RIFORMA CODICE APPALTI Settimanale Informativo · BANDO PERIFERIE: 2,1 MILIARDI PER I ......
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RIFORMA CODICE APPALTI
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ATTIVITA’ ASSOCIATIVA
GIORNATA DI LAVORI #ITALIASICURA: ANIEM ALL’INCONTRO
FOCUS CASA ITALIA
REVISIONE NORMATIVA MALTE CEMENTIZIE
APPROFONDIMENTO BILANCIO 2017
ITER VELOCE PER L’APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE
FOCUS: BONUS 65% PER LA CERTIFICAZIONE SISMICA SENZA LAVORI
FOCUS: ECOBONUS, SISMABONUS E BONUS RISTRUTTURAZIONI
FOCUS: TITOLI EDILIZI, FONDO INFRASTRUTTURE E FERROVIE
FOCUS: TASSA SUI LICENZIAMENTI STRALCIATA (comma 164)
FOCUS: TRASFERTA IN EDILIZIA
GOVERNO
REGOLAMENTO EDILIZIO-TIPO: RECEPIMENTO DELLE REGIONI E DEI COMUNI
SCIA 2: APPROVATO IL DECRETO LEGISLATIVO
EDILIZIA SCOLASTICA: FASCICOLO DEL FABBRICATO ENTRO GIUGNO 2017
28,6 MILIARDI DAI FONDI COESIONE: NUOVE DELIBERE CIPE
BANDO PERIFERIE: 2,1 MILIARDI PER I PROGETTI
DURC ON LINE: PRECISAZIONI E NOVITA’
DECRETO TERREMOTO
TESTO ALLA CAMERA
FOCUS: I RUOLI DEL COMMISSARIO ALLA RICOSTRUZIONE
FOCUS: ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE CON NUOVE DEROGHE
FOCUS: DECRETO TERREMOTO 2
FOCUS MANOVRA FINANZIARIA 2017
FOCUS REFERENDUM COSTITUZIONALE
IL PUNTO SULLE INFRASTRUTTURE
Settimanale Informativo
N. 29 29 Novembre 2016
Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere
SOMMARIO
N. 29 – 29 Novembre 2016 Pag. 2
NUOVO CODICE
FIRMATO IL DECRETO SIOS: 15 LE CATEGORIE
CAPITOLATO GENERALE N. 145/2000 IN VIGORE E I VUOTI NORMATIVI
AUTOSTRADE: MANUTENZIONI FUORI DAL SISTEMA 80-20%
GIURISPRUDENZA
EFFETTO PUBBLICAZIONE BANDO: DALLA PUBBLICAZIONE IN GURI
REQUISITI SOA: RICHIESTA TEMPESTIVA DELLA VERIFICA TRIENNALE
CORTE UE: L'IMPRESA CON DURC NEGATIVO VA ESCLUSA ANCHE SE
IRREGOLARITÀ POI SANATA
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ATTIVITA’ ASSOCIATIVA
GIORNATA DI LAVORI #ITALIASICURA: ANIEM ALL’INCONTRO
ANIEM ha partecipato, a seguito di invito da parte di #italiasicura esteso alle principali
associazioni di categoria e alla rete delle professioni tecniche, all’incontro sul piano del
Governo contro il rischio sismico e idrogeologico e per la riqualificazione energetica.
L’incontro si è tenuto lo scorso 24 novembre a Roma, nella sede del Centro Nazionale per le
ricerche.
La discussione si è incentrata sull’illustrazione del piano del governo per la mitigazione dei
rischi naturali che interessano il territorio nazionale, e la ristrutturazione del patrimonio
edilizio e infrastrutturale.
In particolare, nella parte inziale dei lavori sono state illustrate le risorse a disposizione, in
particolare del Fondo previsto nella legge di Bilancio all’articolo 21, il cui merito è quello di
agire nel lungo periodo, costituendo uno stanziamento base che andrà incrementato anno
per anno, ma comunque strutturale e non una tantum, e dei progetti programmati, dei
cantieri in corso e in via di apertura, dei bonus e degli incentivi.
Nel corso dell’incontro è stato illustrato il quadro delle risorse complessivamente assegnate,
con proiezione fino al 2032, su varie emergenze nazionali: oltre 75 miliardi, tra dissesto
idrogeologico (9,8), scuole (6,8), antisismica (11,6) e prevenzione su infrastrutture (47,5).
L’attenzione è stata spesso rivolta al rischio sismico, al rischio idrogeologico e alle misure
per la riqualificazione energetica.
In particolare si è posto l’accento sull’importanza delle sinergie tra costruzione e tecnologia
e scienza, necessarie in materia di prevenzione, non solo in fase di gestione dell’emergenza.
All’incontro sono intervenuti le Istituzioni, i Ministeri interessati, la Protezione civile, le
Regioni, gli Enti locali.
FOCUS CASA ITALIA
Nella giornata del 24 novembre, a Palazzo Chigi, il premier Matteo Renzi ha incontrato
Renzo Piano e il coordinatore di Casa Italia, Giovanni Azzone, per stabilire il primo
obiettivo concreto di Casa Italia: 10 immobili di edilizia pubblica da mettere in sicurezza per
resistere a terremoti; in alcuni casi in località costiere per fronteggiare eventuali tsunami; 10
interventi che dovranno dimostrare a inquilini, tecnici e amministratori, come è possibile
sfruttare in pieno il sismabonus del governo, che copre fino all'85% del costo dell'intervento,
con possibilità di ripartire la detrazione su cinque anni; 10 interventi in cui si dimostrerà che
è possibile operare senza procurare eccessivi disagi agli occupanti.
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Entro Natale verranno contattate ex Iacp e Comuni nelle città individuate dalla lista che si
sta definendo, per verificare se ci sono immobili con le caratteristiche costruttive selezionate
da Renzo Piano, da candidare all'elenco dei primi cantieri di Casa Italia.
Il focus è su 40 città nelle aree a maggiore pericolosità sismica.
Una volta acquisita la disponibilità degli enti gestori, si conta di avviare i cantieri entro la
metà del 2017.
Il punto è che questi interventi devono essere fatti senza modificare le condizioni di vita di
chi abita la casa: il cantiere potrà allontanare gli occupanti dalle case per due settimane al
ma non oltre.
Nella progettazione e nel successivo intervento si terrà conto anche delle diverse dinamiche
demografiche in atto, guardando cioè i comuni dove la popolazione sta aumentando e dove
invece la popolazione sta diminuendo. Nel primo caso c'è un tema di sicurezza, nel secondo
caso si aggiunge anche il contrasto allo spopolamento.
Entro l'inizio del 2017 si punta alla diffusione dei dati sulla vulnerabilità sismica e
pericolosità dei comuni italiani.
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REVISIONE NORMATIVA MALTE CEMENTIZIE
L’UNIPLAST – l’Ente italiano di unificazione delle materie plastiche, ha in programma la
revisione della Norma 10667–14 relativa a “Miscele di materiali polimerici di riciclo e di altri
materiali a base cellulosica da utilizzarsi come aggregati (e additivi) nelle malte cementizie
(nonché nei bitumi e negli asfalti)”.
ANIEM in collaborazione con ASSORIMAP intende presidiare tale revisione normativa per
agevolare la produttività degli associati.
Si invitano i Soci a voler produrre osservazioni e/o comunque segnalare l’interesse a tale
revisione normativa.
Per approfondimenti e documentazione si prega di contattare l’Associazione che metterà in
contatto con il Presidente ASSORIMAP, Dott. Walter Regis.
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APPROFONDIMENTO BILANCIO 2017
ITER VELOCE PER L’APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE
La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto legge
n. 193/2016, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze
indifferibili, che ora passa al Senato, il quale, nella seduta di giovedì 24 novembre, aveva
rinnovato la fiducia al Governo approvando a sua volta il disegno.
Di nuovo quindi passa al Senato il disegno di legge di Bilancio 2017: vi sarà ora una pausa
dei lavori parlamentari per il referendum costituzionale del 4 dicembre, e i lavori sulla
manovra a Palazzo Madama riprenderanno il 6 dicembre.
