Riassunto a. Bandettini Il Bilancio d'Esercizio CEDAM

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1 1. La Funzione del Bilancio 1.1 Premessa Ogni unità produttiva deve comunicare con l’ambiente operativo => reciproco scambio di risorse. La gestione si identifica in una serie di funzioni: 2. acquisizione 3. erogazione economica/finanziaria. 4. Informativa 5. Sociale(assieme a quella informativa servono a porre l’azienda in termini positivi nel contesto ambientale). La funzione informativa in particolare trae dall’ambiente informazioni che le consentono di: identificare la congiuntura del momento investigare sulle sue presunte future evoluzioni diffonde le informazioni sul suo operato e la sua condizione=> svolgimento della funzione sociale. Il modello comunicazionale di un’impresa dev’essere tale da alimentare i rapporti tra impresa e 1. ambiente 2. l’interno dell’azienda stessa. Ovviamente il processo informativo ha fondamento solo se esiste una cultura aziendale. La cultura aziendale(bagaglio di conoscenze) permette di percepire le informazioni; le informazioni son 1. sintetiche 2. e quantitativo-monetarie. Il processo di informazione si avvia comprendendo innanzitutto verso quale pubblico dev’essere svolta la funzione informativa=> identificazione dei pubblici obbiettivo: gruppi di soggetti con un interesse a conoscere le ragioni del successo/insuccesso dei soggetti che possono influenzare il mercato. Alcuni interlocutori(anche al di fuori dei pubblici obbiettivo) possono assumere il ruolo di pubblici minaccia/opportunità=> confronto anche con essi per ricavare vantaggi e eludere circostanze dannose. Il confronto ovviamente necessita un’informazione adeguata, ma essa è anche: unica simultanea Nonostante le richieste siano eterogenee => approccio globale e neutrale verso l’ambiente.

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1. La Funzione del Bilancio 

1.1 Premessa Ogni unità produttiva deve comunicare con l’ambiente operativo => reciproco scambio di risorse. La gestione si identifica in una serie di funzioni:

2. acquisizione 3. erogazione economica/finanziaria. 4. Informativa 5. Sociale(assieme a quella informativa servono a porre l’azienda in termini positivi nel

contesto ambientale). La funzione informativa in particolare trae dall’ambiente informazioni che le consentono di:

identificare la congiuntura del momento investigare sulle sue presunte future evoluzioni diffonde le informazioni sul suo operato e la sua condizione=> svolgimento della

funzione sociale. Il modello comunicazionale di un’impresa dev’essere tale da alimentare i rapporti tra impresa e

1. ambiente 2. l’interno dell’azienda stessa.

Ovviamente il processo informativo ha fondamento solo se esiste una cultura aziendale. La cultura aziendale(bagaglio di conoscenze) permette di percepire le informazioni; le informazioni son

1. sintetiche 2. e quantitativo-monetarie.

Il processo di informazione si avvia comprendendo innanzitutto verso quale pubblico dev’essere svolta la funzione informativa=> identificazione dei pubblici obbiettivo: gruppi di soggetti con un interesse a conoscere le ragioni del successo/insuccesso dei soggetti che possono influenzare il mercato. Alcuni interlocutori(anche al di fuori dei pubblici obbiettivo) possono assumere il ruolo di pubblici minaccia/opportunità=> confronto anche con essi per ricavare vantaggi e eludere circostanze dannose. Il confronto ovviamente necessita un’informazione adeguata, ma essa è anche:

unica simultanea Nonostante le richieste siano eterogenee => approccio globale e neutrale verso l’ambiente.

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I pubblici si dividono in: 1. pubblici interni 2. pubblici esterni 3. pubblici con rapporti privilegiati

1 – i pubblici interni sono i membri dell’organizzazione e permettono lo svolgimento dell’attività=> scopo dei flussi informativi a loro diretti: influire sui comportamenti e sulle decisioni gestionali. 2 – Numerose categorie di soggetti(fornitori, banche, etc.)=> flussi a loro diretti servono a:

1. diffondere/consolidare l’immagine aziendale.[di primaria importanza, poiché da essa dipendono 2 e 3]

2. formare/accrescere la domanda grazie ai risultati dell’attività caratteristica. 3. instaurare rapporti fiduciari con gli operatori (economici/finanziari)=> agevolazione

delle operazioni di gestione. Perciò le numerose informazioni devono essere composte in un sistema, per interpretare i diversi segnali che contengono. I rapporti azienda-ambiente vengono intermediati dai “comakers”. I comakers sono pubblici particolari che sfruttano la posizione privilegiata(interna/esterna) che vantano nei confronti dell’azienda. I comakers:

esterni: sono istituzioni e semplici operatori; per essi le informazioni aziendali servono per confrontare la compatibilità delle iniziative dell’azienda con i suoi obbiettivi.

Interni: soggetti che sono parte integrante dell’impresa ma non la gestiscono direttamente(soci, revisori etc.); per essi le informazioni servono ad accertare la correttezza dei comportamenti.

E’ logico specificare che i comakers devono essere privilegiati dall’informazione. 1.2. significato/funzione del bilancio.

Il bilancio è il principale strumento informativo/conoscitivo; esso riepiloga:

L’andamento della gestione in termini o Quali/quantitativi o Sintetici

Risultato di periodo. A tal fine è importante saper leggere il bilancio d’esercizio(presupposto=> cultura aziendale) Il continuo mutamento dell’ambiente=> mutamenti nelle finalità del bilancio=> evoluzione a tappe:

1. Bilancio come procedimento di chiusura conti a. Formazione meccanica. b. Scopo = dimostrare di aver conseguito una corretta tenuta della contabilità.

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i. Attivo=passivo ii. Attivo)passivo+netto iii. Rispetto della partita doppia

c. Bilancio considerato come conto=> costruzione indipendente da operazioni di natura extra-contabile.

2. Bilancio come valutazione del saldo contabile. a. Il bil. Comprende anche il risultato di accertamenti e di op. extra-contabili b. Scopo(tra gli altri) = determinare il ris. Economico e dimostrarne il proc. Di

formazione. 3. Bilancio come rendiconto amministrativo.

a. + attenzione sull’aspetto informativo(- a quello contabile); questa evoluzione comporta:

i. Bil. come strumento comunicazionale. ii. Bil. dev’essere interpretato. iii. Risultati devono essere collocati temporalmente.

b. Informazione è ancora molto settoriale e parziale. c. Scopo = dimostrare qual è stato l’operato degli amministratori

4. Bilancio come sistema di valori. a. Scopo = riportare in sintesi quantitativa-monetaria le operazioni attuate nel

corso del periodo amministrativo=> fornisce la chiave di lettura delle operazioni di gestione che hanno generato il bilancio.

5. Bilancio come strumento di informazione. a. Passagio a strumento di informazione oggettivo per informare anche i terzi=>

informazione globale su i. Situazione patrimoniale e finanziaria. ii. Risultato economico conseguito e sua formazione.

Informazione e bilancio si sono evoluti indipendentemente, progressivamente però sono divenuti un insieme inscindibile, tant’è che ognuno è strumento dell’altro.

1.3. Contenuto/caratteri dell’informazione di bilancio.

Il bilancio dà un’informazione globale su la situazione: 1. Patrimoniale 2. Finanziaria 3. Economica

1 – Situazione patrimoniale = indica la composizione del patrimonio sociale, in relazione al periodo amministrativo; tale patrimonio è composto da investimenti(attività) e finanziamenti(passività)=> conoscenza di:

Percorso finanziario seguito dall’impresa(capitale di rischio/debito). Investimenti effettuati per creare e alimentare il processo economico.

La situazione patrimoniale è indispensabile quindi per comunicare l’equilibrio della struttura finanziaria, che a sua volta condiziona 1) situazione economica 2) sit. Finanziaria.

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Per composizioni vedi pagina 13. Sit. Patrimoniale e sit. Finanziaria= fenomeni inscindibili, l’equilibrio del primo => equilibrio del secondo. 2 - Situazione finanziaria:

accerta la capacità dell’azienda di far fronte ai propri impegni a breve scadenza;

quanto e come sono remunerati i fattori produttivi e le varie forze aziendali;

mostra la creazione/gestione dello stato di liqudità

3- Situazione economica: indica la capacità di produrre risultati positivi soddisfacenti nel breve/medio-lungo termine. Le informazioni di questo tipo servono per ottenere il consenso in merito a scelte e comportamenti; esse hanno significato anche prese singolarmente, ma insieme creano un sistema articolato che permette di interpretare il fenomeno azienda. Informazioni economiche e finanziarie sono reciprocamente complementari ed insieme permettono di raffigurare l’equilibrio aziendale. Info economico/finanziarie hanno presupposto nella combinazione del patrimonio sociale. Il bilancio:

1. rappresenta un obbligo di legge, ma redatto anche per convenienza da parte deil’azienda.

2. Esso è uno strumento per comprendere il presente, ma non il futuro. 3. Dà un informazione statica=> situazione astratta.

Si ricorda inoltre che i pubblici aziendali sono eterogenei=> informazione:

Universale; per tutti. Tecnica; per dare significati precisi Statica; perciò è necessario il confronto con i risultati passati.

Il pubblico si divide in soggetti esperti e non esperti=> lettura del bilancio e necessità di informazioni diverse => informazioni neutre e minime. Neutre= il redattore non può considerare le diverse capacità, quindi crea un’informazione che non privilegi nessuno. Minime= le informazioni non sono vere e propri informazioni, ma bens^ comunicazioni dalle quali ognuno può trarre le informazioni che desidera.(utile= 100’000€, è una comunicazione che dà molteplici informazioni)

2. Bilancio d’esercizio e la sua 

evoluzione normativa 

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2.1 Premessa Il legislatore deve osservare e analizzare i mutamenti del sistema azienda e dell’ambiente che lo riguardano, per poter garantire gli adeguati diritti e doveri. Esistono dirette relazioni tra:

1. Pensiero economico-aziendale; 2. Attività legislativa; 3. e la realizzazione della realtà economico-sociale.

Ciò ha comportato l’evoluzione della normativa=> il legislatore ha cercato di formalizzare(quasi sempre in ritardo) le regole generali di rappresentazione del bilancio. Inoltre il legislatore nella maggior parte dei casi ha ricevuto gli sviluppi degli studi di economia aziendale in modo indiretto, subendo l’interferenza del dibattito culturale creato intorno ad essi; ciò poiché la dottrina giuridica guarda la combinazione economica in modo diverso dall’economia aziendale. Negli ultimi tempi però tale dicotomia si è attenuata => il legislatore ha assunto una visione dinamica, guardando ai risultati, e ai processi che hanno portato ad essi. 2.2 dal codice del commercio fino ad oggi. Codice del commercio del 1882:

impostazione fortemente liberista= bilancio ha funzione di mostrare con evidenza e verità:

o Utili e perdite o Capitale sociale o Versamenti effettuati e in ritardo

Nessuna norma specifica per la redazione. Il cod. del comm. viene abrogato in favore del Cod. Civ. del 1942:

1. Bilancio deve essere chiaro e preciso: o Chiarezza:

Poste dello stato patrimoniale(no distinzione tra passivo e PN o Precisione:

Vaghi criteri di valutazione dell’attivo patrimoniale. 2. contenuto minimale per la situazione patrimoniale 3. Introduzione di Profitti e Perdite e Relazione degli amministratori, senza che sia

precisato il loro contenuto 4. Libertà di compliazione del bilancio=> riservatezza dell’impresa=> segretezza.(netto

contrasto con chiarezza e precisione) Tali caratteristiche dettate dal CC. Sono ereditate dagli studi ragionieristici=> bilancio ha funzione di rendiconto degli amministratori.

5. Bilancio riservato ai soci.

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Negli anni 60’ si cominciò a notare l’inadeguatezza della normativa, specialmente a causa della grande diffusione delle SPA=> Legge 216/74(miniriforma) che comporta la fissazione di alcuni elementi:

1. contenuto per il conto Profitti e Perdite. 2. contenuto per la Relazione degli amministratori. 3. concetto di società controllata e collegata. 4. contenuto dell’informazione di gruppo (b. consolidato). 5. obbligo di relazione semestrale per le società quotate. 6. certificazione per le società quotate in borsa. 7. Potere di vigilanza della consob

Rimangono però dei punti irrisolti:

Struttura dello SP Criteri di redazione del bilancio Questi elementi portarono ad una grande contraddizione, anche per ottenere la certificazione; infatti, per legge si doveva fare riferimento a “corretti principi contabili” mentre il CC si affidava a formule di dubbia valenza.

A causa delle direttive europee e delle critiche al nostro ordinamento , viene riscritta la normativa di bilancio con il D.Lgs 127/91=> fioritura dei “corretti principi contabili”. Abbiamo quindi una serie di tratti portati da tale decreto:

1. Recepimento IV e VII Direttive CEE 2. Nuovo assetto dei principi generali del bilancio 3. Contenuto obbligatorio e schemi di SP e CE 4. Introduzione della NI e contenuto obbligatorio 5. Contenuto obbligatorio della Relazione sulla gestione(ex degli amministratori) 6. Riordino e ampliamento dei criteri di valutazione 7. Clausole generali che regolamentano il sistema informativo societario. 8. Inserimento del bilancio in forma abbreviata.

In base a tale normativa il bilancio diviene: Cmposto da SP, CE e NI Redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione

patrimoniale/finanziaria della società e il ris. Economico dell’esercizio È corredata di rel. sulla gestione

iò comporta un informazione di bilancio neutra e imparziale, non strumentalizzabile. Evidenziando questi passaggi individuiamo la volontà del legislatore di porre:

Delle Linee guida generali. o Clausole generali. o Principi di redazione.

Delle Linee guida specifiche. o Modalità espositive. o Criteri di valutazione.

A livello centrale, la funzione informativa del bilancio. Alcuni degli obblighi imposti dal D.Lgs 127/91 non sono solo formali, come gli stati comparati=> dato statico in un contesto temporale che fornisce un immediato parametro di paragone(altamente significativo tra l’altro). Infine, viene posto in essere un tentativo di eseguire l’unificazione contabile.

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Recenti modifiche sono state poste in essere dal D.Lgs 6/03 ossia:

Eliminazione delle interferenze fiscali. Prevalenza della sostanza sulla forma. Disciplina sulla rilevazione delle operazioni finanziarie e in valuta. Applicazione dei principi contabili internazionali al bilancio consolidato delle

società quotate. Modificazioni in merito a struttura di SP CE, cri di val. e NI

2.3. Fino al decreto del 93 era l’OIC a rendere più completo il bilancio. Verso gli anni 70 sorse la necessità di principi certi e imprescindibili=> sforzo dei redattori per produrre informazioni complete rispetto a quelle previste dall’ordinamento. Ciò comporto studi su come integrare il bilancio=> nascita dei corretti principi contabili con DPR del 75. Si distinguono due piani di elaborazione dei principi contabili:

Nazionale: su cui lavorano i consigli nazionali dei dottori Commercialisti e dei ragionieri. Essi hanno formato la “commissione per la statuizione dei principi contabili.

Internazionale: su cui lavora lo IABS(International Accounting Standard Board) Nel 1982 la CONSOB riconosce come riferimento, l’uso dei principi dettati dallo IASB, dove la fattispecie non sia già regolata(o sia mal regolata) dai principi contabili nazionali, a patto che non si ponessero in contrasto con l’ordinamento. I PCN non sono accettati come nei paesi anglosassoni, dove vige accanto alla statue law, la common law(diritto scritto e diritto basato su consuetudini comuni); common low=> rilevanza giuridica per principi contabili anche se redatti da associazioni professionali riconosciute(e non dal legislatore). Così non è nel nostro paese dove vige la civil law(ricontrollare). I PCN sono comunque riconosciuti, in quanto non tutto può essere colmato dal legislatore=> esercizio di una certa discrezionalità tecnica nella redazione. I principi diventano quindi norme(codificate dal legislatore) di comportamento che devono essere osservate. Inoltre i principi contabili hanno sempre fatto riferimento alle disposizioni comunitarie, divenendo la base delle norme attuali; essi infatti regolano la formazione del bilancio:

1. Guidando i diversi momenti. 2. Individuando gli eventi di gestione da registrare. 3. Le modalità della contabilizzazione. 4. I criteri di valutazione da adottare.

I PCN si applicano a tutte le società di capitali(comprese banche, assicurazioni, soc. finanziarie). I PCN si distinguono in:

Principi generali o postulati di bilancio: norme tecniche per contabilizzare le singole poste del bilancio=> assolvimento della finalità informativa. Ossia:

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o Offrire la periodica conoscenza del ris. Economico e della sua formazione. o Esprimere la sit. Patrimoniale e finanziaria dell’impresa. o Fornire una chiave di lettura per la corretta interpretazione del bilancio.

I postulati di bilancio sono: 1. Utilità del bilancio per i destinatari e completezza dell’informazione. 2. Prevalenza della sostanza sulla forma. 3. Chiarezza. 4. Imparzialità. 5. Prudenza. 6. Periodicità della misurazione del ris- economico e del patrimonio. 7. Comparabilità. 8. Omogeneità. 9. Costanza; continuità di applicazione dei principi contabili e dei cri. Di

valutazione. 10. Competenza. 11. Significatività e rilevanza dei fatti economici. 12. Conformità della formazione del bilancio ai principi contabili. 13. Funzione informativa e completezza della NI. 14. Verificabilità dell’informazione.

Principi applicati: dicendono direttamente dai principi generali, come principi su: o Rimanenze di magazzino o Disp. Liquide o Crediti o Ratei e risconti o Etc.

I principi contabili sono il risultato di studi cresciuti prima della legge(lenta), in continua evoluzione a livello internazionale.

3.  Redazione del bilancio d’esercizio 

3.1. Premessa Il C.C. menziona solo le SPA per l’applicazione delle norme sul bilancio, ma specifica che esse sono applicabili anche ad altre forme giuridiche, cioè:

SAPA. SRL. Cooperative. Mutue assicuratrici. Consorzi e soc. consortili. Holding non creditizie/finanziarie.

Tali disposizioni non si applicano a:

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1. Enti creditizi 2. Soc. che svolgono attività di raccolta/collocamento di pubblico risparmio.

Gli schemi di bilancio non si applicano a soc. che sottostanno a schemi oggetto di leggi speciali; ossia:

1. Enti/imprese di assicurazione 2. Imprese editrici 3. Aziende municipalizzate 4. Aziende elettriche.

Per le piccole società è previsto il bilancio in forma abbreviata. Una copia del bilancio dev’essere depositato presso il registro delle imprese entro 30 giorni dall’approvazione, assieme a:

Relazione sulla gestione Relazione dei sindaci Verbale di approvazione dell’assemblea o del consiglio di sorveglianza.

Per le soc. non quotate in mercati regolamentati, assieme al bilancio è necessario depositare:

Elenco dei soci alla data di approvazione Numero di azioni posseduto da ciascun socio Entità di soggetti diversi dai soci titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni.

3.2. Clausole generali e principi di redazione Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, formato da:

SP CE NI

Elementi fondamentali, considerati insieme organico e unitario di parti e documenti. La prima clausola generale del bilancio stabilisce che: Il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione:

1. Patrimoniale 2. Finanziaria 3. E il ris. Economico dell’esercizio.

Chiarezza, rappresentazione veritiera e corretta sono i primi 3 postulati.

I postulato: chiarezza=> immediata comprensione di: Processo di formazione del risultato economico. Composizione e valore del patrimonio sociale.

Inoltre esso deve: Non contenere informazioni superlue/eccessive Non omettere dinamiche complesse Essere integrato con informativa che faciliti la

comprensione. Il postulato di chiarezza comporta:

a) la distinta indicazione dei singoli componenti di reddito e di patrimonio, classificati in voci omogenee prive di compensazioni.

b) Distinzione tra componenti di reddito ordinari e straordinari.

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c) Separata classificazione di costi e ricavi della gestione tipica dagli altri costi/ricavi d’esercizio.

Di conseguenza l’informazione dev’essere rilevante(ossia influenza le decisioni economiche dei destinatari) e significativa(ossia deve soddisfare tutti) in merito a:

Dati Processi decisionali.

Ciò necessita di: Correttezza aritmetica. Correttezza economica=> Oculata applicazione dei procedimenti di valutazione.

Inoltre il modo in cui vengono esposti fatti ed operazioni permettono di effettuare esplicite previsioni. Principi di veridicità e di correttezza sono reciprocamente strumentali

Il postulato di correttezza comporta: la comprensibilità del bilancio nei suoi aspetti formali e sostanziali che implicano a loro volta:

Significatività e rilevanza dei dati. Topica dell’informazione. Verificabilità dell’informazione.

La correttezza si evince sotto due dimensioni: Dimensione tecnica: Conoscenza e capacità di applicazione delle regole dettate dal C.C e dai P.C. Dimensione deontologica: Comportamento leale, onesto e imparziale in ogni fase di redazione.

Il postulato di verità comporta: 1) Verità NON assoluta(poiché la ragioneria è di per sé un’interpretazione della realtà=>

punti di vista diversi=> no verità assoluta). 2) Verità oggettiva: aderenza alla realtà storica dell’impresa. 3) Verità soggettiva: razionalità del processo valutativo. 4) Compiuta esposizione di tutte le attività/passività che compongono il patrimonio

aziendale.

L’informazione è attendibile solo se è completa=> necessità di Indicare il criterio di preparazione Cogliere anche fatti che non erano oggetto di rilevazione contabile

Oggetto della rilevazione contabile è un avvenimento esprimibile in termini quantitativi=> alcuni oggetti sfuggono alla rilevazione contabile=> bilancio dev’essere corredato di notizie su impegni, rischi, operazioni in corso, strategie di gestione adottate, etc. Per le info non contabili esistono 2 metodi di integrazione delle informazioni: 1) Bilancio composto ANCHE da Nota Integrativa 2) L’obbligo di esposizione dei conti d’ordine. Di conseguenza: informazioni contabili ≠ informazioni di bilancio; ciò sia per contenuti che per i caratteri.

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Contenuti=> non tutti i fatti possono essere rilevabili con il conto.

Caratteri=> essi sono: 1. sotto l’aspetto delle info contabili=> tempestività 2. sotto l’aspetto delle info di bilancio=> completezza.

Esistono altre due clausole generali:

1. E’ obbligatorio aggiungere informazioni complementari, anche se non richieste dalle legge, se sono necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta.

2. Disposizioni incompatibili con l’ottenimento di una rappresentazione corretta e veritiera=> non applicazione delle disposizioni=> obbligo di riportare la deroga in NI, specificando le motivazioni.

La lettura della NI => integrazione delle info di SP e CE. Dalla clausola generale discendono i principi di redazione del bilancio:

1. continuità della gestione. 2. prudenza. 3. competenza. 4. prevalenza della sostanza sulla forma. 5. valutazione separata degli elementi patrimoniali. 6. continuità di redazione.

(Vedi schema .1 pag 47)

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1- continuità della gestione: il bilancio dev’essere redatto su presupposto che l’impresa è un sistema dinamico=> valutazione dei beni del patrimonio secondo il valore di funzionamento(no val. mercato o di scambio)=>prospettiva della prosecuzione dell’attività. – La continuità è verificata esercizio per esercizio.

2- Prudenza: Regola di comportamento=> formazione su argomentazioni logiche e ragionevoli:

a. I profitti potenziali(non effettivi) non devono esser contabilizzati.(val più bassi nell’attivo, ma senza sovra/sottostime

b. Tutte le perdite, anche solo potenziali, devono essere contabilizzate. (val più alti nel passivo, ma senza sovra/sottostime)

c. Rilevazione dei rischi di eventuali perdite; che è la base di stima degli accantonamenti.

3- Competenza: Costi e ricavi devono essere rilevati in base alla data in cui sono sorti, non alla loro data di riscossione/pagamento. Inoltre è necessario stabilire se il sostenimento del costo ha comportato un ricavo=> reddito calcolato non su op. accadute nell’esercizio, ma sulle op. attribuite all’es.

4- Prevalenza della sostanza sulla forma: Le rilevazioni devono tenere conto della natura economica delle operazioni, non solo di quella giuridica(Es. beni in leasing, considerati come beni acquisiti, nonostante non siano di proprietà.)

5- Separata valutazione degli elementi patrimoniali: Quando più beni vengono raggruppati in un’unica posta=> specificare in NI le voci oggetto del raggruppamento=> no valutazioni di sintesi(poiché possono nascondere anche compensazioni vietate, etc.)

6- Continuità nella redazione del bilancio: Non è possibile modificare i criteri di valutazione del bilancio da un periodo amministrativo all’altro(salvo particolari eccezioni). E’ necessaria però una precisazione:

a. Mancanza della continuità nei principi contabili=> non comparabilità per mancanza di termini di paragone.

b. Mancanza della continuità nei criteri di valutazione=> non comparabilità per bilancio rispondente ad altre logiche=> principio di comparabilità, non menzionato ufficialmente=> permette di identificare le modificazioni della struttura patrimoniale/economica dell’impresa.

NB: Continuità è assicurata anche dall’osservanza di prudenza e competenza. 7- Omogeneità dei valori: La forma di esposizione di voci e cri. Di valutazione non

devono subire cambiamenti nel tempo. Nota: Questi postulati sono principi di redazione, ma anche linee guida dell’attività di valutazione. I principi contabili sono inscindibili dal c.c. che vengono applicati congiuntamente nella:

Rilevazione dei fatti aziendali. Ricognizione e valutazione dei componenti del patrimonio. Rappresentazione delle situazioni d’azienda.

Tale fatto assicura la verificabilità dell’informazione=> riconoscimento da parte del legislatore della validità dei principi e della funzione da loro svolta. Il bilancio infine dev’essere neutrale=> no adozione di politiche di bilancio=> no privilegi nella redazione. Infine il bilancio(SP CE e NI) è maggiormente esaustivo se accompagnato da altri documenti(relazione della gestione, relazione dell’organo di controllo interno, allegati, etc.) 3.3 Regole generali di valutazione.

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Solo una corretta applicazione del procedimento di valutazione può garantire una rappresentazione veritiera e corretta. I cri. di val. definiscono sit. Patrim/finanz/econom. (Vedi schema 3.2 pag 56) Ecco quindi che il legislatore interviene sulle problematiche della valutazione in due modi:

a. Criteri definiti in funzione di fattispecie predeterminate=> creazione di modelli specifici.

b. Individuazione e imposizione di criteri generali=> enunciazione dei principali parametri valutativi. – questa soluzione è preferibile, poiché è applicata a tutti e mantiene validità nel tempo.

Il secondo approccio è accusato di eccessiva sinteticità, ma a giudizio dell’autore, le lacune derivanti sono colmate dai principi contabili.(inoltre il primo approccio risente comunque di lacune similari) 3.3.1. Normativa civilistica La normativa sulle valutazioni si basa su due principi concatenati:

1. continuità della vita aziendale; oltre a ciò che abbiamo già detto esso implica: a. valutazioni di funzionamento=> valutazione in base alla funzione e in base

all’utilità futura. 2. costo come criterio base: esso consente di identificare

a. la spesa sostenuta b. il valore funzionale del bene

L’applicazione del costo si giustifica in virtù della sua: oggettività verificabilità prudenza

Ecco che quindi il costo assume alcune caratteristiche, esso è infatti: 1. Incontrovertibile. 2. di dimensione di facile e tempestivo riscontro. 3. semplice 4. immediato 5. segue il principio di prudenz.(svincolato da oscillaz. di mercato)

Il costo di produzione= +oneri diretti(direttamente imputabili al prodotto) +quota di spese generali di produzione(facoltativamente).[libro la definisce “quota ragionevolmente imputabile” ed è determinata in modo soggettivo] Eccezione al criterio del costo sono i crediti=> valutazione al presumibile valore di realizzo. - Per i beni strumentali si considerano:

1. Costo di acquisto: Prezzo netto + oneri accessori diretti [costo usato per beni acquistati sul mercato]

2. Costo di produzione: oneri diretti+quota di spese generali di produzione[usato per i beni fabbricati/prodotti dall’azienda stessa]

Inoltre il costo di produzione può essere al lordo/netto degli oneri finanziari. Il valore del bene+ interessi ≤ valore presunto di recupero attraverso i ricavi. - per i beni fungibili(beni privi di individualità) viene consentito l’uso di più metodi di calcolo(media ponderata, LIFO, FIFO).

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In alcune circostanze il criterio del costo comunque costituisce solo un punto di riferimento(limite max di valutazione o base di partenza per le determinazioni). 3.3.2. Normativa Fiscale L’amministrazione Finanziaria è un interlocutore importante, interessato a conoscere gli andamenti economici dell’azienda; di fatti il bilancio costituisce la base per determinare il reddito imponibile=> rettifiche in aumento/diminuzione del reddito civilistico. La normativa fiscale ha come requisito il raggiungimento dell’oggettività=> regole ferree per il calcolo delle imposte. Il reddito imponibile è una grandezza indipendente dalla continuità della vita aziendale=> regole ferree che non eliminano la soggettività, ma la limitano per la determinazione del reddito imponibile(spesso questo comporta bilanci civilistici già redatti in ottica fiscale.) Nell’ambito fiscale è necessario osservare i principi di:

1. Competenza: già visto in precedenza, anche se più orientat ad un ottica di certezza e determinabilità dell’IF(imponibile fiscale).

2. Inerenza: I costi si considerano tali solo quando il loro sostenimento è connesso alla produzione di ricavi/proventi di competenza dell’esercizio.

3.4 Regole generali sulla struttura di SP e CE. Gli schemi di SP e CE sono formalizzati dagli art. 2424 e 2425; si individuano inoltre le principali caratteristiche di

Stato patrimoniale: o negli schemi devono comparire solo i valori netti o i criteri di classificazione sono

per destinazione per natura NB:(no liquidità o esigibilità)

Conto economico: o Configurazione scalare o Dimostrazione della progressiva formazione del risultato di esercizio(risultati

intermedi) Abbiamo poi una serie di regole generali=> ulteriori vincoli per rafforzare la finalità informativa riconosciuta al bilancio; ciò in risptto della chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta. Tali regole sono sintetizzabili in:

1. suddivisione più particolareggiata delle voci: solo per le voci con numeri arabi. 2. raggruppamento delle voci: solo le voci con numeri romani e solo se l’importo è

irrilevante.(obbligo di informativa in NI) 3. aggiunta di altre voci: solo per le voci con numeri arabi, e solo se le voci esistenti

non comprendano la nuova voce. (vero e proprio obbligo) 4. adattamento delle voci: occorre che la nomenclatura e la ipologia delle voci

rispecchino l’attività svolta.(obbligo pure questo) 5. comparazione con l’esercizio precedente: i risultati riportati in bilancio devono

essere comparabili con quelli dell’esercizio precedente. Se non comparabili=>

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obbligo di adattamento; se quest’ultimo non è possibile=> obbligo di segnalare l’impossibilità in NI, assieme alle relative motivazioni.

6. divieto di compenso di partite: Quest’obbligo è imposto: a. sotto il profilo giuridico: per evitare una riduzione di chiarezza e completezza. b. Sotto il profilo contabile: non in tutte le circostanze. Alcune volte è permessa

la compensazione, talvolta è perfino un obbligo.

4. Stato Patrimoniale 

4.1. La simbologia adottata e lo schema previsto Tutte le poste sono precedute da codici alfabetici/numerici; ossia:

1. lettere maiuscole -> macroclassi = aggregati con contenuto più ampio. 2. numeri romani -> classi in cui si scompongono le macroclassi. 3. numeri arabi -> voci in cui si articolano le classi. 4. lettere minuscole-> sottovoci in cui si dividono le voci.

E’ prevista una certa elasticità di redazione solo per voci e sottovoci. (guarda lo schema 4.1. pg 78) 4.2. Il contenuto Lo SP ha la funzione di mostrare

la composizione del patrimonio sociale. consistenza del capitale netto.

Il legislatore in merito fornisce uno schema obbligatorio analitico in modo da evidenziare anche degli aggregati parziali. Per la prassi ragionieristica gli elementi del patrimonio sociale possono essere classificati secondo:

criterio finanziario: evidenzia l’attitudine del bene a trasformarsi in liquidità entro un anno dalla chiusura del bilancio=> distinzione tra:

o immobilizzazioni. o attività a breve. Ulteriore distinzione nell’intero capitale di credito tra: o passività a breve termine o passività a medio-lungo termine

criterio funzionale: distingue i beni in relazione alle singole aree della gestione=> distinzione tra:

o attività operative(comprendono tutte le attività che hanno a che vedere con il ciclo operativo aziendale[provvista, trasformazione, etc.].(gestione caratteristica)

o attività accessorie. Ulteriore distinzione nel passivo tra: passività della gestione tipica. passività della gesione atipica.

Si arriva sostanzialmente ad usare solo il criterio finanziario per la classificazione dei beni del patrimonio sociale, visto che il criterio funzionale accetta quello finanziario. A livello legislativo invece non si adottano questi criteri, si una bensì un criterio misto, detto criterio destinativo-economico, che in subordine utilizza il criterio finanziario.

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Il criterio destinativo-economico considera sostanzialmente a cosa l’azienda destina il bene=> la caratteristica di immobilizzazione o di attivo circolante secondo questa concezione; definisce quindi:

1. Immobilizzazioni -> avvinte all’impresa. 2. circolante -> svincolabili dall’impresa.

Esempio: macchina per un concessionario? Prodotti finiti da vendere a breve(ergo attivo circolante). Mentre per un’azienda di taxi? Bene strumentale(immobilizzazione). Informazioni finanziarie sono date solo in modo segmentato e senza alcun riepilogo. Il tempo diviene quindi un parametro di secondo livello, considerato solo per la specificazione delle voci. Inoltre la destinazione di un bene è definita in funzione della data di compilazione di bilancio; es: un’immobilizzazione nell’esercizio successivo può divenire attivo circolante, poiché si è deciso di venderla al termine dell’esercizio=> personalizzazione del bilancio. Dall’altro lato il passivo viene classificato in base al criterio dell’origine, che fa riferimento alla provenienza delle fonti di finanziamento=> distinzione tra:

provenienza interna: mezzi propri provenienza esterna: mezzi di terzi

criterio dell’origine ≠ criterio finanziario, in quanto nello schema legislativo:

1. sono compresi anche i crediti di lungo periodo, perché di natura commerciale 2. sono esclusi possibili crediti a breve, perché di natura finanziaria 3. non sono accolti crediti v/soci per vers. dovuti, poiché essi fanno parte di un’altra

posta di bilancio. 4. non è possibile effettuare un vero e proprio raffronto delle poste sotto il profilo della

liquidabilità. E’ inoltre importante presentare in NI le variazioni di attivo e passivo nel patrimonio aziendale, per riassumere fonti di finanziamento e impieghi. Per quanto riguarda le rettifiche di valore, esse:

o nel passivo: sono riportate a diretta riduzione del valore degli elementi, senza ottenere vere e proprie poste di bilancio=> valore completo del bene(altrimenti desumibile solo in termini indiretti).[es: fondo svalutazione crediti]

o nell'attivo: e’ riportato sia il valore lordo, che la rettifica(con segno - ), anche se il valore che andrà in colonna sarà quello completo(val. lordo-rettifica).[es. fondo amm. Fabbricati]

Abbiamo poi i conti d’ordine(obbligatori per legge), riguardano principalmente:

1. rischi obbligatori. 2. impegni obbligatori.

I conti d’ordine=> valutazione in termini non assoluti=> possibilità di valutazione in termini astratti. I conti d’ordine quindi forniscono informazioni importanti, ma da considerarsi non futuri, ma solo possibili. Il patrimonio sociale si compone di:

1. beni di proprietà=> capitale di proprietà. Questa è l’impostazione preferita. 2. beni disponibili=> capitale disponibilità. Questa sembra l’impostazione IAS.

La proprietà è elemento centrale dei PCN e della normativa civilistica/fiscale.

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5. Crediti V/soci per versamenti ancora 

dovuti. 

Questa compone la macroclasse A dello Stato Patrimoniale. Notiamo subito alcune caratteristiche:

1. questi crediti rientrerebbero nei crediti dell’attivo circolante in linea teorica eppure vi vengono sottratti => infrazione al criterio di destinazione,

2. abbandono della considerazione di parametri finanziari a cui parzialmente comunque si attiene

In merito alla prima caratteristica, ciò che giustifica il legislatore è che il credito viene considerato del tutto particolare => contabilmente considerato una parziale contropartita del cap. sociale. C’è infatti da notare che A-I) del passivo (prima voce del PN) è il cap. sociale che viene considerato senza distinzione tra parte versata e non versata(che invece viene riportata in NI). Con questa voce quindi si cerca di dare un’informazione ulteriore che con la classificazione tradizionale andrebbe persa o almeno non sarebbe di immediata evidenza. E’ ovvio che tali crediti hanno natura di crediti a breve termine e il contenuto di questa macroclasse contiene oltre ai crediti derivanti dalla costituzione di società, anche quelli derivanti dall’impegno dei soci/azionisti a ripianare le perdite. Questa macroclasse non ricomprende crediti imputabili a scambi commerciali tra socio e società.

6. Attivo immobilizzato. 

Il patrimonio dell’azienda si compone di: beni a fecondità ripetuta; e divengono:

o immobilizzazioni, sotto il profilo qualitativo. o costi pluriennali/costi anticipati da utilizzare, sotto una logica quantitativa.

beni a fecondità semplice; e divengono: o attivo circolante, sotto il profilo qualitativo. o Costi anticipati da realizzare, sotto il profilo quantitativo

I primi sono chiamati “a fecondità ripetuta” perché forniscono la loro utilità per più esercizi amministrativi; la vendita di questi beni comporta un’alterazione della propria capacità produttiva. Il loro costo deve riversarsi in più conti economici, mediante quote di ammortamento periodiche, fino a dismissione del bene=> ammortamento, metodo di ripartizione di un costo pluriennale. L’ammortamento è costituito da una serie di variabili:

valore da ammortizzare=costo-val residuo. durata: stima in base a previsioni di sostituzione e aggiornamento

tecnologico.(spesso non dipende dalla vita del prodotto) criteri di ripartizione=> ammortamento secondo quote

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a. costanti b. non costanti=> ammortamento a quote

i. crescenti(consentito dal legislatore)[l’altro è contrario al principio di prudenza]

ii. decrescenti[non consentito] valore residuo= tendenzialmente si identifica con il prezzo di vendita privo di plus-

minus valenze. Non tutti i beni a fecondità ripetuta sono soggetti ad ammortamento; ad esempio:

1. immobilizzazioni finanziarie 2. terreni 3. etc.

I beni a fecondità semplice sono soggetti a rapido consumo=> elementi dell’attivo circolante. Il loro costo interessa interamente il CE, corretto poi in funzione di rimanenze iniziali/finali(ove previsto). Per quanto riguarda le soc. di leasing, è necessario distinguere per chi sono destinate determinate immobilizzazioni(anche solo per distinguere, quali sono i beni usati dall’azienda e quali sono quelli invece dati in leasing alla clientela). All’interno delle immobilizzazioni esse vengono distinte tra; immobilizzazioni

I. immateriali II. materiali III. finanziarie.

In NI è necessario specificare i movimenti che hanno interessato le singole voci.

 

7. Immobilizzazioni immateriali. 

Esse sono la premessa per la creazione di valori; si distinguono in: I. costi d’impianto e di ampliamento II. costi di ricerca, sviluppo e pubblicità III. diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno IV. concessioni, licenze, marchi, e diritti simili V. avviamento VI. immobilizzazioni in corso e acconti VII. altre

I costi pluriennali in relazione agli investimenti immateriali si dividono in:

1. oneri pluriennali; composti da a. costi di impianto e ampliamento b. costi di ricerca, sviluppo e pubblicità

2. oneri per acquisizione di veri e propri beni immateriali; cioè: a. diritti di brevetto industriale, licenze, marchi b. etc.

3. costi di avviamento=> oneri sostenuti per l’acquisto di un’azienda. E’ inoltre possibile ridistinguere le immobilizzazioni immateriali secondo le loro peculiarità e quindi individuare quelle che:

sono oggetto di specifica tutela giuridica(es: brevetti)

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qualificano la l’azienda nei sui rapporti con l’ambiente esterno(es: spese di pubblicità)

sono finalizzate a creare nuove condizioni di economicità(ricerca e sviluppo). 1- costi d’impianto e di ampliamento: voce eterogenea, composta da:

a. oneri che si sostengono tendenzialmente alla costituzione della società; b. si possono sostenere nel corso della vita dell’azienda. Normalmente riguardano: spese professionali, oneri fiscali, etc.

E’ necessario specificare in NI la composizione della voce, le ragioni di iscrizione e i criteri d’ammortamento. 2a- Costi di ricerca, sviluppo:

a. Con ricerca e sviluppo si intende l’insieme delle attività tecnico scientifiche riguardanti:

i. Ricerca pura/di base=> progresso in conosc. Scientifiche. ii. Ricerca applicata=> potenziale utilizzazione economica dei risultati(unica

capitabilizzabile); iii. Sviluppo=> ottenimento di prodotti/servizi.

b. Viene indicato come valore, quello del progetto(che dev’esere ben definito. c. È necessario che il progetto sia giunto o possa ragionevolmente giungere a risultati

positivi, di valenza pluriennale=> utilità solo nell’esercizio? Costo d’esercizio. 2b- costi di pubblicità:

1- Costi pluriennali solo se hanno utilità pluriennale 2- I costi devono essere straordinari, altrimenti interessano totalmente il conto

economico. 3- NI riporta la composizione della voce(anche per costi di ricerca)

Il CC, riporta delle delle norme specifiche per individuare gli oneri pluriennali di costi di ric. E pubblic. e sono:

Consenso del collegio sindacale, ove esistente. Ammortamento < 5 anni Se le riserve < costi da ammortizzare=> no distribuzione dei dividendi.

3 - diritti di brevetto e utilizzazione delle opere d’ingegno: 1- Non ci sono vincoli particolari 2- Valore di bilancio=costo d’acquisto o di produzione interna all’azienda. 3- Non esiste limite massimo del periodo di ammortamento, la determinazione eprò

dev’essere effettuata nel rispetto dei vincoli di Economicità convenienza

4- I diritti di utilizzazione comprendono anche software(Acquistato o costruito intern.) 5- Il loro acquisto deve comportare la piena proprietà, altrimenti=> licenze.

4 – concessioni, licenze, marchi e diritti simili: Le concessioni derivano da atti della pubblica amministrazione per lo sfruttamento

di beni pubblici o gestione di servizi pubblici. Le licenze sono diritti di sfruttamento di brevetti/know-how di terzi Marchi sono diritti relativi ad emblemi/denominazioni che attestano la provenienza

dei prodotti/merci di un’impresa. La valutazione viene sempre fatta al costo corrisposto(d’acq. o di prod.) No periodo max. di ammortamento(Vedi brevetti)

5 – l’avviamento: 1- Componente esplicito del patrimonio aziendale=> rilevazione nelle immob. Imm.

solo con: a. l’acquisto d’azienda a titolo oneroso.

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b. Il conferimento c. Fusione d. Acquisto di partecipazioni.

2- Ha gli stessi vincoli dei costi di R&S e pubblicità, salvo: a. No Vincoli alla distribuzione dei dividendi b. No limite imposto, solo previsto in cinque anni; ciò è possibile solo se

i. è data motivazione in NI. ii. sia rispettata la possibilità di utilizzazione del bene.

6- immobilizzazioni in corso: riguarda l’organizzazione di beni immateriali/Diritti di cui non si ha ancora la

titolarità legale. 7- altre:

accoglie tutti i valori che non hanno allocazione nelle voci precedenti. non può accogliere altri valori, altrimenti=> falsamento dell’informazione. Potrebbe contenere le spese incrementative su beni di terzi, ma ciò avrebbe senso

solo per opere di manutenzione straordinaria/spese incrementative su beni di terzi*, essendo il bene non nostro. Le spese vengono sostenute su beni di terzi, ma è comunque necessario che figurino in imm. Immat; queste spese partecipano al processo di ammortamento senza alcun valor residuo e l’ammortamento deve essere ≤ periodo di locazione.

* queste ultime solo se non hanno una loro autonoma funzione(inseparabili dai beni cui si riferiscono.

Le voci delle immob. Immat. Devono essere espresse al netto del f.do amm. Ogni voce del bilancio contribuisce in modo diverso ed è regolata in modo diverso.? 7.2. Valutazione 7.2.1. Normativa civilistica Per la normativa tutte le immobilizzazioni, devono essere oggetto di ammortamento. Il legislatore in questo contesto, relativamente a quelle immateriali, ha:

I. Lasciato un certo margine di discrezionalità. II. Definito i tratti essenziali del processo valutativo. III. Formalizzato l’assenza di valore residuo=> costo del bene ÷ n. esercizi di ammort. IV. Stabilito un periodo di ammortamento ≤ 5 anni per:

a. Costi d’impianto e di ampliamento. b. Ricerca, sviluppo e pubblicità. Ciò anche per evitare l’iscrizione in bilancio di valori privi di effettivo riscontro(inoltre riesce difficile immaginare che dopo 5 anni tali beni possano avere ancora un valore residuo)

V. Ricordarto per diritti di brevetto, utilizzazione delle opere d’ingegno, concessioni, licenze, marchi e diritti simili, che la loro vita economica è legata alla vita del prodotto cui afferiscono=> dismissione non ha periodo standard.(il marchio coca-cola non poteva certo essere ammortizzato in un ottica di 5 anni o limiti similari)

VI. Determinato per l’avviamento, l’iscrizione in bilancio solo se è stato sostenuto un costo effettivo per la sua acquisizione=> concretezza e oggettività della sua esistenza e misurazione. E’ previsto un ammortamento ≥ di 5 anni, a patto che:

a. Ammort. ≤ periodo di presunta utilizzazione. b. Sia data informazione in NI di questa decisione.

VII. Ha imposto la svalutazione delle imm. se si registra una perdita duratura di valore, rispetto a quello in contabilità=> informativa in NI.

Per quanto riguarda la valutazione delle immobil. Immater.:

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Cost. imp. E ampl. e di R&S e pubbl. => nessun problema di valutazione(ammort in 5 anni, del costo sostenuti.

Per gli altri invece ha luogo un particolare processo di valutazione, il cui unico punto fisso è il costo.

7.2.2 Normativa fiscale. Il legislatore fiscale disciplina:

Processo di ammortamento Valutazione delle singole fattispecie delle imm.

Le quote di ammort. partecipano al ris. d'esercizio, ma la vita utile viene fissata con con criteri più rigidi/assoluti dal fisco; ossia:

I. Ammortamento di 3 anni per: Diritti di utilizzazione di opere di ingegno, brevetti industriali, processi, formule e informazioni relative ad esperienze acquisite in campo industriale/commerciale/scientifico.

II. Ammortamento di 10 anni per: Marchi d’impresa. Avviamento(come massimale, ma può variare al ribasso).

III. Ammortamento = a durata del contratto per: Diritti di concessione Altri diritti iscritti tra le attività

IV. Ammortizzabili nell’esercizio o in 5 anni: Spese per studi&ricerche(Quote costanti)

V. Ammortizzate in 5 anni: Spese di pubblicità&propaganda(quote costanti) Spese di rappresentanza(deducibili per 1/3 dell’ammontare) Spese d’impianto(quote costanti)

Possiamo evidenziare come per il fisco il valore da iscrivere in bilancio è dato da una semplice operazione aritmetica(no valutazioni basate su criteri più aziendali).

8. Immobilizzazioni materiali. 

8.1 Esposizione e contenuto. Le immobil. Materiali(BII) consistono in:

I. Terreni e fabbricati: accoglie: a. tutti i beni immobili civili/commerciali di proprietà dell’impresa b. valori accessori(come opere idrauliche fisse, infrastrutture, etc.)

II. Impianti e macchinario: vi rientrano a. tutti gli impianti generici/specifici non riconducibili a strutture di fabbricati b. Valori di pezzi di ricambio di entità non indifferente e di uso sporadico. c. Si distingue dall’attrezzatura in quanto

i. Sotto il profilo tecnico: ha sua autonomia di funzionamento ii. Sotto il profilo economico: ha un costo consistente relativamente alla

funzione svolta. III. Attrezz. Indust. e comm. : beni complementari/sussidiari a impianti e macchinari.

a. La loro vita normalmente < al ciclo di vita di un prodotto. b. La voce ricomprende:

i. Strumenti indispensabili per completare la capacità funzionale di impianti e macchinari

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ii. Attrezzi di laboratorio iii. Equipaggiamenti e ricambi iv. Attrezzature commerciali e di mensa

c. Il loro valore può variare, e può anche interessare un singolo esercizio. IV. Altri beni: comprende:

a. Mobili da ufficio b. Macchine elettriche/elettroniche da ufficio c. Automezzi d. Etc. Questa voce non è residuale, poiché comprende beni di comune riscontro in ogni azienda.

V. Immobilizzazioni in corso e acconti: ricomprende a. Costi sostenuti fino alla redazione del bil.(es: costruzioni in economia) b. Anticipi a fornitori per acq. di immobilizz.(questi sono crediti, ma si trovano

nelle immobilizzazioni proprio per seguire il criterio di destinazione) Concludendo: anche le immobil. Materiali devono esporre i valori al netto del f.do amm. 8.2. Valutazione 8.2.1. Normativa civilistica Le valutazioni su beni strumentali si basano su:

1. costo di acquisto 2. costo di produzione.

Tali costi non comprendono l’IVA, ma solo gli oneri accessori di diretta imputazione. Il costo di acquisto/produzione rappresenta solo un valore iniziale che muta in funzione di:

1. ammortamenti: è un costo di produzione di valenza pluriennale; esistono 3 scuole di pensiero in merito all’ammortamento:

a. Serve a misurare la progressiva perdita di utilità(o la convenienza residua) da parte del cespite, a causa del suo impiego nel processo produttivo. (finalità economiche)

b. Risponde ad esigenze contabili per la suddivisione di un costo pluriennale.(finalità contabili)

c. E’ un costo non misurato da una corrispondente variazione numeraria=> fonte di autofinanziamento.(finalità finanziarie.)

2. manutenzioni: possono essere di due tipi: a. ordinaria: di natura corrente;

i. servono a mantenere i bene in piena efficienza ii. sono programmabili iii. di competenza dell’esercizio

b. straordinaria: di natura eccezionale; i. servono a ripristinare la cap. produttiva ii. o per incrementare l’efficienza iii. o per prolungare la vita utile iv. non sono programmabili v. sono di competenza di più esercizi=> capitalizzazione

3. svalutazioni e rivalutazioni: servono a riconciliare il valore contabile con quello effettivo.

Nel processo di ammortamento è necessario considerare:

1. valore del bene da ammortizzare(costo di acq/prod-eventuale val. residuo)

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2. vita utile del bene Il valore residuo è il ricavo che si presume poter ottenere dalla vendita del bene una volta esaurita l’utilità dell’azienda nel bene stesso. E’ un valore certamente soggetto a mutamenti=> risultati non veritieri e corretti; per questo è necessaria una valutazione ponderata. La vita utile del bene è gravata da una serie di incertezze legate a una pluralità di fattori:

1. fisici: peculiarità tecniche del bene; incidono sulla vita in funzione dell’uso/delle condizioni ambientali/della manutenzione, etc.

2. economici: legati all’impiego economicamente conveniente del bene=> obsolescenza

a. tecnica: legata al progresso tecnologico b. commerciale: legata al funzionamento del bene e alla sua partecipazione

alla formazione del prodotto(sorge quando il mercato rifiuta il prodotto o disconosce le condizioni economiche con le quali il prodotto si era posto sul mercato)

L’obsolescenza=> grado di utilità del bene si riduce o addirittura scompare. 3. aziendali: definiti dalle impostazioni aziendali prese dal soggetto economico.

Conseguentemente possiamo affermare che non è possibile definire la vita utile di un bene a priori=> previsione, che non sempre è fondata, talvolta poiché dipendente da motivi extra-aziednali. Esistono 2 ordini di ipotesi:

bene non totalmente ammortizzato cessa di avere utilità=> costo residuo grava sull’esercizio.

Bene totalmente ammortizzato conserva utilità=> valore del bene coperto, diviene simbolico, per comunicare al lettore che quel bene ancora esiste.

Il processo di ammortamento inoltre può avvenire a quote:

1. costanti 2. crescenti 3. decrescenti Dipendente dal compilatore. Normalmente si usa quello a quote costanti(anche se il più inattendibile poiché è improbabile che in ogni esercizio il bene dia la medesima utilità).

-- In merito alla svalutazione, distinguiamo 2 tipologie di cause:

1. cause interne(errore di stima) 2. cause esterne(furto) Alla combinazione produttiva.

Tali cause devono essere durevoli nel tempo ed essere straordinarie per le ripercussioni economiche che comportano=> investimento non più coerente con le finalità d’impresa. La duratura perdita di valore del bene=> minor contributo che il bene potrà fornire. Ad ogni modo le svalutazioni implicano l’indicazione delle stesse in NI del motivo di tali operazioni dimostrando la durevolezza della perdita di valore. Se nel tempo viene meno il motivo della svalutazione=> venir meno della svalutazione=> rivalutazione. La rivalutazione è disciplinata in modo da limitare il valore massimo della rivalutazione; tale valore consiste nel val. di mercato.

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8.2. Normativa fiscale Questa si differenzia da quella civilistica per:

1. ammortamento, che viene calcolato tenendo conto che: a. non viene considerato alcun valore residuo; anche se però è permesso

dedurre dall’imponibile fiscale in valore residuo a cui si dismette il bene. Inoltre viene riconosciuta una minus/plusvalenza da alienazione al momento in cui si vende il bene.(se lo si riesce a vendere)

b. unico metodo di calcolo=> quote costanti. c. per ogni tipologia di bene strumentale/attività aziendale vengono stabiliti

dei coefficienti percentuali(aliquote) dal fisco con apposito decreto ministeriale=> massimali di deducibilità.

d. Le quote di ammortamento sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene; aliquota deducibile è dimezzata per l’esercizio di entrata in funzione.

e. Oltre all’ammortamento ordinario(quote costanti, aliquota dimezzata per il primo esercizio, sono stati individuati fiscalmente anche:

i. Ammortamento anticipato=> raddoppio delle aliquote deducibili per i primi 3 esercizi=> vita fiscale del bene più breve. Serve a venire in contro alle esigenze di obsolescenza tecnologica delle imprese.

Eventuali utili risultanti da l’utilizzo di questo ammortamento devono essere accantonati a riserva=> no distribuzione

ii. Ammortamento accelerato: ammortamento pari all’effettivo consumo del bene=> ammortamento superiore a quello ordinario. Dev’essere dimostrato per essere riconosciuto; presuppone un utilizzo più intenso di quello ritenuto “normale” fiscalmente.

2. la manutenzione si diversifica da quella prevista civilisticamente per: a. trattamento dei costi di manut. Ordinaria: deducibili solo per 5% del costo

complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultanti all’inizio dell’esercizio nel registro dei cespiti ammortizzabili.

b. Se il limite precedente viene superato può essere dedotto in quote costanti nei 5 esercizi successivi.

9. Particolari fattispecie di beni 

strumentali 

9.1. Beni detenuti in locazione finanziaria Il contratto di leasing non è disciplinato direttamente dalla normativa civilistica=> difficoltà di contabilizzazione; esistono 2 correnti di pensiero in merito:

1. una considera il patrimonio d’impresa come insieme di beni disponibili per l’azienda.

2. l’altra considera il patrimonio d’impresa formato solo dall’insieme dei beni di proprietà.

Il leasing è un contratto di locazione finanziaria=> azienda acquisisce il diritto d’uso di n bene strumentale, con l’obbligo di corrispondere dei canoni periodici. Normalmente al termine di questo rapporto è previsto il pagamento di una somma che permette di ottenere la proprietà del bene(Riscatto).

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La prima corrente di pensiero aderisce al principio contabile internazionale n.17; per essi l’iscrizione in bilancio ha alcune caratteristiche:

1. stipula del contratto: interessa sia attività(immobil. Mater.) che le passività(debiti v/soc di leasing)

2. valore in bilancio- contributi & crediti per imposte spettanti al locatore= valore normale dei beni in locazione; se così non fosse si utilizza il valore attuale del contratto.

3. il valore attuale viene calcolato mediante il tasso di interesse praticato dalla soc. di leasing(Che può essere anche quello relativo all’ottenimento di un mutuo.).

4. l’importo dei canoni(Ad ogni corresponsione) viene suddiviso in due valori: a. valore relativo al debito v/soc. di leasing(diminuzione di passività) b. valore relativo agli oneri finanziari(interessi)

5. l’iscrizione del bene tra le immob. Mat. => processo di ammortamento. Per la seconda scuola di pensiero(solo proprietà), il bene non può essere iscritto in contabilità => uso dei sistemi ausiliari di scrittura; ossia il sistema degli impegni=> uso dei conti d’ordine(che riportano l’impegno contrattuale e successivamente il valore residuo dà corrispondere). I canoni pagati=> costi d’esercizio. Gli impegni non risultati dallo SP e la composizione e natura dei conti d’ordine devono essere esplicitati in NI. In conclusione, i beni ottenuti mediante contratti di locazione finanziaria non possono essere iscritti in SP; potranno esservi solo dopo aver esercitato il diritto di riscatto=> patrimonio dell’azienda non composto da beni disponibili. I sostenitori della prima linea di pensiero asserisconoche il bilancio non comprende solo beni di proprietà dell’azienda, come beni acquistati con il patto di “riserva di proprietà”, gli oneri pluriennali capitalizzati, ratei e risconti. Ma tali motivazioni non sono condivisibili poiché:

1. L’acquisto con riserva di prop.=> contratto di compravendita ≠ contratto di leasing la riserve di proprietà è una forma di garanzia per salvaguardare le ragioni del venditore.

2. Gli oneri pluriennali capitalizzati: interessano le imm. immat. e corrispondono a somme effettivamente erogate in funzione di una utilità. Per i beni materiali la questione non si pone in nessun modo.

3. Ratei-risconti, sono dei valori numerari&economici; esprimono solo dei diritti dell’azienda e non si riferiscono a beni materiali.

E’ vero però che lo IASB stabilisce che i beni in leasing nelle attività=> rispetto del postulato della prevalenza della sostanza sulla forma=> se si è ragionevolmente certi di acquisire il bene a scadenza=> è possibile iscrivere il bene in SP. Esistono varie tipologie di leasing; le principali sono:

1. leasing operativo: 2. leasing finanziario; il riscatto è previsto normalmente solo in questa opzione.

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Inserire nel patrimonio aziendale, beni di cui si ha solo la disponibilità non è compatibile con:

rappresentazione veritiera e corretta della realtà aziendale. l’iscrizione nel bil. delle immob. al costo di acq/produzione. I criteri di prudenza e correttezza.

La problematica viene infine risolta dal D.Lgs. 06/2003 => conferma che il patr. az. dev'essere composto solo dai beni di proprietà; impone inoltre informativa molto articolata e dettagliata. 9.2. beni gratuitamente devolvibili I BGD sono beni strumentali; le società che operano in regime di concessione, si obbligano a trasferire gratuitamente all’ente concedente, al termine della concessione, i beni strumentali costituenti impianti fissi. Il legislatore non ha regolamentato questa fattispecie in modo esplicito. La devoluzione gratuita comporta conseguenze finanziarie rilevanti=> copertura dell’investimento con:

1. capitale sociale 2. capitale di debito a lungo termine.

Alla fine della concessione si restringerà il patrimonio, poiché viene meno un componente attivo. Le società concessionarie effettuano quindi 2 tipi di ammortamento:

1. economico: si rifà all’utilizzo dei beni medesimi 2. finanziario: si rifà all’entità monetaria assorbita.

In merito ai BGD è necessario distinguere 2 fattispecie:

1. devoluzione con vita utile > durata della concessione 2. devoluzione con vita utile < durata della concessione

Nel primo caso al termine della concessione, il bene presenta ancora un certo grado di funzionalità=> ammort. Finanziario non può aggiungersi a quello economico; quest’ultimo grava nei vari esercizi, per una quota maggiore alla reale vita utile. L’Ammort. Economico quindi ricomprende quello finanziario, sostituendosi ad esso=> capacità di fronteggiare anche la perdita dovuta alla devoluzione gratuita. Inoltre è necessario tenere conto delle spese di manutenzione da effettuare; poiché i beni dovranno essere devoluti in buono stato. Nel secondo caso invece, per il recupero del capitale investito, dobbiamo considerare:

la devoluzione gratuita ma anche il fatto che durante la concessione i beni devono essere rinnovati(1 o

più volte) Ciò impone 3 ordini di accantonamenti

1. relativo all’usura tecnico-economica dei beni. 2. relativo al regime contrattuale in cui quei beni si pongono. 3. relativo alla manutenzione e rinnovamento dei beni gratuitamente

devolvibili.

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Ecco che si realizzano quindi:

ammortamento economico; reintegra i capitali consumati dallo svolgimento dell’attività.

Ammortamento finanziario; copre la perdita che si subisce per la devoluzione gratuita.

Questi diminuiscono il valore di bilancio dei BGD; tali accantonamenti andranno in B10 per gli ammort. e in B13 per le spese di manut. (in CE) Hanno specifica contro partita in B3 nei fondi rischi e oneri. I BGD rientrano nelle immobilizzazioni mater(BII) alla sottovoce “altri beni” per dare informativa immediata, da non dover dedurre in NI. Secondo il legislatore fiscale: l’ammortamento finanziario è un costo solo se sostituisce quello economico[ergo o l’uno o l’altro in deduzione]; anche se sembra consideri solo il caso di:(vita utile > concessione). La normativa fiscale riconosce l’uso del fondo accantonamenti per la manutenzione, ma nel limite di deducibilità pari al 5% del costo; quando tale fondo raggiunge l’ammontare complessivo delle spese sostenute negli ultimi 2 esercizi=> indeducibile.

10. Immobilizzazioni finanziarie. 

10.1. Esposizione e contenuto. Le immobilizzazioni finanziarie(BIII) comprendono:

1. partecipazioni in: a. imprese controllate b. collegate c. controllanti d. altre imprese

2. crediti in: v/imprese controllate v/imprese collegate v/imprese controllanti v/altri

3. titoli 4. azioni proprie che costituiscono investimenti duraturi.

Le partecipazioni sono quote di capitale di rischio di altre aziende(azioni/quote) I crediti sono operazioni di natura finanziaria che rappresentano un diritto alla

riscossione di una determinata somma. I titoli sono titoli di debito, emessi da :

o Stato o Enti o Società

Attestano un credito.

