Relazioni di Giunta riguardianti: Ater, Consorzi Bonifica, Enti Parco, Consorzi sviluppo industriale
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IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
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3. Enti parco - enti gestori delle aree naturali protetteregionale 6 ottobre 1997 n.29 (norme in materia di aree
4. Consorzi per lo sviluppo industriale, disciplinati dalla(consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale).
Al Segretario Generaledel Consiglio Regionale del Lazio
Alla Segreteria del Direttore delServizio Giuridico, Istituzionale delConsiglio Regionale del Lazio
Alla I Commissione Consiliare Permanente"Affari Costituzionali e Statutari,Affari Istituzionali, Enti Locali eRisorse Umane, Federalismo Fiscale,Sicurezza, lntegrazione Sociale eLotta alla Criminalità"
Alla IV Commissione Consiliare Permanente"Bilancio, Partecipazione,Demanio e Patrimonio,Programmazione Economico-Finanziaria"
0 i i. 2il14
regionali, istituiti ai sensi della legge
naturali protette regionali);legge regionale 29 maggio 1997 n. 13
q
e, p.c.:
LORO SEDE
Trasmissione mediante Posta Elettronica Certificata.
Oggetto : Trasmissione di n. 4 relazioni ai sensi dell'articol o 22, comma 4, della legge regionale n.4/2013, concernente: <<disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 det decretolegge l0 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi detla politica, nonché misure in materia dirazionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degti ffici e dei servizidella Regione».
D'incarico della Giunta regionale, si trasmettono in allegato alla presente, n. 4 relazioni, ai sensidell'art. 22, comma 4 della legge regionale 412013, esaminate favorevolmente dalla Giunta nellaseduta del 30 settembre 2014, concernenti il riordino degli Enti sottoelencati:1. Ater - aziende territoriali per I'edilizia residenziale pubblica, istituite ai sensi della legge
regionale 3 settembre 2002, n. 30 (ordinamento degli enti regionali operanti in materia di ediliziaresidenziale pubblica);
2. Consorzi di bonifica (legge regione Lazio 21 gennaio 1984, n. 4,recante "norme in materia dibonifica e di consorzi di bonifica");
Via Cristoforo Colombo, 21200147 Roma
Tel. +3906 51683910FAX +3906 5t686809
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J
RELAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 2013, N.
4, CONCERNENTE: DISPOSIZIONI URGENTI DI ADEGUAMENTO ALL,ARTICOLO 2 DEL DECRETO
LEGGE 10 OTTOBRE 2072, N. 1.74, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONL DALLA LEGGE 7 DICEMBRE2072, N. 27J, REUTIVO ALU RIDIJZIONE DEI COSTI DELU POLITICA, NONCHÉ MISIJRE IN MATERIADI RAZIONALIZZAZIONE, CONTROLLI E TRASPARENZA DELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEISERVIZI DELLA REGIONE.
OGGETTO: ATER - Aziende Territoriali per I'Edilizia Residenziale Pubblica, istituite ai
sensi della legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 (Ordinamento degli Enti regionali operanti
in materia di Edilizia residenziale pubblica).
1. Premesse
La legge regionale 28 giugno 2073, n. 4, all'articolo 22, ha previsto che la Giunta regionale, sulla
base di una dettagliata ricognizione degli enti, delle aziende, delle agenzie e degli organismi di
competenza regionale, comunque denominati e di qualsiasi natura, intervenga, con una o piu
proposte di legge, a razionalizzame I'assetto ai fini del contenimento della spesa pubblica e della
semplifi cazione e innovazione amministrativa.
In una situazione di perdurante restrizione di finanza pubblica nazionale e regionale, si intende
ampliare il suddetto intervento di riordinol, attraverso la riduzione degli enti e delle aziende
regionali aventi finalità omologhe o complementari, prevedendo anche la riduzione del numero
complessivo dei componenti degli organi di indirizzo, amministrazione, controllo e vigilanza dei
medesimi.
1 Si riportano di seguito gli interventi normativi attuati:Riordino Agenzia regionale per gli inyestimenti e lo svituppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A. (L.R. 13dicembre 2013,n.10 - Disposizioni in materia di riordino delle società regionali operanti nel settore dello sviluppoeconomico e imprenditoriale);Revisori dei conti unici degli enti pubblici dipendenti dalla Regione (art. l, L.R. 14 luglio 2014, n. 7 - Misurefrnalizzate al miglioramento della funzionalita della Regione: disposizioni di razionalizzazione e di semplificazionedell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno dellefamiglie);Soppressione dell'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organiruazioni criminali nel Lazio - ABECOL.kazionalizzazione delle funzioni (L.R. 14 luglio 2014, n.7, art.2, commi da34 a37);Riordino societa dei trasporti (in itinere, vedasi DGR n. 596 del 16 seffembre2Ol4 - Proposta di legge regionaleconcernente: "Disposizioni in materia di riordino di enti dipendenti e società regionali operanti nel settore dellamobilità e dei trasporti").
A tale scopo si ritiene necessario un riordino del sistema della Aziende Territoriali per l'Edilizia
Residenziale Pubblica (di seguito "ATER"), da realizzarsi mediante l'accorpamento delle stesse in
un unico soggetto in luogo delle attuali sette aziende, così come attualmente previste dalla legge
regionale 3 settembre 2002, n. 30, che ha trasformato gli istituti autonomi case popolari (IACP)
disciplinati dalla legge regionale 24 marzo 1986, n. l4 e successive modifiche.
2. Situazione attuale
Le ATER operanti nella regioneLazio sono le seguenti:
- Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica del Comune di Roma;
- Azienda territoriale per I'edilizia residenziale pubblica della Provincia di Roma;
- Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di Frosinone;
- Azienda territoriale per I'edilizia residenziale pubblica della Provincia di Latina;
- Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di Rieti;
- Azienda territoriale per I'edilizia residenziale pubblica della Provincia di Viterbo;
- Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica del comprensorio di Civitavecchia.
Per ciascuna ATER sono attualmente previsti i seguenti organi statutari:
- Consiglio di Amministrazione (composto da 7 membri incluso il Presidente)
- Collegio dei revisori dei conti (costituito da 3 membri effettivi e 2 supplenti)
- Comitato Tecnico (organo consultivo composto da 6 membri)
Con deliberazione n. 167 del 3 luglio 2013 la Giunta regionale ha deliberato di procedere al
commissariamento straordinario di tutte le ATER nelle more della riforma della disciplina regionale
prevista nella legge regionale 3 settembre 2002, n. 30. Con decreti del Presidente del 30 luglio
2013 sono stati nominati i commissari straordinari di tutte le ATER.
Le ATER sono enti pubblici di natura economica, strumentali della Regione, dotati di personalità
giuridica, di autonomia imprenditoriale, patrimoniale, finanziaria e contabile.
