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VFV NOVEMBRE/DICEMBRE 2010 22 Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) nasce quale costola del Club Alpino Italiano (CAI) il 12 dicembre del 1954; fin dalla nascita il Corpo collabora attivamente (e forse senza screzi) col Corpo di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. La Legge 21 marzo 2001, n°74 “Disposizioni per favorire lʼattività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico” ribadisce che detto Corpo provvede in par- ticolare al soccorso degli infortunati, dei pericolanti e al recupero dei caduti nel territorio montano, nellʼambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Restano ferme le competenze e le attività svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine; nel caso di intervento di squadre appartenenti a diverse organizzazioni, la funzione di coordinamento è assunta dal responsabile del CNSAS. Allʼindomani dellʼentrata in vigore della legge 74/2001 si creò un poʼ di scompiglio sul piano istituzionale perché, ad una prima lettura, sembrava spettassero al CNSAS - nelle operazioni di soccorso e di recupero dei caduti nel territorio montano, nellʼambiente ipogeo (sotterraneo) e nelle zone impervie - poteri di coordinamento anche nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche. Persino Fabio Tossut, “direttore vice dirigente” dei VVF, in un articolo su “obiettivo sicurezza” (Rivista Ufficiale del CNVVF), nellʼultimo numero del 2007 pare avvalorare questa tesi. Il dirigente/articolista sostiene che – nono- stante una legge e un decreto legislativo assegnino ai comandanti provinciali dei VVF la diretta responsabilità dellʼorganizzazione dei servizi antincendi e dei soccorsi tecnici in genere– la normativa trasferisce la funzione di coordinamento delle operazioni di soccorso dal comandante provinciale dei VVF al responsabile del CNSAS solamente nelle zone impervie e nellʼambi- ente ipogeo. Ma una prima risposta lʼaveva già data il Consiglio di Stato molto prima, nel 2002 (interpellato dal Mininterno Dip. VVF). Il C.d.S. aveva messo un poʼ dʼordine esclu- dendo la competenza esclusiva o prevalente del CNSAS in materia di soccorso alpino e speleologico ma non tra- sferendo le competenze al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, anzi mettendo i due “Corpi” sullo stesso piano. Il Consiglio di Stato infatti ritenne che il CNSAS, al quale è attribuito comunque il coordinamento delle altre orga- nizzazioni che non costituiscono strutture del servizio nazionale della protezione civile dovrà attenersi, per quanto riguarda il coordinamento con le altre strut- ture nazionali, alle indicazioni per il raggiungimento delle finalità di coordinamento operativo che saran- no dettate dal dipartimento della protezione civile e È una vecchia diatriba quella sul coordinamento dei soccor- si in territorio montano, nel- lʼambiente ipogeo (sotterra- neo) e nelle zone impervie del territorio nazionale. Dal oltre cinquantʼanni del soccorso se ne occupa il CNSAS ma il Corpo Nazionale VVF (statale) – specialmente dallʼistituzione dei nuclei SAF – non accetta dʼessere “surclassato” da unʼorganizzazione di volonta- riato. Sulla materia si sono susseguite circolari, linee guida e note di chiarimento; e se bastasse un poʼ dʼumiltà? CHI COMANDA IN MONTAGNA E IN GROTTA? DI ANTONIO ASCANIO MANGANO 22 23 art 435:Layout 1 1-12-2010 12:49 Pagina 22

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Competenze e coordinamento in ambiente impervio o ipogeo: coordina necessariamente l'Ente "Statale"?

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VFV NOVEMBRE/DICEMBRE 201022

IlCorpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico(CNSAS) nasce quale costola del Club AlpinoItaliano (CAI) il 12 dicembre del 1954; fin dalla

nascita il Corpo collabora attivamente (e forse senzascrezi) col Corpo di Soccorso Alpino della Guardia diFinanza.

La Legge 21 marzo 2001, n°74 “Disposizioni per favorirel!attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino espeleologico” ribadisce che detto Corpo provvede in par-ticolare al soccorso degli infortunati, dei pericolanti e alrecupero dei caduti nel territorio montano, nell!ambienteipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale.Restano ferme le competenze e le attività svolte da altreamministrazioni o organizzazioni operanti allo stessofine; nel caso di intervento di squadre appartenenti adiverse organizzazioni, la funzione di coordinamentoè assunta dal responsabile del CNSAS.

All!indomani dell!entrata in vigore della legge 74/2001 sicreò un po! di scompiglio sul piano istituzionale perché,ad una prima lettura, sembrava spettassero al CNSAS -nelle operazioni di soccorso e di recupero dei caduti nelterritorio montano, nell!ambiente ipogeo (sotterraneo) enelle zone impervie - poteri di coordinamento anche neiconfronti delle Amministrazioni Pubbliche.

Persino Fabio Tossut, “direttore vice dirigente” dei VVF,

in un articolo su “obiettivo sicurezza” (Rivista Ufficiale delCNVVF), nell!ultimo numero del 2007 pare avvalorarequesta tesi. Il dirigente/articolista sostiene che – nono-stante una legge e un decreto legislativo assegnino aicomandanti provinciali dei VVF la diretta responsabilitàdell!organizzazione dei servizi antincendi e dei soccorsitecnici in genere– la normativa trasferisce la funzionedi coordinamento delle operazioni di soccorso dalcomandante provinciale dei VVF al responsabile delCNSAS solamente nelle zone impervie e nell!ambi-ente ipogeo.

Ma una prima risposta l!aveva già data il Consiglio diStato molto prima, nel 2002 (interpellato dal MininternoDip. VVF). Il C.d.S. aveva messo un po! d!ordine esclu-dendo la competenza esclusiva o prevalente del CNSASin materia di soccorso alpino e speleologico ma non tra-sferendo le competenze al Corpo Nazionale dei Vigili delFuoco, anzi mettendo i due “Corpi” sullo stesso piano.

Il Consiglio di Stato infatti ritenne che il CNSAS, al qualeè attribuito comunque il coordinamento delle altre orga-nizzazioni che non costituiscono strutture del servizionazionale della protezione civile dovrà attenersi, perquanto riguarda il coordinamento con le altre strut-ture nazionali, alle indicazioni per il raggiungimentodelle finalità di coordinamento operativo che saran-no dettate dal dipartimento della protezione civile e

È una vecchia diatriba quellasul coordinamento dei soccor-si in territorio montano, nel-l!ambiente ipogeo (sotterra-neo) e nelle zone impervie delterritorio nazionale. Dal oltrecinquant!anni del soccorso sene occupa il CNSAS ma ilCorpo Nazionale VVF (statale)– specialmente dall!istituzionedei nuclei SAF – non accettad!essere “surclassato” daun!organizzazione di volonta-riato. Sulla materia si sonosusseguite circolari, lineeguida e note di chiarimento; ese bastasse un po! d!umiltà?

CHI COMANDA IN MONTAGNA E IN GROTTA?DI ANTONIO ASCANIO MANGANO

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che saranno riprese dalle autorità preposte per legge allagestione dell!emergenza. Allo stesso modo dovràregolarsi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Talesistema, estremamente complesso, risponde ad unalogica che consente di valorizzare, nei diversi interventi,le specificità professionali delle diverse strutture operati-ve nazionali del servizio della protezione civile. È evi-dente che il pericolo sotteso ad un sistema del genere èche nell!emergenza non si individui tempestivamente unpunto di riferimento per l!agire immediato; ma si tratta diun pericolo più teorico che pratico ove il Dipartimentodella protezione civile dia indirizzi preventivi chiari e con-divisi dalle diverse amministrazioni. Pericolo più teoricoche pratico anche in quanto il coordinamento dell!e-mergenza è attribuito ex lege ai prefetti e ai sindaci anorma degli articoli 14 e 15 della legge 225/1992.

Detta legge recita infatti:

Il prefetto assume la direzione unitaria dei servizi diemergenza da attivare a livello provinciale, coordinando-li con gli interventi dei sindaci dei Comuni interessati;

Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Alverificarsi dell!emergenza nell!ambito del territorio comu-nale, il sindaco assume la direzione e il coordina-mento dei servizi di soccorso e di assistenza allepopolazioni colpite e provvede agli interventi necessaridandone immediata comunicazione al prefetto e al presi-dente della giunta regionale.

Spetterà pertanto al Prefetto o al Sindaco – argomentanel suo “parere” il Consiglio di Stato”, in caso di emer-genza, indicare quale struttura del servizio della prote-zione civile debba coordinare sul campo gli interventi.Non esiste infatti nessuna disposizione di legge chedi per sé attribuisca ad una delle strutture direttopotere di coordinamento delle altre, né si può ritene-re che tale potere discenda di per sé dall!apparte-nenza all!amministrazione statale posto che la leggeistitutiva del servizio nazionale pone tutte le struttu-re sullo stesso piano.

Il 5 agosto 2010 l!Ufficio del Commissario Straordinariodel Governo per le Persone Scomparse, presso ilMinistero dell!Interno ha emanato delle linee guida perfavorire la ricerca di individui spariti ed il “problema” delcoordinamento s!è riproposto. Infatti il documento preve-de, nel caso di ricerca in zona non antropizzata (cioènon raggiungibile attraverso le normali vie di comunica-zione), la competenza del CNSAS ad intervenire e acoordinare le diverse Organizzazioni/Enti e Associazionidi volontariato, ivi compresa la individuazione del ritrovologistico ove far confluire le forze mobilitate, in stretto

collegamento con la Prefettura competente, sentito ilSindaco del Comune interessato, richiederà, eventual-mente, il coinvolgimento di ulteriori forze da far concor-rere alle operazioni di ricerca.

Tutti i dubbi sono comunque stati fugati con un docu-mento dello stesso “Commissario Straordinario” che il 5ottobre u.s. ha risposto alla richiesta di chiarimenti. Indetta circolare chiarificatrice, il commissario Pentarimanda al parere del Consiglio di Stato il quale si pro-nunciò appunto nel 2002 escludendo l!intenzione dellegislatore di conferire al CNSAS il coordinamento dellestrutture nazionali componenti il Servizio di protezionecivile. Ciò non significa che la competenza del coordina-mento sia passata in automatico al CNVVF anzi tutt!altro.

Resta da capire quali siano le altre organizzazioni chenon costituiscono strutture del servizio nazionaledella protezione civile che il Corpo Nazionale SoccorsoAlpino e Speleologico potrebbe/dovrebbe coordinare dalmomento che l!Articolo 6 della legge 225/1992 recita:

Componenti del Servizio nazionaledella protezione civile:

1. All!attuazione delle attività di protezione civileprovvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispetti-ve competenze, le amministrazioni dello Stato, le regio-ni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi con-corrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricercascientifica con finalità di protezione civile, nonchè ognialtra istituzione ed organizzazione anche privata. A talfine le strutture nazionali e locali di protezione civile pos-sono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e priva-ti.

2. Concorrono, altresì, all!attività di protezione civi-le i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile,nonchè gli ordini ed i collegi professionali.

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