RIPARTENZA DELLE AZIENDE E GESTIONE DELL’EMERGENZA … · SEMINARIO IN VIDEOCONFERENZA 29 aprile...
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La ripartenza delle aziende e la gestione dell’emergenza sanitaria
SEMINARIO IN
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29 aprile 2020
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RIPARTENZA DELLE AZIENDE
E
GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA
Venezia, 29 aprile 2020
La ripartenza delle aziende e la gestione dell’emergenza sanitaria
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PROTOCOLLO DI CONTENIMENTO DEL
COVID-19 del 24 aprile 2020
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Nuovo protocollo condiviso di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro
Sottoscritto il 24 aprile 2020.
Integra e sostituisce quello del 14 marzo 2020.
Firmatari: Confindustria, Confapi, Confartigianato e CGL,
CISL, UIL.
La sua efficacia è sancita dal comma 10 dell’art. 2 del
dPCM 10 aprile 2020.
È riprodotto in allegato al dPCM 26 aprile 2020 che ne
stabilisce l’obbligatorietà delle indicazioni nello stesso
contenute (art. 2, comma 6).
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Nuovo protocollo condiviso di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro
È uno strumento operativo.
Contiene indicazioni generali che devono essere
adattate alle specificità di ogni singola azienda
(«protocollo aziendale»).
Riprende indicazioni e linee guida del documento della
Regione Veneto recante «Indicazioni operative per la
tutela della salute negli ambienti non sanitari»,
revisione n. 9.
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COVID 19
È un rischio biologico generico
Non è un rischio specifico degli ambienti di lavoro.
Le misure da adottare devono essere uguali per tutta la
popolazione.
Il protocollo contiene misure che
• seguono la logica della precauzione,
• attuano le prescrizioni del Legislatore e le indicazioni
dell’Autorità sanitaria.
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Inosservanza del protocollo
Le indicazioni contenute nel protocollo sono state
sostanzialmente rese obbligatorie dal rinvio contenuto
nell’art. 2, comma 10, del dPCM 10 aprile 2020.
Il dPCM 26 aprile 2020 ne ha confermato e rafforzato
l’obbligatorietà disponendo che
• «la mancata attuazione dei protocolli che non
assicuri adeguati livelli di protezione determina la
sospensione dell’attività fino al ripristino delle
condizioni di sicurezza» (art. 2, comma 6).
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Adeguamento dell’organizzazione del
lavoro
L’azienda è tenuta a
organizzare l’attività produttiva tenendo conto
delle misure di prevenzione e protezione già adottate
per ridurre i rischi presenti nell’attività lavorativa
e contemporaneamente
delle misure prescritte dalla normativa emergenziale per
il contenimento del contagio da COVID-19,
redigendo
un protocollo anti-contagio aziendale specifico che
definisca le regole di comportamento che devono essere
tenute nei luoghi di lavoro.
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Comitato aziendale
In ogni azienda è costituito un comitato per:
l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo;
Il comitato è composta da:
Datore di lavoro o suo delegato;
Medico competente;
Servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
RLS:
rappresentanze sindacali.
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Nuovo protocollo condiviso di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro
Il Protocollo tratta i seguenti aspetti:
informazione da dare ai lavoratori;
modalità di ingresso in azienda;
modalità di accesso dei fornitori esterni;
pulizia e sanificazione in azienda;
precauzioni igieniche e personali;
dispositivi di protezione individuali;
gestione spazi comuni;
organizzazione aziendale (turnazione, trasferte, ecc);
gestione entrata e uscita dei dipendenti;
spostamenti interni, riunioni, eventi e formazione;
gestione di persone sintomatiche in azienda;
sorveglianza sanitaria/medico compente/RLS. 9
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Protocollo condiviso 24 aprile 2020
Informazione sui comportamenti
Deve essere prevista una o più modalità di informazione
dei lavoratori presenti nel luogo di lavoro e degli eventuali
visitatori sui comportamenti da tenere:
1) impegno a restare a casa in caso di sintomi e di
contattare il medico di famiglia o l’autorità sanitaria;
2) obbligo di restare a casa se si sono avuti «contatti
stretti» con persone con sospetto contagio o con
tampone positivo a Covid-19 e di contattare i numeri di
riferimento regionali o il 1500;
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Protocollo condiviso 24 aprile 2020
Informazione sui comportamenti
Deve essere prevista una o più modalità di informazione
dei lavoratori presenti nel luogo di lavoro e degli eventuali
visitatori sui comportamenti da tenere:
1) impegno a restare a casa in caso di sintomi e di
contattare il medico di famiglia o l’autorità sanitaria;
2) obbligo di restare a casa se si sono avuti «contatti
stretti» con persone con sospetto contagio o con
tampone positivo a Covid-19 e di contattare i numeri di
riferimento regionali o il 1500;
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Circolare Ministero Salute 27/02/2020, n. 6369 È “contatto stretto” ad alto rischio di esposizione una
«Persona che:
vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di
COVID-19 (es.: stretta di mano);
ha avuto un contatto diretto non protetto con le
secrezioni di un caso di COVID-19 (es.: ha toccato a
mani nude fazzoletti di carta usati);
ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un
caso di COVID-19 a distanza minore di 2 metri e di
durata maggiore a 15 minuti;.
