudice dispone procedersi oltre. Se, invece, il convenuto non ne fa richiesta il giudice dispone che la

causa sia cancellata dal ruolo e, in tal caso, il processo si estingue. 2. Contumacia del convenuto Se il convenuto non si è costituito e la notifica dell’atto

di citazione è regolare, il giudice dichiara la contumacia del convenuto. o Se il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione

della citazione, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza. Se il convenuto non si costituisce neppure all'udienza fissata dal giudice, ne viene dichiarata la contumacia.

o Se l'ordine di rinnovazione della citazione non viene eseguito dall’attore, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo.

Il contumace, tuttavia, può costituirsi in ogni momento del processo fino all’udienza di precisazione delle conclusioni. però, le sue facoltà processuali sono ridotte a causa delle preclusioni che si sono già

verificate nel processo. Diritti del contumace:

1. Il contumace che si costituisce può disconoscere nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice le scritture contro di lui prodotte;

2. Il contumace che si costituisce può chiedere al giudice di essere rimesso in termini. ma è tenuto a dimostrare che la nullità della citazione o della sua notificazione, si è verificata per causa a lui non imputabile.

3. L’ordinanza che ammette l’interrogatorio formale o il giuramento deve essere notificata personalmente al contumace

o se il contumace non si presenta, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio;

4. Le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali devono esser notificate personalmente al contumace;

5. La sentenza deve essere notificata alla parte personalmente.

1.3 La riunione di procedimenti L’art. 273 cpc prevede che, se più procedimenti relativi alla stessa causa pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d’ufficio, ne ordina la riunione.

Non si tratta dell’ipotesi della litispendenza di cui all’art. 39 in quanto la norma presuppone la diversità dei giudici dinanzi ai quali sia stata proposta la stessa causa.

2. L’udienza per il tentativo di conciliazione In caso di richiesta congiunta delle parti, il giudice fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione.

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La questione è pregiudiziale se deve essere decisa con efficacia di giudicato (e non semplicemente incidenter tantum). In tal caso, il giudice dovrà disporre la sospensione della causa pregiudicata in attesa della soluzione del suo "antecedente logico-giuridico" (da decidersi con efficacia di giudicato), corrispondente alla causa pregiudiziale. Affinché operi la sospensione necessaria, occorre che:

a) le cause (pregiudiziale e dipendente) pendano davanti a giudici diversi (in caso contrario si applicherebbe l’art. 274 c.p.c. sulla riunione dei procedimenti relativi a cause connesse);

b) non sia possibile applicare l’art. 40 comma 1 c.p.c. il quale consente la riunione davanti al giudice preventivamente adito delle cause connesse;

c) la causa pregiudiziale penda davanti ad altro giudice ordinario. I rapporti tra processo penale e processo civile sono regolati dall’articolo 75 del codice di procedura penale, cui si rinvia. Altre ipotesi di sospensione sono:

a) Quella c.d. concordata: il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l’udienza per la prosecuzione del processo medesimo. tenuto conto che i rinvii da una udienza all’altra sono superiori a tre mesi, è

evidente come chiedere una sospensione nei termini ivi indicati è ipotesi di fatto mai praticata.

b) Quella c.d. impropria: conseguente alla pronuncia di non manifesta infondatezza dell’eccezione di illegittimità costituzionale di una norma di legge. Il giudice, in tal caso, emette ordinanza con la quale dispone la trasmissione

degli atti alla Corte Costituzionale e sospende il giudizio in corso. Nell’ipotesi di sospensione per pregiudizialità le parti debbono presentare l’istanza di riassunzione entro il termine perentorio di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa. Effetti della sospensione:

- La sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione;

- Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento o Gli atti compiuti dal giudice o dalle parti nel corso del periodo di sospensione

sono inefficaci. Si ritiene, tuttavia possibile, che il giudice possa adottare provvedimenti urgenti.

3. L’interruzione L’interruzione è una forma di quiescenza del processo determinata da eventi che rischiano di pregiudicare il contraddittorio.

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2. Giudicato esterno: è il giudicato destinato ad esplicare la sua efficacia fuori del processo in cui è formato.

Per poter impugnare occorre: 1. L’interesse ad impugnare, 2. La legittimazione ad impugnare; 3. La possibilità giuridica di impugnazione il provvedimento deve essere configurato

dalla legge come impugnabile.