Le ATER svolgono le seguenti funzioni:
a) supporto alla Regione, agli enti locali ed ai privati per la progettazione e I'attuazione di interventi
di edilizia residenziale inseriti in programmi di recupero o riqualificazione edilizia ed urbanistica
previsti dalla normativa vigente, nonché per la realizzazione di interventi di edilizia convenzionata
agevolata o auto frnanziata;
b) supporto alla Regione, agli enti locali ed ai privati per la progettazione e I'attuazione di opere
pubbliche connesse all'edilizia residenziale pubblica e non rientranti nei programmi di cui alla
lettera a);
c) gestione del patrimonio edilizio eventualmente affidato da soggetti pubblici, ivi compresi quelli
previdenziali, non riservato alle finalità dell'edilizia residenziale pubblica nonché quello affrdato da
soggetti privati destinato all'edilizia agevolata;
d) ricerca, recupero, sperimentazione e realizzazione di modelli di architettura tradizionale con
riferimento a nuovi insediamenti a bassa densità abitativa anche con ipotesi di sostituzione edilizia
ai fini della riqualificazione sociale ed ambientale dei quartieri, nel rispetto del principio di
sostenibilità e valorizzazione delle tecniche innovative in materia di fonti energetiche rinnovabili,
recuperabili o alternative, anche in collaborazione con università, istituti culturali e di ricerca
pubblici e privati e con gli ordini professionali;
e) studio, progettazione e realizzazione urbanistico-edilizia, manutentivo-gestionale e di assetto
territoriale su incarico di enti pubblici e di privati.
3. Lo scenario futuro
Si ritiene opportuna una proposta di legge di riforma, le cui finalità vadano a definire un impianto
omogeneo sul territorio laziale, consentendo di raggiungere gli obiettivi sanciti da principi di
semplificazione organizzativa e di riduzione della spesa pubblica di cui all'articolo 22 della L.R. 28
giugno 2013, n. 4, nonché di soddisfare pienamente le misure in materia di razionalizzazione,
controlli e trasparenza dell'organizzazione dei servizi della Regione. Tale riordino trova
rispondenza nei principi suesposti in quanto va a ridurre i centri decisionali con conseguente
omogeneizzazione degli atti, dei procedimenti e delle attività istituzionali.
Tale riorganizzazione, inoltre, è mirata ad una migliore pianificazione e gestione del patrimonio
residenziale pubblico e consentirà una notevole riduzione della spesa pubblica, un miglioramento
delle politiche abitative rivolte alle famiglie con disagio sociale ed una maggiore attenzione sia alla
razionalizzazione nel consumo del suolo sia all'utilizzo di tecnologie innovative in campo edilizio,
in accordo alle direttive comunitarie e leggi nazionali in materia di efficienza energetica,
sostenibilit à e sicrx ezza.
La proposta di legge dovrebbe individuare un unico soggetto di livello regionale che dovrà garantire
la tutela del diritto fondamentale all'abitazione, assicurando l'uniformità degli strumenti di
attuazione delle politiche abitative regionali e accorpando le funzioni omogenee e le attività
specialistiche secondo il seguente schema.
Avranno sede in Roma i seguenti organi:
- Il Consiglio di Amministrazione (composto da 5 membri incluso il Presidente)
- Collegio dei revisori (costituito da 3 membri effettivi e 1 supplente)
L'organizzazione territoriale sarà cosi articolata :
- I Direzione Generale con sede in Roma;
- 5 Uffici territoriali corrispondenti ai capoluoghi di provincia.
La Direzione generale sarà costituita dalle tre seguenti figure apicali: 1 Direttore Generale, 1
Direttore Tecnico, I Direttore Amministrativo.
Gli uffici territoriali avranno un dirigente ed il modello organizzativo assicurerà l'assegnazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie delle soppresse ATER.
Si prevede che il nuovo soggetto svolga le funzioni amministrative regionali e locali in materia di
edilizia residenziale pubblica, incluse le seguenti attività:
a) gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale regionale;
b) supporto alla Regione, agli enti locali e ai privati per la promozione, la progettazione e
I'attuazione di interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale inseriti in programmi di
recupero o riqualificazione edilizia e urbanistica previsti dalla normativa vigente nonché per la
realizzazione di interventi di edilizia convenzionata agevolata o auto finanziata;
c) supporto alla Regione, agli enti locali e ai privati per la progettazione e I'attuazione di
opere pubbliche connesse all'edilizia residenziale pubblica e sociale e non rientranti nei programmi
di cui alla lettera b);
d) realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale, eventualmente
assistiti da contributi o agevolazioni pubbliche, mediante il recupero, I'acquisto o la nuova
costruzione di immobili;
e) gestione del patrimonio edilizio eventualmente affidato da soggetti pubblici, ivi compresi
quelli previdenziali, non riservato alle finalità dell'edilizia residenziale pubblica nonché quello
affidato da soggetti privati destinato all'edilizia agevolata e sociale;
f) ricerca, recupero, sperimentazione e realizzazione di modelli di architettura tradizionale
con riferimento a nuovi insediamenti a bassa densità abitativa anche con ipotesi di sostituzione
edilizia ai fini della riqualificazione sociale ed ambientale dei quartieri, nel rispetto del principio di
sostenibilità e valorizzazione delle tecniche innovative in materia di fonti energetiche rinnovabili,
recuperabili o alternative, anche in collaborazione con università, istituti culturali e di ricerca
pubblici e privati e con gli ordini professionali;
g) studio, progettazione e realizzazione
assetto territoriale su incarico di enti pubblici e di
e di recupero del patrimonio edilizio esistente nei
edilizia residenziale pubblica e sociale;
urbanistico -edilizia, manutentivo-gestionale e di
privati; promozione di interventi di manutenzione
centri storici dei comuni da destinare a finalità di
h) promozione e partecipazione a iniziative nel settore dell'edilizia residenziale sociale volte
all'abbattimento del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati mediante ilrecupero, I'acquisto o Ia nuova costruzione di alloggi sociali destinati alla locazione permanente o
temporanea, per un periodo non inferiore a sette anni, con un canone determinato ai sensi
dell'articolo 2, comma2, del decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di
alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli
articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea), anche attraverso la costituzione o la
partecipazione a fondi immobiliari di housing sociale;
i) funzione di agenzia sociale per la casa, consistente prevalentemente nel reperimento di
alloggi, anche tramite la locazione o attività di mediazione e di garanzia economica ai fini della
stessa locazione di immobili di proprietà privata e nelle attività di sostegno e di mediazione sociale
svolte in favore delle medesime fasce deboli;
l) acquisizione di nuovo patrimonio o dismissione di parte del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica, ai sensi delle leggi di settore e dei piani di cessione approvati dalla Giunta
regionale.
4. Risparmi stimati
Allo stato attuale, i risparmi quantificabili sono quelli afferenti agli organi di amministrazione e
controllo e consultivi delle ATER.
