Riforma sanzioni - art.1, comma 133 della legge n.208 del 2015

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1 Il sistema sanzionatorio tributario amministrativo e penale Le principali novità del D.Lgs 158/2015 Relatori: Giacomo Lucino e Michele Di Cello Bologna, 26 gennaio 2016

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Il sistema sanzionatoriotributario amministrativo e

penale

Le principali novità delD.Lgs 158/2015

Relatori: Giacomo Lucino e Michele Di Cello

Bologna, 26 gennaio 2016

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Principi ispiratori della riforma:- predeterminazione;- proporzionalità.

Bologna, 26 gennaio 2016

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ENTRATA IN VIGORE.

A seguito delle modifiche recatedall’art.1, comma 133 della leggen.208 del 2015, è previsto che ledisposizioni di cui al Titolo II deldecreto – sanzioni amministrativeper le violazioni di normetributarie - si applicano adecorrere dal 1°gennaio 2016.

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L’applicabilità del principio del favor reidetermina le seguenti conseguenze:

- Se la sanzione non è stata contestata – siapplica la disciplina più favorevole;

- Se la sanzione è stata contestata ma ilprovvedimento non è definitivo - si applica ladisciplina più favorevole;

- Se la sanzione è stata contestata ed ilprovvedimento è divenuto definitivo – siapplica la sanzione irrogata.

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D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 Art. 7.

Criteri di determinazione della sanzione

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1. Nella determinazione della sanzione si hariguardo alla gravità della violazionedesunta anche dalla condotta dell'agente,all'opera da lui svolta per l'eliminazione ol'attenuazione delle conseguenze, nonchéalla sua personalità e alle condizionieconomiche e sociali.

2. La personalità del trasgressore è desuntaanche dai suoi precedenti fiscali.

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3. Salvo quanto previsto al comma 4, lasanzione è (NDA sostituisce il precedente: «La sanzione

può essere») aumentata fino alla metà nei confrontidi chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altraviolazione della stessa indole non definita ai sensidegli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza diadesione all'accertamento di mediazione e diconciliazione. Sono considerate della stessaindole le violazioni delle stesse disposizioni equelle di disposizioni diverse che, per la natura deifatti che le costituiscono e dei motivi che ledeterminano o per le modalità dell'azione,presentano profili di sostanziale identità.

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4. Qualora concorrano circostanze (NDA abrogato:

«eccezionali») che rendono manifesta lasproporzione tra l'entità del tributo cui laviolazione si riferisce e la sanzione, questa puòessere ridotta fino alla metà del minimo.

4-bis. Salvo quanto diversamente disposto dasingole leggi di riferimento, in caso dipresentazione di una dichiarazione o di unadenuncia entro trenta giorni dalla scadenzadel relativo termine, la sanzione è ridottadella metà.

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D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 Art. 11.

Responsabili per la sanzione amministrativa

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1. Nei casi in cui una violazione che abbia incisosulla determinazione o sul pagamento del tributo ècommessa dal dipendente o dal rappresentantelegale o negoziale di una persona fisicanell'adempimento del suo ufficio o del suo mandatoovvero dal dipendente o dal rappresentante odall'amministratore, anche di fatto, di società,associazione od ente, con o senza personalitàgiuridica, nell'esercizio delle sue funzioni oincombenze, la persona fisica, la società,l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali haagito l'autore della violazione sono obbligatisolidalmente al pagamento di una somma pari allasanzione irrogata, salvo il diritto di regressosecondo le disposizioni vigenti.

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Se la violazione non è commessa con dolo ocolpa grave, la sanzione, determinata anche inesito all'applicazione delle previsioni degliarticoli 7, comma 3, e 12, non può essereeseguita nei confronti dell'autore, che non neabbia tratto diretto vantaggio, in sommaeccedente euro 50.000, salvo quanto dispostodagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, esalva, per l'intero, la responsabilità prevista acarico della persona fisica, della società,dell'associazione o dell'ente. L'importo puòessere adeguato ai sensi dell'articolo 2, comma4.

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2. Fino a prova contraria, si presume autoredella violazione chi ha sottoscritto ovverocompiuto gli atti illegittimi.

