Avvocati Salerno Studio Legale Avvocato Civilsta Penalista

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Origini del nome e della funzione

• L'avvocato (dal latino advocatus sostantivo derivante dal participio passato del verbo advoco = ad-vocatum = chiamato a me, vale a dire "chiamato per difendermi", cioè "difensore"[1]) è un professionista che, in possesso di requisiti richiesti dalla legge è autorizzato a rappresentare, assistere e difendere una parte in un processo, ma in generale è competente a fornire assistenza e consulenza legale anche al di fuori di un procedimento giudiziario.

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Avvocatura nell’antica Roma• Nella Roma antica essi avevano principalmente una funzione civica e generalmente non

venivano pagati. La Gallia ebbe il privilegio di fornire alla Roma imperiale un gran numero di avvocati, nutricola causidicorum, così li chiama Giovenale.[senza fonte]

• Oltre l'advocatus, i soggetti dell'ordine forense erano, secondo il diritto romano:• il giureconsulto: Iuriconsultus (colui che è stato consultato in materia di diritto). Era l'esperto del

diritto, cioè il giurista; non teneva le orazioni. Era il soggetto da cui si recavano le parti; il giurista diceva questa frase: "Narrami il fatto e ti darò il diritto" (Da mihi factum dabo tibi jus). Essi godevano di un diritto molto importante, lo Ius Publice Respondendi:cioè le soluzioni da loro date ai quesiti che venivano proposti erano considerate fonte di diritto . Ancora oggi con il termine "giureconsulti" o "giuristi" ci si riferisce gli esperti del diritto, ma il termine è passato a indicare precipuamente i professori universitari delle Facoltà universitarie di giurisprudenza. I più famosi nella Roma antica furono Paolo, Gaio, Modestino, Papiniano ed Eneo Domizio Ulpiano.

• l'oratore: era colui che parlava nel processo, ma era necessaria la presenza del cliens (cliente), il titolare del diritto, dato che l'oratore non godeva della rappresentanza processuale. Inoltre l'oratore assisteva il cliente e non lo rappresentava;

• il procuratore: è colui che agisce in nome e per conto di un soggetto, stipulando atti giuridici che vanno a incidere nella sfera giuridica di quel soggetto che gli ha conferito la procura. Questa è una definizione moderna, ma il procuratore era già presente anche a Roma;

• l'advocatus: generalmente amico influente dei politici o dei familiari del cliente che si trovavano intorno lui, potendo essere anche più di una persona contemporanemente.

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Medioevo• Le leggi barbare, i capitolari di Carlo Magno e gli altri documenti che seguirono l'invasione, attestano che le funzioni di avvocato, continuarono a essere esercitate da molti

d'origine gallica. Quelli che le svolgevano erano ad esempio chiamati advocati, tutores, actores, causidici, clamatores.Solo nel XIII secolo, con l'avvento di Luigi IX sul trono di Francia, la professione iniziò ad avere una certa disciplina giuridica.

• All'epoca, nonostante ci fossero avvocati presso tutti i tribunali, avvocati ufficiali, del parlamento, del prevosto di Parigi, della giustizia delle signorie, ecc. ancora oggi non sono certe le condizioni in base alle quali si potesse essere definito avvocato. Philippe de Rémi ci dice solo che il balivo aveva il diritto di escludere dal suo tribunale gli individui che vi si presentavano senza avere le caratteristiche richieste dall'esercizio dell'avvocatura. Di più, un'ordinanza di Filippo il Bello, del 23 aprile 1299, ci conferma nella convinzione con queste parole: ad patrocinandum excommunicatos non recepiatis.

• Gli ecclesiastici furono dapprima i soli avvocati, ma i laici fecero loro ben presto una indubbia concorrenza e finì che molti di loro rinunciarono sempre di più a questa professione, fino al Concilio Lateranense III, che vietò ai preti di esercitare ogni funzione giudiziaria presso i tribunali laici. Filippo il Bello creò in favore degli avvocati un ordine di cavalleria delle leggi, accordando loro tutti i diritti e tutte le distinzioni della cavalleria armata, sostituendo il titolo di maestro a quello di messere e monsignore.

