REPUBBLICA ITALIANA ISTITUTO COMPRENSIVO DEL MARE...
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REPUBBLICA ITALIANA
ISTITUTO COMPRENSIVO DEL MARE DISTRETTO SCOLASTICO N° 40 – C.M. RAIC810006
TEL 0544/530218 - FAX 0544/531474 - [email protected] Via IV Novembre 86/a, 48023 Marina di Ravenna
CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO
A.S. 2013/2014
Il giorno 28 del mese di marzo dell’anno 2014 presso la sede dell’Istituto Comprensivo del Mare il
Dirigente Scolastico Giancarlo Frassineti e la RSU, nelle persone di Ombretta Visani, Maria Guiati e Anna
Rambaldi, stipula il presente contratto.
Premessa
Il presente contratto, redatto ai sensi di quanto previsto dagli artt.40 e 41 bis del D.Lvo 165/2001,
dal CCNL del 29/11/2007 e dalla nota del MIUR del 23/09/2009 prot.8578, dà continuità a una
relazione fra le parti negoziali che si è rilevata negli anni efficace e coerente con l’esigenza
dell’utenza e favorisce una sempre più proficua e consapevole partecipazione di tutto il personale
alle attività promosse dalla scuola.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata
1. Il presente contratto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dal CCNL del
comparto scuola e della normativa vigente a cui ci si riferirà rispetto a quanto qui non
indicato.
2. Le disposizioni contenute si applicano al personale docente e ATA, assunto sia a tempo
indeterminato che determinato, in servizio presso questo Istituto Scolastico.
3. Gli effetti, ivi compreso il totale annullamento del contratto precedente, decorrono dalla data
di sottoscrizione definitiva e dalla certificazione di compatibilità da parte del Collegio dei
Revisori dei Conti.
4. Ciò in esso scritto conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo, fermo
restando che quanto in esso stabilito s’intende tacitamente abrogato in parte o in toto da
eventuali innovazioni legislative e/o contrattuali qualora incompatibili o integrativi. In tal
caso le parti s’impegnano a incontrarsi, nel più breve tempo possibile, per contrattare e
formalizzare le relative modifiche.
5. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni qualora lo si ritenga
opportuno. A tal fine le parti si incontreranno entro 7 giorni dalla richiesta scritta avanzata da
una delle due parti.
RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
Art.2 – Relazioni sindacali
Le relazioni sindacali sono improntate al preciso rispetto dei diversi ruoli e responsabilità del
Dirigente Scolastico e della RSU e perseguono l’obiettivo di incrementare la qualità del servizio
scolastico, sostenendo i processi innovativi in atto, valorizzando le professionalità coinvolte e
armonizzando l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita
professionale con l’esigenza di offrire alla collettività un servizio sempre più efficiente ed efficace.
La correttezza e la trasparenza dei comportamenti, condizione essenziale per il buon esito delle
relazioni sindacali, costituiscono impegno reciproco delle parti contraenti
I modelli relazionali si realizzano attraverso l’informazione preventiva, l’informazione successiva e
la contrattazione integrativa pattuita con la sottoscrizione del contratto.
1. INFORMAZIONE PREVENTIVA
a. Il Dirigente fornisce alla RSU la documentazione prevista dall’art. 6 del CCNL e,
comunque, dà informazione circa l’organigramma dell’Istituzione Scolastica in
materia di responsabilità e funzioni assegnate.
b. Per acquisire ulteriori elementi circa il funzionamento dell’Istituzione Scolastica, il
Dirigente metterà a disposizione della RSU, il POF d’Istituto, le delibere del
Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto relative alla programmazione delle
attività didattiche e organizzative della scuola e il prospetto delle disponibilità
finanziarie relative ai compensi accessori al personale.
c. La documentazione di cui alle precedenti lettere a e b sarà consegnata, a richiesta
scritta della RSU, nel più breve tempo possibile.
2. INFORMAZIONE SUCCESSIVA
a. Il Dirigente fornisce alla RSU la documentazione prevista dall’art. 6 del CCNL.
b. Copia dei prospetti analitici relativi agli incarichi sarà affissa all’albo della scuola e
consegnata alla RSU.
3. CONTRATTAZIONE
a. Costituiscono oggetto di contrattazione integrativa d’Istituto le materie previste negli
art. 6, 9, 33, 34, 47, 51, 53, 88 del CCNL.
