Resistenza Al Fuoco Prevenzione Incendi Anniballo Ing Arturo

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3.6 AZIONI ECCEZIONALI Le azioni eccezionali sono quelle che si presentano in occasione di eventi quali incendi, esplosioni ed urti. Quando è necessario tenerne conto esplicito, si considererà la combinazione eccezionale di azioni di cui al § 2.5.3: Quando non si effettuano verifiche specifiche nei confronti delle azioni eccezionali, quali esplosioni, urti, ecc., la concezione strutturale, i dettagli costruttivi ed i materiali usati dovranno essere tali da evitare che la struttura possa essere danneggiata in misura sproporzionata rispetto alla causa. D. M. 14 sett 2005 BOZZA AL 27 LUG 2007 NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI

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…3.6 AZIONI ECCEZIONALILe azioni eccezionali sono quelle che si presentano in occasione di eventi quali incendi, esplosioni ed urti.Quando è necessario tenerne conto esplicito, si considererà la combinazione eccezionale di azioni di cui al § 2.5.3:Quando non si effettuano verifiche specifiche nei confronti delle azioni eccezionali, qualiesplosioni, urti, ecc., la concezione strutturale, i dettagli costruttivi ed i materiali usati dovranno essere tali da evitare che la struttura possa essere danneggiata in misura sproporzionata rispetto alla causa.

D. M. 14 sett 2005

BOZZA AL 27 LUG 2007

NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI

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3.6.1.2 Richieste di prestazioneAl fine di limitare i rischi derivanti dagli incendi, le costruzioni devono essere progettate e costruitein modo tale da:- garantire la resistenza e la stabilità degli elementi portanti;-impedire la propagazione del fuoco e dei fumi.

Gli obiettivi suddetti, sono raggiunti attraverso l’adozione di misure e sistemi di protezione attiva epassiva. Tutti i sistemi di protezione dovranno essere adeguatamente mantenuti.Le prestazioni richieste alle strutture di una costruzione, in funzione degli obiettivi sopra definiti,sono individuate nei seguenti livelli di cui alla seguente tabella.

Tabella 3.5.IV – Livelli di prestazione in caso di incendi

I livelli di prestazione comportano classi di resistenza al fuoco, stabilite per i diversi tipi dicostruzioni. In particolare, per le costruzioni nelle quali si svolgono attività soggette al controllo delCorpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ovvero disciplinate da specifiche regole tecniche diprevenzione incendi, i livelli di prestazione e le connesse classi di resistenza al fuoco sono stabilitidalle disposizioni emanate dal Ministero dell’Interno ai sensi del decreto legislativo 8 marzo 2006,n. 139.

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Sono quei dispositivi che in caso d’incendio svolgono un ruolo attivo nell’estinzione dello stesso

Prevenzione Incendi

NORMEPROTEZIONE

PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE :PERTINENZA DEL MINISTERO

DELL’INTERNO

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

attiva PASSIVA

Utilizzo di:1) Prodotti incombustibili o poco combustibili2) Materiali posti a protezione di elementi strutturali3) Compartimentazioni resistenti al fuoco

Sono tutte le misure che in caso di incendio operano ad ostacolare la sua propagazione

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NOVITA’ PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDID.M.I.

16 feb 2007D.M.I.

9 mar 2007D.M.I.

9 mag 2007

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D.M.I. 16 febbraio 2007Classificazione di resistenza al fuoco di

prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione

Art. 1 Campo di applicazione e definizioni

Cito solo i primi 4 commi

1. Il presente decreto si applica ai prodotti e agli elementi costruttivi per i quali e’prescritto il requisito di resistenza al fuoco ai fini della sicurezza in caso d'incendio delleopere in cui sono inseriti.

2. E’ considerato «prodotto da costruzione» o «prodotto» qualsiasi prodotto fabbricatoal fine di essere permanentemente incorporato in elementi costruttivi o opere da costruzione.

