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Responsabilità sanitaria e assicurazioni: alcune criticità e possibili soluzioni Roberto Manzato Convegno «Legge Balduzzi – cosa cambia nella valutazione della colpa medica e nella sua tutela assicurativa» Milano 12 dicembre 2012 Roberto Manzato 1

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Responsabilità sanitaria e assicurazioni: alcune criticità e possibili soluzioni

Roberto Manzato Convegno «Legge Balduzzi – cosa cambia nella valutazione della colpa medica e nella sua tutela assicurativa» Milano 12 dicembre 2012

Roberto Manzato 1

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MESSAGGI CHIAVE

Roberto Manzato 2

Molti paesi sviluppati hanno sperimentato un incremento delle denunce connesse con la malpractice medica con conseguenti impatti sul settore sanitario (aumento dei costi diretti e indiretti come la medicina difensiva che si stima costi al sistema circa 15 miliardi di euro) e sul settore assicurativo. In Italia, le imprese di assicurazione registrano da più di un decennio perdite ingenti. Per larga parte delle specializzazioni i costi delle coperture per i medici restano accessibili, qualche picco si riscontra per alcune attività in libera professione ad alto rischio. Per quanto riguarda le strutture sanitarie il loro costo sinistri, in media, è consistente (circa 72 euro per ricovero). Le motivazioni del trend di aumento del rischio sono note tra le quali la dilatazione della definizione della responsabilità del medico, l'aumento dell’entità dei risarcimenti e la maggiore litigiosità.

Le soluzioni di policy per ridurre l’impatto del fenomeno le sue conseguenze sono note e suggerite da organismi internazionali. Alcune utili in qualsiasi sistema giuridico poiché basate sulla prevenzione. Altre più strettamente giuridiche: dal radicale passaggio da un "tort system" a uno "no fault" a quelle specifiche quali la rivisitazione del concetto di responsabilità, l’introduzione di limiti e standardizzazione dei danni non patrimoniali, l’implementazione di forme alternative di risoluzione del contenzioso.

La recente legge Balduzzi, pur testimoniando una certa attenzione al tema da parte dell’esecutivo, non sembra in grado di risolvere le problematiche esistenti.

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IN MOLTI PAESI OCSE SI È REGISTRATO UN INCREMENTO DELLE DENUNCE DI MALPRACTICE MEDICA NEGLI ULTIMI ANNI

Roberto Manzato 3

Principali conseguenze Principali conseguenze Principali cause

• Escalation degli importi liquidati dai tribunali (in particolare danni non patrimoniali)

• Creazione di nuovi “diritti” da parte della giurisprudenza

• Maggiore consapevolezza dei pazienti e conseguente richiesta di tutela dei propri diritti

• Maggior interesse da parte di alcune categorie di fornitori di servizi legali nella gestione del contenzioso

Sistema sanitario

•maggiori costi diretti (risarcimenti o prezzi coperture assicurative) e indiretti dovuti alla medicina difensiva •sfiducia nella sanità e rapporto medico-paziente più difficile e conflittuale •elevata probabilità di discredito professionale del medico anche in casi dubbi (visti i tempi della giustizia, il medico si trova, a volte, in una difficile situazione per lunghi anni)

•ingenti perdite economiche con necessità di incrementare i prezzi delle coperture e rendere più stringenti i criteri sottoscrittivi •rapporti difficili con gli assicurati •minor numero di imprese attive nel settore

Sistema assicurativo

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MACRO TIPOLOGIE DI COPERTURE ASSICURATIVE NEL RAMO RC SANITARIA

Roberto Manzato 4

54%46%

Pubbliche

Private Accreditate

Medici

Strutture sanitarie

Macro tipologia Descrizione Alcuni dati

Questa tipologia di copertura è rivolta a: •medici ed operatori sanitari liberi professionisti o medici convenzionati con il SSN •medici ed operatori sanitari dipendenti di aziende sanitarie private •medici ed operatori sanitari dipendenti di aziende sanitarie pubbliche

Questa tipologia di copertura è rivolta a: •ospedali •poli di eccellenza •cliniche private •aziende sanitarie locali •altro