4. CONVOCAZIONI
a) Tra il Dirigente scolastico e l’RSU viene fissato il seguente calendario di massima
per gli incontri relativi alle materie di cui sopra:
Nel mese di settembre
o Organizzazione del personale ATA
o Adeguamento degli organici del personale
o Assegnazione del personale ai plessi e sezioni staccate
o Assegnazione dei docenti alle classi e attività
Nel mese di ottobre/novembre
o Piano delle attività retribuite con il Fondo d’Istituto
o Utilizzo delle risorse finanziarie e del personale per progetti, convenzioni, accordi
o Definizione della trattativa per l’anno scolastico in corso
Nel mese di febbraio/marzo
o Verifica dell’organizzazione e della funzionalità del lavoro del personale ATA
o Proposta di formazione classi e determinazione organici di diritto
o Verifica della funzionalità del piano con cui si è impegnato il Fondo d’Istituto ed
eventuale adeguamento
Nel mese di maggio
o Verifica delle assegnazioni ottenute in organico di diritto
o Esame dei criteri e definizione dei tempi per la presentazione delle domande di
assegnazione dei docenti ad altre sedi scolastiche
o Verifica della funzionalità del piano con cui si è impegnato il Fondo d’Istituto ed
eventuale adeguamento.
b) Al termine di ogni incontro verranno annotate le singole posizioni delle parti tramite
stesura di verbale.
c) Il Dirigente scolastico convocherà gli incontri, fissando la data dei successivi in
accordo con la RSU, fermo restando la facoltà di convocazione della RSU nei casi in
cui il Dirigente non la convochi nei tempi utili.
d) Il personale sarà man mano informato sugli esiti degli incontri in modo da rendere il
lavoro fatto dalle due parti chiaro e trasparente a tutti.
e) L’accordo sarà affisso all’Albo di ogni sede scolastica o divulgato tramite email.
Art.3 – Controversie
1. In caso di controversie sull’interpretazione del presente contratto, le parti che l’hanno
sottoscritto s’incontreranno, entro 10 giorni dalla richiesta scritta di una di esse, per definire
consensualmente il significato della clausola controversa.
2. Qualora non si raggiunga l’accordo le parti possono ricorrere alle sedi di raffreddamento del
conflitto a livello regionale.
Art.4 - Albo sindacale ed Albo RSU
1. Ogni sede scolastica dovrà essere dotata di un albo sindacale, posto in luogo ben accessibile
e visibile, dove sia la RSU che un suo delegato potrà affiggere materiale d’interesse
sindacale; la responsabilità di quanto affisso sarà in ogni modo della componente della RSU
che lo siglerà. Sarà cura dell’amministrazione affiggere all’albo il materiale inviato dalle
OO.SS.
2. Ogni sede scolastica sarà altresì dotata di un albo RSU dove potranno essere affissi testi
riguardanti l’andamento della contrattazione d’Istituto, i verbali delle riunioni tra RSU e
personale in servizio presso l’Istituto e comunque tutto ciò che è inerente l’attività della
RSU, al fine di rendere l’informazione sul proprio lavoro più ampia e trasparente.
3. La RSU utilizza una propria casella di posta elettronica per la diffusione tra il personale dei
verbali e delle comunicazioni necessarie. L’indirizzo è il seguente: [email protected]
Il personale che lo desidera potrà inviare a questo indirizzo la propria email per ricevere
direttamente le comunicazioni sindacali.
Art.5 – Attività sindacale
1. Alla RSU, per ogni anno scolastico, spetta un monte ore pari a 30 minuti per dipendente in
servizio a tempo indeterminato, compreso il personale utilizzato e in assegnazione
provvisoria con esclusione dei supplenti annuali. Il Dirigente comunica alla RSU il monte
ore spettante.
2. Il lavoratore comunica per iscritto al Dirigente Scolastico la volontà di fruire del permesso
almeno 24 ore prima e non è tenuto a presentare alcuna certificazione. L’utilizzazione dei
permessi, costituendo esercizio di un diritto, prescinde dalla compatibilità con le esigenze di
servizio.
3. Per l’esercizio delle prerogative sindacali è consentito ai componenti della RSU
- Comunicare con il personale della scuola
- L’uso gratuito di telefono, fax e fotocopiatore
- L’uso del personal computer, compreso l’utilizzo della posta elettronica, delle reti
telematiche e delle stampanti.
