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1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA Composta dai magistrati: Dott. Luciano Pagliaro Presidente Dott. Guido Petrigni Consigliere Dott. Giuseppe Grasso Referendario relatore Ha pronunciato la seguente SENTENZA n. 1337/2012 Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n.57065 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di: Fagone Fausto Maria, nato a Palermo il 29/3/1966 e attualmente residente a Catania, via Giovannino n.7, nella qualità di Sindaco pro-tempore del comune di Palagonia dal 10/6/2003 al 15/6/2008, non costituito. Rivela Giuseppe, nato a Palagonia il 10/7/1950 ed ivi residente in via degli Orti n.67, n.q. di Assessore al LL.PP. e urbanistica, costituito, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv. Luigi Francesco Cuscunà e Sergio Genova nel cui studio di quest’ultimo in Palermo, via Malaspina 112 ha eletto domicilio. Gueli Tommaso, nato a Catania il 28/12/1971 e residente in Palagonia, via Palermo n.40, n.q. di Assessore alle attività sociali e

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Composta dai magistrati:

Dott. Luciano Pagliaro Presidente

Dott. Guido Petrigni Consigliere

Dott. Giuseppe Grasso Referendario relatore

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 1337/2012

Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n.57065 del registro di

segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

Fagone Fausto Maria, nato a Palermo il 29/3/1966 e attualmente

residente a Catania, via Giovannino n.7, nella qualità di Sindaco

pro-tempore del comune di Palagonia dal 10/6/2003 al 15/6/2008,

non costituito.

Rivela Giuseppe, nato a Palagonia il 10/7/1950 ed ivi residente in

via degli Orti n.67, n.q. di Assessore al LL.PP. e urbanistica,

costituito, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente

dagli Avv. Luigi Francesco Cuscunà e Sergio Genova nel cui

studio di quest’ultimo in Palermo, via Malaspina 112 ha eletto

domicilio.

Gueli Tommaso, nato a Catania il 28/12/1971 e residente in

Palagonia, via Palermo n.40, n.q. di Assessore alle attività sociali e

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sanitarie non costituito.

Fortunato Giuseppe, nato a Catania il 5/11/1974 e residente in

Palagonia via A.Dumas. n.8 n.q. di Assessore alle attività di ordine

pubblico non costituito.

Benincasa Gaetano, nato a Catania il 6/7/1977 e residente in

Palagonia via Omero n.30 n.q. di assessore alle attività educative

e culturali, non costituito.

Mazza Cinzia Alessandra nata a Catania il 24/11/1967 e

residente a Ramacca via Vespucci n.12 n.q. di responsabile

dell’ufficio economato del Comune di

Palagonia,costituita,rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni

Mandolfo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.

Luca Di Carlo, in Palermo via Nunzio Morello n.40.

Toro Giuseppe, nato a Palagonia il 6/3/1950 e residente in

Acireale via Sutera n.25 nella qualità di Capo dipartimento che ha

impegnato la relativa spesa nonché ha determinato di partecipare

alla manifestazione in esame e quindi ha autorizzato l’ufficio di

ragioneria ad emettere il mandato di pagamento,costituito,

rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli

Avv. Luigi Francesco Cuscunà e Sergio Genova nel cui studio di

quest’ultimo in Palermo, via Malaspina 112 ha eletto domicilio.

Mudò Concetto Maurizio nato a Scordia (ct) il 4/7/1954,

residente in Palagonia via Torino 19, n.q. di ragioniere comunale e

responsabile del servizio finanziario, costituito, rappresentato e

difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv. Luigi

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Francesco Cuscunà e Sergio Genova nel cui studio di quest’ultimo

in Palermo, via Malaspina 112 ha eletto domicilio.

Esaminati gli atti e documenti di causa.

Uditi nella pubblica udienza del 14 febbraio 2012, il relatore dott.

Giuseppe Grasso, il Pubblico Ministero, nella persona del dott.

Gianluca Albo.

FATTO

Con atto di citazione regolarmente notificato, il procuratore

regionale ha citato in giudizio Mudò Concetto Maurizio,nella

qualità di responsabile dell’ufficio finanziario del comune di

Palagonia, Fagone Fausto sindaco pro-tempore del medesimo

comune, Rivela Giuseppe, Gueli Tommaso, Fortunato Giuseppe,

Benincasa Gaetano assessori della relativa giunta comunale,Toro

Giuseppe capo dipartimento del medesimo comune e Mazza

Cinzia responsabile dell’ufficio economato, chiedendone la

condanna a titolo di responsabilità amministrativa per colpa grave,

per la somma complessiva di €3.353,83, oltre interessi e

rivalutazione monetaria, nella quota del 30% pari a € 918,09 a

carico del sindaco Fausto Fagone ed il restante 70% pari ad €

267,78, ripartito in parti uguali tra gli altri convenuti, per avere

impegnato la spesa e con la deliberazione n. 276 del 18/11/2005,

approvato il rendiconto di rimborso della suddetta somma per le

spese sostenute dagli amministratori per un viaggio all’estero in

Svizzera per “la settimana della lingua italiana nel mondo” dal 21

al 24 ottobre 2005.

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La relativa spesa era stata impegnata previo parere di regolarità

contabile attestante la copertura finanziaria del responsabile

dell’ufficio finanziario Mudò Concetto Maurizio con determinazione

n. 254 del 17 ottobre 2005 del capo dipartimento Toro Giuseppe

mediante una anticipazione straordinaria all’economo comunale

Cinzia Mazza .

E nella proposta di deliberazione di approvazione del rendiconto

risultano presenti i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte

della convenuta Mazza economo comunale e del responsabile del

servizio finanziario e di ragioneria Mudò.

Più specificamente, parte attrice contesta ai convenuti la generica

o meglio carente motivazione del provvedimento di spesa con

riferimento a non meglio precisati viaggi istituzionali,richiamando la

precedente determinazione n. 545 del 29/12/2004 ed in ogni caso

la sua inutilità non essendo stato riscontrato alcun vantaggio per

l’ente in termini istituzionali .

Per quanto sopra, il PM ha contestato la legittimità e la liceità di

tale spesa, perché priva di utilità ritenendo incongrue le

giustificazioni addotte dai convenuti in sede di invito a dedurre.