3. Quando la violazione è commessa inconcorso da due o più persone, alle quali sonostate irrogate sanzioni diverse, la personafisica, la società, l'associazione o l'ente indicatinel comma 1 sono obbligati al pagamento diuna somma pari alla sanzione più grave.

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[4. (abrogato) Il pagamento dellasanzione da parte dell'autore dellaviolazione e, nel caso in cui siano stateirrogate sanzioni diverse, il pagamentodi quella più grave estinguel'obbligazione indicata nel comma 1].

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5. (NDA abrogato: «Quando la violazione non è

commessa con dolo o colpa grave») Il pagamentodella sanzione e, nel caso in cui siano stateirrogate sanzioni diverse, il pagamento diquella più grave, da chiunque eseguito,estingue tutte le obbligazioni. Qualora ilpagamento sia stato eseguito dall'autoredella violazione, nel limite previstodall'articolo 11, comma 1, la responsabilitàdella persona fisica, della società,dell'associazione o dell'ente indicati nelcomma 1 è limitata all'eventuale eccedenza.

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6. (NDA abrogato: «Per i casi di violazioni

commesse senza dolo o colpa grave») La personafisica, la società, l'associazione o l'enteindicati nel comma 1 possono assumere ildebito dell'autore della violazione.

7. La morte della persona fisica autrice dellaviolazione, ancorché avvenuta prima dellairrogazione della sanzione amministrativa,non estingue la responsabilità della personafisica, della società o dell'ente indicati nelcomma 1.

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D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 Art. 12.

Concorso di violazioni e continuazione

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1. E' punito con la sanzione chedovrebbe infliggersi per laviolazione più grave, aumentata daun quarto al doppio, chi, con unasola azione od omissione, violadiverse disposizioni anche relative atributi diversi ovvero commette,anche con più azioni od omissioni,diverse violazioni formali dellamedesima disposizione.

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2. Alla stessa sanzione soggiace chi,anche in tempi diversi, commettepiù violazioni che, nella loroprogressione, pregiudicano otendono a pregiudicare ladeterminazione dell'imponibileovvero la liquidazione ancheperiodica del tributo.

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3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2,se le violazioni rilevano ai fini di piùtributi, si considera quale sanzionebase cui riferire l'aumento, quellapiù grave aumentata di un quinto.

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4. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3si applicano separatamente rispettoai tributi erariali e ai tributi diciascun altro ente impositore e, tra itributi erariali, alle imposte doganalie alle imposte sulla produzione e suiconsumi.

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5. Quando violazioni della stessaindole vengono commesse in periodidi imposta diversi, si applica lasanzione base aumentata dalla metàal triplo. Se l'ufficio non contesta tuttele violazioni o non irroga la sanzionecontemporaneamente rispetto a tutte,quando in seguito vi provvededetermina la sanzione complessivatenendo conto delle violazioni oggettodel precedente provvedimento.

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Se più atti di irrogazione danno luogoa processi non riuniti o comunqueintrodotti avanti a giudici diversi, ilgiudice che prende cognizionedell'ultimo di essi ridetermina lasanzione complessiva tenendo contodelle violazioni risultanti dallesentenze precedentemente emanate.

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6. Il concorso e la continuazionesono interrotti dallaconstatazione della violazione.

7. Nei casi previsti dal presentearticolo la sanzione non puòessere comunque superiore aquella risultante dal cumulodelle sanzioni previste per lesingole violazioni.

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8. Nei casi di accertamento conadesione, di mediazionetributaria e di conciliazionegiudiziale, in deroga ai commi 3 e5, le disposizioni sulladeterminazione di una sanzioneunica in caso di progressione siapplicano separatamente perciascun tributo e per ciascunperiodo d'imposta.

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La sanzione conseguente allarinuncia, all'impugnazionedell'avviso di accertamento (NDAsoppresso: «alla conciliazione

giudiziale») e alla definizioneagevolata ai sensi degli articoli 16 e17 del presente decreto non puòstabilirsi in progressione conviolazioni non indicate nell'atto dicontestazione o di irrogazione dellesanzioni.

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D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 Art. 13.