I mezzi di impugnazione si distinguono in: Ordinari: impediscono che la sentenza passi in giudicato e si propongono ad un giudice

diverso da quello che ha reso la sentenza stessa appello, ricorso per cassazione, regolamento di competenza ad istanza di parte e revocazione;

Straordinari: sono esperibili anche nei confronti di una sentenza passata formalmente in giudicato e si propongono allo stesso giudice che ha reso la sentenza impugnata revocazione, opposizione di terzo.

2. I termini per l’impugnazione La proposizione dell’impugnazione è soggetta a termini perentori una volta trascorso inutilmente il termine per impugnare si verifica la decadenza e l’impugnazione diventa inammissibile perché la sentenza è passata in giudicato. I termini per impugnare, nelle impugnazioni ordinarie, sono computati diversamente a seconda che la sentenza viene notificata o meno

- Se la sentenza viene notificata: decorre il termine breve per impugnare 30 giorni per i mezzi di impugnazione ordinari e 60 giorni per proporre ricorso per cassazione. Al termine breve si applica la sospensione feriale.

- Se la sentenza non viene notificata: l’impugnazione deve essere proposta entro il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Anche al termine lungo si applica la sospensione feriale.

Per i mezzi di impugnazione straordinari i termini decorrono solo dal giorno:

- in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione - è stato recuperato il documento - è passata in giudicato la sentenza effetto del dolo del giudice, accertato con

sentenza passata in giudicato, - il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza.

La proposizione dell’impugnazione dopo il decorso del termine comporta l’inammissibilità della stessa rilevabile d’ufficio e non sanabile. Il termine lungo concorre con il termine breve, pertanto, se scade per primo il termine lungo, la sentenza passa in giudicato poiché la parte non può beneficiare dell’ulteriore termine breve. Interruzione dei termini per impugnare

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A pena di decadenza, assoluta e rilevabile d’ufficio dal giudice il convenuto nella memoria è tenuto:

1) a proporre le eventuali domande in via riconvenzionale, 2) le eccezioni di incompetenza 3) le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio; 4) deve proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto, 5) indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali

intende avvalersi. 5.2 Domanda riconvenzionale e intervento del terzo Se è proposta la domanda riconvenzionale il convenuto è tenuto a pena di decadenza, a formulare istanza al giudice affinché differisca l’udienza ad una successiva. La memoria costitutiva e il decreto di fissazione della nuova udienza devono essere notificati all’attore tra la data di notificazione e quello della nuova udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di 25 giorni. L’intervento del terzo deve avvenire nello stesso termine stabilito per la costituzione del convenuto con le modalità previste per lo stesso in quanto applicabili. 6. L’udienza di discussione della causa Il codice di rito, prevede che nella prima udienza fissata dal giudice, si dovrebbero svolgere:

- la fase preliminare, - la fase istruttoria e - la fase decisoria, detto anche: principio della concentrazione

Sono vietate le udienze di mero rinvio. Nella pratica, tuttavia, il processo si snoda in più udienze e la prima udienza è normalmente dedicata alla fase preliminare a all’ammissione delle prove. All’udienza il giudice del lavoro, compie una serie di attività indicate espressamente ex art 420 cpc (cui si rinvia). In particolare: 1. Verifica la costituzione delle parti 2. Ordina l’integrazione del contraddittorio se vi è litisconsorzio necessario oppure vi

sia richiesta di chiamata del terzo in garanzia; 3. Ammette i mezzi di prova già proposti dalle parti; ecc… Il giudice nel rito del lavoro ha poteri più ampi, perché può disporre d’ufficio dei mezzi istruttori. Il giudice del lavoro può: 1) Disporre la prova testimoniale oltre i limiti stabiliti dal codice civile; 2) Richiedere informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali indicate dalle parti; 3) Disporre, su istanza di parte, l’accesso sul luogo di lavoro;

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Gli altri consumatori interessati, titolari di una pretesa omogenea, possono aderire all'azione di classe già promossa, senza dover ricorrere al patrocinio dell'avvocato.

Resta salva, comunque, la possibilità di agire individualmente per la tutela dei propri diritti.