3. Le «opere da costruzione» o «opere» comprendono gli edifici e le opere di ingegneria civile.

4. Ai fini del presente decreto le parti e gli elementi di opere da costruzione, composteda uno o più prodotti anche non aventi specifici requisiti di resistenza al fuoco, sono definite «elementi costruttivi».

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D.M.I. 16 febbraio 2007Classificazione di resistenza al fuoco di

prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione

Art. 2 Classificazione di Resistenza al Fuoco

1. I prodotti e gli elementi costruttivi sono classificati in base alle loro caratteristiche di resistenza al fuoco, secondo i simboli e le classi indicate nelle tabelle dell’allegato A) al presente decreto, in conformità alle decisioni della Commissione dell’Unione europea 2000/367/CE del 3 maggio 2000 e 2003/629/CE del 27 agosto 2003.

(omissis)

3. Le prestazioni di resistenza al fuoco dei prodotti e degli elementi costruttivi possono essere determinate in base ai risultati di:a) prove,b) calcoli,c) confronti con tabelle.

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prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione

Art. 2 Classificazione di Resistenza al Fuoco STRALCIO

ALLEGATO A

DEFINIZIONI La stabilità R è l’attitudine di un elemento da costruzione a conservare la propria resistenza meccanica sotto l’azione dell’incendio.

La tenuta ai prodotti della combustione E è la capacità di un elemento da costruzione di non lasciar passare (né tantomeno produrre) fiamme, vapori o gas caldi dal lato esposto a quello non esposto.

L’isolamento I è l’attitudine di un elemento costruttivo a ridurre, entro determinati limiti, la trasmissione del calore.

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prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione

Art. 2 Classificazione di Resistenza al Fuoco

Par. 4 5 6

Menzionano gli allegati al presente D.M. che definiscono le modalità per la classificazione dei

prodotti e degli elementi costruttiviIn particolare :

Allegato B

Allegato C

Allegato D

Descrive le modalità per la classificazione di prodotti ed elementi costruttivi in base ai risultati di PROVE DI RESISTENZA AL FUOCO E

TENUTA AL FUMO

Descrive le modalità per la classificazione di prodotti ed elementi costruttivi in base ai risultati di CALCOLI

Descrive le modalità per la classificazione di prodotti ed elementi costruttivi in base a CONFRONTI CON TABELLE

NOTA :

La modalità di confronto con tabelle per la

classificazione è possibile solo con elementi costruttivi

e non con i materiali.

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D.M.I. 16 febbraio 2007Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione

Art. 4Elementi costruttivi per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco

1. Gli elementi costruttivi, per i quali è prescritta la classificazione di resistenza alfuoco, possono essere installati ovvero costruiti in opere destinate ad attività soggette ai regolamenti di prevenzione incendi, in presenza di certificazione redatta da professionista in conformità al decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 1998, che ne attesti la classe di resistenza al fuoco secondo le modalità indicate all’art. 2 commi 4, 5, 6 del presente decreto.

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Allegato II (D.M.I. 4 maggio 1998) La documentazione tecnica è atta a comprovare la conformità delle opere alla normativa vigente ed è riferita a: a) strutture; b) finiture; c) impianti; d) attrezzature e componenti di impianti con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendi, secondo quanto di seguito specificato.

1 - Elementi strutturali portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura)

1.1. La documentazione è costituita da: a) certificazione di resistenza al fuoco dell'elemento. Poiché la valutazione della classe di resistenza al fuoco può essere di tipo

sperimentale, analitico o tabellare, la relativa certificazione è: - a firma del direttore del laboratorio, per la valutazione di tipo sperimentale; - a firma di professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, per la

valutazione analitica; - a firma di professionista, per la valutazione di tipo tabellare. In tutti i casi in cui il metodo di verifica non consenta di certificare anche i requisiti di resistenza (R), di tenuta (E) e di isolamento

(I) dell'elemento, è allegata una valutazione a firma di professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, relativa a tali requisiti;

b) dichiarazione di corrispondenza dell'elemento in opera, compreso l'eventuale rivestimento protettivo, con quello certificato. Tale dichiarazione è redatta:

