rumore.195-06

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LA PATOLOGIA PROFESSIONALE DELL’ORGANO DELL’UDITO E LA SUA PREVENZIONE

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LA PATOLOGIA PROFESSIONALE DELLORGANO DELLUDITO

E LA SUA PREVENZIONE

DEFINIZIONEIL SUONO E UNA OSCILLAZIONE DI PRESSIONE CHE TRAE ORIGINE DALLA VIBRAZIONE DI UN CORPO E CHE SI PROPAGA IN UN MEZZO ELASTICO (GASSOSO, LIQUIDO O SOLIDO) SENZA TRASPORTO DI MATERIA, MA SOLO DI ENERGIA, CHE PU ESSERE RACCOLTA DALL'ORECCHIO UMANO, GENERANDO UNA SENSAZIONE UDITIVA.

IL SUONO SI PROPAGA SOLO IN PRESENZA DI MEZZI INTERMEDI COME GAS, LIQUIDI, SOLIDI, CON MOVIMENTO ONDULATORIO, IN SENSO LONGITUDINALE ALLA SORGENTE. NEL CASO AD ESEMPIO DI UN SUONO TRASMESSO IN ARIA, INTORNO QUESTULTIMA AD UNA NON POSIZIONE PICCOLE SUBISCE DI UNO

SPOSTAMENTO, BENS OGNI SUA MOLECOA VIBRAEQUILIBRIO DI DETERMINANDO DELLE VARIAZIONI

PRESSIONE RISPETTO ALLA PRESSIONE MEDIA. IL SUONO VIENE INDICATO CON UNA SINUSOIDE.

CARATTERISTICHE DI UN SUONOFREQUENZA (Hz): NUMERO DI OSCILLAZIONI AL SECONDO PERIODO (sec): INTERVALLO MINIMO DI TEMPO PER COMPIERE UN'OSCILLAZIONE LUNGHEZZA D'ONDA: DISTANZA PERCORSA IN UN PERIODO AMPIEZZA (A): VELOCIT DI UN PARAMETRO INDICATIVO DEL LIVELLO SONORO (IL COSIDDETTO VOLUME) PROPAGAZIONE (m/sec): NELL'ARIA IN CONDIZIONI STANDARD DI TEMPERATURA, UMIDIT E PRESSIONE PARI A 344 m/s (1.238 KM/H); NELL'ACQUA DI 1.500 m/s; NELL'ACCIAIO 5.000 m/s.

PER RUMORE SI INTENDE UN SUONO CHEPRESENTI CARATTERISTICHE TALI, SIA COME QUALIT, INTENSIT, SIA, DA SOPRATTUTTO, RISULTARE COME O FASTIDIOSO

ADDIRITTURA DANNOSO PER LA SALUTE.

POTENZA ACUSTICA: Energia irradiata dalla nell'unit di tempo (WATT)

sorgente

sonora

INTENSIT ACUSTICA La potenza acustica che attraversa determinata superficie (WATT/cm2)

una

PRESSIONE ACUSTICA Variazione della pressione dell'aria per la presenza di una sorgente sonora

1r

2r

Area della sfera = 4 r2Per r = 1 area = 12,56 m2 Per r = 2 area = 50,26 m2 Per r = 3 area = 113.10 m2

Lenergia emessa dalla sorgente sonora diminuisce con linverso del quadrato della distanza .

E = 11/41/91/161/25 ...

UDIBILIT DI UN SUONO

Limiti di frequenza = 16 16.000 Hz

CAMPO DINAMICO Rapporto tra soglia del dolore e soglia di udilit

Scala dei rumori (in dB)130 120 110 100 90 Soglia del dolore Automobile di Formula 1, martello pneumatico Piallatrice elettrica, concerto di rock Traffico intenso, sega a nastro Grosso autocarro, metropolitana, scooter

8070 60 50 40

Strada a grande traffico, automobileStrada molto animata, ristorante rumoroso Finestra aperta su strada rumorosa Conversazione normale, musica da camera Appartamento normale

