REPUBBLICA PARLAMENTARE il ruolo più importante non è assegnato al presidente della repubblica ma...
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REPUBBLICA PARLAMENTARE il ruolo più importante non è assegnato al presidente della repubblica ma al
PARLAMENTO
BICAMERALE
Funzione legislativaOgni proposta di legge per diventare legge deve infatti essere successivamente approvata, nella stessa forma, da entrambe le camere. Se una
camera modifica il testo approvato dalla prima lo rinvia a quest’ultima per una nuova approvazione. La fiducia, che condiziona l’esistenza del governo,
dipende dal voto di entrambe le camere. In pratica, il bicameralismo svolge in Itala una
funzione di decantazione e ‘raffreddamento’ del processo di decisione
Camera dei Deputati (630) Sono elettori i tutti i cittadini che abbiano compiuto 18 anni (elettorato attivo) Sono eleggibili tutti cittadini che hanno compiuto 25 anni (elettorato passivo)
Camera dei Senatori (315)
Sono elettori tutti i cittadini che abbiano
compiuto 25 anni, sono eleggibili tutti i cittadini che abbiano compiuto 40 anni.
elezione del presidente della repubblica giuramentomessa in stato d’accusa del presidente della
repubblica per eleggere i giudici costituzionali di
nomina parlamentare.
Commissione parlamentare
1. è un organo parlamentare2.Esamina i progetti di legge
3.Può essere permanente o speciale
Commissioni bicamerali
Partecipano sia deputati che senatori ed ha funzione consultiva
o di controllo
Commissione d’inchiestaEffettua indagini da affiancare (e non sostituire) a quelle della magistratura
1. Costituzione e leggi costituzionali2. Regolamenti comunitari, leggi ordinarie,
decreti legge e decreti legislativi3. Leggi regionali4. Regolamenti governativi5. Consuetudine
Governo Parlamentari Cittadini Consigli regionali CNEL
almeno 50.000 elettori
Proposta di leggese presentato dal
governo Disegno di legge
Esame da parte della 1° Camera che affida la proposta ad una commissione
Esame da parte della 2° Camera
Se lo modifica con emendamenti
Se lo approva
Viene presentato al Presiedente della Repubblica che ne giudica la
coerenza costituzionale. In caso positivo lo promulga, in caso
negativo lo rimanda alle camere.
PromulagazionePubblicazione sulla Gazzetta ufficiale ed entrata in vigore dopo 15 giorni
E’ un atto normativo prevista dall'art. 76 della Costituzione avente forza di legge adottato dal potere esecutivo per delega espressa e formale del Parlamento.
Le Camere decidono, ad esempio per motivi di inadeguatezza tecnica o mancanza di tempo (Codici o Testi Unici), di non disciplinare una determinata materia non coperta da riserva di legge formale (leggi costituzionali, regolamenti parlamentari, leggi giurisdizionali), riservandosi però di stabilire i principi e i criteri direttivi, cioè la "cornice" entro la quale il Governo dovrà legiferare. La delega al governo, infatti, non può mai essere in bianco, ma lo vincola a rispettare una serie prestabilita di limiti.
La delega legislativa è limitata nel tempo: il governo, trascorso inutilmente il limite temporale fissato dal Parlamento per esercitare la delega, non può più legiferare.
La delega può essere conferita soltanto mediante legge Il decreto va deliberato dal governo entro il termine fissato dalla legge di delega, e va
presentato almeno venti giorni prima della scadenza di detto termine al Presidente della Repubblica, il quale provvederà poi all'emanazione. Se il Governo non rispetta la legge di delegazione, vale a dire i principi e i criteri direttivi in essa stabiliti, si ha il cosiddetto eccesso di delega che, se sottoposto al giudizio della Corte costituzionale, ne comporta la dichiarazione di illegittimità dichiarazione di illegittimità nella parte che ecceda la delega.
E’ un provvedimento provvisorio avente forza di legge, adottato in casi straordinari di necessità ed urgenza dal Governo, ai sensi dell'art. 77 della Costituzione della Repubblica italiana.
Entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
I decreti-legge perdono efficacia sin dall'inizio se il Parlamento non li "converte" in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione
Il decreto-legge deve essere deliberato dal Consiglio dei ministri, emanato dal Presidente della Repubblica
Entro cinque giorni dalla pubblicazione le Camere sono chiamate per convertire in legge il decreto
Il Governo chiede al Parlamento di produrre la legge di conversione, per cui il decreto-legge viene presentato come allegato di un disegno di legge
I decreti-legge, se non convertiti in legge entro 60 giorni, perdono efficacia sin dall'inizio. La perdita di efficacia del decreto-legge è chiamata "decadenza". Infatti, la decadenza travolge tutti gli effetti prodotti dal decreto-legge, ciò crea una situazione paradossale: quando il decreto entra in vigore, esso è pienamente efficace e va applicato; ma se decade, tutto ciò che si è compiuto in forza di esso è come se fosse stato compiuto senza una base legale. Tutti gli effetti prodotti vanno eliminati perché costituiscono, una volta persa la base legale, degli illeciti.
1. Regioni, Governo, Parlamento, Popolo (50.00 elettori)
2. Proposta di legge
3. Discussione parlamentare e doppia votazione a distanza di tre mesi
A QUESTO PUNTO VI SONO TRE POSSIBILITÀ
Se il testo viene approvato a maggioranza di due terzi da entrambe le camere , viene promulgato dal Presidente della Repubblica, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale ed entra in vigore
Se il testo è approvato a maggioranza assoluta anche da una sola camera, viene pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale. In questo caso però entro tre mesi dalla pubblicazione un quinto dei
componenti di una Camera oppure 500.000 elettori oppure cinque Consigli regionali possono
chiedere che il testo venga sottoposto a Referendum
Se il testo è approvato a maggioranza assoluta anche da una sola Camera, viene
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Se entro tre mesi non viene richiesto un Referendum,
il testo entra in vigore