Numero medici* (‘000)

266

299 302

2007 2008 2009

Numero delle strutture sanitarie 2009, 100%=1.172

Nota(*): medici e odontoiatri dipendenti del sistema sanitario nazionale Fonte: ISTAT

SEMPLIFICATO E SCHEMATICO

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I RISULTATI TECNICI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE DEI PROFESSIONISTI E DELLE STRUTTURE SANITARIE SONO STATI MOLTO NEGATIVI

Roberto Manzato 5

Medici - Rapporto sinistri/premi al 31/12/2010

152%

131%

192%

135%

143%

204%

217%

188%

124%

134%

140%

140%

140%

142%

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Strutture sanitarie - Rapporto sinistri/premi al 31/12/2010

469%

406%

247%

209%

310%

214%

154%

116%

126%

96%

137%

161%

159%

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

179%

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IL COSTO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE PER I MEDICI

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Medici “dipendenti” Massimali

2.500.000€ 5.000.000€ 500.000€ 2.500.000€ …

Medico di med. gen.

Psichiatra Cardiologo

Chirurgo generale

Cardiochirurgo

Anestesista

Ortopedico

Ginecologo

da 400 a 1.500 €

da 300 a 900 €

da 400 a 800 €

da 450 a 1.000 €

da 700 a 1.500 €

da 1.800 a 4.000 €

da 1.800 a 6.000 €

da 1.900 a 6.000 €

da 5.000 a 9.000 €

da 650 a 1.500 €

da 1.200 a 2.500 €

da 1.400 a 3.000 €

da 3.600 a 9.000 €

da 3.500 a 9.000 €

da 3.000 a 10.000 €

da 3.600 a 10.000 €

ND

da 1.800 a 4.000 €

Medici liberi professionisti Massimali

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IL COSTO DEI SINISTRI NELLE STRUTTURE SANITARIE PER RICOVERO

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Costo sinistri per ricovero per specializzazione struttura Euro

81,6 70,0 66,9112,8

81,6130,9

1° livello 2° livello Ospedaliuniversitari

Ospedalipediatrici

Polioncologici

ClinicheOrtopediche

Da un’analisi di Marsh&McLennan1 sulle coperture assicurative stipulate da alcune strutture sanitarie pubbliche si evidenzia che esse registrano un costo sinistri pari a circa 71,5€ per ricovero. Il costo varia a seconda della area geografica e della tipologia di struttura sanitaria

71.5

Media

Costo sinistri per ricovero per area geografica Euro

71.5 74,8 80,1

71,4

Nord Centro Sud

Media

(1) Fonte: Sole 24h anticipazioni studio Marsh & Mclennan “3° Edition medical claims analysis of Marsh clients public hospital”

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I DIVERSI MECCANISMI DI FINANZIAMENTO DEL RISCHIO DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLE STRUTTURE SANITARIE

La struttura sanitaria si assicura e cede i rischi all’assicuratore (con le usuali clausole contrattuali come franchigie, scoperti e massimali).

Auto - assicurazione Assicurazione tradizionale della singola struttura

Assicurazione danni “punta” o in forma aggregata

Si sta diffondendo - nella consapevolezza che il trasferimento del rischio in toto non sempre rappresenta la soluzione più efficiente (si pensi, per esempio, all’effetto dell’imposta sul premio di assicurazione) - l’utilizzo di coperture assicurative con le seguenti caratteristiche: - mirate solo sui sinistri punta cioè

superiori ad una certa soglia; - con franchigie aggregate elevate; - su aggregazione di rischi (più

strutture in un’unica copertura).

