Ruolo centrale dell’Ancl per la categoria Da Rimini ... · Unità e sinergia: in questi due...

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Le risposte a cura del Centro Studi Ancl pag. 14 Quesiti Edizione del 6 maggio 2013 Reg. Trib. Civile di Roma sez. stampa n. 371/2009 Ruolo centrale dell’Ancl per la categoria Da Rimini segnale di unità e sinergia Fiducia al Governo Letta, Ancl: “Ora i fatti” pag. 8 Primo Piano Bilancio 2013, contratti e altre novità pag. 9 Focus

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Le risposte acura del Centro Studi Anclpag. 14

Quesiti

Edizione del 6 maggio 2013

Reg. Trib. Civile di Romasez. stampa n. 371/2009

Ruolo centrale dell’Ancl per la categoriaDa Rimini segnale di unità e sinergia

Fiducia alGoverno Letta,Ancl: “Ora i fatti”pag. 8

Primo PianoBilancio 2013, contrattie altre novitàpag. 9

Focus

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REDAZIONE SOMMARIOEDIZIONE DEL6 maggio 2013

EDITORIALEIl ruolo centrale del Sindacato per la categoriapag. 3

PRIMO PIANOConfermata l’unificazione fra Ancl e Sirclavpag. 7

PRIMO PIANOFiducia al Governo Letta, l’Ancl: “Ora i fatti”pag. 8

FOCuSGli approfondimenti degli espertipag. 9

QuESITILe risposte a cura del Centro Studi Anclpag. 14

EVENTIGli appuntamenti sul territoriopag. 20

CHI SIAMODirigenti e sedipag. 21

chiuso alle ore 18:00del 6 maggio 2013

Bollettino ufficialeAssociazione NazionaleConsulenti del LavoroSindacato Unitario

Anno 6 - Numero 08 (73)Reg. Tribunale Civile di Romasezione stampan. 371 del 19.11.2009

Direttore ResponsabileFrancesco Lomgobardi

Capo redattorePaola Diana Onder

Coordinatori di redazioneSilvia BradaschiaGiuliana Della BiancaFrancesco PierroAntonella Scambia

Redazione e impaginazioneSolcom srlvia Salvatore Matarrese, 2/G70124 Bari

EditoreAncl - Segreteria Nazionalevia Cristoforo Colombo, 456Scala B, I piano00145 Roma

[email protected]@anclsu.com

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Il ruolo centrale del Sindacato per la categoria

pag. 3 - Edizione del 6 maggio - n. 73 - VIII del 2013

EDITORIALE

Unità e sinergia: in questi due termini è racchiuso quanto accadu-to in occasione dell’evento formativo-celebrativo organizzato il 19 e 20 aprile presso il Palacongressi di Rimini per la ricorrenza dei sessant’anni dell’ANCL-S.U. Sinergia e unità dimostrate dalla nu-merosissima partecipazione dei Consulenti del lavoro iscritti e non al Sindacato e, allo stesso tempo, dalla presenza dell’intera cate-goria riunita, rappresentata da Marina Calderone, presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ordine professionale che è storicamente diretta emanazione della aggre-gazione sindacale, e dal presidente Enpacl, Alessandro Visparelli. Entrambi presenti per celebrare insieme all’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro l’importante ricorrenza.

Ad avvalorare ancora di più la caratteristica di unità del momento, l’importante decisione presa dal Consiglio Nazionale ANCL, tenutosi sempre a Rimini nella mattinata di venerdì 19 aprile, di portare a compimento l’unificazione con il sindacato romano SIRCLAV. Uni-ficazione, votata ad unanimità, che ha fatto dell’ANCL davvero il sindacato unitario dei consulenti del lavoro.La due giorni di lavori di Rimini ha toccato temi ed argomenti tra i più essenziali per la professione, con l’intento di arricchire sempre più il patrimonio di competenze dei consulenti del lavoro. Ma oltre ad essere un importante momento di aggiornamento e approfon-dimento professionale, quello di Rimini è stato anche un bel mo-mento celebrativo, che ha permesso ai presenti di rivivere la storia del Sindacato, dalla sua costituzione, il 28 luglio 1953, ad oggi, ma anche di rincontrare quanti di questa storia hanno fatto parte con-tribuendo alla costante crescita dell’ANCL.Particolarmente emozionante è stato il momento della conse-gna dei riconoscimenti ai “già presidenti” ANCL – SU, che ha visto riuniti al tavolo dei relatori l’intero ufficio di presidenza ANCL per consegnare un ricordo dell’anniversario agli ex presidenti presenti Gabriella Perini, Benito Pesenato e Franco Dolli. Nell’ambito della cerimonia sono anche state consegnate le tessere di soci onorari dell’ANCL a Maurizio Castro, già senatore e relatore nella passata legislatura della riforma Fornero, con cui l’associazione ha sviluppato nel tempo un ottimo rapporto dialettico, e a Filiberto Battistello, consulente del lavoro di Padova, al quale si è voluto riconoscere il grande impegno profuso nel lavoro sindacale a tutela della categoria.

L’evento di Rimini ha permesso all’ANCL di guardare al recente passato, come spunto per trovare lo slancio per l’imminente fu-turo. Uno slancio sempre indispensabile per superare le difficoltà che periodicamente si frappongono sul cammino di condivisione che la categoria ha avviato ormai da diversi anni. Una riflessione retrospettiva sul recente passato è indispensabile e necessaria per comprendere l’importanza del percorso compiuto e per dare la forza al progetto futuro. La stessa evoluzione tecnologica che l’ANCL ha saputo cogliere ed interpretare negli ultimi anni, rappresenta la traduzione nei fatti di quella “Innovazione e Continuità” enunciati al congresso dell’Ergife

scriveFrancesco Longobardipresidente nazionaleANCL-SU

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pag. 4 - Edizione del 6 maggio - n. 73 - VIII del 2013

EDITORIALE

del 2007. Da allora sono stati compiuti passi determinanti per la crescita del Sindacato e per il supporto che l’attività sindacale ha voluto offrire ai colleghi. Non si è guardato, infatti, solo ai tradizio-nali compiti di tutela sindacale, ma si è investito non poco nello svi-luppo delle competenze, individuando nuovi partner, guardando a nuove forme di collaborazione con altre forze sindacali ed impren-ditoriali e intensificando il dialogo con il potere politico, allo scopo di instaurare un clima di reciproca consultazione e partecipazione. Nel frattempo è cresciuto sensibilmente il livello d’eccellenza del Centro Studi Nazionale ANCL, sia per il profuso impegno in termini di formazione su tutto il territorio nazionale, sia in termini di con-tributi tecnici alla nostra attività professionale. Di questa crescita esponenziale, non posso non ringraziare pubblicamente il Coordi-natore del nostro Centro Studi Nazionale “Cesare Orsini”, la collega Diana Onder.

