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Rivista di Informazione della Associazione Nazionale Riprese Esterne Televisive e Cinematografiche www.areweb.it Rivista Gratuita Riservata ai soli Soci N.18 Maggio 2005 Il Testo completo dell’Accordo SICUREZZA Il lavoratore è responsabile di eventuali incidenti sul lavoro CRITICare Elogio della caducità CONVENZIONI Attivata una polizza di Tutela Legale RASSEGNA STAMPA TFR o Fondi Pensione? TECNICA La tecnologia GPS e le sue applicazioni INFORMARE

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Rivista di Informazione della Associazione Nazionale Riprese Esterne Televisive e Cinematografiche

www.areweb.it

Rivista Gratuita Riservata ai soli Soci

N.18 Maggio 2005

Il Testo completo dell’Accordo

SICUREZZA

Il lavoratore è

responsabile di

eventuali incidenti

sul lavoro

CRITICare Elogio della caducità

CONVENZIONI

Attivata una polizza di

Tutela Legale

RASSEGNA STAMPA TFR o Fondi Pensione?

TECNICA

La tecnologia GPS e le

sue applicazioni

INFORMARE

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Informare n.18—Maggio 2005

ARE www.areweb.it

SEDE LEGALE

Via Antonio Labranca, 44 00123 ROMA

Fax 06233201365 Cellulare 3384937257

Presidente:

[email protected]

Massimiliano Massi: [email protected]

Segretario / Tesoriere [email protected]

Arianna Damiani: [email protected]

Consiglio Direttivo [email protected]

Pasqualino Gerlando: [email protected] Daniele Ruocco: [email protected]

Alfredo Aloisi: [email protected] Stefano Del Sasso: [email protected]

Marco Belella: [email protected] Francesco Pompeo: [email protected] Alessandro Resasco: [email protected]

Vicepresidente

[email protected]

Andrea Fratini: [email protected]

[email protected]

Direttore Responsabile Pasqualino Gerlando

Progetto Grafico Stefano Del Sasso

Redazione

Massimiliano Massi, Pasqualino Gerlando, Francesco Pompeo, Stefano Del Sasso, Giuseppe Posillico, Carlo Boninsegna.

Le vignette sono di Marco Belella,

Impaginazione Elettronica Stefano Del Sasso

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Informare n.18—Maggio 2005

Sommario Editoriale (3) L’angolo del Presidente (4) Il Nuovo Contratto RAI (6) Regalo di Natale Il testo completo dell’Accordo I nuovi accordi (13) Firmato il nuovo accordo sulla Gratifica Semestrale Sicurezza (14) Il lavoratore è corresponsabile di eventuali incidenti sul lavoro CriticARE (23) Elogio della caducità Convenzioni (24) Tuteliamoci! Rassegna Stampa (28) TFR o Fondi Pensione? (28) RAI Premio di 350 mila Euro a Cattaneo (29) RAI su Auditoium di Torino (29) Governo: Berlusconi punta su privatizzazione RAI e Poste per fare cassa (30) Tecnica (34) La tecnologia GPS e le sue applicazioni Normative (36) L’orario di lavoro ed il nuovo regime delle ferie Utilità (39) Comunicati Risultato elezioni direttivo 2004 (22) Sullo Sciopero di Bormio (31) I problemi delle Riprese Esterne di Milano (32) Sulla “Gratifica Semestrale” (38)

L’otto dicembre 2004 è venuto a mancare ai suoi cari e a tutti noi il nostro Amico e Collega

Fabio Michelangeli

I tanti anni passati insieme non ci faranno dimenticare la sua allegria e amicizia .

Il suo ricordo sarà sempre vivo in noi.

Ciao Fabio

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Informare n.18—Maggio 2005

Editoriale

S ono molto contento di poter scrivere questo articolo, perché significa che la rivi-sta Informare è finalmen-

te uscita. L’ultimo numero risale a ben quattro anni fa: nel frattempo abbiamo sopperito con il sito inter-net che conta migliaia di accessi l’anno, e con la famosa mailing list “Are News” che conta circa 300 iscritti; questo per farvi capire quale sia la penetrazione delle nostre co-municazioni. La linea editoriale che seguiremo da questo numero ci porterà una rivista con minimo 40 pagine, che avrà al suo interno varie rubriche, vignette, news e informazioni associative per i soci. Ovviamente tutto questo con l’aiuto di tutti voi, per cui vi chiedo sin da oggi di farci pervenire i vostri arti-coli per il prossimo numero, che

uscirà ogniqualvolta avremo abba-stanza notizie da diffondere. In fondo uno dei motivi per cui è nata l’Associazione è l’informazione, se oggi molti lavora-tori della Rai sono a conoscenza degli accordi, delle leggi e delle nor-mative, lo si deve in parte a l’ARE, che con la sua rivista (il primo nu-mero è del 1994), i suoi comunicati e successivamente con l’ausilio di Internet, ha reso un servizio a tutti. Per il futuro dovremmo migliorare la nostra diffusione e potenziare i nostri strumenti di informazione. Voglio infine ringraziare l’insostituibile Stefano che rende possibili tutte le mie/nostre idee, e a volte, ma non bisogna dirglielo, le migliora.

□ Pasqualino Gerlando [email protected]

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la precettazione nei servizi pubblici ...“ESSENZIALI”

La RAI e Toglietemi tutto ma

non il mio FESTIVAL

Nomina del Consigliere Regionale

Milano

Dopo un’attenta riorganizzazione della sede ARE di Milano, che ha portato alla nomina dei Rappre-sentanti di Squadra, gli stessi, come previsto dal Regolamento delle Sedi Regionali, hanno eletto il nuovo Consigliere Regionale nella persona del Sig. Fabio Dalbue . E’ possibile contattare il neore-sponsabile della sede di Milano all’email: [email protected]. Il Direttivo dell’ARE porge i propri auguri di buon lavoro.

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L’Angolo del Presidente

D opo alcuni anni, a grande richiesta, torna ad essere pubblicata la rivista InformARE.

Sono davvero felice che ciò avven-ga perché questo rappresenta un segnale forte dell’ottima salute di cui gode la nostra Associazione nonché del rinnovato impegno da parte dei tanti soci che collaborano alla stesura del giornale. E’ vero che in assenza della rivi-sta, le informazioni agli associati sono state puntualmente fornite via e-mail (il che continuerà ad avve-nire), ma è altrettanto vero che l’esistenza di una rivista consente di fornire notizie tecniche, sinda-cali e di attualità aziendale con maggiori approfondimenti e sicu-ramente con una più ampia e capil-lare diffusione. E poi credo che avere qualcosa da sfogliare, facen-dosi magari anche una risata con le vignette, abbia tutto un altro fasci-no. Sono altresì convinto che la rivista sia un mezzo importante di aggre-gazione ed unione fra le diverse figure professionali che fanno par-te delle Riprese Esterne e che la nostra Associazione accorpa. Nella nostra Azienda, a fianco dei sindacati “istituzionali” sono sorte – negli ultimi anni – molte Asso-ciazioni Professionali, che sono il vero valore aggiunto alla dialettica sulle problematiche lavorati-ve. Il motivo di ciò è, proba-bilmente, da ricercare nella poca fiducia che – non solo nella nostra Azienda, ma nel mondo del lavoro in generale – i lavoratori hanno dei patro-nati. In particolare, in RAI, dove le realtà lavorative sono molteplici nei vari reparti an-che relativamente ad identi-che figure professionali, i sin-dacati sono poco presenti pro-prio a causa della mancanza di conoscenza dei problemi specifici dei diversi settori. E’

evidente che alla mancanza di co-noscenza delle singole realtà corri-sponde una carenza di tutela sinda-cale, alla quale cercano di supplire le diverse associazioni. Molte di queste sono negli anni sparite o confluite in altre. L’ARE, grazie ad una attenta poli-tica ed all’impegno dei suoi iscrit-ti, è riuscita invece a crescere mol-to ed ad ottenere risultati impor-tanti per i lavoratori delle riprese esterne. Oggi siamo presenti in quasi tutte le sedi e – cosa a mio avviso molto importante – abbiamo iscritti ap-partenenti a tutte le figure profes-sionali operanti nelle Riprese E-sterne. Ed è proprio l’unione che siamo riusciti a portare fra le diverse fi-gure professionali appartenenti alle Riprese Esterne che ha accresciuto la forza della nostra Associazione e – di conseguenza – il nostro po-tere contrattuale. Forse non tutti i soci sono al cor-rente dell’aumento della “gratifica semestrale” (il testo dell’accordo è pubblicato a pag. 13) ottenuto an-che grazie all’impegno profuso dall’Associazione per questa trat-tativa di cui, peraltro, abbiamo già parlato nel comunicato n. 135 del 22 marzo. Ricordo questo solo a conferma del fatto che, pur non essendo un

Sindacato, siamo riusciti ad essere determinanti in alcune trattative con la RAI, riuscendo – nel con-tempo – a forzare il sistema sinda-cale del “con noi o fuori”. Possiamo quindi dire che l’ARE opera “pro ara et focis” per la casa e il focolare, ovvero: solo per le Riprese Esterne. Sì, molti ci accusano di essere set-tari: forse questo è un po’ vero o forse cerchiamo soltanto di portare maggiore attenzione ad un reparto che da’ molto a questa Azienda, ma che in sede di trattative sinda-cali viene troppo spesso dimenti-cato. Come già detto l’ARE non è strut-turato come un Sindacato ed è pro-prio per questo motivo che serve l’impegno e la partecipazione di tutti i soci. Una cosa ci accomuna ai Sindaca-ti: la quota associativa. La nostra, che ovviamente è di 10 volte infe-riore, ci permette comunque di sostenere diverse azioni in favore dei soci come, ad esempio, dare in alcuni casi assistenza legale agli iscritti; ma principalmente ci per-mette di fornire informazioni ai soci mediante l’invio di e-mail o la pubblicazione di questa rivista: di creare e rafforzare quindi sempre di più quel legame fra tutte le figu-re professionali delle riprese ester-ne di tutte le sedi d’Italia, caratteri-

stica che – come detto – è stata la nostra forza che ci ha permesso di emergere fra le altre associazioni, crescere e consolidare la nostra posizio-ne all’interno della Azienda. L’augurio che rivolgo alla nostra Associazione è pertan-to di continuare in questa direzione, invitando tutti i soci ad un apporto fattivo e costruttivo.

□ Massimiliano Massi [email protected]

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Elicottero con Testata WesCam

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Informare n.18—Maggio 2005

Il nuovo Contratto RAI

IPOTESI DI ACCORDO In data 23 dicembre 2004 in Roma,

tra la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., Rai Way S.p.A., Rai Sat S.p.A., Rai Cinema S.p.A., Rai Click S.p.A. e Rai Net S.p.A., assi-stite dall'Unione degli Industriali di Roma

e SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UIL-COM-UIL, assistite dalle rispettive strutture territoriali e dal coordina-mento nazionale RAI Si è stipulata la seguente ipotesi immodificabile di accordo di rin-novo del contratto collettivo di la-voro dell'8 giugno 2000, la cui ap-plicazione è subordinata all'appro-vazione dei competenti organi a-

ziendali e dei lavoratori delle So-cietà del gruppo. PROTOCOLLO DI INTESA Nell'affrontare il rinnovo del Con-tratto Collettivo di Lavoro per Quadri, Impiegati e Operai del Gruppo Rai, le parti contraenti hanno preliminarmente convenuto sull’importanza e delicatezza della trattativa, con riferimento al suo intrinseco valore, ma, in particola-

Dopo le “assemblee farsa” i Sindacati firmano il contratto nonostante i NO!

Regalo di NATALE! … e lo SNATER rilancia

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Il testo completo dell’Accordo

Il 31 dicembre 2003 è stata la data di scadenza del Contratto Collettivo di lavoro firmato nel 2000. Dopo quasi un anno di vacanza con-trattuale, il 23 dicembre 2004 viene firmato, dai Sindacati Confederali, dall’UGL e dal LIBERSIND, ma senza l’accordo con lo SNATER, il nuovo Contratto.Un regalo di Natale, dice qualcuno, ma… per l’Azienda, crediamo noi. La firma si è raggiunta nonostante una serie di assemblee presso tutte le sedi, dalle quali risultava evidente un forte malcontento nei confronti di un rinnovo di questo tipo e senza alcuna intenzione, da parte dei Sindacati firmatari, di prendere in considera-zione alcuna critica proveniente dalla base. In questo Contratto (del quale di se-

guito pubblichiamo il testo comple-to), sono troppe le assenze: non c’è un adeguato recupero economico rispetto al reale aumento del costo della vita, non c’è la tanto sospirata revisione della trasferta rimandata, come al solito, alle cosiddette code contrattuali, non c’è nessuna indica-zione credibile sulla riclassificazione del personale (solo un impegno a discuterne in seguito), non c’è alcun riferimento ai livelli occupazionali in vista di una eventuale ma quantomai vicina privatizzazione, non c’è alcu-na garanzia relativa alle assunzioni dei tanti lavoratori precari, senza parlare dell’indegno articolo SEDI REGIONALI che prevede le “Mansioni Aggiuntive”. Quindi un Contratto che si caratteriz-za, oltre che per il modo in cui si è

svolta tutta la discussione, soprattut-to per le assenze, per il suo basso profilo e per la sempre maggiore distanza da quelle che sono le reali esigenze e richieste dei lavoratori. A tutto questo ed a fronte di un refe-rendum effettuato presso tutte le sedi Rai, si oppongono, anche se goffa-mente e con poco costrutto, almeno per ora, lo SNATER, lo SNAP, ed altre Associazioni. Dopo alcuni scioperi contestati da alcuni, ma a cui ha aderito una gran-de quantità di lavoratori, si attende ancora che qualcosa si muova, ma… il regalo ormai è stato fatto!

□ Stefano Del Sasso [email protected]

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re, al quadro di profondo muta-mento nel quale esso si inquadra. Il processo di riorganizzazione del-l'Azienda avviato a partire dal 1° ottobre 2004 ha determinato una fase di cambiamento nella struttura e nei processi che regolano la vita dell'Azienda medesima, a partire dal quale le parti convergono in ordine alla prospettiva di definire, tramite lo strumento degli accordi da sottoscrivere, un nuovo sistema di regole. Inoltre, è da considerare, rispetto alle vicende del Gruppo, l'entrata in vigore della nuova legge di si-stema che, oltre a regolare elementi di novità del sistema radiotelevisi-vo, come ad esempio il ed. digitale terrestre, ha determinato i presup-posti per un cambiamento anche dell'assetto societario, dando l'av-vio all'ingresso di soggetti privati nel capitale. Di fronte a tale quadro di riferi-mento, le parti hanno concordato sulla necessità di sostenere un con-fronto che abbia lo scopo di garan-tire l'equilibrio - sociale ed econo-mico - per la parte di competenza del tavolo. A questo proposito, le parti mede-sime si sono date atto, nella stipula del presente accordo, del comune impegno di individuare come o-biettivo primario e condiviso quel-lo della tutela dell'occupazione e della professionalità presente all'in-terno dell'Azienda. A tale riguardo, l'Azienda è sin d'ora in grado di confermare i livelli occupazionali attuali con riferimento al 2005. Pur nella esigenza di dover indivi-duare fasi diverse e successive nel-le quali definire i molteplici aspetti da regolare, dunque, le parti hanno inteso delineare un percorso nego-ziale - parte del quale di immediata attuazione e parte da proseguire e definire entro il 31 maggio 2005 - del quale la condivisione rappre-

senta valore fondante e volto com-plessivamente alla ricerca di equili-bri e soluzioni finalizzate alla piena occupazione e valorizzazione delle risorse a tempo indeterminato e a tempo determinato presenti in A-zienda. RELAZIONI AZIENDA SIN-DACATO Le parti si danno atto dell'esigenza di adeguare il sistema di relazioni industriali in vigore, sottoscritto l'8 giugno 2000, da un lato al mutato assetto organizzativo dell'Azienda e, dall'altro, al mutato scenario nel quale l'Azienda è chiamata ad ope-rare, che richiede maggiore effica-cia ed efficienza nell'espletamento delle attività afferenti le relazioni sindacali. In particolare, appare necessario ricondurre nell'ambito di un unico contesto le attività attualmente di competenza di svariati e differen-ziati organismi di fatto non attivati o attivati in modo non rispondente alle attese e alle necessità effettive. A tale proposito, viene istituita una Commissione Paritetica Azienda Sindacato che ricomprende tutte le funzioni demandate, in via ordina-ria, alle parti. In particolare, ci si riferisce alla trattazione di questioni di carattere generale di interesse sindacale, alle informative - espressamente previ-ste dai protocolli o puntualmente richieste dalle OO.SS. -; all'interno di tali macro temi, dovranno essere comprese anche le tematiche atti-nenti la Salute e Sicurezza nei luo-ghi di lavoro, nonché le materie attualmente di competenza dell'Os-servatorio Nazionale di cui al pun-to 2. del Sistema di Relazioni Indu-striali ex Accordo 8 giugno 2000. In relazione a quanto precede, sono da intendersi abrogate le disposi-zioni di cui ai punti 2. e 5.1. del citato Accordo 8 giugno 2000.

