REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO - Chiello … · 2020. 4. 6. · 1 REPUBBLICA...

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1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA Terza sezione riunita in camera di consiglio e così composta: dr./dr.ssa Roberto Aponte Presidente dr./dr.ssa Anna De cristofaro Consigliere dr./dr.ssa Luciano Varotti Consigliere rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in 2° grado iscritta al n° 1075 del ruolo generale dell’anno 2014, vertente t r a Matica System spa_, elettivamente domiciliata in Bolo- gna , via Della Zecca 2, rappresentata e difesa dagli avvocati Fernando Pepe e Corso Buscaroli per procura in calce all’appello. Appellante e Oberoi Manbir Singh, elettivamente domiciliato in Bolo- gna , via San Vitale 4/3/A , rappresentato e difeso da- gli avvocati Cesare Pozzoli, Angelo Chiello e Marco Ma- si per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta. Appellato nonché MF Group srl, elettivamente domiciliata in Bologna, via Edgar Allan Poe 7, rappresentata e difesa dagli avvoca- ti Andrea Fattori, Cecilia Lampertico e Gabriele Betti- ni per procura i calce alla comparsa di costituzione e risposta. Appellato conclusioni Per Matica: Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello adita, con- trariis reiectis, in riforma della sentenza n. 3726/2013 del Tribunale civile di Bologna, emessa e pubblicata il 23.12.2013 nel procedimento R.G. 14182/2011 e, allo stato, non notificata, nel merito, 1. accertare e dichiarare la violazione, posta in esse- re dal sig. Oberoi Manbir Singh e/o da MF Group s.p.a., singolarmente e/o in concorso tra loro, in danno di Ma- Firmato Da: VAROTTI LUCIANO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 7716b9584a181d7a - Firmato Da: IUPPO ANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7c9ed6d8482a2184cf845702618dd099 Firmato Da: APONTE ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7e9c83bd575f361137a27300497e2645 Sentenza n. 895/2020 pubbl. il 04/03/2020 RG n. 1075/2014

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  • 1

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    LA CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA Terza sezione

    riunita in camera di consiglio e così composta:

    dr./dr.ssa Roberto Aponte Presidente

    dr./dr.ssa Anna De cristofaro Consigliere

    dr./dr.ssa Luciano Varotti Consigliere rel.

    ha pronunciato la seguente

    S E N T E N Z A nella causa civile in 2° grado iscritta al n° 1075 del ruolo generale dell’anno 2014, vertente

    t r a

    Matica System spa_, elettivamente domiciliata in Bolo-

    gna , via Della Zecca 2, rappresentata e difesa dagli

    avvocati Fernando Pepe e Corso Buscaroli per procura

    in calce all’appello.

    Appellante

    e

    Oberoi Manbir Singh, elettivamente domiciliato in Bolo-

    gna , via San Vitale 4/3/A , rappresentato e difeso da-

    gli avvocati Cesare Pozzoli, Angelo Chiello e Marco Ma-

    si per procura a margine della comparsa di costituzione

    e risposta.

    Appellato

    nonché

    MF Group srl, elettivamente domiciliata in Bologna, via

    Edgar Allan Poe 7, rappresentata e difesa dagli avvoca-

    ti Andrea Fattori, Cecilia Lampertico e Gabriele Betti-

    ni per procura i calce alla comparsa di costituzione e

    risposta.

    Appellato

    conclusioni

    Per Matica: Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello adita, con-

    trariis reiectis, in riforma della sentenza n.

    3726/2013 del Tribunale civile di Bologna, emessa e

    pubblicata il 23.12.2013 nel procedimento R.G.

    14182/2011 e, allo stato, non notificata, nel merito,

    1. accertare e dichiarare la violazione, posta in esse-

    re dal sig. Oberoi Manbir Singh e/o da MF Group s.p.a.,

    singolarmente e/o in concorso tra loro, in danno di Ma-

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    Sentenza n. 895/2020 pubbl. il 04/03/2020RG n. 1075/2014

  • 2

    tica System s.p.a., del divieto di concorrenza sleale

    ex art. 2598 c.c. e ss. e/o del divieto di neminem lae-

    dere ex art. 2043 c.c. e/o la lesione del diritto

    all’immagine della società Matica System s.p.a. e la

    conseguente illegittimità dei comportamenti - meglio

    evidenziati nell’atto di appello e nell’atto di cita-

    zione introduttivo del giudizio di primo grado - posti

    in essere dal sig. Oberoi Manbir Singh e/o da MF Group

    s.p.a. in danno di Matica System s.p.a. e, per

    l’effetto, 2. condannare, con ogni miglior formula, il

    sig. Oberoi Manbir Singh e MF Group s.p.a., in via so-

    lidale e/o parziaria e/o alternativa tra loro, per i

    motivi esposti nell’atto di appello e nell’atto di ci-

    tazione introduttivo del giudizio di primo grado o per

    il profilo meglio condiviso, al risarcimento di tutti i

    danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da Matica

    System s.p.a., qui di seguito indicati: A. perdita di

    clientela derivante dalla violazione da parte del sig.

    Oberoi Manbir Singh e/o di MF Group s.p.a., singolar-

    mente e/o in concorso tra loro, del divieto di concor-

    renza sleale e/o ai sensi e per gli effetti dell’art.

    2043 c.c., per i territori Asia-Pacifico e America, pa-

    ri a complessivi Euro 196.498,32, così come quantifica-

    ti nell’atto introduttivo di primo grado (pag.51 e ss)

    per il solo anno 2010 o in quella diversa somma ritenu-

    ta di giustizia e/o equità, oltre interessi e rivaluta-

    zione monetaria dal dovuto al saldo; B. contrazione de-

    gli ordini e conseguente diminuzione del fatturato de-

    rivante dalla violazione da parte del sig. Oberoi Man-

    bir Singh e/o di MF Group s.p.a., singolarmente e/o in

    concorso tra loro, del divieto di concorrenza sleale

    e/o ai sensi e per gli effetti dell’art. 2043 c.c., per

    i territori Asia- Pacifico, Australia e America, pari a

    complessivi Euro 166.287,86 così come quantificati

    nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado per

    il solo anno 2010 o in quella diversa somma ritenuta di

    giustizia e/o equità, oltre interessi e rivalutazione

    monetaria dal dovuto al saldo; C. danno all’immagine

    quantificato in Euro 500.000,00 e/o in quella diversa

    somma ritenuta di giustizia e/o equità, oltre interessi

    e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; 3. con-

    dannare, con ogni miglior formula, MF Group s.p.a., per

    i motivi esposti nell’atto di appello e nell’atto di

    citazione introduttivo del giudizio di primo grado o

    per il profilo meglio condiviso, al risarcimento di

    tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da

    Matica System s.p.a., qui di seguito indicati: A. per-

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    dita di clientela derivante dalla violazione da parte

    del sig. Oberoi Manbir Singh degli obblighi di fedeltà

    e/o del patto di non concorrenza per l’area Emea, pari

    a complessivi Euro 450.353,00 (così come quantificati

    nell’atto introduttivo di primo grado, pagg. 54 e ss.)

