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ATTIVITA’ ASSOCIATIVA GIORNATA DI LAVORI #ITALIASICURA: ANIEM ALL’INCONTRO FOCUS CASA ITALIA REVISIONE NORMATIVA MALTE CEMENTIZIE APPROFONDIMENTO BILANCIO 2017 ITER VELOCE PER L’APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE FOCUS: BONUS 65% PER LA CERTIFICAZIONE SISMICA SENZA LAVORI FOCUS: ECOBONUS, SISMABONUS E BONUS RISTRUTTURAZIONI FOCUS: TITOLI EDILIZI, FONDO INFRASTRUTTURE E FERROVIE FOCUS: TASSA SUI LICENZIAMENTI STRALCIATA (comma 164) FOCUS: TRASFERTA IN EDILIZIA GOVERNO REGOLAMENTO EDILIZIO-TIPO: RECEPIMENTO DELLE REGIONI E DEI COMUNI SCIA 2: APPROVATO IL DECRETO LEGISLATIVO EDILIZIA SCOLASTICA: FASCICOLO DEL FABBRICATO ENTRO GIUGNO 2017 28,6 MILIARDI DAI FONDI COESIONE: NUOVE DELIBERE CIPE BANDO PERIFERIE: 2,1 MILIARDI PER I PROGETTI DURC ON LINE: PRECISAZIONI E NOVITA’ DECRETO TERREMOTO TESTO ALLA CAMERA FOCUS: I RUOLI DEL COMMISSARIO ALLA RICOSTRUZIONE FOCUS: ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE CON NUOVE DEROGHE FOCUS: DECRETO TERREMOTO 2 FOCUS MANOVRA FINANZIARIA 2017 FOCUS REFERENDUM COSTITUZIONALE IL PUNTO SULLE INFRASTRUTTURE Settimanale Informativo N. 29 29 Novembre 2016 Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere SOMMARIO

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RIFORMA CODICE APPALTI

-

ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

GIORNATA DI LAVORI #ITALIASICURA: ANIEM ALL’INCONTRO

FOCUS CASA ITALIA

REVISIONE NORMATIVA MALTE CEMENTIZIE

APPROFONDIMENTO BILANCIO 2017

ITER VELOCE PER L’APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE

FOCUS: BONUS 65% PER LA CERTIFICAZIONE SISMICA SENZA LAVORI

FOCUS: ECOBONUS, SISMABONUS E BONUS RISTRUTTURAZIONI

FOCUS: TITOLI EDILIZI, FONDO INFRASTRUTTURE E FERROVIE

FOCUS: TASSA SUI LICENZIAMENTI STRALCIATA (comma 164)

FOCUS: TRASFERTA IN EDILIZIA

GOVERNO

REGOLAMENTO EDILIZIO-TIPO: RECEPIMENTO DELLE REGIONI E DEI COMUNI

SCIA 2: APPROVATO IL DECRETO LEGISLATIVO

EDILIZIA SCOLASTICA: FASCICOLO DEL FABBRICATO ENTRO GIUGNO 2017

28,6 MILIARDI DAI FONDI COESIONE: NUOVE DELIBERE CIPE

BANDO PERIFERIE: 2,1 MILIARDI PER I PROGETTI

DURC ON LINE: PRECISAZIONI E NOVITA’

DECRETO TERREMOTO

TESTO ALLA CAMERA

FOCUS: I RUOLI DEL COMMISSARIO ALLA RICOSTRUZIONE

FOCUS: ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE CON NUOVE DEROGHE

FOCUS: DECRETO TERREMOTO 2

FOCUS MANOVRA FINANZIARIA 2017

FOCUS REFERENDUM COSTITUZIONALE

IL PUNTO SULLE INFRASTRUTTURE

Settimanale Informativo

N. 29 29 Novembre 2016

Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere

SOMMARIO

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N. 29 – 29 Novembre 2016 Pag. 2

NUOVO CODICE

FIRMATO IL DECRETO SIOS: 15 LE CATEGORIE

CAPITOLATO GENERALE N. 145/2000 IN VIGORE E I VUOTI NORMATIVI

AUTOSTRADE: MANUTENZIONI FUORI DAL SISTEMA 80-20%

GIURISPRUDENZA

EFFETTO PUBBLICAZIONE BANDO: DALLA PUBBLICAZIONE IN GURI

REQUISITI SOA: RICHIESTA TEMPESTIVA DELLA VERIFICA TRIENNALE

CORTE UE: L'IMPRESA CON DURC NEGATIVO VA ESCLUSA ANCHE SE

IRREGOLARITÀ POI SANATA

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N. 29 – 29 Novembre 2016 Pag. 3

ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

GIORNATA DI LAVORI #ITALIASICURA: ANIEM ALL’INCONTRO

ANIEM ha partecipato, a seguito di invito da parte di #italiasicura esteso alle principali

associazioni di categoria e alla rete delle professioni tecniche, all’incontro sul piano del

Governo contro il rischio sismico e idrogeologico e per la riqualificazione energetica.

L’incontro si è tenuto lo scorso 24 novembre a Roma, nella sede del Centro Nazionale per le

ricerche.

La discussione si è incentrata sull’illustrazione del piano del governo per la mitigazione dei

rischi naturali che interessano il territorio nazionale, e la ristrutturazione del patrimonio

edilizio e infrastrutturale.

In particolare, nella parte inziale dei lavori sono state illustrate le risorse a disposizione, in

particolare del Fondo previsto nella legge di Bilancio all’articolo 21, il cui merito è quello di

agire nel lungo periodo, costituendo uno stanziamento base che andrà incrementato anno

per anno, ma comunque strutturale e non una tantum, e dei progetti programmati, dei

cantieri in corso e in via di apertura, dei bonus e degli incentivi.

Nel corso dell’incontro è stato illustrato il quadro delle risorse complessivamente assegnate,

con proiezione fino al 2032, su varie emergenze nazionali: oltre 75 miliardi, tra dissesto

idrogeologico (9,8), scuole (6,8), antisismica (11,6) e prevenzione su infrastrutture (47,5).

L’attenzione è stata spesso rivolta al rischio sismico, al rischio idrogeologico e alle misure

per la riqualificazione energetica.

In particolare si è posto l’accento sull’importanza delle sinergie tra costruzione e tecnologia

e scienza, necessarie in materia di prevenzione, non solo in fase di gestione dell’emergenza.

All’incontro sono intervenuti le Istituzioni, i Ministeri interessati, la Protezione civile, le

Regioni, gli Enti locali.

FOCUS CASA ITALIA

Nella giornata del 24 novembre, a Palazzo Chigi, il premier Matteo Renzi ha incontrato

Renzo Piano e il coordinatore di Casa Italia, Giovanni Azzone, per stabilire il primo

obiettivo concreto di Casa Italia: 10 immobili di edilizia pubblica da mettere in sicurezza per

resistere a terremoti; in alcuni casi in località costiere per fronteggiare eventuali tsunami; 10

interventi che dovranno dimostrare a inquilini, tecnici e amministratori, come è possibile

sfruttare in pieno il sismabonus del governo, che copre fino all'85% del costo dell'intervento,

con possibilità di ripartire la detrazione su cinque anni; 10 interventi in cui si dimostrerà che

è possibile operare senza procurare eccessivi disagi agli occupanti.

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N. 29 – 29 Novembre 2016 Pag. 4

Entro Natale verranno contattate ex Iacp e Comuni nelle città individuate dalla lista che si

sta definendo, per verificare se ci sono immobili con le caratteristiche costruttive selezionate

da Renzo Piano, da candidare all'elenco dei primi cantieri di Casa Italia.

Il focus è su 40 città nelle aree a maggiore pericolosità sismica.

Una volta acquisita la disponibilità degli enti gestori, si conta di avviare i cantieri entro la

metà del 2017.

Il punto è che questi interventi devono essere fatti senza modificare le condizioni di vita di

chi abita la casa: il cantiere potrà allontanare gli occupanti dalle case per due settimane al

ma non oltre.

Nella progettazione e nel successivo intervento si terrà conto anche delle diverse dinamiche

demografiche in atto, guardando cioè i comuni dove la popolazione sta aumentando e dove

invece la popolazione sta diminuendo. Nel primo caso c'è un tema di sicurezza, nel secondo

caso si aggiunge anche il contrasto allo spopolamento.

Entro l'inizio del 2017 si punta alla diffusione dei dati sulla vulnerabilità sismica e

pericolosità dei comuni italiani.