Inoltre, il PM precisa la inconferenza del riferimento alla

precedente determinazione sopra citata, poiché questa fa

riferimento alla partecipazione a fiere internazionali agroalimentari

previste dal calendario dell’Istituto per il Commercio Estero per

l’anno 2005, a fronte del viaggio in Svizzera, avente per oggetto la

lingua italiana nel mondo, privo di qualsiasi giustificazione e

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dunque la non sussistenza di un collegamento tra l’altro non

documentato.

Il PM ha confutato inoltre le tesi difensive dei convenuti, ritenendo

che essi, nell’ambito della propria competenza nell’emissione dei

rispettivi pareri di regolarità tecnica e contabile non dovevano

limitarsi alla verifica della corrispondenza tra la spesa da liquidare

e le fatture presentate senza alcuna altra interferenza, ma invece

verificare la legittimità della stessa ai sensi dell’art. 49 D.Lgs.

267/2000.

Si è costituito Mudò Concetto Maurizio, ragioniere comunale e

responsabile del servizio finanziario, negando la propria

responsabilità, poiché il parere di regolarità contabile differisce dal

visto di regolarità contabile attestante la sola copertura finanziaria

di cui all’art. 151 del TUEL ed in tale caso egli non aveva alcun

potere discrezionale e di merito rientrando il predetto viaggio

nell’ambito delle scelte discrezionali insindacabili degli

amministratori.

Si è costituito Toro Giuseppe, chiedendo il rigetto della domanda in

quanto egli si è attenuto alle direttive del sindaco Fagone ed era

impossibile a priori accertare l’utilità della spesa per una

disposizione non manifestamente illegittima e non in contrasto con

le finalità dell’ente, non avendo egli alcuna possibilità di valutare

l’interesse pubblico che invece è stata fatta dall’organo deliberante.

In particolare il convenuto Toro precisa che il parere di regolarità

tecnica si limitasse alla congruità delle somme e all’imputazione

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della spesa non potendo in alcun modo intervenire sulle scelte

sotto il profilo sostanziale che essendo discrezionali sono

insindacabili.

Si è costituito Rivela Giuseppe, chiedendo il rigetto della domanda

del PM, precisando che l’iniziativa era inquadrata nell’ambito delle

previsioni degli impegni di spesa per fiere agroalimentari

internazionali per l’anno 2004.

Ha precisato inoltre che nessun abuso è stato commesso nella

effettuazione delle spese congrue e limitate, rientrando tale viaggio

nell’attività istituzionale dell’ente come testimonianza del

medesimo ai cittadini italiani che risiedono all’estero, pertanto la

valutazione dell’utilità della spesa deve essere inquadrata nel più

ampio ambito delle scelte discrezionali valutabili al di fuori del

merito amministrativo utilizzando i vizi di legittimità amministrativa

sfruttati dalla stessa Corte dei conti violazione di legge,

incompetenza, eccesso di potere e comunque con l’applicazione

del principio di ragionevolezza, inteso come sintesi dei principi di

economicità, buon andamento, imparzialità,rapporto mezzi obiettivi

e tra costi e risultati.

Tale potere discrezionale deve essere verificato, sia sotto l’aspetto

della legittimità del fine, nel senso che l’attività deve risultare

coerente con la natura istituzionale , sia sotto l’aspetto del rapporto

di congruità giuridica ed economica tra mezzo scelto ed obiettivo

perseguito, senza esorbitanza nei fini e nei mezzi, comunque

trattandosi di scelte discrezionali insindacabili sulla scorta della

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giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Si è costituita la convenuta Cinzia Mazza con comparsa e

successiva memoria, chiedendo il rigetto della domanda di parte

attrice per la responsabilità inerente il parere di regolarità tecnica

apposto nella proposta di deliberazione per l’approvazione del

rendiconto considerato che la stessa non è entrata nel merito della

spesa in questione atteso che si è limitata a ricevere il mandato di

pagamento firmato dal responsabile del servizio finanziario e dal

segretario comunale.

Inoltre, tale attività si è estrinsecata nella verifica formale di

riscontro delle ricevute e fatture rispetto all’oggetto del mandato di

anticipazione.

Non si sono costituiti gli altri chiamati in giudizio regolarmente

intimati.

DIRITTO

La domanda del Procuratore regionale è fondata nei termini che

seguono.

Il collegio, preliminarmente, sulla vicenda non può esimersi dal

delineare il quadro normativo sulle responsabilità dei responsabili

dei servizi degli enti locali e del responsabile del servizio

finanziario e di ragioneria per i pareri ed i visti resi sugli atti

amministrativi che comportano impegni di spesa.

Deve essere evidenziato che in materia esiste un intreccio di varie

fonti normative legislative nazionali, regionali e regolamentari

grazie a specifici rinvii legislativi, oltreché di principi contabili

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desumibili al di fuori della specifica normativa nazionale e

regionale degli enti locali.

In primo luogo, essendo la Sicilia una regione a Statuto speciale

con valenza di legge costituzionale, essa ha una competenza

specifica a legiferare in materia di enti locali ai sensi dell’art. 15

dello Statuto.

Per quanto qui interessa, la normativa di riferimento tuttora vigente

è innanzitutto la legge regionale 16/1963, avente ad oggetto

l’Ordinamento regionale degli enti locali (Orel), come modificata ed

integrata ai sensi dell’art. 1 dalla legge regionale n. 48/1991, la

quale ha recepito con modificazioni la legge nazionale 142/1990

(d’ora in avanti L.142/1990-L.R.48/1991) a cui si aggiunge l’art. 13

della L.R.44/1991 ed il D.Lgs. 267/2000, solamente per la parte

contabile, salvo specifiche deroghe esplicite introdotte dalla

legislazione regionale.

Ed in particolare, gli artt. 53,e 55 della L.142/1990-L.r. 48/1991, i

quali recano la disciplina di riferimento del caso in questione; l’art.

53 dopo le modifiche introdotte con la legge regionale 30 del 2000

prevede che:1.su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla

giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve

essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del

responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno

di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in

ordine alla regolarità contabile.

2.Nel caso in cui l’ente non abbia funzionari responsabili dei

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servizi, il parere è espresso dal segretario dell’ente, in relazione

alle sue competenze.

3.I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e

contabile dei pareri espressi. Esso corrisponde sostanzialmente

all’art. 49 del D.lgs.267/2000.

L’art.55 prevede per quanto qui interessa: 1. l’ordinamento

finanziario e contabile degli enti locali è riservato alla legge dello

Stato.