- L’utilizzo di un locale per le riunioni.
Art.6 – Assemblee indette in orario di lavoro
1. La RSU può indire assemblee durante l’orario di lavori, al massimo di due ore, riguardanti
tutti o parte dei dipendenti e in numero massimo di due al mese, calcolate per i singoli gruppi
per i quali sono state convocate.
2. La convocazione, la durata, la sede, l’ordine del giorno devono essere comunicate per iscritto
al Dirigente almeno 6 giorni prima.
3. La comunicazione relativa all’indizione dell’assemblea deve essere affissa all’Albo
d’Istituto. Contestualmente il Dirigente scolastico provvederà ad avvisare tutto il personale
interessato mediante circolare interna, al fine di raccogliere in forma scritta la dichiarazione
individuale di partecipazione.
4. Tutto il personale, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, ha diritto di
partecipare ad assemblee sindacali in orario di lavoro senza decurtazione della retribuzione
per 10 ore pro-capite per anno scolastico. Nel caso in cui l’assemblea si svolga in sede
diversa da quella di servizio, il Dirigente conteggerà il tempo dell’andata e del ritorno utili
per raggiungere la sede dell’assemblea.
5. Qualora l’assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la
sorveglianza dell’ingresso di ogni plesso con un collaboratore scolastico (adottando lo
slittamento d’orario del personale dipendente delle cooperative, ove presente) e il disbrigo di
attività di segreteria urgenti con un assistente amministrativo. Nel caso in cui tutto il
personale intenda partecipare all’assemblea indetta dalle OO.SS. si darà la possibilità, a chi
dovrà rimanere in servizio per i criteri di cui sopra, di partecipare in altra data e in altra sede
tra quelle elencate dalle OO.SS. con stesso ordine del giorno. Nel caso specifico dei
collaboratori scolastici si adotterà prima lo slittamento d’orario o l’orario aggiuntivo del
personale delle cooperative, ove presente.
6. La dichiarazione individuale preventiva di partecipazione fa fede ai fini del computo del
monte ore annuale. I partecipanti non sono tenuti a ulteriori adempimenti.
7. Possono essere indette altresì assemblee sindacali al di fuori dell’orario di servizio
concordando col Dirigente scolastico l’uso di un locale idoneo; non vale in tal caso il limite
di 6 giorni di preavviso e neppure il tetto massimo delle 2 ore.
Art.7 – Sciopero
In occasione di ogni sciopero il Dirigente scolastico inviterà in forma scritta il personale a rendere
comunicazione volontaria circa l’adesione almeno 5 giorni prima della data in cui questo si terrà. Il
lavoratore non è obbligato a esprimere la propria posizione.
1. Docenti Sulla base dei dati conoscitivi emersi dopo tale rilevazione, il Dirigente valuterà la
riduzione del servizio e potrà disporre la presenza a scuola di tutti i docenti non aderenti allo
sciopero all’orario di inizio delle lezioni, rispettando comunque il numero di ore previsto in
quella giornata, per ogni singolo docente, a partire dall’inizio delle lezioni stesse.
2. ATA Sulla base dei dati conoscitivi emersi dalla rilevazione di cui sopra, il Dirigente
scolastico individuerà i nominativi del personale ATA che intenderà esonerare dallo
sciopero, per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili, secondo i seguenti
criteri:
- IN CASO DI SCRUTINI E DI VALUTAZIONI FINALI sarà necessaria la presenza di un
assistente amministrativo per le attività di segreteria e di un collaboratore scolastico per
l’apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull’ingresso principale della sede
centrale ove verranno concentrate tutte le attività.
- IN CASO DI ESAMI FINALI sarà necessaria la presenza di un assistente amministrativo
per le attività di segreteria e di un collaboratore scolastico per l’apertura e chiusura della
scuola e per la vigilanza sull’ingresso principale della sede centrale ove verranno
concentrate tutte le attività.
- PER GARANTIRE IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI nel caso in cui lo sciopero
coincida con eventuali termini perentori il cui mancato rispetto comporti ritardi nella
corresponsione dello stipendio, sarà necessaria la presenza del D.S.G.A., di un assistente
amministrativo e di un collaboratore scolastico.