Gli ultimi anni possono con orgoglio essere considerati i più fulgidi della storia della categoria. Anni in cui, ad una ritrovata serenità in-terna, si è accoppiata una esplosiva vitalità esterna che ha prodotto risultati straordinari in termini di nuove competenze e funzioni, visibilità, posizionamento politico dei consulenti del lavoro, sempre più centrali nelle dinamiche socio-economiche del Paese. L’Ancl ha contribuito in modo fondamentale a questi anni di successi, anche affidando ad alcuni tra i propri migliori dirigenti, il compito di realizzare e concretizzare quel progetto di condivisione voluto fortemente al Congresso dell’Ergife nel 2007. Con questi dirigenti, proposti e sostenuti dall’Ancl, nelle diverse isti-tuzioni si porta avanti quotidianamente quel progetto nato sei anni fa e rafforzatosi ad Abano Terme lo scorso anno. Quel progetto declinato in tutti i programmi delle competizioni elettorali di questi anni in cui il nostro Sindacato ha visto sempre prevalere le proprie idee e i propri candidati. La condivisione con l’Ordine di strategie ed obiettivi, della ricerca quotidiana di risultati comuni nell’esclusivo interesse dei consulen-ti del lavoro era la strada maestra tracciata nel congresso, strada sulla quale, ancora oggi, si continua a scommettere. Condivisione, rispetto reciproco dei ruoli, valorizzazione delle realtà territoriali, unitarietà, sono e saranno la chiave vincente. Tutte le iniziative intraprese hanno concorso all’imposizione del-la categoria all’esterno, alla valorizzazione della professione, ma anche allo sviluppo e alla crescita interna della categoria stessa. Tutte iniziative condivise, che hanno visto l’Ancl quale un sindacato impegnato a sorreggere e ulteriormente incentivare ogni azione utile al progresso e alla dignità della categoria.La presenza del Sindacato, deve essere interpretata nella direzione di un nuovo percorso politico e di un nuovo e più frequente con-tatto per imprimere sempre maggiori impulsi al lavoro di squadra. Principi validi per il passato come per il futuro alla luce dei risultati ottenuti. Risultati che non sono frutto del caso o dell’improvvisa-zione, ma della costante azione congiunta mirata al bene comune e alla ricerca continua della condivisione. Così il nostro Sindacato continua ad avere un ruolo centrale nelle dinamiche di catego-ria, ma senza dover alimentare conflittualità e contrapposizioni. Questo è il progresso che volevamo cogliere e che siamo riusciti a cogliere. Ma il progresso rimane radicato nelle nostre competenze, nella nostra passione per questa attività professionale.

“unità esinergiaal centro dell’eventodi Rimini, dove si è guardato al passatoper trarnela spintaper il futuro”

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PRIMO PIANO

pag. 6 - Edizione del 6 maggio - n. 73 - VIII del 2013

Tra formazione e 60 anni del SindacatoImmagini dall’appuntamento di Rimini del 19 e 20 aprile

In alto: i protagonisti dell’evento di Rimini mostrano il ricordo ricevuto dall’Ancl per il 60esimo anniversarioAl centro: il tavolo dei relatori in due momenti della due giorni a Rimini

In basso: i presenti in sala e gli ex presidenti Ancl con Francesco Longobardi e Marina Calderone(foto: Solcom)

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PRIMO PIANO

pag. 7 - Edizione del 6 maggio - n. 73 - VIII del 2013

Confermata l’unificazione fra Ancl e SirclavLa decisione è stata ratificata dal Consiglio Nazionale Ancl

Nella seduta di venerdì 19 aprile presso il Palacongressi di Rimini, il Consiglio Nazionale ANCL alla unanimità ha ratificato l’unifica-zione con il sindacato romano SIRCLAV.L’unificazione è avvenuta a com-pimento del percorso avviato congiuntamente da entrambe le parti. Per questo nuovo im-portante passo del Sindacato è doveroso ringraziare il Presiden-te del SIRCLAV, il collega Carlo Nezzo, il Presidente dell’ANCL – CR Lazio, il collega Andrea Parlagreco, e il Presidente dell’ANCL – UP Roma, il collega Mario Annaro, per la grande volontà, per la tenacia e l’aiuto che ci hanno dato nei momenti di incontro e discussione, non sempre semplici.

Si tratta di un nuovo passo avanti sulla strada verso l’unitarietà di rappresentanza sindacale, il cui percorso è stato avviato ormai da tempo. Già nell’aprile 2001, con successiva ratifica della GEN in data 6 aprile 2002, si arrivava a compimento dell’unificazione con i sindacati UCLA e SICLAM, un primo decisivo percorso di unitarietà. Questo percorso ha trovato dimora anche in quella strategia politica adottata nel congresso del 2007, poi confer-mata nel 2012, che si andava ad imperniare su due termini essenziali: condivisione e co-esione. Strategia, questa, che rende unitaria, forte e compatta

l’intera immagine della Categoria al cospetto della Pubblica Ammi-nistrazione, del sistema politico e dei nostri principali interlocutori. Da questo momento, finalmente,

l’ANCL può essere considerato davvero il sindacato unitario dei consulenti del lavoro, senza differenze e con la raggiunta unitarietà.

scriveFrancesco Longobardipresidente nazionaleANCL-SU

Due momenti del Consiglio Nazionale del 19 aprile(foto: Solcom)

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PRIMO PIANO

pag. 8 - Edizione del 6 maggio - n. 73 - VIII del 2013

Fiducia al Governo Letta, l’Ancl: “Ora i fatti”Intervento del presidente nazionale Ancl sul discorsoprogrammatico del nuovo Presidente del Consiglio

“Il discorso del neopresidente del Consiglio Enrico Letta alla Camera dei Deputati ha toccato tutti i profili di criticità del no-stro sistema sociale, che ancora attualmente – nonostante il rigore del precedente Governo – affliggono la nostra economia. Vi è stato tra l’altro un significati-

vo passaggio del Presidente del Consiglio in ordine alla valorizza-zione delle professioni e alla loro valenza in rapporto alla crescita del Paese. Tutti temi condivisi-bili che il nostro Sindacato va esprimendo da tempo: dalla radicale lotta all’evasione fiscale (che erode la crescita di tutti) agli incentivi alle imprese, al lavoro, all’occupazione alla sburocratiz-zazione, alla riforma fiscale, alla riforma della tassazione sulla casa, alle politiche europee. Il programma di Governo è sicu-ramente molto ambizioso, per al-cuni impossibile, per altri verosi-

mile. La durata del Governo che si sta costituendo è sicuramente legata alla durata della coesione delle forze politiche che lo van-no a costituire, che al momento non è preventivabile.