La struttura sanitaria o un insieme di strutture (p.es. su base regionale) può gestire direttamente le richieste di risarcimento dei sinistri senza cedere a terzi il rischio

Si parla di ricorso all’auto-assicurazione per i costi delle coperture elevati o per gare andate deserte. In questo ultimo caso andrebbero anche verificati i meccanismi di gara (base d’asta irrealistica, carenza informativa per la formulazione dell’offerta, ecc…)

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LE MOTIVAZIONI DEL TREND DI AUMENTO DEL RISCHIO

Costo puro della

copertura

Frequenza sinistri

Costo medio

X

Principali fattori • dilatazione del concetto

di responsabilità civile

• incremento della litigiosità

• aumento del costo medio dei risarcimenti

• aumento delle tipologie di danno indennizzabili

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ALCUNI ESEMPI DI RECENTI SENTENZE

Tribunale ordinario di Firenze - Sezione distaccata di Pontassieve, 19 gennaio 2011 Il giudice ha condannato la sostituta di una pediatra a 1 anno e un medico di guardia a 8 mesi, entrambi per omicidio colposo, ma ha anche fissato un risarcimento di 3 milioni di euro da pagare alla famiglia da parte dei due imputati e della pediatra in vacanza. Il presidente dell’ordine dei medici di Firenze ha criticato la sentenza come «poco logica» spiegando che «ogni professionista deve rispondere solo per i suoi atti medici. La colpa è solo soggettiva, non può essere oggettiva».

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Cass. penale., sez. IV, n. 1873/2010 La Cassazione ha annullato la sentenza d'appello che aveva assolto un medico da ogni responsabilità per il decesso di un paziente con un esteso infarto del miocardio, congedato dall'ospedale nella nona giornata dopo il ricovero in quanto era stato seguito il protocollo di cura e le linee guida per le dimissioni. Secondo la Cassazione la condotta del medico deve essere valutata con riguardo non alla conformità alle linee guida bensì alle condizioni del paziente, in relazione non solo della gravità dell’infarto che l’ha colpito ma anche alle patologie preesistenti e a tutte le criticità che ne rendevano estremamente precario lo stato di salute per verificare se la decisione di dimetterlo sia stata corretta ovvero affrettata e dunque errata.

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MESSAGGI CHIAVE

Roberto Manzato 11

Molti paesi sviluppati hanno sperimentato un incremento delle denunce connesse con la malpractice medica con conseguenti impatti sul settore sanitario (aumento dei costi diretti e indiretti come la medicina difensiva che si stima costi al sistema circa 15 miliardi di euro) e sul settore assicurativo. In Italia, le imprese di assicurazione registrano da più di un decennio perdite ingenti. Per larga parte delle specializzazioni i costi delle coperture per i medici restano accessibili, qualche picco si riscontra per alcune attività in libera professione ad alto rischio. Per quanto riguarda le strutture sanitarie il loro costo sinistri, in media, è consistente (circa 72 euro per ricovero). Le motivazioni del trend di aumento del rischio sono note tra le quali la dilatazione della definizione della responsabilità del medico, l'aumento dell’entità dei risarcimenti e la maggiore litigiosità.

Le soluzioni di policy per ridurre l’impatto del fenomeno le sue conseguenze sono note e suggerite da organismi internazionali. Alcune utili in qualsiasi sistema giuridico poiché basate sulla prevenzione. Altre più strettamente giuridiche: dal radicale passaggio da un "tort system" a uno "no fault" a quelle specifiche quali la rivisitazione del concetto di responsabilità, l’introduzione di limiti e standardizzazione dei danni non patrimoniali, l’implementazione di forme alternative di risoluzione del contenzioso.

La recente legge Balduzzi, pur testimoniando una certa attenzione al tema da parte dell’esecutivo, non sembra in grado di risolvere le problematiche esistenti.

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SCOMPOSIZIONE TEORICA DEL PREMIO DI EQUILIBRIO

Componente che incide maggiormente sul costo

La variabile che maggiormente incide sul premio teorico di equilibrio è il costo sinistri. L’imposta sul premio pari al 22,25% è molto elevata. Le altre componenti o sono esogene quindi non controllabili dalla imprese di assicurazione o, in ogni caso, rappresentano una componente poco rilevante sul costo finale (componenti che il management tende comunque a contenere il più possibile)

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QUINDI BISOGNA INTERVENIRE SUI COSTI SINISTRI: PRINCIPALI PROPOSTE OCSE PER LA MITIGAZIONE DEI RISCHI E INCREMENTARE LA DISPONIBILITÀ DI COPERTURE