Ravvedimento

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1. La sanzione è ridotta, semprechéla violazione non sia stata giàconstatata e comunque non sianoiniziati accessi, ispezioni, verifiche oaltre attività amministrative diaccertamento delle quali l'autore o isoggetti solidalmente obbligati,abbiano avuto formale conoscenza:

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a) ad un decimo del minimo neicasi di mancato pagamento deltributo o di un acconto, se essoviene eseguito nel termine ditrenta giorni dalla data della suacommissione;

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a-bis) ad un nono del minimo se laregolarizzazione degli errori e delleomissioni, anche se incidenti sulladeterminazione o sul pagamento deltributo, avviene entro novanta giornidalla data dell'omissione o dell'errore,ovvero se la regolarizzazione delleomissioni e degli errori commessi indichiarazione avviene entro novantagiorni dal termine per la presentazionedella dichiarazione in cui l'omissione ol'errore è stato commesso;

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b) ad un ottavo del minimo, se laregolarizzazione degli errori e delleomissioni, anche se incidenti sulladeterminazione o sul pagamento deltributo, avviene entro il termine per lapresentazione della dichiarazione relativaall'anno nel corso del quale è statacommessa la violazione ovvero, quandonon è prevista dichiarazione periodica,entro un anno dall'omissione odall'errore;

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b-bis) ad un settimo del minimo se laregolarizzazione degli errori e delleomissioni, anche se incidenti sulladeterminazione o sul pagamento deltributo, avviene entro il termine per lapresentazione della dichiarazione relativaall'anno successivo a quello nel corso delquale è stata commessa la violazioneovvero, quando non è previstadichiarazione periodica, entro due annidall'omissione o dall'errore;

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b-ter) ad un sesto del minimo se laregolarizzazione degli errori e delleomissioni, anche incidenti sulladeterminazione o sul pagamento deltributo, avviene oltre il termine per lapresentazione della dichiarazione relativaall'anno successivo a quello nel corso delquale è stata commessa la violazioneovvero, quando non è previstadichiarazione periodica, oltre due annidall'omissione o dall'errore;

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b-quater) ad un quinto del minimo se laregolarizzazione degli errori e delleomissioni, anche se incidenti sulladeterminazione o sul pagamento deltributo, avviene dopo la constatazionedella violazione ai sensi dell'articolo 24della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvoche la violazione non rientri tra quelleindicate negli articoli 6, comma 3, o 11,comma 5, del decreto legislativo 18dicembre 1997, n. 471;

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c) ad un decimo del minimo di quellaprevista per l'omissione dellapresentazione della dichiarazione, sequesta viene presentata con ritardo nonsuperiore a novanta giorni ovvero a undecimo del minimo di quella prevista perl'omessa presentazione delladichiarazione periodica prescritta inmateria di imposta sul valore aggiunto,se questa viene presentata con ritardonon superiore a trenta giorni.

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1-bis. Le disposizioni di cui alcomma 1, lettere b-bis), b-ter) e b-quater) si applicano ai tributiamministrati dall'Agenzia delleentrate.

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1-ter. Ai fini dell’applicazione delledisposizioni di cui al presente articolo, per itributi amministrati dall'Agenzia delle entratenon opera la preclusione di cui al comma 1,primo periodo, salva la notifica degli atti diliquidazione e di accertamento, comprese lecomunicazioni recanti le somme dovute aisensi degli articoli 36-bis e 36-ter deldecreto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 600, e successivemodificazioni, e 54-bis del decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre 1972,n. 633, e successive modificazioni.

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1-quater. Il pagamento e laregolarizzazione di cui al presentearticolo non precludono l'inizio ola prosecuzione di accessi,ispezioni, verifiche o altre attivitàamministrative di controllo eaccertamento.

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2. Il pagamento della sanzione ridottadeve essere eseguito contestualmentealla regolarizzazione del pagamentodel tributo o della differenza, quandodovuti, nonché al pagamento degliinteressi moratori calcolati al tassolegale con maturazione giorno pergiorno.

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3. Quando la liquidazione deveessere eseguita dall'ufficio, ilravvedimento si perfeziona conl'esecuzione dei pagamenti neltermine di sessanta giorni dallanotificazione dell'avviso diliquidazione.