- I nominativi del personale esonerato dallo sciopero saranno comunicati agli interessati 5
giorni prima dello sciopero stesso. I soggetti individuati hanno diritto di esprimere, entro il
giorno successivo la predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la
conseguente sostituzione. Se ciò non fosse possibile i soggetti individuati dovranno prestare
servizio in orario utile a coprire l’organizzazione del servizio, attuata in tale giornata,
sempre rispettando un orario continuativo e antimeridiano e comunque non effettuando ore
di lavoro aggiuntive. Allo scopo di assicurare uniformità di trattamento tra tutto il personale
che intende aderire agli scioperi, il Dirigente scolastico adotterà il criterio della rotazione.
ARTT. 8/22 ESAME CONGIUNTO CONCERNENTE L’ ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E L’ UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA
Per quanto attiene all’organizzazione del lavoro e all’utilizzazione del personale docente e ATA, si
procede con le modalità previste dal D. Lgs. 165/2001, artt. 5, 40 e ss., e successive modificazioni
e il CCNL del Comparto Scuola 2006/2009, artt. 4 e ss… Sono, pertanto, “escluse dalla
contrattazione collettiva le materie attinenti all’organizzazione degli uffici, … quelle afferenti alle
prerogative dirigenziali” (art. 40, D. Lgs. 165/2001), che richiama l’art. 5 del D. Lgs. 165/2001,
come novellato dall’art. 2, comma 17, della L. 135/2012: “Le determinazioni per l'organizzazione
degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva
dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la
sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all’organizzazione degli uffici ovvero,
limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l’esame congiunto, ove previsti nei
contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure
inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la
direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici”.
Art.8 – Assegnazione del Personale Docente
1) All’inizio dell’anno scolastico il Dirigente Scolastico nell’assegnazione del personale ai
plessi e alle classi opererà tenendo conto in ordine di priorità della continuità didattica, delle
competenze professionali in relazione agli obiettivi stabiliti dal Pof e delle opzioni e delle
esigenze manifestate dai singoli.
2) Il personale potrà chiedere di essere assegnato ad altro plesso/classe con domanda scritta da
far pervenire al Dirigente entro il 30 giugno di ogni anno scolastico; qualora egli non
dovesse accogliere la domanda ne specificherà per iscritto la clausola “imputabile a esigenze
di servizio”.
3) Nel caso in cui uno o più insegnanti/collaboratori scolastici debbano essere trasferiti da un
plesso a un altro per contrazione di classi o per altro motivo, anche in assenza di perdenti
posto a livello di Istituto Comprensivo, il Dirigente Scolastico interpella i
docenti/collaboratori del plesso per accertare eventuali disponibilità volontarie allo
spostamento.
4) Se dopo questa operazione permane l’esubero, si procede all’individuazione del perdente
posto in base all’anzianità di servizio nel plesso e il perdente posto o i perdenti posto nel
plesso sono collocati in una sede libera, con precedenza rispetto alle richieste di spostamento
volontario e al personale di nuova nomina nell’Istituto. In caso di pari anzianità di servizio
nel plesso si considererà la posizione nella graduatoria di Istituto.
5) Chi ha perso il posto nel plesso, ha diritto di ritornare, in caso di nuovo aumento di cattedre,
nel plesso di precedente titolarità. Tale precedenza gli compete per un quinquennio.
6) Nel caso in cui un docente/collaboratore venga assegnato a un plesso/classe in maniera
difforme dalle proprie richieste, il DS, quando possibile, gliene darà comunicazione
motivata in tempo utile affinché esso possa esercitare altre opzioni di mobilità.
7) Il provvedimento di assegnazione non conforme alle richieste del personale andrà
comunicato anche alla RSU.
8) Il personale perdente posto nell’ Istituto per diminuzione di organico dovuto alla contrazione
del numero di classi è individuato, come da normativa, seguendo l’ordine della graduatoria
di Istituto.
Art.9 – Assegnazione del Personale docente alle attività retribuite del fondo d’Istituto
Ove i progetti e la programmazione delle attività da compensare non identifichino già chiaramente una o più
unità di personale competente alla realizzazione dell’attività (schede tecniche approvate in fase di
programmazione almeno a livello di plesso), il Dirigente Scolastico o suo delegato avrà cura di verificare la
disponibilità del personale potenzialmente interessato alla realizzazione delle ore aggiuntive prima
dell’attribuzione di un incarico.