Ecco allora l’esigenza – nell’am-bito di quel programma di Governo – di individuare quelle che sono le priorità del Paese. La prima è sicuramente quel-la del lavoro e della lotta alla disoccupazione. Priorità che non può essere risolta se non accompagnata dal sensibile ab-battimento del costo del lavoro e della tassazione del lavoro, al fine di liberare risorse per im-prese, lavoratori e loro famiglie che consentano nuovi investi-menti e ripartenza dei consu-mi e del risparmio. In questo particolare momento, sarebbe necessario adottare forme di immediata decontribuzione e detassazione per i nuovi assunti o anche per le riassunzione di personale espulso a causa della crisi, senza tanti lacci e lacciuoli (leggasi ULA, media occupazio-nale, requisiti anagrafici, ecc) per realizzare seriamente un sollecito saldo positivo dell’oc-cupazione. Voglio augurarmi vivamente che non siano solo parole, perché questi sono i temi che più stanno a cuore a noi consulenti del lavoro, che per primi vediamo la sofferenza delle imprese e dei lavoratori. Proprio perché noi abbiamo il vero polso della situazione eco-nomica e produttiva, avremo nell’immediato la possibilità di testare il Governo alla prova dei fatti. In tale senso, ogni augurio di buon lavoro al Presidente del Consiglio e all’intera compagine

scriveFrancesco Longobardipresidente nazionaleANCL-SU

LA VIGNETTA

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FOCuS

Call center e contratti di collaborazionea progetto, circolare n. 14/13 del Min.Lav.

Con la Circolare n. 14 del 2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha diramato indicazioni operative al proprio personale ispet-tivo, chiarendo alcuni aspetti legati alla Legge n. 92/2012 ed alla successiva Legge di conversione n. 134/2012, in merito alla speciale deroga pre-vista per il contratto a progetto nelle “attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attra-verso call-center outbound”.

Tale deroga consente l’attivazione di contratti di collaborazione a progetto senza uno “specifico progetto”, in aggiunta a quanto già disciplinato per agenti e rappresentanti di commercio, dal riscritto art. 61, comma 1, D.Lgs 276/2003, a condizione però che il corrispettivo concordato non risulti inferiore a quanto stabilito dalla con-trattazione nazionale di riferimento o, in assenza di specifica contrattazione, a quanto previsto dall’art. 63, comma 2 del D.Lgs 276/2003.

Continuando, il Ministero chiarisce che il con-tratto deve comunque essere genuino, come già espresso nella precedente Circolare n. 17/2006 in ordine ai requisiti essenziali per l’autonomia della prestazione e per le forme consentite di coordinamento, ossia: il collaboratore deve avere piena libertà nella gestione dell’attività lavorati-va, ampia autonomia nella scelta delle giornate lavorative, dell’orario di inizio e di fine (pur se in un arco temporale definito e comunque concor-dato), libera gestione nella durata della prestazio-ne, possibilità di sospendere autonomamente la

prestazione lavorativa, conoscere preventivamente le giornate dedicate all’aggiornamento, la presenza dell’assistente di sala deve essere limitata alla sola funzione di assistenza tecnica, previsione concor-data di un sistema operativo per l’esecuzione della prestazione lavorativa.

Ne deriva che la speciale deroga, di esclusione dall’obbligo di predisposizione di un progetto spe-cifico, può essere attuata da tutte le imprese, indi-pendentemente dal limite dimensionale, sempre che il corrispettivo non risulti inferiore a quanto previsto dalla contrattazione di riferimento o, in assenza di disciplina collettiva, da quanto stabilito dall’art. 63, comma 2 del D.Lgs 276/2003.Difatti, il limite dimensionale relativo alla aziende con più di 20 dipendenti riguarda le sole aziende impegnate in attività di delocalizzazione in paesi esteri, ovvero in paesi extracomunitari, da cui discende l’obbligo di effettuare una comunicazione almeno 120 giorni prima al Ministero del lavoro, relativamente al personale coinvolto, ed all’Autori-tà per il Garante, in merito alle misure adottate per la protezione dei dati. Alle aziende in commento, durante la fase di delocalizzazione, non sono estesi i benefici previsti dalla Legge 407/90.

In conclusione, a parere dello scrivente, pur com-prendendo la scelta politica volta a scongiurare cadute occupazionali che ne sarebbero derivate per parte della categoria, in aggiunta al genera-le “irrigidimento in entrata” causato dalla Legge “Fornero”, ci si domanda per quale motivo non si è adottato, sempre attraverso l’uso diffuso della prassi amministrativa, una simile deroga a tutto il settore del terziario avanzato, assicurandosi così una maggiore e diffusa tenuta occupazionale in attesa di “tempi migliori”.

scriveFrancesco Pierro

pag. 9 - Edizione del 6 maggio - n. 73 - VIII del 2013

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FOCuS

pag. 10 - Edizione del 6 maggio - n. 73 - VIII del 2013

Il bilancio 2013 e le perdite d’esercizio Analisi dei principali aspetti civili e fiscali

Premessa generale

Come di consueto si avvicina il tempo dei “ bilanci” e anche quest’anno moltissime aziende dovranno fare i conti con la gestione delle perdite d’esercizio. La crisi economica generale che perdura da alcuni anni certamente non facilita il compito degli Am-ministratori e dei loro consulenti che si apprestano alla chiusura dei conti ed è pur vero che la perdita d’esercizio può essere pilotata anche con alcune scelte imprenditoriali e, nel caso di specie, il criterio civilistico si scontra sempre con il criterio fiscale; per questi motivi si ritiene utile approfondire le principali problematiche civili e fiscali che possono scaturire dalla rilevazione in bilancio delle perdite d’esercizio.

IL CODICE CIVILE E LE PERDITE DEL BILANCIOLa normativa del codice civile prevede tre possibili casistiche:a) perdita inferiore al terzo del capitale;b) perdita superiore al terzo del capitale, senza che quest’ultimo si riduca al di sotto dei minimi previsti dalla legge;c) perdita superiore al terzo che riduca il capitale al di sotto dei minimi previsti dalla legge.

Perdita inferiore al terzo del capitaleL’art. 2446 del c.c. prevede che nel caso in cui le perdite non superino il terzo del capitale, la società non è obbligata a coprirle. La scelta di eliminare o meno le perdite è dettata, in questo caso, dalla vo-lontà di distribuire gli utili successivamente conse-guiti o di addossare definitivamente sui soci attuali le perdite subite in modo da garantire una mag-giore trasparenza sulla reale situazione societaria e facilitare sia l’ingresso di altri soci, sia la circolazione delle partecipazioni.