    per il solo anno 2010 o in quella diversa somma, mag-

    giore o minore, ritenuta di giustizia e/o equità, oltre

    interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al sal-

    do; B. contrazione degli ordini e dalla conseguente di-

    minuzione del fatturato derivante dalla violazione da

    parte del sig. Oberoi Manbir Singh degli obblighi di

    fedeltà e del patto di non concorrenza per l’area EMEA,

    pari a Euro 870.564,75 per il solo anno 2010 o in quel-

    la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giu-

    stizia e/o equità, oltre interessi e rivalutazione mo-

    netaria dal dovuto al saldo. 4. In ogni caso, diffida-

    re, con ogni miglior formula, il sig. Oberoi Manbir

    Singh e MF Group s.p.a. all’immediata cessazione di

    ogni attività di concorrenza sleale e/o di violazione

    dell’obbligo di fedeltà e/o del patto di non concorren-

    za ai danni di Matica System s.p.a. 5. Disporre la pub-

    blicazione della sentenza su quotidiani di tiratura na-

    zionale/internazionale e provinciale con riferimento

    alle città di Bologna e Milano, ponendo i relativi one-

    ri e costi a carico integrale del sig. Oberoi Manbir

    Singh e/o di MF Group s.p.a. 6. Con vittoria di spese e

    competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre ac-

    cessori come per legge dovuti. Con riserva di agire nei

    confronti del sig. Oberoi Manbir Singh e/o di MF Group

    s.p.a. per ottenere il ristoro di ogni ulteriore danno,

    compresi tutti i danni successivi all’anno 2010, in ra-

    gione delle violazioni perpetrate dalle parti convenu-

    te, singolarmente e/o in concorso tra loro. In via

    istruttoria (… omissis …).

    Per Oberoi: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna:

    nel merito, previa ogni più opportuna declaratoria, ri-

    gettare l'atto di citazione in appello proposto Matica

    System S.p.A e tutte le domande ed istanze con esso

    proposte e, per l'effetto, confermare la sentenza pro-

    nunciata dal Tribunale di Bologna, n. 3726/2013, emessa

    e pubblicata in data 23 dicembre 2013, nella parte in

    cui esclude una qualsivoglia responsabilità a carico

    del sig. Oberai Manbir Singh nei confronti della Matica

    System S.p.A. In ogni caso, con vittoria di spese, com-

    petenze ed onorari relativi ad entrambi i gradi del

    giudizio. In via istruttoria si chiede - solo occorren-

    do e senza inversione dell'onere della prova - l'ammis-

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    sione delle istanze istruttorie formulate nella memoria

    ex art. 183, sesto comma, n. 2, (p. 12) e n. 3 c.p.c. e

    della prova per testimoni sui capitoli articolati nella

    memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. (pp. 12-

    14) e nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3,

    c.p.c. (pp. 1-7), con i testi indicati in calce alla

    memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. (p. 15).

    Per MF: Respinta ogni contraria istanza, domanda o ec-

    cezione, voglia l’Ecc.ma Corte adita così giudicare:

    nel merito: confermare l’impugnata sentenza e per

    l’effetto respingere tutte le domande proposte da Mati-

    ca System s.p.a. nei confronti di MF Group s.r.l. per-

    ché radicalmente infondate in fatto e in diritto, per i

    motivi esposti in atti; in ogni caso: con vittoria di

    spese e compensi professionali I.V.A. e C.P.A. come per

    legge di entrambi i gradi di giudizio. In via istrutto-

    ria, ci si oppone all’ammissione delle istanze istrut-

    torie avversarie, e, solo occorrendo, si richiamano le

    istanze di prova e contro-prova formulate nell’ambito

    del giudizio di primo grado nella seconda memoria del

    24 ottobre 2012 e nella terza memoria del 14 novembre

    2012.

    concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto

    della decisione

    1.

    In primo grado Matica spa, società operante nel settore

    della progettazione, produzione e commercializzazione

    di carte e sistemi di mailing di carte, conveniva in

    giudizio davanti al Tribunale di Bologna Oberoi Manbir

    Singh e MF Group spa.

    Verso il primo, che lavorava alle sue dipendenze, dap-

    prima come lavoratore subordinato (dal 2004), successi-

    vamente come dirigente commerciale Italia ed Estero

    (dal 2008), lamentava condotte di concorrenza sleale ex

    art 2598, nn. 1, 2 e 3 cc, sostanziatesi in sviamento

    di clientela, storno di una dipendente, denigrazione

    dell’immagine commerciale, contrazione di ordini e di-

    minuzione del fatturato, nonché la violazione di un

    patto di non concorrenza, stipulato tra Matica e

    l’Oberoi, per avere quest’ultimo avviato un rapporto di

    lavoro con MF Group, asserita diretta concorrente di

    Matica, in costanza di validità del suddetto patto.

    Verso la seconda, lamentava l’aver assunto l’Oberoi,

    pur conoscendo il patto di non concorrenza cui lo stes-

    so era sottoposto, e di aver compiuto atti di concor-

    renza sleale in concerto con il suddetto , quali svia-

    mento di clientela, storno di una dipendente e imita-

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    zione servile.

    2.

    Costituendosi in giudizio, Oberoi contestava come gli

    addebiti mossi da parte attrice fossero i medesimi po-

    sti a fondamento di altre cause, vertenti dinanzi al

    giudice del lavoro, in particolare il giudizio n.

    2791/2011 R.G. Lav., avente ad oggetto l’asserita vio-

    lazione del patto di non concorrenza.

    Ad ogni modo, contestava integralmente nel merito ogni

    doglianza avversaria.

    3.

    Si costituiva altresì MF Group, che evidenziava come

    Oberoi avesse lavorato alle sue dipendenze prima di co-

    minciare il rapporto di lavoro con Matica, e quindi che

    il nuovo rapporto di lavoro si sostanziasse in un

    rientro in organico.

    In ogni caso, negava di aver posto in essere alcuna

    condotta illecita nei confronti di Matica.

    4.

    Il primo giudice, preliminarmente, circoscriveva il

    thema decidendum ai soli fatti occorsi a seguito della

    cessazione del rapporto di lavoro tra Matica e Oberoi,

    avvenuta il 17-11-2009, poiché i fatti pregressi e il

    relativo patto di non concorrenza, erano già oggetto di

    separati giudizi dinanzi al giudice del lavoro.

    Nel merito, rigettava tutte le doglianze di parte at-

    trice, le condotte contestate, quando verificatesi, es-

    sendosi manifestate in via episodica, non integrando la

    sistematicità richiesta per potersi configurare la con-

    correnza sleale.

    Regolava quindi le spese secondo soccombenza.

    5.

    Con atto di citazione notificato in data 23.04.2014 Ma-

    tica ha proposto appello nei confronti dei medesimi

    convenuti in primo grado, affidando il gravame a tre

    motivi.

    Con il primo viene lamentata la mancata assunzione di

    plurimi mezzi istruttori, consistenti in cinquantaquat-

    tro capitoli di prova orale (e venticinque testi), tre

    ctu, di cui una prettamente tecnica, per verificare il

    mittente di una mail inviata da un indirizzo anonimo

    (www. [email protected]), al fine di dimostrare

    lo storno della dipendente Ciuffetti, una per verifica-

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  • 6

    re le caratteristiche tecniche della macchina Cim’s Tag

    di MF Group e della macchina C310 di Matica, finalizza-

    ta a provare la asserita imitazione servile- nonché una

    terza contabile per accertare il pregiudizio subito nel

    fatturato, oltre a due istanze di esibizione di libri

    contabili di MF Group.

    Con il secondo motivo, si duole della modalità del giu-

    dizio del giudice di primo grado, il quale avrebbe com-

    piuto un’analisi frazionata dei fatti di causa, non se-

    guendo una preferibile analisi complessiva delle con-

    dotte attribuite all’Oberoi.

    Con il terzo motivo di gravame, Matica appellava

    l’omessa valutazione, da parte del tribunale, di un

    fatto decisivo per il giudizio, ossia l’assunzione di

    Oberoi da parte di MF Group, pur nella consapevolezza

    dell’esistenza di un patto di non concorrenza sotto-

    scritto dal primo con Matica, che quest’ultima portò a

    conoscenza di MF Group con missiva in data 11-02-2010

    (doc. 32 parte appellante).

    6.

    Si costituiva Oberoi in data 07-07-2014, il quale, pre-

    liminarmente, chiedeva la sospensione del giudizio ex

    art 295 cpc, per essere le doglianze di parte attrice

    già oggetto di un parallelo giudizio dinanzi al giudice

    del lavoro (R.G. 289/2014). In ogni caso, contestava

    ogni doglianza avversaria, rimettendosi

    all’interpretazione del Tribunale, replicando che il

    patto di non concorrenza è stato dapprima risolto in

    primo grado dal giudice del lavoro ex art 1453 c.c.,

    per poi essere dichiarato nullo in appello.

    7.

    In data 08-07-2014 si costituiva MF Group s.r.l, la

    quale resiste nel merito, contestando ogni asserita at-

    tività illecita posta a suo carico.

    In particolare sottolineava come Oberoi avrebbe intrat-

    tenuto normali rapporti con le controparti commerciali,

    facendo ricorso al suo bagaglio di esperienze, peraltro

    acquisito non solo presso Matica, ma anche durante il

    precedente rapporto di lavoro presso MF Group.

    In corso di causa il giudice rigettava l’istanza di so-

    spensione del giudizio ex art 295 c.p.c. proposta

    dall’Oberoi.

    All’esito dell’udienza di precisazione delle conclusio-

    ni l’appello veniva trattenuto in decisione.

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  • 7

    8.

    Risulta opportuno premettere come alcuna parte abbia

    contestato la circoscrizione del thema decidendum ef-

    fettuata dal giudice di primo grado, a tenore della

    quale, oggetto del presente giudizio sono i soli fatti

    occorsi dal momento dell’estinzione del rapporto di la-

    voro tra Matica e Obreoi, avvenuta in data 17-11-2009.

    Preme inoltre evidenziare come il patto di non concor-

    renza di cui in narrativa, oggetto del separato giudi-

    zio dinanzi al giudice del lavoro, dopo essere stato

    risolto in primo grado, abbia subito una modifica sotto

    il profilo qualitativo dell’invalidità, venendone com-

    minata la nullità in appello, con sentenza emessa in

    data 22-09-2016 (dispositivo della sentenza depositato

    in udienza dal legale di Oberoi in data 18/10/2016, co-

    me risulta da verbale).

    9.

    Tanto premesso, si passa ora al merito del presente

    giudizio.

    Per ciò che concerne il primo motivo di gravame, dalla

    lettura delle richieste istruttorie formulate da Mati-

    ca, si nota come diverse di esse si fondino su fatti

    verificatesi prima del licenziamento di Oberoi, con ciò

    disattendendo il thema decidendum tracciato in primo

    grado, da cui consegue la loro inammissibilità (esem-

    plificativamente si vedano i capitolati n. 4, 5, 12,

    16, dove è la stessa appellante a ricorrere a formule

    che evidenziano in tal senso lo sconfinamento, quali

    “in costanza di rapporto”, “in data precedente al li-

    cenziamento”, ecc…).

    I capitoli che, invece, rispettano la suddetta delimi-

    tazione, vertono, però, su circostanze già provate do-

    cumentalmente, come si desume dall’indicazione, conte-

    nuta negli stessi, dei documenti che sarebbero da esi-

    bire ai testi per averne una mera conferma, o comunque

    risultano del tutto superflui per la decisone del pre-

    sente giudizio.

    Quanto alla ctu diretta a provare la provenienza della

    mail spedita dall’account [email protected], al

    fine di dimostrare il tentativo di storno di una dipen-

    dente, deve confermarsi la decisone del tribunale, es-

    sendo questa irrilevante, o comunque superflua, per il

    caso di specie, stante che, anche qualora ne fosse pro-

    vata la provenienza in capo all’Oberoi, si tratterebbe

    di un singolo episodio, non in grado di integrare una

    condotta di concorrenza sleale, mancandone la sistema-

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  • 8

    ticità.

    Anche la ctu finalizzata a provare l’imitazione servile

    dei macchinari di Matica risulta del tutto superflua,

    essendo già stato documentalmente provato, in primo

    grado, che analoghi macchinari venivano da tempo com-

    mercializzati da MF Group, e che, ad ogni modo, si

    tratta di macchine standardizzate, diffuse nel commer-

    cio mondiale.

    Allo stesso modo deve confermarsi la decisione del pri-

    mo giudice di rigettare la richiesta di ctu contabile,

    avendo essa carattere esplorativo, difettando qualsiasi

    elemento che possa far ritenere, anche solo a livello

    presuntivo, che la contrazione delle vendite rappresen-

    tata dal documento attoreo n. 40 sia causalmente ricol-

    legabile alla condotta dell’Oberoi.

    10.

    La seconda doglianza, con cui Matica si duole del ‘mo-

    dus operandi’ del giudice di primo grado, il quale, an-

    ziché procedere ad un’analisi complessiva dei moltepli-

    ci fatti di causa, li ha trattati atomisticamente, è da

    rigettare.

    Risulta razionale e, pertanto, del tutto condivisibile

    il percorso seguito dal tribunale, che, dinanzi alla

    contestazione di plurime condotte di asserita concor-

    renza sleale, le ha trattate singolarmente, valutandole

    nella loro concreta individualità.

    Tale scomposizione non ha d’altronde compromesso la

    possibilità di un successivo loro giudizio in senso or-

    ganico, giudizio che ha portato il primo giudice a non

    ravvisare configurata neppure in questo senso una con-

    dotta di concorrenza sleale.

    11.

    Il terzo motivo di gravame, con cui Matica lamenta

    l’omessa valutazione in primo grado di un fatto decisi-

    vo ai fini del giudizio, ossia l’assunzione di Oberoi

    da parte di MF group, pur nella consapevolezza

    dell’esistenza di un patto di non concorrenza, è da ri-

    tenersi inammissibile, in quanto sconfina dal thema

    decidendum del presente giudizio, l’eventuale responsa-

    bilità, a carattere extracontrattuale ex art 2043 c.c.,

    di MF Group essendo logicamente condizionata alla sus-

    sistenza del patto di non concorrenza, oggetto del se-

    parato giudizio dinanzi al giudice del lavoro.

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  • 9

    Ad ogni modo, giova evidenziare, come già riportato in

    premessa, che il patto di non concorrenza in parola è

    stato dichiarato nullo dal giudice d’appello del lavoro

    (si veda il dispositivo della sentenza del 22-09-2016,

    depositato in udienza dal legale di Oberoi il 18-10-

    2016, come risulta da verbale), con ciò non potendo più

    dispiegare alcun effetto.

    12.

    Alla soccombenza dell’appellante, segue la sua condanna

    alla rifusione delle spese di lite in favore degli ap-

    pellati, per la cui liquidazione – fatta in base al va-

    lore della lite (euro 862 mila) ed al dm n° 55 del 2014

    – si rimanda al dispositivo che segue.

    Va inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti

    di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del

    presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per

    il raddoppio del contributo unificato a carico

    dell’appellante.

    p.q.m.

    la Corte, a definizione del giudizio, ogni contraria e

    diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa, così

    provvede:

    I. rigetta l’appello proposto da Matica system spa av-

    verso la sentenza del tribunale di Bologna n. 3726 del

    23 dicembre 2013;

    II. condanna Matica system spa a rifondere agli appel-

    lati le spese di questo grado, che liquida in euro

    24.000,00 in favore di Oberoi Manbir Singh ed in euro

    20.000,00 in favore di MF Group srl;

    III. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui

    all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presi-

    dente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il

    raddoppio del contributo unificato a carico

    dell’appellante.

    Così deciso in Bologna il 10 dicembre 2019, nella

    camera di consiglio della terza sezione.

    Il presidente

    Roberto Aponte

    Varotti est.

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