Rinnovo del c.c.n.l. 24 giugno 2004 per i dipendenti · costituzione di reti di impresa e forme...
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Calzarure Piccole-Medie Industria 07.10.2013
Ip.acc. 07-10-2013Rinnovo del c.c.n.l. 24 giugno 2004 per i dipendenti
dalle piccole e medie industrie delle calzature
Epigrafe
Scadenze contrattuali
Parti stipulanti
Testo dell'ipotesi di accordo
Premessa
Campo di applicazione
Art.... (Contratto di apprendistato)
Art.... (Contratto a termine - Somministrazione di lavoro)
Nuovo articolo (Diritto alle prestazioni della bilateralità)
Art.... (Classificazione del personale)
Articolo nuovo (Banca ore)
Articolo nuovo (Sostegno al reddito/Welfare integrativo)
Art.... (Trattamento in caso di malattia ed infortunio non sul lavoro)
Art.... (Ambiente - Ambiente di lavoro)
Art.... (Diritto allo studio e facilitazioni particolari per i lavoratori studenti)
Art.... (Previdenza complementare)
Articolo nuovo (Sostegno alla contrattazione di II livello)
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Elemento di perequazione
Art.... (Decorrenza e durata)
Clausola di salvaguardia
Incrementi del minimi per livello
Una tantum
Sottoscrizione contrattuale
Tabelle Retributive
Ip.acc. 7 ottobre 2013
Ipotesi di accordo per il rinnovo del c.c.n.l. 24 giugno 2004 per i dipendenti dalle piccole emedie industrie delle calzature
Decorrenza: 1 aprile 2013 - Scadenza: 31 marzo 2016
Unione nazionale della piccola e media industria tessile, abbigliamento, calzature, pelli e cuoio(UNIONTESSILE-CONFAPI)eFederazione italiana lavoratori tessili e dell'abbigliamento (FEMCA-CISL); Federazione italianalavoratori chimica, tessile, energia, manifatture (FILCTEM-CGIL); Unione italiana lavoratoritessili energia chimica (UILTEC-UIL)
Testo dell'ipotesi di accordo
Premessa Il comparto della piccola e media industria tessile, abbigliamento, moda, calzature,pelli e cuoio, penne, spazzole e pennelli, occhiali, giocattoli in relazione alle sfide dettate daicambiamenti in corso e all'esigenza di una crescente competitività, gioca un ruolo di primariaimportanza per tutto il paese sia in termini occupazionali che in termini di capacità produttiva.
Le parti, attraverso mature e nuove relazioni industriali, intendono favorire lo sviluppo e lacrescita di tutto il sistema delle PMI dei settori rappresentati. Per questa ragione si ritiene utileadottare azioni per migliorare il contesto amministrativo e burocratico in cui le imprese delsettore operano eliminando i vincoli ingiustificati e riducendo i costi amministrativi che frenano laloro capacità di sviluppo.
Le parti ritengono sia fondamentale per le PMI sostenere la loro aggregazione attraversol'introduzione nella contrattazione di II livello di ogni utile strumento teso a favorire lacostituzione di reti di impresa e forme associate di impresa sia in ambito territoriale che intermini di filiera produttiva.
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Le parti inoltre intendono sostenere, in linea con gli indirizzi provenienti dall'Unione Europea edi concerto con gli Organi governativi, interventi tesi a migliorare la qualità dei servizi attraversola liberalizzazione dei mercati, garantire la riduzione del costo del lavoro a favore delle areedeboli del Mezzogiorno, sviluppare le aree a forte vocazione industriale, sperimentare nuovimodelli condivisi di politiche attive nel mercato del lavoro e potenziare la cultura d'impresaunitamente alla diffusione della cultura della responsabilità sociale dell'impresa.
Le Parti, per meglio rispondere alle esigenze dei lavoratori e delle imprese, ritengono lacontrattazione collettiva lo strumento di regolazione dei rapporti di lavoro e l'elemento dipromozione del consolidamento e sviluppo delle imprese.
Gli Accordi Interconfederali sottoscritti da CONFAPI con CGIL, CISL e UIL vengonointegralmente recepiti nel presente c.c.n.l.