Sono da considerare rilevanti a fine epidemiologico i
contatti avvenuti entro un periodo di 14 giorni prima
dell'insorgenza della malattia nel caso in esame.».
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Protocollo condiviso 24 aprile 2020
Informazione sui comportamenti
Deve essere prevista una o più modalità di informazione
dei lavoratori presenti nel luogo di lavoro e degli eventuali
visitatori sui comportamenti da tenere:
1) impegno a restare a casa in caso di sintomi e di
contattare il medico di famiglia o l’autorità sanitaria;
2) obbligo di restare a casa se si sono avuti «contatti
stretti» con persone con sospetto contagio o con
tampone positivo a Covid-19 e di contattare i numeri di
riferimento regionali o il 1500;
3) impegno ad osservare le disposizioni delle Autorità e
del datore di lavoro e a segnalare eventuali sintomi
influenzali.
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Protocollo condiviso 24 aprile 2020
Informazione ai lavoratori
L’azienda si impegna a informare i lavoratori
sulle misure adottate per contenere COVID 19
sul corretto uso dei dispositivi di protezione
individuale (DPI) adottati
sulla base delle mansioni svolte e dei contesti lavorativi
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Protocollo condiviso 24 aprile 2020
Informazione sulle misure igieniche
Deve essere prevista una o più modalità di informazione
dei lavoratori e dei visitatori presenti nel luogo di lavoro
sulle misure igieniche (raccomandazione di lavarsi le mani)
mediante:
cartelli affissi nei servizi igienici;
messa a disposizione di gel disinfettanti nei luoghi
comuni e agli ingressi.
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Protocollo condiviso 24 aprile 2020
Modalità di ingresso in azienda
Deve essere prevista una modalità di verifica della
situazione sanitaria di tutti coloro che accedono ai luoghi
di lavoro.
Tale verifica può essere effettuata
con la rilevazione della temperatura con termometri a
infrarosso,
prevedendo che una persona con temperatura > 37,5°
non possa accedere agli ambienti di lavoro, ma sia
rimandata a casa e invitata a contattare il medico
curante.
Qualora si opti per questa modalità, vanno rispettate le
norme sulla privacy.
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Protocollo condiviso 24 aprile 2020
Modalità di ingresso in azienda
Può esser richiesto a chi entra di dichiarare, sotto la propria
responsabilità,
di non aver frequentato zone a rischio indicate dall’OMS
nei 14 giorni precedenti,
di non aver avuto contatti stretti con persone positive al
COVID 19 e
di non avere sintomi sospetti (febbre, tosse, difficoltà
respiratorie, ecc.).
La gestione delle informazioni relative agli spostamenti, a
meno che non siano dovuti a motivi lavorativi, e allo stato
di salute costituisce trattamento dei dati personali, per cui
vanno osservate le norme sulla privacy.
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Protocollo condiviso 24 aprile 2020
Ingresso di un lavoratore «negativizzato»
Per l’ammissione in aziende di lavoratori già positivi al
COVID 19 e “negativizzati”
deve essere preventivamente comunicato con una
certificazione medica da cui risulti l’“avvenuta
negativizzazione” del tampone faringeo, rilasciata dal
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza;
il medico competente, ricevuto il certificato medico di
negativizzazione, deve procedere alla verifica
dell’idoneità alla mansione, anche valutando profili
specifici di rischiosità (visita medica al rientro da
malattia anche se l’assenza è stata inferiore a 60 giorni).
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Protocollo condiviso 24 aprile 2020
Tragitto casa-lavoro
Al fine di evitare aggregazione,
vanno valutati gli spostamenti connessi al tragitto casa-
lavoro,
andrebbero incentivate forme di trasporto con il mezzo
privato o con navette,
l’eventuale servizio aziendale di trasporto deve
garantire la distanza interpersonale di un metro.