Resta espressamente esclusa dalla competenza della Commissione Paritetica la trattazione delle ver-tenze individuali, che verranno promosse dalle OO.SS. secondo le modalità tuttora in atto. A prescindere dei livelli di interlo-cuzione delle OO.SS. sulle materie di cui al punto 1.1 dell'Accordo 8 giugno 2000, capitolo Relazioni Industriali, le relative questioni potranno comunque essere affron-tate anche in sede di Commissione Paritetica. La Commissione si riunirà una vol-ta ogni tre mesi, con un ordine del giorno che dovrà essere definito anche sulla base delle indicazioni e richieste al riguardo avanzate dalle OO.SS. e chiuso almeno 15 giorni prima della data dell'incontro. Nel caso in cui i temi in discussio-ne comprendano questioni di livel-lo locale a rilevanza nazionale, la Commissione sarà all'occorrenza integrata da un componente della R.S.U. competente per ciascuna delle OO.SS. firmataria del presen-te accordo. I permessi sindacaci per la parteci-pazione alla Commissione Pariteti-ca sono da intendersi rilasciati a titolo di permesso per incontri con la Direzione Aziendale. Le richieste di incontro su temi specifici dovranno essere riportate all'interno dell'ordine del giorno della Commissione Paritetica, fatta eccezione per le procedure di con-ciliazione riferite alla proclamazio-ne di scioperi (v. accordo 22 no-vembre 2001) e le questioni che, per loro natura, debbono essere trattate in periodi di tempo precisi e in alcun modo rinviabili. Vengono confermati due livelli relazionali: il primo, nazionale, troverà la sua sede, appunto, nella Commissione Paritetica, con le limitate eccezioni sopra richiamate,

Il nuovo Contratto RAI

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Informare n.18—Maggio 2005

Il nuovo Contratto RAI e il secondo, locale, che continuerà a trattare le questioni che oggi già gli sono proprie. In relazione a quanto precede, si confermano i contenuti del vigente sistema di relazioni industriali, li-mitatamente a quanto segue e tenu-to conto delle modifiche automati-camente derivanti dall'istituzione della Commissione Paritetica, con particolare riferimento a modalità, tempistica e sede dei relativi incon-tri tra Azienda e Sindacato: A) materie di confronto a livello

nazionale (punti 1.1 e 1.2 Ac-cordo 8 giugno 2000, capitolo Relazioni Industriali), da inte-grare con la competenza in ma-teria di interpretazione, integra-zione e applicazione delle nor-me contrattuali e, in genere, degli accordi stipulati a livello nazionale;

B) materie di confronto a livello

locale (punto 1.3); a tale riguar-do, in funzione delle modifiche organizzative intervenute a de-correre dal 1° ottobre 2004, l'in-terlocuzione delle OO.SS. nelle materie in esame avverrà con le strutture aziendali competenti, e in particolare:

per la produzione televisiva, la

funzione Personale della Direzione della Produzione;

per la produzione radiofonica con la funzione Risorse Ra-diofoniche della Direzione della Radiofonia;

per le Sedi Regionali con i Direttori di Sede ed, even-tualmente, rappresentanti della Direzione Coordina-mento Sedi;

per le attività amministrative e di staff con le competenti strutture della Direzione Ri-sorse Umane e Organizza-zione;

per le Società del Gruppo diver-se da Rai s.p.a. con i rispetti-vi responsabili del Persona-

le. C) procedure di conciliazione delle

controversie individuali e pluri-me (Punto 3.). Quanto alle controversie pluri-me, l'eventuale esame della controversia in terza istanza avverrà in sede di Com-missione Paritetica;

D) Commissione Pari Opportunità (punto 5.2). Occupazione- Lavoratori a tem-po determinato In aggiunta a quanto contenuto nel documento di premessa del presen-te accordo, l'Azienda ha preso po-sitivamente atto della richiesta a-vanzata dalle OO.SS. in merito all'attivazione di un percorso teso ad affrontare il tema dei lavoratori a tempo determinato. A tale proposito, le parti hanno concordato di avviare un confronto entro la fine del mese di gennaio 2005. In particolare, le OO.SS. hanno chiesto che tale confronto si artico-li sulle materie di seguito indicate: definizione della durata dei

contratti a tempo determinato da bacino; impegno pluriennale garantito; riconoscimento dei diritti so-

ciali quali Assistenza sanitaria inte-grativa, CRAIPI, indennità di ma-lattia, pagamento dei contributi utili ai fini dell'indennità di disoc-cupazione; estensione di istituti contrattua-

li quali il premio di risultato, il ri-conoscimento dell'anzianità di clas-se di inquadramento; verifica annuale dell'assorbimento nell'organico a tempo indetermina-to secondo le priorità già previste dagli accordi di bacino.

A tale proposito, l'Azienda, preso atto delle richieste di cui sopra, si è

impegnata a presentare alle OO.SS. un progetto complessivo di disci-plina della materia. Le parti si danno atto, peraltro, che l'impianto economico del presente accordo consente di dare ai lavora-tori a tempo determinato un impor-tante segnale di attenzione sotto il punto di vista retributivo. Lettera alle OO.SS. Spett.li SLC - CGIL FISTEL-CISL UILSIC – UIL Facciamo riferimento alle intese intercorse durante le trattative rife-rite al rinnovo del Contratto Collet-tivo di Lavoro per gli impiegati ed operai della Rai, in ordine all'esi-genza di garantire attenzione a tutti i comparti produttivi dell'Azienda e, in particolare, alla situazione dei Centri di Produzione di Torino e Napoli che, fisiologicamente, in funzione degli assetti della produ-zione radiofonica e televisiva ita-liani, presentano, in generale, alcu-ni aspetti di criticità in merito alla effettiva possibilità di ospitare pro-duzioni in grado di saturarne piena-mente le rispettive potenzialità, che, pure, negli ultimi anni, sono state sfruttate in maniera che si valuta assai proficua. In relazione a quanto precede. Vi confermiamo di concordare sull'op-portunità che le questioni attinènti gli impegni produttivi dei citati Centri di Produzione di Torino e "Napoli siano * oggetto di incontri a livello nazionale che si tengano in sede locale e siano anche finaliz-zati ad inserire tali impegni in un quadro complessivo armonico e rispettoso delle proporzioni e delle capacita produttive di ciascun cen-tro, ferma restando la salvaguardia dei complessivi interessi aziendali e delle opportunità di business del-l'Azienda. Con i migliori saluti.

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SEDI REGIONALI Le parti - nel darsi atto della neces-sità di dare concretamente seguito alle dichiarazioni di principio più volte enunciate e condivise in ordi-ne alla centralità del territorio nel-l'ambito del servizio pubblico ra-diotelevisivo - hanno concordato sull'opportunità di avviare, nell'am-bito del processo di rivalutazione delle sedi regionali, la revisione dell'area delle riprese televisive. Su tale terreno esse hanno indivi-duato spazi di valorizzazione e ar-ricchimento delle risorse professio-nali presenti in Azienda, nonché l'opportunità concreta di riportare all'interno dell'Azienda medesima alcune attività - o almeno parte significativa di esse - oggi svolte in appalto o, comunque, con il contri-buto di risorse esterne. In particolare, si è concordato quanto segue:

previa verifica tra Direzione azien-

dale e R.S.U. sulla situazione dei carichi di lavoro presenti e compatibilmente con l'organico disponibile, all'interno di tutte le sedi regionali verrà effettuata una selezione del personale in-terno con qualifica di tecnico (esclusi i coordinatori) e di spe-cializzato della produzione, al fine di individuare quattro lavo-ratori che, in aggiunta alle man-sioni attualmente svolte, prov-vederanno, con camera in posta-zione fissa, ad effettuare riprese in studio e in esterno, queste ultime riferite esclusivamente a produzioni di rete o consistenti nella mera ripresa di eventi, collegamenti in diretta, stand up, sotto la guida di un regista, con esclusione delle riprese con modalità ENG e che in ogni caso prevedano la confezione di immagini per servizi giornalisti-ci destinate ai notiziari e alle

rubriche giornalistiche, regiona-li e nazionali;

il processo di selezione di cui al punto che precede verrà avviato entro 60 giorni dalla sottoscri-zione del presente accordo e l'attribuzione delle relative mansioni aggiuntive partirà en-tro 30 giorni dalla conclusione di tale processo ed avrà valenza sperimentale fino al 30 giugno 2006, al fine di poter valutare le effettive conseguenze sul volu-me degli appalti, nonché la compatibilità con i preesistenti carichi di lavoro;

le attività aggiuntive verranno re-tribuite con una indennità di 50 euro lordi mensili per 12 mensi-lità, comprensiva di ogni istituto legale e contrattuale; -fermo restando/1 che l'applicazione avverrà esclusivamente nell'am-bito delle Sedi Regionali, al termine del periodo di speri-mentazione verrà avviata una verifica a livello locale; i risul-

Il nuovo Contratto RAI

Informare n.18—Maggio 2005 9

La RAI e …

le mansioni … “AGGIUNTIVE”!

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Informare n.18—Maggio 2005

Il nuovo Contratto RAI

tati della verifica saranno poi trasferiti alla Commissione Pa-ritetica Nazionale;

le opportunità d’inquadramento del personale di produzione delle sedi regionali prenderanno a riferimento i criteri adottati per il personale dei CPTV.

RICLASSIFICAZIONE Le parte convengono che, a decor-rere dal 1° febbraio 2005, la Com-missione Paritetica inizierà ad esa-minare i temi legati alla riclassifi-cazione del personale, ivi compresi i quadri, per completare il processo iniziato con il CCL dell'8 giugno 2000. Le modifiche dei livelli di inquadramento del personale a-vranno decorrenza dal 1° gennaio 2006. FORMAZIONE CONTINUA/FONDIMPRESA Le parti si impegnano ad incontrar-si entro il 31 marzo 2005 per defi-nire un piano propedeutico all'uti-lizzo delle risorse disponibili per i progetti di formazione continua. FORMAZIONE-DIRITTO AL-LO STUDIO Le parti si impegnano a definire entro il 30 giugno 2005 una disci-plina organica della materia anche in relazione a quanto previsto dalle disposizioni di legge. ASSEMBLEE INDETTE DAL-LE RSU Con riferimento agli accordi sulle ed. agibilità sindacali sottoscritti nel 1998 le parti interpretando in via autentica quanto definito alla lettera g) chiariscono che le sei ore annue di assemblea relative alle RSU possono essere indette da tale organismo esclusivamente a mag-gioranza dei componenti. Si ribadisce per tanto che eventuali assemblee richieste da singoli rap-presentanti dovranno essere auto-

rizzate dalle segreterie nazionali/territoriali ed imputate al loro mon-te ore. SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Nel confermare che la tutela della salute e della sicurezza dei lavora-tori è un obiettivo di primario inte-resse aziendale sul quale continue-rà ad essere prestata la massima attenzione, si evidenzia che la ma-teria è disciplinata dalla legge e non può essere oggetto di negozia-zione tra le parti. Eventuali verifiche e proposte sul tema potranno essere comunque portate all'attenzione della Com-missione Paritetica. Le parti convengono che i rappre-sentanti dei lavoratori per la sicu-rezza possano indire assemblee sui temi attinenti al loro incarico, in aggiunta a quelle riconosciute alle R.S.U., nei limiti di due ore annue. PERMESSI Le parti convengono che i PR e il PG potranno essere fruiti in manie-ra frazionata mediante permessi della durata di due ore che, peral-tro, non potranno essere legati ad altre causali di assenza. I permessi per handicap di cui al-l'art. 33, L. 104/92, e successive modifiche ed integrazioni, nonché i riposi orari per allattamento, non comportano una riduzione della spettanza di ferie annue. DETERMINAZIONE CONFI-NE TRA LAVORO GIORNALI-STICO E NON Le parti si impegnano a definire, entro il 30 giugno 2005, più precisi confini tra le attività di natura gior-nalistica e quelle di natura non giornalistica al fine di una coerente individuazione delle mansioni del personale disciplinato dal C.C.L quadri impiegati e operai.

RAI-TRADE Nell'obiettivo di completare il pro-cesso di estensione del C.C.L. a tutte le Società del gruppo le parti confermano la volontà di applicare tale contratto anche a Rai - Trade e a tal fine si incontreranno entro il 28 febbraio 2005 per analizzare i termini e le modalità di estensione nei limiti di compatibilità. In ogni caso ai dipendenti di Rai - Trade verranno applicati i medesi-mi benefici economici derivanti dal presente accordo e con le stesse decorrenze, seppur adattati alla diversa realtà organizzativa. INDENNITÀ MANCATA LIMI-TAZIONE ORARIO DI LAVO-RO In applicazione di quanto convenu-to con gli accordi sottoscritti in data 16/04/2003 e 27/05/2003 ed al fine di armonizzare i trattamenti economici e normativi del persona-le che svolge attività analoghe in contesti similari, viene riconosciuta con decorrenza 01/01/2005 l'inden-nità mancata limitazione orario di lavoro alle seguenti categorie di dipendenti. Al personale impiegatizio inserito

nell'ambito degli uffici di ge-stione del personale di produ-zione delle riprese interne e del-le riprese esterne di Milano, Napoli e Torino qualora l'orario di lavoro sia programmato in turni di lavoro 7 giorni su 7.

Al personale impiegatizio inserito nell'ambito degli uffici di ge-stione del personale di produ-zione dedicato alle testate gior-nalistiche televisive nazionali - in considerazione della peculia-rità dell'attività svolta e delle analogie con gli uffici di produ-zione dei Centri di Produzione – qualora l'orario di lavoro sia programmato in turni di lavoro 7 giorni su 7.

Agli specializzati tecnologici elet-

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tricisti e termofrigoristi e ai tec-nici delle centrali elettriche, telefoniche e condizionamento che operano a supporto delle aree produttive (p.e. Saxa Ru-bra, Teulada, ecc), qualora l'o-rario di lavoro sia programmato in turni di lavoro 7 giorni su 7.

*****

Al personale di RAI WAY cui e1 stata riconosciuta la somma di 9-5,00 euro l.m. in applicazione di quanto convenuto con gli accordi di aprile e maggio 2003, tale som-ma verrà sostituita dalla indennità mancata limitazione orario di lavo-ro, con decorrenza 1/01/2005.