Al riguardo, sulla scorta dei documenti contabili a disposizione (bilanci di previsione e bilanci
d'esercizio), una stima dei costi sostenuti dalle ATER per le indennità complessive spettanti ai
suddetti organi istituzionali, fa emergere che le suddette aziende erogano complessivamente circa
1.400.000 euro annui.
Pertanto, si ritiene verosimile affermare che la previsione di un soggetto unico, in sostituzione delle
sette ATER attualmente esistenti, può comportare un risparmio di spesa sicuramente non inferiore
ad euro 1.000.000,00 annui, derivante dalla soppressione di circa 75 posti di componente degli
organi istituzionali.
A ciò va ad aggiungersi un risparmio di circa euro 1.000.000,00 annui derivante dalle riduzioni dei
costi dovuti dall'ottenimento di economie di scala a seguito dall'accentramento in un unico soggetto
di determinate funzioni, ivi comprese le funzioni dirigenziali apicali.
Infine, non si può sottacere sulla soppressione dei comitati tecnici di cui all'articolo 9 della L.R. n.
3012002 (composti da quattro componenti esterni e due intemi alle ATER), le cui funzioni verranno
intemalizzale e svolte presso la Direzione competente in materia, con la conseguente abolizione
dell'indennità attualmente prevista per i componenti del comitato medesimo.
Si riporta, infine, una tabella sinottica riepilogativa.
Ex aato ExipostRiduzione
componentiNo ATER esistenti I
+
5
Ufficiterritoriali
con
attività digestione
No componenti dei consigli di amministrazione 49
(attualmente le
ATER sono
commissariate)
5 -44
No componenti dei collegi dei revisori 2tEffettivi
t4Supplenti
3
Effettivi
ISupplente
-18
-13
No componenti dei comitati tecnici 42 0 -42TOTALE -tt7
5. Conclusioni
La valutazione dell'attuale assetto evidenzia sia una situazione di inefficienza nell'utilizzo del
capitale umano sia una parcellizzazione delle strategie in materia di edilizia residenziale pubblica.
L'assenza di un coordinamento efficiente rende difficile la diffusione e la valonzzazione delle Aesr
practices esistenti, le quali a volte sono utilizzate dai singoli soggetti per giustificare «culture
antagoniste» che allontanano I'integrazione funzionale.
GIi indirizzi strategici della Regione Lazio devono essere recepiti rapidamente, secondo una logica
unitaria e integrata, e veicolati in interventi a sostegno alle politiche abitative, massimizzando la
capacità di interagire con gli altri soggetti istituzionali presenti sul territorio e individuando azioni e
progetti comuni.
Ci si pone come obiettivo quello di valutare in modo congiunto l'impatto e i risultati delle iniziative
per la salvaguardia del settore e garantire, tempo per tempo, una efficiente allocazione di tutte le
risorse frnarziarie disponibili, assicurando una gestione integrata che crei sinergie con gli enti locali
del territorio regionale.
Per le ragioni su esposte si ritiene opportuno procedere ad una riforma della disciplina regionale in
materia di edilizia residenziale pubblica, realizzando I'accorpamento in un unico soggetto, dotato di
personalità giuridica e di autonomia gestionale e frnaruiaria, delle sette ATER attualmente presenti
sul territorio regionale.
Tale riordino trova piena rispondenza nei principi ispiratori della legge regionale 28 giugno 2013, n.
4, consentendo di ridurre i centri decisionali, omogeneizzare i procedimenti in materia di edilizia
residenziale e semplificare le attività istituzionali.
L'Assessore I Bilancio, Demanio e Patrimonio
Sartore
L'Assessore alle Infrastrutture, Politiche Abitative e Ambientei
--i -.{abro Retngen
4l
RELAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 2013, N.
4, CONCERNENTE: DISPOSIZIONI URGENTI DI ADEGUAMENTO ALL,ARTICOLO 2 DEL DECRETO
LEGGE 10 OTTOBRE 2012, N. 774, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 DICEMBRE201-2, N. 21-3, RELATIVO ALLA RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA, NONCHÉ MISIJRE IN MATERIADI RAZIONALIZZAZIONE, CONTROLLI E TRASPARENZA DELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI
SERVIZI DELU REGIONE.
OGGETTO: Consorzi di bonifica (legge regione Lazio 21 gennaio 1984, n.4, recante "Norme
in materia di bonifica e di consorzi di bonifica").
1. Premesse
La legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, all'articolo 22, ha previsto che la Giunta regionale, sulla
base di una dettagliata ricognizione degli enti, delle aziende, delle agenzie e degli organismi di
competenza regionale, comunque denominati e di qualsiasi natura, intervenga, con una o più
proposte di legge, a razionalizzame l'assetto ai fini del contenimento della spesa pubblica e della
semplifi cazione e innovazione amministrativa.
In una situazione di perdurante restrizione di frnanza pubblica nazionale e regionale, si intende
ampliare il suddetto intervento di riordinol, attraverso la riduzione degli enti e delle aziende
regionali aventi hnalità omologhe o complementari, prevedendo anche la riduzione del numero
complessivo dei componenti degli organi di indirizzo, amministrazione, controllo e vigilanza dei
medesimi.
I Si riportano di seguito gli interventi normativi attuati:Riordino Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A. (L.R. 13dicembre 2013, n. l0 - Disposizioni in materia di riordino delle società regionali operanti nel settore dello sviluppoeconomico e imprenditoriale);Revisori dei conti unici degli enti pubblici dipendenti dalla Regione (art. l, L.R. 14 luglio 2014, n. 7 - Misurefinalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: disposizioni di razionalizzazione e di semplificazionedell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno dellefamiglie);Soppressione dell'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organtzzazioni criminali nel Lazio - ABECOL.Razionalizzazione delle funzioni (L.R. l4 luglio 2014, n.7, art.2, commi da34 a37);Riordino società dei trasporti (in itinere, vedasi DGR n. 596 del 16 settembre2014 - Proposta di legge regionaleconcernente: "Disposizioni in materia di riordino di enti dipendenti e società regionali operanti nel settore dellamobilità e dei trasporti").
7
A tale scopo, al fine di superare la frammentazione delle competenze, garantire l'omogeneità e
l'uniformità nell'esercizio delle funzioni, nonché favorire azioni organiche sia per la difesa del
suolo che per la prowista e la gestione delle acque, riducendone i costi, si ritiene necessario
disporre di nuove norne in materia di bonifica integrale, quale attività di t'rlevanza pubblica
frnalizzata alla salvaguardia ed alla valorizzazione dell'ambiente, alla sicurezza territoriale e
alimentare e stabilire, in particolare, il riordino territoriale dei comprensori di bonifica e laridefinizione delle funzioni dei consorzi medesimi.