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Protocollo condiviso 24 aprile 2020
Gestione entrata e uscita dei dipendenti
Va organizzata l’entrata e uscita dei dipendenti,
contingentandole per gruppi di lavoratori, in modo da
evitare assembramenti, e
mettendo a disposizione i prodotti detergenti agli
ingressi.
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Protocollo condiviso 24 aprile 2020
Accesso di fornitori esterni
Devono essere organizzate anche le modalità di accesso dei
fornitori esterni, prevedendo
per gli autotrasportatori:
• divieti di discesa dell’autista dal veicolo durante le
operazioni di carico e scarico;
• servizi igienici dedicati;
• punti di consegna della documentazione senza
contatto con personale dell’ufficio;
• divieti di accesso all’interno dell’azienda;
per i lavoratori delle imprese appaltatrici:
• le medesime misure previste per i lavoratori della
committente.
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Protocollo condiviso 24 aprile 2020
Accesso di fornitori esterni
Per i lavoratori delle imprese appaltatrici, inoltre
l’impresa committente è tenuta a
• fornire alle imprese appaltatrici l’informativa sul
protocollo aziendale adottato e
• vigilare affinché le imprese appaltatrici ne rispettino
integralmente le disposizioni;
l’impresa appaltatrice (il datore di lavoro) deve
• informare il committente, qualora un proprio
dipendente risulti positivo a COVID 19.
Committente ed appaltatore dovranno collaborare con
l’autorità sanitaria per l’individuazione di eventuali contatti
con la persona risultata positiva.
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Protocollo condiviso 24 aprile 2020
Pulizia
Va prevista la pulizia degli ambienti di lavoro, “ordinaria”
per tutto il periodo dell’emergenza, ma
più frequente ed accurata rispetto a quella eseguita
“ordinariamente” in tempi normali,
con detergenti ordinari, ma con particolare attenzione
per le parti maggiormente toccate (maniglie, volanti,
pulsantiere, tavoli, servizi igienici, ecc.).
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Protocollo condiviso 24 aprile 2020
Sanificazione
La sanificazione va effettuata, secondo gli indirizzi della
circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio
2020:
lavando le superfici con detergenti ordinari;
successivamente detergendo con ipoclorito di sodio
0,1% o con etanolo al 70%.
La sanificazione:
va effettuata alla riapertura;
può essere programmata con cadenza periodica;
comunque deve essere effettuata qualora si verifichi un
caso positivo a COVID 19.
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Distanziamento e DPI
La regola primaria è
mantenimento della
DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO
da attuare anche con
rimodulazione degli spazi di lavoro,
differenziazione degli orari che consenta la riduzione del
numero contemporaneo delle presenze nel luogo di
lavoro.
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Protocollo condiviso 24 aprile 2020
Distanziamento e DPI
La regola primaria è
mantenimento della
DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO
Qualora non si possa mantenere questa distanza
i lavoratori devono essere dotati di dispositivi di
protezione individuale (d.l. n. 18/2020, art. 16).
È possibile – e può essere opportuno – dotare di
mascherine anche i lavoratori per i quali rispettare la
distanza interpersonale di almeno 1 metro è rispettata.
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Protocollo condiviso 24 aprile 2020
Distanziamento e DPI
La regola primaria è
mantenimento della
DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO
Qualora non si possa mantenere questa distanza
i lavoratori devono essere dotati di dispositivi di
protezione individuale (d.l. n. 18/2020, art. 16).
È possibile – e può essere opportuno – dotare di
mascherine anche i lavoratori per i quali rispettare la
distanza interpersonale di almeno 1 metro è rispettata.
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Il Protocollo condiviso prevede l’utilizzo di una mascherina chirurgica per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, a prescindere dal rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
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Protocollo condiviso 24 aprile 2020
Distanziamento e DPI
La regola primaria è
mantenimento della
DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO
Qualora non si possa mantenere questa distanza
i lavoratori devono essere dotati di dispositivi di
protezione individuale (d.l. n. 18/2020, art. 16).
È possibile – e può essere opportuno – dotare di
mascherine anche i lavoratori per i quali rispettare la
distanza interpersonale di almeno 1 metro è rispettata.