***** Al personale inserito nell'ambito dell' "allestimento stu-di" (scenografia, costumi e trucco) dei Centri di Produzione che alla data di sottoscrizione del presente accordo non beneficia dell'indenni-tà mancata limitazione orario di lavoro, in considerazione della pe-culiarità del lavoro svolto a diretto contatto con la produzione, in ana-

logia con il personale direttamente impegnato nella produzione televi-siva operante nella medesima strut-tura, viene riconosciuta la predetta indennità con decorrenza 1-/01/2005, ad eccezione del perso-nale impiegatizio. Le parti conferivano che l'assegna-zione dell'indennità al personale sopra citato costituisce una ecce-zione al principio della attribuzione della indennità mancata limitazione orario di lavoro al solo personale operante direttamente in produzio-ne, con una pianificazione di turni di lavoro 7 giorni su 7, e non potrà essere estesa in via analogica ad altre realtà. NOTA A VERBALE Le parti si incontreranno entro il 28 febbraio al fine di valutare l'even-tuale attribuzione della indennità mancata limitazione orario di lavo-ro al personale impiegatizio ope-rante nell'ambito di uffici di gestio-ne del personale di produzione del-la Direzione Radiofonia, nonché agli impiegati addetti alla "gestione impianti di illuminazione e produ-zione/gestione materiale" (ed. par-co lampade) nell'ambito della Dire-

zione Produzione TV, qualora ope-rino con modalità analoghe al per-sonale indicato alla lettera a).

INDENNITÀ 8% Ai capi operai assegnati al livello 3 viene riconosciuta l'indennità di cui al comma 3 della nota a verbale inserita all'art INDENNITÀ MAG-GIORI PRESTAZIONI del CCL 8/06/2000. NOTA A VERBALE Le parti si incontreranno entro il 28 febbraio al fine di valutare l'even-tuale attribuzione della indennità 8% ai tecnici di livello 3 e 2 dei settori di manutenzione della Dire-zione Acquisti e Servizi. OMOLOGAZIONE REGIME MAGGIORAZIONI Sempre nell'ottica di pervenire ad una migliore omogeneizzazione dei trattamenti economici e normativi tra categorie di dipendenti operanti in medesimi contesti produttivi, anche a seguito di quanto già defi-nito con l'accordo del 18/07/2002, si conviene di inserire a decorrere

Il nuovo Contratto RAI

Informare n.18—Maggio 2005 11

Cosa ci è piaciuto

1. L’estensione dell’8% ad alcune categorie di lavoratori; 2. Il seppur goffo tentativo di omogeneizzare i

trattamenti salariali; 3. La possibilità di usufruire di permessi retribuiti (PR)

anche per sole 2 ore.

Cosa NON ci è piaciuto

1. non c’è un adeguato recupero economico rispetto al reale aumento del costo della vita;

2. non c’è la tanto sospirata revisione della trasferta; 3. non c’è nessuna indicazione credibile sulla

riclassificazione del personale; 4. non c’è alcun riferimento ai livelli occupazionali; 5. non c’è alcuna garanzia relativa alle assunzioni dei

tanti lavoratori precari; 6. Le “Mansioni Aggiuntive” nelle SEDI REGIONALI.

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Informare n.18—Maggio 2005

Il nuovo Contratto RAI

dal 1/01/2005 -per il personale pre-cedentemente regolato dall'ari 13 del CCL 6/4/1995 e per quello ed esso equiparato - il forfait (derivante dalla differenza tra le indennità del 33% e del 25% del CCL 6/4/1995 e la indennità dell'8-% che, a norma del CCL 8/6/2000, le sostituisce) nella base di calcolo delle maggiorazioni, con i medesi-mi criteri ed entro i limiti previsti per il personale precedentemente regolato dall'art 12 lett. a) del CCL 6/04/1995. GARANZIA MAGGIORAZIO-NI EX ACC. 18/7/02 Le parti convengono di riconoscere anche per la prossima vigenza con-trattuale la somma compensativa delle eventuali differenze retributi-ve tra precedente ed attuale sistema di remunerazione delle maggiora-zioni ai sensi di quanto disposto al comma 4 del paragrafo "omologazione del regime delle maggiorazioni" dell'accordo 18-/07/02. UNA TANTUM In assorbimento ed in sostituzione di quanto previsto dal Protocollo

23/7/1993 in tema di carenza con-trattuale, ai lavoratori in servizio a tempo indeterminato alla data o-dierna, proporzionalmente ai perio-di di servizio effettivamente presta-ti nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2004, verrà corrisposto un importo "una tantum" - riferito al parametro del livello 4 -pari a euro 400,00 I. che verrà erogato con le competenze del mese di febbraio 2005. PRIMO BIENNIO ECONOMI-CO Si conviene di procedere ad un au-mento dei minimi tabellari nei se-guenti termini, riferiti al parametro del livello 4: incremento di euro 44,00 l.m. con

decorrenza 01/10/2004. Per tale incremento non troverà applica-zione la rivalutazione degli au-menti periodici di anzianità di cui al punto 3 dell'ari 27 del c.c.l.

ulteriore incremento di euro 44, 00 l.m. con decorrenza 01/01/2005. Per tale incremento la rivaluta-zione degli aumenti di anzianità di cui all'articolo sopra indicato avverrà esclusivamente con ri-ferimento ai primi cinque au-

menti maturati dalla data di as-sunzione e pertanto non verrà applicata per gli aumenti bien-nali maturati e maturandi che eccedano il quinto in vigenza contrattuale.

Lettera alle OO.SS. Vi confermiamo che, per i lavora-tori in servizio a tempo indetermi-nato, il maggior costo della polizza triennale FASI relativo al 2005 - nella misura di euro 140,00 annui per ciascun dipendente associato - verrà sostenuto dall'Azienda. Con riferimento al maggior costo della polizza relativo al restante biennio 2006-2007, Vi comuni-chiamo che l'argomento sarà ogget-to di definizione in occasione del confronto tra le parti che affronterà il biennio economico 2006-2007. DECORRENZA E DURATA L'odierno contratto collettivo di lavoro scadrà il 31 dicembre 2005 per la parte retributiva e il 31 di-cembre 2007 per la parte normati-va.

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TABELLA RIASSUNTIVA AUMENTI BIENNIO 2004 - 2005

Livello Parametro Minimo

Stipendio al 1/1/03

Incremento retributivo

2004

Incremento retributivo

2004

Minimo Stipendio al 1/1/04

Minimo Stipendio al 1/1/05

UNA TANTUM

Totale in-cremento retributivo

biennio 2004-2005

A 219 €. 1115.18 €. 60.12 €. 60.12 €. 1174.30 €. 1235.42 €. 546.58 €. 2469.68

1 202 €. 1027.10 €. 55.20 €. 55.20 €. 1082.30 €. 1137.50 €. 501.86 €. 2268.26

2 188 €. 955.50 €. 51.38 €. 51.38 €. 1006.88 €. 1058.26 €. 467.08 €. 2111.24

3 173 €. 883.86 €. 47.55 €. 47.55 €. 931.41 €. 978.96 €. 432.30 €. 1953.90

4 161 €. 819.93 €. 44.00 €. 44.00 €. 863.93 €. 907.93 €. 400.00 €. 1808.00

5 148 €. 749.51 €. 40.72 €. 40.72 €. 790.23 €. 830.95 €. 370.19 €. 1673.23

6 134 €. 684.97 €. 36.89 €. 36.89 €. 721.85 €. 758.74 €. 335.40 €. 1515.88

7 125 €. 636.79 €. 34.16 €. 34.16 €. 670.95 €. 705.11 €. 310.56 €. 1403.68

8 113 €. 573.46 €. 30.88 €. 30.88 €. 604.34 €. 635.22 €. 280.75 €. 1268.91

9 100 €. 509.42 €. 27.33 €. 27.33 €. 536.75 €. 564.08 €. 248.45 €. 1123.01

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I nuovi Accordi

Informare n.18—Maggio 2005 13

Grazie all’impegno dell’Associazione

Firmato il nuovo accordo sulla Gratifica Semestrale

e i Sindacati costretti ad accodarsi

Riportiamo copia dall’originale dell’Accordo firmato sia dai Sindacati Confederali sia da UGL e Libersind

(il documento riprodotto è quello sottoscritto da questi ultimi).

COPIA DA DOCUMENTO ORIGINALE

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Informare n.18—Maggio 2005

Sicurezza

1.21.0 NORME DI SICUREZZA PER GLI AU-TOMEZZI 1.21.1 Controlli preliminari Prima di ogni impiego degli automezzi il personale deve controllare, o accertarsi che siano stati controlla-ti: a) l’efficienza dei due sistemi frenanti (mediante pro-va pratica), dei dispositivi di segnalazione ottici e acustici e dei dispositivi di illuminazione dei veicoli; b) l’esistenza a bordo dell’estintore, del pacchetto di pronto soccorso, del triangolo di segnalazione di auto ferma e delle catene da neve (lo stato di carica dell’estintore viene verificato periodicamente me-diante il dinamometro in dotazione, per quelli a CO2, e controllando l’indicatore incorporato per quelli a polvere e a liquidi alogenato); c) la disposizione del carico (che non deve eccedere i limiti di portata massima indicati sulla carta di circo-lazione), disponendo razionalmente i colli e fissandoli adeguatamente con i mezzi a disposizione.

1.21.2 Comportamento di guida Durante la guida il personale deve seguire le seguenti prescrizioni: a) non caricare sull’automezzo, e in particolare sul sedile anteriore, un numero di persone superiore a quello indicato sulla carta di circolazione; b) tenere allacciate le cinture di sicurezza, in tutti i casi nei quali l’impiego è consigliabile (per esempio su autostrada) e in quei veicoli in cui la installazione di dette cinture è possibile; c) osservare scrupolosamente e in ogni circostanza le norme del Codice della strada, in particolare per quanto riguarda: segnaletica stradale, limiti di veloci-tà, sorpasso, precedenza negli incroci, mano da tene-re, cambiamento di direzione o corsia, distanza di sicurezza, sospensione della marcia, segnalazione di auto ferma; d) attenersi nella guida alla massima prudenza; e) interrompere la guida in caso di stanchezza o son-nolenza oppure nel caso di malessere anche leggero; f) non lasciare il veicolo incustodito senza aver prov-veduto a garantire la sua amovibilità. Spegnere il mo-

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Lo prevede l’ormai famoso decreto legislativo 626/94 che accoglie la direttiva comunitaria n.89/391, che riassume la maggior parte delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. Il lavoratore risulta, infatti, essere responsabile in solido di eventuali incidenti occorsi a lui o ad altri, ma a condizione che l’Azienda lo ab-bia messo a conoscenza, attraverso un adeguato "aggiornamento scientifico", una “costante consul-tazione dei lavoratori” ed una pun-tuale “informazione e formazione ed addestramento degli stessi”, dei problemi e dei rischi a cui può an-dare incontro. La maggior parte delle aziende, invece, si limita, a consegnare ai propri dipendenti un “opuscolo”, più o meno corposo, nel quale de-scrive i rischi in relazione alla mansione o a situazioni lavorative

specifiche. Su questa linea si è mossa anche la RAI che consegna regolarmente ai propri dipendenti, in effimera ot-temperanza alla disposizione di legge, un “Manuale sulla Sicurez-za” con il quale crede di assolvere in toto ai suoi compiti specifici. Comunque, a prescindere, dalla reale efficacia ai fini legali del Ma-nuale, la sua lettura e la conoscen-za del suo contenuto ci aiuta a pre-venire spiacevoli infortuni ed al-trettanto spiacevoli conseguenze “legali” (Proprio a questo proposi-to l’Associazione ha stipulato una convenzione per una polizza di Tutela Legale che esporremo detta-gliatamente più avanti in questo stesso numero). L’argomento “infortuni sul lavoro” non è da sottovalutare in quanto in Italia, anche se con un trend nega-tivo rispetto al 2003 (le ultime sta-

tistiche disponibili riguardano ov-viamente il 2004), il rischio di in-fortunio è, a tutt’oggi, abbastanza elevato, anche se in media con l’Europa. Gli incidenti sul lavoro calano, ma troppo lentamente, mentre le morti bianche continua-no ad essere in media quattro al giorno (dati aggiornati al 22 no-vembre 2004). I livelli infortunisti-ci italiani sono comunque conside-rati sostanzialmente insoddisfacen-ti e intollerabili. E ciò vuol dire che il problema degli infortuni sul lavoro è ancora, purtroppo, ampio e generalizzato. È per questo che abbiamo deciso di pubblicare uno stralcio del succita-to Manuale che può interessare, nello specifico, i nostri associati.

□ Stefano Del Sasso [email protected]

Il lavoratore è corresponsabile di eventuali incidenti sul lavoro

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tore, inserire la Ia marcia, azionare il freno di stazio-namento, chiudere i finestrini e le portiere a chiave. In caso di forti pendenze, calzare le ruote con il cuneo eventualmente in dotazione oppure con pietre per impedire il movimento del veicolo; g) non sottoporre gli automezzi a sollecitazioni anor-mali tali da compromettere il buon funzionamento e/o la sicurezza di marcia. 1.21.3 Automezzi attrezzati con palo telesco-pico o con braccio mobile Quando vengono impiegati automezzi dotati di palo telescopico per il sollevamento di anten-ne ricetrasmittenti o di misura, la manovra di sollevamento del palo deve essere effettuata con prudenza, assicurandosi in precedenza che non esistano ostacoli sovrastanti contro cui il palo possa urtare. Si deve inoltre provvedere a disporre, in posizione ben visibile, i cartelli avvisatori di pericolo di caduta oggetti. In particolare, quando il sollevamento viene ottenuto mediante servomeccanismi azionabili dall’interno dell’automezzo, se non esistono le apposite aperture di controllo per chi esegue la manovra , deve essere incaricata una persona di osservare dall’esterno la regolarità dell’operazione. Qualsiasi punto del palo telescopico e degli organi (ad es. antenne) montati sullo stesso non deve trovar-si, rispetto a linee elettriche a tensione superiore a 220V, a una distanza orizzontale inferiore a 5 metri. Particolare attenzione va posta, nel caso di controllo in aree cittadine, alle linee aeree di alimentazione di mezzi pubblici (tram, filobus); il palo non deve tro-varsi a una distanza orizzontale inferiore a 1 metro dai tiranti metallici di sostegno delle linee stesse. Rispetto a linee aeree elettriche a tensione < 220 V, a linee telefoniche o telegrafiche e ad altri ostacoli so-spesi, qualsiasi punto del palo non deve trovarsi a distanza orizzontale inferiore a 3 metri. Nel caso di dubbio sulla tensione della linea elettrica deve essere osservata la prescrizione relativa alle li-nee elettriche a tensione superiore a 220 V. È vietato effettuare spostamenti dell’automezzo con il palo anche parzialmente sollevato, a meno che l’automezzo non sia appositamente a ciò destinato e che l’ingombro totale non superi la sagoma autorizza-ta dal Codice della strada. In presenza di forte vento si deve evitare di sollevare il palo telescopico oltre i tre metri, salvo che lo stesso sia munito di un adeguato sistema di controventatura che ne assicuri la stabilità. Nel caso in cui il palo sia stato calcolato dalla Ditta costruttrice, per essere uti-lizzato anche in presenza di forte vento, è prescritto di attenersi alle disposizioni specificate dal costrutto-re. In presenza di temporali, accompagnati da scariche

elettriche, è vietato procedere al sollevamento del palo. Nel caso di lavori in prossimità di insegne, tabelloni pubblicitari o simili, ove siano installati tubi a gas rari, solitamente alimentati da alte tensioni, le parti mobili devono distare non meno di 5 metri dai sud-detti tubi e dalle relative apparecchiature di alimenta-

zione. 1.21.4 Alimentazione elettrica di automezzi

attrezzati Le Norme del presente paragrafo e del suc-

cessivo si riferiscono al caso generico di automezzi attrezzati per misure o con-trolli e a quelli dotati di generatori elet-

trici utilizzati per usi vari. Le disposizioni particolari per gli impianti

elettrici realizzati per le riprese esterne sono comprese nel cap. 3, sez. 3.25.0. L’alimentazione elettrica deve avvenire esclusiva-mente mediante i generatori autonomi oppure da rete esterna, tramite trasformatore di isolamento. 1.21.5 Collegamento elettrico a terra di automezzi attrezzati Per gli automezzi attrezzati non è prescritto di norma il collegamento a terra, se tutte le apparecchiature sono nell’interno dell’automezzo stesso. In presenza di apparecchiature utilizzate all’esterno dell’automezzo stesso è invece obbligatorio in tutti i casi il collegamento a terra. Per le modalità del collegamento a terra vedere par. 3.25.2. 1.21.6 Segnalazione anomalie automezzi Qualsiasi anomalia riscontrata sull’automezzo impie-gato deve essere segnalata alla riconsegna del veico-lo, sia che riguardi gli organi elencati al paragrafo 1.21.1 sia che interessi altre parti del veicolo, quali il motore, gli organi della trasmissione, ecc. 1.21.7 Trasporto carburante con automezzi sociali Qualora durante le riprese televisive esterne si verifi-casse la necessità di approvvigionare di carburante i mezzi impiegati per le riprese stesse, si dovranno se-guire le seguenti norme: 1) il trasporto di carburanti deve avvenire unicamente in casi eccezionali. Gli addetti alla guida dei mezzi con gruppi elettrogeni devono pertanto, alla partenza dalle autorimesse sociali, accertarsi che i serbatoi de-gli automezzi siano riempiti fino al massimo della capienza. 2) Il trasporto del carburante deve essere effettuato in appositi containers, possibilmente metallici,ed a chiu-sura perfetta. 3) Ogni singolo container deve avere una capienza non superiore a 20 litri.