L’incarico verrà affidato secondo i seguenti criteri:
1. Competenza professionale ad effettuare l’incarico
2. Preferenza al personale coinvolto in fase di programmazione dell’attività
3. Esperienze di formazione specifica
4. Preferenza al personale che ha già instaurato con i ragazzi coinvolti nell’attività un rapporto
pedagogicamente positivo.
A nessuno potrà essere attribuita una quota di Fondo d’Istituto superiore a euro 4000.
Art.10 – Ore eccedenti prestate per la sostituzione di colleghi assenti.
La sostituzione dei docenti assenti, nel rispetto dei limiti fissati dalle vigenti disposizioni sarà
effettuata, oltre che con l’utilizzazione di docenti a disposizione per il completamento dell’orario
settimanale di lezione, con l’attribuzione di ore eccedenti a docenti che abbiano dichiarato la
propria disponibilità indicando il numero e la collocazione nel piano settimanale.
In caso di concorrenza di più soggetti nella stessa ora si adotterà il criterio della rotazione.
Al fine di permettere una pronta sostituzione con supplente, l’insegnante dovrà comunicare la
propria assenza in segreteria entro le ore 7,40 indipendentemente dal proprio orario di lavoro
previsto in quella giornata.
Art.11 – Calendario e orario delle riunioni collegiali
1. L’orario e la durata delle riunioni collegiali saranno stabiliti all’inizio dell’anno scolastico
nel piano annuale delle attività.
2. Il piano delle attività funzionali all’insegnamento sarà distribuito nell’arco della settimana
dal lunedì al venerdì, salvo diverse esigenze didattiche espresse dal Collegio dei Docenti.
3. Ogni variazione motivata del calendario delle riunioni viene comunicata con almeno 5 giorni
di preavviso.
Art.12 – Articolazione settimanale dell’orario di lezione
1. L’orario delle lezioni dovrà garantire l’ottimale funzionamento delle attività educative e
didattiche.
2. Nel rispetto delle prerogative degli organi competenti i docenti Coordinatori di plesso
possono presentare al Dirigente Scolastico una organica e razionale proposta di articolazione
dell’orario.
3. Quando possibile l’orario settimanale di ciascun docente sarà articolato su 5 giorni e ed
eviterà prestazioni del servizio in sedi diverse nella stessa giornata.
4. Nel caso in cui un docente avanzi la richiesta di avere uno specifico giorno libero, se
possibile e coerente con una funzionale organizzazione delle lezioni la sua richiesta verrà
accolta. Nel caso in cui vi siano diverse richieste per lo stesso giorno libero, il Dirigente
Scolastico accoglierà le richieste in anni successivi secondo il principio della rotazione.
5. I docenti potranno chiedere un cambio del giorno libero o una variazione d’orario per non
più di 3 volte in un anno. Tali variazioni dovranno essere richieste al Dirigente Scolastico in
accordo con i colleghi coinvolti e il docente coordinatore del plesso che controfirmeranno la
domanda.
6. Casi di flessibilità dell’orario determinati da esigenze di servizio dovranno essere ricondotti
a progetti approvati dagli organi competenti e saranno concessi senza limitazioni di numero.
Tali variazioni dovranno essere comunicate al DS in tempo congruo per una loro valutazione
e autorizzazione. Tali variazioni di orario richiedono sempre la conoscenza e l’approvazione
da parte di tutti i docenti coinvolti e del coordinatore di plesso.
Art. 13 – Attività di formazione del personale docente
Tutto il personale docente ha diritto, nel rispetto della normativa vigente, a partecipare in orario di
servizio ad attività di formazione e di aggiornamento per lo sviluppo professionale e per il supporto
nell’ambito del processo di innovazione e di riforma della scuola, fino ad un massimo di 5 giorni.
Stante le indicazioni previste dal CCNL, verranno attivate forme di sostituzioni interne, cambi
turno, flessibilità nell’orario di lavoro, allo scopo di favorire la piena partecipazione ad iniziative di
formazione interne ed esterne alla scuola. Qualora se ne ravvisi l’importanza e ove sia possibile
organizzare la sostituzione del docente senza oneri per l’Amministrazione saranno concessi
permessi anche superiori al limite di 5 giorni.