• Un editto del 1299 difendeva il diritto di scegliere e vendere i libri degli avvocati.[senza fonte] Diverse ordinanze di Luigi IX di Francia, Filippo III di Francia, Filippo IV di Francia, invitavano gli avvocati alla cortesia, alla veracità, al disinteresse e, alla loro nomina, essi giuravano di osservare queste prescrizioni. Nessun avvocato che si fosse interessato di un affare poteva mai abbandonarlo.

• Un'ordinanza di Filippo l'Ardito, pubblicata a Parigi il 23 ottobre 1274, prescriveva agli avvocati di giurare sui santi evangeli, che non si sarebbero presi in carico che cause giuste, e che avrebbero subito abbandonato quelle che avessero scoperto essere malvagie e cattive, ordina inoltre che gli avvocati i quali non avessero prestato questo giuramento, fossero interdetti da ogni attività legata alla loro professione finché non l'avessero fatto. Gli onorari erano fissati da ordinanze e proporzionali all'importanza del processo e all'abilità dell'avvocato, ma non potevano in alcun modo superare la somma di trenta  tornesi. In caso di contestazioni decideva il giudice.Gli avvocati avevano la barba rasa, la capigliatura lunga, che cadeva sulle spalle e sulla fronte. Parlavano coverto, ovvero in gergo stretto tra loro. Il loro modo di abbigliarsi non aveva nulla di particolare.[senza fonte] Quando a seguito di una disputa giudiziaria seguiva un duello, essi accompagnavano sul terreno scelto per la sfida i loro clienti e li aiutavano, sia dando loro consigli, sia unendosi a loro per duellare.

• Philippe de Rémi, nel capitolo V del suo libro in cui tratta degli avvocati, ci dà numerose e interessanti notizie su di loro e c'informa, per esempio, che esistevano avvocati patrocinanti e avvocati che potevano solo dare consigli legali ai propri clienti. I primi, che sarebbero poi gli antichi avvocati, portavano una lunga sottana nera ricoperta da un mantello rosso scarlatto, foderato d'ermellino, rigonfio sui lati e trattenuto, sul petto da un grosso fermaglio o da una spilla.[non chiaro]

• I secondi avevano sempre la sottana nera, ma vi portavano sopra un mantello bianco, tenevano i capelli tagliati corti e portavano un copricapo. Non erano soltanto nobili, formavano un ordine nel quale venivano scelti i membri dell'amministrazione giudiziaria e del parlamento. Si era ammessi al giuramento, dietro la presentazione di un membro anziano, dopo due esami, uno di capacità, l'altro di moralità, e nell'ordine dopo qualche anno di frequentazione delle udienze in qualità di uditore esterno.

• Ciascun avvocato era posto sotto la sorveglianza dei suoi colleghi e dei giudici che avevano su di lui il diritto di rimostranza e che potevano anche decretarne l'espulsione. Gli onorari erano ancora fissi come in precedenza. Fu in questo secolo che gli avvocati misero in vigore, in Francia la legge salica.La professione era ormai regolamentata, ma ulteriori disposizioni legislative tendevano a perfezionarne la normativa. Nel 1490, sotto Carlo VIII, apparve la prima ordinanza conosciuta che esigeva dall'aspirante avvocato, cinque anni di studio presso un'università e il titolo di laurea  in utroque iure (diritto

• civile e canonico). Nel XIV secolo erano raggruppati in consiliarii, proponentes, advocati novi.[senza fonte]

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Eta’ moderna e contemporanea• In quasi tutti i paesi del mondo oggi per poter esercitare la professione è necessaria l'appartenenza obbligatoria per legge ad un dato

ordine professionale, con obbligo di relativa iscrizione ad un albo professionale: tuttavia la regolamentazione dell'iscrizione all'albo è diversa da Stato a Stato, anche tra quelli appartenenti all'Unione Europea.

• L'ordine di cui fa parte è generalmente definito "Ordine degli avvocati", comunemente anche ordine forense, in quanto ai tempi dell'antica Roma l'avvocatura era collocata nel Foro romano. L'ordine forense è custode dell'albo professionale (l'albo degli avvocati) in cui devono essere iscritti, obbligatoriamente per essere autorizzati ad esercitare la professione, gli avvocati.