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Il Protocollo condiviso prevede l’utilizzo di una mascherina chirurgica per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, a prescindere dal rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
L’utilizzo prudenziale della mascherina anche dove è possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro non deve essere motivo per non rispettare e far rispettare tale distanza
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Mascherine e DPI
1) Mascherine chirurgiche
Non proteggono la persona che le indossa ma
proteggono chi sta nell’ambiente circostante. Possono
essere utilizzate negli ambienti di lavoro dove non sia
prevista una protezione individuale delle vie respiratorie
per altri rischi lavorativi.
Devono essere dispositivi medici conformi alla norma
ISO EN 14683, oppure,
per la loro produzione o importazione ed immissione sul
mercato, devono comunque essere state validate
dall’Istituto Superiore di Sanità ai sensi dell’art. 15 del
d.l. n. 18/2020.
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Mascherine e DPI
1) Mascherine chirurgiche
non proteggono la persona che le indossa ma
proteggono chi sta nell’ambiente circostante. Possono
essere utilizzate negli ambienti di lavoro dove non sia
prevista una protezione individuale delle vie respiratorie
per altri rischi lavorativi;
devono essere dispositivi medici conformi alla norma ISO
EN 14683, oppure
la loro produzione deve comunque essere stata
autorizzata dall’Istituto Superiore di Sanità ai sensi
dell’art. 15 del d.l. n. 18/2020.
29
Sono considerate dispositivi di protezione individuale ai sensi dell’arti. 74, comma 1, del d.lgs. n.81/2008, per quanto riguarda la protezione da COVID-19, come previsto dall’art. 16, comma 1, del d.l. n. 18/2020.
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Mascherine e DPI
2) Mascherine protettive FFP2 e FFP3
Sono dispositivi di protezione individuale – DPI – ai sensi
dell’art. 74, comma 1, del d.lgs. n.81/2008
• se sono marcate CE, conformi alla norma EN 149,
oppure
• se sono state validate dall’INAIL ai sensi dell’art. 15 del
d.l. n. 18/2020.
Se non sono dotati di valvola, proteggono sia la persona
che li indossa, sia chi sta nell’ambiente circostante.
Se sono dotati di valvola, proteggono solo la persona
che li indossa, ma non chi sta nell’ambiente circostante,
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Mascherine e DPI
3) Mascherine filtranti
Gli schermi di protezione (cosiddetti “mascherine filtranti”)
Non rispondono né alle caratteristiche delle mascherine
chirurgiche né a quelle delle mascherine con protezione
FFP2 o FFP3.
Non sono dispositivi di protezione individuale:
Non possono quindi essere utilizzati negli ambienti di
lavoro come misure di protezione sostitutiva del rispetto
della distanza interpersonale di almeno 1 metro, come
precisato nella circolare del Ministero della Salute n.
3572/2020.
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Mascherine chirurgiche e DPI
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Mascherine chirurgiche e DPI
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lavoratore
MASCHERINA CHIRURGICA
15%
80%
lavoratore
FFP2 con valvola
18%
80%
lavoratore
MASCHERINA CHIRURGICA
15%
18%
lavoratore
FFP2 senza valvola
18%
80%
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Mascherine chirurgiche e DPI
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lavoratore
MASCHERINA CHIRURGICA
15%
80%
18%
lavoratore
FFP2 senza valvola
18%
lavoratore
MASCHERINA CHIRURGICA
15%
80%
18%
lavoratore
FFP2 senza valvola
18%
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Protocollo condiviso 24 aprile 2020
Gestione spazi comuni
Le regole di separazione interpersonale devono essere
garantite in tutti gli spazi comuni:
mense,
zone ristoro,
spogliatoi,
servizi igienici e docce.
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Protocollo condiviso 24 aprile 2020
Spostamenti interni riunioni
È necessario ridurre anche
gli spostamenti del personale tra i reparti e
le riunioni
con ricorso a
sistemi telematici di comunicazione e
videoconferenze.
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Protocollo condiviso 24 aprile 2020
Formazione
La formazione in presenza è sospesa.
Come evidenziato dalla Regione Veneto, la condizione di
emergenza nazionale integra gli estremi di una causa di
forza maggiore.
Tutte le attività che richiedono un aggiornamento della
formazione (carrellisti, pronto soccorso, addetti alle
attrezzature, ecc.) possono essere proseguite anche in
mancanza di aggiornamento.
I lavoratori che mancano della formazione di base
invece non possono essere ammessi alla mansione
senza completamento del percorso formativo. Questa
formazione può essere effettuata in videoconferenza.