…5.I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportino

impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio

finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità

contabile attestante la copertura finanziaria.

L’art. 13 della L.R.44/1991, vigente, prevede che: gli impegni di

spesa non possono essere assunti senza attestazione della

relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio

finanziario. Senza tale attestazione l’atto è nullo di diritto.

L’art.189 della L.R.16/1963, ove al comma 1 si prevede: Le

deliberazioni dei comuni…che importino spese, debbono indicare

l’ammontare di esse e i mezzi per farvi fronte.

A questo si aggiungono le specifiche norme della seconda parte

del D.lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli

enti locali (TUEL) art.149 e seguenti.

L’art. 151 enumerando i principi in materia di contabilità al comma

4 prevede che : I provvedimenti dei responsabili dei servizi che

comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del

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servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

L’art. 153 comma 3 disciplina il servizio economico finanziario e

per quanto qui interessa individua il responsabile del servizio

finanziario: il responsabile del servizio finanziario di cui all’art. 151

comma 4, si identifica con il responsabile del servizio o con i

soggetti preposti alle eventuali articolazioni previste dal

regolamento di contabilità .

Ed il comma 5 prevede: il regolamento di contabilità disciplina le

modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile

sulle proposte di deliberazione ed apposto il visto di regolarità

contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati. Il responsabile

del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della

spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli

stanziamenti di spesa………

L’art. 191 comma 1 prevede che : gli enti locali possono effettuare

spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul

competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e

l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 153 comma5.

E tale norma costituisce un principio di armonizzazione dei bilanci

pubblici degli enti locali, in quanto integralmente recepito nell’art.

22 comma 1 del D.lgs.170/2006.

In attuazione dell’art. 153 comma 3 e 5 del TUEL, l’art. 30 del

regolamento di contabilità del comune di Palagonia prevede che

l’attestazione di copertura finanziaria è apposta dal responsabile di

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ragioneria: 1.Qualsiasi atto che comporti spese a carico

dell’ente è nullo di diritto se privo dell’attestazione della

copertura finanziaria da parte del responsabile di

ragioneria…3.Con l’attestazione viene garantita la

disponibilità finanziaria sul pertinente stanziamento di

bilancio; e con l’art.31 il parere di regolarità contabile viene

espresso previa verifica: …… b) della corretta imputazione

della entrata e della spesa; c) dell’esistenza del presupposto

dal quale sorge il diritto della obbligazione; e) (rectius:d) del

rispetto del’ordinamento contabile degli enti locali e delle

norme del presente regolamento.

L’art. 184 del TUEL prevede :……2.la liquidazione compete

all’ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è

disposta sulla base della documentazione necessaria a

comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato

sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla

rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi,ai

termini o alle condizioni pattuite.

3.L’atto di liquidazione sottoscritto dal responsabile del servizio

proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti

contabili è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti

adempimenti.

4.Il servizio finanziario effettua,secondo i principi e le procedure

di contabilità pubblica,i controlli ed i riscontri amministrativi,

contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.

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Infine, per la posizione di tutti i convenuti assume rilevanza l’art.

105 dell’Orel, L.R.16/1963,avente ad oggetto le spese del comune,

ove si prevede: 1.I comuni sono tenuti ad assumere le spese

indispensabili per la conservazione del patrimonio,per gli

uffici,e gli archivi comunali, per il trattamento economico o di

quiescenza del personale, per i servizi di interesse

strettamente locale, ed in genere, per adempiere le funzioni ad

essi attribuite dalla legge.

2. Ove le condizioni del bilancio lo consentono, essi possono

assumere anche altre spese per i servizi ed uffici di utilità

pubblica connessi con l’interesse locale.

Dal quadro si qui delineato non si può negare che la figura del

responsabile del servizio finanziario e di ragioneria abbia delle

prerogative funzionali di controllo sugli atti amministrativi che

comportano impegni di spesa; tale potere si esprime attraverso

l’espressioni dei suddetti pareri, visti e attestazioni, per i quali ai

sensi del art. 53 essi sono rilevanti ai fini della responsabilità

amministrativa dei funzionari che li hanno resi.

Perciò, le deduzioni del convenuto Mudò, responsabile del servizio

finanziario e di ragioneria del comune di Palagonia, ove egli

afferma che il visto di regolarità contabile attestante la copertura

finanziaria sulla determinazione del responsabile del servizio

interessato si limitava alla sola verifica della copertura finanziaria,

la corretta imputazione al capitolo di spesa, alla competenza

dell’organo che l’ha assunta, al rispetto dei principi contabili ed alla

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completezza della documentazione, sono infondate.

La figura del responsabile del servizio economico finanziario è

disciplinata dall’art.153 comma 3 del TUEL sopraccitato, il quale

distingue la possibilità di una figura unica o articolata, sulla base di

apposita regolamentazione contabile, ciò significa che è possibile

ove il regolamento lo preveda, -consentendolo la legge- che tale

figura sia scissa tra soggetti diversi, poiché, come vedremo, sono

finalisticamente diverse le due tipologie di controllo finanziario e

contabile, esercitate rispettivamente dal responsabile del servizio

finanziario e di ragioneria, ovviamente nulla vieta, come nella

maggior parte dei casi, che tali funzioni siano riunite in una unica

figura, ma questo non smentisce la relativa diversità delle due

funzioni, delle corrispondenti posizioni organizzative e delle

conseguenti responsabilità amministrativo-contabili ed

organizzative.

Difatti, ciò è stato percepito e confermato dalla giurisprudenza

amministrativa e contabile sin dalla emanazione della legge

142/1990: “ il parere di cui all’art. 53 della legge 142/1990

richiesto al responsabile di ragioneria è atto sostanzialmente

diverso dall’ “attestazione” che il medesimo o altro

funzionario è chiamato a rilasciare, ed invero mentre il primo

consiste in una valutazione in ordine alla regolarità contabile

della deliberazione sottoposta ad esame, la seconda si

concreta in una verificazione più specifica, concernente la

copertura finanziaria del relativo impegno” TAR Pa sez.II

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231/1994.