• Ad esempio in Spagna non è richiesto il superamento di alcun esame di abilitazione, sebbene sia ormai vicina l'introduzione di un esame. InGran Bretagna gli avvocati sono pochissimi ed a numero chiuso, ma l'iscrizione all'albo professionale è necessaria solo per comparire avanti le Corti Superiori; contrariamente a quanto avviene in Italia l'avvocato britannico può delegare tutti gli altri compiti a persone di propria fiducia (di regola aspiranti avvocati) che operano a suo nome e per suo conto; di fatto si favorisce la formazione di studi molto numerosi in cui operano solo pochi avvocati iscritti all'albo e tutta una serie di professionisti che operano solo su delega dei titolari dello studio.Gli studi legali più importanti e che hanno avuto una certa fama mondiale (anche con molte centinaia di professionisti) si trovano negli USA, ove non vi è il numero chiuso, ma in cui il sistema di common law dà una enorme importanza alla giurisprudenza e richiede la formazione di molti specialisti per ogni branca del diritto.

• In Italia nel corso degli anni è andata man mano crescendo una grande inflazione nel numero di avvocati: poco dopo la fine degli anni novanta del XX secolo, quando in Francia esercitavano solo ottomila avvocati sull'intero territorio nazionale, fu l'ex vicepresidente del Consiglio superiore della magistraturaGiovanni Verde a dire che nella sola provincia di Napoli c' erano più avvocati che Oltralpe.[senza fonte]

• Quel paragone venne riesumato dal presidente reggente della corte d'Appello di Roma, Claudio Fancelli, che alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2008 per inciso accolla lo sfascio del processo civile e penale all'«abnorme numero di avvocati» presenti nella città di Roma. In quell'occasione Fancelli non fece numeri, ma dichiarò:

• « L' abnorme numero di avvocati iscritti all' Ordine forense, a Roma tanti quanti l' intera Francia, può inconsapevolmente determinare il rischio di un incremento del ricorso dei cittadini alla giurisdizione e quindi, stante la carenza strutturale di risorse, un allungamento dei tempi processuali.[2] »

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Nel Mondo

• La disciplina della professione varia da Stato a Stato, secondo le disposizioni legislative vigenti nell'ordinamento giuridico. Gli avvocati sono generalmente iscritti ad un ordine professionale, ed esercitano la loro attività dietro pagamento di un compenso (la cosiddetta parcella).

• Diversi ordinamenti prevedono inoltre la possibilità che la professione possa essere esercitata sia in forma individuale che associata, con relativa iscrizione all'albo professionale anche delle società tra avvocati (delle quali possono far parte eventualmente anche collaboratori), fermo restando la validità dfel principio della responsabilità personale del professionista

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Italia• L'avvocatura nel paese si divide in grandi branche: civilistica, penalistica e amministrativista, a seconda della natura della controversie e dei diritti in esse oggetto in un processo.• L'opera dell'avvocato ha caratteristica di lavoro autonomo in quanto esercizio di una professione intellettuale. Dal che conseguono importanti effetti giuridici: al di là dell'organizzazione, del

numero di collaboratori, sostituti o associati nonché del fatturato dello studio, l'avvocato non riveste qualità d'imprenditore e la sua non è attività d'impresa. Il d.lgs 2 febbraio 2001, n. 96 - in attuazione della direttiva dell'Unione Europea n. 98/5/CE - ha introdotto la possibilità dell'esercizio della professione tramite l'istituzione di società, non delineando comunque una nuova fattispecie tipica dell'istituto.Di tal che l'avvocato non può essere soggetto a fallimento in relazione a debiti contratti nell'esercizio della professione. La responsabilità dell'avvocato, sempre personale, è comunque a un'obbligazione di mezzi e non oggettivamente di risultato. In altre parole, è tenuto a prestare l'opera con la massima diligenza e secondo la migliore scienza del momento ma oltre a questo non può rispondere del mancato conseguimento del risultato desiderato dal suo patrocinato.