3020 10 0

Appartamento in un quartiere tranquilloConversazione a bassa voce Studio di registrazione, mormorii, fruscio di foglie Soglia d'udibilit (laboratorio d'acustica)

TIPI DI RUMORECostante: rumore stabile o oscillante entro 3 dB Fluttuante: quando le variazioni superano i 3 Db Intermittente: quando il livello sonoro, per un tempo sufficientemente lungo (>1 sec), cade pi volte bruscamente al livello di rumore di fondo durante il periodo di osservazione Impulsivo: quando le variazioni del livello sonoro si verificano per un tempo inferiore ad un secondo.

La sicurezza sul lavoro e la tutela della salute dei lavoratori sono argomenti direttamente tutelati dallUnione Europea attraverso lemanazione di apposite direttive che devono essere recepite dagli Stati Membri. Anche il rumore un rischio professionale tutelato da apposite direttive europee.

DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2006, n. 195Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore). (G.U. n. 124 del 30 maggio 2006)

Art. 2 - Inserimento del titolo V-bis nel decreto legislativo n. 626 del 1994 1. Dopo il Titolo V del decreto legislativo n. 626 del 1994, inserito il seguente: Titolo V-bis PROTEZIONE DA AGENTI FISICI

Art. 49-bis - Campo di applicazione1. Il presente titolo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la

salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione alrumore durante il lavoro e in particolare per l'udito.

Art. 49-ter - Definizioni1. Ai fini del presente titolo si intende per: a) pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza C;

b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A) riferito a 20 (micro)gPa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,8h): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6, nota 2.

Art. 49-quater - Valori limite di esposizione e valori di azione 1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a: a) valori limite di esposizione rispettivamente: LEX,8h= 87 dB(A) ppeak= 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa); b) valori superiori di azione rispettivamente: LEX,8h= 85 dB(A) ppeak= 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa); c) valori inferiori di azione rispettivamente: LEX,8h= 80 dB(A) ppeak= 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa).

Art. 49-quater - Valori limite di esposizione e valori di azione 2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attivit lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che: a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A); b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attivit.

Obblighi del datore di lavoroArt. 49-quinquies: Valutazione del rischio 1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, il datore di lavoro valuta il rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare: a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo; b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 49-quater; c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore;

d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attivit svolta e fra rumore e vibrazioni;

Art. 49-quinquies: Valutazione del rischio e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni; f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformit alle vigenti disposizioni in materia; g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore; h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui responsabile; i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;

j) la disponibilit di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

Art. 49-quinquies: Valutazione del rischio

2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, pu fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione.7. La valutazione e la misurazione di cui ai commi 1 e 2 sono programmante ed effettuate con cadenza almeno quadriennale, da personale adeguatamente qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 8. In ogni caso il datore di lavoro aggiorna la valutazione dei rischi in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessit.

Art. 49-sexies: Misure di prevenzione e protezione1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione, mediante le seguenti misure: a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro.

Art. 49-sexies: Misure di prevenzione e protezione 2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 49quinquies, risulta che i valori superiori di azione sono oltrepassati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1. 3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse limitato, ove ci sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.

Art. 49-septies: Uso dei dispositivi di protezione individuali 1. Il datore di lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con misure di prevenzione fornisce i DPI per l'udito alle seguenti condizioni: a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione; b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i DPI per l'udito; c) sceglie DPI per l'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo; d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito. 2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare il rispetto dei valori limite di esposizione.

Art. 49-octies: Misure per la limitazione dell'esposizione 1. Se, nonostante l'adozione delle misure di prevenzione, si individuano esposizioni superiori ai limiti di esposizione il datore di lavoro: a) adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione; b) individua le cause dell'esposizione eccessiva; c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.

