Responsabilità Medica

2
Responsabilità Medica: Consenso Informato e Trattamento Odontoiatrico Quando si parla di consenso informato nel settore sanitario ci si inserisce a pieno titolo nell’ambito della responsabilità medica . L’odontoiatria si è sempre caratterizzata all’interno della medicina tradizionale come un mondo a se stante, così come la chirurgia estetica. Ancora oggi la maggior parte dei trattamenti odontoiatrici viene effettuato senza il rilascio di un vero e proprio consenso contenente le principali informazioni sul tipo di anestetico usato , sugli obiettivi del trattamento , sui risultati che si intendono raggiungere e sugli eventuali rischi . Questo viene giustificato con il fatto che la maggior parte delle prestazioni odontoiatriche sono di routine e che queste sono sufficientemente note alla maggior parte dei pazienti. Eppure, anche l’odontoiatra, nell’esercizio della propria attività, è tenuto ad agire nel pieno rispetto delle regole di buona condotta, di natura giuridica , tecnica , deontologica e morale , così come è previsto per altre figure professionali mediche. Tra queste rientra anche il dovere di fornire una corretta informazione al paziente e l’onere di dimostrare che ciò sia effettivamente avvenuto in caso di controversia.

description

La responsabilità medica è un ambito normativo che negli ultimi anni è stato molto dibattuto

Transcript of Responsabilità Medica

Page 1: Responsabilità Medica

Responsabilità Medica: Consenso Informato e Trattamento Odontoiatrico

Quando si parla di consenso informato nel settore sanitario ci si inserisce a pieno titolo nell’ambito della responsabilità medica. L’odontoiatria si è sempre caratterizzata all’interno della medicina tradizionale come un mondo a se stante, così come la chirurgia estetica. Ancora oggi la maggior parte dei trattamenti odontoiatrici viene effettuato senza il rilascio di un vero e proprio consenso contenente le principali informazioni sul tipo di anestetico usato, sugli obiettivi del trattamento, sui risultati che si intendono raggiungere e sugli eventuali rischi. Questo viene giustificato con il fatto che la maggior parte delle prestazioni odontoiatriche sono di routine e che queste sono sufficientemente note alla maggior parte dei pazienti.

Eppure, anche l’odontoiatra, nell’esercizio della propria attività, è tenuto ad agire nel pieno rispetto delle regole di buona condotta, di natura giuridica, tecnica, deontologica e morale, così come è previsto per altre figure professionali mediche. Tra queste rientra anche il dovere di fornire una corretta informazione al paziente e l’onere di dimostrare che ciò sia effettivamente avvenuto in caso di controversia.

Page 2: Responsabilità Medica

Per fare un esempio pratico è stata ravvisata la responsabilità medica professionale colposa, per mancanza di consenso, di un odontoiatra che aveva sottoposto una propria paziente all’inserzione di una protesi parziale superiore con una tecnica particolare, una volta constata l’impossibilità di eseguire il trattamento inizialmente previsto. Un decisione non concordata con la paziente nè tanto meno questa era stata informata del mutamento della tecnica dell’intervento. La sentenza ha chiarito che: “il consenso è totalmente mancato ed esso non può certamente ritenersi esistente e validamente rilasciato per il solo fatto che la paziente abbia sottoscritto il preventivo nè tanto meno per il solo fatto che alla paziente venne consegnato un prestampato non firmato nè controfirmato assolutamente generico, non contenente nè il nominativo della paziente, nè il tipo di cure cui la stessa avrebbe dovuto sottoporsi. In ogni caso, la firma di un eventuale modulo prestampato non può mai ridursi ad atto formale, teso in via prioritaria a precostituire una dichiarazione di esonero di responsabilità. La sottoscrizione di quei moduli dovrebbe invece costituire il modello finale, di revisione e di ripensamento delle informazioni che il professionista avrebbe dovuto svolgere per rendere edotta e consapevole la paziente della decisione che si sarebbe assunta autorizzando le cure.