• Nell'ordinamento giuridico italiano, la professione di avvocato (la professione di procuratore legale, che era l'avvocato nei primi sei anni di esercizio della professione, è stata abolita nel 1997) è disciplinata principalmente da:

• legge 8 giugno 1874, n. 1938 "Legge che regola l'esercizio della professione di Avvocato e di Procuratore";• regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578 "Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore";• Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 "Norme integrative e di attuazione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578; sull’ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore";• D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101 Regolamento relativo alla pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato;[3]• legge 24 febbraio 1997, n. 27 (che ha soppresso la figura del procuratore legale);• d.lgs 2 febbraio 2001, n. 96 ("Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui e' stata

acquisita la qualifica professionale");• legge 31 dicembre 2012, n. 247. ("Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense").[4]• L'avvocato italiano può inoltre, ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n. 53 se munito di procura alle liti di cui all'art. 83 del codice di procedura civile italiano e autorizzato dal proprio ordine,

effettuare notifiche di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale sia a mezzo posta che di persona. Deve inoltre redigere relazione di notifica ed annotare su apposito registro la avvenuta notifica; in tal caso egli è pubblico ufficiale. Egli può anche, secondo quanto stabilito dalla legge 7 dicembre 2000 n. 397, svolgere personalmente - entro certi limiti - investigazioni difensive per conto del cliente, ed anche ingaggiare allo scopo investigatori privati.

• In punto di disciplina professionale, l'avvocato è soggetto alla vigilanza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso cui è iscritto, che è territorialmente competente in relazione a un eventuale procedimento disciplinare. Ove la mancanza disciplinare sia stata commessa nel circondario di un Tribunale differente da quello di appartenenza, sussiste la competenza concorrente del consiglio dell'ordine del luogo della commessa violazione. L'avvocato cui il competente Consiglio dell'Ordine abbia inflitto una sanzione disciplinare può proporre gravame contro la stessa al Consiglio Nazionale Forense, deducendo sia in punto merito che in via di diritto. Avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense, che riveste natura di provvedimento giurisdizionale, ove la stessa sia sfavorevole, potrà essere esperito Ricorso alla Corte suprema di cassazione. Qualora il professionista sia soggetto a perquisizione, ispezione ovvero sequestro deve esserne avvisato (sotto comminatoria di nullità) il Consiglio dell'Ordine cui appartiene l'avvocato, affinché possa presenziare il Presidente ovvero un Consigliere. Si rappresenta altresì che l'avvocato è deontologicamente tenuto ad assicurarsi sulla propria responsabilità professionale e aggiornarsi costantemente sulla legislazione e la giurisprudenza.

• La presenza dell'avvocato, per esercitare sostanzalmente il diritto alla difesa è pressoché obbligatorio; tuttavia in alcuni procedimenti innanzi al giudice di pace, la parte può stare personalmente in giudizio. Inoltre, allorché la parte ovvero il suo rappresentante legale abbia la qualità necessaria a esercitare con procura l'ufficio di difensore presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.[5] Negli altri casi (cioè davanti a tutti gli altri giudici) è necessaria l'assistenza di un avvocato difensore. Ove il giudizio sia avanti alla Corte di Cassazione, il difensore deve essere un avvocato abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori.

• Nei procedimenti penali è invece obbligatoria l'assistenza e difesa a mezzo di un difensore (abilitato al patrocinio avanti al giudice competente per il reato per cui si procede) per chi rivesta qualità d'indagato ovvero di imputato. Non è ammessa autodifesa se non nei limiti e nelle forme preveduti dalla Costituzione nell' art. 111 e nel codice di procedura penale italiano (esempio: dichiarazioni spontanee, presentazione d'impugnazione personalmente da parte dell'imputato. Nel caso l'indagato ovvero imputato non intenda nominare un difensore, ne verrà nominato uno d'ufficio ex art. 97 codice procedura penale dall'autorità giudiziaria procedente che lo sceglierà fra i difensori iscritti in un apposito elenco. Nei giudizi penali avanti alla Corte suprema di cassazione, qualora l'imputato sia privo di difensore ovvero questi non sia abilitato al patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori, il presidente del collegio provvede a nominare ex art. 613 del codice di procedura penale italiano un difensore che abbia tale abilitazione. Il difensore d'ufficio ha i medesimi obblighi e doveri del difensore fiduciario e deve essere retribuito dall'assistito, salvo che lo stesso non sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Da rilevare che l'art. 99 delcodice di procedura penale italiano estende al difensore tutte le facoltà e i diritti riconosciuti dalla legge all'imputato (salvo quelli personalmente riservati a quest'ultimo). La medesima disposizione prevede che l'imputato possa, con espressa dichiarazione contraria, togliere effetto a un atto del difensore, prima che sull'atto stesso sia intervenuto un provvedimento del giudice.