15 Informare n.18—Maggio 2005

Sicurezza

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Informare n.18—Maggio 2005

Sicurezza

4) Quando si trasporta il carburante, nell’interno dell’automezzo deve essere vietato fumare e per quan-to possibile, deve essere favorita una certa circolazio-ne d’aria. 5) I containers devono essere saldamente fissati a mezzo di cinghie. 6) Particolare cura deve essere posta nel travaso del carburante che deve avvenire non in presenza di fiam-me libere. Deve, inoltre, essere vietato ai presenti di fumare. Se il travaso avviene in locali chiusi, evitare spargimenti e comunque aerare l’ambiente. 7) Gli automezzi che trasportano il carburante devono essere muniti di un estintore a polvere. NORME DI APPLICAZIONE PER LE RIPRESE TELEVISIVE RADIOFONICHE E CINEMATO-GRAFICHE 3.0.0 GENERALITÀ 3.0.1 Premessa Nei lavori connessi con le riprese televisive, radiofo-niche e cinematografiche si presentano particolari pro-blemi di sicurezza, in relazione alle attrezzature im-piegate, all’allestimento delle scene, alle condizioni ambientali cui si è tenuti ad operare. La particolarità del settore ha richiamato l’attenzione anche del legislatore, che ha inteso dettare Norme spe-ciali per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro nell’industria della cinematografia e della televisione (DPR n. 322 del 20 marzo 1956) ad inte-grazione delle Norme generali quelle contenute nel DPR n. 164 del 7 gennaio 1956, concernenti il lavoro nelle costruzioni. Le presenti disposizioni sono state riferite globalmen-te alle riprese televisive, radiofoniche e cinematografi-che, in quanto, pure differenziandosi i mezzi tecnici impiegati, non sussistono particolari diversità per quanto concerne le Norme di sicurezza. 3.0.2 Preposto – sua identificazione Fermo restando quanto già stabilito in merito nel capi-tolo 1, paragrafi 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3 per i settori in ar-gomenti viene considerato preposto: I) Per le riprese televisive: - il direttore di produzione in studio per quanto riguar-da il personale tecnico e le attrezzature tecniche II) Per le riprese radiofoniche: - il tecnico di volta in volta incaricato della ripresa, sia da studio che esterna, per quanto riguarda il personale tecnico e le attrezzature tecniche III) Per le riprese cinematografiche: - il direttore di produzione, ove esiste, o l’organizzatore, per quanto riguarda la sicurezza nella organizzazione generale del lavoro di ripresa, ivi com-presa la utilizzazione delle eventuali opere scenografi-che;

- i responsabili del personale e delle attrezzature im-piegati per gli impianti di ripresa, di illuminazione e per le opere scenografiche, per quanto riguarda la in-stallazione e la utilizzazione degli stessi; IV) Per le troupes leggere di riprese cinematografiche ed elettroniche: - lo specializzato di ripresa per quanto riguarda la rea-lizzazione dell’impianto di illuminazione. In assenza del preposto, identificato come sopra, la responsabilità viene assunta dal dipendente designato di volta in volta dal preposto stesso o, in mancanza di tale designazione, dal dipendente di categoria più ele-vata o, a parità di categoria, da quello in possesso del-la maggiore anzianità di categoria. Nell’attribuzione del compito di preposto si deve tene-re conte della competenza professionale del dipenden-te. 3.20.0 NORME PARTICOLARI PER LE RIPRE-SE ESTERNE 3.20.1 Definizione Si definiscono «esterne» tutte le riprese televisive, radiofoniche e cinematografiche effettuate in ambienti non appositamente costruiti o non adattati in maniera permanente per essere utilizzati come Studi di ripresa. Sono pertanto considerate riprese esterne tutte quelle effettuate all'aperto e quelle effettuate in ambienti di qualsiasi genere e tipo (locali pubblici e privati, chiese palestre, musei, ecc.). 3.20.2 Premessa Molti dei problemi di sicurezza connessi con le riprese esterne sono comuni a quelli relativi alle riprese da Studio e le disposizioni in merito sono già contenute nelle precedenti sezioni dei capitolo 3. Le sezioni da 3.20.0 in poi, comprendono perciò solo le disposizioni relative ai problemi particolari, presen-ti nel corso delle riprese esterne. 3.20.3 Compiti particolari dei preposto Nel caso delle riprese esterne e qualora la manifesta-zione venga organizzata da terzi, il preposto deve evi-tare di installare i propri impianti in luoghi o su opere non conformi alle Norme di sicurezza, e in caso di impossibilità, deve mettere in atto tutti i dispositivi previsti dalle presenti Norme. Qualora sia necessario installare apparecchiature su terrazze, campanili, o simili, il preposto ha l'obbligo di fare personalmente un sopralluogo, per appurare la possibilità di installazione e, se necessario, predispor-re gli accorgimenti antinfortunistici. 3.21.0 DISPOSIZIONI GENERALI PER LE RI-PRESE ESTERNE 3.21.1 Riprese esterne in presenza di pubblico Quando la ripresa esterna ha per oggetto uno spettaco-

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lo o trattenimento di qualsiasi genere o entità, organiz-zato dalla RAI, che si svolge in locale di pubblico spettacolo o altro locale di trattenimento, oppure all'a-perto, alla presenza di pubblico pagante o invitato, devono sempre essere osservate ferma restando l'ap-plicazione delle Norme di prevenzione infortuni nei confronti dei personale - tutte le disposizioni di sicu-rezza che riguardano i pubblici spettacoli (norme rela-tive alla effettuazione delle gare sportive, ai palcosce-nici, ecc.), contenute nella circolare 15 febbraio 1951 n.16 dei Ministero dell'Interno (relativa alle norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo in genere). Di tale circolare, in appendice al presente capitolo, si riporta uno stralcio riguardante le disposizioni di comportamento. Quando la RAI si limita invece a riprendere uno spettacolo o tratte-nimento di qualsiasi genere o enti-tà, organizzato da terzi, non devo-no alterarsi quelle disposizioni che siano state o vengono adottate dall’organizzazione dello spettaco-lo o dei trattenimento. 3.21.2 Collaudo della Commis-sione Permanente di Vigilanza Nel caso in cui la ripresa esterna abbia per oggetto uno spettacolo o trattenimento di qualsiasi genere o entità, che si svolga in un locale di pubblico spettacolo o altro locale di trattenimento oppure all'aperto, alla presenza di pubblico pagante o invitato, si deve provvedere affin-ché, su richiesta personale dei Di-rettori delle Sedi Regionali e Cen-tri di Produzione competenti terri-torialmente, quando la manifesta-zione è organizzata dalla RAI, op-pure a cura degli organizzatori, vengano sottoposte al collaudo della Commissione Permanente di Vigilanza (costituita presso ogni Pro-vincia per l'attuazione dell'art. 80 dei T.U. delle Leggi di P.S.) le attrezzature approntate (ponteggi, opere provvisorie destinate a contenere i partecipanti ai gio-chi o predisposte per la effettuazione di gare sportive, eventuali ripari per il pubblico, attrezzature poste in opera per la ripresa televisiva da teatri, cinematografi, ecc.). Nel caso di manifestazione organizzata dalla RAI, gli stessi Direttori devono disporre affinché venga con-trollato che il numero delle persone presenti non sia superiore a quello massimo ammesso per il locale. Ai sensi dell'art. 13 n. 1 della citata circolare dei Ministe-

ro dell'interno, il collaudo di cui sopra è indispensabi-le anche quando si tratta di riprese da locali di pubbli-co spettacolo o da altri locali di trattenimento già au-torizzati, quando, a causa della presenza delle attrez-zature della RAI, vengono ad essere sostanzialmente mutate le normali caratteristiche di sicurezza dei locali stessi, a suo tempo collaudate dalla Commissione Per-manente di Vigilanza. Occorrere pertanto che, come previsto dalle vigenti disposizioni, nei casi precisati, le richieste di collaudo vengano avanzate il più presto possibile, affinché la Commissione sia in grado di svolgere il suo accertamento. 3.21.3 Disposizioni delle Autorità locali

Devono venire sempre e integral-mente osservate le disposizioni di sicurezza stabilite dalle Autorità locali e, in particolare, devono esse-re applicati tutti quei provvedimenti e usate quelle cautele, la cui adozio-ne sarà, nei singoli casi, ritenuta ne-cessaria dalla Commissione Perma-nente di Vigilanza, comprese le di-sposizioni riguardanti il numero massimo di persone ammesse nei locali di spettacolo in genere. Anche gli eventuali suggerimenti della Commissione devono essere tenuti nella massima considerazione. I Direttori delle Sedi Regionali e Centri di Produzione competenti territorialmente, sono responsabili della attuazione delle prescrizioni impartite dalla Commissione Perma-nente di Vigilanza. 3.22.0 OPERE PROVVISORIE PER LE RIPRESE ESTERNE 3.22.1 Premessa In aggiunta alle disposizioni conte-nute nella sezione 3.1.0 (Opere provvisorie per la ripresa) e a quelle

dei cap. 1, sezione 1.11.0 (Lavori in luoghi sopraele-vati), per le riprese esterne devono essere osservate le disposizioni che seguono. 3.22.2 Installazioni su costruzioni preesistenti Nel caso in cui le apparecchiature vengano installate su costruzioni sopraelevate preesistenti (tetti, balconi, terrazze, ecc.), si deve provvedere ad assicurare pre-ventivamente la protezione contro cadute dall'alto di persone o cose, mediante parapetti o recinzioni. Ove per il personale permanga una condizioni di ri-schio, a causa della ristrettezza o disagevolezza dello spazio, a disposizione, è prescritto l'uso di cinture di sicurezza con fune di trattenuta.

Sicurezza

Informare n.18—Maggio 2005 17

D.L 626/94 - Capo IV Informazione e forma-

zione dei Lavoratori

Articolo 21 – Informazione dei lavoratori

Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione su: • rischi per sicurezza e salute dei

lavoratori; • misure e attività di prevenzione e

protezione adottate; • rischi specifici in relazione

all’attività svolta; • pericoli connessi all’uso di so-

stanze e preparati pericolosi; • procedure riguardanti pronto soc-

corso, lotta antincendio, evacua-zione lavoratori;

• responsabile servizio prevenzione e protezione e medico competen-te;

• nominativi lavoratori incaricati di applicare le misure antincendio e pronto soccorso.

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Informare n.18—Maggio 2005

Sicurezza

Nel caso di grandi praticabili non recintati e quando solo una parte di questi sia interessata dalle operazioni di ripresa, la installazione di parapetti o recinzioni può essere limitata alla zona di lavoro e a quella di transito dei personale. 3.22.3 Montanti delle opere provvisorie I montanti dei trabattelli debbono essere solidamente piantati nel terreno oppure debbono poggiare sul suolo con l'interposizione di basi atte a ripartire la pressione, evitando affondamenti e slittamenti. Le basi, di mate-riale e superficie adeguata debbono essere razional-mente predisposte e non ricavate all'ultimo momento, da materiale di fortuna. 3.22.4 Fissaggio apparati Le apparecchiature installate sui ponteggi vanno in ogni caso saldamente ancorate o zavorrate, sì da ga-rantirne la stabilità. Nelle installazioni all'aperto devo-no essere tenute presenti le eventuali sollecitazioni dovute all'azione dei vento; ciò vale in particolare per gli apparati dei collegamenti mobili, dotati di antenne a riflettore parabolica. 3.22.5 Movimento carrelli per mezzi di ripresa Sono vietati movimenti di carrelli di supporto per tele-camere o cineprese su piani o terreni in pendenza, sen-za che siano stati presi gli accorgimenti atti ad evitare l'incontrollato spostamento dei carrelli o la fuga degli stessi (blocchi, funi di ritenuta, ecc.). 3.23.0 LAVORI SU TORRI TELESCOPICHE E PIATTAFORME MOBILI 3.23.1 Impiego di torri telescopiche e di piattafor-me mobili Prima di stabilire il punto di stazionamento dei veico-lo, il preposto deve assicurarsi che non vi siano linee elettriche aeree a distanza orizzontale inferiore a cin-que metri dal campo di azione dei bracci mobili. Nel caso di linee aeree sostenute da tiranti metallici, il veicolo deve essere collocato in modo che il braccio mobile non possa avvicinarsi a distanza orizzontale inferiore a un metro dai suddetti tiranti metallici. Nel caso di lavori in prossimità di insegne, tabelloni pubblicitari o simili, ove siano installati tubi a gas rari, solitamente alimentati da alte tensioni, il campo di azione dei bracci mobili non deve avvicinarsi a meno di un metro dai suddetti tubi e dalle relative apparec-chiature di alimentazione. 3.23.2 Zona di azione delle piattaforme mobili Il braccio delle piattaforme mobili non deve mai lavo-rare in posizione sovrastante a zone destinate agli spettatori (tribune o recinzioni apposite). 3.23.3 Indicazioni prescritto per le piattaforme mo-

bili Sulle piattaforme mobili deve essere chiaramente indi-cata la portata massima ammissibile e la massima ve-locità dei vento sopportabile in condizioni di sicurez-za. 3.23.4 Presenza di ostacoli Il preposto deve assicurarsi che non vi siano ostacoli pericolosi per l'incolumità delle persone addette a la-vorare sulle piattaforme mobili. Qualora, nel campo di azione di torri o piattaforme mobili dovessero esistere ostacoli (balconi, porticati, travature, ecc.), è compito dei preposto attirare l'atten-zione dei dipendente che comanda il movimento, sulla necessità di evitare qualsiasi urto contro detti ostacoli. 3.23.5 Scale aeree montato su carro Per l'uso delle scale aeree montate su carro occorre accertarsi che: a) la base di appoggio sia sufficientemente robusta e possibilmente orizzontale; b) le ruote siano bloccate; c) l'inclinazione della volata sia nei limiti ammessi dal libretto di immatricolazione; d) i contrappesi siano in posizione di lavoro; e) la zona di azione della scala sia delimitata con sbar-ramento. È inoltre vietato: f) lo spostamento della scala con persone sopra; g) l'esecuzione di lavori sulla scala, che richiedano sforzi di trazione; h) l'appoggio dell'estremità superiore della scala a strutture fisse. 3.23.6 Spostamento di torri, piattaforme mobili e scale Fermo restando quanto disposto al par. 3.23.1, qualora sia necessario spostare torri telescopiche, piattaforme mobili o scale di qualsiasi tipo in, prossimità di linee elettriche, si deve evitare ogni possibilità di avvicina-mento o di contatto con queste ultime. 3.23.7 Collegamento elettrico a terra di torri tele-scopiche o simili Le torri telescopiche, le piattaforme mobili e gli appa-rati similari devono sempre essere collegati a terra. 3.24.0 ATTRAVERSAMENTI STRADALI 3.24.1 Altezza proscritto L'altezza minima dal suolo dei cavi non deve essere inferiore a 5 metri. 3.24.2 Presenza di linee elettriche e attraversamen-ti difficoltosi Nel caso in cui l'attraversamento sorpassi linee elettri-che aeree, si deve richiedere l'intervento dei Vigili dei