Si tratta di una manovra da 21,3 miliardi, che fra i punti vede:
- Pensioni: confermate le misure di pensione anticipata APE. Ampliate la platea di
Opzione Donna e ottava salvaguardia esodati, estesa alle casse previdenziali dei
professionisti la possibilità di cumulo gratuito contributi;
- Misure per le imprese: arriva l’IRI, imposta sul reddito d’impresa, con aliquota al
24%, uguale a quella dell’IRES, che scende di tre punti e mezzo rispetto al precedente
27,5%. Prorogato per il 2017 il super-ammortamento al 140%, e previsto un nuovo iper-
ammortamento al 250% per gli investimenti in digitale. Credito d’imposta ricerca e
sviluppo esteso al 2020, aumentato al 50% fino a un investimento massimo di 20
milioni di euro. Agevolazioni fiscali per l’ingresso nel capitale di PMI e startup
innovative, nuovo visto investitori per attirare capitali esteri. Semplificazioni per le
startup innovative;
- Lavoro: potenziato il beneficio fiscale (aliquota al 10%) sul salario di produttività, con il
tetto alzato a 3.000 euro, e il reddito a cui è possibile applicarlo a 80.000 euro. Sgravio
contributivo per due anni sulle assunzioni a tempo indeterminato di giovani, fino a
un tetto contributivo di 3.250 euro, che diventa un esonero fino a 8.000 euro per le
imprese del Sud;
- Bonus: prorogati nella misura attuale gli incentivi per le ristrutturazioni edilizie e il
bonus energia rispettivamente al 50 e 65%, mentre un eventuale ampliamento della
platea per il sisma bonus verrà discusso in Senato. Il pacchetto di misure fiscali
collegate alla manovra è contenuto in un decreto collegato.
Le questioni in sospeso:
- discussione degli emendamenti approvati in Commissione Ambiente della Camera,
ma tralasciati dall'Aula, che riconoscono il bonus fiscale del 65% anche alle spese per
la certificazione sismica degli edifici senza lavori, e agli interventi di bonifica
dell’amianto eseguiti nei condomìni nell’ambito di lavori di miglioramento
dell’efficienza energetica dell’edificio;
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- tra gli emendamenti che la Camera non ha esaminato ci sono anche quelli per la
proroga delle detrazioni per l’acquisto di case in classe energetica elevata e del bonus
mobili per le giovani coppie;
- non sono andate al voto neanche la proposta di estendere la cessione del credito ai
lavori sulle singole unità immobiliari, e l'idea di introdurre un credito di imposta del
50% per gli interventi di sistemazione a verde delle aree scoperte pertinenziali.
Misure confermate:
- proroga di un anno dei bonus fiscali per gli interventi di efficientamento energetico
e ristrutturazione delle singole abitazioni e l’introduzione di incentivi più consistenti
per i lavori in condominio;
- nuove risorse per la realizzazione di piste ciclabili;
- destinazione dei proventi dei titoli abilitativi alle attività di manutenzione e recupero
edilizio;
- ampliamento dei capitoli di spesa per il nuovo Fondo infrastrutture.
FOCUS: BONUS 65% PER LA CERTIFICAZIONE SISMICA SENZA LAVORI
Oltre ai bonus fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica ed edilizia degli
immobili, il Senato potrebbe confermare anche la detrazione del 65% delle spese, sostenute
a partire dal 1 gennaio 2017, per le certificazioni sismiche e statiche eseguite su prime e
seconde case e sugli immobili destinati ad attività produttive situati nelle zone sismiche 1,
2 e 3, anche se non seguite da lavori di messa in sicurezza. La misura, approvata dalla
Commissione Ambiente della Camera, prevede che la detrazione possa arrivare ad un
valore massimo di 20.000 euro.
FOCUS: ECOBONUS, SISMABONUS E BONUS RISTRUTTURAZIONI
È confermata la proroga al 31 dicembre 2017 delle detrazioni fiscali del 65% e del 50% sugli
interventi di efficientamento energetico e ristrutturazione eseguiti sulle singole unità
immobiliari. Ci sarà un anno in più anche per il Bonus Mobili, cioè la detrazione del 50%
per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici efficienti abbinata ad un intervento di
ristrutturazione.
Gli interventi di efficientamento energetico nei condomìni beneficeranno di bonus graduati
in base all’entità dei lavori e ai risultati raggiunti. Si partirà quindi dal 65%, come nelle
singole abitazioni, ma si potrà salire al 70% se l’intervento interessa almeno
il 25% dell'involucro edilizio, ad esempio quando si dota l’edificio del cappotto termico. Gli
incentivi potranno arrivare al 75% nel caso in cui l’intervento porti al miglioramento
della prestazione energetica invernale ed estiva. Gli incentivi saranno validi per le spese
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sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. Le detrazioni saranno calcolate su un
ammontare delle spese fino a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari
che compongono l’edificio. Il rimborso avverrà in 5 anni invece che in 10.
Per quanto riguarda la messa in sicurezza antisismica, ci sarà una detrazione fiscale del 50%,
che sarà possibile richiedere fino al 31 dicembre 2021, con tetto di spesa incentivabile a
96.000 euro e rimborso in 5 anni. L’incentivo cresce a seconda dei risultati raggiunti con
l’intervento. Sarà infatti riconosciuto un bonus al 70% o all’80% in caso di miglioramento di
una o due classi di rischio. Nelle spese incentivabili rientrano anche quelle per la
classificazione e la verifica sismica. Nei condomìni il bonus fiscale parte dal 50%, ma può
arrivare al 75% e 85% in presenza di miglioramenti di una o due classi di rischio riguardanti
tutto l’edificio. Il tetto di spesa incentivabile sarà di 96.000 euro moltiplicato per il numero
delle unità immobiliari del condominio.
FOCUS: TITOLI EDILIZI, FONDO INFRASTRUTTURE E FERROVIE
A partire dal 1 gennaio 2018 i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste
dal testo unico dell'edilizia saranno destinati esclusivamente, e senza vincoli temporali, a:
- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie
degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della
prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e
riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura nell’ambito urbano.
Il nuovo Fondo “Infrastrutture” da 47,5 miliardi di euro amplierà il suo raggio d’azione:
- trasporti e viabilità;
- infrastrutture;
- ricerca;
- difesa del suolo e dissesto idrogeologico;
- edilizia pubblica e privata;
- innovazione tecnologica e informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria e
penitenziari;
- mobilità sostenibile e sicurezza stradale;
- riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie;
- rete idrica e opere di collettamento, fognatura e depurazione, risanamento
ambientale e bonifiche;
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- investimenti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie;
- eliminazione delle barriere architettoniche.
FOCUS: TASSA SUI LICENZIAMENTI STRALCIATA (comma 164)
Come richiesto da ANIEM a seguito di alcuni incontri con gli interlocutori istituzionali di
interesse, passa l’emendamento presentato con cui viene abrogata in maniera strutturale
non solo la tassa prevista in caso di cambio di appalto, ma in generale sui licenziamenti post
cantiere.
Questa la modifica più importante alla versione originaria al disegno di legge di Bilancio.
La questione nasce dalla legge Fornero (n. 92/2012), al cui articolo 2, comma 31, era stato
introdotto un contributo a carico dei datori di lavoro, "in tutti i casi di interruzione di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni", pari al 41% del
trattamento mensile iniziale di Aspi per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3
anni: una cifra compresa tra 500 e 1.500 euro. Il successivo comma 34 escludeva, per il
periodo 2013-2015, dal versamento di questo contributo alcuni casi, tra i quali rientrava
l'interruzione "di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per
completamento delle attività e chiusura del cantiere". Questa previsione è stata allargata con il
decreto milleproroghe dello scorso anno: qui è stato modificato il periodo di esclusione
prorogandolo a tutto il 2016. Adesso l'esclusione viene di fatto portata a regime. Il
contributo, quindi, "non è dovuto in caso di licenziamenti effettuati in conseguenza di
cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in
attuazione di clausole sociali" o in caso di interruzione "di rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e
chiusura del cantiere". Questo sconto vale 37,8 milioni di euro all'anno.