Tali pareri svolgono una funzione consultiva di controllo sebbene

non vincolante per gli organi rappresentativi: “ i pareri ex art. 53 l. 8

giugno 1990 n. 142 (oggi, art. 49 t.u.e.l.) resi dal responsabile del

servizio, dal responsabile del settore ragioneria e dal segretario

comunale sui progetti di deliberazioni spettanti ai corpi

rappresentativi del comune, non pongono alcun limite alla potestà

deliberante di questi ultimi - i quali ben possono liberamente

disporre del contenuto delle deliberazioni una volta resi detti pareri

- perché, diversamente argomentando, si finirebbe con l'attribuire

agli organi consultivi l'effettivo potere d'amministrazione attiva,

lasciando ai corpi rappresentativi la funzione di mera ratifica di

determinazioni altrui. Essi, pertanto, sono unicamente preordinati

all'individuazione sul piano formale, dei funzionari che li formulano,

della responsabilità eventualmente in solido con i componenti degli

organi politici in via amministrativa e contabile.” TAR NA sez.III

7878/2007.

In relazione alla ritenuta differenza tra parere di regolarità

contabile previsto per le deliberazioni degli organi rappresentativi,

in quanto atti collegiali, e visto di regolarità contabile, come nel

caso che ci occupa, sulle determinazioni dei responsabili dei

servizi e degli altri soggetti abilitati (es. determinazioni del

sindaco), in quanto atti monocratici, può certamente affermarsi che

essa è solamente apparente e relativa ad una visione formalistica,

non rispondente alla realtà giuridica sostanziale, come confermato

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dalla giurisprudenza costituzionale, in cui si è affermato che

lessicalmente il termine deliberazione “sin dall’antichità” può

riferirsi indifferentemente sia ad atti collegiali che monocratici, visto

che spesso il legislatore stesso riferisce tale definizione in termini

indifferenziati agli uni o agli altri; si veda Corte costituzionale 38 e

39 /1979, e confermato anche dalla giurisprudenza amministrativa

Cons. di Stato sez.IV 1129/1977 e 701/1978, più recentemente

Cons. di Stato sez.V 8400/2009: “la parola "deliberazione",

designa, da sempre, le risoluzioni adottate sia da organi

collegiali sia da organi monocratici, nell'intento di rendere

pubblici tutti gli atti degli enti locali di esercizio del potere

deliberativo, indipendentemente dalla natura collegiale o

meno dell'organo emanante”.

Con la semplice differenza prevista dagli artt. 55 comma 5 e 151

comma 4 sopra citati, che il visto di regolarità contabile congiunto

alla attestazione di copertura finanziaria è requisito di esecutività

dell’atto amministrativo, ossia della sua efficacia giuridica, ciò

significa che in sua assenza, anche in presenza della sola

attestazione di copertura finanziaria, l’atto non è esecutivo e

conseguentemente è nullo o inefficace.

Deve a questo punto chiarirsi cosa si intenda per controllo

contabile e finanziario; la giurisprudenza contabile prevalente ha

ritenuto e ritiene che regolarità contabile significhi controllo di

legittimità della spesa: “Nel parere di “regolarità contabile”

infatti, è da comprendere, oltre che la verifica dell’esatta

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imputazione della spesa al pertinente capitolo di bilancio ed il

riscontro della capienza dello stanziamento relativo, anche la

valutazione sulla correttezza sostanziale della spesa

proposta.” Corte conti sez.II 104/1994.

Anche la giurisprudenza contabile più recente ha confermato

questo orientamento con più approfondite precisazioni : “ il parere

di regolarità contabile investe anche e soprattutto la

legittimità della spesa.” Corte conti sez.Puglia

207/2006,confermata di recente anche da Corte conti

sez.Toscana 114/2010.

In queste pronunce a sostegno di tale tesi, si evidenziano ragioni

normative di natura sistematica.

in primo luogo deve essere testualmente richiamato l’art. 147 lett.

a) del TUEL ove si prevede che nell’ambito del sistema dei propri

controlli interni l’ente locale deve garantire attraverso il controllo

di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità,correttezza e

regolarità dell’azione amministrativa; quindi con tale norma si

finalizza rendendolo equivalente, il controllo di regolarità contabile

ad un controllo sulla legittimità, correttezza e regolarità dell’azione

amministrativa.

Nonchè l’art. 184 comma 4 del TUEL sopra citato, il quale nella

fase di controllo da parte dell’ufficio economico finanziario delle

determinazioni di impegno e liquidazione di spesa, prevede che

esso effettua i controlli ed i riscontri amministrativi e contabili

secondo i principi della Contabilità Pubblica, ed è quindi

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necessario individuare quali siano, tali principi.

Orbene, se nello stesso TUEL sono codificati solamente i principi

del bilancio e non vi è alcun riferimento preciso ai principi del

controllo; la detta giurisprudenza ha individuato quale principio

fondamentale per i responsabili di ragioneria l’art. 27 del

R.D.2440/1923 il quale prevede che: le ragionerie centrali vigilino

perché siano osservate le leggi………c) per la regolare gestione

dei fondi di bilancio.

Ma ad avviso di questo collegio, la norma che individua il vero

principio fondamentale in materia, individuando e distinguendo il

controllo finanziario relativo nel nostro caso all’attestazione della

copertura finanziaria, da quello contabile, è l’art. 20 del

R.D.1214/1934 TU Corte dei conti, ove si prevede: La Corte vigila

perché le spese non superino le somme stanziate nel bilancio

e queste si applichino alle spese prescritte, perché non si

faccia trasporto di somme non consentite per legge, e perché

la liquidazione e il pagamento delle spese siano conformi alle

leggi e ai regolamenti.

Tale norma che si applica all’attività di controllo della Corte dei

conti e definisce il concetto di contabilità pubblica, per la sua ampia

definizione, si configura come riferimento fondamentale per i

concetti di regolarità finanziaria e contabile,tale che, per la sua

generalità è estensibile a qualsiasi organo pubblico che svolga tali

funzioni; e dunque per regolarità contabile deve intendersi

legittimità della spesa, ossia conformità di essa alle leggi ed ai

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regolamenti.

E d’altro canto, ciò trova riscontro nell’art. 31 del regolamento di

contabilità del Comune di Palagonia sopra evidenziato, ove si

prevede che il responsabile di ragioneria deve verificare

l’esistenza del presupposto dal quale sorge il diritto della

obbligazione e il rispetto dell’ordinamento contabile degli enti

locali.

