Richiesta accesso agli atti Wi-Fi

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MoVimento 5 Stelle Via A. De Gasperi, 10 70044 Polignano a Mare (BA) [email protected] 3336589610 Alla C.A. Rag. Domenico Vitto Sindaco del Comune Polignano a Mare Alla C.A. Assessore Dr.ssa Abbatepaolo Marilena Cultura, Pubblica Istruzione, Pari Opportunità, Trasparenza e innovazione Alla C.A Dr. Nico Vitto Finanza, programmazione e personale Oggetto: Istanza di Accesso agli Atti Premesso che È stato attribuito effetto vincolante alla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea dove, nel capo V dedicato ai diritti di cittadinanza, viene espressamente previsto il diritto di accesso ai documenti: «Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, a prescindere dal loro supporto»; Il nuovo articolo 15 del TFUE, posto nel Titolo II “Disposizioni di applicazione generale”, stabilisce «1. Al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile. (…) 3. Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai

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Richiesta accesso agli atti progetto WiFi

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MoVimento 5 StelleVia A. De Gasperi, 1070044 Polignano a Mare (BA)[email protected]

Alla C.A. Rag. Domenico Vitto

Sindaco del Comune Polignano a Mare

Alla C.A.Assessore Dr.ssa Abbatepaolo Marilena

Cultura, Pubblica Istruzione, Pari Opportunità, Trasparenza e innovazione

Alla C.ADr. Nico Vitto

Finanza, programmazione e personale

Oggetto: Istanza di Accesso agli Atti

Premesso che

È stato attribuito effetto vincolante alla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea dove, nel capo V dedicato ai diritti di cittadinanza, viene espressamente previsto il diritto di accesso ai documenti: «Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, a prescindere dal loro supporto»;

Il nuovo articolo 15 del TFUE, posto nel Titolo II “Disposizioni di applicazione generale”, stabilisce «1. Al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile. (…) 3. Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai

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documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto, secondo i principi e alle condizioni da definire a norma del presente paragrafo»;

Il regolamento CE 1049/2001 disciplina alcuni strumenti finalizzati a facilitare e incentivare l'accesso ai documenti. In primo luogo è prevista la creazione, presso ciascuna istituzione, di un registro dei documenti, ossia un catalogo (tendenzialmente accessibile in formato elettronico) che contenga gli estremi dei documenti prodotti dall'istituzione. Inoltre è stabilito che i documenti debbano essere, per quanto possibile, direttamente accessibili, attraverso il catalogo o in formato elettronico: in caso contrario il catalogo deve indicare dove è possibile reperire il documento. Infine, ciascuna istituzione deve informare il pubblico dell'esistenza del diritto di accesso e delle modalità di esercizio;

La Convenzione di Åarhus impone agli Stati che ne sono parte obblighi nei confronti del pubblico, secondo lo schema tipico dei trattati che riconoscono e codificano i diritti umani. Tale impostazione è confermata dall’obbligo, per le parti, di riconoscere i diritti di partecipazione a prescindere dalla nazionalità, cittadinanza o domicilio del soggetto che li fa valere (v. art. 3, par. 9). Gli individui, su cui grava un diritto – dovere alla qualità dell’ambiente, vengono coinvolti dalla Convenzione nel processo decisionale relativo all’ambiente e diventano parte attiva nella sua gestione, conservazione e tutela, con ruolo di supporto, ed eventualmente supplenza, rispetto agli organi di governo a ciò istituzionalmente deputati;

La Convenzione di Åarhus dedica una previsione particolare alla diffusione delle informazioni in situazioni di minaccia imminente per la salute o l’ambiente dovute a cause naturali o antropiche (incidenti industriali, contaminazione o calamità naturali): in tal caso l’autorità pubblica deve divulgare immediatamente le informazioni di cui è in possesso che consentano al pubblico di prendere provvedimenti per prevenire o limitare eventuali danni e rischi.

Considerato che

L’esistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione deve essere verificata in relazione ai c.d. atti interni, ossia i documenti elaborati o ricevuti da un'istituzione nell'ambito di un processo decisionale, diversi dall'atto finale in cui si estrinseca la decisione. Gli atti interni possono essere sottratti all'accesso finché il processo decisionale a cui sono preordinati non si conclude, mentre gli atti che contengano riflessioni per uso interno, facenti parte di discussioni e consultazioni preliminari in seno all'istituzione interessata, possono essere sottratti all'accesso anche dopo che la decisione è stata assunta, quando la divulgazione del documento pregiudicherebbe seriamente il processo decisionale dell'istituzione;

Il diritto d’accesso all’informazione nella Convenzione di Åarhus viene garantito sia sul versante passivo, l'obbligo di fornire le specifiche informazioni richieste dai cittadini, salve alcune eccezioni di interpretazione tassativa (art. 4 della Convenzione di Åarhus), sia sul versante attivo, l'obbligo per le autorità pubbliche di raccogliere e divulgare l'informazione in materia ambientale a prescindere da qualsiasi richiesta (art. 5 della Convenzione di Åarhus);

Il procedimento di accesso inizia con la domanda dell'interessato presentata in forma scritta, anche elettronica. La domanda non deve essere motivata, poiché, come si è detto, la finalità del diritto di accesso è di garantire il controllo democratico sull'operato delle istituzioni e non la tutela di interessi giuridicamente rilevanti dei singoli. La domanda deve essere sufficientemente precisa da consentire di identificare il documento richiesto: in caso contrario inizia un'interlocuzione informale fra cittadino e istituzione tesa a individuare

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l'oggetto della richiesta. Il termine massimo del procedimento è di 15 giorni, entro i quali l'istituzione o accoglie la domanda e consente materialmente l'accesso (tramite consultazione sul posto o rilascio di copia), ovvero la rigetta con risposta scritta motivata;

CHIEDE

ai sensi degli artt. 28 e seguenti del Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi e per il diritto di accesso ai documenti (L. 07/08/1990 n° 241e ss.mm.ii.), di visionare e avere copia semplice della sottoelencata documentazione:

• Una copia del progetto per la diffusione di internet nelle aree pubbliche di Polignano a Mare con Hotspot Wi-Fi .

Si informa che: Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di 30 giorni decorrenti dalla

presentazione della richiesta, salvo differimenti disposti dall’ufficio; I dati sopra riportati saranno utilizzati esclusivamente per consentire l’identificazione

dell’interessato ai fine del presente procedimento d’accesso (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Contro le decisione di non accoglimento o di silenzio rifiuto o di differimento il richiedente ha facoltà di presentare ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) o presentare richiesta di riesame al Difensore Civico entro 30 giorni dalla comunicazione di non accoglimento e/o differimento o dal silenzio – rifiuto.

Distinti Saluti

MoVimento 5 Stelle