REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE DELLA ......LEGISLATIVA DELLA LIGURIA - VIA FIESCHI 15 -...

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SOMMARIO BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA REPUBBLICA ITALIANA PARTE PRIMA Direzione, Amministrazione: Tel. 010-54.851 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - 4038 PUBBLICATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA - VIA FIESCHI 15 - GENOVA Atti di cui all’art. 3 della Legge Regionale 24 dicembre 2004, n 32 e ss.mm. e ii. Venerdì 26 aprile 2019 Anno 50 N. 5 LEGGE REGIONALE 19 APRILE 2019 N. 3 Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree pro- tette) e alla legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 3 LEGGE REGIONALE 19 APRILE 2019 N. 4 Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2019) e altre disposizioni di adeguamento. . . . . pag. 55 LEGGE REGIONALE 19 APRILE 2019 N. 5 Norma di interpretazione autentica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 61 CORTE COSTITUZIONALE Sentenza 6 febbraio 2019 n. 44 nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 15, commi 1, 2, 3, 24, comma 2, e 35, comma 3, della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2017, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2018) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 63

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SOMMARIO

BOLLETTINO UFFICIALEDELLA REGIONE LIGURIA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010-54.851 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - 4038

PUBBLICATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA - VIA FIESCHI 15 - GENOVA

Atti di cui all’art. 3 della Legge Regionale 24 dicembre 2004, n 32 e ss.mm. e ii.

Venerdì 26 aprile 2019 Anno 50 N. 5

LEGGE REGIONALE 19 APRILE 2019 N. 3Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree pro-tette) e alla legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 3

LEGGE REGIONALE 19 APRILE 2019 N. 4Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2019) e altre disposizioni di adeguamento. . . . . pag. 55

LEGGE REGIONALE 19 APRILE 2019 N. 5Norma di interpretazione autentica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 61

CORTE COSTITUZIONALESentenza 6 febbraio 2019 n. 44 nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 15, commi 1, 2, 3, 24, comma 2, e 35, comma 3, della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2017, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2018) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 63

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Anno 50 - N. 5 Parte I 26.04.2019 pag. 2BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

ORDINANZA DEL T.A.R. PER LA LIGURIA 11.10.2018 N. 57Ordinanza emessa sul ricorso proposto da Associazione Lega per l’Abolizionedella Caccia Onlus e altri c/Regione Liguria e altri . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 78

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Anno 50 - N. 5 Parte I 26.04.2019 pag. 3BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 19 APRILE 2019 N. 3

Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e alla legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità)

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTApromulga

la seguente legge regionale:

CAPO IMODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 1995, N. 12 (RIORDINO DELLE AREE

PROTETTE)

Articolo 1(Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette))

1. L’articolo1dellal.r.12/1995esuccessivemodificazionieintegrazioni,èsostituitodalseguente:“Articolo 1(Finalità)

1. LaRegione,inattuazionedell’articolo2,comma2,letterai),delloStatutoenelrispettodellefinalitàe dei principi fondamentali della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) esuccessivemodificazionie integrazioni, istituisceedisciplina leareenaturaliprotettealfinedigarantireepromuoverelaconoscenza,laconservazione,lavalorizzazionedelpatrimonionaturaledella Liguria.

2. Ilpatrimonionaturale è costituitodalle formazionifisicheebiologiche, aventiparticolarevalorenaturalisticoeambientale,checaratterizzanoilterritorioregionalequalefruttodell’interazionefrauomoenaturae,cometali,rappresentanounaparteessenzialedell’identitàregionaledapreservareetrasmettereallegenerazionifuture.

3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti a unospecialeregimeditutelaedigestione,alloscopodiperseguire,inparticolare,leseguentifina-lità:a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità

geologiche,diformazionipaleontologiche,dicomunitàbiologiche,dibiotopi,divaloriscenicie panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologi, di equilibri ecologici;

b) applicazionedimetodidigestioneodirestauroambientaleidoneiarealizzareun’integrazionetra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeolo-gici,storiciearchitettoniciedelleattivitàagro-silvo-pastoralietradizionali;

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Anno 50 - N. 5 Parte I 26.04.2019 pag. 4BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

c) promozionediattivitàdieducazione,di formazioneedi ricercascientifica,nonchédiattivitàricreative compatibili;

d) difesaericostituzionedegliequilibriidraulicieidrogeologici;e) valorizzazioneesperimentazionediattivitàproduttivecompatibili.

4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree naturali protette.

5. LaRegionericonoscenellapartecipazionedellecomunitàlocaliaiprocessidiprogrammazione,dipianificazioneedigestionedelleareeprotetteunostrumentoessenzialeperlatuteladell’ambiente,delpaesaggioedell’identitàterritorialeeunfattorestrategicoperlosvilupposostenibiledell’eco-nomia locale, specie per le aree interne e disagiate.

6. LaRegionepromuoveepartecipaall’istituzionediareeprotetteinterregionalienazionali.”.

Articolo 2(Modifiche all’articolo 3 della l.r. 12/1995)

1. All’articolo3dellal.r.12/1995esuccessivemodificazionieintegrazioni,sonoapportateleseguentimodifiche:a) allarubrica,leparole:“ealtreformedituteladelterritorio”sonosoppresse;b) dopoilcomma1,èinseritoilseguente:“1.1. Qualorainadiacenzaoinprossimitàdiunparconaturaleregionale,oaessointerclusa,si

trovi una riserva naturale statale, la Regione, d’intesa con l’Ente parco interessato, mette in atto leiniziativeidoneepressogliorganistatalicompetentiaffinchélagestionedellariservavengaaffidatadirettamenteocongiuntamenteall’Enteparco,avendoriguardoa tuttiglielementiditutelanecessari,inmododagarantireuniformitàdigestioneadambitinaturaliomogeneiein-terconnessi,utileallastessatutelaevalorizzazionedeisiti,edaconseguirepertuttiisoggettiinteressatilemigliorieconomiedigestione.”;

c) ilcomma1bis,èabrogato.

Articolo 3(Modifica all’articolo 4 della l.r. 12/1995)

1. Alcomma3dell’articolo4dellal.r.12/1995esuccessivemodificazionieintegrazioni,leparole:“dallaRegionesuconformepropostadellaProvinciaodegliEnti locali interessati”sonosostitu-ite dalle seguenti: “con provvedimento della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente,suconformepropostadellaCittàmetropolitana,dellaProvinciaodeglientilocaliinte-ressati,cheneassumonolagestione,nonchéognialtrafunzioneconnessaalfunzionamentoeallavigilanzaditaliaree”.

Articolo 4(Inserimento dell’articolo 5 bis della l.r. 12/1995)

1. Dopol’articolo5dellal.r.12/1995esuccessivemodificazionieintegrazioni,èinseritoilseguente:“Articolo 5 bis(Istituzione dei Parchi interregionali)1. Alfinedell’istituzionedelleareeprotetteinterregionaliprevisteall’articolo1,comma2,laGiunta

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Anno 50 - N. 5 Parte I 26.04.2019 pag. 5BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

regionale,supropriainiziativaoaseguitodiformalerichiestadelleregioniconfinanti,predisponeundocumentodiindirizziconcordatoconleregioniinteressatedasottoporreallaConferenzadicuiall’articolo 5, comma 3.

2. SullabasedegliesitidellaConferenza,laGiuntaregionalestipulal’intesaconleregioniinteressateaisensidell’articolo22,comma4,dellal.394/1991esuccessivemodificazionieintegrazioni.L’in-tesa,secondocriteriunitariperl’interaareaprotetta,stabilisceiconfini,laclassificazione,lafinalità,leformedigestione,lenormeditutelaediuso,lenormedisalvaguardia,itempiperl’adozionedelPiano di tale area protetta.

3. All’istituzionedelleareeprotetteinterregionalisiprovvedeconleggeregionalecheratificaleinteseconseguite con le regioni interessate.

4. Nellemoredelladefinizionedelleproceduredicuiaicommi1,2e3,laGiuntaregionale,inviadisperimentazione,surichiestadeglientiparcointeressati,puòattivareformedicooperazionetraentiparcoappartenentiadiverseregioni,disciplinandoneanchelemodalitàorganizzative.”.

Articolo 5(Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 12/1995)

1. L’articolo7dellal.r.12/1995esuccessivemodificazionieintegrazioni,èsostituitodalseguente:“Articolo 7(Funzioni degli enti di gestione delle aree protette)

1. Gli enti gestori delle aree protette:a) provvedonoallaconservazione,allaconoscenza,allafruizione,allavalorizzazioneealladivul-

gazionedeivalorinaturalistici,paesaggistici e storicoculturalidell’areaprotetta affidataalleloro cure;

b) attuanogliindirizziregionalidettatiinmateria,conparticolareriferimentoaquellivoltiadassi-curarel’integritàeilcoordinamentodelsistemaregionaledelleareeprotette;

c) elaborano le norme d’uso dell’area protetta mediante appositi regolamenti e, nei casi previsti dallapresentelegge,medianteglialtristrumentinormativiepianificatori;

d) assumonoleiniziativeappropriate,anchemedianteordinanze,volteasalvaguardarelaconser-vazionedell’areaprotetta;

e) rilasciano i titoli abilitativi nei casi e nei modi previsti dalla presente legge;f) svolgonolefunzionidivigilanzasulrispettodegliobblighiedeidivietidituteladell’areapro-

tettaeassumonoirelativiprovvedimenticautelariesanzionatori;g) possonoadirel’autoritàgiudiziariaordinariaeamministrativa,neimodienelleformeprevisti

dall’articolo29,comma3,dellalegge394/1991esuccessivemodificazionieintegrazioni.2. Gli enti gestori delle aree protette regionali inoltre:

a) gestiscono i siti Natura 2000, di cui alla direttiva 92/43/CE del Consiglio relativa alla conserva-zionedeglihabitatnaturalieseminaturaliedellafloraedellafaunaselvatiche,aessiaffidati;

b) assolvono gli altri compiti a essi attribuiti da leggi regionali di settore quali quelli in materia di educazioneambientale,forestedemaniali,reteescursionistica,attuazionediprogrammieuropei;

c) possono svolgere, sulla base di apposite convenzioni, azioni coordinate con gli enti locali oserviziasupportodeglistessiintemadisvilupporurale,promozioneturistica,certificazioniam-bientali,animazionelocale,manutenzionedelterritorio,progettazioneeattuazionediprogetticomunitari,comunicazioneededucazioneambientale.”.

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Anno 50 - N. 5 Parte I 26.04.2019 pag. 6BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Articolo 6(Inserimento degli articoli 7 bis e 7 ter della l.r. 12/1995)

1. Dopol’articolo7dellal.r.12/1995esuccessivemodificazionieintegrazioni,sonoinseritiiseguenti:“Articolo 7 bis(Funzioni associate)1. Glientigestoridelleareeprotettepossonoattuaretutteleiniziativevolteaunaottimizzazionedelle

risorsequalilosvolgimentodifunzioniassociate,l’impiegodelpersonale,larealizzazionedipro-getti, specie se di interesse comune a tutto il sistema o a parti di esso.

2. Perimedesimifinidelcomma1,glientigestoripossono,altresì,avvalersidellaRegione,deglialtrienti regionali, degli enti locali sulla base di appositi protocolli di intesa.

Articolo 7 ter(Sistema regionale delle aree naturali protette)1. Ilsistemaregionaledelleareenaturaliprotette,inseguitodenominatosistemaregionale,ècostituito:

a) dai parchi e dalle riserve naturali regionali;b) dai monumenti naturali e dai giardini botanici di interesse regionale;c) dalle aree protette di interesse provinciale o locale;d) dai Siti di ImportanzaComunitaria, individuati ai sensi del decreto del Presidente della Re-

pubblica8settembre1997,n.357(Regolamentorecanteattuazionedelladirettiva92/43/CEErelativaallaconservazionedeglihabitatnaturalieseminaturali,nonchédellafloraedellafaunaselvatiche).

2. IlsistemaregionaleèparteintegrantedellaReteEcologicaRegionaledicuiall’articolo3dellaleggeregionale10luglio2009,n.28(Disposizioniinmateriaditutelaevalorizzazionedellabiodiversità)esuccessivemodificazionieintegrazioni.

3. Ilsistemaregionaleconcorreallaformazionediunsistemaintegratounitamentealleareenaturaliprotette, terrestri e marine, istituite dallo Stato nel territorio regionale ai sensi della l. 394/1991 e successivemodificazionieintegrazioniedellalegge31dicembre1982,n.979(Disposizioniperladifesadelmare)esuccessivemodificazionieintegrazioni.

4. Alfinediassicurareunavisioneunitariaeunastrategiageneralecondivisadeiterritoriricadentinelsistemaintegratodicuialcomma3,laRegionepromuovel’interazioneeilcoordinamentodellepoli-ticheregionalienazionalianchemedianteformedicooperazioneediintesaconilMinisterodell’am-bienteedellatuteladelterritorioedelmareeconglientigestoridelleareeprotettenazionali.

5. Il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, l’Assessore competente per materia convoca laConferenzadelsistemaregionale,costituitadailegalirappresentantideglientidigestione,almenounavoltal’annoperdiscuteredelleprincipaliquestioniriguardantiilsistemaeleiniziativecomunidaintraprendere.Lefunzionidisegreteriasonosvoltedallastrutturaregionalecompetenteinmate-ria di aree protette.

6. Aifinidelcoordinamentodelleiniziativedisistemaedegliaspettigestionalipiùrilevanti,èperio-dicamenteconvocata,pressolacompetentestrutturaregionale,laConferenzatecnicadeidirettoridegli enti parco e dei referenti tecnici delle altre aree protette.

7. LaGiuntaregionaleapproval’immaginegraficaunificatadelsistemaregionale.”.

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Anno 50 - N. 5 Parte I 26.04.2019 pag. 7BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Articolo 7(Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 12/1995)

1. L’articolo11dellal.r.12/1995esuccessivemodificazionieintegrazioni,èsostituitodalseguente:“Articolo 11(Comunità del parco)1. Ipresidentidelleprovinceeisindacideicomuniolorodelegati,neicuiterritorisonoricomprese

leareenaturaliprotette,costituisconolaComunitàdell’areanaturaleprotetta,ciascunoconrespon-sabilità pari alla quota di partecipazione territoriale calcolata, nel rispetto di quanto previsto dalpresentecomma,sullabasedeicriteristabilitidallaGiuntaregionaleconpropriadeliberazione.Laquotadipartecipazioneèdefinitaconriferimentoallapercentualedellasuperficiecomunalecompre-sanell’areaprotetta,nonchéallapercentualedellaquotadipartecipazionedelcomuneallasuperficiecomplessivadell’areaprotettaenonpuòcomunqueeccedere,perciascuncomune,il49percentodell’interoorganocollegiale.Alleprovinceèriservataunaquotacomplessivapariaundecimo.

2. Fannoparte,altresì,dellaComunità,seirappresentantidesignatidalleorganizzazioniprofessionaliagricoleeartigianalimaggiormenterappresentativealivelloregionale,duedesignatidagliambititerritorialidicaccia(ATC)edaicomprensorialpini(CA)edalleassociazionipescasportivemag-giormenterappresentative,unodalleassociazioniambientaliste,unodallaDirezionescolasticare-gionaleeunodall’UniversitàdiGenova.Atalirappresentantièriservataunaquotadipartecipazionefissa,noncalcolatasucriteriterritoriali,pariaduecentesimiciascuno.

3. LacomposizionedellaComunitàdelparco,secondoicriteriprevistidaicommi1e2,elemodalitàdelsuofunzionamentosonostabilitedalloStatutodell’Ente.

4. LaComunità concorre all’elaborazione del Piano pluriennale socio-economico neimodi previstiall’articolo 22.

5. LaComunitàha,inoltre,funzioneconsultivadell’Entedigestionedell’areaprotetta.Inparticolare,esprimeparereobbligatorioovincolante,secondoleprevisionidelloStatuto:a) sullevariazionidelloStatutodell’Ente;b) sulpianodell’areaprotetta;c) sulregolamentodell’areaprotetta;d) sulbilancioesulcontoconsuntivo;e) sualtrequestioniprevistedalloStatuto;f) sualtrequestioni,arichiestadellamaggioranzadeimembridelConsigliodirettivo.

Alleriunionipartecipano,senzadirittodivoto,ilPresidenteeilDirettoredell’Entedigestionedell’areaprotetta.”.

Articolo 8(Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 12/1995)

1. L’articolo14dellal.r.12/1995esuccessivemodificazionieintegrazioni,èsostituitodalseguente:“Articolo 14(Riordino delle aree protette esistenti)

1. Sonoconfermateleareenaturaliprotettediinteresseregionale,provincialeelocalecomediseguitoindicate:a) Parchinaturaliregionali:

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Anno 50 - N. 5 Parte I 26.04.2019 pag. 8BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

1) Parco naturale regionale delle Alpi Liguri, istituito con la legge regionale 23 ottobre 2007, n. 34, gestito dall’Ente Parco delle Alpi Liguri;

2) Parco naturale regionale del Beigua, istituito con la legge regionale 9 aprile 1985, n. 16, ge-stito dall’Ente Parco del Beigua;

3) Parco naturale regionale dell’Antola, istituito con la legge regionale 27 dicembre 1989, n. 52, gestito dall’Ente Parco dell’Antola;

4) Parco naturale regionale dell’Aveto, istituito con la legge regionale 19 dicembre 1989, n. 50, gestito dall’Ente Parco dell’Aveto;

5) ParconaturaleregionalediPortofino,istituitoconlaleggeregionale4dicembre1986,n.32,gestitodall’EnteParcodiPortofino;

6) Parco naturale regionale di Montemarcello Magra Vara, istituito con le leggi regionali 19 no-vembre1982,n.43e18marzo1985,n.12,gestitodall’EnteParcodiMontemarcelloMagraVara;

7) Parco naturale regionale di Piana Crixia, istituito con la legge regionale 27 febbraio 1985, n. 8, gestito dal Comune di Piana Crixia;

8) Parco naturale regionale di Portovenere, istituito con la legge regionale 3 settembre 2001, n. 30, gestito dal Comune di Portovenere;

b) Riserve naturali regionali:1) Riserva naturale regionale Isola Gallinara, istituita con la legge regionale 26 aprile 1989, n.

11, gestita dal Comune di Albenga;2) Riserva naturale regionale di Rio Torsero, istituita con la legge regionale 27 febbraio 1985,

n. 9, gestita dal Comune di Ceriale;3) Riserva naturale regionale di Bergeggi, istituita con la legge regionale 27 febbraio 1985, n.

10, gestita dal Comune di Bergeggi;4) Riserva naturale regionale di Bric Tana, istituita con la legge regionale 27 febbraio 1985, n.

7, gestita dal Comune di Millesimo;5) Riserva naturale regionale dell’Adelasia, istituita con la legge regionale 28 dicembre 2009,

n. 65, gestita dalla Provincia di Savona;c) Giardini botanici di interesse regionale:

1) Areanaturaleprotettaregionale“GiardiniBotaniciHanbury”,istituitaconlaleggeregionale27marzo2000,n.31,gestitadall’UniversitàdegliStudidiGenova;

d) Aree protette di interesse provinciale o locale:1) Areanaturaleprotettadiinteresseprovinciale“GiardinobotanicodiPratorondanino”,isti-

tuitaconladeliberazionedelConsiglioregionale13ottobre1998,n.33,gestitadallaCittàmetropolitana di Genova;

2) Areanaturaleprotettadiinteresselocale“ParcodelleMura”,istituitaconladeliberazionedella Giunta regionale 21 novembre 2008, n. 1506, gestita dal Comune di Genova.

2. IconfinideiparchinaturaliregionalidelleAlpiLiguri,dell’Antola,dell’AvetoedelBeiguasonoriportatinellecartografiecontenutenell’AllegatoA.IconfinidellealtreareeprotetterestanoquellideirelativiprovvedimentiistitutivioquellidefinitinelPianodelparco.”.

Articolo 9(Modifiche all’articolo 15 della l.r. 12/1995)

1. All’articolo15dellal.r.12/1995esuccessivemodificazionieintegrazioni,sonoapportateleseguen-timodifiche:

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Anno 50 - N. 5 Parte I 26.04.2019 pag. 9BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

a) laletterab)delcomma1èabrogata;b) dopolaletteraf)delcomma1,èaggiuntalaseguente:

“fbis) l’EnteParcodelleAlpiLiguri.”;c) ilcomma2èabrogato.

Articolo 10(Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 12/1995)

1. L’articolo17dellal.r.12/1995esuccessivemodificazionieintegrazioni,èsostituitodalseguente:“Articolo 17(Piano dell’area protetta)

1. IlPianodell’areaprotettaèlostrumentopuntualedidisciplina,diindirizzoediprogrammazioneperlatutela,lavalorizzazioneelafruizionedelleareenaturaliprotetteregionali.

2. IlPianodell’areaprotettaassumerispettivamenteladenominazionediPianodelparcoodiPianodella riserva nel caso si riferisca, rispettivamente, ad un parco o a una riserva naturale, di Piano dell’area protetta regionale seguito dal nome dell’area, negli altri casi.

3. Il Piano dell’area protetta, di seguito denominato Piano, in particolare, sulla base di un adeguato quadroconoscitivo,individuagliobiettivielestrategie,lemisurediconservazione,leazionichesiintendonointraprendere,lerisorseoccorrentielerelativefontidifinanziamento,nonchéunsistemadiindicatoriedimonitoraggiocheconsentadivalutarelostatodiattuazionedelPianostessoediassumere tempestivamente gli interventi correttivi necessari.

4. IlPianovincola,nellesueindicazionidicarattereprescrittivo,lapianificazioneterritorialedilivelloregionale,provincialeecomunaleconeffettodiintegrazionedellastessae,incasodicontrasto,diprevalenzasudiessa.GlistrumentidipianificazioneterritorialeapprovatisuccessivamentealPianodevonouniformareaessoleloroprevisioni.IlPianoha,inoltre,effettodidichiarazionedipubblicogeneraleinteresse,diurgenzaeindifferibilitàpergliinterventichequalificacometali.Sonofattisal-vi gli effetti del Piano paesaggistico di cui all’articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42(Codicedeibeniculturaliedelpaesaggio)esuccessivemodificazionieintegrazioni.

5. NeicasiincuiilPianolopreveda,l’attuazionedelleprevisionirelativeadeterminateareeesettoripuòavvenireattraversoilricorsoastrumentiurbanisticiattuatividi iniziativadirettadell’Entedigestione, dei comuni interessati o di privati.

6. IlPianopuòprevedereunadiversaperimetrazionedell’areaprotetta,salvoilcasodeiconfinistabiliticonlegge.”.

Articolo 11(Inserimento dell’articolo 17 bis della l.r. 12/1995)

1. Dopol’articolo17dellal.r.12/1995esuccessivemodificazionieintegrazioni,èinseritoilseguente:“Articolo 17 bis(Contenuti del Piano dell’area protetta)

1. Il Piano prevede, in particolare:a) l’organizzazionegeneraledelterritorioe,inparticolare,ladefinizionedelleareedaclassificare

indistintefascediprotezione,secondolasuddivisionedicuiall’articolo20;

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b) ivincoli,ledestinazionidiusopubblicooprivato,gliindirizzielenormediattuazionerelativeagliinterventisullavegetazione,perilraggiungimentoeilmantenimentodegliequilibrifauni-stici,sull’edificatoesulleattivitàeconomicheincidentisull’assettoambientaledell’area;

c) isistemidiaccessibilitàveicolareepedonaleconparticolareriguardoapercorsi,accessiestrut-tureutilizzabilianchedadisabili;

d) uncomplessoorganicodistrutture,attrezzatureeservizi,perl’organizzazioneelagestionedellafruizionedelparcoafinididattici,scientifici,culturali,ricreativi,turisticiedisviluppoeconomi-co compatibili;

e) lenormedicomportamentoeiriferimentitecnico-scientificiperl’elaborazionedelregolamentodifruizionedelparco;

f) ladefinizionediunquadroorganicodegliinterventiedelleazionichesiintendonoattuareconilPiano,nelqualesianoevidenziatigliobiettivi,imezzioccorrentielefontidifinanziamento,itempidirealizzazione,lepriorità;

g) unarticolatosistemadiverificaemonitoraggiodelPiano.2. IlPianorappresenta,dinorma,ilPianodigestionedicuiall’articolo4deld.p.r.357/1997dellezone

specialidiconservazionericompreseintuttooinpartenelparcoocomunquegestiteunitamenteaesso.AtalfineilPianocontienetuttiglielementiprevistidalledisposizioniedagliindirizzistatalieregionalidettatiinmateriadituteladellabiodiversità.

3. IlPianodefinisce,altresì,qualieinqualepercentualeleacquesorgive,fluentiesotterraneeneces-sarieallaconservazionedegliecosisteminonpossonoesserecaptateaisensidell’articolo164deldecretolegislativo3aprile2006,n.152(Normeinmateriaambientale)esuccessivemodificazionieintegrazionieconlemodalitàivipreviste.

