RESPONSABILITA' SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO

3
Questo documento è patrimonio esclusivo della Revi.tor S.r.l. Pertanto non può essere comunicato o divulgato ad altri senza autorizzazione scritta e su richiesta dovrà essere prontamente restituito. Il tutto nel rispetto della dichiarazione di lealtà e riservatezza sottoscritta dal personale e dalle aziende fornitrici nei confronti della Revi.tor S.r.l. PILLOLA DI REVISIONE DEL 6 maggio 2013 RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO Dal 12 agosto 2012 (D.L. DL 83/2012) sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di responsabilità solidale negli appalti. La recente C.M. del 1 marzo 2013 n. 2 ha definito l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della nuova norma, escludendo una serie di contratti che potevano essere configurati come contratti di appalto (art. 1655 c.c.). Il contratto di appalto prevede che una parte, con una propria organizzazione, porti a compimento un’attività di servizio e l’esecuzione di un’opera in cambio di un corrispettivo in denaro. Sono esclusi dalla responsabilità solidale i seguenti contratti: Contratti d’opera; Contratti di trasporto; Contratti di subfornitura; Prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile; Appalti di fornitura di beni.

Transcript of RESPONSABILITA' SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO

Page 1: RESPONSABILITA' SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO

• Questo documento è patrimonio esclusivo della Revi.tor S.r.l. Pertanto non può essere comunicato o divulgato ad altri senza autorizzazione scritta e su richiesta dovrà essere prontamente restituito. Il tutto nel rispetto della dichiarazione di lealtà e riservatezza sottoscritta dal personale e dalle aziende fornitrici nei confronti della Revi.tor S.r.l.

PILLOLA DI REVISIONE DEL 6 maggio 2013

RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO Dal 12 agosto 2012 (D.L. DL 83/2012) sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di responsabilità solidale negli appalti. La recente C.M. del 1 marzo 2013 n. 2 ha definito l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della nuova norma, escludendo una serie di contratti che potevano essere configurati come contratti di appalto (art. 1655 c.c.). Il contratto di appalto prevede che una parte, con una propria organizzazione, porti a compimento un’attività di servizio e l’esecuzione di un’opera in cambio di un corrispettivo in denaro. Sono esclusi dalla responsabilità solidale i seguenti contratti: • Contratti d’opera; • Contratti di trasporto; • Contratti di subfornitura; • Prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile; • Appalti di fornitura di beni.

Page 2: RESPONSABILITA' SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO

• Questo documento è patrimonio esclusivo della Revi.tor S.r.l. Pertanto non può essere comunicato o divulgato ad altri senza autorizzazione scritta e su richiesta dovrà essere prontamente restituito. Il tutto nel rispetto della dichiarazione di lealtà e riservatezza sottoscritta dal personale e dalle aziende fornitrici nei confronti della Revi.tor S.r.l.

PILLOLA DI REVISIONE DEL 6 maggio 2013

(continua)

RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO

In tal modo, escludendo i contratti sopra indicati, nel contratto di appalto occorre che l’appaltatore e i subappaltatori esibiscano al committente la documentazione che attesti il pagamento delle ritenute e l’Iva nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto e nel periodo in cui si è prestato il servizio o riferito al mese precedente. La documentazione attestante i versamenti può essere dimostrata secondo due fattispecie: Una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

(autocertificazione) nella quale gli appaltatori e subappaltatori attestino di aver versato regolarmente le ritenute e l’Iva riferibili al contratto di appalto;

Un’asseverazione da parte di un professionista abilitato che attesti il regolare versamento delle ritenute e dell’Iva inerenti il contratto di appalto.

Page 3: RESPONSABILITA' SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO

• Questo documento è patrimonio esclusivo della Revi.tor S.r.l. Pertanto non può essere comunicato o divulgato ad altri senza autorizzazione scritta e su richiesta dovrà essere prontamente restituito. Il tutto nel rispetto della dichiarazione di lealtà e riservatezza sottoscritta dal personale e dalle aziende fornitrici nei confronti della Revi.tor S.r.l.

PILLOLA DI REVISIONE DEL 6 maggio

2013 (continua)

RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO

In caso il committente non ottenga la documentazione attestante il regolare versamento delle ritenute e dell’Iva, dovrà sospendere il pagamento del corrispettivo sino al momento dell’ottenimento della documentazione giustificativa da parte dell’appaltatore, altrimenti non viene superato il vincolo di responsabilità solidale e l’applicazione di sanzioni.