Perdite d’esercizio superiori ad un terzo del capitale socialeL’ art. 2446 primo comma del c.c. dispone che quando il capitale risulta diminuito di oltre un terzo a causa di perdite, l’organo amministrativo (am-

ministratori, consiglio di gestione e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale) è tenuto ad adempiere ad una serie di obblighi:1) redigere una situazione patrimoniale accompa-gnandola con una propria relazione e con le osser-vazioni del Collegio sindacale;2) convocare senza indugio l’assemblea per l’adozio-ne degli opportuni provvedimenti;3) depositare la documentazione di cui al punto 1 presso la sede sociale negli otto giorni che prece-dono l’assemblea affinché gli azionisti ne possano prendere visione.

La soglia di rilevanza che fa scattare le “cautele” di cui sopra è la presenza di perdite di esercizio che, dopo aver assorbito tutte le riserve iscritte in bilan-cio, vadano ad intaccare il capitale sociale per un ammontare superiore a un terzo. La norma cita inol-tre che: “se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l’assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglian-za devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio “. Gli Amministratori/sindaci che omettono di convocare l’assemblea dei soci sono puniti con una sanzione che va da euro 1.032 a euro 6.197; riguardo al termine di convocazione dell’Assemblea, in assenza di un termine previsto dallo Statuto, si ritiene che il termine da adottare sia quello di 30 gg. dal momento in cui gli Amministra-tori e i Sindaci hanno avuto conoscenza del fatto; sulla documentazione da predisporre è utile ricor-dare che, in applicazione dei principi OIC, devono essere predisposti: la situazione patrimoniale,la relazione dell’Organo Amm.vo e quella del Collegio Sindacale o del Comitato di controllo; il mancato deposito della documentazione negli 8 giorni an-tecedenti l’Assemblea determina l’invalidità della seduta e la lesione del diritto dei soci alla regolare informazione sulla situazione della società. L’Assem-blea può deliberare in maniera diverse: disporre la riduzione del Capitale sociale, riportare la perdita a nuovo, abbattere la perdita attraverso un versamen-to dei soci a fondo perduto, in conto capitale o in conto futuro aumento di capitale, rinuncia dei soci ai crediti vantati nei confronti della società, aumentare il capitale societario a pagamento ed infine, secondo

scriveCeleste Vivenzi

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FOCuS

pag. 11 - Edizione del 6 maggio - n. 73 - VIII del 2013

alcune interpretazioni, l’Assemblea potrebbe av-valersi degli utili in corso non ancora contabilizzati (ma debitamente dimostrati/bili) al fine di garantire la perdita subita.

Perdita superiore al terzo che riduca il capitale al di sotto dei minimi previsti dalla leggeQuando si è in presenza contemporaneamente di entrambe le seguenti situazioni ovvero perdita che intacca il capitale per un valore superiore al terzo e conseguente riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, gli Amministratori devono senza indugio convocare l’Assemblea per decidere:- riduzione del capitale sociale e contemporaneo aumento ad una cifra non inferiore al limite legale;- trasformazione della società.

IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE PERDITELa nuova disciplina dell’art. 84 del TUIR è applica-bile ai soggetti IRES e non è applicabile ai soggetti Irpef (imprese individuali, snc e sas in contabili-tà ordinaria); tale norma prevede che le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione (nuova attività produttiva) possono essere computate in diminuzione dal reddito dei periodi successivi per l’intero importo mentre, negli altri casi, la perdita può essere computata in dimi-nuzione del reddito degli anni successivi nel limite dell’80% dell’imponibile. In sostanza il nuovo art. 84 del TUIR, fatto salvo il caso delle perdite relative alle nuove attività, ha eliminato il periodo temporale di riporto delle perdite (che era stabilito in 5 anni) ed introdotto il limite di utilizzo dell’80%. La novità normativa è entrata in vigore il 06 luglio 2011 e la nuova disciplina vale anche per le perdite pregresse ovvero realizzate dal 2007 al 2011 in quanto l’an-nualità 2006 non è più utilizzabile.

LA CASISTICA DELLE PERDITE PER LE SOCIETA’ NON OPERATIVELe società considerate non operative devono sotto-stare invece ad un duplice onere:- possono utilizzare le perdite nel limite dell’80% del reddito imponibile;- le perdite possono essere imputate soltanto in di-minuzione della parte di reddito eccedente quello minimo presunto.

LE DIVERSE MODALITà DEI SOCI PER FINANZIARE LA SOCIETàI soci possono finanziare una società secondo i seguenti sistemi alternativi:- conferimento di capitale proprio: apporto di capi-tale per finanziare l’impresa che confluiscono nel patrimonio netto dell’impresa e non sono soggetti a restituzione ai Soci;- conferimento di denaro atipico: operazioni che sono assimilate ad operazioni di aumento di Capita-

le sociale e quindi non soggette a restituzione ai soci come i versamenti a coperture di perdite, i versa-menti in conto Capitale, i versamenti in conto futuro di capitale (tali finanziamenti vengono contabilizzati nel Patrimonio netto alla voce Altre Riserve); - finanziamenti rimborsabili: trattasi di veri e pro-pri finanziamenti che il socio effettua nei confronti della società che sono caratterizzati per l’obbligo del rimborso ad una determinata scadenza. L’art. 2467 del codice civile prevede che il rimborso dei finanzia-menti dei Soci a favore della Società sia postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditorie, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società,debbono essere restituiti. Pertanto la disciplina di cui all’art.2467 del c.c. si applica esclusivamente ai seguenti casi - finanziamenti dei soci per i quali è prevista la restituzione (non rientrano i conferimenti a titolo di capitale);- ai finanziamenti definiti patologici ovvero erogati in presenza di un eccessivo squilibrio dell’indebitamen-to sociale rispetto al patrimonio netto della società se effettuati nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento. La regola della postergazione non vale per la procedura di liquidazione volontaria in quanto il Liquidatore, nel caso di mancanza di fondi, potrà eventualmente proporre ai soci un transazione ovvero la rinuncia totale del credito oppure proporre istanza di fallimento;- rinuncia dei crediti vantati dai Soci per coprire le perdite: in presenza di perdite che hanno eroso il Capitale sociale i soci possono rinunciare ai finan-ziamenti iscritti in bilancio al fine di coprire, in tutto o in parte, le perdite d’esercizio (lo scopo potrebbe essere quello di riportare il Capitale al limite legale previsto). La rinuncia ai finanziamenti da parte dei Soci non costituisce Sopravvenienza attiva iscrivibi-le nel conto economico in quanto, come previsto dall’OIC 28, la rinuncia ha solo natura patrimoniale e la contropartita contabile si esprimerà attraverso la costituzione di una Riserva di capitale.