- da qualsiasi professionista, quando il grado di resistenza al fuoco sia fornito da tabella; - da professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, negli altri casi. Nel caso di elementi protetti con rivestimenti (vernici intumescenti, intonaci o lastre), in mancanza di apposita procedura di

verifica della corretta posa in opera, il professionista potrà avvalersi di una dichiarazione a firma dell'installatore che riporti le modalità applicative utilizzate e garantisca sulla loro corrispondenza con quelle fornite dal produttore del rivestimento (p.e. pulizia e sabbiatura del supporto, tipo e quantitativo di protettivo, ciclo di applicazione, modalità di giunzione delle lastre, ecc.). La dichiarazione di corrispondenza in questo caso riguarda le caratteristiche strutturali dell'elemento e la sussistenza, nella situazione reale, delle ipotesi di base adottate per la verifica (p.e. condizioni di sollecitazione, di applicazione dei protettivi, di isolamento termico delle facce non esposte all'incendio).

1.2. I rapporti di prova e le relazioni di calcolo (in forma integrale o sintetica) relativi agli elementi di cui al presente punto, acquisiti dal titolare in allegato alle relative certificazioni, sono trattenuti dal titolare stesso e tenuti a disposizione del Comando per eventuali controlli. A tale scopo, per relazione sintetica si intende un elaborato che descriva l'elemento, le ipotesi di base adottate per il calcolo e ogni altro dato necessario e sufficiente per la eventuale riproducibilità della verifica analitica.

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REAZIONE AL FUOCO

La reazione al fuoco viene definita dalla norma UNI CEI EN ISO 13943/2004

come il comportamento di un materiale che contribuisce con la propria

decomposizione al fuoco a cui è sottoposto in condizioni determinate.

Qualche definizione

RESISTENZA AL FUOCO

La resistenza al fuoco è definita dalla stessa norma come: La capacità di un

elemento di conservare la richiesta stabilità e/o tenuta e/o isolamento

termico, e/o ogni (altra) prestazione attesa per un periodo di tempo stabilito.

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omissis

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UNI 9502:2001 (1989)Procedimento analitico per valutare la resistenza al

fuoco degli elementi costruttivi di conglomerato

cementizio armato, normale e precompresso

E’ bene precisare che la valutazione analitica della resistenza al fuoco degli elementi è una condizione necessaria ma non sufficiente a verificare la resistenza al fuoco di un comparto e a confermarne la classificazione.Il progettista ha il compito di “valutare” anche altre caratteristiche, per potersi rendere responsabile della classificazione della resistenza al fuoco di un comparto. Questa “valutazione” non deve necessariamente essere documentata.Ne consegue che una dichiarazione firmata di resistenza al fuoco coinvolge la responsabilità del progettista anche per quanto non è contenuto nella relazione di calcolo che verifica la resistenza al fuoco dei singoli componenti.Tale responsabilità può essere assunta solo da un progettista abilitato che, in caso di incendio,

può essere chiamato a rispondere delle sue scelte progettuali.Il fatto che ogni elemento va classificato non comporta in linea di principio che necessariamente tutti gli elementi di un comparto debbano avere la stessa classificazione.Occorre distinguere tra:- gli elementi di separazione tra un compartimento e l’altro (strutture e pannelliinterni) dove generalmente è richiesta la REI- gli elementi di separazione tra compartimento e l’esterno (strutture di copertura epannelli esterni) dove può essere richiesta la R o la RE- gli elementi strutturali interni (pilastri, travi, solai non di compartimentazione, ecc.)dove è richiedibile la sola R.Per un efficiente funzionamento del sistema di separazione REI tra compartimenti è indispensabile impedire al fuoco di propagarsi by-passando all’esterno la separazione stessa.