2. Situazione attuale
I consorzi di bonifica attualmente operanti nella regioneLazio sono i seguenti:
1. Consorzio di bonifica Val di Paglia Superiore;
2. Consorzio di bonifica Maremma Etrusca;
3. Consorzio di bonifica Tevere e Agro Romano;
4. Consorzio della bonifica Reatina;
5. Consorzio di bonifica Pratica di Mare;
6. Consorzio di bonifica Agro Pontino;
7. Consorzio di bonifica Sud Pontino;
8. Consorzio di bonifica Sud di Anagni;
9. Consorzio di bonifica Conca di Sora;
10. Consorzio di bonifica Valle del Liri.
Sono organi del consorzio:
a) l'assemblea del consorzio;
b) il consiglio di amministrazione (composto da 1l membri, incluso il Presidente);
c) il comitato esecutivo (composto da 5 membri del consiglio di amministrazione);
e) il revisore dei conti unico (introdotto dall'articolo 2, comma 11, lettera a), della L.R. 14 luglio
2014, n.7).
I consorzi di bonifica integrale sono costituiti tra i proprietari degli immobili rientranti nei singoli
comprensori di bonifica.
Essi sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalle
leggi e dagli statuti; sono, altresì, strumenti di partecipazione degli interessati all'azione
programmatoria ed amministrativa della Regione e dell'ente delegato in materia di bonifica.
I consorzi di bonifica oltre ad esercitare le funzioni e Ie attività previste dalle norme vigenti, in
particolare per cio che riguarda la progettazione,la esecuzione, I'esercizio e la manutenzione delle
opere e degli impianti di irrigazione, prowedono alle attività concernenti le proposte in ordine al
piano regionale per I'esecuzione delle opere di bonifica.
3. Lo scenario futuro
In attuazione dell'articolo 44 Cost. e del Titolo V Cost., nel rispetto della normativa europea,
nonché nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi statali in materia, si ritiene opportuna una
proposta di legge di riforma mirata al superamento della frammentazione delle competenze, a
garantire l'omogeneita e I'uniformità nell'esercizio delle funzioni, nonché a favorire azioni
organiche sia per la difesa del suolo sia per la prowista e la gestione delle acque, riducendone i
costi.
La proposta di legge di riordino deve prowedere, altresì:
- ad adeguare il regime di intervento dei consorzi di bonifica alle nuove esigenze operative e
normative, disciplinandone l'attività;
- a disciplinare le modalità di intervento pubblico nel quadro dei piani di sviluppo rurale
dell'Unione Europea, dei programmi nazionali interessanti lo specifico settore e della
programmtvione regionale;
- ad adeguare la normativa del settore ai principi contenuti nella parte III §orme in materia di
difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di
gestione delle risorse idriche) - sezioni II (Tutela delle acque dall'inquinamento) e III (Gestione
delle risorse idriche) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 §orme in materia
ambientale).
La proposta di legge in ipotesi, al fine di pervenire all'organico esercizio delle funzioni di bonifica
ed all'unitarietà degli interventi, prevede I'istituzione di due consorzi (uno per il Lazio nord e
l'altro per il Lazio sud) in sostituzione dei dieci consorzi di bonifica esistenti, svolgendone le
funzioni, i compiti e succedendone in tutti i rapporti giuridici attivi.
Per i due nuovi consorzi si prevedono i seguenti organi consortili:
- l'Assemblea dei consorziati (composta da tutti i soggetti iscritti al catasto consortile di
riferimento);
un Consiglio di Amministrazione composto da 1l membri, incluso ilPresidente;
un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente, dal Vice Presidente
Consiglio di Amministrazione;
un revisore dei conti unico.
Presidente e il Vice
e da tre membri del
I nuovi consorzi di bonifica, su concessione della Regione, eserciteranno nei comprensori di
rispettiva competenza, entro i limiti consentiti dalle leggi e dagli statuti, nel rispetto dei principi di
efficacia, effrcienza, economicità e trasparenza, fatte salve le competenze previste dall'articolo 34
della L.R. n. 53/1998, in particolare, le seguenti funzioni e compiti:
a) progettazione, realizzazione, manutenzione, esercizio, tutela e vigilanza delle opere pubbliche di
bonifica e degli altri impianti, compresi in sistemi promiscui, funzionali ai sistemi civili e inigui di
bonifica;
b) progettazione, esecuzione e gestione delle opere di bonifica di competenzaprivata. su delega dei
privati;
c) progettazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture civili strettamente connesse con le
opere pubbliche di bonifica;
d) utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la
restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la
produzione di energia idroelettrica e l'approwigionamento di imprese produttive, con il ricorso alle
procedure di cui all'articolo 166 del decreto legislativo n.15212006;
e) reahzzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, al fine della loro
utrlizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione ai sensi
dell'articolo 75 (Competenze), comma 9, del decreto legislativo n. 15212006. A tal fine la Regione,
con oneri a proprio carico, può affidare ai consorzi il compito di contribuire all'azione pubblica per
la tutela dello spazio rurale, del paesaggio agrario e dell'ecosistema agricolo e forestale nonché del
monitoraggio delle acque destinate all'irrigazione e di quelle defluenti nelle reti di bonifica;
f) attuazione di studi, ricerche e sperimentazioni di interesse comprensoriale e regionale per la
bonifica, l'irrigazione e la tutela del territorio rurale;
g) promozione di iniziative e realizzazione di interventi per la informazione e la formazione degli
utenti, nonché per la valorizzazione e la diffusione della conoscenza dell'attività di bonifica e di
irrigazione e delle risorse acqua e suolo e della qualità dell'ambiente;
h) elaborazione e attuazione dei piani di riordino irriguo;
i) progettazione, realizzazione e gestione di opere volte a ottenere produzione di energia da fonti
rinnovabili per l'assolvimento dei compiti dei consorzi.
4. Risparmi stimati
Allo stato attuale, i risparmi quantificabili sono quelli afferenti agli organi di amministrazione e
controllo dei consorzi di bonifica.
Al riguardo, sulla scorta dei dati forniti dalle strutture competenti, una stima dei costi sostenuti dai
consorzi di bonihca per le indennità complessivamente spettanti ai suddetti organi istituzionali fa
emergere una spesa complessiva di circa 1 .100.000 euro annui.
Pertanto, si ritiene verosimile affermare che la previsione di due soli soggetti, in sostituzione dei
dieci attualmente esistenti, può comportare un risparmio di spesa sicuramente non inferiore ad euro
1.000.000,00 annui, derivante dalla soppressione di circa 130 posti di componente degli organi
istituzionali, nonché dalle riduzioni dei costi dovuti dall'ottenimento di economie di scala a seguito
dall'accentramento in un unico soggetto di determinate funzioni.
A cio vanno ad aggiungersi ulteriori risparmi derivanti dalle riduzioni dei costi dovuti
dall'ottenimento di economie di scala a seguito dall'accentramento in un unico soggetto di
determinate funzioni.
