REPERTORIO N. 113362 VERBALE DI ASSEMBLEA … · "NORME SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO: ... n....
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REPERTORIO N. 113362 RACCOLTA N. 39794
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA del:
"CONSORZIO ITALIANO DI CORIASSICURAZIONE
CONTRO LE CALAMITA' NATURALI IN AGRICOLTURA"
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaotto, il giorno ventiquattro, del mes e di aprile, alle
ore 10,00.
- 24 aprile 2008 -
In Roma, Via Nomentana n. 183.
Avanti a me Dottor PASQUALE CORDASCO, Notaio in Roma, iscritto al
Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velle tri e
Civitavecchia,
E' PRESENTE:
Dott. SEMERARI Arturo, nato a Taranto (TA) il 21 ot tobre 1959,
domiciliato per la carica, come in appresso, a Roma (RM), Via
Cornelio Celso n. 6.
Detto comparente, della cui identità personale, pot eri e qualifica
sono certo, nella sua qualità, come mi dichiara di Presidente del
Comitato Direttivo e legale rappresentante del:
- "CONSORZIO ITALIANO DI CORIASSICURAZIONE CONTRO L E CALAMITA'
NATURALI IN AGRICOLTURA" con sede in Roma (RM), Via Cornelio Celso n.
6, codice fiscale - partita Iva ed iscrizione all'U fficio del
Registro delle Imprese di Roma numero 09730541001, iscrizione al
R.E.A n. 1186913 giusta i poteri al medesimo spetta nti per legge e
per statuto, dichiara che, si è qui riunita, in que sti luogo, giorno
ed ora, l'assemblea straordinaria dei soci del pred etto consorzio per
discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Modifiche statutarie.
Assume la presidenza dell'assemblea, su designazion e unanime degli
intervenuti, a norma del vigente statuto sociale, i l dottor SEMERARI
Arturo, che mi invita a fungere da segretario e con stata:
- che sono presenti in proprio o per delega i segue nti partecipanti:
- ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENT ARE - ISMEA",
quale gestore del " FONDO DI RIASSICURAZIONE ex art. 127, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000 n. 388, in persona di sè medesimo;
- GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, in persona del Dr.Paolo Spagna;
- ASSICURAZIONE RISCHI AGRICOLI VMG 1857 S.P.A. - PER BREVITA' "ARA
1857 S.P.A." , in persona di Andreini Pier Ugo;
- FATA ASSICURAZIONI DANNI S.P.A. in persona di Luigi Avagliano;
- ALLIANZ S.p.A., in persona di Ezio Bozzato;
- ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A., in persona di Enrico Gardellin;
- AURORA ASSICURAZIONI S.p.A. , in persona di Ivan Oggioni;
- COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A., in persona di Claudio Vigna;
- DUOMO UNIONE ASSICURAZIONI S.p.A., in persona di Mario Gianelli;
- INA ASSITALIA S.p.A., in persona di Michele Salomone;
- ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A., in persona di Ezio Bozzato;
- ITAS MUTUA, in persona di Guido Tecilla;
- MAPFRE - RE, in persona di Arturo Semerari;
- SCOR SWITZ ERLAND LTD, in persona di Massimo Cirino Amico;
- SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOC.COOP., in persona di
Mario Gianelli;
- SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, in persona di Ezio Bozzato;
- SOCIETA' SVIZZERA DI ASSICURAZIONE CONTRO LA GRANDI NE, in persona
di Gianfranco Rossetti;
- VEREINIGTE HAGEL VERSICHERUNG VVAG, in persona di Luigi Cazzolla;
- che per l'organo amministrativo è presente sè med esimo quale
Presidente e il signor AVAGLIANO Luigi, quale Vice Presidente,
ANDREINI Pier Ugo, BOZZATO Ezio, quali Consiglieri ;
- che per il collegio dei Revisori sono presenti RO SSETTI Gianfranco
e GIANELLI Mario quali revisori;
- che la presente assemblea è stata regolarmente co nvocata a norma
dell'art.5 del vigente statuto, a mezzo di raccoman data.