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UNI 9502:2001 (1989)

La presente norma si applica ad elementi costruttivi di conglomerato cementizio armato, con armatura ordinaria e/o di precompressione, anche protetti da idonei rivestimenti. Il conglomerato cementizio può essere costituito da aggregati normali o leggeri o speciali.5.1 Classi di resistenza al fuocoPer ogni elemento costruttivo di un compartimento, può essere richiesta la resistenza al fuoco secondo i criteri R, E ed I.Ogni elemento costruttivo può quindi essere classificato per:- la sola capacità portante, con simbolo R, qualora rispetti il criterio della capacità portante (per esempio può essere richiesta per elementi strutturali interni al compartimento);- la capacità di compartimentazione, con simbolo RE, qualora rispetti il criterio della capacità portante e il criterio della tenuta (per esempio può essere richiesta per gli elementi di tamponamento oppure per la copertura di un compartimento);- la capacità di compartimentazione, con simbolo REI, qualora rispetti il criterio della capacità portante, il criterio della tenuta e il criterio dell'isolamento (per esempio può essere richiesta per gli elementi di separazione tra due compartimenti).Le classi di resistenza al fuoco sono espresse dai simboli R, RE o REI seguiti da un numero (30, 60, 90, 120, 180, 240) che esprime il tempo in minuti per il quale il rispetto del criterio (o dei criteri) è garantito.

NotaLe classi di resistenza al fuoco 15, 20 e 45, previste da altre norme e regolamenti, non vengono contemplatein questa norma. Se richieste si farà riferimento alla classe immediatamente superiore.Le classi di resistenza al fuoco sono riferite alla curva temperatura/tempo normalizzata.Agli elementi costruttivi viene attribuita la classe immediatamente inferiore al tempo per ilquale è rispettato il criterio (o i criteri) di resistenza al fuoco.

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UNI 9502:2001 (1989)

DETERMINAZIONE DELLE TEMPERATURE NEGLI ELEMENTI ESPOSTI AL FUOCO

Il presupposto del calcolo della resistenza al fuoco è la determinazione della distribuzione delle temperature all'interno dell'elemento per il tempo di esposizione al fuoco richiesto.I fattori che influenzano la distribuzione della temperatura sono:- le proprietà fisiche del conglomerato cementizio (conducibilità termica, calore specifico, massa volumica, contenuto d'acqua);- la geometria dell'elemento con eventuali cavità o inserti e sua configurazione di esposizione nell'ambiente ed al fuoco;-i rivestimenti generici e protettivi. Si postula inoltre che la presenza delle armature non modifica la distribuzione delle temperature nel conglomerato cementizio, assumendosi come temperatura dell'acciaio, costante per tutta la sua sezione, la temperatura che ha il conglomerato cementizio nel baricentro dell'area di acciaio.

6.1 Determinazione Analitica6.2 Determinazione Sperimentale6.3 Determinazione mediante mappatura termica6.4 Determinazione in presenza di rivestimenti protettivi

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UNI 9502:2001 (1989)

6.1 Determinazione analitica … Omissis

Data la complessità delle formule usate si rimanda al documento originale per la loro lettura e approfondimento.

Inoltre la norma fornisce i dati su come il materiale degrada con l’aumento della temperatura (resistenza caratteristica a compressione e a trazione) per mezzo di un coefficiente peggiorativo Kc (θ) per il calcestruzzo e Ks(θ) per l’acciaio d’armatura.

Il comportamento meccanico di una stuttura esposta all’incendio dipende dalle azioni meccaniche e termiche indotte dal fuoco, e dai loro effetti sulle proprietà dei materiali, combinate con gli effetti indotti sulla struttura dalle azioni meccaniche permanenti e variabili.

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UNI 9502:2001 (1989)

6.1 Determinazione analitica… omissis

6.2 Determinazione sperimentaleIn alternativa alla determinazione analitica è possibile procedere all'individuazione della distribuzione delle temperature nel conglomerato cementizio mediante idonee determinazioni sperimentali, condotte secondo metodi di prova normalizzati.Questo metodo è particolarmente indicato per situazioni strutturali particolarmente complesse in cui l'applicazione del metodo di cui in 6.1 possa risultare problematica e in particolare per le strutture prefabbricate di serie a geometria complessa o realizzate con fori o con isolanti incorporati.Tale procedimento implica il rilievo della temperatura nei punti interni dell'elemento a diverse distanze dalle superfici esposte, almeno in corrispondenza delle armature previste e della zona compressa per la verifica della capacità portante e in corrispondenza della superficie non esposta al fuoco per la verifica del criterio dell’isolamento.Il grafico temperatura/tempo sperimentale si può assumere a base del calcolo purché il contenuto d'acqua che durante la prova evapora non sia maggiore del 2% (50 kg/m3) del peso del calcestruzzo. In caso contrario dovrà essere analiticamente corretto.I dati sperimentali dovranno comunque trovare analogie e giustificazioni con il metodo analitico.