Si riporta, infine, una tabella sinottica riepilogativa.
ExtnteRiduzione
componentiNo consorzi di bonifica esistenti 10 2
No componenti dei consigli di amministrazione 110 22 -88
No componenti del comitato esecutivo(nel computo sono esclusi il Presidente e ilVicepresidente conteggiati nel Consiglio diamministrazione)
30 6 -24
No revisori dei conti 10
Effettivi
10
Supplenti
IEffettivi
1
Supplenti
-9
-9
TOTALE -130
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5. Conclusioni
Gli indirizzi della Regione Lazio devono essere recepiti secondo una logica unitaria e integrata e
veicolati in interventi volti alla salvaguardia dell'ambiente e alla valorizzazione del territorio in
relazione agli obiettivi regionali di sviluppo agricolo, massimizzando la capacità di interagire con
gli altri soggetti istituzionali presenti sul territorio e individuando azioni e progetti comuni da
realizzarsi su unità idrografiche omogenee.
L'assenza di un coordinamento efficiente rende difficile la diffusione e la valoizzazione delle Aesr
practices esistenti, crea asimmetrie informative e rallenta la formazione di economie di scala in
relazione alla attività che competono ai consorzi.
Ci si pone come obbiettivo quello di valutare in modo congiunto I'impatto e i risultati delle
iniziative per la salvaguardia del settore e garantire, tempo per tempo, una efficiente allocazione di
tutte le risorse ftnarziane disponibili, assicurando una gestione integrata che crei sinergie con i
soggetti locali del territorio regionale.
Per le ragioni su esposte si ritiene opportuno procedere ad una riforma della disciplina regionale che
riguarda il completamento, I'ammodernamento e la funzionalità dei sistemi di bonifica idraulica e la
sistemazione idrogeologica e forestale delle aree idrograficamente connesse.
Tale riforma consente sia di adeguare il regime di intervento dei consorzi di bonifica alle nuove
esigenze operative e normative sia di realizzare I'accorpamento in due soggetti, dotati di personalità
giuridica e di autonomia gestionale e finar:ziaria dei dieci consorzi attualmente presenti sul
territorio regionale.
Tale riordino trova piena rispondenza nei principi ispiratori della legge regionale 28 giugno 2013,n.
4, consentendo di ridurre i centri decisionali, omogeneizzare i procedimenti e semplificare le attività
istituzionali.
L'Assessore al Bilancio, Demanio e Patrimonio
Infrastrutture, Politiche Abitative eL'Assessore alle Ambiente
RELAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 28GIUGNO 2013, N. 4, CONCERNENTE: DISPOSZIONI URGENTI DI ADEGUAMENTOALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGGE ]O OTTOBRE 2012, N. 174, CONVERTITO, CONMODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 DICEMBRE 2O]2, N. 213, RELATIVO ALLA RIDUZIONEDEI COSTI DELLA POLITICA, NONCHE MISURE IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE,CONTROLLI E TRASPARENZA DELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZIDELLA REGIONE.
OGGETTO: Enti Parco - Enti gestori delle Aree naturali protette regionali, istituiti ai sensidella legge regionale 6 ottobre 1997 n. 29 (Norme in materia di aree naturali protetteregionali)
1. Premesse
La legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, all'articolo 22, ha previsto che la Giunta regionale, sulla
base di una dettagliata ricognizione degli enti, delle aziende, delle agenzie e degli organismi di
competenza regionale, comunque denominati e di qualsiasi natura, intervenga, con una o più
proposte di legge, a razionalizzame I'assetto ai fini del contenimento della spesa pubblica e della
semplificazione e innovazione amministrativa.
In una situazione di perdurante restrizione di finanza pubblica nazionale e regionale, si intende
ampliare il suddetto intervento di riordinol, attraverso la riduzione degli enti e delle aziende
regionali aventi finalità omologhe o complementari, prevedendo anche la riduzione del numero
complessivo dei componenti degli organi di indirizzo, amministrazione, controllo e vigilanza dei
medesimi.
1 Si riportano di seguito gli interventi normativi attuati:Riordino Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A. (L.R. 13
dicembre 2013, n. l0 - Disposizioni in materia di riordino delle società regionali operanti nel settore dello sviluppoeconomico e imprenditoriale);Revisori dei conti unici degli enti pubblici dipendenti dalla Regione (art. l, L.R. 14 luglio 2014, n. 7 - Misurefrnalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: disposizioni di razionalizzazione e di semplificazionedell'ordinamento regionale nonche interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno dellefamiglie);Soppressione dell'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali nel Lazio - ABECOL.Razionalizzazione delle funzioni (L.R. I 4 luglio 20 I 4, n. 7 , art.2, commi da 34 a 37);Riordino societa dei traspoÉi (in itinere, vedasi DGR n. 596 del l6 settembre2014 - Proposta di legge regionaleconcernente: "Disposizioni in materia di riordino di enti dipendenti e società regionali operanti nel settore dellamobilità e dei trasporti").
7
A tale scopo si ritiene necessario intervenire sllla governance del sistema degli enti parco attraverso
la riduzione del numero dei componenti degli organi dell'ente di gestione dell'area naturale protetta,
con un maggiore coinvolgimento delle comunità locali disciplinandone il livello di partecipazione
alle scelte dell'ente parco.
2. Situazione attuale
Gli enti regionali di diritto pubblico preposti alla gestione di aree naturali protette regionali sono i
seguenti:
1) Ente "Parco naturale regionale dei Monti Simbruini";
2)Ente "Parco naturale regionale dei Monti Lucretili";
3) Ente "Parco regionale dei Castelli Romani";
4) Ente "Parco regionale dell'AppiaAntica";
5) Ente "Riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia";
6) Ente "Parco Regionale Riviera di Ulisse";
7) Ente Regionale Roma Natura;
8) Ente "Parco naturale di Veio";
9) Ente "Parco naturale dei Monti Aurunci";
10) Ente "Riserva naturale regionale Nazzano-Tevere Farfa";
11) Ente "Parco naturale regionale di Bracciano-Martignano";
12) Ente ooParco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi";
l3) Ente "Monti Cimini - riserva naturale Lago di Vico";
Per ciascuna Ente Parco erano previsti originariamente i seguenti organi statutari:
- Il Consiglio direttivo (composto da 7 membri incluso il Presidente)
- Il Collegio dei revisori (costituito da 3 membri)
- La Comunità (organo propositivo e consultivo dell'ente di gestione composto dai presidenti delle
province, i sindaci dei comuni e i presidenti delle comunità montane nei cui territori sono
ricomprese le aree naturali protette, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecip azione
territoriale definita dalla relativa legge regionale istitutiva).