Art.14 – Piano delle attività del personale ATA
All’inizio di ogni anno scolastico e comunque prima dell’inizio delle lezioni
1. Il D.S.G.A., sentito il personale ATA, formulerà il piano delle attività nel rispetto delle
delibere del Consiglio d’Istituto in materia di funzionamento amministrativo e didattico
(orari di funzionamento della scuola, regolamento interno, calendario scolastico, uso delle
attrezzature e dell’edificio scolastico), delle esigenze derivanti dal POF, delle disposizioni
del CCNL nel quale sono precisate le funzioni e i compiti del personale ATA con
riferimento ai diversi profili professionali, all’orario di lavoro e alle tipologie di
articolazione.
2. Il piano delle attività definisce:
a. L’organizzazione degli uffici di segreteria e dei servizi generali
b. La ripartizione delle mansioni fra il personale in organico per ciascun profilo
c. L’organizzazione dell’orario di lavoro
d. L’individuazione delle attività aggiuntive e degli incarichi specifici.
3. Il Dirigente scolastico, dopo la contrattazione con la RSU e verificatone la congruenza col
POF, adotterà il piano delle attività, attribuirà le mansioni, le attività aggiuntive e gli
incarichi specifici.
4. Il D.S.G.A. attuerà il piano, assegnerà gli orari di lavoro con lettere d’incarico individuali
contenenti gli impegni da svolgere per tutto l’anno scolastico.
5. All’albo della scuola sarà esposto un prospetto generale analitico con indicazioni di
mansioni e di orari assegnati a ciascuna unità di personale.
6. Copia del prospetto analitico sarà consegnata alla RSU.
Art.15 – Assegnazione del personale ATA ai plessi ed agli incarichi
1) All’inizio dell’anno scolastico il Dirigente Scolastico nell’assegnazione del personale ai
plessi e alle classi opererà tenendo conto in ordine di priorità della continuità didattica, delle
competenze professionali in relazione agli obiettivi stabiliti dal Pof e delle opzioni e delle
esigenze manifestate dai singoli.
2) Il personale potrà chiedere di essere assegnato ad altro plesso/classe con domanda scritta da
far pervenire al Dirigente entro il 30 giugno di ogni anno scolastico; qualora egli non
dovesse accogliere la domanda ne specificherà per iscritto la clausola “imputabile ad
esigenze di servizio”.
3) Nel caso in cui uno o più insegnanti/collaboratori scolastici debbano essere trasferiti da un
plesso a un altro per contrazione di classi o per altro motivo, anche in assenza di perdenti
posto a livello di Istituto Comprensivo, il Dirigente Scolastico interpella i
docenti/collaboratori del plesso per accertare eventuali disponibilità volontarie allo
spostamento.
4) Se dopo questa operazione permane l’esubero, si procede all’individuazione del perdente
posto in base all’anzianità di servizio nel plesso e il perdente posto o i perdenti posto nel
plesso sono collocati in una sede libera, con precedenza rispetto alle richieste di spostamento
volontario e al personale di nuova nomina nell’Istituto. In caso di pari anzianità di servizio
nel plesso si considererà la posizione nella graduatoria di Istituto.
5) Chi ha perso il posto nel plesso, ha diritto di ritornare, in caso di nuovo aumento di cattedre,
nel plesso di precedente titolarità. Tale precedenza gli compete per un quinquennio.
6) Nel caso in cui un docente/collaboratore venga assegnato a un plesso/classe in maniera
difforme dalle proprie richieste, il DS, quando possibile, gliene darà comunicazione
motivata in tempo utile affinché esso possa esercitare altre opzioni di mobilità.
7) Il provvedimento di assegnazione non conforme alle richieste dei docenti andrà comunicato
anche alla RSU.
8) Il personale perdente posto nell’Istituto per diminuzione di organico dovuto alla contrazione
del numero di classi è individuato, come da normativa, seguendo l’ordine della graduatoria
di Istituto.
Art.16 – Ripartizione delle mansioni
Salvaguardando la funzionalità del servizio, i carichi di lavoro, ivi comprese le attività aggiuntive e
gli incarichi specifici, saranno assegnati per ogni settore suddividendo equamente il carico di
lavoro tra il numero degli addetti. Nell’assegnazione si terrà conto delle conoscenze acquisite e
della dichiarata disponibilità del personale. Eventuali difformità dal principio generale di equa
ripartizione dei carichi di lavoro saranno oggetto di verifica e confronto tra le parti.