In conclusione sul punto, la verifica ai fini dell’attestazione del

responsabile del servizio finanziario coincide sostanzialmente con

la prima parte dell’art. 20 cit., riferita al controllo finanziario, il cui

egli deve verificare la copertura finanziaria, confrontando l’impegno

di spesa con lo stanziamento contenuto nello specifico capitolo o

intervento del bilancio di previsione, la corretta imputazione

dell’impegno rispetto all’oggetto del capitolo di spesa, che non si

siano fatte variazioni di bilancio non autorizzate,oltre la scontata

competenza dell’organo che ha emesso il provvedimento,la quale

attiene piuttosto alla legittimità dell’atto amministrativo che

all’aspetto finanziario; diversa funzione conseguentemente, ha il

parere o visto di regolarità contabile riferito alla seconda parte

dell’art. 20, che si configura come un vero e proprio controllo di

legittimità della spesa rispetto alla legge e alle altre fonti

normative,quindi trattasi di due funzioni ben distinte.

Dunque, sotto il profilo della regolarità contabile il Mudò nella sua

qualità di responsabile di ragioneria non ha verificato l’esistenza

dei presupposti di fatto e di diritto dai quali avrebbe dovuto

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scaturire l’obbligazione, in concreto l’inerenza della spesa da

rimborsare,con le funzioni istituzionali esercitate dal sindaco e

dagli assessori con la partecipazione alla manifestazione

“settimana della lingua italiana nel mondo” svoltasi a Ginevra da 21

al 24 ottobre 2005. Contrariamente da quanto affermato, egli non

ha dimostrato, né allegato alcun documento da cui risulti tale

inerenza e l’eventuale utilità della spesa, e questo, sebbene dalla

lettura dalla deliberazione di giunta comunale n. 276/2005, egli,

nella sua qualità di responsabile del servizio finanziario ha ritenuto

contabilmente regolare la spesa,ed anche alla luce dalla rassegna

stampa della manifestazione, allegata al fascicolo dal PM e in

possesso del comune, non vi è alcuna traccia di collegamenti con

l’attività istituzionale del comune di Palagonia, di cui il convenuto

nella sua qualità di organo di controllo interno doveva tenere conto,

in conformità alla previsione dell’art. 105 della L.R. 16/1963, in

quanto spesa non connessa con l’interesse locale.

Quindi, in tal caso, non si era nella situazione di insindacabilità

delle scelte discrezionali, ma proprio l’art. 105 dell’orel obbligava il

convenuto Mudò alla verifica ex ante ed ex post della inerenza

della spesa, viziata altresì da illegittimità per eccesso di potere

sotto il profilo dello sviamento di risorse pubbliche, della

determinazione dirigenziale n.254 del 15/10/2005 e della

deliberazione di giunta municipale n.276 del 18/11/2005 .

Parimenti, queste considerazioni valgono pure sotto il profilo

gestionale ed amministrativo per il convenuto Toro Giuseppe, capo

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dipartimento sviluppo economico, che nella determinazione citata

ha: Ritenuto che si rende utile per l’Ente partecipare “alla

settimana della lingua italiana nel mondo di Ginevra nei giorni

21/24 ottobre 2005; senza peraltro alcuna giustificazione di utilità

e inerenza di tale attività, rispetto alle competenze amministrative

assegnategli, di responsabile del settore sviluppo economico del

Comune di Palagonia.

E senza apporre tra l’altro, il proprio parere di regolarità tecnica

quale responsabile del procedimento, nella proposta della

deliberazione di giunta n.276/2005, che approvava il rendiconto di

tale spesa, parere che non competeva alla convenuta Mazza, in

quanto economo comunale agente contabile, tenuta

esclusivamente a svolgere mansioni di mera esecuzione del

provvedimento di anticipazione straordinaria di spesa ed a

verificare, sottoscrivendo il rendiconto, la mera regolarità formale

tra il contenuto dell’anticipazione e la documentazione.

Deve quindi ritenersi quest’ultima esente da responsabilità

amministrativa.

Sulla sindacabilità delle scelte discrezionali amministrative sotto il

profilo dell’eccesso potere e nell’ottica dell’art. 105 dell’orel esiste

consolidata giurisprudenza: …Il collegio rileva al riguardo che, ai

sensi dell’art. 3 della L. 20 dicembre 1996 n.639, che ha modificato

l’art.1 della l.14 gennaio 1994 n.20, è precluso alla Corte dei conti il

sindacato nel merito delle scelte discrezionali.

La norma, tuttavia, nel convalidare e rafforzare un consolidato

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orientamento espresso dalla giurisprudenza (per tutte SS.RR.12

luglio 1996 .n.43/A), non intende sottrarre in toto al giudice

contabile la possibilità di sindacare le scelte discrezionali, in

particolare quando siano stati violati i tradizionali limiti che la P.A.

incontra nell’esplicazione della attività discrezionale – interesse

pubblico, causa del potere esercitato e rispetto dei principi di logica

ed imparzialità- ed, in definitiva, quando le scelte discrezionali

siano viziate da una delle figure sintomatiche di eccesso di potere.

Il sindacato -da ricondursi rigorosamente nei limiti sopra rilevati e

sempre con giudizio ex ante- deve pertanto trovare fondamento in

una espressa disposizione normativa e non può rifarsi a principi

non giuridici di opportunità o convenienza. Corte dei conti sez.

App.Sicilia 63/2000.

Nel nostro caso essa trova già fondamento nell’art.105 cit.:

….L’art. 105 dell’Ordinamento amministrativo degli enti locali nella

Regione Siciliana,…….sancisce al 1° comma l’obbligo per i comuni

siciliani di assumere le spese indispensabili c.d. “obbligatorie”, ed

al 2° comma –riproduttivo dell’art.312 del T.U. della legge

comunale e provinciale 4 febbraio 1915 n° 148, concernenti le

spese “facoltative” stabilisce che “ove le condizioni del bilancio lo

consentano, essi possono assumere anche “altre” spese per

servizi ed uffici di utilità pubblica connessi con l’interesse locale”.

La evoluzione normativa scandita dalla successione delle leggi nel

tempo,le mutate condizioni politico-sociali che l’ordinamento

pubblicistico concretizza giuridicamente in disposizioni legislative

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nuove e diverse, e la maggiore e più attenta considerazione per le

autonomie locali hanno indotto il legislatore con il D.L. 10

novembre 1978 n.702 (convertito con la legge 8 gennaio 1979 n.3

) ad abolire la distinzione delle spese degli enti locali in obbligatorie

e facoltative (art.7 del citato D.L. n.702/1978).