Art. 49-nonies: Informazione e formazione dei lavoratori 1. Il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento: a) alla natura di detti rischi; b) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio; c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione; d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate insieme a una spiegazione dei rischi potenziali; e) all'uso corretto dei DPI per l'udito; f) all'utilit e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all'udito; g) alla sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore

Art. 49-decies: Sorveglianza sanitaria

1. Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione.2. La sorveglianza sanitaria estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta o qualora il medico competente ne conferma l'opportunit. 3. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un lavoratore, l'esistenza di anomalie imputabili ad esposizione a rumore, il medico competente ne informa il datore di lavoro ed il lavoratore. 4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro: a) riesamina la valutazione del rischio; b) riesamina le misure volte a eliminare o ridurre i rischi; c) tiene conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio; d) adotta le misure affinch sia riesaminato lo stato di salute di tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione analoga.

CONTROLLO SANITARIO< 80 dBA: non previsto controllo sanitario. >80 85 dBA: visita medica generale ed esame audiometrico.

IL RUMORE SI MISURA IN DECIBEL A (dBA)

INDICANDO

CON

TALE

TERMINOLOGIA

CHE IL DATO OTTENUTO CORRETTO SECONDO LA CURVA DI ATTENUAZIONE DI

TIPO A RELATIVA ALLE CARATTERISTICHEUDITIVE DELLORECCHIO UMANO.

fig. 9

Nell'applicare i valori limite di esposizione, la determinazione dell'effettiva esposizione del lavoratore tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi individuali di protezione dell'udito indossati dal lavoratore.

I valori di esposizione che fanno scattare l'azione preventiva non tengono conto dell'effetto dei suddetti dispositivi.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER IL RUMORE

Inserti auricolari Cuffie antirumore

Caschi + cuffie

Cos come si verifica per la valutazione dei rischi, anche per la misura del rumore il D.Lgsl. 494/96, data la frequente variabilit dellambiente di lavoro, prevede un calcolo preventivo dellesposizione facendo riferimento a studi e misure standard riconosciuti validi da una commissione prevenzione infortuni,

indicando la fonte documentale di riferimento.

PATOLOGIA DA RUMORE

EFFETTI EXTRAUDITIVI

EFFETTI UDITIVI

EFFETTI EXTRAUDITIVI DEL RUMORE Reazione dallarme (transitoria) Reazione neurovegetativaIncrezione di adrenalina Tachipnea Tachicardia Aumento delle resistenze vascolari

Ipertensione arteriosa Malattie cardiovascolari Patologia da stress Nevrosi

EFFETTI UDITIVI DEL RUMORE

SCIVOLAMENTO TEMPORANEO DI SOGLIA

SCIVOLAMENTO PERMANENTE DI SOGLIA

SCIVOLAMENTO TEMPORANEO DI SOGLIARappresenta la cosiddetta fatica uditiva che si presenta fisiologicamente dopo esposizione ad alti livelli di rumore.In condizioni normali viene recuperato entro poco tempo, in ogni caso entro 16 ore dallesposizione. Ci introduce il concetto di riposo acustico.

SCIVOLAMENTO PERMANENTE DI SOGLIA Rappresenta la perdita permanente di parte o tutta la funzione uditiva per una lesione dellorgano delludito.

Se penso al nostro corpo com fatto, a quel che ci permette olfatto e tatto, la vista, ludito ed i sapori, se penso ai micro nervi, ai capillari, al prodigioso funzionare dogni cosa, mi sorge un dubbio: Dio, giapponese?Renzo Barbera

LA RIDUZIONE DEL NUMERO DELLE CELLULE CILIATE PORTA AD UNA RIDOTTA FUNZIONE DELLORGANO DELLUDITO, CIO UN DEFICIT UDITIVO DETTO:

IPOACUSIA

Una ipoacusia pu essere:TRASMISSIVA: danno alle strutture deputate al trasporto dellenergia meccanica (lesione del timpano o dellorecchio medio) PERCETTIVA: danno a carico delle cellule acustiche (lesione cocleare) MISTA: presenza di ambedue i danni

Fattori favorenti linsorgenza delle ipoacusie- Sesso (le donne sono meno colpite) - Et (presbioacusia) - Danni allorecchio medio (infettivi o traumatici) - Sostanze tossiche o farmaco ototossici (antibiotici: gentamicina, streptomicina, acido acetilsalicilico, benzene, tricloroacetilene, piombo)

La differenza tra i vari tipi di ipoacusia si evidenzia eseguendo un esame audiometrico sia per via aerea, per identificare il suono percepito, sia per via ossea per isolare leventuale quota di deficit derivante da patologie dellapparato di trasmissione.