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Protocollo condiviso 24 aprile 2020
Sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria periodica (ed in particolare le
visite periodiche) non va interrotta, ma può essere
differita, come indicato dalla circolare della Regione
Veneto, dando priorità alle seguenti visite mediche:
• di idoneità in fase pre-assuntiva;
• preventive di idoneità, nel caso in cui un lavoratore sia
adibito per la prima volta ad una nuova mansione;
• su richiesta del lavoratore;
• a seguito di assenza superiore a 60 giorni continuativi.
Alla ripresa dell’attività ordinaria, la programmazione
delle visite mediche dovrebbe necessariamente
privilegiare quelle che per l’emergenza sono state
differite.
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Protocollo condiviso 24 aprile 2020
Gestione lavoratori fragili
Il medico competente deve essere coinvolto
nell’individuazione dei lavoratori con particolari
situazioni di fragilità (patologie cardiovascolari,
diabetiche, ecc), anche in considerazione all’età.
Il lavoratore «negativizzato» può essere considerato
fragile a seguito delle conseguenze che può lasciare il
COVID 19 (postumi, conseguenze della terapia intensiva,
ecc).
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Protocollo condiviso 24 aprile 2020
Organizzazione del lavoro
Per quei reparti non indispensabili è possibile il ricorso agli
strumenti contrattuali che consentono l’astensione dal
lavoro senza perdita di retribuzione:
cassa integrazione;
uso residuale delle ferie arretrate e non ancora fruite;
rol, par, banca delle ore.
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Protocollo condiviso 24 aprile 2020
Trasferte
Si deve prevedere la sospensione o l’annullamento di
trasferte e viaggi di lavoro non indispensabili.
Per le trasferte che non possono essere sospese (quelle
specifiche del core business aziendale, quelle legate alla
sicurezza e alla manutenzione indifferibile) dovranno
essere rigorosamente attuate tutte le necessarie azioni
di cautela possibili.
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LE PROCEDURE DI
EMERGENZA
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Gestione di un’emergenza da COVID-19
Anche le procedure di emergenza (primo soccorso)
aziendali dovranno essere riviste includendo anche gli
scenari di:
1. lavoratore sottoposto a quarantena che si presenta al
lavoro;
2. lavoratore che riferisce di essere stato a «contatto
stretto» con un caso di COVID-19;
3. lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante il
lavoro sviluppa febbre e sintomi respiratori.
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Emergenza 1:
Lavoratore sottoposto a quarantena che
si presenta al lavoro
Prevedere la seguente procedura (la quarantena deve
essere stata notificata all’azienda dall’ULSS o dal medico
curante):
bloccare la persona all’ingresso;
non adibire ad attività lavorativa;
far indossare al lavoratore la mascherina chirurgica e
isolarlo il più possibile;
dare indicazione di tornare al domicilio senza
prendere i mezzi pubblici);
dare informazione alle autorità competenti.
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29 aprile 2020
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Emergenza 2:
Lavoratore che riferisce di essere stato a
«contatto stretto» con un caso di COVID-19
Prevedere la seguente procedura:
bloccare la persona all’ingresso o comunque in luogo
isolato;
non adibire ad attività lavorativa;
far indossare al lavoratore la mascherina chirurgica;
dare indicazione di tornare al domicilio senza
prendere i mezzi pubblici) e di contattare il proprio
medico curante.
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La ripartenza delle aziende e la gestione dell’emergenza sanitaria
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Emergenza 3:
Lavoratore inizialmente asintomatico che
sviluppa febbre e sintomi respiratori
Prevedere la seguente procedura:
far interrompere l’attività lavorativa;
attivare la squadra di primo soccorso che prima di
intervenire deve indossare la mascherina chirurgica;
far indossare al lavoratore la mascherina chirurgica e
far allontanare il più possibile altri lavoratori/persone
presenti;
contattare il 118.
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Segnalazioni di
lavoratori positivi al COVID-19
Se all’azienda viene notificato dalle autorità sanitarie un
caso positivo, il datore di lavoro dovrà:
collaborare con la ULSS mettendo a disposizione le
informazioni necessarie ad identificare eventuali
contatti;
prevedere la sanificazione dei locali/reparti dove il
lavoratore ha operato.
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GRAZIE PER
L’ATTENZIONE
Per la redazione della procedura aziendale
PUNTO CONFINDUSTRIA SRL
Dr.ssa Elena Bonafè (3388025589)
Dr.ssa Elisabetta Comunian (3485981563)
Dr. Marco Ghezzo (041 5499151)