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UNI 9502:2001 (1989)

6.3 Determinazione mediante mappatura termica

I vari punti del paragrafo 6.3 riportano la mappatura termica per sezioni tipiche in conglomerato cementizio armato ottenuta dalla risoluzione dell’equazione della propagazione del calore all’interno del volume considerato che è governata dalla equazione di Fourier riportata nel punto 6.1.1. E’ da notare che la norma impone queste mappature per validare un eventuale programma di calcolo usato per la determinazione analitica della distribuzione della Temperatura in funzione del Tempo e il programma usato deve essere sempre dichiarato.

La distribuzione delle temperature ai vari tempi di esposizione è riportata per travi con diverse larghezze della nervatura b e per pilastri quadrati. Le temperature indicate si riferiscono al valore rilevato al centro dei quadrati di 2 cm di lato in cui è stato discretizzato l'elemento.La temperatura in qualsiasi punto si può ottenere con interpolazione lineare tra i valori del centro dei quadrati.Non è possibile l'interpolazione tra valori che compaiono in mappature differenti.

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UNI 9502:2001 (1989)

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UNI 9502:2001 (1989)

7 VERIFICA DELLA RESISTENZA AL FUOCO

VERIFICA DEL CRITERIO DI

CAPACITA’ PORTANTE “R”

VERIFICA DEI CRITERI DI TENUTA ED

ISOLAMENTO “EI”

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VERIFICA DEL CRITERIO DI

CAPACITA’ PORTANTE “R”

Conosciuta la distribuzione delle temperature in ogni sezione di verifica dell'elemento costruttivo (mappatura termica), si procede alla verifica del criterio di capacità portante con le regole seguenti:- la verifica va condotta sul singolo elemento, tenendo conto delle condizioni al contorno e degli effetti delle dilatazioni termiche;- la verifica viene eseguita con le azioni e il degrado dei materiali per il tempo di esposizione richiesto;-la verifica del criterio di capacità portante consiste nella verifica allo stato limite ultimo dell'elemento per il tempo di esposizione richiesto. -L'elemento deve essere verificato nelle sue sezioni significative, tenendo conto delle sezioni di massima sollecitazione assiale, flettente, tagliante e composta e tenendo conto delle sezioni di massimo riscaldamento; in genere la verifica va eseguita nelle sezioni in cui è stata eseguita la verifica a temperatura ordinaria.-Nell’appendice A si riportano alcuni metodi semplificati per la verifica del criterio di capacità portante.

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VERIFICA DEI CRITERI DI TENUTA ED ISOLAMENTO “EI”

7.2.1 Verifica del criterio di isolamento termico ILa verifica del criterio dell'isolamento termico (I) del singolo elemento può ritenersi soddisfatta quando sulla superficie non esposta al fuoco, sono rispettate, per il tempo di esposizione richiesto, entrambe le condizioni seguenti:- la massima temperatura non superi di 180 °C il valore della temperatura a tempo zero;- la temperatura media non superi di 140 °C il valore della temperatura a tempo zero.Le temperature sulla superficie non esposta al fuoco si ricavano dalla mappatura delle temperature. In alternativa il rispetto del criterio è comunque garantito qualora l’elemento presenti una strato continuo e uniforme di materiale con spessore non minore dei valori indicati nel prospetto 5. prospetto 5 Spessore minimo dello strato continuo e uniforme di materiale isolante

Detto strato può essere composto dalla sovrapposizione di strati di materiale diverso dal conglomerato cementizio purché:- i materiali siano incombustibili e con conducibilità termica non maggiore di quella del conglomerato cementizio;- almeno 40 mm dello strato siano costituiti da conglomerato cementizio armato.