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La riforma della professione forense nel 2012

• Il 21 maggio 2008 venne depositato un disegno di legge al Senato della Repubblica il cui testo venne stato approvato dalla relativa Commissione Giustizia il 23 novembre 2010. Dopo il passaggio alla Camera (con modificazioni), il 21 dicembre 2012 il Senato della Repubblica approvò definitivamente la riforma con la legge 31 dicembre 2012 n. 247, che peraltro rimandava, per alcuni aspetti, a decreti di attuazione per la disciplina di alcune materie; come ad esempio per quanto riguarda la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma di società.[6]La riforma fu approvata "in articulo mortis" (cioè quale ultimo provvedimento del Senato della Repubblica, sopravanzando altri provvedimenti dichiarati più urgenti dallo stesso governo, quali ad esempio quello sulla mini-riforma processuale penale). Tuttavia essa parrebbe andare in direzione opposta all'auspicata (da Governo ed economisti) liberalizzazione delle professioni, essendoci elementi che lascerebbero propendere per una sua "imposizione" da parte della "lobby" degli avvocati, che talvolta ha dimostrato di avere una certa influenza nel Parlamento italiano: ad esempio viene per la prima volta introdotta una riserva sulla consulenza legale,[7] nel senso che essa (anche quando si tratti di parere legale) viene riservata esclusivamente agli iscritti all'albo degli avvocati; in tal senso, ciò sarebbe indizio del carattere regressivo della riforma rispetto alla programmata liberalizzazione delle professioni e dell'economia, richiesta al Governo italiano anche dall' Unione europea, che vi ha fatto un esplicito riferimento anche nelle raccomandazioni delConsiglio Europeo all'Italia.[8]

• La riforma introduce molte novità: tra le più significative anzitutto l'introduzione della possibilità per i vari ordini forensi di stipulare convenzioni con le università per l'epletamento del tirocinio,[9] viene modificata la durata dello stesso, che comunque non può essere duperiore alla durata di 18 mesi,[10] la previsione di nuove modalità per il suo l'espletamento.[11] Viene inoltre esplicitamente affermato la possibilità per l'avvocato di esercitare l'incarico professionale anche a proprio favore[12] (principio generale che parrebbe consentito anche nei procedimenti penali, possibilità prima esclusa in base ad una sentenza della Suprema Corte di Cassazione del gennaio 2006)[13] e che l'incarico possa essere espletato a titolo gratuito.[14] Viene inoltre previsto l'obbligo a carico del professionista di stipulare un'assicurazione a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, nonché polizza contro gli infortuni per sé e per i collaboratori. La mancata osservanza delle disposizioni costituisce illecito disciplinare.[15]Riguardo i componsi, vengono abolite le tariffe previste dal sistema ordinistico, [16] lasciando la determinazione del compoenso alla libertà delle parti, di regola esso è pattuito per iscritto al conferimento dell'incarico.[17] Il decreto del Minitero della Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012[18] modificato ed integrato da successivo D.M. 2 agosto 2013, n. 106[19] ha introdotto nuove modalità per la liquidazione.

• Vengono infine introdotte novità circa l’esame di abilitazione all'esercizio della professione,[20] anche se fino al secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della norma, l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato resta disciplinato dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge del 2012, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio.[21]

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La figura del praticante avvocato

• L'avvocato praticante - dopo un anno di svolgimento del tirocinio di pratica e previo il sostenimento di un colloquio presso il consiglio dell'ordine in cui è iscritto - a sua richiesta è ammesso all'esercizio limitato della professione di fronte ai tribunali in composizione monocratica e agli uffici del giudice di pace compresi nel Distretto della propria Corte di Appello ove si svolga la pratica, ma solo per cause civili di valore non superiore a euro 25.822,54 ed eccezion fatta per determinate materie (per esempio, lo status personae) e per cause penali a citazione diretta in giudizio: vale a dire le ex cause pretorili la cui cognizione è attualmente devoluta al Tribunale in composizione monocratica ovvero al giudice di pace. L'abilitazione del praticante ha una durata di 6 anni, che si computano a partire dal compimento del primo anno e non dal colloquio. Il praticante, che nel frattempo non abbia superato l'esame, decade dall'abilitazione (fatta salva la possibilità comunque di continuare a sostenere l'esame).