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Fuoco e, a cura di questi, deve essere prima tesata una fune di sezione sufficiente a sopportare il carico stati-co dei cavi più eventuali sollecitazioni dinamiche, con coefficiente dì sicurezza dì almeno 10. Queste funi debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali (ved. Capitolo 8). L'intervento dei Vigili del Fuoco deve parimenti esse-re richiesto quando l'attraversamento si presenti parti-colarmente impegnativo (per la lunghezza, per diffi-coltà di fissaggio, ecc.). 3.24.3 Utilizzazione di pali fissati sul pullman o su trabattelli Per attraversamenti di lunghezza non eccessiva (con riferimento a quanto disposto al par. 3.24.1), si può utilizzare il paio fissato sul tetto dei pullman o pali fissati su eventuali trabattelli. I pali debbono essere controventati da almeno due tiranti, aventi tra loro un angolo di 90 gradi. In questi casi devono esser rispettate le disposizioni contenute nella sezione 3.1.0, par. 3.1.2 (installazione dei parapetti sul tetto degli automezzi). 3.24.4 Ancoraggio cavi Ogni qualvolta si debbano utilizzare per l'attraversa-mento appigli di cui non si può conoscere la reale resi-stenza (per es. balconi, ganci murati, ecc.), i cavi deb-

bono essere fissati a due appigli tra loro indipendenti e ognuno di questi deve essere in grado di sopportare, presumibilmente, la sollecitazione massima da solo. Qualora si debba fare l'attraversamento di luoghi fre-quentati da pubblico e non si abbia la possibilità di tenere sgombro lo spazio sottostante al momento del-l'attraversamento, deve essere preventivamente tesata una fune avente le caratteristiche di cui al punto 3.24.2, sulla quale saranno agganciati i cavi. 3.25.0 APPARECCHIATURE ELETTRICHE E IMPIANTI Di ILLUMINAZIONE 3.25.1 Fonti di energia Poiché in impianti esterni, realizzati in posti condizio-nati dalle esigenze della ripresa, non si ha di norma la possibilità di fare una efficace messa a terra delle car-casse metalliche degli apparecchi, occorre fare ricorso a misure* integrative di protezione. Si stabilisce perciò che le sorgenti di energia devono essere esclusivamente: 1) rete esterna a mezzo di trasformatore di isolamento; 2) gruppi elettrogeni con neutro isolato da terra. Si stabilisce inoltre che, prima dell'allacciamento alle fonti di energia, le reti di distribuzione devono essere sottoposte ad una misura della resistenza di isolamen-to fra la linea di alimentazione e la terra, con gli appa-recchi utilizzatori già installati. Il valore della resistenza di isolamento non deve risul-tare inferiore a 0.25 Ohm. 3.25.2 Collegamenti elettrici a terra Per i collegamenti elettrici a terra devono essere usati conduttori di sezione adeguata all'intensità della cor-rente verso terra; per quelli principali la sezione non deve essere inferiore a 16 MM2 se di rame e a 50 MM2 se di ferro o di acciaio zincato. Non sono am-messi, come dispersori per le prese di terra, le tubazio-ni di gas, di aria compressa e simili. Sono invece am-messe le tubazioni di acqua, purché facciano parte di reti estese e l'attacco dei conduttore di terra sia effet-tuato a monte di eventuali derivazioni. Qualora non sia possibile trovare una presa di terra migliore, questa può essere realizzata piantando pro-fondamente nella terra, picchetti di bronzo fosforoso e bagnando la zona circostante con soluzioni saline. 3.25.3 Collegamento a terra di ponteggi metallici I ponteggi metallici devono essere sempre collegati elettricamente a una terra comune, fatta eccezione per i casi stabiliti nei paragrafi 3.25.4 e 3.25.5. 3.25.4 Collegamento di ponteggi metallici alla mas-sa degli apparati Nel caso di ponteggi metallici di piccole dimensioni, sui quali siano installate unicamente telecamere o ap-parecchiature radioelettriche dell'impianto RAI, il col-

Sicurezza

Informare n.18—Maggio 2005 19

Statistiche chiave (da www.inail.it) • Secondo le stime dell’OIL (l’Organizzazione Internazionale del

Lavoro), 5 000 persone muoiono in media ogni giorno nel mondo a seguito di incidenti o malattie legate al lavoro.

• Ogni anno, circa 270 milioni di persone sono coinvolte in incidenti sul lavoro (mortali o non), e circa 160 milioni sono affette da ma-lattie connesse al lavoro. In un terzo di questi casi, le malattie com-portano la perdita di 4 o più giorni lavorativi.

• Si perde il 4% del PIL mondiale (1 251 353 milioni di dollari U-SA), per il costo generato da assenze, pensioni d’invalidità e di reversibilità, trattamenti medici, incidenti, decessi, legati al lavoro.

• La perdita del PIL attribuibile ai decessi e alle malattie legate al lavoro è 20 volte superiore all’ammontare totale dei fondi stanziati per lo sviluppo.

• Ogni anno quasi 350 000 persone perdono la vita in incidenti sul lavoro. Il 50 % di questi decessi avvengono nel settore agricolo che impiega la metà della forza lavoro mondiale.

• Ogni anno, 22 000 bambini muoiono in incidenti sul lavoro.

• Ogni anno 440 000 lavoratori vengono uccisi da sostanze tossiche. Solo l’amianto provoca circa 100 000 morti.

• Si stima che il 10 % dei tumori alla pelle siano attribuibili all’esposizione a sostanze tossiche sul luogo di lavoro.

• Nel 2002 circa 2 milioni di lavoratori negli Stati Uniti hanno subito violenze sul luogo di lavoro. Nel Regno Unito, l’1,7 % della popo-lazione attiva (357 000 lavoratori) ha subito una o più violenze sul posto di lavoro.

• Il 37 % dei minatori in America Latina sono affetti da silicosi (una malattia polmonare mortale causata dall’inalazione di polveri di silice), cifra che sale al 50 % tra i minatori con più di 50 anni di età.

In India, il 54,6 % dei lavoratori di matite d’ardesia e il 36,2 % dei tagliatori di pietre soffrono di silicosi.

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Sicurezza

legamento a terra dei ponteggio metallico può essere omesso. Detto collegamento deve essere effettuato qualora sul ponteggio siano presenti anche impianti di altro tipo; in questo caso il collegamento a terra può essere effettuato utilizzando la massa delle apparec-chiature. 3.25.5 Collegamento a terra di ponteggi per proiet-tori Il collegamento a terra dei ponteggi metallici, utilizza-ti unicamente come sostegno di proiettori, non è pre-scritto, a condizione che le sorgenti di energia siano conformi a quanto stabilito nel paragrafo 3.25.1. 3.25.6 Riprese vicino all'acqua In caso di riprese vicino all'acqua (per es. piscine) de-vono essere adottate particolari precauzioni per evitare nel modo più assoluto che elementi sottotensione, sal-vo quelli appositamente predisposti, possano cadere in acqua. 3.26.0 PRESENZA DI PUBBLICO 0 SUA PARTE-CIPAZIONE ALLE RIPRESE ESTERNE 3.26.1 Disposizioni generali Nel caso di ripresa di giochi, gare ed esercizi sportivi di qualsiasi genere, questi devono essere organizzati in modo tale da non presentare pericoli né per chi vi prende parte né per il pubblico. 3.26.2 Disposizioni per la esecuzione di giochi, ga-re, ecc. Nella esecuzione di giochi, gare ed esercizi sportivi devono essere sempre osservate le vigenti disposizioni di pubblica sicurezza e, in particolare, devono essere prese le possibili precauzioni per evitare infortuni sia ai partecipanti sia al pubblico (art. 22 Regolamento T.U. Leggi P.S.; art. 18 D.P.R. n. 322). Devono essere inoltre adottate tutte le cautele atte a impedire l'accesso dei pubblico - che deve rimanere isolato con apposite protezioni - al campo di gare e, quando sia necessario, devono approntarsi, per il pub-blico medesimo, opportuni ripari materiali» (art. 119 e seguenti Regolamento T.U. Leggi P.S.). 3.26.3 Apparati installati in zone sovrastanti o in prossimità dei pubblico Con riferimento a quanto prescritto nella sezione 3.1.0, paragrafo 3.1.2, particolare cura deve essere posta nel caso di apparecchiature montate su praticabi-li, balconate o tetti, sovrastanti zone dove è ammesso il pubblico. Ogni apparecchiatura deve essere recinta-ta, o, se soggetta ad essere spostata durante la trasmis-sione, deve essere legata o assicurata in maniera op-portuna. Particolari cautele debbono essere prese al fine di evi-

tare che il pubblico venga a trovarsi accanto alle appa-recchiature tecniche. 3.26.4 Installazione di transenne Le transenne, eventualmente poste per limitare la zona di accesso dei pubblico, debbono venire costruite con materiale robusto ed avere sufficiente stabilità contro il ribaltamento. 3.26.5 Disposizioni particolari per le solo riprese esterne da locali di pubblico spettacolo o da altri locali di trattenimento Il responsabile della ripresa, d'accordo con la Direzio-ne dei locale, deve stabilire gli spazi nei quali saranno collocate le costruzioni provvisorie (trabattelli e ponti di servizio) relative alla postazione delle telecamere e dei riflettori. Gli apparecchi per l'illuminazione non devono in alcun modo essere collocati nei passaggi riservati al pubblico o in immediata prossimità delle uscite di sicurezza (circolare Ministero Interno 1-5.2.1951 n. 16) e comunque, vanno sistemati in ma-niera da evitare che il pubblico possa venirne a contat-to, ciò vale anche per i cavi eiettrici; inoltre nella posa in opera di questi si deve evitare che essi possano im-pedire la utilizzazione delle porte di sicurezza. Nessun cavo o apparato deve essere sistemato in maniera da impedire la completa chiusura delle porte antincendio. Nello spazio tra le file delle sedie, nei corridoi, nei vani delle porte, non devono esistere ostacoli. Nessun ostacolo deve impedire la regolare chiusura dei sipario di sicurezza. Nessun cavo, anche se piccolo, può pas-sare attraverso l'apertura dei proscenio. I posti a sedere, che si trovano vicino alle telecamere o ad altre apparecchiature e che non possono essere oc-cupati senza pericolo, devono venire rimossi. Quando non sia possibile rimuovere tali posti, occorre recintarli per impedire che vengano occupati. 3.26.6 Riprese di eventi eccezionali Nel caso di riprese di eventi particolari come sinistri, incendi, manifestazioni, ecc., è fatto obbligo a tutto il personale addetto alle riprese, di applicare le disposi-zioni ordinarie e di emergenza, emanate dai responsa-bili dei servizi d'ordine o di soccorso (polizia, vigili dei fuoco, militari, ecc.). Le riprese e i relativi impianti non devono intralciare o creare ostacolo alle eventuali operazioni di soccorso. 3.26.7 Spostamenti di masse di pubblico, affolla-menti Nel caso di riprese di spettacoli o manifestazioni in cui siano prevedibili spostamenti improvvisi di pub-blico o affollamenti, è necessario mettere in atto tutte le precauzioni per evitare infortuni di qualunque gene-re e a chiunque, determinati dal movimento. o dalla presenza di molte persone. In queste situazioni il pre-

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posto deve richiedere preventivamente alle autorità responsabili dell'ordine pubblico, un servizio a prote-zione degli impianti. 3.27.0 RIPRESE DA MEZZI IN MOVIMENTO 3.27.1 Premessa Fermo restando quanto stabilito nel capitolo 1, sezione 1.21.0, per gli automezzi adibiti ai servizi tecnici, so-no qui riportate le disposizioni relative alle riprese effettuate da bordo di automezzi, motoveicoli, elicot-teri, natanti, ecc. in movimento. La realizzazione di queste riprese richiede l'osservan-za delle precauzioni particolari riportate. 3.27.2 Fissaggio apparecchiature Le apparecchiature di ripresa debbono essere installate tenendo conto delle forti sollecitazioni cui si possono trovare esposte, in caso di accelerazioni, frenate, mu-tamenti di direzione, ecc. 3.27.3 Disposizioni per il personale Il personale addetto alle riprese (operatori di ripresa) deve essere assicurato con una adeguata cintura di sicurezza nel corso di riprese dal tetto di autovetture, da elicotteri, ecc., e deve inoltre avere il capo protetto mediante casco. 3.27.4 Velocità dei veicoli I conduttori dei veicoli non devono mai superare la velocità massima indicata dalla casa costruttrice o dai collaudatori della Motorizzazio-ne Civile per le vetture modifi-cate (complete di tutta l'attrez-zatura di ripresa), né quella consentita dalle condizioni del-la strada, dei traffico e dalla apposita segnaletica. 3.27.5 Riprese In movimento di manifestazioni sportive Nel caso di riprese in movimen-to di manifestazioni sportive (per es. corse ciclistiche), i con-duttori dei mezzi attrezzati non devono creare ostacolo ai rego-lare andamento della gara e de-vono ottemperare alle disposi-zioni dei direttore di corsa. 3.27.6 Riprese da mezzi di trasporto aereo Durante le riprese da elicottero o da mezzi di trasporto aereo, il personale deve attenersi alle disposizioni ordinarie e straor-

dinarie dei responsabile dei volo. 3.28.0 AUTOMEZZI ATTREZZATI IN SOSTA 3.28.1 Disposizioni generali Il pullman in sosta, i gruppi elettrogeni e le singole attrezzature devono essere sempre collocati in modo tale da non creare ostacolo o intralcio al traffico nor-male. Particolare cura va riservata alle parti sporgenti, che devono essere riparate con transenne o altri mezzi adeguati, in modo da evitare infortuni per urto contro di esse. Particolare cura va rivolta alla posa dei cavi uscenti dagli automezzi, cavi che vanno segnalati con coper-ture a scivolo, dipinte con colori contrastanti (possibilmente nero e giallo-arancione). 3.28.2 Gruppi elettrogeni Per i gruppi elettrogeni, oltre alle cautele di cui al pun-to precedente, si devono in particolare, prendere le precauzioni necessarie affinché il pubblico non possa venire a contatto con le parti meccaniche o elettriche dei gruppo in movimento. Durante il funzionamento, i gruppi elettrogeni devono essere recintati; il personale addetto deve sorvegliare affinché estranei non si avvicinino alle apparecchiatu-re. Sui gruppi devono essere disposti cartelli segnaleti-ci, indicanti il pericolo di folgorazione e il pericolo dovuto alle parti in movimento.