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VERIFICA DEI CRITERI DI TENUTA ED ISOLAMENTO “EI”

7.2.2 Verifica del criterio di tenuta E

Verifica del criterio di tenuta (E)La verifica del criterio di tenuta (E) del singolo elemento o di più elementi accostati può ritenersi soddisfatta quando sono rispettate le seguenti condizioni:- presenza di uno strato continuo ed uniforme di conglomerato cementizio armato con spessore pari almeno a 40 mm fino a 60 min di esposizione e pari a 50 mm per tempi di esposizione superiori;- presenza di armatura diffusa in ambedue le direzioni nello strato di conglomerato sopra descritto, non inferiore a 1,5 kg/m2.Quando si mettono in opera dei materiali protettivi finalizzati ad incrementare la capacità portante (R) o l’isolamento termico (I) gli spessori minimi sopra riportati possono essere ridotti a 40 mm per qualsiasi tempo di esposizione al fuoco. Nel caso di elementi che inglobino materiali che alle alte temperature diventano gas, occorre predisporre opportuni sfoghi, in direzione della faccia esposta al fuoco, per evitare che la tenuta venga compromessa da esplosioni.

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LASTRA 4+14+4 REI 60

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LASTRA 4+16+4 REI 120

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LASTRA 4+17+4 REI 120 ???

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LASTRA 4+16+5 REI 120 ???

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Allegato D Modalità per la classificazione in base a confronti con

tabelle

D.1 Le tabelle seguenti propongono delle condizioni sufficienti per la classificazione di elementi costruttivi resistenti al fuoco. Dette condizioni non costituiscono un obbligo qualora si proceda alla determinazione delle prestazioni di resistenza al fuoco secondo gli altri metodi di cui all’articolo 2 commi 4 e 5 del presente decreto. I valori contenuti nelle tabelle sono il risultato di campagne sperimentali e di elaborazioni numeriche e si riferiscono alle tipologie costruttive e ai materiali di maggior impiego. Detti valori pur essendo cautelativi, non consentono estrapolazioni o interpolazioni tra gli stessi ovvero modifiche delle condizioni di utilizzo.

D.2 L’uso delle tabelle è strettamente limitato alla classificazione di elementi costruttivi per i quali è richiesta la resistenza al fuoco nei confronti della curva temperatura-tempo standard e delle altre azioni meccaniche previste in caso di incendio.

D.3 Altre tabelle di natura sperimentale o analitica diverse da quelle sotto esposte non ricadono tra quelle previste all’articolo 2 comma 6 del presente decreto.

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Allegato D Modalità per la classificazione in base a confronti con

tabelle

Page 38: Resistenza Al Fuoco Prevenzione Incendi Anniballo Ing Arturo

Allegato D Modalità per la classificazione in base a confronti con

tabelle

D.4.2 La tabella seguente riporta i valori minimi (mm) dello spessore s di murature di blocchi di calcestruzzo normale (escluso l’intonaco) sufficienti a garantire i requisiti EI per le classi indicate esposte su un lato che rispettano le seguenti limitazioni:- altezza della parete fra i due solai o distanza fra due elementi di irrigidimento con equivalente funzione di vincolo dei solai non superiore a 4 m- facciavista o con 10 mm di intonaco su ambedue le facce ovvero 20 mm sulla sola faccia esposta al fuoco.

Page 39: Resistenza Al Fuoco Prevenzione Incendi Anniballo Ing Arturo

Allegato D Modalità per la classificazione in base a confronti con

tabelle

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Allegato D Modalità per la classificazione in base a confronti con

tabelle

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Allegato D Modalità per la classificazione in base a confronti con

tabelle

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D.M.I. 9 marzo 2007Prestazioni di resistenza al fuoco delle

costruzioni nelle attività soggette al controllo del CNVVFF.

