Repressione della condotta antisindacale

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Repressione della condotta antisindacale Art. 28 Legge 20 maggio 1970, n. 300 Statuto dei Lavoratori

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Repressione della condotta

antisindacaleArt. 28 Legge 20 maggio 1970, n. 300

Statuto dei Lavoratori

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Repressione della condotta antisindacale

Configurazione legislativa di ampia portata:

«qualsiasi comportamento del datore»

Fattispecie strutturalmente «aperta» Repressione finalizzata ad incidere

sul comportamento (anche solo idoneo, a prescindere dall’esistenza di dolo o colpa):

«diretto ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del

diritto di sciopero»

Obiettivo:Garantire nel modo più ampio l’effettività dei diritti di libertà sindacale e di sciopero.

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Limitazioni della libertà e attività sindacale:1. Diritto di assemblea 2. Diritto ai permessi sindacali3. Diritto all’uso di locali4. Condotte vietate anche se si colpiscono uno o più lavoratori

per l’esercizio dei diritti di libertà e attività sindacale e di sciopero, con licenziamenti, trasferimenti o minacce di sanzioni disciplinari motivati da ragioni antisindacali.

Reazioni allo sciopero:Il diritto di sciopero è protetto da ogni comportamento ostativo. (E’ antisindacale, ad esempio, sostituire i lavoratori in sciopero con lavoratori assunti ad hoc)

Comportamenti nelle trattative:E’ antisindacale, ad esempio, trattare con un sindacato, escludendone altri in maniera ingiustificata o in

violazione di un espresso obbligo legale e contrattuale di convocazione congiunta. Stipulazione ed applicazione generalizzata di accordi

separati:Costituisce condotta antisindacale disapplicare da parte del datore di lavoro un contratto collettivo unitario – in vigore – per applicare un accordo separato successivo (Trib. Modena, 2 aprile 2011)

Violazione dei diritti sindacali contrattuali:Inosservanza di diritti riconosciuti al sindacato non dalla legge ma dalla stessa contrattazione collettiva (ad esempio, diritti di informazione contenuti nella parte «obbligatoria» dei contratti, diritti di consultazione preventiva, ad esempio per l’introduzione del lavoro notturno).

Comportamenti antisindacali (azioni od omissioni):Che configurano una violazione ovvero anche solo l’idoneità a violare una serie «aperta» di diritti, in relazione a diversi momenti che caratterizzano il rapporto di lavoro e l’attività sindacale.

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Soggetto attivo (e quindi legittimato passivo) della condotta è il datore di lavoro

a prescindere dal fatto che sia imprenditore o non imprenditore, privato o pubblico, e

indipendentemente dal numero di lavoratori occupati. La condotta è rilevante anche se posta

in essere non personalmente dal datore, ma dai soggetti che esercitano in azienda il potere imprenditoriale.

In ogni caso, l’illecito è imputabile solo e direttamente al datore di lavoro.

Soggetti coinvolti:

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Soggetti legittimati:«organismi locali delle associazioni sindacali nazionali, che vi abbiano interesse». Si tratta degli organi territoriali di categoria, strutture zonali o provinciali (ora comprensoriali).

E’ esclusa la legittimazione sia dei singoli lavoratori sia di forme di autotutela collettive non organizzate su base nazionale.

Non sono legittimati i terminali aziendali del sindacato, cioè le RSA o RSU.

Soggetti coinvolti:

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Procedimento speciale applicabile anche ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (ex art. 63, 3° comma, D.Lgs. N. 165 del 2001).

Il procedimento si svolge innanzi al Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Procedimento:Speciale procedimento giurisdizionale repressivo della condotta antisindacale del datore di lavoro.

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1. Ricorso al Tribunale del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato

2. Istruttoria minima3. Audizione delle parti in interrogatorio libero e

assunzione di sommarie informazioni, da concludersi in tempi brevi, anche se il termine di due giorni è ordinatorio e, di fatto, largamente superato

4. L’ordine del giudice (decreto motivato) che rigetta il ricorso o che lo accoglie sanzionando la condotta antisindacale, è immediatamente esecutivo: cessazione del comportamento illegittimo e rimozione degli effetti lesivi già realizzati, con ripristino del libero godimento degli stessi beni.

5. Contro il decreto immediatamente esecutivo è ammessa, entro 15 giorni dalla sua comunicazione alle parti, l’opposizione avanti al Tribunale che ha emanato il provvedimento impugnato il quale provvede con sentenza, anch’essa immediatamente esecutiva.

6. L’opposizione non sospende l’efficacia esecutiva del decreto, può farlo solo la sentenza successiva.

7. La sentenza è appellabile avanti la Corte d’appello, sempre secondo il rito del lavoro.

Procedimento con carattere d’urgenza:

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La sanzione penale posta a carico del datore di lavoro, per l’inosservanza dell’ordine del giudice, ai sensi dell’art. 650 cod. pen. consiste nell’arresto fino a 3 mesi o nell’ammenda fino a 206 Euro.

Va altresì ricordato che l’art. 7, 7° comma, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone a carico del datore condannato per condotta antisindacale la revoca delle agevolazioni fiscali concesse per incentivare l’occupazione.

Sanzioni