• Oltre che dalle norme dell'ordinamento forense, l'attività del praticante abilitato al patrocinio è disciplinata dagli artt. 2229-2238 del codice civile relativi alla professioni intellettuali.Il praticante abilitato non risponde dei danni all'assistito allorché la prestazione richieda la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, salvi i casi di dolo o colpa grave da parte del professionista. Il praticante abilitato può, sotto la personale responsabilità, avvalersi di sostituti e/o ausiliari ai sensi dell'art. 2232 del codice civile e, più in particolare, dei soggetti di cui all'art. 102 del c.p.p. Infine egli non è tenuto per legge ad assicurarsi sulla responsabilità professionale.

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Requisiti per l’esercizio della professione ed abilitazione

• Per essere abilitati all'esercizio della professione di avvocato bisogna, oltre ad essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza  conseguito dopo aver portato a termine un corso di studi universitario della durata di non meno quattro anni,[22] aver superato un esame di stato ,[23] per sostenere il quale però è necessario requisito espletare lo svolgimento di un periodo di tirocinio presso un avvocato, abilitato da non meno di cinque anni.[24]

• Occorrono anche i requisiti richiesti dall'art. 17 della legge 247/2012 (salve le disposizioni di convenzioni internazionali ):• a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea;• b) avere superato l'esame di abilitazione;• c) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;• d) godere del pieno esercizio dei diritti civili;• e) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge;[25]• f) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;• g) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e

381 del codice penale;• h) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.• Occorre inoltre aver consegnato quota iscrizione, verbale di giuramento e documentazione supplementare presso il proprio Consiglio dell'Ordine.• Nel dettaglio, con scadenza annuale, viene emanato dal Ministero della Giustizia  un bando per l'abilitazione professionale all'esercizio della professione di avvocato che stabilisce

modalità e requisiti per poter partecipare all'esame: dopo aver svolto il tirocinio si presenta domanda presso la Corte d'Appello  nel cui distretto si trova il circondario  di tribunaleove si è iscritti come praticante avvocato.

• Secondo l'art. 46 della legge 247/2014, l'esame di abilitazione alla professione forense si articola in tre prove scritte ed una prova orale,[26] in particolare:• Le prove scritte, che generalmente si svolgono nel mese di dicembre, si sostanziano in:• la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice civile;• la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice penale;• la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto

penale ed il diritto amministrativo.• Per il superamento della prova scritta è necessario ottenere un punteggio complessivo di almeno 90 punti su 150 ed un punteggio non inferiore a 30 punti in ciascuna prova scritta (che

rappresenta il limite della sufficienza). Il superamento della prova scritta è necessario per essere ammessi a quella orale. I risultati vengono pubblicati presso la Corte d'Appello .• Dopo almeno 30 giorni dai risultati delle prove scritte inizia il primo appello orale (cosiddetto pre-appello che si svolge solitamente nel mese di luglio), cui fa seguito un ulteriore appello.• La prova orale comprende, oltre all'illustrazione dei quesiti scritti, la conoscenza delle seguenti materie,di cui almeno una di diritto processuale:• ordinamento e deontologia forensi;• diritto civile;• diritto penale;• diritto processuale civile;• diritto processuale penale;• e di altre due materie, a scelta del candidato, ma solo esclusivamente tra:• diritto costituzionale;• diritto amministrativo;• diritto del lavoro;• diritto commerciale;• diritto comunitario ed internazionale privato;• diritto tributario;• diritto ecclesiastico;• ordinamento giudiziario e penitenziario.• Per il superamento della prova orale - dove si può riportare una sola insufficienza fra le materie obbligatorie ma non in deontologia[senza fonte] - si richiede un risultato di almeno 180

punti su 300 (tra la prova scritta e quella orale ne consegue che il voto varia da 270 a 450).