ASPETTO IMPORTANTE: LA FISCALITà ANTICIPATA E LA PERDITA D’ESERCIZIOLa decisione di rilevare le imposte anticipate sulla perdita d’esercizio è compito degli Amministratori. Se gli Amministratori decidono di iscrivere le impo-ste anticipate il bilancio vedrà la diminuzione della perdita civile mentre, al contrario, in caso di man-cata contabilizzazione per i lettori del bilancio sarà come prevedere l’assenza di utili futuri (tali infor-mazioni sono da esplicitare nella Nota integrativa). Se si sceglie di contabilizzare le imposte anticipate relative alla perdita d’esercizio, come già indicato in precedenza, la perdita civile diminuisce e gli Ammi-nistratori sono fiduciosi che negli anni successivi ci potranno essere utili che consentiranno di riassorbi-re il risultato negativo.

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ESEMPIO PRATICO

SE IPOTIZZIAMO UN RISULTATO NEGATIVO PARI A EURO 1.000.000 (PER COMODITà L’IMPONIBILE CIVILE COINCIDE CON QUELLO FISCALE) ATTRA-VERSO L’IMPUTAZIONE DELLE IMPOSTE ANTICIPATE SI OTTINE IL SEGUENTE RISULTATO:IMPOSTA ANTICIPATA PER PERDITA : 1.000.000 X ALIQUOTA IRES 27,50% = 275.000 euroREGISTRAZIONE CONTABILE:

DARE S.P. AVERE C.E.CRED.X IMP.ANT IMPOSTE ANTICIPATE

275.000 EURO

DARE AVEREIMPOSTE ANTICIPATE C.E.

CREDITO X IMP.ANTICI-PATE S.P.

IL RISULTATO D’ESERCIZIO CHIUDEREBBE PERTANTO CON UNA PERDITA PARI A EURO 725.000 ( ANZICHE’ 1.000.000 di euro).N.B. IN CONSIDERAZIONE DELLE POSSIBILI PRO-BLEMATICHE CHE POSSONO SCATURIRE DALLO STANZIAMENTO O MENO DELLE IMPOSTE ANTICI-PATE ,LA DECISIONE DEGLI AMMINISTRATORI ( CHE DEVE ESSERE FATTA CON PRUDENZA E MOTIVATA NELLA NOTA INTEGRATIVA) NON è SICURAMENTE UNA DECISIONE FACILE.

Le Imposte anticipate saranno riassorbite negli esercizi successivi nel caso in cui la società chiuda

Gli Amministratori possono decidere di non rileva-re le imposte anticipate quando:- vi è presenza di perdite che non sono più riporta-bili e quindi detraibili fiscalmente;- se vi è la sicurezza che negli esercizi successivi non vi saranno utili che permetteranno l’effetto reversal delle imposte anticipate.In seguito ad un mutamento delle loro valutazioni gli Amministratori potrebbero tuttavia decidere di iscrivere le imposte anticipate relative alla perdita di uno specifico esercizio anche in un esercizio suc-cessivo (a seguito di nuovi fatti o cambio di valuta-zione da parte dell’Organo Amministrativo) oppure stornare le imposte anticipate precedentemente stanziate. Molto importante è spiegare nella Nota Integrativa le decisioni e le valutazioni che hanno portato o meno all’iscrizione delle imposte antici-pate nel rispetto delle indicazioni fornite dai principi contabili.

l’esercizio con un reddito fiscale:REGISTRAZIONE CONTABILE PER IL RIASSORBIMEN-TO:

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Le ultime novità in materia di lavorointermittente, accessorio e contratto

a termine in somministrazione

Lavoro intermittenteCome noto il suddetto contratto è stato ogget-to di importanti limitazioni ad opera della Legge Fornero ovvero: eliminata la possibilità di stipula nei week-end, vacanze natalizie o pasquali, ferie estive; ridotta l’età anagrafica del lavoratore, attività lavorative regolate dal CCNL o in mancanza dalla tabella di cui al Regio Decreto n.2657; introdotta la comunicazione di avviamento al lavoro preventiva. Proprio in merito all’ultimo punto, con il Decreto del 27 marzo 2013, sono state disciplinate le moda-lità per effettuare la comunicazione della chiamata al lavoro intermittente introducendo il modello di comunicazione UNI-intermittente da compilare con i dati identificativi del lavoratore e del datore di lavoro, la data di inizio e di fine cui la chiamata si riferisce (speriamo che sia stata posta la parola fine a questa problematica). La comunicazione potrà essere presentata: via e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata; attraverso il servizio informatico reso disponibile sul portale Clic-lavoro; la modalità SMS è ammessa esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione e dovrà contenere almeno il codice fiscale del lavoratore. Viene inoltre specificato che l’invio del fax alla Direzione Territoriale Competente potrà essere utilizzata solo in caso di malfunziona-mento dei sistemi sopracitati. Per ultimo Il Ministe-ro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n.13 del 27 marzo 2013, ha chiarito che è possibile ricorrere al lavoro intermittente per il personale addetto ai servizi di salvataggio presso gli stabili-menti balneari anche in assenza di una specifico intervento della contrattazione collettiva di settore.

Lavoro accessorioPer la seguente tipologia contrattuale la Riforma Fornero, contrariamente al contratto a chiamata, ha invece provveduto ad allargare le maglie (fatto salvo il limite economico di euro 2.000 per com-mittente) e l’Inps, attraverso la circolare n.49 del 29 marzo 2013, ha analizzato le novità in materia di lavoro accessorio chiarendo che a far data dal 18 luglio 2012 il lavoro occasionale accessorio può

essere svolto per ogni tipo di attività e da qualsiasi soggetto, compresi disoccupati e inoccupati. L’Isti-tuto ha precisato che per quanto riguarda il lavoro accessorio svolto da parte degli studenti le presta-zioni lavorative possono essere effettuata solo nei periodi di vacanza o il sabato e la domenica (tale limitazione non è valida per gli studenti universitari). In materia di Buoni lavoro il Ministero ha chiari-to che per tutti i buoni lavoro già in possesso dei committenti alla data del 17 luglio 2012 e per tutti i buoni lavoro acquistati entro tale data, continuerà ad applicarsi la normativa previgente fino alla data del 31 maggio 2013. Tale termine è valido anche per l’acquisto di vouchers avvenuto dopo il 18 luglio 2012 se relativo però a prestazioni di lavoro occasionale accessorio per le quali il committente abbia provveduto alla comunicazione di avvio al lavoro in data precedente al 18 luglio 2012. Novità anche per la Comunicazione di avvio al lavoro che dovrà essere effettuata direttamente all’Inps tramite il sito istituzionale, il contact center integrato o la sede dell’Istituto e non più con l’invio del fax all’Inail (si attendono le apposite istruzioni pratiche). Infine l’Inps, con messaggio n.5277 del 28 marzo 2013, ha fornito le indicazioni operative relative alla proce-dura di gestione dei vouchers acquistati presso le tabaccherie o presso le banche abilitate da più di un anno e scaduti al 31 dicembre 2012 precisando che la domanda di rimborso deve essere presentata alla sede di competenza tramite il modulo SC52 scari-cabile dal sito web (nel caso in cui sia il prestatore ad essere in possesso dei vouchers scaduti la sede INPS provvede all’emissione di un bonifico per l’importo dovuto al lavoratore).