Tutto ciò constatato, il Presidente, dopo aver chie sto agli
intervenuti se fossero sufficientemente informati s ull' argomento
posto all'ordine del giorno, ed avutane risposta po sitiva, dichiara
validamente costituita la presente assemblea, atta ed idonea, a
deliberare sul suddetto ordine del giorno.
Il Presidente, passando all'esame dell'unico argome nto all'ordine del
giorno illustra ai presenti le motivazioni che sugg eriscono
l'opportunità di modificare alcuni articoli del vig ente statuto
sociale.
Dopo breve ed opportuna discussione e riconosciuta la validità delle
ragioni addotte dal Presidente, l'Assemblea a voti palesi,
all'unanimità
D E L I B E R A
1) di modificare i seguenti articoli:
.... Art.2) Sede;
.....Art.5) Composizione e funzionamento dell'Assem blea;
....Art.8) Composizione e funzionamento del Comitat o Direttivo;
....Art.10) Collegio dei Revisori;
....Art.11) Competenze delle Segreteria;
....Art.13) Funzionamento del Consorzio;
....Art.)15 Rendiconto Annuale;
....Art.17) Disdetta d'Ufficio di un Ente consorzia to.
2) di approvare, il nuovo testo dello statuto, port ante le modifiche
e le integrazioni testè deliberate nel seguente ten ore letterale:
"NORME SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO:
CONSORZIO ITALIANO DI CORIASSICURAZIONE CONTRO LE C ALAMITA' NATURALI
IN AGRICOLTURA
Articolo 1 - Partecipanti
Il CONSORZIO ITALIANO di CORIASSICURAZIONE CONTRO L E CALAMITA'
NATURALI IN AGRICOLTURA è stato costituito nel 2007 dagli Enti qui
costituiti e consorziati.
Possono far parte del Consorzio tutte le Compagnie italiane ed estere
regolarmente autorizzate ad esercitare l'assicurazi one o la
riassicurazione sui rischi agricoli in Italia.
Alle imprese di riassicurazione partecipanti al Con sorzio è richiesto
un rating di solidità finanziaria pari ad "A" di St andard & Poor's o
rating equivalente, salvo diversa determinazione de ll'Assemblea.
Tra i soggetti partecipanti e fondatori del Consorz io vi è il Fondo
di Riassicurazione - ex art. 127, comma 3, della Le gge 23 dicembre
2000 n. 388, in prosieguo anche semplicemente "Fond o ex lege 388/00"
- la cui gestione è affidata all'Istituto di Serviz i per il Mercato
Agricolo Alimentare - ISMEA. L'esposizione finanzia ria massima del
Fondo ex lege 388/00 è limitata alla dotazione disp onibile; detta
dotazione viene comunicata al Consorzio con comunic azione a firma del
Direttore Generale dell'ISMEA entro il mese di dice mbre antecedente
l'inizio di ogni campagna.
Il Consorzio ha durata triennale e si rinnova autom aticamente per un
periodo uguale al precedente salvo manifestazione d i volontà
contraria degli Enti Consorziati oppure nel caso in cui non
sussistano più i requisiti previsti dall'art. 7 e 8 lett. c) del Reg.
n. 358/2003 della Commissione UE.
Articolo 2 - Sede
La sede del Consorzio è in Roma, presso gli uffici dell'ISMEA.
Articolo 3 - Oggetto
Il Consorzio è costituito allo scopo di promuovere l'introduzione nel
mercato agricolo di assicurazioni innovative contro le calamità
naturali e le avversità atmosferiche ad esse assimi late attraverso la
ripartizione dei rischi tra gli Enti Consorziati, a l fine di offrire
alle imprese agricole nuovi strumenti assicurativi per la difesa
delle produzioni.
Il Consorzio ha altresì la funzione di salvaguardar e i principi della
tecnica assicurativa che consentono l'equa determin azione dei premi
puri in relazione alla probabilità del verificarsi del rischio.
Più in particolare il Consorzio persegue lo scopo d i:
1. favorire la diffusione, in Italia, di polizze in novative di
assicurazione contro le calamità naturali e avversi tà atmosferiche ad
esse assimilate in agricoltura in conformità con qu anto previsto dal
Piano Assicurativo Agricolo Nazionale, e riassicura bili secondo
quanto previsto dal Piano Riassicurativo Agricolo A nnuale;
2. fissare le norme tecniche per la gestione e la
riassicurazione di dette polizze;
3. ripartire tra gli Enti Consorziati i rischi assi curati con
le polizze di cui al punto 1.
4. promuovere, attraverso l'ISMEA, lo scambio di in formazioni
sull'andamento tecnico dei rischi con similari orga nismi esteri;
Con riferimento alle finalità e funzioni di cui ai primi due commi
del presente articolo, il Consorzio potrà utilizzar e anche i dati
presenti nella banca dati ISMEA, istituita con D.M. del 18.07.2003 e
successive modifiche e/o integrazioni, limitatament e a quelli
pertinenti ed essenziali per il perseguimento degli scopi consortili
e non eccedenti le finalità statutarie.
Le attività sopra indicate saranno svolte dal Conso rzio nel pieno
rispetto delle normative vigenti nazionali e comuni tarie con
specifico riferimento alla tutela della concorrenza e ai principi
indicati dal Regolamento comunitario n.358/2003 rel ativamente
all'attività assicurativa.
Il Consorzio si impegna nei confronti di tutte le A utorità di
vigilanza competenti e per le esigenze connesse all 'espletamento di
accertamenti ispettivi disposti dalle medesime, a c onsentire il
libero accesso ai propri uffici e a fornire tutte l e notizie e
informazioni che saranno richieste dai predetti org ani di vigilanza
per lo svolgimento delle eventuali indagini ispetti ve.
Articolo 4 - Organi
Organi del Consorzio sono:
a) l'Assemblea dei Delegati designati dagli Enti Co nsorziati;
b) la Presidenza;
c) il Comitato Direttivo;
d) il Collegio dei Revisori;
e) la Segreteria;
Articolo 5 - Composizione e funzionamento dell'Asse mblea
L'Assemblea viene convocata dal Presidente ordinari amente nel primo
semestre di ogni anno e straordinariamente quando s e ne presenti la
necessità o ne sia fatta richiesta da almeno un qua rto degli Enti
Consorziati ovvero da due membri del Comitato Diret tivo. La
convocazione deve essere effettuata con lettera rac comandata da
inviarsi almeno quindici giorni prima di quello fis sato per
l'adunanza. Nella stessa lettera deve essere indica to l'Ordine del
Giorno e la data della seconda convocazione nel cas o in cui la prima
andasse deserta.
In casi di particolare urgenza, le convocazioni pot ranno essere fatte
per telefax, telegramma o con altri mezzi equipolle nti, con preavviso
di sette giorni.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed è legalm ente costituita,
in prima convocazione, quando vi sia rappresentata la maggioranza dei
voti complessivi assegnati agli Enti Consorziati se condo i criteri
previsti dal presente articolo. L'Assemblea in seco nda convocazione è
valida qualunque sia il numero dei voti rappresenta ti.
Ciascun Ente Consorziato può farsi rappresentare in Assemblea, di
volta in volta e con apposita delega scritta, dal r appresentante di
un altro Ente Consorziato. Ciascun Rappresentante n on può però,
rappresentare per delega più di tre Enti Consorziat i, oltre alla
compagnia di appartenenza e alle compagnie a questa collegate, delle
quali potrà avere la rappresentanza di gruppo.
Ciascun Ente Consorziato ha il diritto ad un numero di voti
proporzionato alla quota risultante dal piano di ri parto, di cui
all'articolo 13 - Funzionamento del Consorzio.
Le deliberazioni dell'Assemblea, che dovranno esser e compatibili con
la normativa istitutiva del Fondo e successive modi fiche o
integrazioni - anche quando siano prese a maggioran za dei voti
rappresentati - sono valide ed impegnano a pieno di ritto tutti gli
Enti Consorziati.
Le modifiche statutarie o lo scioglimento del Conso rzio, dovranno
essere deliberate con la maggioranza dei due terzi dei voti
complessivamente spettanti agli enti consorziati e, comunque, con il
voto favorevole di ISMEA.
In caso di deliberazioni concernenti modifiche stat utarie gli Enti
Consorziati, che hanno espresso voto contrario alle deliberazioni
stesse, entro trenta giorni dalla delibera assemble are hanno diritto
di recedere dal Consorzio. Il recesso avrà efficaci a il 31 dicembre
dell'esercizio in cui le modifiche sono state appro vate. Fino a tale
data gli Enti Consorziati stessi sono tenuti all'os servanza degli
obblighi stabiliti dal presente Statuto e dalle dis posizioni degli
Organi del Consorzio.
Di ogni riunione assembleare viene redatto apposito verbale firmato
dal Presidente e dal responsabile della Segreteria di cui all'art.
11 - Competenze della Segreteria.
La Segreteria provvederà a trasmettere copia del ve rbale a tutti gli
Enti Consorziati.
Articolo 6 - Competenze dell' Assemblea
L'Assemblea:
nomina i VicePresidenti;
determina il numero dei Membri del Comitato Dirett ivo, che è
compreso tra un minimo di 6 ed un massimo di 9 part ecipanti, e ne
nomina i relativi componenti;
approva il rendiconto annuale;
delibera sulle richieste di adesione;
nomina i componenti del Collegio dei Revisori;
determina i criteri di formazione del piano di rip arto su
proposta del Comitato Direttivo e approva la forma zione del piano
stesso.
La qualifica di Ente Consorziato è attribuita, con delibera
dell'Assemblea, a tutti quei soggetti che abbiano p resentato domanda
di adesione alla Presidenza e che a vario titolo so no autorizzati in
forza di legge ad esercitare l'attività assicurativ a e/o
riassicurativa oggetto del Consorzio, che si trovin o in stato di
regolare attività e che abbiano i requisiti previst i dal presente
Statuto.
Il nuovo Ente Consorziato entrerà a far parte a tut ti gli effetti del
Consorzio dal 1 gennaio dell'anno successivo alla d ata della delibera
di accettazione dell'Assemblea.
Art. 7 - Presidenza
La Presidenza è composta da un Presidente di nomina ISMEA che dura in
carica tre anni e può essere rieletto.
Il Presidente è coadiuvato da due Vice Presidenti c he durano
anch'essi in carica tre anni e sono rieleggibili, s ono espressione
del settore assicurativo e sono eletti dall'Assembl ea.
La rappresentanza del Consorzio di fronte a terzi i n giudizio spetta
al Presidente. Il potere di rappresentanza per sing oli atti può
essere conferito anche a procuratori speciali.
Il Presidente è incaricato di sovrintendere al rego lare funzionamento
del Consorzio.
Sulla base di quanto deliberato dall'Assemblea le p rincipali funzioni
svolte dal Presidente sono:
1. presiedere l'Assemblea e il comitato Direttivo;
2. eseguire deliberazioni dell'Assemblea e del Comi tato
direttivo per l'Assunzione dei rischi, la riassicur azione degli
stessi e la loro retrocessione, (effettuate su prop osta della
Segreteria);
3. sovrintendere ai contatti con organismi nazional i ed
internazionali.
Il Vice Presidente più anziano sostituisce il Presi dente nei casi di
sua assenza o impedimento.
Articolo 8 - Composizione e funzionamento del Comit ato Direttivo
Il Comitato Direttivo è composto per due terzi da m embri nominati
dall'Assemblea e designati dagli Enti Consorziati, e per un terzo da
Membri designati dall'ISMEA tra i quali è compreso il Presidente che
è Membro di diritto del Comitato Direttivo.
I Membri del Comitato Direttivo rimangono in carica per la durata di
tre anni e sono rieleggibili.
Il Comitato é convocato dal Presidente a mezzo di c omunicazione
scritta, con preavviso di almeno tre giorni. E'amme ssa anche la
convocazione per via telematica.
Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno, ov vero di sua
iniziativa ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, oppure a seguito
di richiesta motivata di almeno due Enti Consorziat i.
Le riunioni del Comitato sono valide con la presenz a della
maggioranza degli aventi diritto e la presenza fra essi del
Presidente oppure di uno dei Vice Presidenti.
Ogni componente del Comitato ha diritto ad un voto. Le deliberazioni
sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale
il voto di chi presiede. Delle riunioni viene redat to verbale a cura
del responsabile della Segreteria; il verbale viene firmato da chi
presiede e dal responsabile della Segreteria di cui all'art. 11 -
Competenze della Segreteria.
Articolo 9 - Compiti del Comitato Direttivo
In attuazione degli scopi statutari del Consorzio, del Piano
Assicurativo Agricolo Nazionale, del Piano Riassicu rativo Agricolo
Annuale e nel rispetto della normativa vigente - è attribuito al
Comitato Direttivo il compito di:
1. redigere il regolamento operativo;
2. stabilire le norme generali per l'assunzione dei rischi;
3. determinare il criterio di tassazione di riferim ento basato
sul premio di rischio, al quale gli Enti consorziat i aggiungeranno i
loro caricamenti;
4. determinare le franchigie, scoperti e massimali di garanzia
non superabili;
5. nominare speciali Consulenti o Commissioni Tecni che per
l'eventuale controllo e ispezione dei rischi;
6. approvare i testi di riassicurazione e retrocess ione;
7. propone all'Assemblea i criteri di formazione de l piano di
riparto
8. definire normative e criteri per lo svolgimento delle
perizie e verificare la corretta valutazione dei da nni;
Il Comitato Direttivo, inoltre, presenta una relazi one all'Assemblea
sulle modalità tecniche di assunzione dei rischi e sulla gestione
degli stessi.
Art. 10 - Collegio dei revisori
Il collegio dei revisori è composto da tre membri e ffettivi. Il
Presidente del collegio è di nomina ISMEA. Gli altr i due membri del
collegio saranno nominati dall'Assemblea.
Il Collegio dura in carica tre anni ed è rieleggibi le.
Art. 11 - Competenze della Segreteria
La Segreteria, coordinata da un Segretario - design ato dalla
Direzione Generale dell'Ismea - che assume il ruolo da dirigente, è
organo esecutivo del Consorzio. Essa opera sulla ba se delle direttive
impartite dal Comitato Direttivo, occupandosi tra l 'altro di:
1. gestire l'attività ordinaria del Consorzio;
2. verificare che i rischi presentati al Consorzio siano
conformi a quanto previsto dal Comitato Direttivo;
3. fornire consulenza agli Enti Consorziati nell'as sunzione dei
rischi;
4. calcolare e comunicare agli Enti consorziati le tariffe di
premio puro e le condizioni di polizza;
5. accettare in riassicurazione i rischi sottoposti al
Consorzio e retrocedere i rischi assunti ;
6. monitorare i sinistri sulla base di quanto previ sto dal
Comitato Direttivo e dal regolamento del Consorzio;
7. preparare il rendiconto annuale del Consorzio da sottoporre
al Comitato Direttivo, al Collegio dei Revisori e, successivamente,
all'approvazione dell'Assemblea.
8. predisporre il piano di riparto da sottoporre
all'approvazione del Comitato Direttivo e successiv amente
dell'Assemblea.
Per particolari esigenze di copertura riassicurativ a che esuli dalla
gestione ordinaria, la Segreteria inoltrerà al Comi tato Direttivo la
proposta di partecipazione del rischio per la neces saria
approvazione.
Il Segretario partecipa alle riunioni dell'Assemble a e del Comitato
Direttivo in qualità di relatore senza diritto di v oto.
Articolo 12 - Capacità assicurativa
La capacità assicurativa rappresenta la massima esp osizione dei
rischi assicurabili.
La capacità assicurativa complessiva del Consorzio è determinata
dall'insieme delle capacità di ritenzione stabilite da ogni Ente
Consorziato e da eventuali capacità aggiuntive acqu isite dal
Consorzio sul mercato riassicurativo. Detta capacit à sarà comunicata,
di anno in anno, da ogni singolo Consorziato nell'a mbito dei criteri
stabiliti dall'Assemblea.
Qualora gli Enti Consorziati entro il 30 ottobre di ogni anno non
segnalino cambiamenti della capacità di ritenzione dei rischi per
l'anno successivo, si terrà automaticamente conform ata la capacità in
vigore.
Articolo 13 - Funzionamento del Consorzio
Sulla base della capacità dei singoli Enti Consorzi ati e, in ossequio
ai criteri di formazione del piano di riparto stabi liti
dall'Assemblea, la Segreteria redigerà il nuovo pia no di riparto da
sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
Il piano di riparto è lo strumento per il calcolo d elle percentuali
di rischio assunte da ogni Ente Consorziato.
Alla percentuale di rischio corrisponde, per ogni C onsorziato, pari
percentuale di voto da esprimere in sede Assemblear e.
L'assicurazione contro i rischi di cui all'articolo 3 - Oggetto -
verrà prestata dalle Compagnie di assicurazione par tecipanti al
Consorzio che possono emettere polizze anche in coa ssicurazione
eventualmente con Compagnie non aderenti al Consorz io stesso. In ogni
caso è escluso alcun vincolo di solidarietà tra le Compagnie
coassicuratrici.
Gli Enti Consorziati possono cedere integralmente i l rischio o, in
caso di coassicurazione con società non aderenti al Consorzio, la
loro quota di rischio in riassicurazione al Consorz io. Questo ultimo
provvederà a riassicurare, in loro nome e per loro conto, i rischi
assunti tra gli Enti Consorziati e, ove autorizzato dagli organi
preposti, al di fuori del Consorzio stesso. Gli Ent i Consorziati si
impegnano a comunicare alla Segreteria tutti i risc hi ceduti al
Consorzio.
Le cessioni dei rischi sono fatte sulla base del pr emio puro, così
come precedentemente approvato dal Comitato Diretti vo.
Articolo 14 - Riassicurazione
I rischi assunti dalle compagnie partecipanti sono ceduti al
Consorzio sulla base dei trattati di riassicurazion e e retrocessione
stipulati fra le stesse partecipanti e il riassicur atore o i
riassicuratori del Consorzio.
Detti rischi vengono retrocessi agli Enti Consorzia ti sulla base del
piano di riparto e delle condizioni e modalità dete rminate dal
Comitato Direttivo.
Articolo 15 - Rendiconto annuale
La Segreteria, entro il 30 maggio di ogni anno pres enterà un
Rendiconto annuale al Comitato Direttivo e al Coll egio dei Revisori
che, se approvato, lo sottoporrà all'approvazione d ell'Assemblea
entro quindici giorni dall'approvazione del Comitat o Direttivo. Il
rendiconto oltre a riportare l'andamento tecnico de i rischi
riassicurati dal Consorzio, riporterà i costi soste nuti per la
corretta gestione del Consorzio stesso.
Contestualmente alla presentazione del rendiconto c onsuntivo la
Segreteria presenterà un rendiconto preventivo per l'anno in corso in
cui saranno stimati sia le voci tecniche riguardant i l'andamento dei
rischi assunti sia i costi di gestione.
Il risultato di esercizio conseguito sarà ripartito tra tutti gli
Enti Consorziati in base al piano di riparto.
Articolo 16 - Scioglimento del Consorzio e recesso
L'eventuale decisione di scioglimento del Consorzio deve essere presa
entro il 30 settembre di ciascun anno.
Ciascun Ente Consorziato, tuttavia, potrà recedere dal Consorzio il
31 dicembre di ogni anno, con lettera raccomandata alla Presidenza
del Consorzio da inviarsi entro il 31 agosto. Resta salvo il
preavviso diverso ai sensi di quanto stabilito per le modifiche
statutarie.
Entro trenta giorni dal ricevimento di comunicazion e di disdetta, la
Presidenza comunicherà agli Enti Consorziati le dis dette ricevute
così da consentire ai rimanenti di prendere decisi oni
conseguenziali.
I rischi che risultassero in corso a detta epoca re steranno a carico
dell'Ente Consorziato recedente fino alla estinzion e degli stessi.
Fino alla stessa epoca l'Ente Consorziato recedente sarà tenuto
all'osservanza del presente statuto e delle disposi zioni degli Organi
del Consorzio.
Resta inteso che, in caso di cessata partecipazione del Fondo di
riassicurazione ex art. 127 comma 3 della legge 23. 12.2000 n. 388, il
Consorzio si considererà automaticamente cessato a far data dalla
prima scadenza anniversaria. In tal caso il Fondo r ecedente sarà
parimenti tenuto all'osservanza del presente Statut o e delle
disposizioni degli Organi del Consorzio.
Articolo 17 - Disdetta di ufficio di un Ente Consor ziato
L'Ente Consorziato che venisse a trovarsi in stato di liquidazione
coatta amministrativa cesserà la sua partecipazione al Consorzio con
la data di pubblicazione del Decreto Ministeriale d i liquidazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La quota così resa
disponibile verrà ripartita proporzionalmente tra t utti gli enti
Consorziati in funzione della loro quota di parteci pazione.
L'impresa di riassicurazione che dovesse perdere il rating minimo di
ammissione al Consorzio previsto dall'art. 1 del pr esente Statuto,
cesserà automaticamente la partecipazione al Consor zio al 31 dicembre
dell'anno in cui è stato declassato, salvo diversa determinazione
dell'Assemblea.
Articolo 18 - Controversie
L'adesione al Consorzio implica la piena accettazio ne del presente
Statuto e l'esecuzione degli adempimenti che ne der ivano.
Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine a lla validità,
interpretazione, esecuzione e risoluzione del prese nte Statuto sarà
devoluta alla decisione di un Collegio Arbitrale co n sede in Roma.
Nel caso che la controversia sia tra due sole parti - intendendosi
ricorrere questo caso anche quando una delle parti è composta da più
soggetti che dichiarino per iscritto comunanza di i nteressi e nomino
congiuntamente un arbitro - il Collegio arbitrale s arà composto di
tre arbitri, nominati uno per ciascuna delle parti ed il terzo, con
funzioni di Presidente, di comune accordo dai primi due.
In caso di mancata nomina del secondo arbitro entro giorni venti
dalla nomina del primo e/o di mancato accordo sulla nomina del terzo
arbitro entro giorni venti dall'ultima accettazione , il secondo e/o
il terzo arbitro verranno designati dal Presidente del Tribunale di
Roma, previo ricorso della parte più diligente.
Qualora la controversia dovesse insorgere tra tre o più parti
ciascuna di esse nominerà un proprio arbitro - che fungerà da
Presidente - se le parti in lite saranno in numero pari, o di due
arbitri - tra i quali verrà scelto il Presidente - se le parti in
lite saranno in numero dispari.
In difetto di accordo o in caso di mancata nomina d i uno o più degli
arbitri di parte, alla nomina vi provvederà il Pres idente del
Tribunale di Roma, previo ricorso della parte più d iligente, con le
modalità ed i termini sopra stabiliti.
Qualora, successivamente alla costituzione del Coll egio, venissero
meno per qualunque ragione - morte, impedimento, ri nuncia ecc. - uno
o più arbitri, essi saranno sostituiti ciascuno dal la parte che li
aveva nominati, ovvero secondo la procedura sopra i ndicata.
In tal caso comunque, i termini decorreranno dalla data in cui le
parti siano venute a conoscenza dell'intervenuto im pedimento.
Gli arbitri giudicheranno secondo il diritto ed oss ervando le norme
del codice di procedura civile e dovranno pronuncia re il lodo entro
il termine di giorni novanta dalla accettazione del la nomina.
Tale termine resterà sospeso dal 1 agosto al 15 set tembre e dal 20
dicembre al 10 gennaio di ciascun anno.
Gli arbitri decidono anche in merito alle spese. "
Il comparente consente il trattamento dei suoi dati personali ai
sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche.
Null'altro essendovi a deliberare e nessuno degli i ntervenuti avendo
chiesto la parola, l'assemblea viene chiusa essendo le ore 10,40.
E richiesto io No taio ho ricevuto
il presente atto, scritto da persona di mia fiducia ed in parte di
mio pugno, su sette fogli, per pagine ventisei circ a, il quale è
stato da me letto al comparente, che lo approva e lo sottoscrive con
me Notaio, come per legge.
F.TO ARTURO SEMERARI
F.TO PASQUALE CORDASCO NOTAIO L.S.
Copia su supporto informatico conforme all'original e documento su
supporto cartaceo, ai sensi dell'Art. 20 comma 3 DP R 445/2000, che si
trasmette ad uso registro imprese, in termini utili di registrazione.
Imposta di bollo assolto ai sensi del Decreto 22 fe bbraio 2007
mediante M.U.I..