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L’iscrizione all’albo degli avvocati• L'attestazione di superamento dell'esame è titolo per richiedere l'iscrizione nell'albo degli avvocati tenuto dal Consiglio

dell'Ordine competente per il circondario nel quale si intende eleggere il domicilio professionale. Il Consiglio dell'Ordine delibera favorevolmente dopo aver valutato la sussistenza dei requisiti di legge per l'iscrizione nonché l'insussistenza attuale delle incompatibilità previste ex art. 18 della legge 247/2012, salve le eccezioni previste dall'art. 19. L'iscrizione all'Albo è seguita da un impegno solenne reso in seduta pubblica dinanzi Consiglio dell'Ordine degli avvocati. Solo a seguito di tale giuramento è consentito l'uso del titolo di avvocato e il pieno esercizio delle professione. L'avvocato può patrocinare avanti tutte le giurisdizioni nel territorio della Repubblica Italiana.

• Tuttavia, per patrocinare avanti alcune corti (le cosiddette giurisdizioni superiori, ovvero: Corte Costituzionale, Corte suprema di cassazione, Consiglio di Stato della Repubblica Italiana, Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche) è necessario essere iscritti nell'elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, chiamato anche Albo dei Cassazionisti.

• Condizioni necessarie per tale tipo di abilitazione attualmente sono:• Aver affrontato e superato l' esame previsto dalla previgente normativa del 1936, dopo almeno cinque anni di iscrizione in un albo

circondariale, articolantesi in tre prove scritte (aventi ad oggetto la redazione di un ricorso in Cassazione in materia civile, penale e amministrativa) e una prova orale.

• Aver ottenuto l’iscrizione per aver lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell’avvocatura, dopo otto anni di esercizio della professione e iscrizione ad albo circondariale. La frequenza della scuola deve concludersi con una verifica finale di idoneità. Tale verifica è eseguita da una commissione d'esame designata dal CFM e composta dai suoi membri,avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione

• All'interno dell'albo vi è un "elenco speciale" ad esso annesso, in cui sono iscritti gli avvocati che esercitano la professione quali dipendenti di enti pubblici territoriali o dell'INPS/INAIL (definita anche "avvocatura pubblica") e nell'esclusivo interesse di tali enti ovvero i professori universitari di materie giuridiche, che quindi costituiscono tutti componenti dell'avvocatura.

• Tra gli iscritti all'Albo, esiste anche l'Albo Speciale dei Cassazionisti, al quale possono iscriversi gli avvocati che abbiano esercitato l'attività continuativamente per almeno dodici anni, che abilita alla difesa davanti alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori.

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Il segreto professionale• L'avvocato è tenuto all'osservanza del segreto professionale in

forma anche più rigorosa che altri professionisti. L'avvocato non può essere obbligato a deporre nei giudizi di qualunque specie su ciò che sia stato loro confidato ovvero di cui abbiano avuto conoscenza in ragione del suo ufficio.[27]

• L'art. 334-bis c.p.p esonera il difensore dall'obbligo di denuncia (cui i privati sono tenuti ex art. 364 c.p. nel caso vengano a conoscenza di un delitto contro la personalità dello Stato punito colla pena dell'ergastolo) dei reati di cui sia venuti a conoscenza in occasione della propria attività professionale. L'art. 103 c.p.p. fissa alcune garanzie a salvaguardia della libertà del difensore: le ispezioni e le perquisizioni presso gli studi dei difensori possono essere consentite solamente allorché il legale rivesta qualità d'imputato (rectius d'indagato, la formulazione del codice non è esatta) ovvero per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato.

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L’avvocatura pubblica e l’elenco speciale

• L'art. 3 del regio decreto legge 27 novembre 1933 n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), consente di cumulare in un unico soggetto la qualità di dipendente pubblico con quella di professionista con l'assunzione dei relativi obblighi e della relativa responsabilità, a condizione che l'avvocato sia stabilmente preposto ad apposito servizio legale presso una pubblica amministrazione italiana.La giurisprudenza, tanto di Cassazione a Sezioni Unite, quanto della Corte Costituzionale, hanno costantemente evidenziato che l'iscrizione all'elenco speciale annesso all'albo di cui all'art. 3, ultimo comma, lett. b), RDL 1578/1933, essendo prevista per gli avvocati degli uffici legali degli enti indicati nel precedente comma 2, richiede il concorso di due presupposti:

• 1) deve esistere nell'organizzazione dell'ente pubblico un'avvocatura che costituisca un'entità organica autonoma;2) il dipendente dell'ente deve essere in possesso del titolo abilitativo e deve essere adibito in via continuativa e non a titolo precario a svolgere l'attività professionale per conto dell'ente.