La recente regionale 14 luglio 20t4, n.7, all'articolo 2, comma 15, lettera b), ha sostituito ilCollegio dei revisori degli Enti parco con un revisore unico modificando I'articolo 15 della legge
regionale 6 ottobre 1997 n.29 §orme in materia di aree naturali protette regionali).
Con deliberazione n. 383 del 7 agosto 2010 la Giunta regionale ha deliberato di procedere al
commissariamento straordinario di tutti gli Enti parco, nelle more della nomina dei relativi organi
istituzionali.
Con deliberuzione n. 164 del 3 luglio 2013 la Giunta regionale ha deliberato di confermare ilcommissariamento degli Enti Parco nell'attesa dell'insediamento dei nuovi organi di
amministrazione. Con successivi decreti del Presidente sono stati nominati i nuovi commissari
straordinari degli Enti parco.
Gli Enti parco sono enti di diritto pubblico, dotati di autonomia amministrativa, istituiti ai sensi
dell'articolo 53 dello Statuto regionale.
Gli Enti parco, ai sensi della citata legge regionale 2911997, con la loro attività perseguono i
seguenti obiettivi:
a) la tutela, il recupero e il restauro degli habitat naturali e dei paesaggi, nonché la loro
valorizzazione;
b) la conservazione di specie animali e vegetali, di singolarità geologiche, di formazioni
paleontologiche e di ambienti naturali che abbiano rilevante valore naturalistico ed ambientale;
c) I'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale allo scopo di favorire I'integrazione
tra uomo ed ambiente anche mediante il recupero e la valorizzazione delle testimonianze
antropologiche, archeologiche, storiche e architettoniche e delle attività agro-silvo-pastorali
tradizionah;
d) la promozione di attività di educazione, formazione e ricerca scientifica, anche interdisciplinare,
nonché di attività ricreative compatibili;
e) la difesa degli equilibri idraulici ed idrogeologici;
f) la valorizzazione delle risorse umane attraverso misure integrate che sviluppino la valenza
economica, educativa delle aree protette;
g) la promozione del turismo sostenibile e delle attività ad esso connesse.
3. Lo scenario futuro
Si ritiene opportuna una proposta di legge di riforma, le cui finalità vadano a definire un impianto
unitario sul territorio laziale, consentendo di raggiungere gli obiettivi sanciti da principi di
semplificazione organizzativa e di riduzione della spesa pubblica di cui all'articolo 22 della L.R. 28
giugno 2013, n. 4, nonché di soddisfare pienamente le misure in materia di razionalizzazione,
controlli e trasparenza dell'organizzazione dei servizi della Regione anche mediante una diversa
riorgarizzazione del personale. Tale riordino trova rispondenza nei principi suesposti in quanto va a
ridurre i centri decisionali con conseguente omogeneizzazione degli atti , dei procedimenti e delle
attività istituzionali.
Tale riorganizzazione, inoltre, è mirata ad una migliore pianificazione e gestione del sistema delle
aree naturali protette della regione Lazio e consentirà una riduzione della spesa pubblica, un
miglioramento delle politiche di valonzzazione del patrimonio naturale, una più effrcace gestione
integrata delle aree naturali protette di interesse regionale.
La proposta di legge di modifica del sistema degli enti parco con riferimento agli organi di gestione
mira a consentire, mediante la riduzione dei componenti del consiglio direttivo che da un numero di
7 viene ridotto a 3, fermo restando il numero degli enti parco, il conseguimento di una diminuzione
dei costi di gestione degli enti con l'eliminazione di 52 membri dei relativi consigli direttivi.
I componenti del consiglio direttivo sono indicati dalla comunità dell'ente parco e dalla Regione
sentite le comunità locali. Il presidente dell'Ente di gestione viene nominato sentita la comunità del
parco. Il direttore viene nominato dal Presidente della Giunta regionale.
Le ulteriori azioni perseguibili con la presente riforma sono dirette anche alle seguenti finalità:
a) unificazione del sistema con l'integrazione, ove possibile, delle riserve, dei monumenti
naturali e dei siti di Natura 2000 agli enti parco limitrofi od omogenei dal punto di vista
naturalistico. Tale accorpamento comporta un effrcientamento anche con riferimento ai
centri di costo preposti alla loro gestione, senza la perdita d'identità dei territori dell'ente
parco a cui possono essere aggregati con I'implementazione viceversa dei processi
partecipativi;
b) istituzione a titolo gratuito della "Consulta del parco" composta con modalità per le quali
siano rappresentate le istanze delle organizzazioni professionali agricole e degli operatori
turistici legalmente riconosciuti e le associazioni ambientaliste a livello regionale ricognite
ai sensi dell'articolo 13, della legge n. 349 del1986, e successive modifiche e integrazioni.
In tal modo le realtà economiche e culturali che svolgono le loro attività nel territorio del
parco si potranno confrontare con modalità istituzionalizzate sui temi dello sviluppo, della
valorizzazione e della conservazione del patrimonio;
c) prevedere e semplificare, per gli operatori agricoli nei parchi, la possibilità di
programmzlzione degli interventi di sviluppo, in coerenza con la legge n. 394 del 1991;
d) soppressione dell'Ageruia nazionale dei parchi (la gestione di eventuali attività residue
dell'Agenzia nazionale dei parchi sarà attribuita alla competente Direzione Regionale
Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative)
4. Stima dei risparmi
Per quanto concerne i risparmi derivanti dall'ipotizzata legge di riforma, si può ben ritenere
verosimile una stima di risparmi pari a circa 870.000 euro in ragione d'anno, determinati così come
segue.
In relazione agli enti parco, tenuto conto degli oneri sostenuti prima del commissariamento, la
spesa media annua per ciascun Consiglio Direttivo composto da n. 7 membri è pari ad euro 80.000,
di cui circa euro 53.000 per il Presidente, mentre la spesa media annua per il collegio dei revisori
dei conti è pari ad euro 24.000, di cui circa euro 9.000 per il Presidente. La spesa complessiva per
gli organi statutari degli enti parco ante riforma può quindi essere complessivamente stimata in
circa euro 1.350.000, mentre il risparmio che si otterrebbe dopo il riordino è individuabile in un
importo annuo non inferiore ad euro 530.000.
Nella tabella che segue si evidenzia la prevista riduzione dei componenti degli organi degli Enti.
La stima dei risparmi derivanti dalla soppressione dell'Agenzia regionale dei parchi (ARP)
ammonta a regime ad euro 340.000 annui, se si tiene conto delle spese annue stanziate che
riguardano spese di rappresentanza e pubblicità, di formazione e addestramento e altre spese
correnti.
5. Conclusioni
Gli indirizzi strategici della Regione Lazio devono essere recepiti secondo una logica unitaria e
integrata e veicolati in interventi a sostegno alle politiche ambientali, massimizzando la capacità di
interagire con gli altri soggetti istituzionali presenti sul territorio e individuando azioni e progetti
comuni.
rBx nmto ;,1&x gstli.