FOCUS: TRASFERTA IN EDILIZIA
Il testo dell’approvanda legge di bilancio contiene norma di interpretazione autentica sulla
trasferta in edilizia, che definisce le precise condizioni alle quali si applica la disciplina della
trasferta abituale, riconoscendo, per tutti gli altri casi, la legittimità del trattamento previsto
per la trasferta occasionale. La norma ha efficacia retroattiva.
L’articolo 7-quinqiues introduce una norma interpretativa sulle agevolazioni IRPEF
applicabili ai lavoratori trasfertisti, che consistono nell’abbattimento al 50 % del reddito
imponibile percepito a titolo di indennità e premi.
Per rientrare in questa agevolazione sono richieste queste condizioni:
1) mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
2) svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
3) corresponsione al dipendente di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura
fissa, non importa se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove è andato.
Se queste condizioni non sono presenti è riconosciuto ugualmente il diverso trattamento
previsto per le indennità di trasferta.
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GOVERNO
REGOLAMENTO EDILIZIO-TIPO: RECEPIMENTO DELLE
REGIONI E DEI COMUNI
Regioni: entro il 17
aprile per adeguamento
Comuni: massimo
ulteriori 180 giorni
Scopo del regolamento
tipo
Allegato 1
Allegato A
Allegato B
Schema in 2 parti
Senza ulteriore
recepimento
In Gazzetta n. 268 del 16 novembre 2016 è stata pubblicata l’Intesa
20 ottobre 2016 tra il Governo, le Regioni e i Comuni, concernente
l’adozione del regolamento edilizio tipo.
Le Regioni avranno tempo fino al 18 aprile 2017 per procedere
all’attuazione dell’Intesa, e i Comuni, a loro volta, dovranno
adeguarsi nei tempi e con le modalità stabilite dalle stesse Regioni
per dar vita alla semplificazione degli attuali regolamenti edilizi
comunali.
Il Regolamento edilizio tipo si prefigge l’obiettivo di garantire livelli
minimi essenziali nell’ambito della normativa edilizia-urbanistica
tramite:
semplificazione dei regolamenti edilizi;
uniformazione a livello nazionale di alcune definizioni dei
parametri urbanistici-edilizi.
Il Regolamento edilizio tipo risulta composto dalle seguenti parti:
Allegato 1: Schema di regolamento edilizio che descrive
l’impianto strutturale del regolamento tipo, e disciplina i
principi e i criteri a cui dovranno attenersi i Comuni;
Allegato A: Elenco delle 42 definizioni uniformi relative ai
parametri urbanistici ed edilizi;
Allegato B: Ricognizione della normativa nazionale che
incide sull’attività edilizia in merito alla quale i regolamenti
dovranno operare un semplice rinvio.
Contenuti
Nel dettaglio, lo schema di regolamento edilizio dovrà essere
articolato in due parti:
Parte prima denominata “Principi generali e disciplina
generale dell’attività edilizia”: al fine di evitare inutili
duplicazioni di disposizioni regionali e statali (contenuti All.
B integrato con normative regionali). In questa prima parte i
regolamenti dovranno limitarsi a richiamare la disciplina di
alcune materie che opererà direttamente senza la necessità di
un atto di recepimento, tra cui:
o definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed
edilizi;
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Organizzazione e
procedure interne
all’ente
Requisiti supplementari
o definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni
d’uso;
o procedimento per il rilascio e presentazione dei titoli
abilitativi edilizi, e modalità di controllo degli stessi;
o modulistica unificata edilizia, elaborati e
documentazione da allegare alla stessa;
o requisiti generali delle opere edilizie attinenti ai limiti
inderogabili di altezza, densità etc; le fasce di rispetto
stradali/ferroviarie etc; servitù militari; accessi
stradali; zone interessate da stabilimenti a rischio di
incidente rilevante; siti contaminati;
o disciplina relativa agli immobili soggetti a vincoli e
tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico
culturale;
o discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina
dell’attività edilizia tra cui la normativa sui requisiti
tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche
stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni
insediamenti ed impianti.
Le definizioni uniformi e l’elenco della disciplina generale
dell’attività edilizia sono riportate negli allegati A e B.
Parte seconda denominata “Disposizioni regolamentari
comunali in materia edilizia”: norme regolamentari
comunali che attengono all’organizzazione e alle procedure
interne dell’ente, nonché alla qualità, sicurezza, sostenibilità
delle opere edilizie realizzate, dei cantieri e dell’ambiente
urbano, anche attraverso l’individuazione di requisiti tecnici
integrativi o complementari, rispetto alla normativa
uniforme sovraordinata richiamata nella Prima Parte del
regolamento edilizio. Nel dettaglio, i Comuni nella
definizione della disciplina regolamentare, dovranno
osservare alcuni principi generali tra cui:
o semplificazione, efficienza e efficacia dell’azione
amministrativa;
o ordinato sviluppo edilizio riguardo la funzionalità,
l’estetica, e l’igiene pubblica;
o incrementare la sostenibilità ambientale e energetica;
o armonizzazione della disciplina dei rapporti privati
nei rapporti di vicinato.
I Comuni avranno la possibilità di individuare requisiti tecnici
integrativi e complementari non disciplinati dalla normativa
sovraordinata.
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Termini e modalità
adeguamento
Diretta applicazione se
decorso inutile dei
termini
Termini e modalità di adeguamento delle Regioni e dei Comuni
I Comuni sono tenuti a conformare i regolamenti edilizi comunali,
entro i termini e con le modalità che saranno stabilite dalle Regioni
in attuazione dell’Intesa, i cui contenuti costituiscono un livello
essenziale delle prestazioni.
Le Regioni a statuto ordinario devono provvedere entro il termine
di 180 giorni dall'adozione dell’Intesa e, quindi, entro il 18 aprile
2017:
a specificare e/o semplificare l'indice;
ad individuare, alla luce della normativa regionale vigente, le
definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali
contenute negli strumenti urbanistici e, ove necessario, in via
transitoria possono dettare indicazioni tecniche di dettaglio
ai fini della corretta interpretazione di tali definizioni
uniformi in fase di prima applicazione.
L'atto di recepimento regionale stabilisce i metodi, le procedure e i
tempi, comunque non superiori a 180 giorni, da seguire per
l'adeguamento comunale, comprese specifiche norme transitorie
volte a limitare i possibili effetti dell'adeguamento sui procedimenti
in itinere (permessi di costruire, Scia, sanatone, piani attuativi,
progetti unitari convenzionati.
Decorso il termine, le definizioni uniformi e le disposizioni
sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione,
prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili. In
caso di mancato recepimento regionale i comuni possono comunque
provvedere all'adozione dello schema di regolamento edilizio tipo e
relativi allegati.
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SCIA 2: APPROVATO IL DECRETO LEGISLATIVO
Regimi amministrativi
delle attività private
Mappatura completa
delle attività e relative
comunicazioni e titoli
CIL
Semplificazione regimi
abilitativi edilizi
5 regimi
Interventi minori
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2016,
n. 277, dopo l’approvazione in Consiglio dei Ministri n. 141 del 24
novembre 2016, il decreto legislativo in materia di regimi
amministrativi delle attività private (SCIA 2): individuazione di
procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di
inizio attività, silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei
regimi amministrativi applicabili a determinate attività e
procedimenti.
Il decreto entrerà in vigore l’11 dicembre 2016.
Nello specifico, il decreto provvede alla mappatura completa e alla
precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento di
mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività o di
silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo
espresso.
In sostanza si prevedono semplificazioni: numero maggiore di
interventi minori senza comunicazione.
In attività libera (Cil) pannelli solari, lavori su spazi esterni, aree
ludiche senza fini di lucro.
Il decreto contiene un Allegato (A) con una tabella contenente
l'elenco dettagliato di tutte le attività soggette ad assenso pubblico
in materia di commercio, edilizia, ambiente: la tabella indica per
ogni attività se è libera, se serve una comunicazione, una Scia, un
provvedimento espresso e se scatta il silenzio assenso.
Regioni e Comuni sono tenuti ad adeguarsi entro il 30 giugno 2017,
ma nel frattempo le norme saranno in vigore (dopo la pubblicazione
in Gazzetta).
Materia edilizia: vengono semplificati i regimi abilitativi edilizi, che
dopo i tre iniziali del 2001 (attività libera, Dia e permesso di
costruire) erano via via saliti a sette: libera, libera con comunicazione
(Cil), libera con comunicazione assseverata (Cila), Scia, Super-Dia,
permesso, permesso in alternativa alla Scia.
Ora con si torna a cinque regimi: libera, Cila, Scia, permesso,
permesso in alternativa alla Scia.
Interventi edilizi minori in attività libera senza alcuna
comunicazione (oggi serve invece la Cil):
- opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni, anche per
aree di sosta, entro l'indice di permeabilità;
- installazione di pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli
edifici (fuori dai centri storici);
- aree ludiche senza fini di lucro;
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Residualità
Norma anti mcDonald’s
Decreto MIT glossario
unico
- elementi di arredo nelle aree pertinenziali degli edifici.
Residualità: gli interventi non definiti dalla legge si fanno con Cil,
e non più con Scia.
Resta la norma "anti-McDonald's", e cioè la possibilità dei Comuni
(previa intesa con la Regione e sentito il Soprintendente) di
individuare zone o aree della città nelle quali l'esercizio di una o più
attività è soggetta ad autorizzazione, a scopo di limitarle o vietarle
in quanto non compatibili con il particolare valore archeologico,
culturale, storico, artistico o paesaggistico delle aree indicate. Con
decreto MIT verrà predisposto, entro 60 giorni dall’entrata in vigore
del presente decreto, un glossario unico in edilizia, per spiegare
quale procedura serve per i singoli e pratici casi di piccoli lavori
(apertura finestra, copertura terrazzo, ect).
EDILIZIA SCOLASTICA: FASCICOLO DEL FABBRICATO
ENTRO GIUGNO 2017
Maggiori informazioni
Informazioni di dominio
pubblico
Fascicolo elettronico
Nuove regole
E’ stato firmato un accordo in conferenza Unificata che aggiorna il
sistema per la redazione dell’Anagrafe dell'edilizia scolastica.
Rispetto alle precedenti intese, agli enti territoriali e locali una più
dettagliata devono fornire maggiori informazioni attraverso una
apposita scheda, più ricca di elementi.
Lo scopo è inoltre quello di un’acquisizione di dati continua e in
tempo reale, superando l'attuale sistema periodico. Informazioni
che devono essere di dominio pubblico, accessibili da appositi siti.
Le intenzioni sono quelle di arrivare entro la prima metà del
prossimo anno ad un vero e proprio fascicolo elettronico di ciascun
edificio scolastico.
Nuove regole: la rilevazione sulle strutture avverrà anche sotto il
profilo delle informazioni sull'adeguamento sismico, sulla presenza
di spazi collettivi come palestre o auditorium, sullo stato delle
strutture portanti degli edifici.
N. 29 – 29 Novembre 2016 Pag. 15
28,6 MILIARDI DAI FONDI COESIONE: NUOVE DELIBERE CIPE
Patti per il Sud: 13,4
miliardi
Ripartizione
Aree tematiche: 15, 2
miliardi
31 gennaio 2019 per la
firma dei contratti di
appalto
Invitalia solo se scelta
Agenzia di coesione
Sanzioni
Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale due delibere con le quali il Cipe,
il 10 agosto scorso, ha ripartito e assegnato gli ultimi 28,6 miliardi di
euro di fondo sviluppo e coesione (Fsc):
1) a Regioni e città metropolitane firmatarie dei Patti per il Sud:
13,4 miliardi (Abruzzo 753,4 milioni; Basilicata 565,2;
Calabria 1.198,7; Campania 2.780,2; Molise 378; Puglia
2.071,5; Sardegna 1.509,6; Sicilia 2.320,4. Poi le Città
metropolitane: Napoli 308 milioni; Bari 230; Cagliari 168,
Catania, Messina e Palermo 332 milioni ciascuna);
2) ripartizione per "Aree tematiche" i residui 15,2 miliardi di
fondi: 11.5 miliardi alle infrastrutture, 1,9 miliardi
all'ambiente, 1,4 allo sviluppo economico, 400 milioni
all'agricoltura, ciascuna cifra da programmare tramite Piani
operativi da definire e approvare nella Cabina di regia Stato-
Regioni, su proposta dei relativi ministeri. La delibera non
fissa termini per l'approvazione dei piani.
Le delibere prevedono il termine del 31 dicembre 2019 per le
«obbligazioni giuridicamente vincolanti per l'affidamento dei lavori»,
pena la revoca dei fondi: i vari soggetti beneficiari dei finanziamenti
per i singoli interventi dovranno aver firmato con le imprese i
contratti di appalto per i lavori.
Il Cipe affida a Invitalia (Agenzia nazionale attrazione investimenti)
il ruolo di soggetto responsabile per l'attuazione degli interventi,
solo se scelto dalle parti (Stato-Regione o Stato-Ministeri), mentre
per tutti i piani (Patti Sud e piani operativi nazionali) spetta
all'Agenzia di coesione il ruolo di vigilanza e controllo attivo, con la
possibilità di istituire task-force per l'attuazione dei piani ma anche
di proporre alla presidenza del Consiglio sanzioni in caso di ritardo
nella spesa per oltre al 25% rispetto ai programmi, con sanzione di
valore pari allo scostamento stesso.
N. 29 – 29 Novembre 2016 Pag. 16
BANDO PERIFERIE: 2,1 MILIARDI PER I PROGETTI
Riqualificazione urbana e
bando periferie
Ulteriore stanziamento
al plafond iniziale
Totale copertura dei
progetti presentati
La cabina di regia del Fondo Sviluppo e Coesione ha deliberato uno
stanziamento di 1,6 miliardi di euro, da sommarsi a 500 milioni già
previsti nella Legge di Stabilità per il 2016, che andrà a finanziare
tutti i progetti di riqualificazione urbana presentati dalle Città
metropolitane e dai Comuni capoluogo, nell’ambito del bando
periferie.
Il bando per l’assegnazione delle risorse è stato pubblicato nel
giugno scorso e ha stabilito i progetti finanziabili e i criteri di
valutazione.
Il plafond inizialmente previsto si era rivelato insufficiente perché
gli Enti locali hanno presentato progetti per un valore che andava
oltre lo stesso. Con questo ulteriore stanziamento tutti i progetti
saranno coperti.
DURC ON LINE: PRECISAZIONI E NOVITA’
Ambito soggettivo e
oggettivo
Casse edili: rilevanza
classificazione imprese a
fini previdenziali +
applicazione CCNL
edilizia
E’ stato pubblicato il DM 23 febbraio 2016, che ha apportato alcune
modifiche al DM 30 gennaio 2015 recante la disciplina del DURC on
line.
Le modifiche hanno riguardato l’ambito soggettivo e oggettivo della
verifica, e le regole specifiche per le imprese sottoposte a procedure
concorsuali.
1) La verifica da parte delle Casse edili deve essere effettuata
non solo nei confronti delle “imprese classificate o classificabili
ai fini previdenziali nel settore dell’industria o dell’artigianato per
l’attività edilizia” come già previsto, ma anche “per le imprese
che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto
dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più
rappresentative”.
Già il Ministero aveva specificato nella circolare n. 5/2008 che
sussiste l’obbligo di iscrizione alle Casse edili per le aziende
che applicano il contratto collettivo nazionale del settore
edile nonché nel caso di “esplicita o implicita adesione allo stesso
ad opera delle parti individuali del rapporto di lavoro”. Le
modifiche da ultimo apportate sono volte a chiarire l’ambito
di intervento delle Casse edili in tutti i casi in cui non vi sia
N. 29 – 29 Novembre 2016 Pag. 17
Anche se non
coincidenza tra
classificazione e CCNL
Fallimento e
amministrazione
straordinaria
Liquidazione coatta
amministrativa e
risanamento crisi
Imprese regolare se
obblighi contributivi
scaduti prima di
autorizzazione
all’esercizio provvisorio
coincidenza tra la classificazione delle aziende ai fini
previdenziali effettuata dall’Istituto, indipendentemente dal
contratto collettivo applicato, e la effettiva applicazione del
CCNL del settore edile. Al fine di evitare, quindi, che il
riscontro sulla regolarità contributiva venga omesso in
relazione ai versamenti dovuti alla Cassa edile da parte di
quelle imprese che, benché classificate in settore diverso
dall’edilizia, applicano il relativo contratto, si è specificato
che la verifica riguarda anche queste ultime.
2) Le disposizioni del 2015 già riconoscevano all’impresa in
fallimento e all’impresa in amministrazione straordinaria
una condizione di regolarità relativamente agli obblighi
contributivi scaduti, rispettivamente, prima
dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio e della
dichiarazione di apertura della procedura.
Le modifiche apportate sono volte ad estendere l’ambito di
applicazione della condizione di regolarità anche a quelle
imprese ammesse alla procedura di liquidazione coatta
amministrativa e alle imprese ammesse alla procedura di
amministrazione straordinaria prevista per il risanamento
delle grandi imprese in crisi. Per altro verso, il D.M. non
contempla più tra i requisiti necessari per il configurarsi di
tale condizione di regolarità, l’avvenuta insinuazione al
passivo da parte degli Enti previdenziali, con la conseguenza
che l’impresa va considerata regolare per il solo fatto che gli
obblighi contributivi siano scaduti anteriormente alla data di
autorizzazione all’esercizio provvisorio o alla data di
apertura della procedura di amministrazione straordinaria.
La previsione normativa si inserisce nella prospettiva di un
possibile ritorno in bonis dell’impresa. In caso contrario,
infatti, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa
sarebbe verosimilmente vanificata, in quanto l’impresa non
sarebbe nelle condizioni di ottenere il DURC a causa di una
condizione di irregolarità insita nella stessa condizione di
insolvenza.
N. 29 – 29 Novembre 2016 Pag. 18
DECRETO TERREMOTO
TESTO ALLA CAMERA
Il decreto terremoto, dopo aver ricevuto l'approvazione da parte del Senato, lo scorso 23
novembre, passa ora alla Camera, in Commissione Ambiente.
Il testo, come detto in più occasioni, ingloba le misure del decreto legge n. 205/2016, varato
dopo la serie di scosse di fine ottobre.
Si punta a non apportare ulteriori modifiche, che imporrebbero un nuovo passaggio al
Senato.
Si avrà tempo per presentare gli emendamenti fino al 6 dicembre, per procedere in Aula il
12 dicembre per la discussione generale e, a seguire, il voto.
Le misure più importanti per le imprese, si ricorda, sono quelle:
- volte ad accelerare le procedure di riparazione di edifici abitativi o strutture
produttive che hanno danni non gravi: per gli interventi di immediata riparazione il
proprietario può procedere al ripristino immediato dell’agibilità degli edifici e delle
strutture presentando il progetto asseverato da un tecnico abilitato, in cui si dimostri
il nesso di causalità tra danno e sisma, e la valutazione del danno;
- concedono al titolare dell'impresa, in qualità di responsabile della sicurezza sul luogo
di lavoro, la possibilità di acquisire la certificazione di agibilità sismica da un
professionista abilitato, provvedendo a depositarla presso il Comune;
- riconoscono il contributo alla ricostruzione del 100% per le prime case danneggiate e
per le seconde case dentro il cratere, e per le seconde case fuori del cratere se affittate
come prime case, e se all'interno di borghi e se di importanza culturale o artistica.
Contributo per la ricostruzione del 50% per le seconde case in tutti gli altri casi;
- potenziano la struttura pubblica della ricostruzione con personale aggiuntivo sia per
la struttura commissariale, sia per gli Uffici speciali. Ai Comuni è stata concessa
anche una maggiore libertà d'azione per sgomberi e messa in sicurezza in tutte i casi
di rischio per la pubblica incolumità;
- consentono all'Anas, su sollecito dalla protezione Civile, segnalazione di Regioni e
Comuni, di intervenire nella riparazione di tutte le strade.
Alcune misure che necessitano però di un'attuazione: una riguarda il potere del
Commissario alla ricostruzione, Vasco Errani, di cercare alloggi in vendita nuovi o «in ottimo
stato», e ovviamente agibili, da destinare ai senza casa. L'altra norma impone, entro 18 mesi,
una verifica della vulnerabilità sismica degli ospedali sui territori delle quattro regioni
interessate dal sisma, valutando anche il fabbisogno finanziario (da attuare con ordinanze
della Protezione Civile).
N. 29 – 29 Novembre 2016 Pag. 19
FOCUS: I RUOLI DEL COMMISSARIO ALLA RICOSTRUZIONE
Il decreto prevede un elenco di impegni per la struttura del Commissario alla ricostruzione
Vasco Errani:
- assegnare le risorse finanziarie per il funzionamento degli uffici speciali alla
ricostruzione che sono distribuiti sul territorio, che dovranno svolgere tutte le
pratiche urbanistico-edilizie degli interventi, e relativi rimborsi;
- gestione della contabilità speciale per la ricostruzione pubblica;
- individuazione degli immobili privati danneggiati al di fuori del cratere;
- istituzione degli elenchi speciali dei progettisti: spetta al Commissario pubblicare un
avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto ai professionisti abilitati. Ma
prima dovranno essere definiti criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione
nell'elenco;
- coadiuvare i Comuni nella progettazione degli interventi, con l'obiettivo di
garantirne la qualità e il raggiungimento dei risultati attesi;
- responsabilità del coordinamento di tutta la ricostruzione pubblica, nel quadro di
regole di vigilanza e controlli (ante, durante e post) definiti con Anac, Corte dei Conti
e con la superprefettura affidata al prefetto Francesco Paolo Tronca;
- disciplinare con proprie ordinanze il finanziamento per la ricostruzione di edifici
pubblici, di beni culturali e per assicurare il funzionamento dei servizi pubblici;
- predisporre e approvare i piani per: le opere pubbliche (incluse le urbanizzazioni); i
beni culturali; interventi sui dissesti idrogeologici; sviluppo delle infrastrutture;
gestione delle macerie;
- predisporre e approvare un programma per le infrastrutture ambientali, «con
particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario»;
- esaminare e approvare i progetti esecutivi delle nuove scuole, dopo averne verificato
la congruità economica, trasmetterli a Invitalia che li manderà in gara;
- Stipulare, su autorizzazione del MEF, mutui con la Bei per l'anticipazione;
- Definire con ordinanze i «criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la
realizzazione degli interventi di ricostruzione con adeguamento sismico degli edifici distrutti
e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati, in modo da rendere
compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e
ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura
ecosostenibile e l'efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti
pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione»;
- Definire i parametri da adottare per la determinazione del costo degli interventi ed i
costi parametrici;
- Definizione, con provvedimenti adottati con il MEF, dei criteri e delle modalità
attuative dei finanziamenti alla ricostruzione privata, con annesso prezzario di
riferimento;
- predisporre altri strumenti necessari per lo svolgimento delle gare private, da
affidare in base a un non meglio indicato criterio della migliore offerta invitando
almeno tre imprese, definendo la documentazione da allegare agli esiti della
N. 29 – 29 Novembre 2016 Pag. 20
procedura di aggiudicazione; per i beni mobili danneggiati dovrà definire un limite
massimo del contributo previsto a beneficio di ciascuna famiglia anagrafica;
- definire entità e modalità del riconoscimento del contributo da concedere ai privati
per la demolizione di «ruderi» ed «edifici collabenti».
Inoltre centrale è l’ordinanza che riguarda gli interventi sugli immobili con lievi danni, che
potranno beneficiare di una corsia veloce per la riparazione e il rimborso delle spese
(presentazione del progetto e dell'asseverazione del professionista che documenti il nesso
di causalità tra il sisma e il danno, con valutazione economica del danno. Il decreto in esame,
e seguito dell’inserimento del c.d. decreto terremoto 2, ha potenziato questo canale a tutti i
tipi di immobili, residenziali o produttivi.
FOCUS: ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE CON NUOVE DEROGHE
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2016 è stata pubblicata l’Ordinanza n. 414
recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto
2016”. L’Ordinanza punta a garantire la realizzazione, in tempi congrui, delle strutture e dei
moduli abitativi provvisori - container di cui all'ordinanza n. 406/2016, nonché delle
strutture e moduli temporanei ad usi pubblici e delle strutture temporanee finalizzate a
garantire la continuità delle attività economiche e produttive di cui all'ordinanza n.
408/2016.
Si specifica che i soggetti pubblici preposti alle predette iniziative possono procedere in
deroga al decreto del Ministero della sanità del 5 luglio 1975, nel rispetto dei principi in
materia di sicurezza.
Si ricorda, inoltre, che il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, con Circolare n. 64447 del 23 novembre, ha dettato le prime indicazioni
operative ed attuative in ordine alle tipologie di spese ammissibili relative alle attività da
porre in essere per assicurare il soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite dal sisma,
riportando ulteriori voci di spesa ritenute rimborsabili purché riferite con stretto nesso di
causalità alla fase emergenziale in atto e comunque finalizzate ad attività relative a:
Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE)
Moduli abitativi provvisori rurali emergenziali (MAPRE)
Container (ad uso abitativo e/o ufficio)
Edifici e strutture modulari ad uso scolastico
Moduli temporanei per la stabulazione, l’alimentazione e la mungitura degli animali,
nonché per la conservazione del latte
Opere di urbanizzazione.
Alla circolare è allegata, poi, una tabella che contiene il dettaglio delle principali voci di
spesa riconducibili alle tipologie di cui sopra.
N. 29 – 29 Novembre 2016 Pag. 21
FOCUS: DECRETO TERREMOTO 2
E’ stato pubblicato in G.U. il secondo Decreto Terremoto “Nuovi interventi urgenti in favore
delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016”, D.L. 11 novembre 2016,
n. 205.
Dopo il terremoto del 30 ottobre con epicentro a Norcia, venerdì 4 novembre il Consiglio
dei Ministri aveva già impostato e approvato il Secondo Decreto Terremoto, i cui contenuti
avevamo infatti già illustrato.
La Conferenza delle Regioni nei giorni scorsi ha espresso parere favorevole al decreto,
allargando il cratere del terremoto: il decreto legge per il sisma del 30 ottobre comprenderà
Rieti città, Rivodutri, Poggio Bustone e Cantalice, e Cittaducale.
Si ricorda che nella Manovra Finanziaria 2017 saranno inseriti 47,5 miliardi di euro per
sicurezza del territorio, antisismica, trasporti e nuove tecnologie. Prende quindi forma
anche il nuovo Fondo per lo sviluppo infrastrutturale.
I contenuti del Decreto, articolo per articolo:
Art. 1 – Ambito di applicazione
Art. 2 – Disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori
Art. 3 -Incentivi alle attività agricole e produttive
Art. 4 -Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della
protezione civile
Art. 5 – Disposizioni concernenti il personale impiegato presso la Struttura del Commissario
straordinario del Governo per la ricostruzione
Art. 6 – Interventi immediati sul patrimonio culturale
Art. 7 – Misure urgenti per le infrastrutture viarie
Art. 8 – Misure urgenti per lo svolgimento dell’anno scolastico 2016/2017
Art. 9 – Interventi di immediata esecuzione
Art. 10 – Norme transitorie per consentire il voto degli elettori fuori residenza a causa dei
recenti eventi sismici in occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016
Art. 11 – Disposizioni finanziarie
Art. 12 – Entrata in vigore.
Questo secondo provvedimento sul terremoto è diviso in 4 fasi tra emergenza e
ricostruzione, come già da precedenti approfondimenti:
- immediata emergenza: lasciare il territorio per un periodo molto limitato;
- fase intermedia: container (con procedure anche in deroga al codice appalti);
- tra 5-6 mesi: casette di legno;
- fase di ricostruzione.
Cosa contiene il Secondo Decreto Terremoto:
- Assistenza per tutti i Comuni danneggiati;
- incentivi alle imprese agricole;
N. 29 – 29 Novembre 2016 Pag. 22
- contributo agli agricoltori;
- corsia veloce per gli edifici delle imprese: per le imprese, la procedura veloce è quella
ideata dal primo decreto terremoto per gli edifici poco danneggiati. L’imprenditore potrà
avviare subito l’intervento, anche con danni superiori a quelli lievi quindi, dopo una perizia
asseverata del professionista. Le imprese potranno attestare l'agibilità, sempre con perizia
del tecnico, necessaria per riprendere l'attività produttiva
I Comuni potranno assumere personale tecnico-amministrativo a tempo determinato, fino
a 350 unità in totale nelle quattro regioni coinvolte dalle scosse. Gli enti locali, inoltre, anche
per le opere di riparazione finalizzate alla pubblica incolumità possono di utilizzare le
procedure semplificate, con copertura dei costi;
- procedure semplificate per acquisire strutture e attrezzature: “Le imprese che hanno subito
danni possono acquistare o acquisire in locazione macchinari, nonché effettuare gli ulteriori
interventi urgenti necessari a garantire la prosecuzione della propria attività” con perizia
asseverata e stima del danno. La spesa anticipata sarà rimborsata (in base a criteri da
definire);
- rete stradale: l’ANAS sarà autorizzata, su richiesta dell’ente proprietario, a effettuare
manutenzioni ordinarie e straordinarie su strade comunali, provinciali e regionali;
- confermate le procedure semplificate per gli interventi immediati sui Beni culturali e
paesaggistici: per agire basterà avvisare il Mibact. Sempre per i Beni culturali nasce la
Soprintendenza ad hoc, con 40 addetti per 5 anni.
FOCUS MANOVRA FINANZIARIA 2017
Fondo per lo sviluppo infrastrutturale: 47,5 miliardi ripartiti in questo modo:
- 1,9 miliardi per il 2017,
- 3,15 miliardi nel 2018,
- 3,5 miliardi nel 2019,
- 3 miliardi di euro all’anno dal 2020 al 2032.
Le risorse, diversamente rispetto ad altri fondi, non saranno vincolate su capitoli di spesa
definiti, ma assegnate ai programmi proposti dalle Amministrazioni centrali e di volta in
volta giudicati realizzabili. Per l’uso delle risorse si potrà ricorrere a mutui agevolati, con
oneri di ammortamento a carico dello Stato, con la Banca Europea degli Investimenti (BEI),
la Council of Europe Development Bank (CEB) e la Cassa Depositi e Prestiti.
Gli interventi e gli importi saranno individuati tramite decreto (si veda il decreto
Terremoto).
Il provvedimento diventerà un emendamento al primo Dl terremoto, che la prossima
settimana passerà al vaglio della commissione Bilancio del Senato.
Si ricorda che il primo decreto terremoto, quello varato in seguito alla scosse del 24 agosto,
è in vigore dal 19 ottobre scorso.
N. 29 – 29 Novembre 2016 Pag. 23
FOCUS REFERENDUM COSTITUZIONALE
IL PUNTO SULLE INFRASTRUTTURE
COMPETENZA CONCORRENTE
L'articolo 117 della Costituzione, nella versione modificata dalla legge di riforma
costituzionale, elimina la categoria delle leggi a potestà concorrente (principi e criteri
direttivi allo Stato, norme di dettaglio alle Regioni), categoria nella quale erano collocate le
materie di governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione.
INFRASTRUTTURE
Il nuovo articolo 117 inserisce tra le materie di competenza legislativa esclusiva statale, le
seguenti (comma 2 punto z): «infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di
navigazione d'interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di
interesse nazionale e internazionale».
Si fa riferimento al potere decisionale, e cioè alle funzioni amministrative:
programmazione strategica e individuazione delle opere di adeguamento e sviluppo della
rete infrastrutturale, gestione delle procedure autorizzative per i lavori pubblici e i servizi.
L'articolo 118 stabilisce che le funzioni amministrative seguono, nella divisione tra Stato e
Regione, la ripartizione di materie fatta dall'articolo 117.
(Già le sentenze della Corte costituzionale, a partire dalla 303/2003, avallarono la legge
obiettivo sulle grandi opere, che pur con competenze legislative divise tra Stato e Regioni
sulle infrastrutture accentrava allo Stato la selezione delle priorità (seppure previa intesa
con le Regioni) e le decisioni sulle procedure approvative).
Ora, con il nuovo Codice appalti, spetta sempre allo Stato la selezione delle infrastrutture
strategiche nazionali, ma la procedura approvativa è simile a quella ordinaria, cioè la
conferenza di servizi decisoria sul progetto di fattibilità. Nel caso di infrastrutture
strategiche statali però l'approvazione finale spetta al Cipe, ma solo se si è conclusa
positivamente la conferenza di servizi.
C'è poi il Regolamento Madia che assegna al presidente del Consiglio, su deliberazione
del Consiglio dei ministri, la possibilità di dimezzare i tempi della procedura approvativa
e infine utilizzare poteri sostitutivi di altri organi dello Stato o enti locali, su un elenco di
opere o insediamenti produttivi ritenuti prioritari.
Su tutte le infrastrutture regionali e comunali la programmazione e le procedure
approvative si svolgono e vengono approvate dalla Regione, dalla Città metropolitana, dal
Comune.
N. 29 – 29 Novembre 2016 Pag. 24
Solo se l'opera viene inserita nel Documento pluriennale di programmazione del Codice
appalti, e dunque è "infrastruttura o insediamento prioritario per lo sviluppo del Paese",
spetta al Ministero gestire la conferenza di servizi e alla Commissione VIA nazionale, e al
Mibact le autorizzazioni ambientale e paesaggistica. La conferenza dei servizi è semplificata,
come da Riforma Madia, ma la VIA ha potere di veto sulle opere nazionali.
In conclusione, più che l'assetto costituzionale in materia di potere decisorio sulle
infrastrutture, contano le leggi ordinarie e la gestione concreta della programmazione e del
consenso a livello di governo e di enti che si occupano di infrastrutture.
Tuttavia non c'è dubbio che inserire le infrastrutture di interesse nazionale nelle materie a
competenza esclusiva statale consente allo Stato di stabilire l'elenco delle opere strategiche
e le procedure per approvarle. Contrasti che finiscono alla Corte costituzionale potrebbero
sempre sorgere, naturalmente, sul concetto di infrastruttura nazionale, visto che quelle di
interesse regionale restano alle Regioni.
N. 29 – 29 Novembre 2016 Pag. 25
NUOVO CODICE
FIRMATO IL DECRETO SIOS: 15 LE CATEGORIE
OS12 b
OS32
Requisiti di
specializzazione
Formazione e personale
tecnico
Attestazioni
Stabilimento industriale
OG11 e percentuali OS3,
OS28, OS30
Come già anticipato nelle precedenti edizioni delle ANIEM news,
le categorie SIOS aumentano a 15, aggiungendosi a quelle già
previste le categorie relative alla realizzazione delle barriere anti-
frana (OS 12-b) e alle strutture in legno (OS 32), per le quali si
prevedono paletti in tema di avvalimento dell’intera prestazione
contrattuale, se superano il 10% dell'importo del contratto.
Si attende ora solo la pubblicazione in GU.
Il decreto individua alcuni requisiti di specializzazione necessari a
ottenere la qualificazione nelle opere super-specialistiche, con
particolare riferimento a specializzazione e formazione continua e
aggiornata del personale tecnico (nel caso delle barriere stradali,
paramassi e delle strutture in cemento armato è previsto anche
l'obbligo di dimostrare la disponibilità di uno stabilimento
industriale adibito alla produzione dei beni oggetto della
categoria).
Nello specifico, fermo restando i requisiti previsti dall'art. 83
(criteri di selezioni e soccorso istruttorio) del nuovo codice, il decreto
prevede di:
avere nel proprio organico personale tecnico specializzato,
appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la
corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei
dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle
relative categorie di lavori, nonché, nei casi previsti dalle
norme tecniche di riferimento, in possesso di attestazioni di
qualificazione rilasciate da organismi riconosciuti -
CATEGORIE: OS 11, OS 12-A, OS 12-B, OS 13, OS 18-A,
OS 18-B, OS 21 e OS 32
disporre di un adeguato stabilimento industriale
specificatamente adibito alla produzione di beni oggetto
della relativa categoria - CATEGORIE: OS 13, OS 18-A, OS
18-B e OS 32
nella categoria OG 11 possedere per ciascuna delle categorie
OS 3, OS 28 e OS 30, almeno la percentuale di seguito
indicata dei requisiti di ordine speciale previsti per
l'importo corrispondente alla classifica richiesta: OS 3 40%;
OS 28 70%; OS 30 70%. L'operatore in possesso di tali
requisiti nella categoria OG 11, può eseguire i lavori in
ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica
N. 29 – 29 Novembre 2016 Pag. 26
Certificati esecuzione in
OG11
12 mesi di monitoraggio
Elenco
corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione
dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre
all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG
11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle
suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati
unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11.
Previsto anche un periodo di monitoraggio di 12 mesi durante il
quale il Ministero verificherà gli effetti sul mercato delle nuove
norme in vista di un eventuale aggiornamento.
Si specifica che le opere ad alto contenuto tecnologico o rilevante
complessità tecnica sono le seguenti:
OG 11 - Impianti tecnologici;
OS 2-A - Superfici decorate di beni immobili del patrimonio
culturale e beni culturali mobili di interesse storico,
artistico, archeologico ed etnoantropologico;
OS 2-B - Beni culturali mobili di interesse archivistico e
libraio;
OS 4 - Impianti elettromeccanici trasportatori;
OS 11 - Apparecchiature strutturali speciali;
OS 12-A - Barriere stradali di sicurezza;
OS 12-B - Barriere paramassi, fermaneve e simili;
OS 13 - Strutture prefabbricate in cemento armato;
OS 14 - Impianti di smaltimento e recupero rifiuti;
OS 18-A - Componenti strutturali in acciaio;
OS 18-B - Componenti per facciate continue;
OS 21 - Opere strutturali speciali;
OS 25 - Scavi archeologici;
OS 30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e
televisivi;
OS 32 - Strutture in legno.
N. 29 – 29 Novembre 2016 Pag. 27
CAPITOLATO GENERALE N. 145/2000 IN VIGORE E I VUOTI
NORMATIVI
Capitolati tipo ANAC
Articoli ancora in vigore
del capitolato 145/2000
Regolamento 207/2010
Nell’attesa che l’ANAC, così come disposto dall’articolo 213 comma
2 del nuovo Codice, predisponga i capitolati-tipo, rimane in vigore
il Capitolato generale d’appalto di cui al decreto ministeriale 19
aprile 2000, n. 145: non è stato mai abrogato esplicitamente da alcuna
legge dello stato. Sono, dunque, in vigore, ancora oggi, i seguenti
articoli:
art. 1 - Contenuto del capitolato generale
art. 2 - Domicilio dell'appaltatore
art. 3 - Indicazione delle persone che possono riscuotere
art. 4 - Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore
art. 5 - Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico
dell'appaltatore
art. 6 - Disciplina e buon ordine dei cantieri
art. 8 - Spese di contratto, di registro ed accessorie
art. 16 - Provvista dei materiali
art. 17 - Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali
previsti in contratto
art. 18 - Difetti di costruzione
art. 19 - Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori
art. 27 - Durata giornaliera dei lavori
art. 35 - Proprietà degli oggetti trovati
art. 36 - Proprietà dei materiali di demolizione
Tutti gli altri articoli non presenti nel precedente elenco sono stati
abrogati dall’articolo 358 comma 1 lettera e) del Regolamento n.