Art.17 – Modalità di prestazione dell’orario di lavoro
L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio dell’istituzione scolastica, dall’apertura alla
chiusura della scuola indipendentemente dall’orario delle lezioni. Si adotteranno a tale scopo le
seguenti tipologie di orario:
1. Orario ordinario: articolato in 36 ore settimanali su 6 giorni e per 6 ore consecutive
2. Orario flessibile: posticipando l’orario d’ingresso o posticipando l’orario di uscita
3. Orario plurisettimanale: da adottare nei periodi di maggior intensità lavorativa coincidenti
con scrutini, elezioni di organi collegiali, incontri con le famiglie o particolari necessità di
servizio, tenendo conto della disponibilità del personale coinvolto e dei seguenti criteri:
a. Il limite massimo di orario settimanale è di 42 ore per non più di tre settimane
consecutive.
b. I periodi di maggiore intensità lavorativa in cui adottare l’orario plurisettimanale
dovranno essere individuati all’inizio dell’anno scolastico e non potranno superare
complessivamente le 13 settimane.
c. Il recupero delle ore prestate in eccedenza le 36 settimanali, avverrà durante i periodi
di sospensione delle lezioni su richiesta dell’interessato.
4. Articolazione dell’orario su 5 giorni: Nei plessi chiusi il sabato, e ove sia possibile e
concordato, si potrà articolare l’orario di servizio su 5 giorni la settimana, nel qual caso si
effettueranno 7,12 ore al giorno.
5. Turnazione: La turnazione sarà adottata qualora le altre tipologie di prestazione dell’orario
non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio. Si osserveranno per l’adozione
dell’orario di lavoro su turni i seguenti criteri:
a. Si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione
l’intera durata del servizio.
b. La ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle
professionalità necessarie a ciascun turno.
c. L’adozione di turni dovrà prevedere la sovrapposizione tra il personale entrante e
quello uscente.
6. Nei casi in cui l’orario di lavoro superasse le sei ore si potrà fare un intervallo di 30 minuti
dopo le 6 ore lavorative. Tale intervallo dovrà comunque essere fatto dopo 7 ore e 12
minuti.
7. L’adozione di tutti o di parte degli orari sopra citati sarà definita puntualmente all’inizio
dell’anno scolastico.
Art.18 – Banca ore
1. Ove necessario sarà richiesto al personale ATA di effettuare ore aggiuntive di servizio.
2. Le ore aggiuntive rispetto alle 36 ore settimanali saranno compensate come previsto dalla
normativa o recuperate a richiesta del dipendente.
3. A questo fine verrà istituita una banca ore a cui attingere per i recuperi, compresi quelli
relativi alle giornate di chiusura prefestiva deliberate dal Consiglio di Istituto.
4. Nel caso in cui un dipendente non abbia accumulato un credito di ore in occasione di
chiusure prefestive, gli è consentito accumulare un “debito” da recuperare con successive
ore aggiuntive.
5. Nel caso in cui le risorse assegnate in contrattazione per la prestazione di ore aggiuntive
siano terminate, i dipendenti ATA saranno comunque tenuti a effettuare le ore aggiuntive
necessarie fatto salvo il diritto al recupero entro il 31 agosto di ogni anno.
6. L’effettuazione di prestazioni aggiuntive oltre l’orario ordinario sarà preventivamente e
formalmente assegnata e autorizzata dal D.S.G.A. in forma scritta. Solo in casi eccezionali,
imprevedibili e non rinviabili dette attività verranno ratificate il giorno successivo.
Art.19 – Ore aggiuntive prestate per carico di lavoro dovuto all’assenza dal servizio dei colleghi.
1. In caso di assenza di unità di personale ATA, verrà effettuata la sostituzione nel rispetto
della vigente normativa.
2. Nel caso in cui questo non sia possibile o nell’immediata emergenza dei primi giorni di
assenza, alla scuola Mattei i collaboratori scolastici effettueranno 30 minuti, 1 ora o 2 ore
per la pulizia del reparto del collega assente a seconda delle necessità. Le ore di
straordinario saranno effettuate a rotazione tra i colleghi disponibili a effettuarle.