La nuova disciplina legislativa ha voluto equiparare, sotto il profilo

finanziario e contabile, le spese c.d. “obbligatorie” o “indispensabili”

e quelle c.d. “facoltative” o “altre”, con ciò ribadendo il valore della

autonomia dei Comuni quali enti esponenziali delle collettività

locali, conferendo loro il potere di soddisfare quegli interessi morali

e materiali, meritevoli di tutela, per i quali non abbia provveduto il

legislatore nazionale o regionale.

Ma tale principio, introdotto dalla legge abolitiva della distinzione

delle spese, va interpretato alla stregua dei canoni fondamentali

relativi alla Pubblica amministrazione, consacrati all’art. 97 della

Costituzione, ove la razionalità, la economicità e la imparzialità

sono il parametro assoluto ed inderogabile della attività finanziaria

degli enti locali ed escludono, con un giudizio di relazione la

legittimità di una spesa se la stessa non è giustificata dagli

interessi morali e materiali meritevoli di tutela, pur se possa trovare

idonea collocazione nei capitoli di bilancio.

Il significato vero del principio introdotto dall’art. 7 del citato D.L.

consiste nell’aver voluto eliminare la distinzione nominalistica, e

quindi ormai inutile ed incongruente, delle spese pubbliche,

nell’aver demandato ( con ciò qualificando il valore delle autonomie

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locali) al giudizio discrezionale degli amministratori la possibilità di

assumere oneri finanziari per il bilancio, nonché nell’ancorare la

spesa pubblica al canone fondamentale, incondizionato e

teleologico, del soddisfacimento dei bisogni pubblici.

Ispirandosi a tali considerazioni, la giurisprudenza della Corte dei

conti –che questa sezione conferma e ribadisce- ha ritenuto che il

citato art. 7 non ha inteso abrogare l’art. 312 del T.U. n.148/1915

(riprodotto nel 2° comma dell’art. 105 dell’orel) poiché ha voluto

dare un significato pregnante all’unico “genus” della spesa

pubblica da effettuare secondo il parametro statuito e garantito

dalla Costituzione.

I principi dell’imparzialità e del buon andamento della p.a., che in

ordine alla spesa pubblica si traducono nella razionalità del

giudizio degli organi deliberanti del Comune e nella economicità

del rapporto tra oneri finanziari assunti ed utilità pubblica

conseguita, trovano esatto riscontro nelle disposizioni normative

del 2° comma dell art. 105 dell’orel (riproduttivo come già detto

dell’art. 312 del T.U.) ove si afferma che le spese possono essere

assunte qualora si verifichino tre condizioni: che le condizioni del

bilancio lo consentano; che si tratti di spese per servizi ed

uffici di utilità pubblica; che tali servizi siano connessi con

l’interesse locale.

Le ultime due condizioni sono essenzialmente legate al carattere

“ territoriale” (distintivo, peraltro,dell’ente locale) degli interessi, nel

senso che devono essere circoscritti al territorio del Comune e non

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devono invadere la sfera degli interessi anche locali il cui

soddisfacimento è riservato per legge allo Stato e alla Regione.

Corte dei conti sez.Sicilia n.3/1990.

E come abbiamo in parte già visto e come vedremo ulteriormente,

nessuna delle suddette tre condizioni in questo caso è stata

rispettata.

Ma tornando al convenuto Mudò per quanto si qui evidenziato, non

può assolutamente negarsi, considerato il fondamentale principio

di contabilità pubblica contenuto nell’art. 20 del TU Corte di conti,

che egli nell’espressione del visto di regolarità contabile dovesse

verificare la legittimità della spesa di rimborso agli amministratori,

con riferimento alla pertinenza con l’esercizio delle funzioni

istituzionali espletate in tale viaggio, in ragione dell’art. 105 cit.; di

tale verifica negli atti processuali allegati dal convenuto non vi è

alcuna traccia.

Ed infine, ulteriori ragioni di natura normativo-sistematica sulla

natura di controllo della legittimità della spesa attraverso il parere o

visto di regolarità contabile si possono ricavare dalla specifica

normativa regionale con l’art. 47 L.R. 6/1997, ove si prevede che:

l’ordine di accreditamento agli enti locali a valere sui finanziamenti

regionali costituisce titolo per l’emissione del parere di cui all’art.

1,comma 1 lett.i), della legge regionale 48/1991. Ovvero l’art. 53

legge 142/1990.

Questo significa che, per tali finanziamenti che si configurano a

tutti gli effetti come gestioni fuori bilancio, transitando dalle partite

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di giro, ed essendo acquisiti dall’ente mediante ordini di

accreditamento (per esempio ci si riferisce al pagamento degli stati

di avanzamento lavori per opere pubbliche finanziate direttamente

dalla regione) non è necessaria ovviamente l’attestazione di

copertura finanziaria sul bilancio dell’ente, essendo già sussistente

a priori e fuori bilancio, quindi il parere o visto di regolarità

contabile a cui si riferisce la norma, non può che essere

logicamente un atto di controllo della legittimità della spesa, ad

esempio sul SAL liquidato attraverso la determinazione del

responsabile dell’ufficio tecnico comunale.

Tale controllo, ammesso e non concesso che in astratto la spesa

fosse legittima, andava fatto anche sotto il profilo dell’attestazione

della copertura finanziaria, che alla luce degli atti processuali è da

ritenersi falsa e giuridicamente inesistente tale da rendere il

provvedimento di rimborso spese nullo e comunque giuridicamente

inefficace, in quanto non esecutivo, ai sensi dell’art. 189 L.R.

16/1963, dell’art.13 della L.R. 44/1991, dell’art. 55 comma 5

L.142/90/L.R.48/1991, dell’art. 151 comma 4, dell’art.191 comma1

D.lgs.267/2000, dell’art. 22 comma 1 D.Lgs. 170/2006, tutti

interpretati alla luce dell’art. 20 prima parte del TU Corte dei conti;

nonché degli artt. 30 e 31 del regolamento di contabilità del

comune di Palagonia, sempre nell’ottica dell’art.105 dell’orel,

poiché è evidentemente venuta meno la prima delle suddette tre

condizioni relativa alla capienza del bilancio di previsione .

Tale rilievo d’ufficio è ammissibile in questa sede ai sensi dell’art.