4. IlPianopuòindividuareedisciplinareleareecontiguedicuiall’articolo4bisdellapresentelegge,fermorestandoilrispettodelleinteseivipreviste.”.

Articolo 12(Sostituzione dell’articolo 18 della l.r. 12/1995)

1. L’articolo18dellal.r.12/1995esuccessivemodificazionieintegrazioni,èsostituitodalseguente:“Articolo 18(Procedure di approvazione del Piano del parco)1. Alfinediconsentireunprocedimentopartecipatoecondivisoediassolvereagliobblighiprevistiin

temadivalutazioneambientalestrategicadicuiallaleggeregionale10agosto2012,n.32(Dispo-sizioniinmateriadivalutazioneambientalestrategica(VAS)emodificheallaleggeregionale30di-cembre1998,n.38(Disciplinadellavalutazionediimpattoambientale))esuccessivemodificazionieintegrazioni,l’EntedigestioneredigeeapprovaunoschemadiprogettodiPiano,corredatodaunrapporto preliminare.

2. Siapplicano ledisposizionidettatedalla l.r.32/2012e successivemodificazionie integrazioni. IprocedimentidiapprovazionedelPianoequellorelativoallaVASsisvolgonoinmodointegratoecontestualesenzaduplicazionidifasi.

3. ConclusalafasediconsultazionesulprogettodiPiano,ilPianoèadottato:a) dalConsigliodell’Enteparco,sentitalaComunitàdelparco,periparchigestitidaglientiparco

regionali;b) dall’Assembleaconsiliare,periparchigestitidaamministrazionilocali;c) dall’organo competente secondo il relativo statuto per gli altri enti di gestione;d) nel caso di piani integrati con i piani di gestione dei Siti Natura 2000 di cui alla l.r. 28/2009 e

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successivemodificazionieintegrazioni,acquisitoilpareredeicomuniinteressatidaisitichenonfanno parte dell’area protetta o che non sono rappresentati negli organi dell’Ente di gestione di tale area.

4. IlPianoadottatoèpubblicatopersessantagiornineisitiwebdell’Entedigestione,dellaRegioneedeglientilocaliinteressatiedècontestualmentedepositatoaliberavisionedelpubblico,informatocartaceoosusupportiinformaticidifacileaccesso,pressogliufficideimedesimienti.Entroilter-minedipubblicazionechiunquepuòpresentareosservazioni.

5. La Giunta regionale, nei successivi centoventi giorni:a) acquisisceilpareredell’Entedigestionesulleosservazionipervenute;b) valutaleosservazionipervenute,sullabasedelparereformulatosudiessedall’Entedigestione;c) apportalemodifichealPianoritenutenecessarie,inparticolareinaccoglimentodelleosserva-

zioni,quellederivantidall’esitodell’eventualeprocedimentodiVASequellevolteadassicurareunapiùefficacetutelaevalorizzazionedell’areaprotetta,avvalendosiatalifinidellacollabora-zionedelsoggettogestore;

d) predispone la proposta di Piano da sottoporre al Consiglio regionale Assemblea Legislativa per l’approvazione.

6. IlPianoentrainvigoredalladatadipubblicazionenelBollettinoUfficialedellaRegionedellade-liberazionedelConsiglio regionaleAssembleaLegislativadi approvazionedelPiano stessoedèvincolanteimmediatamenteneiconfrontidellepubblicheamministrazioniedeiprivati.

7. LarevisioneintegraledelPianoèeffettuataalmenoognidiecianni;ilmancatoaggiornamentoentrotale termine non produce effetti sul Piano che resta vigente. La revisione integrale e ogni altra va-riantealPianosonoapprovateconleproceduredefiniteperlasuaformazione.

8. Finoall’approvazionedimodifichediPianosiapplicanolenormedelPianovigenteo,insalvaguar-dia,lenormemodificateeadottatesepiùrestrittive.Ilregimedisalvaguardiadecadeneimedesimitermini previsti per gli strumenti urbanistici dall’articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente dellaRepubblica6giugno2001,n.380(Testounicoinmateriaedilizia)esuccessivemodificazionieintegrazioni.”.

Articolo 13(Inserimento degli articoli 18 bis e 18 ter della l.r. 12/1995)

1. Dopol’articolo18dellal.r.12/1995esuccessivemodificazionieintegrazioni,sonoinseritiiseguen-ti:

“Articolo 18 bis(Piano delle riserve naturali)1. Perl’approvazionedelPianodelleriservenaturalisiapplicanoleproceduredicuiall’articolo18con

iterminiridottidellametà.IlPianoadottatodall’EntedigestioneèapprovatodallaGiuntaregiona-le, sentita la Commissione consiliare competente.

2. IlPianodigestionedellaRiservadell’Adelasiaèadottatod’intesafralaProvinciadiSavonaeilComune di Cairo Montenotte.

Articolo 18 ter(Piano del Parco nazionale delle Cinque Terre)1. Ai sensidell’articolo12della l.394/1991e successivemodificazionie integrazioni, ilPianodel

ParconazionaledelleCinqueTerre,predispostodall’Enteparconazionale,èadottatodallaGiuntaregionaleeapprovatodalConsiglioregionaleAssembleaLegislativa.”.

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Articolo 14(Modifiche all’articolo 21 della l.r. 12/1995)

1. All’articolo21dellal.r.12/1995esuccessivemodificazionieintegrazioni,sonoapportateleseguen-timodifiche:a) ilcomma1èabrogato;b) alcomma3,leparole:“Nelrilasciarelaconcessioneol’autorizzazioneilSindacopuòformulare

anchesullabasedelleeventualiindicazionidell’Enteparco”sonosostituitedalleseguenti:“Nelrilasciareilnullaostal’Enteparcopuòstabilire”.

Articolo 15(Sostituzione dell’articolo 22 della l.r. 12/1995)

1. L’articolo22dellal.r.12/1995esuccessivemodificazionieintegrazioni,èsostituitodalseguente:“Articolo 22(Piano pluriennale socio-economico)1. I soggetti gestori delle aree protette promuovono lo sviluppo economico, sociale e culturale dei

territoriinteressatiediquelliaessiadiacenti,nelrispettodellefinalitàditutelageneralidelleareeprotette,deivincolistabilitineglistrumentidipianificazioneterritorialerelativialleareemedesimeeincoerenzaconlaprogrammazioneeconomico-finanziariadellaRegione.

2. Gli enti gestori dei parchi naturali regionali, sulla base degli elementi progettuali previsti dal Piano del parco, elaborano un Piano pluriennale socio-economico nel quale sono indicate, mediante appo-siteschedeprogettuali,leiniziativechesiintendonointraprendereeirelativicosti,tempi,fontidifinanziamentoepriorità,alfinedipromuovereleattivitàcompatibiliediraggiungeregliobiettiviindicati nel Piano del parco.

3. IlPianopluriennalesocio-economicoèadottatodall’EntegestoreetrasmessoallaGiuntaregionaleche loapprovaentronovantagiornidal ricevimento.LaGiuntaregionalepuòrichiedereall’EntegestoredimodificareeintegrareilPianopluriennale,sospendendoiterminidiapprovazioneepuò,motivandoneleragioni,modificarneicontenuti.

4. Nelcasodiparchiregionaligestitidagliappositientipubblici,ilPianopluriennaleèadottatodalConsigliodell’Enteparco,previopareredellaComunitàdelparco;periparchigestitidaentilocaliilPianopluriennaleèadottatodall’organocompetentesecondolanormativadisettoreeilrispettivoStatuto.

5. IlPianopluriennalesocio-economicohavaliditàperdiecianniepuòessereaggiornatoprimaditaletermine,ovenecessario,secondoleprocedureindicateaicommi3e4.”.

Articolo 16(Modifica all’articolo 25 della l.r. 12/1995)

1. Alcomma1dell’articolo25dellal.r.12/1995esuccessivemodificazionieintegrazioni,leparole:“,sentitalasezioneareenaturaliprotettedelC.T.A.dicuiall’articolo39”sonosoppresse.

Articolo 17(Inserimento dell’articolo 25 bis della l.r. 12/1995)

1. Dopol’articolo25dellal.r.12/1995esuccessivemodificazionieintegrazioni,èinseritoilseguente:

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“Articolo 25 bis(Piano regionale delle aree protette)1. LaRegionedefiniscegliobiettivielelineestrategicheprioritarieperilsistemaregionaledellearee

protette attraverso il Piano regionale delle aree protette coerente con le Linee guida dell’Unione Europea e dello Stato.

2. IlPianoregionaledelleareeprotettecostituisceattofondamentalediindirizzoperlagestioneelapianificazionetecnico-finanziaria,nonchéattodiorientamentodellapianificazioneegestionedeglienti gestori delle aree protette.

3. IlPianoregionaledelleareeprotetteindividuagliobiettivistrategicieleazioniperlapianificazione,laconservazioneelavalorizzazionedelsistemaregionaledelleareeprotette,ancheconriferimentoalquadrofinanziariodelle risorsedadestinareaglientigestoridelleareeprotette,determinando,altresì,gliindicatoriperilmonitoraggioelaverificadegliobiettiviedelleazionipreviste.

4. Il Piano regionale delle aree protette è approvato dalConsiglio regionaleAssembleaLegislativaentro dieci mesi dal suo insediamento, su proposta della Giunta regionale.

5. IlPianoregionaledelleareeprotettepuòessereaggiornatoannualmentemedianteilDocumentodiprogrammazioneeconomico-finanziariaregionaleeisuoirisultatisonosoggettiaverificaattraversoperiodicheriunioniincuisiaprevistalapartecipazionedell’Assessoreedegliufficiregionalicom-petenti,deipresidenti,deidirettorideglientiedelCoordinatoreregionale.”.

Articolo 18(Sostituzione dell’articolo 26 della l.r. 12/1995)

1. L’articolo26dellal.r.12/1995esuccessivemodificazionieintegrazioni,èsostituitodalseguente:“Articolo 26(Misure di incentivazione)1. Aglientilocaliilcuiterritorioèinclusointuttooinparteentroiconfinidiunparconaturalena-

zionaleoregionaleè,nell’ordine,attribuitalaprioritàprevistaall’articolo7dellalegge394/1991esuccessivemodificazionieintegrazioni.Ilmedesimoordinediprioritàèattribuitoaiprivati,singolio associati, nei casi previsti dal medesimo articolo.

2. Leattività,leopereegliinterventiaventifinalitàagro-ambientaliediqualitàindicatedaipianiedaiprogrammiincampoambientale,agricoloedenergetico,incoerenzaconlaspecificaregolamenta-zionecomunitaria,nazionaleeregionale,chericadonoall’internodelleareeprotetteregionaliedellerelativeareecontigue,senongiàricompreseneicasidicuialcomma1,beneficianodispecificheprioritàneibandidifinanziamentodispostidallarelativaprogrammazionedisettore.

3. Leprioritàprevisteaicommi1e2sonoriconosciuteancheaglientidigestionedelleareeprotetteregionali.

4. Nellospecifico,leprioritàdicuialcomma1riguardanoiseguentiinterventi,impiantieoperecom-patibili con il Piano d’area e previsti dal Piano pluriennale socio-economico:a) restaurodeicentristoriciededificidiparticolarevalorestoricoeculturale;b) recupero dei nuclei abitati rurali;c) opere igieniche e idropotabili e di risanamento dell’acqua, dell’aria e del suolo;d) operediconservazioneedirestauroambientaledelterritorio,ivicompreseleattivitàagricolee

forestali;e) attivitàculturalineicampidiinteressedelparco;f) agriturismo;g) attivitàsportivecompatibili;

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Anno 50 - N. 5 Parte I 26.04.2019 pag. 14BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

h) struttureper l’utilizzazionedifontienergeticheabassoimpattoambientale,quali ilmetanoealtrigascombustibili,nonchéinterventivoltiafavorirel’usodienergierinnovabili.”.

Articolo 19(Inserimento degli articoli 27 bis, 27 ter, 27 quater e 27 quinquies della l.r. 12/1995)

1. Dopol’articolo27dellal.r.12/1995esuccessivemodificazionieintegrazioni,sonoinseritiiseguen-ti:

“Articolo 27 bis(Attività agricole e silvo-pastorali)1. Leattivitàagricoleesilvo-pastorali, leattivitàproduttivetradizionaliequelleelegatealturismo

naturalistico,svolteincoerenzaconlefinalitàdell’areanaturaleprotettaesecondoiprincìpidellasostenibilitàambientale,rappresentanounpresidioessenzialeperlaconservazionedeivalorinatu-rali,paesaggisticieculturalidell’areaprotettaeperlasuacorrettafruizione.

2. Perlefinalitàdicuialcomma1,glientidefinisconoformedicollaborazioneconleattivitàagricoleeproduttivedelterritorio,conilconcorsodelleorganizzazionirappresentativeditaliattività,voltetra l’altro:a) allagestioneealripristinodellabiodiversità;b) apromuovereleproduzionidelterritorioelepratichecolturalitradizionaliedecocompatibili;c) a incentivare pratiche colturali ecocompatibili e tecniche agro-forestali che favoriscano la tutela

dellabiodiversitàeilmantenimentodell’habitatnaturali;d) a ripristinare e mantenere gli assetti e le infrastrutture territoriali che costituiscono elementi ri-

conoscibili del territorio;e) a promuovere il turismo sostenibile rurale e naturalistico;f) adadottaremisuredimitigazionedegliinterventiditrasformazionedelsuoloedinuovacostru-

zione,incentivandoilricorsoall’ingegnerianaturalisticaealleenergierinnovabili.3. Glientigestoristipulanoconvenzioni,aisensidegliarticoli14e15deldecretolegislativo18mag-

gio2001,n.228(Orientamentoemodernizzazionedelsettoreagricoloanormadell’articolo7dellaL.5marzo2001,n.57)esuccessivemodificazionieintegrazioni,consingoleaziendeagricoleoconpiùaziendeagricoleassociateperlarealizzazionediinterventidimanutenzionedelpatrimoniona-turalistico, ambientale e paesaggistico dell’area protetta, e, in particolare, della sua rete sentieristica, deglihabitatprativieforestalidiimportanzacomunitariaodisignificativovaloreperlabiodiversità,dellesistemazioniagrarieedeimanufattitestimonialidellaculturalocale.

Articolo 27 ter(Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari dei parchi liguri)1. LaRegionedefinisce,condeliberazionediGiuntaregionale,imarchipropostidaisoggettigestori

delsistemaregionaledelleareeprotetteliguriconiqualiidentificareleproduzioniagro-alimentalie artigianali.

2. Isoggettigestoridelleareeprotetteliguripropongono,perl’approvazionedellaGiuntaregionale,ladenominazionedelrelativomarchioelesuecaratteristicheideografiche.

3. I soggetti gestori delle aree protette liguri individuano i prodotti agro-alimentali e artigianali a cui concedereilmarchio,irelatividisciplinarielemodalitàdivigilanzasulrispettodeglistessi.

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Anno 50 - N. 5 Parte I 26.04.2019 pag. 15BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Articolo 27 quater(Promozione della vendita online dei prodotti delle aree protette)1. La Regione, in linea con l’obiettivo di sostenere l’economia delle imprese presenti all’interno delle

areeprotetteedellareteNatura2000,promuove,ancheconlacollaborazionedeiGruppidiAzioneLocale(GAL),delleassociazionidatorialiodisoggettiterzi,l’e-commercedeiprodottiagricoli,ar-tigianaliocomunquerelativiall’areaprotettaconlarealizzazionediunapiattaformaaessodedicataeancheattraversolavalorizzazionedeimarchistessi.

Articolo 27 quinquies(Biglietto di ingresso, tariffe dei servizi, gestione della fruizione di specifiche aree)1. Glientigestoridelleareeprotettepossonoprevedere,medianteappositedisposizionineiregolamen-

tidifruizione,bigliettidiingressoperl’interaareaprotettaounapartediessaointrodurretariffeperiservizierogatidall’Entedigestione.

2. Le risorse derivanti dall’applicazione del comma 1 sono destinate prioritariamente ad attività dimanutenzioneedipromozionedell’areaprotetta.

3. Per tutelare ecosistemi fragili o per regolamentare l’accesso ad aree o strutture in cui sia opportuno ilcontingentamentodeivisitatori,ancheperassicurareun’elevataqualitàdelservizioreso,ilparcopuògestiredirettamentel’organizzazionedellafruizionedidettespecificheareeodellemedesimestrutture.”.

Articolo 20(Inserimento degli articoli 29 bis e 29 ter della l.r. 12/1995)

1. Dopol’articolo29dellal.r.12/1995esuccessivemodificazionieintegrazioni,sonoinseritiiseguen-ti:

“Articolo 29 bis(Attività regionale di coordinamento e indirizzo)1. LaRegionecoordinaleiniziativedeisoggettigestoriefornisceilsupportotecnicoeamministrati-

vonecessarioagarantirel’unitarietàdellapoliticadisettore,dell’immagineedellacomunicazioneistituzionale.

2. AtalfinelaRegione:a) emanaindirizzielineeguidavoltiauniformarelestrategiedigestioneeleprassiapplicative

degli enti gestori;b) realizzaegestisceunsistemainformativocentralearticolatosubanchedatitematichefunzionali

all’attivitàdicoordinamentodelsistemaeallarappresentazioneall’utenza;c) promuove laconoscenzae ladiffusione,afinididattici, scientificieculturali,delpatrimonio

tutelato attraverso:1) l’informazioneelacomunicazioneistituzionalesulleareeprotetteesullabiodiversità;2) ladocumentazionedisistemadeimaterialibibliograficiprodottidaisoggettigestori;3) laraccolta,laclassificazioneelagestioneditesti,strumentidipianificazioneedidocumenti

inmateriadiareeprotetteetematicheconnessemediantel’istituzionediappositabibliotecaspecialistica;

4) lapredisposizionedipubblicazioniscientifiche,didatticheeinformative;5) lapromozionediformediattivitàdidattiche,scientificheeculturalidelleareeprotette.

3. Nell’eserciziodeipoteridicuialpresentearticolo,laRegioneformuladirettive,indirizzierilieviacui gli enti gestori si conformano tempestivamente.

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Anno 50 - N. 5 Parte I 26.04.2019 pag. 16BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

4. Lamancataosservanzadeiprovvedimentidiindirizzoedelledirettiveemanateeilmancatorecepi-mento dei rilievi formulati, in ordine ai provvedimenti adottati dagli enti di gestione, possono essere valutati ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 31.

5. Alfinediassicurareeconomiedisistemanell’organizzazionedegliufficiediimpiegarepersonaleinservizioaqualsiasititolonellepubblicheamministrazioni,ledisposizionidicuiall’articolo1,com-ma557,dellalegge30dicembre2004,n.311(DisposizioniperlaformazionedelbilancioannualeepluriennaledelloStato(leggefinanziaria2005)),siapplicanoaglientiparcoeaglientigestori.

6. LaRegionepuòattivareproceduredidistaccofunzionaleedicomandodipersonaledeglientiPar-coedeglientigestoripressostruttureregionalialfinedipotenziareleproprieattività,ottimizzarel’eserciziodellepropriefunzioniinrelazionealleareeprotetteeallorosviluppo,coordinareunita-riamenteleattivitàdeglientiParcoegestoriecontenerelaspesadipersonale.

Articolo 29 ter(Strumenti di supporto)1. Alfinedicoadiuvarelefunzionisvoltedalleareeprotette,laRegione:

a) convocalaConferenzadelsistemaregionaledelleareeprotette,dicuiall’articolo5,comma3,elaConferenzatecnicadeidirettoriedeireferentidelleareeprotette;

b) attivitacollaborazioniistituzionaliconlaFederazioneNazionaledeiParchiedelleAreeProtette(Federparchi),l’Università,glientioperantinelcampodellatutelaambientaleoconglientiinpossessodiparticolaricompetenzetecniche,volteagarantirel’interscambiodiconoscenzaedesperienze;

c) puòbandireconcorsipubbliciperborsedistudioodispecializzazioneriservatealaureatiedi-plomati,noncumulabiliconanalogheprovvidenzedispostedalloStatoodastrutturepubbliche,néconstipendioretribuzioniderivantidarapportidiimpiegopubblicooprivato;

d) puòpartecipareadassociazioni,entioorganismiriconosciuticheperseguonoistituzionalmentefinalitàditutelaevalorizzazionedell’ambientenaturale.

2. Nellapredisposizionedeipianiregionaliperlaformazionedelpersonalesonoprevisticorsispecificieperiodicidiformazioneeaggiornamentodelpersonaleaddettoallagestionedelleareeprotette.

3. Perl’eserciziodellefunzioniaessiattribuiteisoggettigestoridelleareeprotettepossonoattivarelecollaborazioniistituzionaliobandireleborsedistudio,dicuialcomma1,lettereb)ec),partecipareadassociazioni,entioorganismiriconosciuticheperseguonoistituzionalmentefinalitàditutelaevalorizzazionedell’ambientenaturale,nonchéavvalersidell’AgenziaRegionaleper laProtezionedell’Ambiente Ligure (ARPAL), degli enti strumentali regionali e delle società a partecipazioneregionale in gestione diretta (house providing).

4. Glientidigestioneattuano,anchesuiniziativaeimpulsodellaRegione,formedicollaborazioneperl’esercizioassociatodifunzionidicomuneinteresse,conparticolareriferimentoallagestionecontabile,all’attivitàcontrattuale,allagestioneeallaformazionedelpersonale,agliadempimentisullasicurezzasullavoroedellamedicinadellavoro,nonchéperl’acquisizionedibenieservizidasvolgersiinformacentralizzata.”.

Articolo 21(Sostituzione dell’articolo 31 della l.r. 12/1995)

1. L’articolo31dellal.r.12/1995esuccessivemodificazionieintegrazioni,èsostituitodalseguente:“Articolo 31(Commissariamento)1. Incasodiritardiodomissionidapartedegliorganideglientiaiqualièaffidatalagestionedellearee

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Anno 50 - N. 5 Parte I 26.04.2019 pag. 17BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

protette,laGiuntaregionale,previadiffidaaprovvedere,incasodimancatoriscontroentrotrentagiorni, nomina apposito Commissario per compiere gli atti obbligatori per legge, quelli previsti dai piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale o per eseguire gli impegni valida-menti assunti.

2. LaGiuntaregionale,previacontestazionedeifattiesentitalaCommissioneconsiliarecompetente,provvede allo scioglimento degli organi degli enti parco in caso di:a) graviviolazionidilegge;b) reiterate omissioni di atti obbligatori per legge;c) graviinadempienzenell’attuazionedeipianidiarea,naturalistici,digestioneediassestamento

forestale;d) adozionediprovvedimentigravementecontrastanticoniprovvedimentidiindirizzoelediretti-

ve della Regione;e) persistenteinattivitàoimpossibilitàdifunzionamento.

3. Con il provvedimento di scioglimento la Giunta regionale nomina contestualmente un Commissario straordinarioconpienipotericherimaneincaricafinoallaricostituzionedegliorganidell’Ente.

4. Il Commissario straordinario, con il mandato e per il tempo necessari al superamento dello stato di criticità,ènominatodallaGiuntaregionaleancheneicasidipersistenteinattivitàodiimpossibilitàdifunzionamentodeglientiparconondipendentidacauseadessidirettamenteimputabili.”.

Articolo 22(Sostituzione dell’articolo 32 della l.r. 12/1995)

1. L’articolo32dellal.r.12/1995esuccessivemodificazionieintegrazioni,èsostituitodalseguente:“Articolo 32(Vigilanza nelle aree protette)1. L’Entedigestioneesercitalavigilanzasull’areaprotetta,accertaecontestaleviolazioniperassicu-

rarel’osservanzadellapresentelegge,deiregolamentiedelleleggidelloStatoedellaRegioneinmateriadicacciaepesca,tuteladelpaesaggio,dell’ambiente,dellafloraedellafaunaedell’usodelsuolo,nonchéperilcontrolloingeneredellafruizionedelleareeprotette.

2. All’accertamentoeallacontestazionedelleviolazioniprovvedeogniEntedigestionemediante:a) ilpropriopersonaledipendenteaddettoallavigilanza,qualeilpersonaleinquadratonellaquali-

ficadi“guardaparco”perglientiparco,ovverogliagentidipolizialocale,perisoggettigestoricostituiti da enti locali;

b) propri dipendenti appositamente incaricati, secondo i principi dei rispettivi ordinamenti degli entigestori,all’eserciziodifunzionidivigilanzainriferimentoamateriespecificamenteindivi-duate nel provvedimento di incarico.