• Gli avvocati pubblici costituiscono una componente dell'avvocatura che conta all'incirca 6.000 dipendenti, il cui status è profondamente variegato.[senza fonte] Infatti, mentre negli enti del cosiddetto parastato (INPS, INAIL, ecc.) e ASL, gli avvocati godono di un ruolo separato dal resto del personale e di una contrattazione specifica, ciò non avviene nel solo comparto degli enti locali, dove gli avvocati non hanno ruolo separato dal resto del personale amministrativo/contabile, né una contrattazione che tenga conto di peculiarità specifiche a questa sola categoria.Proprio il tema dell'organizzazione delle avvocature pubbliche e degli uffici legali delle autonomie territoriali pone numerosi problemi di natura giuridica la cui soluzione ha provocato significativi interventi giurisprudenziali che hanno consentito di tracciare le coordinate ermeneutiche per lo scioglimento dei nodi interpretativi ed applicativi, che al momento si sono condensati in numerose proposte formulate dall'associazione di categoria, l'Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici, sia con riguardo all'inserimento nella legge di riforma forense di una disposizione specifica, che con riguardo alla proposta di attrarre detti professionisti alla Cassa di previdenza forense sull'esempio della sistemazione previdenziale assegnata ai giornalisti dipendenti della pubblica amministrazione.

• La stessa Corte Costituzionale, d'altra parte, ha avuto modo di precisare che le norme organizzative in materia di avvocati pubblici devono farsi carico di disciplinare separatamente due aspetti: quello che riguarda il dipendente pubblico e quello che afferisce al professionista avvocato.Tuttavia, poiché il R.D.L. 1578/1933 riveste carattere di norma primaria, il riconoscimento della peculiarità dello status di professionista legale dipendente da ente pubblico non può essere inciso da contratti collettivi nazionali e/o da accordi sindacali decentrati che contrastino con la citata norma.[28]

• La stessa riforma del pubblico impiego ai sensi del d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 (meglio nota come "riforma Brunetta"), prevede all'art. 54 (di modifica dell'art. 40, d.lgs. 165/2001) che "nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità'", avallando in tal modo ciò che la giurisprudenza ordinaria, amministrativa e costituzionale, vanno affermando da tempo.

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L’avvocato ecclesiastico• Sono gli avvocati che si occupano della difesa presso i tribunali ecclesiastici della 

Chiesa Cattolica, tipicamente nelle cause di nullità matrimoniale. Per arrivare a essere avvocato ecclesiastico occorre il dottorato in diritto canonico (dopo il completamento del curriculum di studi filosofico-teologici ed il conseguimento della licenza in diritto canonico), tre anni di studi, presso una delle Università Pontificie, che in Italia sono tutte a Roma ad eccezione di una a Venezia.Il dottorato di ricerca in diritto canonico, cinque anni di studi, è abilitante alla difesa nei tribunale ecclesiastici locali di 1º e 2º grado, senza necessità di superare esami di abilitazione. È possibile diventare avvocato ecclesiastico anche senza dottorato in diritto canonico con una domanda al vescovo, dimostrando di essere veramente esperti (vere peritus) in diritto canonico.

• Per poter difendere presso il Tribunale della Rota Romana in 3º grado, è necessario frequentare un tirocinio di tre anni presso il Tribunale della Rota Romana (ex Sacra Rota), che è l'organo di vertice della giustizia ecclesiastica, dove le cause sono trattate in lingua latina, e infine superare un esame di abilitazione che non può essere dato più di due volte.Per questo corso di studi non ha alcun valore il possesso di una precedente  laurea in giurisprudenza secondo l'ordinamento italiano, e neppure l'abilitazione come avvocato conseguita in Italia.

• Le tariffe di questi avvocati in Italia, per i processi di 1º e 2º grado, sono stabilite dalla Conferenza Episcopale Italiana e pubblicate sul sito ufficiale di quest'ultima, e sono accessibile digitando la parola "tribunali" nel motore di ricerca interno. Anche nel processo ecclesiastico esiste il gratuito patrocinio per i non abbienti. L'elenco degli avvocati è disponibile presso la segreteria di ciascun tribunale ecclesiastico.

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Avvocati Salerno

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