IPOACUSIA DA RUMOREPer ipoacusia da rumore si intende un deficit uditivo di tipo percettivo (o neurosensoriale) per lesione delle cellule ciliate provocato da

esposizione professionale a livelli di rumoresuperiori a 80 dBA. Lipoacusia da rumore rappresenta quasi la met

delle denunce di malattia professionale.

CLASSIFICAZIONE MERLUZZI-PIRA-BOSI DELLE IPOACUSIE PROFESSIONALI

RINOSCIMENTO DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

Sistema tabellare: Presunzione legale del nesso causaleSistema probatorio: Sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 18 febbraio 1988

Il sistema tabellare risulta caratterizzato dai seguenti elementi:

tabella delle malattie professionali: occorre che si tratti di una malattia professionale contenuta in una tabella allegata al T.U.;nesso causale: deve esistere un nesso causale tra lavorazione morbigena e tecnopatia. Le malattie professionali devono essere contratte nell'esercizio ed a causa di determinate lavorazioni, con diretta derivazione dal lavoro e riconosciuto nesso di causalit; lavorazioni morbigene: occorre che le malattie protette siano contratte nell'esercizio e a causa di determinate lavorazioni specificate dal legislatore perch ritenute morbigene;

tutela infortunistica: occorre che per dette lavorazioni morbigene sussista la tutela obbligatoria contro gli infortuni;periodo d'indennizzabilit: la malattia professionale deve manifestarsi entro un determinato periodo di tempo dopo la cessazione dellesposizione, indicato dalla tabella allegata alla legge e fissato in in rapporto alle varie malattie professionali.

Decreto Presidente della Repubblica 13.04.1994, n.336 (G.U. n. 131 del 7 giugno 1994). Regolamento recante le nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura.Art. 1 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la tabella delle malattie professionali nell'industria e la tabella delle malattie professionali nell'agricoltura, allegati, rispettivamente, n. 4 e n. 5 al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituite dalle tabelle allegate al presente decreto, di cui formano parte integrante. NUOVA TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI DELL'INDUSTRIA E DELLAGRICOLTURA

Decreto Presidente della Repubblica 13 aprile 1994, n. 33650. Ipoacusia e sordit da rumoria) Martellatura, cianfrinatura, scriccatura, molatura ed aggiustaggio nella costruzione di caldaie, serbatoi e tubi metallici; b) picchettaggio e disincrostazione di contenitori metallici: vasche, cisterne, serbatoi, gasometri; c) martellatura sulle lamiere; d) punzonatura o tranciatura alle presse, prive di efficace cabinatura, di materiali metallici; e) prova al banco dei motori a combustione interna, priva di efficace cabinatura; f) prova dei motori a reazione e a turboelica, priva di efficace cabinatura; g) ribaditura di chiodi nella costruzione di carlinghe per aeromobili; h) frantumazione o macinazione ai frantoi, molini e macchine a pestelli, priva di efficace cabinatura di: minerali o rocce; clinker per la produzione di cemento; resine sintetiche per la loro riutilizzazione; i) fabbricazione di chiodi, viti e bulloni alle presse, prive di efficace cabinatura; l) filatura, torcitura e ritorcitura di filati, tessitura ai telai a navetta, privi di efficace cabinatura; m) taglio di marmi o pietre ornamentali con dischi di acciaio o con telai multilame, privi di efficace cabinatura; n) perforazione con martelli pneumatici ed avvitatura con avvitatori pneumatici a percussione; o) conduzione dei forni elettrici ad arco, privi di efficace cabinatura; p) formatura e disfattura in fonderia con macchine vibranti, prive di efficace cabinatura; q) sbavatura in fonderia con mole; r) formatura di materiale metallico con macchine prive di efficace cabinatura, mediante fucinatura e stampaggio; s) lavorazione meccanica del legno con impiego di seghe circolari, seghe a nastro, piallatrici e toupies, prive di efficace cabinatura; t) lavori in galleria con mezzi meccanici ad aria compressa; u) lavorazioni di martellatura, picchettaggio, cianfrinatura, scriccatura, molatura, ribattitura di chiodi, su qualsiasi parte metallica di nave a scafo metallico sia in costruzione che in riparazione, svolte a bordo; v) stampaggio di vetro cavo, privo di efficace cabinatura; x) prova delle armi da fuoco in ambiente privo di efficace cabinatura; z) conduzione delle riempitrici automatiche, prive di efficace cabinatura, per limbottigliamento in vetro o limbarattolamento in metallo di: birra, acque minerali, bevande analcoliche gassate.