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1421 c.c., tenuto conto delle deduzioni difensive del convenuto

relative alle sue competenze in sede di visto di regolarità contabile

attestante la copertura finanziaria contenute nella comparsa di

costituzione, in cui dichiara di avere verificato in tale sede la

corretta imputazione del capitolo di spesa.

Dalla lettura della determinazione n.254/2005, la spesa risulta

imputata al capitolo 2114, ma non risulta l’indicazione dell’oggetto

del capitolo ove è stato registrato l’impegno di spesa.

Dalla documentazione acquisita sulla base della suddetta

eccezione difensiva del convenuto Mudò, risulta dal bilancio

comunale, -in conformità alle funzioni svolte dal convenuto Toro

responsabile del settore sviluppo economico- che il suddetto

capitolo di spesa abbia per oggetto Fondo Attività Produttive,

quindi, in relazione alla previsione dell’art. 20 TU Corte conti,

risulta violato il principio della contabilità pubblica di specificazione

della spesa, ove si prevede che le spese si applichino a quelle

prescritte negli stanziamenti del bilancio, l’oggetto del capitolo di

spesa FONDO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, avendo un oggetto

diverso rispetto allo scopo della spesa impegnata, si pone in

contrasto con la natura autorizzatoria del bilancio di previsione,

rende quindi giuridicamente inesistente l’attestazione della

copertura finanziaria e conseguentemente nullo e/o comunque

inefficace il provvedimento n.254/2005, ai sensi della normativa

sopra citata, sussistendo ulteriormente eccesso di potere sotto il

profilo dello sviamento della spesa per una finalità diversa da

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quelle per cui era destinata, nonchè violazione dell’art.105 cit. con

riferimento alla seconda e terza condizione.

Ciò ha trovato conferma nella notissima deliberazione della Corte

dei conti sez. enti locali 2/1991, nella quale si è affermato che:

per “copertura finanziaria si intende la disponibilità del

finanziamento sul competente capitolo di bilancio, il quale

ovviamente, deve essere indicato esplicitamente e nel nostro caso

non era né indicato, né competente.

La nullità del provvedimento amministrativo consegue non

solamente ad una attestazione negativa, ma anche alla sua

mancanza: Cass.12636/2006.

In termini sostanziali: “il principio di specificità e di trasparenza

presiede alla stessa impostazione del bilancio dello Stato ed

esclude qualunque lettura delle autorizzazioni di spesa che si

ponga in contrasto con esso,la mancata specifica previsione

di spesa comporta il blocco degli interventi diretti

dell’amministrazione” Corte dei conti sez.contr.Stato 87/1995;

“il principio di specificità del bilancio ha carattere di

assolutezza ed è inderogabile tutte le volte che l’oggetto del

capitolo sia sufficientemente definito” Corte dei conti

sez.contr. Stato 113/1994.

L’attestazione finanziaria relativa alla determinazione n. 254/2005

essendo falsa, rende conseguentemente nulla la stessa

determinazione.

Tutto questo è sufficiente per poter dichiarare nullo e comunque

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inefficace (rectius: non esecutivo) tale provvedimento di spesa per

l’assenza di attestazione e conseguente mancanza di copertura

finanziaria dell’impegno di spesa, mancando in sostanza i mezzi

per farvi fronte, ai sensi dell’art.189 L.R.16/1963, 13 L.R

44/1991,art.55 L.142/1990-L.R.48/1991,ed il corrispondente art.

151 comma 4 TUEL : “La nullità di diritto dell'atto di impegno di

spesa emanato in assenza di attestazione della copertura

finanziaria, come previsto dall'art. 55 comma 5 l. 8 giugno

1990 n. 142, comporta che il provvedimento posto in essere è

improduttivo di effetti, in quanto in tale situazione gli organi di

governo dell'ente locale difettano del relativo potere di

impegno”TAR Pa sez. I 875/1997.

Manca, ai sensi dell’art. 189 L.R.16/1963, un effettivo impegno di

spesa, mancando l’indicazione dei mezzi per farvi fronte:..la nullità

dell’intero atto deliberativo adottato in violazione dell’art. 189

dell’OREL, che, nell’ambito della legislazione regionale, deve

essere considerato come esplicitazione del dettato costituzionale

di cui all’art. 81 –IV comma.-.

Infatti il combinato disposto del 4° comma dell’art. 81 della

Costituzione e dell’art. 189 dell’OREL impone la inderogabile

necessità di correlare la spesa alle previsioni del bilancio esistente,

…..necessità che è connaturata al modello di comportamento della

P.A. che non può porre in essere atti che non possono espletare

alcun effetto non solo dal punto di vista materiale (liquidazione

della spesa) ma, ancor di più dal punto di vista giuridico, in quanto

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non si tratta di violazione di un divieto ma di un principio di ordine

pubblico in contrasto con il quale alla P.A. non può essere

consentito di operare. C.G.A. sez.giur.131/1984.

Da quanto sin qui esposto, è ancor più evidente la responsabilità

dei convenuti Mudò e Toro, il primo perché, non potendo imputare

la spesa ad un corrispondente capitolo di bilancio, in quanto non in

linea con la previsione dell’art. 105 dell’orel, l’ha imputata

falsamente al capitolo delle attività produttive, assolutamente non

pertinente, e pertanto in sostanziale assenza di copertura

finanziaria; il secondo perché non poteva emettere un

provvedimento comportante una spesa non pertinente alle attività

del proprio servizio.

Dunque,con riferimento alle deduzioni difensive del Mudò, la

determinazione era viziata pure da incompetenza, non essendo la

manifestazione sulla lingua italiana attinente alle problematiche

dello sviluppo economico, settore gestito dal Toro.

Per completezza di motivazione deve essere comunque rilevato

che le argomentazioni del convenuto Mudò sono state tratte dalla

circolare del Ministero dell’Interno n.F.L.25/1997 e dai principi

contabili dell’Osservatorio enti locali presso il medesimo ministero.

Tali atti hanno la medesima valenza, in cui, in sintesi, si afferma

che con il visto di regolarità contabile attestante la copertura

finanziaria il responsabile del servizio finanziario non effettua alcun

controllo sulla legittimità della spesa.

Orbene, in materia di circolari amministrative interpretative non si

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possono che fare proprie le considerazioni espresse dalle Sezioni

Unite della Corte di Cassazione, si veda a tal proposito la nota

decisione Cass. ss.uu 23031/2007, in cui si è affermato che deve

escludersi la natura normativa delle stesse, essendo atti dotati di

efficacia meramente interna avente natura di direttiva agli uffici,

insuscettibili di incidere su rapporti giuridici disciplinati dalla riserva

di legge, con esclusione di poteri o facoltà discrezionali accordati

all’amministrazione, essa non vincola il cittadino e neanche gli

uffici gerarchicamente subordinati all’amministrazione emittente, ai

quali è data facoltà di disattendere il contenuto di tali direttive; e

solo al giudice è affidato il compito di interpretare le disposizioni

dell’ordinamento.

A queste argomentazioni, deve essere aggiunta la precisazione

che la circolare ministeriale e i principi elaborati dall’Osservatorio

non hanno neanche natura interorganica, rivolgendosi all’esterno

dell’amministrazione centrale, nei confronti delle autonomie locali,

la cui disciplina ordinamentale è riservata alla legge, e dunque essi

non possono porsi in contrasto con essa e con i richiamati principi

di contabilità pubblica contenuti in norme primarie di chiara,

univoca e consolidata interpretazione.

A questo punto vanno esaminate le posizioni dei convenuti

Fagone, Rivela, Gueli, Fortunato, Benincasa e per completezza di

trattazione Toro.

Sulla responsabilità amministrativa dei suddetti convenuti, in merito

all’eccezione della insindacabilità delle scelte discrezionali, non si

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possono che ribadire le motivazioni sopra citate, sulla illegittimità

della spesa, per la violazione dell’art. 105 della L.R.16/1963 in

merito alla non utilità della spesa in correlazione con gli interessi

locali del comune di Palagonia, e la conseguente sussistenza di

eccesso di potere per sviamento, sia della determinazione

n.254/2005, che della deliberazione di giunta comunale

approvativa del rendiconto n. 276/2005.

Per quanto concerne il convenuto Toro, occorre ulteriormente

puntualizzare la sua responsabilità amministrativa per la piena

consapevolezza che la determinazione da egli adottata, non era

pertinente ai suoi compiti istituzionali, relativi alle attività di sviluppo

economico, trattandosi di una manifestazione comunque di

carattere culturale che esulava dagli stanziamenti finanziari del

bilancio di previsione di sua competenza, inerenti invece il fondo

attività produttive.

E dunque il Toro avendo predisposto ed adottato il provvedimento

ne è direttamente responsabile.

Il funzionario che emette il provvedimento ne è direttamente

responsabile in via amministrativa della sua legittimità, secondo le

regole dettate dalla legge 241/1990 e L.R.10/1991 sul responsabile

del procedimento.

Quindi, tutti i convenuti dovevano quantomeno motivare e

giustificare l’inerenza della spesa con il fine istituzionale, mentre

nei provvedimenti non vi è alcuna traccia di tale motivazione e

neanche in sede processuale sono riusciti a spiegare tale

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inerenza, lo scopo del viaggio e la sua utilità, connessi con

l’interesse locale ai sensi dell’art.105 Orel.

Incidentalmente precisando, che il riferimento del convenuto Rivela

alle fiere agroalimentari ICE, non è pertinente, visto che, trattavasi

di una manifestazione culturale.

La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ed

in particolare la sentenza 7024/2006,sulla insindacabilità delle

scelte discrezionali, ha ribadito che essa trova il limite nei principi

previsti dall’art. 1 della legge 241/1990, ed in particolare nei

principi di efficacia ed economicità, la cui violazione si configura

come un vero e proprio vizio di legittimità amministrativa.

Nel caso in questione, in relazione al principio di efficacia, non è

stata dimostrata l’utilità del viaggio per l’amministrazione e

conseguentemente per la comunità amministrata.

Ebbene, la giurisprudenza citata dai convenuti della Corte di

Cassazione SSUU 6851/2003 è condivisibile ed applicabile altresì

al caso in questione, ma essi non hanno né in sede istruttoria, né

in sede processuale dimostrato la pertinenza del viaggio con i fini

istituzionali dell’ente.

In conclusione, i convenuti sono da ritenersi responsabili del danno

cagionato al comune di Palagonia, nell’ambito delle rispettive

funzioni sul rimborso spese a favore degli amministratori per il

viaggio a Ginevra per la settimana della lingua italiana nel mondo.

Tale responsabilità amministrativa connotata da colpa grave,

tenuto conto della previsione contenuta nell’art. 1 comma 1quater

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della legge 20/1994,per l’ammontare di € 3.353,83 deve

considerarsi addebitabile pro-quota in parti uguali ai convenuti

Fagone Fausto Maria, Rivela Giuseppe, Gueli Tommaso,

Fortunato Giuseppe, Benincasa Gaetano, Toro Giuseppe, Mudò

Concetto Maurizio pari a € 479,12, tenuto conto che l’apporto

causale al danno erariale del convenuto Fagone, non si differenzia

da quello degli altri, né il PM in citazione ha evidenziato elementi

probatori che giustifichino una sua posizione diversificata; oltre

rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Deve essere di contro rigettata la domanda del Procuratore

regionale nei confronti della convenuta Mazza Cinzia Alessandra.

La condanna alle spese segue la soccombenza che si liquida

come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la Regione

Siciliana

definitivamente pronunciando, accoglie la domanda del

Procuratore Regionale nei termini di cui in motivazione e per gli

effetti, condanna i convenuti Fagone Fausto Maria, Rivela

Giuseppe, Gueli Tommaso, Fortunato Giuseppe, Benincasa

Gaetano, Toro Giuseppe, Mudò Concetto Maurizio ciascuno, alle

rimborso delle rispettive somme di € 479,12 a favore del Comune

di Palagonia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal

deposito della sentenza sino al soddisfo oltre spese processuali

che si liquidano in € 998,82 (euro novecentonovantotto/82).

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34

Rigetta la domanda nei confronti della convenuta Mazza Cinzia

Alessandra, condannando il Comune di Palagonia al rimborso

delle spese processuali che si liquidano in € 800,00, otre iva e cpa.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 14 febbraio

2012.

L’Estensore Il Presidente

F.to Dott. Giuseppe Grasso F.to Dott . Luciano Pagliaro

Depositata in segreteria il 24 aprile 2012

Il Direttore della Segreteria

F.to Dr.ssa Rita Casamichele