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce i criteri per determinare le prestazioni di resistenza alfuoco che devono possedere le costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corponazionale dei vigili del fuoco, ad esclusione delle attività per le quali le prestazioni diresistenza al fuoco sono espressamente stabilite da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi.

Attività soggette al controllo del CNVVFFD.P.R. del 16 feb 1982

Serve a stabilire la classificazione della costruzione . Cioè quando non c’è una normativa o regola tecnica che mi stabilisce

la classe di appartenenza della struttura la devo determinare con questo decreto.

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Allegato

Elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione,incendi (art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966)(L'elenco che segue è stato approvato con D.M. 16 febbraio 1982)1) - Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti(compressi, disciolti, liquefatti) con quantità totali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h2) - Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti conpotenzialità superiore a 50 Nmc/h3) - Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole:4) - Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:5) - Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi:6) - Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar7) - Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione 68) - Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas combustibili e/o comburenti con oltre 5 addetti9) - Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzanti gas combustibili 610) - Impianti per l’idrogenazione di oli e grassi 611) - Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l’impiego di oltre 15 becchi a gas 612) - Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65°C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc13) - Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili con punto di infiammabilità da 65°C a 125°C con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 14) - Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili 615) - Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili: (Testo modificato con D.M. 27.3.1985)16) - Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale:17) - Depositi e/o rivendite di oli lubrif.ti, di oli diatermici e simili per capacità superiore ad 1 mc18) - Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione

Stralcio semplificato dell’allegato

VEDI DOCUMENTO ORIGINALE

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Stralcio semplificato dell’allegato

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…20) - Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili:21) - Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti22) - Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume:23) - Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc … 48) - Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessutinaturali e artificiali, tele cerate, linoleum ed altri prodotti affini con quantitativi:da 50 a 1.000 q.li . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .superiori a 1.000 q.li . . . . . . . . . . . . . . . . . .49) - Industrie dell’arredamento, dell’abbigliamento e della lavorazione della pelle; calzaturifici:da 25 a 75 addetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .oltre 75 addetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83) - Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti 684) - Alberghi, pensioni, motel, dormitori e simili con oltre 25 posti letto 685) - Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 personepresenti686) - Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto 687) - Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio con superficie lordasuperiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi688) - Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq 689) - Aziende ed uffici nei quali siano impiegati oltre 500 addetti u.t.90) - Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei,gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza delloStato di cui al Regio Decreto 7 novembre 1942, n° 1564)u.t.91) - Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassosocon potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h692) - Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti,ricovero aeromobili693) - Tipografie, litografie, stampa…

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del CNVVFF.Art. 2.Obiettivi, strategie, responsabilità1. Al fine di limitare i rischi derivanti dagli incendi, le costruzioni devono essere progettate, realizzate e gestite in modo da garantire:- la stabilità degli elementi portanti per un tempo utile ad assicurare il soccorso agli occupanti;- la limitata propagazione del fuoco e dei fumi, anche riguardo alle opere vicine;- la possibilità che gli occupanti lascino l’opera indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;- la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.2. I requisiti di protezione delle costruzioni dagli incendi, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi suddetti, sono garantiti attraverso l’adozione di misure e sistemi di protezione attiva e passiva. Tutte le misure e i sistemi di protezione, adottati nel progetto ed inseriti nella costruzione, devono essere adeguatamente progettati, realizzati e mantenuti secondo quanto prescritto dalle specifiche normative tecniche o dalle indicazioni fornite dal produttore al fine di garantirne le prestazioni nel tempo.3. L’individuazione dei valori che assumono i parametri posti a base della determinazione delle azioni di progetto è a carico dei soggetti responsabili della progettazione. Il mantenimento delle condizioni che determinano l’individuazione dei suddetti valori è a carico dei titolari delle attività.

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Tutte riguardano la capacità portante di una struttura, parte di essa o di un solo elemento strutturale in caso d’incendio o la capacità di compartimentazione rispetto all’incendio racchiuse nella definizione j di RESISTENZA AL FUOCO che è la fondamentale STRATEGIA di protezione per assicurare il lvello di sicurezza che si vuole ottenere nella costruzione nelle previste condizioni d’incendio.

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