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N. 29 – 29 Novembre 2016 Pag. 5

REVISIONE NORMATIVA MALTE CEMENTIZIE

L’UNIPLAST – l’Ente italiano di unificazione delle materie plastiche, ha in programma la

revisione della Norma 10667–14 relativa a “Miscele di materiali polimerici di riciclo e di altri

materiali a base cellulosica da utilizzarsi come aggregati (e additivi) nelle malte cementizie

(nonché nei bitumi e negli asfalti)”.

ANIEM in collaborazione con ASSORIMAP intende presidiare tale revisione normativa per

agevolare la produttività degli associati.

Si invitano i Soci a voler produrre osservazioni e/o comunque segnalare l’interesse a tale

revisione normativa.

Per approfondimenti e documentazione si prega di contattare l’Associazione che metterà in

contatto con il Presidente ASSORIMAP, Dott. Walter Regis.

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N. 29 – 29 Novembre 2016 Pag. 6

APPROFONDIMENTO BILANCIO 2017

ITER VELOCE PER L’APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE

La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto legge

n. 193/2016, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze

indifferibili, che ora passa al Senato, il quale, nella seduta di giovedì 24 novembre, aveva

rinnovato la fiducia al Governo approvando a sua volta il disegno.

Di nuovo quindi passa al Senato il disegno di legge di Bilancio 2017: vi sarà ora una pausa

dei lavori parlamentari per il referendum costituzionale del 4 dicembre, e i lavori sulla

manovra a Palazzo Madama riprenderanno il 6 dicembre.

Si tratta di una manovra da 21,3 miliardi, che fra i punti vede:

- Pensioni: confermate le misure di pensione anticipata APE. Ampliate la platea di

Opzione Donna e ottava salvaguardia esodati, estesa alle casse previdenziali dei

professionisti la possibilità di cumulo gratuito contributi;

- Misure per le imprese: arriva l’IRI, imposta sul reddito d’impresa, con aliquota al

24%, uguale a quella dell’IRES, che scende di tre punti e mezzo rispetto al precedente

27,5%. Prorogato per il 2017 il super-ammortamento al 140%, e previsto un nuovo iper-

ammortamento al 250% per gli investimenti in digitale. Credito d’imposta ricerca e

sviluppo esteso al 2020, aumentato al 50% fino a un investimento massimo di 20

milioni di euro. Agevolazioni fiscali per l’ingresso nel capitale di PMI e startup

innovative, nuovo visto investitori per attirare capitali esteri. Semplificazioni per le

startup innovative;

- Lavoro: potenziato il beneficio fiscale (aliquota al 10%) sul salario di produttività, con il

tetto alzato a 3.000 euro, e il reddito a cui è possibile applicarlo a 80.000 euro. Sgravio

contributivo per due anni sulle assunzioni a tempo indeterminato di giovani, fino a

un tetto contributivo di 3.250 euro, che diventa un esonero fino a 8.000 euro per le

imprese del Sud;

- Bonus: prorogati nella misura attuale gli incentivi per le ristrutturazioni edilizie e il

bonus energia rispettivamente al 50 e 65%, mentre un eventuale ampliamento della

platea per il sisma bonus verrà discusso in Senato. Il pacchetto di misure fiscali

collegate alla manovra è contenuto in un decreto collegato.

Le questioni in sospeso:

- discussione degli emendamenti approvati in Commissione Ambiente della Camera,

ma tralasciati dall'Aula, che riconoscono il bonus fiscale del 65% anche alle spese per

la certificazione sismica degli edifici senza lavori, e agli interventi di bonifica

dell’amianto eseguiti nei condomìni nell’ambito di lavori di miglioramento

dell’efficienza energetica dell’edificio;

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N. 29 – 29 Novembre 2016 Pag. 7

- tra gli emendamenti che la Camera non ha esaminato ci sono anche quelli per la

proroga delle detrazioni per l’acquisto di case in classe energetica elevata e del bonus

mobili per le giovani coppie;

- non sono andate al voto neanche la proposta di estendere la cessione del credito ai

lavori sulle singole unità immobiliari, e l'idea di introdurre un credito di imposta del

50% per gli interventi di sistemazione a verde delle aree scoperte pertinenziali.

Misure confermate:

- proroga di un anno dei bonus fiscali per gli interventi di efficientamento energetico

e ristrutturazione delle singole abitazioni e l’introduzione di incentivi più consistenti

per i lavori in condominio;

- nuove risorse per la realizzazione di piste ciclabili;

- destinazione dei proventi dei titoli abilitativi alle attività di manutenzione e recupero

edilizio;

- ampliamento dei capitoli di spesa per il nuovo Fondo infrastrutture.

FOCUS: BONUS 65% PER LA CERTIFICAZIONE SISMICA SENZA LAVORI

Oltre ai bonus fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica ed edilizia degli

immobili, il Senato potrebbe confermare anche la detrazione del 65% delle spese, sostenute

a partire dal 1 gennaio 2017, per le certificazioni sismiche e statiche eseguite su prime e

seconde case e sugli immobili destinati ad attività produttive situati nelle zone sismiche 1,

2 e 3, anche se non seguite da lavori di messa in sicurezza. La misura, approvata dalla

Commissione Ambiente della Camera, prevede che la detrazione possa arrivare ad un

valore massimo di 20.000 euro.

FOCUS: ECOBONUS, SISMABONUS E BONUS RISTRUTTURAZIONI

È confermata la proroga al 31 dicembre 2017 delle detrazioni fiscali del 65% e del 50% sugli

interventi di efficientamento energetico e ristrutturazione eseguiti sulle singole unità

immobiliari. Ci sarà un anno in più anche per il Bonus Mobili, cioè la detrazione del 50%

per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici efficienti abbinata ad un intervento di

ristrutturazione.

Gli interventi di efficientamento energetico nei condomìni beneficeranno di bonus graduati

in base all’entità dei lavori e ai risultati raggiunti. Si partirà quindi dal 65%, come nelle

singole abitazioni, ma si potrà salire al 70% se l’intervento interessa almeno

il 25% dell'involucro edilizio, ad esempio quando si dota l’edificio del cappotto termico. Gli

incentivi potranno arrivare al 75% nel caso in cui l’intervento porti al miglioramento

della prestazione energetica invernale ed estiva. Gli incentivi saranno validi per le spese

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sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. Le detrazioni saranno calcolate su un

ammontare delle spese fino a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari

che compongono l’edificio. Il rimborso avverrà in 5 anni invece che in 10.

Per quanto riguarda la messa in sicurezza antisismica, ci sarà una detrazione fiscale del 50%,

che sarà possibile richiedere fino al 31 dicembre 2021, con tetto di spesa incentivabile a

96.000 euro e rimborso in 5 anni. L’incentivo cresce a seconda dei risultati raggiunti con

l’intervento. Sarà infatti riconosciuto un bonus al 70% o all’80% in caso di miglioramento di

una o due classi di rischio. Nelle spese incentivabili rientrano anche quelle per la

classificazione e la verifica sismica. Nei condomìni il bonus fiscale parte dal 50%, ma può

arrivare al 75% e 85% in presenza di miglioramenti di una o due classi di rischio riguardanti

tutto l’edificio. Il tetto di spesa incentivabile sarà di 96.000 euro moltiplicato per il numero

delle unità immobiliari del condominio.

FOCUS: TITOLI EDILIZI, FONDO INFRASTRUTTURE E FERROVIE

A partire dal 1 gennaio 2018 i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste

dal testo unico dell'edilizia saranno destinati esclusivamente, e senza vincoli temporali, a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione

primaria e secondaria;

- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie

degradate;

- interventi di riuso e di rigenerazione;

- interventi di demolizione di costruzioni abusive;

- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;

- interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della

prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e

riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;

- interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura nell’ambito urbano.

Il nuovo Fondo “Infrastrutture” da 47,5 miliardi di euro amplierà il suo raggio d’azione:

- trasporti e viabilità;

- infrastrutture;

- ricerca;

- difesa del suolo e dissesto idrogeologico;

- edilizia pubblica e privata;

- innovazione tecnologica e informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria e

penitenziari;

- mobilità sostenibile e sicurezza stradale;

- riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie;

- rete idrica e opere di collettamento, fognatura e depurazione, risanamento

ambientale e bonifiche;

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- investimenti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie;

- eliminazione delle barriere architettoniche.