Quest'ultima ipotesi è incompatibile con la scelta di esercitare o aderire ad una class action.

La class action può essere proposta dai consumatori/utenti:

che abbiano subito le conseguenze di condotte o pratiche commerciali scorrette; che abbiano acquistato un prodotto difettoso o pericoloso; che versino in una situazione omogenea di pregiudizio nei confronti di un'impresa, in

conseguenza di un inadempimento contrattuale. L'azione di classe ha dunque per oggetto:

1) l'accertamento della responsabilità e 2) la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli

utenti/consumatori. L’azione di classe, si propone mediante atto di citazione, al tribunale ordinario del capoluogo di regione in cui ha sede l'impresa. L’azione di classe può essere proposta da uno o più soggetti consumatori/utenti assistiti da un avvocato.

O anche dando mandato ad un'associazione di tutela dei consumatori o attraverso un comitato appositamente costituito.

Come già detto, tutti gli altri cointeressati possono aderire senza doversi rivolgere all'avvocato. L’atto di citazione deve essere notificato, oltre che all’impresa chiamata in giudizio, anche all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adito, il quale può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità. La domanda è dichiarata inammissibile:

1) Quando è manifestamente infondata; 2) Quando sussiste un conflitto di interessi; 3) Quando il giudice non ravvisa l’omogeneità dei diritti individuali tutelabili; 4) Quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l’interesse della

classe. Se, invece, emette ordinanza di ammissibilità, il tribunale fissa termini e modalità della più opportuna pubblicità, affinché gli appartenenti alla classe possano aderire tempestivamente.

L’esecuzione della pubblicità è condizione di procedibilità della domanda. L’ordinanza è trasmessa in copia, a cura della cancelleria, al ministero dello sviluppo economico, che ne cura ulteriori forme di pubblicità, anche mediante la pubblicazione sul relativo sito internet.

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Il procedimento per convalida di sfratto, è un procedimento speciale a carattere facoltativo.

Difatti, la parte potrebbe far valere lo stesso diritto sostanziale con l’instaurazione di un procedimento ordinario nelle forme del rito locatizio.

Il procedimento per convalida di sfratto è applicabile solo al contratto di locazione immobiliare. Il procedimento per convalida di sfratto non è applicabile:

- al contratto di locazione avente ad oggetto una cosa mobile; - al contratto di leasing, anche se l’oggetto è un bene immobile,; - al contratto di affitto di azienda; - alla domanda di rilascio di immobile occupato senza titolo;

Il legislatore ha previsto tre ipotesi per avviare il procedimento per convalida di sfratto:

1° La licenza per finita locazione: Tale procedimento viene utilizzato quando il contratto non è ancora scaduto, per impedire la rinnovazione tacita dello stesso, ed ottenere quindi la disponibilità immediata dell'immobile alla scadenza del contratto. La licenza per finita locazione ha, quindi, anche efficacia sostanziale di disdetta della locazione;

2° Lo sfratto per finita locazione: Il locatore può intimare lo sfratto dopo la scadenza del contratto, se, in virtù del contratto stesso o per effetto di atti o intimazioni precedenti, è esclusa la tacita riconduzione.

3° Lo sfratto per morosità: Il locatore può intimare lo sfratto in caso di mancato pagamento del canone di affitto alle scadenze. La norma consente, altresì, di ottenere una condanna al pagamento dei canoni scaduti, nelle forme proprie del decreto ingiuntivo. 2. Il procedimento Per tutti e tre gli istituti, la competenza funzionale e territoriale è inderogabile e spetta al tribunale del luogo in cui si trova la cosa locata. Il procedimento di sfratto si instaura con un atto di citazione che deve avere i contenuti di cui all’art. 125 c.p.c.. Il locatore deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito.

In difetto, l’opposizione dell’intimato, così come ogni atto del giudizio, possono essergli notificati presso la cancelleria.

L’atto di citazione deve contenere altresì l’avvertimento che se non comparirà o, pur comparendo, non si opporrà, il Giudice provvederà a convalidare la licenza o lo sfratto intimato.

Il difetto di tale avvertimento, nel caso in cui il convenuto non sia comparso, determina la nullità della citazione.