CONTRIBUTO ASPI: DOVUTO IL CONTRIBUTO PER LE SOMMINISTRAZIONI A TERMINEIl Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale in risposta all’interpello n.15 del 17 aprile 2013 ha chiarito che il contributo addizionale dell’1,4% si applica a tutti i contratti a tempo determinato in somministrazione di lavoro e ribadisce che il con-tributo aggiuntivo non si applica se riferito alle seguenti tipologie contrattuali: 1) lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti; 2) lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali; 3) agli apprendisti; 4) ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

scriveCe. Vi.

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QuESITI

a cura di

Paola Diana OnderCoordinatriceCentro Studi Nazionale Ancl

Prestazioni in materiatributaria svolte inregime di abbonamento, dubbi sull’applicazionedel c. 3 art. 17 delD.M. 15/07/1992 n. 430.

pag. 14 - Edizione del 6 maggio - n. 73 - VIII del 2013

Legittimità dell’applicazione del 3 c. art. 17 del D.M. 15/07/1992 n. 430 alle prestazioni in materia tribu-taria svolte in regime di abbonamento. Il dubbio sorge quando all’art. 27 dello stesso D.M. si rinvia alle voci della tariffa professionale dei ragionieri e periti commerciali. A mio parere quando l’art.27 rinvia alle “voci di tariffa” definisce il limite, fa specifico riferimento alla sola parte economica e non fa un rinvio generico a tutte le norme che regolano il rapporto con la clientela.

QuESITO

Chi scrive concorda con la soluzione proposta dall’autore del quesito secondo cui il rinvio alle “corri-spondenti voci della tariffa professionale dei ragionieri e perito commerciali” deve intendersi riferita solo alla parte economica che individua gli importi minimi e massimi per ogni prestazione.Si tratta di un parere personale e per il quale non è stato possibile trovare riscontri giurisprudenziali, per tale ragione è opportuno ribadire la necessità di stipulare con i clienti il contratto di incarico profes-sionale in forma scritta.La recente abrogazione delle Tariffe Professionali rende questa esigenza ancora più pregnante stante il fatto che il contratto diviene la fonte primaria circa le regole che governano il rapporto professionale.Giova ricordare che con riferimento l’art. 17 del D.M. 15/07/1992 la sentenza della Corte di Cassazione n. 11848/2003 aveva chiarito che il regime di abbonamento necessita di una specifica pattuizione che deve risultare da un atto scritto.Ci permettiamo di consigliare al collega di stipulare il contratto in forma scritta ed in quella sede oltre a definire il regime di abbonamento ex art. 17 per le prestazioni di consulenza del lavoro estendere espressamente tale regime alle prestazioni di rappresentanza e patrocinio in materia tributaria.

RISPOSTA Esperto:Fioravante Davide Ambrogio

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Il licenziamentodi tutti i dipendentia seguito di CIGSpuò essere consideratocessazione di attività?

QuESITI

pag. 15 - Edizione del 6 maggio - n. 73 - VIII del 2013

La CIGS in deroga termina al 31/12/2012 con previsione della cessazione di attività con dipendenti e proseguio da parte dei soli soci. Una delle 3 dipendenti sospese da 16 mesi ha comunicato di essere in gravidanza. Il licenziamento di tutte e tre le dipendenti può essere considerato cessazione di attività con possibilità di interruzione del rapporto anche per la lavoratrice in periodo di divieto di licenziamen-to?

QuESITO

Il licenziamento collettivo per riduzione di personale, anche se in questo caso è più corretto parlare di pluralità di licenziamenti individuali, che presuppone la permanenza in vita dell’azienda non è assimila-bile all’ipotesi di licenziamento per cessazione dell’attività aziendale. Il suddetto orientamento, confer-mato e mai smentito da una datata pronuncia della Corte di Cassazione (n. 6236/1986), stabilisce infatti che in questi casi non è applicabile la deroga al divieto di licenziamento delle lavoratrici madri previsto dalla vigente normativa, poiché nei fatti l’attività prosegue pur senza dipendenti. Rimane inteso che il licenziamento delle altre due dipendenti sarà considerato come un legittimo licenziamento per giustifi-cato motivo oggettivo per riduzione di personale.

RISPOSTA Esperto:Cristiana Michieli

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QuESITI

Legge Fornero,il divieto di licenziamentodi una lavoratrice madreesteso ai tre anni del bambinoè da ritenersi soloper la convalida di dimissioni?

La tutela della lavoratrice madre e, in particolare, il divieto di licenziamento, con la Legge Fornero è stata estesa ai tre anni di età del bambino e da ritenersi per la sola convalida di eventuale dimissione o si riferisce anche al licenziamento da parte della Ditta?Soluzione proposta. La Legge Fornero parla solo ed esclusivamente delle dimissioni protette e della loro convalida ma non estende la tutela ai fini del licenziamento, che rimane fermo all’anno di età del bambino.

QuESITO

La Legge n. 92/2012 ha, tra le altre finalità, quella di contrastare la pratica delle “dimissioni in bianco” di madri e padri. A tal fine ha modificato l’art. 55 del D.Lgs. n. 151/2001, rubricato “Dimissioni”, preve-dendo l’estensione della necessità di convalida sia della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che delle dimissioni dal rapporto di lavoro presso il Servizio Ispettivo della DTL competente per terri-torio. Nessuna modifica è stata apportata all’art. 54 del medesimo D.Lgs. n. 151/2001 che dispone che “Le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.” A parere di chi scrive, l’eventuale estensione del divieto di licenziamento al terzo anno di vita del bambino, avrebbe potuto rappresentare un’eccessiva limitazione del diritto del datore di lavoro di procedere, sempre nell’ottica della legittimità, alla cessazione di un rapporto di lavoro.

RISPOSTA Esperto:Chiara Giovannini

pag. 16 - Edizione del 6 maggio - n. 73 - VIII del 2013

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Passaggio da settoreartigianale ad industriale, come si procede peri contratti di apprendistato?