207/2010, per il semplice fatto che le norme contenute negli stessi
articoli abrogati e relative a:
Tutela dei lavoratori
Riconoscimenti a favore dell'appaltatore in caso di ritardata
consegna dei lavori
Variazione al progetto appaltato
Varianti in diminuzione migliorative proposte
dall'appaltatore
Diminuzione dei lavori
Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore
Danni
Accettazione, qualità ed impiego dei materiali
Compensi all'appaltatore per danni cagionati da forza
maggiore
Tempo per la ultimazione dei lavori
N. 29 – 29 Novembre 2016 Pag. 28
Alcuni vuoti normativi
Ritardata consegna dei
lavori
Compensi per danni
cagionati da forza
maggiore
Penali
Premio di accelerazione
Sospensione e ripresa dei lavori
Sospensione illegittima
Proroghe
Valutazione dei lavori in corso d'opera
Termini di pagamento degli acconti e del saldo
Interessi per ritardato pagamento
Forma e contenuto delle riserve
Definizione delle riserve al termine dei lavori
Tempo del giudizio
Controversie
Collaudo
erano state rivisitate e ricomprese, in parte, nel Regolamento n.
207/2010.
Adesso, con l’abrogazione del Regolamento n. 207/2010, alcune
norme non sono state riproposte neanche nelle linee guida
sostitutive del Regolamento.
Ad esempio, la disciplina sui riconoscimenti a favore
dell'appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori: oggi sia il
nuovo Codice dei contratti che le linee guida sul direttore dei lavori
non dicono nulla in tal senso, e allora, non appena tali linee guida
entreranno in vigore e diventerà operativa l’abrogazione
dell’articolo 157 del Regolamento n. 207/2010 che ancora ne
disciplina la vigenza, non ci sarà nessuna norma di dettaglio che
regolerà tale ambito.
Tali riconoscimenti potranno essere dettagliatamente inseriti
soltanto nel contratto o nel Capitolato speciale d’appalto.
Lo stesso vale per i compensi all'appaltatore per danni cagionati da
forza maggiore: il nuovo Codice non dice nulla in tal senso mentre
le linee guida sul direttore dei lavori ne parlano in maniera del tutto
sommaria. Tali compensi potranno essere dettagliatamente, inseriti
soltanto nel contratto o nel Capitolato speciale d’appalto.
N. 29 – 29 Novembre 2016 Pag. 29
AUTOSTRADE: MANUTENZIONI FUORI DAL SISTEMA 80-20%
Manutenzioni ordinarie
ex art. 177
Accordo di marzo con i
sindacati
Le in house partecipano
alle gare
Lavori eseguiti
direttamente non
rientrano nel codice
Clausole sociali
Sono solo dichiarazioni ad oggi, quelle del Ministro Delrio in merito
alla probabile rimodulazione della norma sulle gare delle
concessionarie autostradali: sembra che l'articolo 177 del Codice
andrà smussato, escludendo le manutenzioni ordinarie dal limite
del 20% massimo di lavori da tenere in house nel perimetro delle
concessioni.
Le dichiarazioni si fondano su un accordo sottoscritto a marzo
scorso con i sindacati, che prevedeva una serie di aperture
importanti: le società in house possono partecipare alle gare bandite
dalle loro stesse concessionarie (primo sistema per compensare la
perdita di fatturato causata dalle nuove regole), e in secondo luogo,
fronte della gestione diretta (tutti i lavori che le concessionarie
eseguono direttamente non rientrano nei tetti del Codice).
Il Ministro afferma che bisogna individuare una quota di lavori che
va scorporata dal resto, che fa essenzialmente capo alle
manutenzioni che le concessionarie si svolgono in casa.
A questi due elementi, l'accordo ne aggiungeva un terzo, sulle
clausole sociali: il Mit apriva, infatti, «alla possibilità di introdurre nei
bandi avvisi ed inviti effettive e specifiche clausole sociali volte a
promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato».
N. 29 – 29 Novembre 2016 Pag. 30
GIURISPRUDENZA
EFFETTO PUBBLICAZIONE BANDO: DALLA PUBBLICAZIONE
IN GURI
Effetti dalla
pubblicazione in GURI e
non GUCE
Caso: bando vecchio
codice pubblicato in
GURI post 19 aprile
Indipendente
dall’anteriore
pubblicazione GUCE
Art 73: decreto
MIT+ANAC su
pubblicazione e date
Nelle more si applica art.
66 vecchio codice che
lega alla pubblicazione
sulla GURI la
produzione di effetti
giuridici in ambito
nazionale di tali atti
Il TAR Emilia Romagna, con sentenza n. 883, ha sottolineato il
principio per cui gli effetti giuridici che l'ordinamento attribuisce
alla pubblicità dei bandi di gara decorrono dalla data di
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
(Guri) e non da quella di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Comunità Europea (Guce).
La questione prende le mosse da un caso relativo all’applicazione
del nuovo codice dei contratti: si trattava di un bando pubblicato
sulla Guce durante la vigenza del vecchio codice, e pubblicato
successivamente sulla Guri, ad oltre un mese dall'entrata in vigore
del nuovo codice.
La sentenza in narrativa si allinea alle precedenti pronunce dei
Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato che
hanno affrontato il problema della pubblicità dei bandi di gara in
relazione alla data di applicazione di una nuova disciplina, e in cui
si afferma infatti che gli effetti giuridici che l'ordinamento riconnette
alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla data di
pubblicazione sulla Guri, indipendentemente dall'anteriore
pubblicazione nella Guce.
Nel caso di specie, quindi, la gara va disciplinata dal nuovo codice
dei contratti, in quanto la pubblicazione del bando sulla Guce ha
mera valenza accessoria della successiva pubblicazione sulla Guri.
Inoltre l'articolo 73, comma 4, del nuovo codice stabilisce che il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato
d'intesa con l'ANAC:
- definisce gli indirizzi generali per la pubblicazione degli avvisi e
dei bandi di gara;
- individua la data fino alla quale i suddetti atti «devono essere anche
pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale
relativa ai contratti pubblici», fermo restando che sino a tale si applica
l'articolo 216, comma 11, in base al quale resta operante il principio
stabilito dall'articolo 66 (modalità di pubblicazione degli avvisi e dei
bandi) del previgente codice, che lega alla pubblicazione sulla GURI
la produzione di effetti giuridici in ambito nazionale di tali atti.
N. 29 – 29 Novembre 2016 Pag. 31
REQUISITI SOA: RICHIESTA TEMPESTIVA DELLA VERIFICA
TRIENNALE
Tempestiva richiesta
verifica triennale
Tempestiva richiesta
rinnovo quinquennale
Simmetria
Con sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, 1 agosto 2016, n.
3445, si enuncia il principio per cui la tempestiva richiesta di verifica
triennale da parte dell'ausiliaria impedisce la perdita della SOA, se
la stessa viene superata positivamente. Infatti, la sostanziale
simmetria tra il procedimento di verifica triennale e il rinnovo
dell'attestazione in scadenza quinquennale, comporta che anche la
tempestiva presentazione dell'istanza di rinnovo per scadenza
quinquennale determina la perdurante efficacia dell'attestazione,
fino a saldarsi con gli esiti confermativi del procedimento di rilascio
del nuovo titolo. Ciò consente di ritenere sussistente la continuità di
requisiti da parte dell'impresa concorrente per tutta la durata della
procedura di affidamento.
CORTE UE: L'IMPRESA CON DURC NEGATIVO VA ESCLUSA
ANCHE SE IRREGOLARITÀ POI SANATA
Ritardo pagamento
contributi
Non conta la
regolarizzazione prima
dell’aggiudicazione
La CGUE si è pronunciata in merito all’esclusione dalla gara per
ritardo nel pagamento dei contributi, al momento del termine di
presentazione dell’offerta: la Corte ha stabilito che l’impresa va
esclusa anche se al momento dell’aggiudicazione l'irregolarità
emersa con il DURC sia stata sanata.
Il momento da considerare è il termine di partecipazione alla gara,
e quindi la scadenza per l’offerta: non conta che al momento
dell'aggiudicazione l'importo mancante sia stato versato.
La Corte dunque analizza la legittimità delle regole italiane che
considerano «quale motivo di esclusione una violazione in materia di
versamento di contributi previdenziali ed assistenziali che sussisteva alla
data della partecipazione ad una gara d'appalto, anche qualora l'importo
dei contributi sia poi stato regolarizzato prima dell'aggiudicazione o prima
della verifica d'ufficio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice».