REVOCA DELL’ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE E QUANTIFICAZIONALE DELL’ASSEGNO DI SEPARAZIONE

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STUDIO LEGALE CECATIELLO Via Carducci, 12 -20123 Milano T +39 02 72022862 F +39 02 89016054 E-mail [email protected] C.F. CCTRND70S12F205P P.IVA 06067090966 www.cecatiello.it [email protected] REVOCA DELL’ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE E QUANTIFICAZIONALE DELL’ASSEGNO DI SEPARAZIONE È frequente che, dopo diversi anni di separazione, una volta che i figli sono economicamente indipendenti, venga richiesta la revoca dell’assegnazione della casa coniugale. La Cassazione, con una recente pronuncia ha stabilito che in tema di separazione personale, ove il giudice del merito abbia revocato la concessione del diritto di abitazione nella casa co- niugale, è necessario che valuti, una volta in tal modo modificato l’equilibrio originariamente stabilito fra le parti e venuta meno una delle poste attive in favore di un coniuge, se sia ancora congrua la misura dell’assegno di mantenimento originariamente disposto. L’art. 156, comma 2, c.c. stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell’assegno “in relazione alle circostanze ed ai redditi dell’obbligato”, mentre l’assegnazione della casa fami- liare, prevista dall’art. 155-quater c.c., è finalizzata unicamente alla tutela della prole e non può essere disposta come se fosse una componente dell’assegno previsto dall’art. 156 c.c.; tuttavia, allorché il giudice del merito abbia revocato la concessione del diritto di abitazione nella casa coniugale, è necessario che egli valuti, una volta in tal modo modificato l’equilibrio originaria- mente stabilito fra le parti e venuta meno una delle poste attive in favore di un coniuge, se sia ancora congrua la misura dell’assegno di mantenimento originariamente disposto. Il principio, già espressamente enunciato in precedente pronuncia (cfr., cit., Cass. Civ., n. 9079 del 2011), è stato nuovamente ribadito dalla Suprema Corte. Nel caso in esame, il giudice di legittimità ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata con la quale la Corte d’Appello, nell’ambito di un giudizio di separazione giudiziale, nel riformare la decisione del giudice di prime cure, pur revocando l’assegno di mantenimento posto a carico della figlia -ritenuta, a seguito di accertamenti, pienamente autosufficiente sul piano economico in quanto lavoratrice- e, conseguentemente, anche l’assegnazione della casa coniugale all’ex moglie, considerata l’esigenza di quest’ultima di reperire una nuova abitazione, aveva elevato parimenti anche l’importo dell’assegno di mantenimento già stabilito dal tribunale in favore della stessa. Armando Cecatiello Avvocato, Milano www.cecatiello.it

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È frequente che, dopo diversi anni di separazione, una volta che i figli sono economicamente indipendenti, venga richiesta la revoca dell’assegnazione della casa coniugale.

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  • STUDIO LEGALE CECATIELLOVia Carducci, 12 -20123 Milano

    T +39 02 72022862 F +39 02 89016054 E-mail [email protected] C.F. CCTRND70S12F205P P.IVA 06067090966www.cecatiello.it [email protected]

    REVOCA DELLASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE E QUANTIFICAZIONALE DELLASSEGNO DI SEPARAZIONE

    frequente che, dopo diversi anni di separazione, una volta che i figli sono economicamente indipendenti, venga richiesta la revoca dellassegnazione della casa coniugale.

    La Cassazione, con una recente pronuncia ha stabilito che in tema di separazione personale, ove il giudice del merito abbia revocato la concessione del diritto di abitazione nella casa co-niugale, necessario che valuti, una volta in tal modo modificato lequilibrio originariamente stabilito fra le parti e venuta meno una delle poste attive in favore di un coniuge, se sia ancora congrua la misura dellassegno di mantenimento originariamente disposto.

    Lart. 156, comma 2, c.c. stabilisce che il giudice debba determinare la misura dellassegno in relazione alle circostanze ed ai redditi dellobbligato, mentre lassegnazione della casa fami-liare, prevista dallart. 155-quater c.c., finalizzata unicamente alla tutela della prole e non pu essere disposta come se fosse una componente dellassegno previsto dallart. 156 c.c.; tuttavia, allorch il giudice del merito abbia revocato la concessione del diritto di abitazione nella casa coniugale, necessario che egli valuti, una volta in tal modo modificato lequilibrio originaria-mente stabilito fra le parti e venuta meno una delle poste attive in favore di un coniuge, se sia ancora congrua la misura dellassegno di mantenimento originariamente disposto.Il principio, gi espressamente enunciato in precedente pronuncia (cfr., cit., Cass. Civ., n. 9079 del 2011), stato nuovamente ribadito dalla Suprema Corte.

    Nel caso in esame, il giudice di legittimit ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata con la quale la Corte dAppello, nellambito di un giudizio di separazione giudiziale, nel riformare la decisione del giudice di prime cure, pur revocando lassegno di mantenimento posto a carico della figlia -ritenuta, a seguito di accertamenti, pienamente autosufficiente sul piano economico in quanto lavoratrice- e, conseguentemente, anche lassegnazione della casa coniugale allex moglie, considerata lesigenza di questultima di reperire una nuova abitazione, aveva elevato parimenti anche limporto dellassegno di mantenimento gi stabilito dal tribunale in favore della stessa.

    Armando Cecatiello Avvocato, Milanowww.cecatiello.it