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[4. Nei casi di omissione o dierrore, che non ostacolanoun'attività di accertamento incorso e che non incidono sulladeterminazione o sul pagamentodel tributo, il ravvedimentoesclude l'applicazione dellasanzione, se la regolarizzazioneavviene entro tre mesidall'omissione o dall'errore.]

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5. Le singole leggi e atti aventi forzadi legge possono stabilire, aintegrazione di quanto previsto nelpresente articolo, ulterioricircostanze che importinol'attenuazione della sanzione.

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D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 Art. 14.

Cessione di azienda

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1. Il cessionario è responsabile in solido,fatto salvo il beneficio della preventivaescussione del cedente ed entro i limiti delvalore dell'azienda o del ramo d'azienda,per il pagamento dell'imposta e dellesanzioni riferibili alle violazioni commessenell'anno in cui è avvenuta la cessione enei due precedenti, nonché per quelle giàirrogate e contestate nel medesimoperiodo anche se riferite a violazionicommesse in epoca anteriore.

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2. L'obbligazione del cessionarioè limitata al debito risultante,alla data del trasferimento, dagliatti degli ufficidell'amministrazione finanziariae degli enti prepostiall'accertamento dei tributi diloro competenza.

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3. Gli uffici e gli enti indicati nel comma2 sono tenuti a rilasciare, su richiestadell'interessato, un certificatosull'esistenza di contestazioni in corso edi quelle già definite per le quali i debitinon sono stati soddisfatti. Il certificato,se negativo, ha pieno effetto liberatoriodel cessionario, del pari liberato ove ilcertificato non sia rilasciato entroquaranta giorni dalla richiesta.

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4. La responsabilità del cessionarionon è soggetta alle limitazionipreviste nel presente articolo qualorala cessione sia stata attuata in frodedei crediti tributari, ancorché essasia avvenuta con trasferimentofrazionato di singoli beni.

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5. La frode si presume, salvoprova contraria, quando iltrasferimento sia effettuato entrosei mesi dalla constatazione di unaviolazione penalmente rilevante.

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5-bis. Salva l’applicazione del comma 4,la disposizione non trova applicazionequando la cessione avviene nell’ambito diuna procedura concorsuale, di unaccordo di ristrutturazione dei debiti dicui all'articolo 182-bis del regio decreto16 marzo 1942, n. 267, di un pianoattestato ai sensi dell’articolo 67, terzocomma, lettera d), del predetto decreto odi un procedimento di composizione dellacrisi da sovraindebitamento o diliquidazione del patrimonio.

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5-ter. Le disposizioni del presentearticolo si applicano, in quantocompatibili, a tutte le ipotesi ditrasferimento di azienda, ivicompreso il conferimento.

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D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 Art. 23.

Sospensione dei rimborsi e compensazione

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1. Nei casi in cui l'autore della violazione oi soggetti obbligati in solido, vantano uncredito nei confronti dell'amministrazionefinanziaria, il pagamento può esseresospeso se è stato notificato atto dicontestazione o di irrogazione dellasanzione, o provvedimento con il qualevengono accertati maggiori tributi,ancorché non definitivi.

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La sospensione opera nei limiti ditutti gli importi dovuti in baseall’atto o alla decisione dellacommissione tributaria ovvero dalladecisione di altro organo.

2. In presenza di provvedimentodefinitivo, l'ufficio competente per ilrimborso pronuncia lacompensazione del debito

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3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2,che devono essere notificati all'autore dellaviolazione e ai soggetti obbligati in solido,sono impugnabili avanti alla commissionetributaria, che può disporne la sospensioneai sensi dell'articolo 47 del decretolegislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

4. Se non sussiste giurisdizione dellecommissioni tributarie, è ammessa azioneavanti al tribunale, cui è rimesso il potere disospensione

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Nuove disposizioni sanzionatoriein materia di imposta di registro,di cui al DPR 131/1986, comeintrodotte o modificate dagli articoli17, 18 e 26 del Dlgs 158/2015.