QuESITI

pag. 17 - Edizione del 6 maggio - n. 73 - VIII del 2013

Un’azienda attualmente inquadrata nel settore artigiano da gennaio dovrebbe diventare industria. Attualmente ha in forza 3 apprendisti (2 operai assunti con apprendistato L.196/97 e 1 apprendista as-sunta con contratto apprendistato professionalizzante a Giugno 2011). All’atto del passaggio da azienda appartenente al settore artigianale ad azienda metalmeccanica industria ho la necessità di capire come comportarmi con gli apprendisti. Pur essendo 2 tipologie di contratto di apprendistato differenti posso “convertire” (mi si consenta questo termine), il contratto di apprendistato vecchia disciplina in contratto di apprendistato professionalizzante, decurtando i mesi già svolti nel settore artigianale? Per la durata dell’apprendistato mi rifarei alla durata prevista dal contratto in funzione del livello da acquisire con riferimento alla normativa in vigore prima dell’Aprile 2012, visto che i dipendenti sono stati assunti dall’azienda prima di tale data.

QuESITO

Occorre premettere che il passaggio da azienda artigiana ad azienda industriale, che spesso si verifica conseguentemente al superamento dei limiti dimensionali previsti dalla legge, non necessariamente deve comportare il cambio del ccnl applicato, che può rimanere quello del settore artigiano anche allor-ché l’azienda venga reinquadrata a livello previdenziale nel settore industria. Infatti, una cosa è l’inqua-dramento previdenziale e contributivo, di stretta competenza degli istituti assicurativi, che operano in base a disposizioni di legge, altro è il contratto collettivo con cui le parti (datore di lavoro e dipendenti) scelgono di regolare i loro rapporti economici, che è rimesso all’autonomia privata ed è insindacabile da terzi se idoneo a garantire quel trattamento economico e normativo proporzionato e sufficiente costi-tuzionalmente tutelato. Nel caso di specie, se l’attività esercitata rimane la stessa, non si comprende per quale motivo un trattamento contrattuale ritenuto congruo e dignitoso (anche perché concordato da oo.ss. dotate comunque di idonea rappresentatività) in un’azienda con 16 dipendenti non possa conti-nuare ad essere tale qualora l’azienda aumenti il proprio personale. Non esiste alcuna norma di legge che obblighi il datore di lavoro a cambiare contratto e, anche sotto il profilo contributivo, le retribuzioni imponibili potranno continuare ad essere quelle del ccnl del settore metalmeccanico artigiano.Se poi esistono altre ragioni per le quali l’azienda abbia effettuato una simile scelta, allora va da sé che occorrerà attribuire agli apprendisti, come agli altri lavoratori, il nuovo trattamento economico e normativo (che nel complesso non potrà essere peggiorativo del precedente) operando per analogia e sempre nel rispetto degli obblighi formativi legati alla tipologia del rapporto.In ogni caso, sembra opportuno evitare commistioni fra il “vecchio” apprendistato e il “professionaliz-zante”, trattandosi di istituti regolati da normative, legali e contrattuali, diverse.

RISPOSTA Esperto:Giovambattista Vavalà

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NEWS

pag. 18 - Edizione del 6 maggio - n. 73 - VIII del 2013

Costituito SAN.ARTI.Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa

1.1 INIZIO ATTIVITàIn attuazione dell’Accordo Interconfederale dell’Artigianato del 21 settembre 2010 e della contrattazione conseguente è stato costituito SAN.ARTI. Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa.SAN. ARTI. È il Fondo per i lavoratori delle Imprese che applicano i CCNL sottoscritti dalle Parti Istitutive: Confartigianato, CNA, Casartigiani, C.L.A.A.I., CGIL, CISL e UIL. In particolare ci riferiamo ai seguenti CCNL dell’Artigianato:- CCNL dell’Area Meccanica, Installazione di impianti, Orafi, Argentieri ed affini, Odontotecnici; - CCNL dell’Area Chimica – Ceramica;- CCNL dell’Area Legno – Lapidei;- CCNL Alimentare e della Panificazione;- CCNL Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere;- CCNL dell’Area Comunicazione; - CCNL dell’Area Tessile – Moda.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, in accordo con le Parti titolari della contrattazione, già operati-vo dal mese di Settembre, ha fissato per il 1 di febbraio l’inizio dell’obbligo della contribuzione.A decorrere da mese di febbraio 2013, le Aziende che applicano i contratti citati sono tenute al versa-mento della contribuzione, fissato in euro 10,42 per ciascun mese. Il versamento sarà effettuato tramite F24, codice ART1, entro il 16 di marzo 2013, secondo le norme definite dal Regolamento.Il Codice ART1 sarà operativo dopo il 1 marzo.L’elenco dei dipendenti sarà automaticamente ritrasmesso al Fondo con l’invio all’INPS dell’Uniemens. Collegandosi al sito www.sanarti.it è possibile espletare tutte le procedure di iscrizione ed avere accesso al testo del Regolamento. 2.1 SEDE LEGALEIl Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 dicembre u.s. ha fissato in Roma via Torino 6 la sede legale del Fondo. 3.1 PRESTAZIONIL’Assemblea ha deliberato nella seduta del 10 dicembre u.s. il Nomenclatore delle Prestazioni erogate da un gruppo di primarie Compagnie Assicurative:- Delegataria Unisalute S.p.A.- Coassicuratrice Generali S.p.A. - Coassicuratrice Fondiaria Sai S.p.A.

Nel sito è possibile consultare e scaricare il Nomenclatore delle prestazioni.

Il Direttore Dott. Massimo Nozzi

Di seguito la comunicazione del direttore del fondo sull’inizio dell’attività

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23, 24 e 25 maggio si terrà il terzo appuntamento del 2013 con i corsi di formazione di Fiesole.E’ la volta del terzo livello. Di seguito il calendario completo dei prossimi ap-puntamenti:

SESSIONE PRIMAVERILE3° Livello: 23-24-25 maggio 2013

SESSIONE AUTUNNALE1° Livello: dal 20 al 21 settembre 20132° Livello: dal 25 al 26 ottobre 20133° Livello: 21-22-23 novembre 2013

Corsi di formazione:a Fiesole terzo livello

23, 24 e 25 maggio

Proseguono gli appuntamenti con il per-corso formativo nazionale organizzati dal Centro Studi Ancl sul territorio nazionale in collaborazione con le Unioni Provinciali e i Consigli Regionali del Sindacato.Il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 15 maggio a Selvazzano Dentro – Padova. Al centro dell’appuntamento organizzato in collaborazione fra il Centro Studi Nazionale e l’Unione Provinciale Ancl di Padova, come sempre la riforma del lavoro Fornero.In particolare, a partire dalle ore 14:30, si parlerà di flessibilità in entrata, nuove regole sull’ASPI, lavoro accessorio e regole per le dimissioni. A relazionare sugli argo-menti saranno gli esperti del Centro Studi Nazionale Ancl, David Giovanni Cruciani.La giornata di approfondimento è valida ai fini della formazione continua obbligatoria e matura 4 crediti formativi.