3. Per gli assistenti amministrativi la sostituzione sarà da definire col DSGA di volta in volta a
seconda degli impegni del momento e delle competenze del personale.
4. Al fine di permettere una pronta sostituzione con supplente, il personale dovrà comunicare
la propria assenza in segreteria entro le ore 7,40 indipendentemente dal proprio orario di
lavoro previsto in quella giornata.
Art. 20 – Ferie
1. Il personale dovrà presentare le proprie richieste di ferie, festività soppresse e ferie
aggiuntive, risultanti dalla banca ore, entro il 30 aprile. Il piano ferie verrà ufficializzato ed
esposto all’albo entro il 15 maggio.
2. Se le richieste individuali non si conciliassero con le specifiche esigenze di servizio, fatto
salvo il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi nel periodo 20 giugno/31
agosto, si ricorrerà alla rotazione tra gli aspiranti e al sorteggio.
3. L’eventuale variazione del piano delle ferie potrà avvenire solo per gravi e motivate (per
iscritto) esigenze.
4. Le ferie e le festività soppresse dovranno essere fruite entro il 31 agosto di ogni anno. Per
esigenze eccezionali si potranno portare al seguente anno scolastico un massimo di 6 giorni
di ferie che dovranno comunque essere usufruite entro il successivo 30 aprile,
compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica.
5. Ogni lavoratore potrà, esigenze di servizio permettendo e senza oneri aggiuntivi, fruire di un
periodo continuativo di ferie, fino ad un massimo di 6 giorni e nella misura di una volta per
anno, durante il periodo delle attività didattiche, fatta esclusione per i periodi cruciali
dell’anno scolastico identificabili con l’inizio delle lezioni ed il periodo degli esami.
Art.21 – Incarichi specifici
1. La tipologia degli incarichi sarà resa nota a tutto il personale ATA con circolare interna
riportante tipo e articolazione dell’incarico e la retribuzione prevista.
2. Il personale dovrà presentare domanda scritta di accesso all’incarico entro 5 giorni
dall’emanazione della circolare
3. Gli incarichi verranno affidati secondo i seguenti criteri:
a. Competenza professionale a effettuare l’incarico
b. Esperienze di formazione specifiche
c. Precedenti esperienze positive nella medesima funzione.
4. Il Dirigente ha facoltà di revoca dell’incarico in caso di assenze prolungate e/o continuative
che ne rendano impossibile l’assolvimento e il raggiungimento degli obbiettivi.
5. In tal caso l’incarico verrà dato ad altro aspirante, o equamente ripartito tra più aspiranti, sia
nella mansione che nel beneficio economico. Di ciò verrà data comunicazione alla RSU.
Art.22 – Aggiornamento e formazione
L’aggiornamento e la formazione del personale ATA sono da intendersi orario di servizio a tutti gli
effetti.
ALTRE NORME CONCORDATE DI VALIDITA’ GENERALE
Art.23 – Tutela della salute e sicurezza nell’ambiente di lavoro
1. Ai sensi del Decreto Legislativo 81/08, tutti i soggetti presenti nell’istituto, sebbene con
ruoli diversi, parteciperanno in prima persona al perseguimento dell’obiettivo comune di
innalzare i livelli di sicurezza nell’ambiente di lavoro.
2. Obbligo di ogni lavoratore sarà prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e
di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui potranno ricadere gli effetti
delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi
forniti dal datore di lavoro. Ciascun lavoratore dovrà inoltre prendere visione del Piano di
evacuazione e delle Indicazioni per la sicurezza presenti nel plesso e partecipare
attivamente alle prove di evacuazione che si svolgeranno sistematicamente almeno due
volte l’anno.
3. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è Guiati Maria.
Art.24 – Validità dell’accordo
Le intese qui raggiunte hanno decorrenza dal giorno della sottoscrizione e validità fino alla
sottoscrizione di un nuovo accordo, fatte salve nuove disposizioni contrattuali in contrasto con le
stesse. Le parti s’impegnano periodicamente, vedi Art.2 punto 4, a incontrarsi per verificare
l’andamento e la congruità dell’accordo stesso.
Giancarlo Frassineti
Ombretta Visani
Maria Guiati
Anna Rambaldi