Relativamente all'Accordo Interconfederale SANAPI, le parti considerato che la problematicanon ha trovato ancora soluzione a livello interconfederale, si riservano di fare una valutazionenell'ambito della durata del vigente contratto al fine di valutare le proposte di intervento peroffrire ai lavoratori e alle imprese, con il meccanismo di compartecipazione, tale servizio.
L'eventuale Intesa applicativa a livello interconfederale che dovesse intervenire tra le rispettiveConfederazioni nazionali successivamente alla fase di stesura del testo contrattuale saràoggetto di esame tra le Parti al fine di armonizzare, senza oneri né vantaggi rispettivi, le Intesedefinite.
Le parti condividendo la preoccupazione sulla grave crisi finanziaria economica e sociale cheha investito il nostro paese intendono promuovere ogni utile iniziativa finalizzata a:
- ridurre il cuneo fiscale che grava sul costo del lavoro;
- migliorare le condizioni infrastrutturali per favorire la competitività delle imprese del settore;
- sostenere politiche di sviluppo dell'occupazione con particolare riferimento all'occupazionegiovanile;
- incrementare, rendere strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte adincentivare, in termini di riduzione tasse e contributi, la contrattazione di II livello che collegaaumenti di retribuzione al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità,efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonchéai risultati legati all'andamento economico delle imprese, concordati tra le parti nelle sedipreviste dal II livello di contrattazione.
Campo di applicazione Come previsto dall'accordo del 22 luglio 2010 le Parti si impegnano adefinire in un apposito accordo entro il 31 dicembre 2013 l'estensione della sfera diapplicazione del presente c.c.n.l. al settore delle "lavanderie industriali" definendo altresì laspecifica parte normativa ed economica.
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Art. ... (Contratto di apprendistato)
L'articolo -contratto di apprendistato è così sostituito
Fermo restando le attuali disposizioni contrattuali si rimanda al TU sull'apprendistato (D.Lgs. n.167/2011) e alla legge n. 92/2012 e successive modificazioni e all'Accordo Interconfederale inmateria del 20 aprile 2012.
Il servizio inerente le iniziative per lo sviluppo dell'apprendistato - " Diritto alle prestazioni dellabilateralità", previsto dall'Accordo Interconfederale in materia del 20 aprile 2012 e dalla relativaIntesa Applicativa del 28 dicembre 2012, è gestito tramite l'ENFEA che è chiamato ad operareper la raccolta dei Piani Formativi Individuali e la validazione degli stessi rispetto alla coerenzacon i modelli previsti dal c.c.n.l. nonché per la formazione sia dell'apprendista che del tutoraziendale.
Apprendistato di alta formazione e ricerca
Dichiarazione comune
Le parti riconoscono l'importanza dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca per laformazione di figure professionali di alto profilo in grado di favorire, a valle di un percorso diformazione e lavoro, lo sviluppo di idee e progetti innovativi nelle imprese.
Le parti, pertanto, si impegnano, per incentivare il ricorso all'apprendistato di alta formazione edi ricerca, a diffondere le Convenzioni stipulate con gli Istituti Tecnici e professionali, con leUniversità e con gli istituti di ricerca quali buone prassi attivate nei territori.
Art. ... (Contratto a termine - Somministrazione di lavoro)
Ferme restando le attuali disposizioni contrattuali il contratto a termine e di somministrazionesono regolati dalle disposizioni del D.Lgs. n. 368/2001 come modificato dalla legge 28 giugno2012, n. 92, e dalla legge 99/2013. A tal fine le parti si impegnano a costituire entro 12 mesedalla sottoscrizione del presente accordo una commissione paritetica che abbia il compito diindividuare le causali ricorrendo le quali si arrivi ad una ulteriore riduzione degli intervalli tra duecontratti a termine successivi.
Nuovo articolo (Diritto alle prestazioni della bilateralità)
La bilateralità prevista dagli Accordi Interconfederali e dai contratti collettivi nazionali e regionalidi categoria del Sistema di rappresentanza CONFAPI è un sistema che coinvolge tutte leimprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni diwelfare contrattuale che sono indispensabili ad integrare la retribuzione globale di fatto e lanormativa a tutela del lavoratore prevista all'interno dei contratti collettivi di categoria.
1. Le prestazioni previste dai sistemi di bilateralità rappresentano un diritto contrattuale di ognisingolo lavoratore, che pertanto matura, nei confronti delle imprese non aderenti al sistema
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bilaterale, il diritto alla erogazione diretta delle prestazioni da parte dell'impresa datrice dilavoro;
2. i trattamenti previsti dalla bilateralità sono, quindi, vincolanti per tutte le imprese rientrantinella sfera di applicazione degli Accordi e contratti collettivi nazionali e di secondo livello,aziendale o territoriale, per le PMI del sistema CONFAPI, laddove sottoscritti;
3. a far data dalla data di sottoscrizione del presente Accordo di rinnovo, le imprese nonaderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta pagaun elemento retributivo aggiuntivo pari ad euro 25,00 lordi, mensili per tredici mensilità. Taleimporto, non è a nessun titolo assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo dellaretribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresiquelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensilee mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore inadempimento dell'obbligo di cui al punto 2. In caso di lavoratori assunti con contratto part-time,tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento siottiene utilizzando il divisore previsto dal c.c.n.l. Per gli apprendisti, l'importo andràriproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta;
4. per le imprese aderenti al sistema della bilateralità ed in regola con i versamenti, l'elementoaggiuntivo della retribuzione di cui al precedente punto 3 è forfettariamente compreso nellaquota di adesione e, pertanto non va versato;
5. a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo saranno conseguentementeavviati gli istituti previsti dalla bilateralità, sulla base degli Accordi e dei c.c.n.l. rinnovati ed incorso di rinnovo i cui contributi rappresentano una quota annua a carico delle aziende come diseguito indicato:
a) "Fondo Sicurezza PMI CONFAPI"
- 18,00 euro annui (1,50 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore dovuto dalleaziende prive del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale;
- 6,00 euro annui (0,50 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore dovuto dalleaziende con il RLS;
b) "Fondo Sviluppo bilateralità PMI CONFAPI"
- 6,00 euro annui (0,50 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore a tempo pieno perlo sviluppo dell'apprendistato;
- 3,00 euro annui (0,25 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore part-time fino a 20ore;
c) "Fondo Sostegno al reddito"
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- 28,00 euro annui (2,33 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore;
d) "Osservatorio della contrattazione e del lavoro"
- 8,00 euro annui (0,66 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore per il sostegno e losviluppo degli strumenti bilaterali e delle relative articolazioni settoriali e territoriali l'introduzionee relativo sostegno delle attività di rappresentanza sindacale territoriale/bacino nonché per lacontrattazione territoriale di II livello;
- 12,00 euro annui (1,00 euro mensile per 12 mensilità) per ciascun lavoratore per ulterioriattività correlate (assistenza contrattuale) assorbente le eventuali quote già previste dallacontrattazione nazionale;
6. a partire dalla data di sottoscrizione della presente Intesa le aziende che applicano il c.c.n.l.verseranno, secondo le modalità previste dall'Accordo Interconfederale del 23 luglio 2012 edall'Intesa Applicativa dello stesso, nonché secondo le disposizioni previste nell'ambito deglienti stessi, i contributi rispettivamente all'OPNC e all'ENFEA tramite modello F24 con i codici diversamento predisposti dall'Agenzia delle Entrate.
Art. ... (Classificazione del personale)
Con effetto dalla data di sottoscrizione della presente Intesa e nell'ambito di un comitatoparitetico da costituirsi entro il 31 dicembre 2013, le Parti si impegnano a rivedere entro i terminidi vigenza del contratto a rivedere i profili attualmente presenti in contratto, eliminando quellinon più attuali e inserendone di nuovi.
Articolo nuovo (Banca ore)
Le Parti stabiliscono che nella banca ore potranno confluire su base volontarie le ore diflessibilità non utilizzate collettivamente nonché le ore di lavoro supplementare.
Viene altresì prevista la possibilità di accumulare nel tempo le giornate di riposo previstecontrattualmente per usufruire di periodi di congedi retribuiti di lunga durata a fronte diparticolari esigenze familiari e/o personali.
Articolo nuovo (Sostegno al reddito/Welfare integrativo)
Le Parti, in relazione all'articolo "Diritto alle prestazioni della bilateralità" si impegnanoindividuare tutti i possibili interventi condivisi in materia per garantire la piena operatività delFondo Sostegno al Reddito, quale strumento di welfare integrativo degli strumenti previsti perlegge, previsto dall'Accordo Interconfederale del 23 luglio 2012 e dalla relativa IntesaApplicativa del 28 dicembre 2012, gestito all'interno di ENFEA attraverso l'apposita gestioneseparata.