Organismi indipendenti

• Sviluppo di organismi indipendenti allo scopo di aumentare la rilevazione obbligatoria o volontaria e l’analisi degli errori medici con l’obiettivo di elaborare raccomandazioni per sviluppare procedure di mitigazione

1

Processi di risk management

2 • Sviluppo di un processo di gestione del rischio con un approccio alla qualità

all'interno delle strutture sanitarie

Formazione dei medici

3 • Introduzione di obblighi formativi per i medici per la prevenzione e gestione dei rischi di malpractice, nonché l’osservanza di standard appropriati di diligenza e per la comunicazione verso i pazienti

Fondo «bad risks»

4 • Introduzione di un fondo per garantire idonea copertura assicurativa a determinate categorie di rischio che non trovano sufficiente capacità nel sistema assicurativo privato

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ALTRE SOLUZIONI DI POLICY PER MITIGARE LE CONSEGUENZE DEL FENOMENO DELLA MEDICAL MALPRACTICE IN UN SITEMA GIURIDICO DI RESPONSABILITÀ (TORT SYSTEM)

Opzioni di policy per un

sistema di responsabilità

Passaggio ad un sistema no-fault

Misure rimanendo in un

sistema di responsabilità

In generale, in un sistema no fault i pazienti vittima di errori clinici sono indennizzati senza la ricerca di un responsabile dell’accaduto (con conseguente «rilassamento» del concetto di colpa). Il passaggio tra i sistemi non è semplice e dipende dalla cultura giuridica dei vari paesi. Dovrebbe essere preso in considerazione se i costi indiretti e quelli di gestione del contenzioso superano i benefici derivanti dai risarcimenti alle vittime degli errori

• Revisione concetto di responsabilità

• Standardizzazione e limitazione danni non patrimoniali

• Forme alternative di risoluzione delle controversie

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ALCUNI PRO E CONTRO DEI TORT SYSTEM E NO FAULT

No fault

Pro Abbattimento dei costi del contenzioso Abbattimento dei costi di medicina

difensiva Risarcimenti più veloci e standardizzati Favorisce sistemi di reporting che possono

essere utilizzati come fonte di dati per l’analisi dei rischi

Contro Possibile tendenza a risarcire una ampia

gamma di cure non andate a buon fine Maggiore standardizzazione dei

risarcimenti con minore considerazione del caso specifico

Possibile minore enfasi sugli operatori per raggiungere l’eccellenza nella minimizzazione degli errori

Tort system

Massima responsabilizzazione dei medici nel loro operato

Quantificazione del danno in diretta relazione al caso concreto e allo svolgimento dei fatti

Alti costi di contenzioso Alti costi afferenti alla medicina difensiva Tempi di risarcimento legati ai tempi della

giustizia Difficoltà professionali per i medici Difficoltà di creazione di una base dati

uniforme per l’analisi dei rischi

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MISURE DI MITIGAZIONE DEL FENOMENO IN UN SISTEMA DI RESPONSABILITÀ

Contenimento del ricorso al giudice

• Incoraggiare meccanismi alternativi di risoluzione del contenzioso

• Prevedere misure per attenuare le richieste palesemente infondate

3

Revisione criteri liquidazione

2 • Definizione di standard e criteri dettagliati per la valutazione dei danni

• Definizione di eventuali limiti ai danni non patrimoniali

Nota (*): verifica che la pratica utilizzata è al di fuori degli standard di pratica medica ritenuti accettabili da un organismo medico

Rivisitazione concetto di responsabilità

1 • Revisione del concetto di responsabilità (p.es. l’aver seguito i protocolli di

cura esimente di responsabilità salvo prova contraria, o chiara distinzione tra colpa grave e danni collaterali dell’azione medica - lesioni iatrogene - che più difficilmente si possono prevenire)

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MESSAGGI CHIAVE

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Molti paesi sviluppati hanno sperimentato un incremento delle denunce connesse con la malpractice medica con conseguenti impatti sul settore sanitario (aumento dei costi diretti e indiretti come la medicina difensiva che si stima costi al sistema circa 15 miliardi di euro) e sul settore assicurativo. In Italia, le imprese di assicurazione registrano da più di un decennio perdite ingenti. Per larga parte delle specializzazioni i costi delle coperture per i medici restano accessibili, qualche picco si riscontra per alcune attività in libera professione ad alto rischio. Per quanto riguarda le strutture sanitarie il loro costo sinistri, in media, è consistente (circa 72 euro per ricovero). Le motivazioni del trend di aumento del rischio sono note tra le quali la dilatazione della definizione della responsabilità del medico, l'aumento dell’entità dei risarcimenti e la maggiore litigiosità.