Riduzione
componenti
No componenti dei consigli direttivi 91 39 -52
No componenti dei collegi dei revisori 39 13 -26
TOTALE -78
La vahttazione dell'attuale assetto evidenzia sia una situazione di ineffrcienza nell'utilizzo del
capitale umano sia una parcellizzazione delle strategie in materia di valonzzazione del patrimonio
naturale. L'assenza di un coordinamento effrciente rende diffrcile la diffusione e la valorizzazione
delle best practices esistenti, crea asimmetrie informative e rallenta la formazione di economie di
scala.
Ci si pone come obbiettivo quello di valutare in modo congiunto I'impatto e i risultati delle
iniziative per la salvaguardia del settore e garantire, tempo per tempo, una efftciente allocazione di
tutte le risorse finanziarie disponibili, assicurando una gestione integrata che crei sinergie con gli
enti locali del territorio regionale.
Per le ragioni su esposte si ritiene opportuno procedere ad una riforma della disciplina regionale in
materia di aree naturali protette con le modalità e nei termini descritti nei paragrah precedenti.
Tale riordino trova piena rispondenza nei principi ispiratori della legge regionale 28 giugno 2013, n.
4, consentendo una riduzione del numero complessivo dei componenti degli organi di indirizzo,
amministrazione, controllo e semplificando le attività istituzionali.
L'Assessore al Bilancio, Demanio e Patrimonio
alle Infrastrutture, Politiche Abitative e Ambiente
abio Refrigeri
Sartore
,l,r-
6
RELAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 28GIUGNO 2013, N. 4, CONCERNENTE: DISPOSZIONI URGENTI DI ADEGUAMENTOALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGGE 1O OTTOBRE 2O]2, N. ]74, CONVERTITO, CONMODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 DICEMBRE 2O]2, N, 213, RELATIVO ALLA RIDUZIONEDEI COSTI DELLA POLITICA, NONCHÉ MISURE IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE,CONTROLLI E TRASPARENZA DELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZIDELLA REGIONE.
OGGETTO: Consorzi per lo sviluppo industriale, disciplinati dalla legge regionale 29 maggio
1997 n.13 (Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale).
1. Premesse
La legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, all'articolo 22, ha previsto che la Giunta regionale, sulla
base di una dettagliata ricognuione degli enti, delle aziende, delle agenzie e degli organismi di
competenza regionale, comunque denominati e di qualsiasi natura, intervenga, con una o più
proposte di legge, a razionalizzame l'assetto ai fini del contenimento della spesa pubblica e della
semplificazione e innovazione amministrativa.
In una situazione di perdurante restrizione di finanza pubblica nazionale e regionale, si intende
ampliare il suddetto intervento di riordinol, attraverso la riduzione degli enti e delle aziende
regionali aventi finalità omologhe o complementari, prevedendo anche la riduzione del numero
complessivo dei componenti degli organi di indirizzo, amministrazione, controllo e vigilanza dei
medesimi.
I ^. .' Si riportano di seguito gli interventi normativi attuati:Riordino Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A. (L.R. 13
dicembre 2013,n. l0 - Disposizioni in materia di riordino delle società regionali operanti nel settore dello sviluppoeconomico e imprenditoriale);Revisori dei conti unici degli enti pubblici dipendenti dalla Regione (art. l, L.R. 14 luglio 2014, n. 7 - Misurefrnalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: disposizioni di razionalizzazione e di semplificazionedell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno dellefamiglie);Soppressione dell'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali nel Lazio - ABECOL.Raziotalizzazione delle funzioni (L.R. 14 luglio 20 14, n. 7 , art.2, commi da 34 a 37);Riordino società dei trasporti (in itinere, vedasi DGR n. 596 del 16 settembre 2014 - Proposta di legge regionaleconcernente: "Disposizioni in materia di riordino di enti dipendenti e società regionali operanti nel settore dellamobilità e dei trasporti").
7
A tale scopo, al fine di superare la frammentazione delle competenze, garantire l'omogeneitàr e
l'uniformità nell'esercizio delle funzioni, nonché favorire azioni organiche volte alla promozione
delf industrializzazione e dell'insediamento delle attività produttive nelle aree comprese nel
territorio di competenza, si ritiene necessario un riordino del settore con una riduzione del numero
dei consorzi esistenti.
2. Situazione attuale
I consorzi per 1o sviluppo industriale attualmente operanti nella region e Lazio sono i seguenti:
l. Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Rieti;
Z. Consorzio per lo Sviluppo lndustriale di Roma e Latina;
3. Consorzio per lo sviluppo industriale del Sud Pontino;
4. Consorzio per lo Sviluppo lndustriale del Lazio Meridionale (COSILAM);
5. Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Frosinone;
Sono organi del consorzio:
a) 1'assemblea generale del consorzio, i cui mernbri sono designati dagli enti partecipanti;
b) il consiglio di amministrazione (composto da un minino di cinque ad un massimo di sette
componenti, incluso il Presidente);
c) il collegio sindacale (composto da tre componenti)
Con deliberazione n. 601 del 16 settembre 2Ol4la Giunta regionale ha deliberato di procedere al
commissariamento del Consorzio per lo Sviluppo industriale Roma-Latina, nelle more della riforrna
statutaria del consorzio e della successiva nomina dei nuovi organi statutari.
Con decreto del presidente della regione del 19 settembre 2Ol4 è stato nominato il Collegio di
gestione commissariale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Roma e Latina, composto da
tre dirigenti della Regione, con incarico a titolo gratuito sino alla nomina dei nuovi organi.
Ai consorzi possono partecipare i comuni, le province, le comunità montane, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli istituti di credito, le università, le associazioni,
gli enti ed istituti pubblici o economici, i consorzi di imprese e le organizzazioni delle categorie
produttive operanti nel territorio provinciale o interprovinciale.
I consorzi sono enti pubblici economici, hanno piena autonornia amministrativa, organizzativa ed
economico -fnanziariae sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti consortili-
I consorzi promuovono, nell'ambito delle aree degli agglomerati industriali, le condizioni necessarie
per la creazione e lo sviluppo di attività produttive e, a tali fini, prowedono:
a) alla redazione, in conformità alle indicazioni del piano regionale di sviluppo, dei piani regolatori
delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale;
b) ad assegnare le aree nei propri piani regolatori territoriali ad imprese che esercitano attività
produttive industriali, artigianali e di commercio all'ingrosso;
c) a gestire le aree produttive individuate dagli strumenti urbanistici;
d) ad acquisire le aree ed attrezzarle con le opere diurbanizzazione necessarie;
e) a gestire, nelle forme previste dalle leggi vigenti, i servizi consortili ponendone il pagamento a
carico dei beneficiari;
f1 a curare la promozione dei patti territoriali;
g) a realizzare e gestire direttamente o mediante la costituzione di società miste, anche con la
partecipazione degli enti locali interessati, attività strumentali all'insediamento di attività produttive,
ed in particolare:
l) realizzare e gestire infrastrutture per I'industria, porti, rustici industriali, centri intemodali,
anche attraverso I'acquisto di aree a ciò destinate;
2) organizzare servizi reali alle imprese ed in particolare iniziative per I'orientamento e la
formazione professionale dei lavoratori, dei quadri intermedi, dei giovani imprenditori;
3) rcalizzare e gestire attività di servizio quali la gestione di centrali di cogenerazione per
produzione di energia e teleriscaldamento, impianti di selezione e cernita dei rifiuti civili ed
industriali prodotti negli agglomerati, impianti per il recupero di materiali riutilizzablli e per
lo smaltimento di rifiuti speciali, piattaforme polifunzionali per l'inertizzazione o per la
termodistruzione,laboratori attrezzati per il controllo della qualità dei prodotti e per I'analisi
di acque, aria, rifiuti, rumore.