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D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 -T.U. DELLE DISPOSIZIONICONCERNENTI L'IMPOSTA DIREGISTRO

Titolo IIArt. 17Cessioni, risoluzioni e proroghe anchetacite dei contratti di locazione e diaffitto di beni immobili

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1. L'imposta dovuta per la registrazione deicontratti di locazione e affitto di beniimmobili esistenti nel territorio dello Statononché per le cessioni, risoluzioni eproroghe anche tacite degli stessi, èliquidata dalle parti contraenti ed assoltaentro trenta giorni mediante versamentodel relativo importo presso uno dei soggettiincaricati della riscossione, ai sensidell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 237.

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Entro il termine di trenta giornideve essere presentataall’ufficio presso cui è statoregistrato il contratto dilocazione la comunicazionerelativa alle cessioni, allerisoluzioni e alle prorogheanche tacite dello stesso.

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1-bis. Chi non esegue, in tutto o inparte, il versamento relativo allecessioni, risoluzioni e prorogheanche tacite dei contratti di cui alcomma 1 è sanzionato ai sensidell’articolo 13 del decretolegislativo 18 dicembre 1997, n.471.

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2. abrogato [L'attestato diversamento relativo alle cessioni,alle risoluzioni e alle proroghe deveessere presentato all'ufficio delregistro presso cui è stato registratoil contratto entro venti giorni dalpagamento].

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Nuovo articolo 3, comma 3, del Dlgs 23/2011

3. Nei casi di omessa richiesta di registrazione delcontratto di locazione si applica l'articolo 69 delcitato testo unico di cui al decreto del Presidentedella Repubblica n. 131 del 1986. In caso dimancata presentazione della comunicazionerelativa alla risoluzione del contratto dilocazione per il quale è stata esercitatal'opzione per l’applicazione dell’impostacedolare secca, entro trenta giorni dalverificarsi dell’evento, si applica la sanzionein misura fissa pari a euro 67, ridotta a euro35 se presentata con ritardo non superiore atrenta giorni.

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D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 -T.U. DELLE DISPOSIZIONICONCERNENTI L'IMPOSTA DIREGISTRO

Titolo VIIArt. 69Omissione della richiesta diregistrazione e della presentazionedella denuncia

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1. Chi omette la richiesta di registrazione degliatti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazionedell'imposta, ovvero la presentazione delledenunce previste dall'articolo 19 è punito conla sanzione amministrativa dal centoventi alduecentoquaranta per cento dell'impostadovuta. Se la richiesta di registrazione èeffettuata con ritardo non superiore a 30giorni, si applica la sanzioneamministrativa dal sessanta al centoventiper cento dell’ammontare delle impostedovute, con un minimo di euro 200.

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D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - T.U.DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTIL'IMPOSTA DI REGISTRO

Titolo IIArt. 13Termini per la richiesta di registrazione

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1. La registrazione degli atti che vi sonosoggetti in termine fisso deve essererichiesta, salvo quanto disposto dall'articolo17, comma 3–bis, entro venti giorni dalladata dell'atto se formato in Italia, entrosessanta giorni se formato all'estero.

1-bis. Per i decreti di trasferimento egli atti da essi ricevuti, i cancellieridevono richiedere la registrazioneentro sessanta giorni da quello in cui ilprovvedimento è stato emanato.

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Associazioni sportive dilettantistiche

1. Al comma 5 dell'articolo 25 dellalegge 13 maggio 1999, n. 133, leparole: “la decadenza dalleagevolazioni di cui alla legge 16dicembre 1991, n. 398, e successivemodificazioni, recante disposizionitributarie relative alle associazionisportive dilettantistiche, e” sonosoppresse.

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Violazioni in materia dicertificazione unica

Articolo 4, comma 6-quinquies, deldecreto del Presidente dellaRepubblica 22 luglio 1998, n. 322.(testo risultante dalle modifiche)

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Le certificazioni di cui al comma 6-tersono trasmesse in via telematicaall'Agenzia delle entrate entro il 7 marzodell'anno successivo a quello in cui lesomme e i valori sono stati corrisposti.Per ogni certificazione omessa, tardiva oerrata si applica la sanzione di centoeuro in deroga a quanto previstodall'articolo 12, del decreto legislativo18 dicembre 1997, n. 472, con unmassimo di euro 50.000 persostituto di imposta.

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Nei casi di errata trasmissione dellacertificazione, la sanzione non si applicase la trasmissione della correttacertificazione è effettuata entro i cinquegiorni successivi alla scadenza indicatanel primo periodo. Se la certificazioneè correttamente trasmessa entrosessanta giorni dal termine previstonel primo periodo, la sanzione e'ridotta a un terzo, con un massimodi euro 20.000.

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Violazioni degli obblighi dicomunicazione degli enti e dellecasse aventi esclusivamente fineassistenziale

Articolo 78, comma 26, della L. 30dicembre 1991, n. 413. (testorisultante dalle modifiche)

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In caso di omessa, tardiva o erratatrasmissione dei dati di cui al comma 25si applica la sanzione di cento euro perogni comunicazione in deroga a quantoprevisto dall'articolo 12, del decretolegislativo 18 dicembre 1997, n. 472,con un massimo di euro 50.000 persoggetto terzo.

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Nei casi di errata comunicazione dei dati, lasanzione non si applica se la trasmissionedei dati corretti e' effettuata entro i cinquegiorni successivi alla scadenza di cui alcomma 25, ovvero, in caso di segnalazioneda parte dell'Agenzia delle entrate, entro icinque giorni successivi alla segnalazionestessa. Se la comunicazione e'correttamente trasmessa entrosessanta giorni dalla scadenza di cui alcomma 25, la sanzione e' ridotta a unterzo, con un massimo di euro 20.000.

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Violazioni degli obblighi dicomunicazione al Sistema tesserasanitaria

Articolo 3, comma 5-bis, del DecretoLegislativo 21 novembre 2014, n. 175.(comma aggiunto dall’art. 23 del D.Lgs.158/2015)

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5-bis. In caso di omessa, tardiva oerrata trasmissione dei dati di cui aicommi 3 e 4 si applica la sanzione dieuro 100 per ogni comunicazione, inderoga a quanto previsto dall'articolo12 del decreto legislativo 18 dicembre1997, n. 472, con un massimo dieuro 50.000.

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Nei casi di errata comunicazione dei datila sanzione non si applica se latrasmissione dei dati corretti èeffettuata entro i cinque giornisuccessivi alla scadenza, ovvero, in casodi segnalazione da parte dell'Agenziadelle Entrate, entro i cinque successivialla segnalazione stessa. Se lacomunicazione correttamentetrasmessa entro sessanta giorni dallascadenza prevista, la sanzione è ridottaa un terzo con un massimo di euro20.000.

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Riduzione sanzionatoria in caso direttifica del CAF o del professionista

Articolo 39, comma 1, lettera a), delDecreto Legislativo 9 luglio 1997, n.241.

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All'articolo 39, comma 1, lettera a),sesto periodo, del decretolegislativo 9 luglio 1997, n. 241, leparole: “nella misura previstadall'articolo 13, comma 1, letterab), del decreto legislativo 18dicembre 1997, n. 472 ” sonosostituite dalle seguenti: “a un nonodel minimo”.

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Modifiche in materia di imposteipotecaria e catastale

Articolo 6, comma 2Articolo 9

Decreto Legislativo 31 ottobre1990, n. 347. (testo risultante dallemodifiche)

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Art. 6, comma 2, del D.Lgs. 347/1990

I cancellieri, per gli atti eprovvedimenti soggetti a trascrizioneda essi ricevuti o ai quali essi hannocomunque partecipato, devonorichiedere la formalità entro il terminedi centoventi giorni (abrogatotrenta giorni NDA) dalla data dell'attoo del provvedimento ovvero della suapubblicazione, se questa è prescritta.

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Art. 9, del D.Lgs. 347/1990

1. Chi omette la richiesta di trascrizione ole annotazioni obbligatorie è punito con lasanzione amministrativa dal cento alduecento per cento dell'imposta. Se larichiesta di trascrizione o leannotazioni obbligatorie sonoeffettuate con un ritardo non superiorea trenta giorni, si applica la sanzioneamministrativa dal cinquanta al centoper cento dell’ammontare delleimposte dovute.