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Quando invece vi è già causa pendente per il merito, la domanda deve essere proposta: (a) Al giudice della stessa; (b) Al giudice istruttore, se la causa pende davanti al tribunale; (c) Al presidente, se il giudice istruttore non è ancora stato designato o il giudizio è

sospeso o interrotto; (d) Al tribunale, se la causa pende davanti al giudice di pace; (e) Al giudice che ha pronunciato la sentenza, in pendenza dei termini per proporre

l’impugnazione; (f) Al giudice che sarebbe competente per materia o valore del luogo in cui deve essere

eseguito il provvedimento cautelare, se la causa pende davanti al giudice straniero;

(g) Al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito, se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri, o se è pendente il giudizio arbitrale.

1.1 Il procedimento

Come sopra descritto, il procedimento cautelare si introduce con ricorso, che deve essere depositato dall’istante nella cancelleria del giudice competente. Il cancelliere, forma così il fascicolo d’ufficio e lo presenta senza ritardo, al presidente del Tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento. Il giudice designato, fissa con decreto:

1) la data di udienza e 2) il termine per la notifica del ricorso.

Il ricorrente, procede, nei termini, alla notifica del ricorso con il provvedimento del giudice allegato. All’udienza di comparizione: Il giudice sente le parti e provvede compiendo le sole formalità necessarie per garantire la piena attuazione del principio del contraddittorio.

Il giudice procede, dunque, nel modo che ritiene più opportuno all'attività istruttoria indispensabile in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto.

Se il giudice, ritiene di poter procedere inaudita altera parte, emette il provvedimento cautelare con decreto motivato.

Tuttavia, nello stesso decreto, il giudice deve fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a 15 giorni

All'udienza fissata, il giudice, con ordinanza può confermare, modificare o revocare i provvedimenti emanati con decreto.

Il procedimento si chiude sempre con l’emanazione di ordinanza 1) Di accoglimento o di rigetto della domanda, a seguito della convocazione delle parti;

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2) Di conferma; modifica o revoca del provvedimento emanato con decreto inaudita altera parte, in caso di contraddittorio differito.

Il giudice emette provvedimento negativo quando nega la tutela cautelare per

1) Ragioni di merito in tal caso, la parte può proporre reclamo avverso l’ordinanza di rigetto.

2) Per ragioni di rito (ad esempio incompetenza) e in tal caso la parte può riproporre

l’istanza ad altro giudice. Se l’ordinanza di rigetto è pronunciata prima dell’inizio della causa di merito : il giudice provvede sulle spese del procedimento cautelare.

Se l’ordinanza di accoglimento è pronunciata prima dell’inizio della causa di merito, si deve distinguere a seconda che il provvedimento cautelare sia conservativo o anticipatorio: a) Per i provvedimenti cautelari di natura conservativa l’art. 669octies, comma 1

prevede che la parte interessata deve instaurare il giudizio di merito entro il termine perentorio, fissato dal giudice con ordinanza, o comunque entro quello di giorni 60;

b) Per i provvedimenti cautelari anticipatori, e cioè: a. i provvedimenti di urgenza b. I provvedimenti idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, c. I provvedimenti di denuncia di nuova opera o di danno temuto

non è obbligatorio l’inizio della causa di merito ma ogni parte ha la facoltà di iniziare o meno il giudizio.

1.2 Il reclamo

Contro l’ordinanza cautelare le parti possono proporre reclamo, mediante ricorso, nel termine perentorio di 15 giorni che decorre:

a) dalla pronuncia in udienza ovvero b) dalla comunicazione dell’ordinanza, se il provvedimento è stato pronunciato fuori

udienza ovvero c) dalla data della notificazione dell’ordinanza se avvenuta in data anteriore rispetto

alla comunicazione da parte del cancelliere Può proporre reclamo anche il terzo, che ha partecipato al procedimento cautelare, o che si sia trovato nell'impossibilità d'intervenirvi, il quale risulti direttamente e immediatamente pregiudicato dalla misura cautelare autorizzata Contro i provvedimenti del giudice monocratico il reclamo si propone al tribunale in composizione collegiale; Contro i provvedimenti emessi dalla Corte d’appello il reclamo si propone ad altra sezione della medesima Corte. Il giudice competente del reclamo, è sempre un organo collegiale. Il reclamo cautelare differisce dall’appello ordinario, in quanto viene comunemente considerato come un nuovo giudizio.