A tal fine le Parti si incontreranno entro il 31 dicembre 2013 per definire modalità di intervento etipologie di intervento inerenti il sostegno al reddito e il welfare integrativo da indicare al relativo
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Fondo operante presso ENFEA.
Art. ... (Trattamento in caso di malattia ed infortunio non sul lavoro)
All'articolo ... - trattamento in caso di malattia ed infortunio non sul lavoro è introdotto ilseguente capoverso.
Le parti per la complessità della materia e nell'intento di garantire i pieni diritti ai lavoratori e inattesa della definizione della piena operatività del Fondo Sostegno al Reddito istituito pressoENFEA convengono di procedere ai necessari approfondimenti in materia da concludersi entroil 31 dicembre 2013.
Conseguentemente il trattamento economico previsto è da considerarsi strettamente correlatoalla possibilità di accedere alle risorse previste dal fondo sostegno al reddito.
Pertanto sino a tale verifica si intende in vigore quanto previsto dal previgente c.c.n.l.
In merito all'informativa al lavoratore della propria situazione delle assenze per malattia, le partisi danno atto di considerarlo in apposito Gruppo di Lavoro.
Art. ... (Ambiente - Ambiente di lavoro)
All'articolo ... - ambiente è introdotto il seguente capoverso.
Le parti, in coerenza con la normativa vigente e l'Accordo Interconfederale in materia di salute esicurezza del 20 settembre 2011, si impegnano ad aggiornare le previsioni contrattuali(normative e linee guida) sui criteri di gestione degli appalti per agevolare la corretta attuazionedelle previsioni legislative in tema di DUVRI e di qualificazione delle imprese in tema diresponsabilità solidale tra committente e appaltatore in caso di definizione di metodi eprocedure di controllo e di verifica relativi alla regolarità complessiva degli appalti.
Art. ... (Diritto allo studio e facilitazioni particolari per i lavoratori studenti)
All'articolo ... - diritto allo studio e facilitazioni particolari per i lavoratori studenti.
Nelle imprese con meno di 15 addetti, fatto salvo il diritto allo studio, i relativi permessi di studiodovranno tener conto dell'esigenza di assicurare il regolare svolgimento dell'attività produttiva.A tal proposito le Parti entro il 31 dicembre 2013 definiranno modalità di intervento appropriate.
Le Parti si impegnano a definire il 31 dicembre 2013 modalità di interventi tese ad incentivareattività di formazione "on the job" e a promuovere ogni utile iniziativa per sviluppare l'accessoalle risorse previste dal FAPI il Fondo Interprofessionale per la Formazione Permanente eContinua.
Art. ... (Previdenza complementare)
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L'aliquota del contributo previsto per il FONDAPI sarà incrementata a carico delle aziende dello0,10% a far data dal 1° gennaio 2014 e di un ulteriore 0,10% a far data dal 1° gennaio 2015
Articolo nuovo (Sostegno alla contrattazione di II livello)
Per sostenere e valorizzare la contrattazione di II livello le parti convengono sulla opportunità diprogrammare adeguati livelli di formazione degli operatori di sistema attingendo alle appositerisorse stanziate nell'ambito del Fondo Bilateralità alla voce Osservatorio contrattuale esostegno alla contrattazione di II livello.
A tal proposito le parti costituiranno presso l'Osservatorio medesimo un apposito comitatoparitetico con compiti di analisi delle problematiche del settore, monitoraggio dellacontrattazione di settore, promozione della formazione degli operatori di sistema, affiancamentoalle strutture territoriali di settore per la definizione di accordi e intese di secondo livello.
Elemento di perequazione Le parti stabiliscono un incremento dell'elemento di perequazionedagli attuali 200,00 euro a 220,00 euro annui.
Art. ... (Decorrenza e durata)
Il presente c.c.n.l., fatto salvo quanto previsto per i singoli istituti, decorre dal 1° aprile 2013 conscadenza al 31 marzo 2016 per il settore tessile e moda, e secondo le rispettive scadenze pergli altri comparti.