Sicurezza

Informare n.18—Maggio 2005 21

Infortuni sul lavoro avvenuti negli anni 2003-2004 e denunciati all'INAIL

Gestione 2003 2004 (*) Variazione

Assoluta % Industria e Servizi 880.938 868.514 -12.424 -1,4 Agricoltura 71.284 68.646 -2.638 -3,7 Totale Attività (Industria e Servizi +Agricoltura) 952.222 937.160 -15.062 -1,6

(*) Dato stimato

Il trend infortunistico dell'ultimo quadriennio (2001-2004)

Infortuni in complesso 2001 2002 2003 2004(*)

Totale Attività (Industria e Servizi +Agricoltura) 1.001.191 968.337 952.222 937.160

Variazione % su anno precedente 0,9 -3,3 -1,7 -1,6 (*) Dato stimato

Casi mortali 2001 2002 2003 2004(*)

In occasione di lavoro 1.248 1.075 1.074

In itinere 283 382 344 Totale Attività (Industria e Servizi +Agricoltura) 1.531 1.457 1.418

Variazione % su anno precedente 10,2 -4,8 -2,7 -2,0(**)

(*) Dato stimato www.inail.it

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Comunicati

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Informare n.18—Maggio 2005

Informare n.18—Maggio 2005

CriticARE

S cena 1: sabato 2 Aprile 2005 ore 22.30 circa. Basilica di San Pietro. Papa Giovanni Paolo II,

da meno di un’ora, non c’è più. Una signora anziana, in piedi da molte ore sul sagrato, viene avvicinata da un giornalista stremato e ansioso di riempire con qualunque cosa una “diretta”, che si prospetta interminabile. È evidente che la signora, stanca e profondamente colpita dalla morte del Pontefice, preferirebbe non intrattenersi in chiacchiere, ma la ressa le impedisce la fuga, quindi fa buon viso a cattivo gioco e resta in paziente attesa di una domanda, di una qualsiasi domanda! Ma quella che le viene posta è talmente assurda, talmente incredibile, che la signora raccoglie le poche forze che l’età, la stanchezza e il dolore le hanno lasciato, per indignarsi. “Signora… Cosa pensa di questo evento?” “Cosa vuole che ne pensi? Non ne penso nulla. Sono molto addolorata.”

Una risposta sensata e dignitosa. Cosa si può pensare di un evento come la morte? Temo che ci sia solo da prenderne atto.

S cena 2: interno. Studio televisivo. Un giornalista chiede ad un collega malcapitato

qualcosa il cui significato è all’incirca: “Pensi che questo evento, data la contiguità temporale, verrà ricordato insieme a quello delle nozze di Carlo e Camilla?” L’interrogato, per un attimo, resta “basito”. “No, non posso aver capito bene”, pensa. Ma l’espressione di “golosa” aspettativa dipinta sul volto dell’interlocutore, gli conferma che la domanda è “proprio” quella! Non so cosa abbia risposto, ma mi sarebbe piaciuto sentire: “Carlo e Camilla? Hai detto Carlo e Camilla? Come diavolo ti viene in mente, in queste circostanze, di parlare del

matrimonio tra un cavallo e un travestito? A chi importa, se non a qualche zoologo? E se anche qualcuno fosse interessato all’evento, esistono giornali specializzati in notizie pregnanti come questa e non è necessario che se ne occupi un’Edizione Straordinaria, soprattutto se la straordinarietà è data dalla morte di un Papa”.

L e mie orecchie hanno udito cose, in questi giorni, che nessun umano avrebbe mai

desiderato ascoltare. Forse non sono stata attenta, ma nel diluvio di parole che, in questi giorni, ci sta annegando l’anima, non ho sentito nessuno riflettere sul fatto che l’uomo esposto all’omaggio di addolorati o curiosi, è lo stesso uomo che tutti noi ricordiamo, nel pieno vigore dei suoi 58 anni, affacciarsi dal balcone della basilica, appena eletto Papa. Nel tempo di un battito di ciglia si è trasformato in quel corpo vecchio, fragile, offeso dalla malattia e vinto dal tempo. È la sorte di ognuno di noi. La caducità è l’orrore della nostra esistenza.

M a in certi casi, soprattutto quando il pensiero va a Carlo e Camilla e a

coloro che si interessano alle loro nozze, la caducità diventa anche un sollievo: almeno non siamo condannati a sentire idiozie per l’eternità.

□ Elisabetta Visentin [email protected]

Elogio della caducità

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Convenzioni

É da un po’ di tempo che l’Associazione, oltre alle normali attività associative, si occupa anche di iniziative

parallele. Una di queste è quella relativa alle convenzioni. La più importante di queste è, se-condo noi, la stipula di una conven-zione per una Polizza di “Tutela Legale”. Essa risulta essere particolarmente

conveniente sia dal punto di vista economico e, dati i rischi quotidiani ai quali noi associati siamo esposti, sia dal punto di vista delle garanzie. È quantomai necessario, oggi, provvedere privatamente ad una copertura assicurativa anche in relazione alla legge 626/94 (di cui abbiamo trattato qualche pagina fa) che prevede la corresponsabilità del lavoratore in caso di incidente sul

lavoro. Qui di seguito riportiamo gli articoli più importanti della polizza assicu-rativa ricordando che è possibile accedere a maggiori informazioni ed all’elenco di tutte le convenzioni attive consultando l’AREa Riservata del nostro sito www.areweb.it.

□ Stefano Del Sasso [email protected]

Di seguito sono riportate per esteso le condizioni particolari della polizza, che verranno comunque spedite a casa.

Condizioni Particolari di Polizza Art. 19 – Prestazioni garantite e soggetti assicurati Le garanzie previste all'Art. 1 – Og-getto dell’assicurazione - delle Con-dizioni Generali di Assicurazione, che il Contraente dichiara di cono-scere e di approvare avendone rice-vuto copia, vengono prestate al Contraente assicurato ed ai compo-nenti del suo nucleo familiare risul-tante dal certificato di stato di fami-glia. L'assicurazione è inoltre estesa a favore di eventuali persone stabil-mente conviventi con l'Assicurato ed identificate in polizza, per le quali sia stato pagato il relativo pre-mio. Nel caso di controversie fra Assicu-rati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a fa-vore dell'Assicurato-Contraente. Art. 20 - Vita Privata Le garanzie vengono prestate nel-l'ambito della vita privata con e-sclusione:

- di qualsiasi attività di lavoro auto-nomo, di impresa, di lavoro dipen-dente e/o altre tipologie di collabo-razione; - della proprietà e della circolazione stradale relative a veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e suc-cessive modificazioni (ad eccezione di quanto previsto al sottodescritto punto 6); - della locazione e diritti reali relati-vi ad immobili o parti di essi. Le garanzie valgono per: 1. sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi; 2. sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrat-tuali, proprie o di controparte, sem-preché il valore in lite sia superiore a € 100 ed inferiore a € 52.000; 3. sostenere controversie relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti; 4. sostenere la difesa in procedi-menti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è ope-

rante anche prima della formulazio-ne ufficiale della notizia di reato; 5. sostenere controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali; 6. sostenere l'esercizio di pretese che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ci-clisti, alla guida di veicoli non sog-getti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pub-blici; 7. gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sop-portate dall'Assicurato. Art. 21 - Veicoli di proprietà e Circolazione Stradale Le garanzie vengono prestate alle persone assicurate nella veste di proprietari, locatari in base a un contratto di leasing, conducenti, trasportati di veicoli a motore a loro intestati ed adibiti ad uso privato e che devono essere identificati in polizza nel caso di Assicurati con

Tuteliamoci! L’Associazione invita tutti i soci a stipulare la Polizza di Tutela Legale

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Informare n.18—Maggio 2005

Convenzioni

attività di lavoro autonomo. Sono anche assicurati i condu-centi autorizzati ed i trasportati - limitatamente a tale loro qualità - del veicolo assicurato e che non fanno parte delle persone assicu-rate secondo l'Art. 19 – Presta-zioni garantite. Le garanzie vengono anche presta-te agli Assicurati per l'esercizio di pretese al risarcimento danni alle loro persone e/o alle loro cose, su-biti alla guida di veicoli a motore non di loro proprietà. Le garanzie valgono per: 1. sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi; 2. sostenere controversie nascenti da pretese inadempienze contrat-tuali, proprie o di controparte, deri-vanti da contratti riguardanti il vei-colo assicurato, sempreché il valo-re in lite sia superiore a € 100; 3. sostenere la difesa in procedi-menti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formu-lazione ufficiale della notizia di reato; 4. l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale; 5. l'anticipo da parte della Società, fino ad un importo massimo equi-valente in valuta locale a € 11.000, della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabi-lità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero. L'anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma an-ticipata, da rimborsarsi alla Società entro un mese dalla data di eroga-zione; 6. l'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura

restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale veri-ficatosi all'estero; 7. proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida e altre sanzioni ammini-strative irrogate in seguito ad inci-dente stradale e connesse allo stes-so. La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell’opposizione/ impugnazione. L'Assicurato deve far pervenire alla Direzione Generale il provve-dimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente garanzia opera a par-

ziale deroga dell’Art. 24 – Esclu-sioni - lettera b) e limitatamente alla materia amministrativa; 8. gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate an-che le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato. In deroga all'Art.10 – Insorgenza del caso assicurativo - delle Con-dizioni Generali di Assicurazio-ne, le garanzie di cui ai punti 4., 5., 6., e 7. operano per i casi assi-curativi che iniziano durante il contratto. Art. 22 - Lavoro Dipendente Le garanzie vengono prestate alle persone assicurate nella ve-ste di lavoratori dipendenti, con esclusione dell’esercizio della

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Cosa offre la speciale Polizza su misura per gli Associati all’ARE • Massimale di Є 20.000, per caso assicurativo senza limite

annuo; • Premio annuo particolarmente scontato di Є 95 ; • Tutte e quattro le garanzie: Vita Privata, Lavoro Dipendente,

Immobile e Circolazione Stradale; • Comprensiva della condizione optional, che comprende la guida

di veicoli di proprietà altrui e le controversie nei Paesi dell’Unione Europea;

• Inoltre le garanzie sono operanti anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Perché contrarre la polizza Tutela Legale per Associati all’ARE Perché i lavoratori delle Riprese Esterne sono indubbiamente più a rischio degli altri lavoratori Rai; • Perché dopo alcuni avvenimenti , dovuti soprattutto alla

circolazione stradale e alla legge 626/94, riteniamo che il rischio è cresciuto in maniera esponenziale;

• Perché l’Associazione non intende disinteressarsi dei casi individuali

• Perché le spese legali, in particolar modo quelle penali, sono molto onerose;

• Perché comprende la vita privata e tutti i componenti lo stato di famiglia.

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professione medica e di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa e/o altre tipologie di col-laborazione. Le garanzie valgono per: 1. sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi; 2. sostenere controversie indivi-duali relative al rapporto di lavoro dipendente. A parziale deroga del-l'Art. 24 - Esclusioni - lettera b), la garanzia opera, laddove previsto, anche in sede amministrativa (ricorsi al TAR); 3. sostenere controversie con Isti-tuti o Enti Pubblici di Assicurazio-ni Previdenziali o Sociali; 4. sostenere la difesa in procedi-menti penali per delitti colposi o contravvenzioni inerenti a fatti connessi all'espletamento delle mansioni previste come lavoratore dipendente. La garanzia è ope-rante anche prima della formu-lazione ufficiale della notizia di reato; 5. gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate an-che le spese degli arbitri comun-que sopportate dall'Assicurato. Art. 23 - Immobile Le garanzie vengono prestate alle persone assicurate nella ve-ste di conduttore o proprietario di un immobile o parte di esso, purché costituente l'abitazione dell'Assicurato ed indicato in polizza. Le garanzie valgono per: 1. sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi; 2. sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrat-tuali, proprie o di controparte, sempreché il valore in lite sia su-periore a € 100 ed inferiore a € 52.000, fatta eccezione per quanto previsto all'Art. 24 - Esclusioni - lettera q); 3. sostenere controversie relative a diritti reali o locazione; 4. sostenere la difesa in procedi-menti penali per delitti colposi o

contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formu-lazione ufficiale della notizia di reato; 5. gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate an-che le spese degli arbitri comun-que sopportate dall'Assicurato. Le garanzie possono essere estese all'immobile o parte di esso, costi-tuente la seconda abitazione, pur-ché sia identificato in polizza e per il quale sia stato pagato il relativo premio. Art. 24 - Esclusioni Le garanzie non sono valide: a) per vertenze concernenti il dirit-to di famiglia, delle successioni e delle donazioni; b) in materia fiscale ed ammini-strativa; c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di ter-rorismo, atti di vandalismo, terre-moto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di so-stanze radioattive; d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclu-siva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori; e) per il pagamento di multe, am-mende e sanzioni in genere; f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarca-zioni o aeromobili; g) per fatti dolosi delle persone assicurate; h) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; i) per qualsiasi spesa originata dal-la costituzione di parte civile quan-do l'Assicurato viene perseguito in sede penale; l) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destina-zione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicu-razione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle al-trui dipendenze in qualità di autista

ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a co-noscenza dell'omissione degli ob-blighi di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modificazioni; m) nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacen-ti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'inciden-te) del Nuovo Codice della Strada; n) per fatti derivanti da partecipa-zione a gare o competizioni sporti-ve e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità in-dette dall'ACI; o) per qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio della professione medica e di atti-vità di lavoro autonomo, di impre-sa, e/o altre tipologie di collabora-zione; p) per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costi-tuenti l'abitazione dell'Assicurato; q) per controversie relative alla compravendita, permuta di immo-bili e alla loro costruzione ex no-vo; in quest’ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali. CONDIZIONE AGGIUNTIVA “OPTIONAL” COMPRESA Valida solo se espressamente ri-chiamata sul frontespizio di poliz-za. AMBITO - Vita Privata Contrattuale all’estero: La garanzia di cui al punto 2 dell’Art. 20 - Vita Privata - (controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali) si in-tende prestata per le controversie che insorgono e devono essere trattate nei Paesi dell’Unione Eu-ropea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Sviz-zera e nel Liechtenstein, in deroga all’Art. 15 – Estensione territoriale - delle Condizioni Generali di As-sicurazione e limitatamente alle

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Convenzioni

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controversie con valore in lite su-periore a € 400. Spese di resistenza per danni arrecati a terzi: All’Art. 20 - Vita Privata - viene aggiunta la seguente garanzia, pun-to 8: “resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi, ove, ai sensi dell'Art. 1917 Cod. Civ., risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della re-sponsabilità civile. L'intervento della Società è co-munque condizionato all'esisten-za ed effettiva operatività di una valida garanzia di responsabilità civile”. AMBITO - Veicoli di proprietà e Circolazione Stradale I primi tre commi dell’Art. 21 -

Veicoli di proprietà e circolazione stradale - vengono abrogati e sosti-tuiti come segue: “Le garanzie vengono prestate per tutte le persone componenti il nucleo familiare dell’Assicurato Contraente alla guida di veicoli di loro o altrui proprietà, per i conducenti auto-rizzati alla guida di veicoli di proprietà dei componenti del nucleo familiare e per i traspor-tati sui veicoli da loro condotti”. Contrattuale all’estero: La garanzia di cui al punto 2 dell’Art. 21 - Veicoli di proprietà e circolazione stradale - (controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali relative al veicolo) si intende prestata per le controversie che insorgono e devono essere trattate nei Paesi dell’Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di

San Marino, nel Principato di Mo-naco, in Svizzera e nel Liechten-stein, in deroga all’Art. 15 – Esten-sione territoriale - delle Condizioni Generali di Assicurazione e limita-tamente alle controversie con valo-re in lite superiore a € 200. La presente garanzia opera solo ed esclusivamente se il veicolo è di proprietà dell’Assicurato. AMBITO - Immobile Il primo comma dell’Art. 23 – Im-mobile - viene abrogato e sostituito come segue: “Le garanzie vengono prestate alle persone assicurate nella ve-ste di conduttori o proprietari dell’abitazione principale e di quelle secondarie o stagionali purché da loro direttamente uti-lizzate.” L’ultimo comma dell’Art. 23 – Immobile - viene abrogato.

gli equipaggiamenti ... “PONDERATI”

La RAI e …

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Il tempo per decidere non manche-rà: i sei mesi a disposizione di ogni lavoratore dipendente privato per scegliere se lasciare la sua liquida-zione in azienda (come è sempre stato) o se trasferirla a un fondo pensione dovrebbero scattare dal prossimo settembre, a meno di sor-prese. Sono i sei mesi del cosiddet-to “silenzio-assenso”: chi vuole aderire a un fondo previdenziale integrativo - o chi già è iscritto, ma desidera che oltre alla contribuzio-ne già versata da lui o dal suo dato-re di lavoro il suo conto sia alimen-tato anche dal danaro originaria-mente accantonato ogni anno per il tfr - potrà limitarsi al “silenzio”, non fare nulla e aspettare la fine di febbraio. Se invece preferisce la-sciare le cose come stanno - ovvero ricevere dalla sua azienda la liqui-dazione integrale al momento delle dimissioni o del pensionamento, e non solo le somme già accumulate finora - dovrà scrivere una lettera, e "dichiararlo". Non sarà una scelta facilissima, anche se il meccanismo del silenzio assenso naturalmente agevolerà le adesioni ai fondi pensione: normal-mente - per mancanza di informa-zioni o per semplice pigrizia - biso-gna presumere che la maggioranza degli interessati resterà "silente". Eppure, con il passare dei giorni cresce l'interesse (e la preoccupa-zione, forse): e se tanti sceglieranno sulla base di motivazioni istintive o automatiche - come il timore di affidare al mercato finanziario il proprio tfr, o al contrario la convin-zione che investito in Borsa il tfr

aumenterà di valore - con questo dossier cercheremo di fornire qual-che elemento di informazione e di riflessione. La retribuzione differita È il trattamento di fine rapporto, la liquidazione. È nato nel 1924 con il nome di indennità di licenziamento (poi indennità di anzianità), con uno scopo essenzialmente assicura-tivo. Dopo diverse riforme ha as-sunto nel 1982 il nome di tfr, ed è diventato una vera e propria retri-buzione differita: le aziende accan-tonano ogni anno il 6,91% della retribuzione lorda di ogni dipen-dente e alla fine del rapporto di la-voro gli liquidano la somma accu-mulata e rivalutata annualmente di un tasso di rendimento garantito e calcolato in base a criteri di legge. Ovvero, ogni anno il tfr maturato in corso d'anno viene aumentato del-l'1,5% più il 75% dell'inflazione registrato nel corso dell'anno. Cosa fa un fondo pensione Un lavoratore iscritto a un fondo pensione dispone di un "conto per-sonale" su cui accumula, anno dopo anno, la contribuzione che viene versata: quella pagata dal datore di lavoro (stabilita dai contratti), quel-la versata direttamente dal lavorato-re (una quota decisa autonomamen-te e sottratta dalla busta paga, an-che se esente da tasse), ed eventual-mente quel 6,91% della retribuzio-ne lorda che l’azienda destinerebbe al tfr. Ovviamente, se si lascia il tfr in azienda, la contribuzione al fon-do è ridotta; altrettanto ovviamente, se il tfr va nel fondo quando si la-

scia l'impiego si avrà soltanto la liquidazione maturata fino al giorno in cui si è deciso di devolvere il tfr futuro al fondo. In generale, i con-tributi versati al fondo vengono investiti nel modo migliore (con limiti e vincoli) da gestori finanzia-ri in azioni e titoli. A seconda del-l'andamento dei mercati e della "bravura" dei gestori, il capitale versato renderà tanto o poco. Rende più il tfr o il fondo? Soltanto dal 2002 al 2004 i fondi pensione sono riusciti a "battere" il rendimento offerto dal tfr, e dal 1999 a oggi il tfr ha reso il 15,8% contro il 9,2% medio del fondo col-lettivo. La ragione di questo dato è semplice: gli anni in cui la Borsa è andata male penalizzano il rendi-mento dei fondi, che a loro volta invece surclassano il tfr negli anni (come dal 2002 a oggi) in cui gli investimenti azionari sono andati decisamente bene. Bisogna anche considerare che per i primi anni di attività i fondi pensione - era la fase iniziale, di avvio - non potevano investire i loro patrimoni libera-mente, e dunque i loro risultati era-no appesantiti dall'obbligo di acqui-stare obbligazioni piuttosto che più redditizie azioni. Quando si parla di investimenti finanziari - e soprattutto quando si prendono in esame periodi di tem-po molto lunghi - la regola di base è che quanto accaduto nel passato non necessariamente si potrà ripete-re in futuro. E così, va di nuovo detto che le performances deludenti dei fondi del periodo 1998-2002 non possono permettere di giungere

TFR o Fondi Pensione? La scelta giusta

di Roberto Canzio (da www.rassegna.it, 11 aprile 2005)

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a conclusioni. E lo stesso discorso vale per il caso opposto: gli ottimi risultati degli ultimi due anni sulla carta possono essere un passeggero fuoco di paglia. Ancora, bisogna prendere in esame, possibilmente, gli andamenti dei singoli fondi pen-sione per avere un quadro di riferi-mento più preciso: alcuni fondi ren-dono di più, altri di meno, e in alcu-ni casi bisogna esaminare i risultati dei diversi comparti di investimen-to. Ovviamente, i comparti obbliga-zionari andranno sempre piano, quelli azionari possono guadagnare di più o perdere di più. Si possono prendere anticipi e cambiare idea Da questo punto di vista non do-vrebbe esserci grande differenza: i lavoratori potranno ottenere un'anti-cipazione fino al 75% del capitale accumulato presso il fondo per "gravi motivi di salute". Dopo otto anni di partecipazione al fondo pen-sione, si potrà riceve un anticipo pari al 50% del capitale accumulato per l'acquisto o ristrutturazione del-la prima casa per sé o per i figli. Le anticipazioni potranno essere rein-tegrate anche versando contributi annuali entro un massimale di 5.164 euro (il tetto assoluto della contribuzione ai fondi pensione esente da Irpef). Inoltre chi decide di lasciare la liquidazione in azien-da, potrà in ogni momento cambia-re idea, e iscriversi al fondo pensio-ne. Il contrario, però, non è possibi-le. Un lavoratore iscritto a un fondo pensione (chiuso o aperto) dopo due anni di iscrizione potrà passare liberamente a un'altra forma pensio-nistica complementare. Per adesso, sulla base della bozza di decreto attuativo, non è invece possibile fare marcia indietro, e "ricostituire" la liquidazione. Una mappa per decidere Come si vede, sono molti i fattori da tenere presente per una decisione consapevole. Chi sceglie di tenersi la liquidazione, in pratica preferisce avere un rendimento sicuro anche se abbastanza modesto; chi punta

sul fondo pensione, si accolla un certo rischio in cambio della possi-bilità di avere alla fine un rendi-mento maggiore. E va detto che in caso di future impennate inflazioni-stiche (come negli anni '70 o '80), anche il rendimento "garantito" del tfr può ridursi, in termini reali, a zero. Ancora, bisogna ricordare che investire nel fondo la liquidazione è una sorta di "risparmio forzoso": al momento del pensionamento, quei soldi ci saranno ancora, mentre se si cambia lavoro è più che possibile che la liquidazione ricevuta venga spesa o consumata. Per i giovani scelta obbligata Dunque, ognuno deve valutare la sua individualissima “propensione al rischio”. Un fattore che dipende anche dall'età del lavoratore: per chi è più vicino alla pensione, ad esempio, è meglio tenersi il tfr piut-tosto che scegliere un fondo pensio-ne con una linea di investimento monetaria. L’importante è ricordare che le performances del passato (o i tassi d'inflazione passati) sono solo un’indicazione, e non necessaria-mente si ripeteranno in futuro. Nel-la normale "pubblicità" (che però va letta con cautela e sano scettici-smo) si afferma come fosse un dato "naturale" (cosa che non è) che gli investimenti in azioni garantiranno rendimenti annui del 6-7%; al con-trario, i critici possono a buon dirit-to ricordare guerre mondiali, crack finanziari planetari. E in ogni caso, soprattutto i lavoratori più giovani devono essere consapevoli che la sola pensione pubblica - tra trent’anni - garantirà una rendita relativamente modesta, intorno al 60% dell'ultimo stipendio. Per arri-vare a livelli di reddito più tranquil-lizzanti, il contributo della pensione integrativa sarà dunque decisivo: e per avere una seconda pensione degna di questo nome certo non basterà l'1% circa di contribuzione pagata dall'azienda e il 5-6% che si può sottrarre alla busta paga. Ag-giungerci il 6,91% con cui l'azienda finanzia il tfr potrebbe fare la diffe-renza.

RAI, Premio di 350 mila Euro a

CATTANEO Roma, i consiglieri d’amministrazione della Rai dan-no il via libera al “premio di pro-duzione” in favore del direttore generale Cattaneo. Premio giustificato – secondo i consiglieri – dai buoni risultati del bilancio che ha prodotto quest’anno un utile di 113 milioni. Cattaneo incasserà 350 mila euro. In una recente intervista, il diretto-re generale ha detto che una grati-fica avrebbe raggiunto anche altri dirigenti di punta, in ogni caso d’intesa con l’azionista della Rai, il ministero del Tesoro. Il 19 aprile, invece, il senatore della Margherita Zanda ha passato ai raggi X il bilancio, a suo dire frutto di “circostanze fortunate e irripetibili”, e specchio comunque di una “azienda malata”. (a.fon.)

Da “La Repubblica” del 22 aprile 2005 pag. 34

RAI Su Auditorium di

TORINO (AGI) - Roma, 20 apr. - La Rai e' impegnata a far sì che il restauro dell'Auditorium Rai di Torino possa essere concluso entro i tem-pi previsti. I vertici aziendali, nel ribadire di voler realizzare un grande Auditorium, secondo quanto preventivato e nei tempi assegnati, non possono non tutela-re gli interessi del Servizio Pub-blico, salvaguardando la centralità dell'Orchestra Nazionale Sinfoni-ca di Torino. Attualmente sono in corso verifi-che sull'attuazione del contratto da parte della ditta appaltatrice dei lavori, in quanto la spesa viene fatta con soldi provenienti dal ca-none e quindi sono necessarie la massima trasparenza e i dovuti controlli. (AGI)

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Nella girandola di incontri politici che sta caratterizzando la giornata odierna del presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi (incontri prope-deutici al vertice di domani della maggioranza che dovrebbe permette-re di trovare un accordo sul program-ma di fine legislatura e sul rimpasto di governo), si sono inseriti, nella mattinata, due visite a Palazzo Gra-zioli di due alti manager di aziende pubbliche: Flavio Cattaneo, direttore generale della Rai, e Massimo Sar-mi, amministratore delegato di Poste Italiane, (quest'ultimo, però, uscen-do, ha dichiarato di non aver “incontrato il presidente del Consi-glio” ma di essersi recato alla sua residenza romana “per un appunta-

mento privato”). Le due presenze, apparentemente fuori posto in un'agenda fitta di ap-puntamenti politici, rientrano invece pienamente nel quadro della situa-zione politica. Non è un mistero, infatti, che il governo si trova nella necessità di 'fare cassa' per ridurre il debito pubblico ed evitare gli ammo-nimenti europei, già preannunciati per giugno da Joachin Almunia, commissario Ue per gli Affari eco-nomici. E non è un segreto, poi, che Rai e Poste Italiane sono le aziende pubbliche già pronte per la privatiz-zazione. Domenico Siniscalco, mini-stro dell'Economia, aveva indicato in ottobre il mese possibile per la quo-tazione della Rai, mentre Maurizio Gasparri, lo scorso 15 marzo, aveva precisato che “c'è prima la privatiz-zazione della Rai e, se non si chiude quel capitolo, non si può aprire quel-lo delle Poste”. Quindi prima Rai e poi l'azienda guidata da Sarmi. Ieri Cattaneo, presentando il bilancio 2004 dell'ente radiotelevisivo pubbli-

co, aveva detto ai giornalisti che la Rai è pronta per la privatizzazione. “Abbiamo fatto tutto - aveva precisa-to -. Ora siamo pronti. Serve la deli-bera del Cipe. L'azienda quello che doveva fare l'ha fatto”. A questo pro-posito, ricordiamo che lo scorso 5 aprile il Comitato delle privatizza-zioni del Ministero dell'Economia aveva annunciato che il Cipe stava predisponendo una delibera per defi-nire tempi e modi della privatizza-zione della Rai. Situazione diversa per le Poste. Sar-mi, nei giorni scorsi, aveva indicato in 12-18 mesi il periodo necessario per la quotazione della sua azienda. Molto probabilmente, quindi, Berlu-sconi si è voluto sincerare con i due manager sul rispetto dei tempi per la privatizzazione di Rai e Poste Italia-ne e, per quanto riguarda Cattaneo, sulla possibilità di anticipare a prima dell'estate la quotazione dell'azienda radiotelevisiva. Il che permetterebbe di evitare gli strali della Ue.

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GOVERNO: BERLUSCO-NI PUNTA SU PRIVA-

TIZZAZIONE RAI E PO-STE PER FARE CASSA

(ASCA) - Roma, 13 aprile

le assunzioni … “SPONTANEE”!

La RAI e …

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Comunicati

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COPIA DA DOCUMENTO ORIGINALE

Sullo sciopero di Bormio

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Comunicati

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COPIA DA DOCUMENTO ORIGINALE

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Comunicati

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COPIA DA DOCUMENTO ORIGINALE

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Tecnica La tecnologia GPS e le

sue applicazioni I l Global Positioning System

(GPS) è costituito da una “rete” di satelliti (di proprie-tà del Dipartimento della

Difesa americana) che trasmette in continuazione segnali radio di bas-sa potenza. I ricevitori GPS, inter-pretando questi segnali, sono in grado di calcolare l’esatta distanza dai satelliti e conseguentemente la propria univoca posizione sulla terra.

La costituzione e il mantenimento del sistema GPS sono costati al governo americano svariati miliar-di di dollari. Originariamente ave-va esclusivamente impiego milita-re. Poteva aiutare la navigazione delle navi, il dispiegamento delle truppe e il fuoco dell’artiglieria, tanto per citare alcuni utilizzi. Fortunatamente un decreto esecu-tivo del 1980 rese disponibile il sistema GPS anche per usi civili.

Oggigiorno viene comunemente usato per calcolare posizioni ovun-que: terra, mare e cielo, ma sem-pre in luoghi “aperti”, raggiungibi-li dai segnali satellitari. Per questo motivo il GPS non è in grado di funzionare nel sottosuolo, nelle gallerie, all’interno di edifici o sott’acqua. Sicuramente gli inventori del siste-ma GPS non avevano previsto che un giorno piccoli ricevitori satelli-tari non solo sarebbero stati in gra-do di esprimere una posizione con coordinate (latitudine/longitudine), ma anche visualizzare la posizione su una mappa elettronica insieme a città, edifici e strade.

Le tre componenti del sistema GPS

Il NAVSTAR (Navigation Satel-lite Timing And Ranging, nome ufficialmente dato dal Dipartimen-to della Difesa USA al sistema GPS) è composto di tre segmenti o parti: il segmento spazio (satelliti); il segmento terra (stazioni terrestri di controllo); il segmento utilizza-tore (ricevitori GPS).

Il segmento spazio È costituito da 24 (o più) satelliti in orbita attorno alla terra. Funzio-nano a energia solare e sono forni-ti di piccoli razzi per correggere eventuali errori di rotta. Trasmet-tono segnali radio di bassa potenza su diverse frequenze (denominate L1, L2 e così via). I ricevitori GPS a uso civile “ascoltano” la fre-quenza L1 (1574.42 MHz su ban-da UHF). I segnali radio viaggiano sulla linea di visuale, ciò significa

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I numeri in gioco 24 satelliti (21 operativi e 3 di riserva) il cuore del sistema GPS

19.300 km (circa) la distanza dei satelliti dalla terra

11.250 km/h (circa) la velocità dei satelliti in or-bita

12 ore (circa) per compiere un’orbita completa at-torno alla terra

10 anni la vita media di un satellite

1978 l’anno in cui è stata costituita la prima rete GPS

1994 l’anno in cui è stato raggiunto l’impiego dei 24 satelliti necessari a una completa copertura

3 satelliti sono necessari a un ricevitore GPS per calcolare le coordinate (latitudine/longitudine) della propria posizione

4 satelliti sono necessari a un ricevitore GPS per calcolare anche l’altitudine

50 watt la potenza (molto bassa) dei segnali tra-smessi dai satelliti

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che possono passare attraverso nuvole, vetro e plastica, ma non attraverso oggetti solidi quali edi-fici e montagne. Il segnale radio L1 contiene tre differenti parti di informazione: il codice pseudocasuale, il codice effemeride e il codice almanacco: codice pseudocasuale: è un codice numerico che identifica il satellite; codice effemeride: è un codice costantemente trasmesso che con-tiene informazioni sullo “stato di salute del satellite” e la data/ora corrente; codice almanacco: l’insieme dei dati inerenti l’approssimativa posizione orbita-le di tutti i satelliti della Rete GPS in ogni momento del giorno.

Il segmento terra

È composto da cinque postazioni fisse di “controllo” dislocate nel mondo. Una principale e quattro secondarie. Le quattro stazioni secondarie hanno il compito di ricevere costantemente i dati dai satelliti e di inviarli alla stazione principale. La stazione principale verifica ed eventualmente correg-ge i dati inerenti a orbita, velocità, altitudine, ora (con l’orologio ato-mico) e li ritrasmette direttamente ai satelliti.

Il segmento utilizzatore È la parte più semplice in quanto è composta esclusivamente dai rice-vitori GPS. Il tempo è l’essenza del GPS. Per calcolare la propria posizione, un ricevitore GPS deve conoscere

due dati: posizione e, ancor più importante, distanza dai satelliti. Attraverso l’ininterrotta trasmis-sione del codice almanacco i rice-vitori GPS conoscono la posizione approssimativa di tutti i satelliti in un dato momento. Per la distanza invece ricorrono a una semplice formula: velocità del segnale (velocità della luce) x il tempo di arrivo = distanza. La formula viene anche corretta calcolando un leggero ritardo do-vuto all’attraversamento dell’atmosfera terrestre da parte dei segnali radio. Ma perché il tempo è fondamenta-le per calcolare le distanze? Sappiamo che l’orario dei satelliti e del ricevitore GPS sono esatta-mente sincronizzati. In un deter-minato istante il satellite trasmette un codice e il ricevitore ne crea uno identico. Quando il codice trasmesso arriva al ricevitore, vie-ne comparato al gemello e misura-to il tempo intercorso tra la crea-zione e la ricezione. Questo lasso di tempo (tempo di arrivo) è quan-tificabile in pochi centesimi di secondo, ma chiaramente la preci-sione del calcolo va ben oltre i centesimi o i millesimi di secon-do. Per determinare la propria posi-zione (latitudine/longitudine) un ricevitore GPS deve ricevere dati contemporaneamente da tre satel-liti. Per conoscere anche l’altitudine ne occorrono almeno quattro. Anche il GPS sbaglia (ma di poco) Agli inizi dell’impiego in ambito civile il margine di errore sul calcolo delle posi-zioni fu volutamente mantenu-to, per ragioni di sicurezza, attorno ai 100 metri. Oggigior-no i comuni ricevitori GPS hanno un margine di errore di 10-20 metri, mentre quelli più recenti e accurati hanno un margine ancora più basso. Ma perché un sistema così so-fisticato e preciso può sbaglia-re? I motivi sono molteplici e

possono anche sommarsi tra loro: ritardo atmosferico: il segnale dei satelliti rallenta attraversando l’atmosfera. Il sistema viene cor-retto con un calcolo di ritardo me-dio, che quindi non è preciso; percorsi multipli: i segnali GPS possono venire riflessi da alti edi-fici o da montagne prima di rag-giungere il ricevitore. Questo in-crementa leggermente il tempo di arrivo; orologio del ricevitore: l’orario del ricevitore GPS potrebbe non essere perfettamente sincronizzato con l’orologio atomico; errori orbitali: i satelliti potreb-bero essere leggermente fuori rot-ta; geometria satellitare: più i satel-liti cui si è collegati sono distanti tra loro, maggiore è l’accuratezza delle misurazioni. Viceversa, più sono raggruppati, minore potrebbe risultare la precisione; numero dei satelliti visibili: più sono i satelliti “in vista” del rice-vitore GPS, maggiore sarà la pre-cisione di posizionamento. Edifici, montagne, interferenze elettroma-gnetiche e anche il denso fogliame degli alberi possono bloccare la ricezione del segnale provocando un errore di posizionamento o ad-dirittura il mancato posizionamen-to.

□ Luciano Franza (da Pc Open settembre 2004)

Tecnica

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Normative

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È stato pubblicato sulla Gazzet-ta Ufficiale n. 192 del 17 ago-sto 2004, il D.L.vo n. 213 del 19 luglio 2004, correttivo del

D.L.vo n. 66/2003. Il provvedimento, che è entrato in vigore il 1° settembre 2004, contiene, tra le altre cose, una nuova disciplina delle ferie e, riem-piendo un vuoto normativo derivante dalla difficoltà di applicare le vecchie sanzioni ai nuovi istituti, come previ-sto dall’art. 19, comma 2, delinea un nuovo sistema punitivo. Queste le no-vità principali: a) le disposizioni sull’orario di lavoro previste, in via generale, dal D. L.vo n. 66/2003 non si applicano oltre che al personale della scuola cui trova appli-cazione il D.L.vo n. 297/1994, anche al personale appartenete a Polizia, For-ze Armate, Polizia municipale e pro-vinciale, in relazione alle attività ope-rative istituzionali; b) la comunicazione alla Direzione provinciale del Lavoro circa il supera-mento delle 48 ore settimanali, attra-verso prestazioni di lavoro straordina-rio, per le unità produttive con un or-ganico superiore a 10 dipendenti, da effettuare alla scadenza del periodo di riferimento (4 mesi, o sei mesi o dodi-ci mesi per accordo sindacale o per esigenze tecnico, organizzative od oggettive), va effettuata entro i 30 giorni successivi alla scadenza. La sanzione amministrativa è compre-sa tra 103 e 200 euro (art. 18 –bis, comma 5); c) il lavoratore ha diritto a quattro settimane di ferie retribuite all’anno. Tale periodo, salvo quan-to previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica discipli-na riferita alle categorie già indivi-duate al comma 2 dell’art. 2 del D. L.vo n. 66/2003 (dalle quali sono state espunte le Forze Armate e la Polizia), va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso

dell’anno di maturazione e, per le re-stanti due settimane, nei 18 mesi suc-cessivi al termine dell’anno di matura-zione. La violazione della disposizione è punita con una sanzione compresa tra 130 e 780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione (art. 18 –bis, comma 3); d) la valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura ed a spese del datore di lavoro, o per il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbliche o per il tramite del medico competente, attraverso control-li periodici e preventivi, almeno ogni due anni, volti a verificare l’assenza di contro indicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi (art. 14, comma 1, che sostituisce la prece-dente versione ove si faceva riferimen-to unicamente alle disposizioni previ-ste dalla legge e dai contratti colletti-vi). La violazione è punita con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 1.549 euro a 4.131 euro (art. 18 –bis, comma 2); e) l’adibizione delle donne in un orario compreso tra le ore 24 e le 6 antimeri-diane, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, è punita con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 516 a 2.582 euro (art. 18 –bis, comma 1);

f) l’adibizione di lavoratrici e lavorato-ri che, nonostante il loro dissenso, co-municato in forma scritta fino alle 24 ore antecedenti, prestino la loro attività tra le ore 24 e le 6 antimeridiane, no-nostante che ci si trovi di fronte a: 1. lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, padre convivente con la stessa; 2. lavoratrice o lavoratore che sia unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni; 3. lavoratrice o lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104/1 è punita con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 516 a 2.582 euro (art. 18 – bis, comma 1); g) la violazione sulla durata massima dell’orario di lavoro (media di 48 ore settimanali nel periodo di riferimento, compreso lo straordinario) è punita con una sanzione amministrativa com-presa tra 130 e 780 euro per ogni lavo-ratore e per ciascun periodo cui si rife-risce la violazione (art. 18 – bis, com-ma 3). Ai fini della valutazione della media il periodo di riferimento è, in via generale, di quattro mesi che pos-sono arrivare a sei o dodici con accor-do sindacale per comprovate ragioni obiettive, tecniche od organizzative; h) la violazione per la mancata conces-sione del riposo consecutivo giornalie-

L’orario di lavoro ed il nuovo regime delle ferie

ILLECITI PENALI

Fonte Normativa Illecito

Norma sanziona-

toria Pena Prevista

Prescrizione Obbligatoria

(ex art. 15, D.Lgs. 124/04 e Circ. MLPS

Art. 11, co. 2, D.Lgs. n. 66/2003

Violazione del divieto di adibire le donne al lavo-ro, dalle ore 24 alle ore 6, nel periodo compreso tra l’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino; Violazione del divieto di adibire al lavoro notturno, nonostante il loro espresso dissenso, le categorie di lavoratori individuate dalla norma

Art. 18-bis, co. 1, D.Lgs. n. 66/2003

Arresto da 2 a 4 mesi o ammen-da da Euro 516 a Euro 2.582

SI

Art. 14, co. 1, D.Lgs. n. 66/2003

Violazione dell’obbligo di sottoporre a controllo sanitario preventivo e periodico (almeno ogni 2 anni) i lavoratori notturni.

Art. 18-bis, co. 2, D.Lgs. n. 66/2003

Arresto da 3 a 6 mesi o ammen-da da Euro 1.549 a Euro 4.131

SI

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Normative

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ro (almeno 11 ore tra una prestazione e l’altra), fatta salva l’ipotesi del lavo-ro frazionato, è punita con la sanzione amministrativa compresa tra 105 e 630 euro (art. 18 – bis, comma 4); i) la violazione per la mancata conces-sione del riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni, è punita con la sanzione amministrativa compresa tra tra 105 e 630 euro (art. 18 – bis, comma 4); j) la violazione relativa al superamento della durata massima dell’orario nor-male di lavoro settimanale (40 ore o il limite minore fissato dalla contratta-zione collettiva) è punita con la san-zione amministrativa compresa tra 25 e 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori e si è verificata nell’anno solare per più di 50 giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non è possi-bile il pagamento in misura ridotta (art. 18 – bis, comma 6); k) la violazione relativa al superamen-to, in assenza di disciplina collettiva, del limite annuale previsto per le pre-stazioni straordinarie (250 ore) è puni-ta con la sanzione amministrativa compresa tra 25 e 154 euro. Se la vio-lazione si riferisce a più di 5 lavoratori e si è verificata nell’anno solare per più di 50 giornate lavorative, la san-zione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non è possibile il paga-mento in misura ridotta (art. 18 – bis, comma 6); l) la violazione relativa al mancato computo o alla mancata remunerazio-ne del lavoro straordinario svolto con le maggiorazioni previste dal CCNL è punita con la sanzione amministrativa compresa tra 25 e 154 euro. Se la vio-lazione si riferisce a più di 5 persone o se si verifica per più di 50 giornate lavorative nel corso dell’anno solare, la sanzione va da 154 a 1.032 euro e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 18 – bis, comma 6); m) la violazione del superamento del limite massimo di 8 ore di lavoro not-turno in media calcolate su 24 ore, fatta salva la possibilità per la contrat-tazione collettiva di individuare un

riferimento temporale più ampio per la media) è punita con la sanzione ammi-nistrativa compresa tra 51 e 154 euro

per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre il limi-te (art. 18 –bis, comma 7).

ILLECITI AMMINISTRATIVI

Fonte Normativa Illecito Norma san-

zionatoria Importo Sanzione

Diffidabile (ex art. 13,

D.Lgs. 124/04 e Circ. MLPS n.

24/2004)

Art. 3, co. 1, D.Lgs. n. 66/2003

Superamento del limite della durata dell’orario normale di lavoro pari a 40 ore settimanali, ovvero del minor numero di ore even-tualmente stabilito dalla contrattazione collettiva

Art. 18-bis, co. 6, D.Lgs. n. 66/2003

Da Euro 25 a Euro 154. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o se si verifi-ca per più di 50 giornate lavora-tive nel corso dell’anno solare, la sanzione va da Euro 154 a Euro 1.032 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

NO

Art. 4, co. 2, D.Lgs. n. 66/2003

Superamento del limite previsto per la durata massima settimanale dell’orario di lavoro (media di 48 ore settimana-li nel periodo di riferimento compreso lo straordinario)

Art. 18-bis, co. 3, D.Lgs. n. 66/2003

Da Euro 130 a Euro 780 per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la viola-zione.

NO

Art. 4, co. 5, D.Lgs. n. 66/2003

Mancato (o ritardato) invio alla DPL della comunica-zione relativa al supera-mento delle 48 ore di lavo-ro settimanale per mezzo di prestazioni di lavoro straor-dinario entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del periodo di riferimento.

Art. 18-bis, co. 5, D.Lgs. n. 66/2003

Da Euro 103 a Euro 200 . SI

Art. 5, co. 3, D.Lgs. n. 66/2003

Superamento del limite massimo di 250 ore annua-li di lavoro straordinario (limite che può essere surrogato dalla disciplina collettiva applicabile)

Art. 18-bis, co. 6, D.Lgs. n. 66/2003

Da Euro 25 a Euro 154. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o se si verifi-ca per più di 50 giornate lavora-tive nel corso dell’anno solare, la sanzione va da Euro 154 a Euro 1.032 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

NO

Art. 5, co. 5, D.Lgs. n. 66/2003

Mancato computo e/o mancata remunerazione del lavoro straordinario svolto con le maggiorazioni retri-butive previste dal CCNL

Art. 18-bis, co. 6, D.Lgs. n. 66/2003

Da Euro 25 a Euro 154. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o se si verifi-ca per più di 50 giornate lavora-tive nel corso dell’anno solare, la sanzione va da Euro 154 a Euro 1.032 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

SI

Art. 7, co. 1, D.Lgs. n. 66/2003

Mancata rispetto del diritto del lavoratore al riposo giornaliero di 11 ore con-secutive ogni 24 ore

Art. 18-bis, co. 4, D.Lgs. n. 66/2003

Da Euro 105 a Euro 630 NO

Art. 9, co. 1, D.Lgs. n. 66/2003

Mancata rispetto del diritto del lavoratore al riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni

Art. 18-bis, co. 4, D.Lgs. n. 66/2003

Da Euro 105 a Euro 630 NO

Art. 10, co. 1, D.Lgs. n. 66/2003

Mancata rispetto del diritto del lavoratore a fruire di un periodo annuale minimo di ferie retribuite

Art. 18-bis, co. 3, D.Lgs. n. 66/2003

Da Euro 130 a Euro 780 per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la viola-zione

NO

Art. 13, co. 1, D.Lgs. n. 66/2003

Superamento del limite massimo di 8 ore di lavoro notturno in media nelle 24 ore (periodo che può esse-re surrogato dalla disciplina collettiva applicabile)

Art. 18-bis, co. 7, D.Lgs. n. 66/2003

Da Euro 51 a Euro 154 per ogni giorno e per ogni lavorato-re adibito al lavoro notturno oltre il limite.

NO

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Comunicati

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Sulla “Gratifica Semestrale”

COPIA DA DOCUMENTO ORIGINALE

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New York 1350, Avenue of the Americas 10019-NY Tel. 001212/4682500 Pechino Qi Jia Yuan 9/62 Tel. 008610/65322150

Berlino Alt-Moabit, 94 10559 Tel. 004930/3980690 . Parigi 1, Rue du Bocador 75008 Tel. 00331/47203767-47206040 Belgrado Andre Nikolic, 25/A 11000 Tel. 00381/11/3065220- 3065217 Londra 29, Bruton Street Tel. 0044171/4091683 Mosca Prospekt Mira, 74 129041 Tel. 007095/9711830-2807689

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