Ripresa di concetti

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Ripresa di concetti Negli anni ‘90 la necessità di risanamento della finanza pubblica impone il distaccamento della gestione del servizio dalla pubblica amministrazione e dà luogo alla creazione di aziende speciali e di consorzi in luogo delle precedenti “municipalizzate” (aziende prive di personalità giuridica). Questo primo passaggio ha consentito di enucleare i costi e le debolezze gestionali dei servizi. Il cammino è proseguito attraverso la trasformazione delle aziende speciali di servizi in società di capitali di diritto privato (privatizzazione). Ciò avrebbe consentito l’auspicata svolta verso logiche imprenditoriali maggiormente efficienti.

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Ripresa di concetti Negli anni ‘90 la necessità di risanamento della finanza

pubblica impone il distaccamento della gestione del servizio dalla pubblica amministrazione

e dà luogo alla creazione di aziende speciali e di consorzi in luogo delle precedenti “municipalizzate” (aziende prive di personalità giuridica).

Questo primo passaggio ha consentito di enucleare i costi e le debolezze gestionali dei servizi.

Il cammino è proseguito attraverso la trasformazione delle aziende speciali di servizi in società di capitali di diritto privato (privatizzazione).

Ciò avrebbe consentito l’auspicata svolta verso logiche imprenditoriali maggiormente efficienti.

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Ripresa di concetti La disciplina delle modalità di gestione del servizio idrico

integrato segue la sorte della legislazione in materia di modalità di gestione dei servizi pubblici locali.

La legge Galli, infatti, per quanto riguardava le forme di gestione rinviava alla disciplina dettata dalla legge n. 142/1990 poi trasfusa nel Testo Unico Enti Locali (TUEL).

L’art. 113 TUEL che si occupa delle forme di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica ha subìto varie modifiche sino a giungere, per effetto del d.l. 223/2006 alla versione attuale.

Nel frattempo anche la legge Galli è stata trasfusa nel Codice dell’ambiente e ora l’art. 150 del Codice nel rimandare al 113 TUEL opta per una preferenza nei confronti dell’affidamento a terzi

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Analisi dell’evoluzione della normativa in materia di gestione dei servizi idrici1. Legge 142/1990 2. Art. 22. Servizi pubblici locali. 

[…] I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti

forme: a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche

del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda; b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche

e di opportunità sociale; c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di

rilevanza economica ed imprenditoriale; d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza

imprenditoriale; e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente

capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

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La legge 142/1990

I modelli applicabili previsti dalla legge 142/1990 e applicabili ai servizi idrici erano solo 3: L’azienda speciale: ente strumentale all’ente locale

dotato di personalità giuridica, autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto in rapporto di strumentalità con l’ente. Limiti: L’azienda speciale è preposta alla gestione di servizi

nell’ambito del territorio comunale o provinciale mentre i servizi idrici si svolgono in un contesto territoriale più ampio (ATO).

Il ricorso all’azienda speciale per la gestione del servizio idrico integrato è possibile solo in forma consortile dal momento che deve coinvolgere una pluralità di enti.

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La legge 142/1990

La concessione a terzi: questa ipotesi, tuttavia, era limitata alla sussistenza di ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale (oggi ribaltamento di quest’ottica).

Società di capitali (spa o srl) a capitale misto ma in prevalenza pubblico di nuova costituzione o già esistenti, mediante acquisizione di quote.

Compromesso tra ruolo pubblico dominante e know how imprenditoriale privato

Ricorso alla gara per la scelta del socio

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Il TUEL

L’art. 113 nella sua versione originaria riproduce il comma 3 dell’art. 22 della legge n.142/1990 (v. diapositiva n.3) e aggiunge una lettera f) come sesta possibile forma di gestione dei servizi pubblici locali:

Si tratta di società di capitali senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, ma pur sempre con l’obbligo di scegliere il socio privato mediante gara.

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Il conflitto tra legislatore italiano e l’UE Da qui in avanti assistiamo ad un vero e

proprio scontro tra UE (Commissione e CGCE) e legislatore italiano.

Questo momento dialettico ha portato ad una continua riscrittura dell’art. 113 TUEL.

Tale “evoluzione” del testo normativo non si è arrestata neppure in tempi recentissimi (l. 133/2008 e d.l. 135/2009).