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Le società controllate, sono quelle società in cui: 1. un’altra società possiede la maggioranza dei voti esercitabili. 2. un’altra società, dispone di voti sufficienti da esercitare un’influenza dominante. 3. un’altra società, esercita un’influenza dominante in conseguenza di particolari

vincoli contrattuali. Le società collegate, sono quelle società in cui: è possibile esercitare un’influenza notevole=> quando può essere esercitato il 20% dei voti, o il 10% per le soc. quotate in borsa. Le partecipazioni in società controllanti sono utili per il completamento dell’informativa; tali partecipazioni possono essere acquistate solo entro il limite:

1. degli utili distribuibili. 2. o delle riserve disponibili e esistenti. Tale ammontare indica quale parte del capitale proprio è indisponibile per la società.

Le partecipazioni in altre imprese, sono partecipazioni in imprese né controllate né collegate.

Le partecipazioni possono riguardare anche: 1. versamenti per aumenti di capitale. 2. versamenti per la copertura di perdite. Questi versamenti possono costituire:

ulteriori sottovoci delle voci già contenute nello schema. Una voce aggiuntiva chiamata “versamenti in c/partecipazioni”

Le partecipazioni sono immobilizzazioni in quanto sono destinate a rimanere durevolmente nell’azienda, in quanto strumentali all’esercizio della propria attività(criterio di destinazione). Ove le partecipazioni siano destinate per la vendita nel breve=> allocazione nell’attivo circolante con adeguata informativa in NI. In essa va riportato l’elenco delle partecipazioni in imprese

1. controllate 2. collegate Indicando per ognuna:

denominazione. sede. capitale. importo del PN. utile/perdita dell’ultimo esercizio. quota posseduta. valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito.

NB: le partecipazioni vanno esposte al netto delle relative svalutazioni. I crediti che si trovano in BIII, sono crediti che riguardano un orizzonte temporale di medio-lungo termine. Notiamo quindi una incoerenza, in quanto un credito a medio-lungo termine(normalmente) si compone di:

1. una parte con scadenza > dell’anno => credito a medio-lungo 2. una parte con scadenza ≤ all’anno => credito a breve Quest’ultima parte quindi dovrebbe trovarsi nell’attivo circolante.

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Tale incoerenza viene attenuata dalla specificazione(nei crediti delle immob.) dei crediti con scadenze superiori/inferiori all’esercizio successivo; ma è ovvio che si tratta solo di un palliativo. Altra distorsione si ha per il fatto che nelle immob. finanz. Son destinati SOLO i crediti di finanziamento a medio-lungo termine; mentre:

1. crediti a breve 2. crediti a medio-lungo aventi natura diversa da quella finanziaria(Es: crediti

commerciali) Sono destinati all’attivo circolante.

Natura e durata quindi assumono significati non contrastanti nell’attivo, anche se la natura rimane preminente rispetto alla durata in caso di contrasto(si evidenzia nella suddivisione tra crediti con scadenza entro l’esercizio e cred. con scad. oltre l’esercizio). Se i crediti sono v/società controllate/collegate/controllanti e sono crediti che hanno lo scopo di finanziarie durevolmente questi soggetti=> classificazione in BIII 2) a/b/c. La sottovoce d(v/altri) accoglie:

1. crediti di finanziamento v/ società non controllate/collegate. 2. crediti di finanziamento v/soggetti con i quali non esiste alcun rapporto di

partecipazione. 3. tutti quei crediti imputabili per l’effettuazione di depositi cauzionali.

Per quanto riguarda BIII 3)(altri titoli), questa voce contiene:

a. titoli diversi da partecipazioni in: i. imprese controllate ii. imprese collegate iii. imprese controllanti iv. altre imprese

b. che hanno lo scopo di essere detenuti per un lungo periodo di tempo. Es: obbligazioni/titoli di stato o quote di fondi comuni o certificati immobiliari, etc.

BIII 4)(Azioni proprie); in merito ad esse c’è solo da specificare che la loro iscrizione in bilancio=> contropartita in una specifica riserva(detta riserva azioni proprie). 10.2. Valutazione 10.2.1. Normativa civilistica Le immobil. fin. sono valutate in base alla loro natura e alla funzione che svolgono nell’azienda. Nel proc. di valutaz. le partecipazioni in genere sono distinte da quelle verso imprese collegate/controllate. Il criterio base per titoli e partecipazioni è quello del costo d’acquisto comprensivo di oneri accessori di diretta imputazione. Si potrebbe utilizzare come criterio anche il valore di presumibile realizzo, per partecipazioni e titoli; tale valore però non risolta né opportuno né compatibile con la normativa, in quanto risente delle fluttuazioni di mercato(il costo di acquisto invece rimane rigido, poiché esprime il valore in normali condizioni di mercato).

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Le svalutazioni sono realizzabili solo se durature=> adozione del valore di realizzo se più basso e solo se duraturo. (Tali considerazioni vengono fatte in data di chiusura dell’esercizio) Non viene però data una definizione di “durevolezza” dal legislatore. I criteri individuati dalla prassi sono 2 per l’individuazione della durevolezza:

1. si ha quando la causa che giustifica la svalutazione risulta permanente. 2. si ha quando esistono ragioni economi che di particolare gravità.

Ciò implica che

1. per i titoli è necessario analizzare le condizioni economiche dell’emittente. 2. Per le partecipazioni è necessario considerare la composizione e l’integrità del PN

della società oggetto di partecipazione. NB): se vengono meno i motivi della rettifica essa non può essere mantenuta in bilancio. NB 2): Il costo di acquisto originario di una partecipazione può essere incrementato soltanto in correlazione ad aumenti di capitale sociale a titolo oneroso. Le partecipazioni possono essere valutate:

1. al costo di acquisto 2. ma anche secondo il metodo del patrimonio netto=> in bilancio il valore nominale

della frazione di PN che rappresentano. (Risulta più corretto e meno approssimativo, poiché correlato all’entità del PN e alla sua redditività=> traslazione degli effetti della gestione che influenzano il PN della partecipata)

La scelta è libera da parte del compilatore; a patto che non comprometta i principi di veridicità e correttezza. NB: Il metodo del patrimonio netto => modificazioni del costo originario, in funzione di:

1. quota di utili/perdite di competenza della soc. partecipante 2. variazioni del PN della società partecipata.

Si ottengono quindi gli effetti del consolidamento sintetico1=> effetti simili a quelli che si ottengono con la compilazione del bilancio consolidato(tecnica del consolidamento integrale); L’uso del metodo del patrimonio netto segue 4 fasi:

1. rilevazione, nel bil. della soc. partecipata del valore contabile del PN 2. rettifica di tale valore 3. calcolo, su tale valore, della quota di partecipazione 4. confronto tra costo di acq, con valore contabile rettificato.

1Consolidamento Integrale= si sostituisce il valore della partecipazione, nel bilancio della soc. partecipante, con attività/passività della società partecipata. Consolidamento sintetico= val. della partecipazione sostituito con val. della frazione di PN.

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Le rettifiche di valore sono correlate a: 1. distribuzione dei dividendi 2. osservanza dei principi di redazione del bilancio consolidato 3. rispetto di

a. clausole generali b. e principi di reazione del bil. d’eserc.

4. variazioni del capitale proprio della società partecipata

I motivo: la distribuzione di dividendi=> riduzione del PN. II motivo: il risultato d’esercizio della società partecipata dev’essere depurato da eventuali utili/perdite della società partecipante, in modo che non vi siano correlazioni per una corretta contabilizzazione. III motivo: clausole generali e principi di redazione del bilancio disattesi=> necessità di adattare i valori secondo clausole e principi disattesi.(è il caso delle società extra-europee) IV motivo: la composizione del PN varia anche a causa di operazioni sul capitale; operazioni che possono essere:

1. incrementative; determinate da: a. aumenti di capitale sociale a titolo oneroso sottoscritti dalla soc.

partecipante.* b. versamenti effettuati a copertura di perdite.* c. Rivalutazioni(variazione virtuale).

2. decrementative; determinate da a. aumenti di capitale sociale non sottoscritti dalla società partecipante.* b. Rimborsi di capitale sociale in esubero* c. Svalutazioni(variazione virtuale)

*variazione=> movimenti di denaro. Identificare le cause di variazione del PN diviene la fase più significativa dell’applicazione del metodo del PN. Per ciò che concerne il confronto costo di acquisto – frazione di PN esso è necessario al momento della prima iscrizione del valore in bilancio=> 2 possibili ipotesi:

1. valori coincidono=> nessuna considerazione particolare. 2. valori non coincidono; ciò a sua volta comporta 2 possibilità:

a. costo di acq. < alla frazione di PN. La differenza è iscritta in una riserva speciale non distribuibile denominata “riserva per plusvalori di partecipazioni acquisite”

b. costo di acq. > alla frazione di PN. Si va ad analizzare la causa della differenza. Essa può essere dovuta a:

i. maggior valore attuale di specifici beni (es: terreni, fabbricati, etc.). ii. esistenza di un avviamento. iii. Errore di valutazione in sede di acquisto della partecipazione.

Nelle prime 2 ipotesi il maggior costo della partecipazione viene iscritta nell’attivo dello SP=> informazione in NI(motivazioni e natura economica della differenza); tale differenza verrà poi ammortizzata nei successivi esercizi. L’ammortamento è diverso a seconda che sia l’una o l’altra ipotesi. Nell’ultimo caso, errore di valutazione=> svalutazione del costo sopportato.

Per ciò che concerne i crediti, essi devono essre valutati al valore nominale; svalutazione si effettua solo nel caso in cui si abbia relativa certezza che il debitore non adempirà.

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In merito alle azioni proprie, esse sono valutate al costo di acquisto(sempre > al valore nominale) 10.2.2. Aspetto contabile L’iscrizione in bilancio secondo il costo di acquisto si concretizza in una semplice scrittura: |Partecipazioni | x | | |Banca c/c | | x | Tale costo può essere soggetto a svalutazioni e ripristini; Le svalutazioni consistono=> minor valore duraturo nel tempo: |Svalutazioni partecipazioni (D 19 a) CE) | x | | |Partecipazioni | | x | I ripristini => venir meno dei presupposti che hanno causato la svalutazione. |Partecipazioni | x | | |Rivalutazioni partecipazioni (D 18 a) CE) | | x | Il metodo del PN => valori di 2 bilanci sempre diversi; implicano quindi:

1. plusvalenze=> iscrizione in SP con accantonamento a riserva indisponibile. 2. o minusvalenze=> iscrizione in CE[D19 a)] Tale differenza è effettuata nel rispetto del principio di prudenza.

Contabilmente il primo caso si registra così: |Partecipazioni | x | | |Riserva non distribuibile | | x | La riserva viene usata per

1. rendere visibile il fenomeno di incremento del valore della partecipazione. 2. conservare l’integrità del capitale sociale.

Il secondo caso invece si registra come segue: |Svalutazioni partecipazioni | x | | |Riserva non distribuibile | | x | Nel caso di distribuzione utili il valore della partecipazioni scenderà, rispettivamente secondo 2 fattispecie diverse: I° caso: |banca c/c | x | | |Partecipazioni | | x | II° caso: |riserva non distribuibile | x | | |riserva disponibile | | x | Esiste un’alternativa data dall’utilizzo di 2 componenti di reddito(una positiva e l’altra negativa) che comportano: |Banca c/c | 100 | | |Proventi da partecipazioni(C 15) | | 100 | |Svalutazioni partecipazioni(D 19 a) ) | 100 | | |partecipazioni | | 100 | |Riserva non distribuibile | 100 | | |riserva disponibile | | 100 |

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In caso di perdita: | svalutazioni partecipazioni | x | | |partecipazioni | | x | |ris. Non distribuibile | x | | |ris. Disponibile | | x | In caso d perdite la riserva derivante da plusvalenza può essere usata per coprire tali perdite. |ris. Non distribuibile | x | | |perdita d’esercizio | | x | Oppure: |ris. Non distribuibile | x | | |perdita degli es. precedenti | | x | La vendita di partecipazioni di:

1. attivo immobilizzato=> plus/minusvalenze 2. attivo circolante=> ricavi

10.2.3. Normativa fiscale. Per ciò che concerne la valutazione al costo di acquisto non cambia niente. Per ciò che riguarda invece il metodo del PN c’è un’unica dissonanza; essa riguarda la contabilizzazione della differenza tra costo di acq. e val. contabile netto rettificato del titolo partecipativo(con costo di acq. > val. contabile… ) Il legislatore fiscale infatti non riconosce tale differenza=> no costi derivanti dalle quote di ammortamento. In caso di differenza da errore di valutazione=> svalutazione derivante non è componente negativo dell’imponibile fiscale. Inoltre per la determinazione delle plusvalenze a seguito di alienazione di titoli, si fa riferimento a:

costo di acquisto corrispettivo della vendita.

Per le minusvalenze invece si fa riferimento a:

costo di acquisto media dei prezzi negli ultimi 6 mesi per i titoli negoziati su mercati regolamentati

italiani o esteri.

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11. L’attivo circolante. 

L’attivo circolante si compone di 4 voci: I. Rimanenze II. Crediti III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni IV. Disponibilità liquide

La detenzione di tali elementi si caratterizza per la mancanza del carattere di durevolezza.

La dottrina dentro questa macroclasse individua i beni liquidi o che diventeranno tali entro breve termine(< all’anno)

La prospettiva legislativa dentro questa macroclasse comprende anche valori con scadenze più lontane(particolare riferimento ai crediti commerciali).

Quest’ultima prospettiva l’abbiamo già analizzata nei precedenti capitoli; è utile però evidenziare che l’attivo circolante, sotto tali considerazioni, raffigura le risorse che potrà ottenere in seguito all’attività svolta, indipendentemente dalle scadenze temporali=> effetti negativi sull’informativa di bilancio, poiché non permette di evidenziare in odo immediato la situazione finanziaria dell’azienda(per questa sarà necessaria la riclassificazione di bilancio) NB: i beni iscritti nell’attivo circolante devono essere riportati al netto delle rettifiche di valore.

12. Le rimanenze. 

Costituiscono la prima classe dell’attivo e si distinguono in: 1. materie prime, sussidiarie e di consumo 2. prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 3. lavori in corso su ordinazione 4. prodotti finiti e merci 5. acconti

NB: si evidenzia una precisa classificazione qualitativa del magazzino. Tale approccio non trova sempre riscontro, specie per la voce 2 e 4. - I prodotti in corso di lavorazione sono beni costituiti da:

materiali parti e simili. Di cui ancora non è ultimata la lavorazione=> valore astratto.

- I semilavorati, sono parti destinate:

o alla composizione del prodotto finito o e alla vendita Possiedono identità fisica e contabile ben precisa.

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- Prodotti finiti e merci, sono manufatti dell’impresa e prodotti acquistati per la rivendita. o I prodotti finiti caratterizzano le aziende industriali

Variazione=> variazione nella formazione del “Valore della produzione”( Macroclasse A del CE)

o Le merci caratterizzano le aziende mercantili Variazione=> variazionie nel “Costo della produzione”(macroclass. B)

Entrambi sono destinati alla commercializzazione Entrambi in un’unica voce=> danno all’informativa nel caso di imprese sia industriali che mercantili.

Le rimanenze quindi comprendono solo i beni di proprietà dell’azienda; di questi alcuni possono avere la sola funzione di essere inglobati nel valore dei prodotti(Es: imballaggi). Il valore delle rimanenze deve apparire al netto delle svalutazioni delle stesse. NB: le svalutazioni possono essere effettuate solo se è presente una duratura perdita di valore. - i lavori in corso su ordinazione si riferiscono a:

- Grandi commesse - Normalmente di lunga durata. - Ordinate sulla base di specifici contratti d’appalto. - Possono essere oggetto di rettifica per

o Svalutazioni. o Possibili perdite. o Acconti. o Fatturazioni anche a titolo provvisorio.

Tali lavorazioni fanno parte dell’attivo circolante proprio per la loro attitudine a trasformarsi in denaro entro beve tempo. - gli acconti sono somme anticipate a terzi per forniture o servizi da ricevere=> espressione di un credito.

- Sono compresi nell’attivo circolante dal legislatore perché effettuati per acquisti di beni circolanti; ma tali valori sono puramente numerari, non economici(come il resto delle rimanenze)=> difficoltà di comprensione anche per lettori esperti.

12.2. Valutazione. 12.2.1. Aspetti generali. Per effettuare la valutazione è necessario conoscere gli andamenti economici dell’impresa, durante lo svolgimento della sua vita. Per questo la gestione aziendale viene divisa in periodi amministrativi=> determinazione delle grandezze economiche su basi soggettive e discrezionali => problema di suddivisione del risultato di competenza di ogni esercizio.

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La dottrina a riguardo usa 3 diverse impostazioni concettuali: 1. rinvio al futuro di costi sostenuti nell’esercizio in chiusura;

a. alternativa più prudente b. rimanenze= valori non utilizzati nell’esercizio in chiusura(valutati al costo di

acquisto) 2. anticipazione all’esercizio in chiusura di ricavi futuri

a. presupposto: alcune rimanenze hanno già subito il processo di trasformazione

b. rimanenze che hanno già subito la trasformazione hanno anche generato ricavi(valutazione uniformata ai futuri prezzi di vendita)

3. suddivisione tra 2 successivi esercizi, dl risultato in corso di formazione: a. impostazione di maggiore successo b. comporta difficoltà di misurazione determinate da:

i. congetture sui futuri realizzi ii. difficoltà di determinazione della quota di competenza dell’esercizio

a causa di impossibilità di associare i prezzi di vendita ai singoli acquisiti=> quindi ai singoli costi.(una volta nel magazzino i beni perdono la loro identità fisica.)

Appare quindi evidente la sua irrealizzabilità. Per la valutazione delle rimanenze la dottrina ha elaborato diversi metodi:

1. prezzo corrente; rilevato alla chiusura dell’esercizio. 2. prezzo di effettivo realizzo futuro; congetturato alla data di chiusura dell’es. 3. costo di acquisto; desumibile direttamente/indirettamente dalla contabilità. 4. valore intermedio; tra costo di acquisto e il valore di presuto realizzo.

1)valore corrente; ha caratterizzato epoche passate, ma si considera superato=> immissione in bilancio di risultati positivi solo sperati e non effettivi=> infrazione del principio di prudenza. 2) prezzo di effettivo futuro realizzo; si caratterizza per essere laborioso ed incerto perché considera la natura delle rimanenze, l’evolversi dei mercati, quelli dei prezzi, etc. 3) costo di acquisto; criterio tipicamente:

a) prudente. b) accolto dal legislatore comunitario=> si ritrova nei principi contabili

nazionali/internazionali. c) Rimanda nel tempo la rilevazione dell’utile non ottemperando al criterio di

competenza. d) Può essere superiore al valore di mercato=> adattamento del valore con

segnalazione della perdita. L’articolo 2426 del cc. Al punto 9 recita: Rimanenze,titoli e attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto/produzione calcolato al valore di realizzazione riconoscibile dall’andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione. Questa impostazione è in linea con i principi di prudenza e competenza=> differenza costituisce una perdita imputata all’esercizio. Se invece riportassimo in bilancio solo il maggior valore dei due=> utile sperato => contrario al principio di prudenza.

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12.2.2. I beni fungibili Per la gestione delle singole tipologie di beni che formano le rimanenze sarebbe necessario individuare lo specifico costo di acquisto di produzione e il valore di presunto realizzo per ognuno di essi. Il problema è che raramente questi elementi sono desumibili contemporaneamente, per questo materie prime, sussidiarie di consumo e merci, sono beni che perdono la loro iindividualità divenendo un unico bene=> il magazzino. Il magazzino però è un bene dinamico, sottoposto a continue movimentazioni=> necessità di criteri convenzionali per la valutazione dei beni. Per questo esistono 3 metodi di calcolo del costo: 1) Media ponderata: valore della giacenza dei beni= media dei prezzi di acquisto

sostenuti dall’azienda nel periodo amministrativo= [prezzo di acquisto(n) x q.ta(n)+ prezzo di acquisto(n+1) x q.ta(n+1)…]

[q.ta(n)+qta(n+1)…]

2) FIFO(First in, First Out)=> I primi beni entrati sono considerati i primi ad uscire=> prezzi più recenti. In regime di prezzi crescenti => sopravalutazione del magazzino.

3) Lifo (Last in, First Out)=> gli ultimi beni entrati sono considerati i primi ad uscire => prezzi più vecchi. In regime di prezzi crescenti=> sotto valutazione del magazzino.

Schema di riepilogo:

Vedi esempi pagina 210-211 Tali metodi sono utilizzati sono utilizzati solo quando mancano metodologie precise di calcolo e solo per quanto riguarda i beni fungibili. E’ possibile scegliere liberamente tra questi 3 metodi e sulla scelta di essi incidono: 1) Il grado di obsolescenza 2) La dinamica ambientale 3) E altri fattori minori. NB: quando ci sono differenze rilevanti tra l’applicazione dei diversi metodi=> informazione in NI Esistono anche altri metodi di valutazione: 1) Metodo dei costi standard=> utilizzo di un valore unitario standard predeterminato.

Facilita il controllo di gestione e concorre a perseguire le strategie interne d’azienda. Tale metodo però non può essere accettato per le valutazioni di bilancio, tant’è che non è previsto dal legislatore.

2) Metodo del prezzo al dettaglio=> riguarda i beni per la vendita al dettaglio; tali rimanenze sono valutate secondo il costo d’acquisto, ricavati dai prezzi di vendita, depurati dalla percentuale di ricarico. Questo metodo è consentito dal legislatore per la valutazione, assieme a LIFO, FIFO e costo medio ponderato.

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Valore di realizzazione= grado di utilità che il bene ha per l’azienda dalla possibile vendita dello stesso.(uso quindi del prezzo di mercato) Valore normale= media dei prezzi di mercato. 1.2.2.3 Prodotti finiti, prodotti in corso di lavorazione e semilavorati. Tra le rimanenze troviamo anche suddetti beni; questi beni si caratterizzano perché è possibile ricavarne il costo di produzione. Si può usare solo il costo di produzione per effettuare la valutazione su questi beni. Costo di produzione= costi diretti + costi indiretti. Talvolta si considera il costo di produzione composto solo dai costi diretti, in quanto questi non sono soggetti a valutazioni discrezionali e sono l’unico elemento certo del risultato ciò comporta: 1) perdita di soggettività informazione=> significato del bilancio falsato 2) sottovalutazione delle rimanenze dei prod. Finiti, incorso di lavorazione e semilavorati. Il legislatore non pone dei paletti, dando la possibilità di usare entrambe le concezioni di costo di produzione. Se si usa la prima concezione è necessario stabilire: 1) quali costi indiretti sono imputabili al prodotto=> solo costi di natura industriale(no costi

di amministrazione/distribuzione) 2) come individuare la quota di costi indiretti da imputare=> solo costi indiretti che

hanno contribuito a formare i beni oggetto di valutazione(in relazione allo stadio di lavorazione raggiunto).

A livello fiscale non si registrano particolari differenze. 1.2.2.4. Lavori in corso su ordinazione. Tali lavori riguardano la fabbricazione di beni con ciclo economico-tecnico di durata superiore a quella del singolo periodo amministrativo; tali lavorazioni le evidenziamo in imprese che attuano grandi commesse. Il principio contabile 23 formalizza che: 1) i lav. In corso di ordinaz. Costituiscono una specifica commessa/richiesta dal

committente. 2) La durata del ciclo economico-tecnico è superiore a quella di un periodo

amministrativo. 3) L’oggetto dell’ordine è unico anche se frazionato in più parti. Per la loro valutazione la dottrina individua 2 criteri: 1) Costo sostenuto=> risultato imputabile alla lavorazione è interamente rilevato nel

periodo in cui si conclude la commessa; ciò implica a) Rispetto del principio di prudenza b) Infrazione del principio di competenza. c) Minor valore delle rimanenze d) Non tiene conto del fatto che la vendita non è aleatoria poiché esiste un contratto

che indica il margine attribuibile alla lavorazione. 2) Corrispettivo maturato=> valutazione in funzione del ricavo=> distribuire il risultato

economico ascrivibile alla commessa nell’ambito dell’intero periodo di produzione; ciò comporta: a) Innegabile razionalità economica =>valutazione più equilibrata rispetto al primo

principio.

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b) Valutazione non agevole e frequente applicazione dei cosiddetti “stati di avanzamento” la cui determinazione non è sempre immediata e oggettiva.

Anche il legislatore definisce lo stato di avanzamento come indispensabile, nonostante lasci la libertà di scegliere tra i 2 criteri; la norma ad ogni modo rimane generica, poiché parla di “determinazione secondo ragionevole certezza” ma non indica come pervenire tale certezza. Tale lacuna viene colmata dal princ. cont. 23=> uso di due possibili criteri di contabilizzazione delle commesse a lungo termine. 1) Percentuale di completamento o lo stato di avanzamento.(correlata con il criterio del

corrispettivo maturato.) 2) La commessa completata o il contratto completato.(correlato con costo sostenuto) Nel primo caso, il corrispettivo pattuito viene distribuito negli esercizi della lavorazione; tale corrispettivo è definito dal contratto e il suo pagamento è correlato alle percentuali di completamento del lavoro. Nel secondo caso invece, l’intero utile viene rinviato all’esercizio in cui si completa la commessa. (Vedi esempi di pagina 223-225) Il legislatore fiscale ammette entrambe le metodologie, anche se esplicita i termini di 1) “corrispettivi liquidati” ; essi inoltre vengono accostati alla parte di opere,forniture e

servizi coperta da stati di avanzamento. 2) e “corrispettivi pattuiti”; essi vengono correlati alla commissione completata.

13. I crediti, le attività finanziarie e le 

disponibilità liquide. 

13.1 esposizione e contenuto I crediti (Classe II dell’attivo circolante) si compongono di crediti: 1) v/clienti 2) v/imprese controllate 3) v/imprese collegate 4) v/controllanti 4-bis) crediti tributari 4-ter) imposte anticipate 5) v/altri III – attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni; la classe si compone delle seguenti voci: partecipazioni in imprese controllate partecipazioni in imprese collegate partecipazioni in imprese controllanti altre partecipazioni azioni proprie altri titoli

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IV- disponibilità liquide; tale classe si compone di: 1) depositi bancari e postali 2) assegni 3) denaro e valori in cassa 13.1.1. I crediti. In questa classe individuiamo crediti a breve, ma anche a medio lungo termine. Per i crediti v/imprese controllate/collegate, tale durata viene definita dalle indicazioni contrattuali del rapporto di credito. Per crediti v/altri ci si basa sull’effettiva riscuotibilità, stabilità al momento della stipula del rapporto. I crediti dell’attivo circolante si compongono principalmente di crediti commerciali; si trovano nella voce C II 1)crediti v/clienti. Il legislatore inoltre considera solo la natura del credito; indifferente se il credito è rappresentato o meno da titoli=> nessuna voce per cambiali attive(comprese in C II 1) Nella medesima voce si trovano anche i valori derivanti a tali crediti(Es: interessi di mora) I crediti v/cli devono essere iscritti al netto delle svalutazioni=> rappresentazione del ragionevole grado di riscuotibilità. I crediti ceduti a terzi con clausola pro-solvendo non appaiono nell’attivo circolante=> essi si trovano bensì in conti d’ordine, poiché esprimono il rischio a cui la società è esposta nei confronti del cessionario per il buon fine dei crediti. I crediti tributari, consistono in valori rappresentativi di future riscossioni v/l’erario. Tali crediti normalmente sono composti per la maggior parte da versamenti eccessivi v/l’erario. Normalmente tali crediti sono :

di breve durata. non producono interessi. di diretta derivazione delle modalità di pagamento delle imposte. Normalmente sono costituiti da:

o Acconti di imposte dirette corrisposti. o Rimborsi imposte dirette e relativi interessi. o Ritenute d’acconto subite(su dividendi, interessi etc.). o Credito d’imposta su dividendi.

La voce 4-ter riguarda le imposte anticipate; vengono definite anche “fiscalità latente” del bilancio; consistono in imposte corrisposte nell’esercizio, ma che sono di competenza degli esercizi futuri=> pagamenti che rappresentano un credito dell’impresa verso sestessa(ehh?); tipici esempi sono:

Limiti per accantonamenti a fondi del passivo e per rettifiche di valore(sval. Crediti, ammortamenti, etc.)

Deducibilità parzialmente differita(Spese di manuten). Obbligatorietà di rilevazioni per cassa(compensi agli amministratori).

Questa posta dimostra il rispetto del principio di competenza, anche se non deve prescindere dal rispetto del principio di prudenza; poiché se venisse a mancare una ragionevole certezza relativamente al futuro recupero=> illiceità della posta(un’impresa che rileva future perdite non può rilevare imposte anticipate, poiché le perdite non costituiscono oggetto di imposizione)

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I crediti v/altri presenta un contenuto molto ampio ed eterogeneo, composto da: 1. crediti v/ personale dipendente. 2. crediti v/ enti previdenziali ed assistenziali. 3. crediti v/ obbligazionisti. 4. crediti per dividendi da ricevere. 5. crediti per sovvenzioni e contributi dallo stato o da altri enti pubblici, quando sono

stati già oggetto di deliberazione ma non ancora di erogazione(o con erogazione in atto ma graduale.)

6. crediti v/ società di assicurazione. 13.1.2. Imposte anticipate e la rilevazione contabile. Nel caso in cui una società verso la quale si ha un credito, venga poi dichiarata fallita=> svalutazione integrale del credito, ma esso non va in deduzione nell’esercizio in corso, ma solo in quello in cui il soggetto verrà dichiarato giuridicamente fallito. Le scritture contabili a riguardo sono: Esercizio n |svalutazione crediti | x | | |crediti v/cli | | x | |imposte sul reddito | x | | |debiti tributari | | x | |crediti per imposte antic. | x | | |Imposte sul reddito | | x | Esercizio n+1 |imposte sul reddito | x | | |crediti per imposte antic. | | x | Il costo dei compensi agli amministratori viene considerato secondo il criterio di cassa. (Vedi esempio pagina 236-237) Le rilevazioni contabili derivanti sono: Esercizio n |imposte sul reddito | x | | |deb. Tributari | | x | |crediti per imposte antic. | x | | |imposte sul reddito | | x | Esercizio n+1 |imposte sul reddito | x | | |crediti per imposte antic. | | x | 13.1.3. LE attività finanziarie e le disponibilità liquide. Le attività finanziarie presenti nell’attivo circolante trattano di partecipazioni; esse si trovano nell’attivo circolante in base al criterio di destinazione. Infatti queste partecipazioni hanno finalità speculative=> non contengono:

azioni proprie. altri titoli con carattere di strumentalità.

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Le disponibilità liquide indicano la liquidità immediata del’impresa, rappresentata da: 1. depositi bancari e postali 2. assegni 3. denaro e valori in cassa

Particolare nota agli assegni: essi comprendono assegni che, alla data di chiusura dell’esercizio, la società non ha ancora incassato(sennò voce 3 o 1) 13.2. Valutazione 13.2.1. I Crediti I crediti sono classificabili in base a diversi parametri:

natura(crediti di funzionamento e di finanziamento) scadenza(crediti a breve, medio e lungo termine) garanzia(crediti con garanzie reali, legali, personali o privi di garanzia) moneta(crediti in moneta nazionale o estera) titolo rappresentativo (crediti cambiari e no cambiari)

i crediti che riguardano l’attivo circolante sono i crediti di funzionamento(collegati infatti a operazioni commerciali). Anche gli altri elementi sono utili per la valutazione=> valore nominale di un credito senza un qualsiasi parametro di valutazione è privo di significato. *I crediti sono valutati al valore di presumibile realizzo; tale valore non è determinato a priori=> valutazione analitica, in quanto ogni credito si differenzia dagli altri per i suoi specifici connotati. Nonostante questo spesso i crediti sono valutati secondo un procedimento sintetico=> svalutazione percentuale del totale dei crediti; tale svalutazione si basa sull’esperienza dell’impresa in materia, oltre che dalle congiunture economicio-ambietali. Tale impostazione non è accettata in dottrina, ma neanche rifiutata per quanto riguarda i crediti di funzionamento; su di essi infatti un errore di svalutazione non comporta conseguenze significative sulla consistenza del patrimonio aziendale. La medesima impostazione è certamente troppo semplicistica per i crediti di finanziamento(sui quali una errata valutazione può comportare conseguenze serie) *Altro metodo di valutazione è quello dell’attualizzazione del credito per individuare gli interessi incorporati in esso=> scissione delle componenti

economiche. finanziarie(che possono essere quindi imputate in base al principio di competenza.

Tale impostazione risulta inefficace per i crediti che si estinguono entro l’esercizio. *metodi di valutazione analitici. Per i crediti in valuta estera è necessario oltre alla valutazione tradizionale, considerare anche il rischio di cambio che grava su di essi, con tanto di svalutazione in caso oscillazioni negative durature. Il legislatore tratta della valutazione dei crediti in modo piuttosto generico; tant’è che è necessario integrare le sue disposizioni con i principi contabili=> definizione del valore di presumibile realizzazione. Tale valore dipende da due fattori:

1. valore nominale del credito. 2. – rettifiche derivanti da previsioni di minori riscossioni.

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Ciò impone la formazione di accantonamenti per coprire il rischio di riscossione di un valore minore=> fondo svalutazione crediti; tale fondo copre un rischio specifico(eventuale inesigibilità). Per i crediti in valuta estera il legislatore stabilisce che essi debbano essere espressi al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio=> fluttuazioni di cambio comportano rilevazione di perdite/ricavi. In caso di ricavi, questi vanno in CE, ed accantonati in una specifica riserva non distribuibile fino a riscossione=> ottica di rispetto del principio di prudenza. Sotto il profilo fiscale le cose cambiano E’ permesso i solo procedimento sintetico di valutazione=> no analitico. E’ riconosciuta deducibilità pari allo 0,5% dei crediti per ogni esercizio, fino ad un massimo del 5% del valore nominale complessivo dei crediti. Inoltre la svalutazione è riconosciuta solo sui crediti commerciali non assicurati. Tali limiti possono essere superati solo in caso di “certezza della mancata riscuotibilità del credito”; es: avvio di procedure fallimentari o concorsuali in cui sia impossibile da parte del debitore, far fronte ai propri impegni. 13.2.2. Partecipazioni e titoli. Partec. e titoli si iscrivono nell’attivo circolante nel caso in cui:

La società ne ha deciso l’alienazione entro breve termine(normalmente entro il prossimo esercizio). (Criterio di destinazione)

Sono beni fungibili di una società il cui oggetto sociale prevede la loro commercializzazione. (tipologia di attività svolta dall’impresa)

Nel primo caso la valutazione avviene individualmente titolo per titolo Nel secondo caso invece trovandoci innanzi a vere e proprie rimanenze di portafoglio, la valutazione avviene con i metodi di:

Media ponderata FIFO LIFO

Anche il legislatore fiscale rimane su queste posizioni.

14. I Ratei e i Risconti Attivi. 

14.1 Il contenuto Il legislatore definisce l’iscrizione e il contenuto di ratei e risconti. I ratei attivi sono costituiti da:

Proventi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi futuri(es riscossione anticipata di un affitto attivo).

I risconti attivi sono costituiti da: Costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi

successivi.

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In sintesi, sono 1. quote di oneri/proventi/costi/ricavi comuni a 2 esercizi succesivi(In senso

dottrinale) 2. quote di oneri/proventi/… comuni a 2 o PIU’ esercizi(in senso normativo

letterale) Tale differenza è data dal fatto che il legislatore considera il tempo “fisico” e non quello “economico”. 14.2. Eterogeneità. Il riferimento al tempo fisico => Primo elemento di eterogeneità della macroclasse=> confusione tra valori comuni a 2 esercizi e valori comuni a 2 o più esercizi. Il disaggio su prestiti è riferito ai prestiti obbligazionari. Disaggio= valore nominale – prezzo di emissione; ciò in caso di valore positivo( altrimenti si parla di aggio) Tale disaggio è considerato come costo pluriennale=> utilizzo di quote di ammortamento; la si potrebbe considerare una vera e propria immobilizzazione immateriale(forse anche per questo viene indicato separatamente nel bilancio) I ratei&risconti si possono evidenziare anche sotto altri termini:

a. i ratei si possono considerare valori numerari che esprimono quote di crediti. b. I risconti consistono in valori economici di costi sostenuti.

Per questo si potrebbe evidenziare un contrasto non solo in termini ragioneristici, ma perfino sulle finalità informative del bilancio; questo perché la sovrapposizione di elementi della situazione finanziaria/economica=> rappresentazione limitata di prima e seconda.

15. Il Patrimonio Netto. 

15.1. La struttura Il PN è la prima Macroclasse del passivo; essa si trova nel passivo in un’ottica di “investimenti/finanziamenti”(da dove prendo le risorse?)=> PN non fa parte del passivo, infatti. Attività-Passività=Netto. Si può dire che il netto rappresenta l’insieme dei mezzi propri della società(finanziamenti a titolo di capitale di rischio). Il passivo quindi (salvo gli accantonamenti) rappresenta la struttura dei finanziamenti dell’impresa che hanno coperto gli investimenti. La macroclasse A del passivo risulta divisa solo in classi(no voci/sottovoci):

Capitale Riserva sovrapprezzo azioni Riserve di rivalutazione Riserva legale Riserve statutarie Riserva per azioni proprie in portafoglio Altre riserve(indicate distintamente)

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Utili/perdite portati a nuovo Utili/perdite d’esercizio

L’evidenziazione di utili/perdite(specialmente queste ultime immesse con segno negativo) in SP => superamento della concezione tradizionale di documento di chiusura conti(elemento economico nel prospetto patrimoniale). 15.2 Il Capitale Sociale e le riserve obbligatorie Esso sorge con la costituzione della società(no cap. sociale=> no società) Il valore di questa classe riflette l’importo sottoscritto dai soci ed è pari al valore nominale di quote/azioni che lo compongono; la tipologia di azioni che lo compone è poi specificato in NI al punto 17. Il CS(capitale sociale) si compone di:

1. azioni ordinarie: a. hanno diritti amministrativi e diritto agli utili b. e al rimborso della quota a scadenza.

2. azioni di risparmio: a. non hanno diritto di voto b. sono privilegiate in sede di divisione degli utili e nel rimborso della quota di

capitale al termine della vita dell’azienda=> i. dividendo pari al 5% del valore nominale, in ogni caso di 2 punti

superiore a quello assegnato alle azioni ordinarie, ii. diritto di cumulabilità per 3 esercizi.

3. azioni privilegiate: a. hanno diritto di voto limitato b. e diritti, appunto, privilegiati in sede di

i. divisione degli utili e ii. di rimborso della quote di capitale… .

Esistono anche altri tipi meno comuni di azioni:

azioni postergate(a favore dei prestatori di lavoro) azioni di godimento(rispondono a particolari esigenze aziendali)

Il CS riguarda diversi aspetti:

economico-aziendali: il CS è la prima forma di finanziamento aziendale=> funzione di finanziamento, assieme al capitale di credito.

giuridici: il CS per il legislatore ha funzione di garanzia v/terzi per le obbligazioni assunte dall’impresa.

Queste funzioni non sono in contrasto, bensì complementari; infatti risparmiatori(specialmente gli azionisti) e il legislatore, hanno l’interesse di salvaguardare l’integrità del capitale sociale. A tal fine si inseriscono anche le riserve, che insieme al CS servono a formare il valore del PN. Le riserve si distinguono in base:

1. all’origine: a. riserve di utili b. e riserve di capitali

2. alla costituzione: a. riserve obbligatorie b. riserve facoltative

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Le riserve infatti possono essere imposte dalla normativa(es: riserva legale) oppure dagli azionisti stessi(es: riserva statutaria). La riserva legale impone di accantonare 1/20 dell’utile per ogni esercizio, fino a raggiungere l’ammontare di 1/5 del CS. E’ inoltre una riserva di utili(Formate appunto con accantonamento di utili). La riserva statutaria è liberamente determinabile stabilendo norme all’interno dello statuto. E’ anch’essa una riserva di utili. 15.3. Le riserve di capitale. Tra esse troviamo:

1. riserve da sovrapprezzo azioni 2. riserve di rivalutazione

La riserva di sovrapprezzo azioni si rileva in caso di aumento di capitale a pagamento sopra la pari=> valore di emissione > valore nominale. Tale riserva è indisponibile fino a che la ris. Legale non sia pari a 1/5 del CS. Il sovrapprezzo è raro, ma ha una serie di motivazioni:

1. aziendali a. l’esistenza di un acquisito capitale economico > a capitale netto(per

l’esistenza di un avviamento ad esempio). b. esistono degli elementi occulti nell’impresa di cui nuovi soci sono venuti a

conoscenza, per i quali sono disposti ad investire ad un valore maggiore di quello nominale(esempio: immobile acquistato 20 anni fa con costo storico di 200'000€ ora probabilmente varrà il doppio).

2. giuridiche a. per mantenere l’equilibrio CS-riserve; compensare quindi l’esistenza di riserve

che andranno divise in caso di liquidazione (riserve cui i nuovi soci non hanno contribuito (anche solo sopportando il rischio d’impresa)=> garanzia verso i vecchi soci).

Le riserve di rivalutazione sono contropartite contabili/economiche di operazioni di rivalutazione; sono costituite per correggere le distorsioni che le congiunture economiche producono sui bilanci. La rivalutazione può essere:

monetaria: imputabile a vicende monetarie. Economica: imputabile a un effettivo accrescimento di utilità.

Le operazioni contabili derivanti producono: 1. aggiornamenti di valore dei cespiti(in SP) 2. imputazione a CE di una componente di reddito positiva(che per la

normativa deve costituire una riserva Conseguenzialmente A III) contiene valori di rivalutazioni monetarie effettuate secondo leggi speciali=> prospetto delle rivalutazioni in NI. Le leggi in merito alle rivalutazioni investono anche aspetti fiscali, poiché le rivalutazioni:

1. comportano il pagamento di un’imposta maggiore(caso della rivalutazione a pagamento=> sorgere di un debito tributario) NB: riserva=valore della rivalutazione-importo del debito v/l’erario

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2. i valori della rivalutazione non concorrono alla formazione della base imponibile; sono riserve indisponibili che servono per la copertura di eventuali perdite.

La rivalutazione economica dipende da fattori indipendenti dalle vicende monetarie. Risultano inoltre impossibili da regolare con una specifica norma di legge, a causa del fatto che riguardano solo alcuni soggetti e non tutto il panorama economico. Abbiamo l’assenza di una voce specifica per le rivalutazioni economiche; questo probabilmente per:

evidenziare che il valore di tale rivalutazione è compreso nel PN=> non partecipazione alla formazione del risultato di periodo.

Significare che lo stesso legislatore abbia voluto tralasciare tale rivalutazione. (nota del riassuntore: ha appena citato questi concetti.. e ora dirà “secondo noi, tali motivazioni sono sbagliate.. che cavolo me le hai scritte a fare allora? XD) Secondo l’autore, niente di tuttociò; piuttosto va considerato che i valori della rivalutazione economica non esprimono utili effettivi, ma solo sperati; valori che è opportuno conoscere, ma essi non devono transitare nel CE. Tali valori piuttosto devono confluire direttamente nelle riserve di rivalutazione, in modo da non essere oggetto di distribuzione. In sintesi: Rivalutazioni monetarie: fenomeno generale che investe tutti i bilanci; oggetto di specifici interventi legislativi Rivalutazioni economiche: fenomeno eccezionale; riguarda beni che continuano ad essere destinati al processo produttivo. Entrambe le rivalutazioni:

3. non sono obbligatorie 4. producono valori che non concorrono alla formazione del risultato di periodo.

15.4. La riserva per azioni proprie in portafoglio. L’acquisto delle azioni proprie deve:

1. avvenire nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve risultati all’ultimo bilancio approvato

2. essere autorizzato dall’assemblea, che dovrà indicare il numero di azioni e il periodo di detenzione in portafoglio; periodo non superiore a 18 mesi

3. prevedere che il valore nominale delle azioni deve essere inferiore a 1/10 del capitale sociale.

4. deve essere disposta una specifica riserva; la riserva azioni proprie. La riserva azioni proprie è:

1. costituita attingendo dalle riserve disponibili/utili distribuibili. 2. indisponibile, fino a alienazione delle azioni. 3. la riserva è costituita solo DOPO l’acquisto di azioni proprie(l’autorizzazione non è

quindi sufficiente). 4. riguardano normalmente l’attivo circolante, ma possono essere inserite nell’attivo

immobilizzato; tale distinzione avviene secondo logiche puramente temporali. Posta di “riserva azioni proprie” mantiene la sua natura indipendentemente dalle circostanze, per due ragioni:

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Essa è una riserva che deriva da poste che sono già riserve(es, utili accantonati o riserva straordinaria)

La conservazione nel portafoglio di azioni proprie per lunghi periodi=>diminuzione di capitale sociale.

Di conseguenza riserva azioni proprie in portafoglio=> no valore corrispettivo; bensì posta del PN. Medesimi connotati ha la riserva istituita per l’acquisto di azioni di società controllante; contropartita a correzione dei valori di partecipazioni dell’attivo. 15.5. Altre riserve Tale voce spesso presenta importi rilevanti a causa del suo ampio ed eterogeneo contenuto; tale contenuto dev’essere specificato in NI al punto 7; le riserve che compongono tale posta sono normalmente riserve:

Facoltative; riserve che derivano da accantonamenti di utili deliberati dai soci, una volta assolti gli obblighi di legge ed eventualmente quelli statutari; le finalità di tali riserve sono tra le più varie(distribuire utili anche in periodi di perdita, corprire future perdite, etc.)

Per versamenti soci in conto capitale; sono versamenti destinati a finanziarie direttamente la società; non generano obbligo di restituzione. Si compongono di versamenti:

o in c/aumento di capitale.(deliberati, ma non omologati) o in c/futuri aumenti di capitale.(concordati tra soci ma non deliberati) o A fondo perduto(finanziano il fabbisogno senza generare obblighi o costi) o In conto copertura perdite(preservano l’entità del capitale)

Previste da altre norme del C.C.(es. riserva per utili differiti su cambi, o riserve per coprire gli oneri pluriennali non ancora ammortizzati)

Consentite da norme fiscali; un chiaro esempio lo troviamo nella riserva plusvalenze, oppure negli ammortamenti anticipati effettuati solo per ottenere agevolazioni fiscali=> importo degli ammortamenti anticipati è tenuto distinto da quello degli ammortamenti ordinari; inoltre l’ammortamento anticipato confluirà in una riserva per ammort. antic.

Dovute a particolari operazioni societarie; riguardano attività di ristrutturazione societaria. Es: avanzo di fusione=> riserva per avanzo di fusione, non essendo tale componente, oggetto di reddito imponibile.

15.6. Le altre poste del PN. Le Classi del passivo:

1. VIII-> riguarda i risultati conseguiti negli scorsi esercizi 2. XI-> riguarda i risultati conseguiti nell’esercizio attuale Entrambi i ris. possono essere positivi/negativi

Nel primo caso individuiamo: Utili portati a nuovo: esprimono i ris. economici positivi non distribuiti/accantonati a specifiche riserve del PN; spesso tale riserva viene usata per

assegnare dividendi negli esercizi sfavorevoli reintegrare i ris. degli esercizi successivi. detenere un avanzo utili frutto degli arrotondamenti operati sui dividendi(in tal caso

tale posta viene considerata parte integrante del ris. economico dell’esercizio). Perdite a nuovo: rappresentano i ris. economici negativi non ancora coperti; tali ris. devono essere coperti prima di poter distribuire ulteriori utili.

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Nel secondo caso individuiamo il semplice risultato dell’esercizio, frutto delle considerazioni sul CE.

16. I Fondi per rischi  e oneri e il TFR. 

16.1 Premessa I fondi rischi e oneri sono la macroclasse B del passivo dello SP; essa si compone di:

1. fondi per il trattamento di quiescenza e obblighi simili 2. fondi per imposte, anche differite 3. altri

In questa macroclasse troviamo passività dovute ad accantonamenti destinati solo a coprire perdite o debiti di:

1. natura determinata. 2. esistenza certa/probabile. 3. ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell’esercizio.

Tali poste possono accogliere solo valori che misurano rischi/oneri/debiti connessi ad eventi che sono ragionevolmente prevedibili e calcolabili=> interpretazione della realtà operativa. Tali fondi non possono

1. rettificare i valori dell’attivo. 2. Coprire rischi generici e potenziali(rischi che non si possono prevedere in modo

fondato)=> no costituzione di riserve improprie(ris. prive di giustificazione economica).

Distinguiamo quindi passività

1. certe: riguardano fondi spese per sostenimento di costi futuri, la cui competenza è già maturata nell’esercizio in corso(es: garanzie concesse a clienti)

2. probabili: riguardano fondi rischi rapportati a costi la cui esistenza è, appunto, solo probabile(es: perdite relative a contenziosi legali).

Tali problematiche potrebbero essere affrontate costituendo riserve improprie=> contrasto con le norme generali che disciplinano la compilazione del bilancio. Inoltre i fondi possono essere iscritti in bilancio solo quando:

1. è giudicato probabile o relativamente certo l’esito sfavorevole dell’evento futuro. 2. è possibile effettuare una ragionevole stima della perdita. Se manca uno di questi elementi=> no iscrizione in SP e in CE, ma solo annotazione in NI.

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16.2. Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili. Il contenuto di questa posta è assimilabile a quello del TFR; i loro contenuti però differiscono, infatti nei primi troviamo:

fondi di pensione in aggiunta al trattamento previdenziale previsto per legge. Fondi di pensione integrativa derivanti dalla contrattazione

aziendale/interaziendale/collettiva a favore del personale dipendente. Fondi di indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione

coordinata/continuativa. Fondi di indennità per la corresponsione di premi ai dipendenti.

16.3. Fondo per imposte, anche differite. In questo voce confluiscono passività relative a imposte probabili di importo:

Indefinito; riguardano contenziosi pendenti Definito; riguardano differenze temporanee tra ris. civilistico e base imponibile(a

causa delle imposte differite). I debiti tributari certi interessano la voce D11 del passivo, non il fondo per imposte. Si parla di imposte probabili quando si fa riferimento a rettifiche fiscali che l’amministrazione finanziaria potrebbe apportare alle dichiarazioni dell’azienda, non riconoscendo alcuni costi. Per imposte differite invece si intende quelle che nonostante siano di competenza dell’esercizio, sono corrisposte in futuri periodi amministrativi; sono conseguenza di norme fiscali che permettono il frazionamento nel tempo dell’imposizione di componenti positivi di reddito; qualche esempio:

1. frazionamento delle plusvalenze patrimoniali e valori assimilabili 2. frazionamento di proventi derivanti da liberalità 3. dividendi rilevati per competenza 4. ammortamenti anticipati dedotti anche in dich. dei redditi e imputati a riserva.

In caso di imposte differite si accantona sia per garantire l’esborso previsto, sia per osservare il principio di competenza. La rilevazione di imposte differite/anticipate deve figurare in NI. 16.3.1. La rilevazione contabile delle imposte differite. Per tale rilevazione è necessario considerare 2 fattispecie:

1. frazionamento delle plusvalenze 2. ammortamenti anticipati

Relativamente alle plusvalenze, esse possono essere frazionate in quote costanti in 5 esercizi; ciò comporta:

rilevazione della plusvalenza interamente nell’esercizio in corso accantonamento di 4/5 nel “fondo imposte, anche differite” che serve a integrare

il debito tributario. (guarda esempio di pag 291-294)

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16.4. Altri fondi Questi fondi riguardano:

passività o certe o probabili o stimate nell’importo o riferite a componenti negativi di reddito di competenza dell’esercizio di

chiusura o con manifestazione numeraria che avverrà negli esercizi successivi

Gli accantonamenti derivanti sono tesi a salvaguardare il patrimonio aziendale, che nonostante possano avere i caratteri di probabilità e stima anzidetti non trovano posto in altre voci di bilancio Quando questa voce è rilevante, il suo contenuto dev’essere riportato in NI(punto 7); normalmente tale voce è composta da:

1. fondo per garanzia prodotti=> accantonamento per coprire i costi da sostenere in virtù dell’esercizio del diritto di garanzia sui prodotti.

2. fondo resi da clienti e rettifiche di fatturazione=> accantonamento per coprire oneri dovuti a presunti resi su vendite.

3. fondo per buoni sconto e concorsi a premio=> accantonamento per coprire costi che si presume sostenere per l’attuazione di determinate iniziative pubblicitarie.

4. fondo manutenzione ciclica=> accantonamento per coprire gli interventi programmati di manutenzione in cicli pluriennali; non copre migliorie, modifiche o ristrutturazioni(che invece interessano le immobilizzazioni.

5. fondo manutenzione e ripristino beni gratuitamente devolvibili=> accantonamenti per coprire i costi necessari ad assicurare il perfetto funzionamento dei beni

6. fondo per costi per lavori su commessa=> accantonamenti per coprire che si presume sostenere dopo la conclusione di una commessa.

7. fondo per commesse in perdita=> come il fondo precedente, solo che si riferisce a eventuali errori di stima effettuati dall’impresa nella valutazione economica della commessa.

8. fondo per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali=> accantonamento per coprire i costi derivanti dalla riorganizzazione aziendale a seguito di riduzione del personale.

9. fondo vertenze in corso=> accantonamento per coprire costi relativi a contenziosi diversi da quelli con l’amministrazione finanziaria.

10. fondo per perdite su contratti a termine 11. fondo adeguamento prestiti=> accantonamento per coprire le erosioni monetarie

relative a finanziamenti come prestiti obbligazionari indicizzati. 16.5. TFR Questa macroclasse accoglie gli importi che l’impresa vanta verso i lavoratori che operano al suo interno; tutti gli altri importi vanno nella macroclasse B. Il TFR rappresenta un debito che matura durante tutto il periodo di rapporto di lavoro fino a conclusione(momento del pagamento). Il relativo costo deve essere attribuito ai singoli anni di maturazione(no anno di pagamento)=> accantonamento per ogni esercizio. Gli accantonamenti relativi devono essere effettuati in NI. Tale partita è obbligatoria e il legislatore vieta incertezza o presunzioni.

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Tale posta risulta particolarmente importante, tant’è che gli viene attribuita una macroclasse intera; questo perché il legislatore concede privilegio massimo ai soggetti interessati da tale macroclasse(non a caso in sede di liquidazione questo debito ha priorità assoluta).

17. I debiti 

17.1. Premessa

I debiti riguardano la macroclasse D dello SP; essa si compone di: obbligazioni obbligazioni convertibili debiti v/soci per finanziamenti debiti v/banche debiti v/ altri finanziatori acconti debiti v/fornitori debiti rappresentati da titoli di credito debiti v/imprese controllate debiti v/imprese collegate debiti v/controllanti debiti tributari debiti v/istituti di previdenza e di sicurezza sociale altri debiti

Questa macroclasse ospita ogni debito avente natura certa(Salvo TFR, eccezione particolare). La classificazione proposta dal legislatore ha due fondamentali inconvenienti:

1. I debiti di nat. Finanziaria non sono sufficientemente distinti da quelli di nat. commerciale.

2. L’informazione finanziaria soffre della mancata distinzione, solo talvolta attenuata dalla specificazione di debiti entro/oltre l’esercizio.

Inoltre i debiti coperti da garanzie specifiche non vengono distinti dagli altri debiti=> limite informativo attenuato dall’informativa di NI che specifica queste informazioni(punto 6). 17.2. Le obbligazioni. L’emissione di obbligazioni viene effettuata per: 1) soddisfare fabbisogni durevoli 2) sostituire debiti di medio termine in altri di lungo termine Il prest. Obb. è una operazione compiuta dalle società per azioni o dalle società in accomandita per azioni. Il fine è di contrarre un finanziamento con una molteplicità di risparmiatori. Ad ogni obbligazionista vengono rilasciati titoli di credito(obbligazioni), rapprentativi del finanziamento; danno il diritto a percepire:

Un prefissato tasso di interesse E il rimborso del capitale investito

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I vantaggi sono: Per l’emittente: ottenere una disponibilità di media-lunga scadenza. Per il risparmiatore: la possibilità di trasferire ad altri le obbligazioni Lo svantaggio principale consiste in un vincolo di mediolungo termine per l’obbligazionista; egli può essere meglio tutelato se, nell’atto sottoscritto, viene assicurata una copertura. Le obbligazioni possono essere di diverso tipo, in base a garanzie, remunerazione e rimborso(ordinarie, strutturate, etc.); tale tipologia non viene però esplicitata nello SP, bensì solo in NI. 17.3. Le obbligazioni convertibili Tali obbligazioni si caratterizzano per l’offerta ai relativi possessori di:

1. rimanere creditori fino a scadenza dei titoli 2. convertire i titoli in azioni, entro prefissati periodi di tempo e in base a determinati

rapporti di cambio. Tale conversione può avvenire con procedimento:

a. diretto: la conversione riguarda azioni della società emittente. b. Indiretto: la conversione riguarda le azioni di un’altra società.

In caso di procedimento diretto si attua un vero e proprio processo di finanziamento=> realizzazione di una procedura complessa. Tale procedura di sostanzia di:

1. delibera sull’emissione delle obbligazioni convertibili 2. aumento di capitale sociale per un importo uguale a quello del prestito; tale

delibera deve autorizzare l’organo amministrativo ad eseguire l’oeprazione. In caso di procedimento indiretto non viene coinvolto il capitale sociale della società emittente; lo scopo può essere:

quello di concedere ai vari compratori l‘opzione di acquistare determinate azioni ad un dato prezzo.

Quello di finanziare una società partecipata. Le società si affidano al prestito obbligazionario per:

1. il probabile insuccesso di un prestito obb. ordinario 2. l’impossibilità di ricorrere al credito di medio termine 3. per effettuare programmi di investimento 4. riconoscimento di maggiori vantaggi economico-aziendali ottenibili.

Le informazioni sui rapporti di conversione deve risultare in NI(punto 18). 17.4 Altri debiti finanziari La classificazione della macroclasse dei debiti distingue, seppur in forma non esplicita, debiti finanziari e non finanziari.

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I primi si compongono delle voci: 1) obbligazioni 2) obbligazioni convertibili 3) debiti v/soci per il finanziamento 4) debiti v/banche 5) debiti verso altri finanziatori 3 – sono interventi considerai come finanziamenti destinati a essere restituiti come un debito simile ad altri(come tale può essere a titolo oneroso); l’unica differenza rispetto ai “normali” debiti consiste nella maggiore elasticità(Es: rinuncia al debito da parte dei soci, etc.) E’ una voce frequentemente presente in contesti di piccole/medie imprese. 4 – tale voce riguarda l’intera politica riguardante i rapporti della società con gli istituti di credito(salvo quelli rappresentati da titoli di credito)=> contenuto molto ampio. A tale forma di credito si rivolgono sia piccole imprese che grandi imprese(nonostante la loro capacità di approvvigionarsi di ris. finanziarie anche per vie alternative.) 5 – quest’ultima voce riguarda i rapporti finanziari che una società ha con soggetti diversi da isituti di credito, soci e società controllate/collegate/controllanti Per i debiti v/imprese controllate/collegate/controllanti questi valori esprimono operazioni di natura finanziaria, talvolta imputati anche ad operazioni commerciali; normalmente le operazioni che riguardano queste tipologie di debiti servono a fornire assistenza finanziaria. 17.5. Debiti commerciali. Tra i debiti non finanziari troviamo quelli commerciali; essi si compongono di:

acconti debiti v/fornitori debiti rappresentati da titoli di credito

Questa categoria di debito è correlata all’attività di scambio di beni/servizi; è rappresentata da pagamenti dilazionati e agli anticipi corrisposti dai clienti. 1) Gli acconti esprimono debiti che riguardano una parte del valore di beni/Servizi che l’impresa deve ancora cedere. 2) I debiti v/fornitori; come fornitori vengono considerati tutti quei soggetti che causano riflessi sul CE in termini di costi(società di leasing, locatori, etc.) 3) I debiti rappresentati da titoli di credito; sono debiti di natura commerciale(es: cambiali per forniture di merci) e finanziaria (es: cambiali per finanziamenti ricevuti) 17.6 Le altre voci di debito Le ultime voci rimanenti sono:

debiti tributari debiti v/istituti di previdenza altri debiti

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1) debiti tributari; accoglie tutti i debiti v/l’amministrazione finanziaria; in questa voce troviamo:

a. Ritenute d’acconto ancora da versare b. Imposte indirette(es: IVA) c. Valori dovuti ad accertamenti tributari diventati definitivi. d. Imposte dirette(sul reddito)

In questa voce ricomprendiamo debiti che hanno una contropartita nell’attivo(voce: crediti tributari). Non si provvede a compensazione, nonostante in alcuni casi questa sia possibile, per non contravvenire al divieto di compensazione delle partite.

2) Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale; tale voce ricomprende debiti maturati v/enti previdenziali/assistenziali per

a. oneri sociali a carico dell’impresa b. ritenute effettuate v/personale dipendente e di altri soggetti.

3) Altri debiti; essa è una voce residuale, in cui viene accolta ogni passività non classificabile nelle voci precedenti. Esempi di elementi di questa voce:

a. Debiti v/personale dipendente per retribuzioni arretrate, ferie non godute, etc.

b. Debiti v/soci per dividendi da distribuire. c. Debiti v/terzi per cauzioni da essi prestate.

18. I ratei e risconti passivi 

Ultima macroclasse, con lettera E = Ratei e risconti con separata indicazione dell’aggio su prestiti. Per essa valgono le medesime considerazioni effettuate per la macroclasse dell’attivo. Si può dire che essi si compongano di:

1) Costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi(ratei)[valori numerari]

2) Proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successvi(risconti)[valori economici]

Per quanto riguarda l’aggio; per esso valgono le considerazioni fatte sul disaggio. Esso si riscontra quando si emettono prestiti obbligazionari con un prezzo di emissione sopra la pari; è una circostanza solo teorica in quanto i titoli dovrebbero essere particolarmente appetibili, ma tale appetibilità=> ripercussioni sul prezzo di mercato, non su quello di emissione. Infine se di ammontare rilevante, ratei e risconti devono essere dettagliati in NI(punto 7).

19. I conti d’ordine 

I conti d’ordine sono conti che derivano dai sistemi contabili ausiliari/pesudosistemi/minori/supplementari; hanno lo scopo di focalizzare l’attenzione su:

1) Rischi 2) Impegni 3) Beni di terzi

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Il funzionamento si basa su coppie di conti funzionanti in maniera antitetica, dove uno rileva l’aspetto originario dell’operazione mentre l’altro rileva l’aspetto derivato.(oggetto – soggetto). Rischi=> specificazione della garanzia prestata. Le garanzie possono essere:

1) Reali a. Pegni b. ipoteche

2) personali a. fideiussioni b. avalli c. contratti autonomi di garanzia d. lettere di patronage e. etc.

Impegni; riguardano le obbligazioni della società v/terzi, assunte al momento della stipula di contratti di esecuzione differita, fino all’esercizio in cui verranno accertate le variazioni economiche/finanziarie connesse all’esecuzione dei contratti(Ambiti pluriennali)=> iscrizione di un valore in termini quantitativi(importo globale/residuo del contratto) Beni di terzi; conti destinati a evidenziare valori economici/mobiliari dislocati presso l’azienda ma non di sua proprietà.(esempi: lavorazioni per conto terzi, titoli ricevuti a cauzione, etc.) L’iscrizione dei conti d’ordine=> iscrizione i calce allo SP. I conti possono essere scritti sia in termini tradizionali(ugual valore in entrambe le sezioni dello SP) o in termini di pura elencazione. I conti d’ordine sono iscrivibili solo se si è certi che non producono conseguenze sul patrimonio aziendale; le info dei conti d’ordine devono trovare riscontro in NI(punto 9), specificando più dettagliatamente le esposizioni quantitative dei conti d’ordine. Le info dei conti d’ordine non devono duplicare notizie già contenute nello SP.

20. Il conto economico 

20.1. La simbologia adottata e lo schema previsto. Lo schema di CE è disciplinato dall’art 2425 del C.C La struttura è la medesima dello SP anche se:

1) mancano le classi(no numeri romani). 2) La sequenza di voci con numeri arabi è priva di continuità

Il CE è a struttura a scalare=> Determinazione del flusso di ricavi generato, con l’evidenziazione del consumo graduale di ogni componente di costo che si abbatte su di esso, fino alla determinazione del risultato d’esercizio al netto d’imposta.

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Un primo schema di sintesi comprende: A) Valore della Produzione B) Costi della produzione

Differenza tra valore e costi della produzione(A-B)[*] C) Proventi e oneri finanziari D) Rettifiche di valore di attività finanziarie E) Proventi e oneri straordinari

Risultato prima delle imposte (A-B(+/-)C(+/-)D(+/-)E) [#] 22) imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate 23) utile(perdita) d’esercizio.

[*] questo risultato è un primo punto di valutazione economica; se tale risultato fosse già negativo, probabilmente si renderebbe inutile una valutazione sul resto del CE in termini di redditività(l’utilità potrebbe ottenersi solo al fine di stimare la perdita e le conseguenze derivanti). [#] questo risultato viene ottenuto considerando i componenti di reddito di natura finanziaria e straordinaria. 23) risultato ottenuto da [#] sottraendo le imposte sul reddito d’esercizio; tale voce corrisponde con a voce A IX del passivo dello SP. Le imposte d’esercizio si compongono di:

1. imposte correnti 2. imposte differite 3. imposte anticipate.

20.2. I contenuto (Vedi pagina 339-341) Le voci sono classificate a scalare e secondo i criterio della natura. La classificazione a scalare=> armonia con finalità informativa => raggiungimento. Classificazione secondo il criterio della natura => contrasto con finalità informativa => raggiungimento discutibile; molti sostengono che i criterio della funzione aziendale o del centro di responsabilità avrebbe dato maggior informativa sull’andamento economico dell’azienda. Secondo la dottrina si distinguono 2 tipologie di gestioni:

Gestione Ordinaria, a sua volta costituente: Gestione tipica/caratteristica, da cui nasce il risultato operativo Gestione accessoria/non caratteristica Gestione finanziaria

Gestione straordinaria

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La gestione caratteristica riguarda costi e ricavi connessi direttamente allo svolgimento dell’oggetto sociale. In termini pratici, riguardano la gest. Caratteristica tutti i costi di fabbricazione di un prodotto e i ricavi per la sua commercializzazione. La gestione accessoria riguarda costi e ricavi non connessi direttamente allo svolgimento dell’oggetto sociale o che non sono riconducibili alla gestione tipica dell’impresa. La gestione finanziaria comprende tutti gli oneri e proventi di tipo finanziario(es: interessi attivi). La gestione straordinaria è alimentata da tutte le operazioni eccezionali nella loro natura/frequenza di accadimento(es: alienazione di beni strumentali dell’azienda). Il legislatore sembrerebbe recepire l’impostazione dottrinale, ma non è proprio così; infatti la gest. straord. è “straordinaria” solo all’estraneità dell’evento nei confronti dell’attività ordinaria. Tale estraneità si determina in base a:

1. attività aziendale 2. ambiente operativo Questi due elementi hanno una configurazione molto variegata e la loro individuazione non compete agli amministratori=> no possibilità di definire i limiti dell’”estraneità”.

La classificazione del legislatore=> minore soggettività, per arrivare a stringere l’area straordinaria della gest. Ridimensionando l’eccessiva arbitrarietà.

21. Valore della produzione 

21.1. Premessa

Il valore della produzione si compone di: 1. ricavi delle vendite e delle prestazioni 2. variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 3. variazione dei lavori in corso su ordinazione 4. incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 5. altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in c/esercizio.

La voce “ricavi delle vendite e delle prestazioni” accoglie i ricavi dovuti a cessioni di beni e prestazioni di servizi; accoglie non solo i ricavi derivanti dall’espletamento della gestione caratteristica, ma anche quelli accessori(es: rimborsi per spese di trasporto). Tale voce deve essere al netto di sconti, abbuoni e premi; si devono escludere anche le imposte connesse direttamente alle operazioni che producono tali ricavi=> compensazioni contabili(permesse diversamente da quelle giuridiche). Tali compensazioni possono ridurre, sebbene entro limiti accettabili, l’informativa che ne deriva(esempio: non si ha l’ammontare effettivo dei premi corrisposti, o dei resi subiti); inoltre non tutte le compensazioni si manifestano allo stesso modo.(es: sconti nascono assieme all’operazione di vendita, mentre i resi solo qualche tempo dopo). Tali compensazioni riducono i ricavi=> contropartita in SP, nei crediti v/cli per sconti e resi, mentre nel f.do rischi e oneri per i premi.

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Gli sconti oggetto di compensazione sono solo quelli di natura commerciale(quasi un costo sulle vendite). I componenti dei ricavi sono specificati in NI(punto 10). 21.3. Variazioni delle rimanenze. Le rimanenze per:

1. Prod. Finiti 2. prod in corso di lavorazione 3. prod. Semilavorati 4. lavori in corso su ordinazione 5. incrementi di immobilizzazioni per lav. Interni Sono classificate nel valore della prod. in quanto hanno partecipando al processo produttivo, creando valore; per questo motivo, materie prime e merci non rientrano nel val. della prod, bensì nei costi della prod.

Detto ciò possiamo affermare che il valore della produzione è generato non solo dai beni/servizi che sono stati venduti, ma anche dal valore dei beni/servizi:

la cui produzione non è terminata la cui produzione è terminata, ma il cui possesso è ancora dell’azienda.

Il valore che si aggiungerà ai ricavi delle vendite/prestazioni sarà solo la differenza di tale valore rispetto a quello dell’esercizio precedente(anche se negativa). C’è da dire che il legislatore distingue:

variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti(valore prodotto che riguarda i costi sostenuti per ottenere tali beni)

variazione dei lavori in corso su ordinazione(Valore prodotto fino alla data di chiusura del bilancio, in evasione di ordini di terzi; ordini non completati)

Questo per 2 ragioni: 1. i lav. In corso di ordinazione sono rimanenze particolari e riguardano attività

altrettanto particolari(es: su commessa) 2. la determinazione del loro importo avviene in funzione di criteri di

valutazione che possono essere diversi da quelli adottati per i prodotti in corso di lavorazione e prod. Finiti.

Per gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, questa voce accoglie i costi che l’impresa sostiene per la produzione di beni immobilizzati. La funzione di questa voce è quella di stornare l’effetto negativo che hanno i costi di costruzione sul ris. economico; tali costi infatti verranno capitalizzati in un secondo momento. Il metodo di determinazione delle componenti di tale voce=> somma di costi:

interni: rappresentati dal personale, ammortamenti quota di spese generali, etc.(parte di forze dell’impresa usate per espletare l’attività)

esterni: rappresentati dai costi non direttamente sostenuti per costruzioni interne(es:acquisto di materie prime utilizzabili per lo svolgimento dell’attività caratteristica)

finanziari: riguardano oneri finanziari che si riferiscono a finanziamenti funzionali la cui parte interessa l’immobilizzazione.

NB: l’ammontare degli oneri finanziari che viene capitalizzato dev’essere specificato in NI(punto 8).

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I valori delle rimanenze devono essere rettificati di svalutazioni e ripristini di valori(specificati in NI) 21.4. Altri ricavi e proventi Essa è una voce residuale, ricomprende i valori non individuati dalle voci precedenti; normalmente riguardano componenti della gestione accessoria che concorrono alla composizione della gestione ordinaria. Le principali poste che possono comporre questa voce sono:

1. provvigioni attive 2. proventi immobiliari 3. rimborsi spese di protesto 4. rimborsi assicurativi 5. ricavi mensa aziendale 6. ripristini di valore 7. sopravvenienze/insussistenze attive.

Per ciò che concerne i contributi pubblici, essi possono essere:

1. in conto esercizio: coprono direttamente esigenze ordinarie di gestione=> ricavi. 2. in conto capitale: possono riguardare:

a. una ristrutturazione aziendale=> sopravvenienza attiva=> iscrizione nell’area straordinaria della gestione.

b. potenziamento dell’apparto produttivo=> due modi di iscrizione in CE: i. maggior ricavo di esercizio; i contributi vengono considerati come

ricavi anticipati. ii. Minor costo di esercizio=> adozione del metodo patrimoniale; il

contributo viene posto a diretta riduzione del costo dell’investimento. La concessione del contributo=> sorgere di un credito v/ enti pubblici; tale credito si estingue con la liquidazione dello stesso. I contributi possono anche essere di natura privata(es: contributi contrattuali per la realizzazioni di particolari commesse i cui beni strumentali non potranno essere riutilizzati per altre produzioni). Dei contributi pubblici si occupa anche il legislatore fiscale=> contributi sono considerati ricavi o sopravvenienze attive, ma la relativa tassazione specifica:

1. frazionamento in cinque esercizi 2. in tale ipotesi i contributi assumono rilevanza secondo il criterio di cassa(non di

competenza)=> ricavo senza riscossione non è oggetto di tassazione. Altri ricavi e proventi, contiene anche i riaggiornamenti di valore di attività immobilizzate, precedentemente svalutate; a livello dottrinale si ritiene che solo i ripristini di valore ordinari, dovrebbero rientrare in questa categoria, mentre quelli straordinari dovrebbero interessare la voce E 20 del CE. In merito il legislatore ha posto norme soggette a interpretazione=> no certezza di applicazione.(integrare con slide).

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22. I costi della produzione 22.1. Premessa I costi della produzione si compongono delle seguenti voci: 6) costi per le materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7) costi per servizi 8) costi per godimento di beni di terzi 9) costi per il personale

a) salari e stipendi b) oneri sociali c) trattamento di fine rapporto d) trattamento di quiescenza e simili e) altri costi

10) ammortamenti e svalutazioni a) ammortamento delle immobil. Immateriali b) ammort. delle immobil. Mater. c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disp. liquide.

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e merci 12) accantonamenti per rischi 13) altri accantonamenti 14) oneri diversi di gestione 22.2. Costi per materie e merci, per servizi e per godimento di beni di terzi

I costi per le materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci interessano tutte le principali funzioni d’azienda; L’acquisto di questi fattori può essere di tipo:

specifico: o materie prime o semilavorati o PF o mat. Di consumo. o Mat. Di manutenzione o Imballi

generico: o mat. di pulizia o mat. per riscaldamento o cancelleria o mat. pubblicitario. o etc.

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Abbiamo poi l’individuazione di costi accessori d’acquisto come: trasporti su acquisti provvigioni passive su acq. assicurazioni etc. Tali costi sotto il profilo contabile-amministrativo possono essere:

inclusi nella medesima fattura d’acquisto=> rilevazione con valore ricompresso nel costo delle merci

riportati in fattura a sé stante=> rilevazione con valore a sé stante(che può confluire come servizio per esempio[nel caso di costi di trasporto])

La voce costi per servizi comprende molte tipologie di servizi che individuiamo(con relativi esempi) in:

1. costi dei servizi per acquisti: a. trasporti b. assicurazioni

2. costi dei servizi industriali: a. lavorazioni esterne b. energia elettrica

3. costi dei servizi commerciali: a. provvigioni a terzi b. incentivi di vendita

4. costi dei servizi amministrativi: a. manutenzione macchine d’ufficio b. spese legali e consulenze

5. costi dei servizi per viaggi e soggiorni a. treni, aerei b. alberghi, ristoranti

Per quanto i costi per godimento di beni di terzi questi riguardano costi sostenuti per l’utilizzo di beni di proprietà di terzi. Esempi:

affitti e locazioni noleggi leasing sfruttamento marchi, brevetti e know-how

NB: ogni voce dev’essere riportata al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. 22.3. Costi per il personale. In questa voce sono accolti tutti gli oneri relativi al personale dipendente; essa si compone di:

a) Salari e stipendi, al lordo di imposte e oneri sociali a carico del dip.; riguardano: a. Retribuzioni in denaro b. Compensi in natura c. Premi aziendali

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b) Oneri sociali a carico dell’impresa; comprende: a. Oneri previdenziali b. Oneri assistenziali c. Altri oneri sociali

c) Trattamento di fine rapporto di lavoro; riguarda esclusivamente l’accantonamento a TFR.

d) Trattamento di quiescenza e simili: riguardano gli accantonamenti a: a. Fondi di previdenza del personale dipendente diversi dal TFR

e) Altri costi; riguardano varie tipologie, tra le quali: a. Ricerca e addestramento b. Mensa aziendale c. Sussidi occasionali d. Ferie maturate e non godute e. Premi assicurativi f. Etc.

NB: in NI dev’essere specificato il numero medio di dipendenti per categoria. 22.4. Ammortamenti e svalutazioni Tale voce(la 10 del CE) si compone di:

a) Amm. Delle immobil. Immateriali b) “ “ materiali c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disp. liquide.

a) e b) riguardano gli ammortamenti, di cui abbiamo già ampiamente discusso; riguardano in sintesi la quota di costo pluriennale ripartito nell’esercizio relativo. Le svalutazioni delle immobilizzazioni riguardano perdite di valore imputabili a cause generalmente indipendenti dalla volontà aziendale o dall’utilizzo del cespite. Riguardano ovviamente valori che durevolmente risultano inferiori a quello del costo sostenuto per l’acquisizione. Le svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disp. liquide, contengono le svalutazioni del valore nominale dei crediti commerciali(le sval, dei cred. finanziari si ritrovano nella voce D19) 22.5. Le altre voci di costo. Le voci rimanenti sono: 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e merci 12) accantonamenti per rischi 13) altri accantonamenti 14) oneri diversi di gestione

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11) non si differenzia molto rispetto alla voce A 2, anche se c’è da specificare che rim. Finali > di rim. inziali=> iscrizione di valore negativo(appunto rettifica di costo, assimilabile ad un ricavo). Gli accantonamenti per rischi e altri accantonamenti sono contropartite economiche della macroclasse B per i fondi rischi ed oneri dello SP. B13 si differenzia da B12 non per essere una categoria residuale, bensì per accogliere tutti gli accantonamenti di cui è certa la manifestazione dell’evento, ma non la misura; B12 contiene solo gli accantonamenti di cui sono incerte entrambe le circostanze, come:

Accantonamenti per rischi di collaudo e installazione di beni venduti dall’impresa Accantonamenti per rischi di garanzia Accantonamenti per controversi in corso, etc.

Per quanto riguarda gli oneri diversi di gestione è una voce residuale che accoglie tutte le poste non collocate in voci precedenti, raggruppabili nelle seguenti tipologie: 1) Oneri della società(Compensi ai componenti degli organi sociali)* 2) Oneri patrimoniali(minusvalneze) 3) Sopravvenienze e insussistenze(insufficienza dei fondi alla copertura degli effetti di

eventi negativi) 4) Oneri non altrove iscrivibili(imposte non relative al reddito imponibile dell’esercizio) * questi possono configurarsi come componenti negativi di reddito straordinari; ciò avviene in base ad una verifica dell’estraneità dell’attività propria dell’azienda.

23. La differenza tra valore e costi della 

produzione.  La differenza tra valore e costi della produzione costituisce il primo ris. intermedio del CE; esso è il dato più importante del CE sotto il profilo quantitativo(no sotto il profilo economico-aziendale)=> utile sotto molti aspetti, ma inutile per dare un giudizio sull’economicità aziendale.

24. I componenti finanziari e straordinari 

del ris. d’esercizio. 

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24.1. Premessa La macroclasse C proventi e oneri finanziari si compone di: 15) proventi da partecipazioni

Da imprese controllate Da impr. Collegate

16) altri proventi finanziari: a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:

Da imprese controllate Da imprese collegate Da controllanti

b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni c) Da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni d) Proventi diversi dai precedenti

Da imprese controllate Da imprese collegate Da controllanti

17) interessi e altri oneri finanziari Da imprese controllate Da imprese collegate Da controllanti

17-bis) utile e perdite su cambi 24.2. Proventi e oneri finanziari C15) proventi da partecipazioni e’ una voce costituita da dividendi percepiti per il possesso di tali partecipazioni. I dividendi vanno distinti a seconda che siano da impr. Collegate/controllate o da altre partecipazioni. C16) altri proventi finanziari tale voce riguarda molte tipologie di proventi:

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni: che si costituiscono di interessi attivi su crediti di natura finanziaria compresi nell’attivo immobilizzato.

NB: valgono le considerazioni su C15 per le “altre partecipazioni”. b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni: proventi

originanti da diritti di credito e di proprietà atipici. c) Da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni: proventi

non diversi dai precedenti; si distinguono per riguardare, appunto, l’attivo circolante(questa distinzione si effettua per rispettare il criterio di destinazione).

d) Proventi diversi dai precedenti: sottovoce con carattere residuale; accoglie tutti i valori non collocati nelle altre sottovoci. Esempi: 1. interessi attivi su depositi bancari e postali 2. interessi su crediti di natura commerciale 3. etc.

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C17) interessi e altri oneri finanziari; riguardano oneri finanziari veri e propri assieme agli oneri di origine patrimoniale. Esempi:

- int. Passivi su debiti - costo dello sconto di effetti - quota di competenza dei costi di emissione di prestiti obbligazionari ed

eventuali disaggi - etc.

NB: in NI è necessario suddividere interessi e altri oneri finanziari in base alle varie tipologie di debito(prestiti obbligazionari, debiti v/banche, etc.) C17-bis) utile e perdite su cambi accoglie il saldo delle differenze di cambio attive o passive che siano=> costituzione di riserva non disponibile in caso di componente positiva. Abbiamo poi la macroclasse D Rettifiche di valore di attività finanziarie; si compone di: 18) rivalutazioni: a) di partecipazioni b) di immobiliz. Finanziarie che non costituiscono partecipazioni c) di titoli iscritti nell’attivo circ. che non costituiscono partecipazioni 19) svalutazioni: a) di partecipazioni b) di immobiliz. Finanziarie che non costituiscono partecipazioni c) di titoli iscritti nell’attivo circ. che non costituiscono partecipazioni Per quanto riguarda le rivalutazioni queste non possono riguardare:

- rivalutazioni di natura monetaria(che vanno in SP) - neanche gli incrementi di valore delle partecipazioni rispetto all’eserc. Precedente - nemmeno le plusvalenze derivanti dall’utilizzo del metodo del patr. Netto per le

partecipazioni. Tale voce piuttosto contiene i ripristini di valore di attività finanziarie oggetto di svalutazione di esercizi precedenti. Le svalutazioni accolgono tutte le svalutazioni di attività finanziarie che non siano di natura straordinaria. 24.3. Proventi e oneri straordinari. Abbiamo infine la macroclasse E proventi e oneri straordinari, composta di: 20) proventi - plusvalenze da alienazioni 21) oneri - minusvalenze da alienazioni - imposte esercizi precedenti

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Il carattere di straordinarietà è definito dal legislatore come “estraneità” alla “normale” attività dell’azienda. Tale estraneità implica

- o ristrutturazione della struttura aziendale - o ristrutturazione di una parte della struttura aziendale - riconversione del processo produttivo Esempio: vendita di bene strumentale è straordinaria solo se=> profondo mutamento della struttura aziendale.

Per quanto riguarda la voce E 20) questa è formata da:

1. plusvalenze patrimoniali derivanti da fatti straordinari 2. sopravvenienze attive derivanti da variazioni di stime effettuate in precedenti

esercizi o non imputabili a gestione ordinaria. 3. ripristini di valore di attività svalutate(solo di tipo straordinario) 4. elementi relativi a esercizi precedenti derivanti da

a. materiali errori o omissioni b. revisione di politiche contabili adottate in passato(solo revisioni legittime) c. mancata iscrizione, nei precedenti esercizi di competenza, di imposte e

tasse. La voce E 21) è formata da:

1. minusvalenze patrimoniali derivanti da fatti straordinari 2. insussistenze passivederivanti da variazioni di stime effettuate in precedenti esercizi

o non imputabili a gestione ordinaria. 3. elementi relativi a esercizi precedenti (vedi E20)

La composizione di queste voci, se rilevante=> indicazione in NI(punto 13).

25. Il risultato di esercizio.  La struttura del CE si compone di 5 aggregati che formano 2 risultati intermedi:

1. Differenza tra valore e costo della produzione(già visto) 2. risultato prima delle imposte(A – B +/- C +/- D +/- E)

Il passaggio da quest’ultimo risultato all’utile/perdita d’esercizio=> calcolo delle imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differite e anticipate(voce 22 del CE). Le imposte vengono calcolate sul reddito civilistico(preimposta) assoggettato a variazioni fiscali in aumento o in diminuzione che determinano il reddito fiscale; ciò a causa del fatto che il legislatore fiscale può riconoscere o meno alcuni costi e ricavi.(spesso costi ;) ) Il reddito fiscale viene assoggettato ad IRES(Imposta sul reddito delle società) pari al 27,5%;

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Per la determinazione della base imponibile IRAP(Imposta regionale sulle attività produttive[aliquota del 3,9]) varia in base alla tipologia di impresa, ma in linea di massima si effettua come segue: + Valore della produzione - costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci(B6) - costi per servizi(B7) esclusi i costi per collaborazioni coordinate e continuative. - costi per godimento beni di terzi(B8) - costi per ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali (B10a e 10b) - costi per variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci(B11) - per oneri diversi di gestione (B14) esclusi i costi per collaborazioni coordinate e continuative. =imponibile fiscale Ciò implica che vengono esclusi dal calcolo della base imponibile:

1. costi per il personale, salvo INAIL e spese per apprendisti e personale assunto con contratto di formazione.

2. altre svalutazioni delle immobilizzazioni (B10 c) 3. svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità

liquide(B10 d) 4. accantonamenti per rischi (B 12) 5. per altri accantonamenti(B 13) 6. proventi e oneri finanziari (C) 7. rettifiche di valore di attività finanziarie(D) 8. proventi e oneri straordinari (E)

26. La Nota integrativa 

26.1. il contenuto secondo l’art 2427 C.C

Tale articolo rappresenta la fonte più importante della NI; esso stabilisce di indicare, oltre a quanto richiesto da altre disposizioni:

1. i criteri applicati nelle valutazioni: a. delle voci di bilancio b. Delle rettifiche di valore c. Nella conversione dei valori in moneta estera

2. i movimenti delle immobilizzazioni specificando singolarmente: a. il costo b. le precedenti rivalutazioni c. ammortamenti e svalutazioni d. le acquisizioni e. gli spostamenti da una voce all’altra f. le alienazioni avvenute nell’esercizio g. le rivalutazioni h. gli ammortamenti

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i. le svalutazioni effettuate nell’esercizio j. totale delle rivalutazioni delle immobilizzazioni esistenti alla chiusura

dell’esercizio 3. la composizione delle voci

a. costi di impianto e ampliamento b. costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità c. le ragioni e i criteri della loro iscrizione.

3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore relative alla immobil. Immateriali di durata indeterminata, riferendosi: loro concorso alla futura produzione di risultati economici alla loro prevedibile durata utile al loro valore di mercato per quanto determinabile

4. le variazioni riguardanti le consistenze delle altre voci di attivo e passivo; specialmente per quelle che riguardano: PN, fondi e TFR

5. l’elenco delle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente, specificando per ognuna:

a. la denominazione b. la sede c. il capitale d. il PN e. l’utile o la perdita dell’ultimo esercizio f. la quota posseduta g. il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito.

6. l’ammontare distinto per ogni voce dei a. crediti e debiti di durata residua > 5 anni b. debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

6-bis) effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari successive alla chiusura dell’esercizio 6-ter) distintamente per ogni voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti relativi a

operazioni di retrocessione a termine 7. la composizione delle voci di

a. ratei e risconti b. altri fondi(se significativi) c. altre riserve

7-bis) la descrizione analitica delle voci di PN 8. l’ammontare distinto per ogni voce degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai

valori iscritti nell’attivo dello SP 9. gli impegni non risultati dallo SP e composizione/natura:

a. di tali impegni b. dei conti d’ordine

10. la ripartizione di ricavi e vendite delle prestazioni per categorie di: a. attività b. aree geografiche

11. l’ammontare dei proventi da partecipazioni diversi dai dividendi 12. la suddivisione degli interessi e di altri oneri finanziari relativi a:

a. prestiti obbligazionari

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b. debiti v/banche c. e altri

13. la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari del CE. 14. un prospetto contenente:

a. descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato imposte anticipate e differite.

b. Ammontare delle imposte anticipate contabilizzate in bilancio riguardanti perdite dell’esercizio o di

esercizi precedenti e relative motivazioni di contabilizzazione. non contabilizzate e le motivazioni di mancata iscrizione

15. il numero medio di dipendenti ripartito per categoria 16. l’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e sindaci. 17. il numero e il valore nominale di ogni categoria di azioni della società(anche delle

nuove azioni). 18. il numero di diritti di:

a. azioni di godimento b. obbligazioni convertibili in azioni c. titoli o valori simili emessi dalla società.

19. il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società. 19-bis) finanziamenti effettuati dai soci alla società

20. il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici riferiti a ciascun patrimonio destinato ad uno specifico affare

21. la destinazione dei proventi e vincoli relativi ai finanziamenti destinati ad uno specifico affare

22. le operazioni di locazione finanziaria specificando: a. valore attuale delle rate del canone non scadute b. l’onere finanziario effettivo c. l’ammontare complessivo al quale i beni di locazione sarebbero iscritti alla

data di chiusura dell’esercizio se fossero immobilizzazioni. NB: molte altre sono le info da riportare in NI, ma ad ogni modo queste sono le principali; sintetizzabili in 5 grupp idi informazioni:

1. illustrazione dei criteri di valutazione adottati; necessari perché non tutti i soggetti che esaminano il bilancio hanno competenze sufficienti ad effettuare l’interpretazione del sistema di valori.

2. rappresentazione dei movimenti di SP; interessa: a. la macroclasse B dell’attivo con rivalutazioni svalutazioni ammortamenti

dismissioni interessi capitalizzati e via dicendo. b. le macroclasse B e C del passivo con incrementi/accantonamenti/

decrementi o utilizzazioni dell’ultimo esercizio. c. La macroclasse A del passivo con incrementi/decrementi o semplici

trasferimenti. 3. dettagli e chiarimenti di alcune voci di SP e CE, come:

a. oneri pluriennali b. partecipazioni in imprese controllate e collegate c. crediti e debiti d. ratei e risconti attivi e passivi

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e. etc. NB: non si richiede una semplice elencazione bensì di aggregati aventi significato informativo, o in altri casi aggregati con valenza esplicativa.

4. dimostrazione del carico fiscale di competenza dell’esercizio, riguardante la rilevazione di imposte correnti, differite e anticipate=> esporre le cause che hanno generato tali imposte e le variazioni rispetto all’esercizio precedente.

5. altre specificazioni(come il numero medio dei dipendenti). Il legislatore ha composto dei prospetti da compilare al fine di favorire la lettura e comprensione immediata dei valori di bilancio; le norme relative riguardano: patrimonio netto imposte differite e anticipate operazioni di leasing finanziario.

(vedi pg 423-427) 26.2. Gli obblighi derivanti da altre norme del CC. La nota integrativa deve anche indicare

1. i motivi e l’influenza delle deroghe sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.

2. distintamente quali voci di SP e CE sono state raggruppate. 3. la non comparabilità e/o adattamento della comparazione delle voci di SP e CE

con quelle dell’esercizio precedente. 4. elementi di SP che riguardano voci diverse da quella in cui è iscritto. 5. eventuali modifiche di criteri di ammortamento e dei coefficienti relativi per le

immobilizzazioni materiali e immateriali. 6. le partecipazioni dell’attivo immobilizzato in imprese controllate/collegate la cui

valutazione al costo è superiore al valore derivante dall’applicazione del metodo del PN

7. i motivi dell’iscrizione con il metodo del PN per partecipazioni iscritte per la prima volta.

8. i motivi dell’ammortamento dell’avviamento in un periodo > a 5 anni 9. la differenza tra valutazione delle rimanenze con i metodi della media ponderata

FIFO e LIFO e i rispettivi costi correnti a chiusura dell’esercizio. 10. le ragioni dell’esonero dalla redazione del bilancio consolidato.

26.3. L’informativa supplementare: il rendiconto finanziario. Il contenuto di NI non esaurisce tutte le info necessarie per leggere il bilancio=> uso di informazioni complementari. Tra le informazioni complementari ritroviamo il “rendiconto finanziario”; questo documento il suo scopo è quello di visualizzare: l’attività di finanziamento interno ed esterno; le variazioni di risorse finanziarie delle risorse finanziarie gestite dall’impresa l’attività di investimento

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le variazioni nella situazione patrimoniale-finanziaria le correlazioni tra finanziamenti e investimenti

E’ possibile accostare il risultato della gestione reddituale e il risultato delle operazioni sul capitale estranee alla gestione=> raccordo tra SP e CE mediante il rendiconto finanziario. Esistono varie modalità di costruzione del rendiconto finanziario: rendiconto finanziario delle variazioni di capitale circolante netto; tale rendiconto

ha l’obbiettivo di o evidenziare i flussi patrimoniali e finanziari in modo separato o distinguere i flussi finanziari relativi alla gestione di medio e lungo periodo

della gestione corrente. Tale conformazione del RF=> suddivisione in 3 parti:

1. riguarda le fonti di finanziamento e gli impieghi di fondi tra inizio e fine del periodo amministrativo e la variazione del capitale circolante netto.(vedi schema 434-435)

2. espone le variazioni dei singoli componenti del capitale circolante netto=> come la variazione si è determinata

3. riporta le variazioni dovute a movimenti di natura patrimoniale. rendiconto finanziario delle variazioni di liquidità; esso ha l’obbiettivo di dimostrare:

o l’esattezza della liquidità indicata dal bilancio o come tale liquidità si è formata. Tale configurazione del RF=> struttura in 5 punti/sezioni fondamentali:

1. fonti/impieghi della gestione reddituale 2. fonti/impieghi derivanti dalla variazioni nette del cap. circolante 3. fonti/impieghi derivanti dalle variazioni nette delle immobilizzazioni 4. fonti/impieghi derivanti da attività finanziarie 5. aumento/diminuzione dell’indebitamento finanziario a breve NB: ognuno di questi punti ha un relativo toale.

Il rendiconto finanziario delle variazioni di liquidità=> evidenziazione della consistenza finale della cassa=> complessiva liquidità generatasi durante un esercizio Il rendiconto finanziario delle variazioni di capitale circolante netto=> no risultato poiché le colonne di fonti e impieghi hanno euguale risultato. (vedi schema di pagina 437).

 

 

 

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27. Altri documenti del bilancio 

d’esercizio 27.1. La relazione sulla gestione La relazione sulla gestione è uno dei documenti che il legislatore prevede sia redatto dagli amministratori per completare l’informativa di bilancio=> contenuto della relazione della gestione si compone di informazioni relative a:

1. le attività di ricerca e sviluppo 2. rapporti con le imprese controllate, collegate, controllanti 3. numero e val. nominali di azioni(specialmente le azioni proprie) e quote di imprese

controllanti possedute (Anche indirettamente) 4. come la voce precedente, riguarda solo acquisti e alienazioni di azioni 5. i fatti di rilevo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 6. l’evoluzione prevedibile della gestione.

1- attività di ric. e sviluppo; serve a comprendere come sia condotta la gestione

strategica dell’impresa in un ottica di perseguimento della vita aziendale nel tempo; la rel. Sulla gestione serve a evidenziare i costi che in CE non sono differenziati per destinazione.

2- I rapporti con imprese…; riguardano le relazioni che l’impresa intrattiene con altre imprese di particolare tipologia. Le info in rel. Della gest. Servono a integrare le informazioni sulla cause delle operazioni e aspetti similari=> integrazione di NI

3-4 servono ad attestare l’integrità del capitale sociale=> esplicitazione di: I corrispettivi pagati o riscossi per op. di acquisto/Vendita titoli. Le motivazioni che hanno spinto a quella vendita/acquisto.

5-6 Tracciano, sinteticamente, il futuro dell’impresa. Non è imposto alcun particolare vincolo dal legislatore.

5* almeno info minime sono necessarie in merito alle aspettative dell’impresa in termini di volumi di costi/ricavi/investimenti/finanziamenti.

27.2 La relazione dei sindaci. Collegio sindacale=> organo di controllo societario che deve vigilare su:

1. osservanza della legge e dello statuto 2. rispetto dei principi di corretta amministrazione 3. adeguatezza dell’assetto organizzativo/amministrativo/contabile adottato dalla

società.ù Il collegio sindacale è preposto allo svolgimento del controllo contabile; esso comporta:

1. verifica periodica della tenuta della contabilità sociale e della rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione.

2. verifica della corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili 3. redazione di una relazione con un giudizio sul bilancio d’esercizio.

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I sindaci possono procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo, richiedendo informazioni su:

operazioni e affari

Con la relazione dei sindaci essi:

1. Garantiscono gli amministratori hanno agito nel rispetto della legge e dello statuto 2. dichiarano che il bilancio è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo

veritiero e corretto la situazione patrimoniale/finanziaria/economica della società. Relazione dei sindaci è disciplinata dall’art 2429. Esso tra le altre cose specifica che:

1. il bilancio de’vessere comunicato al collegio assieme alla rel. Sulla gestione almeno 30 giorni prima dell’assemblea dei soci.

2. il collegio sindacale deve riferire all’assemblea per quanto riguarda: a. risultati dell’esercizio sociale b. attività svolta nell’adempimento dei propri doveri

3. la relazione dei sindaci(Assieme al bilancio) dev’essere depositata in copia nella sede della società almeno 15 giorni prima dell’assemblea, fino ad approvazione.

Infine il collegio è chiamato a autorizzare l’iscrizione in bilancio di alcune immobilizzazioni immateriali; altrimenti => no iscrizione. 27.3. La relazione della società di revisione. Tale relazione è obbligatoria per alcune tipologie di società. La società di revisione dev’essere iscritta nell’albo speciale Consob che verifica

la tenuta della contabilità sociale. La corretta rilevazione dei fatti di gestione delle scritture contabili. Che il bilancio d’esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli

accertamenti eseguiti.

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La relazione della società di revisione ha una determinata struttura: a) Titolo a) Destinatari della relazione b) Identificazione del bilancio oggetto della revisione. c) Identificazione delle diverse responsabilità facenti capo ai redattori del bilancio e

alla soc. di revisione. d) Natura e portata della revisione contabile per:

Riferimento ai principi/criteri per la revisione Descrizione del lavoro di revisione svolto

e) Espressione del giudizio professionale sul bilancio; tale giudizio può essere: Senza rilievi=> bilancio è conforme ai criteri di redazione con rilievi => bilancio è attendibile, ma vi sono dei dissensi in merito a:

o criteri contabili o o sull’informazione resa dal bilancio o o sono presenti impedimenti nello svolgimento delle procedure di

revisione. Negativo=> bilancio non è conforme alle norme in merito ai punti

precedenti(criteri contabili, info. resa, etc.) Assente => dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio => procedure

di revisione soggete a limitazioni/problematiche gravi => impossibiltià di trarre alcuna conclusione.

NB: in questi ultimi 2 casi la soc. di revisione espone i motivi della propria decisione=> informativa immediata a Consob.

f) Data e luogo di emissione della relazione g) Firma del responsabile della revisione contabile NB: anche la relazione della soc. di revisione dev’essere depositata assieme al bilancio.

27.4. Gli allegati Nel caso incui una società possieda partecipazioni in imprese controllate/collegate, il bil. dev’essere corredato di: Copie integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate Prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società

collegate. Copia integrale = bilancio compilato e pubblicato, corredato di allegati Ultimo bilancio = ultimo approvato. In caso di redazione dei bilanci nella medesima data, è possibile accludere il “progetto di bilancio” in sostituzione del bil. d’esercizio effettivo. I dati essenziali del prospetto riepilogativo = dati giudicati come tali dal lettore=> no neutralità => necessità(facoltativa) di allegare il bilancio della collegata.

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28. Il bilancio in forma abbreviata  Le società che non emettono titoli negoziati su mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata, assieme a determinati presupposti(guarda più avanti) La norma sul bil. in forma abbreviata specifica:

1. Le situazioni in cui è possibile redigere tale bilancio 2. Le semplificazioni relative a SP, CE e NI 3. L’esonero dalla redazione della relazione sulla gestione(in particolari condizioni)

1) è necessario nel primo esercizio(per le nuove società) o in due esercizi consecutivi, non vengano superati 2 dei seguenti limiti:

Tot. attivo 3.125.000 € Ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.250.000 € Dipendenti occupati in media durante l’esercizio = 50

2) lo schema di SP => esposizione solo di voci precedute da lettere maiuscole e numeri romani(maggiori dettagli a pag 456). Inoltre viene precisato Per l’attivo:

o Le macroclassi A e D possono essere ricompresse nella voce CII o BI e BII devono subir ammortamenti/svalutazioni in forma esplicita(uso dei

fondi) o CII deve indicare separatamente i crediti con importi esigibili negli es.

successivi Per il passivo

o La macroclasse E può essere compresa nella macroclasse Dù o La macroclasse D deve indicare separatamente i debiti esigibili oltre

l’esercizio successivo. Nessuna indicazione per i conti d’ordine => incertezza su inclusione o meno in SP. Per lo schema di CE può prevedere i seguenti raggruppamenti di voci:

1) Variazioni delle rimanenze di prodotto incorso di lavorazione, semilavorati e finiti, assieme(A2) a variazioni dei lavori in corso su ordinazione(A3) - (A2+A3)

2) Costi TFR assieme(B9c) a costi trattamento di quiescenza (B9d) con altri costi(B9e) (B9c+B9d+B9e)

3) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali(B10 a) ammortamento delle immobilizzazioni materiali(B10 b) e svalutazioni delle immobilizzazioni (B10 c) (B10a+B10b+ B10c)

4) Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni) (C16b) e altri proventi finanziari da titoli iscritti nell’attivo circolante…(C16c) - (C16b+ C16c )

5) Rivalutazioni di partecipazioni(D18a) e rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni (D18b) assieme alle rivalutazioni di titoli iscritti nell’attivo circolante…(D18c) - (D18a + D18b + D18c)

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6) Svalutazioni di partecipazioni (D19 a) e svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni (D19 b) assieme a svalutazioni di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni(D19 c) - (D19 a+D19 b+D19 a)

Non è richiesta inoltre separata indicazione per Plusvalenze (E20) Minusvalenze e imposte relative a precedenti esercizi (E21)

(vedi pagine 459-460 per schema completo) Per ciò che riguarda la NI le omissioni permesse riguardano:

1) L’indicazione dei criteri di valutazione adottati per i beni fungibili 2) I movimenti delle immobilizzazioni(punto 2) 3) Le composizioni delle voci di costi di impianto e ampliamenti e di costi di ricerca

sviluppo e pubblicità(punto 3) 4) La composizione delle voci ratei e risconti, altri fondi e altre riserve(punto 7) 5) Gli impegni non risultanti dallo SP assieme alla composizione e alla natura di tali

impegni e dei conti d’ordine (punto9) 6) La ripartizione dei ricavi delle vendite e del elle prestazioni, secondo categorie di

attività e aree geografiche(punto 10) 7) La suddivisione degli interessi e di altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari,

a debiti v/banche e altri(punto 12) 8) La composizione delle voci proventi straordinari e oneri straordinari (punto 13) 9) Imposizione anticipata e differita ( p. 14) 10) Numero medio di dipendenti(p. 15) 11) Ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e sindaci(p. 16) 12) Numero e val. nominale di ogni categoria di azioni della società(p. 17)

Riassumendo i punti 2-3, 7, 9-10, 12, 14-17. Sempre per NI il contenuto diviene più semplificato per: punto 1: criteri applicati nelle valutazioni delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione di valori espressi in moneta estera punto 4: le variazioni intervenute nelle consistenze delle altre voci dell’attivo e del passivo punto 5: l’elenco delle partecipazioni possedute direttamente/indirettamente con le relative specifiche relative punto 6: distintamente, per ogni voce, l’ammontare di crediti/debiti di durata residua > 5 anni e dei debiti coperti da garanzie reali su beni sociali. Punto 8: l’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo Punto 11: l’ammontare dei proventi di partecipazioni diversi dai dividendi Punto 18: il numero e i diritti delle azioni di godimento delle obbligazioni convertibili e dei valori emessi dalla società. E’ inoltre previsto l’esonero dalla redazione della relazione sulla gestione se nella nota integrativa compaiono informazioni richieste ai punti 3-4.