FOCUS: TASSA SUI LICENZIAMENTI STRALCIATA (comma 164)

Come richiesto da ANIEM a seguito di alcuni incontri con gli interlocutori istituzionali di

interesse, passa l’emendamento presentato con cui viene abrogata in maniera strutturale

non solo la tassa prevista in caso di cambio di appalto, ma in generale sui licenziamenti post

cantiere.

Questa la modifica più importante alla versione originaria al disegno di legge di Bilancio.

La questione nasce dalla legge Fornero (n. 92/2012), al cui articolo 2, comma 31, era stato

introdotto un contributo a carico dei datori di lavoro, "in tutti i casi di interruzione di un

rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni", pari al 41% del

trattamento mensile iniziale di Aspi per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3

anni: una cifra compresa tra 500 e 1.500 euro. Il successivo comma 34 escludeva, per il

periodo 2013-2015, dal versamento di questo contributo alcuni casi, tra i quali rientrava

l'interruzione "di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per

completamento delle attività e chiusura del cantiere". Questa previsione è stata allargata con il

decreto milleproroghe dello scorso anno: qui è stato modificato il periodo di esclusione

prorogandolo a tutto il 2016. Adesso l'esclusione viene di fatto portata a regime. Il

contributo, quindi, "non è dovuto in caso di licenziamenti effettuati in conseguenza di

cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in

attuazione di clausole sociali" o in caso di interruzione "di rapporto di lavoro a tempo

indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e

chiusura del cantiere". Questo sconto vale 37,8 milioni di euro all'anno.

FOCUS: TRASFERTA IN EDILIZIA

Il testo dell’approvanda legge di bilancio contiene norma di interpretazione autentica sulla

trasferta in edilizia, che definisce le precise condizioni alle quali si applica la disciplina della

trasferta abituale, riconoscendo, per tutti gli altri casi, la legittimità del trattamento previsto

per la trasferta occasionale. La norma ha efficacia retroattiva.

L’articolo 7-quinqiues introduce una norma interpretativa sulle agevolazioni IRPEF

applicabili ai lavoratori trasfertisti, che consistono nell’abbattimento al 50 % del reddito

imponibile percepito a titolo di indennità e premi.

Per rientrare in questa agevolazione sono richieste queste condizioni:

1) mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;

2) svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;

3) corresponsione al dipendente di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura

fissa, non importa se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove è andato.

Se queste condizioni non sono presenti è riconosciuto ugualmente il diverso trattamento

previsto per le indennità di trasferta.

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N. 29 – 29 Novembre 2016 Pag. 10

GOVERNO

REGOLAMENTO EDILIZIO-TIPO: RECEPIMENTO DELLE

REGIONI E DEI COMUNI

Regioni: entro il 17

aprile per adeguamento

Comuni: massimo

ulteriori 180 giorni

Scopo del regolamento

tipo

Allegato 1

Allegato A

Allegato B

Schema in 2 parti

Senza ulteriore

recepimento

In Gazzetta n. 268 del 16 novembre 2016 è stata pubblicata l’Intesa

20 ottobre 2016 tra il Governo, le Regioni e i Comuni, concernente

l’adozione del regolamento edilizio tipo.

Le Regioni avranno tempo fino al 18 aprile 2017 per procedere

all’attuazione dell’Intesa, e i Comuni, a loro volta, dovranno

adeguarsi nei tempi e con le modalità stabilite dalle stesse Regioni

per dar vita alla semplificazione degli attuali regolamenti edilizi

comunali.

Il Regolamento edilizio tipo si prefigge l’obiettivo di garantire livelli

minimi essenziali nell’ambito della normativa edilizia-urbanistica

tramite:

semplificazione dei regolamenti edilizi;

uniformazione a livello nazionale di alcune definizioni dei

parametri urbanistici-edilizi.

Il Regolamento edilizio tipo risulta composto dalle seguenti parti:

Allegato 1: Schema di regolamento edilizio che descrive

l’impianto strutturale del regolamento tipo, e disciplina i

principi e i criteri a cui dovranno attenersi i Comuni;

Allegato A: Elenco delle 42 definizioni uniformi relative ai

parametri urbanistici ed edilizi;

Allegato B: Ricognizione della normativa nazionale che

incide sull’attività edilizia in merito alla quale i regolamenti

dovranno operare un semplice rinvio.

Contenuti

Nel dettaglio, lo schema di regolamento edilizio dovrà essere

articolato in due parti:

Parte prima denominata “Principi generali e disciplina

generale dell’attività edilizia”: al fine di evitare inutili

duplicazioni di disposizioni regionali e statali (contenuti All.

B integrato con normative regionali). In questa prima parte i

regolamenti dovranno limitarsi a richiamare la disciplina di

alcune materie che opererà direttamente senza la necessità di

un atto di recepimento, tra cui:

o definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed

edilizi;

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N. 29 – 29 Novembre 2016 Pag. 11

Organizzazione e

procedure interne

all’ente

Requisiti supplementari

o definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni

d’uso;

o procedimento per il rilascio e presentazione dei titoli

abilitativi edilizi, e modalità di controllo degli stessi;

o modulistica unificata edilizia, elaborati e

documentazione da allegare alla stessa;

o requisiti generali delle opere edilizie attinenti ai limiti

inderogabili di altezza, densità etc; le fasce di rispetto

stradali/ferroviarie etc; servitù militari; accessi

stradali; zone interessate da stabilimenti a rischio di

incidente rilevante; siti contaminati;

o disciplina relativa agli immobili soggetti a vincoli e

tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico

culturale;

o discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina

dell’attività edilizia tra cui la normativa sui requisiti

tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche

stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni

insediamenti ed impianti.

Le definizioni uniformi e l’elenco della disciplina generale

dell’attività edilizia sono riportate negli allegati A e B.

Parte seconda denominata “Disposizioni regolamentari

comunali in materia edilizia”: norme regolamentari

comunali che attengono all’organizzazione e alle procedure

interne dell’ente, nonché alla qualità, sicurezza, sostenibilità

delle opere edilizie realizzate, dei cantieri e dell’ambiente

urbano, anche attraverso l’individuazione di requisiti tecnici

integrativi o complementari, rispetto alla normativa

uniforme sovraordinata richiamata nella Prima Parte del

regolamento edilizio. Nel dettaglio, i Comuni nella

definizione della disciplina regolamentare, dovranno

osservare alcuni principi generali tra cui:

o semplificazione, efficienza e efficacia dell’azione

amministrativa;

o ordinato sviluppo edilizio riguardo la funzionalità,

l’estetica, e l’igiene pubblica;

o incrementare la sostenibilità ambientale e energetica;

o armonizzazione della disciplina dei rapporti privati

nei rapporti di vicinato.

I Comuni avranno la possibilità di individuare requisiti tecnici

integrativi e complementari non disciplinati dalla normativa

sovraordinata.

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N. 29 – 29 Novembre 2016 Pag. 12

Termini e modalità

adeguamento

Diretta applicazione se

decorso inutile dei

termini

Termini e modalità di adeguamento delle Regioni e dei Comuni

I Comuni sono tenuti a conformare i regolamenti edilizi comunali,

entro i termini e con le modalità che saranno stabilite dalle Regioni

in attuazione dell’Intesa, i cui contenuti costituiscono un livello

essenziale delle prestazioni.

Le Regioni a statuto ordinario devono provvedere entro il termine

di 180 giorni dall'adozione dell’Intesa e, quindi, entro il 18 aprile

2017:

a specificare e/o semplificare l'indice;

ad individuare, alla luce della normativa regionale vigente, le

definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali

contenute negli strumenti urbanistici e, ove necessario, in via

transitoria possono dettare indicazioni tecniche di dettaglio

ai fini della corretta interpretazione di tali definizioni

uniformi in fase di prima applicazione.

L'atto di recepimento regionale stabilisce i metodi, le procedure e i

tempi, comunque non superiori a 180 giorni, da seguire per

l'adeguamento comunale, comprese specifiche norme transitorie

volte a limitare i possibili effetti dell'adeguamento sui procedimenti

in itinere (permessi di costruire, Scia, sanatone, piani attuativi,

progetti unitari convenzionati.

Decorso il termine, le definizioni uniformi e le disposizioni

sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione,

prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili. In

caso di mancato recepimento regionale i comuni possono comunque

provvedere all'adozione dello schema di regolamento edilizio tipo e

relativi allegati.