I consorzi svolgono le proprie funzioni istituzionali sulla base di programmi triennali di attività e di
organizzazione, che si conformano agli indirizzi definiti dalla Regione nei propri piani generali e
settoriali di sviluppo economico e che sono elaborati sulla base di criteri che tengano conto della
sussistenza di processi di ristrutturazione e di conversione industriale già in stato di avanzamento e
della presenza di gravi fenomeni di degrado ambientale, economico e sociale.
3. Lo scenario futuro
Si ritiene opportuna una proposta di legge di riforma, le cui finalità. vadano a definire un impianto
semplificato sul territorio laziale, consentendo di raggiungere gli obiettivi sanciti da principi di
semplificazione organizzativa e di riduzione della spesa di cui all'articolo 22 della L.R. 28 giugno
2013, n. 4, nonché di soddisfare pienamente le misure in materia di razionalizzazione, controlli e
trasparenza dell'organizzazione dei servizi della Regione. Tale riordino trova rispondenza nei
principi suesposti in quanto va a ridurre i centri decisionali con conseguente omogeneizzazione
degli atti, dei procedimenti e delle attività istituzionali.
La riorganizzazione, inoltre, è mirata ad una migliore promozione dell'insediamento delle attività
produttive sul territorio regionale, consentendo una riduzione della spesa pubblica, un
miglioramento delle politiche industriali, una più effrcace gestione integrata delle aree produttive di
interesse regionale.
La proposta di legge ipotizzata disciplinerà i consorzi di sviluppo industriale, quali enti pubblici
economici costituiti per la promozione dell'industrializzazione e delf insediamento di attività
produttive nelle aree comprese nel territorio di riferimento, aventi piena autonomia amministrativa,
or ganizzativa ed econornico- fi nanziaria.
In base alla nuova legge, sul territorio regionale potrà essere costituito un solo consorzio per
provincia o, in altemativa, un solo consorzio interprovinciale. In caso di presenza di più consorzi sul
medesimo territorio provinciale, l'amministrazione regionale entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto, ne disporrà la fusione stabilendone le
relative modalità e garantendo la rappresentanza dell'area su cui ricade il consorzio medesimo, così
da lasciare inalterati i servizi alle imprese.
Il nuovo ente presenterà seguenti organi statutari:
a) l'assemblea generale del consorzio,i cui componenti sono designati dagli enti partecipanti;
b) il consiglio di amministrazione (la cui composizione potrebbe variare da un minimo di tre ad un
massimo di cinque componenti);
c) il collegio sindacale (composto da tre componenti)
Si ipotizza che a seguito del riordino disciplinato dalla nuova legge saranno individuati tre consorzi
in luogo dei cinque attualmente esistenti.
4. Risparmi stimati
Allo stato attuale, i risparmi quantificabili sono quelli afferenti agli organi di amministrazione e
controllo dei consorzi industriali.
A1 riguardo, sulla scorta dei documenti contabili a disposizione (bilanci di previsione e bilanci
d'esercizio), una stima dei costi sostenuti dai consorzi industriali per le indennità complessive
spettanti ai suddetti organi istituzionali, fa emergere che i suddetti consorzi erogano
complessivamente circa 8 3 0. 000,00 euro annui.
Pertanto, si ritiene verosimile affermare che la previsione di tre soggetti, in sostituzione dei cinque
attualmente esistenti, può. comportare un risparrnio di spesa sicuramente non inferiore ad euro
500.000,00 annui, derivante dalla soppressione di 30/36 posti di componente degli organi
istituzionali, se si considera che attualmente i consigli di amministrazione effettivi sono composti da
7 componenti, mentre in futuro potranno essere composti da un minimo di 3 ad un massimo di 5
componenti.
A ciò, possono aggiungersi ulteriori risparmi annui derivanti dalle riduzioni dei costi doruti
dall'ottenimento di economie di scala a seguito dell'accentramento in un unico soggetto di
determinate funzioni.
Si riporta, infine, una tabella sinottica riepilogativa'
5. Conclusioni
Gli indirizzi regionali in materia di insediamento e sviluppo dell'industria e delle attività produttive
in genere devono essere recepiti secondo una logica unitaria e integrata e veicolati in interventi volti
alla valori zzaz\ore del territorio in relazione agli obiettivi regionali di sviluppo economico,
massimizzando la capacità di interagire con gli altri soggetti istituzionali presenti e individuando
azioni e progetti comuni darealtzzate su aree omogenee.
L,obiettivo prevalente è quello di valutare in modo unitario f impatto e i risultati delle iniziative per
la salvaguardia del settore e garantire, tempo per tempo, una efficiente allocazione di tutte le risorse
5
Ex ante Ex po§tRiduzione
componenti
No consorzi industriali esistenti 5 3 #tri,Wwi.ffil,
No componenti dei consigli di amministrazione 35
(attualmente
risultano 34
componenti)
9ll5 -261-20
No componenti dei collegi sindacali 15
Effettivi
10
Supplenti
9
Effettivi
6
Supplenti
-6
-4
TOTALE ,-36l-30
finanziarie disponibili, assicurando una gestione integrata che crei sinergie con gli operatori e gli
altri enti locali.
per le ragioni su esposte si ritiene opportuno procedere ad una riordino detla disciplina regionale
che riguarda i Consorzi di Sviluppo Industriale, sernplificando il sistema ed eliminando inutili
sovrapposizioni. La riforma descritta nei paragrafi precedenti consentirà di semplificare il settore e
di ridurre il nurnero di soggetti esistenti, assicurando una riduzione dei costi complessivi.
Tale riordino trova piena rispondenza nei principi ispiratori della legge regionale 28 giugno 2013, n'
4, comportando quindi la riduzione dei centri decisionali e la semplificazione delle attività
istituzionali.
L'Assessore al Bilancio, Demanio e Patrimonio
L'Assessore allo sviluppo economico e Attività produttive
I
Alessandra Sartore