Percorso formativonazionale: a Padova

si parla di riforma lavoro

NEWS

pag. 19 - Edizione del 6 maggio - n. 73 - VIII del 2013

Giovedì 16 maggio Pre... occupati!?un nuovo patto per il lavoro

1° Congresso provinciale Monza e Brianza“Pre... occupati!? Un nuovo patto per il lavoro”. E’ stato intitolato così il 1° Congresso Provinciale dei Con-sulenti del Lavoro di Monza e Brianza organizzato dall’Ancl - UP Monza e Brianza e Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Monza e Brianza, che si terrà il 16 maggio dalle ore 9,30 alle ore 13,30 presso il padiglione del Museo dell’Autodromo Nazionale di Monza.

All’evento interverranno Marina Calderone - presidente CNO, Francesco Longobardi - presidente nazio-nale Ancl - SU, Alessandro Visparelli - presidente Enpacl, Rosario De Luca - presidente Fondazione Studi, Mauro Capitanio - presidente Fondazione Lavoro, Diana Onder - coordinatore Centro Studi Ancl - SU.

Il programma dell’evento è disponibile sul portale www.anclsu.com

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EVENTI

pag. 20 - Edizione del 6 maggio - n. 73 - VIII del 2013

VARESE - 9 maggio 2013

unico 2013convegno

organizza: Ancl - UP Varese e Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varesetema: Unico 2013data: giovedì 9 maggio dalle ore 14,30 alle ore 18,30sede: Centro Congressi Ville Ponti – Villa Napoleoni-ca, Piazza Litta – Varese

OSIMO (AN) - 17 maggio 2013

Abilità diverse - stessa voglia di lavoroconvegno

organizza: Ancl - UP Ancona e Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Anconatema: Abilità diverse - stessa voglia di lavorodata: venerdì 17 maggio dalle ore 14,15 sede: Teatro La Fenice - Osimo (An)

L’AQuILA - 24 maggio 2013

La Riforma del Lavoro alla luce delle novità apportatepercorso formativo

organizza: Ancl - UP Rieti, Ancl - UP L’Aquila, Consi-glio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Rieti, Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consu-lenti del Lavoro dell’Aquilapatrocinio: Comune di Rieti, Ancl - SU, Ancl - CR Lazio, Ancl - CR Abruzzo, Ancl - UP Terni, Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Terni, Ordine degli Avvocati di Rietitema: La Riforma del Lavoro alla luce delle novità apportatedata: venerdì 24 maggio 2013 dalle ore 14,30 alle ore 19,00sede: Ance - viale A. De Gasperi n. 60 - L’Aquila

SIENA- 27 maggio 2013

La nuova responsabilità solidale in materia di appalticonvegno

organizza: Ancl - UP Sienatema: La nuova responsabilità solidale in materia di appaltidata: lunedì 27 maggio 2013 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00

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CHI SIAMO

Dirigenti e sedi Associazione NazionaleConsulenti del Lavoro Sindacato unitariouFFICIO DI PRESIDENZA NAZIONALEDa chi è composto l’Ufficio di presidenzaPresidente Nazionale Francesco LongobardiVice Presidente Nazionale Vicario Stefano SassaraSegretario Tesoriere Luca BonatiSegretario Amministrativo Romana BettoniCoordinatore del Centro Studi Professionale Paola Diana OnderComponenti Claudio Faggiotto, Manuela Maffiotti, Roberto Morini, Guido Sciacca

CONSIGLIO NAZIONALE SINDACI REVISORIDa chi è composto il ConsiglioGiammaria Monticelli, Renato Boscutti, Luigi Sabatini

CONSIGLIO NAZIONALE PROBIVIRIDa chi è composto il ConsiglioRossano Zanella, Filippo Continisio, Luciano Ognissanti

CONSIGLIO NAZIONALEDa chi è composto il ConsiglioConsiglieri di estrazione congressualeWalter Agostini, Mario Alborno, Mario Annaro, Omar Barella, Giovanni Besio, Romana Bettoni, Paolo Bisca-rini, Francesco Blasini, Luca Bonati, Bruno Bravi, Luciana Bruno, Maurizio Buonocore, Biancamaria Burali, Stefano Camassa, Stella Crimi, Nestore D’Alessandro, Laura Della Rosa, Roberto Entilli, Claudio Faggiotto, Vittorina Faoro, Nicola Filippi, Carlo Flagella, Giovanna Formentin, Annarita Formicola, Debora Furlan, Mas-similiano Gerardi, Antonietta Giacomin, Zeno Giarola, Daniele Girini, Mariano Giunta, Alfonso Izzo, Manuela Maffiotti, Livio Masi, Domenico Monaco, Dario Montanaro, Roberto Morini, Piervittorio Morsiani, Loredana Nicoli, Paola Diana Onder, Marco Operti, Leonardo Pascazio, Roberto Pasquini, Valeria Rama, Alessandro Rota Porta, Alberto Saitta, Antonio Saporito, Roberto Sartore, Stefano Sassara, Guido Sciacca, Stefania Sco-glio, Roberta Sighinolfi, Antonella Spalletti, Giuseppe Trovato, Massimiliano Umbaldo, Enrico Vannicola.

Ex presidenti ed ex segretari generali nazionali - consiglieri nazionali di dirittoGiancarlo Bottaro, Roberto De Lorenzis, Franco Dolli, Giuseppe Innocenti, Gabriella Perini, Benito Pesenato

PRESIDENTI CONSIGLI REGIONALI ANCLI presidenti dei Consigli Regionali dell’Associazione Nazionale Consulenti del LavoroPasquale Arteritano (Campobasso), Crocifisso Baldari (Puglia), Elisabetta Battistella (Bolzano), Alessandro Bonzio (Veneto), Filippo Carrozzo (Piemonte), Maria Paola Cogotti (Sardegna), Paolo Dressi (Friuli Venezia Giulia), Luca Fedeli (Toscana), Luca Follatello (Lombardia), Giacobelli Gianni (Marche), Anna Maria Grana-ta (Campania), Giacomo Greco (Aosta), Francesca Antonia Laganà (Calabria), Giovanna Manca (Basilicata), Claudia Paoli (Umbria), Fabiano Paoli (Trento), Andrea Parlagreco (Lazio), Luca Piscaglia (Emilia Romagna), Elisabetta Plevano (Abruzzo), Luigi Schenone (Liguria), Stefania Scoglio (Sicilia).

pag. 21 - Edizione del 6 maggio - n. 73 - VIII del 2013