3. Sonofattesalvelecompetenzedeisoggettiistituzionalmenteprepostiallavigilanzasulterritorio,nonché le funzionidi accertamentoecontestazionedelleviolazioniesercitatedaaltri soggetti inmateria ambientale, faunistica, venatoria, ittica ai sensi della normativa vigente. L’Ente di gestione puòavvalersidellacollaborazioneditalisoggettianchemedianteappositeconvenzioniperunami-glioreecoordinataazionediprevenzioneecontrollo,conparticolareriferimentoaquantoprevistodall’articolo27dellal.394/1991esuccessivemodificazionieintegrazioni.

4. L’Entedigestioneprovvedeallefunzioniconseguentialmancatopagamentoinmisuraridottadellesanzioniamministrativedisuacompetenzasecondo leprocedureprevistedalla leggeregionale2dicembre1982,n.45(Normeperl’applicazionedellesanzioniamministrativepecuniaredicompe-tenzadellaRegioneodientidaessaindividuati,delegatiosubdelegati)esuccessivemodificazionieintegrazioni.

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5. Ilpersonaledipendentedicuialcomma1riveste laqualificadiagentedipoliziaamministrativaegiudiziaria,nel rispettodellanormativa inmateriaenei limitidell’ambito territorialedell’areaprotettaedelservizioassegnato.Talepersonaledeveesseremunitodidistintivoedi tesserinodiriconoscimento rilasciato dall’Ente di gestione e, nel caso del personale inquadrato come guardapar-co,svolgeilproprioservizioindivisa,salvodiverseemotivatedisposizionidell’Entedigestione.LaGiuntaregionalestabilisceimodelliunificatididistintivo,deitesserinidiriconoscimentoedelledivise.

6. LaGiunta regionaledisciplinaecoordina leattivitàdivigilanzadeglientidigestionedelleareeprotette.”.

Articolo 23(Sostituzione dell’articolo 33 della l.r. 12/1995)

1. L’articolo33dellal.r.12/1995esuccessivemodificazionieintegrazioni,èsostituitodalseguente:“Articolo 33(Sanzioni)1. Fattesalve lenormepenalistabilitedallanormativavigentee lesanzionieventualmentepreviste

daaltrenormedisettore,alleviolazionidellenormeprevistedallapresenteleggesiapplicanoleseguentisanzioni:a) daeuro1.000,00aeuro10.000,00perlaviolazionedeidivietidicuiall’articolo42,comma1,

lettere a), b), n);b) daeuro200,00aeuro2.000,00perlaviolazionedeidivietidicuiall’articolo42,comma1,let-

tere c), d), e), f), g), h), i), l), m), o);c) daeuro200,00aeuro2.000,00perlaviolazionedeilimitiedeidivietipostidalPianodelparco,

nonchéperlarealizzazionediinterventiol’esecuzionediattivitàinassenzaoindifformitàdelprescritto nulla osta;

d) daeuro50,00aeuro500,00perleviolazionideiregolamentidicuiall’articolo25nonricompre-sefraquellesanzionateanormadelleletterea),b),c).

2. Qualoravengaesercitataun’attivitàindifformitàdalPiano,dalregolamentoodalnullaosta,oltreallairrogazionedellesanzioniamministrativedicuialcomma1,l’Entegestoreadottaiprovvedi-mentiprevistidall’articolo29,commi1e2,dellal.394/1991esuccessivemodificazionieintegra-zioni.

3. Lamisuradellesanzioniamministrativepecuniariedicuialpresentearticoloèaggiornataognidueanniinmisurapariall’interavariazionemedianazionale,accertatadall’Istitutonazionaledistati-stica(ISTAT),dell’indicedeiprezzialconsumoperlefamigliedioperaieimpiegativerificatasineidue anni precedenti. Sulla base di tali criteri, entro il 28 febbraio dell’anno successivo al biennio, condeliberazionedellaGiunta regionalesonofissati inuovivaloridelle sanzioniamministrativepecuniariechesiapplicanocondecorrenzadal1°aprilesuccessivo.Lamisuradellesanzioniammi-nistrativepecuniariecosìrideterminataèoggettodiarrotondamentoall’unitàdieuro.”.

Articolo 24(Inserimento dell’articolo 34 bis della l.r. 12/1995)

1. Dopol’articolo34dellal.r.12/1995esuccessivemodificazionieintegrazioni,èinseritoilseguente:“Articolo 34 bis(Trasferimenti regionali e norme finanziarie)

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1. I trasferimenti regionali ordinari sono distinti in:a) assegnazionicorrenti,destinateallacoperturadeglioneridelpersonaleeallagestionecorrente;b) assegnazioniincontocapitale,vincolatealfinanziamentodiinvestimenti.

2. IlripartodeitrasferimentiordinarièeffettuatodallaGiuntaregionaletenutoconto,inparticolare,dellaprogrammazioneedelleprioritàregionali,dellaprogrammazionedellacapacitàdireperimentodirisorseautonomedellesingoleareeprotetteedell’entitàdellefunzioniinconcretodaesseeserci-tate.

3. LaRegioneeffettuaspesediretteperiniziativediinteressegeneraleperilsistemadelleareepro-tette,qualiattivitàformativespecifiche,promozione,documentazione,ricerca,realizzazionediretitelematiche,assistenzatecnica,istituzionediorganismieperl’incentivazionedell’offertaturisticaedellafruizionepubblicadelleareeprotette.

4. LoschemadibilanciodeglientidigestionedelleareeprotetteèunicoedèapprovatodallaGiuntaregionale.”.

Articolo 25(Sostituzione dell’articolo 42 della l.r. 12/1995)

1. L’articolo42dellal.r.12/1995esuccessivemodificazionieintegrazioni,èsostituitodalseguente:“Articolo 42(Norme di tutela ambientale)1. Neiparchienelleriservenaturaliregionalidicuiallapresenteleggesonovietateleattivitàeleopere

che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo allafloraeallafaunaprotetteeairispettivihabitat.Inparticolare,sonovietati:a) l’apertura e l’esercizio diminiere, di cave e di discariche; il Piano del parco può prevedere

l’aperturael’eserciziodicave,perl’utilizzodelmaterialeiviprelevatoenondiversamentere-peribilealfinedelrestaurodelpatrimoniopaesaggisticoovveroilsitoestrattivocostituiscaunmanufatto storico-culturale;

b) l’attivitàvenatoria;c) l’introduzione,dapartediprivati,diarmi,esplosiviequalsiasimezzodistruttivoodicattura,se

nonautorizzati;d) lacattura,l’uccisione,ildanneggiamento,ildisturbodellespecieanimali;l’attivitàdipescaè

consentita,salvodiversadisposizionedelPianoodelregolamento,nelleformechegarantisconoun prelievo sostenibile e coerente con gli obiettivi di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema;

e) la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali; sono fatte salve la raccolta dei funghi epi-geisecondolavigentenormativaeiprelieviperscopidiricercascientificadebitamenteautoriz-zati;

f) l’introduzionedispecieanimaliovegetaliestraneechepossanoalterarel’equilibrionaturale;g) ildanneggiamentool’occlusionedicavitàsotterraneenaturaliel’asportazionediconcrezionie

di minerali in genere;h) lemovimentazionidi terra talidamodificareconsistentementelamorfologiadei luoghio tali

daalterareilregimeidricosuperficialeedifalda,fattisalvigliinterventifinalizzatialmigliora-mentodellecondizioniambientalideiluoghioatuteladellapubblicaincolumità,suiniziativadell’Entedigestioneodaessoautorizzati;

i) losvolgimentodiattivitàpubblicitariealdifuorideicentriurbaninonautorizzatedall’Entedigestione;

l) l’introduzioneel’impiegodiqualsiasimezzodidistruzioneodialterazionedeiciclibiogeochi-mici;

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m) l’uso di fuochi all’aperto al di fuori delle aree appositamente predisposte;n) l’atterraggio,ildecolloeilsorvoloabassaquotadivelivolinonautorizzatisecondoquantodi-

sposto dall’apposito regolamento approvato ai sensi della legge regionale 15 dicembre 1992, n. 37 (Divieto di sorvolo e atterraggio di velivoli a motore nelle aree protette);

o) sottrarre,manomettereodanneggiareibeniegliarrediperlafruizionedell’areaprotetta.2. I piani e i regolamenti delle aree protette possono individuare ulteriori limiti e divieti a maggiore

tuteladeivaloridell’areaprotettainrapportoacondizionispecifiche.3. Nelleareenaturaliprotettediversedaquelledicuialcomma1ladisciplinaditutelaèstabilitadal

provvedimentoistitutivoinragionedellaloronaturaefinalità.4. Sonofattisalvigliinterventieseguitidall’Entedigestione,sottolasuaregiaodaessoautorizzati

perripristinaregliequilibriecologici,atuteladellapubblicaincolumitàesicurezza,perlaricercascientifica,perlarealizzazionediinterventinecessarialconseguimentodeifinidell’areaprotetta;è inoltrefattasalva l’attivitàagro-silvo-pastoralesvolta inconformitàallevigentidisposizioni inmateria.”.

CAPO II MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2009, N. 28

(TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ)

Articolo 26(Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Tutela della biodiversità))

1. L’articolo5dellal.r.28/2009esuccessivemodificazionieintegrazioni,èsostituitodalseguente:“Articolo 5(Piani di gestione)

1. IlPianodigestionedelsitoèpredispostodalrelativoEntedigestione,cheprocedeall’elaborazioneinmodospecificood integratoadaltripianidi sviluppo secondoquantoprevistodall’articolo4,comma 2, del d.p.r. 357/1997.

2. LaGiuntaregionalespecifica,attraversolineeguida,indirizziecriteri,contenutiemodalitàperlapredisposizionedelPiano.

3. IlPianodigestioneintegralemisurediconservazioneprevisteall’articolo4pergliaspettidimag-giordettaglioeinconformitàadesse.

4. IlPianodigestionepuòassumereilvaloredimisuradiconservazionedilivellositospecifico,pur-chéconservilacoerenzaconlastrutturaditalimisure,siastatosottoposto,primadell’approvazione,all’esame della Commissione consiliare competente e sia stato trasmesso al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per eventuali rilievi.

5. IlPiano,senonintegratoinaltripiani,èadottatodall’Entegestoreedepositatonellapropriasedee contestualmente pubblicato nel proprio sito informatico, all’albo pretorio e nei siti informatici dei comuniinteressatipertrentagiorniconsecutivi,entroiqualichiunqueviabbiainteressepuòpren-dernevisioneepresentareall’Entegestoreosservazioniscritte.

6. Neisuccessivitrentagiornil’Entegestoreformulapareresulleosservazionipresentateetrasmetteil Piano alla Regione. La Giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, si esprime sulleosservazionieapprovadefinitivamenteilPiano,apportandolemodificheritenutenecessarie.

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7. Per i piani di gestione integrati nei piani delle aree naturali protette, si applica il procedimento di ado-zioneeapprovazioneperimedesimi.Laddoveipianidigestionesonointegratiinaltripiani,siapplicailprocedimentoprevistoperquestiultimi,purchésianogarantiti i terminiperlapubblicazioneelapresentazionedelleosservazioni, ilpareredell’Entegestoresulleosservazioni, l’assensovincolantedella Giunta regionale per gli aspetti del Piano integrato relativi alla gestione del sito interessato.

8. IpianidigestionesonopubblicatinelBollettinoUfficialedellaRegioneLiguriaedentranoinvigoreilgiornosuccessivoalladatadipubblicazione.

9. Ipianidigestionesonoaggiornaticoncadenzasettennale.L’aggiornamentopuòessereanticipatoinrelazioneagliesitidelmonitoraggioprevistoall’articolo13.”.

Articolo 27(Modifica all’articolo 8 della l.r. 28/2009)

1. Alcomma4dell’articolo8dellal.r.28/2009esuccessivemodificazionieintegrazioni,leparole:“dicuiallaleggeregionale30dicembre1998,n.38(Disciplinadellavalutazionediimpattoambientale)esuccessivemodificheedintegrazioni”sonosostituitedalleseguenti:“dicuiallaParteII,TitoloIII,deld.lgs.152/2006esuccessivemodificazionieintegrazioni”.

Articolo 28(Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 28/2009)

1. L’articolo9dellal.r.28/2009esuccessivemodificazionieintegrazioni,èsostituitodalseguente:“Articolo 9(Valutazione di incidenza di competenza regionale)1. LavalutazionediincidenzaèeffettuatadallaRegione,secondolemodalitàindividuatedallaGiunta

regionale, nei seguenti casi:a) pianisoggettiavalutazioneambientalestrategica(VAS)dicuiallaParteII,TitoloII,deld.lgs.

152/2006esuccessivemodificazionieintegrazionidicompetenzaregionale;b) progettieinterventisoggettiavalutazionediimpattoambientale(VIA)dicuiallaParteII,Titolo

III,deld.lgs.152/2006esuccessivemodificazionieintegrazioni;c) piani,progettiointerventi,qualoranonsianogiàdicompetenzaregionaleaisensidelpresente

comma,perlapartedelprocedimentorelativaall’applicazionedell’articolo5,commi9e10,deld.p.r. 357/1997;

d) piani, progetti e interventi regionali;e) piani, progetti e interventi riguardanti i siti Natura 2000 marini;f) piani,progettieinterventichecoinvolgonopiùsitiNatura2000condiversoEntegestore;g) piani,progettie interventi,qualoravisia identitàfraEnteproponenteedEntecompetentead

esprimerelavalutazionediincidenza.”.

Articolo 29(Modifica all’articolo 20 della l.r. 28/2009)

1. Ilcomma3dell’articolo20dellal.r.28/2009esuccessivemodificazionieintegrazioni,èsostituitodal seguente:“3.GlientigestoriperciascunsitodellaReteNatura2000sonoquelliindividuatinell’AllegatoE.”.

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Articolo 30(Modifica all’Allegato E della l.r. 28/2009)

1. All’Allegato E della l.r. 28/2009 e successivemodificazioni e integrazioni “Individuazione entegestoreperciascunsitodellaReteNatura2000”,periSitiIT1331012LagoMarcotto-Roccabru-na - Gifarco - L. d. Nave e IT 1331721 Val Noci - Torrente Geirato – Alpesisa, alla colonna “Ente Gestore” le parole: “PROVINCIADIGENOVA” sono sostituite dalle seguenti: “ENTEPARCOANTOLA”.

CAPO IIIDISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 31(Disposizioni sugli effetti di revisione dei confini)

1. Neiterritoriche,pereffettodellarevisionedeiconfinidicuiall’articolo14dellal.r.12/1995esuc-cessivemodificazionieintegrazioni,comesostituitodall’articolo8dellapresentelegge:a) entrano a far parte del parco, si applica in via transitoria la disciplina prevista dal vigente Piano

delparcoperlafasciadiprotezionepiùvicina,salvoicasiincuilaGiuntaregionale,entrotren-ta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, intenda attribuire loro una diversa fasciadiprotezione.Inognicasoglientiparco,entrocentoventigiornidalladatadientratainvigore della presente legge, adottano una apposita variante al Piano del parco per stabilire, sulla basedegliopportuniapprofondimentitecnicoscientifici,lafasciadiprotezioneeladisciplinadefinitiveditaliterritori.Incasodimancatorispettodeltermine,laGiuntaregionalenominailCommissarioadactaaisensidell’articolo31,comma1,dellal.r.12/1995esuccessivemodifi-cazionieintegrazionicomesostituitodall’articolo21dellapresentelegge;

b) risultano esterni al parco e siano sprovvisti di apposita disciplina urbanistica comunale, finoall’approvazionedellastessa,sonoconsentitigliinterventiedilizidicuiall’articolo3,comma1, lettere a), b), c), d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unicoinmateriaedilizia)esuccessivemodificazionieintegrazioni.

Articolo 32(Norma transitoria)

1. Trascorsitrentamesidalladatadientratainvigoredellapresenteleggesenzacheglientigestoridiaree protette regionali abbiano provveduto ad adottare il Piano dell’area protetta, qualora mancante, la Regione provvede in via sostitutiva.

2. Glientiparcoadeguano ipropristatutialledisposizionidicuiall’articolo7dellapresente leggeentro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

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Articolo 33(Abrogazione di norme)

1. Sonoabrogateleseguentidisposizioni:a) gli articoli 37, 38, 39, 46, 47, commi 1, 4, 5, 6, 6 bis e 7, 48 della l.r. 12/1995 e successive mo-

dificazionieintegrazioni;b) l’articolo 20 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 3 (Conferimento agli enti locali di fun-

zioniecompitiamministratividellaRegioneinmateriadiediliziaresidenzialepubblica,operepubbliche,espropriazioni,viabilità,trasportieareenaturaliprotette)esuccessivemodificazionieintegrazioni;

c) l’articolo3dellaleggeregionale3settembre2001,n.29(IndividuazionedelperimetrodelParconaturaleregionalediPortofinoedisposizionispecialiperilrelativoPiano)esuccessivemodifi-cazionieintegrazioni.

Articolo 34(Dichiarazione d’urgenza)

1. LapresenteleggeregionaleèdichiarataurgenteedentrainvigoreilgiornosuccessivoaquellodellasuapubblicazionenelBollettinoUfficialedellaRegione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

DataaGenovaaddì19aprile2019

IL PRESIDENTEGiovanni Toti

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Allegato A

Confini dei parchi naturali regionali delle Alpi Liguri, dell’Antola, dell’Aveto e del Beigua

(Articolo 3, comma 2)

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NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 19 APRILE 2019, N. 3

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell’Area del Processo Normativo – Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizio-ni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL’ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGEa) la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore Mai, ha adottato il disegno di legge con delibera-

zione n. 79 in data 18 luglio 2018;b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 26 luglio 2018, dove ha acqui-

sito il numero d’ordine 210;

c) è stato assegnato alla IV Commissione consiliare, ai sensi dell’articolo 83, comma 1, del Regola-mento interno del Consiglio in data 31 luglio 2018;

d) la IV Commissione si è espressa favorevolmente a maggioranza, con emendamenti, in data 11 feb-braio 2019;

e) è stato esaminato e approvato, a maggioranza, con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta del 9 aprile 2019;

f) la legge regionale entra in vigore il 27 aprile 2019.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIORelazione di maggioranza (Consigliere De Paoli)Il disegno di legge sottoposto all’attenzione dell’Assemblea interviene sulla normativa in materia di

aree protette il cui sistema, disciplinato dalla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12, richiede un opportu-no percorso di revisione e aggiornamento.

Si è quindi è proceduto ad una ricognizione dello stesso al fine di coordinare l’articolato, non solo dal punto di vita normativo, ma anche fattuale, eliminando le discipline transitorie, i riferimenti e le classifica-zioni o denominazioni non più attuali, rivedendo le aree protette esistenti, anche istituite successivamente alla legge, e i confini dei parchi naturali, analogamente a quanto avvenuto mediante precedenti leggi regio-nali in linea con la normativa nazionale quadro.

Questa attività di revisione ha portato in particolare alla soppressione delle aree di interesse provincia-le di Savona, di fatto non operanti né finanziate, e comunque soggette alle tutele di cui ai Siti Natura 2000 affidati alla gestione della Amministrazione provinciale, e all’abrogazione della norma che prevedeva il parco del Finalese, mai istituito per carenza di risorse, ma il cui territorio di riferimento è comunque lar-gamente ricompreso nella Zona Speciale di Conservazione “Finalese-Capo Noli”: in conseguenza di tale scelta viene affidata in via definitiva alle rispettive amministrazioni comunali la gestione delle aree protette regionali ad esso collegate e vengono adeguatamente disciplinate le procedure di approvazione dei relativi piani, dando loro il valore di strumento di attuazione delle finalità istitutive.

Sono inoltre previste alle modifiche di dettaglio, tra le quali la migliore formulazione degli obiettivi del piano del parco, compresa l’integrazione di tutti gli aspetti legati al piano di gestione dei Siti Natura 2000,

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e una più precisa specificazione della procedura di approvazione anche alla luce dell’evoluzione della nor-mativa in materia di VAS e VIA, oltre alla revisione delle sanzioni amministrative.

Il disegno di legge prevede, infine, delle disposizioni sugli effetti di revisione dei confini da un lato per il caso di territori uscenti e ricadenti sotto la vigenza di strumenti urbanistici privi di disciplina per le aree incluse nel parco, e dall’altro articolando il meccanismo previsto per l’attribuzione della pertinente fascia di protezione e della relativa disciplina in caso di nuovi ingressi nell’area protetta.

Il disegno di legge interviene anche sulla legge regionale 10 luglio 2009 n. 28 in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità, oltre che aggiornandola alla luce delle competenze regionali in tema di rilascio della valutazione di incidenza e in tema di di VAS, approntando una più completa e precisa regola-mentazione dei piani di gestione dei Siti Natura 2000 in considerazione dell’evoluzione avvenuta in mate-ria: viene rivisto il procedimento di approvazione del piano di gestione e se ne prevede la valenza di misura di conservazione specifica del Sito, a condizione che sia previsto il parere consiliare e la trasmissione al Ministero nel procedimento di approvazione delle misure di conservazione, e fermo il rispetto della struttu-ra formale e della coerenza d’insieme del sistema.

Si è infine ritenuto opportuno prevedere specifiche disposizioni per il caso dei piani di gestione integrati in altri piani territoriali e viene resa definitiva l’individuazione degli enti gestori contenuta nell’allegato E della legge, a seguito della definizione delle procedure previste a livello comunitario e nazionale.

Ricordando l’importanza dell’intervento normativo in questione, che rappresenta un importante passo per la definizione organica del sistema delle aree protette quale strumento di tutela dell’ambiente e di ge-stione del territorio, si auspica che il disegno di legge, frutto di una approfondita e partecipata istruttoria da parte della IV Commissione consiliare, competente per l’esame di merito, possa ottenere il più ampio consenso dell’Assemblea.

Relazione di minoranza (Consigliere De Ferrari)Premessa Il ddl210 contiene, in parte, norme di mero aggiornamento normativo e riordino delle leggi

vigenti in materia di aree protette regionali e tutela della biodiversità. Su questa parte del ddl non abbiamo alcuna osservazione e/o contestazione da porre. Il ddl210, però, contiene anche norme che mirano chia-ramente a ridurre l’estensione della tutela naturalistica di aree di pregio. Per non parlare delle norme che prevedono una soppressione ex lege di aree tutelate e una disciplina non chiara sui poteri sostitutivi della Regione in materia.

In particolare sulla soppressione delle aree protette di interesse provinciale di cui all’articolo 4 della legge regionale 12/1995 rileva quanto affermato nella audizione in commissione consiliare competente da parte della associazione WWF.

Si vengono ora ad analizzare i singoli articoli del ddl mettendo a confronto il testo delle motivazioni della giunta regionale con la nostra analisi critica.

Questione “paesaggio protetto”In realtà non è stata riconosciuta la illegittimità in sé della categoria “paesaggio protetto”. La sen-

tenza della Corte Costituzionale afferma che “è necessario precisare che il Presidente del Consiglio non ha impugnato le disposizioni che si riferiscono l’istituzione del modello organizzativo territoriale definito «paesaggio protetto» (peraltro contenute in una precedente legge regionale) o che, comunque, attengono

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al suo funzionamento. Si è limitato a censurare specifiche disposizioni che, in un caso, attenuano il vincolo paesaggistico e, nell’altro, escludono, nell’ambito della zona protetta, limiti all’attività venatoria. In altri termini la Corte Costituzionale non ha contestato il termine paesaggio protetto, ma il tentativo della legge regionale di inserire una specifica nuova classificazione di area all’interno dei parchi regionali dove veni-vano meno il ruolo del nulla osta dell’ente parco e il divieto di caccia.

La definizione ex lege (con allegato A alla legge regionale ora riformata) dei confini dei parchi naturali regionali delle Alpi Liguri, dell’Antola, dell’Aveto e del Beigua, appare in contrasto con l’articolo 22 della legge quadro nazionale sulle aree protette che recita: “1. Costituiscono principi fondamentali per la disci-plina delle aree naturali protette regionali:

a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell’area protetta, fatta salva l’attribuzione delle funzioni amministrative

alle province, ai sensi del l’articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n.142. Tale partecipazione si realizza, tenuto conto dell’articolo 3 della stessa legge n. 142 del 1990, attraverso conferenze per la redazione di un documento di indi rizzo relativo all’analisi territoriale dell’area da destinare a protezione, alla perimetra-zione provvisoria, all’individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell’istitu-zione dell’area protetta sul territorio »

La soppressione ex lege delle aree protette di interesse provinciale savonesi appare fondata solo su motivi di risparmi di spesa che si pongono in contrasto sia con i principi di partecipazione al procedimento istitutivo delle aree protette di livello regionale (quindi anche locali) affermati dalla legge quadro naziona-le, sia con le finalità dello sviluppo sostenibile del territorio affermati dall’articolo 1 della legge quadro. In tal senso la soppressione andava motivata non solo per ragioni di risparmio di spesa o di mancata attuazio-ne concreta di tali aree protette di interesse provinciale, scelta politica e non certo dettata dalla mancanza di pregio naturalistico e ambientale di tali aree.

Nella relazione generale al ddl si legge: “Sempre per effetto della ricognizione del sistema, risultano inoltre soppresse le aree di interesse provinciale istituite con la deliberazione del Consiglio Provinciale di Savona 23.2.2003 n. 5 di approvazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale. A fronte del numero e delle cospicue dimensioni (28 aree, per una superficie complessiva di circa 21.000 ha) tali aree non hanno di fatto mai operato, essendo rimaste mere previsioni del Piano territoriale di coordinamento provinciale entro il quale sono inserite. Come tali non sono mai state oggetto dei contributi ordinari previsti nel bilancio regionale per le aree protette. Inoltre, in larga parte coincidono con Siti Natura 2000 affidati alla gestione della Amministrazione provinciale. Dalla loro soppressione non deriva quindi alcuna minore tutela, quanto piuttosto viene meno una qualificazione di cui godevano senza corrispondere a standard operativi adeguati.”

Secondo quanto affermato in audizione in commissione consiliare competente dal WWF, quanto sopra non risponde al vero “Le aree protette provinciali sono 42 e non 28 per una superficie complessiva supe-riore a 21.000 ettari.

Tali aree hanno goduto di diversi progetti con finanziamenti di natura europea per quanto riguarda la cartellonistica- sentieristica

Altra motivazione non veritiera è quella che in larga parte coincidono con Siti Natura 2000 affidati alla gestione della Amministrazione provinciale

Ma non è così: 17 di queste non coincidono proprio con le Zone speciali di conservazione. In queste aree abbiamo importanti zone di sosta e riproduzione di specie migratorie di interesse comunitario in aree focive urbane tra cui il Torrente Merula ad Andora , il torrente Sansobbia ad Albisola, il Fiume Letimbro a Savona, il Rio Solcasso a Quiliano, il passo di tutela faunistica di Giovo ligure e poi tante altre aree che con la loro soppressione sarebbero a rischio tutela.

Mentre un’altra decina di aree tutelate con la loro scomparsa rischiano di perdere centinaia di ettari tutelati perché non coincidono con la Zone speciali di conservazione (ex SIC), tra cui la Tenuta Quassolo a Carcare e Cosseria, il finalese, il monte Acuto, Monte Carmo, le Rocche bianche e tanti altri.

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Insomma una deregulation al negativo di soppressione di aree protette che insieme a quella del futuro Parco del finalese non ha precedenti nella storia della gestione dei parchi liguri.

Relativamente al piano delle riserve naturali e parco delle Cinque TerreIl nuovo articolo risulta non condivisibile nella parte il cui si prevede in deroga alla procedura ordi-

naria di approvazione del piano del parco, l’approvazione del piano della riserva naturale da parte della giunta regionale. La rigorosità della procedura di approvazione anche in termini di maggiore trasparenza del processo decisionale non può essere dettata dalle dimensioni dell’area protetta ma dalle peculiarità ambientali e naturalistiche da tutelare. In questo senso le peculiarità di una riserva naturale possono essere allo stesso livello di importanza di un Parco.

Il nuovo articolo 18-ter del ddl relativo alle modalità di adozione e approvazione del piano del parco nazionale delle Cinque Terre pur facendo riferimento all’articolo 12 della legge quadro nazionale non riprende il riferimento alle intese con l’Ente Parco e i Comuni per le diverse aree classificate secondo il comma 1 di detto articolo 12

Risulta non esplicitato cosa si intenda per “fascia limitrofa” se una delle aree in cui è ex lege classi-ficato il Parco o se si intende l’area contigua. Anche nella versione ulteriormente modificata della lettera a) comma 1 articolo 16 del ddl in oggetto non si comprende cosa si intenda per “fascia di protezione più vicina”.

Non si esplicita poi se l’esercizio del potere sostitutivo si riferisca solo alle aree del finalese o anche a futuri nuovi Parchi da istituire e i cui enti di gestione possono non rispettare i termini per adottare il piano del parco.

Considerazioni generali Ed ecco alcune nostre considerazioni generali alle quali si integrano alcuni significativi passaggi delle associazioni, comitati, comuni, … auditi in Commissione (spesso anche interve-nuti su altri provvedimenti aventi stesso tema, ma altre finalità come la pdl che prevede la soppressione del parco di Montemarcello Magra Vara o la cosiddetta “rigenerazione urbana”).

Con questo ddl210 la Giunta si è opposta perfino alla richiesta del Comune di Urbe deliberata il 12

aprile 2017 di aderire al Parco del Beigua di una parte del territorio comunale, dove le foreste di faggio alternate a radure sono la principale tipologia ambientale. L’approvazione di questa delibera accolta da un folto pubblico con un grande e prolungato applauso che ha sciolto un’attesa durata 17 anni; una scelta derivata quella del Comune di Urbe quindi derivata da un percorso totalmente partecipato e condiviso con la cittadinanza, che ha visto la raccolta di oltre 2000 firme in appoggio alla decisione del comune.

L’area in questione rappresenta alti livelli in valore naturalistico ed ecosistemico e rappresentano la connessione tra due settori di elevata importanza in termini di valore naturalistico individuati dal Piano integrato del parco: le aree aperte tra Bric Geremia e Bric del Dente e Passo del Faiallo e le praterie sul crinale principale della dorsale del Beigua.

Il territorio in questione rappresenta pertanto una porzione di assoluto valore sia dal punto di vista conservazionistico, sia dal punto di vista della fruizione, garantendo di fatto un incremento delle valenze e delle eccellenze del Parco.

Tale perimetrazione non comporta alcuna ulteriore misura vincolistica né per i proprietari di terreni e immobili, né per gli operatori del comparto forestale o per la raccolta funghi.

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L’ingresso del Comune di Urbe porterebbe anche alla successiva attivazione delle procedure per l’allar-gamento del territorio del Beigua Unesco Global Geopark, più volte richiesto dall’Unesco durante le visite condotte in occasione delle rivalidazioni ufficiali, anche ai fini di un completamento dello straordinario complesso territoriale che si sviluppa attorno al massiccio montuoso del Beigua.

La scelta di far entrare questa porzione di territorio nel parco del Beigua non può che passare dalla valorizzazione del patrimonio forestale che lo caratterizza. Puntare quindi sulla manutenzione e il miglio-ramento di tale patrimonio e in parallelo portare avanti le iniziative che possono richiamare sul territorio interessi turistici. L’importanza di aggiungere una porzione di territorio, dalla valenza naturalistica così significativa, al parco con le conseguenti attività di monitoraggio e ricerca per la conservazione e il man-tenimento del livello di biodiversità presente e delle caratteristiche del paesaggio.

Non esiste alcuna motivazione al rigetto della richiesta del Comune di Urbe, se non quella dichiarata in Commissione dalla Giunta di aver ascoltato alcune voci del territorio (senza mai specificare quali).

Per quanto riguarda il Parco del finalese. Non è vero che le associazioni ambientaliste si sono ricordate di questo parco soltanto ora che la Giunta ha intenzione di cancellarne le norme di attuazione. È sufficiente una rapida ricerca in rete per trovare vari richiami e insistenti richieste delle associazioni sull’istituzione del Parco del finalese, una su tutte nella lontana campagna elettorale 2010 quando si chiedeva a due can-didati di allora (Biasotti e Burlando) “Volete far si - convincendo anche alcuni vostri riottosi alleati - che nasca finalmente il Parco Naturale Regionale del Finalese?”. Quello che è vero è che non si trovano le risposte alla specifica domanda ... anche se purtroppo, dopo lunghi silenzi e senza che ci fosse alcun cenno di tutto questo nelle solite campagne elettorali 2015 tutte fatte di vuoti slogan abbaglianti e belle parole sempre dimenticate un secondo dopo la chiusura delle urne – le risposte sono arrivate, seppur in ritardo di quasi 9 anni, con i fatti di questa Giunta e in questo assurdo ddl210.

Tornando alle audizioni in Commissione abbiamo appreso anche che i comuni del finalese si sono dichiarati aperti alla possibilità di istituire il parco del finalese chiedendo garanzie legittime su una se-rie di peculiarità esclusive del proprio territorio che potrebbero essere maggiormente attenzionate: alta attenzione alla protezione del territorio collinare, manutenzione delle fasce e dei muretti a secco, supporto alle coltivazioni tipiche liguri, outdoor di qualità che potrebbe trovare una facile sinergia nel parco, ri-qualificazione del sistema dei sentieri e cave abbandonate da rivitalizzare, identificazione, salvaguardia e promozione mirata ad aree di interesse archeologico di importanza internazionale, valori che si sommano a quelli naturalistici e paesaggistici.

La grande biodiversità è unanimemente riconosciuta per il complesso delle varietà di habitat mediter-ranei (specie animali e vegetali rare o esclusive).

Nel testo pubblicato dalla Regione Liguria è scritto che il Finalese – Capo Noli meriterebbe il rango di parco nazionale e ci si rammarica del fatto che da oltre trent’anni si attenda l’istituzione formale.

Dalle audizioni è emerso anche che se il parco del finalese fosse stato realizzato in una data ragionevole (ipotizziamo 2008 / 2009) a questo punto tra risorse dirette regionali, FAS, POR, FESR (senza contare ulte-riori finanziamenti nazionali ed europei) sarebbero arrivati sul territorio del parco dai 2 ai 3 milioni di euro.

Con la sua definitiva soppressione perderemo quindi un treno formidabile di risorse e opportunità e non a caso numerosi comuni, per il solo parco del Beigua, chiedono di entrare a far parte di parchi esistenti e se anche ora le risorse a disposizione sono minori esse continuano a essere comunque molto interessanti in un periodo di così forte crisi.

Sulla cancellazione delle 42 aree e del parco del finalese quindi si è già detto molto, ma in Commis-sione è emerso anche che queste azioni sono fortemente riduttive dell’efficacia del sistema Natura 2000 e la riperimetrazione al ribasso dei parchi regionali rappresenta un passaggio grave non solo nel percorso

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partecipativo e di garanzia dei valori ambientali comuni, attraverso un’abolizione per legge dei concetti base di conservazione della natura e delle sue risorse che prevedono zonizzazioni e aree tampone definite e previste esplicitamente nella legge quadro delle aree protette e che comprendono le aree contigue.

Se non per aspetti di dettaglio, la definizione dei confini dei parchi è strettamente correlata alla pianifi-cazione territoriale e ai parchi è affidata come compito fondante della loro esistenza.

Approvando questo ddl210 si porrà in atto un’impostazione programmatoria di stampo verticistico con seri rischi di mancata rispondenza alle reali esigenze e dinamiche dei territori.

La crisi dei parchi in Liguria, che ha nel Parco di Montemarcello Magra Vara la sua manifestazione più eclatante con un progetto di legge che addirittura ne prevede la cancellazione è frutto di una precisa scelta politica: quella di delegittimare gli Enti parco nei confronti dei comuni e dei cittadini, operata tramite l’inter-vento diretto della Regione sulle materie, come il demanio fluviale che sarebbe più opportuno e ragionevole “consegnare” al Parco che dei demani deve tutelare l’integrità ambientale o privando i Parchi di risorse per la gestione del territorio di cui, senza un soldo, dovrebbero prendersi cura. È bene rammentare che i Parchi non sono enti di promozione turistica, ma dovrebbero essere messi nelle condizioni di poter svolgere le attività di valorizzazione dell’ambiente che sono prodromiche alla promozione turistica, senza le quali, in molti casi, i territori non non hanno nulla da “vendere” in un mercato globale molto competitivo e dovrebbero farlo con-certando con i Comuni qual aree possono essere valorizzate e come la valorizzazione di tali aree sia sinergica con l’insieme delle risorse naturalistiche e storiche già presenti all’interno del parco.

I parchi regionali in Liguria hanno sempre affermato la loro capacità di custodire la biodiversità e le eccellenze ambientali, loro missione istituzionale e sono sempre stati in prima linea per stimolare e gestire uno sviluppo programmato e sostenibile su aree estese tanto lungo la fascia costiera quanto nelle aree più disagiate dell’entroterra.

Hanno permesso di concretizzare innumerevoli progetti per la crescita sostenibile dell’economia locale con una efficace governance relativamente a Strategie Unesco, Progetto Aree Interne, Programma di Svi-luppo Rurale, Fondi Europei per lo Sviluppo Regionale, Fondi Europei per le Aree Sottoutilizzate, attua-zione della Strategia Europea e Nazionale per la biodiversità 2014 – 2020, progetti europei (Life, Interreg, Marittimo, …), certificazione ambientale, gestione uffici IAT, realizzazione della rete sentieristica ligure, gestione diretta delle foreste regionali.

Non sono mai mancate, a dimostrazione della capacità di ascolto dei territori dimostrata dai parchi, azioni “ascendenti” ossia partite dai territori stessi, che hanno permesso di operare a vantaggio delle po-polazioni residenti con risoluzione delle problematiche locali.

Tutti progetti basati sul mantenimento e sulla valorizzazione del capitale naturale e sociale dei territori in grado di attrarre (moltiplicandole virtuosamente, nonostante la continua riduzione dal 2009 dei trasferi-menti regionali) ingenti risorse comunitarie per la realizzazione di importanti iniziative di strategia locale, che altrimenti non sarebbero state investite sul territorio ligure.

I parchi possono rimanere ed essere ancora di più il principale crocevia di tutte le politiche regionali centrate sull’ambiente e sulla sostenibilità. Politiche che se sviluppate all’interno dei parchi come labora-tori di sperimentazione territoriale possono utilmente estendersi ad altre aree della Regione come modelli di sviluppo sostenibile veri e propri, in particolare per l’entroterra.

Chiudiamo con le parole scritte nella memoria del Wwf che, ricordiamo, ha lanciato una petizione, sostenuta anche da Enpa, che nel giro di poche settimane ha superato le 3’000 firme e sta continuando a raccogliere consensi e che noi come MoVimento 5 Stelle sentiamo di rilanciare ancora: il ddl210 in defini-tiva effettua un riordino (in senso peggiorativo) delle aree naturali protette esistenti.

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La disposizione di soppressione contrasta con il piano provinciale delle aree protette, quale integrale del piano Territoriale di Coordinamento (PTC) ai sensi e per effetto della LR 36/1997, con il processo par-tecipativo istitutivo di cui alla normativa vigente in materia di aree protette, nonché con la Legge 142 del 1990.

L’esclusione delle aree protette provinciali risulta inoltre in contrasto con i principi dettati dall’articolo 1 della legge 394/1991 articolo 1, comma 2, 3 e 4 nonché l’articolo 22 per cui le aree sono state individuate e costituite.

La soppressione delle aree protette provinciali savonesi comporterebbe l’esclusione del regime di tutela dettato dalle normative di carattere nazionale e comunitario riguardo i siti protetti non ricadenti nelle Zone Speciali di Conservazione e quindi in contrasto con la materia relativa alla conservazione e tutela della biodiversità, strettamente affine alla precedente, in quanto rientrante nella tutela dell’ambiente e dell’e-cosistema e in più riferita anche a precisi obblighi comunitari (Direttiva 92/43/CEE “Habitat”; direttiva 79/409/CEE “Uccelli”) e in palese violazione con il dpr 357/1997.

L’economia legata ai parchi e alle protette è in continua crescita anche in questo periodo di crisi eco-nomica e finanziaria.

Conclusioni Così, con questo ddl210 il centrodestra ligure riperimetrerà (al ribasso) i confini di quattro parchi regionali di assoluto pregio, perdendo di fatto circa 1000 ettari di protezione (per legge regionale scavalcando i piani dei parchi), spazzerà via definitivamente (chiamandolo “riordino”) i livelli di protezio-ne su 42 aree protette del Savonese (per un totale di 21 mila ettari!) facendole piombare in un limbo eterno e cancellerà definitivamente le norme sull’istituzione del Parco del finalese, il tutto attraverso un testo di legge che abbasserà in modo clamoroso il livello di tutela delle aree agricolo – forestali, presidio fonda-mentale contro il dissesto idrogeologico.

La petizione Wwf contro questo disegno di legge ha già superato la consistente quota di 3000 firme chiedendo un ripensamento a partire dalle ultime tappe in Commissione: https://www.change.org/p/al-con-siglio-regionale-della-regione-liguria-salviamo-le-aree-protette-liguri-e-le-norme-istitutive-del-par-co-del-finalese.

Le stesse associazioni ambientaliste come Wwf ed Enpa hanno più volte evidenziato che, mentre il governo del Cambiamento con il ministro dell’ambiente ha già istituito oltre 100 nuove zone a protezione speciale (ZPS), su indicazione dei presidenti di regione del centro sud Italia e resta in attesa di altre segna-lazioni, Regione Liguria procede in direzione diametralmente opposta, riducendo i livelli di protezione sul proprio territorio.

Come MoVimento 5 Stelle, con i nostri emendamenti, già respinti purtroppo in Commissione, ma che ripresenteremo ora in Consiglio abbiamo un’ottica completamente diversa del nostro territorio: vogliamo mantenere in vita la protezione sulle 42 aree savonesi, vogliamo istituire il Parco del Finalese, vogliamo accogliere positivamente la richiesta del comune di Urbe di aderire al parco del Beigua, come ha chiesto lo stesso Comune e come chiede la cittadinanza. Siamo dell’idea che il Parco non sia qualcosa che sovrasta e soffoca i territori e i comuni, ma sia una struttura che gli sta accanto e che accompagna verso il futuro, verso uno sviluppo socio economico e naturale sostenibile e senza pari. Ambiente e salute sono due aspetti inscindibili della stessa medaglia. La tutela del primo porterà immensi benefici e risparmi anche economici sulla seconda. È la Costituzione che ce lo chiede nei suoi principi fondamentali. Il tutto si traduce e si tra-sforma in tre semplici parole: qualità della vita.

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Relazione di minoranza (Consigliere Garibaldi)Il disegno di legge in esame viene illustrato dalla Giunta come un necessario aggiornamento normativo

alla disciplina regionale in materia di aree protette a oltre vent’anni dalla legge 12/1995, aggiungendo a ciò il fatto di affinare anche la modalità operative ed organizzative in materia di gestione della biodiversità.

Il contenuto del disegno di legge però non segue minimamente le intenzioni che ne sono state dichiarate alla base, rappresentando una occasione persa per una seria riflessione sulle aree protette e la loro valoriz-zazione, di cui ci sarebbe stato necessariamente bisogno.

Le proposte operative e di aggiornamento gestionale delle aree protette sono infatti minimali nell’arti-colato del disegno di legge in esame. Assumono invece rilevanza alcune modifiche sostanziale nell’imposta-zione dei parchi in Liguria, nelle modalità di gestione dei confini delle aree protette, nonché delle previsioni di crescita dei parchi in Liguria.

L’impostazione politica alla base della legge sembra quella di leggere i parchi come un “vincolo”, e di conseguenza ogni tipo di azione è tesa a “vincolare” i parchi, contenerli all’interno di confini certi e non modificabili, mortificando le capacità progettuali e di tutela attiva che invece sarebbero necessarie.

Ciò si rileva sia nel metodo che nel merito del percorso che ha portato alla discussione in Consiglio Regionale.

Dal punto di vista del metodo, la scelta della Giunta Regionale, fortemente contestata dal nostro gruppo consiliare e non solo, è stata quella di bloccare l’approvazione dei Piani dei Parchi, o dei loro aggiorna-menti, tenendoli fermi per più di due anni, per poi superarne le previsioni con una modifica della legge re-gionale che ne definisce compiti e confini. Proprio per quanto riguarda il tema dei confini, tale impostazione ha assunto uno dei caratteri di maggiore debolezza del disegno di legge.

Dal punto di vista del merito, infatti, la scelta della Giunta Regionale è stata quella di sabotare sciente-mente il percorso partecipativo e regolamentare in materia di confini e strumenti di tutela attiva previsti dai piani dei Parchi, definendo d’imperio i confini dei parchi per legge. E modificandoli in riduzione. Mentre i Piani dei Parchi avevano definito ipotesi di confine con il territorio, con i portatori di interesse delle singole realtà delle aree protette, le proposte di confini definite dal DDL 210 sono in riduzione di oltre 1000 ettari, con una contrazione poco comprensibile se non per ragioni di carattere ideologico di avversione al sistema delle aree protette e alla partecipazione attiva dei cittadini ai processi decisionali.

La scelta di definire con legge i confini per alcuni parchi regionali oltre che sbagliata politicamente, perché svilisce il ruolo della partecipazione e delle decisioni assunte dal territorio, rischia anche di aprire profili di illegittimità nella normativa prevista, considerato che si interviene a fissare con provvedimento legislativo un percorso che tipicamente è assunto come provvedimento di natura amministrativa, spesso operando all’interno di un iter già prossimo alla conclusione.

La prima scelta della Giunta Regionale è quindi quella di ingessare i confini dei parchi regionali, ren-dendone più complessa la modifica e svuotando, anche nel futuro le possibilità che integrazioni, potenziali allargamenti, anche se condivisi e promossi dalla popolazione locale, possano diventare efficaci, visto che non si prevede un percorso “dal basso” nella modifiche ai confini per gli enti parco che hanno subito que-sta impostazione. La scelta sugli enti parco è quindi demandata alle mutevoli maggioranze del Consiglio Regionale, non più al territorio. Una “politicizzazione” dei confini di cui non si capisce né la natura, nè

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Anno 50 - N. 5 Parte I 26.04.2019 pag. 54BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

l’utilità. La vicenda dell’opposizione all’ingresso di una porzione del Comune di Urbe, nonostante il soste-gno pressoché univoco del territorio e la correttezza di procedure formali, costituisce un caso eclatante di “veto politico” alle scelte del territorio, che non potrà far altro che ripetersi, nel momento in cui i confini verranno definiti per legge.

Alla scelta di ridurre le aree protette, stringendo per legge i confini, si aggiunge anche una previsione ulteriore di contrasto alle aree protette. La legge regionale 12/1995, nella sua originaria impostazione, de-finiva la possibilità di istituire il Parco Regionale del Finalese, di modo da dare organicità e maggiore forza alle riserve naturali regionali della zona. Questa previsione non è ancora stata definita, ma la scelta della Giunta Regionale non è stata quella di mantenere la possibilità di far nascere quest’area protetta, ma di cancellarne la previsione. Una scelta che si scontra con il processo di maturazione e di attesa del territorio, che, dopo anni di discussione, registra segnali positivi e di attenzione verso la nascita di un nuovo parco Regionale. La miopia di tale scelta è anche legata al fatto che, qualora andasse a buon fine il percorso istitutivo verso il nuovo parco nazionale di Portofino, Regione Liguria disporrebbe di risorse economiche maggiori da investire sul sistema dei parchi regionali e, se volesse, potrebbe sostenere in maniera positiva la nascita del nuovo parco del Finalese. Ma l’impostazione della Giunta va invece nella direzione contraria.

Il resto dell’articolato comporta modifiche minori, senza un vero ridisegno della disciplina delle aree protette. Scarsa ambizione progettuale e molto opportunismo politico di breve respiro muovono questa im-postazione da parte della giunta.

Occorre sottolineare come la Giunta Regionale, ed in particolare l’Assessore competente, con il Di-segno di legge in oggetto ottengano, consapevolmente o no, un risultato che è esattamente quello che im-putano come la principale mancanza delle aree protette: la vulgata con cui si contestano le aree protette è che rappresentino un modello di “conservazione” e di blocco delle attività di promozione del territorio, che invece sarebbero più libere senza i “vincoli” delle aree protette. Le scelte della Giunta Regionale sono quelle di mettere ulteriori vincoli alle aree protette, costruire separazione tra l’Ente parco e il territorio, cancellando nei fatti la strutturazione partecipata dei confini dal basso, e infine non dando alle aree protette gli strumenti necessari per quella che ormai è noto a tutti, meno che alla Giunta Regionale pare, sia la loro funzione, cioè la tutela attiva del territorio.

In questo disegno di legge manca completamente la visione delle aree protette come strumenti di coo-perazione e condivisione della tutela attiva del territorio. Non c’è alcun strumento di promozione attiva, nessun coordinamento regionale delle aree protette, nessuna politica attiva per i parchi, neppure dal punto di vista della promozione turistica e dell’indotto che potrebbe generare.

Le aree protette della nostra Regione costituiscono un elemento di crescita e di attrazione dei nostri territori, in particolare nelle cd. aree interne, che sono quelle con minori servizi e a domanda più debole. E’ singolare che non vi siano politiche attive per collegare le potenzialità delle aree interne con quelle delle aree protette, soprattutto ove coincidano: un segno di mancanza di progettualità e di visione politica orientata al futuro.

Per queste ragioni, il nostro giudizio sul disegno di legge è negativo: vincola i parchi, limita la parteci-pazione e la crescita dei processi dal basso, ne limita le potenzialità di sviluppo e riduce le tutele ambientali integrate del nostro territorio.

3. STRUTTURA DI RIFERIMENTODipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro – Settore Parchi e biodiversità.

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LEGGE REGIONALE 19 APRILE 2019 N. 4

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2019) e altre disposizioni di adeguamento.

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTApromulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1(Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità

per l’anno 2019))1. Il comma 1 dell’articolo 30 della l.r. 29/2018, è abrogato.2. Il comma 2 dell’articolo 38 della l.r. 29/2018, è sostituito dal seguente: “2. Possonobeneficiaredelleassegnazionidialloggiglistudentiprovenientidafuoriregione,iscrit-

ti ai corsi attivati aGenova dall’Università degli Studi diGenova, alle Istituzioni per l’AltaFormazioneArtistica,MusicaleeCoreutica(AFAM)eagliIstitutiTecniciSuperioriconsedeinLiguriaeinregolaconilcorsodistudifrequentato,cosìcomedefinitodagliavvisiannualidicuial comma 4.”.

3. L’articolo 39 della l.r. 29/2018, è abrogato.4. Al comma 2 dell’articolo 42 della l.r. 29/2018, le parole: “e la Regione succede nei rapporti di lavoro

atempodeterminatodelpersonaleinserviziopressoiCentriperl’impiegoalladatadientratainvigore della presente legge” sono soppresse.

5. Dopo il comma 2 dell’articolo 42 della l.r. 29/2018, è inserito il seguente: “2 bis. Dalla data del 1° maggio 2019 la Regione succede nei rapporti di lavoro a tempo determi-

natodelpersonaleinserviziopressoiCentriperl’impiegoalladatadel30aprile2019.”.6. Dopo il comma 6 dell’articolo 42 della l.r. 29/2018, sono inseriti i seguenti: “6bis. LadotazioneorganicadellaRegioneLiguriaèrideterminatatenendocontodellaconsisten-

zanumerica edell’inquadramentogiuridicodelpersonale in serviziopresso iCentriperl’impiegotrasferitodaALFAaisensideicommi2e2bis.

6ter. AlpersonaleconrapportodilavorosubordinatoinserviziopressoiCentriperl’impiegotrasferitodaALFAsiapplica,aisensidell’articolo1,comma799,dellalegge27dicembre2017,n.205(BilanciodiprevisionedelloStatoperl’annofinanziario2018ebilancioplu-riennaleperiltriennio2018-2020),iltrattamentogiuridicoedeconomico,compresoquelloaccessorio, previsto per il personale della Regione Liguria.

6quater. Ifondiperlacontrattazioneintegrativadestinatialtrattamentoeconomicoaccessoriodelpersonale inservizio inRegioneLiguriasono incrementatisullabasedellaconsistenzanumericadelpersonaletrasferitodaALFAperilvaloremediopro-capitedeimedesimifondicostituitiperilpersonaleregionaleinservizionell’anno2018.

6quinquies. Laquotaaggiuntivadispesadipersonale,dicuialcomma2bis,nonrilevaaifinidel-

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Anno 50 - N. 5 Parte I 26.04.2019 pag. 56BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) e successive modificazioni e integrazioni.”.

7. Al comma 7 dell’articolo 42 della l.r. 29/2018, le parole: “del presente articolo” sono sostituite dalle seguenti: “dei commi 1 e 2”.

8. Dopo il comma 7 dell’articolo 42 della l.r. 29/2018, è aggiunto il seguente: “7 bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2 bis, quantificati in euro 1.684.355,00

(unmilioneseicentoottantaquattromilatrecentocinquantacinque/00) per l’esercizio 2019 e in euro 187.155,00 (centottantasettemilacentocinquantacinque/00) per l’esercizio 2020, si provvede come segue:

Anno 2019- con le variazioni negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio di previsione

2019-2021 di seguito dettagliate:Stato di previsione dell’entrata:■ aumento in termini di competenza e cassa di euro 754.917,50 (settecentocinquantaquattro-

milanovecentodiciassette/50) del Titolo 2 “Trasferimenti correnti”, Tipologia 101 “Trasferi-menti correnti da Amministrazioni pubbliche”;

■ aumento in termini di competenza e cassa di euro 229.917,50 (duecentoventinovemilano-vecentodiciassette/50) del Titolo 2 “Trasferimenti correnti”, Tipologia 105 “Trasferimenti correnti dall’Unione Europea e dal Resto del Mondo”;

stato di previsione della spesa:■ aumento in termini di competenza e cassa di euro 984.835,00 (novecentoottantaquattromi-

laottocentotrentacinque/00) della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione pro-fessionale”, Programma 1 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti”;

- con le risorse allocate nel bilancio di previsione 2019-2021 della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 1 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 99.445,00 (novantanovemilaquattrocentoqua-rantacinque/00);

- con le risorse allocate nel bilancio di previsione 2019-2021 alla Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 4 “Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 600.075,00 (seicentomila-settantacinque/00);

Anno 2020- con le variazioni negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio di previsione

2019-2021 di seguito dettagliate:stato di previsione dell’entrata: ■ aumento in termini di competenza di euro 83.883,00 (ottantatremilaottocentoottanta-

tre/00) del Titolo 2 “Trasferimenti correnti”, Tipologia 101 “Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche”;

■ aumento in termini di competenza di euro 25.547,00 (venticinquemilacinquecentoqua-rantasette/00) del Titolo 2 “Trasferimenti correnti”, Tipologia 105 “Trasferimenti cor-renti dall’Unione Europea e dal Resto del Mondo”;

stato di previsione della spesa ■ aumento in termini di competenza di euro 109.430,00 (centonovemilaquattrocentotren-

ta/00) della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Pro-

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Anno 50 - N. 5 Parte I 26.04.2019 pag. 57BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

gramma1“Serviziperlosviluppodelmercatodellavoro”,Titolo1“Spesecorrenti”;- con le risorse allocate nel bilancio di previsione 2019-2021 alla Missione 15 “Politiche per il

lavoroelaformazioneprofessionale”,Programma4“Politicaregionaleunitariaperillavoroelaformazioneprofessionale”,Titolo1“Spesecorrenti”pereuro66.675,00(sessantaseimilasei-centosettantacinque/00);

- con le risorse allocate nel bilancio di previsione 2019-2021 alla Missione 15 “Politiche per il lavoroe laformazioneprofessionale”,Programma1“Serviziper losviluppodelmercatodellavoro”,Titolo1“Spesecorrenti”pereuro11.050,00(undicimilacinquanta/00).”.

Articolo 2(Modifica alla legge regionale 20 novembre 1979, n. 41 (Norme provvisorie per l’elezione degli organi e

per il controllo dei consorzi di bonifica integrale))

1. Alcomma5dell’articolo6dellal.r.41/1979esuccessivemodificazionieintegrazioni,laparola:“legali”èsoppressa.

Articolo 3(Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1996, n. 15 (Norme sull’assunzione agli impieghi regionali))

1. Icommi10e11dell’articolo16dellal.r.15/1996esuccessivemodificazionieintegrazioni,sonoabrogati.

Articolo 4(Modifica alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazio-ne, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale))

1. Dopoilcomma4dell’articolo4dellal.r.20/2006esuccessivemodificazionieintegrazioni,sonoinseriti i seguenti:“4bis. L’ARPAL,alfinedisvolgerelefunzioni,leattivitàeicompitiistituzionalidicuiallapre-

sentelegge,previoassensodellaGiuntaregionale,puòpartecipareallaFondazioneCentroInternazionale inMonitoraggioAmbientale (CIMA) inquanto soggettoavente, fra le al-tre,finalitàdimonitoraggio,ricerca,sviluppoeformazionenell’ambitodellasalvaguardiadell’ambiente,dellatuteladellasalutepubblicaedellaprotezionecivile.

4ter. GlioneriderivantidallapartecipazionediARPALallaFondazionedicuialcomma4bissonoacaricodelbilanciodell’Agenzia.”.

Articolo 5(Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistiche ricettive e norme in materia di imprese turistiche))

1. Dopo la letterac ter)delcomma2dell’articolo2della l.r.32/2014esuccessivemodificazionieintegrazioni,èaggiuntalaseguente:“cquater)lemodalitàdicostituzioneedifunzionamentodeicomitatitecnicidicuiall’articolo52

bis.”.

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Anno 50 - N. 5 Parte I 26.04.2019 pag. 58BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

2. Alcomma2dell’articolo4bisdellal.r.32/2014esuccessivemodificazionieintegrazioni,laparola:“indicato”èsostituitadallaseguente:“pubblicato”,leparole:“deltitolaredellastrutturaricettiva”sonosostituitedalleseguenti:“deititolaridellestrutturericettive”elaparola:“realizzate”èsostitu-ita dalle seguenti: “effettuate direttamente o indirettamente attraverso qualsiasi forma di intermedia-zione”.

3. Ilcomma3dell’articolo4bisdellal.r.32/2014esuccessivemodificazionieintegrazioni,èabrogato.4. Dopolaletterad)delcomma2dell’articolo5dellal.r.32/2014esuccessivemodificazionieintegra-

zioni,èaggiuntalaseguente:“dbis)icondhotel.”.

5. Dopol’articolo9dellal.r.32/2014esuccessivemodificazionieintegrazioni,èinseritoilseguente:

“Articolo 9 bis(Condhotel)

1. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misureurgentiperl’aperturadeicantieri,larealizzazionedelleoperepubbliche,ladigitalizza-zionedelPaese,lasemplificazioneburocratica,l’emergenzadeldissestoidrogeologicoeperlaripresadelleattivitàproduttive)convertito,conmodificazioni,dallalegge11novembre2014,n.164 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2018, n. 13 (Regolamento recanteladefinizionedellecondizionidieserciziodeicondhotel,nonchédeicriteriedellemo-dalitàperlarimozionedelvincolodidestinazionealberghieraincasodiinterventiedilizisugliesercizialberghieriesistentielimitatamenteallarealizzazionedellaquotadelleunitàabitativeadestinazioneresidenziale,aisensidell’articolo31deldecreto-legge12settembre2014,n.133,convertito,conmodificazioni,dallalegge11novembre2014,n.164)sonocondhotelglieser-cizialberghieriapertialpubblico,agestioneunitaria,compostidaunaopiùunitàimmobiliariubicate nello stesso Comune o da parti di esse, che forniscono alloggio ed eventualmente vitto, incameredestinateallaricettivitàe,informaintegrataecomplementare,inunitàabitativaade-stinazioneresidenziale,dotatediservizioautonomodicucina,lacuisuperficiecomplessivanonpuòsuperareil40percentodeltotaledellasuperficienettadestinataallecamere.”.

6. Ilcomma1dell’articolo27dellal.r.32/2014esuccessivemodificazionieintegrazioni,èsostituitodai seguenti:“1.Sonoappartamentiammobiliatiadusoturisticoleunitàimmobiliaridicivileabitazione,innu-

merononsuperioreatrenell’ambitodellostessoterritoriocomunale,dateinlocazioneaturisti:a) dai proprietari;b) daisoggettichenehannoladisponibilitàinforzadiundirittorealedigodimento;c) daisoggettichenehannoladisponibilitàinforzadiuncontrattodilocazioneodicomodato.

1bis. Gliappartamentiadusoturisticosonoparificatiallestrutturericettiveesclusivamenteaifinidell’applicazionedelledisposizioniinmateriadiimpostadisoggiorno,nonchéperl’assolvimen-todell’obbligostatistico.”.

7. Dopol’articolo52dellal.r.32/2014esuccessivemodificazionieintegrazioni,èinseritoilseguente:

“Articolo 52 bis(Comitati tecnici)

1. Alfinedipervenireallaverificadellaqualitàdell’offertadellestrutturericettive,nonchéavviaredeipercorsidiriqualificazionedellestesse,laRegionepuòcostituireicomitatitecniciprovin-cialiconfunzionidiconsulenzaallaRegione.”.

8. Alcomma2dell’articolo53bisdellal.r.32/2014esuccessivemodificazionieintegrazioni,laparo-la:“indicato”èsostituitadallaseguente:“pubblicato”edopolaparola“effettuate”sonoinseriteleseguenti:“direttamenteoindirettamenteattraversoqualsiasiformadiintermediazione”.

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Anno 50 - N. 5 Parte I 26.04.2019 pag. 59BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

9. Ilcomma3dell’articolo53bisdellal.r.32/2014esuccessivemodificazionieintegrazioni,èabro-gato.

10.L’articolo66terdellal.r.32/2014esuccessivemodificazionieintegrazioni,èsostituitodalseguen-te:

“Articolo 66 ter(Sanzioni relative al codice identificativo turistico regionale)

1. E’soggettoall’applicazionediunasanzioneamministrativapecuniariadaeuro500,00aeuro3.000,00iltitolarediunastrutturaricettivadicuiaiTitoliIII,IVeV,nonchéillocatorediap-partamenti ammobiliati ad uso turistico di cui all’articolo 27 che non pubblica rispettivamente il CITR di cui all’articolo 4 bis e il CITRA di cui all’articolo 53 bis ovvero pubblica un codi-ce identificativo inesistente nelle iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazionedell’offertaeffettuatadirettamenteoindirettamenteattraversoqualsiasiformadiintermediazio-neconscritti,stampati,supportidigitalioconqualsiasialtromezzoall’uopoutilizzato.”.

11.Dopoilcomma4dell’articolo69dellal.r.32/2014esuccessivemodificazionieintegrazioni,èag-giunto il seguente:“4bis. LadisciplinainmateriadirilascioeutilizzodelCITRedelCITRA,dicuiagliarticoli2,

comma2,letteracter),4bis,53bise66ter,rimaneinvigorefinoall’introduzionedellanorma-tivanazionaledisettoreinmateria.”.

Articolo 6(Abrogazione dell’articolo 27 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29 (Disposizioni collegate alla

legge di stabilità 2018))

1. L’articolo27dellal.r.29/2017esuccessivamodificazionieintegrazioni,èabrogato.

Articolo 7(Dichiarazione d’urgenza)

1. LapresenteleggeregionaleèdichiarataurgenteedentrainvigoreilgiornosuccessivoaquellodellasuapubblicazionenelBollettinoUfficialedellaRegione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

DataaGenovaaddì19aprile2019

IL PRESIDENTEGiovanni Toti

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Anno 50 - N. 5 Parte I 26.04.2019 pag. 60BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 19 APRILE 2019, N. 4

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell’Area del Processo Normativo – Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizio-ni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL’ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGEa) la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore Viale, ha adottato il disegno di legge con delibera-

zione n. 93 n data 8 marzo 2019;b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 13 marzo 2019 ove ha acquisito

il numero d’ordine 238;c) è stato assegnato alla I Commissione consiliare, ai sensi dell’articolo 83, comma 1, del Regolamen-

to interno del Consiglio in data 14 marzo 2019;d) la I Commissione si è espressa favorevolmente all’unanimità, con emendamenti, in data 25 marzo

2019;e) è stato esaminato e approvato, all’unanimità, con emendamenti, dal Consiglio regionale nella sedu-

ta del 9 aprile 2019;f) la legge regionale entra in vigore il 27 aprile 2019.

2. STRUTTURA DI RIFERIMENTODirezione centrale affari legislativi e legali – Settore Affari Legislativi

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Anno 50 - N. 5 Parte I 26.04.2019 pag. 61BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 19 APRILE 2019 N. 5

Norma di interpretazione autentica

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTApromulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1(Interpretazione autentica)

1. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 29 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria) e successive modifica-zioni e integrazioni, le parole: “sino alla data di entrata in vigore dell’apposito accordo collettivo nazionale quadro relativo alla costituzione del profilo professionale del personale addetto alle attivi-tà di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni” si interpretano nel senso che l’accordo collettivo nazionale quadro è quello definito a seguito dell’apposita sequenza contrattuale di cui alla dichiarazione congiunta n. 8 al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) funzioni locali del 21 maggio 2018.

Articolo 2(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 19 aprile 2019

IL PRESIDENTEGiovanni Toti

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Anno 50 - N. 5 Parte I 26.04.2019 pag. 62BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 19 APRILE 2019, N. 5

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell’Area del Processo Normativo – Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizio-ni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL’ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGEa) la proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale, su iniziativa dei Consiglieri Piana, De

Vincenzi e Muzio, in data 14 marzo 2019, dove ha acquisito il numero d’ordine 239;c) è stata assegnata alla I Commissione consiliare, ai sensi dell’articolo 83, comma 1, del Regolamen-

to interno del Consiglio in data 14 marzo 2019;d) la I Commissione si è espressa favorevolmente all’unanimità in data 25 marzo 2019;e) è stato esaminato e approvato, all’unanimità, con emendamento, dal Consiglio regionale nella se-

duta del 9 aprile 2019;f) la legge regionale entra in vigore il 27 aprile 2019.

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CORTE COSTITUZIONALESentenza 6 febbraio 2019, n. 44

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALEcomposta dai signori:- Giorgio LATTANZI Presidente- Aldo CAROSI Giudice- Marta CARTABIA “- Mario Rosario MORELLI “- Giancarlo CORAGGIO “- Giuliano AMATO “- Silvana SCIARRA “- Daria de PRETIS “- Nicolò ZANON “- Franco MODUGNO “- Augusto Antonio BARBERA “- Giulio PROSPERETTI “- Giovanni AMOROSO “- Francesco VIGANO’ “- Luca ANTONINI “

ha pronunciato la seguenteSENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 15, commi 1, 2, 3, 24, comma 2, e 35, comma 3, della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2017, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2018), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 26 febbraio - 2 marzo 2018, depositato in cancelleria il 2 marzo 2018, iscritto al n. 17 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di costituzione della Regione Liguria; udito nella udienza pubblica del 5 febbraio 2019 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera; uditi l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato

Gabriele Pafundi per la Regione Liguria.

RITENUTO IN FATTO1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,

con ricorso notificato il 26 febbraio - 2 marzo 2018, depositato in quest’ultima data (reg. ric. n. 17 del 2018), ha impugnato l’art. 15 (recte: 15, commi 1, 2 e 3), l’art. 24 (recte: 24, comma 2) e l’art. 35, comma 3, della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2017, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2018), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Ad avviso del ricorrente, la Regione Liguria, tramite le disposizioni impugnate, avrebbe invaso la sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela ambientale.

2.– Il ricorrente evidenzia in primo luogo che l’art. 15 della legge reg. Liguria n. 29 del 2017 prevede:

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Anno 50 - N. 5 Parte I 26.04.2019 pag. 64BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

a)alcomma1,che«[s]onosoggettiacomunicazioneallaRegione,entrotrentagiorniprimadelladatadiinizioattività,gliinterventidipuliziadell’alveoedellespondeeseguitiamanooconmezzimeccanicidaiproprietarifrontistioaventititolo,gliinterventidimanutenzioneordinariadimanu-fattiinconcessione,gliinterventidimanutenzioneordinariadeglialveiedellespondeeseguitidaglientipubbliciivicompresalamovimentazionedimaterialelitoideneicasidiripristinodellasezionedi deflussodell’alveo, lo svuotamentodi vaschedi sedimentazione, vasche antincendio e briglieditrattenutapurchénoncomportinoasportazionedellostesso»;b)alcomma2,che«[l]aRegione,entroilterminedeitrentagiornidicuialcomma1,puòdisporreildiniegodell’intervento»;c)alcomma3,che«[n]onsonosoggettianullaostaidraulicoeacomunicazionediinizioattivitàgliin-terventiinsommaurgenzaeseguitiincasodieventicalamitosiperiqualisiadichiaratolostatodiemergenza,dieventipotenzialmenteingradodicontaminareunsitodicuiall’articolo242deld.lgs.n.152/2006esuccessivemodificazionieintegrazioni,einterventiimprevistienonprogrammatisuutenzediinteressepubblicooggettodiconcessione».2.1.–Agiudiziodelricorrente,taliprevisioniviolanol’art.117,secondocomma,letteras),Cost.

perchéentranoinconflittoconlanormativa,dicompetenzaesclusivadelloStato,dettataatute-ladell’assettoidrogeologicodalCapoVII(Poliziadelleacquepubbliche)delregiodecreto25luglio1904,n.523(Testounicodelledisposizionidileggeintornoalleopereidraulichedellediverse categorie).

Inparticolare,ledisposizionicensurateentrerebberoinconflittosiaconl’art.93,primocomma,ditaledecreto,inforzadelquale«[n]essunopuòfareoperenell’alveodeifiumi,torrenti,rivi,scolatoipubbliciecanalidiproprietàdemaniale,cioènellospaziocompresofralespondefissedeimedesimi,senzailpermessodell’autoritàamministrativa»;siaconl’art.94dellostessode-creto, il quale dispone che « [n]el caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea, o le linee, fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione di che nell’articolo precedente, sarannodeterminateancheincasodicontestazionedalprefetto,sentitigliinteressati».

2.2.–Larichiamatanormativainterpostafissa,adavvisodelricorrente,unaregoladitutelaambien-tale contraddetta dalla disciplina regionale censurata.

Diquilaviolazioneaddotta,considerandocheledisposizionilegislativestatalidettateinma-teriaambientale,inerendoauninteressepubblicodivalorecostituzionaleprimarioeassoluto,fungono da limite trasversale alle discipline introdotte dalle Regioni nelle materie di loro, anche residuale,competenza,salvocheledisposizioniregionalisianoingradodigarantirelivelliditutelapiùelevatirispettoaquelliprevistidallanormativanazionale.

3.–Secondoilricorrente,ilmedesimoparametrocostituzionaleèviolatoanchedagliartt.24e35dellalegge reg. Liguria n. 29 del 2017.

Segnatamente,ledisposizionicontenutenelcomma2dell’art.24enelcomma3dell’art.35dellaleggeregionalesarebberorispettivamenteinconflittoconl’art.19,comma2,econl’art.21dellalegge11feb-braio1992,n.157(Normeperlaprotezionedellafaunaselvaticaomeotermaeperilprelievovenatorio).

3.1.–Ilricorrenteevidenziachel’art.24,comma2,dellaleggeregionaleimpugnatamodifical’art.2dellaleggedellaRegioneLiguria11marzo2014,n.4(Normeperilrilanciodell’agricolturaedellaselvicoltura,perlasalvaguardiadelterritorioruraleedistituzionedellabancaregionaledellaterra),aggiungendoadessoilcomma3-bis,inforzadelqualelaRegione,perl’attivitàdicontrollofaunistico,puòavvalersi,«oltrechédeisoggettiindividuatiall’articolo36,comma2,letterab)della leggeregionale1° luglio1994,n.29(Normeregionaliper laprotezionedellafaunaomeotermaeperilprelievovenatorio)esuccessivemodificazionieintegrazioni,anchedelconcorsodicoadiutoriappositamenteformati,incoerenzaconicriteridicuiall’articolo22,comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazionieintegrazioni».3.1.1.–Adavvisodelricorrente,ladisposizioneregionaleimpugnataconsentecheilcontrollo

faunisticovengaesercitatoconmodalitàetramitepersonaledifferentidaquelliprevistidalla

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Anno 50 - N. 5 Parte I 26.04.2019 pag. 65BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

norma statale di riferimento, nel caso individuata nell’art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992.

Taleultimadisposizione impone, infatti, che i pianidi abbattimentoautorizzatidalleRe-gioni, finalizzati al controllo delle specie di fauna selvatica, debbano essere «[...] attuatidalleguardievenatoriedipendentidalleamministrazioniprovinciali»,lequaliultime«[…]potrannoaltresìavvalersideiproprietarioconduttorideifondisuiqualisiattuanoipianimedesimi,purchémunitidilicenzaperl’eserciziovenatorio,nonchédelleguardieforestaliedelleguardiecomunalimunitedilicenzaperl’eserciziovenatorio».

3.1.2.–Sempreadavvisodelricorrente,laleggen.157del1992fissaleregoleminimecomuniinmateriadipreservazionedellafaunae,dunque,dituteladell’ambienteedell’ecosistema;lanormativaregionalecheentrainconflittoconlerelativeprevisioniinvaderebbe,diconse-guenza,lasferadicompetenzalegislativaesclusivadelloStato.

Inparticolare,comeconfermatodallagiurisprudenzacostituzionalesultema,l’elencodetta-todallanormastatale«interposta»intemadiindividuazionedeisoggettiabilitatialcontrollofaunistico deve ritenersi tassativo; le Regioni, dunque, non possono integrarne il contenuto senzaridurreillivellominimoeuniformedituteladettatadalladisciplinanazionale.

Diquilaviolazioneaddottadalricorrente,giacchéladisposizioneregionaleimpugnataperunversomodificailcontenutoprecettivodell’art.19,comma2,dellaleggen.157del1992,abilitandoall’attuazionedeipianidiabbattimentoanchecoadiutoriappositamenteformati,nonconsideratidallanormastatale;peraltroversoassegnaall’amministrazioneregionale,enonaquellaprovinciale,laresponsabilitàperl’attuazionedelcontrollofaunistico.

3.2.– Il ricorrente censura anche l’art. 35, comma 3, della legge reg. Liguria n. 29 del 2017, con il qualeèstatomodificatol’art.47dellaleggereg.Ligurian.29del1994,aggiungendoadessoilcomma7-ter,inforzadelqualeèvietatoilcommerciodi«faunaselvaticamorta,fattaeccezioneperquellaprovenientedaallevamentiodaabbattimentivenatoriodicontrolloautorizzatinelrispettodellemodalitàprevistedallanormativasanitariavigente,persagreemanifestazioniacaratteregastronomico».

Laprevisioneimpugnatasarebbeinconflittoconl’art.21dellaleggen.157del1992,ilquale,secondoquantoprospettatoinricorso,impone«ildivietodieserciziovenatoriodellafaunasel-vaticainquestione»,cosìdadefinire«unostandarddituteladellafaunaselvatica»nonderoga-bile dalle Regioni.

Di qui l’addotto contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. 4.–LaRegioneLiguriasiècostituitaingiudizioconattodepositatoil6aprile2018,concludendoper

lareiezionedelricorso.4.1.–Quantoallaimpugnazionedell’art.15dellaleggereg.Ligurian.29del2017,laresistenteha

evidenziatochelacompetenzainerenteallagestionedeldemanioidricoèstatatrasferitadalloStatoalleRegioniedallaRegioneLiguriaalleProvince,precisando,altresì,chetralecompe-tenzeascrittealleProvincerientraanchequellarelativaall’autorizzazioneidraulicaprevistadalr.d. n. 523 del 1904.

Ancora, la difesa della Regione ha rimarcato che, in questa cornice di riferimento, le Province avrebberosviluppatounaprassiamministrativainforzadellaqualeogniinterventodestinatoinqualchemodoad«avereachefareconl’alveodelcorsod’acqua»dovevaritenersisottoposto,senzadistinzionedisorta,al«regimeautorizzatorioidraulico».

Ciòpremesso,laresistentehasottolineatochelanormacensurata,finalizzataadunasemplifica-zionedellarelativaattivitàamministrativa,riguardainterventiche,perlemodalitàesecutiveoperglieffettisulregimedelcorsod’acqua,sarebberoprividirilievosignificativo,perchéaventiun mero carattere manutentivo, lasciando inalterate le caratteristiche dei corsi d’acqua. Gli in-terventicorrelatiadeventicalamitosi,inoltre,sarebberogiustificatidallanecessitàdiinterveniresenzaattendereitempidelprocedimentoautorizzatorio,comedelrestoconfermatodall’espli-

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Anno 50 - N. 5 Parte I 26.04.2019 pag. 66BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

cito riferimento normativo all’art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Lanormaregionalecensurata,dunque,realizzerebbeunasemplificazionedellarelativaazioneamministrativa,senzafarveniremenoilcontrolloinerenteallapossibileinterferenzadell’attivi-tàodell’interventodarealizzareconilbuonreginedelleacque,potendocomunquelaRegionedisporreildiniegodellarelativainiziativa.

4.2.–Inrelazioneall’impugnazionedell’art.24,comma1,dellaleggereg.Ligurian.29del2017,laresistentehaevidenziatocheladisposizionecensuratareplicalemodalitàdicontrollofaunisticogiàprevistedallalegislazionestataleconcernentele«areenaturaliprotetteregionali».

In particolare, la resistente ha rimarcato che l’art. 22, comma 6, della legge n. 394 del 1991 pre-vedeche,perleattivitàdicontrollofaunisticodarealizzareentrolesuddettearee,èpossibileavvalersidell’attivitàdeicacciatori,purchéadeguatamenteformati.Se,dunque,talepossibilitàèprevistaall’internodiareeperlequalisonoprevististandardditutelapiùelevati,coerentementeciòdovràritenersipossibilenelrestanteterritorioagro-silvo-pastorale.

4.3.–Infine,conriguardoallecensureprospettateavversol’art.35,comma3,dellaleggereg.Ligu-rian.29del2017,laresistentehaobiettatocheladisposizioneimpugnataamplialapossibilitàdicommercializzarefaunaselvaticamortapersagreomanifestazioniacarattereenogastronomi-co,inlineaconlacompetenzaregionaleresidualeinmateriadigestionedellafaunaeprelievovenatorio ex art. 117, quarto comma, Cost., come confermato da analoghe discipline introdotte da altre Regioni.

5.–Conmemoriadepositatail15gennaio2019ladifesadelloStatohareplicatoalleosservazionidifen-sivedellaRegioneLiguria,definendocompiutamenteleragioniargomentativeesposteasostegnodelle censure prospettate con il ricorso.

6.– Anche la Regione Liguria ha depositato in data 15 gennaio 2019 una memoria difensiva. 6.1.–Conriguardoall’impugnazionedell’art.15dellaleggereg.Ligurian.29del2017,laresistente

ha ribadito le difese rese nel costituirsi quanto agli interventi previsti dal comma 3 dell’articolo impugnato.Inrelazionealcomma1delmedesimoarticolo,laresistente,inaggiuntaaquantogiàaddotto,harimarcatolanonriconducibilitàdegliinterventidipuliziaemanutenzionedeglialveiedellespondeprevistidalladisposizionecensurataalle«opere»consideratedall’art.93,primocomma, del r.d. n. 523 del 1904: gli interventi contemplati dalla norma regionale non darebbero luogo ad alcun nuovo volume, in alveo o sulle sponde; piuttosto, secondo la resistente, sarebbero connotatidairrilevanzaidraulica,tantodarisultarecompatibiliconlameracomunicazionediinizioattivitàimpostadallaRegioneLiguria.

Adavvisodellaresistente,l’attivitàdipuliziadell’alveodapartedeiproprietarifrontisti,oltreanondarluogoallarealizzazionediopere,dovrebbealtresìritenersidoverosainconsiderazio-ne di quanto previsto sia dall’art. 12 dello stesso r.d. n. 523 del 1904, sia dall’art. 98, comma 5, della legge della Regione Liguria 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimentodellefunzioniaglientilocaliinmateriadiambiente,difesadelsuoloedenergia),nonchédagliartt.868e917delcodicecivile;lamanutenzioneordinariadimanufattiinconces-sionenonsarebbeingradodiinterferireconilregolaredeflussodelleacque,restandocomunqueassoggettataalcontrolloealpoteredellaRegionedidisporreildiniegodell’intervento;infine,lamanutenzioneordinariaeseguitadaglientipubblicirisulterebbedisciplinatadallanormacen-surata in termini non diversi da quanto previsto dall’art. 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

6.2.–Inrelazioneall’art.24,comma2,della leggereg.Ligurian.29del2017, laresistente,conriguardoaltemadellatassativitàdell’elencocontenutonell’art.19,comma2,dellaleggen.157del1992,haribaditoledifesegiàspiegatenell’attodicostituzione,richiamando,inoltre,dispo-sizionidileggedialtreRegioni,aventicontenutosostanzialmenteidenticoaquellodellanormacensurata, mai impugnate dal Governo.

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Quanto all’individuazione dell’ente cui ascrivere la responsabilità del controllo faunistico, la resistente si è richiamata al riordino di funzioni previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Di-sposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), attuata dalla Regione Liguria con la legge 10 aprile 2015, n. 15, recante «Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)».

6.3.– Infine, in relazione alla questione prospettata nei confronti dell’art. 35, comma 3, della legge reg. Liguria n. 29 del 2017, la difesa della resistente ha ribadito le argomentazioni rese nel co-stituirsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Sta-

to, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 15 (recte: 15, commi 1, 2 e 3), 24 (recte: 24, comma 2) e 35, comma 3, della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2017, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2018), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

2.– Ad avviso del ricorrente, la Regione Liguria, tramite le disposizioni impugnate, avrebbe invaso la sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela ambientale.

Più precisamente, con le disposizioni contenute nell’art. 15, la Regione Liguria avrebbe introdotto una disciplina – inerente alle autorizzazioni relative alla realizzazione di interventi all’interno degli alvei o sulle sponde dei corsi d’acqua – in contrasto con le previsioni contenute negli artt. 93, primo comma, e 94 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche).

A loro volta, gli artt. 24, comma 2, e 35, comma 3, della stessa legge regionale sarebbero rispettiva-mente in conflitto con gli artt. 19, comma 2, e 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), poiché introdurrebbero, nel territorio della Regione resistente, disposizioni in contrasto con la disciplina statale in materia di tutela della fauna.

3.– La Regione Liguria si è costituita contestando la fondatezza delle censure addotte dal ricorrente. La resistente non ha evidenziato ragioni di inammissibilità delle questioni; né, del resto, ne emergono di rilevabili d’ufficio. 3.1.– Sotto quest’ultimo versante, non può negarsi che il ricorso appare connotato da un contenuto

alquanto laconico, con riguardo, in particolare, alle censure prospettate in riferimento agli artt. 15, commi 1, 2 e 3, e 35, comma 3, della legge regionale impugnata.

Ciò, tuttavia, non impedisce l’individuazione dei termini delle relative questioni, sia per l’im-mediata riconducibilità delle disposizioni censurate all’ambito materiale afferente alla tutela dell’ambiente, posto a fondamento delle ragioni di vulnus prospettate dal ricorrente; sia per il contenuto del percorso argomentativo seguito nella memoria depositata prima dell’udienza dall’Avvocatura generale dello Stato, sostanzialmente esplicitativo del tenore delle censure, così da consentirne l’esame nel merito.

4.– La prima delle questioni prospettate ha ad oggetto l’art. 15, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Liguria n. 29 del 2017.

Tale articolo prevede: a) al comma 1, che «[s]ono soggetti a comunicazione alla Regione, entro tren-ta giorni prima della data di inizio attività, gli interventi di pulizia dell’alveo e delle sponde eseguiti a mano o con mezzi meccanici dai proprietari frontisti o aventi titolo, gli interventi di manutenzione ordinaria di manufatti in concessione, gli interventi di manutenzione ordinaria degli alvei e delle sponde eseguiti dagli enti pubblici ivi compresa la movimentazione di materiale litoide nei casi di ripristino della sezione di deflusso dell’alveo, lo svuotamento di vasche di sedimentazione, vasche

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Anno 50 - N. 5 Parte I 26.04.2019 pag. 68BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

antincendioebriglieditrattenutapurchénoncomportinoasportazionedellostesso»;b)alcomma2,che«[l]aRegione,entroilterminedeitrentagiornidicuialcomma1,puòdisporreildiniegodell’intervento»;c)alcomma3,che«[n]onsonosoggettianullaostaidraulicoeacomunicazionediinizioattivitàgliinterventiinsommaurgenzaeseguitiincasodieventicalamitosiperiqualisiadichiarato lostatodiemergenza,dieventipotenzialmente ingradodicontaminareunsitodicuiall’articolo242deld.lgs.n.152/2006esuccessivemodificazionieintegrazioni,einterventiimpre-vistienonprogrammatisuutenzediinteressepubblicooggettodiconcessione».

5.– Le censure prospettate dal ricorrente sono riferite esclusivamente ai tre commi dell’art. 15 sopra riportati.

Vatuttaviaevidenziatochel’articoloscrutinatosicomponedialtriquattrocommi,tredeiquali(icommi4,6e7)riguardanocondotteesanzionicorrelateallacomunicazionedicuialcitatocomma3.Residua,inoltre,ilcomma5,ilqualedemandaallaGiuntaregionaleilcompitodidefinire«criterieindirizziattuativiperl’applicazionedelleproceduredisemplificazionedicuialpresentearticolo».5.1.–Agiudiziodelricorrente,icommi1,2e3delcitatoart.15violanol’art.117,secondocomma,

letteras),Cost.perchéentranoinconflittoconlanormativa,dicompetenzaesclusivadelloStato,dettataatuteladell’assettoidrogeologicoinmateriadi«[p]oliziadelleacquepubbliche».

Inparticolare,ledisposizionicensuratesarebberoinconflittosiaconquantoprevistodall’art.93,comma1,delr.d.n.523del1904,inforzadelquale«[n]essunopuòfareoperenell’alveodeifiumi,torrenti,rivi,scolatoipubbliciecanalidiproprietàdemaniale,cioènellospaziocompresofralespondefissedeimedesimi,senzailpermessodell’autoritàamministrativa»;siaconl’art.94 dello stesso decreto, il quale dispone che «[n]el caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea,olelinee,finoallequalidovràintendersiestesalaproibizionedichenell’articoloprece-dente,sarannodeterminateancheincasodicontestazionedalprefetto,sentitigliinteressati».

5.2.–Lanormativastatalerichiamatafissa,adavvisodelricorrente,unaregoladitutelaambientalederogata dalla disciplina regionale censurata. Quest’ultima, del resto, non garantirebbe nemme-nolivelliditutelapiùelevatirispettoaquelliprevistidallaleggenazionale.

Inparticolare,cosìcomepuntualmenteprecisatodalladifesaerarialeconlamemoriadepositataprimadell’udienza,laRegioneLiguriaavrebbesemplificatol’azioneamministrativalegataalleverifichedi compatibilità idraulica impostedal r.d. n. 523del 1904, sottraendogli interventiconsideratidaicommi1e3delcitatoart.15all’obbligodiautorizzazioneimpostodalparametrointerposto evocato.

6.– La questione deve ritenersi fondata nei termini precisati di seguito. 6.1.–Gliinterventipresiinconsiderazionedalladisciplinaregionalerisultano,ancoraoggi,sotto-

postialregimenormativoprevistodalr.d.n.523del1904,inforzadelquale,perlatutelaelapreservazionedeicorsid’acquaedellerelativepertinenze,vengonoimpostiunaseriedivincolialleiniziativedestinateadinterferiresulbuonregimedelleacquepubbliche.

Inquestaottica,ilcitatotestounicodettaunaindicazionegenerale(art.2)invirtùdellaquale«[s]pettaesclusivamenteall’autoritàamministrativa[…]provvedere[…]sulleoperediqualun-quenaturaeingeneralesugliusi,attiofatti,ancheconsuetudinari,chepossonoaverrelazionecolbuonregimedelleacquepubbliche,conladifesaeconservazionedellesponde,conl’eserci-ziodellanavigazione,conquellodellederivazionilegalmentestabilite,econl’animazionedeimoliniedopificisovraledetteacqueesistenti;ecosìpuresullecondizionidiregolaritàdeiripariedarginiodaltraoperaqualunquefattaentroglialveiecontrolesponde».

Peraltroverso,alfinedirealizzaretaleobiettivodimassima,ilregiodecretoinesamededicauncapoapposito(ilCapoVII)allaattivitàdi«[p]oliziadelleacquepubbliche»,imponendospecifi-cidivietiodoveridicomportamentofinalizzatiallaprevenzioneoeliminazionedisituazionididannooanchedisolopericoloinerentialdeflussodelleacque.

Compiti,questi,di«poliziaidraulica»cheinesitoaldecentramentoamministrativorisultanotraquelliriconducibiliallefunzioniconferitealleRegioni(inunoal trasferimentodellagestione

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inerente al demanio idrico), in ragione di quanto dettato dagli artt. 86 e 89 del decreto legisla-tivo31marzo1998,n.112(ConferimentodifunzioniecompitiamministratividelloStatoalleregioniedaglientilocali,inattuazionedelcapoIdellalegge15marzo1997,n.59),siapurenelrispettodellalegislazionevigente.LaRegioneLiguriahaasuotempodelegatodettefunzionidipoliziaidraulicaalleProvinceelehapoirecuperateinoccasionedelriordinodellefunzioniimpostodallalegge7aprile2014,n.56(Disposizionisullecittàmetropolitane,sulleprovince,sulleunioniefusionidicomuni),cosìcomeprevistodall’art.5,comma1,letteraa),dellaleggedellaRegioneLiguria 10 aprile 2015, n. 15, recante «Disposizioni di riordinodelle funzioniconferitealleprovince inattuazionedella legge7aprile2014,n.56 (Disposizioni sulle cittàmetropolitane,sulleprovince,sulleunioniefusionidicomuni)».

6.2.– Le norme interposte evocate dal ricorrente si collocano all’interno di detto quadro normativo di riferimento.

In particolare, secondo quanto previsto dall’art. 93 del r.d. n. 523 del 1904, l’esecuzione diopereinerentiall’alveodeicorsid’acqua,senzadistinzionidisortaquantoallecaratteristichedell’interventodaeseguireedelsoggetto,privatoopubblico,chedeverealizzarle,presupponelapreventivaverificadellacompatibilità idraulicadellarelativainiziativaedunqueil rilasciodelcosiddetto“nullaosta idraulico”dapartedellacompetenteautorità(inorigine, ilPrefettoterritorialmentecompetente,tenutoarendereilrelativo«permesso»).

Fuoridataleprevisionedimassima,laspecificaincidenzaidraulicadell’iniziativadarealizzarevieneinrilievo,nelcitatotestounico,inprimoluogoneltipizzare(art.96)unaseriedi«lavoriedatti»che,serealizzatisulle«acquepubbliche,loroalvei,spondeedifese»,sonovietatiinognicasoperchèaprioristicamenteritenutipericolosirispettoall’obiettivoditutelaperseguito;inse-condoluogo,nell’elencarealtre«opereedatti»(artt.97e98)chepossonoessererealizzatesolosepreviamenteautorizzateallalucedelleindicazioniprescrittiveresedallacompetenteautoritàidraulicaerispettoallequali,dunque,l’autorizzazioneassumeanchecontenutoconformativo(lo«specialepermesso»ela«specialeautorizzazione»,cuiletteralmentefannoriferimentoleduenormecitatedaultimo,inoriginedicompetenzaprefettiziaodelMinisterodeilavoripubblici,asecondadelleconnotazionidell’intervento).

6.3.–Ciòprecisato,nonsembradubbiocheledisposizionidesumibilidaltestounicoevocatoasup-porto del ricorso debbano ritenersi riconducibili, attraverso una lettura diacronica del relativo datonormativo,all’attivitàdidifesadelsuolocosìcomedefinita,oggi,dall’art.54,letterau),deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Testo normativo, quest’ultimo, che non a caso annovera (art. 56, comma 1, lettera i) lo svol-gimentodeiservizidi«polizia idraulica»tra leattivitàstrumentaliad«assicurare la tutelaedil risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzionedeifenomenididissesto,lamessainsicurezzadellesituazioniarischioelalottaalladesertificazione»(art.53,comma1),inlineadicontinuitàconquantoprevistodagliabrogatiartt.1e10dellalegge18maggio1989,n.183(Normeperilriassettoorganizzativoefunzionaledella difesa del suolo); e che, per altro verso, integra (art. 115, commi 1 e 2 ) la disciplina dettata dalr.d.n.523del1904,imponendoleautorizzazionidallostessoprevisteanchepergliinterventidigestioneetrasformazionedel«suoloedelsoprassuolo»resinelleareedipertinenzadeicorsid’acqua(lafasciadialmenodiecimetridallaspondadeifiumi,laghi,stagnielagune),alfinediassicurare«ilmantenimentooilripristinodellavegetazionespontaneanellafasciaimmediata-menteadiacenteicorpiidrici[…]».

Larelativadisciplina,secondolacostantegiurisprudenzadiquestaCorte,rientra,quindi,nellamateriadellatuteladell’ambiente,diesclusivacompetenzastatale,aisensidell’art.117,secondocomma,letteras),Cost.(sentenzen.77del2017,n.83del2016,n.109del2011,n.341del2010en.232del2009);conl’ulterioreconseguenzache«ledisposizionilegislativestataliadottateintale ambito fungono da limite alla disciplina che le Regioni, anche a statuto speciale, dettano nei settoridilorocompetenza,essendoadesseconsentitosoltantoeventualmentediincrementarei

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livellidellatutelaambientale,senzaperòcompromettereilpuntodiequilibriotraesigenzecon-trapposteespressamenteindividuatodallanormadelloStato»(sentenzan.300del2013).

6.4.–Individuatol’ambitomaterialecuiricondurreledisposizioniregionaliinquestione,vaaltresìsottolineatochelestessesonocaratterizzatedall’intento–resoesplicitodallarubricadelcensu-ratoart.15dellaleggereg.Ligurian.29del2017–diprocedereadunasemplificazionedell’a-zioneamministrativalegataallaverificadicompatibilitàidraulicadegliinterventidarealizzareall’interno degli alvei o sulle sponde dei corsi d’acqua ricompresi nei relativi ambiti territoriali; ciò,delresto,inlineadicontinuitàconsoluzioni,daltenoreanalogo,chelastessaRegionehainprecedenzaadottatoinviaregolamentare(inquestiterminiilregolamentodellaRegioneLi-guria14luglio2011,n.3,intitolato«Regolamentorecantedisposizioniinmateriadituteladelleareedipertinenzadeicorsid’acqua»)ediindirizzoamministrativo(conladeliberazionedellaGiuntaregionaledellaRegioneLiguria12ottobre2012,n.1209,resainesecuzionedelcitatoregolamento). 6.4.1.– In questa cornice di riferimento, l’art. 15 della legge regionale censurata modula il pro-

cedimento di verifica della compatibilità idraulica degli interventi che riguardano alvei esponde dei corsi d’acqua in termini diversi da quanto previsto dalla disciplina statale di riferimento.

Perl’esecuzionedegliinterventitipizzatidalcomma1,vieneprevistaunameracomunica-zionediinizioattività,afrontedellaquale(comma2),laRegionepuòdisporre,entrotrentagiorni, ildiniegodell’intervento,ove ritenuto incompatibilecon il regolaredeflussodelleacque, risultando lo stesso altrimenti assentito.

Per altre ipotesi di intervento (indicate al comma 3), tutte connotate dal comune denomina-toreoffertodall’urgenzadiintervenire,ladisciplinaregionalecensurataconsentediprescin-deresiadall’autorizzazioneimpostadall’art.93delr.d.n.523del1904,siadallacomuni-cazionediinizioattivitàprevistadalcomma1,dovendol’esecutore(comma4)comunicareallaRegionesolol’accessoinalveo,entrolesuccessive24ore,segnalandol’urgenzachelohamotivato,nonchérelazionareinordineall’interventorealizzatoneglialveideicorpiidricio loro sponde entro i successivi trenta giorni.

6.5.–Loscrutiniodilegittimitàcostituzionaleportaadunasoluzionenonidenticapertutteledispo-sizionicensuratericompresenelcitatoart.15dellaleggeregionaleimpugnata.

Occorre, in particolare, distinguere le previsioni dei commi 1 e 2 dell’articolo in esame da quelle contenute nel successivo comma 3. 6.5.1.– Con riguardo alle ipotesi disciplinate dai primi due commi dell’art. 15 della legge reg.

Liguria n. 29 del 2017, è di tutta evidenza che, secondo quanto previsto dalla disciplinaregionalecensurata, laverifica inerenteallacompatibilità idraulicaassumerà le formedelprovvedimento espresso, diretto a manifestare all’esterno il ponderato bilanciamento dei de-licatiinteressiingioco,soloincasodidiniegodell’intervento;eciòinevidenteconflittoconl’art. 93, primo comma, del r.d. n. 523 del 1904, che impone sempre e comunque la preven-tivaedespressavalutazionedelleragionicheportanoadassentireonegarelarealizzazionedell’intervento.

Siriduce,incoerenza,illivellodiprotezionefissatodallanormativastataleinunambitochenonlasciaspazidiinterventoalleRegionisenonquellidirettiagarantirestandardditutelaambientaleancorapiùelevati,nelcasoneppureaddottidallaRegioneresistente(sentenzan.124 del 2015).

6.5.2.–Nonassumevalenzadirimenteverificareseladisciplinaregionalecensuratadiacorpoadunmoduloprocedimentaleassimilabilealsilenzioassensodicuiall’art.20dellalegge7agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accessoaidocumentiamministrativi),comesembradesumersidallanecessitàdiattendereildecorsodeitrentagiornidallacomunicazioneprimadiiniziareilavori;o,piuttosto,sela

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stessacostituiscaunaipotesidiliberalizzazione,inlineaconquantoprevistodall’art.19del-lacitataleggen.241del1990,comeportaaritenerelanaturadeipoteriascrittiall’autoritàidraulica,dimerocontrolloeinibizionerispettoall’iniziativafattaoggettodicomunicazio-ne.Ogniulterioreconsiderazionesultema,infatti,risultaassorbitaesuperatadalprincipioinforzadelqualenonspettacomunquealleRegioniintrodurrederogheinpeiusagliistitutidiprotezioneambientalechedettanounadisciplinauniforme,valevolesututtoilterritorionazionale(sentenzen.66del2018en.189del2016).

6.5.3.–Né, inoltre, può ritenersi convincente l’interpretazione dell’art. 93 del r.d. n. 523 del1904 offerta dalla difesa della resistente, secondo la quale il nulla osta previsto da siffat-tadisposizione,letteralmenteriferitoallaesecuzionedi«opere»,perciòsolorisultiancheesclusivamente correlato alla realizzazione di nuovi volumi in alveo o sulle sponde; nonsarebbe,dunque,riferibileagliinterventi,dipuliziaemanutenzione,presiinconsiderazionedal comma 1 dell’art. 15 impugnato.

L’art.93delr.d.n.523del1904nonpuò,infatti,esserelettodisgiuntamentedalleindica-zionigeneraliedimassimaoffertedall’art.2dellostessotestonormativo,inforzadelqualeilcontrolloascrittoall’amministrazionecompetenteatuteladelleacquepubblichevaestesoalle «opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, chepossonoavererelazioneconilbuonregimedelleacquepubbliche[…]».Nonacaso,delresto,ladisciplinastatale,neltipizzaregliattichedevonoritenersiradicalmentevietati,si riferisce genericamente a lavori, opere ma anche a fatti e semplici condotte che possono influiresulbuonregimedeicorsid’acqua:ilche,sulpianosistematico,entrainapertacon-traddizioneconl’interpretazionerestrittivadell’art.93suggeritadalladifesadellaresistente.

6.5.4.–Èappenailcasodiprecisarecheciònonequivaleadaffermarechelaprevisionestataleevocata dal ricorrente imponga, sempre e comunque, il rilascio del nulla osta idraulico: ben puòritenersi,infatti,cherestinoestraneiallarelativaverificapreventivainterventicaratte-rizzatidaunastrutturalesemplicitàesecutiva,inquantotalicertamenteinconsistentinellaloroeffettivaincidenzaidraulica.

Fuoridataliipotesi,deltuttomarginali,nonpuòtuttaviacheribadirsiilprincipio,rivendi-catodalladifesadelloStato,inforzadelqualeogniulterioreiniziativa,comunqueingradodipoterinfluiresulbuonregimedeicorsid’acqua,deveritenersicompresanell’areacopertadal parametro statale evocato.

6.5.5.–Névalesottolineare,comehafattoladifesadellaresistenteconlamemoriadepositata,che la disposizione impugnata sarebbe estranea al vulnus prospettato, perché destinata areplicare il modulo procedimentale previsto dall’art. 17-bis della legge n. 241 del 1990 con riguardoagliinterventidimanutenzioneordinariaeseguitidaentipubblici.

Anche a voler ritenere che la disposizione impugnata, limitatamente a siffatto segmentonormativo, possa essere assimilata allo schema procedimentale previsto dalla citata norma statale, resta da ribadire che la previsione regionale riduce sensibilmente i tempi della pos-sibileverificademandataall’autorità idraulicanelconfrontoconl’indicazionedimassimacontenuta al comma 3 dell’art. 17-bis della legge statale, dando comunque corpo alla lesione prospettatadalGoverno(sentenzan.209del2014).

Daquil’illegittimitàcostituzionaledeicommi1e2dell’art.15dellaleggereg.Ligurian.29del 2017.

7.–Adunasoluzionesoloinpartediversasidevepervenireinriferimentoall’art.15,comma3.7.1.–Leconsiderazionisvolteasostegnodell’illegittimitàcostituzionaledeicommi1e2dell’art.15

possono certamente essere estese al successivo comma 3, nella parte in cui dispone che gli «in-terventiimprevistienonprogrammatisuutenzediinteressepubblicooggettodiconcessione»sonosottrattialnullaostaimpostodall’art.93delr.d.n.523del1904;nonrilevapiù,invece,ilriferimentoalla«comunicazionediinizioattività»chetalenormapurecontiene,essendostato

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travoltodallariscontrataillegittimitàcostituzionaledeicommi1e2dell’art.15inesame. L’assolutaindeterminatezzadelprecettoedinconseguenzal’inaccettabileambiguitàsemantica

della disposizione censurata, infatti, rendono concreto il rischio di un’elusione del principioimpostodallanormanazionale,mettendo indiscussione lostandarddiprotezioneambientalegarantitodallalegislazionestatale.

7.2.–Lacensurainesameèinveceinfondataavutoriguardoallealtreipotesidiinterventodefinitedi«sommaurgenza»dalmedesimocomma3dell’art.15.7.2.1.– In particolare, il riferimento letterale agli «eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo

statodiemergenza»consentediritenerecheillegislatoreregionalehaintesoriferirsiaglieventidafronteggiareconmezziepoteristraordinariprevistidall’art.2,letterac),dellalegge24feb-braio1992,n.225(IstituzionedelServizionazionalediprotezionecivile),rispettoaiqualisiastatodichiaratolostatodiemergenzacondeliberadelConsigliodeiministri,resaaisensidelsuccessivoart.5dellastessalegge.Disposizioni,queste,vigentiall’epocadiemanazionedellalegge reg. Liguria n. 29 del 2017, oggi abrogate dall’art. 48, comma 1, lettera a), del decreto legislativo2gennaio2018,n.1(CodicedellaProtezioneCivile)esostituite,concontenutipres-sochéidentici,perquelchequiinteressa,dagliartt.7,letterac),e24deldecretodaultimocitato.

Cosìintesa,ladisposizionecensuratanonintegralaviolazioneprospettata. Insiffatticasi,gliinterventidarealizzarepossonoessereeffettuatiancheinderogaalledispo-

sizionivigenti,secondoleprescrizionidivoltainvoltastabilitedalleordinanzediprotezionecivile,neilimitieconlemodalitàindicatedallostatodiemergenzadeliberatodalConsigliodeiministri e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea, in ragione di quanto previsto dall’abrogato art. 5 della legge n. 225 del 1992 e attual-mente dall’art. 25 del d.lgs. n. 1 del 2018.

La deroga alla disciplina statale evocata dal ricorrente trova la sua fonte, in effetti, in altre dispo-sizionistatalisemplicementerichiamatedallenormeimpugnate,conconseguenteinfondatezzadella questione in parte qua.

7.2.2.–Delpari,ilcomma3dell’impugnatoart.15dellaleggeregionaleinesamenondàluogoalvulnus addotto dal ricorrente nella parte in cui non sottopone al nulla osta idraulico previsto dall’art.93delr.d.n.523del1904gliinterventiurgentilegatia«eventipotenzialmenteingradodicontaminareunsitodicuiall’articolo242deld.lgs.n.152del2006esuccessivemodifica-zionieintegrazioni».

Ancheintalcaso,infatti,lapotenzialederogaallaverificapreventivaimpostadalparametroin-terposto risulta esclusivamente incanalata all’interno di un percorso amministrativo dettagliata-mente descritto dalla norma statale, pedissequamente richiamata da quella regionale impugnata.

Rimane,dunque,inalteratoilsistemadeicontrollilegatiallaincidenzaidraulicadegliinterventida rendere all’interno degli alvei e sulle sponde delle acque pubbliche, suscettibile di deroghe soloneilimitidiquantoprevistoinmodouniformesull’interoterritorionazionaledallalegisla-zionestataleespressamenterichiamatadallanormacensurata.

8.–Ladichiarazionediillegittimitàcostituzionaledeicommi1e2dell’art.15dellaleggereg.Ligurian.29del2019nonchédelcomma3dellostessoarticolonellaparteincuisiriferisceagli«interventiimprevisti enonprogrammati suutenzedi interessepubblicooggettodi concessione»,vaaltresìestesa, inviaconseguenziale,ancheai restanticommidelmedesimoarticolo,prividi significatonormativoseresiautonomidalledisposizionicheliprecedono.

Unataleconclusionenonèostacolatadallaparzialeinfondatezzadellecensureprospettateindire-zionedelcomma3dell’articoloimpugnato.

Glioneridicondottaelesanzioniprevistedaicommi4,6e7dell’articoloinesamee,parimenti,lostessocompitodemandatodalcomma5allaGiuntaregionale(perladefinizionedeicriteriedegliindirizziattuativistrumentaliallaproceduradisemplificazionedettatadall’insiemedelledisposi-

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zioniregionalicensurate),devonoritenersiimplicitamenteriferitiallesoleprevisioni,contenuteneicommiprecedenti,ritenuteillegittimeallalucedelleconsiderazionisvolteinprecedenza.

Si tratta, infatti, di disposizioni all’evidenza incompatibili congli ambiti procedimentali inerentiallederogheprevistedalcomma3dell’articolocensuratoritenuteconformiaCostituzioneerimasteestraneealviziodiillegittimitàcostituzionalededottoconilricorso.

9.– Sono fondate le questioni riferite agli artt. 24, comma 2, e 35, comma 3, della medesima legge reg. Ligurian.29del2017,relativialladisciplinadialcuniaspettidell’attivitàvenatoria.Anchequestecensuresonoprospettatelamentandolaviolazionedell’art.117,secondocomma,letteras),Cost.:inentrambiicasi,infattivengonointrodottedisposizioniinderogaalleprevisionicontenutenellalegge n. 157 del 1992, riducendo il livello minimo di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema garantito dallalegislazionestatale.

10.–L’art.24,comma2,dellaleggeregionaleimpugnatahamodificatol’art.2dellaleggedellaRe-gioneLiguria11marzo2014,n.4(Normeperilrilanciodell’agricolturaedellaselvicoltura,perlasalvaguardiadel territorioruraleedistituzionedellabancaregionaledellaterra).Inparticolare,èstatoaggiuntoilcomma3-bis,inforzadelqualelaRegione,perl’attivitàdicontrollofaunistico,puòavvalersi«oltrechédeisoggettiindividuatiall’articolo36,comma2,letterab)dellaleggeregionale1°luglio1994,n.29(Normeregionaliperlaprotezionedellafaunaomeotermaeperilprelievove-natorio)esuccessivemodificazionieintegrazioni,anchedelconcorsodicoadiutoriappositamenteformati,incoerenzaconicriteridicuiall’articolo22,comma6,dellalegge6dicembre1991,n.394(Legge-quadrosulleareeprotette)esuccessivemodificazionieintegrazioni».10.1.–Adavvisodelricorrente, taledisposizioneconsenteche ilcontrollofaunisticovengaeser-

citatoconmodalitàetramitepersonaledifferentidaquellitassativamenteprevistidallanormastatale di riferimento, nel caso individuata nell’art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992. Disposizione,questa,secondolaqualeipianidiabbattimentoautorizzatidalleRegioni,finaliz-zatialcontrollodellespeciedifaunaselvatica,vanno«attuatidalleguardievenatoriedipendentidalleamministrazioniprovinciali»,lequaliultimepotranno«altresìavvalersideiproprietarioconduttorideifondisuiqualisiattuanoipianimedesimi,purchémunitidilicenzaperl’eserciziovenatorio,nonchédelleguardieforestaliedelleguardiecomunalimunitedilicenzaperl’eser-ciziovenatorio[…]».

L’evocatoparametro interposto,secondo ilPresidentedelConsigliodeiministri,fissaunaregolaminima,nonderogabiledalleRegioni,inmateriadipreservazionedellafaunae,dunque,intemadi tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

Diquilaviolazioneaddotta,giacchéladisposizioneregionaleimpugnataavrebbeperunversomodificatoilcontenutoprecettivodellanormainterposta,abilitandoall’attuazionedeipianidiabbattimento anche coadiutori appositamente formati; per altro verso assegnato all’amministra-zioneregionaleenonaquellaprovincialelaresponsabilitàperl’attuazionedelcontrollofauni-stico.

10.2.–Giovapremetterechesiailricorso(nell’intestazionedelparagrafodestinatoallacensurainesame,oltrechenelleconclusioni),sialastessadeliberazionedelConsigliodeiministriinforzadellaqualeèstataautorizzatal’impugnazione,fannoriferimentoall’interodispostodell’art.24della legge reg. Liguria n. 29 del 2017.

Ilcontenutodellemotivazionidientrambigliattirendetuttaviaevidentechel’oggettospecificodella questione attiene unicamente al comma 2 del citato articolo.

Iltenoredellacensura,inoltre,portaaritenerechelastessaèdirettaacontrastarelanormainquestioneconriferimentoallasolacategoriadei«coadiutoriappositamenteformati,incoerenzaconicriteridicuiall’articolo22,comma6,dellalegge6dicembre1991,n.394[…]»,senzacontestare il riferimento ai soggetti «individuati all’articolo 36, comma 2, lettera b), della legge regionale1°luglio1994,n.29[…]».

10.3.–Altemadelcontrollofaunisticoèdedicatol’art.36dellaleggereg.Ligurian.29del1994,al

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quale,anchesottoilversantedeisoggettiabilitatiallapartecipazioneaipiani,sonostateappor-tatemodifichedall’art.93,comma1,dellaleggedellaRegioneLiguria30dicembre2015,n.29,recante«Primedisposizioniperlasemplificazioneelacrescitarelativeallosviluppoeconomico,allaformazioneelavoro,altrasportopubblicolocale,allamateriaordinamentale,allacultura,spettacolo,turismo,sanità,programmiregionalidiinterventostrategico(P.R.I.S.),edilizia,pro-tezionedellafaunaomeotermaeprelievovenatorio(Collegatoallaleggedistabilità2016)».

QuestaCortehadichiaratol’illegittimitàcostituzionaledellemodificheinquestionenellapartein cui, sostituendo il comma 2 del citato art. 36, veniva consentita, per quel che qui interessa, l’attuazionedeipianidiabbattimentodapartedi«cacciatoririunitiinsquadrevalidamenteco-stituiteedicacciatoriinpossessodellaqualificadicoadiutorealcontrollofaunisticoodisele-controllore»;eciòinragionedellatassativitàdell’elencocontenutonell’art.19,comma2,dellalegge n. 157 del 1992, tale da non consentire «ai cacciatori di prendere parte all’abbattimento a menochenonsianoproprietarioconduttoridelfondosulqualesiattuailpiano»(sentenzan.139 del 2017).

10.4.–ConledisposizioniimpugnatelaRegioneresistenteènuovamenteintervenutasultemadelcontrollo faunistico, stavolta, tuttavia, senzanovellare l’appositadisciplinadettataall’internodellaleggereg.Ligurian.29del1994,bensìaggiungendoilcomma3-bisall’art.2dellaleggereg.Ligurian.4del2014.Legge,quest’ultima,direttaa«promuovereilrilanciodelleattivitàagricole e selvicolturali, anche attraverso il recupero produttivo dei terreni abbandonati, incolti oinsufficientementecoltivatielasalvaguardiadelterritorio»(art.1,comma1)einparticolare,perquelchequiinteressa,a«sostenereglisforzidelleaziendeagricoleedeicomunivoltiallapreservazionedellecoltivazionieallasalvaguardiadelterritorio,tramiteunapiùefficaceazionedicontrollodellespecieselvatiche»(art.1,comma2,letteraf-bis).

Inquestaottica,lanormaimpugnatahaprevistochelaRegione,«[i]nvistadiunapiùeffica-cetuteladellecoltivazioni,nonchéperrispondereconmaggioretempestivitàedincisivitàallerichiestedi interventoprovenientidaicomuni, […]per leattivitàdicontrollo faunistico,puòavvalersi, sull’intero territorio regionale […]anchedel concorsodi coadiutori appositamenteformati,incoerenzaconicriteridicuiall’articolo22,comma6,dellalegge6dicembre1991,n.394».

10.5.–Siffattaricostruzionesistematicaportadunqueadaffermareche,nelterritoriodellaRegioneLiguria,iltemaafferenteall’individuazionedeisoggettilegittimatiaprendereparteaipianidiabbattimentofunzionalialcontrollodellafaunaselvaticarisultadisciplinatononsolodallanor-maaciòespressamentedeputata(ilcomma2dell’art.36dellaleggen.29del1994),maanchedalladisposizioneoggettodelricorsoinesame.

Neconsegueche,combinandoiduedatinormativiinragionedellacomuneidentitàdioggetto,la relativa disciplina regionale di riferimento consente che ai piani di abbattimento venatori pren-dano parte i cacciatori proprietari o conduttori del fondo sul quale si attua il piano, ai sensi del comma 2, lettera c), dell’art. 36 della legge reg. Liguria n. 29 del 1994; le guardie volontarie cui si riferisce l’art. 36 comma 2, lettera b), della stessa legge regionale da ultimo citata (richiamato anchedalladisposizionecensurata,maestraneoall’impugnazioneperquantogiàdetto);infine,icoadiutoriappositamenteformatiincoerenzaconicriteridicuiall’art.22,comma6,dellaleggen.394del1991,figureprevistedalcomma3-bisdell’art.2dellaleggereg.Ligurian.4del2014,introdotto dal censurato art. 24, comma 2, della legge reg. n. 29 del 2017.

10.6.–Ciòpremesso,varibaditoche,secondoilcostanteorientamentodellaCorte,èdaconsideraretassativo l’elenco contenuto nell’art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992 con riguardo allepersoneabilitateall’attivitàdirealizzazionedeipianidiabbattimentodellafaunaselvatica:unasuaintegrazionedapartedellaleggeregionaleriduceillivellominimoeuniformedituteladell’ambienteimpostodallacitatanormastatale(oltreallagiàcitatasentenzan.139del2017,sivedanoanche,daultimo,lesentenzen.217del2018en.174del2017).

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Anno 50 - N. 5 Parte I 26.04.2019 pag. 75BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Quest’ultima,infatti,nonattieneallacaccia,materiaascrittaallacompetenzaresidualedelleregioni.Disciplina,piuttosto,un’attività,l’abbattimentodifaunanociva,cheèsvoltanonperfinivena-tori,mapertutelarel’ecosistema,com’èconfermatodalfattocheèpresainconsiderazionedallanormastatalesolocomeextremaratio,dopocheimetodiecologicinonsonorisultatiefficaci.

Alla lucedi quanto sopra, il riferimento«ai coadiutori appositamente formati, in coerenza con icriteridicuiall’articolo22,comma6,dellalegge6dicembre1991n.394»,contenutonelladi-sposizionecensurata,ampliaillegittimamenteilnoverodeisoggettilegittimatiaprendereparteaipianidiabbattimento,concretandol’addottaviolazionedell’art.117,secondocomma,letteras), Cost.

10.7.–Névaleasuperaretaleconclusionel’espressoriferimentochelanormaimpugnatarendealdatonormativostatale(perl’appunto,l’art.22,comma6,dellaleggen.394del1991),inforzadel quale risulta permesso ai cacciatori residenti di partecipare ai piani nelle aree naturali protet-te;datoquesto,che,adavvisodelladifesadellaresistente,ancordipiùdovrebbelegittimarnelapartecipazioneinambititerritorialinonprotetti.

Taleriferimento,comelaCortehagiàavutomododichiarire,riguarda,infatti,«normativespe-ciali,lacuiestensione,inviolazionedellaregolageneraleenunciatadall’art.19dellaleggen.157del1992,noncompetecertamenteallaRegione»(sentenzan.107del2014).

Nérileva,infine,chealtredisciplineregionali,nonpuntualmenteimpugnateinnanziallaCorte,abbianountenoreanalogoaquellopropriodelladisposizionedellaleggedellaRegioneLiguriaoggettodiscrutinio.L’inerzia,anchereiterata,delGovernononoffreinfattialcunvalidosussi-dioallalegittimitàcostituzionaledellenormeimpugnateconilricorsoinesame.

10.8.–Lafondatezzadellacensuraporta,dunque,alladichiarazionediillegittimitàcostituzionaledel comma 3-bis dell’art. 2 della legge reg. Liguria n. 4 del 2014, introdotto dall’art. 24, comma 2,dellaleggereg.Ligurian.29del2017,nellaparteincuiprevedechelaRegione,perleattivitàdicontrollofaunistico,puòavvalersi«anchedelconcorsodicoadiutoriappositamenteformatiincoerenzaconicriteridicuiall’articolo22,comma6,dellalegge6dicembre1991,n.394(Leggequadrosulleareeprotette)esuccessivemodificazionieintegrazioni».

Restaassorbital’ulteriorecensuraprospettataconilricorsoinriferimentoalladisposizioneinesame.

11.–Aunasoluzioneidenticasipervieneconriguardoallaquestioneaventeaoggettol’art.35,comma3, della legge reg. Liguria n. 29 del 2017. 11.1.–La disposizione impugnata ha novellato l’art. 47 della legge reg.Liguria n. 29 del 1994,

introducendonell’impiantodelcitatoarticoloilcomma7-ter,inforzadelqualeèvietatoilcom-merciodi«faunaselvaticamorta,fattaeccezioneperquellaprovenientedaallevamentiodaab-battimentivenatoriodicontrolloautorizzatinelrispettodellemodalitàprevistedallanormativasanitariavigente,persagreemanifestazioniacaratteregastronomico».

Adavvisodelricorrente,laprevisioneimpugnatasiponeinconflittoconidivietiprevistidall’art.21 della legge n. 157 del 1992, non derogabili dalle Regioni.

Ancheconriferimentoataledisposizionesiprospetta,dunque,laviolazionedell’art.117,secon-docomma,letteras),Cost.perl’indebitainvasionedellacompetenzalegislativaesclusivadelloStato in materia di tutela ambientale.

11.2.– Il ricorrente, per il vero, si limita ad evocare genericamente l’art. 21 della legge n. 157 del 1992,senzaprecisareaqualedelledisposizionicontenuteinsiffattoarticolointendeancorarelacensura.

Il precetto statale incompatibile con la norma regionale impugnata emerge, tuttavia, con evi-denzadalcontenutooggettivodi taleultimadisposizione, laqualereplicaquellodellaprima,aggiungendo,però,adessalederoghechedannoluogoallaviolazionelamentatadalGoverno.Eciòconsentel’immediataindividuazionedeldivieto,traquellielencatinelcomma1dell’art.21

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Anno 50 - N. 5 Parte I 26.04.2019 pag. 76BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

dellacitataleggen.157del1992,espressamentederogatodalladisposizioneimpugnata:segna-tamente, quello previsto dalla lettera t) del citato comma 1.

11.3.–Siègiàevidenziatochelamateriadellacaccia,secondolacostantegiurisprudenzadiquestaCorte,rientranellapotestàlegislativaresidualedelleRegioni, tenutenondimenoarispettareicriterifissatidalla leggen.157del1992asalvaguardiadell’ambienteedell’ecosistema.Talelegge stabilisce il punto di equilibrio tra «il primario obiettivo dell’adeguata salvaguardia del pa-trimoniofaunisticonazionale»e«l’interesse[…]all’eserciziodell’attivitàvenatoria»(sentenzan.4del2000);conseguentemente,ilivellidituteladaquestafissatinonsonoderogabiliinpeiusdallalegislazioneregionale(explurimis,sentenzen.174,n.139en.74del2017).

11.4.–L’art.21,comma1,letterat),dellaleggen.157del1992consentelacommercializzazionedifaunaselvaticamortapersagreemanifestazionisoloselastessaprovengadaallevamenti.Perilresto,inlineaconaltredisposizionicontenutenelmedesimocomma1dell’art.21,caratterizzatedalla stessa ratio (in tal senso le ipotesi di cui alle lettere bb, cc, ee), prevede il divieto assoluto dellarelativaattività:vienecosìantepostol’interesseallatuteladelpatrimoniofaunistico,al-trimenticompromessodalleprospettivedilucrooffertedallacommercializzazionedellafaunaselvatica.

Unsiffattodivietocostituisceunlimite invalicabileper le iniziativelegislativedelleRegioni,purinmaterie,comequelladellacaccia,ascritteallalorocompetenzalegislativaresiduale.Etaleconfinenonsuperabileemergeancoraconpiùnettezzaladdovesiconsidericheillegislatorestatalehadotatodipeculiarepregnanzailprecettoinquestione,finendopersanzionarnepenal-mentelarelativaviolazione(conl’arrestodadueaseimesiol’ammendadaliredaeuro516aeuro 2.065 in ragione di quanto previsto dall’art. 30, comma 1, lettera l, della stessa legge n. 157 del 1992).

11.5.–Ladisposizioneimpugnata,consentendolacommercializzazionedellafaunaselvaticamortapersagreemanifestazionianchenelleipotesiincuilastessaprovengadaabbattimentivenatorio di controllo, amplia le deroghe al divieto imposto dalla disciplina statale e riduce pertanto i livellidituteladaquestafissati,determinandoilvulnuslamentatodalgovernoricorrente.

Diquil’illegittimitàcostituzionaledell’art.47,comma7-ter,dellaleggereg.Ligurian.29del1994, introdotto dall’art. 35, comma 3, della legge reg. Liguria n. 29 del 2017, limitatamente alle parole«odaabbattimentivenatoriodicontrolloautorizzatinelrispettodellemodalitàprevistedallanormativasanitariavigente».

PER QUESTI MOTIVILA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiaral’illegittimitàcostituzionaledell’art.15,commi1e2,dellaleggedellaRegioneLiguria28dicembre2017,n.29(Disposizionicollegateallaleggedistabilitàperl’anno2018);

2) dichiaral’illegittimitàcostituzionaledell’art.15,comma3,dellaleggereg.Ligurian.29del2017,limitatamentealleparole«,einterventiimprevistienonprogrammatisuutenzediinteressepubblicooggettodiconcessione»;

3) dichiarainviaconsequenziale,aisensidell’art.27dellalegge11marzo1953,n.87(NormesullacostituzioneesulfunzionamentodellaCortecostituzionale), l’illegittimitàcostituzionaledell’art.15, commi 4, 5, 6 e 7, della legge reg. Liguria n. 29 del 2017;

4) dichiaral’illegittimitàcostituzionaledell’art.2,comma3-bis,dellaleggedellaRegioneLiguria11marzo2014,n.4(Normeperilrilanciodell’agricolturaedellaselvicoltura,perlasalvaguardiadelterritorioruraleedistituzionedellabancaregionaledella terra), introdottodall’art.24,comma2,dellaleggereg.Ligurian.29del2017,nellaparteincuiprevedechelaRegione,perleattivitàdicontrollofaunistico,puòavvalersi«anchedelconcorsodicoadiutoriappositamenteformatiincoe-renzaconicriteridicuiall’articolo22,comma6,dellalegge6dicembre1991,n.394(Leggequadrosulleareeprotette)esuccessivemodificazionieintegrazioni»;

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Anno 50 - N. 5 Parte I 26.04.2019 pag. 77BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

5) dichiaral’illegittimitàcostituzionaledell’art.47,comma7-ter,dellaleggedellaRegioneLiguria1°luglio1994,n.29(Normeregionaliperlaprotezionedellafaunaomeotermaeperilprelievovena-torio), introdotto dall’art. 35, comma 3, della legge reg. Liguria n. 29 del 2017, limitatamente alle parole«odaabbattimentivenatoriodicontrolloautorizzatinelrispettodellemodalitàprevistedallanormativasanitariavigente»;

6) dichiaranonfondatalaquestionedilegittimitàcostituzionaledell’art.15,comma3,dellaleggereg.Liguria n. 29 del 2017, nella parte in cui prevede che non sono soggetti a nulla osta idraulico «gli interventiinsommaurgenzaeseguitiincasodieventicalamitosiperiqualisiastatodichiaratolostatodiemergenza,dieventipotenzialmenteingradodicontaminareunsitodicuiall’art.242deld.lgs.n.152/2006esuccessivemodificazionieintegrazioni»,promossadalPresidentedelConsigliodeiministri,inriferimentoall’art.117,secondocomma,letteras),dellaCostituzione,conilricorsoindicato in epigrafe.

CosìdecisoinRoma,nellasededellaCortecostituzionale,PalazzodellaConsulta,il6febbraio2019.

IL PRESIDENTEGiorgioLattanzi

IL REDATTOREAugusto Antonio Barbera

IL CANCELLIERERoberto Milana

DepositatainCancelleriail13marzo2019.

IL DIRETTORE DELLA CANCELLERIADott. Roberto Milana

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Anno 50 - N. 5 Parte I 26.04.2019 pag. 78BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

ORDINANZA DEL TAR PER LA LIGURIA 11.10.2018 N. 57Ordinanza emessa sul ricorso proposto da Associazione Lega per l’Abolizione della Caccia Onlus e altri c/Regione Liguria e altri(PubblicazionedispostadalPresidentedellaCorteCostituzionaleanormadell’art.25della legge11

marzo1953,n.87)

REPUBBLICA ITALIANAIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(SezioneSeconda)ha pronunciato la presente

ORDINANZASul ricorso numero di registro generale 531 del 2018, proposto da AssociazioneLegaperL’AbolizionedellaCacciaOnlus,AssociazioneLavLegaAntiVivisezione,Ente

NazionaleProtezioneAnimaliEnpaOnlus,AssociazioneWwfItaliaOnlus,inpersonadellegalerappresen-tanteprotempore,rappresentatiedifesidall’avvocatoClaudioLinzola,condomiciliodigitalecomedaPECdaRegistridiGiustiziaedomicilioelettopressoilsuostudioinMilano,viaHoeplin.3;

controRegione Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati

BarbaraBaroli,LeonardoCastagnoli,condomiciliodigitalecomedaPECdaRegistridiGiustizia;nei confronti

UnioneEnalcaccianoncostituitoingiudizio;e con l’intervento di

ad opponendum:FedercacciadellaRegioneLiguria,A.N.U.U.-AssociazionedeiMigratoristiItalianiperlaConserva-

zionedell’AmbienteNaturale-SedeRegionaleLiguria,inpersonadellegalerappresentanteprotempore,rappresentatiedifesidagliavvocatiAndreaMozzati,PietroBalletti,condomiciliodigitalecomedaPECdaRegistridiGiustiziaedomicilioelettopressolostudioPietroBallettiinGenova,viaCorsica2/11;

perl’annullamento,previasospensione,delladeliberazionedellaGiuntaregionaledellaLiguria,n.355del 23/05/2018, avente ad oggetto: “Calendario venatorio regionale stagione 2018/19 - Art. 34, c. 4, L.R. 29/1994”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;Visti tutti gli atti della causa;Vistol’attodicostituzioneingiudiziodiRegioneLiguria;Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2018 il dott. Roberto Pupilella e uditi per le

partiidifensoricomespecificatonelverbale.Conricorsonotificatoindata23/07/2018leAssociazioniricorrentihannoimpugnatoladeliberazione

della Giunta regionale della Liguria, n. 355 del 23/05/2018, avente ad oggetto il “Calendario venatorio re-gionaleperlastagionedicaccia2018/19”.

E’censurata,sottoplurimiprofili,l’illegittimitàdelladeliberazioneinparola,peressersiRegioneLi-guriaasseritamentediscostatadalleprescrizionidettatedall’ISPRAconpareredel31/05/2017,eperavercosìadottatouncalendariovenatoriosuscettibilediarrecarenocumentoallafaunastanzialeemigratricepresente sul territorio regionale.

Inparticolare,lericorrentihannoprospettatodiecimotividicensura,enucleabili–eccezionfattaperilsestoedilnono,relativiallaquestionedilegittimitàcostituzionaledicuisidiràinfra–comesegue:

I) “Illegittimitàpereccessodipoteresottoilprofilodeltravisamentodeifatti,deldifettodiistruttoria

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Anno 50 - N. 5 Parte I 26.04.2019 pag. 79BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

edimotivazione–violazionedell’articolo1,comma2,dellalegge157/92”,inquantoilcalendarioavrebbe previsto, contrariamente ed immotivatamente al parere ISPRA, relativamente alle specie Tordo Bottaccio, Cesena, Colombaccio e Merlo, due giornate aggiuntive di caccia dal primo ottobre al30novembre.LacacciaintaligiornatasarebbepoiammessaconlamodalitàdaappostamentosenzaalcunaspecificazioneinluogodellamodalitàappostamentofissocomeprescrittodaISPRA.

II)“Illegittimitàpereccessodipoteresottoilprofilodeltravisamentodeifatti,deldifettodiistruttoria–difettodimotivazione–violazionedell’articolo1,comma2,dellalegge157/92”inquantoRegio-neLigurianonavrebberecepitointegralmenteilpareredell’ISPRA,avendoconcessochel’attivitàvenatoria nel periodo 1 ottobre - 30 novembre 2018, potesse essere esercitata anche da appostamenti temporanei.

III)“Illegittimitàpereccessodipotereeviolazionedell’articolo3dellalegge241/90perdifettodimo-tivazione”inquantoilcalendariovenatorio,inpretesocontrastoconilparereISPRA,avrebbecon-sentitolaconclusionedelperiododicacciaal20gennaioanzichéal31dicembreechenonavrebbeprevistounmeccanismoadhocpersospenderel’attivitàvenatoriaincasodiondatedigelo.

IV)“Violazionedell’articolo18della legge157/92– illegittimitàpereccessodipotereperdifettodiistruttoriainrelazioneall’articolo34,comma8,dellal.r.29/94”inquantoilnumerodiesemplariprelevabili 25 non sarebbe conforme al parere ISPRA.

V)“Violazionedell’art.18,primocomma,lett.d)dellalegge157/92”,inquantodaunlato,l’anticipa-zioneal16settembredellacacciaalcinghialesarebbeincontrastoconlanormativastataleche,perconverso, la ammette soltanto a partire dal 1 ottobre e dall’altro lato, tale anticipo non sarebbe coe-rentecoldettatonormativonazionalediriferimentoenonrisulterebbecondivisibilesottoilprofilotecnico-scientifico,inconsiderazionedelrilevanteimpattochelatecnicadiprelievoprevista(valeadire, in forma collettiva e con cani al seguito) esercita sulle specie non target.

VII) “Violazionedell’articolo18,comma7,dellalegge157/92edell’articolo34dellal.r.29/94”.VIII)“Illegittimitàpereccessodipotereperdifettodiistruttoriaedifettodimotivazione”,inquanto

perquantoriguardal’allodolasarebbeprevistounnumerodicapiabbattibiliparia50senzatenerecontodeicapiprelevatifuoriregionee,perquantoriguardalamoretta,laprevisionedell’iniziodellarelativaattivitàvenatoriaal1novembresarebbeinadeguataperchélamigrazioneditalespecieter-minerebbesoloafinenovembre.

X)“Illegittimità per eccessodi potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e dellamotivazione eviolazione dell’articolo 3 della legge 241/90 – violazione dell’articolo 1, comma 2, della legge157/92”,inquantolaregionenonavrebbepresoinconsiderazioneareeumideinrelazioneallequaligli uccelli acquatici dovrebbero essere protetti dal disturbo recato loro dalla caccia, rimanendo cosi sprovvisti di adeguata tutela.

Conilsestoedilnonomotivopartericorrentehasollevatoquestionedilegittimitàcostituzionaledegliartt. 34, comma 7-bis della l. r. n. 57/92, e 38, comma 8, della medesima legge, per contrasto con l’art. 117, comma2,lett.s),dellaCostituzione.

Consentenzaparzialen.769del4ottobre2018,questoTribunaleAmministrativoRegionalesièpro-nunciato su tutti motivi di ricorso.

NellospecificoilTribunaleharespinto,inquantoinfondati,imotivi:primo,secondo,terzo(limitata-menteallacensurarelativaallamancataattivazionediunmeccanismoadhocfinalizzatoa interromperel’attivitàvenatorianeiconfrontidellabeccaccianelcasodiondatedigelo).

E’ stato anche respinto dal Collegio l’ottavo motivo.LaSezionehainveceritenutofo0ndatiedhaaccoltoilprimomotivoconriguardoallasolaCesena,il

terzomotivoconriguardoallaposticipazionedellachiusuradell’attivitàvenatorianeiconfrontidellabec-cacciaal20gennaioanzichéal31dicembre,edilquartosempreinrelazionealprolungamentodelcalen-dario venatorio in gennaio.

IlTribunale ha poi accolto il quintomotivo, imponendo all’amministrazionedi non estendere il pe-

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Anno 50 - N. 5 Parte I 26.04.2019 pag. 80BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

riodo di caccia al cinghiale oltre il trimestre previsto dalla legge, rimanendo salve le norme previste dalla l.n.248\2005 che disciplina il prelievo in forma selettiva di bovidi, cervidi ed ungulati tra i quali rientra il cinghiale.

E’statoinvecedichiaratoinammissibileilsettimomotivodiricorso;edèstatoinfineaccoltoildecimomotivo.

Questo Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto, poi, che l’esame delle censure relative al sesto enonomotivodiimpugnazionedovesseroessereesaminateseparatamente,ravvisandogliestremidirimes-sioneallaCorteCostituzionaledellaprospettataillegittimitàcostituzionale.

Inparticolare,ilsestomotivodiimpugnazioneformulatodapartericorrenteinerisceall’orariodicacciagiornalieroprevistoall’articolo1,1°comma,lett.g)delcalendariovenatoriogravato.

Tale norma recepisce l’art. 34, comma 7 bis, della l.r. 29/94, che secondo parte ricorrente sarebbe in-costituzionale, inquantononrispettosodell’articolo18comma7della leggestatale157/92e,dunquesiporrebbeinviolazionedell’articolo117,commasecondo,letteras)dellaCartacostituzionale.

Laquestioneapparerilevantenelgiudizioenonmanifestamenteinfondata.L’art. 34 c. 7 bis ultimo periodo della legge regionale stabilisce che: “La caccia da appostamento tempo-

raneoefissoallaselvagginamigratoriaèconsentitafinoamezz’oradopoiltramonto.”L’art.18c.7dellaleggestatalestabilisceche:“Lacacciaèconsentitadaun’oraprimadelsorgeredel

solefinoaltramonto.Lacacciadiselezioneagliungulatièconsentitafinoadun’oradopoiltramonto”.Comeevidenziatodapartericorrente,sutalequestionesiègiàespressa,indirettamente,laCortecosti-

tuzionaleconsentenzan.191/2011.Segnatamente,l’articolo34c.7bisultimoperiodo,nellaparteincuiconsentedicontinuarel’esercizio

dellacacciadaappostamentoallaselvagginamigratoriafinoamezz’oradopoiltramonto,èstatorichiamatodall’art.1dellal.r.29settembre2010,n.15,voltaamodificarel’articolo1dellaleggeregionale6giugno2008,n.12,diapprovazionedelcalendariovenatorioregionaletriennaleperlestagioni2008-2011.

Lanormainquestione,aseguitodiappositoricorsopropostodalGoverno,èstatadichiarataillegittimadallasentenzadellaCorteCostituzionalen.191del15/06/2011.

Lasuddettadecisione,dichiarandol’illegittimitàdell’articolo1dellal.r.15/2010,hatravoltoilprincipiorecatodall’articolo34,comma7bis,ultimoperiodo,dellal.r.29/1994,senzatuttaviaincideredirettamentesullostessocheèancorapresenteneltestodellalegge,nonessendonestatadichiarataformalmentel’ille-gittimità.

IlGiudicecostituzionale,infatti,neldispositivodellasentenza,sièlimitatoacensurareladisposizioneimpugnata,senzadichiarare“inviaconseguenziale”l’illegittimitàdellanormarichiamata.

Tuttavia,nelleconsiderazioniindiritto,laCortehaespressamenteaffermatoche“la disciplina statale, che delimita il periodo entro il quale è consentito l’esercizio venatorio, è ascrivibile al novero delle misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, rientrando nella materia della tutela dell’ambiente, vincolante per il legislatore regionale (sentenze n. 272 del 2009 e n. 313 del 2006, nonché, successivamente, sentenze n. 233 del 2010 e n. 193 del 2010).

Posto che la disciplina sulla delimitazione temporale del periodo in cui è permesso il prelievo venatorio ha ad oggetto, oltre che l’individuazione dei periodi dell’anno in cui esso è consentito, anche i limiti orari nei quali quotidianamente detta attività è lecitamente svolta in relazione a determinate specie cacciabili, risulta evidente che la disposizione censurata, consentendo la caccia da appostamento fisso o temporaneo alla selvaggina migratoria ancora per mezz’ora dopo il tramonto del sole, così oltrepassando il limite ordi-nariamente fissato per questa dall’art. 18, comma 7, della legge n. 157 del 1992, costituisce violazione del livello apprestato dallo Stato nell’esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambien-te e dell’ecosistema ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.”

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Anno 50 - N. 5 Parte I 26.04.2019 pag. 81BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Alla luce di quanto sopra, il Collegio, conclusivamente, ritiene necessario disporre la sospensione del giudizioesottoporreallaCorteCostituzionalelaseguentequestioneincidentaledilegittimitàcostituziona-le,rilevanteaifinidelladefinizionedelgiudizio“aquo”,voltaadottenereunapronunciapregiudizialecircalapossibileillegittimitàcostituzionaledell’art.34,comma7bis,ultimoperiodo,dellal.r.29/1994sullacuibaseèstatoadottatol’articolo1,1°comma,lett.g)delcalendariovenatorioimpugnato,inquantoviolativodell’articolo 18 della legge statale 157/92 e, dunque, dell’articolo 117, comma secondo, lettera s) della Carta costituzionale.

Perquantoattienealnonomotivo,partericorrentehasollevatoquestionedilegittimitàcostituzionaledell’art.38,8°commadellal.r.29/94,comemodificatodallal.r.10/2017,acuil’art3delcalendariovena-torio impugnato opera integrale rinvio.

Secondo le associazioni ricorrenti la citata disposizione regionale non appare rispettosa dell’art. 12,comma 12 bis della legge statale 1 n. 57/92 e, dunque, dell’art. 117, comma secondo, lettera s) della Carta costituzionale.

La questione appare rilevante e non manifestamente infondata.Inpuntorilevanza,sievidenziacheinragionedelrinviodapartedell’art3,comma1,delprovvedimen-

toamministrativoimpugnatoalledisposizionidicuiall’articolo38,8°commadellal.r.29/94,ladeclarato-riad’incostituzionalitàdellanormacensuratacomporterebbel’illegittimitàdelprovvedimentomedesimoe,dunque, il suo necessario annullamento da parte di questo T.A.R.

In puntononmanifesta infondatezza, si evidenzia che l’art. 12, comma12bis della legge statale n.157/92prescriveche“Lafaunaselvaticastanzialeemigratoriaabbattutadeveessereannotatasultesserinovenatoriodicuialcomma12subitodopol’abbattimento”.

Ciòsignificachenonappenaunanimalevieneabbattutodalcacciatore,sorgeincapoaquest’ultimol’obbligo giuridico di registrarlo immediatamente sul tesserino venatorio regionale.

Ladisciplinainparolaèimprontatasiaafinalitàstatistiche,siaalmonitoraggiodellequotemassimediesemplaricacciatisuunadeterminataareageografica.

Talifinalitàsonoconsideratedall’ordinamentodimassimarilevanza,aifinidellatuteladellafaunaedell’ecosistemaincuivieneesercitatal’attivitàvenatoria.

Ed invero, leviolazioni inmateriadi annotazionedel tesserinovenatorio regionale comportano,pervero, l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’ art. 31, comma primo, lett. i), della legge157/92.

L’articolo 3, comma 1 della D.G.R n. 335/18 (calendario venatorio impugnato) dispone, invece, che: “Il tesserino venatorio regionale deve essere rilasciato annualmente dagli organismi preposti e deve essere compilato dal cacciatore in tutte le parti relative alla giornata di caccia, cosi come disposto dall’articolo 38 dellaL.R.29/94esuccessivemodificazioniedintegrazioniedalleistruzioniriportatesultesserinomede-simo”.

Ladisposizionerimandadirettamenteall’articolo38,comma8dellal.r.29/94(comemodificatodallal.r.10/2017)chedispone:“ilcacciatoredeveinoltreindicare,negliappositispazirelativiallafaunastanzialeemigratoria,lasigladelcapoabbattutosubitodopol’abbattimentoaccertato.”

Il calendario venatorio, nella parte in cui rinvia al precetto di cui all’articolo 38, comma 8 della L.R 29/94 si pone in netto ed evidente contrasto con l’art. 12, comma 12 bis della legge statale n. 157/92 (intro-dottodall’art.31dellalegge122/2016inrelazionealCasoEUPilot6955/14/ENVI),che,invece,prescriveche l’annotazione sia fatta indipendentementedall’accertamento inordineall’avvenutoabbattimentodelcapo soppresso.

Edinvero,ladisciplinastataleprescrivechel’annotazionedelcapoabbattutosiaimmediataenon,in-vece,subordinataadalcun“accertamento”dapartedelcacciatore.

La previsione – contenuta nella legge regionale, a cui espressamente rinvia l’art. 3 dell’impugnato ca-lendariovenatorio–ditaleaccertamento,determinalapossibilità,pericacciatori,diescluderedaconteggieregistrazioniglianimaliuccisimanonrintracciatie/orecuperatiperipiùdisparatimotivi(ricercanella

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vegetazione,oinareeimpervie,paludoseelacustri,osopraggiuntecondizionidiscarsaluminosità,errore,ecc.).

L’introduzionedell’accertamentodell’abbattimentoeludepertantolaratiodellanormastatale,direttaadassicurarelamassimatempestivitàedaccuratezzadellaregistrazionedelleprede(aifinidelrispettoperesempiodelcarnieremassimogiornalieroestagionalefissati,perciascuncacciatore;perevitarechesianoabbattutianimalipoinonregistratisultesserino,pereluderelavigilanza,ecc.).

SecondoprincipicostantementeaffermatidallaCorteCostituzionale, ladisciplinasullacacciahaperoggetto la fauna selvatica, che rappresenta «un bene ambientale di notevole rilievo, la cui tutela rientra nella materiadella“tuteladell’ambienteedell’ecosistema”.

TaletutelaèaffidataallacompetenzalegislativaesclusivadelloStato,chedeveprovvederviassicurandounlivelloditutela,non“minimo”,ma“adeguatoenonriducibile”»(CorteCost.,sent.n.193del2010).

In particolare, l’articolo 18 della l. 157/92 garantisce «nel rispetto degli obblighi comunitari conte nuti n.79/409/CEE,standardminimieduniformi,dituteladellafaunasull’interoterritorionazionale,hanaturadi norma fondamentale di riforma economico-sociale, in quanto implica il nucleo minimo di salvaguardia dellafaunaselvatica,ilcuirispettodeveessereassicuratosull’interoterritorionazionale(sentenzen.227del2003en.536del2002)”(CorteCost.,n.233del2010).

Daciòconseguechelenormestatalirappresentanolimitiinvalicabiliperl’attivitàlegislativadellere-gioni,dettandonormeimperativechedevonoessererispettatesull’interoterritorionazionaleperprimarieesigenzeditutelaambientale.

Lacitatanormadelcalendarioimpugnatoapparecostituzionalmenteillegittima,perchénonrispettosadell’articolo articolo 12, comma 12-bis della Legge 157/92 (introdotto dall’articolo 31 della legge 122/2016 LeggeEuropea2015/2016),cheprescrive:“Lafaunastanzialeemigratoriaabbattutadeveessereannotatasultesserinovenatoriodicuialcomma12,subitodopol’abbattimento”.

Tantopremessoerichiamatalacitatasentenzan.769del4ottobre2018resanelgiudiziodicuiinepi-grafe,conlapresenteordinanzailCollegioritienedidoversollevarequestionedilegittimitàcostituzionaledell’articolo38, 8° commadella l.r. 29/94, comemodificatodalla l.r. 10/2017, inquantonon rispettosodell’art. 12, comma 12 bis della legge statale 1 n. 157/92 e, dunque, dell’art. 117, comma secondo, lettera s)dellaCartacostituzionale,essendolaquestionerilevanteaifinidelladecisionedelricorsoenonmanife-stamente infondata.

Pertuttelesuesposteconsiderazioni,occorrerimetterelequestioniallaCorteCostituzionale.Aisensidell’art.23,secondoeterzocomma,dellalegge11marzo1953,n.87,ilpresentegiudizioè

sospesofinoalladefinizionedell’incidentedicostituzionalitàinrelazioneaimotividiricorsosestoenono.Aisensidell’art.23,quartocomma,dellalegge11marzo1953,n.87,lapresenteordinanzaènotificata

alleparticostituiteealPresidentedelConsigliodeiMinistri,nonchécomunicataaiPresidentidellaCameradei Deputati e del Senato della Repubblica.

P.Q.M.

IlTribunaleAmministrativoRegionaleperlaLiguria(SezioneSeconda),interlocutoriamentepronun-ciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- dichiararilevanteenonmanifestamenteinfondatalaquestionedilegittimitàcostituzionaledell’art.34,comma7bis,ultimoperiodo,dellal.r.29/1994inrelazioneall’art.117,comma2,lett.s)dellaCostituzione;

- dichiararilevanteenonmanifestamenteinfondatalaquestionedilegittimitàcostituzionaledell’art.38,comma8,dellaleggeregionalen.157/1992,inrelazioneall’articolo117,comma2,lett.s)dellaCostituzione;

- disponelasospensioneinrelazioneaiduequesitisopraindicatidelpresentegiudizioeordinaalla

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segreterial’immediatatrasmissionedegliattiallaCorteCostituzionale; - ordinache,acuradellasegreteria,lapresenteordinanzasianotificataalleparticostituiteealPre-

sidentedelConsigliodeiMinistri,nonchécomunicataaiPresidentidellaCameradeiDeputatiedelSenato della Repubblica.

CosìdecisoinGenovanellacameradiconsigliodelgiorno19settembre2018conl’interventodeima-gistrati:

Roberto Pupilella, Presidente, Estensore

Luca Morbelli, Consigliere

Angelo Vitali, Consigliere

IL SEGRETARIO

Inforzadidecretocollegialenr.888del16.11.2018deveintendersi“dichiararilevanteenonmanife-stamenteinfondatalaquestionedilegittimitàcostituzionaledell’art.38,comma8,dellaleggeregionalen.29/94,inrelazioneall’articolo117,comma2,lett.s)dellaCostituzione”.

Genova, 16.11.2018

IL DIRETTORE DI SEGRETERIADott.FiorenzoMinnelli

Direttore responsabile: AugustoPessina PubblicatodallaPresidenzadelConsiglioRegionaleAutorizzazionedelTribunalediGenovan.22del16/7/1976 (legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32)