Clausola di salvaguardia In sede di stesura finale le Parti procederanno all'armonizzazione deltesto contrattuale con le disposizioni di legge vigenti e con ulteriori Accordi Interconfederalieventualmente sottoscritti.
Incrementi del minimi per livello Trattamento economico sui minimi tabellari al livello 3-bis è dieuro 107,00
Settore tessile abbigliamento moda ed altri
Livelli
dal 01/04/2013
dal 01/04/2014
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dal 01/04/2015
8
7
6
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5
4
3 bis
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25,00
42,00
40,00 (1)
3
2 bis
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2
1
(1) Da riparametrare.
Una tantum Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà erogatoun importo una tantum di euro 175,00 euro a titolo di arretrati retributivi commisurato allaanzianità di servizio nei periodo 1° aprile 2013 al 31 ottobre 2013 con riduzione proporzionalein caso di servizio militare, aspettativa, congedo parentale, CIG a zero ore.
Tale importo sarà erogato in due tranche alle seguenti scadenze temporali: 125,00 euro neimese di novembre 2013 e 50,00 euro unitariamente alla retribuzione del mese di febbraio 2014.
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Sottoscrizione contrattuale Si conviene dì procedere alla sottoscrizione contrattuale nellemodalità consuete. L'importo verrà definito entro la erogazione dell'una Tantum.
Tabelle Retributive Settore Tessile Abbigliamento Moda
Aumenti
Livello
Parametro
Totale aumento
Incremento dal 01.11.13
Incremento dal 01.04.14
Incremento dal 01.04.15
8
13 / 79
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229
140,01
32,71
54,96
52,34
7
214
130,84
30,57
51,36
48,91
14 / 79
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6
203
124,12
29,00
48,72
46,40
5
191
116,79
27,29
45,84
15 / 79
Calzarure Piccole-Medie Industria 07.10.2013
43,66
4
180
110,05
25,71
43,20
41,14
3 bis
175
107,00
25,00
16 / 79
Calzarure Piccole-Medie Industria 07.10.2013
42,00
40,00
3
170
103,95
24,29
40,80
38,86
2 bis
163
99,67
17 / 79
Calzarure Piccole-Medie Industria 07.10.2013
23,29
39,12
37,26
2
155
94,77
22,14
37,20
35,43
1
100
18 / 79
Calzarure Piccole-Medie Industria 07.10.2013
61,15
14,29
24,00
22,86
Elementi retributivi nazionali
Livello
Parametro
ERN
al 31.10.2013~
19 / 79
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dal 01.11.2013~
dal 01.04.2014~
dal 01.04.15~
8
229
1.951,52
1.984,23
2.039,19
2.091,53
7
214
20 / 79
Calzarure Piccole-Medie Industria 07.10.2013
1.845,36
1.875,93
1.927,29
1.976,20
6
203
1.728,31
1.757,31
1.806,03
1.852,43
5
21 / 79
Calzarure Piccole-Medie Industria 07.10.2013
191
1.618,67
1.645,96
1.691,80
1.735,46
4
180
1.533,10
1.558,81
1.602,01
1.643,15
22 / 79
Calzarure Piccole-Medie Industria 07.10.2013
3 bis
175
1.499,29
1.524,29
1.566,29
1.606,29
3
170
1.465,52
1.489,81
1.530,61
1.569,47
23 / 79
Calzarure Piccole-Medie Industria 07.10.2013
2 bis
163
1.425,01
1.448,30
1.487,42
1.524,68
2
155
1.392,32
1.414,46
1.451,66
24 / 79
Calzarure Piccole-Medie Industria 07.10.2013
1.487,09
1
100
1.130,26
1.144,55
1.168,55
1.191,41
Una tantum
Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà erogato un importouna tantum di euro 175,00 euro a titolo di arretrati retributivi commisurato alla anzianità diservizio nel periodo 1° aprile 2013 al 31 ottobre 2013 con riduzione proporzionale in caso diservizio militare, aspettativa, congedo parentale, CIG a zero ore.
Tale importo sarà erogato in due tranche alle seguenti scadenze temporali: 125,00 euro nelmese di novembre 2013 e 50,00 euro unitariamente alla retribuzione del mese di febbraio 2014.
Settore Calzature
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Aumenti
Livello
Parametro
Totale aumento
Incremento dal 01.11.13
Incremento dal 01.04.14
Incremento dal 01.04.15
8
229
140,01
26 / 79
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32,71
54,96
52,34
7
214
130,84
30,57
51,36
48,91
6
203
27 / 79
Calzarure Piccole-Medie Industria 07.10.2013
124,12
29,00
48,72
46,40
5
191
116,79
27,29
45,84
43,66
4
28 / 79
Calzarure Piccole-Medie Industria 07.10.2013
180
110,05
25,71
43,20
41,14
3 bis
175
107,00
25,00
42,00
40,00
29 / 79
Calzarure Piccole-Medie Industria 07.10.2013
3
170
103,95
24,29
40,80
38,86
2 bis
163
99,67
23,29
39,12
37,26
30 / 79
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2
155
94,77
22,14
37,20
35,43
1
100
61,15
14,29
24,00
31 / 79
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22,86
Elementi retributivi nazionali
Livello
Parametro
ERN
al 31.10.2013~
dal 01.11.2013~
dal 01.04.2014~
dal 01.04.2015~
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Calzarure Piccole-Medie Industria 07.10.2013
8
229
1.961,56
1.994,27
2.049,23
2.101,57
7
214
1.821,74
1.852,31
1.903,67
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Calzarure Piccole-Medie Industria 07.10.2013
1.952,58
6
203
1.678,73
1.707,73
1.756,45
1.802,85
5
191
1.596,51
1.623,80
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Calzarure Piccole-Medie Industria 07.10.2013
1.669,64
1.713,30
4
180
1.533,35
1.559,06
1.602,26
1.643,40
3 bis
175
1.499,29
35 / 79
Calzarure Piccole-Medie Industria 07.10.2013
1.524,29
1.566,29
1.606,29
3
170
1.465,74
1.490,03
1.530,83
1.569,69
2 bis
163
36 / 79
Calzarure Piccole-Medie Industria 07.10.2013
1.425,07
1.448,36
1.487,48
1.524,74
2
155
1.392,50
1.414,64
1.451,84
1.487,27
1
37 / 79
Calzarure Piccole-Medie Industria 07.10.2013
100
1.129,81
1.144,10
1.168,10
1.190,96
Una tantum
Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà erogato un importouna tantum di euro 175,00 euro a titolo di arretrati retributivi commisurato alla anzianità diservizio nel periodo 1° aprile 2013 al 31 ottobre 2013 con riduzione proporzionale in caso diservizio militare, aspettativa, congedo parentale, CIG a zero ore.
Tale importo sarà erogato in due tranche alle seguenti scadenze temporali: 125,00 euro nelmese di novembre 2013 e 50,00 euro unitamente alla retribuzione del mese di febbraio 2014.
Settore Pelli e Cuoio
38 / 79
Calzarure Piccole-Medie Industria 07.10.2013
Aumenti
Livello
Parametro
Totale aumento
Incremento dal 01.11.13
Incremento dal 01.04.14
Incremento dal 01.04.15
6
224
138,54
39 / 79
Calzarure Piccole-Medie Industria 07.10.2013
32,37
54,38
51,79
5
208
128,65
30,06
50,50
48,09
4s
192
40 / 79
Calzarure Piccole-Medie Industria 07.10.2013
118,75
27,75
46,61
44,39
4
179
110,72
25,87
43,46
41,39
3
41 / 79
Calzarure Piccole-Medie Industria 07.10.2013
173
107,00
25,00
42,00
40,00
2
160
98,95
23,12
38,84
36,99
42 / 79
Calzarure Piccole-Medie Industria 07.10.2013
1
100
61,85
14,45
24,28
23,12
Minimi
Livello
Parametro
43 / 79
Calzarure Piccole-Medie Industria 07.10.2013
Minimi
al 31.10.2013~
dal 01.11.2013~
dal 01.04.2014~
dal 01.04.2015~
6
224
1.854,75
1.887,12
1.941,50
1.993,29
44 / 79
Calzarure Piccole-Medie Industria 07.10.2013
5
208
1.676,72
1.706,78
1.757,28
1.805,37
4s
192
1.569,58
1.597,33
1.643,94
1.688,33
45 / 79
Calzarure Piccole-Medie Industria 07.10.2013
4
179
1.532,77
1.558,64
1.602,10
1.643,49
3
173
1.470,46
1.495,46
1.537,46
46 / 79
Calzarure Piccole-Medie Industria 07.10.2013
1.577,46
2
160
1.396,09
1.419,21
1.458,05
1.495,04
1
100
1.129,53
1.143,98
47 / 79
Calzarure Piccole-Medie Industria 07.10.2013
1.168,26
1.191,38
Una tantum
Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà erogato un importouna tantum di euro 175,00 euro a titolo di arretrati retributivi commisurato alla anzianità diservizio nel periodo 1° aprile 2013 al 31 ottobre 2013 con riduzione proporzionale in caso diservizio militare, aspettativa, congedo parentale, CIG a zero ore.
Tale importo sarà erogato in due tranche alle seguenti scadenze temporali: 125,00 euro nelmese di novembre 2013 e 50,00 euro unitamente alla retribuzione del mese di febbraio 2014.
Settore Occhiali
Aumenti
Livello
Parametro
Totale aumento
Incremento dal 01.11.13
Incremento dal 01.04.14
48 / 79
Calzarure Piccole-Medie Industria 07.10.2013
Incremento dal 01.04.15
6
224
138,54
32,37
54,38
51,79
5
208
128,65
30,06
49 / 79
Calzarure Piccole-Medie Industria 07.10.2013
50,50
48,09
4s
192
118,75
27,75
46,61
44,39
4
179
110,72
50 / 79
Calzarure Piccole-Medie Industria 07.10.2013
25,87
43,46
41,39
3
173
107,00
25,00
42,00
40,00
2
160
51 / 79
Calzarure Piccole-Medie Industria 07.10.2013
98,95
23,12
38,84
36,99
1
100
61,85
14,45
24,28
23,12
52 / 79
Calzarure Piccole-Medie Industria 07.10.2013
Minimi
Livello
Parametro
Minimi (2)
al 31.10.2013~
dal 01.11.2013~
dal 01.04.2014~
dal 01.04.2015~
6
224
53 / 79
Calzarure Piccole-Medie Industria 07.10.2013
1.900,98
1.933,35
1.987,73
2.039,52
5
208
1.731,27
1.761,33
1.811,83
1.859,92
4s
54 / 79
Calzarure Piccole-Medie Industria 07.10.2013
192
1.603,93
1.631,68
1.678,29
1.722,68
4
179
1.536,97
1.562,84
1.606,30
1.647,69
55 / 79
Calzarure Piccole-Medie Industria 07.10.2013
3
173
1.467,01
1.492,01
1.534,01
1.574,01
2
160
1.388,11
1.411,23
1.450,07
56 / 79
Calzarure Piccole-Medie Industria 07.10.2013
1.487,06
1
100
1.128,42
1.142,87
1.167,15
1.190,27
Una tantum
Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà erogato un importouna tantum di euro 250 a titolo di arretrati retributivi commisurato alla anzianità di servizio nelperiodo 1° gennaio 2013 al 31 ottobre 2013 con riduzione proporzionale in caso di serviziomilitare, aspettativa, congedo parentale, CIG a zero ore.
Tale importo sarà erogato in due tranche alle seguenti scadenze temporali: 125 eurounitamente alla retribuzione di dicembre 2013 e 125 euro unitamente alla retribuzione del mesedi febbraio 2014.
Settore Penne, Spazzole e Pennelli
Aumenti
57 / 79
Calzarure Piccole-Medie Industria 07.10.2013
Livello
Parametro
Totale aumento
Incremento dal 01.11.13
Incremento dal 01.04.14
Incremento dal 01.04.15
8
229
144,14
33,68
58 / 79
Calzarure Piccole-Medie Industria 07.10.2013
56,58
53,88
7
214
134,69
31,47
52,87
50,35
6
203
127,76
59 / 79
Calzarure Piccole-Medie Industria 07.10.2013
29,85
50,15
47,76
5
191
120,22
28,09
47,19
44,94
4
180
60 / 79
Calzarure Piccole-Medie Industria 07.10.2013
113,29
26,47
44,47
42,35
3
170
107,00
25,00
42,00
40,00
2
61 / 79
Calzarure Piccole-Medie Industria 07.10.2013
155
97,55
22,79
38,29
36,47
1
100
62,95
14,71
24,71
23,53
62 / 79
Calzarure Piccole-Medie Industria 07.10.2013
Minimi
Livello
Parametro
Minimi (2)
al 31.10.2013~
dal 01.11.2013~
dal 01.04.2014~
dal 01.04.2015~
8
63 / 79
Calzarure Piccole-Medie Industria 07.10.2013
229
1.905,49
1.939,17
1.995,75
2.049,63
7
214
1.740,66
1.772,13
1.825,00
1.875,35
64 / 79
Calzarure Piccole-Medie Industria 07.10.2013
6
203
1.653,12
1.682,97
1.733,12
1.780,88
5
191
1.572,63
1.600,72
1.647,91
1.692,85
65 / 79
Calzarure Piccole-Medie Industria 07.10.2013
4
180
1.526,40
1.552,87
1.597,34
1.639,69
3
170
1.454,69
1.479,69
1.521,69
66 / 79
Calzarure Piccole-Medie Industria 07.10.2013
1.561,69
2
155
1.379,53
1.402,32
1.440,61
1.477,08
1
100
1.128,06
1.142,77
67 / 79
Calzarure Piccole-Medie Industria 07.10.2013
1.167,48
1.191,01
Una tantum
Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà erogato un importouna tantum di euro 250 a titolo di arretrati retributivi commisurato alla anzianità di servizio nelperiodo 1° gennaio 2013 al 31 ottobre 2013 con riduzione proporzionale in caso di serviziomilitare, aspettativa, congedo parentale, CIG a zero ore.
Tale importo sarà erogato in due tranche alle seguenti scadenze temporali: 125 eurounitamente alla retribuzione di dicembre 2013 e 125 euro unitamente alla retribuzione del mesedi febbraio 2014.
Settore Giocattoli
Aumenti
Livello
Parametro
68 / 79
Calzarure Piccole-Medie Industria 07.10.2013
Totale aumento
Incremento dal 01.11.13
Incremento dal 01.04.14
Incremento dal 01.04.15
7
229
144,14
33,68
56,58
53,88
6
69 / 79
Calzarure Piccole-Medie Industria 07.10.2013
214
134,69
31,47
52,87
50,35
5
203
127,76
29,85
50,15
47,76
70 / 79
Calzarure Piccole-Medie Industria 07.10.2013
4s
191
120,22
28,09
47,19
44,94
4
180
113,29
26,47
44,47
42,35
71 / 79
Calzarure Piccole-Medie Industria 07.10.2013
3
170
107,00
25,00
42,00
40,00
2
155
97,55
22,79
38,29
72 / 79
Calzarure Piccole-Medie Industria 07.10.2013
36,47
1
100
62,95
14,71
24,71
23,53
Minimi
Livello
73 / 79
Calzarure Piccole-Medie Industria 07.10.2013
Parametro
Minimi (2)
al 31.10.2013~
dal 01.11.2013~
dal 01.04.2014~
dal 01.04.2015~
7
229
1.903,59
1.937,27
1.993,85
74 / 79
Calzarure Piccole-Medie Industria 07.10.2013
2.047,73
6
214
1.758,21
1.789,68
1.842,55
1.892,90
5
203
1.670,81
1.700,66
75 / 79
Calzarure Piccole-Medie Industria 07.10.2013
1.750,81
1.798,57
4s
191
1.578,71
1.606,80
1.653,99
1.698,93
4
180
1.544,54
76 / 79
Calzarure Piccole-Medie Industria 07.10.2013
1.571,01
1.615,48
1.657,83
3
170
1.478,61
1.503,61
1.545,61
1.585,61
2
155
77 / 79
Calzarure Piccole-Medie Industria 07.10.2013
1.405,09
1.427,88
1.466,17
1.502,64
1
100
1.141,48
1.156,19
1.180,90
1.204,43
Una tantum
78 / 79
Calzarure Piccole-Medie Industria 07.10.2013
Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà erogato un importouna tantum di euro 250 a titolo di arretrati retributivi commisurato alla anzianità di servizio nelperiodo 1° gennaio 2013 al 31 ottobre 2013 con riduzione proporzionale in caso di serviziomilitare, aspettativa, congedo parentale, CIG a zero ore.
Tale importo sarà erogato in due tranche alle seguenti scadenze temporali: 125 eurounitamente alla retribuzione di dicembre 2013 e 125 euro unitamente alla retribuzione del mesedi febbraio 2014.
(2) Conglobano l'indennità di contingenza.
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