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Art. 9, del D.Lgs. 347/1990

2. Se l'omissione riguarda trascrizioni oannotazioni soggette ad imposta fissa onon soggette ad imposta o da eseguirsia debito, ovvero per le quali l'imposta èstata già pagata entro il terminestabilito, si applica la sanzioneamministrativa da euro 100 a euro2.000, ridotta a euro 50 se larichiesta è effettuata con ritardonon superiore a trenta giorni.

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Modifiche in materia di imposte sullesuccessioni

Articolo 50, comma 1, del DecretoLegislativo 31 ottobre 1990, n. 346.(testo risultante dalle modifiche)

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1. Chi omette di presentare ladichiarazione della successione, quellasostitutiva o la dichiarazioneintegrativa è punito con la sanzioneamministrativa dal centoventi alduecentoquaranta per centodell'imposta liquidata o riliquidatad'ufficio. Se non è dovuta imposta siapplica la sanzione amministrativa daeuro 250 a euro 1.000.

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Se la dichiarazione è presentatacon un ritardo non superiore atrenta giorni, si applica lasanzione amministrativa dalsessanta al centoventi per centodell’ammontare dell’impostaliquidata o riliquidata dall’ufficio.Se non è dovuta imposta siapplica la sanzioneamministrativa da euro 150 aeuro 500.

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Modifiche in materia di imposta dibollo

Articolo 25, comma 3, del Decretodel Presidente della Repubblica26 ottobre 1972, n. 642. (testorisultante dalle modifiche)

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3. L'omessa o infedele dichiarazione diconguaglio prevista dal quinto edall'ultimo comma dell'articolo 15 èpunita con la sanzione amministrativadal cento al duecento per centodell'imposta dovuta. Se ladichiarazione di conguaglio èpresentata con un ritardo nonsuperiore a trenta giorni, si applicala sanzione amministrativa dalcinquanta al cento per centodell’ammontare dell’imposta dovuta.

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Modifiche in materia di imposta sugliintrattenimenti

Articolo 32 del Decreto del Presidentedella Repubblica 26 ottobre 1972, n.640. (testo risultante dalle modifiche)

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1. Per l'omessa fatturazione o annotazionedelle operazioni indicate nell'articolo 1,comma 1, del decreto del Presidente dellaRepubblica 30 dicembre 1999, n. 544, siapplica la sanzione compresa fra il cento eil duecento per cento dell'imposta relativaall'imponibile non correttamentedocumentato o registrato, con un minimo dieuro 500.

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Alla stessa sanzione, commisurataall'imposta, è soggetto chi indica nelladocumentazione o nell'annotazioneun'imposta inferiore a quella dovuta.La sanzione è dovuta nella misurada euro 250 a euro 2.000 quandola violazione non ha inciso sullacorretta liquidazione del tributo.

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2. Per l'omessa presentazione delladichiarazione prescritta dagli articoli 2e 3 del decreto del Presidente dellaRepubblica 30 dicembre 1999, n. 544,o per la presentazione della stessacon indicazione di importi inferiori aquelli reali si applica la sanzionecompresa fra il cento e il duecento percento dell'imposta o della maggioreimposta dovuta, con un minimo dieuro 250.

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Se la dichiarazione di cui all’articolo 2 equella di cui all’articolo 3 del decreto delPresidente della Repubblica 30 dicembre1999, n. 544, da presentarsi,rispettivamente, entro dieci giorni dallafine di ciascun anno sociale, ed entro ilquinto giorno successivo al termine delladata della manifestazione, sonopresentate con un ritardo non superiore atrenta giorni, si applica la sanzioneamministrativa dal cinquanta al cento percento dell’ammontare dell’imposta con unminimo di 150 euro.

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3. Per il mancato rilascio dei titoli diaccesso o dei documenti dicertificazione dei corrispettivi, ovveroper l'emissione degli stessi per importiinferiori a quelli reali, si applica lasanzione pari al cento per centodell'imposta corrispondenteall'importo non documentato con unminimo di euro 500.

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La stessa sanzione si applica in casodi omesse annotazioni su appositoregistro dei corrispettivi relativi aciascuna operazione in caso dimancato o irregolare funzionamentodegli apparecchi misuratori fiscali.