Le soluzioni di policy per ridurre l’impatto del fenomeno le sue conseguenze sono note e suggerite da organismi internazionali. Alcune utili in qualsiasi sistema giuridico poiché basate sulla prevenzione. Altre più strettamente giuridiche: dal radicale passaggio da un "tort system" a uno "no fault" a quelle specifiche quali la rivisitazione del concetto di responsabilità, l’introduzione di limiti e standardizzazione dei danni non patrimoniali, l’implementazione di forme alternative di risoluzione del contenzioso.

La recente legge Balduzzi, pur testimoniando una certa attenzione al tema da parte dell’esecutivo, non sembra in grado di risolvere le problematiche esistenti.

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LEGGE BALDUZZI ART. 3 COMMA 1: NON CAMBIANO GLI ASPETTI CIVILISTICI

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1. L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.

• L’esclusione ex-lege della responsabilità penale per coloro i quali si sono attenuti alle buone pratiche comporta effetti sul piano civile l’unico che impatta sull’entità dei risarcimenti. Sul piano assicurativo pertanto non cambia granché.

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LEGGE BALDUZZI ART. 3 COMMA 2: DPR CON ALCUNE NOVITÀ

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• Fondo con obbligo a fornire idonea copertura assicurativa a determinate categorie professionali. Contributo a carico dei professionisti (fissato dalla contrattazione collettiva) e a carico imprese assicurazione (contributo non superiore al 4% premi del settore RC sanitaria)

• Contratti assicurativi stipulati anche con clausole tipo «bonus malus» e possibilità di disdetta solo per reiterata condotta colposa del medico accertata con sentenza definitiva

Principali previsioni che un DPR dovrà regolamentare Commenti

• Si auspica che il fondo (in base ai noti principi di sussidiarietà) si occupi dei casi in cui abbia senso l’intervento pubblico. Inoltre i meccanismi di contribuzione al fondo non sembrano essere corretti (la via maestra sarebbe quella di determinarne il fabbisogno e ripartirlo sui driver di rischio)

• Meccanismi b/m non funzionano bene su rischi a bassa frequenza (appiattimento popolazione su classi bonus). Per l’assicurazione non conta la condotta colposa certificata da sentenza ma l’erogazione di un risarcimento (effettuato anche in sede transattiva)

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LEGGE BALDUZZI ART. 3 COMMA 3: NORMA POSITIVA A PATTO CHE NON SIA COME «ASPETTANDO GODOT …»

Roberto Manzato 20

Il danno biologico conseguente all’attività dell’esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all’attività di cui al presente articolo.

Sono molti anni che il settore aspetta le tabelle per le lesioni gravi rc auto …

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LEGGE BALDUZZI ART. 3 BIS: NORMA POSITIVA MA SENZA INVESTIMENTI DIFFICILMENTE EFFICACE …»

Roberto Manzato 21

Al fine di ridurre i costi connessi al complesso dei rischi relativi alla propria attività, le aziende sanitarie nell’ambito della loro organizzazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ne curano l’analisi, studiano e adottano le necessarie soluzioni per la gestione dei rischi medesimi, per la prevenzione del contenzioso e la riduzione degli oneri assicurativi. Il Ministero della salute e le regioni monitorano, a livello nazionale e a livello regionale, i dati relativi al rischio clinico..

•Senza nuovi oneri per la finanza pubblica eventuali risorse dovrebbero essere reperite con un’attenta revisione della spesa ma con le priorità che esistono in sanità sembra complesso trovare spazio per investire sulle necessarie attività di risk management

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Responsabilità sanitaria e assicurazioni: alcune criticità e possibili soluzioni

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