Indennizzabilit dalla cessazione dellesposizione: 4 anni

Le malattie professionali, oggetto dell'obbligo assicurativo, sono quelle "contratte nell'esercizio e a causa" delle lavorazioni 1124/1965). Tra la malattia professionale e la prestazione lavorativa deve intercorrere un rapporto di causalit diretto e non tassativamente indicate (art. 3, D.P.R. n.

occasionale a produrre l'evento.Ci non esclude la concorrenza di uno o pi fattori concausali extraprofessionali, in determinate i quali possono fattori anzi di rappresentare, lesiva. condizioni,

potenziamento del rischio lavorativo e aumentarne l'efficacia

Per effetto della pronuncia costituzionale in vigore in Italia un sistema cosiddetto " misto" per il riconoscimento da parte dellInail delle malattie professionali cos articolato: per le "malattie tabellate", verificatesi entro il periodo massimo di indennizzabilit, una situazione di presunzione legale del nesso eziologico tra l'attivit lavorativa svolta e l'agente patogeno cui il lavoratore stato esposto; per le "malattie tabellate" verificatesi oltre il periodo massimo di indennizzabilit il lavoratore tenuto a provare l'eziologia professionale della malattia senza pi poter godere della presunzione legale.

Per le "malattie non tabellate", verificatesi in qualunque periodo, il lavoratore tenuto a provare l'eziologia professionale della malattia e in particolare le caratteristiche morbigene dell'attivit svolta e il nesso causale tra questa e la tecnopatia.La malattia professionale non tabellata dunque qualunque malattia la cui origine lavorativa deve essere provata dal denunciante in quanto non gode del vantaggio della presunzione legale d'origine. La prova deve riguardare: l'esistenza della malattia; l'adibizione ad una delle lavorazioni di cui agli artt. 1, 206, 207 e 208 del Testo Unico con riferimento all'agente patogeno;

l'esposizione al rischio mediante precisazione delle relative modalit (durata e intensit) e quindi delle mansioni svolte e delle condizioni di lavoro.

OBBLIGO DI DENUNCIA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI TABELLATE

DECRETO 27 aprile 2004Elenco delle malattie per le quali e obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dellart. 139 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni. Art. 1. 1. E approvato, nel testo allegato al presente decreto di cui forma parte integrante, lelenco delle malattie per le quali e obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dellart. 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni. 2. Lelenco e costituito: dalla lista I, contenente malattie la cui origine lavorativa e di elevata probabilita; dalla lista II, contenente malattie la cui origine lavorativa e di limitata probabilita; dalla lista III, contenente malattie la cui origine lavorativa e possibile. 3. Lelenco di cui ai commi precedenti sostituisce approvato con decreto ministeriale 18 aprile 1973. quello

LISTA I - MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA E' DI ELEVATA PROBABILITA'

GRUPPO 2 - MALATTIE DA AGENTI FISICIAGENTE01: RUMORE OTOLESIVO

MALATTIAIPOACUSIA PERCETTIVA BILATERALE

CODICE IDENTIFICATIVOI.2.01. H83.3