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N. 29 – 29 Novembre 2016 Pag. 13

SCIA 2: APPROVATO IL DECRETO LEGISLATIVO

Regimi amministrativi

delle attività private

Mappatura completa

delle attività e relative

comunicazioni e titoli

CIL

Semplificazione regimi

abilitativi edilizi

5 regimi

Interventi minori

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2016,

n. 277, dopo l’approvazione in Consiglio dei Ministri n. 141 del 24

novembre 2016, il decreto legislativo in materia di regimi

amministrativi delle attività private (SCIA 2): individuazione di

procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di

inizio attività, silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei

regimi amministrativi applicabili a determinate attività e

procedimenti.

Il decreto entrerà in vigore l’11 dicembre 2016.

Nello specifico, il decreto provvede alla mappatura completa e alla

precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento di

mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività o di

silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo

espresso.

In sostanza si prevedono semplificazioni: numero maggiore di

interventi minori senza comunicazione.

In attività libera (Cil) pannelli solari, lavori su spazi esterni, aree

ludiche senza fini di lucro.

Il decreto contiene un Allegato (A) con una tabella contenente

l'elenco dettagliato di tutte le attività soggette ad assenso pubblico

in materia di commercio, edilizia, ambiente: la tabella indica per

ogni attività se è libera, se serve una comunicazione, una Scia, un

provvedimento espresso e se scatta il silenzio assenso.

Regioni e Comuni sono tenuti ad adeguarsi entro il 30 giugno 2017,

ma nel frattempo le norme saranno in vigore (dopo la pubblicazione

in Gazzetta).

Materia edilizia: vengono semplificati i regimi abilitativi edilizi, che

dopo i tre iniziali del 2001 (attività libera, Dia e permesso di

costruire) erano via via saliti a sette: libera, libera con comunicazione

(Cil), libera con comunicazione assseverata (Cila), Scia, Super-Dia,

permesso, permesso in alternativa alla Scia.

Ora con si torna a cinque regimi: libera, Cila, Scia, permesso,

permesso in alternativa alla Scia.

Interventi edilizi minori in attività libera senza alcuna

comunicazione (oggi serve invece la Cil):

- opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni, anche per

aree di sosta, entro l'indice di permeabilità;

- installazione di pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli

edifici (fuori dai centri storici);

- aree ludiche senza fini di lucro;

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N. 29 – 29 Novembre 2016 Pag. 14

Residualità

Norma anti mcDonald’s

Decreto MIT glossario

unico

- elementi di arredo nelle aree pertinenziali degli edifici.

Residualità: gli interventi non definiti dalla legge si fanno con Cil,

e non più con Scia.

Resta la norma "anti-McDonald's", e cioè la possibilità dei Comuni

(previa intesa con la Regione e sentito il Soprintendente) di

individuare zone o aree della città nelle quali l'esercizio di una o più

attività è soggetta ad autorizzazione, a scopo di limitarle o vietarle

in quanto non compatibili con il particolare valore archeologico,

culturale, storico, artistico o paesaggistico delle aree indicate. Con

decreto MIT verrà predisposto, entro 60 giorni dall’entrata in vigore

del presente decreto, un glossario unico in edilizia, per spiegare

quale procedura serve per i singoli e pratici casi di piccoli lavori

(apertura finestra, copertura terrazzo, ect).

EDILIZIA SCOLASTICA: FASCICOLO DEL FABBRICATO

ENTRO GIUGNO 2017

Maggiori informazioni

Informazioni di dominio

pubblico

Fascicolo elettronico

Nuove regole

E’ stato firmato un accordo in conferenza Unificata che aggiorna il

sistema per la redazione dell’Anagrafe dell'edilizia scolastica.

Rispetto alle precedenti intese, agli enti territoriali e locali una più

dettagliata devono fornire maggiori informazioni attraverso una

apposita scheda, più ricca di elementi.

Lo scopo è inoltre quello di un’acquisizione di dati continua e in

tempo reale, superando l'attuale sistema periodico. Informazioni

che devono essere di dominio pubblico, accessibili da appositi siti.

Le intenzioni sono quelle di arrivare entro la prima metà del

prossimo anno ad un vero e proprio fascicolo elettronico di ciascun

edificio scolastico.

Nuove regole: la rilevazione sulle strutture avverrà anche sotto il

profilo delle informazioni sull'adeguamento sismico, sulla presenza

di spazi collettivi come palestre o auditorium, sullo stato delle

strutture portanti degli edifici.

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N. 29 – 29 Novembre 2016 Pag. 15

28,6 MILIARDI DAI FONDI COESIONE: NUOVE DELIBERE CIPE

Patti per il Sud: 13,4

miliardi

Ripartizione

Aree tematiche: 15, 2

miliardi

31 gennaio 2019 per la

firma dei contratti di

appalto

Invitalia solo se scelta

Agenzia di coesione

Sanzioni

Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale due delibere con le quali il Cipe,

il 10 agosto scorso, ha ripartito e assegnato gli ultimi 28,6 miliardi di

euro di fondo sviluppo e coesione (Fsc):

1) a Regioni e città metropolitane firmatarie dei Patti per il Sud:

13,4 miliardi (Abruzzo 753,4 milioni; Basilicata 565,2;

Calabria 1.198,7; Campania 2.780,2; Molise 378; Puglia

2.071,5; Sardegna 1.509,6; Sicilia 2.320,4. Poi le Città

metropolitane: Napoli 308 milioni; Bari 230; Cagliari 168,

Catania, Messina e Palermo 332 milioni ciascuna);

2) ripartizione per "Aree tematiche" i residui 15,2 miliardi di

fondi: 11.5 miliardi alle infrastrutture, 1,9 miliardi

all'ambiente, 1,4 allo sviluppo economico, 400 milioni

all'agricoltura, ciascuna cifra da programmare tramite Piani

operativi da definire e approvare nella Cabina di regia Stato-

Regioni, su proposta dei relativi ministeri. La delibera non

fissa termini per l'approvazione dei piani.

Le delibere prevedono il termine del 31 dicembre 2019 per le

«obbligazioni giuridicamente vincolanti per l'affidamento dei lavori»,

pena la revoca dei fondi: i vari soggetti beneficiari dei finanziamenti

per i singoli interventi dovranno aver firmato con le imprese i

contratti di appalto per i lavori.

Il Cipe affida a Invitalia (Agenzia nazionale attrazione investimenti)

il ruolo di soggetto responsabile per l'attuazione degli interventi,

solo se scelto dalle parti (Stato-Regione o Stato-Ministeri), mentre

per tutti i piani (Patti Sud e piani operativi nazionali) spetta

all'Agenzia di coesione il ruolo di vigilanza e controllo attivo, con la

possibilità di istituire task-force per l'attuazione dei piani ma anche

di proporre alla presidenza del Consiglio sanzioni in caso di ritardo

nella spesa per oltre al 25% rispetto ai programmi, con sanzione di

valore pari allo scostamento stesso.

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N. 29 – 29 Novembre 2016 Pag. 16

BANDO PERIFERIE: 2,1 MILIARDI PER I PROGETTI

Riqualificazione urbana e

bando periferie

Ulteriore stanziamento

al plafond iniziale

Totale copertura dei

progetti presentati

La cabina di regia del Fondo Sviluppo e Coesione ha deliberato uno

stanziamento di 1,6 miliardi di euro, da sommarsi a 500 milioni già

previsti nella Legge di Stabilità per il 2016, che andrà a finanziare

tutti i progetti di riqualificazione urbana presentati dalle Città

metropolitane e dai Comuni capoluogo, nell’ambito del bando

periferie.

Il bando per l’assegnazione delle risorse è stato pubblicato nel

giugno scorso e ha stabilito i progetti finanziabili e i criteri di

valutazione.

Il plafond inizialmente previsto si era rivelato insufficiente perché

gli Enti locali hanno presentato progetti per un valore che andava

oltre lo stesso. Con questo ulteriore stanziamento tutti i progetti

saranno coperti.

DURC ON LINE: PRECISAZIONI E NOVITA’

Ambito soggettivo e

oggettivo

Casse edili: rilevanza

classificazione imprese a

fini previdenziali +

applicazione CCNL

edilizia

E’ stato pubblicato il DM 23 febbraio 2016, che ha apportato alcune

modifiche al DM 30 gennaio 2015 recante la disciplina del DURC on

line.

Le modifiche hanno riguardato l’ambito soggettivo e oggettivo della

verifica, e le regole specifiche per le imprese sottoposte a procedure

concorsuali.

1) La verifica da parte delle Casse edili deve essere effettuata

non solo nei confronti delle “imprese classificate o classificabili

ai fini previdenziali nel settore dell’industria o dell’artigianato per

l’attività edilizia” come già previsto, ma anche “per le imprese

che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto

dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più

rappresentative”.

Già il Ministero aveva specificato nella circolare n. 5/2008 che

sussiste l’obbligo di iscrizione alle Casse edili per le aziende

che applicano il contratto collettivo nazionale del settore

edile nonché nel caso di “esplicita o implicita adesione allo stesso

ad opera delle parti individuali del rapporto di lavoro”. Le

modifiche da ultimo apportate sono volte a chiarire l’ambito

di intervento delle Casse edili in tutti i casi in cui non vi sia

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N. 29 – 29 Novembre 2016 Pag. 17

Anche se non

coincidenza tra

classificazione e CCNL

Fallimento e

amministrazione

straordinaria

Liquidazione coatta

amministrativa e

risanamento crisi

Imprese regolare se

obblighi contributivi

scaduti prima di

autorizzazione

all’esercizio provvisorio

coincidenza tra la classificazione delle aziende ai fini

previdenziali effettuata dall’Istituto, indipendentemente dal

contratto collettivo applicato, e la effettiva applicazione del

CCNL del settore edile. Al fine di evitare, quindi, che il

riscontro sulla regolarità contributiva venga omesso in

relazione ai versamenti dovuti alla Cassa edile da parte di

quelle imprese che, benché classificate in settore diverso

dall’edilizia, applicano il relativo contratto, si è specificato

che la verifica riguarda anche queste ultime.

2) Le disposizioni del 2015 già riconoscevano all’impresa in

fallimento e all’impresa in amministrazione straordinaria

una condizione di regolarità relativamente agli obblighi

contributivi scaduti, rispettivamente, prima

dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio e della

dichiarazione di apertura della procedura.

Le modifiche apportate sono volte ad estendere l’ambito di

applicazione della condizione di regolarità anche a quelle

imprese ammesse alla procedura di liquidazione coatta

amministrativa e alle imprese ammesse alla procedura di

amministrazione straordinaria prevista per il risanamento

delle grandi imprese in crisi. Per altro verso, il D.M. non

contempla più tra i requisiti necessari per il configurarsi di

tale condizione di regolarità, l’avvenuta insinuazione al

passivo da parte degli Enti previdenziali, con la conseguenza

che l’impresa va considerata regolare per il solo fatto che gli

obblighi contributivi siano scaduti anteriormente alla data di

autorizzazione all’esercizio provvisorio o alla data di

apertura della procedura di amministrazione straordinaria.

La previsione normativa si inserisce nella prospettiva di un

possibile ritorno in bonis dell’impresa. In caso contrario,

infatti, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa

sarebbe verosimilmente vanificata, in quanto l’impresa non

sarebbe nelle condizioni di ottenere il DURC a causa di una

condizione di irregolarità insita nella stessa condizione di

insolvenza.

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N. 29 – 29 Novembre 2016 Pag. 18

DECRETO TERREMOTO

TESTO ALLA CAMERA

Il decreto terremoto, dopo aver ricevuto l'approvazione da parte del Senato, lo scorso 23

novembre, passa ora alla Camera, in Commissione Ambiente.

Il testo, come detto in più occasioni, ingloba le misure del decreto legge n. 205/2016, varato

dopo la serie di scosse di fine ottobre.

Si punta a non apportare ulteriori modifiche, che imporrebbero un nuovo passaggio al

Senato.

Si avrà tempo per presentare gli emendamenti fino al 6 dicembre, per procedere in Aula il

12 dicembre per la discussione generale e, a seguire, il voto.

Le misure più importanti per le imprese, si ricorda, sono quelle:

- volte ad accelerare le procedure di riparazione di edifici abitativi o strutture

produttive che hanno danni non gravi: per gli interventi di immediata riparazione il

proprietario può procedere al ripristino immediato dell’agibilità degli edifici e delle

strutture presentando il progetto asseverato da un tecnico abilitato, in cui si dimostri

il nesso di causalità tra danno e sisma, e la valutazione del danno;

- concedono al titolare dell'impresa, in qualità di responsabile della sicurezza sul luogo

di lavoro, la possibilità di acquisire la certificazione di agibilità sismica da un

professionista abilitato, provvedendo a depositarla presso il Comune;

- riconoscono il contributo alla ricostruzione del 100% per le prime case danneggiate e

per le seconde case dentro il cratere, e per le seconde case fuori del cratere se affittate

come prime case, e se all'interno di borghi e se di importanza culturale o artistica.

Contributo per la ricostruzione del 50% per le seconde case in tutti gli altri casi;

- potenziano la struttura pubblica della ricostruzione con personale aggiuntivo sia per

la struttura commissariale, sia per gli Uffici speciali. Ai Comuni è stata concessa

anche una maggiore libertà d'azione per sgomberi e messa in sicurezza in tutte i casi

di rischio per la pubblica incolumità;

- consentono all'Anas, su sollecito dalla protezione Civile, segnalazione di Regioni e

Comuni, di intervenire nella riparazione di tutte le strade.

Alcune misure che necessitano però di un'attuazione: una riguarda il potere del

Commissario alla ricostruzione, Vasco Errani, di cercare alloggi in vendita nuovi o «in ottimo

stato», e ovviamente agibili, da destinare ai senza casa. L'altra norma impone, entro 18 mesi,

una verifica della vulnerabilità sismica degli ospedali sui territori delle quattro regioni

interessate dal sisma, valutando anche il fabbisogno finanziario (da attuare con ordinanze

della Protezione Civile).

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N. 29 – 29 Novembre 2016 Pag. 19

FOCUS: I RUOLI DEL COMMISSARIO ALLA RICOSTRUZIONE

Il decreto prevede un elenco di impegni per la struttura del Commissario alla ricostruzione

Vasco Errani:

- assegnare le risorse finanziarie per il funzionamento degli uffici speciali alla

ricostruzione che sono distribuiti sul territorio, che dovranno svolgere tutte le

pratiche urbanistico-edilizie degli interventi, e relativi rimborsi;

- gestione della contabilità speciale per la ricostruzione pubblica;

- individuazione degli immobili privati danneggiati al di fuori del cratere;

- istituzione degli elenchi speciali dei progettisti: spetta al Commissario pubblicare un

avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto ai professionisti abilitati. Ma

prima dovranno essere definiti criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione

nell'elenco;

- coadiuvare i Comuni nella progettazione degli interventi, con l'obiettivo di

garantirne la qualità e il raggiungimento dei risultati attesi;

- responsabilità del coordinamento di tutta la ricostruzione pubblica, nel quadro di

regole di vigilanza e controlli (ante, durante e post) definiti con Anac, Corte dei Conti

e con la superprefettura affidata al prefetto Francesco Paolo Tronca;

- disciplinare con proprie ordinanze il finanziamento per la ricostruzione di edifici

pubblici, di beni culturali e per assicurare il funzionamento dei servizi pubblici;

- predisporre e approvare i piani per: le opere pubbliche (incluse le urbanizzazioni); i

beni culturali; interventi sui dissesti idrogeologici; sviluppo delle infrastrutture;

gestione delle macerie;

- predisporre e approvare un programma per le infrastrutture ambientali, «con

particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario»;

- esaminare e approvare i progetti esecutivi delle nuove scuole, dopo averne verificato

la congruità economica, trasmetterli a Invitalia che li manderà in gara;

- Stipulare, su autorizzazione del MEF, mutui con la Bei per l'anticipazione;

- Definire con ordinanze i «criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la

realizzazione degli interventi di ricostruzione con adeguamento sismico degli edifici distrutti

e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati, in modo da rendere

compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e

ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura

ecosostenibile e l'efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti

pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione»;

- Definire i parametri da adottare per la determinazione del costo degli interventi ed i

costi parametrici;

- Definizione, con provvedimenti adottati con il MEF, dei criteri e delle modalità

attuative dei finanziamenti alla ricostruzione privata, con annesso prezzario di

riferimento;

- predisporre altri strumenti necessari per lo svolgimento delle gare private, da

affidare in base a un non meglio indicato criterio della migliore offerta invitando

almeno tre imprese, definendo la documentazione da allegare agli esiti della

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N. 29 – 29 Novembre 2016 Pag. 20

procedura di aggiudicazione; per i beni mobili danneggiati dovrà definire un limite

massimo del contributo previsto a beneficio di ciascuna famiglia anagrafica;

- definire entità e modalità del riconoscimento del contributo da concedere ai privati

per la demolizione di «ruderi» ed «edifici collabenti».

Inoltre centrale è l’ordinanza che riguarda gli interventi sugli immobili con lievi danni, che

potranno beneficiare di una corsia veloce per la riparazione e il rimborso delle spese

(presentazione del progetto e dell'asseverazione del professionista che documenti il nesso

di causalità tra il sisma e il danno, con valutazione economica del danno. Il decreto in esame,

e seguito dell’inserimento del c.d. decreto terremoto 2, ha potenziato questo canale a tutti i

tipi di immobili, residenziali o produttivi.

FOCUS: ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE CON NUOVE DEROGHE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2016 è stata pubblicata l’Ordinanza n. 414

recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno

colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto

2016”. L’Ordinanza punta a garantire la realizzazione, in tempi congrui, delle strutture e dei

moduli abitativi provvisori - container di cui all'ordinanza n. 406/2016, nonché delle

strutture e moduli temporanei ad usi pubblici e delle strutture temporanee finalizzate a

garantire la continuità delle attività economiche e produttive di cui all'ordinanza n.

408/2016.

Si specifica che i soggetti pubblici preposti alle predette iniziative possono procedere in

deroga al decreto del Ministero della sanità del 5 luglio 1975, nel rispetto dei principi in

materia di sicurezza.

Si ricorda, inoltre, che il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio

dei Ministri, con Circolare n. 64447 del 23 novembre, ha dettato le prime indicazioni

operative ed attuative in ordine alle tipologie di spese ammissibili relative alle attività da

porre in essere per assicurare il soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite dal sisma,

riportando ulteriori voci di spesa ritenute rimborsabili purché riferite con stretto nesso di

causalità alla fase emergenziale in atto e comunque finalizzate ad attività relative a:

Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE)

Moduli abitativi provvisori rurali emergenziali (MAPRE)

Container (ad uso abitativo e/o ufficio)

Edifici e strutture modulari ad uso scolastico

Moduli temporanei per la stabulazione, l’alimentazione e la mungitura degli animali,

nonché per la conservazione del latte

Opere di urbanizzazione.

Alla circolare è allegata, poi, una tabella che contiene il dettaglio delle principali voci di

spesa riconducibili alle tipologie di cui sopra.

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N. 29 – 29 Novembre 2016 Pag. 21

FOCUS: DECRETO TERREMOTO 2

E’ stato pubblicato in G.U. il secondo Decreto Terremoto “Nuovi interventi urgenti in favore

delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016”, D.L. 11 novembre 2016,

n. 205.

Dopo il terremoto del 30 ottobre con epicentro a Norcia, venerdì 4 novembre il Consiglio

dei Ministri aveva già impostato e approvato il Secondo Decreto Terremoto, i cui contenuti

avevamo infatti già illustrato.

La Conferenza delle Regioni nei giorni scorsi ha espresso parere favorevole al decreto,

allargando il cratere del terremoto: il decreto legge per il sisma del 30 ottobre comprenderà

Rieti città, Rivodutri, Poggio Bustone e Cantalice, e Cittaducale.

Si ricorda che nella Manovra Finanziaria 2017 saranno inseriti 47,5 miliardi di euro per

sicurezza del territorio, antisismica, trasporti e nuove tecnologie. Prende quindi forma

anche il nuovo Fondo per lo sviluppo infrastrutturale.

I contenuti del Decreto, articolo per articolo:

Art. 1 – Ambito di applicazione

Art. 2 – Disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori

Art. 3 -Incentivi alle attività agricole e produttive

Art. 4 -Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della

protezione civile

Art. 5 – Disposizioni concernenti il personale impiegato presso la Struttura del Commissario

straordinario del Governo per la ricostruzione

Art. 6 – Interventi immediati sul patrimonio culturale

Art. 7 – Misure urgenti per le infrastrutture viarie

Art. 8 – Misure urgenti per lo svolgimento dell’anno scolastico 2016/2017

Art. 9 – Interventi di immediata esecuzione

Art. 10 – Norme transitorie per consentire il voto degli elettori fuori residenza a causa dei

recenti eventi sismici in occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016

Art. 11 – Disposizioni finanziarie

Art. 12 – Entrata in vigore.

Questo secondo provvedimento sul terremoto è diviso in 4 fasi tra emergenza e

ricostruzione, come già da precedenti approfondimenti:

- immediata emergenza: lasciare il territorio per un periodo molto limitato;

- fase intermedia: container (con procedure anche in deroga al codice appalti);

- tra 5-6 mesi: casette di legno;

- fase di ricostruzione.

Cosa contiene il Secondo Decreto Terremoto:

- Assistenza per tutti i Comuni danneggiati;

- incentivi alle imprese agricole;

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N. 29 – 29 Novembre 2016 Pag. 22

- contributo agli agricoltori;

- corsia veloce per gli edifici delle imprese: per le imprese, la procedura veloce è quella

ideata dal primo decreto terremoto per gli edifici poco danneggiati. L’imprenditore potrà

avviare subito l’intervento, anche con danni superiori a quelli lievi quindi, dopo una perizia

asseverata del professionista. Le imprese potranno attestare l'agibilità, sempre con perizia

del tecnico, necessaria per riprendere l'attività produttiva

I Comuni potranno assumere personale tecnico-amministrativo a tempo determinato, fino

a 350 unità in totale nelle quattro regioni coinvolte dalle scosse. Gli enti locali, inoltre, anche

per le opere di riparazione finalizzate alla pubblica incolumità possono di utilizzare le

procedure semplificate, con copertura dei costi;

- procedure semplificate per acquisire strutture e attrezzature: “Le imprese che hanno subito

danni possono acquistare o acquisire in locazione macchinari, nonché effettuare gli ulteriori

interventi urgenti necessari a garantire la prosecuzione della propria attività” con perizia

asseverata e stima del danno. La spesa anticipata sarà rimborsata (in base a criteri da

definire);

- rete stradale: l’ANAS sarà autorizzata, su richiesta dell’ente proprietario, a effettuare

manutenzioni ordinarie e straordinarie su strade comunali, provinciali e regionali;

- confermate le procedure semplificate per gli interventi immediati sui Beni culturali e

paesaggistici: per agire basterà avvisare il Mibact. Sempre per i Beni culturali nasce la

Soprintendenza ad hoc, con 40 addetti per 5 anni.

FOCUS MANOVRA FINANZIARIA 2017

Fondo per lo sviluppo infrastrutturale: 47,5 miliardi ripartiti in questo modo:

- 1,9 miliardi per il 2017,

- 3,15 miliardi nel 2018,

- 3,5 miliardi nel 2019,

- 3 miliardi di euro all’anno dal 2020 al 2032.

Le risorse, diversamente rispetto ad altri fondi, non saranno vincolate su capitoli di spesa

definiti, ma assegnate ai programmi proposti dalle Amministrazioni centrali e di volta in

volta giudicati realizzabili. Per l’uso delle risorse si potrà ricorrere a mutui agevolati, con

oneri di ammortamento a carico dello Stato, con la Banca Europea degli Investimenti (BEI),

la Council of Europe Development Bank (CEB) e la Cassa Depositi e Prestiti.

Gli interventi e gli importi saranno individuati tramite decreto (si veda il decreto

Terremoto).

Il provvedimento diventerà un emendamento al primo Dl terremoto, che la prossima

settimana passerà al vaglio della commissione Bilancio del Senato.

Si ricorda che il primo decreto terremoto, quello varato in seguito alla scosse del 24 agosto,

è in vigore dal 19 ottobre scorso.

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N. 29 – 29 Novembre 2016 Pag. 23

FOCUS REFERENDUM COSTITUZIONALE

IL PUNTO SULLE INFRASTRUTTURE

COMPETENZA CONCORRENTE

L'articolo 117 della Costituzione, nella versione modificata dalla legge di riforma

costituzionale, elimina la categoria delle leggi a potestà concorrente (principi e criteri

direttivi allo Stato, norme di dettaglio alle Regioni), categoria nella quale erano collocate le

materie di governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di

navigazione.

INFRASTRUTTURE

Il nuovo articolo 117 inserisce tra le materie di competenza legislativa esclusiva statale, le

seguenti (comma 2 punto z): «infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di

navigazione d'interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di

interesse nazionale e internazionale».

Si fa riferimento al potere decisionale, e cioè alle funzioni amministrative:

programmazione strategica e individuazione delle opere di adeguamento e sviluppo della

rete infrastrutturale, gestione delle procedure autorizzative per i lavori pubblici e i servizi.

L'articolo 118 stabilisce che le funzioni amministrative seguono, nella divisione tra Stato e

Regione, la ripartizione di materie fatta dall'articolo 117.

(Già le sentenze della Corte costituzionale, a partire dalla 303/2003, avallarono la legge

obiettivo sulle grandi opere, che pur con competenze legislative divise tra Stato e Regioni

sulle infrastrutture accentrava allo Stato la selezione delle priorità (seppure previa intesa

con le Regioni) e le decisioni sulle procedure approvative).

Ora, con il nuovo Codice appalti, spetta sempre allo Stato la selezione delle infrastrutture

strategiche nazionali, ma la procedura approvativa è simile a quella ordinaria, cioè la

conferenza di servizi decisoria sul progetto di fattibilità. Nel caso di infrastrutture

strategiche statali però l'approvazione finale spetta al Cipe, ma solo se si è conclusa

positivamente la conferenza di servizi.

C'è poi il Regolamento Madia che assegna al presidente del Consiglio, su deliberazione

del Consiglio dei ministri, la possibilità di dimezzare i tempi della procedura approvativa

e infine utilizzare poteri sostitutivi di altri organi dello Stato o enti locali, su un elenco di

opere o insediamenti produttivi ritenuti prioritari.

Su tutte le infrastrutture regionali e comunali la programmazione e le procedure

approvative si svolgono e vengono approvate dalla Regione, dalla Città metropolitana, dal

Comune.

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N. 29 – 29 Novembre 2016 Pag. 24

Solo se l'opera viene inserita nel Documento pluriennale di programmazione del Codice

appalti, e dunque è "infrastruttura o insediamento prioritario per lo sviluppo del Paese",

spetta al Ministero gestire la conferenza di servizi e alla Commissione VIA nazionale, e al

Mibact le autorizzazioni ambientale e paesaggistica. La conferenza dei servizi è semplificata,

come da Riforma Madia, ma la VIA ha potere di veto sulle opere nazionali.

In conclusione, più che l'assetto costituzionale in materia di potere decisorio sulle

infrastrutture, contano le leggi ordinarie e la gestione concreta della programmazione e del

consenso a livello di governo e di enti che si occupano di infrastrutture.

Tuttavia non c'è dubbio che inserire le infrastrutture di interesse nazionale nelle materie a

competenza esclusiva statale consente allo Stato di stabilire l'elenco delle opere strategiche

e le procedure per approvarle. Contrasti che finiscono alla Corte costituzionale potrebbero

sempre sorgere, naturalmente, sul concetto di infrastruttura nazionale, visto che quelle di

interesse regionale restano alle Regioni.

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N. 29 – 29 Novembre 2016 Pag. 25

NUOVO CODICE

FIRMATO IL DECRETO SIOS: 15 LE CATEGORIE

OS12 b

OS32

Requisiti di

specializzazione

Formazione e personale

tecnico

Attestazioni

Stabilimento industriale

OG11 e percentuali OS3,

OS28, OS30

Come già anticipato nelle precedenti edizioni delle ANIEM news,

le categorie SIOS aumentano a 15, aggiungendosi a quelle già

previste le categorie relative alla realizzazione delle barriere anti-

frana (OS 12-b) e alle strutture in legno (OS 32), per le quali si

prevedono paletti in tema di avvalimento dell’intera prestazione

contrattuale, se superano il 10% dell'importo del contratto.

Si attende ora solo la pubblicazione in GU.

Il decreto individua alcuni requisiti di specializzazione necessari a

ottenere la qualificazione nelle opere super-specialistiche, con

particolare riferimento a specializzazione e formazione continua e

aggiornata del personale tecnico (nel caso delle barriere stradali,

paramassi e delle strutture in cemento armato è previsto anche

l'obbligo di dimostrare la disponibilità di uno stabilimento

industriale adibito alla produzione dei beni oggetto della

categoria).

Nello specifico, fermo restando i requisiti previsti dall'art. 83

(criteri di selezioni e soccorso istruttorio) del nuovo codice, il decreto

prevede di:

avere nel proprio organico personale tecnico specializzato,

appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la

corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei

dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle

relative categorie di lavori, nonché, nei casi previsti dalle

norme tecniche di riferimento, in possesso di attestazioni di

qualificazione rilasciate da organismi riconosciuti -

CATEGORIE: OS 11, OS 12-A, OS 12-B, OS 13, OS 18-A,

OS 18-B, OS 21 e OS 32

disporre di un adeguato stabilimento industriale

specificatamente adibito alla produzione di beni oggetto

della relativa categoria - CATEGORIE: OS 13, OS 18-A, OS

18-B e OS 32

nella categoria OG 11 possedere per ciascuna delle categorie

OS 3, OS 28 e OS 30, almeno la percentuale di seguito

indicata dei requisiti di ordine speciale previsti per

l'importo corrispondente alla classifica richiesta: OS 3 40%;

OS 28 70%; OS 30 70%. L'operatore in possesso di tali

requisiti nella categoria OG 11, può eseguire i lavori in

ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica

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N. 29 – 29 Novembre 2016 Pag. 26

Certificati esecuzione in

OG11

12 mesi di monitoraggio

Elenco

corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione

dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre

all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG

11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle

suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati

unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11.

Previsto anche un periodo di monitoraggio di 12 mesi durante il

quale il Ministero verificherà gli effetti sul mercato delle nuove

norme in vista di un eventuale aggiornamento.

Si specifica che le opere ad alto contenuto tecnologico o rilevante

complessità tecnica sono le seguenti:

OG 11 - Impianti tecnologici;

OS 2-A - Superfici decorate di beni immobili del patrimonio

culturale e beni culturali mobili di interesse storico,

artistico, archeologico ed etnoantropologico;

OS 2-B - Beni culturali mobili di interesse archivistico e

libraio;

OS 4 - Impianti elettromeccanici trasportatori;

OS 11 - Apparecchiature strutturali speciali;

OS 12-A - Barriere stradali di sicurezza;

OS 12-B - Barriere paramassi, fermaneve e simili;

OS 13 - Strutture prefabbricate in cemento armato;

OS 14 - Impianti di smaltimento e recupero rifiuti;

OS 18-A - Componenti strutturali in acciaio;

OS 18-B - Componenti per facciate continue;

OS 21 - Opere strutturali speciali;

OS 25 - Scavi archeologici;

OS 30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e

televisivi;

OS 32 - Strutture in legno.

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N. 29 – 29 Novembre 2016 Pag. 27

CAPITOLATO GENERALE N. 145/2000 IN VIGORE E I VUOTI

NORMATIVI

Capitolati tipo ANAC

Articoli ancora in vigore

del capitolato 145/2000

Regolamento 207/2010

Nell’attesa che l’ANAC, così come disposto dall’articolo 213 comma

2 del nuovo Codice, predisponga i capitolati-tipo, rimane in vigore

il Capitolato generale d’appalto di cui al decreto ministeriale 19

aprile 2000, n. 145: non è stato mai abrogato esplicitamente da alcuna

legge dello stato. Sono, dunque, in vigore, ancora oggi, i seguenti

articoli:

art. 1 - Contenuto del capitolato generale

art. 2 - Domicilio dell'appaltatore

art. 3 - Indicazione delle persone che possono riscuotere

art. 4 - Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore

art. 5 - Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico

dell'appaltatore

art. 6 - Disciplina e buon ordine dei cantieri

art. 8 - Spese di contratto, di registro ed accessorie

art. 16 - Provvista dei materiali

art. 17 - Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali

previsti in contratto

art. 18 - Difetti di costruzione

art. 19 - Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori

art. 27 - Durata giornaliera dei lavori

art. 35 - Proprietà degli oggetti trovati

art. 36 - Proprietà dei materiali di demolizione

Tutti gli altri articoli non presenti nel precedente elenco sono stati

abrogati dall’articolo 358 comma 1 lettera e) del Regolamento n.

207/2010, per il semplice fatto che le norme contenute negli stessi

articoli abrogati e relative a:

Tutela dei lavoratori

Riconoscimenti a favore dell'appaltatore in caso di ritardata

consegna dei lavori

Variazione al progetto appaltato

Varianti in diminuzione migliorative proposte

dall'appaltatore

Diminuzione dei lavori

Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore

Danni

Accettazione, qualità ed impiego dei materiali

Compensi all'appaltatore per danni cagionati da forza

maggiore

Tempo per la ultimazione dei lavori

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N. 29 – 29 Novembre 2016 Pag. 28

Alcuni vuoti normativi

Ritardata consegna dei

lavori

Compensi per danni

cagionati da forza

maggiore

Penali

Premio di accelerazione

Sospensione e ripresa dei lavori

Sospensione illegittima

Proroghe

Valutazione dei lavori in corso d'opera

Termini di pagamento degli acconti e del saldo

Interessi per ritardato pagamento

Forma e contenuto delle riserve

Definizione delle riserve al termine dei lavori

Tempo del giudizio

Controversie

Collaudo

erano state rivisitate e ricomprese, in parte, nel Regolamento n.

207/2010.

Adesso, con l’abrogazione del Regolamento n. 207/2010, alcune

norme non sono state riproposte neanche nelle linee guida

sostitutive del Regolamento.

Ad esempio, la disciplina sui riconoscimenti a favore

dell'appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori: oggi sia il

nuovo Codice dei contratti che le linee guida sul direttore dei lavori

non dicono nulla in tal senso, e allora, non appena tali linee guida

entreranno in vigore e diventerà operativa l’abrogazione

dell’articolo 157 del Regolamento n. 207/2010 che ancora ne

disciplina la vigenza, non ci sarà nessuna norma di dettaglio che

regolerà tale ambito.

Tali riconoscimenti potranno essere dettagliatamente inseriti

soltanto nel contratto o nel Capitolato speciale d’appalto.

Lo stesso vale per i compensi all'appaltatore per danni cagionati da

forza maggiore: il nuovo Codice non dice nulla in tal senso mentre

le linee guida sul direttore dei lavori ne parlano in maniera del tutto

sommaria. Tali compensi potranno essere dettagliatamente, inseriti

soltanto nel contratto o nel Capitolato speciale d’appalto.

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N. 29 – 29 Novembre 2016 Pag. 29

AUTOSTRADE: MANUTENZIONI FUORI DAL SISTEMA 80-20%

Manutenzioni ordinarie

ex art. 177

Accordo di marzo con i

sindacati

Le in house partecipano

alle gare

Lavori eseguiti

direttamente non

rientrano nel codice

Clausole sociali

Sono solo dichiarazioni ad oggi, quelle del Ministro Delrio in merito

alla probabile rimodulazione della norma sulle gare delle

concessionarie autostradali: sembra che l'articolo 177 del Codice

andrà smussato, escludendo le manutenzioni ordinarie dal limite

del 20% massimo di lavori da tenere in house nel perimetro delle

concessioni.

Le dichiarazioni si fondano su un accordo sottoscritto a marzo

scorso con i sindacati, che prevedeva una serie di aperture

importanti: le società in house possono partecipare alle gare bandite

dalle loro stesse concessionarie (primo sistema per compensare la

perdita di fatturato causata dalle nuove regole), e in secondo luogo,

fronte della gestione diretta (tutti i lavori che le concessionarie

eseguono direttamente non rientrano nei tetti del Codice).

Il Ministro afferma che bisogna individuare una quota di lavori che

va scorporata dal resto, che fa essenzialmente capo alle

manutenzioni che le concessionarie si svolgono in casa.

A questi due elementi, l'accordo ne aggiungeva un terzo, sulle

clausole sociali: il Mit apriva, infatti, «alla possibilità di introdurre nei

bandi avvisi ed inviti effettive e specifiche clausole sociali volte a

promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato».

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N. 29 – 29 Novembre 2016 Pag. 30

GIURISPRUDENZA

EFFETTO PUBBLICAZIONE BANDO: DALLA PUBBLICAZIONE

IN GURI

Effetti dalla

pubblicazione in GURI e

non GUCE

Caso: bando vecchio

codice pubblicato in

GURI post 19 aprile

Indipendente

dall’anteriore

pubblicazione GUCE

Art 73: decreto

MIT+ANAC su

pubblicazione e date

Nelle more si applica art.

66 vecchio codice che

lega alla pubblicazione

sulla GURI la

produzione di effetti

giuridici in ambito

nazionale di tali atti

Il TAR Emilia Romagna, con sentenza n. 883, ha sottolineato il

principio per cui gli effetti giuridici che l'ordinamento attribuisce

alla pubblicità dei bandi di gara decorrono dalla data di

pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana

(Guri) e non da quella di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della

Comunità Europea (Guce).

La questione prende le mosse da un caso relativo all’applicazione

del nuovo codice dei contratti: si trattava di un bando pubblicato

sulla Guce durante la vigenza del vecchio codice, e pubblicato

successivamente sulla Guri, ad oltre un mese dall'entrata in vigore

del nuovo codice.

La sentenza in narrativa si allinea alle precedenti pronunce dei

Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato che

hanno affrontato il problema della pubblicità dei bandi di gara in

relazione alla data di applicazione di una nuova disciplina, e in cui

si afferma infatti che gli effetti giuridici che l'ordinamento riconnette

alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla data di

pubblicazione sulla Guri, indipendentemente dall'anteriore

pubblicazione nella Guce.

Nel caso di specie, quindi, la gara va disciplinata dal nuovo codice

dei contratti, in quanto la pubblicazione del bando sulla Guce ha

mera valenza accessoria della successiva pubblicazione sulla Guri.

Inoltre l'articolo 73, comma 4, del nuovo codice stabilisce che il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato

d'intesa con l'ANAC:

- definisce gli indirizzi generali per la pubblicazione degli avvisi e

dei bandi di gara;

- individua la data fino alla quale i suddetti atti «devono essere anche

pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale

relativa ai contratti pubblici», fermo restando che sino a tale si applica

l'articolo 216, comma 11, in base al quale resta operante il principio

stabilito dall'articolo 66 (modalità di pubblicazione degli avvisi e dei

bandi) del previgente codice, che lega alla pubblicazione sulla GURI

la produzione di effetti giuridici in ambito nazionale di tali atti.

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N. 29 – 29 Novembre 2016 Pag. 31

REQUISITI SOA: RICHIESTA TEMPESTIVA DELLA VERIFICA

TRIENNALE

Tempestiva richiesta

verifica triennale

Tempestiva richiesta

rinnovo quinquennale

Simmetria

Con sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, 1 agosto 2016, n.

3445, si enuncia il principio per cui la tempestiva richiesta di verifica

triennale da parte dell'ausiliaria impedisce la perdita della SOA, se

la stessa viene superata positivamente. Infatti, la sostanziale

simmetria tra il procedimento di verifica triennale e il rinnovo

dell'attestazione in scadenza quinquennale, comporta che anche la

tempestiva presentazione dell'istanza di rinnovo per scadenza

quinquennale determina la perdurante efficacia dell'attestazione,

fino a saldarsi con gli esiti confermativi del procedimento di rilascio

del nuovo titolo. Ciò consente di ritenere sussistente la continuità di

requisiti da parte dell'impresa concorrente per tutta la durata della

procedura di affidamento.

CORTE UE: L'IMPRESA CON DURC NEGATIVO VA ESCLUSA

ANCHE SE IRREGOLARITÀ POI SANATA

Ritardo pagamento

contributi

Non conta la

regolarizzazione prima

dell’aggiudicazione

La CGUE si è pronunciata in merito all’esclusione dalla gara per

ritardo nel pagamento dei contributi, al momento del termine di

presentazione dell’offerta: la Corte ha stabilito che l’impresa va

esclusa anche se al momento dell’aggiudicazione l'irregolarità

emersa con il DURC sia stata sanata.

Il momento da considerare è il termine di partecipazione alla gara,

e quindi la scadenza per l’offerta: non conta che al momento

dell'aggiudicazione l'importo mancante sia stato versato.

La Corte dunque analizza la legittimità delle regole italiane che

considerano «quale motivo di esclusione una violazione in materia di

versamento di contributi previdenziali ed assistenziali che sussisteva alla

data della partecipazione ad una gara d'appalto, anche qualora l'importo

dei contributi sia poi stato regolarizzato prima dell'aggiudicazione o prima

della verifica d'ufficio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice».