Responsabilità dell'infermiere - Cagliari 2005

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Breve rassegna per convegno infermieristico sulle responsabilità dell'infermiere

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Le responsabilità dell'infermiere

Francesco TregnaghiAvvocato in Verona

www.tregnaghi.itCagliari 18.10.2005

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● Responsabilità in senso lato o comune: « consapevolezza di dover rispondere degli effetti di azioni proprie

o altrui | l'azione concreta, l'impegno derivante da tale consapevolezza » (Diz. Garzanti)

● Responsabilità giuridica:Ovvero la responsabilità che provoca effetti giuridici, assume varie

forme

Concetto di responsabilità

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Tipi di responsabilità giuridica

●Responsabilità PENALE

●Responsabilità CIVILE

●Responsabilità DISCIPLINARE

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La responsabilità penale / I

● Si può definire genericamente la Resp. Pen. come soggezione alla applicazione, mediante procedimento penale, di una delle sanzioni penali

➢ Ergastolo ➢ reclusione ➢ multa ➢ Arresto➢ Ammendaoltre ad eventuali pene accessorie.

● può sussistere per specifici reati, espressamente previti dalla legge (Art. 25 comma 2 Costit.). Ad esempio, omicidio colposo (589 C.p.); omicidio del consenziente (579 C.p.) e lesioni personali colpose (C.p. 590);

● è sempre « personale » (art 27 Cost.), ovvero applicabile solo a chi abbia avuto un certo coinvolgimento personale nella commissione del reato (non è possibile una responsabilità oggettiva, ad esempio dei genitori);

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La responsabilità penale / II

Il reato richiede:

● sempre UNA CONDOTTA: che può essere commissiva (ad esempio se somministro un farmaco non dovuto: azione positiva) ovvero omissiva ( mancato compimento dell'azione attesa, ovvero una azione negativa: ad esempio se dimentico di somministrare un farmaco). Grande importanza per il reato omissivo di definire le competenze del soggetto qualificato che si ritiene dovesse agire.

● normalmente UN EVENTO: che è l'effetto della condotta (ad es: morte del paziente), o danno, od il pericolo del verificarsi di un evento dannoso;

● sempre IL NESSO CAUSALE: tra condotta ed evento (art 40 c.p.): ovvero l'azione od omissione sia una delle condizioni dell'evento, purchè il risultato non sia dovuto al concorso di fattori ececzionali (art. 41 c.p.)

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La responsabilità penale / III

LA CONDOTTA OMISSIVA

Codice Penale, art. 40, comma 2: « Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. »

E' pertanto di vitale importanza, per valutare una eventuale responsabilità penale omissiva,

conoscere i doveri giuridici che incombono al soggetto

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Elemento soggettivo del reato

● il DOLO (volontà o consapevolezza dell'evento come conseguenza

della condotta);

● la COLPA: (ART. 43 C.P. l'evento non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline)

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Fonti di dovere giuridico per l'infermiere

La Legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante "Disposizioni in materia di professioni sanitarie"

● ha abolito la definizione di « ausiliaria » per la « professione sanitaria » infermieristica, conferendo autonomia alla figura dell'infermiere;

● ha abrogato il c.d. mansionario (D.P.R. n. 225/74).● demanda la determinazione del « campo proprio di attività e di responsabilità delle

professioni sanitarie » a fonti esterne alla legge e precisamente:➔ D.M istitutivi dei relativi profili professionali➔ D.M. istitutivi ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e

di formazione post- base;➔ specifici codici deontologici (vedi codice deontologico IPASVI del 1999)➔ con LIMITE negativo rappresentato da competenze previste per le professioni

mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea

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La posizione di « Garanzia » del paziente

La giurisprudenza ha individuato, direttamente nelle norme della Costituzione della Repubblica, un generale « dovere di garanzia » a

carico degli operatori sanitari, affermando che:Gli operatori di una struttura sanitaria, medici e paramedici, sono tutti "ex lege" portatori di una posizione di garanzia, espressione

dell'obbligo di solidarietà costituzionalmente imposto ex art. 2 e 32 cost, nei confronti dei pazienti, la cui salute devono tutelare contro qualsivoglia pericolo che ne minacci l'integrità: ciò è bastato alla Cassazione ad affermare la responsabilità di un infermiere che, in prossimità della fine del turno di lavoro, delegava un collega per eseguire l'ordine impartitogli da un medico di chiamare un altro

medico, ordine facilmente e rapidamente eseguibile attraverso un citofono (ordine rimasto inevaso) Cassazione penale, sez. IV, 2 marzo 2000, n.

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Responsabilità civile

E' essenzialmente responsabilità patrimoniale, così definita dal codice civile:

Art. 2740 :[I] Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i

suoi beni presenti e futuri.[II]. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi

stabiliti dalla legge

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Caratteristiche della R. Civile

● Viene affermata dalla richiesta risarcitoria di un soggetto privato;

● E' atipica: non vi è una predeterminazione del comportamento che la genera (come i reati penali);

● vi è un elemento oggettivo (fatto, danno ingiusto e rapporto di causalità) simile al penale;

● vi è un elemento soggettivo (dolo o colpa) non dissimile dal penale;

● si distingue in contrattuale ed extracontrattuale

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Principale distinzione della R.c.

● Responsabilità Contrattuale: violazione di un rapporto obbligatorio preesistente (derivante da un contratto, da rapporto di lavoro, etc)

● Responsabilità Extracontrattuale o aquiliana: Violazione di un generale principio di « naeminem laedere »: art. 2043 c.c. . »Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno

ingiusto, obbliga colui che ha commesso il danno a risarcire il danno »

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R.C. Come responsabilità patrimoniale

La responsabilità civile è essenzialmente una responsabilità PATRIMONIALE: il debitore risponde delle proprie obbligazioni, anche quelle risarcitorie, CON TUTTI I SUOI BENI PRESENTI E FUTURI.

Se non si adempie ad una sentenza di condanna, tutti i beni mobili ed immobili, e tutti i crediti (lo stipendio nel limite di 1/5) potranno essere pignorati e posti in vendita dal creditore.

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La trasferibilità della R.C.

La Responsabilità Civile, al contrario di quella penale, può essere « scaricata » su soggetti

diversi, mediante ASSICURAZIONE della R.C. (art 1917), che è vietata solo per i fatti dolosi.

Per prassi, il contratto R.C. Contiene una franchigia, spesso del 10%, a carico

dell'assicurato

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La responsabilità disciplinare

La R. disciplinare può essere definita come la soggezione alla irrogazione, da parte del datore

di lavoro, di una sanzione specifica in conseguenza di una violazione dei doveri inerenti

il rapporto di lavoro

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Le sanzioni disciplinari

L'impiegato che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

1) la censura; 2) la riduzione dello stipendio; 3) la sospensione dalla qualifica; 4) la destituzione.D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 . - Testo unico delle disposizioni concernenti lo

statuto degli impiegati civili dello Stato (art. 78), anche in relazione al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 76 - Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali.

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Caratteri della R. Disciplinare

- NON richiede un evento di danno: 1.  « La mancanza della normale diligenza nell'espletamento della prestazione di una dipendente di una casa

di cura con mansioni di infermiera costituisce legittimo motivo di licenziamento ove il comportamento negligente metta in pericolo la salute dei ricoverati ed ancorché non si sia verificato in concreto alcun danno per gli stessi. (Nella specie l'infermiera al piano di una casa di cura in turno notturno si era assentata per reperire un medicinale mancante nel reparto senza avvertire il collega c.d. "jolly" avente appunto la funzione di sostituire temporaneamente il personale di turno costretto ad assentarsi per motivi vari). ( Pretura Milano, 19 giugno 1996).

2. Legittimamente è stata inflitta la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio per due mesi, per negligenza ed inosservanza ai doveri d'ufficio, ad un infermiere professionale che si era profondamente addormentato durante l'orario di lavoro sul letto di una camera di degenza senza camice, e che si era svegliato solo dopo essere stato più volte sollecitato. (Consiglio Stato, sez. I, 10 giugno 1992, n. 1459)

- può avere una « anticipazione » cautelare: La sospensione cautelare dall'impiego è un provvedimento preventivo al definitivo accertamento dei fatti

gravi attribuiti al dipendente, rivolto ad evitare il pregiudizio che deriverebbe all'amministrazione nell'ipotesi che quell'accertamento avesse esito positivo; pertanto, esso può essere adottato anche prima dell'accertamento dei fatti, bastando a legittimarlo la presenza di sufficienti indizi.

T.A.R. Sardegna, 16 dicembre 1981, n. 628

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Caratteri della R. Disciplinare / II

L'accertamento del fatto è vincolato dall'eventuale giudizio penaleAtr 653 Cpp1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione a efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso.1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

In caso di sentenza penale divenuta irrevocabile, pertanto, quello che resta da discutere ai fini disciplinari è solamente la valutazione, in relazione ai doveri del soggetto, di come e quanto il fatto, ormai definitivamente accertato, violi gli obblighi cui il dipendente era tenuto nei confronti del datore di lavoro